CONTRATTO PER IL “PROGETTO di MOBILITA’ GARANTITA”
CONTRATTO
PER IL “PROGETTO di MOBILITA’ GARANTITA”
tra
Il COMUNE di GIOVINAZZO, con sede in Xxxxxx X. Xxxxxxxx XX, x. 00 x Xxxxxxxxxx (XX), codice fiscale e P.I.V.A. 8004510725, in persona del Dirigente del Settore Economico Finanziario xxxx. XXXXXX XXXXXXXX DE CANDIA, nato a Giovinazzo (BA) il 24/10/1961, in seguito per brevità “Ente Beneficiario” o “Ente”
e
la Società P.M.G. ITALIA S.p.A., con sede legale in XXXXXXX (XX), Xxxxx Xxxxx 000/X, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. XXXXX XXXXXXX, nato a BOLOGNA (BO) il 29/03/1968, in seguito per brevità “PMG”;
Premesso
- che l’Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili e svantaggiate (in questa sede e limitatamente a questo “Progetto” si intendono per persone svantaggiate gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultino svantaggiati in ragione di condizioni fisiche o psichiche, temporanee o permanenti);
- che PMG è società promotrice del “Progetto di Mobilità Garantita”, di seguito indicato come “Progetto”, il quale ha come oggetto la concessione a Comuni, Associazioni o Enti preposti, di autoveicoli in comodato gratuito adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone con limitate capacità motorie o comunque il cui utilizzo abbia una finalità sociale;
- che il “Progetto” ha lo scopo di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali e sensibilizzare la comunità nei confronti delle persone più vulnerabili o svantaggiate con attività di aiuto reciproco;
- che il “Progetto” realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività, per le persone svantaggiate e, indirettamente, anche per l’Ente, che in questo modo garantisce alla comunità un servizio altrimenti oneroso per il proprio bilancio;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:
1) PREMESSE
Le premesse e gli allegati n°1, 2, 3, 4, 5 e 6 di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2) OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d’uso gratuito all’Ente Beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno posizionati all’esterno e/o all’interno dell’autoveicolo stesso.
A nessun titolo l’Ente o l’Associazione così come PMG e i suoi rappresentanti, potranno pretendere o offrire prestazioni accessorie o contributi in denaro o assimilabili né avanzare richieste che non vengano espressamente definite in questo contratto.
Eventuali integrazioni o precisazioni verranno riportante separatamente in un “Addendum” al presente contratto che verrà ugualmente siglato e sottoscritto dalle parti aventi facoltà.
3) MODALITA’ DEL PROGETTO
Il “Progetto di Mobilità Garantita” si realizza attraverso fasi propedeutiche e successive alla sottoscrizione del presente contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:
Fasi antecedenti il Contratto:
Adozione, da parte dell’Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina) atto a manifestare la propria totale adesione al “Progetto”.
L’Ente Beneficiario si impegna a sottoscrivere (con firma, timbro e autorizzazioni necessarie), contestualmente al presente contratto, i seguenti documenti (allegati):
ALLEGATO 1: richiesta appuntamento per presentazione progetto di pubblica utilità (alla firma di Sindaco e Assessore)
ALLEGATO 2: lettera di presentazione del progetto rivolta ai potenziali sponsor (alla firma di Sindaco e Assessore) ALLEGATO 3: lettera di presentazione del progetto rivolta alle aziende già sponsor nel solo caso di rinnovo del progetto (alla firma di Sindaco e Assessore)
ALLEGATO 4: lettera di accreditamento dell’agente di vendita (firmata dal Sindaco)
Fasi successive al Contratto:
a) Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ente Beneficiario autorizza PMG a personalizzare i documenti originali di cui agli allegati n° 1, 2, 3, 4 con la sola aggiunta delle generalità anagrafiche dell’azienda destinataria delle comunicazioni stesse. PMG si impegna a segnalare tramite comunicazione via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’Ente Beneficiario, preventivamente rispetto all’inizio delle attività di presentazione del progetto o, se necessario, in corso d’opera, eventuali variazioni dei soggetti incaricati alla locazione degli spazi pubblicitari, anche ai sensi del successivo Art. 8.
b) L’Ente Beneficiario mette a disposizione di PMG un elenco critico, ma non esclusivo, di soggetti potenzialmente interessati a partecipare al progetto, ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari.
c) L’Ente Beneficiario convoca presso la propria sede una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto” e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (operatori sociali, associazioni del territorio, volontari, ecc.). La sopracitata Conferenza Stampa andrà concordata col funzionario PMG di zona.
d) PMG comunica all’Ente Beneficiario l’avveramento della condizione sospensiva posta al punto 4) che segue del presente contratto;
e) Sottoscrizione del contratto di comodato dell’autoveicolo (ALLEGATO 5 – Contratto di Comodato) durante la cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, alla presenza dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, ai quali l’Ente Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.
Validità del presente Contratto:
Il presente contratto si intende valido e vincolante se non riporta alterazioni, correzioni, cancellature rispetto all’originale ed è compilato con dati veritieri, datato, siglato in ogni pagina e sottoscritto nella pagina finale dagli incaricati aventi le autorizzazioni, i poteri e le procure necessarie.
Gli incaricati di PMG sono tenuti a sottoscrivere impegni e a svolgere mansioni esclusivamente entro i limiti consentiti dal proprio ruolo, dalle procure ad essi assegnate e conformemente alle condizioni presenti nei Contratti.
4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL “PROGETTO”
La consegna dell’autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:
- la locazione, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, degli spazi pubblicitari in misura pari o superiore al 65% (sessantacinque per cento) della superficie dell’autoveicolo destinabile a tal fine (vedi
allegato 6 prospetto “piazzabile” dove sono indicati gli ingombri dei singoli spazi pubblicitari ed il totale della copertura, il tutto espresso in cmq.)
Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, PMG si impegna a comunicare all’Ente beneficiario detto avveramento mediante comunicazione scritta.
Se allo scadere del termine perentorio, fissato in nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la condizione sospensiva non si fosse avverata, PMG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all’Ente beneficiario ed il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.
4.1 Qualora la copertura pubblicitaria raggiunta al termine dei 9 (nove) mesi fosse inferiore al 65% (sessantacinquepercento) ma superiore al 40% (quarantapercento), le parti avranno la facoltà di accordarsi successivamente sulla corresponsione, da parte dell’Ente Beneficiario, di un’integrazione da concordarsi negli importi e nelle modalità, a titolo di contributo per le spese d’esercizio.
5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO
Al verificarsi della condizione sospensiva PMG, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, consegnerà in comodato (con sottoscrizione del relativo Contratto di Comodato, Allegato 5) all’Ente Beneficiario:
n. 1 autoveicolo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° 04 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° 01 sedia a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati (come precedentemente descritto).
L’autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di PMG o da questa detenuto a qualsiasi titolo: locazione finanziaria, noleggio a lungo termine eccetera.
6) SCADENZA E RINNOVO DEI CONTRATTI
Alla scadenza del Contratto di Comodato, il veicolo verrà ritirato da PMG (previa comunicazione della data del ritiro che avverrà entro la fine del mese di competenza) salvo il rinnovo del Contratto di Mobilità, sottoscritto entro e non oltre i nove mesi precedenti la data di scadenza del Contratto di Comodato.
Nel caso in cui la tempistica di formalizzazione del rinnovo del Contratto di Mobilità superi il termine del contratto in scadenza, l’Ente potrà optare per una proroga temporanea del comodato del veicolo (che altrimenti verrebbe ritirato) detenendolo, tuttavia, a titolo oneroso ovvero corrispondendo a PMG un importo concorrente alla copertura delle spese gestione (che verrà quantificato e concordato in base alla tipologia di veicolo) e
provvedendo alle eventuali spese di manutenzione.
La proroga del contratto a titolo oneroso potrà essere accordata da PMG solo in seguito a valutazione della solvibilità dell’Ente o Associazione.
Il pagamento del contratto oneroso verrà sospeso al termine della rinnovata campagna vendita e comunque entro i nove mesi previsti dal rinnovo del Progetto di Mobilità (restando valide tutte le condizioni qui riportate).
Il presente contratto si intende automaticamente rinnovato per uguale periodo e alle medesime condizioni salvo disdetta, da una o ambo le parti, da comunicarsi tramite pec, entro e non oltre mesi dodici dalla scadenza del Contratto di Comodato (ALLEGATO 5).
7) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo verrà consegnato all’Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del Contratto di Comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall’avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 del presente contratto.
L’Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di Consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito nonché operato fattivamente per la riuscita del “Progetto”.
Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente Contratto di Mobilità e dell’accettazione delle obbligazioni qui contenute.
8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
PMG avrà facoltà di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull’autoveicolo, anche ricorrendo all’attività di propri intermediari o soggetti terzi a cui affidare l’incarico della raccolta delle adesioni pubblicitarie. I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino o dell’Ente Beneficiario. PMG si fa garante della correttezza dei contenuti (riservandosi di non pubblicare messaggi che ritenga non adeguati) coerentemente all’applicazione dei principi contenuti nel proprio Codice Etico che viene sottoposto, per conoscenza, all’Ente.
E’ fatto salvo il diritto di PMG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che, successivamente alla consegna dell’autoveicolo, risultassero essere ancora disponibili. A tale scopo, l’Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione l’autoveicolo a PMG che provvederà a comunicare all’Ente, con almeno sette giorni di preavviso, la data prevista per l’intervento. L’Ente Beneficiario si impegna a mantenere indenne PMG dal pagamento
dell’imposta annuale sulla pubblicità, rispondendone in proprio, dove necessario.
9) RISARCIMENTO DEI DANNI
Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione, in comodato gratuito, dell’autoveicolo di cui al punto 5).
La mancata presa in consegna del veicolo da parte dell’Ente comporterà la possibilità, da parte di PMG, di affidare il veicolo ad altra Associazione o Ente avente titolo o necessità, restando validi tutti i titoli e le garanzie illustrati in questo contratto, a dell’impegno sottoscritto dagli e con gli Sponsor.
L’Ente, una volta sottoscritto il Progetto di Mobilità, non potrà revocare a PMG l’autorizzazione ad intraprendere la campagna vendita se non a seguito di comprovati comportamenti illeciti imputabili a PMG. Per nessun motivo PMG dovrà o potrà essere penalizzata a seguito di problematiche insorte all’interno dell’Ente o dell’Associazione e non imputabili al proprio operato.
Clausola di esclusività
L’Ente Beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità di non avere patrocinato negli ultimi dodici mesi Progetti di Mobilità con società diverse da PMG e si impegna a non patrocinare iniziative similari o concorrenti per la durata della campagna vendita, onde evitare sia di penalizzare la raccolta delle sponsorizzazioni da parte di PMG, sia di confondere gli imprenditori di zona con richieste di sponsorizzazione per finalità sovrapponibili.
Nell’eventualità in cui l’Ente e/o altre Associazioni del territorio si trovassero nella necessità di avviare nuove iniziative o rinnovare quelle in scadenza all’interno del periodo di validità del Contratto di Comodato sottoscritto con PMG, si impegnano a darne comunicazione a PMG al fine di valutare l’opportunità di estendere la collaborazione anche alla realizzazione di questi progetti.
10) - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo delle Parti ovvero via PEC (Posta Elettronica Certificata). Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali
notificazioni giudiziarie.
11) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Art. 12) - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. Eur. n. 679 del 2016, la P.M.G. Italia s.p.a. informa l’Ente Beneficiario che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno esclusivamente trattati, in forma cartacea e/o informatizzata e/o telematica, per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal presente contratto, dalle leggi e/o dai regolamenti comunali in materia.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi amministrativi e/o strumentali e/o necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, che saranno appositamente nominati responsabili e/o incaricati del trattamento a norma di quanto previsto dal Reg. Eur. n. 679 del 2016.
In ogni caso, tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che saranno a tal fine nominati responsabili e/o incaricati del trattamento a norma di quanto previsto dal Reg. Eur. n. 679 del 2016.
I dati raccolti saranno conservati negli archivi della P.M.G. Italia s.p.a. per un periodo non superiore a 10 anni.
All’Ente Beneficiario la P.M.G. Italia s.p.a. riconosce i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. Eur. n. 679 del 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali è la P.M.G. Italia s.p.a., con sede legale a Xxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxx x. 000/X, C.F.02776940211, sede amministrativa in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0/0 - 00000 Xxxxxxx, tel. x00 000 0000000 -
fax x00 000 0000000, e sede operativa in Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, tel. x00 00 0000000 - fax x00 00 00000000. Il titolare può essere contattato mediante posta elettronica all’indirizzo mail xxxx@xxx-xxxxxx.xx, nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxx@xxxxxx.xx oppure alla linee telefoniche fisse sopra indicate.
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, nato il 13 gennaio 1957 a Milano ed svolge la propria attività presso la sede operativa della P.M.G. italia s.p.a., sita in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx.
Il Sig. Farano può essere contattato mediante posta elettronica all’ indirizzo mail x.xxxxxx@xxx-xxxxxx.xx oppure alle linea telefonica fissa 39 02 3037701 della sede operativa della P.M.G. Italia s.p.a., sita in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx.
Letto confermato e sottoscritto a Giovinazzo in data / /2018.
L’ ENTE BENEFICIARIO P.M.G. ITALIA S.p.A.
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4) 6) 9) 10) 11);
L’ ENTE BENEFICIARIO P.M.G. ITALIA S.p.A.
(Timbro e firma) (Timbro e firma)