Guida pratica alle Assicurazioni
Guida pratica alle Assicurazioni
Le regole
delle Assicurazioni
R.C. Auto,
Vita, Previdenziali e Malattia
spiegate dall’Autorità di vigilanza del settore
Sommario
Che cosa è l’ISVAP 5
Assicurazioni R.C. Auto 6
Assicurazioni Vita 32
Assicurazioni Malattia 58
Come presentare un Reclamo 76
AVVERTENZA
La presente guida ha un obiettivo strettamente divulgativo e di supporto al con- sumatore dei prodotti assicurativi a più larga diffusione.
Che cosa è l’ISVAP
L'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di inte- resse collettivo, istituito nel 1982, è l’Autorità indipendente che vigila nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli agenti e dei broker e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla legge sulle assicurazioni private.
L’ISVAP svolge funzioni di controllo, regolamentazione e sanzionatorie al fine di assicurare la stabilità del mercato, la solvibilità e l’efficienza delle imprese e degli operatori, la tutela dei consumatori nel settore.
L’ISVAP ha anche il compito di raccogliere i reclami presentati nei con- fronti delle imprese assicurative, di agevolare la corretta esecuzione dei contratti e di facilitare la soluzione delle questioni che gli vengono sottoposte intervenendo nei confronti dei soggetti vigilati.
Assicurazioni R.C. Auto
Diritti e doveri dell’assicurato 7
Le domande più frequenti 8
› Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto r.c. auto? 8
› Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze? 9
› Il contraente della polizza può essere persona
diversa dal proprietario del veicolo assicurato? 9
› Che cosa è il bonus-malus? 10
› Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa? 11
› Ci sono altre coperture obbligatorie per legge? 12
› È possibile richiedere sconti sulla tariffa? 13
› Quale durata ha un contratto r.c. auto? 13
› Con quali modalità si conclude il contratto r.c.auto? 14
› Come accertarsi che la compagnia di assicurazione è autorizzata? 16
› Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio? 16
› Che cosa è l’attestato di rischio? 17
› Quando deve essere trasmesso al contraente? 18
› Quali sono gli obblighi del contraente? 19
› Qual’è il periodo di validità dell’attestato do rischio? 20
› Come si rinnova un contratto r.c. auto? 21
› Come deve essere comunicata la variazione del premio? 22
› Quali obblighi di comunicazione ha il contraente
quando vuole cambiare compagnia di assicurazione? 22
› Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto? 23
Cosa fare per... 24
› Sospendere e riattivare la polizza 24
› Conservare la propria classe di merito
in caso di sostituzione del veicolo 25
› Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro 26
› Fare richiesta di risarcimento 27
› Denunciare un sinistro 29
› Definire incidenti stradali all’estero o con veicoli esteri 30
Ogni veicolo a motore per circolare deve essere coperto da assicura- zione r.c. auto emessa da una impresa di assicurazione a ciò abilitata (gli elenchi sono reperibili nel sito www.isvap.it).
La sussistenza dell’assicurazione è documentata dal contrassegno, che deve essere esposto in modo visibile dall’esterno del veicolo, e dal certificato di assicurazione, che deve essere conservato ed esi- bito a richiesta delle autorità di polizia.
Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzione determinata dal codice della strada.
Le imprese non possono rifiutarsi di prestare l’assicurazione r.c.auto. L’eventuale rifiuto va immediatamente segnalato all’ISVAP per gli accertamenti ed i conseguenti interventi (erogazione di sanzioni).
Ricorda che le imprese hanno l’obbligo di accettare la tua richie- sta di copertura secondo le condizioni di polizza e le tariffe che devono preventivamente stabilire. Ciò non toglie che esse devono comunque verificare la correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché l’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa, al fine della corretta attribuzione della classe di merito (per saperne di più vedi “Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?”, pag. 9). Questo significa che qualora la compagnia, una volta stipulato il con- tratto, verifichi che il contraente non aveva diritto alla classe di meri- to assegnatagli, potrà procedere alla sua rettifica e all’applicazione dei conseguenti correttivi tariffari.
Le imprese non possono inoltre subordinare il rilascio della polizza
r.c. auto alla sottoscrizione di qualunque altra tipologia di contratto, eccetto che nel caso di polizza con clausola di “franchigia a recupero garantito”. Per saperne di più vedi “Cosa sono le clausole di franchi- gia, esclusione e rivalsa?”, pag. 11.
Ricorda che la compagnia (come anche l’assicurato) è libera di dare disdetta alla scadenza annuale, ma è obbligata a dare una nuova copertura se il contraente, dopo aver ricevuto la disdetta, chieda di assicurarsi nuovamente presso di essa.
Le domande più frequenti
› Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto
r.c. auto?
Le coperture r.c. auto non sono tutte uguali.
Presso le sedi delle società e con rapide consultazioni dei relativi siti internet, dove sono pubblicate nota informativa e condizioni contrat- tuali, puoi trovare il contratto più adatto alle tue esigenze.
La valutazione della convenienza del prodotto va effettuata tenen- do conto non solo del premio di tariffa ma anche dei massimali di garanzia r.c. auto e delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di franchigia, esclusione e rivalsa (per saperne di più vedi “Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa?”, pag. 11). Presta attenzione alle garanzie accessorie alla
r.c. auto quali le garanzie incendio, furto, atti vandalici, tutela giu- diziaria, assistenza, ecc., che sono oggetto di tariffazione e tassa- zione separate dalla r.c.auto, anche se solitamente prestate insie- me ad essa. Qualora previste, è facoltà dell’assicuratore inserire nella comunicazione che deve trasmettere al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una tabella riportante le garanzie accessorie (Furto, Incendio, Cristalli, Assistenza) con indica- zione per ognuna di esse del premio e del massimale relativi sia all’an- nualità precedente che all’annualità in corso. Per saperne di più vedi il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 pubblicato nel sito dell’ISVAP.
› Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze?
Innanzitutto effettua alcuni confronti.
Nei punti vendita delle imprese è possibile ottenere preventivi perso- nalizzati, gratuiti e vincolanti per le imprese che li forniscono, per almeno 60 giorni e per l’intero territorio nazionale. Prendi visione della documentazione necessaria ad effettuare la valutazione complessiva del prodotto per confrontarlo con le altre proposte presenti sul mer- cato.
Se non vuoi o non puoi muoverti da casa collegati al sito dell’ISVAP: sotto la voce “preventivi r.c. auto” troverai i link ai siti di tutte le com- pagnie assicurative autorizzate ad operare sul mercato italiano, dove potrai verificare, in relazione alle caratteristiche del tuo veicolo ed agli altri parametri di personalizzazione adottati da ciascuna compagnia, il prezzo e le condizioni praticate.
Ricorda che le imprese esercenti la r.c. auto sono tenute ad accet- tare la tua richiesta di copertura assicurativa obbligatoria.
› Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?
Puoi stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome anche se il veicolo non è di tua proprietà.
Ricorda comunque che la classe di bonus-malus indicata sull’at- testato si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può essere diverso da una annualità all’altra e può utiliz- zare la classe bonus-malus del proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.
› Che cosa è il bonus-malus?
È il sistema prevalente di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori, dove la variazione in aumento o in diminuzione del premio ad ogni scadenza annuale è correlata alla condotta di guida del pro- prietario nel tempo, mediante l’assegnazione del contratto ad una categoria (classe di merito) che migliora in assenza e peggiora in pre- senza di sinistri provocati anche solo in concorso di colpa, durante un periodo di tempo denominato “periodo di osservazione”. In caso di polizza stipulata per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza annuale. Per le annualità successive (quindi in caso di rinnovo presso lo stesso assicuratore) il periodo di osservazio- ne inizia due mesi prima della decorrenza del rinnovo e termina due mesi prima della scadenza annuale.
L’evoluzione della classe di merito avviene in base a una scala di valu- tazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia (cd. classi di merito “interne”). Al fine di garantire comparabilità tra i diversi siste- mi adottati dalle imprese l’ISVAP ha istituito la classe di merito di con- versione universale - CU ed ha prescritto che l’attestato di rischio indi- chi entrambe le classi di merito, quella “interna” e la corrispondente classe di conversione universale - CU, (per saperne di più vedi “Che cosa è l’attestato di rischio?”, pag. 17).
Il veicolo assicurato per la prima volta dopo l’immatricolazione o dopo il passaggio di proprietà (voltura al PRA, acquisto per i ciclomotori), è assegnato alla classe di conversione CU 14.
Se però il passaggio di proprietà avviene tra coniugi in comunione di beni o da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l’assicura- tore (lo stesso o anche un altro) è tenuto a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
La tabella evidenzia l’evoluzione nel tempo della classe di conversione universale - CU, nell’ambito delle 18 previste, in base ai sinistri regi- strati nel periodo di osservazione:
Classe di merito CU | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Per saperne di più vedi il Regolamento n.4 del 9 agosto 2006 pubbli- cato sul sito dell?ISVAP
› Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa?
La clausola di franchigia è una condizione contrattuale in base alla quale una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa al terzo resta a carico del contraente, il quale dovrà quindi restituirla alla com- pagnia, usufruendo per questo di un premio inferiore.
Al fine di rendere più agevole il recupero della franchigia da parte del- l’impresa, può essere prevista la clausola di franchigia a recupero garantito, in base alla quale l’assicuratore può legittimamente propor- re al contraente, in abbinamento al contratto r.c. auto, altri contratti assicurativi, bancari o finanziari, con i quali si garantisce, allorchè paghi un sinistro alla controparte, il recupero della parte di risarcimento (fran- chigia) a carico del proprio assicurato.
Ricorda tuttavia che al di fuori del caso della franchigia a recupe- ro garantito, le compagnie non possono mai subordinare il rila- scio della polizza r.c. auto alla sottoscrizione di qualunque altra tipologia di contratto (per saperne di più vedi la domanda successi- va “Ci sono altre coperture obbligatorie per legge?”).
Le clausole di esclusione e rivalsa sono condizioni contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio e quindi il risarcimento in caso di sinistro. In presenza di tali limiti la compagnia è comunque obbligata a liquidare un eventuale sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la restituzione totale o par- ziale di quanto pagato.
I casi di esclusione indicati dalle compagnie sono gli incidenti provo- cati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza patente. Ci sono compagnie che presentano anche polizze nelle quali la copertura è limitata al solo caso di conducenti identificati nel contratto: quindi se l’incidente è provo- cato da un conducente diverso da quello indicato in contratto, la com- pagnia ha diritto di rivalsa verso il contraente per l’importo pagato al danneggiato.
Leggi con attenzione le clausole di franchigia, esclusione e rival- sa previste dal tuo contratto che devono essere indicate nella nota informativa precontrattuale; per una scelta consapevole con- fronta i prezzi dei preventivi anche con riferimento alla presenza o meno di clausole di esclusione e rivalsa.
› Ci sono altre coperture obbligatorie per legge?
Solo la r.c. auto è obbligatoria per legge.
La stipula del contratto r.c. auto non può essere in nessun caso subordinata alla stipula di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari, eccetto il caso di polizza con clausola di franchigia a recu- pero garantito (per saperne di più vedi la domanda precedente “Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa?”, pag.11).
Segnala i casi di abuso all’Istituto, che interverrà nei confronti delle imprese con i provvedimenti di competenza, compresi quelli sanzio- natori.
› È possibile richiedere sconti sulla tariffa?
Ogni compagnia ha facoltà di applicare sconti, cioè riduzioni del pre- mio r.c. auto rispetto alla tariffa in corso: in questo caso è tenuta ad indicare in modo chiaro, sulla polizza, lo sconto applicato.
Occorre prestare attenzione al fatto che la compagnia non è tenuta ad applicare lo sconto anche alle annualità successive; se tuttavia ritiene di concederlo nuovamente, lo sconto deve essere chiaramente indi- cato nella quietanza.
› Quale durata ha un contratto r.c. auto?
La durata è fissata in un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui hai pagato il premio. Sono possibili eccezioni, se richieste, per durate sia inferiori che superiori all’anno. In questi casi è opportuno fare attenzione alle condizioni contrattuali poiché il costo della polizza potrebbe essere proporzionalmente più elevato.
L’assicuratore è obbligato a risarcire i sinistri avvenuti entro la data di scadenza indicata nel certificato di assicurazione.
Se alla scadenza il contraente non paga i premi successivi il contratto si sospende a partire dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno succes- sivo a quello di scadenza. Fino a quel momento, e cioè per 15 giorni dopo la scadenza, l’assicuratore risponde dei sinistri causati dal pro- prio assicurato nonostante il mancato pagamento del premio alla sca- denza e indipendentemente dal fatto che poi l’assicurato vi adempia oppure no. E’ il cosiddetto periodo di tolleranza o di comporto, che si applica sempre nel caso di contratti a tacito rinnovo, mentre nei con- tratti senza tacito rinnovo (per saperne di più vedi “Come si rinnova un contratto r.c. auto?”, pag. 21), il periodo di tolleranza si applica di dirit- to solo alle scadenze intermedie e non alla scadenza annuale, quan- do il contratto cessa automaticamente di avere effetti. Verifica tutta- via le condizioni di contratto poiché le compagnie in genere prevedo- no anche per i contratti senza tacito rinnovo la proroga della copertu- ra assicurativa per i quindici giorni successivi alla scadenza annuale subordinandola, nella maggior parte dei casi, alla stipula del nuovo
contratto presso di sè entro lo stesso termine di 15 giorni.
In caso di furto del veicolo, il contratto r.c. auto cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. L’assicurato ha diritto al rimborso della parte di pre- mio relativa al residuo periodo di assicurazione (cioè al periodo che va dal giorno successivo alla denuncia a quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione), detratto un importo corrispondente all’im- posta sulle assicurazioni e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale pagati dalla compagnia.
› Con quali modalità si conclude il contratto r.c. auto?
Il collocamento di un contratto di assicurazione r.c. auto avviene attra- verso intermediari assicurativi iscritti nel Registro unico degli interme- diari (agenti, broker, banche, addetti all’attività di intermediazione, quali subagenti, produttori e collaboratori, che operano per conto di un intermediario al di fuori dei locali di quest’ultimo) oppure attraverso addetti all’attività di intermediazione non iscritti nel Registro, operanti all’interno dei locali di un intermediario iscritto, o ancora attraverso telefono o internet, ove previsto dalla compagnia prescelta.
Verifica che l’intermediario sia iscritto in una delle apposite sezioni del Registro unico pubblicato nel sito dell’ISVAP e, comunque, che sia abi- litato al rilascio dei documenti assicurativi.
Il contratto r.c. auto si conclude solitamente mediante sottoscrizione della polizza, pagamento del premio e rilascio da parte dell’assicurato- re dei documenti assicurativi: contrassegno e certificato, che sono indispensabili per circolare, nonché le condizioni di polizza. Il contras- segno deve essere esposto sul veicolo entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. Quindi puoi pretendere che la tua compagnia ti consegni i documenti assicurativi entro tale termine. Durante tale periodo l’adempimento dell’obbligo di assicurazione è provato dall’esposizione della quietanza di pagamento del premio.
Nel caso di vendite tramite internet o telefono la compagnia invia per fax un documento provvisorio che ha validità per 5 giorni, entro i quali deve pervenire al domicilio dell’assicurato l’originale della documenta-
zione assicurativa. Ricorda che l’eventuale errore o inesattezza delle informazioni fornite, nonché il mancato invio di documenti richiesti possono provocare il recesso dal contratto e, in ogni caso, un ricalco- lo del premio.
Qualora tu concluda il contratto mediante internet, ricorda che l’ISVAP ha dettato alcune regole di condotta che prevedono ulteriori specifiche tutele per il consumatore: per saperne di più consulta la circolare n. 393 del 17 gennaio 2000 e l’apposita pagina sul sito dell’ISVAP.
Se concludi un contratto a distanza (es. telemarketing), ricorda che prima della stipulazione ti dovranno essere fornite (e quindi potrai pre- tendere) oltre alla informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratti, concernente i dati essenziali degli intermediari e la loro atti- vità (ad es. numero e data di iscrizione dell’intermediario nel Registro unico, con indicazione della sezione e della veste in cui opera ovvero, in caso di addetto all’attività di intermediazione non iscritto nel Registro, operante all’interno dei locali di un intermediario iscritto, natura del rapporto con l’intermediario per il quale svolge l’attività; potenziali situazioni di conflitto di interessi dell’intermediario connes- se alla detenzione di partecipazioni in un’impresa di assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo dell’intermediario di proporre esclusiva- mente i contratti di una o più imprese di assicurazione; misura delle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o dalle imprese in relazione alle polizze offerte) anche le seguenti informazioni:
- principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto
- premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed impo- ste, che dovrai corrispondere
- qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all’utilizzazione della tec- nica a distanza.
Ti dovrà inoltre essere trasmesso un riepilogo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario (ad es. obbligo di proporre contratti adeguati alle tue esigenze di copertura assicurativa).
Per saperne di più vedi il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pub- blicato nel sito dell’ISVAP.
Ricorda che nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di
un “diritto al ripensamento” che gli consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della conclusione, ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni precontrattua- li, sempre che entro il predetto termine non si sia verificato il sinistro.
› Come accertarsi che la compagnia di assicurazione è autorizzata?
Il settore assicurativo è sottoposto a controlli previsti dalla legge e le imprese di assicurazione, per poter operare, devono essere dotate di specifica autorizzazione.
Verifica sempre che la denominazione della compagnia corri- sponda ad una impresa autorizzata all’esercizio del ramo r.c. auto: al riguardo puoi consultare gli elenchi delle imprese di assicura- zione italiane ed estere abilitate ad operare in Italia sul sito inter- net dell’ISVAP.
Il Codice delle assicurazioni prevede l’istituzione dell’Albo delle impre- se entro la fine del 2007.
Qualora la scelta ricada su una società estera appartenente all’Unione Europea, occorre tener presente che la legislazione applicabile al con- tratto, che deve essere indicata nella nota informativa, può non esse- re quella italiana. Tuttavia le disposizioni specifiche stabilite dalla legge italiana in materia di r.c. auto prevalgono su quelle della legge stranie- ra applicabile al contratto. Se il contratto è stipulato tramite tecnica di comunicazione a distanza (es. internet), al consumatore deve essere comunque riconosciuta la tutela prevista dalla legge italiana in materia di informativa precontrattuale per i contratti stipulati attraverso questa particolare tecnica.
› Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio?
Il premio può essere generalmente pagato con diverse modalità. La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio.
In genere nella r.c. auto il rilascio del certificato e del contrassegno vale quale quietanza.
Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasfe- ribilità, intestato o girato all’impresa, oppure intestato all’inter- mediario espressamente in tale qualità, ovvero con ordini di boni- fico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di paga- mento elettronico, che abbiano come beneficiario uno dei sud- detti soggetti.
Per saperne di più vedi il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pub- blicato nel sito dell’ISVAP.
Presta la massima attenzione al pagamento del premio in contanti: in tal caso pretendi il contestuale rilascio della quietanza firmata. Puoi pagare il premio annuale anche con rate semestrali o trimestrali, a seconda di quanto previsto nelle norme tariffarie dell’impresa. In que- sto caso verifica il costo aggiuntivo di frazionamento che viene appli- cato.
All’atto della conclusione del contratto ti devono anche essere conse- gnati: le condizioni contrattuali, il modello per la richiesta di risarci- mento del danno e il modulo di denuncia (cosiddetto modulo blu di constatazione amichevole)
› Che cosa è l’attestato di rischio?
L’attestato di rischio è il documento che rappresenta la storia dei sini- stri del veicolo.
Esso riporta i sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e, in caso di tariffa bonus–malus, le classi di merito di provenienza e di assegnazione, riferite al proprietario del veicolo, stabilite sulla base di una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna impresa (cd. classi di merito “interne”), che premia o penalizza in modo diverso la situa- zione relativa alla sinistralità pregressa.
È anche indicata la corrispondente classe di conversione universale- CU, calcolata in base alla scala bonus–malus comune a tutte le impre- se, costituita da 18 classi di merito, che garantisce all’assicurato omo- geneità di valutazione allorché passi da una compagnia ad un’altra,
indipendentemente dalle regole evolutive interne adottate da ciascu- na di esse (per saperne di più vedi “Che cosa è il bonus–malus?”, pag.10).
E’ infatti possibile, sulla base delle informazioni contenute nell’atte- stato di rischio, cambiare compagnia e conservare la propria storia assicurativa, vedendo riconosciuta la sinistrosità pregressa ovvero valorizzata la condotta di guida virtuosa.
› Quando deve essere trasmesso al contraente?
Ricorda che la compagnia ha il dovere di trasmettere l’attestato al domicilio del contraente - unitamente ad una comunicazione scritta recante le modalità di esercizio dell’eventuale disdetta ed informazioni sul premio di rinnovo - anche in caso contratti a taci- to rinnovo o di disdetta, qualunque sia la forma tariffaria ed il canale di vendita utilizzati, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
In caso di sospensione, l’assicuratore dovrà trasmettere al domicilio del contraente attestato e comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato proro- gato all’atto della riattivazione.
La compagnia ha inoltre il dovere di inviare al domicilio del contraente l’attestazione aggiornata e rettificata qualora un sinistro posto a riser- va, che abbia dato luogo alla maggiorazione del premio, sia stato poi eliminato come senza seguito, anche se nel frattempo il contraente ha cambiato compagnia (per saperne di più vedi “Denunciare un sini- stro”, pag. 29). In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazio- ne del contratto in corso.
La compagnia deve inviare l’attestato al domicilio del contraente anche in caso di furto, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione del veicolo avvenuti dopo la conclusione del “periodo di osservazione” (cioè nei 2 mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto, per saperne di più vedi “Che cosa è il bonus-malus?”, pag. 10), nonché in caso di vendita del veicolo, (sempre avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione), qualora il venditore scelga di risolvere (cioè
sciogliere) il contratto anzichè cederlo all’acquirente o trasferirlo su altro veicolo di proprietà.
Qualora il furto, l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazio- ne, la vendita del veicolo con risoluzione del contratto avvengano prima della conclusione del “periodo di osservazione” (cioè prima di 2 mesi dalla scadenza annua del contratto), o qualora un contratto annuale abbia durata inferiore per il mancato pagamento di una rata di premio, la compagnia non è tenuta a inviare al contraente l’attestato di rischio.
Nel caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di inte- statari ad uno soltanto di essi, l’attestato deve essere inviato al domi- cilio di quest’ultimo.
Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi l’utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, richiedere il rilascio di un duplicato dell’ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato per assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo vei- colo, se acquisito in proprietà mediante riscatto, o altro veicolo di sua proprietà. L’assicuratore classifica il contratto sulla base delle infor- mazioni contenute nell’attestato e assegna il veicolo alla medesima classe di conversione universale CU, previa verifica della effettiva uti- lizzazione da parte del richiedente del veicolo cui l’attestato si riferi- sce, anche mediante dichiarazione rilasciata dal precedente contraen- te (società di leasing o di noleggio).
Per i contratti conclusi a distanza, nel caso di recesso a seguito del- l’esercizio del “diritto di ripensamento” (per saperne di più vedi “Con quali modalità si conclude il contratto r.c. auto?, pag. 14), la compagnia rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rap- porto che il contraente medesimo deve esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
› Quali sono gli obblighi del contraente?
Ricorda che quando vuoi assicurare il tuo veicolo con altro assicurato- re devi sempre consegnare all’atto della sottoscrizione del contratto un attestato di rischio in corso di validità: in in assenza di tale docu-
mento, il contratto è assegnato alla classe CU 18.
Se al momento della stipulazione ti trovi nell’impossibiltà di conse- gnare l’attestato al nuovo assicuratore, puoi comunque farlo entro 3 mesi: avrai così diritto alla riclassificazione del contratto in base alle informazioni contenute nell’attestato stesso e al ripristino della relati- va classe di conversione universale-CU. L’assicuratore provvederà inoltre a calcolare l’eventuale differenza di premio risultante a tuo cre- dito o debito, che dovrà essere regolata entro la data di scadenza del contratto.
› Qual è il periodo di validità dell’attestato di rischio?
L’attestato di rischio ha validità di 12 mesi dalla scadenza del relativo contratto, ovvero di 18 mesi a condizione che il contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato dopo la scadenza.
Nei casi di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione di un veicolo, avvenuti in corso di contratto e prima della conclusione del periodo di osservazione, quando cioè l’assicuratore non è ancora tenuto a trasmettere l’attestato relativo all’annualità in corso, la vali- dità dell’attestato (evidentemente di quello inviato al contraente alla precedente scadenza contrattuale) è di 12 mesi dalla data del furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione.
Nei casi di vendita, esportazione definitiva e consegna in conto vendi- ta avvenuti in corso di contratto e prima della conclusione del periodo di osservazione, con conseguente indisponibilità dell’attestato con- cernente l’annualità in corso, il termine di validità dell’attestato (quel- lo già rilasciato e relativo alla precedente annualità) rimane di 12 mesi dalla scadenza del contratto (relativo all’anno precedente).
Nei casi di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento dell’attestato, il contraente (o, se persona diversa, il proprietario, l’u- sufruttuario, l’acquirente del veicolo a rate o l’utilizzatore in leasing) può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato entro 15 gior- ni, senza applicazione di costi. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata, purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto e di copia di valido documento di ricono- scimento di quest’ultimo.
Per saperne di più consulta sul sito dell’ISVAP il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006.
› Come si rinnova un contratto r.c. auto?
I contratti r.c. auto possono essere con o senza tacito rinnovo.
Quelli a tacito rinnovo si intendono prorogati per l’annualità succes- siva in mancanza di disdetta scritta inviata dalle parti entro il termine di legge di almeno 15 giorni prima della scadenza annuale. I contratti che prevedono il tacito rinnovo in assenza di disdetta inviata nel ter- mine di legge, per i quali l’assicuratore abbia contrattualmente rinun- ciato alla comunicazione per iscritto della disdetta da parte del con- traente in caso di aumento del premio, al verificarsi di tale ultima cir- costanza (l’aumento del premio), si intendono prorogati solo in pre- senza di una esplicita manifestazione di volontà del contraente tesa alla prosecuzione del rapporto (ad es. il pagamento del nuovo premio), non essendo sufficiente a tal fine il mero silenzio.
I contratti senza tacito rinnovo (“a scadenza secca”) esauriscono i loro effetti alla scadenza (talvolta i contratti prevedono un periodo di tolleranza con prolungamento della garanzia assicurativa sino al 15° giorno successivo alla scadenza annuale: per saperne di più vedi “Quale durata ha un contratto r.c. auto?”, pag. 13). In ogni caso per la conclusione del nuovo contratto è necessaria una nuova manifesta- zione di volontà.
Nel caso in cui l’assicuratore proceda a formalizzare la disdetta con- trattuale in occasione della comunicazione scritta inviata al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, egli deve specificare nella medesima comunicazione il suo obbligo di dare nuova copertura qualora il contraente, nonostante la disdetta, chieda nuovamente di assicurarsi.
› Come deve essere comunicata la variazione del premio ?
L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamen- te all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente, tra l’al- tro, informazioni sul premio di rinnovo: o fornendole direttamente, con indicazione dettagliata delle singole componenti della variazione del premio rispetto all’annualità precedente (es. per variazione tariffaria, per variazione della classe di merito), o indirettamente, mediante invi- to al contraente a rivolgersi all’agente/punto vendita/call center, che dovranno fornire le informazioni in argomento.
Per saperne di più consulta sul sito dell’ISVAP il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006.
› Quali obblighi di comunicazione ha il contraente quando vuole cambiare compagnia di assicurazione?
L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamen- te all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, contenente tra l’al- tro le modalità di esercizio della disdetta relative al suo contratto.
• Contratti senza tacito rinnovo (“a scadenza secca”): non hai alcun obbligo di comunicare disdetta alla compagnia poichè alla scadenza annuale il contratto si estingue.
• Contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, per i quali l’as- sicuratore abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazio- ne di disdetta da parte del contraente in caso di aumento del premio: verificandosi tale circostanza (l’aumento del premio) non hai l’obbligo di comunicare disdetta alla compagnia.
• Contratto a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale: hai l’obbligo di comunicare alla compagnia, con raccomandata a.r. o con telefax, la disdetta contrattuale nel predetto termine.
Se l’aumento della tariffa annua (non derivante dall’applicazione del
”malus”, per saperne di più vedi “Che cosa è il bonus-malus?”, pag
10) è superiore al tasso di inflazione programmato, l’assicuratore deve specificare nella predetta comunicazione che hai diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccoman- data a.r., telefax o consegna a mano agli indirizzi ivi indicati fino al gior- no di scadenza del contratto.
Ricorda che in tal caso non si applica il periodo di tolleranza o di com- porto poiché la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza (per saperne di più vedi “Quale durata ha un contratto r.c. auto?”, pag 13?).
› Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto?
Nel caso tu decida di vendere il tuo veicolo in corso di contratto e scel- ga di non cedere la relativa garanzia r.c. auto al nuovo acquirente ovve- ro di non trasferire la stessa su altro veicolo di proprietà, il contratto stesso si risolve a far data dal trasferimento di proprietà e hai diritto, per effetto della cessazione del rischio, alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta, previa restituzione del certificato e del contrassegno, detratto però un importo corrispondente all’imposta pagata dall’assicuratore e al contributo obbligatorio da questi versato al Servizio Sanitario Nazionale.
Hai diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta (al netto degli importi sopra citati) anche nelle ipotesi di demolizione o cessazione della circolazione del veicolo senza trasferimento della relativa garanzia su altro veicolo, ovvero nel caso in cui alla sospen- sione del contratto non sia seguita la riattivazione nei termini contrat- tualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita, demolizione o cessazione della circolazione del veicolo).
In caso di furto del veicolo, hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (al netto degli importi sopra citati) relativa al periodo che va dal giorno successivo alla denuncia all’autorità di pub- blica sicurezza a quello di scadenza indicato nel certificato di assicura- zione.
Non confondere il premio relativo alla copertura obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi con il premio relativo alla assicurazio- ne volontaria contro il furto del veicolo, solitamente prestata come garanzia accessoria alla prima, che invece è dovuto per l’intera annua- lità. Ciò significa che, in caso di furto del veicolo, non avrai diritto al rimborso del premio o delle rate di premio già versate relative alla garanzia furto, ma avrai anzi l’obbligo di pagare le eventuali rate resi- due successive al furto fino alla scadenza annua del contratto.
Cosa fare per...
› Sospendere e riattivare la polizza
Se sai con certezza di non utilizzare il tuo veicolo per un certo periodo di tempo, puoi richiedere la sospensione della polizza.
Verifica che tale opportunità sia prevista dal contratto che hai sot- toscritto, controlla quale sia il periodo minimo di sospensione per ottenere una posticipazione della scadenza contrattuale e, quindi, beneficiarne in termini di premio.
Non tutti i contratti prevedono la possibilità della sospensione della garanzia e spesso si prevede un periodo minimo di tre mesi perché tale sospensione sia di vantaggio per il contraente: infatti solo per sospensioni superiori a questo limite si proroga la validità del contrat- to per un periodo uguale al periodo stesso di sospensione.
Fai attenzione alla durata massima del periodo di sospensione prevista nel contratto, che in genere è di un anno.
Quando sospendi il contratto devi restituire all’assicuratore il contras- segno e il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare. Quando richiedi la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l’assicuratore ti consegna nuovamente i docu-
menti assicurativi provvedendo, in base al contratto, a differire la sca- denza della polizza e a regolare il premio, a volte secondo la tariffa in vigore in quel momento. Almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di proroga, l’assicuratore ti deve trasmettere l’attestato di rischio, unitamente ad una comunicazione scritta recante le modalità di esercizio dell’eventuale disdetta ed informazioni sul premio di rin- novo (per saperne di più vedi “Che cosa è l’attestato di rischio?”, pag. 17)
Se non richiedi la riattivazione nel termine massimo previsto nel contratto, questo si scioglie e conseguentemente perdi il diritto alla conservazione della classe di merito. Per la restituzione della parte di premio pagata e non goduta vedi “Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto?”, pag. 23.
› Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo
Ricorda che se acquisti un veicolo e puoi documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione defi- nitiva della circolazione o la definitiva esportazione all’estero di un vei- colo di tua proprietà precedentemente assicurato, l’assicuratore (lo stesso o anche un altro) dovrà classificare il contratto relativo al vei- colo acquistato sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio relativo al veicolo precedente, purchè in corso di validità (per saperne di più vedi “Qual è il periodo di validità dell’attestato di rischio?”, pag. 20), mantenendo la medesima classe di conversione universale-CU.
Per i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, data di entrata in vigore del nuovo regime di targatura, che non vi abbiano volontariamente aderito, tale disposizione si applica nei soli casi di furto e demolizione certificati del mezzo. Per i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, ovvero per quelli già in circolazione a questa data che abbiano volontariamente aderito al nuovo regime, essa si applica anche nei casi di consegna in conto vendita, cessazio- ne definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero.
Ricorda anche che, qualora tu abbia trasferito su un veicolo di nuova proprietà la classe CU relativa ad altro veicolo di tua proprietà conse-
gnato in conto vendita o oggetto di furto, l’assicuratore (lo stesso o anche un altro) dovrà inserire quest’ultimo nella classe CU 14 nel caso rimanga invenduto oppure sia ritrovato.
› Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dal tuo assicuratore: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l’assicurato di rim- borsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella proce- dura di risarcimento diretto (per saperne di più vedi “Fare richiesta di risarcimento”, pag. 27). Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se comunichi la disdetta e passi ad altra compagnia.
Questa per te può rappresentare una opportunità importante da utiliz- zare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché ti consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.
Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto.
In caso affermativo, la comunicazione che l’assicuratore deve inviarti, unitamente all’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della sca- denza annuale, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto
- numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte;
- modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite del- l’agente/punto vendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – www. consap.it), l’ammontare dell’impor- to liquidato. La Stanza di compensazione ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso;
- classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassifi- cato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità suc- cessiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
- dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna
e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva in fun- zione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione;
b) sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto
- numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte, importo e data di pagamento;
- classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassifi- cato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità suc- cessiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;
- dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva in fun- zione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione.
Per saperne di più consulta sul sito dell’ISVAP il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006.
› Fare richiesta di risarcimento
Ricorda che dal 1° febbraio 2007, se hai un incidente con un altro vei- colo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona ovvero al conducente del- l’altro veicolo coinvolto, devi rivolgerti direttamente al tuo assicurato- re che è tenuto a risarcire il tuo danno.
Fai molta attenzione ai seguenti casi in cui si applica la nuova proce- dura di risarcimento diretto, perché solo in questi dovrai fare richiesta di risarcimento al tuo assicuratore. Negli altri casi dovrai infatti rivol- gere la richiesta all’assicuratore del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identi- ficati, assicurati ed immatricolati in Italia.
Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere tar-
gato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.
Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo tu, o il conducente dell’al- tro veicolo, avete riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non supe- riore al 9%.
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sul- l’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre per- sone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%), mentre non si applica in caso di danni fisici subìti da passanti.
La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ul- timo mezzo sia escluso dal tuo contratto).
Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla per- sona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratore che è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche ele- mento essenziale, l’assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richie- dendoti di integrare la richiesta stessa.
Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Ricorda inoltre che se non raggiungi un accordo con il tuo assicurato- re potrai agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.
Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente con un altro veicolo immatricolato all’estero o in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (“lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicura- tore del veicolo responsabile.
Il Codice prevede inoltre che se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assi- curatore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all’importo del massimale minimo di legge ( 774.685,35) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all’assicuratore del respon- sabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
› Denunciare un sinistro
Ricorda che hai l’obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tu abbia subito o provocato un incidente stradale. A tal proposi- to la compilazione del modulo di denuncia (modulo blu di constatazio- ne amichevole) e la consegna al tuo assicuratore adempie agevol- mente a tale obbligo. È quindi tuo interesse informare la compagnia assicuratrice anche nel caso tu ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa). In base al contratto r.c. auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, in caso di sinistro non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.
Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche solo per
concorso di colpa ovvero semplicemente accantoni, come impone la legge, una somma per far fronte all’eventuale futuro risarcimento di un danno, in caso di tariffa bonus–malus scatta automaticamente, alla prima scadenza annua successiva, il “malus” con conseguente mag- giorazione del premio.
Se il danno che aveva fatto scattare il “malus” non verrà poi risarcito ed il sinistro sarà eliminato come “senza seguito”, l’assicuratore deve prevedere nelle condizioni le modalità per il rimborso del maggior pre- mio pagato, riattribuire la corretta classe di merito e inviare al domici- lio del contraente l’attestato rettificato, anche se questi nel frattempo ha cambiato compagnia.
In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione del contratto in corso (per saperne di più vedi “Che cosa è l’attestato di rischio?”, pag. 17).
› Definire incidenti stradali all’estero o con veicoli esteri
1) Incidenti in Italia con veicoli esteri
Se sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta di risarcimento con racco- mandata a.r. all’Ufficio Centrale Italiano, al seguente indirizzo:
UCI - corso Sempione, 39 - 20145 Milano
Per ulteriori informazioni su questo punto, consulta il sito internet UCI all’indirizzo www.ucimi.it
2) Incidenti all’estero con veicoli esteri
Se durante un viaggio all’estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde[1], sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo[2], per richiedere il risarcimento dei danni subiti puoi inviare una richiesta di risarcimento con raccomandata a.r. al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (“mandata- rio”), invia apposita richiesta al Centro di Informazione italiano costi- tuito presso l’ISVAP, all’indirizzo:
ISVAP - Centro di Informazione - via del Quirinale, 21 00187 Roma - fax 06. 42.133.730
e-mail: centroinformazioni@isvap.it
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sini- stro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo respon- sabile del sinistro, se nota).
N.B: Se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è imma- tricolato in uno Stato diverso rispetto a quello di accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito internet dell’UCI.
[1] Elenco dei Paesi aderenti al sistema: Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M. (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Romania; Serbia e Montenegro; Repubblica Slovacca; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria.
[2] Paesi membri dell’Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda, Liechtenstein.
Assicurazioni Vita
Le domande più frequenti 34
› › | A cosa serve un contratto sulla vita? Quali soggetti sono coinvolti nel contratto di assicurazio- | 34 |
ne? | 35 | |
› › | Come scegliere la compagnia di assicurazione? Quali intermediari intervengono nel contratto di assicurazione sulla vita? | 35 36 |
› | Che cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un con- tratto sulla vita? | 36 |
› | Quali aspetti del contratto vanno esaminati con particolare attenzione? | 37 |
› | Che cosa sono i caricamenti? | 39 |
› | Che cos’è il Fascicolo informativo? | 39 |
› › | Che cos’è il Progetto esemplificativo personalizzato? Se l’offerta soddisfa le esigenze, quali sono i documenti da firmare? | 40 41 |
› › | Quando si conclude un contratto sulla vita? Una volta concluso il contratto quali sono i documenti da ricevere? | 42 44 |
› | Come si compone il premio di assicurazione? | 45 |
› › | Esistono varie modalità di pagamento del premio ? Quali sono i mezzi di pagamento del premio di assicura- zione? | 45 46 |
› | Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio? | 46 |
Cosa fare per... 47
› Revocare la proposta 47
› Recedere dal contratto 47
› Controllare l’andamento della polizza 48
› Riscattare, ridurre o riattivare un contratto 49
› Chiedere un prestito su polizza 50
› Chiedere la trasformazione del contratto 50
› Ricevere il capitale o la rendita assicurati 51
Le principali tipologie di prodotti 52
› Assicurazioni rivalutabili 52
› Assicurazioni index ed unit linked 54
› Forme Pensionistiche Individuali (F.I.P.) 56
Le domande più frequenti
› A cosa serve un contratto sulla vita?
Prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto di assicurazione valuta il tipo di prodotto che meglio risponde alle tue esigenze. A titolo puramente indicativo, se ad esempio si vuole salvaguardare la propria famiglia da problemi finanziari in caso di decesso, è preferibile scegliere un’assicurazione per il caso di morte che prevede il paga- mento di un capitale in caso di morte dell’assicurato entro la scaden- za del contratto (polizza temporanea caso morte). Nei contratti “a vita intera”, il pagamento del capitale avviene alla morte dell’assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.
Se invece il proprio obiettivo è quello di garantirsi una pensione inte- grativa, ci si può indirizzare verso forme pensionistiche individuali o verso i prodotti di rendita vitalizia che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di sopravvivenza dell’assicurato alla scadenza del contratto.
Se si cerca un prodotto a più elevato contenuto finanziario, si può sot- toscrivere un contratto di capitale differito o di capitalizzazione o una polizza index o unit linked.
La capitalizzazione è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall’Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi atti- nenti la vita dell’assicurato.
Le assicurazioni miste sono forme intermedie rivolte a chi intende crear- si una disponibilità finanziaria ad una certa data e al tempo stesso tute- lare la propria famiglia da problemi finanziari in caso di decesso e pre- vedono il pagamento al beneficiario di un capitale sia in caso di soprav- vivenza che in caso di morte dell’assicurato nel corso del contratto.
Ricorda che ciascun tipo di polizza ha costi e criteri di investimento diversi.
Per saperne di più vedi “Le principali tipologie di prodotti”, pag. 52 oppure consulta il sito www.isvap.it.
› Quali soggetti sono coinvolti nel contratto di assicurazione?
Nel contratto di assicurazione si distinguono i seguenti soggetti: con- traente, assicurato, beneficiario.
Il contraente è colui che stipula il contratto di assicurazione e ne gesti- sce tutti gli adempimenti amministrativi; è tenuto a pagare i premi e ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto. Per esempio può esercitare il diritto di riscatto, modificare il beneficiario e chiedere prestiti sulla polizza.
L’assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Se è diverso dal contraente, l’assicurato deve firmare per accettazione il contratto qualora si tratti di garanzia per il caso di morte.
Il beneficiario è la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del beneficiario può essere effet- tuata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all’impresa di assicurazione o per testamento.
Le figure di contraente, assicurato e beneficiario possono coincidere.
› Come scegliere la compagnia di assicurazione?
Il settore assicurativo è sottoposto a controlli previsti dalla legge e le imprese di assicurazione per poter operare devono essere dotate di specifica autorizzazione.
Gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere abili- tate ad operare in Italia sono disponibili sul sito dell’ISVAP.
Il codice delle Assicurazioni prevede l’istituzione dell’Albo delle impre- se entro la fine del 2007.
Qualora la scelta ricada su una società estera appartenente all’Unione Europea, occorre tener presente che la legislazione applicabile al con- tratto, che deve essere indicata nella nota informativa, può non esse- re quella italiana. Se il contratto è stipulato tramite tecnica di comuni- cazione a distanza (es. internet), al consumatore deve essere comun-
que riconosciuta la tutela prevista dalla legge italiana in materia di informativa precontrattuale per i contratti stipulati attraverso questa particolare tecnica.
› Quali intermediari intervengono nel contratto di assicura- zione sulla vita?
Il collocamento di un contratto di assicurazione sulla vita avviene pre- valentemente attraverso intermediari assicurativi iscritti nel Registro unico degli intermediari (agenti, broker, produttori diretti, interme- diari finanziari, Sim, banche, uffici postali, addetti all’attività di inter- mediazione, quali subagenti, produttori e collaboratori, che operano per conto di un intermediario al di fuori dei locali di quest’ultimo) oppure attraverso addetti all’attività di intermediazione non iscritti nel Registro, operanti all’interno dei locali di un intermediario iscrit- to.
Verifica che l’intermediario sia iscritto in una delle apposite sezioni del Registro unico pubblicato nel sito dell’ISVAP.
Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione, verifica sem- pre la qualifica professionale dell’intermediario per conoscere quale sia il rapporto con l’impresa che offre la prestazione.
› Che cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto sulla vita?
Innanzi tutto occorre avere ben chiare le proprie esigenze per valutare le caratteristiche del prodotto offerto.
E’ importante rispondere alle domande che l’intermediario ti pone per conoscere le tue esigenze previdenziali e assicurative, la tua situazio- ne finanziaria, la quota di rischio che sei disposto ad assumerti e gli obiettivi che intendi conseguire, al fine di consentire all’intermediario di proporti la polizza più adeguata alle tue esigenze.
Nel caso in cui tu non voglia fornire le informazioni richieste devi firmare un’apposita dichiarazione di rifiuto. Così come nel caso tu voglia comunque sottoscrivere una proposta che l’intermediario ritiene non adeguata alle tue esigenze, entrambi dovete firmare
un’apposita dichiarazione dalla quale risultino i motivi dell’inade- guatezza.
Presta molta attenzione a ciò che firmi perché in questo modo ti assumi la responsabilità della scelta di un contratto che potrebbe non essere adeguato alle tue effettive esigenze assicurative e pre- videnziali. In ogni caso l’intermediario è tenuto ad illustrarti le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
Leggi attentamente il Fascicolo informativo che la rete di vendita di ciascuna impresa è tenuta a consegnare al potenziale cliente prima della sottoscrizione della proposta. Puoi consultare i siti internet delle compagnie per analizzare i prodotti offerti attraverso l’esame delle note informative e delle condizioni di polizza: dal 1°ottobre 2004 le imprese sono tenute ad inserire i loro prodotti nel proprio sito (circo- lare ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004).
Ricorda che per una scelta consapevole, è necessario mettere a confronto diverse proposte di imprese differenti. Solo questo pic- colo sforzo ti garantisce la migliore scelta.
Ricorda che è tuo diritto chiedere all’intermediario qualsiasi chiari- mento e che questi è tenuto a fornirti risposte chiare ed esaurienti, anche in forma scritta.
La compagnia e la rete di vendita sono tenute a darti la massima assistenza anche durante il periodo di validità del contratto for- nendoti in qualunque momento un’informativa corretta, esau- riente e tempestiva in merito allo stesso. Hai anche diritto di conoscere qual’ è l’agenzia di assicurazione alla quale dovrai fare riferimento per tutta la durata del contratto.
› Quali aspetti del contratto vanno esaminati con particolare attenzione?
• Le prestazioni offerte dal contratto (capitale, rendita, eventuali “cedole” periodiche);
• gli eventi (sopravvivenza, morte, invalidità) in base ai quali le pre- stazioni devono essere pagate;
• la misura del premio investito: non tutto il premio versato viene investito. Per saperne di più vedi “Come si compone il premio di assicurazione?”, pag. 45;
• l’entità, in termini assoluti e relativi, dei costi gravanti sul contrat- to (caricamenti e commissioni di gestione);
• i rischi finanziari collegati alle prestazioni: occorre verificare se il contratto comprende, ad esempio, la garanzia di restituzione dei premi complessivamente investiti e/o il riconoscimento di un rendi- mento minimo. In caso affermativo (ad es. nelle polizze rivalutabili), verifica se tali garanzie sono acquisite annualmente in via definitiva (cosiddetto consolidamento delle prestazioni) o solo alla scadenza contrattuale. In caso negativo (esamina con attenzione questo aspetto nelle polizze index e unit linked), ricordati che il rischio di investimento ricade interamente sul contraente.
• la durata della copertura assicurativa;
• il riscatto della polizza: è la richiesta di liquidazione anticipata del capitale rispetto alla scadenza del contratto; occorre tener presente che il riscatto di norma comporta penalizzazioni per il contraente, che devono essere valutate attentamente, soprattutto in relazione al momento in cui viene esercitato: nel primo periodo dalla stipula della polizza le penalizzazioni possono essere tali da non consentire neanche il recupero dei premi versati;
• le eventuali limitazioni della copertura caso morte per l’esclusio- ne di alcune cause di decesso (ad es. il caso di suicidio) e per diffe- rimenti dell’inizio della copertura assicurativa (assenza di copertura nel primo periodo di validità contrattuale: carenza);
• la presenza di opzioni che consentono di convertire a scadenza la rendita in capitale o viceversa;
• la possibilità di differimento automatico di scadenza del capitale o della rendita che consiste nella possibilità di rinunciare all’immedia- ta riscossione della prestazione per ricevere la stessa, in epoca suc- cessiva, maggiorata di un ulteriore rendimento.
› Che cosa sono i caricamenti?
I caricamenti sono i costi gravanti sui premi per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione delle polizze da parte della compagnia. Qualsiasi tipo di prodotto assicurativo tu intenda sottoscrivere, ricorda che la nota informativa contiene la quantificazione e l’illustrazione di tutti gli oneri gravanti sul contratto al fine di conoscere come questi incidono sulle somme versate e/o sui rendimenti futuri.
Per saperne di più vedi “Le principali tipologie di prodotti”, pag. 52.
› Che cos’è il Fascicolo informativo?
Prima della sottoscrizione della proposta l’intermediario deve conse- gnarti il Fascicolo informativo che è lo strumento che ti aiuta a capi- re cosa stai per acquistare.
Si compone dei seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
- scheda sintetica
- nota informativa
- condizioni di assicurazione (insieme di clausole che disciplinano il contratto di assicurazione), comprensive di:
o regolamento del fondo interno (per i contratti unit linked)
o regolamento della gestione interna separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili)
- glossario
- modulo di proposta
La scheda sintetica, redatta secondo una schema predisposto dall’ISVAP, contiene le informazioni di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto, deve essere predisposta per i contratti con partecipazione agli utili, unit linked e index linked e per quelli destinati ad attuare forme pen- sionistiche individuali.
Nelle schede sintetiche dei contratti con partecipazione agli utili, unit linked e delle forme pensionistiche individuali viene riportato, tra le altre cose, il “costo percentuale medio annuo” che è un indicatore sintetico che illustra di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello
di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
La nota informativa è il documento con il quale ti vengono fornite tutte le informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consape- volezza la proposta e il contratto. Deve essere predisposta per tutti i contratti secondo uno schema stabilito dall’ISVAP.
Per saperne di più vai sul sito www.isvap.it e consulta la circolare n. 551 del 1° marzo 2005.
› Che cos’è il Progetto esemplificativo personalizzato?
Per i contratti di assicurazione sulla vita rivalutabili e di capitalizzazio- ne, deve essere consegnato al più tardi al momento della conclusione del contratto un Progetto esemplificativo personalizzato dello sviluppo del capitale o della rendita assicurati e dei premi nel corso della dura- ta contrattuale con l’evidenza, ad ogni ricorrenza annuale, dei valori di riscatto e di riduzione. Tale Progetto, elaborato con riferimento al premio effettivamente investito e cioè al netto dei caricamenti, delle coperture caso morte e di eventuali altre coperture accesso- rie, deve essere sviluppato ipotizzando il tasso di rendimento attualmente previsto dalla circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005 (4% annuo dal 1° dicembre 2005).
Per le Forme pensionistiche individuali il Progetto personalizzato deve essere consegnato insieme al Fascicolo informativo utilizzando i tassi di rendimento previsti dalla circolare n. 445 del 1 giugno 2001. Per saperne di più vedi “Le principali tipologie di prodotti – Forme Pensionistiche Individuali (F.I.P.)”, pag. 52.
Ricorda che il Progetto esemplificativo, poiché basato su ipotesi di rendimento, non comporta impegno dell’impresa di assicura- zione al raggiungimento del risultato prospettato.
› Se l’offerta soddisfa le esigenze, quali sono i documenti da firmare?
L’intermediario con cui sei in contatto potrà sottoporti alla firma in alternativa:
La proposta: documento con il quale chiedi alla compagnia di stipula- re il contratto.
In tal caso fino al momento della comunicazione di accettazione da parte della compagnia il contratto non è ancora concluso e quindi, la proposta può essere revocata.
La proposta-polizza: proposta che, una volta sottoscritta, produce i medesimi effetti del contratto definitivo.
Se sei convinto della scelta operata puoi sottoscrivere la proposta di assicurazione.
Prima, però, è importante verificare che la proposta sia compila- ta in tutte le sue parti ed in particolare che siano indicati l’am- montare del premio e del capitale o della rendita assicurati e la durata del contratto. Verifica sempre la misura del caricamento. Nella proposta deve essere, altresì, evidenziato l’eventuale avvenuto pagamento del premio.
Presta attenzione se il documento che sottoscrivi è una proposta o una proposta-polizza.
In caso di ripensamento, infatti se hai firmato una proposta-poliz- za dovrai esercitare direttamente il diritto di recesso dal contrat- to: al riguardo vedi “Cosa fare per recedere dal contratto”, e “Cosa fare per revocare la proposta”, pag. 47.
Copia della proposta ti deve essere consegnata.
In fase precontrattuale ti può essere richiesta la visita medica, il cui costo è generalmente a tuo carico, oppure la compilazione di un que- stionario sanitario, contenuto in proposta al fine di valutare il tuo stato di salute: se questo venisse ritenuto particolarmente grave l’im- presa potrebbe richiederti l’applicazione di un sovrapremio (per saper- ne di più vedi “Come si compone il premio di assicurazione?”, pag. 45). Ricorda che è tuo interesse compilare il questionario sanitario personalmente e con attenzione: in caso di informazioni inesatte o incomplete sull’effettivo stato di salute, l’impresa di assicura- zione può rifiutare il pagamento del capitale o ridurne l’ammon-
tare in caso di morte dell’assicurato.
Non si tratta di una semplice formalità, tant’è che dichiarazioni inesat- te e reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del dirit- to all’indennizzo, anzi il questionario ha la funzione di richiamare la tua attenzione su malattie e menomazioni di cui potresti non essere in grado di apprezzare l’importanza, col rischio di compiere involontarie omissioni e ricadere nelle predette conseguenze.
Per gli effetti sul contratto delle dichiarazioni inesatte e reticenti vedi gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
› Quando si conclude un contratto sulla vita?
Il contratto di assicurazione solitamente si considera concluso e pro- duce i suoi effetti – a condizione che il premio o la prima rata di pre- mio sia stata pagata – dopo avere ricevuto dalla compagnia l’accetta- zione della proposta di contratto, nel caso in cui questa non sia con- testuale alla sottoscrizione della proposta (proposta-polizza).
In assenza di tale comunicazione il contratto è concluso nel giorno in cui il contraente riceve la polizza sottoscritta dall’impresa.
Successivamente alla sottoscrizione della proposta la società deve consegnarti la polizza la quale, tra l’altro, comprova la conclusione del contratto con l’impresa di assicurazione.
È importante verificare la corrispondenza tra i dati presenti nel contratto di assicurazione e quelli contenuti nella proposta. L’emissione di una polizza difforme dalla proposta equivale alla formulazione di una controproposta da parte dell’impresa che puoi decidere di non accettare.
Hai la possibilità di concludere il contratto anche mediante internet. In questo caso l’ISVAP ha dettato alcune regole di condotta che preve- dono ulteriori specifiche tutele per il consumatore: per saperne di più consulta la circolare n. 393 del 17 gennaio 2000 e consulta l’apposita pagina sul sito dell’ISVAP.
Se concludi un contratto a distanza (ad es. con la tecnica del tele- marketing), ricorda che prima della stipulazione ti dovranno essere fornite (e quindi potrai pretendere) oltre alla informativa precontrat-
tuale prevista per tutti i tipi di contratti, concernente i dati essenziali degli intermediari e la loro attività (ad es. numero e data di iscrizione dell’intermediario nel Registro unico, con indicazione della sezione e della veste in cui opera ovvero, in caso di addetto all’attività di inter- mediazione non iscritto nel Registro, operante all’interno dei locali di un intermediario iscritto, natura del rapporto con l’intermediario per il quale svolge l’attività; potenziali situazioni di conflitto di interessi del- l’intermediario connesse alla detenzione di partecipazioni in un’impre- sa di assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo dell’intermediario di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicura- zione) anche le seguenti informazioni:
• principali caratteristiche del servizio o prodotto che ti viene offerto
• premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed impo- ste, che dovrai corrispondere
• qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all’utilizzazione della tec- nica a distanza.
Ti dovrà inoltre essere trasmesso un riepilogo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario (ad es. obbligo di proporre contrat- ti adeguati alle tue esigenze di copertura assicurativa e previdenziale). Per saperne di più vedi il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 pubbli- cato nel sito dell’ISVAP.
In alcuni casi si sono sviluppate reti di vendita particolarmente capilla- ri denominate multilevel marketing o network marketing, in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto diretta- mente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato.
I soggetti che coordinano la rete devono avere un regolare mandato agenziale e ogni componente della rete stessa deve essere iscritto nel Registro Unico, consultabile sul sito dell’ISVAP.
La presentazione dei contratti può avvenire esclusivamente con modu- listica predisposta dall’impresa ed il contenuto delle proposte di assi- curazione, preventivamente numerate, non può essere modificato.
All’atto dell’accettazione della proposta o al momento della trasmis- sione della polizza definitiva, ti deve essere indicato, per iscritto, la struttura o il numero verde cui puoi rivolgerti per ottenere l’assistenza post-vendita.
Ricorda che i venditori della rete non possono collocare polizze unit linked e index linked (vedi “Le principali tipologie di prodot- ti”, pag. 52) nonché i prodotti di previdenza complementare indi- viduale (F.I.P.).
› Una volta concluso il contratto quali sono i documenti da ricevere?
La polizza di assicurazione è il documento principale del contratto di assicurazione e costituisce la prova del contratto.
Essa contiene, tra l’altro, gli estremi del contraente, dell’assicurato e dei beneficiari, la durata, l’entità del premio e del capitale o della ren- dita assicurati.
Conserva la polizza in originale e verifica che il documento non contenga abrasioni o correzioni.
Accertati di aver ricevuto il Fascicolo informativo contenente le condizioni di polizza.
Ricordati di conservare con cura tutta la documentazione ricevu- ta, e verifica tutte informazioni che hai diritto di ottenere dalla compagnia durante la vigenza del contratto (quali ad esempio l’e- stratto conto annuale) provvedendo a conservare anche queste ultime.
Se sottoscrivi una polizza unit linked ti deve essere inviata, entro dieci giorni lavorativi dalla data di investimento del premio (data di valoriz- zazione delle quote), una lettera di conferma nella quale viene ripor- tato il premio versato e quello investito.
Per tutti i tipi di contratto, in caso di modifiche successive alla sua con- clusione dovrai richiedere anche la consegna dell’appendice di poliz- za, documento collegato al contratto ed emesso successivamente a questo per modificarne gli aspetti concordati tra l’impresa ed il con- traente.
Qualora sia stata concordata una clausola non presente nel con- tratto iniziale fai attenzione che tale clausola sia indicata nell’ap- pendice e firmata dalla compagnia.
Nel caso in cui il valore di una polizza index o unit linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto ai premi investiti, l’impresa deve inviarti entro dieci giorni un’apposita comunicazione riportante le
perdite, che dovrà ripetere ogni qualvolta si verifichino ulteriori perdite pari o superiori al 10%.
› Come si compone il premio di assicurazione?
Il premio rappresenta il prezzo pagato per l’assicurazione ed è la somma di tre componenti: il premio puro, il caricamento e i costi accessori.
Il premio puro è il costo base per la copertura assicurativa e rappre- senta il corrispettivo per il solo rischio tecnico assunto dall’impresa.
I costi sono la parte di premio che viene trattenuta dall’impresa per far fronte agli oneri gravanti sul contratto (per saperne di più vedi “Che cosa sono i caricamenti?”, pag. 39).
L’impresa può, inoltre, richiedere una maggiorazione di premio (sovra- premio) per i contratti ‘caso morte’ nell’ipotesi in cui lo stato di salute dell’assicurato sia particolarmente grave (sovrapremio sanitario), oppure nel caso in cui l’assicurato svolga attività professionali o spor- tive particolarmente rischiose (sovrapremio professionale o sportivo).
› Esistono varie modalità di pagamento del premio?
Il contratto può prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici.
Il premio unico è pagato in un’unica soluzione all’inizio del contratto e vale per tutto il periodo di validità della polizza.
I premi periodici possono essere di ammontare costante o crescen- te in base alla regola descritta nelle condizioni contrattuali (premio annuo) oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente).
Alcuni contratti a premio unico o ricorrente prevedono la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.
Il pagamento del premio annuo può essere frazionato nel corso dell’anno. In caso di frazionamento il premio è generalmente maggiorato di costi aggiuntivi che debbono essere indicati nella nota informativa.
Ricorda che sei obbligato al pagamento della prima annualità di pre- mio.
Qualora tu sospenda il pagamento dei premi successivi al primo, veri- fica se il contratto prevede la riduzione o il riscatto della polizza, tenen- do presente che di norma possono essere previste penalizzazioni sul capitale o sulla rendita assicurati.
Per saperne di più vedi “Cosa fare per riscattare, ridurre o riattivare un contratto”, pag. 49.
› Quali sono i mezzi di pagamento del premio di assicurazio- ne?
Puoi pagare il premio con diverse modalità. Nel caso in cui sia previ- sto un particolare mezzo di pagamento, l’impresa di assicurazione è tenuta a specificarlo nella nota informativa.
Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasfe- ribilità, intestato o girato all’impresa, oppure intestato all’inter- mediario espressamente in tale qualità, ovvero con ordini di boni- fico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di paga- mento elettronico, che abbiano come beneficiario uno dei sud- detti soggetti.
In ogni caso vige il divieto assoluto di pagare il premio con dena- ro contante.
› Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio?
La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio. Può esse- re costituita, ad esempio, dalla ricevuta rilasciata su carta intestata del- l’impresa di assicurazione o dall’estratto di conto corrente bancario comprovante l’accredito all’impresa di assicurazione (RID bancario) od anche dalla ricevuta del pagamento in conto corrente postale, in cui dovrà essere esplicitata la causale del pagamento.
Cosa fare per...
› Revocare la proposta
La revoca della proposta interrompe il completamento del contratto di assicurazione.
Hai il diritto di revocare la proposta fino al momento in cui non sei venuto a conoscenza dell’accettazione della stessa da parte dell’im- presa.
Le modalità di esercizio della revoca sono regolamentate nella nota informativa.
Generalmente il contraente deve comunicare la revoca della proposta con lettera raccomandata A.R. all’impresa di assicurazione.
Le somme che hai eventualmente pagato ti devono essere resti- tuite dall’impresa entro 30 giorni dal ricevimento della revoca. Dal rimborso sono escluse le spese effettivamente sostenute per l’e- missione del contratto, a condizione che le stesse siano state pre- ventivamente individuate e quantificate nella proposta.
Se il rimborso avviene oltre il termine di 30 giorni, ti sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse.
› Recedere dal contratto
Il contraente è titolare di un “diritto al ripensamento” che gli con- sente di recedere da un contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, anche nel caso di vendita a distanza.
L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi vincolo derivante dallo stesso.
Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono evidenziate nella nota informativa e nel contratto di assicurazione. Generalmente devi comu- nicare il recesso dal contratto con lettera raccomandata A.R. all’im- presa di assicurazione.
Le somme eventualmente pagate ti devono essere restituite dal-
l’impresa entro 30 giorni dalla notifica del recesso. Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenu- te per l’emissione del contratto, a condizione che le stesse siano state preventivamente individuate e quantificate nel contratto.
Se il rimborso avviene oltre il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso lega- le di interesse.
Per le polizze unit linked, se nelle condizioni di polizza è previsto che l’impresa per il calcolo del valore rimborsabile tiene conto dell’anda- mento del valore delle quote attribuite, deve esserti liquidato il con- trovalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, a cui vanno aggiunti tutti i costi applicati sul premio e dedotti i costi di emissione e il premio per il rischio corso.
› Controllare l’andamento della polizza
Per le polizze rivalutabili, index linked e unit linked, l’impresa invia ogni anno l’estratto conto al contraente. Per le unit linked viene pub- blicato sui siti internet delle imprese e sui quotidiani a diffusione nazio- nale il valore della quota del fondo a cui è collegata la polizza. Per le index linked viene pubblicato sui siti internet delle imprese e sui quo- tidiani a diffusione nazionale il valore del parametro di riferimento a cui è collegata la polizza e il rating dell’emittente.
Sui siti internet delle imprese vengono pubblicati oltre al Fascicolo informativo, il rendiconto periodico di tutte le gestioni interne separate, il prospetto annuale della composizione delle gestioni interne separate e il rendiconto periodico dei fondi interni.
In ogni caso, seguendo le indicazioni contenute in nota informativa puoi controllare quotidianamente il valore dei capitali assicurati e del riscatto della tua polizza.
› Riscattare, ridurre o riattivare un contratto
Il riscatto è regolato dalle condizioni contrattuali e consiste nell’inter- ruzione anticipata del rapporto assicurativo da parte del contraente e nella corresponsione di un capitale da parte dell’impresa di assicura- zione.
Generalmente, per i contratti a premio annuo, il riscatto è consentito dopo il termine previsto in polizza, mentre per quelli a premio unico può essere richiesto dopo un anno dalla decorrenza del contratto. In alcuni casi è consentita la possibilità di chiedere riscatti parziali.
I criteri per la determinazione del valore di riscatto, quando previsto, sono indicati nelle condizioni di polizza. Puoi comunque chiedere la quantificazione del valore di riscatto direttamente all’impresa, all’uffi- cio indicato nella nota informativa, che è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni.
È opportuno prestare attenzione al fatto che il valore di riscatto può essere inferiore ai premi pagati od addirittura pari a zero se le annualità di premio pagate non raggiungono, in base alle con- dizioni contrattuali, il numero sufficiente per avere diritto al riscatto.
La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane in vigore, fino alla scadenza, per un capi- tale (rendita) assicurato, proporzionalmente ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto. In ogni caso resta salva la facoltà di riscatto anticipato.
La riattivazione è la facoltà del contraente di riprendere il versamen- to dei premi annui a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
I termini per l’esercizio di tale facoltà sono indicati nelle condizioni contrattuali.
La riattivazione avviene di norma mediante il versamento delle rate di premio non pagate, maggiorate di interessi.
› Chiedere un prestito su polizza
Il prestito su polizza, quando previsto dal contratto di assicurazione, generalmente non viene regolamentato, pertanto per conoscere le effettive condizioni dello stesso deve essere effettuata una esplicita richiesta all’impresa. Il prestito viene erogato per un importo non superiore al valore di riscatto.
Ricorda che è una operazione che presenta dei costi e pertanto fatti indicare per iscritto il tasso d’interesse che viene applicato al prestito e le modalità di rimborso del prestito e di corresponsione degli interessi.
› Chiedere la trasformazione del contratto
La trasformazione del contratto già in vigore consiste nella modifica di alcuni suoi elementi quali, ad esempio, la durata, il tipo di rischio assi- curato e le modalità di pagamento del premio. La trasformazione può essere di fatto attuata anche mediante riscatto di un precedente con- tratto e sottoscrizione di una nuova proposta.
L’operazione di trasformazione non è regolamentata nel contratto di assicurazione, pertanto le relative condizioni vengono, di volta in volta, concordate con l’impresa che deve consegnare un documento infor- mativo, nel quale sono poste a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del precedente.
Prima di richiedere una trasformazione del contratto o di decide- re sulla proposta di trasformazione che ti viene formulata, valuta attentamente le diverse caratteristiche del vecchio e del nuovo contratto.
Presta particolare attenzione alle modifiche relative ad eventuali garanzie di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo, alla durata contrattuale, alle modalità di esercizio del diritto di riscatto ed alle modalità di impiego delle somme derivanti dal contratto trasformato.
Nel contratto derivante dalla trasformazione debbono essere indicati chiaramente gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Per saperne di più consulta la circolare n. 551 del 1° marzo 2005 sul sito www.isvap.it.
› Ricevere il capitale o la rendita assicurati
Almeno un mese prima della scadenza del contratto l’impresa deve inviare all’interessato una comunicazione per ricordare l’approssimar- si della scadenza.
Maturato il diritto a ricevere il capitale o la rendita assicurati (per scadenza, decesso dell’assicurato, riscatto, ecc.), il beneficiario del contratto di assicurazione deve presentare insieme alla richie- sta di pagamento tutta la documentazione prevista dal contratto per dar corso alla liquidazione.
L’ elenco dei documenti deve essere indicato nelle condizioni di poliz- za. In assenza di tale indicazione l’impresa deve attivarsi per rendere noto al beneficiario, all’atto della richiesta di pagamento, l’elenco dei documenti da presentare, così come disposto dalla circolare ISVAP n. 403 del 16 marzo 2000.
L’impresa è tenuta a corrispondere le somme dovute entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per liquidare il capitale o la rendita assicurati. Nel caso di richieste pre- sentate alla rete di vendita, il termine di 30 giorni decorre dal momen- to di consegna della documentazione alla rete medesima.
Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento da parte dell’impresa sono dovu- ti al beneficiario del contratto gli interessi di mora, calcolati al tasso legale d’interesse.
Ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si pre- scrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Pertanto, la richiesta di liquidazione deve essere presentata entro e non oltre un anno dal giorno in cui si è verificato l’evento e comunque è necessario interrompere sempre il termine di pre- scrizione annuale mediante raccomandate a.r. inviate all’impresa.
Le principali tipologie di prodotti
› Assicurazioni rivalutabili
Le assicurazioni rivalutabili prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all’interno dell’impresa (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati al netto dei costi. Per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui.
I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso di premi rivalutabili il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio; nel caso di paga- mento di premi costanti il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e ricono- sciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali.
Le condizioni di polizza dei contratti a premi rivalutabili possono pre- vedere la stabilizzazione dei premi, ossia la possibilità di mantenere il premio costante a partire dalla data di richiesta della stabilizzazione fino alla scadenza del contratto, oppure il rifiuto o la limitazione, in un determinato anno, dell’incremento del premio. In tali casi il capita- le o la rendita assicurati terranno conto della minore crescita dei premi e pertanto si rivaluteranno in misura inferiore.
Gli elementi che contraddistinguono un contratto rivalutabile sono:
• Il tasso tecnico, di norma indicato nella clausola di rivalutazione contenuta nelle condizioni di polizza, è il tasso di interesse fisso rico- nosciuto dall’impresa in via preliminare per ottenere il capitale o la rendita inizialmente assicurati. Questo tasso costituisce un inte- resse calcolato in via anticipata dall’impresa; in altri termini è una sorta di rendimento anticipato riconosciuto al contraente al momen- to del pagamento del premio.
• Il tasso d’interesse garantito rappresenta il rendimento minimo complessivamente previsto nel contratto, la cui misura tiene già conto di quanto riconosciuto al contraente in termini di tasso tecni-
co. L’eccedenza rispetto alla misura del tasso tecnico rappresenta un’ulteriore garanzia di rendimento.
Si tratta di un tasso di interesse su cui il contraente può conta- re indipendentemente dall’andamento della gestione separata. Verifica nelle condizioni di polizza se è previsto il tasso di inte- resse garantito e ricorda che la misura indicata comprende già il tasso tecnico.
• L’aliquota di retrocessione è la percentuale, riconosciuta al con- traente, del rendimento realizzato dalla gestione separata in cui sono investiti i premi.
Le rivalutazioni del capitale o della rendita riconosciute annualmen- te sono determinate sulla base della misura annua di rivalutazione secondo le modalità previste dalle condizioni di polizza. Dalla per- centuale di rivalutazione assegnata al contratto viene detratto il tasso d’interesse garantito già riconosciuto. Di conseguenza il capitale usufruirà di detta rivalutazione soltanto se la misura della stessa risulti superiore al tasso d’interesse garantito.
• (ove previsto) il consolidamento delle prestazioni, in base al quale gli interessi conseguiti annualmente dalla gestione speciale del fondo (gestione separata) e retrocessi all’assicurato, rimangono acquisiti definitivamente dall’assicurato stesso, indipendentemente dall’andamento degli investimenti negli anni successivi.
Il tasso di rendimento della gestione separata e l’aliquota di retro- cessione devono essere resi noti annualmente dalle imprese attra- verso la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione naziona- le. L’ammontare rivalutato del capitale o della rendita devono essere comunicati agli assicurati annualmente (consulta le circolari ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e n. 551 del 1° marzo 2005).
In questa tipologia di polizze il rischio dell’investimento è a cari- co dell’impresa e l’assicurato ha diritto ad un capitale minimo, eventualmente rivalutato ad un tasso garantito.
Per maggiore chiarezza si propone un esempio di calcolo del capitale assicurato rivalutato dopo un anno per un prodotto a premi rivalutabili:
Capitale iniziale:
100
Tasso di rendimento della gestione separata:
5%
Aliquota di retrocessione:
80%
Tasso tecnico:
2%
Tasso di rendimento garantito:
2,5%
Misura annua di rivalutazione garantita:
(0,025 - 0,02) / 1,02 = 0,0049
Misura annua di rivalutazione spettante:
(0,05* 0,80 - 0,02) / 1,02 = 0,0196
Capitale rivalutato:
100* (1 + 0,0196) = 101,96
› Assicurazioni index ed unit linked
Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Pertanto il capitale otteni- bile da questo contratto è soggetto alle oscillazioni dell’indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi.
Questi prodotti possono offrire delle garanzie (per esempio la restitu- zione almeno dell’importo dei premi investiti oppure un capitale mini- mo a scadenza, ovvero la corresponsione di “cedole” in corso di con- tratto) sia in caso di vita sia in caso di morte dell’assicurato.
Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicura- zione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i carica- menti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.
Nelle polizze unit linked è prevista una suddivisione dei fondi
interni in sei classi in funzione del rischio di investimento (basso, medio basso, medio, medio alto, alto, molto alto).
Di norma è consentito al contraente scegliere la tipologia del fondo di investimento al quale agganciare il capitale, tenendo conto del profilo di rischio che meglio risponde alle proprie esigenze di investimento e, successivamente, trasferire le somme accumulate da un fondo all’al- tro (switch) pagando eventualmente una commissione. Anche questi prodotti possono offrire garanzie di capitale e/o rendimento minimo. In assenza di garanzia di capitale e/o rendimento minimo offerte dalle compagnie, bisogna prestare attenzione ai rischi finanziari che gravano sul contratto e, quindi, sul contraente. L’assunzione di tali rischi può comportare prestazioni inferiori ai premi versati. Proprio in considerazione dell’assunzione del rischio in capo al contraente l’ISVAP ha dettato rigorosi limiti relativi ai soggetti emittenti, nonché alla diversificazione e alla dispersione del rischio per singolo fondo.
Nella nota informativa deve essere ben evidenziata la presenza o meno di rischi finanziari a carico del contraente, secondo quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005.
Per le index linked, nella scheda sintetica viene riportata la scomposi- zione del premio nelle componenti obbligazionaria, derivata e di costo. Nella nota informativa è anche illustrato con un grafico l’andamento degli indici di riferimento negli ultimi dieci anni. Se l’indice è stato creato ad hoc per il prodotto, ad esempio un paniere di titoli azionari, sono illustrati al contraente i criteri di costruzione e le modalità di rile- vazione dell’indice. Se l’indicizzazione avviene in base alla media di più indici sono indicati i metodi di calcolo della media stessa.
Si ricorda in ogni caso che l’andamento passato non è indicativo di quello futuro. Tali prodotti sono, in ogni caso, particolarmente complessi e non si adattano ad una clientela con esigenze finan- ziarie semplici e con ridotta propensione al rischio.
È opportuno pertanto prestare particolare attenzione alla modalità di costruzione dell’indicatore di riferimento del prodotto ed all’andamen- to degli indici che lo compongono.
Per la completa valutazione dei contratti linked, oltre al caricamento gravante sui premi, bisogna tenere conto dell’eventuale presenza di commissioni prelevate direttamente dal valore delle quote dei fondi di investimento (per le unit) ovvero dai parametri di riferimento (per le
index). Il prelievo delle commissioni, che può avvenire con periodicità diverse (giornalmente, mensilmente, trimestralmente, etc.) riduce la redditività dei fondi. Può accadere che a fronte di un caricamento assai contenuto si prevedano commissioni annue elevate sui fondi di riferi- mento, mentre per livelli di caricamento maggiori possono non esse- re previste commissioni.
I caricamenti devono essere illustrati in nota informativa. Per saperne di più consulta la circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005.
› Forme Pensionistiche Individuali (F.I.P.)
Le forme pensionistiche complementari di tipo individuale possono essere attuate, oltre che attraverso l’adesione a fondi pensione aper- ti, anche mediante polizze di assicurazione sulla vita (F.I.P.). Per la rea- lizzazione dei piani pensionistici individuali è possibile sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili collega- te a gestioni interne e/o con contratti di assicurazione di tipo unit linked.
La normativa prevede per tali contratti particolari agevolazioni fiscali e stabilisce i requisiti per conseguire le prestazioni contrattuali e la tipo- logia delle stesse.
Prestazione pensionistica e requisiti per ottenerla:
la prestazione pensionistica è una rendita o, nei casi e con i limiti pre- visti dalla legge, un capitale, al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia. L’assicurato matura il diritto ad ottenere la prestazione pensionistica individuale:
• al compimento dell’età pensionabile prevista dal sistema previden- ziale di appartenenza e decorsi almeno 5 anni dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione (prestazione di vecchiaia),
oppure
• a condizione che siano decorsi almeno 15 anni dalla sottoscrizione di una forma pensionistica individuale e che l’età dell’assicurato non sia inferiore di oltre dieci anni a quella necessaria per il pensiona- mento di vecchiaia previsto nel regime obbligatorio di appartenenza.
Prestazione in caso di morte:
in caso di morte dell’assicurato prima del raggiungimento dei requisi- ti per la prestazione pensionistica, sarà corrisposto agli eredi un capi-
tale determinato secondo quanto previsto nelle condizioni di polizza ed indicato nella nota informativa.
Prestazione in caso di riscatto:
il riscatto, anche parziale, della posizione individuale maturata è con- sentito solo nelle ipotesi previste dalla legge (spese sanitarie per tera- pie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, acquisto della prima casa per sé o per i figli, ecc;) dopo che siano trascorsi almeno otto anni di partecipazione a una forma pen- sionistica complementare oppure in caso di cessione della attività lavorativa.
Trasferimento della posizione individuale:
il contraente/assicurato può trasferire il capitale maturato presso una forma individuale di previdenza ad un’altra forma di previdenza com- plementare (portabilità), purché siano passati almeno tre anni dalla conclusione del contratto.
La nota informativa delle polizze di tipo previdenziale deve esse- re redatta in conformità alla circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005.
Per le forme pensionistiche complementari di tipo individuale attuate mediante polizze di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile o unit linked devono essere indicati, in nota informativa, tra le altre cose, i caricamenti applicati a ciascun premio versato, le commissioni di gestione, in termini di prelievo dell’importo accumulato e/o in termini di rendimento trattenuto, i costi di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare ed ogni altro eventuale onere addebitabi- le all’assicurato. Occorre prestare particolare attenzione alle condi- zioni contrattuali che prevedono la facoltà per l’impresa di rive- dere le garanzie offerte, in particolare le ipotesi di sopravvivenza impiegate (tavole demografiche) e i tassi di rendimento garantiti. Per saperne di più consulta la circolare n. 551 del 1° marzo 2005 sul sito www.isvap.it.
Assicurazioni Malattia
Le domande più frequenti 59
› | Quali sono le garanzie più diffuse in una polizza malattia? | 59 |
› › | Chi può stipulare una polizza malattia? Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere una polizza malattia? | 61 62 |
› | Quali aspetti del contratto vanno guardati preliminarmen- te con particolare attenzione? | 70 |
› | Come accertarsi che la compagnia di assicurazione è autorizzata? | 74 |
› | Quali intermediari intervengono nel contratto di assicurazione malattia? | 74 |
› | Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio? | 75 |
Le domande più frequenti
› Quali sono le garanzie più diffuse in una polizza malattia?
• Assicurazione rimborso spese mediche:
copre le spese sostenute per ricovero, reso necessario da malat- tia o infortunio, o per intervento chirurgico. Per quest’ultimo non è richiesto il ricovero, potendo avvenire anche in ambulatorio o day hospital, e non vengono neanche richiamati la malattia o l’infortunio, che tuttavia ne costituiscono condizioni implicite. Difatti gli inter- venti chirurgici non motivati da malattia o infortunio (es. correzioni di malformazioni, chirurgia estetica) sono oggetto di esplicite esclu- sioni (per saperne di più vedi “Esclusioni”, pag. 61).
In altre parole, salvo che non sia diversamente previsto nelle
condizioni contrattuali, la garanzia non è efficace per le malat- tie e gli infortuni che non diano luogo a ricovero o intervento chirurgico, anche se espongono l’assicurato a spese rilevanti come, ad esempio, alcune malattie per le quali non è sempre necessario il ricovero.
Gli eventi considerati sono la malattia (“ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”), l’infortunio (“ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni obiettivamente constatabili”), il parto, l’aborto.
Quindi nell’ambito della garanzia rimborso spese mediche, che è un tipo di assicurazione malattia (ramo 2), l’evento infortunio - a diffe- renza della specifica assicurazione contro gli infortuni rientrante nel ramo 1 - non rileva in sé e per sé, ma solo in quanto dia luogo a rico- vero o a intervento chirurgico, di cui si assicura il rimborso delle spese.
Il rischio coperto è in genere costituito, salvo diversa pattuizio- ne ed in ogni caso previa presentazione di prescrizione medica, dalle spese per malattia accertata e non dalle spese sostenute
per timore di una malattia o a fini di prevenzione.
Dunque accertamenti diagnostici e visite specialistiche, per essere rimborsati, devono in genere essere connessi a malattia o infortunio e aver dato luogo a un ricovero per un periodo minimo di tempo indi- cato in polizza. Se effettuati in day-hospital, in mancanza di esplicite estensioni, non sono rimborsabili.
Ricorda inoltre che malattia e infortunio, salvo che non sia diver- samente previsto nelle condizioni contrattuali, rimangono condi- zioni essenziali di rimborsabilità, anche nel caso in cui siano coperte le spese per prestazioni diagnostiche e/o particolari terapie indipen- denti da ricovero o da intervento chirurgico (per saperne di più vedi “Spese rimborsabili”, pag. 68).
La cosiddetta “diaria sostitutiva” riconosce all’assicurato che si avvalga dell’ospedalità pubblica una somma fissa per il periodo di ricovero entro un limite massimo di durata. Verifica se nelle condi- zioni sia previsto un numero minimo di giorni di ricovero per aver diritto alla prestazione. Alcune polizze prevedono la corresponsione della diaria sostitutiva nel caso in cui le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre in caso di spese eccedenti la compagnia rimborserà il maggiore importo risultante dal confron- to tra la diaria giornaliera e le spese effettivamente sostenute. Sono tuttavia possibili anche schemi diversi.
• Assicurazione per invalidità permanente da malattia:
copre la perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa derivante da invalidità permanente, conseguente a sua volta a malattia (nel significato sopra riportato) “manifestatasi” suc- cessivamente alla data di effetto del contratto ed entro la data di scadenza dello stesso. Dunque va tenuto distinto il momento della manifestazione della malattia (che deve avvenire nel periodo di vali- dità del contratto) dal momento della manifestazione dell’invalidità permanente conseguente (che può verificarsi anche oltre la fine del contratto). Viene corrisposta una somma di cui è fissato in polizza l’ammontare massimo (capitale assicurato) e il cui importo, in caso di sinistro, viene concretamente determinato dall’applicazione di una percentuale sul capitale assicurato (percentuale di indennizzo). Quest’ultima è a sua volta correlata alla percentuale di invalidità accertata e la corrispondenza è generalmente indicata in una tabel-
la inserita in polizza. Quanto al momento della determinazione del grado di invalidità, presupposto per la liquidazione dell’indennizzo, esso dovrebbe avvenire a fine malattia, intesa come stabilizzazione dei postumi. In genere viene previsto un termine minimo prima del quale non è possibile detta stabilizzazione (es. sei mesi dalla denun- cia) ed un termine massimo (es. 18 mesi dalla denuncia) entro il quale deve essere comunque effettuato l’accertamento. In altri casi è previsto un termine unico (es. 12 mesi).
• Assicurazione di indennità giornaliera per ricovero in casa di cura:
prevede la corresponsione all’assicurato di un importo predetermi- nato per ogni giorno di ricovero in istituto di cura reso necessario da malattia o infortunio. L’indennità è indipendente dalle spese effetti- vamente sostenute dall’assicurato e mira ad integrare il mancato reddito derivante dall’impossibilità di svolgere la propria attività.
• Assicurazione Long Term Care (LTC):
copre le spese derivanti dall’impossibilità di svolgere autonoma- mente le funzioni della vita quotidiana, non necessariamente per malattia o infortunio ma anche per senescenza e conseguente menomazione dell’autosufficienza.
• Assicurazione contro le malattie gravi (“Dread desease” o “Critical Illness”):
copre le necessità derivanti dal verificarsi di una delle gravi malattie previste in polizza (es. infarto, cancro, cecità, ictus, insufficienza renale) attraverso il pagamento di un capitale prefissato. La garanzia è spesso fornita in abbinamento ad assicurazioni sulla vita che pre- vedano una copertura in caso di morte.
› Chi può stipulare una polizza malattia?
Il singolo individuo per sé e/o per la propria famiglia (polizza individua- le su una o più teste assicurate) o un contraente (azienda, associazio- ne, cassa di assistenza…) a favore dei propri dipendenti o associati (polizza collettiva).
› Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere una polizza malattia?
Innanzitutto occorre avere ben chiare le proprie esigenze per valutare le caratteristiche del prodotto offerto. Per una scelta consapevole è inoltre utile mettere a confronto diverse proposte di imprese differen- ti, prendendo visione presso i punti vendita delle imprese della nota informativa precontrattuale che deve essere consegnata al potenziale cliente prima della sottoscrizione della polizza. Se non vuoi o non puoi muoverti da casa consulta i siti internet delle compagnie dove sono obbligatoriamente pubblicate nota informativa e condizioni contrattua- li delle polizze individuali offerte.
Qualora tu concluda il contratto mediante internet, ricorda che l’ISVAP ha dettato alcune regole di condotta che prevedono ulteriori specifi- che tutele per il consumatore: per saperne di più consulta la circolare
n. 393 del 17 gennaio 2000 e consulta l’apposita pagina sul sito dell’ISVAP.
Se concludi un contratto a distanza (es. telemarketing), ricorda che prima della stipulazione ti dovranno essere fornite (e quindi potrai pre- tendere) oltre alla informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratti, concernente i dati essenziali degli intermediari e la loro atti- vità (ad es. numero e data di iscrizione dell’intermediario nel Registro unico degli intermediari assicurativi, con indicazione della sezione e della veste in cui opera ovvero, in caso di addetto all’attività di inter- mediazione non iscritto nel Registro unico, operante all’interno dei locali di un intermediario iscritto, natura del rapporto con l’intermedia- rio per il quale svolge l’attività; potenziali situazioni di conflitto di inte- ressi dell’intermediario connesse alla detenzione di partecipazioni in un’impresa di assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo dell’inter- mediario di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione) anche le seguenti informazioni:
- principali caratteristiche del servizio o prodotto che ti viene offerto;
- premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte, che dovrai corrispondere.
- qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all’utilizzazione della tec- nica a distanza.
Ti dovrà inoltre essere trasmesso un riepilogo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario (ad es. obbligo di proporre contrat- ti adeguati alle tue esigenze di copertura assicurativa).
Per saperne di più vedi il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pub- blicato nel sito dell’ISVAP.
Nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di un “diritto al ripensamento” che gli consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della conclusione ovvero dalla data in cui riceve le con- dizioni di polizza o le informazioni contrattuali, se successiva.
Leggi con attenzione la nota informativa.
Consulta anche sul sito www.isvap.it la circolare n. 417 del 28 set- tembre 2000.
Gli aspetti di maggiore importanza riguardano:
• Dichiarazioni dell’assicurato e questionario anamnestico
prima della conclusione del contratto solitamente ti viene richiesto di compilare un questionario dal quale l’assicuratore trae le informa- zioni sul tuo stato di salute necessarie per la valutazione del rischio.
Ricorda che è tuo interesse compilare il questionario personal- mente e con attenzione: in caso di informazioni inesatte o incomplete sull’effettivo stato di salute, l’impresa di assicura- zione può rifiutare il pagamento dell’indennizzo o ridurne pro- porzionalmente l’ammontare.
Non si tratta di una semplice formalità, tant’è che dichiarazioni ine- satte e reticenti (vedi gli artt. 1892 e 1893 del codice civile) posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, anzi il questionario ha la funzione di richiamare la tua attenzione su malattie e menomazioni di cui potresti non essere in grado di apprezzare l’importanza, col rischio di compiere involontarie omis- sioni e ricadere nelle predette conseguenze. Ad esempio, nel caso di domanda relativa a precedenti interventi chirurgici, ricorda che
vanno dichiarati anche eventuali parti cesarei.
• Esclusioni
fai attenzione alle clausole concernenti le garanzie escluse.
In linea generale sono escluse dalla copertura le conseguenze di situazioni patologiche anteriori alla stipulazione della polizza che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi e che siano per questo da presumersi “conosciute” dal contraente o le conseguenze di infortuni, avvenuti in precedenza e taciuti con dolo o colpa grave all’atto del contratto. Mancando il dolo o la colpa grave, si applica l’art. 1893 c.c. con conseguente riduzione proporzionale dell’inden- nizzo. Le malattie insorte anteriormente alla stipulazione del con- tratto ma “non conosciute” perché non evidenziate da cure, esami, diagnosi sono generalmente coperte, sia pure con l’applicazione di un termine di aspettativa (per saperne di più vedi “Periodo di caren- za contrattuale”, pag. 66).
Fai attenzione all’eventualità che l’esclusione riguardi anche spe- cifiche patologie pregresse “non conosciute”.
Presta attenzione alle specifiche esclusioni previste nelle condizioni relative ad esempio a:
- prestazioni aventi finalità estetiche (a motivo della volontarietà del ricovero, salvo ovviamente gli interventi di chirurgia plastica resi necessari da infortunio);
- aborto volontario non terapeutico;
- cure dentarie (a meno che non siano conseguenti a infortunio);
- malattie mentali;
- conseguenze di comportamenti volontari e/o contrari alla legge (es. infortuni conseguenti ad atti dolosi ovvero infortuni ed intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool, psicofarmaci, stupefacenti);
- acquisto, manutenzione e riparazione di protesi (salvo quelle appli- cate nel corso di un intervento chirurgico);
- eliminazione o riduzione di difetti fisici e di malformazioni. Anche in tal caso è importante notare se l’esclusione sia limitata alle situazio- ni “non conosciute” al momento della stipula del contratto (cioè a quelle non obiettivamente visibili e clinicamente non diagnosticate prima della stipulazione). Se così non fosse, la compagnia potrebbe
rifiutarsi di risarcire le spese per l’eliminazione di difetti congeniti (ad esempio un difetto cardiaco) anche se l’assicurato ne era “portatore inconscio”, per il solo fatto che, essendo congeniti, erano necessa- riamente preesistenti.
Nel caso siano coperte le spese per precise prestazioni diagnostiche e/o per particolari terapie indipendentemente dal ricovero o dall’inter- vento chirurgico, ricorda che condizione per la loro rimborsabilità, salvo che non sia diversamente previsto nelle condizioni contrat- tuali, rimane l’esistenza di una malattia, implicita per le terapie ma non per gli accertamenti diagnostici. Quindi, in genere, se non c’è malattia le spese non saranno rimborsate.
Fai attenzione alle appendici di esclusione che eventualmente ti vengano sottoposte nel corso di un contratto pluriennale: qualo- ra tu le sottoscriva, accetti che da quel momento in poi siano escluse dalla copertura determinate garanzie.
Presta anche attenzione all’eventuale presenza della clausola che qua- lifica il diritto all’indennità per invalidità permanente come personale e ne esclude l’azionabilità dagli eredi. Tale clausola deve essere oggetto di specifica e separata approvazione per iscritto.
Non confondere la condizione relativa all’esclusione dalla garanzia di una determinata prestazione con la condizione che prevede l’inassi- curabilità di alcune categorie di persone come ad esempio gli alcoli- sti, i tossicodipendenti, i malati di AIDS, le persone affette da infermità mentali. Per costoro la garanzia semplicemente non opera indipen- dentemente dalla prestazione richiesta. Ciò vuol dire, salvo diversa pattuizione, che qualora una di tali affezioni si manifesti nel corso del contratto, il contraente perde il requisito dell’assicurabilità, la garanzia non è più operativa e l’assicuratore non è tenuto pertanto ad alcuna prestazione.
• Durata del contratto
fai attenzione alla durata della copertura che ti viene offerta (es. uno, due, tre o dieci anni) poiché una volta stipulato il contratto, sei obbli- gato a pagare i premi fino alla scadenza.
Le condizioni devono poi precisare se, alla scadenza pattuita, il con- tratto sia soggetto a proroga tacita in mancanza di disdetta eserci-
tata dall’assicurato o dall’assicuratore entro un certo termine, oppu- re se esso si risolva automaticamente.
Controlla nelle condizioni di polizza il termine di preavviso entro il quale devi formulare la disdetta: ricorda che tale termine deve essere inferiore a 60 giorni.
In caso di proroga tacita deve altresì essere indicata la durata del periodo di proroga, che non può comunque essere superiore a due anni.
Fai attenzione a rispettare le scadenze di pagamento: la legge sta- bilisce che la copertura si sospende a partire dal quindicesimo gior- no successivo alla scadenza e si riattiva alle ore 24.00 del giorno in cui paghi il premio.
• Età assicurabile
le imprese in genere prevedono un limite massimo di età assicura- bile: esse cioè possono rifiutarsi di assicurare una persona che abbia già compiuto una determinata età (es. 70 anni). Tuttavia, una volta stipulata la polizza, la compagnia non può prevedere la cessazione automatica della copertura qualora l’assicurato compia la massima età assicurabile nel corso del contratto. Una clausola di tale genere sarebbe infatti abusiva.
Con la circolare n. 417 del 28 settembre 2000 l’ISVAP ha imposto alle compagnie di non prevedere la clausola di cessazione automati- ca della copertura nei nuovi contratti. Per i contratti stipulati pre- cedentemente e in corso alla data di entrata in vigore della cir- colare, ove l’assicurato abbia continuato a pagare il premio anche oltre il limite di età assicurabile, l’ISVAP ha prescritto che il rischio sia considerato in copertura. Di conseguenza l’impresa non è tenu- ta a restituire, in tal caso, i premi pagati.
• Periodo di carenza contrattuale
le condizioni di polizza solitamente prevedono un periodo iniziale dalla data di decorrenza del contratto (“termine di aspettativa”) durante il quale l’eventuale sinistro non rientra in garanzia e quindi non sarà pagato dall’impresa.
Fai quindi attenzione se sia previsto in polizza un “termine di aspet- tativa”: in tal caso, se il sinistro si verifica durante il suo corso, non hai diritto ad alcun risarcimento.
Ad esempio, nel caso dell’assicurazione rimborso spese medi- che, il parto è sempre subordinato ad un termine di aspettativa che ordinariamente va dai 270 (nove mesi) ai 300 giorni (dieci mesi) dalla decorrenza del contratto: l’assicuratore non pagherà le spese per parto avvenuto nei primi nove (o dieci) mesi dalla decorrenza della polizza (in altre parole il soggetto assicurato non deve essere in stato interessante al momento della stipulazione della polizza). Viceversa l’infortunio non è in genere sottoposto a termini di aspet- tativa, essendo per definizione un evento improvviso e violento: le spese sostenute per il ricovero o l’intervento chirurgico ad esso con- seguenti (per saperne di più vedi “Assicurazione rimborso spese mediche”, pag. 59) sono rimborsate anche se l’infortunio (e il con- nesso ricovero o intervento) siano avvenuti subito dopo la decor- renza della polizza.
Per le malattie pregresse, conseguenza o espressione di patologie “insorte” PRIMA della stipulazione della polizza ma non ancora conosciute in quel momento essendosi “manifestate” solo succes- sivamente, il termine di aspettativa è solitamente di 180 giorni nel caso della garanzia rimborso spese mediche, mentre è di 90 per la copertura dell’invalidità permanente.
Ciò vuol dire che non sono coperte le spese di ricovero o interven- to e le invalidità conseguenti a malattie che si “manifestino” rispet- tivamente nei primi sei o nei primi tre mesi dalla decorrenza del con- tratto (ad es. nulla è dovuto all’assicurato che sia colpito a distanza di una settimana dalla firma del contratto da malattia cardiaca che non aveva dato luogo ad alcun sintomo fino a quel momento). Saranno indennizzate pertanto solo le spese e l’invalidità connesse a malattie che si “manifestino” successivamente a tali termini, non importa quindi se già “insorte” al momento della stipula, e sempre che l’assicurato ne ignori l’esistenza, cosa che si ritiene verosimile quando lo stesso non abbia subìto cure, esami e diagnosi. Fai quin- di attenzione alle conseguenze previste dal codice civile (artt. 1892 e 1893) in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze (per saperne di più vedi “Dichiarazioni dell’assicurato e questionario anamnesti- co”, pag. 63).
Talvolta è ammesso il rimborso delle spese mediche con un termi- ne di aspettativa di 180 giorni anche per malattie in atto o pregres- se, dichiarate dall’assicurato ed accettate dall’assicuratore, il quale
evidentemente valuta come in via di risoluzione quelle in atto o con bassa probabilità di recidiva le pregresse.
Per le malattie “insorte” dopo la stipulazione della polizza, il termi- ne di aspettativa nel caso di garanzia rimborso spese mediche è in genere di 30 giorni, mentre è di 90 per la copertura dell’invalidità permanente: non saranno quindi risarcite le spese e le invalidità conseguenti a patologie che si “manifestino” rispettivamente nel primo mese o nei primi tre mesi dalla stipula del contratto.
Presta quindi attenzione al riferimento nelle condizioni contrat- tuali ai termini “insorgenza” ovvero “manifestazione” della malattia, in ragione delle rilevanti conseguenze che potrebbero derivarne sulla risarcibilità.
Se nel corso del rapporto contrattuale si dà luogo a sostituzione o variazione di polizza, ad esempio per aumento dei massimali o per l’inserimento di garanzie aggiuntive, fai attenzione al momento a partire dal quale sei coperto fino a massimali più elevati o godi delle nuove garanzie. Anche l’efficacia delle garanzie aggiuntive può essere difatti subordinata al decorso di un autonomo termine di aspettativa, che parte dal pagamento della nuova polizza.
• Recesso
fai attenzione a verificare che il contratto che vuoi sottoscrivere non preveda la facoltà di recesso in caso di sinistro del solo assicurato- re, poiché una clausola di tal genere è da presumersi vessatoria ai sensi del codice civile.
Ricorda in ogni caso che, anche qualora la facoltà di recesso sia “bilaterale”, sia cioè riconosciuta tanto all’assicuratore che al con- traente, la giurisprudenza ha ritenuto che tale previsione continui ad essere sostanzialmente vessatoria, poiché la “bilateralità” non vale di fatto a superare lo squilibrio esistente tra le posizioni delle parti. Tieni presente che, se in caso di sinistro l’impresa esercita la facoltà di recesso, il contratto si scioglie e quindi il contraente viene a tro- varsi sprovvisto di copertura assicurativa. Di conseguenza egli, se intende continuare a garantirsi contro il rischio di malattie, dovrà affrontare l’onere della ricerca di un assicuratore disposto ad accet-
tarlo, probabilmente a condizioni più gravose ed in ogni caso diver- se dalle precedenti, dal momento che il suo “profilo di rischio” è nel frattempo mutato in conseguenza del sinistro subìto.
Per i contratti soggetti alla costituzione della cosiddetta “riserva di senescenza”, cioè per i contratti poliennali o annuali con obbligo dell’assicuratore di rinnovo alla scadenza, la legge consente all’assi- curatore di esercitare la facoltà di recesso esclusivamente nei primi due anni dalla stipulazione.
• Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
la legge stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dal verificarsi dell’evento su cui il diritto si fonda, ovverosia dal sinistro, che è variamente indivi- duato a seconda del tipo di copertura.
Nella garanzia per invalidità permanente, il sinistro non coincide con il momento in cui si “manifesta” la malattia, ma con quello in cui può dirsi prodotta l’invalidità conseguente. Solo in questo momento nasce il diritto all’indennizzo, e quindi anche la possibilità di prescriversi.
Nella garanzia rimborso spese mediche, per sinistro deve inten- dersi il ricorso alle prestazioni sanitarie (per ricovero dovuto a malat- tia o infortunio ovvero per intervento chirurgico, dei quali si garanti- sce il rimborso delle spese) e non l’evento attinente la salute. Ne consegue che ove una sola malattia abbia causato più ricoveri e quindi più esborsi, vi saranno tanti sinistri quanti sono i ricoveri.
Ricorda quindi di richiedere l’indennizzo entro e non oltre un anno dal giorno in cui si è verificato il sinistro e per l’intera durata dell’istruttoria abbi cura di interrompere sempre il ter- mine di prescrizione annuale mediante l’invio di raccomandate
a.r. all’impresa.
• Arbitrato
le condizioni di polizza solitamente prevedono la possibilità di defe- rire eventuali controversie tra l’impresa e l’assicurato circa l’am- montare del danno risarcibile ad un collegio arbitrale. In tal caso
deve essere prevista quale città di svolgimento dell’arbitrato la sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’assicurato, anche qualo- ra questi sia persona diversa dal contraente.
Ricorda che l’arbitrato è comunque facoltativo e che pertanto puoi anche rivolgerti direttamente all’Autorità giudiziaria.
• Foro competente
la legge presume come vessatoria la clausola contrattuale che sta- bilisce come sede del foro competente per le controversie tra assi- curato ed assicuratore una località diversa da quella di residenza o domicilio dell’assicurato. Al riguardo la Corte di Cassazione ha espresso l’orientamento (non vincolante) secondo il quale è da con- siderare vessatoria anche la clausola che stabilisca come foro com- petente quello, pure previsto dalla legge, di residenza o domicilio del convenuto (cioè quello dell’impresa di assicurazione, nel caso in cui l’assicurato decida di citarla in giudizio) o quello del luogo in cui è sorta l’obbligazione.
› Quali aspetti del contratto vanno guardati preliminarmente con particolare attenzione?
• Spese rimborsabili
nell’assicurazione rimborso spese mediche fai attenzione alle spese che ti saranno risarcite, eventualmente dietro pagamento di un sovrapremio, e a quelle che invece dovrai pagare di tasca tua. Quindi leggi con attenzione le condizioni di polizza con riferimento a:
- spese principali di ricovero o per intervento chirurgico
es. rette di degenza, spese per accertamenti diagnostici, cure, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, onorari dell’equipe chirurgica, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
- spese accessorie al ricovero o per particolari prestazioni es. spese di trasporto con mezzi sanitari, spese di vitto e pernottamen- to di un accompagnatore con relativi limiti di tempo e di somma gior- naliera (per saperne di più vedi “Massimali - limiti di indennizzo”, pag. 69) spese relative al prelievo e trasporto di organi;
- spese precedenti o successive al ricovero o all’intervento chirur- gico
rappresentano una parte di rilievo della copertura poiché prima di un intervento si effettuano visite specialistiche ed accertamenti dia- gnostici non necessariamente in regime di ricovero. Inoltre dopo la dimissione dalla casa di cura sono spesso necessari esami, visite di controllo, cure mediche. Condizioni per la rimborsabilità di queste spese è che siano sostenute entro un certo periodo, antecedente e successivo al ricovero o all’intervento, che varia da impresa ad impresa (es. da un minimo di 60 a un massimo di 120 giorni), e pre- sentino una stretta connessione con la malattia o l’in fortunio che hanno reso necessario il ricovero o l’intervento.
È spesso prevista una durata minima del ricovero (es. tre giorni) o uno specifico limite di rimborsabilità, talora espresso in una percen- tuale delle spese sostenute per il ricovero (per saperne di più vedi “Massimali - limiti di indennizzo”, pag. 69);
- spese indipendenti dal ricovero o dall’intervento chirurgico
(con sovrapremio)
determinate prestazioni diagnostiche e/o particolari terapie (es. medicina nucleare, scintigrafia, risonanza magnetica…), rese comunque necessarie da malattia o infortunio salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni contrattuali, con la previsione spesso di scoperti e/o franchigie a carico dell’assicurato e un mas- simale annuo distinto e più contenuto rispetto a quello generale.
• Massimali – limiti di indennizzo
il massimale rappresenta la somma massima che l’assicuratore è disposto a risarcire per l’insieme dei sinistri (per la definizione di sini- stro vedi “Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto”, pag. 66) coperti dalla polizza verificatisi in un medesimo anno assi- curativo. Più alto è questo limite, più alto è il premio.
Il massimale annuo può riguardare, con riferimento ad una medesi- ma polizza, ogni singolo assicurato (massimali per anno e per assi- curato) o l’insieme degli assicurati che costituiscono un nucleo fami- liare (massimali per anno e per nucleo assicurato), ma sono presenti anche schemi diversi. Esistono anche polizze che prevedono un mas- simale illimitato, che incide sensibilmente sull’entita’ del premio.
Nel caso della garanzia rimborso spese mediche, qualora un stes- sa malattia dia luogo a più ricoveri a cavallo di due anni assicurativi,
trattandosi di sinistri distinti, essi ricadranno nell’ambito dei massi- mali previsti per ciascun anno assicurativo in cui sono avvenuti.
Talune polizze prevedono oltre al massimale anche una serie di limi- ti di indennizzo, cioè una serie di somme massime, diverse e più basse rispetto al massimale, che l’assicuratore pagherà per ogni sinistro in relazione ad una singola garanzia o per una singola voce di spesa all’interno della stessa garanzia. Ad esempio, nell’ambito della garanzia rimborso spese mediche, limiti di indennizzo sono frequentemente previsti con riferimento alle spese accessorie al ricovero come il trasporto da o per il luogo di cura, il costo di vitto e pernottamento di un eventuale accompagnatore, ma possono anche riguardare le spese precedenti al ricovero o all’intervento chi- rurgico (per saperne di più vedi “Spese rimborsabili”, pag. 70).
Presta soprattutto attenzione alla previsione di limiti di inden- nizzo per le spese principali di ricovero o di intervento chirurgi- co relative ad interventi frequenti come appendiciti, varici, ade- noiditi ecc.
Se il limite di indennizzo è espresso in una percentuale del massi- male assicurato, ad esempio il 10% del massimale assicurato pari a
50.000 euro, il rimborso per spese di ricovero o di intervento non potrà superare i 5.000 euro.
• Convenzioni
molte polizze prevedono convenzioni con una rete di cliniche o cen- tri medici in modo che le prestazioni siano pagate direttamente dal- l’assicuratore (“indennizzo diretto”). Prima di sottoscrivere la poliz- za esamina con attenzione l’elenco dei centri convenzionati per valu- tare se sono di tuo gradimento, poichè affidarsi ad altri fornitori (il cosiddetto “fuori rete”) può comportare la perdita del beneficio del- l’indennizzo diretto (e quindi l’onere di anticipare le spese) ed è inol- tre penalizzato dall’applicazione di limiti di indennizzo o scoperti. Tieni anche presente che nel corso del contratto le strutture con- venzionate possono cambiare e/o diminuire di numero.
Fai attenzione se la convenzione riguarda solo la clinica o anche i medici che vi operano o una parte di essi. Prima di richiedere
la prestazione verifica quindi che il medico cui ti rivolgi sia com- preso nell’elenco dei medici convenzionati operanti presso la struttura da te prescelta. Al momento del sinistro ricorda anche di seguire esattamente la procedura prevista nelle condizioni contrattuali per ottenere l’indennizzo diretto al fine di evitare contestazioni da parte dell’impresa.
• Franchigie e scoperti
la franchigia è un importo in valore assoluto che resta a carico del- l’assicurato e può essere fissata in rapporto ad ogni sinistro o ad ogni periodo di assicurazione. Essendo espressa in valore assoluto (es. 500 euro) incide in modo particolare sulle prestazioni di importo contenuto. Può essere di due tipi:
- fissa o assoluta
l’importo indicato in franchigia va comunque detratto dalla somma dovuta come risarcimento, sicchè per prestazioni fino ad importo pari a quello di franchigia nulla sarà dovuto dall’assicuratore, mentre le prestazioni di importo superiore saranno risarcite solo per la parte eccedente;
- semplice o relativa
l’importo indicato in franchigia rappresenta la soglia fino alla quale l’assicuratore non dovrà nulla, mentre le prestazioni di importo supe- riore alla franchigia saranno risarcite integralmente, senza detrazio- ne della franchigia.
Nell’assicurazione di invalidità permanente la franchigia viene espressa in percentuale di invalidità (es. 25%) che va detratta dal grado di invalidità riconosciuto all’assicurato. Quindi, nell’esempio fatto, se la franchigia è assoluta, nulla sarà dovuto dall’assicuratore per invalidità fino al 25%. Per invalidità superiori sarà risarcita solo la parte eccedente la franchigia (es. per invalidità del 26% sarà risarci- to un solo punto di invalidità).
Lo scoperto è una percentuale dell’importo complessivo del sinistro che rimane a carico dell’assicurato. Essendo espresso in valore per- centuale (es. 10%), incide poco sulle piccole prestazioni poiché lascia a carico dell’assicurato un importo modesto, mentre incide sensibilmente su quelle di importo elevato.
› Come accertarsi che la compagnia di assicurazione è auto- rizzata?
Il settore assicurativo è sottoposto a controlli previsti dalla legge e le imprese di assicurazione, per poter operare, devono essere dotate di specifica autorizzazione.
Verifica sempre che la denominazione della compagnia corri- sponda ad una impresa autorizzata all’esercizio del ramo malattia (ramo 2): al riguardo puoi consultare sul sito internet dell’ISVAP gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere abili- tate ad operare in Italia.
Il Codice delle assicurazioni prevede l’istituzione dell’Albo delle impre- se entro la fine del 2007. Qualora la scelta ricada su una società este- ra appartenente all’Unione Europea, occorre tener presente che la legislazione applicabile al contratto, che deve essere indicata nella nota informativa, può non essere quella italiana. Se il contratto è sti- pulato tramite tecnica di comunicazione a distanza (es. internet), al consumatore deve essere comunque riconosciuta la tutela prevista dalla legge italiana in materia di informativa precontrattuale per i con- tratti stipulati attraverso questa particolare tecnica.
› Quali intermediari intervengono nel contratto di assicurazione malattia?
Il collocamento di un contratto di assicurazione malattia può avvenire attraverso intermediari assicurativi iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi (agenti, broker, produttori diretti, intermediari finanziari, banche, uffici postali, addetti all’attività di intermediazione, quali subagenti, produttori e collaboratori, che operano per conto di un intermediario al di fuori dei locali di quest’ultimo) oppure attraverso addetti all’attività di intermediazione non iscritti nel Registro unico, operanti all’interno dei locali di un intermediario iscritto.
Verifica che l’intermediario sia iscritto in una delle apposite sezioni del Registro unico pubblicato nel sito dell’ISVAP.
Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione, verifica sem-
pre la qualifica professionale dell’intermediario per conoscere quale sia il rapporto con l’impresa che offre la prestazione.
In alcuni casi si sono sviluppate reti di vendita particolarmente capilla- ri denominate multilevel marketing o network marketing, in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto diretta- mente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato.
I soggetti che coordinano la rete devono avere un regolare mandato agenziale e ogni componente della rete stessa deve essere iscritto nel Registro unico, consultabile sul sito dell’ISVAP.
La presentazione dei contratti può avvenire esclusivamente con modu- listica predisposta dall’impresa ed il contenuto delle proposte di assi- curazione, preventivamente numerate, non può essere modificato.
All’atto dell’accettazione della proposta o al momento della trasmis- sione della polizza definitiva, ti deve essere indicato, per iscritto, la struttura o il numero verde cui puoi rivolgerti per ottenere l’assistenza post-vendita. Per saperne di più vedi il Regolamento n. 5 del 16 otto- bre 2006 pubblicato nel sito dell’ISVAP.
› Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio?
Il premio può essere generalmente pagato con diverse modalità. Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasfe- ribilità, intestato o girato all’impresa, oppure intestato all’inter- mediario espressamente in tale qualità, ovvero con ordini di boni- fico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di paga- mento elettronico, che abbiano come beneficiario uno dei sud- detti soggetti. È consentito pagare il premio in contanti solo per importi fino a cinquecento euro annui per ciascun contratto: in tal caso pretendi il contestuale rilascio della quietanza firmata.
Per saperne di più vedi il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell’ISVAP.
Come presentare un Reclamo
› Come presentare un reclamo per tutti i tipi di assicurazioni
L'utente, che per qualche motivo non si ritenga soddisfatto del rap- porto instaurato con una impresa di assicurazione (sia essa italiana o estera operante in Italia), può rivolgersi all'Istituto il quale interverrà presso l’impresa stessa.
Attenzione però: al fine di rendere il più efficace e spedito possibile questo intervento, è necessario che l'utente interessato segua atten- tamente la procedura introdotta dall'ISVAP (consulta la circolare n. 518 del 21 novembre 2003).
Tale procedura prevede che l'utente:
1) inoltri innanzitutto (prima cioè di rivolgersi all'ISVAP) il reclamo alla impresa di assicurazioni. Il reclamo può essere spedito mediante posta, telefax o e-mail direttamente all'ufficio reclami della impre- sa il cui indirizzo è ricavabile dalle Note informative contrattuali. Un elenco delle imprese assicurative e dei relativi uffici reclami è disponibile anche cliccando sul link uffici gestione reclami. L'impresa è tenuta a gestire il reclamo, valutare la posizione e for- nire un motivato riscontro al massimo entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto;
2) si rivolga successivamente all'ISVAP (si vedano i recapiti indicati in questa pagina), qualora l'impresa non risponda entro i termini o for- nisca un riscontro insoddisfacente.
Si sottolinea infine che presso l'ISVAP è a disposizione un servizio telefonico di informazioni agli utenti (numero 06-42133000) al quale rispondono negli orari di apertura al pubblico (lunedì - giovedì: ore 9,30
- 13,30 / ore 14,30 - 16,30; venerdì: ore 9,30 - 13,00) funzionari dell'Istituto, mentre al di fuori dei predetti orari è attivo un risponditore automatico. Ulteriori dettagli sono reperibili alla casella Contatti sul sito dell’Istituto (www.isvap.it).
Recapiti cui possono essere trasmessi i reclami:
ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure fax 06-42133426/06-42133353
› Reclamo nei confronti di imprese estere
FIN-NET - Rete di risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere nel settore dei servizi.
Istituita dalla Commissione Europea al fine di favorire il mercato tran- sfrontaliero e facilitare la soluzione delle controversie relative che pos- sono sorgervi, la rete Fin-net è concepita in modo che il consumatore possa contattare l’organo nazionale di risoluzione extragiudiziale nel proprio Paese, anche nel caso di una lite con un prestatore di servizi finanziari all’estero. Tale impostazione, secondo una logica del “siste- ma più vicino”, aiuterà il consumatore ad individuare l’organismo di risoluzione extragiudiziale competente nel Paese in cui ha sede il pre- statore di servizi finanziari estero e fornirà le necessarie informazioni sul sistema stesso e sul procedimento contenzioso.
Persegue due specifiche finalità:
1) Fornire al consumatore un accesso agevole ed informato alla risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere ovvero sorte tra cittadini italiani e imprese estere
2) Assicurare un efficiente scambio di informazioni tra i sistemi europei al fine di un trattamento delle liti transfrontaliere che sia il più rapido, efficiente e professionale possibile Per la mate- ria assicurativa, l’ISVAP fa parte della rete Fin-Net e può quindi essere contattato in caso di necessità per fornire informazioni e assistenza sui sistemi esteri.
Ottenute le informazioni necessarie sul sistema competente per il proprio caso, il consumatore può avviare un procedimento presentan- do un ricorso all’ISVAP che, qualora non si occupi direttamente della controversia, la inoltrerà al sistema competente nel paese del presta- tore di servizi. Talora potrebbe rivelarsi più efficiente contattare diret- tamente il sistema competente, nel qual caso sarà cura dell’aderente FIN-NET invitarti a procedere in tal senso.
Gli organi che aderiscono alla rete FIN-NET trattano le liti transfronta- liere con la stessa efficienza delle liti nazionali. Nel caso in cui sia necessario ottenere ulteriori informazioni o documentazione, contat- teranno direttamente il consumatore interessato. Se invece avranno bisogno di conoscere informazioni più generali, vale a dire il quadro legislativo in materia di protezione dei consumatori nel Paese interes-
sato, essi collaboreranno direttamente con il membro nazionale FIN- NET del Paese in questione.
Occorre tenere presente che le procedure FIN-NET, applicabili anche in caso di controversie relative all’attribuzione della responsabilità e la quantificazione dei danni, costituiscono sol- tanto un’alternativa ai ricorsi giudiziari e che le decisioni o racco- mandazioni adottate dagli organi extragiudiziali non sono appli- cabili ovunque alla stregua delle sentenze giudiziarie. Nella mag- gior parte dei casi, le istituzioni finanziarie si adeguano alle rac- comandazioni dell’organo di ricorso anche se non hanno caratte- re vincolante. In caso contrario, tuttavia, il consumatore potrebbe dover intraprendere un’azione giudiziaria. Il membro nazionale FIN-NET può fornire altre informazioni dettagliate in merito all’ap- plicazione delle decisioni.
› Dove trovare le informazioni
Maggiori informazioni sulla rete FIN-NET e i sistemi nazionali aderenti degli Stati europei sono disponibili nel sito della Commissione euro- pea: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/consu- mer/adr.htm e in una specifica banca-dati interattiva FIN-NET: http://finnet.jrc.it/en/