LA GIUNTA REGIONALE
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
- l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 20 dicembre 2012, relativo alla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8 gennaio 2018 (Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);
- il decreto interministeriale 5 gennaio 2021, contenente le Linee guida per l’inter-operatività degli Enti pubblici titolari del sistema di certificazione delle competenze;
RICHIAMATA, inoltre, la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego);
RICHIAMATE infine le proprie deliberazioni:
- n. 980 in data 18 marzo 2002, con la quale è stato rideterminato l’ammontare del gettone di presenza spettante ai membri delle commissioni di esame in esito ai percorsi di formazione professionale;
- n. 494 del 15 aprile 2016, come integrata con la successiva n. 718 in data 3 giugno 2016, con la quale sono state approvate le disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di formazione professionale realizzati dagli organismi accreditati;
- n. 1294 in data 25 settembre 2017, che ha approvato le disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle certificazioni in esito ai percorsi di formazione e di riqualificazione realizzati dalle imprese;
- n. 1547 in data 14 novembre 2019, che ha approvato le disposizioni per la certificazione delle competenze del personale delle imprese in esito ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale realizzati in regime di autofinanziamento;
- n. 103 in data 8 febbraio 2021, con la quale sono state approvate le “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;
ATTESO che i competenti uffici hanno redatto la bozza di Convenzione che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, delle disposizioni approvate con la succitata deliberazione 103/2021, disciplina la partecipazione della Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales al sistema di certificazione delle competenze;
DATO atto, altresì, che le sopra richiamate deliberazioni 494/2016, 1294/2017 e 1547/2019 contengono, frammentariamente, le disposizioni tese a regolare le modalità di realizzazione degli
esami in esito ai percorsi di formazione professionale e che, pertanto, si ritiene opportuno revocare le stesse, rinviando a un unico documento la definizione delle procedure operative e degli standard di servizio e documentali per la realizzazione delle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sia nell’ambito della formazione professionale (ambito formale) che derivanti da esperienza (ambito non formale e informale), al fine di definire un quadro regolamentare unitario e integrato;
RITENUTO inoltre opportuno, come segnalato dai competenti uffici, revocare la sopra citata deliberazione 980/2002 e procedere alla rideterminazione dell’ammontare del gettone di presenza corrisposto ai componenti delle Commissioni di certificazione, allineandone l’importo a quanto erogato ai componenti delle commissioni di concorso;
EVIDENZIATO inoltre che i competenti uffici hanno segnalato la necessità di apportare le seguenti modifiche non sostanziali al testo delle disposizioni approvate con DGR 103/2021:
- all’articolo 13, comma 3, aggiungere, dopo le parole “comma 2”, le parole “lettere a) e b)”;
- all’articolo 21, comma 2, dopo la parola “accoglienza”, aggiungere le parole “nonché quelle di” e, dopo la parola “individuazione”, aggiungere le parole “se svolte dai Centri per l’impiego”;
- all’articolo 21, comma 3, all’ultimo capoverso, sostituire i termini “è gratuita” con “può essere gratuita”;
RITENUTO pertanto necessario:
- approvare la bozza di Convenzione recante la disciplina delle attività affidate alla Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales nell’ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze;
- revocare le deliberazioni:
⮚ n. 980 del 18 marzo 2002,
⮚ n. 494 del 15 aprile 2016 - come integrata con la successiva n. 718 in data 3 giugno 2016 -,
n. 1294 in data 25 settembre 2017 e n. 1547 in data 14 novembre 2019, rinviando ad un unico documento, da approvare con provvedimento del dirigente competente, la definizione delle procedure operative e degli standard di servizio e documentali per la realizzazione delle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- rideterminare l’importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti delle Commissioni di certificazione, secondo quanto proposto dai competenti uffici e di seguito riportato:
• euro 205 al lordo delle trattenute di legge e al netto della eventuale IVA, per la giornata intera (ovvero quella di durata pari o superiore a 5 ore);
• euro 104 al lordo delle trattenute di legge e al netto della eventuale IVA, per la seduta di durata inferiore a 5 ore;
- procedere alle sopra indicate modifiche non sostanziali al testo delle disposizioni approvate con DGR 103/2021;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto le spese per lo svolgimento delle attività di individuazione, validazione e certificazione, tra le quali rientra la corresponsione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle Commissioni di esame, quando non a carico del soggetto beneficiario, gravano sulle spese per il finanziamento dei corsi di formazione o delle specifiche iniziative, oggetto di approvazione con apposito atto e sulla base delle disponibilità di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato, in vacanza del dirigente della Struttura politiche della formazione, dal coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
Su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Xxxxx Xxxxxxxx; Ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare, in attuazione dell’articolo 12, comma 2, delle disposizioni approvate con DGR 103/2021, la bozza di Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nell’ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di revocare le seguenti proprie deliberazioni:
⮚ n. 980 del 18 marzo 2002;
⮚ n. 494 del 15 aprile 2016 - come integrata con le successive n. 718 in data 3 giugno 2016,
n. 1294 in data 25 settembre 2017 e n. 1547 in data 14 novembre 2019 - dando atto che le stesse si applichino ancora ai percorsi formativi avviati prima dell’adozione del presente atto;
3. di rideterminare l’importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti delle Commissioni di certificazione, secondo quanto di seguito riportato:
- euro 205 al lordo delle trattenute di legge e al netto della eventuale IVA, per la giornata - intera (ovvero quella di durata pari o superiore a 5 ore);
- euro 104 al lordo delle trattenute di legge e al netto della eventuale IVA, per la seduta di durata inferiore a 5 ore;
4. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente in materia di certificazione delle competenze l’approvazione delle disposizioni applicative e degli standard di servizio e documentali per l’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
5. di approvare le rettifiche, indicate nelle premesse, alle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, approvate con deliberazione della Giunta regionale 103/2021, stabilendo che il testo coordinato con le modifiche alla presente deliberazione venga pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione;
6. di dare atto che, per quanto evidenziato in premessa, la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 83 in data 31/01/2022
BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E LA CHAMBRE VALDOTAINE DES ENTREPRISES ET DES ACTIVITÉS LIBERALES NELL’AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
TRA
la Regione Autonoma Valle d’Aosta (di seguito “Regione”), con sede in Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale 80002270074, nella persona dell’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, , domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente
E
La Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activités Libérales (di seguito “Chambre Valdôtaine”), con sede in Aosta – Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale 91046340070, nella persona del Presidente _ , domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
in caso di riferimento congiunto denominate “Parti”;
VISTI
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera g), che individua le Camere di Commercio quale Enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera i), che ricomprende le Camere di Commercio nella Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che prevede, tra le attività proprie delle Camere di commercio, la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali;
- Il protocollo d’intesa tra Regione e Chambre Valdôtaine, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 539 in data 2 maggio 2018, con il quale le Parti hanno concordato, tra gli ambiti oggetto di collaborazione, la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola- lavoro;
- le “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 giugno 2015”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, ed in particolare l’articolo 19, comma 7, che prevede che la Regione, ai fini della istituzione e gestione dell’elenco degli esperti abilitati all’esercizio della Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale possa avvalersi di Chambre Valdıtaine e l’articolo 12, che indica la Chambre Valdıtaine quale soggetto titolato alla erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione
delle competenze, rinviando alla stipula di apposita Convenzione con la Regione la definizione delle attività e dei reciproci impegni;
PREMESSO CHE
- la Regione riconosce nella Chambre Valdôtaine un partner istituzionale per l’attuazione, nel quadro della rete dei servizi e delle politiche per il lavoro, il sistema regionale di certificazione delle competenze;
- la partecipazione di Chambre Valdôtaine al sistema regionale di certificazione delle competenze avviene in modo graduale e progressivo, sulla base di una programmazione definita tra le parti e oggetto di specifici successivi atti, con i quali verranno disciplinate le attività svolte, ed i reciproci impegni, anche finanziari.
- la presente bozza di Convenzione è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. in data e dalla Giunta camerale con deliberazione n. in data .
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione disciplina gli impegni assunti dalle Parti nell’ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze.
Articolo 2 (Durata)
1. La presente Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata pari a 12 mesi dalla data di stipula e può essere prorogata o rinnovata alla sua scadenza con le medesime modalità. Modifiche e integrazioni al contenuto della stessa possono essere approvate, con le medesime modalità, anche anteriormente alla sua scadenza.
2. La sottoscrizione della Convenzione si perfeziona con l’ultima apposizione di firma digitale.
3. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dalla Convenzione, previo formale e motivato preavviso da inviarsi entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le attività avviate antecedentemente al recesso.
Articolo 3
(Funzioni di Chambre Valdôtaine)
1. Nell’ambito del sistema di certificazione delle competenze, Chambre Valdôtaine:
a) è il soggetto responsabile della istituzione e gestione dell’elenco degli esperti abilitati all’esercizio della Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
b) è il soggetto titolato alla realizzazione del servizio di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Sulla base di specifica richiesta della Regione, Chambre Valdıtaine può inoltre realizzare attività di certificazione connesse al rilascio di abilitazioni professionali e di riconoscimento delle qualifiche professionali, anche conseguite all’estero;
c) collabora alla manutenzione e aggiornamento del repertorio regionale degli standard professionali, sulla base dei fabbisogni professionali delle imprese valdostane;
d) collabora alla elaborazione di materiali e ad attività di informazione, divulgazione e formazione.
2. Le attività di cui al punto 1, lett. b) del presente articolo devono essere oggetto di implementazione nel corso dell’anno 2022, sulla base di una programmazione condivisa con la Regione, nell’ambito della Cabina di regia di cui al successivo articolo 8.
Articolo 4
(Gestione dell’Elenco degli esperti)
1. Chambre Valdôtaine istituisce l’Elenco degli esperti abilitati all’esercizio della Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale. A tal fine:
a) definisce, in accordo con la Regione, i requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco;
b) definisce modalità e procedure per l’iscrizione;
c) cura la pubblicazione dell’avviso e le attività di informazione in favore degli interessati;
d) realizza le attività istruttorie per l’iscrizione all’elenco;
e) cura la gestione dell’elenco secondo principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali;
f) rende l’elenco pubblicamente accessibile e consultabile, sul proprio sito istituzionale;
g) aggiorna, con cadenza annuale, l’elenco;
h) fornisce il supporto logistico per le attività di formazione e aggiornamento degli esperti inseriti nell’elenco.
Articolo 5
(Obblighi di Chambre Valdôtaine)
1. In quanto ente titolato allo svolgimento delle attività di validazione e certificazione delle competenze, Chambre Valdôtaine si impegna a garantire, secondo gli standard di servizio approvati dalla Regione:
a) l’informazione ai cittadini e alle imprese interessati;
b) la raccolta delle domande individuali di accesso ai servizi di validazione e certificazione delle competenze;
c) la realizzazione, laddove previsto, delle attività di validazione delle competenze ed il rilascio del documento di validazione;
d) le attività di certificazione delle competenze “da esperienza”, realizzando:
- la predisposizione delle prove;
- gli adempimenti organizzativi e logistici per la realizzazione delle prove;
- la verbalizzazione delle attività e la stampa delle attestazioni.
2. Per le attività di certificazione delle competenze “da esperienza”, Chambre Valdôtaine nomina con proprio atto la Commissione, individuando il Presidente della stessa e gli esperti di settore, tratti dall’elenco degli esperti abilitati all’esercizio della Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.
3. Per lo svolgimento dei servizi di validazione e certificazione Chambre Valdôtaine è tenuta a rispettare gli standard di servizio e di risorsa previsti dalle disposizioni nazionali e regionali. Inoltre, può stipulare accordi, convenzioni con imprese, associazioni e altri soggetti per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature, nonché per l’impiego delle risorse professionali previste.
4. L’erogazione, da parte di Chambre Valdôtaine, dei servizi di validazione e certificazione “da esperienza” avviene:
a) su richiesta diretta, da parte di uno o più cittadini interessati alla acquisizione di una o più certificazioni;
b) su richiesta della Regione, per procedimenti di certificazione istituiti o promossi nell’ambito delle proprie politiche del lavoro o di settore.
5. Nell’ambito delle attività promosse da Chambre Valdôtaine, anche in raccordo con politiche e progetti promossi dalla Regione, possono essere attivate specifiche iniziative volte a sostenere l’accesso ai servizi di certificazione delle competenze come strumento per la valorizzazione delle
risorse umane, sostegno alla mobilità professionale, crescita e sviluppo del tessuto produttivo locale.
Articolo 6
(Manutenzione e aggiornamento del repertorio degli standard professionali)
1. Chambre Valdôtaine partecipa alle attività di manutenzione periodica del repertorio degli standard professionali, fornendo informazioni utili alla definizione dei fabbisogni e promuovendo il raccordo con le associazioni di categoria e delle imprese.
2. Chambre Valdôtaine collabora alla diffusione delle informazioni, alla promozione della certificazione delle competenze come strumento per la crescita professionale e la valorizzazione del capitale umano, anche attraverso il proprio sito internet e gli altri canali informativi cui ha accesso.
Articolo 7 (Regione)
1. La Regione, attraverso la Struttura regionale competente in materia di standard e certificazione delle competenze:
a) collabora alla definizione delle modalità volte all’istituzione e alla gestione dell’elenco degli esperti abilitati all’esercizio della Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
b) cura, avvalendosi del supporto logistico di Chambre, la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento in favore degli esperti di settore inseriti nell’elenco;
c) fornisce, anche attraverso proprio personale, le informazioni ed il supporto professionale utile alla progressiva attuazione delle attività da parte di Chambre Valdôtaine.
Articolo 8 (Rapporti di collaborazione)
1. Le Parti si impegnano ad operare secondo i principi della leale cooperazione istituzionale, in un’ottica di maggiore efficacia ed efficienza degli interventi e delle azioni da realizzare.
2. È istituita una Cabina di regia, incaricata del monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e delle eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie al fine di garantire coerenza con le politiche regionali programmate e attuate nel periodo di riferimento, nonché della definizione delle modalità e tempistiche per la graduale implementazione delle attività e dei servizi. A tal fine, le Parti si impegnano a elaborare una relazione contenente i dati relativi alle attività svolte, i risultati, le criticità riscontrate ed a predisporre un piano per la graduale implementazione del sistema, al fine di consentire la rimodulazione dei contenuti e delle risorse, ai fini del rinnovo della Convezione.
3. Fanno parte della Cabina di Regia:
- il coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e delle formazione;
- il dirigente dell’Area Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato di Chambre Valdôtaine;
- il segretario generale di Chambre Valdôtaine.
4. Nell’ambito della Cabina di Regia possono essere previsti specifici gruppi tecnici di lavoro.
5. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione di quanto previsto dalla Convenzione.
Articolo 9 (Risorse)
1. In ragione del contenuto sperimentale e di graduale implementazione delle attività, non è previsto, per la durata della presente Convenzione, trasferimento di risorse finanziarie.
2. Con successive Convenzioni, a seguito delle attività di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 8, saranno definiti attività e reciproci impegni e verranno annualmente quantificate le risorse finanziarie necessarie all’espletamento delle attività individuate.
Articolo 10 (Trattamento dei dati)
1. Le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della presente Convenzione e gli adempimenti di legge a ciò conseguenti.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.
Articolo 11 (Controversie)
1. Ogni controversia nascente o collegata alla presente Convenzione deve essere oggetto di un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di Mediazione Forense di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l’insorgere di controversie.
Articolo 12 (Adeguamento dinamico)
1. Le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni normative sopravvenute e il testo deve essere tempestivamente aggiornato e sottoscritto dai Dirigenti competenti.
2. La Convenzione può essere modificata e/o integrata solo previa sottoscrizione di un atto integrativo.
Articolo 13 (Registrazione)
1. La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 131/1986.