PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE1
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PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE1
OGGETTO: Acquisto in somma urgenza ex art. 163 d.lgs. 50/2016 per la fornitura di DPI, antisettici e disinfettanti ed IVD per le necessità conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19
PREMESSE
VISTA la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 con la quale è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie).
VISTI gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 che disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM.
PRESO E DATO ATTO che la SUAM, tra l’altro:
a) deve valutare, sulla base dei programmi dei soggetti tenuti, la possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle procedure contrattuali;
b) deve definire, in collaborazione con i soggetti tenuti, la procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le relative specificazioni;
c) deve redigere gli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo;
d) deve adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale;
1 Si precisa, ai fini della sottoscrizione del presente atto, che lo stesso disciplina sia patti riguardanti la fase dell’aggiudicazione, sia patti riguardanti la fase dell’esecuzione contrattuale. Ne consegue che la sua sottoscrizione in sede di offerta impegna l’operatore economico nella sua qualità di concorrente mentre la sua sottoscrizione in sede di stipulazione del contratto impegna l’operatore economico nella sua qualità di aggiudicatario. In tal senso devono, quindi, essere interpretate le disposizioni contenute nel presente atto.
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e) deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione efficace;
f) deve fornire gli elementi per la definizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
g) deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto;
h) deve raccogliere i dati relativi all’esecuzione dei contratti ed implementare il sistema informativo di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
i) deve curare la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici;
j) deve effettuare il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati;
k) deve curare i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo.
PRESO E DATO ATTO, altresì, che i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM curano gli adempimenti propedeutici all’attività della SUAM, nonché quelli connessi all’esecuzione del contratto e, in particolare:
a) redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;
b) comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico del procedimento;
c) inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall’approvazione, i progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo all’impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura contrattuale;
d) stipulano ed eseguono il contratto;
e) effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAM;
VISTI
- L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
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rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”.
- La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.
- La Delibera dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.
- VISTA la determinazione ANAC n. 12/2015 e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:
1. previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
2. sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
3. formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
VISTA la delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 39 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019, con particolare riferimento alla parte II – Misure generali, punto 9 – Prevenzione della corruzione, lettera d) “Patti di integrità e Protocolli di legalità”.
VISTA la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
VISTA la delibera della Giunta regionale 22 gennaio 2018 n. 30 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020, con particolare riferimento al punto 8 lettera
d) “Patti di integrità e Protocolli di legalità”;
VISTA la delibera n. 1074 del 21/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”
VISTA la delibera della Giunta regionale 28 gennaio 2019 n. 72 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021”;
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale
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1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
3. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
VISTO l’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, … qualora l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”
VISTO l’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale “… I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.
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VISTO l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
VISTA la delibera n. 15 in data 20 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha:
− incaricato il Direttore della SUAM a predisporre ed approvare gli schemi di atti di gara e la connessa modulistica di dettaglio integrativa concernente aspetti legati alla compilazione di domande e offerte, per tutte le tipologie di procedure di scelta del contraente e per tutte le tipologie di oggetto contrattuale normativamente previste
− stabilito che il predetto incarico deve essere espletato limitatamente alle procedure gestite dalla SUAM e nel rispetto delle disposizioni di carattere generale per la conclusione e l’esecuzione di contratti pubblici contenute negli schemi già approvati dalla Giunta regionale con successive deliberazioni 28/10/2013, n. 1468 e 9/12/2013, n. 1657.
PRESO E DATO ATTO CHE
1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
a) SUAM nella persona del Dirigente pro tempore;
b) operatore economico nella persona del2 VEDERE NOTA.
2 inserire generalità e qualifica dell’operatore economico aggiudicatario della procedura contrattuale
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2. Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni innanzi citate.
3. Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto.
4. La mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Disposizioni generali ed obblighi della SUAM
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica. L’operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l’esclusione dalla procedura, il diniego dell’aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L’operatore economico si impegna, infine, a segnalare alla SUAM qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. La SUAM accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. La SUAM si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della SUAM comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
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In particolare, la SUAM si impegna, negli ambiti di rispettiva competenza, ad acquisire idonea dichiarazione resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
4. La SUAM si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
5. La SUAM si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
6. La SUAM si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.
ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico
1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la SUAM ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx/0000/XXX0000_00.xxx. Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su
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richiesta della SUAM. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta
3. situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
4. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
5. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la SUAM e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della SUAM relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della SUAM. Ai fini del presente atto la SUAM ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
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6. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la SUAM sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a. intrecci personali tra gli assetti societari
b. valore delle offerte in generale
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
d. provenienza territoriale delle offerte
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
7. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della SUAM, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
8. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione alla SUAM delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni
1. La SUAM si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e a fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
2. La SUAM, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il
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loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. La SUAM, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all’esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. La SUAM si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportasse la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli,
b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
c. esclusione dalle procedure indette dalla SUAM per un periodo di tre anni
d. penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell’applicazione delle predette sanzioni.
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.
ARTICOLO 4 – Sub appalti, sub contratti, cessioni e sub affidamenti
1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio. Gli atti negoziali stipulati dall’operatore economico in violazione del presente atto non avranno comunque rilevanza nei confronti della SUAM.
LA SUAM L’OPERATORE ECONOMICO