CONVENZIONE
CONVENZIONE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – INPS
Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti d’in- validità civile
L’anno , il giorno ... del mese di ..., in Cagliari,
TRA
La Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Direttore Generale dell’Assesso- rato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale …………………….. , domiciliato agli effetti del presente atto ……………
E
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, domiciliato agli effetti del presente atto presso la propria Direzione Regionale in Cagliari, via dei Giudicati n. 33, in seguito deno- minato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore regionale Dott. Xxxxxxxx Xxx- da, a ciò espressamente autorizzato dalla deliberazione C.A. n. 81 del 6 marzo 2001
PREMESSO
• che, ai sensi dell’art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;
• che, in base al medesimo articolo 130, a decorrere dal 3 settembre 1998, la funzione d’erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è stata trasfe- xxxx ad un apposito Fondo di gestione istituito presso l’INPS;
• la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), all’art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall’INPS, previa stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime ed il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell’e- sercizio della potestà concessiva, le risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell’ar- ticolo 7 del Decreto Legislativo n. 112/98 e disciplinando, altresì, anche i rapporti con- seguenti all’eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi dispo- sti dalle Regioni con risorse proprie;
• che con le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DPCM del 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000, è previsto l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario delle funzioni di concessione dei trattamenti economici d’in- validità civile, già conferite ai sensi dell’art.130 del citato D.L.vo n.112/98, e sono indi- viduate le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire;
• che in data 6 dicembre 2000 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito, tra l’altro, l’accordo quadro tra Regioni e INPS, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 2001;
• che, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2003 n. 234, sono state conferite alla Re- gione Autonoma della Sardegna le funzioni e i compiti di cui al decreto legislativo 112/98, tra cui quelle inerenti alla concessione dei trattamenti economici d’invalidità ci- vile;
• che il DPCM 30 luglio 2004 individua ed attribuisce alla Regione Autonoma della Sar- degna, a decorrere dal 1° agosto 2004, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed or- ganizzative per l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici
a favore degli invalidi civili, conferite alla medesima dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, e disciplinate con la Legge Regionale della Sardegna 12 dicembre 2003, n. 12;
• che è stata emanata la Legge Regionale della Sardegna 12 dicembre 2003, n. 12, in materia di “Provvidenze a favore degli invalidi civili”;
• che la deliberazione della Giunta Regionale n° 14/16 del 18 marzo 2004 ha istituito, presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, il Servizio delle Provvidenze per gli Invalidi Civili articolato in quattro settori con sedi operative disloca- te nei capoluoghi di Provincia Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano;
• che, a seguito della normativa citata, la Regione Autonoma della Sardegna, tramite il Servizio delle Provvidenza per gli Invalidi Civili, ha preso in carico un numero notevole di pratiche arretrate, provenienti dalle prefetture, suddivise nelle diverse tipologie di provvidenze;
• che, nel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 0000, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e del- l’Assistenza Sociale, ha riattivato un confronto con l’INPS finalizzato al raggiungimento di un’intesa:
• che, nel mese di agosto del 2004, il Servizio delle Provvidenze per gli Invalidi Civili ha provveduto a stipulare contratti a progetto, di durata semestrale, con 16 (sedici) unità lavorative in possesso di adeguati requisiti professionali che sono stati assegnate alla sede di Cagliari e che tali contratti sono stati rinnovati per un secondo semestre;
• che l’apporto lavorativo di queste 16 unità impegnate nella sede territoriale di Cagliari s’è dimostrato particolarmente efficace e meritevole di apprezzamento professionale perché ha consentito un significativo alleggerimento degli arretrati gravanti sulla sede di Cagliari;
• che, nel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 0000, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e del- l’Assistenza Sociale ha promosso un confronto sia con le associazioni degli invalidi sia con gli enti di patronato operanti nel territorio regionale, attivando tavoli di lavoro fina- lizzati ad individuare forme e modalità di semplificazione ed ottimizzazione del servizio;
• che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha costantemente po- sto in essere azioni di raccordo con l’Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione e con l’Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica per sollecitare l’adozione di provvedimenti di loro competenza necessari allo svolgimento delle funzioni in capo al Servizio delle Provvidenze per gli Invalidi Civili;
RILEVATO
• che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), all’art. 80, comma 8, ri- serva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di in- validità civile possa essere esercitata dall’INPS, previa stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e l’INPS, disciplinando, altresì, anche i rapporti conseguenti all’e- ventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle Re- gioni con risorse proprie;
• che l’art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 12 (Provvidenze a favore degli invalidi civili) stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell’art. 130 del D. Lgs. 112/98 la Regione Sardegna può avvalersi, attraverso apposita con- venzione, altresì dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”;
• che, attualmente, in campo nazionale ben 8 (otto) Regioni – Campania, Lazio, Abruz- zo, Marche, Calabria, Basilicata, Liguria e Piemonte - hanno affidato in convenzione, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le funzioni amministrative concernenti la concessione o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile;
• che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, essendo già investito della funzione di erogazione dei trattamenti economici, può garantisce la gestione unitaria del proce- dimento amministrativo di istruttoria e concessione dei trattamenti economici avvalen- dosi di idoneo apparato organizzativo adeguatamente informatizzato presente su tutto il territorio regionale;
• che, ferma restando la competenza delle ASL in merito all’accertamento dei requisiti sani- tari, l’intero processo produttivo può essere affidato all’INPS affinchè possa svolgerlo con proprie procedure informatiche, nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall’Istituto medesimo;
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate, SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione disciplina l’affidamento all’INPS delle attività afferenti la conces- sione o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile e le relative modalità di attuazione.
E’ previsto un periodo di sperimentazione finalizzato all’applicazione di nuove metodologie organizzative e avanzate tecnologie informatiche nel flusso delle informazioni relative all’i- struttoria, liquidazione e decretazione delle provvidenze, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi offerti, secondo il Protocollo d’intesa allegato che fa parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2
Definizione delle competenze
A decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, l’INPS eserciterà le funzioni di concessione delle provvidenze di invalidità civile, con la relativa legittimazione passiva, e curerà l’esecuzione dell’intero iter amministrativo, garantendo condizioni di massima trasparenza e agilità procedurale anche attraverso una riprogettazione della modulistica cartacea da concordarsi con gli Enti interessati.
Le Commissioni sanitarie presso le ASL, nel caso in cui accertino la sussistenza del requi- sito sanitario per invalidità civile nelle percentuali previste dalla legge per il diritto ad un trattamento economico, trasmetteranno, ove possibile anche in via telematica, dopo le previste verifiche a cura delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministero dell’E- conomia e delle Finanze, il verbale di visita medica alla struttura INPS competente per co- mune di residenza dell’interessato, al quale ultimo verrà, al contempo, indirizzata copia del verbale medesimo.
L’eventuale trasmissione in via telematica dei dati personali afferenti i beneficiari avverrà sulla base di tracciati-record concordati tra ASL e INPS nel rispetto della normativa previ- sta dalla legge n. 675/96.
Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà preventivamente essere concor- data tra le parti.
Le competenti Commissioni sanitarie invieranno, ove possibile in via telematica, alla strut- tura dell’INPS territorialmente competente, i verbali di revisione medica che comporteran- no modifiche o revoche di trattamenti economici in corso.
Art. 3
Attività svolta dall’INPS
L’attività istruttoria svolta dall’INPS avrà per oggetto la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei trattamenti economici di invalidità civile accolte sanitariamente a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, nonché la definizione amministrativa delle pratiche in carico presso i competenti uffici della Regione Autonoma della Sardegna, che non risultino definite.
Analogamente, con effetto dalla medesima data, l’attività svolta dall’INPS riguarderà an- che le modifiche e le revoche dei trattamenti in corso.
Gli adempimenti istruttori finalizzati all’accertamento dei requisiti amministrativi si conclu- deranno con l’emissione di un provvedimento di concessione (o di revoca) firmato dal diri- gente amministrativo INPS competente, da notificarsi al soggetto interessato o ad un suo delegato.
Art. 4
Tempi di assolvimento delle pratiche
In considerazione delle necessità di un’utenza particolarmente meritevole di tutela, l’INPS si impegna a definire le pratiche di concessione dei benefici economici assicurando la massima brevità nei tempi, ed, in ogni caso, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla ricezione dei verbali di visita medica di cui all’art. 2 della Convenzione.
Art. 5
Rapporti con l’utenza
Per rendere più agevole l’accesso ai servizi da parte degli utenti, soprattutto quelli che ri- siedono nelle zone interne della regione, l’INPS curerà i rapporti con l’utenza attraverso le proprie sedi decentrate presenti nel territorio regionale.
Art. 6
Controlli amministrativi
Ferma restando la competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli inter- venti di verifica contemplati dalla normativa in materia, l’INPS provvede a tutti gli adempi- menti relativi alla gestione amministrativa dei trattamenti economici, compresi i previsti controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni economiche che danno di- ritto al godimento dei benefici, ed attua verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tal fine.
Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti, l’INPS provvede alla revoca dei benefici a decorrere dalla data di accertamento, notificandola tempestivamente all’interessato e, in copia, alla Regione.
Nel caso di concessione di prestazioni soggette a revisione, l’Inps dovrà richiedere tempestivamente alla commissione medica istituita presso la competente Azienda ASL di sottoporre l’invalido civile a visita medica, inviando contestualmente copia della richiesta all’interessato.
Non si farà luogo alla sospensione dell’ erogazione della prestazione prima della data di visita di revisione. Nell’ipotesi di conferma del requisito sanitario, la prestazione dovrà essere corrisposta senza soluzione di continuità
Art. 7
Remunerazione dei servizi
Per le attività di cui alla presente Convezione nonché per le attività di informazione fornite ai beneficiari dei trattamenti economici, la Regione riconosce all’INPS per ogni pratica de- finita (prima liquidazione, ricostituzione o revoca), un compenso, così come analiticamente indicato all’articolo 2 del protocollo d’intesa che costituisce parte integrante della presente convenzione.
La corresponsione dei predetti compensi è effettuata mensilmente a rate posticipate sulla base dei conteggi comunicati dall’INPS.
La misura del compenso è stata determinata prendendo a riferimento il costo di una prati- ca di pensione sociale calcolato in base ai criteri del sistema di contabilità industriale.
La misura del compenso è sottoposta a revisione annuale sulla base delle variazioni inter- venute negli elementi di costo.
La revisione dei compensi è stabilita con apposito atto integrativo della presente Conven- zione con effetto dall’inizio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la verifica dei costi. Per l’assolvimento delle attività oggetto della presente Convenzione, in fase di prima at- tuazione, la Regione Autonoma della Sardegna provvederà per l’anno 2005 a riconoscere all’INPS quota parte della somma di Euro 99.000 ricevuta dallo Stato per l’annualità 2005. La misura dei compensi non può comunque comportare per la Regione, unitamente agli oneri di cui all’art. 9, una spesa complessiva superiore alle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per le funzioni di cui trattasi.
Art. 8
Personale dello Stato
Ad integrazione della presente Convenzione, le parti provvederanno, con successivo prov- vedimento, a concordare l’eventuale assegnazione all’INPS di un contingente di persona- le da impiegare nello svolgimento delle funzioni in oggetto, in misura non superiore alle ri- sorse professionali trasferite dallo Stato.
Art. 9
Legittimazione passiva
Per la trattazione del contenzioso giudiziale con costituzione in giudizio di un legale del- l’Avvocatura dell’INPS, la Regione Autonoma della Sardegna stessa corrisponderà al- l’INPS un compenso pari a quanto previsto a titolo di competenze e onorari nella misura minima prevista dalle tariffe forensi, tutte le volte in cui il giudizio non si concluda con la li- quidazione giudiziale degli stessi in favore dell’Amministrazione resistente.
Gli oneri di cui al presente articolo sono ricompresi fra quelli complessivi definiti nell’artico- lo 7.
Art. 10 Archivi
L’archivio corrente delle pratiche sarà trasferito presso le sedi indicate dall’INPS.
Le parti concordano di definire successivamente tempi e modalità per la rilevazione delle pratiche giacenti sia presso gli archivi degli uffici regionali sia presso le Prefetture, previa verifica della loro consistenza.
Art. 11 Durata
La presente Convenzione ha validità di tre anni, compreso il periodo di sperimentazione previsto dal Protocollo di intesa di cui all’art. 1, e si intende tacitamente rinnovata, salvo eventuali modifiche concordate dalle parti anche in considerazione delle risultanze delle attività di controllo e verifica.
La Convenzione ha validità fino all’emanazione di eventuali accordi o disposizioni legislati- ve difformi dal contenuto del presente atto.
Le parti possono recedere dalla Convenzione in via autonoma con preavviso di sei mesi.
Art. 12 Contenzioso
Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra i contraenti in merito all’applicazione della presente Convenzione, che non sia disponibile comporre in via amministrativa, le parti concordano di ricorrere ad un collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale è composto di tre membri: un rappresentante per ciascuna parte e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
In pendenza del giudizio arbitrale, i contraenti non sono sollevati da alcun obbligo previsto nella presente Convenzione.
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto e la sentenza non sarà soggetta a ricorso in Appello o per Cassazione, rimedi cui le parti dichiarano espressamente ed ir- revocabilmente di rinunciare.
Le spese per la costituzione e il funzionamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate dalla parte istante e poste, a conclusione del giudizio, a carico del soccombente.
Art. 13 Norme finali
L’INPS si impegna a trasmettere, con cadenza trimestrale, i dati inerenti alle singole istan- ze di concessione definite, sulla base di tracciati-record concordati con la Regione.
L’INPS presenterà inoltre, con periodicità trimestrale, il report delle procedure automatiz- zate di definizione delle pratiche pervenute.
La Regione Autonoma della Sardegna mantiene la rappresentanza nelle sedi istituzionali nazionali e locali in materia di invalidità civile.
L’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale è preposto alla fun- zione di vigilanza e verifica delle attività previste dalla presente convenzione, compreso il monitoraggio della spesa; l’INPS è pertanto tenuto a fornire i dati e le informazioni neces- sarie.
L’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’INPS stabilisco- no, nell’ambito del Protocollo d’intesa allegato, l’attivazione di una Commissione di valuta- zione e verifica concernente la funzionalità e l’adeguatezza dei risultati della presente
Convenzione, avendo riguardo di porre in essere modalità di coinvolgimento e di concerta- zione con le associazioni rappresentative degli invalidi civili e degli enti di patronato ope- ranti nel territorio regionale.
La Regione Autonoma della Sardegna e l’INPS si riservano di concordare ulteriori e speci- fiche forme di collaborazione volte alla ottimizzazione dei reciproci adempimenti.
Cagliari,