Direzione Sviluppo del Territorio Ufficio Urbanistica Mestre
Direzione Sviluppo del Territorio Ufficio Urbanistica Mestre
VARIANTE al PIANO DEGLI INTERVENTI n. 11
Variante alla Scheda Normativa relativa all’Area per attrezzature pubbliche e private di Via XXXXX a Marghera, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004.
Accordo Pubblico Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004.
Accordo Pubblico Privato per l’Area di Via Xxxxx
tra il Comune di Venezia e la Società Cediv S.p.A.
Il sottoscritto ………….…………, nato a …………………, domiciliato per la carica in Venezia, presso la sede comunale, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Venezia con sede in Venezia, Palazzo Cà Farsetti, San Marco, n. 4136, codice fiscale 00339370272, di seguito indicato come il “Comune”
e
il Signor …………….……., in qualità di , della Società Cediv S.p.A con sede legale
e amministrativa in xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxx C.F. 02565040272 P. IVA.02565040272, di seguito indicata anche come la “Società”
il Comune e la Società sono definite congiuntamente anche “Parti”
PREMESSO che
• il Comune di Venezia, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ha inteso dotarsi del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in qualità di strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche e di sviluppo per il governo del territorio comunale;
• con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128, pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014, è stata ratificata l'approvazione del PAT, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004. In data 15 novembre 2014 il PAT è divenuto efficace essendo decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione nel BURV, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della medesima L.R. 11/2004;
• il vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (PI) per le parti in esso compatibili;
• l'art. 6 della L.R. 11/2004 regola gli Accordi tra l'Amministrazione e i soggetti privati, al fine di inserire nella pianificazione vigente, progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti dal PAT;
• gli Accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;
• l’articolo 46 delle Norme Tecniche del PAT, prevede la possibilità per l’Amministrazione Comunale di concludere Accordi con soggetti privati e del terzo settore, per assumere nella formazione e nella fase di attuazione del PI, proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Le proposte dovranno caratterizzarsi da contenuti minimi precisati nelle procedure di evidenza pubblica o nel PI, anche allo scopo di evidenziare, descrivere e quantificare il rapporto tra il beneficio pubblico e quello privato, risultante dall’Accordo stesso;
• lo strumento di pianificazione cui accedono gli Accordi conclusi tra il Comune di Venezia e i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, è individuato nel PI, attualmente costituito dal Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, così come formalizzate con la sopra richiamata deliberazione del Commissario Straordinario con la competenza del Consiglio Comunale del 5 Dicembre 2014, n. 98;
• con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 81 del 23.02.2015, l’Amministrazione ha definito i criteri e determinato la quantificazione del beneficio pubblico per gli Accordi Pubblico-Privati, specificando che lo strumento di
pianificazione cui accedono per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, è individuato nel PI, attualmente costituito dal Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT;
• la Società con nota PG n. 048586 del 03.02.2014 e successiva integrazione con nota PG n. 0095026 del 03.03.2015, ha presentato una proposta di progetto di rilevante interesse pubblico per l’ambito di via Xxxxx a Marghera, interessato da un Piano Particolareggiato scaduto per decorrenza dei termini di efficacia ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e che comporta una modifica alla Scheda Norma prevista dalla vigente V.P.R.G. per la Terraferma (approvata con DGRV n. 3905/2004), come Variante al PI;
• tale proposta è costituita dalla seguente documentazione depositata agli atti del Comune - Direzione Sviluppo del Territorio:
a) indicazione e dati relativi alla Società e dimostrazione della piena disponibilità degli Immobili sui quali viene formulata la proposta;
b) rilievo dell'area oggetto d'intervento;
c) planimetria catastale con individuazione delle aree;
d) relazione tecnico-illustrativa della proposta d'intervento;
e) la descrizione urbanistica dell’intervento di progetto con la contestualizzazione con l’immediato intorno e con il contesto territoriale e il quadro degli interventi in corso e pianificati nell’area dove si inserisce;
f) dati di progetto (superficie coperta, altezze, destinazioni, ecc.);
g) la sintesi dello studio di impatto sulla mobilità nei casi previsti dal regolamento viario (intesa come insieme di tutte le componenti: traffico privato/viabilità, trasporto pubblico, bici, pedone), il traffico aggiuntivo indotto dall’insediamento e le proposte di intervento per la compensazione degli effetti provocati sulla mobilità, nonché le correlazione tra l’analisi sulla mobilità e le scelte urbanistiche effettuate;
h) una scheda normativa comprendente norme tecniche e specifiche di attuazione degli interventi;
i) la valutazione relativa alla compatibilità ambientale degli interventi; i caratteri degli interventi in rapporto ai principali sistemi insediativi e ai tipi d'intervento prevalenti, agli edifici e sistemi di edifici riferiti ad impianti speciali pubblici e/o di uso pubblico, ai principali sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico e ai principali caratteri della viabilità;
j) descrizione dell'assetto planimetrico delle parti che si propone di destinare all'intervento privato, xxxx a mostrare i rapporti tra l'intervento e la viabilità esistente, tra superficie coperta ed aree libere e a fornire la rappresentazione visiva e numerica degli standard della progettazione (parco pubblico), con l'indicazione delle tipologie edilizie;
k) valutazione di Compatibilità Idraulica, ai sensi del DGR 1322 del 10 maggio 2006, e successive modifiche e integrazioni, completa di elaborati, con particolare riferimento al regime idraulico e ai criteri progettuali tesi a evitare criticità dovute alla nuova urbanizzazione;
• la Società ha la piena ed esclusiva proprietà degli immobili interessati dalla proposta, siti in Comune di Venezia, aventi una superficie catastale complessiva di circa 59.421 mq e identificati catastalmente al foglio n. 1 Venezia/A, xxxx.xx nn. 10, 1192, 1210, 1083, 53, 17 e 459;
• la Variante al PI conseguentemente al recepimento del presente Accordo Pubblico-Privato, non incide sull’edificabilità massima di 44.400 mq di Sp (già prevista dalla scheda Norma vigente), e si sostanzia come specificato al successivo articolo 2;
• l’interesse pubblico derivante dal recepimento del presente Accordo Pubblico Xxxxxxx, si sostanzia come segue:
1. nella realizzazione e cessione del Verde pubblico attrezzato a parco, per una superficie non inferiore a 30.000 mq;
2. nella realizzazione del nuovo ingresso attrezzato lungo il lato sud della Stazione ferroviaria di Mestre, lato Marghera;
3. nell’acquisizione da parte del Comune di un congruo beneficio pubblico;
• il beneficio pubblico derivante dal recepimento del presente dall’Accordo Pubblico Privato, viene stimato nel 50% del plusvalore attribuito alla proprietà privata secondo quanto esposto nella seguente tabella:
Scheda Normativa Vigente | Scheda Normativa Variante | ||||||
Destinazione | Sp | (5) valore €/mq | valore totale € | destinazione | Sp | (5) valore €/mq | valore totale € |
Direzionale | 15.960 | € 2.200 | 35.112.000 | Direzionale | 5.400 | € 2.200 | 11.880.000 |
Residenziale | 15.640 | € 2.200 | 34.408.000 | Residenziale | 15.000 | € 2.200 | 33.000.000 |
Ricettivo Alberghiero | 8.060 | € 3.350 | 27.001.000 | Ricettivo Alberghiero | 12.000 | € 3.350 | 40.200.000 |
Commerciale | 4.740 | € 2.300 | 10.902.000 | Commerciale | 12.000 | € 2.300 | 27.600.000 |
sommano | 44.400 | 107.423.000 | 44.400 | 112.830.000 |
Il valore della proprietà privata secondo la scheda norma vigente è pari a € 107.423.000,00
Il valore della proprietà privata secondo la scheda norma in variante è pari a € 112.830.000,00 Il plus valore attribuito alla proprietà privata è pari a € 5.407.000,00
Il Benefico Pubblico complessivo, corrisponde al 50% del plus valore attribuito alla proprietà privata ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 81/2015, è pari a € 2.628.500,00;
• il beneficio pubblico si sostanzia come segue:
- cessione al Comune di una superficie a destinazione Direzionale non inferiore a 1.000 mq di Sp, e corrispondente ad un valore di € 2.200.000,00 considerando un valore unitario pari a € 2.200,00 al mq;
- lavori di riqualificazione edilizia da parte della Società nell’edificio di proprietà comunale denominato “ex Scuola Edison”, localizzato in Via Oroboni a Marghera (attualmente destinato a sede della Prefettura ed ad Attrezzature di Interesse Comune), per un importo pari ad € 428.500,00, corrispondente alla concorrenza dell’ammontare del Beneficio Pubblico;
• il presente Accordo Pubblico-Privato risulta coerente e compatibile con il PAT, nel rispetto della legislazione e la pianificazione sovra ordinata e non reca pregiudizio ai diritti di terzi.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.
Art. 2 - Oggetto dell’Accordo Pubblico – Privato
Il presente Accordo regola le modalità attuative nonché i termini e i contenuti della cessione al Comune degli immobili e dell’area a parco pubblico specificati nelle premesse nonché le tempistiche per tali adempimenti, finalizzati:
• alla seguente nuova quantificazione delle specifiche destinazioni d’uso già previste dal P.R.G., con particolare riferimento alla rideterminazione delle quote edificabili riferite alle destinazioni d’uso, senza incidere comunque sulla Superficie lorda di Pavimento (Sp) complessiva edificabile pari a
44.400 mq di Sp già prevista per l’intero ambito:
- Ricettivo/Alberghiero:
da una Xx xxxxxxx xx 0.000 mq ad una Sp massima di 12.000 mq (+ 3.940);
- Residenziale:
da una Xx xxxxxxx xx 00.000 mq ad una Sp massima di 15.000 mq (- 640);
- Commerciale:
da una Xx xxxxxxx xx 0.000 mq ad una Sp massima di 12.000 (+ 7.260), così ripartita:
- negozi di vicinato e medie strutture di vendita, anche in forma di medio centro commerciale, fino ad un massimo 10.000 mq di superfici di vendita;
- pubblici esercizi, depositi merci;
- Direzionale ed Attrezzature collettive pubbliche o di uso pubblico;
• alla seguente nuova definizione delle prescrizioni relative alla realizzazione degli interventi edilizi:
- l’altezza massima dovrà essere compatibile con le disposizioni ENAV;
- per l’attuazione degli interventi, ai sensi degli artt. 10.8 e 14 delle N.T.G.A. della citata VPRG per la Terraferma, sono individuati n. 4 Progetti Unitari di Comparto, così come specificato Scheda Normativa 1/2/3/4, con possibilità di trasferire parte della Sp e relative destinazioni d’uso tra i Progetti Unitari D/PU-76 e D/PU-77, entro un limite massimo del 20%, delle rispettive quantità edificabili;
- le opere di urbanizzazione e gli interventi privati dovranno essere sottoposti a progettazione unitaria. Successivamente gli interventi edilizi previsti nei singoli PU di Comparto saranno attuati mediante uno o più permessi di costruire;
• all’attribuzione da parte della Società al Comune di un Benefico Pubblico quantificato in € 2.628.500,00 (corrispondente al 50% del plus valore attribuito alla proprietà privata, ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 81/2015), così ripartito:
- cessione da parte della Società, di una superficie a destinazione Direzionale non inferiore a 1.000,00 mq di Sp, e corrispondente ad un valore complessivo di € 2.200.000,00 considerando un valore unitario pari a € 2.200,00 al mq;
- realizzazione da parte della Società, di interventi di riqualificazione edilizia dell’edificio di proprietà comunale denominato “ex scuola Edison”, localizzato in Via Oroboni a Marghera (attualmente destinata a sede della Prefettura ed Attrezzature di Interesse Comune), per un importo pari a € 428.500,00, corrispondente alla concorrenza dell’intero ammontare del Beneficio Pubblico;
• alla realizzazione (da parte della Società) e cessione in proprietà al Comune, di uno Standard primario a verde e di uno standard secondario a verde attrezzato a parco, collocato nella parte dell’area posta ad ovest, confinante a sud con via Xxxxxxxx e a nord con la strada statale, di superficie compatta e non inferiore a 30.000 mq, con attestamento sul fronte di via Xxxxxxxx, meglio identificato nella Scheda Normativa 2/3/4 e puntualmente descritto nella Scheda Normativa 1 per la sottozona F/PU-3. La progettazione del parco pubblico dovrà essere sviluppata con forme di partecipazione e secondo le modalità stabilite dalla Scheda Normativa per la sottozona F/PU-3;
• alla riqualificazione e attrezzamento (da parte della Società) dell’ingresso lungo il lato sud della Stazione ferroviaria di Mestre, lato Marghera (opera fuori ambito) e asservimento all’uso pubblico delle seguenti principali opere di urbanizzazione, meglio dettagliate al successivo articolo 4, da attuarsi secondo le disposizioni impartite dagli uffici ed enti gestori competenti, in sede di rilascio dei relativi permessi di costruire e secondo le modalità definite dal “Regolamento per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli standards urbanistici”, approvato con deliberazione n. 88 del 29 ottobre 2014, dal Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale.
Art. 3 - Modalità di attribuzione al Comune del Beneficio Pubblico
La Società s’impegna ad attribuire al Comune il Beneficio Pubblico, così come quantificato nelle premesse e nel precedente articolo 2, secondo le seguenti modalità:
• la realizzazione da parte della Società della superficie a destinazione Direzionale (non inferiore a
1.000 mq di Sp), da cedere al Comune e da attuarsi all’interno degli interventi edilizi terziari afferenti all’ambito D/PU-76;
• il rogito della cessione della superficie di cui al punto precedente dovrà riguardare l’immobile libero da ipoteche e sarà condizione essenziale per il rilascio dell’agibilità degli immobili realizzati nell’ambito D/PU-76. Nell’eventualità in cui la Società dia precedenza rispetto alla realizzazione degli interventi afferenti all’ambito D/PU-76, alla realizzazione degli intereventi afferenti agli ambiti D/PU-77 o B/PU-75, il rilascio dei relativi permessi di costruire sarà subordinato alla consegna al Comune di una polizza fideiussoria per un importo pari ad € 2.200.000,00, corrispondente al valore dell’immobile cedendo, così come specificato al precedente articolo 2;
• la realizzazione da parte della Società, degli interventi di riqualificazione edilizia dell’edificio comunale “ex Scuola Edison”, per un importo pari ad € 428.500,00, di cui al precedente articolo 2, potrà essere richiesta dal Comune successivamente all’efficacia della Variante al PI, in attuazione del presente Accordo Pubblico-Privato, previsto ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale del 23 aprile 2004 n. 11, in fase di rilascio del primo permesso di costruire e dovrà essere avviata con formale richiesta da parte del Comune a mezzo PEC, a cui corrisponderà, da parte della Società, la consegna al Comune di una polizza fidejussoria per un importo pari ad € 428.500.00. L’avvio dell’opera regolarmente autorizzata, che dovrà essere completata nei successivi 12 mesi dal rilascio del suddetto primo permesso di costruire, pena l’escussione della polizza fideiussoria, sarà condizione essenziale per il rilascio dei successivi permessi di costruire per l’ambito di via Xxxxx. In sostituzione alla realizzazione, da parte della Società, degli interventi di riqualificazione edilizia nell’edificio comunale “ex Scuola Edison”, potranno essere individuate nella Municipalità di Marghera altre opere di urbanizzazione da realizzarsi per pari importo.
Art. 4 - Realizzazione e cessione/asservimento in uso pubblico delle opere di urbanizzazione
La Società s’impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi prestazione tecnica accessoria connessa all’intervento) e a perfetta regola d’arte, le seguenti opere di urbanizzazione, secondo la Scheda Normativa 1/2/3/4:
opere di urbanizzazione primaria
- standard primario a parcheggio;
- standard primario a verde;
- viabilità carraia, pedonale e ciclabile e relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- rete approvvigionamento idrico;
- rete fognaria;
- rete telefonica;
- rete di distribuzione elettrica;
- cabina enel;
- rete di videosorveglianza;
- rete gas-metano;
- illuminazione pubblica;
- rete fibre ottiche;
- isole ecologiche (intese come spazi accessibili, riservati a ospitare le attrezzature necessarie alla raccolta differenziata dei rifiuti);
- opere volte a garantire l’invarianza idraulica;
- riqualificazione e attrezzamento dell’ingresso lungo il lato sud della Stazione ferroviaria di Mestre, lato Marghera (opera fuori ambito).
opere di urbanizzazione secondaria
- standard secondario a verde, consistente nella realizzazione di un’area attrezzata a parco, come identificata nella Scheda Normativa 1/2/3/4 e puntualmente descritta nella Scheda Normativa per la sottozona F/PU-3.
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sarà subordinata all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica qualora prescritte dalla normativa vigente.
La Società, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia e di opere pubbliche, è tenuta a presentare, in fase di richiesta del permesso di costruire, un progetto delle opere di urbanizzazione di livello pari a quello definitivo e prima dell’avvio dei lavori, di livello pari a quello esecutivo.
Le opere di urbanizzazione e gli interventi privati dovranno essere sottoposti a progettazione unitaria.
Gli interventi edilizi previsti nei singoli PU di Comparto saranno successivamente attuati mediante uno o più permessi di costruire.
Resta a carico della Società ogni ulteriore onere che dovesse risultare necessario per l’integrale soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione primaria e secondaria degli insediamenti di progetto, ivi compresa la realizzazione di eventuali opere ricadenti fuori ambito d’intervento, purché strumentali all’urbanizzazione dell’area. La Società s’impegna, inoltre, ad assumere tutti gli oneri finanziari relativi all’allacciamento della zona ai pubblici servizi.
Ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo di cui al successivo art. 10, la Società fornisce al Comune gli elaborati grafici relativi alle opere eseguite (as built), nonché il frazionamento delle aree da cedere e asservire in uso pubblico, concordato con il Comune. Tali documenti sono necessari per addivenire alla formale cessione e asservimento delle aree e delle opere realizzate e alla successiva formale consegna al Comune, che dovrà avvenire con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
La cessione e la consegna al Comune delle aree e delle opere e la costituzione della servitù di uso pubblico, deve avvenire entro sei mesi dall’approvazione del collaudo. La Società è responsabile della manutenzione e gestione delle aree e delle opere fino alla consegna delle stesse al Comune.
La manutenzione ordinaria e straordinaria e, in generale, la gestione delle aree gravate da servitù di uso pubblico e delle opere in esse realizzate, compresa la rete fognaria e di pubblica illuminazione nonché il pagamento dei consumi per servizi pubblici a rete, sono interamente a carico della Società o del condominio ove costituito.
Per quanto attiene la gestione dei sottoservizi a rete, fatta eccezione per la rete fognaria e di pubblica illuminazione, verrà costituita relativa servitù di condotta a favore degli enti gestori dei sottoservizi.
La Società, o il condominio ove costituito, ed i suoi aventi causa assumono ogni responsabilità civile e penale inerente la manutenzione e gestione delle aree ed opere citate, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo. Tali impegni dovranno essere esplicitamente inseriti negli atti di costituzione e cessione e negli atti di trascrizione nei registri immobiliari della servitù di uso pubblico delle aree ed opere interessate e in ogni altro atto di trasferimento o di locazione.
Ai fini della realizzazione delle opere di cui al presente articolo dovrà essere fatto riferimento al “Regolamento per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli standards urbanistici”, approvato con deliberazione n. 88 del 29 ottobre 2014, dal Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale.
Art. 5 - Scomputo del contributo di urbanizzazione
La realizzazione delle opere di urbanizzazione, di cui al precedente art. 4 (ad esclusione delle opere compensative volte a garantire l’invarianza idraulica su area privata), avviene a scomputo del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, fino alla concorrenza dell’importo dovuto, in applicazione delle vigenti tabelle, per i singoli atti abilitativi ad edificare.
La stima dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione che sarà allegata ai relativi permessi di costruire sarà redatta sulla base del vigente Capitolato del Comune di Venezia o di nuovi prezzi espressi a seguito di ricerca di mercato per voci non presenti in esso.
Qualora le opere di urbanizzazione di cui al primo comma del presente articolo abbiano un costo pari o superiore all’importo dei contributi dovuti per l’urbanizzazione in applicazione delle vigenti tabelle, la Società nulla deve a fronte del rilascio dei singoli permessi di costruire.
Nel caso in cui le opere abbiano un costo inferiore, la Società è tenuta a versare la differenza fino a raggiungere l’importo del contributo dovuto; parimenti è dovuta l’eventuale differenza nel caso in cui il collaudo accerti un valore delle opere inferiore a quello dovuto. In ogni caso l’entità effettiva degli oneri sostenuti dalla Società per le opere di urbanizzazione realizzate, da considerare ai fini dello scomputo del contributo dovuto, è accertata in sede di collaudo delle stesse. Nulla è comunque dovuto dal Comune nel caso in cui il valore delle opere realizzate sia superiore al contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione.
Ai fini dello scomputo del contributo dovuto è ammessa la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 11 della L.R. n. 11/2004.
Tra gli interventi previsti per i quali sarà ammesso lo scomputo del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, non potranno rientrare quelli indicati al precedente articolo 2 e che costituiscono beneficio pubblico per un corrispettivo di € 2.628.500,00.
Art. 6 - Prescrizioni in materia ambientale
Le aree da cedere al Comune e asservire all’uso pubblico non devono risultare contaminate, o potenzialmente contaminate, ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. A tal fine, la Società, a propria cura e spese, prima o contestualmente alla presentazione della richiesta del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dovrà presentare al Comune specifica dichiarazione, a firma del proprio legale rappresentante e di un tecnico abilitato, che attesti tale condizione di non contaminazione delle aree, neanche potenziale, sulla base di apposita Relazione Tecnica, contenente anche le risultanze di adeguate indagini svolte secondo le norme in materia. Gli uffici comunali competenti potranno chiedere integrazioni e/o adeguamenti della documentazione presentata.
La Società è altresì tenuta a evidenziare, nei modi di legge, l’eventualità che si manifesti una condizione di potenziale contaminazione dell’area. Il relativo conseguente procedimento si svolgerà quindi secondo quanto all’uopo previsto dal D.Lgs. n. 152/06. In tal caso l'inizio dei lavori per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione è subordinato alla certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza.
Eventuali oneri per controlli, ripristini, adeguamenti, monitoraggi e quant’altro correlato e/o conseguente all’intervento di bonifica/messa in sicurezza, anche rispetto alla bonifica bellica, restano a totale carico della Società, fino ad esaurimento delle necessità, ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/06.
Art. 7 – Prescrizioni in materia di assetto idrogeologico del territorio
Il progetto e la realizzazione delle opere necessarie a garantire l’invarianza idraulica degli interventi di nuova urbanizzazione dovranno comprendere tutte le opere atte al recapito delle acque alla canalizzazione consortile, comprese eventuali strutture (condutture e fossati) di proprietà di soggetti terzi. In tal caso, anche ove dette strutture ricadano in aree esterne al perimetro del’ambito d’intervento, il rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione sarà condizionato alla preventiva costituzione di una servitù a favore della Società relativa a queste ultime strutture, che consenta l’adeguamento delle stesse alle previsioni del progetto di invarianza idraulica, il loro perpetuo utilizzo ai fini idraulici, nonché la possibilità di intervenire per la loro manutenzione.
La Società si obbliga all’adeguamento delle suddette strutture secondo le indicazioni che saranno contenute nel progetto di invarianza idraulica o nei progetti di invarianza idraulica che
accompagneranno i permessi di costruire e alla loro manutenzione perpetua, liberando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno condizionati alla preventiva approvazione da parte del Consorzio di Bonifica territorialmente competente.
In attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.01.2010, la Società e i suoi aventi causa, nel caso si preveda la realizzazione di locali interrati, si obbligano:
- a non formulare alcuna istanza diretta al risarcimento dei danni cagionati a beni immobili o mobili di proprietà, sia registrati, sia non registrati, subiti in conseguenza di eventuali allagamenti di tutto o di parte dei fabbricati ricompresi all’interno dell’ambito d’intervento, relativamente alla parte interrata e/o seminterrata, nei confronti del Comune, della Provincia di Venezia, della Regione Veneto, del Consorzio di Bonifica competente per territorio nonché nei confronti di qualsiasi altro Ente/Società al quale compete la gestione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche;
- a richiamare il presente impegno negli eventuali atti di trasferimento/locazione, a qualunque titolo effettuati, di tutte le unità immobiliari o parte di esse, impegnandosi altresì fin d’ora a inserire, nei medesimi atti, la stessa clausola di obbligo da parte degli aventi causa.
Art. 8 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Gli interventi interessati dal presente atto non devono limitare la fruizione dell’ambiente da parte delle persone disabili, con riferimento ai diversi tipi di disabilità.
I progetti delle opere di cui all’art. 4 devono essere conformi alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici, con particolare riferimento:
- alla Legge 13 del 9 gennaio 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- al Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l' accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell' eliminazione delle barriere architettoniche”;
- al Decreto del Presidente della Repubblica 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- alla Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1428 del 6 settembre 2011, aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 12.07.2007 n. 16", approvate con DGRV n. 509 del 02.03.2011.
Gli elaborati dei progetti devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici previsti per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità degli edifici e degli spazi esterni e devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali, come previsto dalla menzionata normativa di riferimento. Ai progetti, inoltre, deve essere allegata la dichiarazione del progettista che attesti la conformità degli elaborati alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 9 - Opere di urbanizzazione - tempi di esecuzione
La Società s’impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle opere di cui al precedente art. 4 e ad ultimarli entro i termini previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. dei relativi permessi di costruire. L’inizio e l’ultimazione dei lavori sono attestati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Società.
Art. 10 - Collaudo delle opere di urbanizzazione
Il collaudo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 10, nomina il collaudatore delle opere di cui al precedente art. 4.
La Società è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. Il rimborso é garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art. 13.
Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
La Società s’impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Società, il Comune provvederà d’ufficio, con spese a carico della Parte medesima, avvalendosi della polizza fidejussoria di cui al successivo art. 13.
Su richiesta della Società ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione. La Società s’impegna, in ogni caso, a realizzare prioritariamente gli interventi di viabilità, di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento.
Il Collaudatore deve, comunque, acclarare il rispetto da parte del Comune e della Società degli obblighi assunti con il presente atto.
Art. 11 - Atti abilitativi - Realizzazione unitaria o per stralci funzionali delle opere di urbanizzazione – Agibilità degli edifici
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4 avviene attraverso la progettazione unitaria degli interventi ed in seguito all’ottenimento dei relativi permessi di costruire, nel rispetto della vigente normativa e delle modalità definite dal presente Accordo. In alternativa, la Società ha facoltà di procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali.
Il Comune si impegna a garantire le proroghe dei termini di validità dei permessi di costruire previsti dal D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. eventualmente necessarie per all’espletamento delle procedure a evidenza pubblica per l’appalto delle opere di urbanizzazione.
La richiesta del permesso di costruire deve essere corredata da specifici elaborati che definiscano in dettaglio, forma, tipologia, qualità e dimensione dei lavori da eseguire, rispettando le indicazioni e prescrizioni degli uffici comunali competenti e delle società o enti preposti alla gestione dei servizi.
Il rilascio dei permessi di costruire per gli edifici privati sono subordinati alla previa efficacia dell’atto abilitativo sopra menzionato relativo alle opere di urbanizzazione.
L’agibilità degli edifici privati è subordinata al preventivo collaudo delle opere di urbanizzazione. In caso di realizzazione per stralci funzionali delle opere di urbanizzazione, l’agibilità degli edifici privati è subordinata al preventivo collaudo delle opere di urbanizzazione dello stralcio all’interno del quale gli edifici sono inseriti, a condizione che siano realizzate tutte le opere che consentano l’accesso in condizioni di sicurezza agli edifici stessi e il loro allacciamento ai pubblici servizi e che non vi sia alcuna interferenza con le aree di cantiere destinate alla realizzazione degli stralci successivi. La sussistenza di tali condizioni per il rilascio dell’agibilità degli edifici dovrà essere dettagliatamente documentata dalla Società con specifici elaborati grafici e relazione accompagnatoria.
La Società deve garantire la coerenza e unitarietà delle scelte progettuali. A tal fine, in caso di realizzazione dell’intervento per stralci funzionali, i progetti del primo stralcio delle opere di urbanizzazione dovranno essere corredati dal progetto generale delle opere stesse, che consenta all’Amministrazione di valutare la coerenza complessiva delle soluzioni adottate.
I permessi di costruire relativi agli edifici privati sono assoggettati al contributo di costruzione previsto dalla normativa vigente; per la quota del contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è previsto lo scomputo di cui al precedente art. 5.
Art. 12 - Ecosostenibilità degli interventi edilizi
La Parte Attuatrice valuterà prioritariamente l’opportunità di realizzare interventi edilizi di tipo ecosostenibile, avvalendosi di tecnologie innovative che favoriscano il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili e garantiscano un’elevata qualità e salubrità degli ambienti di residenza e di lavoro.
Art. 13 - Garanzie
La Società in sede di rilascio del Permesso di Costruire afferente le opere di urbanizzazione, costituirà, quale garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, una polizza fideiussoria a copertura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 3, ultimo comma, e all’articolo 4, corrispondente alla maggiorazione del 30% del valore delle opere stesse a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell’obbligato.
Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, di cui al precedente articolo 9, la Società autorizza il Comune a disporre della polizza fidejussoria nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.
La fidejussione viene svincolata con l’approvazione del certificato di collaudo, ad eccezione del 10% della stessa che resterà vincolato fino alla consegna o all’asservimento delle opere di cui al precedente art. 4, nonché al rimborso degli onorari e spese per il collaudo di cui al precedente art. 10.
In caso di collaudo delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali, previsto dall’articolo 11, la quota parte della fidejussione da svincolare sarà proporzionale all’entità delle opere collaudate. In ogni caso l’importo della fidejussione da svincolare sarà determinato dagli uffici comunali competenti, in modo da garantire sempre e comunque la copertura dei costi dei lavori ancora da eseguire, tenendo conto dell’eventuale aggiornamento dei prezzi di mercato, dei costi dei collaudi, delle spese per le procedure di gara e di qualsiasi altra spesa connessa alla realizzazione degli interventi.
Art. 14 - Trasferimento a terzi degli oneri e obblighi della convenzione
Le obbligazioni tutte di cui al presente atto, sono assunte dalla Società per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, i quali, anche se a titolo particolare, saranno solidalmente tenuti, insieme alla parte dante causa, all’adempimento delle obbligazioni di cui trattasi.
In caso di trasferimento degli obblighi contenuti nella presente convenzione ad altro soggetto attuatore, il subentrante dovrà presentare al Comune (per la verifica ed accettazione), prima dell’atto di compravendita, adeguate nuove polizze fideiussorie a garanzia degli impegni assunti con il presente atto.
Art. 15 - Validità dell’Accordo
Il presente Accordo sostituisce la convenzione prevista all’art. 14.3 delle N.T.S.A. della Variante al PRG per la Terraferma e andrà registrato e trascritto, a cura e a spese della Società, entro 30 gg dall’esecutività della Variante al PI di cui al precedente articolo 2, pena la decadenza.
La validità del presente Accordo cessa in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PI conseguente al suo recepimento.
Le parti convengono che qualora la Società non dia corso alla registrazione e trascrizione del presente Accordo o alla realizzazione entro 24 mesi dall’efficacia della Variante al PI degli interventi di urbanizzazione, con particolare riferimento all’attrezzamento del primo stralcio della realizzazione del
parco, il Comune si riserva di attivare gli atti finalizzati al ripristino delle attuali previsioni urbanistiche dell’intera area, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma del precedente articolo 3. Il termine di 24 mesi è da considerarsi al netto dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l’appalto delle opere di urbanizzazione, qualora necessarie.
Art. 16 - Rinuncia all’ipoteca legale - regime fiscale
La Società autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all’ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Tutte le spese di stipulazione, di registrazione e di trascrizione della presente convenzione e degli atti di trasferimento di proprietà o di asservimento nonché quelle ad esse connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle aree da cedere/asservire ad uso pubblico), sono a carico della Società che si riserva di chiedere - e sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.
Art. 17 - Vigilanza
Il Comune, nella persona del Dirigente firmatario della presente convenzione o suo delegato, si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla Società con la presente convenzione, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere di urbanizzazione eseguite a quanto previsto nel progetto approvato.
Art. 18 - Controversie
Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il Foro di Venezia.
Sottoscrivono per conferma e accettazione:
Per il Comune ……………………….. Per la Società ………………………..
Allegati:
Scheda Normativa / 1 - Prescrizioni;
Scheda Normativa / 2 - Individuazione Progetti Unitari di Comparto (sc. 1:2.500); Scheda Normativa / 3 - Destinazioni d’uso (sc. 1:2.500);
Scheda Normativa / 4 - Mobilità e Verde Pubblico (sc. 1:2.500);