CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE WEB RADIO
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE WEB RADIO
PREMESSO
che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell’ambito del P.O.F., un progetto per [indicare tipo di attività];
che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.
che all’Istituto sono note le finalità dell’attività svolta dallo sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall’Istituto stesso
che sono stati fissati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31.08.2019 i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall’art. 33 D.M. 44/2001
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Obblighi dell’Istituzione Scolastica
L'Istituzione scolastica si obbliga:
▪ a realizzare nel periodo la seguente iniziativa/attività come previsto nel P.O.F. e nel programma annuale;
▪ ad inserire sulle brochure di pubblicizzazione del progetto, sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, il nome dello sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica.
Art.2 - Obblighi dello sponsor.
Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente un corrispettivo/finanziamento globale di €. nel modo seguente: .
Art.3 - Facoltà di recesso
A norma dell’art. 1373 cod.civ. l’Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
Art. 4 - Risoluzione del contratto
La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor. In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all’Amministrazione Scolastica.
Art.5 - Opzione per il rinnovo.
Lo Sponsor ha diritto, per una sola volta, all'opzione per il rinnovo del contratto per il periodo dal al
; l'opzione va comunicata all'Ente per iscritto con R.a.r. da spedirsi entro il . È fatta comunque salva la facoltà della Scuola di valutare la convenienza di un eventuale rinnovo, anche in virtù del divieto di rinnovo tacito dei contratti previsto dalla normativa vigente. Le condizioni normative della proroga saranno identiche al presente contratto; quelle economiche saranno aumentate del %, salvi gli aumenti, per intero, di imposte e tasse.
Art. 6 - Diritto d'uso dell'immagine.
Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.
Art.7 - Pubblicità.
Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.
Art.8 - Limiti di responsabilità.
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
Art.9 - Esclusiva.
Lo Sponsor avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento/attività e la Scuola non potrà né direttamente né indirettamente, neppur parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale diritto ad altro soggetto. (Oppure: co-Sponsor. La Scuola potrà scegliere altri co-Sponsor purché essi non siano dello stesso settore in cui opera lo Sponsor e purché l'associazione fra i vari co-Sponsor non possa nuocere agli interessi e all'immagine dello Sponsor.
Art. 10 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al X.X. 00 ottobre 1933, n.1611.
Art.11 – Spese ed oneri
Spese ed oneri fiscali sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.