Contract
IL CONTRATTO artt. 1321-1469 c.c.
Il legislatore ha inteso il contratto come "ACCORDO"
-ACCORDO di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale" (ex art.1321)
ma anche come "VINCOLO"
-VINCOLO perchè "il contratto ha forza di legge tra le parti".
Dalla disciplina di codice emergono alcuni principi generali:
-principio di vincolatività del contratto;
-principio di relatività del contratto;
-principio di autonomia contrattuale;
-principio di buona fede.
Il contratto può essere inteso come ATTO e come RAPPORTO: l'atto riguarda l' incontro delle volontà dei contraenti, il rapporto riguarda le conseguenza giuridiche che derivano dall' atto.
L' ACCORDO (art.1321)
incontro di due o più volontà, può avere ad oggetto un rapporto giuridico patrimoniale.
Le PARTI .Il contratto si distingue dall' atto unilaterale perchè è dato dall' incontro delle volontà di due o più soggetti.
Le FINALITA'.Le parti possono concludere un contratto per costituire un rapporto, per modificarlo, per estinguerlo.
L'OGGETTO .Il contratto ha ad oggetto un rapporto giuridico di contenuto patrimoniale e che questa precisazione distingue il contratto delle altre categorie di accordi o convenzioni.
PATTO:
Il ricorso a questo diverso termine si può giustificare, ma solo praticamente, nel senso che spesso il patto riguarda solo un aspetto, un dettaglio, un elemento, contenuto in un contratto, oppure riguarda una modificazione di un contratto preesistente, o un' aggiunta, una lieve modificazione.
IL patto è un contratto che si aggiunge al contratto base.
CLAUSOLA:
E' semplicemente un frammento della volizione delle parti, che è articolata per comodità in espressione tra loro separate, ma strettamente connesse e interpendenti.
I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTRATTI:
a)Principio di vincolatività del contratto: l'art.1372 dove enuncia il principio secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti.Una volta concluso, il contratto è vincolante. b)Principio di relatività del contratto:ogni soggetto assume vincoli solo se vi sia il consenso.
c)Principio di buona fede: le parti debbono comportarsi con lealtà e correttezza sia nella fase delle trattative sia nella fase di conclusione del contratto, sia nel momento di interpretazione, sia nella fase di esecuzione.
d)Le corti non possono riscrivere il contratto per le xxxxx.Xx volontà espressa dalle parti nel contratto non può essere alterata dal giudice.
e)Principio di autonomia contrattuale. LIMITI ALLA LIBERTA' CONTRATTUALE:
a) Xxxxxx di concludere il contratto, e obbligo di contrarre;
b)Scelta della controparte , chi intenda concludere un contratto non è obbligato a giustificare il rifiuto di contrarre con un altro soggetto, a meno che il contratto non ricada nella disciplina del monopolio legale;
c)Scelta della formazione del contratto, il codice fissa regole dirette a disciplinare la formazione del contratto;
d)Scelta del tipo contrattuale, le parti possono scegliere di adottare un tipo disciplinato dall' ordinamento;
e)Scelta del contenuto, le parti possono assegnare al contratto il contenuto che credono;
f)Modalità di contenuto, le parti possono articolare il contenuto come meglio ritengono; g)Integrazione del contratto, la legge può stabilire che le lacune contenute in un contratto siano colmate secondo i dettami di una disposizione, in contrasto con la volontà delle parti; h)Determinazione del contratto da parte dei terzi;
i)Rappresentanza, una parte può scegliere di conferire il potere di concludere il contratto ad un soggetto;
l)Forma, la forma è vincolata dalla legge solo in caso di eccezione. ATTI UNILATERALI (art.1324 c.c.)
Se l' atto unilaterale è collegato con un contratto che stabilisce determinati oneri di forma, l'atto unilaterale deve uniformarsi alla forma convenuta.
NEGOZIO GIURIDICO
Per negozio giuridico si intende una manifestazione di volontà dal privato diretta alla produazione di effetti giuridici.
IL CONTRATTO E' SOLTANTO UNA SPECIES DI NEGOZIO GIURIDICO.
Ci si è domandati che deve intendersi per ATTO UNILATERALE AVENTE CONTENUTO PATRIMONIALE e quale la ragione dell' estensione ad esso delle norme sui contratti.
All'art.1325 il codice civile indica i REQUISITI del contratto e tli sono l' accordo delle parti , la causa, l' oggetto e la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
OGGETTO:potrà essere indeterminato o illecito, ma non già inesistente.
CAUSA:dovrà specificarsi che l' ipotizzare contratti senza causa, sia essa TIPICA o ATIPICA.
FORMA:è un requisito solo EVENTUALE del contratto, allorquando la norma di legge imponga che il contratto sia rivestito della forma scritta a pena di nullità.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:
cioè il perfezionamento dell' accordo.
Il raggiungimento dell' accordo è un DATO DI FATTO che di per sè non avrebbe bisogno di alcuna previsione giuridica se non della dimostrazione che l'accordo è stato raggiunta.
PROPOSTA ED ACCETTAZIONE:INEFFICACIA E REVOCA:
Proposta ad accettazione sono entrambe dichiarazioni RECETTIZIE perchè dirette ad una determinata persona.
Sia la proposta come l' accettazione non costituiscono atti NEGOZIALI, perchè non producono di per se effetti giuridici.
RAPPORTI CONTRATTUALI DI FATTO:
Comportamento di fatto.Con l' oggettivo "contrattuale"si vuole alludere al fatto che il regolamento di questi rapporti resta pur sempre contrattuale.
L'OFFERTA AL PUBBLICO (art.1336c.c.)
Essa non è diretta ad una determinata persona ma ad una generalità di persone o comunque a chiunque ne voglia approfittare.
ACCORDI PREPARATORI ED INTESE:
OPZIONE:
Con essa l' una parte rimane vincolata alla propria dichiarazione mentre l' altra ha la facoltà di accertarla a meno entro un certo termine.
Differenza con la proposta irrevocabile:può essere a titolo oneroso.
E'un diritto strumentale alla conclusione di un contratto e n on di un diritto gia finale alla prestazione materiale oggetto quest’ ultimo.
PRELAZIONE:
Può essere VOLONTARIA cioè convenzionale o LEGALE.
Attribuzione ad un soggetto del diritto ad essere preferito ad altri, a parità di condizioni, ove si decida di concludere un determinato contratto.
CONTRATTO PRELIMINARE:
Deriva da un accordo delle parti diretto alla conclusione di un futuro contratto.
La funzione e l' utilità del preliminare è di consentire che il trasferimento di un diritto o di un bene si svolga in due tempi:ATTRAVERSO L' ASSUNZIONE DI UN OBBLIGO DI TRASFERIRE E SUCCESSIVAMENTE ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO.
Si parla di esecuzione specifica dell' obbligo di concludere il contratto.
Tale contratto può essere trascritto nei pubblici registri immobiliari come un qualsiasi contratto immediatamente traslativo di temi immobili o di diritti su di esso.
E' un contratto PREPARATORIO di altro contratto, ma sarà solo quest' ultimo il titolo destinato a regolare il rapporto tra le parti e a valere ERGA OMNES.
IL CONTRATTO IMPOSTO:
L' obbligo di contrarre può derivare non solo dalla volontà delle parti ma anche dalla norma di legge.
IL CONTENUTO DEL CONTRATTO:
-Fonti del contratto:
Al contenuto fa riferimento lo stesso art. 1322 c.c. ove si dice che "le parti possano liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge".
Si discute se il contenuto del contratto possa e/o debba identificarsi con l' oggetto.
Quando si considerano gli effetti del contratto si ha riguardo alle modificazioni che il contratto produce nei rapporti tra le parti.
art.1322 c.c. "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge".
art.1346 c.c. i requisiti, come è noto, stabiliti dalla legge sono quelli della POSSIBILITA',LICEITA',DETERMINATEZZA E/O DETERMINABILITA' dell' oggetto.
INVERSIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE E DI PREZZI.
L' intervento delle norme di legge può aver luogo in diverso modo e ciò a seconda che detto intervento si ponga in funzione LIMITATIVA dell' autonomia delle parti ovvero invece INTEGRATIVA.
La TECNICA :le norme di legge imporrebbero ai contraenti di inserire ad esempio nei loro contratti determinate clausole o prezzi di beni o xxxxxxx.Xx tratterebbe di un dovere di comportamento che procede la conclusione del contratto.
art.1366 c.c. stabilisce che il contratto "deve essere interpretato secondo buona sede".
La buona fede può anche operare come "LIMITE INTERNO DI OGNI SITUAZIONE, ATTIVA O PASSIVA, CONTRATTUALMENTE ATTRIBUITA" e ciò al fine di prevenire facili abusi. Intervenire solo in via SUSSIDIARIA e SUPPLETIVA.
CLAUSOLE D' USO:
art. 1340 c.c. "Le clausole d'uso si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti".
LA CAUSA DEL CONTRATTO:
Ai sensi dell' art.1418 c.c. la mancanza di causa determina comunque la nullità del contratto.
La causa dovrebbe dunque designare OGGETTIVAMENTE la funzione che contrassegna quel singolo contratto nel contesto più generale delle operazioni contrattuali.
Dato che la causa caratterizza OGGETTIVAMENTE l' intero contratto e non le singole obbligazioni che da esso scaturiscono, non è consentito alle parti "separare" le singole obbligazioni.
TIPO art.1322 c.c. comma 2, riconosce alle parti anche la facoltà di concludere contratti che non appartengono "ai tipi aventi una disciplina particolare".
Quando invece le parti danno vita ad un contratto ATIPICO, non essendovi alcun parametro al quale poter commisurare la (presenza della ) causa, occorrerà verificare se l' interesse perseguito dalle parti con quel singolo contratto sia o meno meritevole di tutela.
ASSENZA DI CAUSA:
Si dovrà riconoscere che una ricerca dell' interesse concreto e/o apprezzabile del soggetto, si porrà massimamente in quelle fattispecie in cui la promessa o la singola
attribuzione non costituiscono elementi di un contratto sinallagmatico, inoltre si porrà il problema di verificare se quella promessa e/o attribuzione abbia causa o giustificazione.
CAUSA LECITA:
art.1343 c.c. "la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all' ordine pubblico o al buon costume".
La causa diviene illecita ove le parti siano d' accordo che , in realtà quel trasferimento è solo provvisorio e diventerà definitivo solo nell' ipotesi in cui il venditore non abbia a restituire la somma dovuta.
ASTRAZIONE DELLA CAUSA:
I contratti astratti nel senso di contratti in cui la presenza della causa sarebbe irrilevante. CASO TIPICO:coinvolge un terzo nell' attuazione del rapporto obbligatorio.
Il fenomeno dell' astrattezza è alla base dei titoli di credito conseguenza della circolazione del titolo e cioè del fatto che un terzo viene coinvolto nell' attuazione i un rapporto altrui.
Un altro strumento cui è possibile ricorrere è di ACCERTARE e/o TRANSIGERE un rapporto CONTROVERSO.
Attraverso lo schema dell' ACCERTAMENTO, attraverso quello della TRANSAZIONE.
LA FORMA DEL CONTRATTO.
art.1325 c.c. "quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità".
Dalla forma deve intendersi non solo che il contratto è stato concluso ma anche il contenuto di esso.
FORMA ESPRESSA:per far si che la volontà risulti in modo non equivoco.
La forma è l' elemento necessario SOLO quando la legge la prescrive,art 1350 c.c. atti che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1)i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2)i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell' enfiteuta;
3)i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4)i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili, e il diritto di abitazione;
5)gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6)i contratti di affrancazione del fondo enfiteuco;
7)i contratti di anticresi;
8)i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore ai 9 anni;
9)i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti resi immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10)gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11)gli atti di divisione di beni immobili e altri diritti reali immobiliari;
12)le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13)gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
La forma AD PROBATIONEM è invece quella richiesta per la prova dell' atto, nel senso che non sarà possibile alle parti, ove si vada in giudizio, dare la prova dell' atto in forma diversa dallo scritto.
L' osservanza della forma AD SUBSTANTIAM rappresenta la prescrizione di forma sarebbe da intendere ai fini della prova e non della sostanza dell' atto.
Per RELATIONEM diventano formali anche il CONTRATTO PRELIMINARE perchè il preliminare pur avendo oggetto diverso dal definitivo "ha la forza di obbligare a concluderlo, e la PROCURA.
FORMA VOLONTARIA:
art.1352 c.c. "se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo".
Essa è comunque non assoluta ma relativa, restando riservata alle parti la possibilità di provare il contrario.
ELEMENTI ACCIDENTALI:condizione, termine,modo.
Riproducono una particolare dimensione della privata autonomia, tale appunto da garantire che gli effetti che i contraenti intendono perseguire siano il più possibilmente conformi ai loro interessi.
Si tende così ad escludere ad escludere che la condizione sia un elemento del contratto, alla pari degli altri elementi.
In realtà la contrapposizione tra interessi INTERNIO ed ESTERNI non terrebbe conto del fatto che anche il contratto di interesse ESTERNO è tale solo formalmente ma non sostanzialmente.
L'interesse c.d. ESTERNO si distingue dagli altri interessi perchè ne commisura, per così dire, l' ATTUALITA'.
Varianti della condizione:"Le parti possono subordinare l' efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad evento future ed incerto".
IL periodo c.d. di PENDENZA della condizione è cioè il periodo che segue alla conclusione del contratto e precede il momento in cui la condizione dovrà ritenersi avverata o non avverata.
IL TERMINE:
A differenza della condizione, il termine designa un momento CERTO.
Le parti, apponendo un termine al contratto, vogliono che il contratto produca i suoi effetti a partire da una certa scadenza temporale o cessino ad una certa scadenza.
Si avrà così un termine SOSPENSIVO ed uno RISOLUTIVO.
Il codice si occupa l termine relativo all' adempimento della obbligazione ossia del TEMPO DELL' ADEMPIMENTO .Il termine di adempimento non sospende gli effetti del contratto, ma solo l' esigibilità della prestazione da parte del creditore.
I contratti c.d. di DURATA rappresentano un caso a se xxxxxx.Xx tali contratti la durata degli effetti è una condizione quasi causale dello stesso xxxxxxxxx.Xx termine sarà per definizione un termine di efficacia.
L'intero contratto di locazione ha effetto a partire da un termine INIZIALE e a cessare alla scadenza di un termine FINALE, così come che sia invece la singola obbligazione sottoposta alla scadenza del termine.
Quanto al termine FINALE o RISOLUTIVO esso sarà necessariamente un termine alla scadenza del quale dovrà cessare l' efficacia del contratto.
IL MODO:
Il modo può essere inserito volontariamente dalla parte nei negozi a titolo gratuito. L'apposizione di un modo è invece incompatibile con un negozio oneroso, giacchè, in tal caso, esso più non si identificherebbe in una limitazione dell' attribuzione ma in un prezzo o sacrificio per ottenerla.
Il modo, a differenza della condizione, non sospende o risolve gli effetti dell' attribuzione ma ne limita in senso economico la portata e, in caso di inosservanza, può anche provocarne la risoluzione ove questa sia prevista.
EFFETTI DEL CONTRATTO:
-Vincolo contrattuale
art.1372 c.c. Una volta concluso, il contratto "ha forza di legge tra le parti". Nell' art. 1372 c.c. sono racchiuse due regole:
1.nessuno dei contraenti può unilateralmente imporre all' altro MODIFICHE o INTEGRAZIONI del regolamento contrattuale concordato.
2.nessuno dei contraenti può unilateralmente sciogliersi dal vincolo contrattuale.
1° regola:
Modifiche e integrazioni richiedono un nuovo accordo delle parti con il quale si regola il rapporto già in essere;
2°regola:
Il contratto "non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse alla legge".
I contraenti possono pattuire, a favore di uno di essi o di entrambi, la facoltà di recesso.Altre volte la legge attribuisce ad uno dei contraenti la facoltà di recedere dal contratto.
L'art. 1372 c.c. è inapplicabile ai NEGOZI UNILATERALI. IL RECESSO:
-Il recesso convenzionale.
Negozio unilaterale recettizio;non richiede una forma particolare salvo due casi:quando i contraenti abbiano stabilito per esso una determinata forma;quando il contratto da cui si dichiara di recedere appartiene a quelli che richiedono la forma scritta a pena di nullità, art.1350 c.c..
EFFETTI DEL RECESSO:tronca il rapporto EX TUNC, senza efficacia retroattiva.
Alla previsione della facoltà di recesso può essere abbinata la stipulazione di unA CAPARRA PENITENZIALE.
Caparra penitenziale:art.1386 c.c. è il "prezzo" della facoltà di recesso, che il contraente dovrà sopportare se vuole sciogliersi dal contratto.
Se il contraente si limita a promettere che darà una determinata somma in caso di suo recesso, si ha la MULTA PENITENZIALE e il recesso diventerà operativo solo quando la somma sarà stata data.
-Il recesso legale.
Qui i recesso ha la stesa natura negoziale e gli stessi effetti del recesso xxxxxxxxxxxxx.Xx alcuni casi, peraltro, la norma di legge richiede per il recesso la forma scritta.
Il legislatore ha pertanto imposto un CONGRUO PREAVVISO rispetto alla data di effettiva interruzione del rapporto contrattuale,in mancanza egli è responsabile del danno subìto dall' altro contraente.
CONTRATTI CON EFFETTI REALI:
Contratti che hanno lo scopo di trasferire la proprietà di una cosa mobile o immobile.
Se si tratta di una cosa di specie, il passaggio della proprietà avviene "per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato".E' questo il c.d. PRICIPIO CONSENSUALISTICO,cioè della efficacia traslativa del semplice consenso.
Si dice che il contratto ha EFFETTI REALI .Qui l' aggettivo "reale" non esprime solo il concetto che il trasferimento avviene automaticamente al momento stesso in cui si forma il consenso delle parti.
a) COSE DI GENERE;b)COSE FUTURE;c)COSE ALTRUI.
a) Nella alienazione di una COSA DI GENERE le parti non fanno riferimento a un determinato bene avente una propria e specifica identità, bensì fanno riferimento ad un bene in quanto appartiene ad un GENERE.
b)Contratto che ha per oggetto una COSA FUTURA, il consenso delle parti non può operare immediatamente la trasmissione o la costituzione del diritto perchè il bene non esiste ancora.
c)Quando il contratto ha per oggetto la COSA DI UN TERZO , la trasmissione del diritto di proprietà si ha quando l' alienante acquisti il bene dal terzo e ne diventi così titolare.
LA CLAUSOLA PENALE .LA CAPARRA CONFIRMATORIA.
art.1382 c.c.
-clausola penale:le parti di un contratto pattuiscono PREVENTIVAMENTE la somma che un contraente dovrà corrisponder all' altro a titolo di risarcimento del danno in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento di una determinata obbligazione.
LA PENALE STABILITA E' DOVUTA INDIPENDENTEMENTE DALLA PROVA DEL DANNO.
art.1385 c.c.
-caparra confirmatoria:consiste in una somma di danaro che al momento della conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive, una parte consegna all' altra ESPRESSAMENTE a titolo di caparra confirmatoria.
CESSIONE DEL CONTRATTO:
coinvolge tre soggetti:CEDENTE, CEDUTO,CESSIONARIO.
OGGETTO DELLA CESSIONE:è l' intera "posizione contrattuale" del cedente, la quale comprende sia credit, sia debiti, sia diritti.
Da quanto ora detto emerge il DUPLICE SIGNIFICATO dell' espressione "CESSIONE DEL CONTRATTO".Da un lato essa designa il subingresso di un terzo nel rapporto contrattuale in corso.
L' AMBITO:de contratti cedibili è normalmente dato dai contratti a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni non sono state ancora eseguite o interamente d' ambo i lati.
Lo SCOPO che determina un contraente a cedere il contratto è quasi sempre quello di ottenere un vantaggio economico.
RAPPORTI FRA CEDENTE E CEDUTO:
Il cedente è liberato dalle sue obbligazione verso il ceduto per effetto del consenso che quest' ultimo presta alla cessione.
RAPPORTI CEDUTO E CESSIONARIO:
Una volta stipulato il contratto di cessione,ceduto e cessionario diventano le parti del contratto oggetto della cessione.
RAPPORTI FRA CEDENTE E CESSIONARIO:
Il cedente è tenuto a garantire al cessionario la VALIDITA' del contratto oggetto della cessione.Non è invece tenuto a garantire al cessionario che il ceduto adempirà le sue obbligazioni.
In taluni casi è la legge stessa che stabilisce l' AUTOMATICO SUBINGRESSO di un terzo nel rapporto contrattuale in corso (c.d. cessione legale).
LA RAPPRESENTANZA:
art. 1388 c.c.
a)il rappresentante stipula IN NOME del rappresentato:si suole parlare di spendita del nome del rappresentato o di CONTEMPLATIO DOMINI.
b)il rappresentante stipula NELL' INTERESSE del rappresentato , egli agisce PER CONTO ALTRUI. Se il rappresentante devia da questo criterio si avrà la figura del CONFLITTO DI INTERESSI .
c)il contratto posto in essere dal rappresentante nei limiti delle facoltà conferitegli (c.d. negozio gestorio) produce effetti DIRETTI in capo al rappresentato, e il rappresentante ne rimane del tutto estraneo,
FONTI DI RAPPRESENTANZA:
Il potere di rappresentanza è il potere di stipulare contratti in nome xxxxxx.Xx noti che il potere di rappresentanza può riguardare, oltre che il compimento di atti giuridici nei confronti dei terzi, anche la RICEZIONE di atti o dichiarazioni provenienti da terzi.
art. 1387 c.c. il potere di rappresentanza è conferito DALLA LEGGE o DALL' INTERESSATO mediante una procura,nel primo caso si parla di rappresentanza LEGALE, nel secondo di rappresentanza VOLONTARIA.
LA RAPPRESENTANZA VOLONTARIA .LA PROCURA E IL RAPPORTO SOTTOSTANTE.
Il potere di rappresentanza viene attribuito mediante un negozio giuridico unilaterale denominato PROCURA .Autorizzare il rappresentante a spendere, all'esterno, il nome del rappresentato, e perciò quella di legittimarlo agli occhi dei terzi.
Il rapporto interno da RAPPRESENTATO a RAPPRESENTANTE viene anche chiamato RAPPORTO DI GESTIONE.
L'estinguersi del rapporto interno comporta l' estinzione della procura.
La procura suole essere conferita con atto scritto, che serve da mezzo di prova e che deve essere restituito al rappresentato una volta cessata la rappresentanza.
Può essere conferita contemporaneamente a più rappresentanti:
-rappresentanza DISGIUNTIVA;
-rappresentanza CONGIUNTIVA.
ESTINZIONE DELLA PROCURA.
Cause di estinzione:
a)il compimento, da parte del rappresentante, dell' affare ;
b)la scadenza del termine; c)estinzione del rapporto interno;
d)la morte del rappresentato o del rappresentante;
e)la revoca da parte del rappresentato;
f)la rinunzia da parte del rappresentante;
g)il fallimento del rappresentato.
CONFLITTO DI INTERESSI:
Si ha quando il rappresentante abusi della sua posizione per cercare di realizzare un interesse proprio che si pone in contrasto con quello del rappresentato.
RAPPRESENTANZA SENZA POTERE:
Si ha quando un soggetto stipula un contratto spacciandosi come rappresentante di un altro soggetto senza in realtà esserlo.
Un soggetto è realmente rappresentante di un altro soggetto, ma stipula in tale qualità un contratto ECCEDENDO I POTERI che gli sono stati conferiti con la procura.
Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non vincola il rappresentato,nel senso che il contratto è INEFFICACE.
RAPPRESNTANZA LEGALE:
La rappresentanza legale si ha quando il potere di rappresentanza è attribuito direttamente DALLA LEGGE a determinati soggetti che vengono chiamati a svolgere determinate funzioni familiari o comunque ricoprono altri uffici di diritto privato.
Si tratta di una forma di rappresentanza NECESSARIA.
RAPPRESENTANZA ORGANICA:
Si ha quando un soggetto, per la funzione di ORGANO ESTERNO ricoperta nell' ambito di una persona giuridica o di un ente di fatto.
In realtà tra ORGANO e RAPPRESENTANTE sussistono differenze strutturali.
SIMULAZIONE:
Quando due soggetti hanno interesse a creare di fronte a terzi l' apparenza di aver concluso un determinato contratto.
Si compone di 2 elementi :
-un contratto;
-un accordo tra le parti.
FORME DI SIMULAZIONE:
Assoluta.Quando le parti non vogliono che si producano gli effetti del contratto concluso in apparenza.
Relativa.Quando le parti vogliono effettivamente concludere un contratto, ma un contratto diverso da quello apparentemente posto in essere, il contratto dissimulato può inoltre avere una causa diversa dal contratto simulato.
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
Tra le parti il contratto NON produce effetti:
1-nella simulazione vi è una intenzionale divergenza tra dichiarazione e volontà interna delle parti;
2-la divergenza è piuttosto tra una dichiarazione esterna ; 3-la simulazione incide sulla causa del contratto simulato.
LA PROVA DELLA SIMULAZIONE
1)Se è una delle PARTI che agisce in giudizio nei confronti dell' altra per ottenere l' accertamento della simulazione o l' adempimento del contratto dissimulato.
2)Quando è un creditore o comunque un TERZO a chiedere l' accertamento della simulazione, è viceversa consentito il ricorso alla PROVA TESTIMONIALE e a quella per PRESUNZIONI.
CONTRATTO FIDUCIARIO:
Con questo contratto un soggetto trasferisce ad un altro soggetto la proprietà di un bene con l' accordo che il fiduciario farà un determinato uso del bene stesso.
Il fiduciario diventa EFFETTIVO TITOLARE del diritto trasferitogli, ma la sua titolarità è STRUMENTALE ed è limitata dall' obbligazione assunta verso il fiduciante con il PACTUM FIDUCIAE di fare del bene l' uso convenuto.
Scopi:il fiduciante può compiere operazioni patrimoniali con la massima riservatezza.
I VIZI DEL CONSENSO
ERRORE:consiste nella mancata conoscenza o errata o parziale percezione di avvenimenti e situazioni di fatto (errore di fatto) o nella mancata conoscenza o errata interpretazione di norme di diritto(errore di diritto).
L'errore vizia il processo di formazione della volontà.
L'errore essenziale.
art.1429 c.c. è essenziale l' errore che cade:
a)sulla natura del contratto, intendendo per tale il tipo di contratto;
b)sull' oggetto del contratto intendendo per tale il bene negoziato;
c)sull' identità dell' oggetto della prestazione;
d)su una qualità dell' oggetto che deve ritenersi determinante del consenso.
Errore di diritto.
Consiste nella mancata conoscenza nella errata interpretazione di norme giuridiche,in contrapposto all' errore di fatto che cade su realtà materiali.
art.1429 c.c. l' errore di diritto è ESSENZIALE "quando è stato la ragione unica o principale del contratto".
art.1431 c.c. ai fini dell' annullabilità del contratto l' errore essenziale, deve essere RICONOSCIBILE DELL' ALTRO CONTRAENTE intendendo per errore riconoscibile quello che una persona di normale diligenza, in relazione al contenuto, alle circostanza del contratto, ovvero alla qualità dei contraenti, avrebbe potuto rilevare.
L' ERRORE NELLA DONAZIONE E NEI CONTRATTI GRATUITI.
Per l' annullabilità occorre che l' errore sia essenziale e riconoscibile, ma è sufficiente che esso sia DETERMINANTE DEL CONSENSO del donante.
L' ERRORE NEI NEGOZI UNILATERALI.
L'errore può viziare la volontà di chi pone in essere un negozio unilaterale.
L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L' ERRORE NELLA DICHIARAZIONE (c.d. errore ostativo)
Anzichè sulla volontà l'errore può cadere sulla DICHIARAZIONE .Tradizionalmente l' errore nella dichiarazione viene chiamato errore OSTATIVO.
IL DOLO.
Si ha dolo quando il consenso di un contraente è carpito con l' INGANNO .Può costituire DOLO anche il solo fatto di TACERE.
Vi sono casi in cui il tacere INTENZIONALMENTE all' altro contraente determinate circostanze diventa contrario alla BUONA FEDE CONTRATTUALE cioè viola i doveri di lealtà e correttezza nelle trattative.
- RIMEDI.
Occorre distinguere tra DOLO DETERMINANTE e DOLO INCIDENTE.
a)il dolo è determinante della volontà quando è verosimile che senza di esso l' ingannato non avrebbe concluso il contratto.
b)il dolo è INCIDENTE quando, senza di esso, l'ingannato avrebbe ugualmente concluso il contratto, ma a condizioni economiche diverse da quelle pattuite.
Il contratto NON E' ANNULLABILE.
LA VIOLENZA art.1435 c.c.
La violenza che costituisce vizio del consenso è la violenza MORALE o PSICHICA, cioè la MINACCIA.
Il male minacciato deve essere INGIUSTO.
-RIMEDI
Il contratto estorto con violenza è ANNULLABILE.
Il contratto è annullabile anche se la minaccia proviene da un terzo art.1434 c.c.
INVALIDITA' DEL CONTRATTO
Fra le sanzioni previste, è l' INVALIDITA' DEI NEGOZI GIURIDICI nelle due specie normative della NULLITA' dell' ANNULLABILITA' .L'invalidità del negozio, dunque, si presenta come SANZIONE e come RIMEDIO.
Si può affermare che la NULLITA', l'ANNULLABILITA' e la RESCISSIONE concernono difetti che ottengono al CONTRATTO in quanto ATTO, laddove la risoluzione incide sul CONTRATTO come RAPPORTO, rimediando a un difetto sopravvenuto nella fase d' esecuzione del medesimo.
INESISTENZA DEL NEGOZIO GIURIDICO
Impugnabile senza limiti di tempo.
Le ipotesi in cui si richiama l' inesistenza, sono prive di quel minimo di elementi materiali costitutivi, che permettono di avere un' APPARENZA di NEGOZIO GIURIDICO;in cui difetta una volontà che possa dirsi seria, riconoscibile dall' ordinamento giuridico.
INEFFICACIA
Abbraccia anche l' invalidità, data per vero, che il negozio nullo non produce effetti, e che quelli prodotti dal negozio annullabile possono essere rimossi;più propriamente deve riconoscersi che in SENSO STRETTO si ha inefficacia allorquando il negozio è valido, ma è inidoneo a produrre gli effetti che l' ordinamento, tipicamente, vi annota.
Il negozio può non produrre effetti temporaneamente oppure definitivamente o permanentemente.
-Il negozio è affetto da INEFFICACIA ASSOLUTA vale a dire non produce effetti né tra le parti, né rispetto ai terzi.
- L'inefficacia relativa giacchè il negozio genera si i suoi effetti tra le parti, ma non nei confronti dei terzi o di determinati terzi, si suole anche parlare di INOPPONIBILITA'.
LA NULLITA' E LE SUE CAUSE
La nullità è la specie più radicale di INVALIDITA' che in tal caso si suole anche qualificare ASSOLUTA.
Del negozio nullo si deve riconoscere la totale e originaria INEFFICACIA.
art.1418 c.c. "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".Il contratto è nullo, se manchi di uno degli ELEMENTI ESSENZIALI.
L'ILLICEITA'
Con più frequenza casi interessanti di nullità negoziale è quello dell' ILLICEITA':il contratto è nullo se siano affette da illiceità la sua causa, o il suo oggetto, o la condizione che ne sospenda o ne risolva gli affetti.
Quanto alla CAUSA è l' art.1343 c.c. a prevedere che l' illiceità ove contraria a norme imperative, all' ordine pubblico e al buon costume.
Fra i più interessanti principi di ORDINE PUBBLICO, non derogabili mediante atti di autonomia privata, possono essere ricordate la libertà di iniziativa economica, la libertà religiosa, politica, di movimento, matrimoniale.
IL CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE
Sul piano dell' illiceità della causa, si pone anche la fattispecie regolata dall' art.1344 c.c. CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE, vale a dire contratto che costituisce il mezzo per eludere l' applicazione di una norma imperativa.
L' ILLICEITA' DEI MOTIVI
Quando al MOTIVO ILLECITO comune ad entrambe le parti, conviene ricordare che, di regola, i motivi individuali scontano un giudizio di INDIFFERENTIA IURIS.
Se l' illiceità del motivo sia unilaterale, il contratto non è invalido e si protegge l' AFFIDAMENTO della controparte.
Perchè si abbia invalidità occorre che il motivo sia COMUNE vale a dire che entrambe le parti lo condividano, ponendolo a fondamento del contratto.
ALTRI CASI DI NULLITA'
art.1418 c.c. prevede :"il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge". AZIONE DI NULLITA'
L'azione di nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d' ufficio dal xxxxxxx.Xx suole parlare di ASSOLUTEZZA della LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.
La nullità può essere RILEVATA D' UFFICIO dal giudice .
L'azione di nullità, diversamente da quella d' annullabilità, è IMPRESCRITTIBILE, ma sono fatti salvi gli effetti dell' USUCAPIONE e della PRESCRIZIONE DELLE AZIONI DI RIPETIZIONE.
LA PRONUNZIA DI NULLITA' E I SUOI EFFETTI.
Il negozio nullo non produce EFFETTI GIURIDICI :ma naturale,immediata conseguenza della NULLITA' che OPERA DI DIRITTO.
Il giudice può essere chiamato a pronunziare la nullità, limitandosi ad accettarla .L'azione di nullità mira alla pronunzia d'una SENTENZA che è di mero accertamento il cui effetto sarà DICHIARATIVO e RETROATTIVO.
LA NULLITA' PARZIALE
E' data soluzione dall' art.1419 c.c.:la nullità parziale d' un contratto o di alcune sue clausole, importa la nullità dell' intero contratto, ove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso, senza quella parte del suo contenuto, colpita dalla nullità.
La nullità si dice integrale o TOTALE allorchè investa il negozio nella sua interezza.E' parziale ove solo una sua parte o una sua clausola , siano invalidate.
Decisiva,ai fini della verifica dell' ESSENZIALITA' DELLA CLAUSOLA nulla, è la volontà delle parti.
L' INSANABILITA' DEL CONTRATTO NULLO
L'art.1423 c.c. sancisce che il contratto nullo non può essere CONVALIDATO, dettando la regola della non convalidabilità o INSANABILITA' del negozio nullo, l' art.1423c.c. prevede che la legge possa disporre diversamente:
-Rinnovazione e conversione del negozio nullo.(valido solo INTER VIVOS).
o---o Il contratto nullo è rinnovabile :le parti possono reiterare la manifestazione di volontà negoziale.Rinnovare un contratto equivale a dire che il contenuto d' un precedente contratto nullo è trasfuso in un nuovo contratto in cui è assente la causa di nullità.
La RINNOVAZIONE è attività concepibile soltanto riguardo ai negozi INTER VIVOS.
o---oLa conversione , art. 1424 c.c., si ha quando il contratto nullo può produrre gli effetti d' un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che le stesse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità:IL PRICIPIO DI CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO.
Conversione meramente formale:si ha quando un negozio presenti un difetto di forma non sanabile in relazione allo strumento formale prescelto.
ANNULLABILITA'
E' l' altra specie d' invalidità.Nel caso in cui il negozio sia affetto da una causa di annullabilità invero, esso produce EFFETTI sin dalla sua conclusione, ma gli stessi sono precari.
Ai sensi dell' art.1425 c.c. il contratto è annullabile ove una delle parti fosse legalmente INCAPACE DI CONTRATTARE è altresì annullabile nel caso in cui i contratto sia stato stipulato da persona incapace di intendere o volere.
L' annullabilità esiste a protezione degli INCAPACI.
Nei riguardi dell'INCAPACE NATURALE ai fini dell' annullamento occorre dimostrare che a detto soggetto deriva dall' atto un GRAVE PREGIUDIZIO.
Riguardo all' annullabilità del contratto posto in essere dal MINORE DI ETA ' art.1426 c.c. pone un' eccezione:permangono fermi gli effetti del contratto se il minore, con XXXXXXX,abbia occultata, la sua minore età.
VIZI DEL CONSENSO E ALTRI CASI DI ANNULLAMENTO
Non tutti gli errori sono causa d' annullamento del contratto giacchè debbono essere selezionati attraverso i criteri dell' ESSENZIALITA' e della RICONOSCIBILITA’.
I vizi del consenso si giovano di una disciplina loro propria, si attengono al matrimonio(art.122 c.c.), al testamento (art.624 c.c.), all' accettazione di eredità (artt 482- 483).
Conviene ricordare che l' ordinamento giuridico prevede al fine di reagire alla patologia di un atto, il rimedio dell' IMPUGNAZIONE.
- L'azione d' annullamento:
Diverge da quella di NULLITA' anche riguardo alla LEGITTIMAZIONE AD AGIRE. L'azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.
ANNULLABILITA' ASSOLUTA:è una scelta legislativa in cui si mescola l' opportunità di salvaguardare gli effetti negoziali prodottisi, se nessuno dei legittimati eserciti l' azione.
LA PRESCRIZIONE DELL' AZIONE:L' azione di nullità è IMPRESCRITTIBILE;non così per l' azione di annullamento che si prescrive in cinque anni.
L'art. 1442 c.c. stabilisce la prescrittibilità dell' azione di annullamento. GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO =costitutiva.
Il negozio annullabile produce effetti sin dalla sua conclusione .L'azione di annullamento fa sì che il giudice competente pronunzi una SENTENZA, che è COSTITUTIVA con efficacia EX TUNC tra le parti.
La retroattività della sentenza d' annullamento determina l' identica situazione che si ha nei casi di nullità del negozio.
LA CONVALIDA DEL NEGOZIO ANNULLABILE.
Il contratto annullabile è convalidabile essendo a tutela di interessi delle xxxxx.Xx convalida elimina la situazione di incertezza, per questa ragione è accostata da alcuni interpreti ai negozi d' xxxxxxxxxxxx.Xx volontà di convalida può essere manifestata sia espressamente, sia per fatti concludenti.
Deve essere libera e presuppone la consapevolezza del motivo d' annullabilità, che affatica il negozio che si vuole convalidare.
E' un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, il cui contento è tipizzato dall' art.1444 c.c.
La convalida non può produrre i suoi effetti se chi l' esegua non sia in condizione di concludere validamente il contratto.Potrebbe efficacemente provenire dal rappresentante legale dell' incapace e potrebbe essere attuata dallo stesso incapace una volta rimossa la causa di incapacità.
RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO NULLO
Con essa si vuol tenere fermo l' effetto che il negozio annullabile ha gia prodotto. RETTIFICA
Rimedio contemplato anche a fronte di errori di calcolo, è negozio accessorio, unilaterale, recettizio, posto in essere dalla parte non in xxxxxx.Xx rettifica consente di paralizzare l' azione di annullamento.
L' INVALIDITA' DEL NEGOZIO GIURIDICO RIGUARDO AI TERZI
Il negozio invalido non pone soltanto interrogativi sull' efficacia tra le parti ma altresì riguardo ai terzi.
"Ai sensi dell'art.1445 c.c. l' annullamento che non dipenda da INCAPACITA' LEGALE, non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda d' annullamento".
LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO.
-IL contratto concluso in stato di pericolo.
E' il contratto con il quale una parte assume obbligazioni a condizioni inigue per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé ed altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
La parte obbligata ha facoltà di RESCISSIONE.
-IL contratto concluso in stato di bisogno.
Per ottenere la rescissione del contratto è necessario che vi siano:una grave sproporzione tra le prestazioni,lo stato di bisogno di uno dei contraenti, l' approfittamento dell' altra xxxxx.Xx sproporzione tra le prestazioni deve avere carattere di particolare gravità, la sproporzione deve essere dipesa da uno STATO DI BISOGNO del contraente.
Si richiede infine l' approfittamento del contraente che ha tratto vantaggio dallo stato di bisogno altrui.
-La disciplina dell' azione di rescissione.
L'azione di rescissione deve essere esercitata nel termine di PRESCRIZIONE di un anno dalla conclusione del contratto.Non è ammessa ed è quindi nulla la convalida.
La risoluzione del contratto per inadempimento.
a)il contraente può avere interesse che il contratto sia MANTENUTO e che il contraente inadempiente venga condannato ad eseguire la sua prestazione, anche se ciò comporta lunghi tempi processuali;
b)altre volte è il contraente ad eliminare il contratto;
c)altre volte ancora contraente può convenire una condotta di attesa;
A ciascuno di questi tre interessi del contraente corrisponde un istituto giuridico:manutenzione del contratto , risoluzione del contratto, eccezione di inadempimento.
MANUTENZIONE :
art. 1453 c.c. il contraente quando l' altro è inadempiente può giudizialmente chiedere l' ADEMPIMENTO o la RISOLUZIONE.
a)chiedere l' adempimento significa chiedere al giudice una sentenza con la quale si condanna l' inadempiente ad adempiere (c.d. MANUTENZIONE DEL CONTRATTO). Il contraente inoltre ha diritto al risarcimento del danno.
b)in alternativa il contraente può chiedere una sentenza di RISOLUZIONE del xxxxxxxxx.Xx tratta di una sentenza COSTITUTIVA che elimina il contratto.
LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE:
In tre casi la risoluzione avviene senza bisogno di una sentenza del giudice STRAGIUDIZIALE:
1.nella diffida ad adempiere;
2.quando nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa; 3.quando è stabilito un termine essenziale.
il contratto si risolve di diritto, cioè automaticamente se si verificano le seguenti condizioni:
-diffida ad adempiere;
-clausola risolutiva espressa la clausola deve essere formulata in modo NON EQUIVOCO;
-un termine si dice ESSENZIALE quando il suo decorso rende inutile la prestazione per il creditore, che non ha più interesse a riceverla.
Gli effetti della risoluzione.
Occorre distinguere gli effetti che la risoluzione produce tra le parti e quelle che produce nei confronti dei terzi.
L'eccezione di inadempimento.
Il contraente se convenuto in giudizio, sia al di fuori di un giudizio, può legittimamente rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l' altro non adempie o non offrire di adempiere contemporaneamente la propria.Può tuttavia SOSPENDERE l' esecuzione da lui dovuta.
LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA:
Casi in cui l' impossibilità della prestazione deriva da una CAUSA NON IMPUTABILE al contraente debitore della prestazione xxxxxx.Xx contratto si risolve AUTOMATICAMENTE:la parte liberata dall' impossibilità "non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia ricevuta,secondo le norme relative dell' indebito".
L' IMPOSSIBILTA' PARZIALE E TEMPORANEA:
La prestazione di un contraente può divenire impossibile solo IN PARTE .
L'art.1464 c.c. dispone semplicemente che l'altro contraente ha diritto ad una corrispondente RIDUZIONE della prestazione da esso dovuta.
L' impossibilità sopravvenuta può essere soltanto TEMPORANEA.
IMPOSSIBILITA' NEI CONTRATTI TRASLATIVI E COSTITUTIVI DI DIRITTI REALI
In questi contratti l' impossibilità sopravvenuta può manifestarsi sottoforma di DISTRUZIONE del bene dovuta a causa non imputabile al contraente.
a)se il contratto ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una COSA DETRMINATA;
b)consideriamo ora l' ipotesi che il contratto abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata solo nel genere (cosa generica).
IMPOSSIBILTA' SOPRAVVENUTA E MANCATA COOPERAZIONE DEL CREDITORE:
L'impossibilità di esecuzione del contratto deriva piuttosto da fatti che attengono alla persona de creditore o alla sua impresa, i quali gli impediscono in via definitiva di RICEVERE la prestazione del debitore.
LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA .L' AMBITO DI APPLICAZIONE.
a)per uno dei contraenti l' esecuzione della prestazione diventa economicamente più gravosa rispetto a quanto calcolato al momento della conclusione del contratto.
b)può invece accadere che per eventi imprevisti DIMINUISCA IL VALORE DELLA CONTROPRESTAZIONE, sicchè uno dei contraenti dovrebbe eseguire la sua prestazione e ricevere in cambio una controprestazione.
PRESUPPOSTI PER LA RISOLUZIONE:
1-Un primo presupposto per ottenere la risoluzione è che la prestazione di una delle parti sia divenuta ECCESSIVAMENTE onerosa.
2-un secondo presupposto è che l' onerosità sopravvenuta dipenda dal verificarsi di avvenimenti STRAORDINARI e IMPREVEDIBILI.
La risoluzione è pronunciata dal giudice con sentenza costitutiva il contratto è eliminato retroattivamente e il contraente è liberato dall' obbligo di eseguire la prestazione divenuta eccessivamente onerosa;nei contratti a prestazioni continuative o periodiche.
CONTRATTI ALEATORI-RENDITA,GIUOCO E SCOMMESSA RENDITA.
Prestazione avente ad oggetto cose fungibilità corrispondere ad un beneficiario periodicamente.E' un rapporto obbligatorio di durata, è suo carattere la periodicità.
-Rendita perpetua(art.1861 c.c.):non è contratto aleatorio.
Atipico è anche il cosiddetto VITALIZIO ALIMENTARE o contratto di mantenimento;analogicamente dicasi per il VITALIZIO ASSISTENZIALE.
Contratto NON ALEATORIO, è contratto consensuale per il quale e richiesta AD SUBSTANTIAM la forma scritta.
-Rendita fondiaria:la rendita è detta FONDIARIA ove costituita mediante l' alienazione d' un immobile;SEMPLICE ove costituita mediante cessione d' un capitale deve essere GARANTITA DA IPOTECA se la rendita è fondiaria, si avrà ipoteca legale, se è semplice, deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile,altrimenti il capitale è ripetibile.
-Xxxxxxx xxxxxxxxx:è contratto aleatorio, la sua funzione è spiccatamente previdenziale.
La rendita vitalizia è contratto aleatorio giacchè l' obbligazione di corrispondere la rendita ha durata limitata alla vita del beneficiario della medesima che può essere lo stesso alienante, o cedente, come terzo.
La rendita vitalizia è contratto aleatorio PER SUA NATURA.
GIUOCO E SCOMMESSA
Giuoco e scommessa sono fatti sociali.
Il giuoco è un contratto mediante il quale le parti si impegnano reciprocamente ad eseguire in favore di quella che risulterà vincente.
La scommessa è un contratto, correttamente definito dalla dottrina come la "CONVENZIONE, NELLA QUALE LA POSTA è ATTRIBUITA A QUELLA TRA LE PARTI LA CUI AFFERMAZIONE INTORNO AD UN FATTO INCERTO O LA CUI OPINIONE INTORNO AD UN ARGOMENTO DISPUTATO RISULTERA' VERA O ESATTA".
NUOVI CONTRATTI
-Leasing
leasing operativo:è il contratto con cui una parte concede all' altra verso un corrispettivo ripartito in canoni e per un tempo determinato , il godimento di un bene strumentale.Alla scadenza del contratto all' utente si riconosce un diritto di opzione.
leasing finanziario:è il contratto con cui il finanziatore acquista il bene che l' utilizzatore gli indica o sceglie direttamente presso il produttore o il rivenditore e lo dà in godimento all' utilizzatore, consentendogli anche di esercitare la facoltà di acquistare il bene alla scadenza del contratto.