tra
ACCORDO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO AD ALTA INTENSITA' .
Reg. n° del
L’anno duemiladieci addì del mese di , presso la sede legale dell’Asl n. 5 di Oristano
tra
1. L’Azienda Sanitaria Locale n. 5, con Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 00 (CF/PI n° 00681110953 ), rappresentata dal Commissario Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Lajatico il 12/05/1949, ivi domiciliato per la sua carica;
e
2. La Fondazione Nostra Signora del Rimedio Onlus - Centro di Cura e Riabilitazione Santa Xxxxx Bambina, con Sede Legale in Oristano, Loc. Rimedio (CF 80003550953 ) rappresentata da
nato a , il ,
Premesso
⮚ che la Giunta Regionale con DGR 19/1 del 28.03.2008 ha approvato la riorganizzazione della rete territoriale delle attività sanitarie e socio – sanitarie di riabilitazione ed ha attribuito all'ASL 5 di Oristano n. 30 posti letto di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità ;
⮚ che con successiva DGR 3/9 del 16.01.2009 la Giunta Regionale ha dettato disposizioni in materia di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità disciplinandone caratteristiche, criteri d’accesso, requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi e remunerazione;
⮚ che nelle more della riorganizzazione delle attività di riabilitazione da parte dell’ASL n. 5 e della ricognizione e dell’emanazione dei provvedimenti definitivi di accreditamento istituzionale da parte della Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 2/19 del 19.01.2010, è stata chiesta al competente Assessorato l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento provvisorio di
n. 30 posti letto di riabilitazione a ciclo continuativo ad alta intensità , da erogarsi provvisoriamente in una struttura esterna ai locali dell'Azienda USL n° 5 di Oristano;
⮚ che l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, con nota n.13533/XV.8.12/3 del 24.06.2010, ha autorizzato la ASL ad utilizzare i locali del Centro di Cura e Riabilitazione Santa Xxxxx Bambina per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione a ciclo continuativo ad alta intensità in via temporanea, per l'anno 2010, fino alla conclusione dei lavori di costruzione del padiglione destinato ad ospitare l'attività in oggetto nel Presidio Ospedaliero San Xxxxxxx di Oristano e comunque entro sei mesi dalla data della succitata nota ARIS;
Tutto ciò premesso
si conviene quanto segue
ART. 1 - GESTIONE DELL'ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO AD ALTA INTENSITA'
Oggetto del presente accordo è la gestione delle prestazioni di Riabilitazione a ciclo continuativo ad alta intensità da erogarsi presso il Centro di Cura e Riabilitazione Santa Xxxxx Bambina per complessivi n. 30 posti letto pubblici.
ART. 2 - PERSONALE DA IMPIEGARE NELLA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI MEDICINA RIABILITATIVA A CICLO CONTINUATIVO AD ALTA INTENSITA'
Per garantire il possesso dei requisiti tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni regionali in materia, le parti concordano che l'attività riabilitativa come sopra esplicitata sia condotta con il supporto delle necessarie figure professionali mediche e non mediche.
L’Azienda assicurerà le prestazioni di natura specialistica di cardiologia, anestesia, diabetologia, urologia, fisiatria, psichiatria mediante proprio personale.
II personale messo a disposizione dall'Azienda opererà in seno al Centro in armonia con le esigenze organizzative dello stesso.
Art. 3 - DIREZIONE SANITARIA
La direzione sanitaria e tecnico professionale sarà assunta da idoneo dirigente medico la cui nomina deve essere approvata dall’Azienda. In considerazione delle responsabilità derivanti dal contesto operativo e della gestione integrata delle attività, pur rimanendo il rapporto contrattuale tra Centro e Direttore Sanitario, l’Azienda ha facoltà di chiederne la revoca per tutte le motivazioni inerenti gli aspetti fiduciari del ruolo, pena la risoluzione del presente accordo. La richiesta di revoca da parte dell’Azienda dovrà essere inserita tra le cause di risoluzione del rapporto contrattuale tra Centro e Direttore Sanitario.
Il Direttore sanitario è responsabile:
1. dell’organizzazione tecnico-funzionale, gestionale e del buon funzionamento dei servizi;
2. dell’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e delle professioni sanita- rie e di assistenza che deve possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l’eser- cizio delle singole attività professionali, ;
3. dell'appropriatezza delle prestazioni erogate;
4. del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
5. del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche attivi- tà;
6. del controllo delle attività di supporto ed in particolare di quelle di disinfezione e di steriliz- zazione;
7. della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;
8. delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
9. della vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi;
10. di comunicare ogni variazione dei locali, delle attrezzature e la cessazione del proprio incari- co;
11. del rispetto delle previsioni in materia di volumi di prestazioni e di tetti di spesa programma- ti;
12. della trasmissione alla ASL del riepilogo mensile in formato elettronico delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, o altre, richieste per i pazienti ospiti della struttura.
ART. 4 - REQUISITI TECNOLOGICI
Per quanto attiene i requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi, le attività di Riabilitazione a ciclo continuativo ad alta intensità ,gli stessi sono individuati dalla DGR n. 3/9 del 16/01/09.
Qualora si rendessero necessari accertamenti diagnostici o di laboratorio, vi provvederà l’Azienda secondo quanto indicato al successivo art. 6).
ART. 5 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELL' ATTIVITA'
La responsabilità dell'accettazione e della dimissione dei pazienti, è affidata all'Unità di Valutazione Territoriale.
L’accettazione verrà effettuata solo sulla base di uno specifico programma assistenziale individuale che preveda la tipologia degli interventi riabilitativi, la durata degli stessi e la scadenza del piano assistenziale. Il paziente è dimesso a scadenza fatta salva diversa e motivata valutazione della UVT. La responsabilità del trattamento è affidata all’equipe medica del Centro che opera in piena autonomia tecnica e professionale.
ART. 6 – ONERI A CARICO DELL’AZIENDA
L’Azienda si impegna a garantire le seguenti prestazioni delle quali potranno necessitare i pazienti:
1. prestazioni di diagnostica strumentale
2. prestazioni di laboratorio
3. prestazioni di assistenza protesica
4. prestazioni di assistenza integrativa
5. assistenza farmaceutica
6. dispositivi e materiale di consumo
7. nutrizioni enterali.
Per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, l’Azienda, ferma restando l’individuazione di protocolli di prenotazione e di erogazione privilegiati, procederà al recupero dei costi ( corrispondenti alla tariffa per ciascuna prestazione di diagnostica strumentale o di laboratorio e farmaceutica ) nell’ambito della tariffa di pertinenza.
Per quanto concerne l'assistenza farmaceutica l'Azienda procederà all'erogazione delle specialità medicinali relative alle patologie presentate dal soggetto ospite con conseguente inserimento dei dati nel File F anche ai fini della compensazione intra ed extra regionale, come previsto dall'art.3.3.2 dell'allegato 1 alla DGR 8/16 del 2006.
Per quanto riguarda i dispositivi e il materiale sanitario di consumo necessario per la somministrazione dei medicinali (garze, deflussori, aghi a farfalla, cerotti cotone, ecc.) dovranno essere forniti dall’Azienda con recupero dei costi effettivamente sostenuti nell’ambito della tariffa di pertinenza.
Le nutrizioni enterali saranno ugualmente fornite dall’Azienda con recupero dei costi effettivamente sostenuti nell’ambito della tariffa di pertinenza.
Per quanto riguarda l’assistenza integrativa e protesica, in conformità alle disposizioni della DGR 8/16 del 2006, l’Azienda fornirà le classi di ausili indicati al paragrafo 3.3.4 dell’allegato 1) alla medesima DGR. Il recupero dei costi avverrà con le modalità già esposte.
Tutte le prestazioni di cui ai punti dall’1) al 7) del presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Sanitario del Centro.
ART. 7 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le prestazioni erogate dal Centro saranno remunerate sulla base delle seguenti tariffe stabilite dalle disposizioni vigenti:
Tariffa | Prestazione | Fonte Normativa | Posti letto |
€ 200,00 | Riabilitazione a ciclo continuativo ad alta intensità | DGR 3/9 del 16/01/2009 | 30 |
La suindicata tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 15% per piani personalizzati che prevedano l'utilizzo di attrezzature e strumentazione con tecnologie particolarmente innovative. Il pagamento delle prestazioni di riabilitazione a ciclo continuativo ad alta intensità avverrà sulla
base delle fatture mensili emesse dal Centro nei confronti di ciascuna ASL di provenienza del paziente.
L’ASL 5 provvederà al pagamento delle fatture relative alle prestazioni erogate dal Centro a favore dei propri pazienti , previa eventuale contestazione delle irregolarità riscontrate, entro e non oltre i 90 giorni dalla data di arrivo al protocollo delle stesse.
ART. 8 - DETERMINAZIONE DEI COSTI
I costi sostenuti dall’ASL n. 5 di Oristano che la medesima andrà a recuperare nell’ambito della tariffa giornaliera, verranno determinati sulla base dei seguenti criteri:
• per quanto riguarda il personale si farà riferimento al costo corrispondente alla retribuzione lorda , inclusi gli oneri riflessi, di ciascun dipendente temporaneamente impiegato presso il Centro;
• i dispositivi medici e il materiale di consumo verranno conteggiati sulla base del valore di acquisto da parte dell’Azienda;
• il materiale necessario per la nutrizione enterale verrà calcolato sulla base del valore d’acquisto da parte dell’Azienda;
• i costi delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio verranno calcolati sulla base delle rispettive tariffe.
Al termine di ogni trimestre l’Asl n° 5 provvederà all'emissione e all'invio al Centro di un'unica fattura, per l'addebito dei costi di cui all'art. 6 del presente accordo, sostenuti dalla stessa Azienda USL n° 5.
Per quanto riguarda le prestazioni di Riabilitazione a ciclo continuativo ad alta intensità erogate ai pazienti provenienti da altre Aziende Sanitarie della Regione, l'Azienda USL n° 5 provvederà a pagare la tariffa prevista al Centro di Cura e Riabilitazione Santa Xxxxx Bambina, con successiva rivalsa nei confronti delle Aziende Sanitarie di residenza dei pazienti interessati.
A tal fine il Centro di Cura e Riabilitazione Santa Xxxxx Bambina dovrà trasmettere mensilmente all'Azienda USL n° 5 un prospetto analitico dei pazienti, non residenti, che hanno usufruito delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ART. 9 - DURATA
II presente accordo ha efficacia dal 01/01/2010 e avrà scadenza al 23/12/2010, conformemente a quanto stabilito con nota ARIS n.13533/XV.8.12/3 del 24.06.2010. L'accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento alla luce di specifiche e motivate esigenze di pubblico interesse e di eventuali successive disposizioni Regionali.
Il presente accordo potrà essere disdettato da una delle parti, previa comunicazione scritta all'altra, dandone un motivato preavviso di almeno un mese.
Il presente accordo è soggetto a monitoraggio con verifica trimestrale relativamente all'appropriatezza delle prestazioni erogate , all'andamento dei costi e alla loro compatibilità con i contratti in essere con le AA.SS.LL. della Regione.
ART. 10 - RINVIO
Per gli aspetti non necessariamente disciplinati dal presente accordo, le parti rinviano alla normativa vigente.
ART. 11 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
II giudizio su eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione ed applicazione del presente accordo sarà affidato al foro di Oristano.
ART. 12 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI.
II presente accordo redatto in duplice originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 26/4/86 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario dell’Azienda Sanitaria 5 di Oristano
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Legale Rappresentante della Fondazione Nostra Signora del Rimedio - Centro di Cura e Riabilitazione Santa Xxxxx Bambina