CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO PALAENZA, SITO IN VIA PIAVE 5, A SANT’ILARIO D’ENZA
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO PALAENZA, SITO IN VIA PIAVE 5, A SANT’ILARIO D’ENZA
CON DECORRENZA DAL 01/11/2021 AL 31/08/2025
ART. 0 - XXXXXXXX
Xxxxxx xx Xxxx'Xxxxxx x'Xxxx Prot.0014926 del 30-07-2021 partenza Cat.9 Cl.1
La concessione in oggetto ha lo scopo di promuovere un utilizzo sistematico degli spazi del palazzetto dello sport denominato Palaenza (d’ora innanzi “Palaenza”), sito in Xxx Xxxxx 0 a Sant’Ilario d’Enza; l’impianto sportivo da affidare in concessione è destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, quali l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
Il Concessionario, nella gestione degli impianti concessi, condivide con il Comune, l’obiettivo di favorire, diffondere e promuovere la pratica sportiva di base a sempre maggiori strati della popolazione, senza distinzione alcuna.
Tra le finalità perseguite dal Comune, vi rientra la promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei bambini e dei ragazzi, la tutela delle utenze deboli, la priorità allo sport di base e alla socialità indotta dallo stare insieme per giocare e ricrearsi, lo spazio a sostegno delle aggregazioni sportive libere e spontanee con possibilità di garantire l'utilizzo delle strutture da parte dei giovani che non sono organizzati in gruppi sportivi per la promozione dei cosiddetti “sport minori”, purchè compatibili con le caratteristiche dell’impianto.
La gestione dell’impianto deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura, del rispetto per l’ambiente e per la cosa pubblica.
ART. 2 - OGGETTO
Oggetto della presente gara è l’affidamento in concessione del Palaenza e delle aree esterne di pertinenza così come riportate nelle planimetrie (tavole 1-2-3) che si allegano come parte integrante sotto la lettera A).
Più nel dettaglio, l’immobile del Palaenza è costituito da un fabbricato ultimato nel 2003 e aperto al pubblico all’inizio del 2004. La struttura è realizzata con telaio in calcestruzzo armato, copertura con travi in legno lamellare e manto in pannelli coibentati in lamiera grecata preverniciata e tamponamenti in muratura a faccia vista realizzata in opera e serramenti esterni in alluminio verniciato.
Al piano terreno del fabbricato è posto il campo con fondo in legno flottante idoneo per campionati di tutte le categorie per i giochi della pallavolo e della pallacanestro.
Il campo è completo di tabelloni segnapunti e cronometro, anch’essi idonei per la disputa di partite di pallavolo e pallacanestro, oltre a panche per gli atleti, tavolo per gli arbitri, scalette per arbitri di pallavolo, pali e reti per la pallavolo, tabelloni e canestri per la pallacanestro. Tutte le parti sporgenti sono protette con fasciature antiurto a norma.
Sul lato sud del campo è presente la tribuna spettatori, con gradinate in calcestruzzo armato complete di sedute il legno numerate per una capienza consentita di 300 spettatori.
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Sempre al piano terreno, partendo dal lato nord verso sud, sono presenti i seguenti locali: due servizi igienici completi docce, una palestrina con pavimento in linoleum con sottofondo antiurto idoneo per attività ginniche, un magazzino per gli attrezzi completo di sistema di rilevazione incendi e centrale di allarme, due servizi igienici per il pubblico, un locale quadri e biglietteria, l’ingresso per il pubblico, il locale destinato alla amministrazione, un locale destinato ad infermeria. Sul fronte sud del fabbricato, sempre al piano terra, collegati dal corridoio riservato agli atleti e agli arbitri, sono presenti quattro spogliatoi per gli atleti completi di docce e servizi igienici, due spogliatoi per gli arbitri anch’essi completi di docce e servizi igienici.
Salendo al primo piano dalla scala, lato sud–est, si trovano rispettivamente: il corridoio di distribuzione alle gradinate collegato sul lato ovest alla seconda scala da utilizzare come uscita di emergenza, e partendo da sud verso nord due servizi igienici completi di docce e una palestrina anch’essa con pavimento in linoleum con sottofondo antiurto idoneo per attività ginniche e attrezzata con sbarre spalliere e specchi per la danza.
All’esterno è presente il locale destinato a sottostazione centrale termica, nel quale sono installati gli apparati per l’accumulo dell’acqua calda proveniente dalla centrale termica esterna la Palaenza, le pompe e gli apparati per la distribuzione dell’acqua calda sanitaria e di riscaldamento.
La distribuzione dei locali è riportata nelle citate planimetrie allegato A) tavole 1-2-3.
La struttura del fabbricato è stata collaudata e dichiarata agibile e gli impianti sono anch’essi collaudati e rispondenti alle norme, come da comunicazione dell’UT.
All’interno dei locali sono presenti le attrezzature elencate nella distinta che si allega sotto la lettera B).
All’esterno del fabbricato è presente un’area verde sistemata a prato, completa di alberature di alto fusto sul fronte sud e alberature a costituire una siepe continua sul lato nord. Tutta l’area verde è irrigata con impianto di irrigazione completo di centralina di comando.
Gli immobili e le strutture oggetto di concessione, di proprietà del Comune di Sant’Ilario d’Enza, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario.
La ricognizione esatta e la consistenza degli impianti e del loro stato, saranno riportati in apposito verbale, da redigere in contraddittorio tra le parti, o loro delegati, al momento che l’affidamento sarà formalmente esecutivo ed il Concessionario prenda materialmente in possesso degli impianti stessi; analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto contrattuale.
ART. 3 - DURATA CONTRATTUALE
La presente concessione ha decorrenza dal 01 novembre 2021 fino al 31 agosto 2025
E’ prevista altresì una proroga tecnica della durata di mesi 6 (sei), nelle more della conclusione dell’iter procedurale per la definizione del nuovo affidamento.
L’aggiudicatario è soggetto ad un periodo di prova per tre mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività. Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e all’offerta tecnica proposta in sede di gara, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, senza che l’Aggiudicatario possa richiedere danni (art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
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L’esecuzione dei servizi potrà iniziare anche in mora della stipulazione del contratto.
L’Aggiudicatario sarà inoltre tenuto alla riconsegna degli impianti e di tutto quanto ricevuto in gestione libero da persone o cose, in condizioni di normale efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.
ART. 4 - ORARI DI APERTURA DEL CENTRO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Il Palaenza è aperto al pubblico tutti i giorni feriali e festivi, con esclusione delle giornate di chiusura il cui calendario dovrà essere concordato con il Comune entro il 30 agosto di ogni anno e adeguatamente pubblicizzato.
Deve essere, comunque, garantito:
• l’accesso al pubblico per almeno n. 10 ore al giorno, nei giorni feriali; in quelli festivi e domenicali, l’apertura al pubblico sarà legata alle attività programmate;
• l’apertura e l’attivazione degli impianti per le scuole negli orari richiesti dalle stesse e per le associazioni sportive che, durante la stagione sportiva, ne facciano richiesta di utilizzo.
Gli orari di apertura del Palaenza potranno essere differenziati a seconda delle stagioni (orario estivo – orario invernale).
Il calendario e gli orari di apertura e relative variazioni, devono essere tempestivamente comunicati all’Ufficio Sport del Comune, che li approva e resi noti agli utenti e ai cittadini anche mediante appositi cartelli.
ART. 5 - RAPPORTI TRA CONCEDENTE, CONCESSIONARIO ED UTENTI DEGLI IMPIANTI IN CONCESSIONE
Al Comune di Sant’Ilario d’Enza Concedente, competono:
1. le scelte di politica sportiva concernenti l'uso e il funzionamento dell’ impianto sportivo;
2. l'individuazione delle varie tipologie e categorie di utenza;
3. la determinazione e l'applicazione delle tariffe con riferimento alle diverse tipologie e categorie di utenza;
4. l’approvazione della programmazione dell'uso dell’impianto e le relative assegnazioni proposte dal Concessionario (gli assegnatari degli spazi sportivi corrispondono le relative tariffe al Concessionario);
5. l’approvazione del calendario di apertura del Palaenza e relative variazioni, presentato dal Concessionario;
Il Concessionario assume i seguenti obblighi:
1. utilizzare e fare utilizzare i beni avuti in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d’igiene e le disposizioni di legge e regolamentari in materia;
2. assumere a proprio carico tutti gli oneri gestionali ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria, salvo diverso accordo con il Comune;
3. assicurare il regolare funzionamento degli impianti in concessione secondo le indicazioni del Comune (periodi ed orari di apertura, tipologia dell'utenza ecc.);
4. organizzare un servizio di sorveglianza continuo per impedire l’ingresso a persone non autorizzate, durante le ore di apertura;
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5. vigilare e far rispettare le norme del Regolamento comunale sugli Impianti sportivi allontanando chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento degli impianti o alle attività che vi si svolgono;
6. vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, nonché degli spazi comuni;
7. comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore Sport del Comune eventuali difformità di utilizzo dell’impianto, dallo stesso assegnato, rispetto alle programmazioni d’uso ed alle assegnazioni disposte ed utilizzo da parte degli utenti;
8. facilitare in ogni modo le attività di controllo e di vigilanza degli organismi comunali e di altri enti e autorità e collaborare all’esecuzione di eventuali interventi, previo accordo con il Comune;
9. procedere alla proposta di programmazione ed assegnazione d’uso dell’impianto sportivo sulla base delle richieste pervenute al Concessionario. Le fasce orarie non impegnate, rimangono a disposizione del Concessionario che potrà consentirne l'uso a terzi, mantenendo la destinazione d'uso degli impianti stessi.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti e gli spazi del centro sportivo, a sua scelta e per manifestazioni di varia natura, per un numero massimo di 5 giornate all’anno, feriali o festive.
Il Concessionario dovrà, altresì, mettere a disposizione l’impianto sportivo per lo svolgimento delle attività dell’Estate Ragazzi, indicativamente nel periodo che va dal 15 giugno al 31 luglio e dal 20 agosto al 10 settembre, qualora condizioni metereologiche avverse impediscano, in taluni giorni, l’utilizzo degli spazi aperti degli impianti sportivi. L’Amministrazione comunale, o il gestore del servizio Estate Ragazzi, procederà a corrispondere al Concessionario una tariffa giornaliera concordata.
ART. 6 - CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE
A fronte delle prestazioni, a favore dell’Aggiudicatario è riconosciuto un corrispettivo annuo determinato in base all’offerta economicamente più vantaggiosa formulata in sede di gara rispetto alla base d’asta di € 35.000,00 oltre iva 22% di legge.
Il corrispettivo a carico del Comune sarà il seguente:
- € 134.166,67 (iva esclusa) per la durata contrattuale dal 01/11/2021 al 31/08/2025
- € 17.500,00 (iva esclusa) per la proroga tecnico dal 01/09/2025 al 28/02/2026
Il valore economico presunto della presente concessione è stabilito in € 329.333,33 oltre iva di legge considerando il periodo comprensivo di proroga tecnica e quindi fino al 28/02/2026; importo è comprensivo di tutti gli oneri e proventi derivanti dalla gestione dei servizi oggetto del presente affidamento.
L’importo complessivo di cui sopra comprende sia le entrate derivanti dalla gestione che il corrispettivo a carico del Comune che viene posto a base di gara come indicato nel Piano economico finanziario allegato al capitolato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni, alle stesse condizioni contrattuali, nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010. L’Aggiudicatario è tenuto ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell’offerta di gara.
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Le varianti di cui sopra verranno comunque applicate in conformità con quanto previsto dall’articolo 175 del D.lgs. 50/2016.
Il corrispettivo sopra indicato sarà soggetto a variazione in base all’aggiornamento Istat annuale dal mese di settembre, a decorrere dal secondo anno dall’aggiudicazione.
I costi per la sicurezza da interferenza sono nulli in quanto non si rilevano sovrapposizioni fra le lavorazioni del committente e quelle dell'appaltatore; per tale motivo non si rileva la necessità di predisporre il DUVRI così come previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.
Il quadro economico finanziario predisposto dall’Amministrazione ed allegato al presente capitolato sotto la lett. C, è stato elaborato sulla base degli elementi storici in possesso dell’Amministrazione e sulla previsione di una gestione in concessione.
Tale quadro è stato stimato considerando l’apertura al pubblico e un funzionamento della struttura per un totale di 12 mesi annuali, non vincola in alcun modo l’Amministrazione, ad eccezione del corrispettivo sopra indicato.
Spettano, altresì, al Concessionario le entrate determinate da:
• l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi, con il vincolo che gli utilizzi devono essere compatibili con la destinazione d’uso degli impianti. Le tariffe applicate dal Concessionario per lo svolgimento di attività sportive riconosciute dal CONI o federazioni sportive nazionali non potranno essere superiori a quelle determinate dall’Amministrazione Comunale
• l’introito delle tariffe per l’utilizzo degli spazi per lo svolgimento di attività parascolastiche; anche in tal caso le tariffe non potranno essere superiori a quelle determinate dall’Amministrazione comunale;
• le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli spazi così come indicato nel successivo art. 15, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti;
• le entrate derivanti da iniziative a carattere ludico-ricreativo, conformi alla destinazione d’uso dell’impianto; in tal caso, il prezzo del biglietto o la tariffa di entrata saranno stabiliti dal Concessionario.
Le tariffe applicabili per l'utilizzo sportivo degli impianti sono quelle determinate dalla Giunta comunale e sono corrisposte dall'utente al Concessionario della gestione. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all’interno degli impianti corrispondenti, le tariffe d’uso. L’accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l’immediata risoluzione della concessione, previa semplice comunicazione raccomandata.
ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO
La fatturazione del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Sant’Ilario d’Enza Xxx Xxxx, 00 (X.X. 00141530352) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
Il codice univoco dell’ufficio è UFH3M9.
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L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Aggiudicatario.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.
Con i corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.
Si informa altresì che il Comune rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).
Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.
Il Comune provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico del Aggiudicatario e quant'altro dalla stessa dovuto.
A richiesta dell’appaltatore è dovuta l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, secondo la disciplina ivi contenuta, nella misura del 20% che puè essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. 207 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:
a. la gestione complessiva dell’impianto sportivo, secondo le caratteristiche del medesimo;
b. gli allestimenti e disallestimenti quando necessario;
c. l'apertura e chiusura dell’impianto e la sorveglianza degli accessi al medesimo;
d. il controllo e la vigilanza dell’utilizzo da parte degli assegnatari in uso;
e. la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni ricadenti nel perimetro delle aree date in concessione;
f. acquisto di alcune attrezzature sportive, previo accordo con il Concedente, al fine di migliorare la fruizione dell’impianto; tali attrezzature resteranno di proprietà del comune;
g. gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dell’impianto sportivo e dei locali nonché delle aree a verde esterne;
h. la manutenzione ordinaria così come definita al punto a) dell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2011 n. 380, ove cita “interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti”. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nella manutenzione ordinaria le seguenti attività: tinteggi, sostituzione di lampade, plafoniere, specchi, vetri, interruttori, maniglie, segnaletica, doccini, rubinetti, arredi, danneggiati per atti vandalici o per l’uso, controllo annuale degli impianti di riscaldamento, sfiato dei radiatori, regolazione e controllo delle valvole termostatiche dei radiatori, pulizia degli aerotermi, pulizia della piastra per lo scambio termico nella sottostazione termica, gestione dell’addolcitore dell’acqua posto nella sottostazione termica compreso il controllo e la fornitura dei sali, pulizia dei locali e della sottostazione termica;
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i. la conduzione degli impianti tecnologici e la fornitura dei materiali e prodotti necessari;
j. la conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile, il cui nominativo e recapito dovrà essere tempestivamente comunicato al Responsabile del Settore Sport del Comune;
k. la voltura a proprio nome delle utenze e dei relativi contratti (utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, telefono), nonché il pagamento dei costi afferenti alle varie utenze.
l. Il Concessionario è a conoscenza del fatto che sulla copertura del fabbricato è installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Detto impianto è collegato ad utenza del Comune e non serve il fabbricato Xxxxxxx. Le spese per la manutenzione e conduzione dell’impianto fotovoltaico saranno a carico del Comune, senza oneri aggiuntivi per il Concessionario. Il Concessionario potrà installare, a sue spese, sulla copertura del fabbricato, impianti solari termici per la produzione di acqua calda da utilizzare per le docce degli spogliatoi. Gli eventuali impianti solari termici non dovranno interferire con il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico.
m. per quanto riguarda le spese per il riscaldamento dei locali, si precisa che il Palaenza è riscaldato con acqua proveniente da una centrale termica alimentata a gas con fornitura autonoma per il Xxxxxxx. Il Concessionario dovrà sostenere esclusivamente i costi di fornitura del gas, mentre i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia e degli impianti competeranno invece al Comune.
n. lo sgombero della neve dai percorsi pedonali ricadenti sulle aree date in concessione;
o. sfalcio dell’erba nelle aree esterne circostanti.
p. l’esecuzione del piano di manutenzione ordinaria e la collaborazione all’attuazione del piano delle eventuali opere di manutenzione straordinaria richieste e/o proposte dal Comune;
q. la tempestiva comunicazione all’Ufficio Sport del Comune, per l’approvazione, del programma di utilizzo dell’impianto e dell’effettivo uso del medesimo;
r. la stipulazione delle polizze assicurative, come previsto all’articolo 16 del presente capitolato;
s. la presentazione, al termine dell’anno sportivo, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, del rendiconto di gestione dell’anno precedente (secondo l’allegato E);la predisposizione di un prospetto analitico degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel periodo della concessione in gestione degli impianti sportivi, da presentare all’Ufficio Sport del Comune entro il 31 luglio di ogni anno;
t. adempiere agli obblighi previsti a carico del Concessionario dal D.L. 9 aprile 2008, n. 81, normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo la redazione del documento della valutazione dei rischi, la predisposizione del piano di emergenza, e di quanto espressamente previsto dal già citato D.lgs 81/2006.
Al termine della concessione in gestione del Palaenza, il Concessionario è tenuto:
• alla presentazione, al Responsabile del Settore Sport del Comune, del rendiconto pluriennale della gestione secondo l’allegato D);
• a riconsegnare gli impianti e le strutture oggetto di concessione in buone condizioni di manutenzione, liberi da persone o cose, e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione dell’impianto.
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L’aggiudicatario è obbligato in via prioritaria, sulla base della Clausola di garanzia occupazionale ex art. 50 del D. X.xx. 50/2016 e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assumere ovvero utilizzare gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica si armonizzino con l’organizzazione d’impresa prescelta dal concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio, sempre nel rispetto dei principi del Trattato CE.
ART. 9 - NORME DI COMPORTAMENTO
Il Concessionario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano gli impianti le norme disposte dal vigente “Regolamento per l’uso delle palestre comunali” ed in particolare:
a. la massima correttezza nell’uso delle attrezzature e dei servizi e ad indossare tenute, calzature ed indumenti prescritti per ogni singola disciplina sportiva;
b. che l’ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle manifestazioni è strettamente limitato alle persone legittimamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali e, quindi, ad allontanare dagli impianti chiunque non osservi le norme regolamentari o tenga un comportamento comunque pregiudizievole per il buon funzionamento dell’impianto o dell’attività che vi si svolge;
c. che non vengano introdotti negli impianti automezzi, motocicli ed qualsiasi altro veicolo non autorizzato. E’ pure vietato fumare negli impianti se non negli spazi appositamente a ciò destinati;
d. che non vengano abbandonati nei locali indumenti ed oggetti personali né altro tipo di materiale;
e. che gli impianti non vengano utilizzati al di fuori degli orari autorizzati o che vengano svolte attività diverse da quelle autorizzate
ART. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:
a. la vigilanza e il controllo sulla regolarità della gestione delle attività sportive e accessorie;
b. l’esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e di interventi strutturali previsti nel piano di investimenti comunale;
c. l’erogazione del “corrispettivo della gestione” come risultante a seguito della applicazione
ART. 11 - STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI
Il Concessionario deve presentare all’Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto di gestione relativo all’anno sportivo precedente, sulla base dello schema dell’allegato D. Il rendiconto di gestione deve contenere un’articolazione per attività all’interno del Palaenza.
Il Concessionario è obbligato a fornire, entro 7 giorni dal ricevimento di un’eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che l’Amministrazione riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.
L’Amministrazione, può accedere al Palaenza o ai locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
• l’esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nella presente concessione;
• la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l’impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.
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A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l’Amministrazione intima al Concessionario l’esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente concessione e comunque necessari a garantire la sicurezza.
Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall’Amministrazione, il Concessionario ha l’obbligo di interdire l’accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l’interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.
ART. 12 - CONTROLLO DI QUALITA’ DEI SERVIZI
Con riferimento all’erogazione dei servizi oggetto del contratto, il Concessionario assume la piena responsabilità nei confronti della qualità del risultato finale.
A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:
• controllo sulle condizioni ed idoneità all’uso anche sotto il profilo igienico-sanitario di ogni ambiente e spazio degli immobili;
• controllo sulla pulizia dei locali;
• controllo sulle condizioni del locale infermeria;
• controllo sull’esecuzione della manutenzione ordinaria;
• controllo sugli orari di apertura al pubblico;
• controllo sull’esposizione al pubblico delle tariffe e sulla loro regolare applicazione;
• controllo sulla presenza di personale, in misura tale da garantire la perfetta efficienza del servizio ed il presidio degli impianti, nonché la conservazione del patrimonio comunale;
• controllo del possesso, per ognuno del personale addetto, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, nonché dei relativi ed eventuali titoli di specializzazione.
• controllo sulla corretta esposizione dei piani di evacuazione di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.
ART. 13 - SUBCONCESSIONE
L’intendimento di avvalersi di eventuali subconcessione deve essere espresso all’atto dell’offerta nei modi di legge, pena l’inammissibilità del ricorso alla subconcessione stessa; la percentuale massima della subconcessione è fissata al 50% dell’importo del contratto.
ART. 14 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
Nell’immobile, il Concessionario può svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente capitolato e, previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:
a. la gestione di attività finalizzata a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo;
b. la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all’attività sportiva o ricreativa; in particolare la vendita del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate da parte del Concessionario;
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c. la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni, per le quali è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
d. al Concessionario è riconosciuta la facoltà di installare, in luoghi del Palaenza, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.
e. per lo svolgimento delle attività complementari in oggetto, il Concessionario deve ottenere apposito atto di assenso da parte dell’Amministrazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
f. il Concessionario deve presentare all’Amministrazione specifica richiesta, almeno 45 (quarantacinque) giorni, se non diversamente previsto da specifici regolamenti comunali o normative statali/regionali, prima dell’inizio dello svolgimento delle medesime, corredata da tutte le licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento delle predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S). L’Amministrazione si riserva la facoltà di negarne motivatamente lo svolgimento per la salvaguardia dell'ordine pubblico o del buon costume, di sicurezza e, comunque, per ragioni di interesse pubblico;
g. qualora le attività complementari comportino la trasformazione a carattere permanente della destinazione dei locali, il Concessionario deve presentare la richiesta all’Amministrazione almeno 45 (quarantacinque) giorni, se non diversamente previsto da specifici regolamenti comunali, prima dell'inizio dello svolgimento delle predette attività. L’Amministrazione, al fine del rilascio dell'atto di assenso, verificherà il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione;
h. l’espletamento delle attività complementari dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione;
i. il Concessionario può svolgere le attività complementari direttamente o affidandole a terzi, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione parziale del presente contratto. In tal caso il Concessionario deve darne preventivo avviso all’Amministrazione per ottenerne il nulla-osta;
j. il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell’esecuzione della concessione, che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e fornitori;
k. qualora le attività complementari vengano svolte tramite soggetti terzi specializzati, le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività complementari dovranno essere richieste ed ottenute da questi ultimi;
l. nelle ipotesi di affidamento di cui alla precedente lettera i), l’Amministrazione rimane in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi e il Concessionario, che rimane l'unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta esecuzione del presente capitolato.
ART. 15 - SPAZI PUBBLICITARI
E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del Palaenza, previo benestare dell'Amministrazione Comunale, per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.
Il Concessionario, nell’esercitare tale attività si assume i relativi oneri fiscali che ne derivano; l'Amministrazione é esentata da qualsiasi spesa derivante.
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I contratti di pubblicità in oggetto devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente concessione.
I cartelloni pubblicitari devono essere realizzati in materiale non contundente e ignifugo; inoltre, non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico e dovranno essere fissati in modo tale, da non poter essere divelti ed utilizzati come armi improprie.
Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all’Amministrazione comunale per l’affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa.
Il Concessionario dovrà garantire, altresì, alle associazioni sportive del territorio che richiedono l’utilizzo dell'impianto, idonei spazi collocati nel lato della tribuna, per l'esposizione gratuita della propria pubblicità mobile, che verrà collocata e poi rimossa a cura delle medesime associazioni sportive al termine della manifestazione stessa. Per i rimanenti tre lati del Palaenza, nello specifico, i due lati corti e quello di fronte alle tribune, il Concessionario potrà concederli in uso a fini pubblicitari a soggetti terzi in cambio di un corrispettivo economico.
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è responsabile della gestione e del funzionamento della struttura oggetto della concessione – immobili, impianti, attrezzature, aree verdi, aree comuni e pertinenze tutte – senza eccezioni, nonché dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
Il Concessionario è tenuto a rispondere dei danni derivanti alla struttura oggetto della Concessione riconducibili a fatto del Concessionario stesso, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori e/o di persone delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge.
E’ inoltre tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in relazione all’esercizio della struttura oggetto della Concessione e/o in conseguenza del complesso delle attività e servizi svolti nell’ambito della medesima, manlevando al riguardo il Comune di Sant’Ilario d’Enza e gli agenti per conto dello stesso (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.
Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, un contratto assicurativo contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Sant’Ilario d’Enza) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
L’assicurazione RCT dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione alla
R.C. derivante da:
- conduzione dei locali, strutture, impianti e beni in genere;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
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- danni a cose di terzi da incendio (con sotto limite non inferiore a € 300.000.00);
- danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori;
- danni cagionati a terzi e danni subiti da non dipendenti che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- interruzioni o sospensioni di attività di terzi a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale (con sotto limite non inferiore a € 300.000.00).
A) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, ed oggetto della concessione dei quali il Concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati, e comunque tutti coloro dei quali il Concessionario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico del Concessionario l’iscrizione all’INAIL inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del Concessionario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici (ai sensi della cosiddetta Legge Biagi), e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
L’assicurazione RCO dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a Euro 2.000.000,00 per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere la copertura del
c.d. “Danno Biologico” e l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, l’estensione alle malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”;
Resta precisato che costituirà onere a carico del Concessionario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente – dalla sopra richiamata copertura assicurativa
Relativamente a locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dall’Ente si precisa che gli stessi sono assicurati a cura di quest’ultimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori.
L’Ente, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere efficace la relativa copertura assicurativa recante la clausola di rinuncia in caso di sinistro - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga spettante alla compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti del Concessionario eventualmente responsabile del danno, per quanto indennizzato ai sensi della polizza stessa, alla condizione che anche il Concessionario rinunci, a sua volta, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Ente e di agenti per suo conto, per danni a beni del Concessionario stesso o da questi portati o detenuti a qualunque titolo nella struttura oggetto della concessione.
Il Concessionario, relativamente alle polizze eventualmente stipulate sui detti beni, è tenuto a richiedere l’inserimento della clausola di rinuncia al diritto di surroga spettante all’Assicuratore in caso di sinistro - ai sensi dell’art. 1916 CC - nei confronti del Comune di
Sant’Ilario e di suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, quali eventuali responsabili del danno, per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse, salvo in caso di dolo
L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, presso l’Ufficio Sport del Comune, nei termini richiesti dallo stesso e in ogni caso prima della stipulazione del contratto;
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Il Concessionario è tenuto a far compilare ai soggetti utilizzatori dell’impianto, un modulo con il quale si richiedono, tra gli altri, anche i dati relativi alle polizze che gli stessi soggetti hanno stipulato per la tutela da infortuni dei propri iscritti.
Il Concessionario:
• è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli operatori addetti al servizio affidato di cui al presente capitolato d’oneri;
• è tenuto inoltre al rispetto delle norme relative alla sicurezza di cui al Testo Unico della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008;
• dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti;
• dovrà rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.
Il personale che sarà messo a disposizione dal Concessionario dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo per le mansioni assegnate.
Il personale assunto alle dipendenze del Concessionario non assume alcun tipo di rapporto nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Per il personale dipendente, il Concessionario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e indipendentemente da qualsiasi altra causa.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di eventuali dipendenti o collaboratori sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nel confronti dell’Amministrazione Comunale e di ogni indennizzo.
Il Concessionario:
• deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando gli operatori (anche volontari) di indumenti appositi e utilizzando le cautele atte a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
• sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi operatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere. Il Concessionario, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà compiuto dall’Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti del Concessionario stesso. Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell’Amministrazione Comunale.
ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA
L’Aggiudicatario è tenuta a prestare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art.93 cc.2 e 3 del D.Lgs 50/2016, valevole per l’intera durata del contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente committente e dovrà essere prodotta in conformità agli Schemi Tipo emanati dal Mise con D.M. n.31 del 19/01/2018.
Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.
ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.
In particolare, l’Aggiudicatario dovrà:
1. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2. indicare, in ogni transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.
Qualora l’appaltatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della L.135/2010 come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato art.3.
ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO PERSONALE
Il personale dipendente e/o volontario dell’affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 24/12/2013.
ART. 20 - PENALI
Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto via pec con la concessione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione delle eventuali giustificazioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113bis del D.lgs 50/2016 le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
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Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto via pec con la concessione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione delle eventuali giustificazioni.
Qualora non pervengano giustificazioni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla successiva rata del corrispettivo di gestione. Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all’Amministrazione Comunale.
ART. 21 – RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o in caso di recidiva nelle mancanze di cui agli articoli precedenti, o in presenza di un'inadempienza continuativa per non meno di 30 giorni anche se riferita ad una delle disposizioni contenute nel capitolato, l’Amministrazione comunale potrà, previa diffida scritta al Concessionario, risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei suoi confronti, alla determinazione dei danni eventualmente subiti.
L’Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione anticipata o revoca della concessione ai sensi dell’art. 176 del D.lgs 50/2016 e nei casi stabiliti dall’art. 11 del vigente regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, per quanto applicabili; l’affidamento si intende revocato, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario. In tali casi l’Amministrazione Comunale procederà all’escussione della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato.
ART. 22 - RECESSO
Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata indirizzata al Responsabile del Settore Sport.
In tal caso, l’Amministrazione comunale potrà provvedere all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, fermo restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore dell’ente all’eventuale risarcimento danni.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
ART. 24 – CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE
All’aggiudicazione definitiva della presente gara, farà seguito, nei tempi previsti dalla vigente normativa, la stipula di regolare contratto.
Nelle more di stipula del contratto, il Comune si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula del contratto definitivo.
Tutte le spese relative al contratto di concessione e ad esso inerenti ed accessorie, nessuna esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 25 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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In merito alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e nel Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) sul trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura di gara o comunque raccolti a tale scopo il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Ilario d’Enza , che delega il Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Felici & Partners a svolgere tutte le funzioni inerenti il trattamento dati, i quali verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, pertanto la loro mancata indicazione preclude la partecipazione alla gara.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento oltre a altri soggetti, come i membri della stazione appaltante provinciale o i membri della commissione giudicatrice, cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati ai fini dell’affidamento ed esecuzione del contratto.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
ART. 26 - DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non precisato nelle disposizioni del presente capitolato e del successivo contratto tra il Concedente ed il Concessionario, si applica la normativa vigente in materia.
Tutti gli oneri e le spese, imposte, tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla concessione, comprese le spese contrattuali derivanti dalla sottoscrizione e registrazione del relativo contratto (diritti di segreteria, diritti di registrazione, ecc...) sono a carico del Concessionario.
ALLEGATI
- allegato A) planimetria struttura e aree oggetto di concessione (tavole 1-2-3)
- allegato B) elenco attrezzature presenti all’interno dei locali dati in concessione
- allegato C) quadro economico finanziario
- allegato D) schema rendiconto della gestione