TRA
CONTRATTO PUNTO DI VENDITA A DISTANZA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE
TRA
SISAL Lottery Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Xxx Xxxxx,6 – 20159, con capitale sociale di Euro 25.000.000,00
i.v. Cod. Fisc. Partita I.V.A. e x.xx di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - sez. ordinaria: 04900570963; società con unico azionista soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sisal S.p.A.;
in persona del Managing Director Lottery DOTT.SSA XXXXXXXXX XXXXXXXX (di seguito Concessionario)
- da una parte -
E
Con sede legale in:
Xxx/ Xxxxxx Xxxxxx
XXX Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx Sociale
Codice Fiscale, Partita IVA
In persona del LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE DELEGATO,
DOTT.
(di seguito denominato Punto di Vendita a distanza)
- dall’altra parte -
PREMESSO CHE
a) Sisal, a seguito della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (di seguito: ADM), è risultata aggiudicataria in esclusiva della Concessione per la gestione e lo sviluppo dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale basati su un unico totalizzatore a livello nazionale, in ogni forma di partecipazione (di seguito: Concessione) tra i quali, alla data della sottoscrizione della presente, sono compresi:
▪ SuperEnalotto e il gioco opzionale e complementare SuperStar
▪ Eurojackpot
▪ SiVinceTutto
▪ Vinci per la Vita - Win for Life Classico, Win for Life Grattacieli e VinciCasa
▪ Play Six
▪ qualunque ulteriore Gioco Numerico a Totalizzatore Nazionale e/o giochi opzionali e complementari a questi che ADM riterrà in qualsiasi momento di voler successivamente introdurre e commercializzare per mezzo della rete distributiva online;
(di seguito congiuntamente definiti: Giochi Numerici);
b) le Parti si danno reciprocamente atto che l’attività di raccolta online dei Giochi Numerici sarà disciplinata, conformemente a quanto di seguito disposto e ai relativi regolamenti attuativi;
c) i termini utilizzati nel presente contratto ove indicati in grassetto avranno il medesimo significato attribuito dalle corrispondenti definizioni di cui al presente contratto o al Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011;
d) il Concessionario ha realizzato un sistema informatico per la gestione dei Giochi Numerici e la loro commercializzazione tramite il Punto di Vendita a distanza;
e) per Raccolta Online dei Giochi Numerici si intende la modalità di raccolta effettuata tramite siti web, app ed eventuali altri canali collegati alla rete internet che saranno resi disponibili dal Concessionario ed approvati da ADM;
f) il Punto di Vendita a distanza è titolare di Concessione per l’esercizio e per la raccolta di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato;
g) il Punto di Vendita a distanza ha integrato un sistema per la raccolta dei Giochi Numerici, secondo le specifiche tecniche ed organizzative fornite dal Concessionario;
h) le verifiche di funzionalità relative al sistema del Concessionario, al sistema del Punto di Vendita a distanza, alle modalità di connessione tra il sistema del Punto di Vendita a distanza ed il sistema del Concessionario ed ai processi di interscambio di entrambi i sistemi con il sistema di conto di gioco cui ha aderito il giocatore hanno avuto esito positivo;
i) come previsto dal Decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011 la registrazione della giocata sul sistema del Concessionario sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1: Oggetto
Il presente contratto disciplina il rapporto tra il Concessionario e il Punto di Vendita a distanza per l’esercizio dell’attività di Raccolta Online dei Giochi Numerici. Il Concessionario e il Punto di Vendita a distanza si impegnano al rispetto dei termini e delle condizioni previste dal contratto medesimo, dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011 e dalla normativa vigente in materia di Giochi Numerici.
La Raccolta Online di cui al presente contratto potrà essere effettuata dal Punto di Vendita a distanza, solo ed esclusivamente, attraverso i seguenti siti Internet registrati con domini di seguito indicati:
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Articolo 2: Obbligazioni del Concessionario
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario si impegna a:
1. garantire e assicurare:
a. le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale, il corretto funzionamento del proprio sistema informatico, la corretta gestione, produzione ed erogazione dei Giochi Numerici, l’autenticazione tra il sistema di conti di gioco del Punto di Vendita a distanza ed il sistema di elaborazione, la protezione da accessi non autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011;
b. l’efficiente e tempestiva manutenzione del sistema informatico e l’assistenza tecnica al Punto di Vendita a distanza su ogni tematica relativa alla connessione con il sistema del Concessionario;
c. un’adeguata e tempestiva comunicazione al Punto di Vendita a distanza rispetto a tutti gli eventuali malfunzionamenti del proprio sistema che compromettano l’attività di commercializzazione del Punto di Vendita a distanza, nonché l’avvenuto ripristino dei suddetti malfunzionamenti;
d. il rispetto degli adempimenti contabili previsti dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011, inviando settimanalmente al Punto di Vendita a distanza l’estratto conto di ciascuno dei Giochi Numerici, riportante le informazioni di cui al successivo articolo 4 e fornire al Punto di Vendita a distanza la relativa assistenza eventualmente necessaria;
e. il pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 secondo le modalità previste dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011, la comunicazione al Punto di Vendita a distanza dell’avvenuto pagamento e l’utilizzo dei dati dei giocatori in proprio possesso per l’esclusiva finalità del pagamento;
f. l’astensione, nell’ambito delle attività e delle iniziative ammesse in materia di informazione e comunicazione dei GNTN, dall’attività di promozione esclusiva dei siti di raccolta Sisal;
g. i livelli di servizio per la conduzione della rete distributiva a distanza, previsti dal paragrafo 2 dell’Allegato 1 all’Atto di Convezione, riguardanti le prestazioni del sistema di elaborazione e conduzione tecnico- operativa del medesimo sistema nonché l’assistenza ai punti di vendita a distanza.
2. fornire al Punto di Vendita a distanza:
a. reportistica, elaborata con cadenza almeno mensile, sull’andamento della raccolta dei Giochi Numerici
e relativa quota di mercato;
b. ogni materiale di comunicazione e informazione ammesso e necessario per la presentazione dei Giochi Numerici o di iniziative ad essi collegate;
c. assistenza tecnica, commerciale e amministrativa attraverso i riferimenti previsti all’allegato 2;
d. comunicazione al Punto di Vendita a distanza, entro un giorno lavorativo dalla chiusura delle operazioni di determinazione delle vincite, delle vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro relative ai conti di gioco di competenza;
e. adeguato supporto in tutte le attività per l’integrazione del Punto di Vendita a distanza, previa autorizzazione ricevuta da ADM, ed entro e non oltre un periodo massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento di tale autorizzazione.
Inoltre, il Concessionario potrà mettere a disposizione nel corso del contratto, previa autorizzazione di ADM, differenti modalità di integrazione dell’interfaccia di gioco per la raccolta dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale, che potranno essere scelte dal Punto di Vendita a distanza.
Articolo 3: Obbligazioni del Punto di Vendita a distanza
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Punto di Vendita a distanza si impegna a:
a) compilare la scheda anagrafica (allegato 1) ai fini dell’attivazione del Punto di Vendita stesso e:
1. fornire una comunicazione almeno annuale in merito alla validità dei dati riportati;
2. fornire, tempestivamente e comunque entro un massimo di 90 gg dalla data di eventuale variazione, comunicazione rispetto ad ogni aggiornamento della scheda anagrafica;
3. indicare la modalità di integrazione dell’interfaccia di gioco per la raccolta dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale preferita, tra quelle rese disponibili dal Concessionario di cui l’art.2, comunicando eventuali variazioni.
b) garantire e assicurare:
1. la conduzione ed il corretto funzionamento del proprio sistema informativo, la raccolta, attraverso il proprio sistema informatico, dell’intero pacchetto di giochi e di applicazioni di gioco introdotte e approvate da ADM, nonché messe a disposizione dal Concessionario;
2. l’efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di gioco e dei relativi apparati;
3. la conformità della Raccolta Online con quanto previsto dalla disciplina vigente in materia e, in particolare, con quanto disposto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 11989 del 4 maggio 2011 per la partecipazione online del giocatore ai Giochi Numerici;
4. la corretta e tempestiva liquidazione degli importi del credito di gioco corrispondenti alle vincite accreditate dal Punto di Xxxxxxx a distanza stesso, a seguito della richiesta del giocatore;
5. un’adeguata visibilità delle informazioni riguardanti i Giochi Numerici su tutti i siti di gioco del Punto di Vendita a distanza anche attraverso i materiali di informazione e comunicazione forniti dal Concessionario. Nello specifico sarà necessario assicurare e prevedere:
i. spazi banner dedicati all’offerta dei Giochi Numerici per veicolare i materiali forniti dal Concessionario o prodotti in autonomia dal Punto di Vendita a distanza;
ii. un menù o banner, raggiungibile dall’home page, che rimandi alla pagina dedicata ai Giochi Numerici;
6. l’osservanza delle indicazioni contenute nelle linee guida di implementazione dei materiali di comunicazione e informazione fornite dal Concessionario, ed approvate da ADM, tanto per quanto
attiene alla presentazione dei Giochi Numerici sul proprio sito web che per quanto attiene alle iniziative di carattere commerciale;
7. la risposta tempestiva, entro e non oltre le 72 ore, a tutte le comunicazioni inviate dal Concessionario;
8. la corretta applicazione del divieto di promozione e pubblicità istituito dall’art.9 del D.L. 12 luglio 2018
n.87 convertito con modifiche dalla L.9 agosto 2018 n.96.
c) provvedere a:
1. tutti gli aggiornamenti e/o adeguamenti e ad eventuali nuovi collaudi del proprio sistema richiesti dal Concessionario ed approvati da ADM, a pena di risoluzione del contratto;
2. dare tempestiva comunicazione al giocatore delle eventuali momentanee interruzioni del servizio di erogazione dei Giochi Numerici, dovute a manutenzioni del sistema del Concessionario;
3. assicurare l’assistenza ai giocatori in merito alla gestione dei conti di gioco ed agli eventuali problemi tecnici relativamente alla connessione telematica tra il proprio sistema ed il sistema del giocatore;
4. trasmettere al Concessionario, previa verifica sui documenti forniti dal giocatore, secondo la procedura definita dal Concessionario ed approvata da ADM, l’anagrafica relativa ai giocatori titolari dei conti di gioco, in forma criptata così come previsto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011, comprese le eventuali modifiche di residenza;
5. comunicare al Sistema del Concessionario, così come previsto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011, l’accettazione della richiesta di gioco o il diniego della stessa;
6. addebitare il costo della giocata sul conto di gioco del giocatore, a seguito del ricevimento della comunicazione, da parte del Sistema del Concessionario, dell’esito positivo della richiesta di gioco stessa;
7. pagare le vincite di importo non superiore ad euro 5.200,00, a seguito del ricevimento della comunicazione – da parte del Sistema del Concessionario – dell’esito vincente della giocata, mediante accredito dell’importo della vincita sul conto di gioco del giocatore e comunicare al Sistema del Concessionario l’avvenuto pagamento della vincita;
8. fornire ad ADM, su richiesta di quest’ultima, le chiavi da utilizzare per la decodifica dei dati anagrafici dei giocatori che hanno conseguito vincite di importo superiore ad euro 5.200,00, così come previsto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011; fornire inoltre, sempre su richiesta di ADM, al fine di esercitare i controlli dovuti sulla qualità dei dati trasmessi, le chiavi da utilizzare per la decodifica dei dati anagrafici di giocatori estratti a campione;
9. dare informazioni sul proprio sito web/app riguardo alle procedure di pagamento delle vincite, attenendosi alle indicazioni fornite dal Concessionario;
10. versare al Concessionario gli importi relativi alle giocate erogate dal sistema del Concessionario, al netto dell’aggio ad esso spettante e delle vincite di importo non superiore ad euro 5.200,00; a tal fine il Punto di Vendita a distanza si impegna ad autorizzare l’addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, mediante procedura RID, delle richieste di incasso del Concessionario emesse a fronte dell'estratto conto di cui al successivo articolo 4, con le modalità di cui al medesimo articolo;
11. produrre apposita fideiussione bancaria o deposito cauzionale valida per tutta la durata del presente contratto, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6;
12. consentire ad ADM di esercitare i poteri di xxxxxxxxx e controllo di cui all' articolo 10;
13. raccogliere l’impegno esplicito da parte del giocatore a comunicare le proprie variazioni di anagrafica
da trasmettere al Concessionario.
Articolo 4: Rendicontazione e pagamenti
Il versamento delle somme dovute dal Punto di Vendita a distanza al Concessionario è regolato secondo le modalità di seguito indicate.
Vengono prese come riferimento per la contabilizzazione settimanale delle operazioni di incasso/ pagamento del Punto di Vendita a distanza le giocate relative ai concorsi compresi tra le ore 00.01 del lunedì e le ore 24.00 della domenica
successiva e le giocate relative alle operazioni di vendita di abbonamenti comprese tra le ore 00.01 del lunedì e le ore
24.00 della domenica successiva.
Il versamento delle somme dovute al Concessionario è effettuato a mezzo RID che il Punto di Vendita a distanza dovrà attivare a favore del Concessionario stesso.
Il Concessionario, invierà all’indirizzo e-mail indicato dal Punto di Vendita a distanza settimanalmente un estratto conto, riportante, per ciascuno dei giochi raccolti su autorizzazione di ADM:
a) il numero e l’ammontare delle combinazioni contabilizzate nella settimana di riferimento;
b) l'aggio spettante al Punto di Vendita a distanza;
c) le vincite di importo non superiore ad euro 5.200,00 relative alle giocate erogate;
d) l’importo netto a debito da versare al Concessionario ovvero a credito nei confronti del Concessionario.
Le Parti concordano che gli eventuali importi a credito del Punto di Vendita a distanza possono essere accreditati dal
Concessionario sul conto corrente indicato dal Punto di Vendita a distanza.
L’importo a saldo, di cui all’estratto conto, è addebitato o accreditato con valuta il lunedì di emissione dell’estratto conto.
In caso di insoluti, senza pregiudizio per quanto previsto al successivo articolo 8, il Concessionario, o il soggetto da esso designato, provvederà a richiedere gli importi dovuti, applicando, per il ritardato pagamento, le spese amministrative, dirette o indirette sostenute, più gli interessi legali. Il Concessionario potrà altresì procedere alla sospensione del Punto di Vendita a distanza dalla Raccolta online, informandone tempestivamente ADM, oltre a richiedere la penale prevista dal successivo articolo 7.
Articolo 5: Pagamento delle vincite
Il pagamento delle vincite assegnate dai Giochi Numerici di importo non superiore ad euro 5.200,00, viene effettuato dal Punto di Vendita a distanza, così come previsto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011.
Il Punto di Vendita a distanza, a seguito del ricevimento della comunicazione - da parte del sistema del Concessionario
- dell’esito vincente della giocata, provvederà all’accredito dell’importo della vincita sul conto di gioco del giocatore.
Il Punto di Vendita a distanza è tenuto a garantire, a seguito della richiesta del giocatore, la corretta e tempestiva liquidazione degli importi del credito di gioco corrispondenti alle vincite accreditate dal Punto di Vendita a distanza stesso.
Qualora il Punto di Vendita a distanza non renda disponibile sul conto di gioco o non consenta al giocatore la riscossione degli importi delle vincite di cui è tenuto ad effettuare il pagamento e, qualora, in attuazione di un apposito provvedimento di ADM previsto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011, il Concessionario debba provvedere alla liquidazione al giocatore di tali importi, il medesimo Concessionario provvede al recupero dei suddetti importi attraverso l’escussione, per l’importo corrispondente, della fideiussione di cui al successivo articolo 6, e procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., informandone tempestivamente ADM. Qualora l’ammontare della fideiussione non risulti sufficiente alla copertura dei citati importi, il Concessionario procede al recupero del credito residuo.
Il pagamento delle vincite attribuite dai Giochi Numerici di importo superiore ad euro 5.200,00, è effettuato dal Concessionario così come previsto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011.
Articolo 6: Garanzie
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3 lettera b n.4) e lettera c n.6) n.7) e n.10) , il Punto di Vendita a distanza si impegna a presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto, apposita fidejussione irrevocabile, autonoma a prima richiesta, senza eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ex art. 1944 c.c. secondo comma, dell'importo minimo di euro 30.000,00 (trentamila/00 euro) in favore del Concessionario (o del soggetto da esso designato) ottenuta da primario istituto di credito. La garanzia fideiussoria di euro 30.000,00 (trentamila/00 euro) può essere sostituita da un deposito cauzionale di pari importo.
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5, qualora l’importo della fideiussione o del deposito cauzionale si riduca, in esito ad escussione in caso di mancato versamento al Concessionario degli importi dovuti, ai sensi del precedente articolo 3 lettera c n.10), il Punto di Vendita a distanza si impegna al reintegro della garanzia entro i 10 giorni
successivi al verificarsi della riduzione. Il mancato reintegro della garanzia entro il suddetto termine costituisce motivo di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c.
Il Punto di Vendita a distanza prende atto che, secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011, potrà essere richiesto in qualsiasi momento l’adeguamento della fidejussione o del deposito cauzionale sulla base dell’andamento dell’attività di raccolta dei Giochi Numerici, in modo da rendere disponibile una garanzia pari ad almeno il 50% dell’importo della raccolta media mensile.
Il Punto di Vendita a distanza si impegna, ora per allora, a provvedere al suddetto adeguamento.
Il mancato o ritardato adeguamento della fideiussione o del deposito cauzionale, entro 20 giorni dalla richiesta di adeguamento da parte di ADM, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c.
Le Parti si danno atto che qualora nel corso di durata del presente contratto venga meno - per esercizio di facoltà di disdetta da parte dell’istituto di credito fideiussore - la garanzia che il Punto di Vendita a distanza è tenuto a prestare in forza del contratto medesimo, il Concessionario si riserva di sospendere - ai sensi dell’articolo 1460 c.c. - le prestazioni a suo carico previste dal contratto e di sospendere la Raccolta Online del Punto di Vendita a distanza sino a quando quest’ultimo non provveda a prestare altra garanzia secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo.
Articolo 7: Penali
Salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, il Punto di Vendita a distanza si impegna, previa richiesta del
Concessionario, a versare allo stesso, a titolo di penale, gli importi di:
▪ € 500,00 (cinquecento/00 euro), oltre all’importo capitale dovuto e agli interessi legali, per ogni insoluto o mancato adeguamento della fideiussione bancaria o del deposito cauzionale così come previsto dall’articolo 6;
▪ € 3.000,00 (tremila/00 euro), per il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione di ogni variazione anagrafica;
▪ € 3.000,00 (tremila/00 euro), per la mancata pubblicazione sul sito di gioco delle informazioni sul pagamento vincite o per la mancata pubblicazione di banner o del menù dedicato ai Giochi Numerici in home page;
▪ € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) che il Concessionario girerà ad ADM nel caso di mancata disponibilità alle ispezioni da parte di ADM di cui all’articolo 10;
▪ € 10.000,00 (diecimila/00 euro) nel caso di raccolta dei Giochi Numerici con modalità non conformi a quelle proposte dal Concessionario o in caso di raccolta parziale del pacchetto di applicazioni di gioco, così come previsto dall’articolo 3 lettera b n.1);
▪ € 10.000,00 (diecimila/00 euro) nel caso di mancato pagamento delle vincite di importo non superiore ad euro 5.200,00 così come previsto dall’articolo 3 lettera c n.7);
▪ € 10.000,00 (diecimila/00 euro), per la comunicazione di nominativi e/o di dati dei giocatori errati e/o differenti rispetto a quelli presenti sulla documentazione attestante l’identità degli stessi giocatori (ad es. carta d’identità, codice fiscale).
Articolo 8: Compenso per il Punto di Vendita a distanza
Per l’attività di raccolta dei Giochi Numerici, di cui al presente contratto, al Punto di Vendita a distanza è riconosciuto un compenso pari all’ 8% del Costo della Giocata.
Il compenso sopra indicato è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del DPR 633/72 e viene riconosciuto al
Punto di Vendita a distanza secondo le modalità descritte all’articolo 4.
Le Parti si danno reciprocamente atto che saranno a carico del Punto di Vendita a distanza:
▪ i costi delle transazioni informatiche, intesi come costi delle linee (canoni e traffico) e degli apparati di comunicazione tra il sistema del Punto di Vendita a distanza e il sistema del Concessionario;
▪ i costi delle attività di manutenzione del sistema del Punto di Vendita a distanza.
Articolo 9: Firma digitale delle comunicazioni
Le Parti si danno atto che il flusso dei dati relativi al processo di gioco dei Giochi Numerici viene trasmesso con le modalità di firma digitale, secondo la procedura definita dal Concessionario ed approvata da ADM.
Articolo 10: Verifiche e Controlli
Le Parti si danno reciprocamente atto che ADM ha facoltà, ai sensi del Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011, di esercitare, in qualsiasi momento, i poteri di vigilanza e di controllo sul Concessionario e sul Punto di Vendita a distanza, inclusi i sistemi informatici, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso.
Articolo 11: Durata
Il presente contratto sarà valido e vincolante per il Punto di Vendita a distanza a decorrere dal momento della sottoscrizione dello stesso, diverrà efficace dalla comunicata autorizzazione da parte di ADM ed avrà durata pari a quella della Concessione. È esclusa ogni forma tacita di rinnovo o proroga.
Articolo 12: Clausola risolutiva espressa
In aggiunta a quanto già espressamente previsto nel contratto, il Concessionario dichiarerà il contratto risolto di diritto, a mezzo PEC indirizzata al Punto di Vendita a distanza, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso del verificarsi di anche uno degli inadempimenti degli “Obblighi del Punto di Vendita a distanza”, previsti all’articolo 3, oppure vi sia inadempimento, sempre da parte del Punto di Vendita a distanza, di quanto previsto dagli art. 5 “Pagamento delle vincite” e/o 6 “Garanzie”.
Il Punto di Xxxxxxx a Distanza può dichiarare il contratto risolto di diritto, a mezzo PEC indirizzata al Concessionario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso del verificarsi di anche uno degli inadempimenti degli “Obblighi del Concessionario”, previsti all’articolo 2.
È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Articolo 13: Modifiche al contratto
Nell’ipotesi in cui vengano apportate modifiche alla disciplina dei Giochi Numerici, oppure il Concessionario ritenga necessario apportare modifiche al presente contratto, lo stesso potrà essere automaticamente modificato, in qualsiasi momento, e inviato a mezzo di PEC al Punto di Vendita a distanza, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche apportate si intenderanno accettate nel caso in cui il Punto di Vendita a distanza, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, non provveda a recedere dal presente contratto per mezzo di lettera raccomandata e/o PEC da inviarsi al Concessionario.
Il Concessionario informerà ADM degli eventuali recessi.
Articolo 14: Riservatezza e Privacy
Tutte le informazioni inerenti al presente contratto, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, con qualunque altro mezzo, nonché tutti i dati derivati dall’elaborazione delle stesse, saranno considerati strettamente riservati e pertanto non potranno essere divulgati.
Ai sensi di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi ai propri rappresentanti, referenti aziendali o legali rappresentanti, eventualmente comunicati tra le Parti nell’ambito del presente contratto, saranno trattati dall’altra Parte, quale autonomo titolare del trattamento, unicamente per le finalità e in virtù delle basi giuridiche di seguito elencate: la gestione del rapporto intercorrente tra le Parti, tra cui la gestione delle attività preliminari alla conclusione del contratto e la successiva gestione ed esecuzione dello stesso (in quanto trattamento necessario ai fini dell’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso), nonché all’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari ad esso correlati (in quanto trattamento necessario a tal fine) o a cui le Parti sono soggette, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto o la tutela dei diritti di terzi in sede stragiudiziale e giudiziale, anche amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti (ricorrendo un legittimo interesse del titolare in tal senso). Ciascuna delle Parti prende atto che l’altra Parte potrà comunicare i dati personali sopra indicati a terzi, anche al di fuori dell’Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente contratto o all’assolvimento degli obblighi di legge e/o regolamentari, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto e per i 10 (dieci) anni successivi alla cessazione degli effetti dello stesso. Le Parti prendono altresì atto dei diritti riconosciuti agli interessati dagli art. da 15 a
22 del GDPR, tra cui il diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione o la cancellazione dei dati personali trattati.
L’informativa completa del Concessionario è disponibile su xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxx.
In relazione al trattamento dei dati personali di terzi persone fisiche a cui il Concessionario avrà accesso e/o debba comunque trattare ai fini della prestazione del servizio quale responsabile del trattamento, per conto del Punto di Vendita a distanza e su istruzione di quest’ultimo, le Parti si impegnano a conformarsi a quanto previsto all’allegato 3 del presente contratto ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Resta inteso che le Parti rimangono autonomi titolari del trattamento in relazione al trattamento dei dati personali di eventuali terzi persone fisiche i cui dati debbano essere comunicati tra le Parti ai fini dell’esecuzione del pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 5.200,00, secondo le modalità previste dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011. A tale riguardo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare qualsiasi requisito di legge e regolamentare applicabile al trattamento dei dati personali da esse effettuato. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 82 del GDPR, il Punto di Vendita a distanza si impegna a risarcire il Concessionario per qualsiasi danno, perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) derivanti dal proprio inadempimento colposo o doloso del presente articolo, compreso qualsiasi inadempimento commesso dal proprio rappresentante legale, sub-contraenti, dipendenti o agenti, e a tenere indenne il Concessionario da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi a causa di o in relazione a una delle violazioni sopra indicate.
Articolo 15: Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate:
▪ se indirizzate al Concessionario, all’indirizzo:
o mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx e/o PEC XX_xxxxx@xxxxxxxxx.xx;
o presso la sede legale della società: Sisal Lottery Italia S.p.A., xxx Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx;
▪ se indirizzate al Punto di Vendita a distanza, presso la sede legale della società o in alternativa all’indirizzo PEC della società.
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto s’intenderà validamente eseguita a ricevimento della stessa dalla Parte alla quale viene effettuata purché inviata ai suddetti indirizzi.
Articolo 16: Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia relativa alla conclusione, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente a giudicare esclusivamente il foro di Milano.
Articolo 17: Codice Etico
Il Punto di Xxxxxxx a distanza dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Concessionario quale parte integrante del modello organizzativo di Gruppo, adottato ex D. Lgs 231/01, e della Politica per la Prevenzione della Corruzione e Linee Guida Anticorruzione del Concessionario (“Politica Anticorruzione”) disponibili sul sito corporate xxxx://xxx.xxxxx.xxx nelle apposite sezioni.
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Punto di Vendita a distanza dichiara di avere adottato politiche e procedure analoghe, e/o attuato diposizioni ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori finalizzate a prevenire condotte corruttive, anche tentate, e a promuovere una cultura di integrità nella propria organizzazione e si obbliga nei confronti del Concessionario a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata del presente contratto.
Il Punto di Xxxxxxx a distanza si impegna altresì nei confronti del Concessionario a conformarsi interamente ai principi del Codice Etico e della Politica Anticorruzione.
In caso di violazione delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, nonché in caso di violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/01 e di ogni legge anticorruzione applicabile, che sia riconducibile alla responsabilità del Punto di Vendita a distanza e/o dei suoi incaricati e collaboratori ex art. 1381 c.c., sarà facoltà del Concessionario risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Punto di Vendita a distanza dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, il Concessionario e, per esso, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, organi di controllo e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico e della Politica Anticorruzione, nonché in relazione ad eventuali violazioni delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e di ogni legge anticorruzione applicabile.
Il Punto di Xxxxxxx a distanza dichiara, altresì, di non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Concessionario o relativamente all’oggetto del contratto e di obbligarsi, comunque, a comunicare tempestivamente al Concessionario ogni conflitto, anche potenziale, dovesse sopravvenire.
Milano,
Sisal Lottery Italia S.p.A. Per accettazione:
Managing Director Lottery Il Punto di Vendita a distanza
(Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) Il Legale Rappresentante/ L’Amministratore Delegato
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