CAPO II
CAPO II
Tata familiare
(Servizio educativo in contesto domiciliare)
Art. 33
Definizione
1. La tata familiare offre un servizio a valenza educativa e assistenziale rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Tale servizio è svolto al proprio domicilio, presso le famiglie o in luogo terzo appositamente attrezzato.
2. Il servizio si caratterizza da un’elevata flessibilità dell’offerta e un legame con la dimensione domestica dell’educazione e della cura, vuole coprire le aree del territorio più decentrate o dove sono meno presenti altri servizi educativi. Il servizio coniuga dimensioni e modalità di presa in carico proprie della vita familiare con competenze professionali e un impegno alla costruzione di personalizzate alleanze educative con la famiglia di appartenenza e il territorio circostante.
3. In base alle sue caratteristiche (numero limitato di utenti con conseguente possibilità di utilizzare il proprio domicilio o piccoli locali) il servizio di tata familiare è particolarmente adatto a insediarsi nelle zone di media e alta montagna.
Art. 34
Ricettività e modalità dell’offerta
1. La tata può accogliere fino a quattro minori contemporaneamente, da un minimo di 2 ore a un massimo di dieci ore continuative giornaliere, sulla base di orari concordati con la famiglia e indicati nel contratto di diritto privato stipulato tra le parti (la tata e un genitore del minore).
2. L’orario di apertura del servizio è stabilito da ogni singola professionista e non deve superare le 50 ore settimanali, in virtù della tipologia di lavoro esercitato che prevede la tutela e l’incolumità dei piccoli utenti.
3. Il servizio di tata familiare è aperto secondo le necessità del territorio, tranne periodi di chiusura annuali che di regola sono concordati dalla tata con le famiglie. L’informazione della chiusura formale deve avvenire preventivamente e deve essere inviata al coordinatore del servizio e agli uffici competenti.
4. La tata può essere autorizzata ad attivare presso la propria struttura, in affiancamento e non in sostituzione, forme di collaborazione volontaria e non retribuita con propri familiari o conoscenti con i quali è consolidata una relazione di fiducia, al fine di favorire una piena funzionalità del sistema. Si evidenzia che ogni forma di collaborazione può essere revocata dai volontari, dalla Tata familiare e dalla struttura competente, qualora non si presentino attività praticabili dal volontario stesso o se ne accerti la palese inidoneità al prestare la propria opera.
5. La tata può svolgere attività di sostegno e di supporto alle famiglie anche non residenti che per brevi periodi soggiornano sul territorio; si precisa che questa condizione non prevede il contributo regionale previsto per le famiglie residenti.
Art. 35
Gestione
1. Alla tata compete la gestione del servizio, che può essere organizzata sia in forma individuale che in forma collettiva da un massimo di 2 tate compresenti.
2. La tariffa oraria varia in funzione delle ore frequentate dal bambino nel rispetto della normativa vigente; alla famiglia residente in Valle d’Aosta è riconosciuto un rimborso da parte
dell’Amministrazione Regionale, calcolato sulla base della dichiarazione ISEE del nucleo familiare. Nel caso di mancata presentazione del modello ISEE, la famiglia non può accedere ad alcuna forma di rimborso.
3. Anche nel caso in cui la tata accolga famiglie con bambini che non beneficiano del voucher, regionale, deve inviare agli uffici competenti tutta la documentazione riguardante la presenza del bambino in struttura;
4. La tata titolare è tenuta a presentare agli uffici competenti un’autodichiarazione del suo nucleo familiare nonché l’elenco delle persone autorizzate all’ingresso al servizio, sia che lo stesso si svolga presso la propria abitazione che in luogo in terzo.
5. La tata che svolge la propria attività presso la famiglia deve stipulare un contratto nel quale deve essere prevista l’obbligatorietà di una polizza assicurativa comprensiva della responsabilità civile verso terzi. La famiglia deve fornire locali idonei, appositamente attrezzati nel rispetto della normativa.
6. La tata titolare può essere sostituita da un’altra professionista iscritta all’elenco regionale, previa tempestiva comunicazione formale all’ufficio competente tramite apposito modello.
a. La tata supplente deve rispettare le condizioni contrattuali sottoscritte dai firmatari del contratto originario.
b. Nelle ammissioni hanno priorità i bambini di famiglie problematiche segnalate dai servizi socio- sanitari che hanno in carico la famiglia, come previsto all'art. 5.
c. Le famiglie trovano informazioni e orientamento presso gli sportelli sociali presenti sul territorio regionale, sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxx/ e presso l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Struttura politiche sociali, Ufficio prima infanzia, in modo da interpellare con cognizione di causa la tata che meglio risponde alle esigenze del nucleo.
d. Per i bambini che, nell’anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l’apertura della scuola dell’infanzia, la permanenza presso le tate può essere prolungata sino all’apertura della scuola stessa.
e. Il rapporto tra tata e famiglia è formalizzato con un contratto, la cui copia integrale è depositata presso l’ufficio di competenza. Nel contratto, regolato dal diritto privato, sono precisate le seguenti condizioni: durata del contratto stesso, orario di permanenza del bambino, tariffa oraria o forfait, costo dei pasti e accordi sulla dieta da seguire, assicurazioni previste, norme igieniche e sanitarie da rispettare, regolamentazione e pagamento nel caso di assenza del bambino e di assenza della professionista (per ferie, malattia, …), spese supplementari e/o forniture a carico della famiglia se previste, modalità di risoluzione del contratto.
7. La tata dispone, entro sei mesi dalla data di adozione delle presenti direttive, di un indirizzo PEC attraverso il quale avviene la comunicazione con la struttura regionale competente in materia di prima infanzia e utilizza autonomamente lo strumento informatico per comunicare formalmente e con i beneficiari del servizio qualora richiesto.
Art. 36
Procedura per l’autorizzazione
1. La richiesta di apertura di un servizio di tata familiare deve pervenire presso gli uffici competenti. L’autorizzazione è condizionata al parere vincolante della Regione. A seguito del parere favorevole, la Regione rilascia il nulla osta. Al fine del rilascio del nulla osta la/il richiedente deve presentare all’ufficio di competenza: certificato di abitabilità/agibilità, planimetria dei locali, parere formale del comune o delle Unités des communes di appartenenza, e rilevazione dei fabbisogni del territorio (trend delle nascite degli ultimi tre anni).
2. Nel caso di trasferimento del servizio in altro comune, la tata deve presentare apposita richiesta, corredata da: certificato di abitabilità/agibilità, planimetria dei locali.
3. Nel caso di trasferimento del servizio in altri locali, la tata deve presentare apposita richiesta, corredata da: certificato di abitabilità/agibilità, planimetria dei locali.
Art.37
Promozione
1. Al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul territorio, la tata familiare, previa condivisione con la Struttura Politiche sociali e giovanili, può mettere in atto alcune delle seguenti azioni:
- costruire canali di collegamento e occasioni di collaborazione tra i vari attori locali;
- offrire agli attori istituzionali il supporto per realizzare azioni di sistema sul territorio, anche attraverso la progettazione e l’accesso alle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali;
- diffondere le buone pratiche in materia di attività e strategie dell’integrazione.
Art. 38
Coordinamento
1. Il coordinamento del servizio di tata familiare, di competenza dell’Assessorato regionale alla Sanità, salute e politiche sociali, è caratterizzato dalle seguenti funzioni:
• xxxxxxxxx e sostegno tecnico al lavoro delle Tate familiari, anche in rapporto alla formazione permanente;
• promozione e valutazione della qualità;
• monitoraggio e documentazione delle esperienze realizzate;
• collaborazione con le famiglie e la comunità locale;
• raccordo tra servizi educativi, sociali e sanitari;
• sperimentazione di servizi innovativi;
• sostegno e gestione per l’attivazione del servizio e i relativi adempimenti burocratico amministrativi.
2. Entro due anni dalla data di applicazione delle presenti direttive il servizio di tata familiare, per la parte pedagogica, farà capo al coordinamento di servizi per la prima infanzia presenti sul territorio di riferimento oltre che al coordinatore pedagogico regionale dei servizi per la prima infanzia.
Art 39
Formazione
1. Tra le iniziative volte all’apprendimento permanente, per l’iscrizione o per il mantenimento della stessa nel registro regionale, le tate familiari devono svolgere la formazione professionale per un monte ore complessivo di 14 ore e l'attività di coordinamento per almeno 4 ore annuali. Si tratta di attività di aggiornamento rivolte ad adulti operanti nelle strutture socioeducative che possono partecipare ai corsi su iniziativa autonoma o su proposta dell’Assessorato che provvede annualmente a convalidare le ore effettuate.
2. Il riconoscimento delle ore di formazione avviene previa presentazione di un'autocertificazione dell'avvenuta formazione, che deve contenere il numero di ore effettivamente frequentate, il periodo, le tematiche e i contenuti trattati. Le ore di formazione, per essere riconosciute devono essere pari all’80% di frequenza di ogni corso, nel rispetto della normativa.
3. Le tate sono tenute a comunicare all’ufficio competente le ore di formazione effettuate ogni anno, entro il mese di marzo dell’anno successivo, i temi e i contenuti della formazione nonché una breve relazione rispetto agli argomenti e alla valutazione personale dell’iniziativa.
Art. 40
Coordinamento Genitori
1. I servizi cooperano sistematicamente con le famiglie in una prospettiva pedagogica che promuove la creazione di una comunità educante attorno alla vita e alla crescita dei bambini. È necessario prevedere strumenti e occasioni di confronto e di condivisione con le famiglie.
2. In forma sperimentale, sulla base della conformazione territoriale della Regione e della ubicazione dei servizi Tate familiari, le tate individuano annualmente tre rappresentanti delle
famiglie beneficiarie del servizio, rispettivamente, uno per la bassa, uno per la media e uno per l’xxxx Xxxxx.
3. La rappresentanza di genitori raccoglie le istanze le esigenze e formula le proposte della componente genitori referenti del Servizio Tata familiare puntando alla costruzione e al rafforzamento del collegamento tra famiglie e istituzioni.
Art. 41
Organizzazione delle attività
1. La tata è tenuta a proporre attività adeguate all’età e alle caratteristiche dei bambini a lei affidati garantendo il rispetto dei loro ritmi, dei loro bisogni psico-fisici e dei livelli di autonomizzazione raggiunti. Per garantire una continuità educativa con la vita familiare, durante un primo colloquio la tata mappa, attraverso uno strumento di rilevamento validato, non solo le necessità della famiglia in termini di orari di frequenza, ma anche le abitudini e le caratteristiche del minore.
2. Per ogni bambino è programmato un periodo di graduale ambientamento, per rendere accettabile il momento di separazione dal genitore: durante tale periodo la tata permette alla famiglia di essere presente in struttura per almeno una settimana, di conoscere le sue strategie adottate e le opportunità educative offerte ai piccoli beneficiari del servizio.
3. Ogni tata adotta strumenti quali, il diario di bordo, il registro giornaliero delle attività, le schede di osservazione ecc…, al fine di documentare, monitorare e valutare le attività e la loro efficacia educativa e di cura rispetto alla crescita del singolo bambino e del gruppo.
4. Ogni tata è tenuta a presentare ai genitori la progettazione educativa in cui sono specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere, gli strumenti e gli approcci metodologici, le risorse (esperienze, attività, strategie) e le modalità di valutazione del proprio operato.
5. Nel progetto educativo sono indicate le attività previste per promuovere in ciascun bambino lo sviluppo delle proprie potenzialità e competenze nonché le strategie e gli interventi a favore della realizzazione di un clima relazionale positivo.
6. Al fine di valorizzare e migliorare la qualità dei servizi, la struttura regionale competente definisce indicatori e descrittori finalizzati a monitorare e valutare i progetti e le attività educative, concordando con le professioniste gli strumenti tecnici più idonei.
7. La tata è tenuta a presentare al coordinatore del servizio la progettazione educativa entro il mese di novembre di ogni anno.