Contract
ALLEGATO A)
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL “SERVIZIO VITA INDIPENDENTE” PER IL PERIODO DAL 1 MARZO 2020 AL 28 FEBBRAIO 2021
Il Comune di Ferrara intende affidare la gestione delle attività del “Servizio VITA INDIPENDENTE” per il periodo dal 1 marzo 2020 al 28 Febbraio 2021 mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del d.lgs 50/2016 e xx.xx. La ditta aggiudicataria si dovrà impegnare ad organizzare, gestire e coordinare gli interventi, rispettando i contenuti del capitolato sotto riportato.
INDICE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ ARTICOLO 3 - AMBITI DI INTERVENTO
ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
ARTICOLO 5 – REQUISITI DEL PERSONALE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’. ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO
ARTICOLO 7 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA ARTICOLO 8 - PERSONALE DELL’APPALTATORE ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA
ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
ARTICOLO 11 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
ARTICOLO 12 - DIRITTO DI SCIOPERO ARTICOLO 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE ARTICOLO 14 –QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI ARTICOLO 15 - FATTURAZIONE
ARTICOLO 16- TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI ARTICOLO 17 - CAUZIONE
ARTICOLO. 18 - CONTROLLI A CARICO DELLA DITTA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 19- VIGILANZA - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI ARTICOLO 20 - CONTESTAZIONI
ARTICOLO 21 - PENALITA’
ART. 22 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 23 - CESSIONE DEL CREDITO
ARTICOLO 24 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL’APPALTATORE
ART. 26 – RECESSO ARTICOLO 27 – SUBAPPALTO
ARTICOLO 28–DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO ARTICOLO 29 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE ARTICOLO 30 - COPERTURA ASSICURATIVA
ARTICOLO 31 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 33 – POLITICA INTEGRATA QUALITA’– AMBIENTE- SOSTENIBILITA’ EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA
ARTICOLO 34 - DOMICILIO
ARTICOLO 35- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 37 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Gestione delle attività del progetto “Vita Indipendente”.
La realizzazione degli interventi e delle attività del Progetto “Vita Indipendente” si inseriscono nelle progettualità a sostegno dell’autonomia delle persone con disabilità, offrendo loro la possibilità di sperimentare nuovi modelli di assistenza personale legati al proprio domicilio, attraverso percorsi di accompagnamento all’autonomia abitativa supportata (assistente famigliare, fornitura pasti, supporto solo diurno), percorsi di inclusione sociale e relazionale, servizi di mobilità e assistenza domotica, sperimentazione di laboratori lavorativi, organizzazione di periodi di vacanza residenziale in autonomia dai nuclei famigliari. Il progetto inoltre pone anche attenzione alla formazione/supporto dei care givers (familiari – vololontari – operatori) per accompagnarli nella delicata fase del passaggio della persona disabile verso la vita adulta e verso la maggiore autonomia possibile.
Le persone da inserire nel progetto, potranno essere candidate dal Servizio Sanitario, da quello Sociale, dal Terzo Settore o direttamente dalle famiglie che ne fanno richiesta.
La Valutazione del progetto individualizzato proposto verrà verificato dal Gruppo Tecnico Interistituzionale (o Commissione socio-sanitaria - UVM), che avrà il compito di confermare l’ammissibilità del candidato al percorso per l’acquisizione di autonomie possibili, volte alla vita indipendente.
Questa progettualità riveste per il Comune di Ferrara un elevato valore sociale, per gli obiettivi di inclusione sociale che realizza, a favore persone con disabilità e grave rischio di emarginazione, sia per causa connesse alla disabilità, sia per ragioni attinenti caratteristiche di deprivazione sociale legate soprattutto alle scarse occasioni di socializzazione della persona e dei caregivers
L’esperienza di questi anni insegna che L’offerta ordinaria di servizi legati all’implementazione di percorsi di autonomia ed a forme anche innovative di residenzialità pubblici e privati presente sul territorio comunale non è spesso in grado di assolvere ai bisogni specifici di questo target per il quale è necessaria una progettazione individualizzata e flessibile, capace di cogliere il duplice obiettivo di adeguare l’offerta di servizi alle caratteristiche di ciascun utente, secondo le indicazioni fornite dalle equipe multi professionali dei servizi sociosanitari, ed insieme di assicurare una effettiva integrazione nell’ambito di molteplici realtà adeguatamente supportate a tal fine, per evitarne la segregazione in strutture esclusivamente dedicate.
Risultano inoltre fondamentali le azioni di rete con Xxxxx Xxxxxxx che, sostenute nell’ambito delle progettazioni dei Piani di zona per la Salute e il Benessere sociale, hanno dimostrato il valore aggiunto creato dalle reali condivisioni di obiettivi ed interventi fra Ente pubblico e terzo settore nell’ottica di una continua innovazione dei servizi per rispondere in modo adeguato al mutare dei bisogni.
ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ’
Attivazione di percorsi sperimentali in ambienti domiciliari in alternativa alla residenzialità per contrastare la saturazione dei centri diurni e residenziali esistenti, la mancanza di centri residenziali di piccole dimensioni e aumentare la qualità della vita della persona con abilità residue sufficienti per farlo;
Attivazione di percorsi in ambiente lavorativo per potenziare le autonomie e la capacità di autodeterminazione delle persone con disabilità
Attivazione di percorsi in orario extrascolastico (pomeriggi, mesi estivi) per studenti delle scuole superiori con disabilità volti al potenziamento delle autonomie in ambiente domestico ed al potenziamento delle autonomie relazionali all’interno del gruppo
Attività di supporto alle ODV del territorio nell’organizzazione di periodi di vacanza per giovani ed adulti con disabilità: Formazione per i volontari, eventuale affiancamento di tutors formati nei periodi di vacanza
Attività di formazione e di supporto ai caregivers
Azioni volte a facilitare, tramite la collaborazione con il centroH, il percorso legato al riconoscimento della disabilità dopo i 18 anni (invalidità ed inserimento lavorativo, pensione ed assegno di accompagnamento, Amministratore di Sostegno
Le attività previste dal progetto, dovranno essere destinate ad un numero di persone con disabilità di circa 30 unità complessivamente, si devono inoltre prevedere modalità organizzate per il coinvolgimento di famigliari e caregivers.
Saranno individuare forme idonee di organizzazione delle attività attraverso una programmazione condivisa fra l’ente gestore, attraverso la figura di un coordinatore (V. art. 5) di progetto, ed il Gruppo Tecnico Interistituzionale
Il GTI ha la competenza di indicare i beneficiari da ammettere al “Progetto Vita indipendente” e di definire, la ripartizione dei costi attraverso meccanismi di compartecipazione alle spese.
Il GTI definisce, insieme all’ente gestore, le progettazioni
Il gruppo Tecnico è così composto:
- 1 referente DEL COMUNE DI FERRARA
- 1 Referente per la disabilità dell’ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara;
- 1 operatore – referente per Xx. USL, se e quando necessario.
Il gruppo tecnico interisituzionale ed il coordinatore dell’ente gestore formano il GRUPPO DI LAVORO e GESTIONE del progetto.
ART. 3 - AMBITI DI INTERVENTO
a) Sviluppare attività di tipo diurno legate al potenziamento di autonomie personali, sociali e occupazionali per giovani adulti con disabilità in uscita dalle scuole secondarie;
b) Realizzare più nuclei stabili di coabitazione per almeno 4-5 persone. Questo risultato sarà coadiuvato dal fatto di tenere in considerazione nella valutazione iniziale le risorse e le disponibilità – non solo economiche – delle persone con disabilità inserite, in modo tale da rendere graduale il più possibile il percorso anche di sostegno progettuale e far intervenire risorse della persona in termini di indennità/pensioni o di proprietà, oltre che di eventuali reti amicali e di volontariato già coinvolti e formati;
c) Realizzare percorsi formativi sia per le persone disabili coinvolte nel progetto che per famigliari e caregivers.
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ’
L’offerente ha il compito di condividere con la Commissione tecnica il complesso della progettazione e di gestire le attività di cui sopra che realizza direttamente, nonché di individuare e descrivere in modo ampio anche se indicativo, già in fase di offerta del servizio, le caratteristiche delle sedi e delle attività degli altri eventuali soggetti ospitanti esecutori, o delle collaborazioni di altri attori della progettazione, delle cui prestazioni eventualmente si avvarrà.
Al fine di consentire la valutazione dell’effettiva perseguibilità delle finalità descritte l’offerente dovrà allegare all’istanza di partecipazione - qualora non disponga di tutte le condizioni per realizzare in modo diretto l’intero complesso delle attività - un elenco di massima dei COLLABORATORI dei quali intende avvalersi, unitamente alla dichiarazione di disponibilità dei medesimi a partecipare alla realizzazione del progetto,
L’offerente deve comunque assicurare direttamente il completo presidio di tutte le attività, L’offerente sarà pertanto l’unico interlocutore dell’Amministrazione Comunale, nello svolgimento del progetto attraverso momenti di confronto con il Gruppo Tecnico interistituzionale e di valutazione/rivalutazione dei singoli percorsi. In particolare il progetto dovrà svilupparsi negli ambiti già definiti nell’art. 3 secondo le seguenti modalità:
A) attività legate all'autonomia abitativa: tutte le persone inserite, dovranno essere coinvolte, con l’aiuto dei tutor e a seconda delle necessità individuali di assistenza, nelle mansioni che riguardano: - la gestione di una casa (spesa, pulizie, cucina); - l’organizzazione della propria giornata lavorativa (spostamenti casa-lavoro in autonomia, organizzazione pranzo da asporto da consumare sul posto di lavoro, puntualità e adeguatezza nell’igiene, preparazione materiale/abbigliamento da lavoro); - pianificazione del tempo libero (uscite in gruppo, spostamenti casa-sport in autonomia, pianificazione di eventi).
B) Interventi domiciliari (presso il domicilio di persone che vivono con le proprie famiglie) per incrementare alcune abilità (fare la spesa, muoversi in autonomia, avere cura del proprio materiale) di persone con disabilità cognitiva e comunicativo relazionale.
C) Valutazione abilità occupazionali e organizzazione laboratori lavorativi, da organizzare dal lunedì al venerdì. Le attività possono essere svolte in piccoli gruppi e guidate da un tutor specializzato che dovrà valutare e modulare l’apprendimento.
D) Mobilità, assicurare tutti gli spostamenti necessari, da e per la casa della persona, verso i laboratori e per tutte le attività previste dal Progetto.
Il gestore del progetto dovrà inoltre indicare Il luogo di esecuzione delle attività, ed in particolare l'abitazione (casa e/o l'appartamento) dove si realizzeranno le sperimentazioni di autonomia abitativa, dovrà essere individuata e nelle disponibilità dell'ente gestore. Inoltre l'ente gestore, dovrà indicare gli ambienti e i laboratori, dove saranno realizzate forme di accompagnamento/avviamento al lavoro.
Il Gruppo Tecnico interistituzionale ed il Coordinatore dell’Ente Gestore formano il Gruppo di Lavoro e Gestione del progetto che si trova con cadenza mensile (e quando necessario per la valutazione/rivalutazione delle singole situazioni) e che riferisce al Responsabile dell’Ufficio di Piano con cadenza trimestrale.
ART. 5 – REQUISITI DEL PERSONALE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’
L’offerente dovrà individuare il responsabile dell’ attività assegnata, con esperienza e profilo professionale adeguati, del quale dovrà essere fornito il curriculum in fase di candidatura dell’offerta. Tra gli altri, sarà compito del responsabile delle attività l’interazione con il Gruppo Tecnico Interistituzionale -
L’offerente dovrà garantire che il personale impiegato nell’attività, anche per mezzo delle altre strutture della rete deicollaboratori, abbia esperienza e competenze adeguate per la realizzazione delle attività SIA PER QUANTO RIGUARDA I PERCORSI RESIDENZIALI CHE LE ESPERIENZE DI INSERIMENTO IN CONTESTI LAVORATIVI.
A tal fine allegherà all’offerta un congruo numero di curricula per i vari operatori individuati per la prestazione del servizio anche forniti dagli esecutori del medesimo.
Nello svolgimento dell’attività, è data facoltà all’offerente, di intesa con il Settore Servizi alla Persona del Comune di Ferrara, di inserire stagisti, volontari e/o personale che espleta il servizio civile, la cui attività è svolta in forma complementare, non sostitutiva, rispetto al personale fornito dall’affidatario per la realizzazione del progetto.
ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato ha durata dal 1 marzo 2020 al 28 Febbraio 2021. E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato dal Comune stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.
Alla scadenza naturale, la stazione appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare l’appalto per un ulteriore anno con specifico provvedimento alle condizioni di legge.
E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge fino ad un massimo di 4 mesi o comunque nelle more di individuazione del nuovo gestore per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure.
A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto allo scopo di garantire la continuità del servizio proroga tecnica, A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla ripetizione del servizio e verificate le compatibilità di Bilancio – ovvero in presenza di adeguati trasferimenti regionali ai fini dello sviluppo delle attività dei Piani di zona - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del servizio per anni 1, ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del progetto presentato. Le Condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che può essere aggiornato, a seguito di specifica istruttoria, sulla base dell’effettivo numero degli accessi, delle sedi, del periodo di svolgimento e degli eventuali adeguamenti economici relativi all’inflazione, da calcolare in percentuale pari alla variazione annuale dell’indice dei prezzi ISTAT ( indice FOI) riferita al mese dell’anno di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 106 del suddetto decreto.
Ricorrendo quindi i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del servizio avverrà comunicazione da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto.
E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.
ART. 7 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
L’importo complessivo contrattuale presunto, comprensivo della previsione è di € 57.142,86 + IVA di legge.
Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008, in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali).
Ai sensi dell’art. 2 del CSA e l’importo complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto, inclusa la previsione di un eventuale rinnovo annuale fino ad un massimo di n.1 annualità ammonta complessivamente a € 114.285,72 più I.V.A. di legge.
ART. 8 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
Fermo restando quanto previsto all’art. 5 – Requisiti del personale per la gestione dell’attività, l’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Laddove il personale impiegato nel servizio sia legato da contratto di lavoro dipendente all’Appaltatore, questo si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto allo sciopero e comunque nulla è dovuto all’Ente gestore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.
L’Appaltatore dovrà nominare un Direttore Tecnico, a cui affidare la direzione complessiva del servizio, in modo continuativo e a tempo pieno, con obbligo di reperibilità.
Il Direttore Tecnico sarà il referente responsabile dell’intero appalto nei confronti del Comune e, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore. L’appaltatore dovrà indicare il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica del proprio referente che dovrà essere reperibile da parte dell’Amministrazione almeno dalle ore 7,00 alle ore 20,00 tutti i giorni lavorativi, per tutto il periodo contrattuale.
Il Direttore Tecnico deve garantire un rapporto costante con gli Uffici del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e formazione, per agevolare il controllo dell'andamento del servizio.
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze formulate dal Comune al Direttore Tecnico, si intendono come presentate direttamente all'Appaltatore.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Tecnico, l'Appaltatore deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione con un altro soggetto di pari professionalità e requisiti, dandone immediata comunicazione al Settore servizi alla Persona.
L’Appaltatore é tenuto ad organizzare entro 10 giorni dalla data di inizio dell’appalto un incontro, diretto a tutti i dipendenti coinvolti nell’attuazione del presente appalto, nel corso del quale deve illustrare i principi che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio.
L’Appaltatore deve assicurare che il proprio personale:
• tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
• mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività del Settore servizi alla Persona, e dei cittadini ai quali presterà il servizio oggetto dell’appalto.
L’ Appaltatore è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il proprio personale e quello del Comune.
E’ consentito all’impresa la sostituzione del personale indicato con altro di pari esperienza e formazione culturale. In tale ultima ipotesi la Ditta dovrà:
⮚ comunicare all’Amministrazione Comunale le sostituzioni intervenute entro due giorni dal loro verificarsi;
⮚ comunicare i nominativi del nuovo personale con indicazione della loro formazione culturale ed esperienza lavorativa
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA
L’affidatario si obbliga a rispettare tutti gli oneri verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.
La ditta stessa s’impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono.
L’ affidatario esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione Comunale, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norma in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n.81/2008.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX, PREVIDENZA SOCIALE E CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all’Ente gestore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione Comunale, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio oggetto della gara, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, si applicherà la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, nel rispetto dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso da ANAC in materia.
ART. 12 - DIRITTO DI SCIOPERO
In caso di sciopero del personale dell’Amministrazione Comunale e/o la Ditta Appaltatrice dovranno, di norma, in reciprocità ,darne avviso con anticipo di almeno cinque giorni, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L.146/90 e successive modificazioni o integrazioni.
Qualora, invece, la comunicazione da parte della Ditta Appaltatrice fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penalità di cui al presente CSA.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Si precisa che la ditta si obbliga ad erogare il servizio normalmente in caso di sospensione o revoca dello sciopero.
ART. 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
L’amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal xxxx. Xxxxx Xxxxxx.
Il RUP di norma prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un responsabile della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art.111 del D.lgs. 50/2016. In particolare, il responsabile dell’esecuzione provvede:
• al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
• a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
• a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Il nominativo del responsabile dell’esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.
ART. 14 –QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50-2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
In ogni caso, per quanto attiene le eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie durante il periodo di efficacia del contratto si farà riferimento a quanto prescitto all’art. 106 del Codice.
ART. 15 - FATTURAZIONE
Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’affidatario l’importo dovuto per le attività di cui all’art.1, a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa al termine del mese di servizio svolto. Il prezzo pattuito per il servizio sarà quello fissato in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento avverrà mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale mediante accredito su c/c bancario/postale. Si
precisa che può essere prevista l’applicazione di una commissione applicata sui mandati di pagamento per i bonifici bancari in base alla convenzione attualmente vigente con il Tesoriere Comunale.
Nulla è dovuto all’ affidatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Settore Servizi alla Persona Istruzione e Formazione del Comune di Ferrara, Xxx Xxxxxxxxxxx xx X. Xxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione. Il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) che dovrà essere indicato è 95EH6R.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione Comunale, non produrrà alcun interesse.
In ogni caso, sarà cura della stazione appaltante inviate all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica
L’affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo
ART. 16- TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge
13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione Comunale e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG).
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Comunale, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Resta inteso che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
ART. 17 - CAUZIONE
12.1 Cauzione provvisoria
Come da disciplinare di gara.
12.2. - Cauzione definitiva
La Ditta affidataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale presunto (IVA esclusa) o per il diverso importo stabilito dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. Tale importo a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione, verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Amministrazione Comunale fino al termine del periodo contrattuale.
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni
ART. 18 - CONTROLLI A CARICO DELLA DITTA SULLA CORRETTA ESECUZIONE
DEL SERVIZIO
L’affidatario dovrà effettuare una adeguata verifica sulle corrette modalità di esecuzione del servizio, presentando un report trimestrale dell’accesso al servizio, descrittivo anche di eventuali criticità che si siano manifestate.
Eventuali altri punti da inserire nei report periodici potranno essere richiesti a discrezione del Comune.
In occasione della consegna dei suddetti report, si terranno incontri con i rappresentanti del Comune, finalizzati alla verifica dell’andamento generale del servizio e a consentire la verifica della ricaduta delle attività svolte.
ART. 19 - VIGILANZA - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
La vigilanza sul servizio avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva, di norma con preavviso di almeno 2 (due) giorni, di realizzare visite ispettive per verificare il buon andamento della gestione, anche mediante incaricati esterni a tal fine.
L'appaltatore, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
ART. 20 - CONTESTAZIONI
Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dal Comune al coordinatore referente dell’Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.
ARTICOLO 21 - PENALITA’
Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione Comunale, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
- in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.
La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
Si precisa che le possibili inosservanze alle norme del presente capitolato verranno contestate formalmente e daranno diritto all'Amministrazione Comunale ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito
ART. 22 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs.50/2016.
Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare.
L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105.
Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.
Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
ART. 23 - CESSIONE DEL CREDITO
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’art.106, comma 13 del D.Lgs.50/2016.
ARTICOLO 24 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della ditta appaltatrice come del Comune che gli stessi non possono evitare con l’esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti, ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, furti, atti vandalici.
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL’APPALTATORE
a) Risoluzione del contratto
In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante pec (posta certificata) La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni.
Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione Comunale può disporre la risoluzione.
La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui
la Ditta Appaltatrice:
a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell’art. 14;
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
c) formulazione da parte del responsabile del procedimento di più di 2 diffide e/o a richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
d) apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore o altre procedure derivanti da insolvenza;
e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia;
g) mancato rispetto da parte dell’Ente gestore dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall’appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei propri prestatori di lavoro;
h) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune
i) non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
j) interruzione non motivata del servizio;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
l) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento;
m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall’Amministrazione Comunale;
n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall’art. 14.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Si applica altresì la disposizione di cui all’ art. 108 e art 110 del D.lgs. 50/2016.
b) Clausola risolutiva espressa
1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456
c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione con cui l’Amministrazione Comunale dichiara che intende valersi della presente clausola:
a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.
3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà
all’escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all’ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all’art. 18.
4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all’esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore ai sensi del punto c) del presente articolo
5. In caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria l’appalto si risolve di diritto.
c) Esecuzione del servizio in danno dell’appaltatore
1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto, qualora l’impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Ferrara potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all’Appaltatore, l’esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati all’Amministrazione.
2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune di Ferrara che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.
ART. 26 – RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt.88 – comma 4-ter e 92 comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata RR. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
L’Amministrazione Comunale ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
ART. 27 – SUBAPPALTO
Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e s. m. i..
I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105.
Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore,
che
continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.
Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
ART. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è vietata la cessione anche parziale del contratto , a pena di nullità della cessione stessa.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 29 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i
suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
ART. 30 - COPERTURA ASSICURATIVA
1.) È a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dell’appalto in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 2, sollevando in tal senso il Comune di Ferrara, ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
2.) A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente comma, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare una adeguata assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), relativa alla natura ed ai rischi dell’ attività, da produrre alla valutazione dell’Amministrazione Comunale preliminarmente all’adozione degli atti di affidamento. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima dell’affidamento in copia resa autentica. La mancata presentazione delle polizze non comporta l’affidamento
Dovranno espressamente essere menzionate le seguenti clausole ed estensioni: descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
estensione della qualifica di "Assicurato" all'Amministrazione Comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
estensione del novero dei "Terzi" all'Amministrazione Comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati;
La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
3.) La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.
La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare le garanzie di cui l’Amministrazione Comunale si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l’Amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.
Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ARTICOLO 31 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007.
E’tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dalla suddetta normativa.
La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Ferrara per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell’erogazione del servizio.
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Ferrara è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.
Il Comune di Ferrara è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.
La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Ferrara, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara, regolata dal presente Capitolato e dal Disciplinare In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del citato Regolamento.
L’appaltatore è tenuta al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento è "la gestione del servizio inerente le attività del progetto VITANDIPENDENTE”
Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
a) i dati devono essere trattati:
- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
b) dati devono, inoltre, essere:
- trattati soltanto in relazione all’attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento;
L’appaltatore deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:
a) deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
b) deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.
L’appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. L’appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).
ART. 33 – POLITICA INTEGRATA QUALITA’– AMBIENTE- SOSTENIBILITA’ EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA
La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Integrata Qualità- Ambiente-Sostenibilità Eventi del Comune di Ferrara (P.G. n. 18116 del 21/03/2016) di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto.
La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Integrata del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.
Il Comune porterà a conoscenza dell’Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Nell’ambito dell’esecuzione dl servizio in oggetto,la Ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia di qualità, ambiente e sostenibilità eventi
ART. 34 - DOMICILIO
L'appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.
ART. 35- FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie insorte tra il Comune e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.
Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e decadenza del presente contratto, l’affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’affidamento.
Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il Tribunale di Ferrara è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente articolo
ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016. le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
ART. 37 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
Le spese di bollo, aggiudicazione, pubblicazione degli avvisi di gara ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto sono a completo carico dell'appaltatore.
ALLEGATO B)
PROGETTO VITA INDIPENDENTE Relazione attività Settembre 2018 Ottobre 2019
Il Progetto vita indipendente è una Coprogettazione bandita dal Comune di Ferrara Assessorato Servizi alla Persona nell’anno 2017.
Ente Gestore: Cooperativa sociale Integrazione Lavoro
Attualmente i Partners del progetto sono:
Associazione casa e lavoro (che ha anche un ruolo di primaria importanza nella gestione operativa e tecnica)
Associazione Lo Specchio – Fondazione Costruiamo Futuro – che contribuiscono anche economicamente alle attività del progetto
Le azioni del progetto sono state condivise supportate da ASP e dalla Commissione UVM
Azioni progettuali
Attivazione e gestione (tutoraggio) di tre gruppi di cohousing che vivono in modo stabile in 3 diversi appartamenti, i gruppi coinvolgono in tutto 10 persone con disabilità attivazione di sperimentazioni di vita indipendente per ragazzi/adulti con disabilità media/medio lieve di età fra i 18 e i 35 anni in due appartamenti .Le esperienze hanno una durata di 7/15 giorni, si organizzano anche esperienze più brevi 2/3 giorni soprattutto nel week end per i ragazzi più giovani. Sono disponibili 4 posti in due degli appartamenti già destinati ai progetti di cohousing, nell’anno si sono alternati circa 20 persone con disabilità.
Azioni di sostegno alla domiciliarità, sia per ragazzi che vivono in famiglia sia a supporto ad esperienze di vita autonoma in abitazioni di proprietà. Queste azioni convolgono 10 persone con disabilità (sempre nella fascia 18/35 anni circa) Formazione ai famigliari dei ragazzi coinvolti per accompagnarli nel percorso di autonomia dei figli, formazione e tutoraggio costante a sostegno dei percorsi di Vita Indipendente sia di lungo che di breve periodo.
Conclusioni
Il progetto ha dimostrato grande capacità di flessibilità e di rispondere a nuovi bisogni abitativi e legati alla vita indipendente, almeno per alcune tipologie di persone con disabilità lieve e media.
Si è dimostrato molto efficace il lavoro di tutoraggio e di formazione ai ragazzi ed alle loro famiglie per arrivare ad una reale indipendenza in modo graduale e comunque con la sicurezza di un costante lavoro di accompagnamento nelle prime fasi dei percorsi e quindi di un graduale alleggerimento del sostegno.
E’ interessante e sicuramente da approfondire e migliorare la collaborazione sia dal punto di vista economico (all’incirca il 50% dei costi delle diverse azioni progettuali deriva da forme di compartecipazione da parte delle famiglie/associazioni) ma anche progettuale con le famiglie dei ragazzi coinvolti attraverso la partecipazione attiva di associazioni e fondazione. Anche i percorsi e le proposte formative sono sicuramente da confermare e potenziare anche nell’ottica di un a maggiore informazione sulla
figura dell’Amministratore di Xxxxxxxx e sulle diverse possibilità di supporto alla genitorialità quando i figli diventano adulti.
Rimane fondamentale approfondire le modalità di collaborazione con ASP e ASL per dare continuità alle azioni di cohousing di lungo periodo, mettendo come uno dei focus del prossimi due anni di lavoro la definizione di linee di programmazione dei servizi a sostegno di questi percorsi.