ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga
ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA E
L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Progetto “Prevenzione delle patologie infettive e diffusive nei tossicodipendenti: la prevenzione e controllo delle infezioni COVID-19 nel contesto emergenziale”
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LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE ANTIDROGA, con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00000 Xxxx (di seguito denominato anche “Dipartimento” o “DPA”), codice fiscale 80188230587, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Cons. Xxxxx Xxxxxxxx
E
L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ con sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxx (di seguito denominato anche "Istituto" o "ISS"), codice fiscale 80211730587, rappresentato dal Presidente, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, il quale, all’art.1, prevede l’istituzione dell’Osservatorio Permanente per la verifica del fenomeno della tossicodipendenza;
VISTO l’art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n.
121;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2009, recante l’istituzione del DPA per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – Fog. n.62;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, s.m.i. – recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre2012 - reg. n. 9 – foglio n. 313;
VISTO il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2012 con il quale è stata stabilita l’organizzazione del Dipartimento politiche antidroga;
VISTA la legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, concernente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che stabilisce che a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1, dell’art.
15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
VISTO l’art. 1, comma 1, dello Statuto dell’ISS, approvato con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 ottobre 2014, sulla base dell’art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute”, secondo il quale l’Istituto, “quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione”, e in ragione di tali compiti, è in possesso di specifica e consolidata esperienza in studi e ricerche riguardanti le problematiche attinenti alle sostanze stupefacenti, le dipendenze e i comportamenti a rischio e svolge attività di monitoraggio e di sorveglianza su tutto il territorio nazionale dei comportamenti legati a stili di vita non salutari e dei servizi;
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2014, secondo cui l’ISS, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente accordo soddisfano i criteri riportati nell’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’accordo medesimo realizza una cooperazione tra Amministrazioni predisposta a garantire che il servizio pubblico da svolgere sia prestato nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune, esclusivamente finalizzato all’interesse pubblico e, inoltre, l’istituto non svolge sul mercato aperto l’attività interessata dalla cooperazione;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017 stato ricostituito l'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno droga, di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 309/1990, alle cui riunioni l’ISS può partecipare su invito del Capo Dipartimento politiche antidroga;
CONSIDERATO che nell’attuale periodo di propagazione del Covid-19 sul territorio nazionale, il coronavirus ha imposto una rapida riorganizzazione dei servizi, in modo tale da garantire il mantenimento delle cure di primaria importanza;
CONSIDERATO che lo scenario che si prospetta nei prossimi mesi, pone i Servizi per le Dipendenze nella condizione di prepararsi ad affrontare molteplici criticità conseguenti alla pandemia, soprattutto in termini prevenzione della diffusione del virus;
CONSIDERATO che è importante elaborare dei documenti di indicazioni che facciano chiarezza sulle dinamiche da adottare, sul comportamento da tenere e su modalità di gestione di ulteriori problematiche correlate al COVID-19;
CONSIDERATO che è essenziale contenere la diffusione dell’infezione da coronavirus negli utenti che accedono ai servizi pubblici e del privato sociale accreditato e negli operatori;
CONSIDERATO che è fondamentale formare e informare, attraverso i corretti canali comunicativi, gli operatori e gli utenti sulla prevenzione delle patologie infettive e diffusive ed in particolare del COVID-19;
ESAMINATA la proposta avanzata dall’Istituto acquisita dal DPA con prot. 883 del 25 maggio 2020 corredata di un dettagliato progetto tecnico e di una scheda finanziaria, sulla quale il Dipartimento ha concordato, ritenendola idonea a soddisfare sia le esigenze connesse alla prevenzione delle patologie infettive e diffusive nei tossicodipendenti ed in particolare dell’ infezione da COVID-19, sia per quanto concerne il profilo della spesa, in quanto la infungibilità delle prestazioni dell’Istituto stesso quale organo di riferimento nazionale per la gestione del sistema di allerta non consente la individuazione sul mercato libero di prezzi o, comunque, di criteri di specifica comparabilità;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 gennaio 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 501 del 27 febbraio 2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio tecnico scientifico e affari generali nell’ambito del Dipartimento per le politiche antidroga, alla dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre 2019, reg. n. 2012, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche antidroga al Cons. Xxxxx Xxxxxxxx;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
ACQUISITO l'assenso, nei contenuti e nel piano finanziario, del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla sottoscrizione del presente accordo, richiesto dal Dipartimento per le politiche antidroga con prot. DPA 959 del 05/06/2020, rilasciato in data 07/07/2020 e acquisito dal DPA con prot. 1220 del 08/07/2020;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula dell’apposito accordo per la realizzazione del progetto sopra menzionato “Prevenzione delle patologie infettive e diffusive nei tossicodipendenti: la prevenzione e controllo delle infezioni COVID19 nel contesto emergenziale”;
IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA E
L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
CONVENGONO E STIPULANO
Art. 1 (Premesse e allegati)
1) Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 (Oggetto e attività)
1) Il Dipartimento e l’ISS intendono realizzare un’azione congiunta per la realizzazione del progetto allegato al presente accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale “La prevenzione e controllo delle infezioni COVID-19 nel contesto emergenziale". Il progetto è finalizzato alla prevenzione delle patologie infettive e diffusive nei tossicodipendenti ed in particolar modo al contenimento della diffusione del Covid 19, attraverso l’elaborazione di indicazioni che facciano chiarezza sulle dinamiche da adottare, sul comportamento da tenere e sulle modalità di gestione di problematiche ad esso correlate
2) Più in particolare, l’accordo ha per oggetto le seguenti azioni:
a) mettere a punto delle indicazioni per prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-Cov- 2 per gli operatori dei servizi pubblici e privati delle tossicodipendenze;
b) formare gli operatori dei servizi pubblici e privati delle tossicodipendenze attraverso metodologia di formazione a distanza;
c) studiare l'applicazione delle indicazioni nei diversi contesti finalizzati ad aggiornamenti delle indicazioni stesse;
d) divulgare le corrette informazioni tra gli utenti delle risorse territoriali deputate alla presa in carico e trattamento delle tossicodipendenze;
e) fornire formazione e informazione agli operatori dei servizi pubblici e privati delle tossicodipendenze attraverso canali alternativi alla documentazione.
Art. 3
(Modalità di realizzazione e impegni delle parti)
1) Ai fini dell’attuazione del presente accordo, il Dipartimento:
a) cura i compiti di coordinamento generale e strategico delle attività;
b) provvede alla verifica e alla rendicontazione della documentazione tecnica e finanziaria;
c) redige apposite attestazioni di conformità dei risultati ai fini degli adempimenti amministrativo-contabili necessari all’erogazione delle risorse a valere sul capitolo 786 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — esercizio finanziario 2020 e triennio 2020-2022;
d) diffonde per il tramite del proprio sito istituzionale dati e informazioni utili, promuovendole anche in proiezione internazionale ed europea.
2) Ai fini dell’attuazione del presente accordo, l’ISS:
a) per quanto riguarda l’obiettivo “mettere a punto delle indicazioni per prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-Cov-2 per gli operatori dei servizi pubblici e privati delle tossicodipendenze”, provvederà a predisporre di un documento di indicazioni generali;
b) per quanto riguarda l’obiettivo “formare gli operatori dei servizi pubblici e privati delle tossicodipendenze attraverso metodologia di formazione a distanza”, predisporrà un Corso FAD per operatori sanitari con crediti ECDC e di un Corso FAD dedicato a OSS/personale non sanitario erogato;
c) per quanto riguarda l’obiettivo “studiare l'applicazione delle indicazioni nei diversi contesti finalizzati ad aggiornamenti delle indicazioni stesse”, effettuerà indagini sulle opinioni degli operatori sull’applicazione delle indicazioni e sulla gestione dei pazienti durante l'emergenza sanitaria correlata alla pandemia di COVID-19;
d) per quanto riguarda l’obiettivo “divulgare le corrette informazioni tra gli utenti delle risorse territoriali deputate alla presa in carico e il trattamento delle tossicodipendenze”, stamperà il materiale divulgativo e predisporrà dei video tecnici e/o comunicativi;
e) per quanto riguarda l’obiettivo “fornire formazione e informazione agli operatori dei servizi pubblici e privati delle tossicodipendenze attraverso canali alternativi alla documentazione”, fornirà 6 webinar per OS e OSS/personale non sanitario online e in streaming dedicati a prevenzione e controllo delle infezioni.
f) i dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività congiunte saranno messi a disposizione da parte dell’ISS, in formato elettronico, al termine del progetto e comunque, qualora richiesto – per particolari esigenze, dal DPA.
Art. 4
(Risorse finanziarie e modalità di pagamento)
1) Il presente accordo viene stipulato per un importo complessivo pari ad euro 440.333,34 (quattrocentoquarantamilatrecentotrentatre/34), di cui 410.333,34 (quattrocentodiecimilatrecentotrentatre/34) a carico del Dipartimento per le politiche antidroga ed euro 30.000,00 (trentamila/00) quale co-finanziamento da parte dell’ISS.
2) L’importo di cui al comma 1 sarà erogato dal DPA a valere sul capitolo 786 – CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2020 e triennio 2020-2022 e sarà così ripartito:
- euro 171.916,67 (centosettantunomilanovecentosedici/67) a valere sul capitolo 786 – esercizio finanziario 2020;
- euro 238.416,67 (duecentotrentottomilaquattrocentosedici/67) a valere sul capitolo 786 – esercizio finanziario 2021.
3) Il co-finanziamento dell’ISS sarà attestato da apposita dichiarazione.
4) Le somme a carico del DPA, erogate a titolo di parziale ristoro delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’ISS per l’espletamento delle attività previste nel presente accordo, saranno erogate secondo le seguenti modalità:
a) la prima tranche, pari ad euro 171.916,67 (centosettantunomilanovecentosedici/67), sarà corrisposta successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, in esito agli adempimenti di registrazione da parte dell’organo di controllo, previa comunicazione dell’avvenuto avvio delle attività, di formale richiesta di pagamento e dell’emissione di nota di debito che l’ISS dovrà far pervenire al DPA. Le note di debito dovranno essere inviate ad ogni richiesta formale di pagamento ed emesse solo dopo la positiva valutazione da parte del DPA;
b) la seconda tranche, pari a euro 218.416,67 (duecentodiciottomilaquattrocentosedici/67) sarà corrisposta previa verifica della documentazione atta a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della erogazione della prima tranche, corredata della dichiarazione attestante gli adempimenti delle prescrizioni di legge, fiscali e previdenziali relativamente alle attività oggetto di rendicontazione e della valutazione positiva dei risultati raggiunti;
c) il saldo, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) sarà corrisposto previa verifica della documentazione atta a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della erogazione della seconda tranche e delle successive spese sostenute sino a concorrenza dell’importo totale, corredata da una dettagliata relazione consuntiva per la valutazione finale dei risultati raggiunti.
5) Gli importi di cui al comma precedente del presente articolo saranno versati dal Dipartimento mediante accreditamento delle somme sul x/x xx xxxxxxxxx x. 00000 – IBAN XX00X0000000000000000000000 – Banca d’Italia.
Art. 5
(Valutazione tecnica e rendicontazione finanziaria. Rimodulazioni)
1) La reportistica tecnica e la rendicontazione finanziaria saranno effettuate dall’ISS mediante l’utilizzo di modelli concordati con il DPA e mantenuti tali per l’intera durata dell’accordo.
2) Il DPA provvederà alla valutazione della reportistica e a redigere idonee attestazioni di conformità dei risultati.
3) Eventuali rimodulazioni del piano finanziario connesse alle attività progettuali potranno essere concordate, fermo restando l’importo totale previsto a carico del DPA, unicamente per iscritto e qualora se ne ravvisi motivata esigenza.
Art. 6
(Pubblicazioni, divulgazione dei dati e comunicazione)
1) Eventuali pubblicazioni effettuate in relazione al presente accordo e ai relativi risultati dovranno evidenziare la controparte nella dicitura “Progetto attivato in collaborazione con
……”.
2) Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, eventi e partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
3) Ogni pubblicazione terrà conto del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni istituzionalmente svolte in materia di salute pubblica nazionale.
4) I dati personali e gli archivi elettronici raccolti saranno trattati a norma del successivo art. 7.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali e privacy)
1) Ciascuna delle Parti è tenuta a assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che l’attività summenzionata si realizzi nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy.
Art. 8
(Responsabili del procedimento e referenti per l’anticorruzione e la trasparenza)
1) I responsabili del procedimento scaturente dall’attuazione del presente accordo, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, sono individuati, per il DPA, nel Coordinatore dell’Ufficio tecnico-scientifico e affari generali e, per l’ISS, nel Direttore delle Risorse Umane ed Economiche Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx.
2) Ai fini del presente accordo, le funzioni di referenti in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente, sono svolte, per quanto di competenza, per il DPA dal Dirigente del Servizio I e per l’ISS, nel Direttore Centrale degli Affari Generali Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 9 (Responsabile scientifico)
1) Il coordinatore del progetto esecutivo allegato al presente accordo è individuato nel dott. Fortunato D'Ancona.
2) I responsabili operativi del progetto delle Unità Operative sono individuati: per l’UO 1 - Dipartimento di Malattie Infettive - nel dott. Xxxxxxxxx X'Xxxxxx; per l’UO 2 - Centro Nazionale Dipendenze e Doping - nella dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx; per l’UO 3 Ufficio Stampa - nella dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx; per l’UO 4 - Università di Tor Vergata - nella dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx.
Art. 10 (Referente amministrativi)
1) Per il DPA, il referente amministrativo-contabile dell’accordo è individuato nella dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, il referente per la rendicontazione finanziaria dell’accordo è individuato nella dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
2) Per l’ISS, il referente amministrativo dell’accordo è individuato Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 11
(Durata. Efficacia. Proroghe)
1) Il presente accordo, sottoscritto digitalmente, ha la durata di diciotto mesi ed è efficace a decorrere dalla data dell’avvenuta registrazione da parte del competente organo di controllo.
2) Eventuali proroghe, motivate da speciali ragioni di carattere tecnico, scientifico o organizzativo, potranno essere concordate per iscritto entro i 30 giorni precedenti alla data di scadenza dell’accordo.
Art. 12 (Manleve)
1) Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività progettuali da parte dell’ISS.
2) Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni, spese e costi che possano sorgere in conseguenza di azioni che comportino responsabilità dirette di una delle parti stesse verso terzi.
Art. 13 Foro competente
1) Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione del presente accordo e dell’allegato progetto esecutivo, il Foro competente è quello di Roma.
Il presente accordo, debitamente firmato in modalità digitale, sarà trasmesso al competente organo di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
per l’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento per le politiche antidroga Il Presidente Il Capo Dipartimento
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Cons. Xxxxx Xxxxxxxx
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