FONDAZIONE I TEATRI SEDE LEGALE: PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO – 42121 REGGIO EMILIA COD. FISCALE 91070780357 - PARTITA IVA 01699800353
FONDAZIONE I TEATRI
SEDE LEGALE: XXXXXX XXXXXXX 0 XXXXXX – 00000 XXXXXX XXXXXX
COD. FISCALE 91070780357 - PARTITA IVA 01699800353
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CONTRATTO
APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI
CIG N. 9240332331
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ATTO SOGGETTO AD IVA
L’anno duemila_______ il giorno ________________________________ del mese di ______________________________
TRA LE PARTI:
a) Sig. __________________ nato a ________________ (__) il __.__._____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di Fondazione I Teatri, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx 0 xxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX), Codice Fiscale 91070780357 e partita IVA 01699800353, che rappresenta nella sua qualità di _________________________ di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante» o «Fondazione»;
E
b) Sig. __________________ nato a ________________ (__) il __.__._____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di ______________________, con Sede Legale in Via __________________ n. __ – _______ ______________ (__) – Codice Fiscale ___________________ e Partita IVA ___________________, che rappresenta nella sua qualità di _______________________, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Impresa Appaltatrice» o «Ditta Appaltatrice» o «Appaltatore»;
PREMESSO CHE:
con il Prot. N. _______ del __ …, è stata deliberata la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di assistenza al pubblico e servizi accessori da eseguirsi nei Teatri di Reggio Xxxxxx;
in seguito a procedura aperta, la fornitura in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva al sunnominato Appaltatore, che ha offerto la migliore offerta;
espletate le verifiche di legge con atto _______ del __.__.____, è risultata aggiudicataria la _______________________________________________________;
TUTTO CIO’ PREMESSO
entrambe le parti ratificano la su esposta premessa narrativa e la assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto; le parti convengono e stipulano altresì quanto segue:
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura di servizi di accoglienza e assistenza al pubblico nonché l’esecuzione di servizi accessori, da svolgersi presso i tre teatri della Fondazione I Teatri di Reggio Xxxxxx (di seguito anche solo “Fondazione”): Teatro Municipale “Xxxxxx Xxxxx”, Teatro “Ariosto”, Sala Verdi del Teatro “Ariosto”, Teatro “Cavallerizza” e negli altri luoghi siti nel comune di Reggio Xxxxxx in cui sono organizzati eventi dalla Fondazione.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si vincola all’osservanza di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 ed a tutto quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche solo “CSDP”), nonché al rispetto di tutta la documentazione di gara predisposta dalla Fondazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non tutta materialmente allegata allo stesso, e altresì all’offerta tecnica ed economica resa in sede di gara dallo stesso Appaltatore.
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
L’Appaltatore, preso atto della natura dell’appalto si impegna ad eseguirlo a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 2 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio legale nel Comune di ________________, all’indirizzo:_____________________________
tel.__________, cell. ____________ PEC_________________________.
L'appaltatore nomina quale Capocommessa dell’appalto, così come indicato all’art. 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale il sig. _________________________________, tel. _________, cell. ______________, e-mail _____________________________. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del referente dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai comma precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
ARTICOLO 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
3.1. Il valore del presente contratto si dichiara di € ____________________ (Euro ______________), al netto dell’IVA, di cui:
€ _________ (Euro __________/00) per lo svolgimento del servizio;
€ 1.800,00 (Euro milleottocento/00) per oneri della sicurezza, per rischi da interferenze ex art. 26 D.lgs. n. 81/2008, previsti nel DUVRI, non soggetti a ribasso.
Il valore di cui sopra viene definito in modo presuntivo ai soli fini della registrazione e della misura della cauzione definitiva. Non vi è alcun obbligo da parte della Fondazione di esaurire l’importo contrattuale, in quanto l’importo è meramente presuntivo.
Resta inteso che, il corrispettivo dovuto all’Appaltatore è dato esclusivamente dall’applicazione dei prezzi, così come risultanti dall’offerta formulata in sede di gara, per i servizi e le ore effettivamente prestate.
3.2 I prezzi unitari per lo svolgimento dell’appalto sono quelli indicati nell’offerta economica ed in particolare nell’Allegato D – Modello di Offerta Economica, che si allega al presente atto.
I prezzi unitari si riferiscono all’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste.
I prezzi unitari offerti in sede di gara, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
3.3 I prezzi unitari di contratto vengono di seguito riepilogati:
- _______________________________________
- _______________________________________
- _______________________________________
3.3. Tutti gli obblighi ed oneri dell’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del presente contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3.4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
3.5. Resta salva per la Stazione Appaltante, la facoltà di fare applicazione di quanto previsto dall’art. 106, co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, imponendo all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
ARTICOLO 4 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI
4.1. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
4.2. La Fondazione potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare. In tal caso, in applicazione del comma 5, dell’art. 30, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, secondo quanto specificato dalla normativa vigente.
4.4. Sull’importo da pagarsi, la Stazione Appaltante effettua, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la trattenuta dello 0,50% da svincolare solo in sede di liquidazione finale.
4.5. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. _________ acceso presso ______________ IBAN ________________________. Qualsiasi variazione alle modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore alla Fondazione e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
Il signor ________, nato a ____ il _/_/___ é autorizzato ad operare sul conto di cui al presente punto 4.5.
4.6. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n. 187. L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4.7. È espressamente causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, co.9-bis, art. 3, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4.8. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, l’esecuzione delle attività previste in contratto; qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Fondazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
4.9. Si precisa che la Fondazione rientra nel nuovo perimetro applicativo del regime IVA Split-Payment delineato dall’art. 3 comma 1, lettera c), del D.L. n. 148 del D.L. n. 148/2017. Pertanto, le fatture emesse nei confronti della Fondazione dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split-Payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72”.
ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. ……. al ……..
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire l’avviamento del servizio a partire dalla data di sottoscrizione del contratto .
Qualora prima della scadenza di cui al precedente punto 5.1, sia stato esaurito l’importo stimato contrattualizzato ancorchè aumentato di un quinto secondo quanto previsto dall’art. 106 d.lgs. 50/2016 il presente contratto si intenderà risolto.
Alla scadenza contrattuale e, in ogni caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto, l’Appaltatore si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria, anche di carattere tecnico, per assicurare la continuità del servizio in favore della Fondazione.
All’avverarsi di cause di forza maggiore come anche indicate da X.X.XX nell Linee Guida n. 9, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, all’Appaltatore potranno essere concesse proroghe del termine di ultimazione dei servizi nei termini di legge.
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA’ E GARANZIE
6.1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni, di qualunque natura, eventualmente subiti da parte di persone e/o di beni, tanto facenti capo all’Appaltatore stesso quanto alla Fondazione e/o a terzi, in virtù dei servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
6.2. La Stazione Appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Fondazione.
6.3. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 16 del CSDP, un'assicurazione con polizza assicurativa, numero ________________ in data __________ rilasciata dalla società/dall'istituto ________________________ agenzia/filiale di ________________ per RCT-O, per i danni a cose e persone, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, per un massimale non inferiore ad € __________; tale polizza è valida sino alla conclusione del contratto.
6.4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria identificata dal n. _____________________ e rilasciata in data ________ dalla società/istituto___________, per un importo pari ad euro __________ (Euro ______________/___).
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore nascenti dall’esecuzione del presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 7 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6.5. La garanzia è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Fondazione, in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
6.6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte delal Fondazione.
6.7. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo approvato con decreto del D.M. Mise del 19.1.2018 n. 31 (GURI del 10.4.2018 n. 83).
ARTICOLO 7 - PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite all’art. 19 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La Fondazione potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore le penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 3 del presente Contratto. Qualora l’importo delle penali da applicare superi detta percentuale è facoltà della Fondazione risolvere il presente contratto e procedere all’esecuzione in danno, oltre alla escussione della cauzione ed alla richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione Appaltante per l’inesatto adempimento dell’appalto.
ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
8.1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di Xxxxx e Regolamenti, nonché tutti quelli espressamente richiamati dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
8.2. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
8.3. L’Appaltatore, è altresì obbligato a rispettare tutte le norme previste in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, con riguardo ai dipendenti, agli articoli 30 e 105 del D.lgs. n. 50/2016.
8.4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante, anche ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l'esecuzione della prestazione contrattuale e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
8.5. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
8.6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Fondazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto.
8.7. L’Appaltatore deve altresì osservare tutto quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
8.8. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
8.9. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 16 del presente Contratto.
ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBCONTRATTI, SUBAPPALTO
9.1. Il presente contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo ed anche parzialmente, a pena di nullità.
9.2. L’Impresa Appaltatrice può procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Nel caso di utilizzo di personale distaccato in assenza della prescritta autorizzazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
9.3. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione del presente appalto ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del D.lgs. n. 81/15.
9.4. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto: - il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9.5. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dei contenuti dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato a tal fine in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. È necessaria l’autorizzazione al subappalto per importi inferiori a Euro 100.000,00 ovvero inferiori al 2 per cento delle prestazioni affidate. In tale ultimo caso i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti a 15 giorni.
9.6. La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento la documentazione necessaria a verificare l’effettivo pagamento nei confronti del subappaltatore ed il rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 10 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
10.1. L’Appaltatore si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
10.2. L’Appaltatore dovrà, prima dell’avvio del servizio, procedere alla sottoscrizione dei DUVRI predisposti dalla Stazione Appaltante relativamente al rischio di interferenza presso gli impianti gestiti da PA, eventualemente richiedendo le integrazioni ritenute opportune.
ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
11.1 Si prende atto che in relazione al Soggetto Appaltatore non risultano sussistere le condizioni ostative all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 67 e 84 del D.Lgs. 159/2011.
11.2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
ARTICOLO 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto dispone il D.lgs. n. 50/2016 all’art.109 in materia di recesso e all’art. 108 in materia di risoluzione, si ribadisce che qualora l’Appaltatore sia messo in liquidazione volontaria, sia dichiarato fallito o sia assoggettato ad altra procedura ex R.D. n. 267/1942 (concordato preventivo, liquidazione coatta etc.) o venga a trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà recedere per giusta causa dal contratto. In tale ultimo caso, l’Impresa appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo e pertanto non si applicherà l’art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nel caso in cui la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida scritta inviatale dalla Stazione Appaltante. In tal caso, fermo restando il diritto della Ditta Appaltatrice a vedersi riconosciuto il pagamento della parte di servizio eseguito regolarmente, la stessa sarà tenuta al risarcimento dei danni causati alla Fondazione, in ragione della risoluzione del contratto.
È fatto salvo il diritto della Fondazione di provvedere d’ufficio all’esecuzione di prestazioni non effettuate dalla Ditta Appaltatrice. L’importo delle relative prestazioni verrà detratto dal credito d’impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o costituita.
Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dalla Ditta Appaltatrice sull’entità e sul costo degli interventi eseguiti direttamente d’ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; ne potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate.
La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui siano state contestate gravi inosservanze rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Nel caso in cui venisse accertata dall’Appaltante la presenza nei luoghi di lavoro di persone non dipendenti dalla Impresa Appaltatrice o da Imprese subappaltatrici autorizzate, il contratto si considererà automaticamente risolto (ex art. 1456 cod. civ.) con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a seguito semplice comunicazione della Stazione Appaltante. Resta salva ogni altra azione da parte di quest’ultima per eventuali danni che l’affidamento del lavoro a terzi potesse arrecare.
In particolare, è causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. il mancato adempimento agli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. In questo caso l’Impresa Appaltatrice avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratto l’eventuale risarcimento del danno cui la Stazione Appaltante abbia diritto.
La Fondazione ha, inoltre, facoltà di risolvere, ex art. 1456 cod. civ., il contratto:
qualora dovesse venir meno, nell’arco di vigenza contrattuale, qualsiasi requisito di partecipazione previsto dal D.lgs. n. 50/2016;
in tutti casi previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e/o dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
in tutti i casi previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ivi comprese le ipotesi di subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto;
mancato adempimento agli obblighi in materia di tracciabilità di cui all’art. 3, L. n. 136/2010;
qualora il valore delle penali applicate comporti il superamento 10% dell’importo presunto del contratto.
12.9. In tutti i casi sopra indicati di risoluzione del contratto, la Fondazione potrà, altresì, incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l’eventuale maggior danno. Qualora la cauzione definitiva non copra l’entità del danno apportato alla Stazione Appaltante, quest’ultima per rivalersi del maggior danno sofferto, procederà a trattenere le somme fatturate ed ammesse alla liquidazione.
ARTICOLO 13 - REVISIONE PREZZI
13.1. Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 4/2022, oltre il dodicesimo mese di vigenza contrattuale è prevista una clausola di indicizzazione che consenta la revisione periodica del corrispettivo a carico dell’Affidatario in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) senza tabacchi del mese di sottoscrizione del contratto dell’anno in corso.
L’eventuale richiesta di revisione deve essere presentata formalmente entro il dodicesimo mese, per valere dal mese successivo. Non verranno concessi aumenti retroattivi e la mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti.
ARTICOLO 14 - REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Al termine del periodo contrattuale ed in virtù dello svolgimento del servizio a regola d’arte, la Stazione Appaltante rilascerà apposito certificato di regolare esecuzione delle forniture.
ARTICOLO 15 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
15.1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO 16 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative alla pubblicazione, così come indicato nel Disciplinare di gara.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia fra la Stazione Appaltante e l’Impresa Appaltatrice in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Xxxxxx, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
ARTICOLO 18 – INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e ss. del GDPR, il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione I Teatri. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia in modalità sia manuale che informatizzata.
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati comporterebbe l’impossibilità dell’instaurazione del rapporto.
I dati personali rilasciati saranno trattati dagli incaricati del Titolare el Trattamento e comunicati agli incaricati dei settori aziendali preposto all’espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti l’instaurazione del rapporto contrattuale. I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a terzi in caso di necessità di adempimenti di legge, trattamenti giuridici, gestione di eventuali contenziosi.
La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione del medesimo. In ogni momento sarà possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui all'art.15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati.
ARTICOLO 19 – ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, l’Allegato – Offerta tecnica, l’Allegato 9 - Offerta Economica, le polizze assicurative e la cauzione definitiva di cui al precedente art. 6, il DUVRI.
I documenti elencati al precedente punto 19.1., pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dall’Appaltatore, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso la sede legale.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Reggio Xxxxxx, lì _____/_______________/______
La Fondazione ________________ ______________________ |
L’Appaltatore ________________ |
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:
del Contratto:
Art. 1 Oggetto del contratto;
Art. 2 Domicilio e Rappresentanza dell’Appaltatore
Art. 3 Ammontare del contratto;
Art. 4 Fatturazioni e pagamenti;
Art. 5 Durata del contratto;
Art. 6 Responsabilità e garanzie;
Art. 7 Penali;
Art. 8 Oneri a carico dell’Appaltatore;
Art. 9 Divieto di cessione del contratto, subcontratti, subappalto, distacco di lavoratori;
Art. 10 Sicurezza e salute dei lavoratori;
Art. 11 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale;
Art. 12 Recesso e risoluzione del contratto;
Art. 13 Invariabilità del corrispettivo;
Art. 14 Regolare esecuzione del servizio;
Art. 15 Richiamo alle norme legislative e regolamentari;
Art. 16 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale;
Art. 17 Foro competente;
Art. 18 Informativa privacy ex artt. 13 e ss. del regolamento europeo 2016/679;
Art. 19 Allegati,
del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale:
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Reggio Xxxxxx, lì _____/_______________/______
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L’Appaltatore ________________ ______________________ |