CBA TRE CONTINENTI
CBA VITA S.p.A. - COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
CBA TRE CONTINENTI
(Tar. 21KM)
Contratto index linked a premio unico
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
• Scheda sintetica
• Nota informativa
• Condizioni Contrattuali
• Glossario
• Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. - società appartenente al Gruppo Banca Sella, in seguito denominata Società.
1.b) Denominazione del contratto
CBA TRE CONTINENTI
1.c) Tipologia del contratto
Il contratto di seguito descritto appartiene alla tipologia delle assicurazioni “Index Linked”.
Le prestazioni periodiche previste dal contratto in caso di vita dell’Assicurato nel xxxxx xxxxx xxx xxxxxx (xxxxxx) – ad eccezione della prima e della terza che sono prefissate - sono direttamente collegate all’andamento di un paniere di indici azionari (EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, STANDARD & POOR’S 500).
Per fornire tali prestazioni periodiche ed il rimborso del premio versato in caso di vita alla scadenza, la Società ha acquisito specifici strumenti finanziari, ed in particolare un titolo obbligazionario di tipo zero coupon (emesso da Dresdner Bank AG) ed uno strumento derivato (stipulato con Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A.), il cui valore corrente costituisce il parametro di riferimento al quale sono direttamente collegati la prestazione assicurata in caso di morte ed il valore di riscatto del contratto.
Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento dei suddetti parametri cui sono collegate le prestazioni assicurative.
1.d) Durata
La durata del presente contratto, intesa come periodo che intercorre tra la data di decorrenza (20/09/2007) e quella di scadenza (20/09/2013), è fissa e pari a 6 anni.
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.
1.e) Pagamento dei premi
Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico, di importo non inferiore a 2.500,00 Euro. Premi di importo superiore dovranno essere multipli di 500,00 Euro.
2. Caratteristiche del contratto
CBA TRE CONTINENTI è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo “index-linked”, finalizzato a soddisfare le esigenze di risparmio di coloro che intendono collegare i rendimenti del loro investimento all’andamento di un paniere di indici azionari (NIKKEI 225, EUROSTOXX 50, STANDARD & POOR'S 500), senza rinunciare alla protezione del capitale investito a scadenza, e che prediligono monetizzare periodicamente tali rendimenti, attraverso la riscossione di cedole.
Gli indici EUROSTOXX 50, NIKKEI 225 e STANDARD & POOR'S 500 sono indici azionari rappresentativi dell'andamento delle Borse dei paesi dell’area Euro, di Tokyo e di New York.
Il contratto fornisce anche un contenuto livello di copertura per il caso di decesso dell'Assicurato.
Una parte del premio versato - pari allo 0,40% - viene utilizzata per far fronte al rischio di mortalità previsto dal contratto. Tale parte, insieme agli altri costi gravanti sul contratto, riduce l’ammontare delle prestazioni fornite dalla Compagnia.
3. Prestazioni assicurative
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato
• Pagamento di somme periodiche (cedole): In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, è previsto il pagamento al Contraente
➢ di una cedola, di ammontare predeterminato, per il primo anno ed il terzo anno (cedole fisse) e
➢ di eventuali cedole, di ammontare variabile in base all’andamento di un paniere di indici azionari - EUROSTOXX 50, NIKKEI 225 e STANDARD & POOR’S 500 - per il secondo anno e per gli anni successivi al terzo (cedole indicizzate)
• Capitale a scadenza: In caso di vita dell’Assicurato a scadenza, è previsto il pagamento del capitale nominale della polizza ai beneficiari designati dal Contraente. Il capitale nominale della polizza è uguale al premio versato.
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
• In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo variabile in base all’andamento del valore degli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti con il contratto e, in caso di andamento negativo, è prevista la liquidazione di un capitale aggiuntivo.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 1, 7 e 10 delle condizioni contrattuali.
4. Rischi finanziari a carico del Contraente
La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e/o dalla solvibilità degli Enti Emittenti gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.
I rating attribuiti all’Emittente del titolo obbligazionario (Dresdner Bank AG) e alla Controparte dello strumento finanziario derivato (Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A.), alla data di redazione del presente fascicolo informativo, sono rispettivamente:
- Dresdner Bank AG: Aa2 per Moody’s e A+ per Standard & Poor’s
- Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A.: Aa3 per Moody’s e AA- per Standard & Poor’s .
Nel corso della durata contrattuale i predetti rating verranno pubblicati giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società (xxx.xxxxxxx.xxx) sotto la denominazione “CBA TRE CONTINENTI”.
In considerazione della natura dei parametri di riferimento ai quali sono collegate le prestazioni del contratto e del rischio di controparte assunto con riferimento alla qualità degli strumenti finanziari e dei soggetti sopraindicati, risultano a carico del Contraente i seguenti rischi finanziari:
a) ottenere un capitale a scadenza inferiore al premio versato
b) ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato
c) ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore al premio versato.
Con la sottoscrizione del contratto, il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l’assunzione di posizioni su strumenti derivati. L’assunzione di posizioni nella predetta componente derivata non può però determinare a scadenza la perdita di alcuna quota del premio versato. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità degli Enti emittenti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.
5. Costi e scomposizione del premio
Scomposizione del premio | Valore % |
Componente obbligazionaria | 76,23% |
Componente derivata | 16,87% |
Costi per la copertura caso morte | 0,40% |
Altri costi | 6,50% |
Premio complessivo | 100,00% |
Il rappresentante legale Xxxxxx Xxxxx
La Nota informativa si articola in cinque sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Sito internet: xxx.xxxxxxx.xxx
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
CBA Vita S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. n. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie.
La Società di revisione dell’impresa è Reconta Xxxxx & Young, con sede legale a Milano – Xxxxxx - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0.
2. Conflitto di interessi
La Società, in relazione al presente contratto, non ha individuato situazioni di conflitto di interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
La Società non ha in essere accordi di retrocessione di commissioni e non riceve altri proventi in virtù di accordi con soggetti terzi, e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali accordi.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATE E SUI RISCHI FINANZIARI
3. Rischi finanziari
La presente Nota Informativa descrive un’assicurazione a premio unico appartenente alla categoria dei contratti “Index Linked”. I contratti di assicurazione “Index Linked” sono contratti nei quali l’entità delle somme dovute dall’impresa di assicurazione dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento costituiti da indici o da strumenti finanziari.
Pertanto il Contraente assume il rischio connesso all’andamento di tali parametri, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi.
Nel caso specifico, le prestazioni periodiche previste dal contratto in caso di vita dell’assicurato nel xxxxx xxxxx xxx xxxxxx (xxxxxx) - ad eccezione della prima e della terza che sono fisse - sono direttamente collegate all’andamento di un paniere di indici azionari (EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, STANDARD & POOR’S 500). Per fornire tali cedole ed il rimborso del premio versato in caso di vita alla scadenza, la Società ha acquisito specifici strumenti finanziari, ed in particolare l’obbligazione zero coupon e lo strumento finanziario derivato dettagliatamente descritti al punto 8. della presente Nota Informativa, il cui valore corrente costituisce il
parametro di riferimento al quale sono direttamente collegati la prestazione assicurata in caso di morte ed il valore di riscatto del contratto.
In relazione alla natura dei suddetti parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute dalla Società, la stipulazione del presente contratto comporta per il Contraente i profili di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, ed in particolare:
- Il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico).
- Il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore di tali titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente.
- Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
- Il rischio, tipico degli strumenti che non hanno un effettivo mercato di negoziazione, connesso alla loro minore attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore (rischio di liquidità).
- La conclusione del contratto non comporta alcun rischio di cambio per il Contraente, in quanto gli strumenti finanziari sottostanti il contratto sono denominati in euro.
4. Prestazioni assicurative
La durata del presente contratto, intesa come periodo che intercorre tra la data di decorrenza (20/09/2007) e quella di scadenza (20/09/2013), è fissa e pari a 6 anni.
Il premio è dovuto in unica soluzione alla data di decorrenza del contratto. L’importo minimo del premio è pari a 2.500,00 Euro; premi di importo superiore dovranno comunque essere multipli di 500,00 Euro.
Una parte del premio versato viene utilizzata per far fronte al rischio di mortalità previsto dal contratto.
Tale parte è inclusa nei costi complessivi gravanti sul premio, la cui entità riduce l’ammontare delle prestazioni dovute in esecuzione del presente contratto.
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
4.1. Prestazioni assicurate in caso di vita dell’Assicurato
4.1.1. Cedole fisse
Alla prima ed alla terza ricorrenza annuale del contratto (rispettivamente 20/09/2008 e 20/09/2010), nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, verrà corrisposta al Contraente una cedola, di ammontare predeterminato, pari al 4,75% del capitale nominale della polizza.
Il capitale nominale della polizza è uguale al premio versato.
Il pagamento delle cedole avviene entro 15 giorni dalla relativa ricorrenza annuale.
4.1.2. Cedole indicizzate
Alla seconda ricorrenza annuale del contratto (20/09/2009), alla quarta (20/09/2011) e a quelle successive (20/09/2012 e 20/09/2013), nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, verrà corrisposta al Contraente un’eventuale cedola, di ammontare variabile, calcolata con le modalità descritte al successivo punto 5., sulla base dell’andamento di un paniere di indici azionari (EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, STANDARD & POOR’S 500).
4.1.3. Prestazione alla scadenza
Alla scadenza contrattuale, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, sarà corrisposto ai Beneficiari designati in polizza un importo pari al capitale nominale della polizza.
CBA Vita non presta alcuna garanzia circa il valore e la corresponsione di tali prestazioni, il cui presupposto di esigibilità da parte dell’avente diritto (Contraente o diverso Beneficiario) è costituito dalla solvibilità degli Enti emittenti gli specifici strumenti finanziari - descritti al successivo punto 8. - acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, che CBA Vita non garantisce.
In particolare, qualora il merito creditizio di tali soggetti dovesse deteriorarsi fino a compromettere, in tutto o in parte, l’adempimento dei loro obblighi di corresponsione alla Società delle cedole e del valore di rimborso a scadenza, CBA Vita sarà tenuta a corrispondere le suddette prestazioni nella misura in cui gli Emittenti saranno in grado di far fronte ai rispettivi obblighi.
Il rischio di inadempimento di tali soggetti dovuto ad insolvenza resta pertanto a carico del Contraente e di conseguenza, le somme complessivamente liquidate in caso di vita potrebbero risultare inferiori al premio versato.
4.2. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, sarà corrisposto ai Beneficiari designati in polizza il valore corrente della polizza, aumentato di un capitale aggiuntivo pari alla differenza (se positiva) tra il capitale nominale ed il valore corrente della polizza. Il capitale aggiuntivo non può, in ogni caso, risultare superiore:
• al 15% del capitale nominale, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso non supera 70 anni
• al 6% del capitale nominale, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è compresa tra 71 e 84 anni
• al 6% del capitale nominale, con il massimo di 10.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso supera gli 84 anni.
I limiti massimi sopra indicati di 30.000 e 10.000 euro si intendono applicati in relazione al medesimo Assicurato, indipendentemente dal numero di contratti “CBA TRE CONTINENTI” stipulati sulla sua testa.
Il valore corrente della polizza si determina moltiplicando il capitale nominale della polizza stessa per il valore corrente degli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, espresso in percentuale del loro valore nominale.
Il valore corrente degli specifici strumenti finanziari è quello riferito alla prima data di rilevazione dello stesso che segue di almeno un giorno lavorativo la data di ricezione da parte della Società della denuncia di decesso, corredata della documentazione richiesta per la liquidazione.
Come precisato al punto 8., il valore corrente degli specifici strumenti finanziari viene rilevato 2 volte al mese: il giorno 15 – o il primo giorno lavorativo successivo se il 15 è festivo - e l’ultimo giorno lavorativo del mese. Pertanto,
• se la richiesta di liquidazione perviene alla Società entro il giorno 14 del mese, verrà utilizzata la prima rilevazione del mese, ossia quella relativa al giorno 15;
• se la richiesta di liquidazione perviene alla Società dopo il giorno 14 ed entro il penultimo giorno lavorativo del mese, verrà utilizzata la seconda rilevazione del mese, ossia quella relativa all’ultimo giorno lavorativo del mese;
• se la richiesta di liquidazione perviene alla Società l’ultimo giorno del mese, verrà utilizzata la prima rilevazione del mese successivo.
Si segnala che gli specifici strumenti finanziari a copertura sono stati acquistati dalla Società, in data 01/06/2007, ad un prezzo pari al 93,10% del loro valore nominale.
Come precisato all’art.15 delle Condizioni contrattuali, il capitale aggiuntivo in caso di morte non viene corrisposto qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi nei primi 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto (periodo di carenza), a meno che il decesso non sia conseguenza diretta di un infortunio o di malattie infettive acute o di shock anafilattico. Il periodo di carenza è esteso a 2 anni per i casi di suicidio e a 5 anni per i casi di morte da AIDS o patologie ad essa collegata.
Per quanto sopra detto, il capitale liquidabile in caso di decesso potrebbe risultare inferiore al premio pagato. Inoltre, ad eccezione del capitale aggiuntivo sopra definito, CBA Vita non presta alcuna garanzia circa il valore e la corresponsione di tale prestazione in caso di inadempimento degli Enti emittenti le specifiche attività finanziarie acquisite dalla Società a copertura degli impegni assunti, dovuto al deterioramento del loro merito creditizio o alla loro incapacità di procedere al rimborso anticipato.
Il rischio di inadempimento di tali soggetti dovuto ad insolvenza non viene assunto da CBA Vita e pertanto resta a carico del Contraente.
5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurate
Le cedole indicizzate di cui al punto 4.1.2., da corrispondersi in caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto che cadono negli anni 2009, 2011, 2012 al 2013, sono determinate moltiplicando il capitale nominale della polizza per la percentuale di cedola dell’anno considerato, calcolata con le modalità di seguito descritte. Il pagamento delle cedole avviene entro 15 giorni dalla relativa ricorrenza annuale.
Il 20 settembre degli anni 2009, 2011, 2012 e 2013, per ciascuno dei 2 semestri di riferimento dell’anno considerato,
a. si determina la variazione fatta registrare nel semestre da ciascun indice che compone il paniere (EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, STANDARD & POOR’S 500);
b. si individuano le due variazioni meno favorevoli tra quelle determinate ai sensi del precedente punto a.;
c. si determina la performance semestrale del Paniere, valida ai fini del calcolo della cedola, come media aritmetica delle due variazioni meno favorevoli di cui al precedente punto b.
La Percentuale di cedola dell’anno considerato è pari al 97% della media aritmetica, se positiva, delle due performance semestrali del paniere, calcolate come descritto al precedente punto c. per i 2 semestri di riferimento dell’anno considerato. Qualora tale media risulti inferiore o uguale a zero, la Percentuale di cedola dell’anno considerato sarà pari a zero.
La variazione di ciascun indice in un semestre di riferimento viene determinata sulla base dei valori ufficiali di chiusura dell’indice alla data di fine semestre rispetto al corrispondente valore alla data di inizio semestre.
I semestri di riferimento per ciascun anno e le corrispondenti date di inizio e fine semestre sono indicate nella tabella che segue.
Semestri di riferimento | ||||
Ricorrenza (anno) | 1° semestre | 2° semestre | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio | Data fine | |
2° (2009) | 20/09/2008 | 20/03/2009 | 20/03/2009 | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2009 |
4° (2011) | 20/09/2010 | 20/03/2011 | 20/03/2011 | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2011 |
5° (2012) | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2011 | 20/03/2012 | 20/03/2012 | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2012 |
6° (2013) | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2012 | 20/03/2013 | 20/03/2013 | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2013 |
Per giorno lavorativo si intende, per ciascun indice, un giorno di contrattazione della Xxxxx Xxxxxx su cui è quotato l’indice stesso.
Se una delle date di rilevazione sopra indicate non coincide con un giorno di contrattazione della Borsa Valori su cui è quotato uno degli indici del paniere, si fa riferimento, per quell’indice, alla convenzione “Following Business Day”. Tale convenzione prevede lo spostamento della data di osservazione al primo giorno borsistico lavorativo successivo.
C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
6. Prestazioni collegate ad un paniere di indici azionari
Le eventuali cedole, di ammontare variabile, dovute in caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto che cadono negli anni 2009, 2011, 2012 e 2013, calcolate con le modalità indicate al precedente punto 5., sono direttamente collegate all’andamento di un paniere di 3 indici azionari e precisamente:
DJ EURO STOXX 50 (codice Bloomberg SX5E).
L’indice DJ EURO STOXX 50 ha l’obiettivo di misurare la performance dei 50 principali titoli azionari dell’area Euro.
L’indice esprime il prezzo medio ponderato, in base alla capitalizzazione, dei 50 titoli azionari a maggior capitalizzazione (“blue-chips”) quotati nelle principali Borse dell'area Euro.
L’indice è calcolato e pubblicato da Stoxx Limited a partire dal 31.12.1991 con il valore iniziale di 1000.
NIKKEI 225 (codice Bloomberg: NKY)
Il NIKKEI 225 rappresenta il valore medio ponderato in base ai prezzi delle quotazioni azionarie delle 225 principali società quotate nella First Section (Prima Sezione) del Tokio Stock Exchange (Borsa Valori di Tokyo), corretto in base alle oscillazioni delle quotazioni non dovute da fattori di mercato. Il NIKKEI 225 viene calcolato dalla Nihon Keizai Shimbun, Inc., Osaka ed è stato pubblicato per la prima volta il 16 Maggio 1949. Il NIKKEI 225 è considerato rappresentativo dell’andamento dell’intero mercato azionario giapponese grazie all’elevata liquidità e capitalizzazione dei titoli che esso include. Il NIKKEI 225 attualmente è composto da titoli azionari di tutti i settori.
STANDARD & POOR’S 500 (codice Bloomberg: SPX)
L'indice STANDARD & POOR'S 500 è un indice azionario, ponderato in base alla capitalizzazione del mercato, calcolato dalla Standard & Poor's Co. sulla base di una selezione di società per azioni statunitensi quotate in borsa. Attualmente, l'indice STANDARD & POOR'S 500, calcolato e pubblicato dal 1923, è basato su azioni di cinquecento diverse società rappresentative dei settori industria, energia, servizi finanziari e trasporti. L'indice STANDARD & POOR'S 500 rappresenta circa l'ottanta per cento della capitalizzazione del New York Stock Exchange.
I valori di chiusura degli indici componenti il paniere sono riportati sui principali quotidiani economici e sulla stampa specializzata. Ai fini del calcolo delle cedole di cui al precedente punto 5. si considerano i dati diffusi sul circuito Bloomberg.
Per i casi di sospensione o di sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che, ad una delle date rilevanti ai fini del calcolo delle cedole variabili, rendano impossibile la rilevazione o la determinazione di un indice incluso nel paniere, o comunque ne compromettano la significatività, nonché per l’eventualità che gli indici vengano modificati (anche mediante la sostituzione con un altro indice) in modo sostanziale oppure non siano più disponibili, si applicherà la stessa regolamentazione stabilita al riguardo per gli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti.
Eurostoxx 50
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
29/5/01
29/11/01
29/5/02
29/11/02
29/5/03
29/11/03
29/5/04
29/11/04
29/5/05
29/11/05
29/5/06
29/11/06
29/5/07
Nei grafici che seguono sono rappresentati gli andamenti degli indici che compongono il paniere negli ultimi 6 anni.
NIKKEI 225
20000
15000
10000
5000
0
Standard & Poor's 500
1500
1300
1100
900
700
29/5/01
29/5/01
29/11/01
29/11/01
29/5/02
29/5/02
29/11/02
29/11/02
29/5/03
29/5/03
29/11/03
29/11/03
29/5/04
29/5/04
29/11/04
29/11/04
29/5/05
29/5/05
29/11/05
29/11/05
29/5/06
29/5/06
29/11/06
29/11/06
29/5/07
29/5/07
Attenzione: l’andamento passato non è indicativo di quello futuro.
7. Prestazioni collegate ad altro valore di riferimento
Per fornire le prestazioni assicurate dal presente contratto in caso di vita dell’Assicurato, la Società ha acquisito specifici strumenti finanziari, dettagliatamente descritti al successivo punto 8. della presente Nota informativa, il cui valore corrente costituisce il parametro di riferimento al quale sono direttamente collegati la prestazione assicurata in caso di morte ed il valore di riscatto del contratto.
8. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Società
Gli strumenti finanziari posti dalla Società a copertura degli impegni assunti sono costituiti dalle componenti obbligazionaria e derivata di seguito descritte.
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA: Un titolo obbligazionario, di tipo zero coupon bond, che, alla sua scadenza, coincidente con quella del contratto, fornisce un valore di rimborso adeguato a coprire l’impegno relativo al capitale nominale della polizza, avente le seguenti caratteristiche
• Denominazione: Dresdner Bank AG 6 year Zero Coupon
• Società emittente: Dresdner Bank AG, con sede in Juergen Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
• Codice ISIN: XS0304734188
• Valuta: Euro
• Data di acquisto: 01/06/2007
• Data di emissione: 20/09/2007
• Data di scadenza: 20/09/2013
• Valore di rimborso a scadenza (per 100 di nominale): 100
• Cedole: assenti
• Prezzo di acquisto (per 100 di nominale): 76,23
• Rating attribuito al titolo obbligazionario (alla data di redazione della presente nota): Aa2 per Moody’s e A+ per Standard & Poor’s 1.
• Mercato di quotazione: Borsa Valori del Lussemburgo
• Rendimento effettivo lordo: 3,21% su base annua e a capitalizzazione composta
• Tasso di rendimento nominale annuo: n.d.
COMPONENTE DERIVATA: Uno strumento finanziario derivato, che fornisce le cedole fisse e le cedole indicizzate al paniere di indici di cui al punto 6. e calcolata con le stesse modalità descritte al punto 5., avente le seguenti caratteristiche:
• Denominazione: 6Y Full Rainbow Cedolare
• Natura: Rainbow Equity option
• Controparte: Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A., con sede Xxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxx
• Valuta: Euro
• Data di acquisto: 01/06/2007
• Durata: 6 anni, a partire dal 20/09/2007 e fino al 20/09/2013
• Indici azionari sottostanti: EUROSTOXX 50 (codice Bloomberg: SX5E), NIKKEI 225 (codice Bloomberg: NKY), STANDARD & POOR’S 500 (codice Bloomberg: SPX)
• Pagamenti a favore del Sottoscrittore: la Controparte riconosce a CBA Vita
- alle date del 20/09/2008 e 20/09/2010, una cedola fissa pari al 4,75% del suo valore nominale
- alle date del 20/09/2009, 20/09/2011, 20/09/2012 e 20/09/2013, una cedola variabile determinata con le stesse modalità indicate al punto 5
con applicazione della convenzione “Following Business Day” per le date di pagamento delle cedole.
• Prezzo di acquisto (per 100 di nominale): 16,87
• Rating attribuito alla Controparte (alla data di redazione della presente nota): Aa3 per Moody’s e AA- per Standard & Poor’s 1.
1 Scala di classificazione (a partire dalla più favorevole) relativa ad investimenti a medio lungo termine adottata dalle Agenzie di Rating Moody’s e Standard & Poor’s
MOODY'S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aaa | Aa | A | Baa | Ba | B | Caa | Ca | C |
Nota: i rating da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all'interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). |
STANDARD&POOR'S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | D |
Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating. |
• Mercato di quotazione: non quotato; in considerazione dell’assenza di un mercato di negoziazione, la determinazione del valore corrente dell’opzione è deferita alla Controparte stessa, in qualità di Agente di calcolo.
L’insieme degli strumenti finanziari sopra descritti è quindi caratterizzato da un prezzo di acquisto da parte di CBA Vita, alla data del 01/06/2007, pari al 93,10% (76,23% + 16,87%) dell’importo nominale sottoscritto.
La successiva rilevazione dei valori correnti dei singoli strumenti finanziari sarà effettuata due volte al mese, il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo, qualora tale giorno sia festivo) e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. Qualora cause di forza maggiore non ne consentano la rilevazione nelle date previste, la stessa verrà rinviata fino a quando gli elementi necessari per il calcolo non si rendano nuovamente disponibili.
Il valore corrente degli strumenti finanziari posti a copertura, espresso in percentuale, è pari alla somma dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, ciascuno rapportato al relativo valore nominale.
Sul quotidiano “IL SOLE 24ORE” e sul sito internet della Società, in corrispondenza della denominazione “CBA TRE CONTINENTI”, verrà pubblicato giornalmente
• l’ultimo valore corrente rilevato per gli strumenti finanziari posti a copertura, espresso in percentuale
• il minore tra il rating attribuito alla Società emittente il titolo obbligazionario e quello attribuito alla Controparte dello strumento finanziario derivato.
Si segnala infine che l’assunzione di posizioni nella predetta componente derivata non comporta, alla scadenza, la possibilità di perdita di alcuna quota del premio versato. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità degli enti emittenti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.
9. Esemplificazione dell’andamento delle prestazioni
Allo scopo di consentire una migliore valutazione delle prestazioni previste dal contratto e di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione a cui esse sono soggette, si riportano di seguito delle esemplificazioni del valore che la prestazione assicurata in caso di morte dell’Assicurato e le prestazioni assicurate in caso di vita possono assumere in tre ipotetici scenari.
Attenzione: gli esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.
9.1. PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Esempio 1: Scenario positivo (capitale caso morte superiore al premio versato)
Valore corrente degli strumenti finanziari a copertura
105,00%
IPOTESI 1: Capitale nominale della polizza = Premio versato 10.000 | |||
Età dell'assicurato al decesso | Valore corrente della polizza (A) | Capitale aggiuntivo (B) | Capitale in caso di morte (A+B) |
non superiore a 70 anni | 10.500 | - | 10.500 |
compresa tra 71 e 84 anni | 10.500 | - | 10.500 |
superiore a 84 anni | 10.500 | - | 10.500 |
IPOTESI 2: Capitale nominale della polizza = Premio versato 200.000 | |||
Età dell'assicurato al decesso | Valore corrente della polizza (A) | Capitale aggiuntivo (B) | Capitale in caso di morte (A+B) |
non superiore a 70 anni | 210.000 | - | 210.000 |
compresa tra 71 e 84 anni | 210.000 | - | 210.000 |
superiore a 84 anni | 210.000 | - | 210.000 |
IPOTESI 3: Capitale nominale della polizza = Premio versato 500.000 | |||
Età dell'assicurato al decesso | Valore corrente della polizza (A) | Capitale aggiuntivo (B) | Capitale in caso di morte (A+B) |
non superiore a 70 anni | 525.000 | - | 525.000 |
compresa tra 71 e 84 anni | 525.000 | - | 525.000 |
superiore a 84 anni | 525.000 | - | 525.000 |
Esempio 2: Scenario neutro (capitale caso morte equivalente al premio versato)
Valore corrente degli strumenti finanziari a copertura
94,00%
IPOTESI 1: Capitale nominale della polizza = Premio versato 10.000 | |||
Età dell'assicurato al decesso | Valore corrente della polizza (A) | Capitale aggiuntivo (B) | Capitale in caso di morte (A+B) |
non superiore a 70 anni | 9.400 | 600 | 10.000 |
compresa tra 71 e 84 anni | 9.400 | 600 | 10.000 |
superiore a 84 anni | 9.400 | 600 | 10.000 |
IPOTESI 2: Capitale nominale della polizza = Premio versato 200.000 | |||
Età dell'assicurato al decesso | Valore corrente della polizza (A) | Capitale aggiuntivo (B) | Capitale in caso di morte (A+B) |
non superiore a 70 anni | 188.000 | 12.000 | 200.000 |
compresa tra 71 e 84 anni | 188.000 | 12.000 | 200.000 |
superiore a 84 anni | 188.000 | 10.000 | 198.000 |
IPOTESI 3: Capitale nominale della polizza = Premio versato 500.000 | |||
Età dell'assicurato al decesso | Valore corrente della polizza (A) | Capitale aggiuntivo (B) | Capitale in caso di morte (A+B) |
non superiore a 70 anni | 470.000 | 30.000 | 500.000 |
compresa tra 71 e 84 anni | 470.000 | 30.000 | 500.000 |
superiore a 84 anni | 470.000 | 10.000 | 480.000 |
Esempio 3: Scenario negativo (capitale caso morte inferiore al premio versato)
Valore corrente degli strumenti finanziari a copertura
84,00%
IPOTESI 1: Capitale nominale della polizza = Premio versato 10.000 | |||
Età dell'assicurato al decesso | Valore corrente della polizza (A) | Capitale aggiuntivo (B) | Capitale in caso di morte (A+B) |
non superiore a 70 anni | 8.400 | 1.500 | 9.900 |
compresa tra 71 e 84 anni | 8.400 | 600 | 9.000 |
superiore a 84 anni | 8.400 | 600 | 9.000 |
IPOTESI 2: Capitale nominale della polizza = Premio versato 200.000 | |||
Età dell'assicurato al decesso | Valore corrente della polizza (A) | Capitale aggiuntivo (B) | Capitale in caso di morte (A+B) |
non superiore a 70 anni | 168.000 | 30.000 | 198.000 |
compresa tra 71 e 84 anni | 168.000 | 12.000 | 180.000 |
superiore a 84 anni | 168.000 | 10.000 | 178.000 |
IPOTESI 3: Capitale nominale della polizza = Premio versato 500.000 | |||
Età dell'assicurato al decesso | Valore corrente della polizza (A) | Capitale aggiuntivo (B) | Capitale in caso di morte (A+B) |
non superiore a 70 anni | 420.000 | 30.000 | 450.000 |
compresa tra 71 e 84 anni | 420.000 | 30.000 | 450.000 |
superiore a 84 anni | 420.000 | 10.000 | 430.000 |
9.2. PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI VITA
Tutti gli esempi sotto riportati si riferiscono ad un capitale nominale della polizza pari a 10.000,00 euro.
Semestre | INDICE | Valore dell'indice a inizio semestre | Valore dell'indice a fine semestre | Variazione del semestre | |
Eurostoxx 50 | 4.500 | 4.770 | 6,00% | ||
NIKKEI 225 | 17.600 | 18.535 | 5,31% | ||
1 | Standard & Poor's 500 | 1.515 | 1.500 | -1,00% | |
VARIAZIONI MENO FAVOREVOLI DEL 1° SEMESTRE | A1 | 5,31% | |||
B1 | -1,00% | ||||
C1=PERFORMANCE 1° SEMESTRE = (A1+B1)/2 | 2,16% | ||||
Eurostoxx 50 | 4.770 | 5.009 | 5,00% | ||
NIKKEI 225 | 18.535 | 20.388 | 10,00% | ||
2 | Standard & Poor's 500 | 1.500 | 1.515 | 1,00% | |
VARIAZIONI MENO FAVOREVOLI DEL 2° SEMESTRE | A2 | 5,00% | |||
B2 | 1,00% | ||||
C2=PERFORMANCE 2° SEMESTRE =(A2+B2)/2 | 3,00% | ||||
D = PERFORMANCE DEL PANIERE =(C1+C2)/2 | 2,58% | ||||
F=Percentuale di cedola dell'anno=max(97%xD; 0) CEDOLA DELL'ANNO = F x capitale nominale della polizza | 2,500% 250,00 |
Esempio 1: Scenario positivo (cedole indicizzate positive) Calcolo della cedola indicizzata
Ipotizzando che tutte le cedole indicizzate siano dello stesso importo, il contratto riconoscerebbe il pagamento delle seguenti prestazioni:
Data | Importo liquidabile | Tipo |
20/09/2008 | 475,00 | cedola fissa (4,75%) |
20/09/2009 | 250,00 | cedola indicizzata |
20/09/2010 | 475,00 | cedola fissa (4,75%) |
20/09/2011 | 250,00 | cedola indicizzata |
20/09/2012 | 250,00 | cedola indicizzata |
20/09/2013 | 250,00 | cedola indicizzata |
20/09/2013 | 10.000,00 | Capitale a scadenza |
TOTALE | 11.950,00 |
Esempio 2: Scenario neutro (prestazioni in caso di vita equivalenti al premio versato)
Calcolo della cedola indicizzata
Semestre | INDICE | Valore dell'indice a inizio semestre | Valore dell'indice a fine semestre | Variazione del semestre | |
Eurostoxx 50 | 4.500 | 4.770 | 6,00% | ||
NIKKEI 225 | 17.600 | 17.952 | 2,00% | ||
1 | Standard & Poor's 500 | 1.515 | 1.500 | -1,00% | |
VARIAZIONI MENO FAVOREVOLI DEL 1° SEMESTRE | A1 | 2,00% | |||
B1 | -1,00% | ||||
C1=PERFORMANCE 1° SEMESTRE = (A1+B1)/2 | 0,50% | ||||
Eurostoxx 50 | 4.770 | 4.675 | -2,00% | ||
NIKKEI 225 | 17.952 | 19.747 | 10,00% | ||
2 | Standard & Poor's 500 | 1.500 | 1.515 | 1,00% | |
VARIAZIONI MENO FAVOREVOLI DEL 2° SEMESTRE | A2 | -2,00% | |||
B2 | 1,00% | ||||
C2=PERFORMANCE 2° SEMESTRE =(A2+B2)/2 | -0,50% | ||||
D = PERFORMANCE DEL PANIERE =(C1+C2)/2 | 0,00% | ||||
F=Percentuale di cedola dell'anno=max(97%xD; 0) CEDOLA DELL'ANNO = F x capitale nominale della polizza | 0,000% 0,00 |
Ipotizzando che tutte le cedole indicizzate siano dello stesso importo, il contratto riconoscerebbe il pagamento delle seguenti prestazioni:
Data | Importo liquidabile | Tipo |
20/09/2008 | 475,00 | cedola fissa (4,75%) |
20/09/2009 | - | cedola indicizzata |
20/09/2010 | 475,00 | cedola fissa (4,75%) |
20/09/2011 | - | cedola indicizzata |
20/09/2012 | - | cedola indicizzata |
20/09/2013 | - | cedola indicizzata |
20/09/2013 | 10.000,00 | Capitale a scadenza |
TOTALE | 10.950,00 |
Esempio 3: Scenario negativo (prestazioni in caso di vita inferiori al premio versato)
La prestazione complessivamente corrisposta dalla Società può risultare inferiore al premio versato solo nel caso di mancata solvibilità dell’Ente emittente il titolo obbligazionario.
D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
10. Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento, di emissione e gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità di seguito illustrate.
10.1 Costi gravanti direttamente sul contraente
10.1.1 Costi gravanti sul premio
Il presente Contratto non prevede costi direttamente gravanti sul premio versato.
Risulta però applicato un caricamento implicito del 6,90% del premio, derivante dal maggior prezzo pagato dal Contraente per l’acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo sostenuto dalla Società (93,10%).
Il caricamento implicito sopra indicato comprende il costo della copertura per il caso morte, pari allo 0,40% del premio versato. Le spese di emissione del contratto, incluse nel caricamento implicito, sono quantificate forfetariamente in 50,00 euro.
10.1.2 Costi per riscatto
Non sono previsti costi per riscatto.
11. Scomposizione del premio
Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare gli strumenti finanziari sottostanti il contratto (distinto nelle componenti obbligazionaria e derivata) e nelle componenti di costo.
Scomposizione del premio | Valore % |
Componente obbligazionaria | 76,23% |
Componente derivata | 16,87% |
Costi per la copertura caso morte | 0,40% |
Altri costi | 6,50% |
Premio complessivo | 100,00% |
12. Misure e modalità di eventuali sconti
Non sono previsti sconti.
13. Regime fiscale
Il regime fiscale di seguito descritto è quello in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa.
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita e, quindi, il premio pagato sul presente contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Si segnala al Contraente che:
• soltanto se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell’IRPEF, nella misura del 19% degli stessi, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge;
• se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei rischi di cui al precedente sottopunto, il diritto alla detrazione spetta con esclusivo riferimento e, quindi, limitatamente a tale componente.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 1.291,14 Euro. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
Regime fiscale delle prestazioni assicurate
Le somme assicurate percepite nell’esercizio di attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione: in questi casi non si applica l’imposta sostitutiva di seguito indicata. Negli altri casi:
• le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall’IRPEF;
• le somme assicurate corrisposte in caso di vita in forma di capitale, limitatamente all’eccedenza (plusvalenza) rispetto all’ammontare dei premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Compagnia per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La misura dell’imposta sostitutiva è del 12,5%;
• la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati, al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.
L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
14. Modalità di perfezionamento del contratto e di pagamento del premio
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta di adesione, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto, dalle ore 24 della relativa data di decorrenza (20/09/2007).
Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
• bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
• assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all’ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscritta.
15. Riscatto
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il contraente ha facoltà di riscattare il contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA Vita S.p.A. – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Il valore di riscatto è pari al valore corrente della polizza, che si determina moltiplicando il capitale nominale della polizza stessa, per il valore corrente degli specifici strumenti finanziari - descritti al punto 8. - acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, espresso in percentuale del loro valore nominale.
Il valore corrente degli specifici strumenti finanziari è quello riferito alla prima data di rilevazione dello stesso che segue di almeno un giorno lavorativo la data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto, corredata della documentazione da produrre per la liquidazione.
Il prezzo di acquisto di tali strumenti finanziari alla data dell’01/06/2007 è pari al 93,10% del loro valore nominale.
A condizione che il premio versato risulti superiore a 50.000,00 euro è consentito, alle stesse condizioni, anche il riscatto parziale, purché lo stesso sia commisurato a multipli di 2.500,00 euro di capitale nominale, con un minimo di 5.000,00 euro, ed a condizione che il capitale nominale residuo non risulti inferiore a 2.500,00 euro.
E’ possibile richiedere, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto del contratto rivolgendosi direttamente allo sportello bancario che lo ha collocato oppure a CBA Vita – Gestione Portafoglio – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, fax 00.000000.000 , e-mail:xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
Il valore di riscatto varia in funzione del valore corrente degli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti. Anche per effetto del caricamento implicito indicato al punto 10.1.1, il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio pagato.
Inoltre, CBA Vita non presta alcuna garanzia circa il valore e la corresponsione del riscatto in caso di inadempimento degli enti emittenti e/o garanti gli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, dovuto al deterioramento del loro merito creditizio o alla loro incapacità di procedere al rimborso anticipato.
Il rischio di inadempimento di tali soggetti dovuto ad insolvenza non viene assunto da CBA Vita e pertanto resta a carico del Contraente.
ESEMPLIFICAZIONI DI CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO
Nella tabella che segue è riportata un’esemplificazione del valore di riscatto in tre diverse ipotesi di valore degli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti.
Premio versato | 10.000 | ||
Capitale nominale della polizza (A) | 10.000 | ||
Scenario positivo (valore di riscatto superiore al premio versato) | Scenario neutro (valore di riscatto uguale al premio versato) | Scenario negativo (valore di riscatto inferiore al premio versato) | |
Valore corrente degli strumenti finanziari a copertura, espresso in % del loro valore nominale(B) | 105,00% | 100,00% | 84,00% |
Valore di riscatto (AxB) | 10.500 | 10.000 | 8.400 |
Attenzione: gli esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione del valore liquidabile in caso di riscatto.
16. Revoca della proposta
Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA Vita S.p.A. – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società rimborsa le somme eventualmente già pagate all’atto della sottoscrizione della proposta.
17. Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA Vita S.p.A. – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, allegando l’originale di polizza e le eventuali appendici.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ed a condizione che sia stato corrisposto il premio previsto, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di euro 50,00 a fronte delle spese sostenute per l’emissione del contratto.
18. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
La documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni è indicata all’articolo 14 delle Condizioni contrattuali.
La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data in cui ne è sorto l’obbligo, sempreché, a tale data, abbia ricevuta tutta la documentazione eventualmente richiesta.
Ai sensi dell’articolo 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede della Società, ovvero attraverso accredito su conto corrente bancario.
19. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Vengono di seguito riportati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
20. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana.
21. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, scrivendo a CBA Vita S.p.A. – Servizio Reclami – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, fax 02/000000000 e-mail:xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
22. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Società si impegna inoltre a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
a) premio versato;
b) dettaglio delle cedole liquidate e dei valori di riscatto parziale rimborsati nell’anno di riferimento;
c) valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazioni periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni;
d) valore degli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, espresso in percentuale, al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Qualora, nel corso della durata contrattuale, si verifichi una diminuzione del valore degli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, espresso in percentuale, tale da determinare una riduzione del valore di riscatto del contratto superiore al 30% dei premi versati, al netto dei costi indicati al punto 10., la Società si impegna a darne comunicazione per iscritto al Contraente nei 10 giorni lavorativi successivi nonché a comunicare, con le stesse modalità, ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
***
CBA Vita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Xxxxxx Xxxxx
Art. 1 - Prestazioni assicurate
A fronte del pagamento del premio, dovuto dal Contraente, in unica soluzione, alla data di decorrenza del contratto (20/09/2007), l’assicurazione fornisce le seguenti prestazioni.
• In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, compresa la scadenza, la Società corrisponde al Contraente importi periodici (cedole), il cui ammontare viene determinato con le modalità descritte al successivo art. 7; la prima e la terza cedole sono fisse; le altre eventuali quattro cedole variano sulla base dell’andamento degli indici di riferimento indicati al successivo art. 6;
• In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la Società corrisponde ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, un capitale di rimborso pari al capitale nominale della polizza;
• In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società corrisponde ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, un capitale, il cui importo viene determinato con le modalità descritte al successivo art. 10.
Il capitale nominale, indicato nella scheda di polizza, è pari al premio versato.
La Società non presta alcuna garanzia circa il valore e la corresponsione di tali prestazioni, il cui presupposto di esigibilità da parte dell’avente diritto (Contraente o diverso Beneficiario) è costituito dalla solvibilità dell’Ente emittente (o, in caso di sua insolvenza, dell’Ente che lo garantisce) e della Controparte degli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, quali definiti al successivo art. 8.
Resta, pertanto, a carico del Contraente e/o del diverso avente diritto il rischio che tali Soggetti, a causa di un deterioramento del loro merito creditizio, non adempiano, in tutto o in parte, ai loro obblighi nei confronti di CBA Vita, che sarà tenuta a corrispondere le suddette prestazioni nella misura in cui tali Soggetti saranno in grado di far fronte ai rispettivi obblighi.
Art. 2 – Estensione e limitazioni della prestazione in caso di morte
La garanzia per il caso di morte è operante qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato - fatte salve le limitazioni descritte all’art. 15.
Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell'assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta di adesione, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico pattuito, alle ore 24 della data di decorrenza (20/09/2007) e termina alle ore 24 della data di scadenza (20/09/2013).
Nel caso in cui il versamento del premio sia effettuato successivamente alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
Art. 5 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, indirizzata alla Sede della Società, contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ed a condizione che sia stato corrisposto il premio previsto, la Società rimborsa al Contraente il premio versato diminuito di 50,00 euro a fronte delle spese sostenute per l’emissione del contratto.
Art. 6 – Indici di riferimento
Gli indici di riferimento per il calcolo delle cedole, di ammontare variabile, da corrispondersi in caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto che cadono negli anni 2009, 2011, 2012 e 2013, sono rappresentati dai seguenti tre indici azionari:
• EUROSTOXX 50 (codice Bloomberg SX5E)
• NIKKEI 225 (codice Bloomberg: NKY)
• STANDARD & POOR’S 500 (codice Bloomberg: SPX)
Art. 7 – Importi periodici (cedole)
Alla prima ed alla terza ricorrenza annuale del contratto (rispettivamente 20/09/2008 e 20/09/2010), nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, verrà corrisposta al Contraente una cedola, di ammontare predeterminato, pari al 4,75% del capitale nominale della polizza.
Alle ciascuna delle successive ricorrenze annuali del contratto (20 settembre degli anni 2009, 2011, 2012 e 2013), nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, verrà corrisposta al Contraente un’eventuale cedola, il cui ammontare dipende dall’andamento degli indici azionari di riferimento definiti al precedente art. 6. Tale cedola si determina moltiplicando il capitale nominale della polizza per la percentuale di cedola calcolata con le modalità di seguito descritte.
Il pagamento delle cedole avviene entro 15 giorni dalle date delle ricorrenze annuali di maturazione della cedola.
Il 20 settembre degli anni 2009, 2011, 2012 e 2013, per ciascuno dei 2 semestri di riferimento dell’anno considerato,
a. si determina la variazione fatta registrare nel semestre da ciascuno degli indici di riferimento indicati al successivo art. 6;
b. si individuano le due variazioni meno favorevoli tra quelle determinate ai sensi del precedente punto a.;
c. si determina la performance semestrale del paniere, valida ai fini del calcolo della cedola, come media aritmetica delle due variazioni meno favorevoli di cui al precedente punto b.
La Percentuale di cedola dell’anno considerato è pari al 97% della media aritmetica, se positiva, delle due performance semestrali del paniere, calcolate come descritto al precedente punto c. per i 2 semestri di riferimento dell’anno considerato. Qualora tale media risulti inferiore o uguale a zero, la Percentuale di cedola dell’anno considerato sarà pari a zero.
La variazione di ciascun indice in un semestre di riferimento viene determinata sulla base dei valori ufficiali di chiusura dell’indice alla data di fine semestre rispetto al corrispondente valore alla data di inizio semestre.
I semestri di riferimento per ciascun anno e le corrispondenti date di inizio e fine semestre sono indicate nella tabella che segue.
Semestri di riferimento | ||||
Ricorrenza (anno) | 1° semestre | 2° semestre | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio | Data fine | |
2° (2009) | 20/09/2008 | 20/03/2009 | 20/03/2009 | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2009 |
4° (2011) | 20/09/2010 | 20/03/2011 | 20/03/2011 | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2011 |
5° (2012) | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2011 | 20/03/2012 | 20/03/2012 | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2012 |
6° (2013) | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2012 | 20/03/2013 | 20/03/2013 | 8° giorno lavorativo che precede il 20/09/2013 |
Per giorno lavorativo si intende, per ciascun indice, un giorno di contrattazione della Xxxxx Xxxxxx su cui è quotato l’indice stesso.
Se una delle date di rilevazione sopra indicate non coincide con un giorno di contrattazione della Borsa Valori su cui è quotato uno degli indici del paniere, si fa riferimento, per quell’indice, alla convenzione “Following Business Day”. Tale convenzione prevede lo spostamento della data di osservazione al primo giorno borsistico lavorativo successivo.
Per i casi di sospensione o di sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che, ad una delle date rilevanti ai fini del calcolo delle cedole variabili, rendano impossibile la rilevazione o la determinazione di un indice incluso nel paniere, o comunque ne compromettano la significatività, nonché per l’eventualità che gli indici vengano modificati (anche mediante la sostituzione con un altro indice) in modo sostanziale oppure non siano più disponibili, si applicherà la stessa regolamentazione stabilita al riguardo per gli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti.
Art. 8 - Strumenti finanziari a copertura degli impegni assunti con il contratto
Gli strumenti finanziari acquisiti dalla Società e posti a copertura degli impegni assunti con il presente contratto, sono costituiti dal titolo obbligazionario e dallo strumento finanziario derivato di seguito specificati.
► Titolo obbligazionario:
• Denominazione: Dresdner Bank AG 6 year Zero Coupon
• Società emittente: Dresdner Bank AG, con sede in Juergen Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
• Codice ISIN: XS0304734188
• Valuta: Euro
• Data di emissione: 20/09/2007
• Data di scadenza: 20/09/2013
• Valore di rimborso a scadenza (per 100 di nominale): 100
• Cedole: assenti
• Rating attribuito al titolo obbligazionario obbligazionario (alla data di redazione delle presenti condizioni contrattuali): Aa2 per Moody’s e A+ per Standard & Poor’s.
• Mercato di quotazione: Borsa Valori del Lussemburgo
► Strumento finanziario derivato:
• Denominazione: 6Y Full Rainbow Cedolare
• Natura: Rainbow equity option
• Controparte: Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A., con sede Xxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxx
• Valuta: Euro
• Durata: 6 anni, a partire dal 20/09/2007 e fino al 20/09/2013
• Indici azionari sottostanti: EUROSTOXX 50 (codice Bloomberg: SX5E), NIKKEI 225 (codice Bloomberg: NKY), STANDARD & POOR’S 500 (codice Bloomberg: SPX)
• Pagamenti a favore del Sottoscrittore: la Controparte riconosce a CBA Vita
- alle date del 20/09/2008 e 20/09/2010, una cedola fissa pari al 4,75% del suo valore nominale
- alle date del 20/09/2009, 20/09/2011, 20/09/2012 e 20/09/2013, una cedola variabile determinata con le stesse modalità indicate all’art. 7,
con applicazione della convenzione “Following Business Day” per le date di pagamento delle cedole.
• Rating attribuito alla Controparte (alla data di redazione della presente nota): Aa3 per Moody’s e AA- per Standard & Poor’s
• Mercato di quotazione: non quotato
• Agente di calcolo: Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A.
Art. 9 – Valore corrente degli strumenti finanziari posti dalla Società a copertura degli impegni assunti
La rilevazione dei valori correnti dei singoli strumenti finanziari posti a copertura degli impegni assunti sarà effettuata due volte al mese, il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo, qualora tale giorno sia festivo) e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. Qualora cause di forza maggiore non ne consentano la rilevazione nelle date previste, la stessa verrà rinviata fino a quando gli elementi necessari per il calcolo non si rendano nuovamente disponibili.
Il valore corrente degli strumenti finanziari posti a copertura, espresso in percentuale, è pari alla somma dei valori correnti rilevati per i singoli strumenti, ciascuno rapportato al relativo valore nominale.
Il valore corrente degli strumenti finanziari, espresso in percentuale, è pubblicato sul sito di CBA Vita (xxx.xxxxxxx.xxx) e su un quotidiano a tiratura nazionale - attualmente Il Sole 24 Ore – sotto la denominazione “ CBA TRE CONTINENTI”.
Art. 10 – Capitale liquidabile in caso di premorienza
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, sarà corrisposto ai Beneficiari designati in polizza, un importo pari al valore corrente della polizza, aumentato di un capitale aggiuntivo pari alla differenza (se positiva) tra il capitale nominale ed il valore corrente della polizza. Il capitale aggiuntivo non può, in ogni caso, risultare superiore:
• al 15% del capitale nominale, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso non supera 70 anni
• al 6% del capitale nominale, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è compresa tra 71 e 84 anni
• al 6% del capitale nominale, con il massimo di 10.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso supera gli 84 anni.
Il valore corrente della polizza si determina moltiplicando il capitale nominale della polizza stessa per il valore corrente degli specifici strumenti finanziari – definiti all’art. 8 - acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, espresso in percentuale del loro valore nominale.
Il valore corrente degli specifici strumenti finanziari è quello relativo alla prima data di rilevazione che segue di almeno un giorno lavorativo la data di ricezione da parte della Società della denuncia di decesso, corredata della documentazione richiesta ai sensi del successivo art. 14.
I limiti massimi sopra indicati di 30.000 e 10.000 euro si intendono applicati in relazione al medesimo Assicurato, indipendentemente dal numero di contratti “CBA TRE CONTINENTI” stipulati sulla sua testa.
Art. 11 - Riscatto
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Società, mediante raccomandata A.R., la corresponsione del valore di riscatto.
Il valore di riscatto è pari al valore corrente della polizza, determinato moltiplicando il capitale nominale della polizza stessa, per il valore corrente degli specifici strumenti finanziari – definiti all’art. 8 - acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, espresso in percentuale del loro valore nominale.
Il valore corrente degli specifici strumenti finanziari è quello relativo alla prima data di rilevazione che segue di almeno un giorno lavorativo la data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto, corredata della documentazione richiesta ai sensi del successivo art. 14.
Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.
È facoltà del Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, richiedere dei riscatti parziali a condizione che
• il premio versato risulti superiore a 50.000,00 euro
• il capitale nominale riscattato sia commisurato a multipli di 2.500,00 euro, con un minimo di 5.000,00 euro,
• il capitale nominale residuo risulti non inferiore a 2.500,00 euro.
Il valore del riscatto parziale si determina con le stesse modalità del valore di riscatto totale, ma con riferimento al capitale nominale riscattato.
Il riscatto parziale determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, la riduzione del capitale nominale della polizza di un importo pari al capitale nominale riscattato.
CBA Vita non presta alcuna garanzia circa il valore e la corresponsione del riscatto in caso di inadempimento degli enti emittenti gli specifici strumenti finanziari acquisiti dalla Società a copertura degli impegni assunti, dovuto al deterioramento del loro merito creditizio o alla loro incapacità di procedere al rimborso anticipato. Il rischio di inadempimento di tali soggetti dovuto ad insolvenza non viene assunto da CBA Vita e pertanto resta a carico del Contraente.
Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 13 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art. 14 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o attraverso accredito su conto corrente contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici.
La richiesta di liquidazione deve essere effettuata con raccomandata A.R. indirizzata alla Sede della Società,
allegando la documentazione di seguito indicata.
1. Recesso dal contratto:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
• benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto creditore.
2. Riscatto del contratto:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi (solo in caso di riscatto totale);
• benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto creditore.
3. Liquidazione a scadenza:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
• benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto creditore.
4. Liquidazione in caso di morte dell’Assicurato:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
• certificato di morte in carta semplice;
• certificato medico attestante le cause del decesso e, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del referto dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso;
• benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto creditore;
• nel caso di Beneficiari minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà o il tutore dei Beneficiari minori a riscuotere per loro conto l'importo spettante;
• nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato ed i Beneficiari indicati in polizza siano gli eredi testamentari o legittimi: Testamento in copia autenticata oppure, in mancanza, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
a) se l’Assicurato abbia lasciato o meno disposizioni testamentarie valide e non impugnate, tendenti a variare la clausola beneficiaria della polizza (in tal caso dovrà essere rimessa copia autentica dell'atto testamentario);
b) lo stato di famiglia dell’Assicurato con i dati anagrafici e domiciliari di ogni componente.
In ogni caso, è necessario che sia consegnato, da ciascun avente diritto a qualsiasi pagamento da parte della Società in esecuzione del Contratto, copia di un proprio documento d’identità valido e del codice fiscale.
La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l’ulteriore documentazione necessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Art. 15 - Limitazioni
Nel caso che l’Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie.
Il periodo di carenza è esteso a due anni per i casi di suicidio e a cinque anni per i casi di decesso dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.
Qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato durante il periodo di carenza, la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari al valore corrente della polizza con esclusione del capitale aggiuntivo definito al precedente art. 10.
La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l’entrata in vigore delle garanzie:
• una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico;
• infortunio, inteso come il trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.
Art. 16 - Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 17 - Giurisdizione e foro competente
Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto hanno giurisdizione esclusivamente le Corti italiane ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari).
Art. 18 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
TERMINOLOGIA GENERALE :
Agente di calcolo
In caso di contratti index-linked il cui investimento sottostante è costituito da un’obbligazione strutturata o da un titolo obbligazionario ed uno strumento finanziario derivato, sono le Società che determinano, in conformità ai regolamenti di tali strumenti finanziari, l’ammontare delle relative cedole e/o del relativo valore di rimborso. In quanto soggetti incaricati per il mercato secondario, determinano il valore della quotazione del titolo obbligazionario e dello strumento derivato nel corso della loro durata in normali condizioni di mercato. appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
borsa
La borsa valori o “piazza” finanziaria dove viene quotato l’indice azionario, il paniere di indici azionari o l’altro indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Capitale nominale della polizza
Importo sulla base del quale vengono calcolate le prestazioni assicurate; salvo il caso di applicazione di sconti è uguale al premio versato.
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
cessione, pegno e vincolo
codice ISIN
Vedi “società”.
condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa di assicurazione
Vedi “società”.
indice azionario
Media ponderata dei prezzi di un insieme di azioni scambiati su un determinato mercato regolamentato.
indice di riferimento
L’indice azionario, il paniere di titoli azionari o il diverso valore finanziario che costituisce l’indice finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Paniere di indici azionari
Insieme predefinito di indici azionari.
pegno
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
premio
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio.
Rating
Indice di solvibilità e di credito attribuito all’emittente o all’eventuale garante delle attività finanziarie a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch, ecc..
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
rischio finanziario
Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui tale indice è rappresentazione.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
soggetto abilitato dalla Società al collocamento
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. solvibilità dell’emittente
Capacità dell’ente che ha emesso il titolo a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.
strumenti derivati
Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.
Tassazione ordinaria
Determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
titolo obbligazionario o obbligazione
Titolo di credito rappresentativo di un prestito contratto da una persona giuridica (stato, ente pubblico, società per azioni, società in accomandita per azioni).
Valore nominale di un titolo obbligazionario
Xxxxxx al quale l’Emittente si è impegnato a rimborsare il titolo alla scadenza.
vincolo
CBA VITA S.p.A. - COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Capitale Sociale Euro 39.000.000 i.v. - Sede e Direzione: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 - Xxx. 00/000000 –
Fax 02/ 000000000 - Internet: xxx.xxxxxxx.xxx - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336del 22.5.1992 (G.U. 127 dell’1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sella Holding Banca S.p.A.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
N.
PRODOTTO
Questo è il numero attribuito alla presente proposta, cui entrambe le parti faranno riferimento - qualora non sia di seguito indicato il numero di polizza definitivo – fino a comunicazione da parte
della Società della numerazione definitiva della polizza.
DISTRIBUTORE
CODICE
CODICE FILIALE E PRODUTTORE
CONTRAENTE
RILASCIATO DA (ente e luogo)
DATA RILASCIO
ESTREMI DOCUMENTO
STATO
C.A.P., LOCALITA’ E PROVINCIA
RESIDENZA (via e numero civico)
STATO
PROVINCIA
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
SESSO
CODICE FISCALE
COGNOME E NOME (del Contraente o del legale rappresentante)
TIPO
STATO
C.A.P., LOCALITA’ E PROVINCIA
RESIDENZA (via e numero civico)
STATO
PROVINCIA
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
STATO
C.A.P., LOCALITA’ E PROVINCIA
RESIDENZA (via e numero civico)
PARTITA IVA
RAGIONE SOCIALE
Nel caso in cui il Contraente sia un’impresa
PT = Patente
AA = Altri documenti
TP = Tessera postale PS = Passaporto
CI = Carta di identità PA = Porto d’armi
CODIFICA TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA’:
CI PT PS TP PA AA
ASSICURATO
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
SESSO
PROFESSIONE
ETA’
BENEFICIARI
IN CASO DI VITA IN CASO DI MORTE
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
SPESE DI EMISSIONE IN CASO DI RECESSO: 50,00 EURO
NOTE E CONDIZIONI PARTICOLARI – Spazio riservato per eventuali indicazioni o richieste del Contraente (appendici, vincoli,caricamenti, carenza, ecc)
TOTALE
IMPOSTE
DIRITTI
NETTO
PREMIO DA CORRISPONDERE
PREMIO UNICO O RATA DI PERFEZIONAMENTO PREMIO AGGIUNTIVO
RATE SUCCESIVE DA
PREMIO TOTALE
PREMIO GARANZIE COMPLEMENTARI
PREMIO GARANZIA BASE
PRESTAZIONE INIZIALE ASSICURATA
DATA SCADENZA ULTIMO PREMIO
frequenza
Durata (anni)
PAGAMENTO PREMI
DATA SCADENZA
mesi
anni
DURATA
DATA DECORRENZA
FIRMA DEL COLLOCATORE FIRMA DELL’ASSICURATO
(se diverso dal contraente)
FIRMA DEL CONTRAENTE
CBA VITA S.p.A. - COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Capitale Sociale Euro 39.000.000 i.v. - Sede e Direzione: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 - Xxx. 00/000000
Data
FIRMA DEL CONTRAENTE
FIRMA DEL CONTRAENTE
Data
• dichiara di aver ricevuto il progetto esemplificativo personalizzato relativo al prodotto (solo per forme rivalutabili)
• dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO relativo al prodotto (modello )
IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE
(spazio riservato a dichiarazioni ai fini di approvazioni specifiche)
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE
Fax 02/676120598- Internet: xxx.xxxxxxx.xxx - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336del 22.5.1992 (G.U. 127 dell’1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sella Holding Banca S.p.A.
REVOCABILITA’ DELLLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO |
La presente proposta può essere revocata entro la data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx. Il Contraente può recedere dal contratto, nei 30 giorni succesivi alla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenete gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, allegando l’originale di polizza e le eventuali appendici. |
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO |
Il Contraente dovrà versare il premio alla Società scegliendo una delle seguenti modalità: Bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società; Bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato al competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società. Assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all’ordine competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscritta. |
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI RIGUARDANTI LO STATO DI SALUTE (per i prodotti che li prevedono) |
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; b) prima della loro sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’ esattezza delle dichiarazioni in essi riportate; c) anche nei casi non espressamente previsti dall’impresa, l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. |
COORDINATE BANCARIE DEL CONTRAENTE | ||||
CIN | ABI | CAB | Nr. Conto Corrente | Intestato a: |