ACCORDO DI RETE DI SCOPO
ACCORDO DI RETE DI SCOPO
Fra le istituzioni scolastiche
Liceo classico “X. Xxxxxxxx” – Macerata |
Convitto Nazionale “X. Xxxxxxxx”- Macerata |
I.C.”Via Piave” Morrovalle |
I.C.”E. Mestica” Cingoli |
I.C. “Coldigioco” Apiro |
I.C. “X.Xxxxx” Pollenza |
L.C. “X. Xxxxxxxx” Recanati |
I.C. “A. Manzoni” Corridonia |
IPSIA “X. Xxxxxxxxx” Corridonia |
I.C. “X. Xxxxx” Corridonia |
I.C. “Xxxxxx Xxxxx” – Macerata |
I.I.S. “X. Xxxxxxxx” Civitanova Marche |
I.C. “X. Xxxxxxxxx” – Montecassiano |
I.C. “Xxxx Xxxxx Xxxxxx” Appignano |
I.C. “X. Xxxxxxxx” Treia |
I.C. “Xxxxx Xxxxxxxxx” Macerata |
I.C. “Xxxxxxx Xxxxx” Monte San Giusto |
I.I.S. “Corridoni” Civitanova Marche |
I.C. “Xxxxxx Xxxxxxxx” Recanati |
I.T.E. “A. Gentili” Macerata |
PREMESSO CHE
VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. I, comma 66 e seguenti;
VISTE le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 7 giugno 2016, prot. n 2151;
VISTO l'accordo di rete dell'Ambito 0007 Marche;
CONSIDERATO che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo o diverso ambito territoriale;
VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei Dati Personali (RDP) (artt. 37-39);
VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un 'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo I lett a);
CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi, (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui a/l'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e
«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
CONSIDERATE, al fine dell'attuazione del RGPD, le priorità operative indicate dal Garante privacy:
1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (italianizzazione dell'acronimo DPO, Data Protection Officer, art. 37-39);
2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171);
3. notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34),
nonché la necessità di mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;
VISTO che le Istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par.1 , lett a) del RGPD e sono tenute ad adempiere a quanto prescritto dal RGDP;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) e per l'attuazione di iniziative comuni connesse all’applicazione del RGPD,
CONSIDERATO che le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
CONSIDERATA l’opportunità di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine a dimensione, affinità tra le strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa;
i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:
Art. 1- Norma di rinvio
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2- Denominazione della rete
E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche richiamate nelle premesse, che assume la denominazione di "Rete per l'attuazione del RGPD per l'Ambito 0007 – Marche”
Art. 3- Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per l'individuazione del RDP, di cui agli artt. 37-39 del RGPD. In particolare il RDP dovrà:
1. informare e consigliare il titolari e i responsabili del trattamento, nonché i dipendenti delle Istituzioni scolastiche aderenti alla presente rete di scopo, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l 'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dei titolari o dei responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diFriirttmi;ato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
Art. 4- Progettazione e gestione delle attività
Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.
A tal fine, l'istituzione scolastica che assume la funzione di "Scuola capofila" è individuata nel Liceo classico “X .Xxxxxxxx” – Macerata, già scuola capofila della Rete di ambito 0007 - Marche .
Ad essa sono affidate le attività amministrative finalizzate all’individuazione del RDP e il coordinamento delle scuole della rete nonché la stipula del contratto con l’RPD individuato. La scuola capofila procederà alla stipula di un unico contratto per le n. 21 scuole aderenti alla rete, provvedendo a richiedere a ciascuna delle stesse la quota parte dovuta per il pagamento del servizio.
Art.5- Conferenza dei servizi dei dirigenti scolastici della rete di scopo
Al fine della realizzazione delle attività, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo si riuniscono periodicamente al fine di:
a) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dell’accordo di cui all'art. 3;
b) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti.
La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica
capofila.
Art. 6- Durata
Liceo classico “X. Xxxxxxxx” Macerata | Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | |
Convitto Nazionale “X. Xxxxxxxx” Macerata | Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | |
I.C.”Via Piave” Morrovalle | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | |
I.C.”E. Mestica” Cingoli | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
I.C. “Coldigioco” Apiro | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
I.C. “X.Xxxxx” Pollenza | Xxxxxxxxxx Xxxxx | |
L.C. “X. Xxxxxxxx” Recanati | Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | |
I.C. “X. Xxxxxxx” Corridonia | Smorlesi Xxxxxxx | |
IPSIA “X. Xxxxxxxxx” Corridonia | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | |
I.C. “X. Xxxxx” Corridonia | Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
I.C. “E. Xxxxx” Macerata | Xxxxxxxxx Xxxxxx | |
I.I.S. “V Bonifazi“ Civitanova Marche | Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | |
I.C. “X. Xxxxxxxxx” Montecassiano | Xxxxxxx Xxxxxxx | |
I.C. “Xxxx Xxxxx Xxxxxx” Appignano | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | |
I.C. “Xxxxxx Xxxxxxxx” Xxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxx | |
I.I.S. “X. Xxxxxxxxx” Civitanova Marche | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | |
I.C. “Xxxxxx Xxxxxxxx” Recanati | Xx Xxxxx Xxxxxxxxx | |
I.T.E. “A. Gentili” Macerata | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx |
Il presente accordo scadrà il 28 febbraio 2022 e non è ammesso il rinnovo tacito. Firmato:
Istituto Comprensivo “Xxxxxx Xxxxxxx” Cingoli | Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx |