COMUNE DI SESTU
COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 26 del 06.02.2020
COPIA
Oggetto: Approvazione Convenzione tra il Comune di Sestu e la Compagnia Barracellare per attività anno 2020
L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di febbraio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
XXXXX XXXXX XXXXX | SINDACO | P |
XXXXX XXXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | P |
Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0
Assiste alla seduta la Segretaria Generale XXXXXXX XXXXXXXXXX. Assume la presidenza XXXXX XXXXX XXXXX in qualità di Sindaco.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con la deliberazione del Consiglio comunale numero 59 dell’11 novembre 2011 è stata costituita la Compagnia Barracellare nel Comune di Sestu;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 10 ottobre 2018, con la quale si è provveduto alla designazione del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2018/2021 nella persona del Signor Xxxxx Xxxxxxx;
Visti
- la Legge Regionale 15 luglio 1988, numero 25, recante "Organizzazione e funzionamento delle Compagnie Barracellari";
- il Regolamento comunale della Compagnia Barracellare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 28 luglio 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 26 aprile 2018;
- l’art. 8 della L.R. 22.8.2007 n. 9 “Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza”, con il quale, fra l’altro, si ammette l'utilizzo dei Barracelli da parte della Polizia Locale nello svolgimento di attività istituzionali proprie in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica; affermando che i componenti della Compagnia, in tali situazioni, operano alle dirette dipendenze dell'operatore di Polizia Locale presente più alto in grado;
Dato che l'articolo 3 del Regolamento comunale prevede:
1. “La Compagnia Barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall’articolo 2 della Legge Regionale 15 luglio 1988, numero 25 e dall'articolo 3 del citato Regolamento comunale. In particolare deve:
a) salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
b) collaborare, su loro richiesta con autorità istituzionalmente preposta al servizio di:
– protezione civile;
– prevenzione e repressione dell’abigeato;
c) prevenire e reprimere le infrazioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152 e s.m.i., in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
d) collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell’ambito delle seguenti materie:
– salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvo-pastorale e delle aree coltivate in genere;
– vigilanza e prevenzione ambientale;
– salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell’inquinamento;
– tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
– caccia e pesca;
– prevenzione e repressione degli incendi;
– prevenzione stato di calamità naturale ed interventi di protezione civile;
e) salvaguardia del patrimonio comunale, sito fuori dalla cinta urbana, nonché eventuale amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione;
f) tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l’Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l’esercizio di attività, per conto e nell’interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di
volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata;
2. I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità;
3. La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopraccitate;
4. Nell’espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l’attività di prevenzione”;
Atteso che
- il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, e le prescrizioni regionali antincendio richiamano i compiti e le funzioni specifiche demandate alle Compagnie Barracellari;
- questa Amministrazione intende gestire forme di collaborazione con la Compagnia Barracellare per la lotta contro gli incendi;
Dato atto che
- la tutela del territorio e dell'ambiente, compresa la gestione della campagna di prevenzione degli incendi, rientra fra i compiti di istituto della Compagnia Barracellare;
- è intendimento di questa Amministrazione attivare il piano di gestione e tutela del territorio e dell'ambiente, nonché implementare il servizio con le attività demandate alla Compagnia Barracellare ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 25/1988;
Verificato che la Compagnia Barracellare ha in proprietà n. 2 videotrappole e che la Polizia Locale ha manifestato disponibilità ad acquisirle in comodato gratuito per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria in ambito ambientale come da condizioni riportate nella convenzione allegata;
Considerato che l'Amministrazione comunale in applicazione del principio di sussiadierietà orizzontale intende attivare forme di fattiva collaborazione con la Compagnia Barracellare nel complesso di attività di seguito indicate:
1) Custodia dei beni patrimoniali del Comune;
2) Servizi di Protezione Civile
3) Vigilanza e prevenzione ambientale
4) Lotta al randagismo
5) Servizi di supporto alla Polizia Locale
6) Servizio antincendio;
Visto l’allegato schema di convenzione che regola i rapporti tra l’Amministrazione comunale e la Compagnia Barracellare;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 5 del 27 gennaio 2020 che approva il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;
Dato atto che per i servizi in argomento l'Amministrazione ha stanziato per l'anno 2020 le seguenti risorse:
➢ capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”: euro 15.000,00;
➢ capitolo 2199 “Tutela e custodia sistema ambiente comunale”: euro 31.000,00;
Ritenuto opportuno incaricare il Responsabile del Settore Polizia Locale per il conseguente impegno di spesa e successiva stipula della convenzione;
Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di attivare per l’anno 2020 una forma di fattiva collaborazione con la Compagnia Barracellare nel complesso di attività di seguito indicate e meglio dettagliate nello schema di convenzione allegato:
1) Custodia dei beni patrimoniali del Comune
2) Servizi di Protezione Civile
3) Vigilanza e prevenzione ambientale
4) Lotta al randagismo
5) Servizi di supporto alla Polizia Locale
6) Servizio antincendio;
Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di destinare per tale fine la spesa totale di euro 46.000,00 imputata come segue:
a) euro 15.000,00 sul capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”, Bilancio pluriennale 2020 - 2022, anno 2020;
b) euro 31.000,00 sul capitolo 2199 “Tutela e custodia sistema ambiente comunale”, Bilancio pluriennale 2020 - 2022, anno 2020;
Di incaricare il Responsabile del Settore Polizia Locale per l'impegno delle risorse necessarie ad assicurare le attività e per la stipula della convenzione;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 06/02/2020
IL RESPONSABILE X.XX XXXXXX XXXX
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
Data 06/02/2020
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI X.XX XXXXXXXXXX XXXXX
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO LA SEGRETARIA GENERALE
X.XX XXXXX XXXXX XXXXX X.XX XXXXXXXXXX XXXXXXX
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/02/2020 per:
a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 10/02/2020 al 25/02/2020 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
X
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 10/02/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 25/02/2020
LA SEGRETARIO GENERALE X.XX XXXXXXXXXX XXXXXXX
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 10.02.2020 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Deliberazione della Giunta n. 26 del 06/02/2020
REP. /2020
Convenzione tra il Comune di Sestu e la Compagnia Barracellare per attività anno 2020
L’anno duemilaventi addì xxxx del mese di xxxxx, in Sestu,
TRA
- il Comune di Sestu, rappresentato dal Responsabile del Settore Polizia Locale dottor Xxxxxx Xxxx, domiciliato ai fini del presente atto presso il Comando Polizia Locale, via Verdi 4/6 Sestu, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta d'ora in poi denominata “Comune”;
E
- la Compagnia Barracellare di Sestu, rappresentata dal sig. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Capitano, con sede in via Tripoli – C. F. 03432840928, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Compagnia Barracellare di Sestu d'ora in poi denominata “Compagnia”;
VISTO
- la Legge Regionale 15 luglio 1988, numero 25, recante "Organizzazione e funzionamento delle Compagnie Barracellari";
- il Regolamento comunale della Compagnia Barracellare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 28 luglio 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 26 aprile 2018;
- l’art. 8 della L.R. 22.8.2007 n. 9 “Norme in materia di polizia locale e
politiche regionali per la sicurezza”, con il quale, fra l’altro, si ammette l'utilizzo dei Barracelli da parte della Polizia Locale nello svolgimento di attività istituzionali proprie in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica; affermando che i componenti della Compagnia, in tali situazioni, operano alle dirette dipendenze dell'operatore di Polizia Locale presente più alto in grado;
- la deliberazione del Consiglio comunale numero 59 dell’ 11 novembre 2011 con la quale si è proceduto alla costituzione della Compagnia Barracellare nel Comune di Sestu;
- la deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 10 ottobre 2018, con la quale si è provveduto alla designazione del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2018/2021 nella persona del Signor Xxxxx Xxxxxxx;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. del con la quale è stabilito di affidare alla Compagnia Barracellare lo svolgimento di attività specifiche rispetto ai compiti stabiliti dalla norma e di sussidio all’attività istituzionale del Comune di Sestu per l’anno 2020;
- l'articolo 3 del Regolamento comunale che stabilisce compiti e attività della Compagnia barracellare;
CONSIDERATO CHE
La stipula della presente convenzione non costituisce instaurazione di rapporto di lavoro dipendente e/o subordinato, presente o futuro, né tanto meno costituisce titolo preferenziale per l’assunzione dei suoi componenti da parte del Comune di Sestu,
TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO APPRESSO
Articolo 1 – Inquadramento generale
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Sestu e la Compagnia Barracellare nell’ambito di specifiche attività meglio descritte negli articoli seguenti. La Compagnia si impegna a assicurare le attività nello spirito di leale collaborazione verso l’Amministrazione comunale e nel rispetto della normativa vigente in tema di vigilanza e controlli amministrativi in ambito ambientale; nell’espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l’attività di prevenzione. La Compagnia riceverà istruzioni e prescrizioni dalla Polizia Locale. Il coordinamento di tutte le attività rimane in capo alla Polizia Locale.
Articolo 2 – Custodia dei beni patrimoniali del Comune
La Compagnia si impegna a espletare custodia dei beni patrimoniali del Comune di Sestu ubicati fuori dal perimetro urbano tutti i giorni dell’anno, tenuto fermo che il Comune ne conserva la titolarità. I siti principali oggetto di tutela sono:
a) località “San Xxxxxxxxx”, pineta e strutture del Comune (bagni, alberature e arredi attorno alla cinta muraria del sagrato);
b) località “Corraxi”, magazzino comunale e parco auto in esso ricoverate;
c) località “Sa Cora” Centro Comunale di raccolta per i rifiuti;
d) tutti i siti in agro comunale che sono interessati da abbandono di rifiuti, provvedendo al censimento degli stessi finalizzato alle operazioni di bonifica che sarà eseguita dal Comune o, se individuati,
dai responsabili dell'abbandono;
e) cimitero;
f) impianti sportivi del Comune posti alla periferia del xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx comunale in periferia e fuori dal centro abitato.
Le attività dovranno avere cadenza giornaliere e essere documentate tramite rapporto di servizio.
In caso di semplice intrusione o di danneggiamenti la Compagnia Barracellare ha l’obbligo di avvisare immediatamente il Comando di Polizia Locale e/o Carabinieri/Polizia, nel caso trattenendosi sui luoghi oggetto di intervento sino al loro arrivo. La Compagnia provvederà a stipulare apposito contratto assicurativo a favore del Comune sotto forma di penale in caso di intrusione, con o senza scasso, di terzi nei beni di cui sopra, commisurato al danno arrecato ed, esclusivamente, valutato per gli infissi oggetto di scasso e con assoluta esclusione di tutto quanto può esserci all’interno del bene vigilato e custodito, nonché esclusione di danni a seguito di incendio doloso o accidentale.
Articolo 3 – Servizi di Protezione Civile
Qualora la Protezione civile regionale comunichi l’allerta per condizioni meteo avverse, la Compagnia garantisce il costante monitoraggio del territorio disponendo servizi specifici di vigilanza e controllo. In caso di necessità la Compagnia disporrà una reperibilità 24 ore su 24 mediante un addetto nella propria sede quale centrale operativa, che dovrà disporre di telefono attivo per le chiamate da e per le Autorità che sarà necessario coinvolgere. L'attività viene svolta sotto il
coordinamento della Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico comunale e del COC a seconda della situazione critica da affrontare. La Compagnia si avvarrà dell'autocarro “TATA XENON 20.2” che la Regione Sardegna le ha assegnato in data 11 luglio 2014, in modo da ampliare e migliorare i propri interventi in termini di efficacia e di capacità di soccorso alla collettività, garantendo un costante monitoraggio dei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale. La Compagnia garantirà un monitoraggio esteso alle campagne a vantaggio delle abitazioni isolate difficilmente raggiungibili con i mezzi ordinari, ma anche un servizio più efficace nell'abitato, potendo offrire maggiore capacità di assistenza a favore dei cittadini in presenza di condizioni di criticità. In caso di particolare emergenza, verranno richiamati tutti i barracelli disponibili oltre quelli stabiliti per turno, anche oltre l’orario già programmato. Verrà pattugliato tutto il territorio comunale, comprese le zone periferiche, agricole, pastorali, artigianali e industriali. La Compagnia garantirà l’attivazione di un numero di pattuglie operative proporzionale ai livelli di criticità diramati tramite bollettini dalla Direzione generale della Protezione Civile Sardegna come di seguito.
Ordinaria criticità – Allerta codice Giallo: 1 pattuglia operativa sul territorio;
Moderata criticità – Allerta codice Arancione: 1 pattuglia operativa sul territorio e una pattuglia in stato di pronta reperibilità;
Elevata criticità – Allerta codice Rosso: 2 pattuglie operative sul territorio.
Le attività dovranno essere documentate tramite rapporto di servizio.
Articolo 4 - Vigilanza e prevenzione ambientale
La Compagnia è tenuta, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, alla vigilanza e prevenzione ambientale all’interno del territorio di competenza. Al fine di intensificare i controlli sul territorio, la Compagnia collaborerà con la Polizia Locale per contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti e svolgerà specifici servizi per il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali, soprattutto quando questi si trovino nelle aree pubbliche, comprese quelle nel centro abitato. La Compagnia garantirà un’attività di vigilanza minima giornaliera di n. 2 ore documentata tramite rapporti di servizio dove saranno evidenziati i siti di depositi incontrollati ovvero stato delle eventuali discariche con a corredo rapporto fotografico. Massima attenzione dovrà essere data ai seguenti siti: via Laconi, via 8 Marzo, strada del potabilizzatore, Is Coras, strade adiacenti al centro di raccolta, strade adiacenti al Centro agroalimentare. I rapporti di servizio dovranno essere trasmessi in caso di esiti positivo con sollecitudine al Comando di Polizia Locale al fine della trasmissione al Settore Ambiente del Comune di Sestu, fatti salvi i poteri di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative previste in capo alla Compagnia.
La Compagnia concede in comodato gratuito l’uso di n. 2 videotrappole di proprietà a favore del Comando di Polizia Locale al fine di poter attivare controlli di polizia giudiziaria nei siti oggetto di deposito incontrollato di rifiuti o eventuali discariche. Al momento della
restituzione le videotrappole dovranno trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui si trovano, fatto salvo il normale deperimento d'uso. Tutte le spese di manutenzione e alimentazione sono in capo al Comune. E’ fatto salvo, senza oneri per il Comune, il possibile furto delle videotrappole da parte di terzi durante la fase di controllo e vigilanza.
Articolo 5 – Lotta al randagismo
Il territorio del Comune di Sestu è interessato negli ultimi anni da un intenso fenomeno di randagismo, che spesso ha arrecato danni alle aziende produttive con l'uccisione di numerosi capi di allevamento. Pertanto il Comune, tramite la Polizia Locale e il Servizio Veterinario dell’ATS, ha attivo un servizio di cattura, cura custodia dei randagi, oltre che di controllo dell'anagrafatura dei cani padronali. Al fine di intensificare i controlli, la Compagnia collaborerà per contrastare il fenomeno di abbandono degli animali domestici e svolgerà specifici servizi per il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali sulla conduzione degli animali sia di affezione sia di allevamento, soprattutto quando questi si trovino nelle aree pubbliche, comprese quelle nel centro abitato. A tal fine, la Compagnia si dota di un lettore microchip per risalire ai proprietari dei cani abbandonati e procedere con le relative sanzioni. Il servizio sarà diretto anche al controllo del regolare uso di guinzaglio, museruola e kit per la raccolta delle deiezioni.
La Compagnia garantirà un’attività di vigilanza minima giornaliera di n. 2 ore documentata tramite rapporti di servizio.
Articolo 6 – Servizi di supporto alla Polizia Locale
La Compagnia si impegna attraverso l'impiego dei barracelli a fornire supporto ai servizi svolti dalla Polizia Locale in occasione di feste, sagre, processioni religiose, competizioni sportive e manifestazioni pubbliche in generale, al fine di favorire l'ordine e la sicurezza pubblica. Le richieste perverranno dal Comando di Polizia Locale in forma scritta o anche verbale in caso di urgenza.
Articolo 7 – Servizio antincendio
Per il servizio antincendio, che è una specialità dei servizi di protezione civile, fatto salvo la direzione e il coordinamento della SORI (Sala operativa regionale integrata), la Compagnia adotterà propri interventi in termini di controllo del territorio comunale a fini preventivi e dissuasivi contro gli incendi dolosi e non, nonché di efficacia e di capacità di soccorso alla collettività. Per una più precisa definizione delle linee operative per la Compagnia si prenderà atto delle prescrizioni antincendio per l’anno 2020 diramate dalla Regione Sardegna.
Articolo 8 – Obblighi di assicurazione dei barracelli e di uso dei dispositivi di protezione
La Compagnia scenderà in campo con i propri associati, i quali dovranno essere coperti da regolare polizza assicurativa contro gli infortuni, malattie anche professionali e per la responsabilità civile verso terzi, e dovranno dotarsi dei dispositivi di sicurezza e protezione individuale per poter svolgere in sicurezza i vari servizi affidati con la presente convenzione.
Articolo 9 – Obbligo di rapporto
Il servizio della Compgania viene reso quotidianamente sia di giorno sia di notte. Tutti i servizi svolti nel territorio comunale dovranno essere rendicontati con un rapportino giornaliero da conservare agli atti di ufficio, a disposizione del Comando Polizia Locale per qualsiasi esigenza di verifica e controllo dell'attività svolta. La Compagnia assume pertanto nei confronti del Comune di Sestu assoluta e piena responsabilità per l’attività offerta e si obbliga,
Articolo 10 – Attività complementari
La Compagnia è tenuta periodiocamente a formulare avvisi informativi alla cittadinanza in materia di Protezione civile, tutela ambientale e promozione della lotta al randagismo, sotto la supervisione e diretta collaborazione del Comando di Polizia Locale.
Articolo 11 – Compensi e spese ammissibili
Per le attività rese sulla base della presente convenzione viene riconosciuto un compenso in denaro per una somma complessiva pari a Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) onnicomprensivo di eventuali tasse, imposte, rimborso spese e quant’altro sarà stato necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.
Le spese della Compagnia, individuate in modo sommario e non necessariamente esaustivo, riguardano:
– carburante e spese di manutenzione/riparazione per tutti i mezzi messi a disposizione dei volontari dall’amministrazione comunale e regionale impiegati per i servizi assegnati;
– spese per vestiario di Protezione Civile, antincendio e dispositivi di
protezione individuale per i componenti la Compagnia;
– attrezzi vari per le diverse attività previste in convenzione;
– cassetta e kit di pronto soccorso;
– polizze assicurative di tutti i barracelli;
– visite sanitarie e certificati medici;
– beni di consumo (carta, cancelleria, ecc.)
– varie ed eventuali strettamente attinenti allo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione.
Il compenso è da intendersi onnicomprensivo e ristoratore a totale soddisfazione di ogni pretesa ed avere. L’erogazione, tramite accreditamento sul conto corrente della Compagnia, sarà effettuato con cadenze trimestrali alla fine di ogni trimestre, a seguito di presentazione di regolare fattura e contestuale relazione dettagliata sul regolare espletamento del servizio svolto.
Articolo 12 – Responsabilità del Comune
L’Ente è sollevato da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero derivare dall’espletamento delle attività affidate, compresi i danni derivanti dall’uso o semplice custodia dei beni consegnati in dotazione per l’espletamento del servizio. Parimenti l’Ente è sollevato da ogni responsabilità per danni subiti dai Barracelli nella persona e/o nelle cose di loro proprietà in quanto coperti da propria garanzia assicurativa personale.
Nel caso in cui il servizio non venga espletato regolarmente ai sensi della presente convenzione, l’Ente si riserva di recedere dall’accordo unilateralmente e di versare la somma pattuita nella misura della
frazione del mese o dei mesi dovuti per i servizi già espletati, fatto salvo in ogni caso dei risarcimento dei danni eventualmente riscontrati e le azioni a tutela dell’Ente.
Articolo 13 – Eventuali controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione del servizio e delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse, che si impegnano a esperire ogni tentativo di amichevole composizione. In difetto, ogni e qualsiasi controversia sorta in diretta connessione con il presente atto sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli altri arbitri. La Compagnia potrà procedere in ogni caso all’interruzione del servizio qualora si verifichino ritardi di oltre 90 giorni dalla data ultima stabilita per il pagamento dei compensi.
La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d’uso.
Per quanto non espressamente pattuito e previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.
ARTICOLO 14 - DURATA
-La presente Convenzione ha durata fino al 31.12.2020. Fatto letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
Sestu*******
Per il Comune di Sestu Per la Compagnia Barracellare
Maggiore Xxxxxx Xxxx Capitano Xxxxx Xxxxxxx