CONDIZIONI PARTICOLARI (generali e tecniche) FORNITURA DI:
CONDIZIONI PARTICOLARI (generali e tecniche) FORNITURA DI:
Servizio di accoglienza ed informazione presso il litorale della città di Monfalcone (Marina Xxxxx e Marina Nova), nonché presso i parchi cittadini.
Conclusione di un accordo quadro, in analogia alle disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016
Premessa
Le Condizioni Particolari sono le clausole contrattuali predisposte dalla Stazione Appaltante, ad integrazione o in deroga alle Condizioni Generali del MEPA, relative al bando di seguito specificato: SERVIZI DI VIGILANZA ED ACCOGLIENZA.
Per informazioni di tipo amministrativo i punti di contatto sono i seguenti: Ufficio PROVVEDITORATO
Via Sant’Ambrogio nr. 60 piano primo 34074 MONFALCONE – GO
Tel. 0481/494434 fax. 0481/494168 mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx Orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 Lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Referente: responsabile UO Provveditorato Xxxxxxx Xxxxxx
Per informazioni di tipo tecnico e per l’esecuzione del contratto : Unità Operativa di riferimento –
- RUP: dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, presso uffici della Biblioteca. Tel. 0481/494354 Orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 Lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
- Cod. IPA: c-f356
- Cod. Fatt. Elettronica: UF425R
1 TIPOLOGIA DELL’APPALTO E RELATIVA GESTIONE.
1.1 Tipologia dell’appalto
Conclusione di un Accordo Quadro, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 D. Lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico aggiudicatario del lotto/i di riferimento, per la fornitura del servizio di accoglienza ed informazione presso il litorale della città di Monfalcone (Marina Xxxxx e Marina Nova), nonché presso i parchi cittadini.
Con il termine di Accordo Xxxxxx s’intende l’accordo con il quale sono statuite, in via preventiva, le condizioni generali per gli ordini di fornitura.
La stipula dell’Accordo Quadro avverrà in via telematica, attraverso il MEPA e con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di aggiudicazione, tra l’aggiudicatario del lotto/i di riferimento ed il Comune di Monfalcone.
La stipula dell’Accordo Quadro dà origine ad un obbligo del Fornitore di accettare le condizioni e fornire i beni e servizi richiesti dall’Ente, senza vincolo per quest’ultimo di acquisire quantitativi predefiniti; in tal senso si precisa che il monte ore previsto, indicato nel file xls in allegato, rappresenta una mera stima delle necessità.
2 CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO.
2.1 Oggetto
L’amministrazione Comunale, al fine dell’avvio della stagione balneare a Marina Xxxxx e Marina Nova, intende valutare la possibilità di affidare il servizio di accoglienza, informazione, promozione ed assistenza in spiaggia a giovani ragazzi della città al fine di promuovere il territorio e rendere accogliente la permanenza degli ospiti e turisti.
Nel particolare viene richiesto un servizio di assistenti che siano in grado di accogliere in modo cordiale il pubblico, di dare informazioni in particolare sulle attrazioni turistiche della città e costituire un punto di riferimento per i bagnanti. Saranno inoltre incaricati di distribuire del materiale informativo di promozione della città che dovrà essere ritirato presso le sedi successivamente indicate.
Gli assistenti (da selezionarsi in sinergia con l’Amministrazione comunale fra giovani Monfalconesi che conoscono e promuovono la propria città) dovranno possedere le capacità per interagire con gli utenti in modo assertivo e disponibile, mentre non spetta loro la gestione delle criticità eventuali.
Il servizio riguarda:
- Spiaggia MARINA XXXXX, di seguito MJ e XXXXXX NOVA, di seguito MN
- Parchi cittadini
- Stagione estiva 2022, per il periodo presunto da sabato 04/06/2022 fino a domenica 19/09/2022
- I turni saranno organizzati secondo un calendario che verrà fornito dall’Amministrazione in sede di avvio del servizio. L’obiettivo è coinvolgere molti giovani per cui il monte ore dovrà essere distribuito tenendo conto di tale prescrizione. Dovranno essere garantiti due giorni di riposo settimanali (5 giorni lavorativi a settimana).
- Il Comune si riserva di esprimere un gradimento sull’operato degli assistenti che dovranno essere sostituiti in caso di non ottimale realizzazione della prestazione, come da indicazioni dell’Amministrazione.
- Tutto il servizio dovrà essere costantemente verificato e coprogettato con l’Amministrazione, che si riserva di apportare modifiche e correttivi alla luce dell’andamento che verrà costantemente monitorato.
- In particolare si tenga conto che la coprogettazione dovrà riguardare tutte le fasi di svolgimento del servizio, dalla fase di avvio e selezione degli addetti, formazione degli stessi, in particolare in merito alla promozione della città e normativa vigente sulla gestione delle spiagge, alla fase di esecuzione. L’Amministrazione vigilerà costantemente sulla realizzazione del servizio che dovrà contribuire a creare un clima di fiducia e apprezzamento della città.
- La ditta dovrà individuare uno o più soggetti che avranno funzioni di referente per l’amministrazione e dovrà/dovranno essere continuativamente disponibile/i negli orari del servizio attraverso un cellulare al fine di garantire la comunicazione secondo un calendario che dovrà essere tempestivamente fornito.
- Agli addetti, a carico della ditta, dovrà essere fornita una maglietta bianca in cotone ed un cappellino in tessuto con lo stemma del Comune di Monfalcone da scegliere congiuntamente con l’Amministrazione comunale.
- Il servizio potrà essere affidato anche in quota parte, in base alle disponibilità di bilancio.
- Il servizio verrà pagato a misura in base al monte ore concordato, che potrà anche essere modificato in base alle esigenze. Non ci sono interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza interferenziali. Le mascherine saranno fornite dal Comune.
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3 DATI DEL CONTRATTO
3.1 Durata del contratto
Stagione estiva 2022, con decorrenza presunta, da definire con l’Amministrazione, da sabato 04/06/2022 fino a domenica 19/09/2022
Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 3.2 Ammontare del contratto.
L’importo complessivo e presunto del contratto è stimato in un monte ore di 3.995 per un valore complessivo presunto pari a. Euro 59.000,00 oltre all’iva su cui effettuare un ribasso.
L’importo posto a base di gara, non costituisce diritto dell’aggiudicatario ad affidamenti fino al raggiungimento di tale cifra, rappresentando un importo presunto e stimato delle ore.
4 CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
4.1 Sicurezza.
La Ditta dovrà osservare le disposizioni del D. Lgs. n 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, provvedendo all’adeguata formazione (compresa la formazione antincendio e primo soccorso) ed informazione del personale che eseguirà la fornitura circa i rischi specifici della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
Per quanto riguarda le normative in tema di sicurezza si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 - comma 3-bis - del D.Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI, non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza.
Resta inteso che, per ciascuna impresa, rimane immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi relativamente agli oneri di sicurezza connessi all’esercizio della propria attività, e di provvedere quindi all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all’attività svolta.
4.2 Variazioni contrattuali.
Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende nel rispetto e ai sensi dell’art.106 D.Lgs.vo n. 50/2016.
Per quanto attiene le variazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto si rimanda alle disposizioni dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs.vo n. 50/2016.
4.3 Direttore dell’esecuzione – Verifica di conformità. (riferimento art. 102 del D. Lgs.vo 50/2016)
Il direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto è individuato nel dirigente dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP su richiesta del direttore dell’esecuzione.
In relazione all’oggetto del contratto il Direttore dell’esecuzione effettuerà dei controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione.
4.4 Penalità.
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di Xxxxx e dal presente atto, l’Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore, che dovranno comunque pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
Descrizione inadempimento | Penalità |
Servizio non conforme | 1% DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO NETTO DELL’APPALTO |
L’Amministrazione procederà al recupero della penalità, previa comunicazione con raccomandata A/R, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
4.6 Esecuzione in danno.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere alla fornitura in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dalla impresa aggiudicataria. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata.
4.7 Fatturazioni, termini e modalità di pagamento.
0.Xx pagamento delle forniture effettuate (servizi resi, ore eseguite) in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è eseguito dall’Amministrazione entro il termine di gg. 30 dalla presentazione da parte del soggetto di fattura.
Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Comune di Monfalcone è soggetto alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e pertanto, con decorrenza dal 31 marzo 2015 non può più accettare fatture in forma cartacea.
L’aggiudicatario, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Per le modalità operative si rinvia al sito Internet xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicatario alla normativa suindicata impedirà all’Appaltante di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
2.Le fatture nei confronti del Comune di Monfalcone sono obbligatoriamente emesse in modalità elettronica (nel formato FatturaPA) mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx , per una corretta trasmissione della fattura all’Appaltante attraverso il Sistema di Interscambio SdI, che riceve la fattura elettronica, la protocolla e controlla che sia formalmente corretta . Se la fattura supera i controlli formali, l’SdI trasmette la fattura alla Stazione Appaltante. Se l’inoltro è riuscito con successo, invia al trasmittente «Ricevuta di consegna». La fattura si considera emessa (alla data della sua trasmissione) e ricevuta dalla Stazione Appaltante.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, attivo dal 31/03/2015 e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) è il seguente: UF425R.
Una volta ricevuta la fattura, la Stazione Appaltante ha 15 giorni di tempo,decorrenti dalla data riportata nella ricevuta di consegna (oppure dalla data di notifica di mancata consegna seguita da una successiva ricevuta di consegna), per inviare (facoltativamente) al SdI la notifica di accettazione o di rifiuto della fattura (nel caso in cui la fattura non sia corretta nel merito). Decorsi i 15 giorni lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia all’Appaltante sia al’Aggiudicatario.
3.Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000); l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
codice CIG;
tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
4. Di seguito alla legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).
L’aggiudicatario deve quindi indicare in fattura sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17 ter DPR 633/1972), che verrà versata direttamente all'erario dall’Appaltante.
5.I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
0.Xx sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3, DPR 207/2010 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
0.Xx caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
0.Xx caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.
9.Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’amministrazione comunale l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, interessi, né ad alcuna pretesa.
10.Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
4.8 Tracciabilita’
Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dagli enti appaltanti e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG derivato), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L.16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
L’appaltatore e il subcontraente comunicano a ciascuna Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Nei singoli contratti degli enti appaltanti sarà inserita , a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione agli enti appaltanti e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).
I Comuni verificano che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena
di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010.
4.9 Sospensione, risoluzione, recesso dal contratto
Per quanto riguarda la sospensione, risoluzione e recesso del contratto si rinvia agli xxxx.xx 107, 108, 109, 110 D.Lgs. 50/2016.
4.10 Clausola risolutiva espressa
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4.11 Recesso dell’amministrazione
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4.12 Recesso dell’amministrazione ex art. 1, co. 13, l. 135/2012
1. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’amministrazione si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1 della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
2. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
3. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, proposta dalla stazione appaltante delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.
4.13 Codice di comportamento
Si richiama espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune.
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
4.14 Trattamento dei dati personali
1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR)
INFORMATIVA PRIVACY LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali è nostra cura fornire alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il nostro Ente.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare
Tratteremo i dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge.
Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
4.15 Vicende soggettive dell’esecutore del contratto, cessione del contratto e dei crediti
1. Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 D.lgs. 50/2016.
2. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario affidatario si applica l’art. 110 del D. Lgs. 50/2016
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016
4.16 Stipula del contratto
1. Il contratto sarà stipulato, con modalità elettronica, attraverso TD-MEPA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, al fine della chiusura della procedura telematica, e con la sottoscrizione e registrazione del’atto di aggiudicazione, che acquisisce anche valore negoziale
Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore.
4.17 Gestione del contenzioso
1. Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
2. Per la gestione delle controversie si rimanda all’art. 204 ed all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016
3. Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
4.18 clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per la parte al momento vigente) e al regolamento dei contratti del Comune di Monfalcone.
Note: documento da firmare digitalmente e trasmettere in via telematica per presa d’atto ed accettazione delle condizioni