Contract
C OM UNE DI RIPOSTO
P r o v i n c i a d i C a t a n i a
REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Adottato con deliberazione consiliare n° 130 del 18/11/1999
C O M U N E D I R I P O S T O
P r o v i n c i a d i C a t a n i a
Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.
Titolo I - Oggetto e finalità del regolamento.
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
1. In adempimento a quanto previsto dall’art.
16 della legge reg. 15 maggio 1986, n. 27 ed in attuazione degli artt. 12, comma 1° n. 2); 13, comma 1° n.2) lettera b) ; e 14, comma 1°, della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha per oggetto:
a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;
b) il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi i cui scarichi siano assimilabili a civili, allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti dall’autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
d) le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;
e) la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;
f) la gestione amministrativa dell’utenza.
2. Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all’atto della sua entrata in vigore.
Art. 2 - Scopo del regolamento.
1. Il presente regolamento ha lo scopo di:
1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature così come definite dall’art. 5 della legge reg. n. 27/86, e nel rispetto della vigente
legislazione nazionale e regionale;
2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge reg. n.27/86.
Titolo II - Disposizioni generali.
Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:
1) acque bianche: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
2) acque nere: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;
3) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
4) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue, scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
5) pubblica fognatura: complesso di canalizzazioni, generalmente sotteranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti dalle attività umane;
6) canalizzazione interna di un edificio: convoglia le acque reflue dall’interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna, convenzionalmente termina con un pozzetto di ispezione finale;
7) canalizzazione esterna di un edificio: opere necessarie per l’allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale.
2. Ai fini dell’individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:
a) scarico di insedimento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un’area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali;
b) scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi terminali rientrino nei limiti di accettabilità imposti dalla tabella 8 allegata alla legge reg. n. 27/86, i rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella A annessa alla legge n. 319/76;
c) scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente attività di produzione di beni.
3. La qualità degli scarichi di cui al punto b) deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.
Art. 4 - Pubblicità.
1. Copia del presente regolamento verrà depositata presso l’ufficio tecnico comunale per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.
2. Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento all’ufficio tecnico comunale, previo versamento della somma stabilita dall’Amministrazione comunale.
Art. 5 - Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura.
1. Nelle zone servite da pubblica fognatura nera o mista non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo
le modalità e le prescrizioni del presente regolamento. Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell’utenza entro un anno dalla notifica, che verrà trasmessa con provvedimento apposito da parte dell’autorità comunale.
2. L’autorità comunale potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.
3. I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di 60 giorni dall’avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di xxxxx xxxx, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.
4. Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei xxxxx xxxx, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento, o per ragioni igienico - sanitarie, lo giudicasse necessario.
5. L’obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.
6. Presso l’ufficio tecnico comunale viene tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione.
7. Il Sindaco è tenuto a certificare l’esistenza di rete fognaria in funzione.
8. Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell’ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.
9. Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.
10. In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario.
Art. 6 - Sversamento delle acque bianche e nere.
1. Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.
2. Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.
Art. 7 - Allacciamento con sollevamento.
1. Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di
sollevamento, presentando all’autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l’ubicazione dell’impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.
Art. 8 - Smaltimenti provvisori ed eccezionali di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi.
1. Il Sindaco potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l’uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se verrà costatata l’impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui l’U.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l’immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parti di esse.
2. Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall’allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dalla legge n. 319/76 nel caso di acque superficiali. Decaduti i motivi di eccezionalità il Sindaco imporrà l’obbligo di modificare il sistema di smaltimento.
Art. 9 - Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro.
1. Al fine di evitare l’inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Sindaco potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.
2. La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità giornaliera dello scarico.
3. L’immisione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall’Amministrazione comunale proporzionalmente alla quantità e alla qualità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.
Art. 10 - Servitù fognaria.
1. Quando il proprietario di un fondo non ha la
possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all’autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell’art. 1043 del Codice Civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo consentendo l’immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall’U.T.C.. In ogni caso i progetti per l’attraversamento devono essere sottoposti all’esame dell’U.T.C. e approvati dal Sindaco.
2. Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.
Art.11 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi
e produttivi assimilabili a civili.
1. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno, inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l’altro sul suolo pubblico immediatamente all’esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.
Art. 12 - Scarichi vietati .
1. E’ vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E’ in particolare vietata l’immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, di cucina di lavorazione della frutta e verdura) o aderire alle pareti. L’Amministrazione comunale provvederà alla revoca dell’autorizzazione allo scarico degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.
Titolo III - Procedure di autorizzazione allo scarico e relativa disciplina.
Art. 13 - Necessità dell’autorizzazione.
1. Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della legge reg. n. 27/86. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente al controllo.
Art. 14 - Autorità competente.
1. Il Sindaco è l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
Art. 15 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi civili esistenti.
1. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi civili che, all’entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento.
2. Al fine di regolarizzare la propria posizione i titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi civili che all’entrata in vigore del presente regolamento già recapitano in pubblica fognatura devono presentare al Sindaco, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, apposita denuncia nella quale verranno fornite indicazioni relative all’area complessiva della proprietà, alle aree delle superfici impermeabili e permeabili, alle fonti di approvvigionamento idrico ed al presunto volume di acqua eventualmente prelevata da fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto nell’anno solare. Alla domanda verrà allegata la quietanza relativa alla somma dovuta al Comune per diritti di istruttoria.
3. Al fine di ottenere l’autorizzazione allo scarico degli insediamenti abitativi civili esistenti, in ottemperanza all’obbligo di cui al precedente art. 5, i titolari degli stessi devono presentare al Sindaco apposita domanda nella quale verranno fornite indicazioni relative all’area complessiva della proprietà, alle aree delle superfici impermeabili e permeabili, alle fonti di approvvigionamento idrico, al presunto volume di acqua eventualmente prelevato da fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto nell’anno solare. Alla domanda verrà
allegata la quietanza relativa alla somma dovuta al Comune per diritti di istruttoria e di rilascio. Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione allo scarico i titolari degli insediamenti abitativi civili esistenti provvederanno, a loro cura e spese secondo le prescrizioni della legge e del presente regolamento e sotto le direttive del personale del Comune, a realizzare tutte le opere necessarie.
4. Il Comune accerterà l’efficienza dell’allacciamento alla pubblica fognatura e l’osservanza delle disposizioni delle leggi e del presente regolamento, compreso l’obbligo di cui al successivo art. 25 per gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, e si riserva di richiedere ulteriore specifica documentazione.
5. L’allaccio alla fognatura deve essere eseguito in conformità all’allegato 9 del presente regolamento.
Art. 16 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi
e produttivi assimilabili a civili esistenti.
1. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all’entrata in vigore del presente regolamento, recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro
90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento richiedere l’autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.
2. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili esistenti, al fine di ottenere l’autorizzazione allo scarico, in ottemperanza dell’obbligo di cui al precedente art. 5, devono farne richiesta nei modi previsti dal presente regolamento.
3. Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dalla circolare assessoriale n. 5790/U del 13 marzo 1995 (publicata nella G.U.R.S. n. 25 del 13 maggio 1995).
Art. 17 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi civili nuovi.
1. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi civili nuovi sono tenuti a
richiedere l’autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all’autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.
2. L’autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di xxxxxxxx nella pubblica fognatura.
Art. 18 - Autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi
e produttivi assimilabili a civili nuovi.
1. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili nuovi sono tenuti a richiedere l’autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all’autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.
2. Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dalla circolare assessoriale n. 5790/U del 13 marzo 1995 (pubblicata nella G.U.R.S. n. 25 del 13 maggio 1995).
Art. 19 - Validità delle autorizzazioni allo scarico.
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo precedente verranno rilasciate in forma provvisoria e solo dopo l’accertamento analitico dello scarico in forma definitiva.
2. Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.
3. Le richieste di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dell’indicazione della presunta quantità di acqua da prelevare nell’anno solare.
4. Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono soggetti gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all’entrata in
vigore del presente regolamento devono richedere, prima dell’attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all’autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento.
Art. 20 - Oneri di istruttoria.
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.
2. Il Comune determina in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 00.000 (xx euro 25,82) la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l’istruttoria il Comune provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
3. La somma di cui al comma precedente sarà aggiornata periodicamente in funzione degli accresciuti oneri di istruttoria sostenuti dal Comune.
Art. 21 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione
allo scarico in pubblica fognatura.
1. Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui ai precedenti artt. 16, 17 e 18, dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:
1) pianta generale della proprietà in scala 1:500;
2) pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l’indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall’immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezioni, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant’altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
3) sezione longitudinale, in scala 1:100 dell’allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;
4) pianta e sezioni in scala adeguata dei dettagli relativi all’immissione in pubblica fognatura;
5) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l’immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
6) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all’art. 7 del
presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l’allontanamento delle acque sia bianche che nere;
7) relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai punti precedenti;
8) quietanza relativa alle somme stabilite dall’Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di istruttoria.
2. Nella relazione di cui al comma precedente verranno fornite le indicazioni seguenti:
a) area complessiva della proprietà;
b) area delle superfici permeabili ed impermeabili;
c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all’Amministrazione comunale;
e) limitatamente agli insediamenti produttivi la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico- fisiche e battereologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto;
f) la fonte di approvvigionamento idrico;
g) la quantità di acqua scaricata;
h) progetto dell’eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione;
i) scheda tecnica (allegato 8 del presente regolamento).
3. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo e di svolgere eventuali ulteriori indagini anche dopo l’avvenuta autorizzazione allo scarico.
4. I punti h) ed i) del comma 2 sono obbligatori solo per gli scarichi di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili.
5. L’allaccio alla fognatura per gli insediamenti abitativi civili nuovi ed il pozzetto per il prelievo per gli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili ai civili, devono essere conformi, rispettivamente, agli allegati 9 e 10 del presente regolamento
Art. 22 - Diniego dell’autorizzazione per insediamenti produttivi
e produttivi assimilabili a civili.
1. L’autorizzazione allo scarico potrà essere
negata:
a) per quantitativi di acque bianche e/o nere
incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell’impianto di trattamento degli scarichi;
b) per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell’allegato 6;
c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.
Art. 23 - Revoca dell’autorizzazione allo scarico.
1. L’autorità competente può in ogni momento revocare l’autorizzazione allo scarico qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell’autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui all’art. 12 del presente regolamento.
Art. 24 - Corretto e razionale uso dell’acqua.
1. I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare, fin dall’attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo Titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I del 4 febbraio 1977 nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell’art. 2 della legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.
2. In particolare essi dovranno:
a) attuare scelte razionali dell’approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
b) limitare progressivamente l’impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
c) limitare il prelievo dell’acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
d) controllare la funzionalità delle reti di scarico.
2. In riferimento al punto d) del comma precedente le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l’inquinamento, anche accidentale, delle
acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno predisporsi adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all’inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell’impianto di depurazione.
3. Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura, l’adeguamento dei servizi ai criteri di cui ai commi precedenti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 25 - Obbligo di installazione del contatore.
1. Tutti gli utenti della pubblica fognatura, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all’installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura del volume delle acque prelevate, ritenuti idonei dell’Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
2. Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifiche dell’idoneità tecnica dell’apparecchio l’Ente gestore provvederà all’applicazione del sigillo di controllo.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
4. L’Ente gestore può imporre, a spese dell’utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
5. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all’Ente gestore guasti o blocchi.
6. Il Sindaco potrà prescrivere l’installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.
Art. 26 - Accertamenti e controlli.
1. Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 2 del presente regolamento, il Sindaco e/o l’Ente gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a
civili.
Titolo IV - Limiti di accettabilità degli scarichi.
Art. 27 - Scarichi di insediamenti civili abitativi.
1. Gli scarichi provenienti da insediamenti civili abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.
Art. 28 - Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili.
1. Sono assimilabili a civili e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge reg. n. 27/86 e che abbiano portate compatibili come precisato dal precedente art. 22, lettera a).
2. La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamenti.
Art. 29 - Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria.
1. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie, siano essi assimilabili a civili o no, devono essere sottoposti, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.
Art. 30 - Scarichi di insediamenti produttivi.
1. I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 2 allegata alla legge reg. n. 27/86 e per i parametri, ivi non previsti, a quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.
2. Il Sindaco o l’Ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che
siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell’impianto di depurazione comunale o consortile.
Art. 31 - Impianti di pretrattamento.
1. Il Sindaco o l’Ente gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento, con provvedimento motivato, l’installazione di eventuali sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.
2. Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell’Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
3. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicato all’Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l’Ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.
Art. 32 - Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali.
1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E’ in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.
Titolo V - Modalità tecniche di allacciamento.
Art. 33 - Generalità.
1. Il presente titolo regolamenta gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.
Art. 34 - Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento.
1. I lavori relativi all’allacciamento di scarichi in pubblica fognatura dovranno essere autorizzati dal Sindaco e dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo dell’U.T.C..
2. Tutti gli interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale o in qualsiasi altro spazio pubblico, sia di costruzione che di manutenzione sono compiuti dal Comune. Il Sindaco può autorizzare il privato ad effettuare l’intervento sotto il controllo dell’U.T.C..
3. Il diametro della condotta privata non potrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dall’U.T.C. in assenza di tali imbocchi.
4. Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il Comune provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei. Gli oneri derivanti da tali lavori sono a carico dell’utente.
5. Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell’allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal Comune.
Art. 35 - Prescrizioni tecniche.
1. Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un’unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.
2. Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.
Art. 36 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private.
1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.
2. Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimaranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione della
pubblica fognatura, sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.
3. Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.
4. L’Amministrazione comunale può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.
Art. 37 - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.
1. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell’effluente.
2. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell’effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.
3. L’Ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell’allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.
Art. 38 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione.
1. Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.
2. Il Comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l’allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.
Titolo VI - Conferimento di liquami mediante mezzi mobili.
Art. 39 - Conferimenti ammessi.
1. L’allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui al Titolo IV della legge reg. n. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con le stesse modalità può essere ammesso l’allontanamento di reflui provenienti da insediamenti produttivi classificati non pericolosi e compresi nell’allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alla legge reg. n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76.
Art. 40 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico.
1. Lo scarico dei liquami di cui al primo comma del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all’impianto di depurazione centralizzato, laddove esistente e funzionante, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune con autorizzazione del Sindaco.
2. Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.
3. L’Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico - sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.
4. Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall’Ente gestore del servizio che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.
5. I reflui provenienti da insediamenti produttivi classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione solo dopo il parere favorevole dell’Ente gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 2 della legge reg. n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, di quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76.
6. L’Ente gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.
Art. 41 - Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto.
1. Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, scarico e trasporto, tutte le prescrizioni loro impartite dall’autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico - sanitari e/o ambientali.
2. In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.
3. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico - sanitaria ed ambientale, nonché il Sindaco competente per territorio.
4. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazione di contenimento dei danni e di bonifica dell’ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
Art. 42 - Autorizzazioni e controlli analitici.
1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l’autorizzazione allo scarico, di reflui provenienti dai insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo attraverso pozzetti appositamente attrezzati o agli impianti di depurazione espressamente autorizzati al ricevimento di tali reflui, è subordinata ai pareri favorevoli degli Enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali - quantitative del liquame stesso. Copia di tale autorizzazione verrà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo individuati dall’art. 41 della legge reg. n. 27/86.
Titolo VII - Scarichi contenenti una o più sostanze di cui all’elenco I dell’allegato A del decreto legislativo n. 133/92.
Art. 43 - Richiesta di autorizzazione allo scarico.
1. Le utenze i cui scarichi contengono una o più sostanze di cui all’elenco I dell’allegato A del decreto legislativo n. 133/92 del 27 gennaio 1992, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all’Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
Art. 44 - Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione allo scarico.
1. L’istanza di autorizzazione allo scarico di cui all’articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dall’art. 21 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’elenco I dell’allegato A del decreto legislativo n. 133/92, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per un numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
c) l’eventuale sistema di misurazione del flusso;
d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l’inquinamento;
e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
2. Il Sindaco ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico - fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l’autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussiste il Sindaco o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.
Art. 45 - Oneri di istruttoria.
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.
2. Il Comune determina in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 00.000 (xx euro 25,82) la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale
condizione di procedibilità della domanda. Completata l’istruttoria il Comune provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
3. La somma di cui al comma precedente sarà aggiornata periodicamente in funzione degli accresciuti oneri di istruttoria sostenuti dal Comune.
Art. 46 - Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui, da nuovi impianti, contenenti sostanze di cui all’elenco I dell’allegato A del decreto legislativo n.
133/92.
1. L’Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l’autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nell’allegato B del decreto legislativo n. 133/92, secondo quanto prescritto dall’art. 6 dello stesso decreto legislativo.
2. Per le sostanze comprese nell’elenco I dell’allegato A del decreto legislativo n. 133/92, per le quali non risultino ancora stabiliti i valori limite nell’allegato B dello stesso, l’Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l’autorizzazione in conformità ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 47 - Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui da impianti esistenti, contenenti sostanze di cui all’elenco I dell’allegato A del decreto legislativo n. 133/92.
1. Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui all’elenco I dell’allegato A del decreto legislativo n. 133/92, e per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell’allegato B dello stesso decreto, la domanda di autorizzazione ai sensi del precedente art. 43, dovrà essere presentata all’Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dal citato allegato B del decreto legislativo n. 133/92, fermo restando l’obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 10 maggio 1976 n. 319 e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare dei limiti di accettabilità della tabella A ad essa allegata, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l’utente intende realizzare nei processi produttivi e
negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.
3. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l’autorizzzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modificazioni indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limite indicati nell’allegato B del decreto legislativo n. 133/92, con i tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all’autorità competente.
4. L’autorità competente prescrive i tempi per l’adeguamento dell’impianto e l’eventuale installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi.
5. L’autorità competente, se rilascia l’autorizzazione allo scarico oltre il termine previsto, è tenuta a fare salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.
Art. 48 - Revoca dell’autorizzazione allo scarico.
1. L’autorità competente al rilascio ordina la sospensione allo scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell’autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e, constatatene l’esecuzione, revoca la sospensione ovvero, in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.
Art. 49 - Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento.
1. Per le sostanze di cui all’elenco II dell’allegato A del decreto legislativo n. 133/92, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/76 e successive modifiche.
2. Successivamente all’adozione dei piani di risanamento previsti dall’art. 3 del decreto legislativo
n. 133/92, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze del citato allegato A.
3. Per tutto quanto non specificato nel presente titolo VII si rimanda al decreto legislativo n. 133/92 del 27 gennaio 1992 (pubblicato nella G.U. suppl. ord.
n. 41 del 19 febbraio 1992).
Titolo VIII - Disposizioni finanziarie.
Art. 50 - Canone.
1. Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli Enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.
2. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all’area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, alla qualità delle acque scaricate.
3. Qualora i servizi di fognatura e depurazione siano gestiti da Enti diversi, il canone o diritto è riscosso dall’Ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all’Ente che gestisce quest’ultimo servizio.
Art. 51 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti abitativi.
1. Per i servizi di cui all’articolo precedente, relativamente a scarichi da insediamenti abitativi, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
2. La tariffa applicata è quella stabilità dall’autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti.
3. Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume di acqua scaricata è fatta pari al 100% dell’acqua prelevata.
4. Gli utenti, invitati con manifesto pubblico
entro il 31 ottobre di ogni anno, hanno l’obbligo di dichiarare all’inizio dell’anno successivo il dato numerico che esprime il consumo di acqua risultante dal contatore.
5. Per il caso in cui l’utente ometta la dichiarazione di cui al comma precedente si presume scaricato un volume di acqua pari a quello che l’utente ha il diritto di prelevare in base al contratto di fornitura.
6. La presunzione di cui al precedente comma trova applicazione anche ove al personale addetto non sia possibile accedere nell’immobile dell’utente debitamente avvisato ovvero ove questi non consenta l’accesso o non abbia comunicato il guasto del contatore ai sensi dell’art. 22, comma 3°, del regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile.
7. Il Comune ha diritto di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato dall’utente.
8. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.
9. Alla formazione del ruolo si procede nel corso dell’anno sulla base della presunzione di cui al precedente comma 5, salvo il diritto dell’utente al conguaglio nell’anno successivo.
10. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato da tali fonti nel precedente anno solare entro il 31 gennaio ed effettuare il pagamento del canone dovuto con le modalità e nei termini stabiliti dall’Ente gestore del servizio di fognatura.
Art. 52 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti
produttivi o produttivi assimilabili a civili.
1. Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità dell’acqua scaricata.
2. Per il calcolo delle somme verranno utilizzate le formule tipo stabilite dal D.P.R. del 24 maggio 1977, che qui di seguito vengono riportate, ed i limiti minimi e massimi stabiliti dal D.A. n. 620/90 (pubblicato nella G.U.R.S.
n. 31 del 30 giugno 1990): Tariffa totale:
T2 = Tf + Td
Tariffa per il servizio di fognatura:
Tf = F2 + f2 * V
Tariffa per il servizio di depurazione:
Td = { dv + K2 * [(Oi / Of) * db + (Si / Sf) * df] + da} * V
In cui:
T2 = Tariffa totale annuale (lire/anno);
Tf = Tariffa fognatura annuale (lire/anno); Td = Tariffa depurazione annuale (lire/anno);
F2 = Tariffa fissa annuale per utenza del servizio fognatura (lire/anno);
f2 = Coefficiente di costo medio annuale del servizio fognatura (lire/mc);
V = Volume annuo dell’effluente industriale scaricato in fognatura (mc/anno);
dv = Coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari (lire/mc);
K2 = Coefficiente che assume di norma valore 1. Detto coefficiente può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dai valori tipici dei liquami domestici);
Detto coefficiente deve essere posto uguale a 0 per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all’impianto consortile comunale o intercomunale, rientrino nei riguardi di materiali riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l’effluente del suddetto impianto consortile.
Oi = COD dell’effluente industriale dopo un’ora di sedimentazione e pH 7 (mg/l);
Of = COD del liquame grezzo totale affluente all’impianto dopo sedimentazione primaria (mg/l);
db = Coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (lire/mc);
Si = Materiali in sospensione totali dell’effluente industriale, pH 7 (mg/l);
Sf = Materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all’impianto (mg/l);
df = Coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (lire/mc); da = Coefficiente di costo medio annuale per tener conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diversi da
materiali riducenti (lire/mc). Detto coefficente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all’impianto consortile, rientrino nei limiti di accettabilità previsti per l’effluente dell’impianto consortile.
I parametri O e S vanno riferiti a condizioni medie.
3. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili devono fare denuncia della quantità e della qualità delle acque assunte nel precedente anno solare entro il 31 gennaio ed effettuare il pagamento del canone dovuto con le modalità e nei termini stabiliti dall’Ente gestore del servizio di fognatura.
Art. 53 - Riscossione.
1. Fino all’entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l’accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli artt. 68 e 69 del
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e previa notificazione dell’avviso di liquidazione o di accertamento.
Art. 54 - Xxxxxxxx e contenzioso.
1. Per l’omessa o ritardata denuncia della quantità o qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applicano le sopratasse previste dalla normativa vigente.
2. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l’utente decade dall’autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell’autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.
3. Per il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti.
Art. 55 - Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimiliati a civili.
1. Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone commisurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti.
2. La tariffa verrà calcolata con le stesse modalità di cui all’art. 52 del presente regolamento.
Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali.
Art. 56 - Rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.
Art. 57 - Entrata in vigore.
Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente al visto tutorio, ai pareri obbligatori previsti dalla legge ed alla ripubblicazione a norma di legge.
Art. 58 – Norme transitorie.
1. In sede di formazione del ruolo relativo all’anno 1999 il canone sarà determinato avendo riguardo al volume di acqua che l’utente ha il diritto di prelevare in base al contratto di fornitura rapportato al periodo dell’anno in cui si è effettuato lo scarico.
2. In sede di formazione del ruolo relativo all’anno 2000 l’avviso di cui al comma 4 dell’art. 51 sarà pubblicato entro dieci giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Allegato 1
Domanda di autorizzazione allo scarico per insediamenti abitativi, in pubblica fognatura (ex art. 40 legge reg. n. 27/86).
Al sig. Sindaco del Comune di Riposto.
Il sottoscritto nato a il
cod. fisc. residente in via
n. CAP tel.
C H I E D E
l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal proprio insediamento abitativo ubicato in via n .
Si allegano i seguenti documenti:
Riposto, .
Firma
Allegato 2
Domanda di autorizzazione allo scarico, per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, in pubblica fognatura
(ex art. 40 legge reg. n. 27/86).
Al sig. Sindaco del Comune di Riposto.
Il sottoscritto nato a il
residente in via
n. nella qualità di: titolare - legale rappresentante - amministratore della ditta
con sede legale in via
n.
CAP tel
C H I E D E
l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall’insediamento
produttivo - produttivo assimilabile a civile ubicato in via
n . destinato a ISTAT
Codice
Si allegano i seguenti documenti:
Riposto, .
Firma
a) Legislazione statale:
Allegato 3 Riferimenti legislativi.
Legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni. Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.
D.P.R. del 24 maggio 1977.
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133.
Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Legge 17 maggio 1995, n. 172.
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
b) Legislazione regionale:
Legge 18 giugno 1977, n. 39 e sue modifiche ed integrazioni. Legge 15 maggio 1986, n. 27 e sue modifiche ed integrazioni. Legge 15 maggio 1991, n. 29.
Legge 10 gennaio 1995, n. 10.
Legge 10 agosto 1995, n. 58.
Decreto Assessoriale 20 giugno 1990, n. 620.
Circolare 30 ottobre 1986, n. 4.
Circolare 9 marzo 1987, n. 9.460.
Circolare 18 ottobre 1991, n. 63.110.
Circolare 13 maggio 1994, n. 38.334.
Circolare 13 marzo 1995, n. 5.790.
Circolare 26 maggio 1997, n. 11.840.
Allegato 4
Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi con recapito in pubblica fognatura.
Il Sindaco
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con X.X. 00 luglio 1934, n. 1.265 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall’inquinamento;
Vista la legge reg. 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge reg. 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n.
del ;
Vista l’istanza presentata in data
dal sig.
nato
a il
e residente in
nella qualità di
della ditta con
sede legale a
in
tendente ad ottenere l’autorizzazione allo
scarico dei reflui provenienti dall’insediamento produttivo ubicato in destinato a
A U T O RI Z Z A
ai sensi dell’art. 40 della legge reg. n. 27/86 la Ditta
con sede legale a
in
a recapitare lo scarico dei reflui
provenienti dall’insediamento produttivo ubicato in destinato a
in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di mc / anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab.2, allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non menzionati ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento dei servizi di fognatura e depurazione (allegato 6) ed alle seguenti prescrizioni e condizioni
.
Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
E’ fatto altresì obbligo di :
a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell’insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
b) notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
c) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell’insediamento;
d) dare tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell’attività lavorativa.
Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all’interno dell’insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.
Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.
Il Sindaco
Allegato 5
Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi assimilabili a civili con recapito in pubblica fognatura.
Il Sindaco
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con X.X. 00 luglio 1934, n. 1.265 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall’inquinamento;
Vista la legge reg. 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge reg. 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n.
del ;
Vista l’istanza presentata in data
dal sig.
nato
a il
e residente in
nella qualità di
della ditta con
sede legale a
in
tendente ad ottenere l’autorizzazione allo
scarico dei reflui provenienti dall’insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in destinato a
A U T O RI Z Z A
ai sensi dell’art. 40 della legge reg. n. 27/86 la Ditta con sede legale a in a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall’insediamento produttivo ubicato in destinato a
in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di mc / anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab.8, allegata alla legge regionale n. 27/86, che tutti gli altri parametri in essa non menzionati siano assenti o conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. A, allegata alla legge n.319/76 ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:
.
Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
E’ fatto altresì obbligo di :
a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell’insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
b) notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
c) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell’insediamento;
d) dare tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla
vigilanza, della data di inizio dell’attività lavorativa.
Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all’interno dell’insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.
Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.
Il Sindaco
Allegato 6
Limiti di accettabilità per scarichi di insediamenti produttivi in pubblica fognatura.
Parametri Concentrazioni
Metalli e non metalli tossici totali 3 mg/l
Arsenico | come | As | 0,5 mg/l |
Bario | come | Ba | 20 mg/l |
Cadmio | come | Cd | 0,02 mg/l |
Cromo III | come | Cr | 2 mg/l |
Cromo IV | come | Cr | 0,2 mg/l |
Mercurio | come | Hg | 0,005 mg/l |
Nichel | come | Ni | 2 mg/l |
Piombo | come | Pb | 0,2 mg/l |
Rame | come | Cu | 0,1 mg/l |
Selenio | come | Se | 0,03 mg/l |
Stagno | come | Sn | 10 mg/l |
Zinco | come | Zn | 0,5 mg/l |
Fenoli | come | C6H5OH | 0,5 mg/l |
Solventi organici aromatici totali Solventi organici azotati totali Solventi clorurati totali Pesticidi clorurati Pesticidi fosforati Oli minerali Cianuri totali come | CN | 0,2 mg/l 0,1 mg/l 1 mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l 5 mg/l 1 mg/l | |
Floruri come | F | 12 mg/l | |
Aldeidi come | H-CHO | 2 mg/l | |
Alluminio come | Al | 2 mg/l | |
Ferro come | Fe | 4 mg/l | |
Manganese come | Mn | 4 mg/l | |
Solfuri come | H2S | 2 mg/l | |
Solfiti come | SO3 | 2 mg/l | |
Boro come | B | 4mg/l | |
Cloro attivo come | Cl2 | 0,2 mg/l |
I rimanenti parametri devono, prima dell’entrata in funzione dell’impianto centralizzato di depurazione essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. C allegata alla legge n. 319/76, e, successivamente all’entrata in vigore del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, dai Consorzi e dagli Enti che provvedono alla gestione del pubblico servizio.
Allegato 7
Tabella 8 allegata alla legge reg. n. 27/86.
Limiti per l’assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili.
Parametri | Concentrazioni | ||
pH | 5,5 - 9,5 | ||
Temperatura | 30° C | ||
Solidi sospesi totali | 400 mg/l | ||
BOD5 | 300 mg/l | ||
COD | 600 mg/l | ||
Max COD/BOD5 | 2,5 | ||
Azoto totale | come | N | 50 mg/l |
Azoto ammoniacale | come | NH4 | 30 mg/l |
Fosforo | come | P | 15 mg/l |
Boro | come | B | 3 mg/l |
Tensioattivi | come | MBAS | 10 mg/l |
Grassi e oli vegetali e animali 100 mg/l
I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tab. A annessa alla legge n. 319/76.
Allegato 8 Scheda tecnica
da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.
1. Individuazione dell’insediamento
1.1 Cognome e nome del titolare
1.2 Ragione sociale
1.3 Sede legale
1.4 Ubicazione
1.5 Destinazione d’uso
1.6 Codice ISTAT
1.7 Nulla osta all’impianto (ex art. 5 legge reg. n. 181/81) Si 🞎 No 🞎 D.A. n. del
1.8 Concessione edilizia n. del
2. Caratteristiche dell’insediamento
2.1 Data inizio attività
2.2 Superficie coperta
2.3 Superficie scoperta impermeabile
2.4 Superficie scoperta permeabile
3. Lavorazioni svolte
3.1 Elenco delle produzioni e/o lavorazioni
3.2 Elenco delle materie prime e semilavorati impiegati
3.3 Lavorazione stagionale Si 🞎 No 🞎
3.4 Numero addetti
3.5 Numero giornate lavorative (per settimana)
3.6 Numero mesi lavorativi (per anno)
4. Consumi idrici
4.1 Denominazione fonti di approvvigionamento idrico
4.2 Acquedotto mc/anno
4.3 Fiume, canale, lago o altro (specificare) n. punti mc/anno
4.4 Pozzi n. mc/anno
5. Individuazione dello scarico
5.1 Effluente totale scaricato
5.2 Effluente delle lavorazioni
5.3 Effluente servizi igienici
5.4 Effluente impianto raffreddamento
5.5 Acque meteoriche (stimate)
5.6 Numero posti di scarico
5.7 Riferimenti sulla planimetria dei punti di scarico
5.8 Scarico Continuo 🞎 Discontinuo 🞎
5.9 Caratteristiche qualitative dello scarico
5.9.1 Conformità dello scarico ai limiti previsti da
5.9.2 Inquinanti presenti nell’effluente non previste dalle tabelle della legge n. 319/76
6. Strumentazione automatica di controllo
6.1 Misuratori di portata installati
6.1.1 Al prelievo
6.1.2 Allo scarico
6.2 Analizzatori in continuo installati
6.2.1 Parametri controllati
7. Impianto di depurazione
7.1 Tipo di impianto
7.2 Capacità di trattamento mc/giorno
7.3 Fanghi prodotti mc/giorno
7.4 Modalità di smaltimento
7.4.1 In proprio (specificare come)
7.4.2 Affidato a terzi (specificare trasportatore e smaltitore)
8. Scarico indiretto
8.1 Volume mc/anno
8.2 Modalità di smaltimento
8.3 In proprio (specificare come)
8.4 Affidato a terzi
8.4.1 Trasportatore
8.4.2 Smaltitore finale
Allegato 9
Allegato 10
Indice:
Titolo I - Oggetto e finalità del regolamento pag. 2
Art. 1 - Oggetto del regolamento. pag. 2
Art. 2 - Scopo del regolamento. pag. 2
Titolo II - Disposizioni generali pag. 2
Art. 3 - Definizioni. pag. 2
Art. 4 - Pubblicità. pag. 2
Art. 5 - Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura. pag. 3
Art. 6 - Sversamento delle acque bianche e nere. pag. 3
Art. 7 - Allacciamento con sollevamento. pag. 3 Art. 8 - Smaltimenti provvisori ed eccezionali di acque reflue provenienti da
insediamenti abitativi. pag. 4
Art. 9 - Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro pag. 4 Art. 10 - Servitù fognaria. Pag. 4
Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e
produttivi assimilati a civili. pag. 4
Art. 12 - Scarichi vietati. pag. 4
Titolo III - Procedure di autorizzazione allo scarico e relativa disciplina. pag. 5 Art. 13 - Necessità dell’autorizzazione. pag. 5
Art. 14 - Autorità competente. pag. 5
Art. 15 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi civili esistenti. pag. 5 Art. 16 - Autorizzazione alla scarico di insediamenti produttivi e produttivi
assimilabili a civili esistenti. pag. 5
Art. 17 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi civili nuovi. pag. 5 Art. 18 - Autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi
assimilabili a civili nuovi. pag. 6
Art. 19 - Validità delle autorizzazioni allo scarico. pag. 6
Art. 20 - Oneri di istruttoria. pag. 6
Art. 21 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura. pag. 6
Art. 22 - Diniego dell’autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi
assimilati a civili. pag. 7
Art. 23 - Revoca dell’autorizzazione allo scarico. pag. 7
Art. 24 - Corretto e razionale uso dell’acqua. pag. 7
Art. 25 - Obbligo di installazione del contatore. pag. 8
Art. 26 - Accertamenti e controlli. pag. 8
Titolo IV - Limiti di accettabilita degli scarichi. pag. 8
Art. 27 - Scarichi di insediamenti civili abitativi. pag. 8
Art. 28 - Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili. pag. 8
Art. 29 - Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria. pag. 8
Art. 30 - Scarichi di insediamenti produttivi. pag. 8
Art. 31 - Impianti di pretrattamento. pag. 9
Art. 32 - Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali. pag. 9
Titolo V - Modalità tecniche di allacciamento. pag. 9
Art. 33 - Generalità. pag. 9
Art. 34 - Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento. pag. 9
Art. 35 - Prescrizioni tecniche. pag. 9
Art. 36 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private. pag. 9 Art. 37 - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi
assimilabili a civili. pag. 10
Art. 38 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione. pag. 10
Titolo VI - Conferimento di liquami mediante mezzi mobili. pag. 10
Art. 39 - Conferimenti ammessi. pag. 10
Art. 40 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico pag. 10
Art. 41 - Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto. pag. 11
Art. 42 - Autorizzazione e controlli analitici. pag. 11
Titolo VII - Scarichi contenenti una o più sostanze di cui all’elenco
I dell’allegato A del decreto legislativo n. 133/92. pag. 11 Art. 43 - Richiesta di autorizzazione allo scarico. pag. 11 Art. 44 -Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione allo scarico. pag. 11 Art. 45 - Oneri di istruttoria. pag. 11
Art. 46 - Rilascio di autorizzazione allo scarico per i reflui da nuovi impianti, contenenti sostanze di cui all’elenco I dell’allegato A del decreto
legislativo n. 133/92. pag. 12
Art. 47 - Rilascio di autorizzazione allo scarico per i reflui da impianti esistenti, contenenti sostanze di cui all’elenco I dell’allegato A del decreto
legislativo n. 133/92. pag. 12
Art. 48 - Revoca dell’autorizzazione allo scarico. pag. 12
Art. 49 - Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento. pag. 12
Titolo VIII - Disposizini finanziarie. pag. 13
Art. 50 - Canone. pag. 13
Art. 51 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti abitativi. pag. 13 Art. 52 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti
produttivi o produttivi assimilabili a civili. pag. 13 Art. 53 - Riscossione. pag. 14
Art. 54 - Xxxxxxxx e contenzioso. pag. 14
Art. 55 - Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenenti da insediamenti produttivi e/o produttivi
assimilabili a civili. pag. 14
Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali. pag. 15
Art. 56 - Rinvio. pag. 15
Art. 57 - Entrata in vigore. pag. 15
Allegato 1 - Domanda di autorizzazione allo scarico per insediamenti
abitativi, in pubblica fognatura (ex art. 40 legge reg. 27/86). pag. 16 Allegato 2 - Domanda di autorizzazione allo scarico per insediamenti
produttivi e produttivi assimilati a civili , in pubblica fognatura
(ex art. 40 legge reg. 27/86). pag. 17
Allegato 3 - Riferimenti legislativi. pag. 18
Allegato 4 - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti
produttivi con recapito in pubblica fognatura. pag. 19 Allegato 5 - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi
assimilabili a civili con recapito in pubblica fognatura. pag. 21 Allegato 6 - Limiti di accettabilità per scarichi di insediamenti produttivi in
pubblica fognatura. pag. 23
Allegato 7 - Tabella 8 allegata alla legge reg. n. 27/86. pag. 24
Allegato 8 - Scheda tecnica. pag. 25
Allegato 9 pag. 27
Allegato 10 pag. 28
Indice. pag. 29