Normalizzazione del
Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’Istituto
FORNITURA DI LICENZE DI PRODOTTI SOFTWARE DI ACCESS E IDENTITY MANAGEMENT PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’INPDAP
Schema di Contratto
Indice
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 4
Art. 2. Norme di riferimento 4
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 4
Art. 4. Qualità dei Servizi 5
Art. 5. Durata e decorrenza 5
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 5
Art. 7. Consegna e Verifiche 6
Art 8. Importo contrattuale 6
Art. 9. Modalità di consuntivazione 7
Art. 10. Fatturazione e pagamento 7
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 7
Art. 12. Deposito cauzionale 8
Art. 13. Subappalto 8
Art. 14. Sicurezza dei dati 8
Art. 15. Riservatezza 9
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti 9
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale 9
Art. 18. Dichiarazioni di garanzia 10
Art. 19. Penali 10
Art. 20. Inadempienze e responsabilità 11
Art. 21- Forza maggiore 11
Art. 22. Varie 12
Art. 23. Foro Competente 12
Contratto
per la fornitura dei prodotti software per il Sistema Informativo dell’INPDAP
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Amministrazione Pubblica, con sede in Roma, Via
X. Xxxxx in Gerusalemme 55, codice fiscale 97095380586, rappresentato da ,
nella qualità di ………………… dell’Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP
E
la Impresa:
…………………….., con sede in ………., capitale sociale Euro , codice fiscale ed iscrizione
nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta società, autenticata nelle
firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
PREMESSO CHE:
A) Nella prima fase di attuazione del “Programma per la Normalizzazione del Sistema Informativo dell’Istituto”, l’Istituto ha effettuato analisi e sperimentazioni che hanno evidenziato la necessità di avviare ulteriori progetti di integrazione, strettamente correlati con il Programma stesso e funzionali alla corretta esecuzione e al raggiungimento degli obiettivi di Programma;
B) L’Istituto ha realizzato, con esito positivo, il Primo Nucleo Infrastrutturale del Sistema Centralizzato di Controllo degli accessi logici ai servizi applicativi;
C) In data …………………… INPDAP ha trasmesso al CNIPA (Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione) ai sensi del D.Lgs n°39 del 1993 come modificato dall’articolo 176 del D.Lgs n°196 del 2003, la documentazione di gara ed i relativi allegati in merito all’acquisizione di licenze di prodotti software di Access e Identity Management, ai fini della valutazioni di competenza e che il CNIPA ha espresso in data …………….. parere favorevole n. sulla documentazione;
D) In data …………….. l’INPDAP ha indetto una Gara a Procedura Aperta, autorizzata con delibera n° ….. del ……………. 2005, per la fornitura di licenze d’uso di prodotti software di Access e Identity Management;
E) L’Impresa ………………… in data è risultata aggiudicataria della Gara , come da
determinazione del Dirigente Generale .della Struttura di Progetto Ambiente Tecnologico e Sicurezza n° ……… del ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono INPDAP e l’Impresa quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o il Capitolato tecnico di Gara
o l’Offerta economica dell’Impresa
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e l’Impresa relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici;
c) dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997 n°452, recante “Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all’art.12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n.39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, nonchè alla licenza d’uso dei programmi;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
e) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura dei prodotti software e l’erogazione dei servizi correlati secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico allegato, ed in particolare:
1. Fornitura prodotti software
1.a. CA E-Trust SiteMinder per l’Access Management
1.b. Sun Java System Identity Manager per l’Identity Management
2. Servizi correlati
2.a. Manutenzione in garanzia del software consegnato, comprensiva della fornitura degli aggiornamenti e delle patch delle licenze fornite, che dovranno essere resi disponibili a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi
3.2. Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere all’Impresa aggiudicataria la fornitura di ulteriori licenze dei prodotti di cui al comma 3.1 alle stesse condizioni del presente contratto e entro il limite previsto dall’art. 11 X.X. xxx 00-00-0000 e dalla normativa pro tempore vigente. Alla scadenza del contratto, l’INPDAP potrà richiedere una estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9 comma 4 lettere d) ed e) del D.Lgs n°358/92.
3.3. L’Impresa è l’unico responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte dell’Impresa delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte dell’INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell’articolo “Obbligazioni a carico delle Parti”.
3.4. I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
L’Impresa si impegna ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000 rispettando i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 6 ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 14 (quattordici) mesi a partire dalla data di inizio attività comunicata con lettera dall’Istituto all’Impresa.
La fornitura dei prodotti software di cui al precedente art. 3 comma 3.1 punto 1 dovrà essere completata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio attività.
I servizi di manutenzione di cui al precedente art. 3 comma 3.1 punto 2.a, dovranno essere erogati per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di positivo collaudo di cui al successivo art. 7 comma 7.4.
5.2 Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Ciascuna Parte nominerà un “Responsabile di Progetto” il quale sarà responsabile, per conto di tale Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi.
6.2. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.3. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Consegna e Verifiche
7.1. L’Impresa si impegna a consegnare i prodotti di cui al precedente art. 3 comma 3.1 punti 1.a e
1.b entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio attività di cui al precedente art. 5 comma 5.1 e secondo le modalità descritte nel § 5.1 del Capitolato Tecnico.
7.2. Al termine delle attività di consegna dei prodotti software di cui al precedente comma 7.1 è prevista la redazione di un apposito Verbale di Consegna, sottoscritto dall’Impresa e dall’INPDAP come riportato nel Capitolato Tecnico § 5.1.
7.3. Al termine delle attività di consegna di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 è prevista, da parte dell’Istituto, un’attività di Collaudo dei prodotti consegnati; durante tale fase di Collaudo l’Impresa fornirà il supporto necessario allo svolgimento delle attività.
7.4. A seguito dell’esito positivo delle attività di Collaudo di cui al precedente comma 7.3 è prevista la redazione di un apposito Verbale di Collaudo, sottoscritto dall’Impresa e da INPDAP; tale Verbale di Xxxxxxxx avrà valore di accettazione dei prodotti da parte di INPDAP. Nel caso in cui l’esito delle verifiche fosse negativo, l’Impresa avrà 15 giorni per la consegna dei nuovi prodotti che saranno sottoposti alle verifiche di Collaudo da parte di INPDAP.
7.5 I Responsabili delle Parti di cui al precedente comma 6.1 effettueranno, a partire dalla data del Verbale di Consegna e con cadenza trimestrale, una verifica della erogazione del servizio di manutenzione e del rispetto dei Livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico § 6, sulla base delle rendicontazioni previste nel § 8 del Capitolato tecnico.
Art 8. Importo contrattuale
8.1. L’importo massimo del presente contratto, omnicomprensivo della fornitura dei prodotti software e dei servizi correlati di cui al precedente comma 3.1, è stabilito in EURO ……………………..
(… /00), IVA esclusa.
8.2. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
Art. 9. Modalità di consuntivazione
9.1 L’emissione del Verbale di Collaudo, sottoscritto dall’Impresa e da INPDAP, di cui al precedente art. 7 comma 7.4 autorizzerà l’emissione di fattura da parte dell’Impresa, con le modalità previste nel successivo art. 10 comma 10.1.
9.2 L’Impresa fornirà all’Istituto, con cadenza trimestrale, entro dieci giorni dall’inizio del trimestre successivo a quello di riferimento, la “Rendicontazione” delle attività di manutenzione e del rispetto dei livelli di servizio come dettagliato nel §8 del Capitolato Tecnico. Tale rendicontazione sarà sottoposta all’approvazione del Responsabile di progetto dell’Istituto che la effettuerà entro 15 giorni dalla presentazione della suddetta Rendicontazione da parte del Direttore di progetto dell’Impresa.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata con le seguenti modalità:
▪ a seguito del Collaudo positivo dei prodotti di cui al precedente art. 7 comma 7.3 un importo pari all’85% (ottantacinque per cento), previa approvazione di INPDAP del Verbale di Collaudo di cui al precedente art. 7 comma 7.4;
▪ il restante 15% (quindici per cento) al termine del periodo contrattuale.
10.2. Le fatture relative dovranno essere inviate dall’Impresa a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. E’ facoltà dell’Impresa di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
• Estremi per accredito fatture emesse: ……………..
10.3. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
INPDAP – Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi e tecnologie – Uffcio Gare e Contratti
via X. Xxxxxxxx, 42 – 00000 XXXX
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
10.4. I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricezione fattura, previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi da parte dell’Istituto. Il termine sopraindicato di 60 gg sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria ai pagamenti.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, l’Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’Impresa è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso ,
ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o dell’Impresa secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
12.1 Il deposito cauzionale definitivo di € ……….,.. (………./..) pari al 5% dell’importo massimo di cui al precedente art.8 comma 8.1, effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, redatta come prescritto dal disciplinare di gara, si intende prestato dall’Impresa a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza dell’Impresa, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPDAP. Tale deposito cauzionale verrà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte dell’Impresa, di tutti gli obblighi contrattuali.
12.2 Qualora l’ammontare del deposito cauzionale dovesse ridursi per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, il deposito stesso dovrà essere reintegrato entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi da quello del ricevimento da parte dell’Impresa della relativa comunicazione dell’INPDAP. In caso di mancato reintegro nel termine suddetto, INPDAP avrà facoltà di risolvere il contratto, far eseguire, in tutto o in parte, la fornitura a terzi in danno dell’Impresa, incamerare la residua parte del deposito cauzionale prestato, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
Art. 13. Subappalto
Non è ammesso subappalto.
Art. 14. Trattamento dei dati
14.1 L’Impresa si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto Legislativo n°196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del decreto medesimo.
14.2 L’Impresa dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera f) del decreto Legislativo n°196/03 è INPDAP.
14.3 L’Impresa, in relazione alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali, è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali e dunque si impegna a realizzare le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n° 196/03.
Art. 15. Riservatezza
15.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’Impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i. .
15.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
15.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti
16.1. Qualora INPDAP causi ritardi nell’esecuzione dei Servizi a seguito di una inadempienza nei suoi obblighi di collaborazione, l’Impresa non sarà ritenuta responsabile per tali ritardi e nessuna penale o indennizzo saranno dovuti a INPDAP.
16.2. L’Impresa si impegna a fornire, durante tutto il periodo contrattuale e senza ulteriori oneri per l’Istituto, tutte le patch/fix/service pack relative ai prodotti software oggetto della presente fornitura.
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale
17.1. L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
17.2 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola; l’Impresa non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
17.3 L’Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone e alle cose, sia dell’Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell’esecuzione delle prestazioni stabilite
17.4 L’Impresa si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 18. Dichiarazioni di garanzia
18.1 L’Impresa dichiara quanto segue:
− l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
− l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto;
− l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
− l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale dell’Impresa e/o da personale di eventuali suoi sub- appaltatori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio.
− l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
− l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
18.2 L’Impresa dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
Art. 19. Penali
19.1 INPDAP applicherà all’Impresa, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, con riferimento ai Livelli di servizio richiesti, le penali riportate nel § 6 del Capitolato Tecnico allegato al presente contratto.
19.2 Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 20, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19.3 L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi anche della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
19.4 L’ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo massimo contrattuale di cui all’art. 8, comma 1.
19.5 Nel caso in cui le penali raggiungano il valore massimo di cui al precedente art. 19.4, l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto.
Art. 20. Inadempienze e responsabilità
20.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
20.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 21 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
00.0.Xx Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
20.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità dell’Impresa per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale sarà limitata come segue:
▪ l’Impresa, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente,
▪ per perdite pecuniarie non dovute a dolo o colpa grave l’Impresa sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto.
Fatto salvo quanto sopra previsto, l’Impresa e il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.
20.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta all’Impresa di eventuali danni o perdite per le quali l’Impresa risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
20.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 21- Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 22. Varie
22.1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e l’Impresa rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
22.2. Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
22.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
22.4. Cessione del contratto
Il presente contratto non è cedibile a terzi.
Art. 23. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
Per l’INPDAP Per l’Impresa