CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
- PRATO -
CONTRATTO TIPO DI SUBFORNITURA
UNO STRUMENTO PREZIOSO PER LA QUALITA'
DELLE IMPRESE TESSILI
Guida pratica alla comprensione ed all'applicazione del "Contratto di lavorazione in subfornitura con prestazioni periodiche
e continuative per il settore tessile a norma della legge 192/98"
• INTRODUZIONE DELL'XX. XXXXXXX XXXX (Presidente della Camera di Commercio di Prato)
• COME NASCE IL CONTRATTO TIPO DI SUBFORNITURA
• INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL CONTRATTO TIPO
• XXXXXX' CONVIENE ADOTTARE IL CONTRATTO TIPO
• ACCORDO QUADRO PER IL SETTORE TESSILE
• TESTO INTEGRALE DEL CONTRATTO TIPO DI SUBFORNITURA
• NOTE ESPLICATIVE SUL CONTRATTO
• ACCORDO TRA LE ASSOCIAZIONI PRATESI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE 192/98
Contratto tipo di lavorazione in subfornitura: uno strumento prezioso per la qualità delle imprese
- introduzione dell'Xx. Xxxxxxx Xxxx, Pres. della Camera di Commercio di Prato -
Oggi si fa un gran parlare di qualità, sia per le grandi che per le piccole e medie imprese, senza riuscire, spesso e volentieri, a focalizzare gli strumenti realmente capaci di generarla. A mio avviso, uno di questi è senz'altro il contratto tipo di subfornitura adottato dalla Camera di Commercio di Prato e dalle associazioni manifatturiere dell'area pratese, e destinato a cambiare il volto delle relazioni industriali tra committenti e terzisti, anche grazie alla contestuale sottoscrizione di un più ampio accordo quadro per il settore tessile, che sta già trovando applicazione nei suoi punti essenziali.
Il lungo lavoro che ci lasciamo alle spalle aveva un obiettivo che andava ben al di là sia del semplice superamento dell'ambito verbale che da sempre caratterizza i rapporti di subfornitura, sia dell'offerta, pur importante, di una certezza normativa e giuridica a beneficio delle parti; l'intento, che credo fermamente possa essere presto raggiunto, era ed è quello di costruire un sistema diffuso di produzione di qualità all'interno del distretto e di far crescere le imprese attraverso il valore aggiunto di nuovi servizi.
La spinta decisiva per il raggiungimento di traguardi così importanti è, pertanto, rappresentata da questo strumento contrattuale innovativo per il modo in cui regola i rapporti di subfornitura, uno strumento grazie al quale ciascun prodotto potrà essere adeguatamente supportato dalla qualità di servizi in grado di fornire quel valore aggiunto indispensabile per affrontare con sicurezza le sfide del mercato globale.
Oggi, infatti, il cliente è sempre più portato a richiedere, o ancor meglio ad attendersi, non solo la qualità intrinseca del prodotto, ma anche una qualità tecnica in tutte le fasi che caratterizzano il suo rapporto con la controparte, e, quindi, qualità nelle informazioni, qualità nell'organizzazione, qualità nelle consegne. Al cliente non basta essere aggiornato sulle scadenze, ma vuole, a pieno titolo, conoscere termini e modalità di eventuali modifiche, si attende tempi veloci di risposta e la messa a punto di procedure ben definite per i ritardi; in altre parole, ricerca quella qualità globale che il prodotto in sé non basta a garantire.
Ecco, dunque, l'importanza del contratto tipo di subfornitura, che non soltanto supera in via definitiva il mero accordo verbale, retaggio di un passato che ogni imprenditore moderno e votato a confrontarsi con il mercato, deve necessariamente mettersi dietro le spalle, ma mira a dare corpo alle aspettative delle parti, offrendo certezza dei tempi, maggiori garanzie e l'opportunità, tra le altre, di risoluzioni più veloci ed economiche delle controversie.
In particolare, mi preme sottolineare l'introduzione nel contratto tipo della clausola compromissoria, strumento che ogni impresa deve vedere come una conquista fondamentale, legata imprescindibilmente a qualunque azione derivante da eventuali controversie; la clausola compromissoria offre, infatti, alle parti un mezzo efficace per risolvere e prevenire contenziosi, soprattutto se originati da logiche speculative, e garantisce la conclusione del procedimento in tempi brevi (massimo 30 giorni), con costi ridotti e massima professionalità ed imparzialità. Tutto ciò favorisce non solo la risoluzione del caso concreto, ma mira soprattutto a salvaguardare i rapporti in essere tra le parti.
Queste ed altre prerogative del contratto tipo, descritte nel seguito della presente "guida" alla comprensione ed all'utilizzo del contratto stesso, sono comunque riconducibili al già citato obiettivo della qualità, ricercato e fortemente voluto da tutti gli operatori che hanno contribuito alla stesura del testo contrattuale, pur nel rispetto della grande varietà di abitudini lavorative inscindibilmente connesse alle attività che caratterizzano il panorama dei committenti e dei subfornitori locali.
L'auspicio è che il lavoro svolto riesca in breve tempo a conferire linearità e regolamentazione ai rapporti commerciali di subfornitura, sia all'interno del distretto pratese che a livello nazionale, costituendo così una concreta occasione di rilancio per il settore tessile in termini di operatività e di competitività.
Xx. Xxxxxxx Xxxx
COME NASCE IL CONTRATTO TIPO DI SUBFORNITURA
La Camera di Commercio di Prato, sin dall'entrata in vigore della legge 192/98, ha promosso la redazione di un contratto tipo di lavorazione in subfornitura con prestazioni periodiche e continuative per il settore tessile a norma del disposto legislativo, al fine di agevolare le imprese nell'opera di tradurre per iscritto i rapporti di subfornitura in essere.
La stesura del testo, che ha visto la Camera impegnata in una continua opera di mediazione tra le associazioni di categoria interessate, è passata attraverso una costante ed attenta valutazione dei riflessi che ciascun articolo poteva avere sui diversi soggetti (committenti e subfornitori) chiamati a farlo proprio.
Il contratto tipo di subfornitura è stato, quindi, frutto sia di una reale presa di coscienza sull'importanza che tale strumento può rivestire per il rilancio del settore tessile pratese, sia di una concomitante assunzione di responsabilità da parte delle singole associazioni, che hanno saputo privilegiare, al di là degli interessi di parte, il raggiungimento dell'obiettivo comune.
Il testo definitivo del contratto tipo è stato approvato, in data 2 febbraio 2001, dall'Unione Industriale Pratese, dal Consorzio Lavorazioni Tessili, dalla Confartigianato di Prato e dalla CNA di Prato e di Pistoia.
Il consenso di tutte le associazioni manifatturiere dell'area pratese al contratto in questione testimonia, quindi, come i punti cardine dello stesso siano riusciti a salvaguardare gli interessi e le esigenze di aziende assai diverse tra loro per struttura organizzativa, tipologia produttiva e dimensione.
Il testo in questione non rappresenta, comunque, un punto di arrivo, bensì un punto di partenza; con la risoluzione delle problematiche relative alla stesura di un contratto tipo di lavorazione in subfornitura per il settore tessile, infatti, è finalmente iniziato un processo che ha come scopo quello di fornire chiari punti di riferimento e di indirizzo alle aziende nella stipula e nella definizione dei propri contratti di subfornitura;
L’accordo su un testo comune acquisisce forza anche in virtù della presenza di un Accordo quadro per il settore tessile, sottoscritto contestualmente al contratto tipo dalla Camera di Commercio di Prato e dalle associazioni manifatturiere dell'area pratese, le cui linee generali di intervento sono strutturate per dare un supporto decisivo alla diffusione ed alla concreta applicazione del contratto stesso, in modo da farne uno strumento realmente capace di regolamentare e conferire linearità ai rapporti commerciali di subfornitura all’interno del distretto.
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL CONTRATTO TIPO
L'Accordo quadro per il settore tessile racchiude le linee guida concordate nel distretto per promuovere e sostenere l'adozione del contratto tipo ed è caratterizzato dai seguenti punti:
- creazione di un Osservatorio in seno alla Camera di Commercio per il monitoraggio del settore volto alla verifica periodica dell'applicazione della Legge 192/98;
- ricerca ed individuazione di opportune azioni finalizzate alla diffusione ed all'incentivazione dell'utilizzo del contratto tipo;
- promozione capillare, a livello di singole entità aziendali, di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie;
- avvio di un confronto finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 192/98.
Da questo quadro emerge, con ulteriore chiarezza, un impegno unitario per la creazione di quei supporti indispensabili per far sì che la legge n. 192/98 trovi un’applicabilità il più possibile aderente alla realtà delle relazioni commerciali che intercorrono tra le aziende; tali, quindi, da garantire efficienza e produttività all’economia del distretto e da combattere sul nascere situazioni di squilibrio in contrasto o in elusione della legge stessa.
Tale impegno ha dato immediatamente origine ad azioni concrete, che hanno portato alla costituzione, presso la Camera di Commercio di Prato, di un Osservatorio sulla subfornitura operativo già dal febbraio 2001, del quale fanno parte rappresentanti di tutte le associazioni firmatarie dell'Accordo quadro.
L'attività dell'Osservatorio, oltre a promuovere la conoscenza e l'applicazione del contratto tipo presso le imprese del distretto tessile, ha portato, altresì, alla sottoscrizione di un accordo congiunto tra le associazioni pratesi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 192/98. Tale accordo prevede, tra gli altri:
- azioni mirate all'aggiornamento tecnologico ed alla diffusione delle conoscenza nel settore tessile;
- programmi di formazione professionale dedicati agli operatori tessili;
- definizione di un temine di pagamento del prezzo pattuito tra committenti e subfornitori elevato a 90 giorni per le seguenti lavorazioni conto terzi: carbonizzazione, filatura, tintoria e finissaggio tessuti.
Il suddetto accordo, sottoscritto presso la Camera di Commercio di Prato in data 30 ottobre 2001, è stato da questa ratificato ed ha valore per il territorio di competenza dell'Ente.
XXXXXX' CONVIENE ADOTTARE IL CONTRATTO TIPO
La corretta applicazione delle disposizioni legislative in materia di subfornitura rappresenta l'occasione per una concreta ridefinizione dei rapporti commerciali all'interno del settore tessile, che non può che avere benefiche ripercussioni sull'economia del distretto pratese.
In quest'opera, ogni singola azienda è chiamata a dare il proprio contributo attraverso l'adozione del contratto tipo di subfornitura sottoscritto da tutte le associazioni manifatturiere dell'area tessile. Tale contributo, tuttavia, non si sostanzia in un onere aggiuntivo per le imprese, in quanto il suddetto contratto è stato pensato per garantire tutti i soggetti destinati a farlo proprio, siano essi committenti o subfornitori.
Al di là, quindi, dei riflessi positivi per la competitività e l'operatività dell'intero sistema produttivo locale, l'applicazione del contratto tipo genera ulteriori ed evidenti vantaggi che possono essere brevemente riassunti nei seguenti punti:
- CERTEZZA DEI TEMPI
il contratto tipo garantisce la certezza dei tempi sia per i termini di consegna che per i termini di pagamento, fissando dei limiti precisi per i primi e determinando con chiarezza le penalità in caso di ritardato pagamento; la sottoscrizione di un accordo tra le associazioni ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 192/98, valido per il territorio pratese, consente, altresì, di derogare, per alcune lavorazioni, al termine massimo di pagamento del prezzo pattuito tra committenti e subfornitori, elevandolo fino a 90 giorni;
- MAGGIORI GARANZIE
a tutela e garanzia di entrambe le parti, il contratto dovrà avere necessariamente forma scritta, a pena di nullità; per venire incontro alle esigenze di committenti e subfornitori è stata, altresì, prevista la validità della proposta inviata a mezzo fax o per altra via telematica, ed ai listini, che devono essere allegati al testo del contratto, viene riconosciuta dignità di parte integrante del contratto stesso, quale oggetto di determinazione negoziale tra le parti;
- TUTELA DEI SOGGETTI CONTRATTUALMENTE PIU' DEBOLI
il contratto rispetta pienamente lo spirito introdotto della legge 18 giugno 1998, n. 192, che mira a contrastare situazioni di evidente squilibrio tra le parti;
- RISOLUZIONE VELOCE ED ECONOMICA DELLE CONTROVERSIE
il deferimento di tutte le controversie derivanti dal contratto ad un arbitro unico, in conformità al regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Prato, offre alle parti la possibilità di utilizzare un mezzo di risoluzione delle controversie in grado di assicurare costi contenuti, una rapida definizione del contenzioso e una decisione "super partes" resa da un soggetto terzo di provata esperienza nella specifica materia oggetto del contendere;
- VERSAMENTO TRIMESTRALE DELL'IVA SENZA INTERESSI
l'adozione del contratto tipo consente di usufruire di un regime IVA particolarmente favorevole, in quanto il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale senza che si dia luogo all'applicazione degli interessI;
- ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE
l'applicazione del contratto tipo aiuta le imprese a mettersi in regola sui termini di pagamento fissati nei rapporti tra i paesi dell'Unione Europea, in vista del recepimento da parte dell'Italia della nuova direttiva comunitaria in materia (Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);
- NESSUN APPESANTIMENTO BUROCRATICO
sono stati ridotti al minimo gli adempimenti di carattere formale per tutti i casi in cui il rapporto di lavorazione assume carattere continuativo; infatti, una volta formalizzato il rapporto "una tantum" attraverso questo schema di contratto (che contiene già tutti gli elementi obbligatori per legge), sarà sufficiente indicare, nei singoli ordinativi, le disposizioni di lavorazione, così come avviene già oggi.
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Si riportano di seguito, nella loro versione integrale, i testi dell'accordo quadro per il settore tessile, del contratto tipo di subfornitura (con dettagliate note esplicative) e dell'accordo tra le associazioni pratesi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 192/98
ACCORDO QUADRO PER IL SETTORE TESSILE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI PRATO E LE ASSOCIAZIONI MANIFATTURIERE DELL'AREA TESSILE
(il testo è stato sottoscritto dalla Camera di Commercio di Prato, dall’Unione Industriale Pratese, dal Consorzio Lavorazioni Tessili, dalla Confartigianato di Prato e dalla CNA di Prato e di Pistoia)
Secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 2 della Legge 192/98 e relativamente al territorio di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato le parti sono concordi nell'adottare il seguente accordo quadro per il settore tessile nell'area di competenza della Camera di Commercio di Prato:
1. adozione del contratto tipo di lavorazione in subfornitura con prestazioni periodiche e continuative per il settore tessile, qui allegato;
2. creazione di un Osservatorio in seno alla Camera di Commercio, in collaborazione con le Associazioni delle imprese manifatturiere dell'area tessile, per il monitoraggio del settore volto alla verifica periodica dell'applicazione della Legge 192/98, di eventuali situazioni di squilibrio o sistematico utilizzo di clausole elusive delle legge;
3. ricerca ed individuazione di opportune azioni volte alla diffusione ed all'incentivazione dell'utilizzo del contratto tipo nell'ambito delle lavorazioni interessate;
4. promozione capillare a livello di singole entità aziendali di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in grado di incidere positivamente sull'efficienza gestionale complessiva delle unità imprenditoriali;
5. le Associazioni firmatarie del Contratto tipo si impegnano ad avviare un confronto finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art.3 comma 2 della Legge 192/98;
6. il presente accordo verrà comunicato agli Uffici dell'Amm. Finanziaria per opportuna conoscenza ai fini della applicazione della relativa disciplina.
Prato, 2 febbraio 2001
CONTRATTO DI LAVORAZIONE IN SUBFORNITURA CON PRESTAZIONI PERIODICHE E CONTINUATIVE PER IL SETTORE TESSILE A NORMA DELLA LEGGE 192/98
Tra la ditta .............................………………...
in qualità di “committente” da una parte
SCRITTURA PRIVATA
e la ditta .............................………………...
in qualità di “subfornitore” dall’altra
PREMESSO CHE
a) il subfornitore si impegna ad effettuare per conto del committente le seguenti lavorazioni:
.........................................................................................................................……………………………………………………………………………
su materie prime o semilavorati di proprietà del committente, seguendo le istruzioni e le specifiche tecniche fornite dallo stesso committente, ex art.2, comma 5, lett.a) della legge 192/98, in occasione dell’affidamento delle commesse di lavorazione, così come meglio specificato infra sub 1);
b) il subfornitore dichiara di essere in grado di eseguire dette lavorazioni a regola d’arte sulla base della propria autonoma struttura ed esperienza produttiva;(1)
c) le parti intendono regolare i loro rapporti con questo accordo-quadro, in applicazione della legge 192/98.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA
1) In adempimento alla disposizione di cui all’art. 2 comma 5, lett. a) della legge 192/98, il committente si impegna a fornire al subfornitore per iscritto (anche a mezzo fax o altra via telematica) le disposizioni di lavorazione e le specifiche tecniche relative alle singole forniture, possibilmente insieme con l’invio delle materie prime o semilavorati da trasformare, garantendo la rispondenza degli stessi alle suddette specifiche tecniche.
2) Il prezzo di lavorazione pattuito è quello risultante dal listino allegato, da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente atto, e sarà mantenuto fino a diverso accordo scritto tra le parti.
3) Trattandosi di un rapporto di lavorazione continuativo nel tempo, le parti convengono contrattualmente di suddividerne l’esecuzione in lotti corrispondenti alle lavorazioni eseguite nel corso di ciascun mese solare; pertanto il termine di pagamento è fissato in ......(2) giorni decorrenti dall’ultima consegna effettuata in ciascun mese solare come saldo del lotto lavorato nel corrispondente mese.
4) La consegna della merce lavorata si intende effettuata presso ...................... e deve avvenire entro giorni dal ricevimento da parte del
subfornitore di ogni singolo ordinativo e delle materie prime o semilavorati ad esso relativi. E’ comunque fatta salva la possibilità di concordare tra le parti, sempre in forma scritta un termine di consegna della merce lavorata diverso da quello sopra indicato.
5) Il controllo circa l’eventuale presenza nelle lavorazioni eseguite di vizi di natura apparente sarà effettuato dal committente entro …… giorni dal ricevimento della merce e consisterà in un controllo della stessa sia attraverso un esame visivo che mediante l’ausilio di strumenti di uso corrente.(3) Entro lo stesso termine dovranno essere sollevate le eventuali contestazioni.
Resta comunque salva la facoltà del committente di contestare eventuali vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta.
6) Il presente contratto ha durata fino a ............…………………
7) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e dalle singole forniture ad esso riconducibili, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico,(4) in conformità al Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Prato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitrato si terrà in via rituale e secondo diritto.
8) Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicheranno le norme del Codice Civile relative al tipo contrattuale ricorrente inter partes e le disposizioni della legge 192/98.
Prato, ...………………………
p. il committente p. il subfornitore
...................................... .........................................
(1) Qualora il subfornitore si trovi ad operare affidando a sua volta in subfornitura ad altra impresa oltre il 50% del valore della propria lavorazione, si rende necessaria una espressa autorizzazione in tal senso da parte del committente, così come previsto dall’art.4, primo comma della legge 192/98. In questo caso dovrà essere inserito nel presente contratto il seguente ulteriore paragrafo:
“Il committente autorizza il subfornitore ad affidare ulteriormente in subfornitura la lavorazione di cui ai paragrafi precedenti fino alla quota del %”.
(2) Non più di 60 (sessanta) giorni. Detto termine potrà essere elevato a 90 (novanta) giorni qualora intervengano accordi in tal senso a livello nazionale e/o locale.
(3) In merito ai termini per la denuncia di eventuali vizi apparenti la Confartigianato di Prato, la CNA di Prato, la CNA di Pistoia, l’Unione Industriale Pratese e il Consorzio Lavorazioni Tessili di Prato danno atto di avere trovato, in linea generale, un consenso sulla seguente, più dettagliata disciplina, della quale raccomandano l’applicazione:
“1 – La verifica circa la conformità delle lavorazioni eseguite alle prescrizioni tecniche ad esse inerenti dovrà essere effettuata a cura del committente – il quale si potrà avvalere anche di soggetti terzi – entro 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata per rilevare l’eventuale presenza di vizi o difetti di natura apparente.
2 – La contestazione dei vizi eventualmente riscontrati dovrà essere sollevata per iscritto al subfornitore entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata.
3 – Per le lavorazioni di nobilitazione, qualora per particolari circostanze la verifica non sia effettuata nel termine di 8 giorni sopra previsto, le eventuali contestazioni di difetti apparenti potranno essere effettuate dal committente entro il termine massimo di 40 giorni dal ricevimento della merce lavorata.
4 – Per i difetti di natura apparente che, a causa delle caratteristiche di presentazione e/o di confezionamento del prodotto, si manifestino esclusivamente durante la fase di lavorazione di fatto successiva, il termine per la denuncia è di 8 giorni dalla data di inizio di tale lavorazione e comunque non oltre 60 giorni dalla riconsegna della merce lavorata da parte dell’impresa cui sono imputabili tali difetti. La contestazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione comprovante il rispetto dei termini sopra richiamati. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle lavorazioni di tessitura per le quali rimangono validi i precedenti paragrafi 1 e 2.”
(4) Oppure, se del caso, ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente.
NOTE ESPLICATIVE SUL CONTRATTO
In linea generale, si osserva che, in applicazione del dettato dell’art. 2 della legge n. 192/98, in un territorio come quello del distretto tessile pratese, nel quale tutti i rapporti tra committente e terzista sono sempre stati regolati in forma orale (come accertato anche nella Raccolta Provinciale degli Usi della Camera di Commercio di Prato), si dà vita, per la prima volta, ad un contratto scritto di subfornitura per le lavorazioni tessili.
La forma scritta (valida, comunque, anche a mezzo fax o per via telematica), oltre che attuare la legge, dove è prescritta a pena di nullità dell’intero contratto, garantisce le parti da ogni possibile fraintendimento circa l’oggetto e le modalità di prestazione delle lavorazioni di subfornitura.
Tale contratto scritto, nella sua veste di contratto tipo, si pone, quindi, come parametro e punto di riferimento per tutti i singoli contratti di subfornitura tessile che saranno stipulati nel distretto tessile pratese.
Circa i sette punti che caratterizzano il contratto tipo, si osserva che:
- sub 1) si è voluto dare attuazione al disposto dell’art 2, comma 5, lettera a) della legge n. 192/98, nella parte in cui prescrive che tra gli aspetti che devono essere regolati per iscritto nel contratto di subfornitura, vi siano anche le specifiche tecniche e le istruzioni impartite dal committente al subfornitore. In tal modo, quest’ultimo ricaverà direttamente dal contenuto del contratto le direttive per l’esecuzione della lavorazione di subfornitura, senza più equivoci di sorta. Molto opportunamente, al fine di snellire la procedura contrattuale, viene ribadito, in piena conformità con la legge, che la forma scritta è rispettata anche qualora le istruzioni siano date dal committente a mezzo fax o per via telematica;
- sub. 2) si è voluto dare attuazione al disposto dell’art. 2, comma 5, lettera b) della legge n. 192/98, nella parte in cui prescrive che tra gli elementi che devono essere regolati per iscritto nel contratto di subfornitura, vi sia anche il prezzo pattuito per la lavorazione. Il prezzo viene concordato tra le parti sulla base di listini che, allegati al testo del contratto, vedono riconosciuta la dignità di parte integrante del contratto stesso e divengono, quindi, oggetto di una determinazione negoziale tra le parti;
- sub. 3) si è voluto dare attuazione all’art. 3 della legge n. 192/98, che disciplina i termini di pagamento, come oggetto del contratto scritto di subfornitura. E' stata opportunamente lasciata in bianco, rimettendola, quindi, alla libera determinazione delle parti, la specificazione del termine di pagamento della prestazione di subfornitura, con l’avvertenza, contenuta in nota, che detto termine non potrà essere superiore ai sessanta giorni, così come previsto dalla legge, se non in presenza di accordi nazionali e/o locali, qual è appunto l'accordo sottoscritto tra le associazioni manifatturiere pratesi il 30/10/2001 e riportato nelle pagine seguenti;
- sub. 4) si è voluto dare attuazione al disposto dell’art. 2, comma 5, lettera c) della legge n. 192/98, nella parte in cui prescrive che tra gli aspetti che devono essere regolati per iscritto nel contratto di subfornitura, vi siano anche i termini e le modalità di consegna della merce lavorata. In mancanza di parametri di riferimento o limiti contenuti nella legge, è stata opportunamente lasciata in bianco, e perciò alla libera determinazione delle parti, l'individuazione dei termini e delle modalità di consegna della merce lavorata, con l’inciso che, anche una volta specificati dalle parti nel contratto, termini e modalità di consegna della merce lavorata possono costituire oggetto di un’apposita rinegoziazione a latere del testo contrattuale (da intendersi, comunque, come parte integrante dello stesso);
- sub. 5) per ciò che riguarda la specificazione dei termini di contestazione, è riportata in calce nel testo una nota, costituente parte integrante del testo stesso, in cui figura il contenuto dell'accordo stipulato al riguardo fra le associazioni di categoria ed alla quale è possibile fare riferimento; per le contestazioni relative ai vizi occulti, invece, vale il termine legale degli otto giorni dalla scoperta, come chiaramente riportato nell'articolo;
- sub. 6) è stata lasciata in bianco, con pieno rinvio alle parti, la determinazione della durata del contratto di subfornitura;
- sub. 7) è stata inserita nel testo del contratto tipo di subfornitura la clausola compromissoria, con riferimento alla Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Prato; in tal modo, si è voluto garantire alle parti un mezzo di risoluzione delle eventuali controversie, tale da assicurare una rapida definizione del contenzioso e, al contempo, una reale giustizia del caso concreto. E', infatti, la stessa Camera di Commercio di Prato che, amministrando la procedura arbitrale, si fa garante delle parti, assicurando alle stesse l'imparzialità e la terzietà di un arbitro (scelto tra gli iscritti in un apposito albo camerale) di provata esperienza nella specifica materia oggetto del contendere.
ACCORDO FRA LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE TESSILE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA C.C.I.A.A. DI PRATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 0000 X. 000
(xx testo è stato sottoscritto dall’Unione Industriale Pratese, dalla Confartigianato di Prato, dalla CNA di Prato, dal Consorzio Lavorazioni Tessili, e ratificato dalla Camera di Commercio di Prato)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998 n. 192
fra
• l’Unione Industriale Pratese
• la Confartigianato di Prato
• la C.N.A. di Prato
• il Consorzio Lavorazioni Tessili di Prato si conviene e si stipula quanto segue:
1. Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’ultima parte dell’art. 3, comma 2, della L. 192/98, le parti danno atto che nel territorio pratese sono già in corso alcuni progetti e attività miranti a garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva. In particolare si indicano alcuni dei progetti e attività esistenti:
a) Innovazione tecnologica e ricerca sul cardato;
b) Linee guida sul sistema qualità per il settore tessile;
c) Corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.
2. Le parti si impegnano ad attivarsi per garantire e migliorare gli obiettivi individuati dalla norma oggetto dell’accordo ed in special modo:
• Realizzare azioni mirate all’aggiornamento tecnologico e alla diffusione delle conoscenze nel settore tessile, al fine di favorirne i processi di innovazione, con il supporto di organismi e strutture competenti in materia;
• Promuovere la realizzazione di programmi di formazione professionale dedicati agli operatori del settore tessile, in collaborazione con enti, organismi e agenzie formative specializzate;
• Sostenere processi di qualificazione dei rapporti tra imprese della filiera tessile affinché possano meglio interagire tra loro, attraverso l’utilizzo del contratto tipo di lavorazione in sub fornitura con prestazioni periodiche e continuative per il settore tessile, recentemente adottato dalla Camera di Commercio di Prato.
3. I risultati delle attività di cui ai punti 1 e 2 saranno condivisi con le Associazioni firmatarie e diffusi tra gli operatori economici del distretto.
4. Nei rapporti di subfornitura aventi per oggetto lavorazioni conto terzi di: carbonizzazione, filatura, tintoria e finissaggio tessuti, il termine massimo di pagamento del prezzo pattuito tra committenti e subfornitori non può eccedere i 90 (novanta) giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione.
5. Il presente accordo, sottoscritto presso la Camera di Commercio di Prato, e da questa ratificato, ha valore per il territorio di competenza della stessa Camera di Commercio di Prato; in qualsiasi momento potrà essere richiesto da una delle parti sottoscriventi l’avvio di una procedura di revisione dell’accordo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Prato, 30 ottobre 2001