TRA
Appendice 3 al capitolo 3
Accordo Quadro tipo per servizi di trasporto OSP
(aggiornamento dicembre 2021)
TRA
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane– “Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n. 112/15 - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 – cap 00161, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da……, in virtù dei poteri attribuitigli E
…………………, -di seguito denominato Richiedente-, con sede in …………, rappresentata da ……………. nato a …………. il in qualità
di ………………….. in virtù dei poteri attribuitigli dalla ………….. del ;
PREMESSO CHE
il Decreto Legislativo n. 112/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 prevede, all’art. 22.5, che il GI e un Richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l’utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio; indica nell’art. 23.1 che l’Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell’art. 0.0.xx b. come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
che con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a RFI la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
che in data il Richiedente ha manifestato l’interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura;
Che GI ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità nei limiti di cui all’Allegato A al presente Accordo;
Che il Richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (nel seguito denominato PIR) elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15.
le parti convengono quanto segue: ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse e tutto quanto innanzi esposto fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d’ora in poi Accordo).
ARTICOLO 2
Oggetto
L’oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria -specificamente individuata nell’Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:
I. tipologia del servizio di trasporto;
II. caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
III. caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza;
IV. numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale media di riferimento.;
V. volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo Quadro espressi in trkm;
VI. valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro);
VII. definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto.
GI, rebus sic stantibus e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.5.4.1 punto 2), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente secondo quanto specificato al successivo art. 3. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente
la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.
Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all’articolo 8 del presente Accordo, potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato dell’Allegato A e/o B che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine nell’Allegato D sono riportare le linee guida di riferimento per l’aggiornamento dell’Allegato A e/o B.
GI si impegna a fornire all’IF che effettuerà i servizi per conto del Richiedente, su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, così come riportati nell’Allegato B al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni. Eventuali modifiche all’erogazione di detti servizi non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull’efficienza del servizio e sulle attività di supporto e dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero all’impresa affidataria dei servizi.
Il GI ai impegna inoltre a garantire il collegamento con impianti cui sono titolari soggetti diversi da GI (riportati nell’allegato E unitamente agli impianti gestiti direttamente o indirettamente da GI).
GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dalla regolamentazione vigente.
ARTICOLO 3
Durata dell’Accordo e disponibilità della capacità
3.1 Il presente Accordo ha validità di …. anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione, (con durata commisurata al periodo di affidamento dei servizi di trasporto ferroviario a committenza pubblica), ed è rinnovabile per ulteriori …. anni, per una sola volta, previa autorizzazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti..
Resta inteso che la disponibilità della capacità oggetto del presente Accordo è assicurata per il periodo di vigenza del medesimo a decorrere dal “primo orario di servizio utile” (… dicembre …. – … dicembre …..)
3.2 [nei soli casi in cui l’Accordo Quadro sia funzionale all’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario] Il presente Accordo, essendo correlato ad una procedura di gara per l'affidamento di contratti che richiedono investimenti di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacità acquisita con il presente Accordo, ha validità di …. anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile, salvo motivata disdetta di una delle parti, per ulteriori …. anni per una sola volta, previa autorizzazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti..
Resta inteso che la disponibilità della capacità oggetto del presente Accordo, è assicurata per il periodo di vigenza del medesimo Accordo a decorrere dal “primo orario di servizio utile” a valle del completamento dell’iter funzionale all’effettiva operatività dell’impresa aggiudicataria dei servizi. Ai fini della definizione del periodo temporale di disponibilità della capacità, il Richiedente si impegna a comunicare a GI la data di avvio dei servizi connessi all’espletamento della gara con un anticipo di 12 mesi rispetto il “primo orario di servizio utile”.
GI è pertanto obbligato a garantire la disponibilità della capacità cui agli allegati A e B a partire dalla data di avvio dei servizi, da comunicarsi inderogabilmente entro i termini specificati al presente articolo.
ARTICOLO 4
Obblighi del Richiedente
Il Richiedente, qualora non sia una IF, si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l’effettuazione dei servizi di trasporto.
Il Richiedente si impegna -entro 9 mesi prima dell’attivazione del “primo orario di servizio utile”- a designare formalmente a GI l’IF di IF avente titolo a richiedere e ad utilizzare - in termini di tracce orarie - la capacità oggetto del presente Accordo, nonché a confermare o variare formalmente a GI tale nominativo almeno 9 mesi prima dell’attivazione di ciascuno degli orari di servizio successivi al primo. Se Il Richiedente, in alternativa a quanto sopra fissato, richiedesse ogni anno le tracce coerentemente alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, si impegna a designare formalmente a GI entro 30 giorni prima dell’avvio dei servizi, l’IF che per suo conto effettuerà detti servizi sulla rete del GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura.
Per ogni anno di vigenza del presente Accordo, l’IF designata dal Richiedente dovrà:
1. prima procedere a richiedere tracce corrispondenti alla capacità di cui all’Allegato A nel rispetto dei termini e di quant’altro previsto al paragrafo 3.3.1. del PIR e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, nonché i servizi di cui all’Allegato B;
2. successivamente procedere, così come specificato al successivo art. 7, alla stipula di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura con il GI avente ad oggetto le tracce, nonché i servizi di cui al richiamato Allegato B rispetto ai quali verrà data evidenza in termini di volumi e prezzi in apposito allegato al Contratto stesso.
Il Richiedente sarà comunque responsabile del mancato rispetto da parte di detta IF degli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2. Nel caso di eventuali nuove richieste di sottoscrizione o modifica di capacità quadro, che interessano tratte e fasce orarie già occupate all’85% della capacità totale delle stesse (secondo quanto pubblicizzato nel portale ePIR con riferimento alla capacità assegnata con Accordo Quadro), l’IF e il GI si atterranno a quanto indicato al paragrafo 4.4.2.2 del PIR.
ARTICOLO 5
Trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla stipula e all’esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte. Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali che potranno essere raccolti nell’ambito delle fasi di stipula ed esecuzione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati dei Rappresentanti dei contraenti: dati anagrafici, codice fiscale, identificativo documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
• Dati personali comuni riferiti ai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici (nome, cognome, data nascita, codice fiscale), identificativo documento d’identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), targa veicolo.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
Per le fasi di stipula ed esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Rete Ferroviaria Italiana:
Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per il Richiedente:
Titolare del Trattamento è [la Società], rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
ARTICOLO 6
Codice etico Modelli 231 - Anti-Bribery Management System
1. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di adottare e attuare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e codici etici in ottemperanza alle linee guida del suddetto D. Lgs. n. 231/2001.
2. Le Parti, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Accordo si impegnano altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:
a) contenuti nel Codice Etico rispettivamente adottato, che per RFI è il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. xxx.xxx.xx; per [………..] ;
b) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001;
c) dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all’utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.
3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del proprio Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità di una delle Parti, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Accordo mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
ARTICOLO 7
Riduzione temporanea della capacità
In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura GI, fermo restando quanto previsto nel PIR nei riguardi dell’IF eventualmente designata, darà contestuale informazione al Richiedente delle variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura.
In caso di eventi di forza maggiore, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, definite da GI di volta in volta, saranno comunicate al Richiedente senza che GI sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento.
ARTICOLO 8
Contrattualizzazione della capacità con l’Impresa Ferroviaria
La capacità individuata nei suoi termini generali in Allegato A, previa richiesta da formularsi ai sensi del precedente art. 4, n.1, sarà assegnata annualmente da GI, in termini di tracce orarie, all’IF designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4.
Al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, il Richiedente (se IF) o l’IF designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell’Allegato A di norma nei limiti del
± 10% dei trkm, limitatamente agli incrementi di periodicità della capacità già assegnata nell’AQ e purché consentano un miglior utilizzo dell’infrastruttura, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 3.3.1. Qualora l’IF designata si avvalga di tale facoltà si presume che agisca con il consenso del Richiedente.
ARTICOLO 9
Key Performance Index e standard minimi di qualità del GI
GI si impegna a garantire, quale indice di qualità del servizio (KPI) di Trasporto Pubblico, il rispetto della velocità commerciale media indicata in Allegato F, relativa all’insieme delle relazioni rientranti nel programma di esercizio dell’AQ medesimo.
Il target del KPI si riterrà raggiunto laddove la velocità commerciale media, risultante dal progetto orario definitivo, non risulti essere inferiore al 2% rispetto alla velocità commerciale indicata nell’AQ, salvo casi in cui scostamenti superiori non siano riconducibili a una diversa programmazione del Richiedente o dell’Impresa Ferroviaria affidataria del servizio.
In caso di mancato conseguimento del target, RFI corrisponderà una somma pari al 2 per mille del valore del pedaggio dell’anno di riferimento.
GI si impegna a garantire, in conformità a quanto previsto dalla misura 15 della Delibera ART n. 16 del 2018, le seguenti prestazioni:
i. la fornitura delle informazioni da rendere, con le forme e le modalità di cui all’ALLEGATO G, nei confronti degli utenti e dei cittadini all’interno delle stazioni del GI, in relazione alle dotazioni infrastrutturali e alla disponibilità degli spazi;
ii. la pulizia e il comfort delle stazioni del GI secondo gli standard minimi di qualità fissati dall’ALLEGATO G;
iii. l’accessibilità in autonomia alle stazioni del GI secondo quanto previsto dal Reg. UE 1300/2014 e nel rispetto degli standard minimi di cui all’ALLEGATO G;
iv. il servizio di assistenza alle PRM nelle stazioni del GI da erogarsi nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’ALLEGATO G;
v. la sicurezza del viaggiatore nelle stazioni del GI secondo gli standard di cui all’ALLEGATO G.
Gli standard minimi di qualità e il correlato sistema di penali, riferiti alle prestazioni di cui alle lettere i-v, sono negoziati tra Richiedente e GI e riportati nell’Allegato G che è parte integrante del presente AQ.
ARTICOLO 10
Risoluzione
L’Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.civ., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 3.3.1.3. del PIR nonché nell’ipotesi in cui il Richiedente non provveda entro il primo quinquennio di validità dell’Accordo stesso a comunicare la data di avvio dei servizi secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 3
Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell’Accordo Quadro si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R. ovvero tramite pec.
ARTICOLO 11
Disposizioni finali
Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all’Allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale dell’Accordo stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l’Accordo è stato stipulato.
Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel PIR pubblicato da GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le
Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art. 14 comma 1, del D.lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Accordo.
Il testo del presente Accordo sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.
ARTICOLO 12
Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro di Roma.
ARTICOLO 13
Spese dell’Accordo
In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Accordo è soggetto all’obbligo di registrazione e all’imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986” e dell’art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Il presente Accordo consta di …… pagine.
ARTICOLO 14
Allegati
Sono allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrante:
Allegato A - Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura Allegato B - Servizi forniti da GI su richiesta di IF
Allegato C - Stima pedaggi medi e stima dei costi dei servizi di cui all’Allegato B Allegato D - Linee guida per aggiornamento Allegato A e B
Allegato E - Localizzazione di impianti e servizi correlato alla produzione della capacità assegnata Allegato F - Velocità commerciale media di riferimento
Allegato G - Standard minimi di qualità del servizio
Firma
(*) Alla conclusione dell’Accordo si procederà con l’invio di una proposta, da parte di RFI, e di una accettazione che dovrà essere restituita firmata dal Richiedente in segno di integrale e incondizionata accettazione.