ASSICURAZIONE RC - NATANTI
ASSICURAZIONE RC - NATANTI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.1.00062
Prodotto: HIDrive Natanti
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Il prodotto "HIDrive Natanti" è un’assicurazione di tipo modulare, che offre ai soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla "Convenzione Banca Distributrice" una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti (unità da diporto non superiori a m.24 dotate di motore anche amovibile e natanti di stazza lorda non superiore a t.25 adibiti ad uso privato) per il quale è obbligatoria l’assicurazione, nonché altre garanzie accessorie, abbinabili a tua scelta, laddove ne ricorrano i presupposti.
L’assicurazione R.C.Natanti è prestata nella forma di tariffa Fissa.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Responsabilità Civile. Non sono coperti i natanti:
- con targa di prova, se la circolazione avviene senza l’osserva- zione della normativa vigente che ne disciplina l’utilizzo;
- dati a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o se il natante non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o collaboratore anche oc- casionale;
- adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali pre- viste nel regolamento di gara.
🗶 Furto/Incendio. Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabil- mente installati sul veicolo. In caso di furto parziale riferito ad asportazione di parti amovibili oppure di componenti fissate al natante per mezzo di viti/bulloni/attacchi, la Compagnia è solle- vata da ogni obbligo di indennizzo se tu non fornisci prova dell’avvenuta sostituzione delle medesime, mediante produ- zione di idonea documentazione fiscale.
🗶 Perdita totale e spese di salvataggio. Sono esclusi i danni:
- da innavigabilità, vizio occulto, deficiente manutenzione del natante, carico eccessivo;
- quando il natante si trova ormeggiato o ancorato senza per- sone a bordo in rada o in acque non protette e quando la gia- cenza temporanea, o quella stagionale per disarmo, si trovi in luogo non sicuro;
- quando del natante sia fatto uso diverso da quello di diporto;
- avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Che cosa è assicurato?
Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative:
✓Responsabilità Civile. La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni in- volontariamente cagionati a terzi dalla navigazione (e la gia- cenza in acqua) del natante assicurato; per i natanti a vela con motore ausiliario, la garanzia è operante esclusivamente quando la navigazione avviene con l’utilizzo di tale motore ausiliario. L’assicurazione copre anche:
- - la navigazione in acque private;
- la responsabilità civile dei trasportati a bordo del natante e la responsabilità civile da incendio del natante, quest'ultima con un limite massimo di euro 250.000,00;
- i danni patrimoniali puri fino ad un limite massimo di risarci- mento di euro 20.000,00 per pregiudizio economico procurato a terzi quale conseguenza indiretta del sinistro.
La Compagnia ti concede l'estensione della garanzia anche in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti, limitando la rivalsa nei confronti del con- ducente e/o dell'Assicurato al 10% del danno risarcito al terzo danneggiato, con il massimo di euro 500,00. Per questa se- zione, puoi inoltre sottoscrivere anche le seguenti personaliz- zazioni di garanzia, che prevedono maggiorazioni di premio:
- Attività idrosciatoria;
- Estensione dei limiti di navigazione.
- Rinuncia totale al diritto di rivalsa per la conduzione del na- tante effettuata da persona in stato di ebrezza.
Ci sono limiti di copertura?
! Responsabilità Civile. L’assicurazione non opera se il condu- cente non è abilitato alla guida del natante; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della casa costruttrice; nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; per danni, di qualsiasi natura, del condu- cente nell’ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti i danni alle cose del proprietario del natante (e simili), del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, degli ascendenti e di- scendenti nonché dei parenti o affini entro il terzo grado del con- ducente, se conviventi o a carico; ove l'Assicurato sia una so- cietà, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra.
! Furto/Incendio e Perdita Totale e spese di salvataggio. L'assicurazione non opera per danni causati da esplosioni nu- cleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni; da tumulti popolari, scioperi. som- mosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo; da calamità natu- rali; dalla partecipazione del natante a gare o competizioni spor- tive.
✓Furto/Incendio. La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni pattuite, ad indennizzare i danni subiti dal natante assicurato, completo degli accessori e pezzi di ricambio di
normale dotazione, a seguito di Furto, Rapina e Incendio sia in navigazione sia in giacenza in acqua o a terra, compresi alaggi, vari e trasferimenti a terra.
✓Perdita totale e spese di salvataggio. La Compagnia si ob- bliga, nei limiti ed alle condizioni pattuite, ad indennizzare i danni subiti dal natante assicurato, completo degli accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione, a seguito di Perdita totale, sia in navigazione sia in giacenza in acqua o a terra, compresi alaggi, vari e trasferimenti a terra.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicu- rate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per il Mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne degli Stati europei.
Che obblighi ho?
Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
In caso di sinistro, devi:
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.
Per i danni da furto e rapina, presentare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del premio, esclusivamente annuale, avviene all’atto della conclusione del contratto. Puoi pagare tramite:
• bonifico bancario;
• assegno non trasferibile intestato all’Intermediario;
• bollettino postale;
• contanti, nei limiti previsti dalla legge;
• sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario;
In aggiunta alle modalità di pagamento del premio sopra indicate, qualora l'intermediario presso cui hai stipulato la polizza li preveda, il premio può essere corrisposto mediante RID o trattenuta sul cedolino.
Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le provvigioni corrisposte all’inter- mediario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.
Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.
Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto ha durata annuale o, su tua richiesta, di un anno più frazione iniziale e cessa alla scadenza contrattuale, senza necessità di inviare formale disdetta. Le garanzie sono comunque operanti, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza, sino all’effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la Compagnia o con altra Impresa. La Com- pagnia può formularti una proposta di rinnovo del contratto comunicandoti, per il tramite dell’Intermediario, il premio da corrispondere per l’annualità successiva. In caso di tua accettazione esplicitata tramite pagamento del premio, entro il quin- dicesimo giorno successivo alla scadenza, il contratto prosegue per un’ulteriore annualità senza soluzione di continuità.
Assicurazione R.C. Natanti
Unità da diporto non superiori a m.24 dotate di motore anche amovibile e natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate adibiti ad uso privato
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti
(DIP Aggiuntivo R.C. Natanti)
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Hi-Drive Natanti
Data 1 gennaio 2019
Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 42.229.099 di cui Euro 15.600.000 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro 10.413.460 si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxXX. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2017.
(*) ll "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency
Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Helvetia Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx X.x.X. - Xxx X.X. Xxxxxxxx, 00; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e- mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Compagnia del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Compagnia con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. opera nel settore degli Affinity Group, ovvero gruppi di persone che presentano caratteristiche omogenee per i quali creare prodotti, tariffe e condizioni su misura, nonché applicare metodi e sistemi atti a semplificare l'accesso ai servizi assicurativi da parte dei singoli individui.
Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II | Al 31.12.2017 |
Solvency Capital Requirement (SCR) | 28.537.044 |
Minimun Capital Requirement (MCR) | 9.190.291 |
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR | 43.383.405 |
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR | 40.519.970 |
Solvency Capital Ratio* | 152% |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
HIDrive è un'assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile (e garanzie ad essa abbinabili) per la navigazione e la giacenza in acqua dei natanti (unità da diporto non superiori a m.24 dotate di motore anche amovibile e natanti di stazza lorda non superiore a t.25 adibiti ad uso privato) per i quali l’assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione/giacenza in acqua del natante descritto in polizza. La polizza è rivolta ai soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla "Convenzione Banca distributrice”. La Compagnia inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di seguito descritti nella sezione “garanzie estese”. In quest’ultimo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “estensioni di garanzia”. La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici nonché la difesa dell’Assicurato in sede penale. L’assicurazione RC Natanti è prestata nella forma di tariffa Fissa che non prevede aumenti e/o diminuzioni di premio in presenza o in assenza di sinistri. Si segnala che la Compagnia, avuto riguardo sia alla garanzia principale che alle garanzie accessorie, si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa. | |
Massimali | La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo di € 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di € 1.220.000,00 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Le seguenti estensioni di garanzia sono sempre operanti. Rinuncia parziale al diritto di rivalsa La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell’Assicurato (proprietario del natante o locatario per natanti in leasing) nei casi sottoindicati: • guida con patente idonea, ma scaduta: quando il natante assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo; • fatto di figli minori: nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del natante, che mettano in navigazione il natante stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone; • natante in uso a persone diverse dal proprietario/locatario: quando il natante indicato in polizza è concesso in uso, locazione, comodato a persona diversa dal proprietario/locatario: • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; • nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. La Compagnia, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario. Natante adibito a scuola guida La garanzia copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. Responsabilità civile dei trasportati La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del natante durante la navigazione. Responsabilità civile da incendio La Compagnia garantisce l’Assicurato per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del natante assicurato per fatto non inerente la navigazione. Danni patrimoniali puri La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un pregiudizio economico, che non è conseguenza di danno a cose o danno a persone. |
Tipo di guida | Non sono previste personalizzazioni. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non previste |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Attività idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o deltaplano | L’assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il natante è adibito all’attività d traino di paracadute ascensionale o deltaplano. |
Xxxxxx non contemplati in tariffa | Qualora il rischio assicurato presenti carattere di eccezionalità il relativo premio, non essendo contemplato nella tariffa della Compagnia, viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione della Direzione. |
Estensione dei limiti di navigazione | L’assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell’Atlantico fra Oporto e Casablanca, isole Canarie incluse. |
Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa per stato ebbrezza | Relativamente al natante indicato in polizza, la Compagnia rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del natante, quando lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
GARANZIA “FURTO/INCENDIO” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal natante descritto in polizza completo degli accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione esclusivamente a seguito di furto, rapina e incendio sia in navigazione sia in giacenza in acqua o a terra, compresi alaggi, vari e trasferimenti a terra. Il valore dichiarato in polizza dall’Assicurato non vale stima. La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale natante o delle sue parti al momento del sinistro, sulla base di quanto previsto in relazione alla somma assicurata che deve comprendere anche il valore dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul natante e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del natante assicurato. La liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado, salvo che per le batterie, la selleria, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | ! In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, la Compagnia non indennizza l’Assicurato dei danni subiti dal natante descritto in polizza, verificatisi in occasione di: • tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • trombe d’aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine. ! Relativamente agli optionals e agli accessori non di serie, stabilmente fissati sul natante, gli stessi si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l’effettiva installazione e il relativo importo sia stato conglobato nella somma assicurata complessiva, presa come base per la determinazione del premio. Resta inteso che, per tali optionals/accessori, il risarcimento non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata. ! Non sono in ogni caso risarcibili i guasti meccanici subiti dal natante in occasione di furto. ! Se le cose (natante e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, divengono proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito il danno. In tal caso è data facoltà all’Assicurato di rientrare in possesso del natante ritrovato, previa restituzione dell’indennizzo riscosso. Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento del danno, la Compagnia risponderà soltanto dei danni eventualmente subiti dal natante assicurato in conseguenza di furto. ! In caso di furto parziale tramite asportazione di parti amovibili (interne od esterne) oppure di componenti fissate al resto della struttura del natante per mezzo di viti o bulloni e/o mediante attacchi ad incastro, la Compagnia è sollevata da ogni obbligo di indennizzo se l’Assicurato non fornisce prova dell’avvenuta sostituzione delle medesime, mediante produzione di idonea documentazione fiscale. ! La liquidazione viene effettuata con applicazione del degrado per le batterie, la selleria, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura. ! L’indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, con deduzione di franchigie e scoperti eventualmente pattuiti, salvo il caso di danno totale a seguito di incendio o furto, senza ritrovamento del natante,-con espressa esclusione del caso di assicurazione relativa a motori nautici amovibili- per cui la Società non deduce alcuno scoperto. |
GARANZIA “PERDITA TOTALE/SPESE DI SALVATAGGIO” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Compagnia indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal natante descritto in polizza, completo degli accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione, esclusivamente a seguito di Perdita Totale del natante stesso, sia in navigazione sia in giacenza in acqua o a terra, compresi alaggi, vari e trasferimenti a terra. Il valore dichiarato in polizza dall’Assicurato non equivale a stima. Sono altresì in garanzia le spese di salvataggio sostenute per evitare la perdita totale. I rischi sopraindicati sono in garanzia anche se causati da tempesta, naufragio e per tutti gli accidenti della navigazione in genere. La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale natante o delle sue parti al momento del sinistro, sulla base di quanto previsto in relazione alla somma assicurata che deve comprendere anche il valore dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul natante e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del natante assicurato. La liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado, salvo che per le batterie, la selleria, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | ! In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, la Compagnia non indennizza l’Assicurato dei danni subiti dal natante descritto in polizza, verificatisi in occasione di: • tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • trombe d’aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine. ! Relativamente agli optionals e agli accessori non di serie, stabilmente fissati sul natante, gli stessi si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l’effettiva installazione e il relativo importo sia stato conglobato nella somma assicurata complessiva, presa come base per la determinazione del premio. Resta inteso che, per tali optionals/accessori, il risarcimento non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata. ! In caso di perdita totale relativa alla garanzia “perdita totale e spese di salvataggio”, dall’importo del danno risarcibile viene decurtato il valore dell’eventuale relitto. Si considera perdita totale del natante anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. ! Se le cose (natante e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, divengono proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito il danno. In tal caso è data facoltà all’Assicurato di rientrare in possesso del natante ritrovato, previa restituzione dell’indennizzo riscosso. ! Oltre a quanto previsto dal DIP Danni, sono altresì esclusi i danni provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. ! La liquidazione viene effettuata con applicazione del degrado per le batterie, la selleria, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura. ! L’indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, con deduzione di franchigie e scoperti eventualmente pattuiti. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
! In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal presente contratto, il conducente del natante assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose, il proprietario del natante, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing.
! Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive (regate veliche incluse), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
! Per i natanti a vela con motore ausiliario, la garanzia è operante esclusivamente quando la navigazione avviene con l’utilizzo di tale motore ausiliario (c.d. condizioni di “elica pescante”).
Ci sono limiti di copertura?
! In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, l'assicurazione non è operante nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze; In tutti i casi di esclusioni previsti dalla polizza nella relativa clausola, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, salvo i casi in cui vale la estensione di garanzia sempre operante “Rinuncia parziale al diritto di rivalsa”.
Nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti la Compagnia limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del natante o locatario per natante in leasing) al 10% del danno con il massimo di euro 500,00.
! Con riferimento all’estensione di garanzia sempre operante “Rinuncia parziale al diritto di rivalsa”, la garanzia vale esclusivamente nei confronti dell’Assicurato (proprietario del natante o locatario per natanti in leasing).
! Con riferimento all’estensione di garanzia sempre operante “Rinuncia parziale al diritto di rivalsa - Guida con patente idonea e non scaduta”, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
! Con riferimento all’estensione sempre operante “Rinuncia parziale al diritto di rivalsa - Natante in uso a persone diverse dal proprietario/locatario”, qualora il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi di seguito indicati, ossia (i) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o (ii) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione), in entrambi detti casi la Compagnia eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.
! Con riferimento all’estensione di garanzia sempre operante “Responsabilità civile da incendio”, la Compagnia garantisce l’Assicurato con il limite di € 250.000,00 per sinistro. Inoltre, sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:
• del proprietario del natante, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di natante in leasing;
• del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;
• ove l’Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.
Sono altresì esclusi tutti i danni:
• conseguenti a fatti di terzi;
• causati da cose trasportate sul natante;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
! Con riferimento all'estensione di garanzia "Danni patrimoniali puri", la Compagnia garantisce con il limite massimo di
€ 20.000,00 per evento e per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi aggiuntivo rispetto al massimale R.C.N. indicato in polizza.
! Nell’ambito della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, la Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
! A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Nel caso di sinistro deve essere prontamente informata la Compagnia e/o la Banca distributrice, mediante denuncia da presentare entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento dannoso. La denuncia deve contenere l’indicazione degli estremi del contratto, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del natante del responsabile. Incidenti con controparti estere Anche nel caso di sinistro con controparti estere, si applicano le norme dell’assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 209/2005 oltre a quelle del D.Lgs. n. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), in ossequio alla Direttiva di armonizzazione delle leggi sulle imbarcazioni da diporto 94/25/CE. Se un natante straniero causa un sinistro, nelle acque territoriali italiane, l’Assicurato deve inviare richiesta di risarcimento all’XXX (Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx) che comunicherà il nome della compagnia italiana deputata a liquidare il danno per conto della corrispondente estera. In caso di sinistro all’estero si ha facoltà di rivolgere la propria richiesta danni sia alla Compagnia del responsabile civile sia al Bureau dello stato nelle cui acque territoriali è accaduto. |
Qualora il natante danneggiante sia immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (UE oltre Norvegia, Islanda, e Liechtestein) la richiesta può anche essere rivolta alla Compagnia italiana, mandataria di quella estera, che può essere individuata inviando una richiesta alla CONSAP. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Non previsto in quanto la garanzia è prestata nella sola forma di tariffa Fissa. | |
Gestione da parte di altre imprese: Nessuna. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni categoria si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all’azione civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia e/o alla Banca distributrice di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa, qualora sia applicabile. |
Obblighi dell’impresa | Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa, oppure di tutta la documentazione richiesta, la Compagnia comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta in relazione alla richiesta, nei termini sotto descritti: - per danni al natante o cose: sessanta giorni; - per lesioni: novanta giorni. Nel caso venga inviato all’Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso l’Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione. Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna ed alla firma della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’Intermediario. Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione). I mezzi di pagamento consentiti dalla Compagnia sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante, addebito diretto sul proprio conto corrente, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dall’accordo sottoscritto con la Compagnia. Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente in forma diversa dal denaro contante, presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare i documenti contrattuali previsti dalle disposizioni in vigore. Il premio si intende comprensivo di imposte e di contributo al SSN. |
Rimborso | Nei casi di cessazione di rischio dovuta a vendita, consegna in conto vendita, distruzione del natante, cui consegue la cessazione del rischio e la risoluzione del contratto, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte. In caso di furto totale, cui parimenti consegue la risoluzione del contratto, a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto e la Compagnia procede all’emissione di appendice di cessazione del contratto restituendo al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di copertura residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte; dal rimborso si intende esclusa la parte di premio relativa alla garanzia Furto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente. Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale. Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione. |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | L’assicurazione obbligatoria per la RC Natanti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dallo stesso entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: - alienazione del natante assicurato; - consegna in conto vendita del natante assicurato; - distruzione del natante assicurato; - furto totale del natante assicurato. |
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche e/o giuridiche dotate di documentazione di abilitazione alla conduzione, aventi i requisiti di accesso alla "Convenzione Banca distributrice" che necessita di una copertura per danni a terzi causati dalla navigazione e giacenza in acqua del natante, unità da diporto non superiori a m.24 dotate di motore anche amovibile e natanti di stazza lorda non superiore a t.25 adibiti ad uso privato, (per la quale vige obbligo di legge) usufruendo altresì di garanzie accessorie aggiuntive facoltative qualora ne ricorrano i presupposti.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 9,15%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008, come modificato dal Provvedimento n. 30/2015, per Xxxxxxx si intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dellʼImpresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia presso: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Xxx X.X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Fax: 00 0000000 – Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il reclamante potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS (in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx oppure ai fax 00 00000000 - 00 00000000) ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita (obbligatoria) | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Xxxxxxx, per addivenire ad una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della Procedura. • Conciliazione paritetica: è altresì attivabile la procedura della conciliazione paritetica, frutto di accordo tra ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, applicabile alle controversie nel settore r.c. auto, su sinistri di valore non superiore a 15.000,00 euro, Tramite il sito della Compagnia (xxx.xxxxxxxx.xx) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia
Polizza multirischi per la navigazione e giacenza in acqua HI Drive Natanti
Condizioni di Assicurazione
Modello HI100 Edizione 01/2019
Sommario
DEFINIZIONI GENERALI (valide per tutte le sezioni) 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le sezioni) 2
Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO 2
Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE 2
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO 2
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 2
Art. 5 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO 2
Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO 2
Art. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’/ALIENAZIONE DEL NATANTE 2
Art. 8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO 2
Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE 3
Art. 10 - SISTEMI ALTERNATIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 3
Art. 11 - IMPOSTE E TASSE 3
Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 3
SEZIONE A - R.C. NATANTI - CONDIZIONI PARTICOLARI 4
Art. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 4
Art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA 4
Art. 15 - ESTENSIONI DI GARANZIA 4
Art. 16 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 5
Art. 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE 5
Art. 18 - FORME DI TARIFFA 5
SEZIONE B - FURTO/INCENDIO E PERDITA TOTALE/SPESE DI SALVATAGGIO - CONDIZIONI PARTICOLARI 6
Art. 19 - FURTO/INCENDIO 6
Art. 20 - PERDITA TOTALE/SPESE DI SALVATAGGIO 6
Art. 21 - ESCLUSIONI 6
Art. 22 - SOMMA ASSICURATA 6
Art. 23 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO 6
Art. 24 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO 6
Art. 25 - NOMINA DEI PERITI 6
Art. 26 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO 7
Art. 27 - FRANCHIGIA O SCOPERTO 7
Art. 28 - RECUPERI 7
DEFINIZIONI GENERALI (valide per tutte le sezioni)
Assicurato | Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione e si obbliga a pagare il premio. |
Cose | Gli oggetti materiali e/o animali. |
Franchigia | La somma che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. |
Furto | Il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
Incendio | La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. |
Incidente | Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. |
Isvap (ora Ivass) | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker). |
Legge | Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D.Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. |
Massimali di garanzia | Nell’assicurazione per la Responsabilità Civile da navigazione dei natanti a motore a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime. |
Parti | Il Contraente e la Società. |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte della garanzia prestata. |
Rapina | Il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
Regolamento | Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni. |
Risarcimento | La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. |
Sinistro | Il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Società | Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. |
Somma assicurata | La somma massima convenuta per la quale la Società è obbligata a rispondere. |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le sezioni)
Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO -
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa come previsto all’art. “ESCLUSIONI E RIVALSA”.
Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE -
L’assicurazione vale per il Mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne degli Stati europei.
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO -
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna ed alla firma della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.
Fermo quanto previsto dall’art. “DURATA DEL CONTRATTO” relativamente alla scadenza contrattuale, se alle scadenze delle rate intermedie il Contraente non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio (ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile).
Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente in forma diversa dal denaro contante, presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare i documenti contrattuali previsti dalle disposizioni in vigore.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO -
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione iniziale e si intende automaticamente cessato alla scadenza contrattuale, senza necessità di inviare formale disdetta. Le garanzie si intendono comunque operanti, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza, sino all’effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la Società o con altra Impresa a copertura del medesimo rischio.
Art. 0 - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX -
Xxxxx quanto sopra, la Società trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, un avviso di scadenza.
Successivamente è facoltà della Società formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione.
Il Contraente che voglia modificare il contenuto del contratto con l’inclusione di nuove garanzie, la modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all’Intermediario per stipulare un nuovo contratto.
Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO -
Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario Assicurato, lo stesso e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto.
Art. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’/ALIENAZIONE DEL NATANTE -
Nei casi di vendita, consegna in conto vendita, distruzione del natante assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione e restituendo contrassegno e certificato di assicurazione del natante alienato.
Nei predetti casi il Contraente ha a disposizione le seguenti opzioni alternative:
a) sostituzione di xxxxxxx: qualora il Contraente chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, si procede alla sostituzione del natante assicurato mantenendo la medesima scadenza contrattuale. In caso di variazione di premio, si procede al relativo conguaglio.
b) cessione del contratto/appendice “Voltura Contraente”: nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente (cedente) è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale prende atto della cessione mediante l’emissione di appendice “Voltura Contraente”, rilasciando i predetti nuovi documenti intestati al cessionario. Resta inteso che il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione di cessione. Il contratto volturato si estingue alla sua naturale scadenza; per l’assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
c) cessazione di rischio: qualora il Contraente non si sia avvalso di una delle facoltà previste ai commi precedenti, può comunque richiedere la cessazione di rischio di cui al successivo art. “CESSAZIONE DEL RISCHIO”.
Art. 8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO -
Nel caso di cessazione di rischio, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo il certificato e in aggiunta:
a) in caso di vendita: atto notarile di vendita;
b) in caso di consegna in conto vendita: relativa documentazione probatoria che dimostri l’avvenuta consegna del veicolo;
c) in caso di distruzione: documentazione probatoria che dimostri l’avvenuta distruzione del natante.
La Società, al momento della consegna dei documenti sopraindicati provvede all’emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza dalla data di consegna dei predetti documenti e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte.
Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE -
In caso di furto totale del natante, il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente.
Il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto sopra indicata e la Società procede all’emissione di appendice di cessazione del contratto restituendo al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di copertura residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte; dal rimborso si intende esclusa la parte di premio relativa alla garanzia Furto.
Art. 10 - SISTEMI ALTERNATIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve preliminarmente esperire il procedimento di negoziazione previsto ai sensi del D.L. 132/14, convertito con modifiche dalla Legge 162/14, mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
In seguito all'esperimento del procedimento di negoziazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.L. 132/14, la Parte potrà utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per le controversie relative al presente contratto, è facoltà del Contraente attivare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza.
Ricordiamo, infine, che è altresì attivabile la procedura della conciliazione paritetica, frutto di accordo tra ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, applicabile alle controversie nel settore r.c. auto, su sinistri di valore non superiore a € 15.000,00, per le cui modalità di attivazione si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazione dell’indennizzo relativo alla sola garanzia Infortuni del conducente è possibile attivare la procedura di Arbitrato, secondo le modalità specificate nel presente Fascicolo.
Art. 11 - IMPOSTE E TASSE -
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione, contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) compreso, sono a carico del Contraente e in caso di conguaglio per sostituzione o per cessazione del contratto, non vengono rimborsati.
Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE –
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge.
SEZIONE A - R.C. NATANTI - CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione/giacenza in acqua del natante descritto in polizza. Per i natanti a vela con motore ausiliario, la garanzia è operante esclusivamente quando la navigazione avviene con l’utilizzo di tale motore ausiliario (c.d. condizioni “di elica pescante”).
Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal presente contratto, il conducente del natante assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose, i soggetti sottoindicati:
1. il proprietario del natante, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione del natante in acque private.
La Società inoltre assicura, sulla base di quanto previsto all’art. “ESTENSIONI DI GARANZIA”, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “estensioni di garanzia”.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive (regate veliche incluse), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
Art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA -
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di xxxxxxx xxxxxxx a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di natante con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
e) nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
f) nei casi previsti dall’art. “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del natante o locatario per natante in leasing) al 10% del danno con il massimo di euro 500,00.
Art. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX -
Xx seguenti estensioni sono sempre operanti.
A) – RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA -
A parziale deroga dell’art. “ESCLUSIONI E RIVALSA”, la Società rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell’Assicurato (proprietario del natante o locatario per natante in leasing) nei casi sottoindicati:
1) Guida con patente idonea, ma scaduta
Quando il natante assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
3) Fatto di figli minori
Nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del natante, che mettano in navigazione il natante stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone.
4) Xxxxxxx in uso a persone diverse dal proprietario/locatario
Quando il natante indicato in polizza è concesso in uso, locazione, comodato a persona diversa dal proprietario/locatario:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.
Qualora il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi predetti, la Società, ai sensi dell’art. “ESCLUSIONI E RIVALSA”, eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.
La Società, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario.
B) - NATANTE ADIBITO A SCUOLA GUIDA -
La garanzia copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
C) - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI -
La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del natante durante la navigazione.
D) - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO -
La Società garantisce l’Assicurato, con il limite di €. 250.000,00 per sinistro, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del natante assicurato per fatto non inerente la navigazione, ma inerente la giacenza in acqua.
Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:
1. del proprietario del natante, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di natante in leasing;
2. del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l’Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
Sono altresì esclusi tutti i danni:
• conseguenti a fatti di terzi;
• causati da cose trasportate sul natante;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Y) - DANNI PATRIMONIALI PURI -
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un pregiudizio economico, che non è conseguenza di danno a cose o danno a persone, fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per evento e per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi aggiuntivo rispetto al massimale R.C.A. indicato in polizza.
Le seguenti estensioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza.
M) - ATTIVITÀ IDROSCIATORIA - TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DELTAPLANO
L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il natante è adibito all’attività di traino e si applica un sovrappremio del 10%;
N) - RISCHI NON CONTEMPLATI IN TARIFFA -
Qualora il rischio assicurato presenti carattere di eccezionalità il relativo premio, non essendo contemplato nella tariffa della Società, viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione della Direzione;
T) - RINUNCIA TOTALE DELLA SOCIETÀ AL DIRITTO DI RIVALSA PER STATO EBBREZZA-
A parziale deroga di quanto indicato dall’art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA e dall'Estensione di garanzia A) – RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA sempre operante, della Sezione A – R.C. Natanti - Condizioni Particolari, relativamente al natante indicato in polizza, la Società rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del natante, quando lo stesso natante risulti condotto da persona in stato di ebbrezza.
U) - ESTENSIONE DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE -
L'assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell’Atlantico fra Oporto e Casablanca, isole Canarie incluse; si applica un sovrappremio del 10%.
Art. 16 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI -
La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione degli estremi del contratto, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.
La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato alla Società e/o alla Banca distributrice (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).
Art. 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE -
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Nei medesimi limiti di cui sopra ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 18 - FORME DI TARIFFA -
L’assicurazione è prestata con forma di tariffa “FISSA” ed è valida se espressamente richiamata in polizza con il codice “21A - FISSA -”; tale forma di tariffa non prevede aumenti e/o diminuzioni di premio in presenza o in assenza di sinistri.
I documenti necessari per l'emissione di un nuovo contratto sono:
• certificato di omologazione del natante o certificato d'uso del motore marino amovibile;
• per natanti in precedenza assicurati presso altra Impresa e qualora la polizza preveda le garanzie Furto/Incendio o Perdita totale/spese di salvataggio, il Contraente deve consegnare anche copia del contratto assicurativo riferito alla precedente annualità al fine di verificare la continuità delle prestazioni.
SEZIONE B - FURTO/INCENDIO E PERDITA TOTALE/SPESE DI SALVATAGGIO - CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 19 - FURTO/INCENDIO -
19.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE -
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal natante descritto in polizza, completo degli accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione, a seguito di Furto, Rapina e Incendio sia in navigazione sia in giacenza in acqua o a terra, compresi alaggi, vari e trasferimenti a terra. Agli effetti dell’art. 515 del Codice della Navigazione il valore dichiarato in polizza dall’Assicurato non equivale a stima.
19.2 - FURTO DI PARTI AMOVIBILI -
In caso di furto parziale tramite asportazione di parti amovibili (interne od esterne) oppure di componenti fissate al resto della struttura del natante per mezzo di viti o bulloni e/o mediante attacchi ad incastro, La Società è sollevata da ogni obbligo di indennizzo se l’Assicurato non fornisce prova dell’avvenuta sostituzione delle medesime, mediante produzione di idonea documentazione fiscale: tale ultima locuzione è intesa tassativamente quale fattura o ricevuta fiscale non essendo ammessi equipollenti.
Art. 20 - PERDITA TOTALE/SPESE DI SALVATAGGIO -
20.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE -
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal natante descritto in polizza, completo degli accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione, esclusivamente a seguito di Perdita Totale del natante stesso, sia in navigazione sia in giacenza in acqua o a terra, compresi alaggi, vari e trasferimenti a terra. Agli effetti dell’art. 515 del Codice della Navigazione il valore dichiarato in polizza dall’Assicurato non equivale a stima. Sono altresì in garanzia le spese di salvataggio sostenute per evitare la perdita totale.
A parziale deroga di quanto disposto all’art. “ESCLUSIONI”, i rischi sopraindicati sono in garanzia anche se causati da tempesta, naufragio e per tutti gli accidenti della navigazione in genere.
Fermo quanto disposto dall’art. “ESCLUSIONI”, sono esclusi dalla garanzia anche i danni: da innavigabilità, vizio occulto, deficiente manutenzione del natante, carico eccessivo;
quando il natante si trova ormeggiato o ancorato senza persone a bordo in rada o in acque non protette e quando la giacenza temporanea, o quella stagionale per disarmo, si trovi in luogo non sicuro;
quando del natante sia fatto uso diverso da quello di diporto;
avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Art. 21 - ESCLUSIONI -
La Società non indennizza l’Assicurato dei danni subiti dal natante descritto in polizza, verificatisi in occasione di:
a) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni;
b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) trombe d’aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;
d) partecipazione del natante a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali (regate veliche incluse) e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
Art. 22 - SOMMA ASSICURATA -
La somma assicurata indicata in polizza deve comprendere anche il valore dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul natante e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del natante assicurato.
Relativamente agli optionals e agli accessori non di serie, stabilmente fissati sul natante, gli stessi si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l’effettiva installazione e il relativo importo sia stato conglobato nella somma assicurata complessiva, presa come base per la determinazione del premio. Il Contraente dovrà attenersi ad analoga modalità, anche in caso di installazione successiva alla stipulazione o al rinnovo del contratto. Resta inteso che, per tali optionals/accessori, il risarcimento non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata.
Art. 23 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO -
In caso di prosecuzione del contratto è facoltà del Contraente richiedere alla Società l’adeguamento del valore assicurato.
Art. 24 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO -
Il sinistro deve essere denunciato per iscritto alla Società e/o alla Banca distributrice entro tre giorni dalla data di avvenimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.
Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta immediata denuncia alla competente autorità, con contestuale inoltro alla Società di copia originale della stessa.
Se tali eventi sono avvenuti all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’autorità italiana.
Art. 25 - NOMINA DEI PERITI -
In caso di disaccordo sulla liquidazione del danno la stessa può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti omette di nominare il proprio perito nei quindici giorni dalla richiesta ricevuta o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina viene effettuata, su domanda di Parte, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
• procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo vanno divise tra esse, con facoltà della Società di liquidare interamente il danno, trattenendo sull’indennizzo la metà a carico dell’Assicurato. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 26 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO -
La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale natante o delle sue parti al momento del sinistro, sulla base di quanto previsto dall’art. “SOMMA ASSICURATA”, dalle norme di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile e fermo quanto disposto all’art. “FRANCHIGIA O SCOPERTO”.
La liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado, salvo che per le batterie, la selleria, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura.
Non sono in ogni caso risarcibili i guasti meccanici subiti dal natante in occasione di furto.
In caso di perdita totale relativa alla garanzia “perdita totale e spese di salvataggio”, dall’importo del danno risarcibile viene decurtato il valore dell’eventuale relitto. Si considera perdita totale del natante anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
La Società richiede la documentazione fiscale comprovante l’effettivo ripristino delle parti danneggiate o asportate.
La liquidazione del danno per furto totale è effettuata previa esibizione della seguente documentazione:
• originale o fotocopia del certificato o licenza di navigazione;
• le chiavi del natante (se previste) ed i relativi duplicati;
• per i natanti registrati su certificato o licenza di navigazione, sottoscrizione di una procura speciale a vendere (autenticata da notaio), per consentire le operazioni di vendita o distruzione del natante in caso di ritrovamento dello stesso dopo la liquidazione del danno da furto totale.
Art. 27 - FRANCHIGIA O SCOPERTO -
La Società corrisponde all’Assicurato l’indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile della franchigia o scoperto indicati in polizza. In caso di danno totale a seguito di incendio o furto senza ritrovamento del natante -con espressa esclusione del caso di assicurazione relativa a motori nautici amovibili- la Società non deduce, dal danno risarcibile, lo scoperto indicato in polizza.
Art. 28 - RECUPERI -
Se le cose (natante e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito il danno. In tal caso è data facoltà all’Assicurato di rientrare in possesso del natante ritrovato, previa restituzione dell’indennizzo riscosso. Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento del danno, la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente subiti dal natante assicurato in conseguenza di furto.
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