Contract
Estratto di dell’Accordo di Contitolarità per l’attuazione del progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto”
PREMESSO CHE
• con Decreto n. 01 del 03 gennaio 2019 il Direttore Generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (nel prosieguo, DG Immigrazione), nella duplice veste di Autorità Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, ha adottato l’Avviso pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo;
• il Soggetto Proponente FLAI – CGIL Federazione Lavoratori Agroindustria è Soggetto Capofila del Progetto Di.Agr.A.M.M.I..
RILEVATO CHE
• le Parti che partecipano al Progetto sono:
- FLAI CGIL, Soggetto Capofila;
- Associazione Generale delle Cooperative Italiane - AGCI, Soggetto Partner;
- NOVA ONLUS Consorzio Cooperative Sociali - NOVA, Soggetto Partner;
- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM, Soggetto Partner;
- “Centro Interuniversitario su carcere, devianza, marginalità̀ e governo delle migrazioni” (Adir) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - ADIR, Soggetto Partner;
- TERRA! - Aps, Soggetto Partner;
- Istituto Nazionale Confederale di Assistenza - INCA, Xxxxxxxx Partner;
- Fondazione Metes, Istituto di Ricerca e formazione nel settore agroalimentare per il lavoro e la sostenibilità̀ - METES, Soggetto Partner;
- Asterisco Società̀ Cooperativa Sociale - ASTERISCO, Soggetto Partner;
- Oxfam Italia Intercultura - OXFAM, Soggetto Partner;
- Centro Informazione, Documentazione e Iniziativa per lo sviluppo Onlus (C.I.D.I.S. Onlus) - CIDIS, Soggetto Partner;
- Società̀ Cooperativa Sociale Comunità̀ OASI2 San Xxxxxxxxx - OASI2, Soggetto Partner;
- ATS ABRUZZO MOLISE - Mandataria: On The Road Società̀ Cooperativa Sociale - Mandanti: Associazione Dalla Parte degli Ultimi, Associazione Fa.C.E.D. Onlus, Diocesi di Avezzano, Soggetto Partner;
- ATS BASILICATA - Mandataria: CE.ST.RI.M ONLUS Centro Studi e Ricerche sulle Realtà̀ Meridionali – Mandanti: La Mimosa Società̀ Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale, NOVASS Società̀ Cooperativa Sociale ONLUS, Studio Domino Srl, Soggetto Partner;
- ATS CALABRIA - Mandataria: Agorà Kroton Società̀ Cooperativa Sociale ONLUS.
Mandanti: Associazione Xxxxxx-Informa giovani, Cooperativa Demetra ONLUS, KYOSEI cooperativa sociale, MC3 SYNTAX Centro Studi e Ricerche Economiche e Sociali società̀ cooperativa, Soggetto Partner;
- ATS CAMPANIA – Mandataria: Associazione Parsec Ricerca e Interventi Sociali – Mandanti: Cantiere Giovani Cooperativa Sociale ONLUS, AIDO Società̀̀ Cooperativa Sociale, Soggetto Partner;
- ATS SICILIA - Mandataria: Cooperativa Social Utopia - Mandante: Centro Studi e Ricerche SIAPA, Soggetto Partner;
- Regione ABRUZZO, Soggetto Partner;
- Regione PUGLIA, Soggetto Partner;
- Regione AUTONOMA DELLA SARDEGNA, Soggetto Partner;
- Gruppo Umana Solidarietà̀ X. Xxxxxxx - UMANA, Soggetto Partner;
- Congregazione Figlie della Carit à̀ di San Xxxxxxxx De Paoli - CONGREGAZIONE, Soggetto Partner;
• le Parti sopra indicate hanno sottoscritto, per l’attuazione dello stesso, in data 16 marzo 2021, l’ACCORDO DI PARTENARIATO finalizzato al compimento delle attività proprie della ricerca.
RITENUTO CHE
• il trattamento dei dati oggetto della Convenzione tra Flai e DG Immigrazione, sia un trattamento in contitolarità tra tutte le Parti che la sottoscrivono alla luce del fatto che le finalità del trattamento stesso sono decise da tutti i partecipanti (trattasi infatti di finalità di ricerca) i quali, peraltro, proprio con la Convenzione determinano congiuntamente anche le relative modalità del trattamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO
• le Parti che hanno sottoscritto la citata Convenzione hanno stipulato un accordo che regola il trattamento dei dati personali, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 del Reg. UE 679/2016, che pattuisce quanto di seguito riportato.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD) i trattamenti di dati svolti nell’ambito dell’accordo di cui in premessa si considerano trattamenti in contitolarità alle Parti firmatarie dell’Accordo di Contitolarità.
2. Ciascuna Parte, per le attività dalla stessa svolte, è tenuta:
- ad adottare le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del RGPD;
- a fornire agli interessati l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD e, se necessario, ad acquisire il consenso.
3. Nel caso in cui sia necessario procedere alla valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 vi procede la capofila, richiedendo al Responsabile della Protezione dei dati il suo parere sulla valutazione predisposta, il quale, ai fini della sua espressione, si coordina con gli RPD degli altri contitolari allo scopo di rendere un unico parere.
4. Nel caso in cui sia necessario procedere alla consultazione preventiva ai sensi dell’art. 35 vi procede la capofila. Il punto di contatto con il Garante, nel caso, sarà il Responsabile della Protezione dei Dati della capofila.
5. In caso violazione dei dati è tenuta alla notifica e alla comunicazione di cui agli
articoli 33 e 34 del RGPD la capofila, fermo restando la necessità che la parte presso la quale si è verificata gli trasmetta tutti gli elementi necessari per procedere ai predetti adempimenti. A tale fine i singoli contitolari del trattamento diversi dalla capofila si impegnano a comunicare alla capofila le ipotesi medesime delle quali sono venute a loro conoscenza entro 12 ore dalla conoscenza stessa.
6. La capofila è altresì competente a designare, anche per conto di tutti i contitolari del trattamento, i Responsabili del trattamento che procedono al trattamento dei dati per conto di tutti i contitolari, fermo restando che la designazione dell’eventuale Responsabile che riguardi il trattamento di dati di titolarità esclusiva di ciascun contitolare resta di competenza del singolo titolare;
7. Il riscontro all’esercizio dei diritti dell’interessato resta di competenza del contitolare del trattamento al quale è stata notificata, fermo restando la necessità di coordinarsi con la capofila laddove l’ottemperanza richieda l’intervento sul trattamento oggetto della presente convenzione che non possa essere adempiuto dal singolo contitolare.
8. Ai fini del coordinamento tra gli RPD dei singoli contitolari dovranno essere utilizzati gli indirizzi di posta elettronica contenuti nell’Accordo di Contitolarità.
9. Ai fini dell’espressione dei pareri dei perdetti RDP, in caso di disaccordo tra gli stessi in esito ai contatti informali e/o per le vie brevi, si procederà con riunioni in videoconferenza convocate e presiedute dal RPD della capofila e, in caso di persistente disaccordo, si procederà con decisione assunta a maggioranza semplice degli RPD intervenuti. Resta fermo il diritto di ciascun contitolare, in caso di persistente disaccordo che si ritenga dirimente ai fini del trattamento dei dati, il diritto di recedere dalla Convenzione.
10. Per tutto quanto non previsto resta ferma la possibilità per la capofila di chiedere pareri e consulenza al Responsabile della Protezione dei Dati della capofila stessa il quale, laddove la questione sia di rilievo comune a tutti i contitolari, dovrà coordinarsi, anche informalmente, con gli RPD degli altri contitolari, al fine di esprimere un unico parere condiviso.
11. Fermo restando la responsabilità solidale nei confronti degli interessati, come previsto dall’art. 82 RGPD, il titolare che abbia pagato l’intero risarcimento del danno ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri titolari per la parte del danno corrispondente alla sua parte di responsabilità come prevista dal richiamato art. 82, par. 2 RGPD.
12. In ogni caso, laddove la condotta omissiva o commissiva che ha provocato il danno non sia riferibile ad uno specifico titolare del trattamento, le Parti del presente accordo, nei rapporti interni, rispondono del danno in parti uguali.
13. Le Parti stabiliscono che il punto di contatti con gli interessati è il dato di contatto del RPD della capofila (xxxxxxx@xxxx.xx).