CONVENZIONE TRA LA CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI GROSSETO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO PER LO SVOLGIMENTO SINO AL 31.12.2016 DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEL PERSONALE DEL COMUNE AI SERVIZI DI CUSTODIA, TELEFONIA,...
CONVENZIONE TRA LA CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI GROSSETO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO PER LO SVOLGIMENTO SINO AL 31.12.2016 DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEL PERSONALE DEL COMUNE AI SERVIZI DI CUSTODIA, TELEFONIA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DEL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 6 AGOSTO 2015, N. 132
PREMESSO CHE:
– l'art. 1, comma 526, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della L. 24 aprile 1941, n. 392 sono trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
– le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un'inevitabile processo di accompagnamento e cambiamento; l'ANCI ha sin dall'inizio mostrato la propria sensibilità all'importanza del cambiamento in atto, insistendo per una rapida attuazione delle nuove disposizioni e manifestando la propria disponibilità a processi di accompagnamento alla realizzazione del nuovo assetto in maniera ordinata ed efficiente; il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di ogni singolo comune interessato;
– in questo quadro è maturata l'adozione delle disposizioni di cui all'art. 21-quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, ai sensi del quale: << 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, fino al
31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'art. 1, comma 527, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>>;
– in data 27.8.2015 è stata sottoscritta da ANCI e Ministero della Giustizia la Convenzione Quadro ai sensi dell'art. 21-quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n. 132;
– il Comune di Grosseto, in applicazione della L. 24 aprile 1941, n. 392, aveva da anni destinato presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Grosseto unità di personale proprie ai servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari;
– le parti, in un'ottica di leale collaborazione tra Istituzioni del territorio e nella piena consapevolezza della rilevanza per la comunità amministrata del buon funzionamento del Sistema di Giustizia, hanno stipulato, in data 18 dicembre 2015, la convenzione per continuare ad avvalersi delle attività di supporto del personale comunale sino al 31.12.2015 ai sensi della richiamata normativa;
– l'art. 1, comma 617, della L.. 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato l'art. 21-quinquies del
D.L. 27 giugno 2015, n. 83 sopra citato portando il termine per l'avvalimento al 31 dicembre 2016;
– le parti intendono quindi prorogare al 31 dicembre 2016 il termine della convenzione per lo svolgimento delle attività di supporto del personale del comune ai servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari di Grosseto, compresi i locali assegnati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (con esclusione di quelli la cui manutenzione è direttamente da questo gestita);
– con nota del 5.1.2016 prot. n. 6, il Presidente della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Grosseto ha allo scopo richiesto la proroga della convenzione e che, con disposizione n. 38/2016, nelle more della stipulazione della convenzione, sono stati rinnovati i distacchi del personale comunale presso gli uffici giudiziari;
– lo schema della presente convenzione è stato approvato dal Comune di Grosseto con
delibera di Giunta Comunale n. del e dalla Conferenza
Permanente con prov. n. del ; Tanto premesso e richiamato,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto della convenzione)
La convenzione ha ad oggetto lo svolgimento dall'1.1.2016 al 31.12.2016 delle attività di supporto del personale del comune ai servizi di: a) custodia, b) telefonia, c) riparazione e manutenzione
ordinaria inerenti il funzionamento degli uffici giudiziari grossetani ai sensi di quanto previsto dall'art. 21-quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2015, n. 132.
Articolo 2 (Oggetto della convenzione)
Ai fini della presente convenzione ed in conformità a quanto previsto dalla Convenzione Quadro del 27.8.2015:
a) per “attività di custodia” si intendono: a) i servizi volti a garantire l'ordinaria sorveglianza degli immobili destinati agli uffici giudiziari; b) i servizi di custodia delle chiavi e di apertura e chiusura dei medesimi immobili, di accoglienza degli utenti ed ospiti in ingresso ed accompagnamenti alle operazioni di uscita, con eventuale rilascio e successivo ritiro di documento identitificativo interno, nonché fornitura delle indicazioni generali necessarie per gli spostamenti interni; c) servizi di ricezione e smistamento della posta in arrivo. Sono espressamente esclusi da tale dizione i servizi di sorveglianza armata e, comunque, volti ad assicurare la sicurezza degli uffici giudiziari.
b) per “attività di telefonia” si intendono: i servizi di centralino – intesi come gestione delle chiamate in ingresso e in uscita – e generale indirizzamento dei flussi telefonici, anche interni, degli uffici giudiziari.
c) per “attività di riparazione e manutenzione ordinaria” si intendono tutti i servizi di gestione, manutenzione edile impiantistica e piccola riparazione riguardanti le sedi degli uffici giudiziari.
d) per “uffici giudiziari di Grosseto” si intendono i seguenti uffici: Tribunale di Grosseto, Procura della Repubblica di Grosseto, Giudice di Pace di Grosseto;
e) per “personale del comune già distaccato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari di Grosseto” si intende: a) il personale alle dirette dipendenze del Comune di cui al successivo art. 3 che, alla data di entrata in vigore del DL 27 giugno 2015, n. 83, svolgeva la propria attività lavorativa presso gli uffici giudiziari, a tempo pieno, ed esclusivamente per i servizi di custodia e telefonia sopra indicati, in forza di uno specifico provvedimento amministrativo; b) il personale alle dirette dipendenze del Comune di cui al successivo art. 4 che, pur in mancanza di uno specifico provvedimento amministrativo, alla data indicata, era già destinato a svolgere attività di
riparazione e manutenzione ordinaria per gli uffici giudiziari. Le attività in questione rientrano nell'oggetto della presente convenzione solo ed esclusivamente in quanto si tratti di servizi svolti direttamente dal personale comunale, con espressa esclusione di qualsiasi ipotesi di affidamento da parte dell'Ente territoriale dei medesimi servizi a terzi.
f) per “parametri per la qualificazione del corrispettivo dei servizi” si intendono: a) gli oneri retributivi ed i costi di gestione in relazione alle specifiche qualifiche di riferimento ed alle ore di attività svolte dal personale comunale, in favore degli uffici giudiziari, per i servizi sopra indicati;
b) i criteri, eventualmente anche forfettari, prefissati allo scopo di determinare il tempo impiegato per lo svolgimento dei servizi sopra indicati, in favore degli uffici giudiziari, da parte del personale comunale
Articolo 3
(Personale del Comune già distaccato)
Il personale del Comune già distaccato a tempo pieno presso gli uffici giudiziari di Grosseto per le attività di custodia e telefonia, in virtù delle disposizione dirigenziali n. 38/2016 di proroga delle precedenti disposizioni nn. 850- 851/2015 a loro volta di proroga delle disposizioni n. 9229/2010 (relativa al sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx) e n- 10/2003 (relativa ai sig.ri Galliani Miriano e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx), è il seguente:
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
XXXXXXXX Xxxxxxx (categoria B posizione economica B3) 100%
PROCURA DELLA REPUBBLICA
XXXXXXX Gualpiero (categoria B3 posizione economica B5) 100% XXXXXXXXXX Xxxxxxxx (categoria B3 posizione economica B3) 100%
Articolo 4
(Personale del Comune già destinato)
Il personale del Comune già parzialmente destinato agli uffici giudiziari di Grosseto per attività di riparazione e manutenzione ordinaria è il seguente:
XXXXXXXXX Xxxxxxxx (categoria C posizione economica C3) 5% XXXXXXXXXX Xxxxx (categoria B3 posizione economica B5) 5%
XXXXXXXXX XXXXX Xxxx (categoria B3 posizione economica B5 ) 5%
Articolo 5 (Durata della convenzione)
La durata della convenzione decorre dalla data dell'1.1.2016 alla data del 31.12.2016.
Articolo 6 (Comitato di monitoraggio)
Le funzioni del Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 6, secondo capoverso, della Convenzione Quadro del 27.8.2015 sono svolte dalla Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di Grosseto, con la partecipazione obbligatoria del rappresentante designato dal Comune di Grosseto.
Articolo 7
(Corrispettivo per il servizio prestato dall'Amministrazione Comunale)
Il corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale è quantificato sulla base del costo del personale relativo alle unità interessate ed in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato, risultante dal CCNL di riferimento, salve le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della predisposizione della Tabella di cui all'art. 3, comma 2, della citata Convenzione Quadro, nel modo seguente:
Personale comandato per attività di custodia e telefonia (100%):
XXXXXXXX Xxxxxxx (categoria B posizione economica B3) 100% - euro 28.777,48 * XXXXXXX Xxxxxxxxx (categoria B3 posizione economica B5) 100% - euro 29.778,21 XXXXXXXXXX Xxxxxxxx (categoria B3 posizione economica B3) 100% - euro 28.881,38
* Sostituzione ferie Galliani Miriano con altro personale del Comune – stima euro 2.630,00.
Personale parzialmente destinato per attività di riparazione e manutenzione ordinaria per un tempo impiegato determinato in via forfettaria nel 5% dell'intera prestazione lavorativa:
XXXXXXXXX Xxxxxxxx (categoria C posizione economica C3) 5% - euro 1.623,00 XXXXXXXXXX Xxxxx (categoria B3 posizione economica B5) 5% - euro 1.471,37 CAMPIGLIA XXXXX Xxxx (categoria B3 posizione economica B5 ) 5% - euro 1.489,97
Articolo 8
(Procedimento di liquidazione dei corrispettivi)
Il Comune di Grosseto, successivamente alla scadenza del 31.12.2016, provvederà a trasmettere alla Conferenza Permanente il rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte dal personale comunale in applicazione del presente accordo.
La liquidazione dei corrispettivi in favore del Comune di Grosseto verrà effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, della Convenzione Quadro del 27.8.2015.
Articolo 9 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)
Spetta agli uffici giudiziari provvedere alla gestione della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (medico competente, RLS) e, conseguentemente, provvedere all'inserimento dei predetti dipendenti del Comune distaccati in via esclusiva nella propria valutazione dei rischi, informarli, formarli, dotarli di eventuali D.P.I., sottoporli ad eventuale sorveglianza sanitaria, ecc... secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Articolo 10 (Gestione del personale)
Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 da parte del personale del Comune di Grosseto distaccato o destinato non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della giustizia.
Relativamente al solo personale distaccato spetterà comunque ai Dirigenti e(o responsabili degli Uffici giudiziari interessati provvedere alla tenuta delle presenze giornaliere del personale ed alla concessione dei congedi ordinari. Il registro delle presenze dovrà essere mensilmente trasmesso ai competenti uffici del Comune al fine di consentire la redazione del rendiconto delle attività.
Articolo 11 (Efficacia della convenzione)
L'efficacia della presente convenzione è subordinata al previo rilascio della necessaria
autorizzazione da parte del Ministero della giustizia ai sensi di quanto previsto dall'art. 21- quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n. 132. In mancanza di autorizzazione ministeriale, nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del ministero della Giustizia per il pagamento dei corrispettivi dei servizi che siano stati comunque resi in forza della presente convenzione cui sia stata data in ogni caso attuazione.
Articolo 12
(Onere economico derivante dall'attuazione della convenzione)
L'onere economico derivante dall'attuazione della presente convenzione ammonta ad euro 94.652,10.
Articolo 13
(Procedura di composizione delle controversie)
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito di preliminare valutazione da parte del Comitato di monitoraggio di cui all'art. 6 della Convenzione Quadro del 27.8.2015, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del tribunale di Grosseto, nei modi previsti dall'art. 810 c.p.c.
Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Xxxxxxxx, …..........................................................................
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (QUALE PRESIDENTE DELLA CONFERENZA PERMANENTE)
IL SINDACO