Contratto Unico
Contratto Unico
V.02A del 2020
ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx INDICE: | ||
DOCUMENTO DI SINTESI | pag. | 3 |
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI | pag. | 17 |
CONDIZIONI GENERALI | pag. | 19 |
DEFINIZIONI E PREMESSE | pag. | 19 |
SEZIONE I - NORME GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI | pag. | 19 |
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE | pag. | 23 |
SEZIONE II - bis - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I MODULI ASSOCIATI AL CONTO CORRENTE SEZIONE III - Parte A - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI | pag. | 24 |
PAGAMENTO | pag. | 25 |
SEZIONE III - Parte B - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE A SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO | pag. | 30 |
Sottosezione 1 - Disposizioni permanenti di pagamento | pag. | 30 |
Sottosezione 2 - Ordini di Bonifico | pag. | 30 |
Sottosezione 3 - Altri pagamenti | pag. | 30 |
Sottosezione 4 - Carta di debito | pag. | 30 |
Sottosezione 5 - Servizi TWYP | pag. | 32 |
SEZIONE III - bis - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’UTILIZZO DELLA CARTA PREPAGATA | pag. | 33 |
SEZIONE IV - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL “CONTO ARANCIO” | pag. | 34 |
SEZIONE IV - bis - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO ARANCIO | pag. | 34 |
SEZIONE V - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI | pag. | 35 |
SEZIONE VI - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, DI CONSULENZA E DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI pag. 36
ALLEGATO 1 - INFORMATIVE PRIVACY pag. 39
DOCUMENTO DI SINTESI
Contratto Unico
Conto Corrente Arancio
Condizioni Economiche
Spese fisse
Gestione liquidità
Spese per l’apertura del conto € 0
Canone annuo tenuta del conto € 0
Imposta di bollo annuale (applicata nella misura e nei casi previsti dalla normative vigente) € 34,20 Totale spese annue € 34,20
Numero di operazioni incluse nel canone annuo illimitate
Spese annue per conteggio interessi e competenze € 0
Servizi di pagamento
Canone annuo Carta di Debito € 0
Canone annuo Carta Prepagata € 0
Home banking
Canone annuo per internet banking € 0
Canone annuo per phone banking € 0
Spese variabili
Gestione liquidità
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell’operazione) € 0 Produzione e invio estratto conto trimestrale online € 0
Produzione e invio estratto conto via posta prioritaria (solo su richiesta) € 5
Produzione e invio duplicato informativa mensile o documentazione relativa a singole operazioni via posta € 5 prioritaria (solo su richiesta)
Servizi di pagamento
Prelievo di contante presso sportello automatico con Carta di Debito in Italia e in Europa € 0,75
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
(i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)
Prelievo di contante presso sportello automatico ING con Carta di Debito in Italia € 0
Prelievo di contante presso sportello automatico con Carta Prepagata in Italia e all’estero € 2 (i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)
Bonifico - SEPA in entrata € 0
Bonifico - SEPA in uscita fino a 50.000 € tramite canale non assistito(1) € 0 Bonifico - SEPA in uscita fino a 50.000 € tramite canale assistito(2) € 2,50 (Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
Bonifico - SEPA in uscita superiore a 50.000 €(3) € 5
Addebito diretto € 0
(1) Ad esempio tramite WEB o Applicazione.
(2) Ad esempio tramite Call Center o Filiali o comunque con l’ausilio del personale della banca.
(3) La Banca si riserva la facoltà di fare effettuare questa operazione esclusivamente tramite Call Center o presso le filiali della stessa.
Interessi somme depositate
Interessi creditori
Tasso creditore annuo nominale 0%
Fido e sconfinamento
Caratteristiche principali del contratto di credito
Tipo del contratto di credito apertura di credito in conto corrente
Importo totale del credito, ossia il limite massimo o la somma totale a partire da € 1.000 e fino ad € 12.000 degli importi messi a disposizione del correntista
Durata del contratto di credito a tempo indeterminato, a revoca
Condizioni per il rilascio di un Fido iniziale di € 1.000 esito positivo della valutazione del merito creditizio al momento della richiesta
Condizioni per il rilascio di un Fido maggiore di € 1.000 o per aumentare l’importo del Fido già in essere
1) Esito positivo della valutazione del merito creditizio al momento della richiesta
2) Anzianità del conto corrente superiore a 6 mesi al momento della richiesta
3) Accredito consecutivo di almeno due stipendi/pensioni nei due mesi precedenti la richiesta oppure saldo medio sul conto corrente pari almeno a € 3.000 nei due mesi precedenti la richiesta
Il Fido è concesso a discrezione di ING
Voci di costo Fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile) 7,5%
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi 0,25% trimestrale
Spese sostenute per il recupero del credito fino al 10% dell’importo da recuperare (mediante l’intervento di società di recupero credito)
TAEG (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale) 8,53%
Sconfinamento extra - fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile) 10,5% Commissione di istruttoria veloce € 0
Spese sostenute per il recupero del credito fino al 10% dell’importo da recuperare (mediante l’intervento di società di recupero credito)
Sconfinamento in assenza di fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile) 10,5% Commissione di istruttoria veloce € 0
Spese sostenute per il recupero del credito fino al 10% dell’importo da recuperare (mediante l’intervento di società di recupero credito)
Interessi di mora
Tasso di mora gli interessi debitori esigibili e non pagati matureranno interessi di mora pari al tasso
contrattualmente stabilito per gli sconfinamenti extra fido ovvero in assenza di fido
Maturazione a partire dalla scadenza del termine di esigibilità al pagamento
Criteri per la produzione ed il pagamento degli interessi Interessi debitori in corso di rapporto(4)
Periodicità di calcolo annuale al 31 dicembre di ciascun anno
Esigibilità Al 1° marzo dell’anno successivo e comunque non prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB e/o 126-quater TUB
Interessi debitori alla chiusura del rapporto
Esigibilità al momento della chiusura del rapporto le somme dovute alla banca a titolo di capitale e di interessi sono immediatamente esigibili
(4) Gli interessi debitori sono addebitati sul conto alla data in cui essi divengono esigibili ed al solo fine del loro regolamento. Pertanto, essi non sono considerati sorte capitale e non producono ulteriori interessi, fatti salvi quelli di mora, se dovuti. La somma risultante a debito del correntista a titolo di interessi – anche se non ancora esigibile – è considerata dalla banca ai fini della quantificazione dell’esposizione complessiva del correntista medesimo relativa al conto.
Disponibilità somme versate
Assegni circolari stessa banca 0 gg lavorativi
Assegni bancari ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx(5) 0 gg lavorativi
Assegni bancari altri istituti(5) 4 gg lavorativi
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia(5) 4 gg lavorativi
Vaglia e assegni postali(5) 4 gg lavorativi
Versamento contante presso le casse automatiche delle filiali della banca immediata
(5) In caso di deposito dell’assegno presso le casse automatiche presenti nelle filiali della banca, il versamento in conto avviene entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei titoli da parte della direzione operativa della banca.
Altre spese e commissioni
Blocco dei Servizi per motivi di sicurezza su iniziativa della Banca(*) € 0
Emissione ed invio assegno circolare non trasferibile € 7,50
Rilascio modulo di 10 assegni bancari liberi o non trasferibili € 7,50 Numero moduli di assegni gratuiti nell’anno 0
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
(*) La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloccherà i Servizi a seguito di un numero di tentativi di autenticazione non riusciti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca stessa. In tal caso, per ripristinare i Servizi, il Cliente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sul sito internet xxx.xxx.xx
Altre Condizioni Economiche
Operatività corrente e gestione della liquidità
Spese tenuta conto
Imposta di bollo sull’estratto conto in caso di saldo medio su Conto Corrente Arancio inferiore a € 5.000 € 0
Imposta di bollo sull’estratto conto in caso di saldo medio su Conto Corrente Arancio superiore a € 5.000 € 34,20 (su base annua e salvo successive modifiche di legge)
Il recupero dell’imposta di bollo da parte della banca avviene con la stessa periodicità di invio della rendicontazione e viene addebitata con valuta ultimo giorno del periodo rendicontato
Spese di chiusura conto € 0
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico vedi sezione Spese Variabili
Riepilogo condizioni economiche dei moduli
Modulo Zero Vincoli
Condizioni economiche
Canone annuo tenuta del conto € 24 (addebito mensile € 2)(1) Imposta di bollo annuale (applicata nella misura e nei casi previsti dalla normative vigente) € 34,20 Totale spese annue € 58,20
Voci di costo derogate dal Modulo Zero Vincoli
Bonifico - SEPA in uscita fino a € 50.000 tramite canali assistiti(2) € 0
Ricariche telefoniche tramite canali assistiti(2) € 0
Bollettini Postali Bianchi tramite canali assistiti(2) € 1,5 (escluso spese postali)
Bollettini Postali Premarcati tramite canali assistiti(2) € 1,5 (escluso spese postali) CBILL tramite canali assistiti(2) € 2,5 (oltre eventuali commissioni applicate dall’azienda o dall’ente creditore) pagoPA con CBILL tramite canali assistiti(2) € 2,5 (oltre eventuali commissioni applicate dall’azienda o dall’ente creditore)
Pagamento Mav tramite canali assistiti(2) | € 0 |
Pagamento Rav tramite canali assistiti(2) | € 0 |
Pagamento F24 tramite canali assistiti(2) | € 0 |
Numero moduli di assegni gratuiti nell’anno | 1 |
Prelievo di contante presso sportello automatico con Carta di Debito in Italia e in Europa | € 0 |
(ING non applica commissioni. I proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)
Modalità di azzeramento del canone annuo
Accredito stipendio/pensione o flusso mensile in accredito(3) di almeno € 1.000 nel mese solare Sconto 100% canone mensile
(1) Solo in caso di prima attivazione il canone del mese di attivazione e quello successivo sono gratuiti.
(2) Ad esempio tramite Call Center o Filiali o comunque con l’ausilio del personale della banca.
(3) Ai fini del calcolo del flusso mensile in accredito sono escluse le seguenti operazioni:
x. Xxxxxxxxx tra Conti Xxxxxxxx Xxxxxxx e/x Xxxxx Xxxxxxx in cui il cliente risulti uno degli intestatari in entrambi i conti coinvolti nell’operazione;
b. Accrediti per vendite/disinvestimenti provenienti da Dossier Xxxxxx e/o Dossier Investimenti;
c. Accrediti dovuti ad erogazioni di Xxxxx Xxxxxxx e/o Xxxxxxxx Xxxxxxx;
d. Accrediti di dividendi, cedole, interessi ed ogni eventuale provento derivante dai prodotti ING, e/o collegati al conto, accreditati sul Conto Corrente Arancio del cliente;
e. Riaccrediti provenienti da carte prepagate collegate al Conto Corrente Arancio.
Servizi di Conto Corrente Arancio
Condizioni Economiche
Spese variabili
Accredito stipendio/pensione € 0
Trasferimento servizi di pagamento € 0
Ricariche telefoniche tramite canale non assistito(1) € 0
Ricariche telefoniche tramite canale assistito(2) € 2,50
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
Bollettini Postali Bianchi tramite canale non assistito(1) € 1,5 (escluso spese postali)
Bollettini Postali Bianchi tramite canale assistito(2) € 4,0 (escluso spese postali)
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
Bollettini Postali Premarcati tramite canale non assistito(1) € 1,5 (escluso spese postali)
Bollettini Postali Premarcati tramite canale assistito(2) € 4,0 (escluso spese postali)
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
CBILL tramite canale non assistito(1) € 2,5 (oltre eventuali commissioni applicate dall’azienda o dall’ente creditore) CBILL tramite canale assistito(2) € 5,0 (oltre eventuali commissioni applicate dall’azienda o dall’ente creditore) (Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
pagoPA con CBILL tramite canale non assistito(1) € 2,5 (oltre eventuali commissioni applicate dall’azienda o dall’ente creditore) pagoPA con CBILL tramite canale assistito(2) € 5,0 (oltre eventuali commissioni applicate dall’azienda o dall’ente creditore) (Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
Pagamento Mav tramite canale non assistito(1) € 0
Pagamento Mav tramite canale assistito(2) € 2,50
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
Pagamento Rav tramite canale non assistito(1) € 0
Pagamento Rav tramite canale assistito(2) € 2,50
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
Pagamento F24 tramite canale non assistito(1) € 0
Pagamento F24 tramite canale assistito(2) € 2,50
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
Versamento assegni € 0
Versamento presso le casse automatiche delle Filiali della Banca (limite giornaliero: € 5.000; limite mensile: € 5.000) € 0 Prelievo contanti presso le casse automatiche delle Filiali della Banca (limite giornaliero: € 3.000; limite mensile: € 6.000) € 0 Giroconto verso un tuo Conto Arancio o un altro tuo Conto Corrente Arancio € 0
Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio € 0
Attivazione servizio E-mail Alert (solo su richiesta) € 0
Costo per singolo E-mail Alert € 0
Attivazione servizio SMS Alert (solo su richiesta) € 0
Costo per singolo SMS Alert € 0,20
(il costo degli SMS Alert ricevuti nel mese, è addebitato sul Conto Corrente Arancio in un’unica soluzione con valuta l’ultimo giorno lavorativo del mese stesso.
In caso di Conto Corrente Arancio cointestato, l’addebito è pro-capite laddove il servizio è attivato da entrambi i titolari)
Autenticazione Forte del Cliente Canone annuo servizio SMS OTP | € 6 (addebiti mensili di € 0,50) |
Canone annuo servizio Token | € 0 |
Carta di Debito Canone annuo (1° anno e successivi) | € 0 |
Rilascio Carta | € 0 |
Rinnovo Carta | € 0 |
Riemissione Carta in caso di furto/smarrimento/clonazione/danneggiamento | € 10 |
Blocco Definitivo Carta su richiesta del Cliente € 0
Blocco Temporaneo Carta su richiesta del Cliente(3) € 0
Blocco Carta per motivi di sicurezza su iniziativa della Banca(**) € 0
Impostazioni limiti di spesa € 0
Invio PIN cartaceo € 2,50
Invio PIN on line € 0
Cambio PIN on line € 0
Cambio PIN da ATM € 0
Prelievo di contante presso sportello automatico in Italia e in Europa € 0,75 (i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)
Numero prelievi gratuiti 0
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”) Prelievo di contante presso sportello automatico ING in Italia € 0 Limite di utilizzo giornaliero (per funzione POS) da € 500 fino a € 1.500
Limite di utilizzo mensile (per funzione POS) da € 1.500 fino a € 4.999
Limite di utilizzo giornaliero (funzioni di prelievo contante tramite ATM in Europa e ATM per area funzione Mondo)
da € 500 fino a massimo di € 1.500(1)
Limite di utilizzo mensile (funzioni di prelievo contante tramite ATM in Europa e ATM per area funzione Mondo)
da € 1.500 fino a massimo di € 4.999(1)
Limite di utilizzo in modalità contactless senza digitazione del PIN € 25
Funzionalità opzionale Mondo
Commissione attivazione funzione Mondo € 10
Prelievo di contante presso sportello automatico paesi area Mondo € 2 (i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)
Maggiorazione su tasso cambio per operazioni in valuta diversa dall’euro 2%
(**) La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloccherà la Carta a seguito di un numero di tentativi di autenticazione non riusciti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca. In tal caso, per ripristinare l’uso della Carta il Cliente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.
Carta Prepagata
Canone annuo (1° anno e successivi) € 0
Rilascio Carta fisica € 10
Riemissione Carta fisica in caso di furto/smarrimento/clonazione/danneggiamento € 10
Blocco Carta € 0
Blocco Carta per motivi di sicurezza su iniziativa della Banca(**) € 0
Invio PIN cartaceo € 0
Ristampa PIN cartaceo € 2,50
Canone mensile servizio di alerting SMS (solo su richiesta) € 0,50 Ricarica Carta € 1
Numero ricariche gratuite 0
Commissioni per rifornimento carburante € 0
Prelievo di contante presso sportello automatico in Italia e all’estero € 2 (i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)
Maggiorazione su tasso di cambio per operazioni in valuta diversa dall’euro 2% Limite di utilizzo giornaliero tutta la disponibilità sulla Carta
Limite di utilizzo mensile tutta la disponibilità sulla Carta
Limite di utilizzo giornaliero (funzioni di prelievo contante tramite ATM in Europa e ATM per area funzionale Mondo)
fino a massimo € 500
Limite di utilizzo mensile (funzioni di prelievo contante tramite ATM in Europa e ATM per area funzionale Mondo)
fino a massimo € 4.500
Limite massimo di ricarica € 4.500
Accredito somme su Conto Corrente Arancio € 2
Chiusura della Carta € 0
Disponibilità massima sulla Carta € 4.500
Produzione e invio duplicato elenco movimenti Carta via posta prioritaria (solo su richiesta) € 5
Limite di utilizzo in modalità contactless senza digitazione del PIN € 25
Invio comunicazioni periodiche in formato elettronico € 0
(**) La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloccherà la Carta a seguito di un numero di tentativi di autenticazione non riusciti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca. In tal caso, per ripristinare l’uso della Carta il Cliente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.
Twyp
Canone annuo € 0
Download Twyp € 0
Blocco / Sblocco Account TWYP € 0
Ricarica Twyp € 0
Rimborso di Moneta Elettronica verso Conto Corrente Arancio € 0
Invio e Ricezione Moneta Elettronica € 0
Pagamenti Twyp € 0
Operazioni di Cash-Back € 0,10
(€ 0 per Operazioni compiute prima del 31/12/2020)
Limiti di Utilizzo
Saldo massimo annuale su Twyp € 5.000
Pagamenti
Importo minimo per operazioni di Cash-Back € 20
Importo massimo per operazioni di Cash-Back € 150
Importo massimo mensile per operazioni di Cash-Back € 1.000
Importo massimo giornaliero per operazioni di Pagamento e Cash-Back € 600
Importo massimo mensile per operazioni di Pagamento e Cash-Back € 1.200
Invio e Ricezione di Moneta Elettronica
Importo massimo annuale di Moneta Elettronica ricevibile su Twyp € 5.000
Importo massimo annuale di Moneta Elettronica inviabile su Twyp € 5.000
Assegni
Rilascio modulo di 10 di assegni bancari liberi o non trasferibili € 7,50 Numero moduli di assegni gratuiti nell’anno 0
(Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
Emissione ed invio assegno circolare non trasferibile € 7,50
Commissione invio copia immagine assegno € 5
Commissione assegno impagato € 10
Commissione assegno insoluto € 10
Commissione assegno protestato € 10
Commissione versamento € 0
Imposta di bollo sull’estratto conto per il rilascio di un modulo di 10 assegni bancari liberi € 15
Condizioni per richiedere un libretto degli assegni liberi o non trasferibili
Accredito dello stipendio/pensione nel mese precedente la richiesta oppure saldo sul conto corrente pari almeno a
€ 3.000 al momento della richiesta
Addebito diretto
Attivazione mandato € 0
Revoca mandato € 0
Commissione per singolo addebito € 0
Commissione per revoca singolo addebito prima della scadenza € 2
Commissione per rimborso singolo addebito dopo la scadenza € 2
Commissione per ritardato pagamento singolo addebito € 2
Gestione profilo debitore € 2
(I dettagli relativi alla funzionalità sono disponibili tramite Internet, Call Center e filiali) Commissione per singola personalizzazione (inserimento/modifica)
Commissione richiesta copia mandato € 10
Bonifici e giroconti
Bonifico in entrata € 0
Bonifici - SEPA
Bonifico in uscita fino a 50.000 € tramite canale non assistito(1) € 0 Bonifico in uscita fino a 50.000 € tramite canale assistito(2) € 2,50 (Condizione soggetta a deroga migliorativa con Modulo Zero Vincoli attivo, vedi sezione “Riepilogo condizioni economiche dei moduli”)
Bonifico in uscita superiore a 50.000 €(4) € 5
Commissione richiamo bonifico € 5
Bonifici - extra SEPA
Bonifico in valuta diversa da euro verso paesi area UE/EEA € 30
Bonifico in euro verso paesi non area UE/EEA € 30
Bonifico in valuta diversa da euro verso paesi area non UE/EEA € 30
Tasso di cambio applicato in caso di bonifico in valuta diversa da euro: cambio indicativo BCE rilevato a chiusura del giorno precedente maggiorato dell’ 1% in caso di valuta dollaro o 1,5% in caso di altre valute. Il tasso di cambio fornito al momento della richiesta di pagamento è indicativo, a seguito dell’esecuzione dell’operazione la banca provvede a fornire il cambio definitivo.
Eventuali trattenute sull’importo trasferito potrebbero essere effettuate da eventuali altre banche coinvolte nel trasferimento o dalla banca del beneficiario (in base alle condizioni contrattuali applicate al beneficiario).
Giroconto verso un tuo Xxxxx Xxxxxxx o un altro tuo Conto Corrente Xxxxxxx € 0
Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio € 0
Disponibilità somme versate
Bonifico in entrata il giorno di ricezione dei fondi
Accredito stipendio/pensione il giorno di ricezione dei fondi
Assegni bancari esteri in euro pagabili su banca Italiana 10 gg lavorativi Bonifico in entrata da altro Conto Corrente Arancio il giorno di ricezione dei fondi
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx il giorno di ricezione dei fondi
Giroconto da altro Conto Corrente Arancio il giorno di ricezione dei fondi Versamento POS tramite Carta di Debito presso le filiali della banca(6) immediata
Valute
Versamenti
Valute di accredito
Bonifico in entrata: il giorno di ricezione dei fondi
Accredito stipendio/pensione: il giorno di ricezione dei fondi
Assegni bancari ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx: a partire dalla data di versamento(7)
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento (tale data è il giorno in cui la banca riceve l’assegno)(7)
Assegni bancari altri istituti: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento (tale data è il giorno in cui la banca riceve l’assegno)(7)
Vaglia e assegni postali: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento (tale data è il giorno in cui la banca riceve l’assegno)(7)
Assegni bancari esteri in euro pagabili su banca italiana: a partire dalla data di versamento
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di esecuzione dell’ordine
Giroconto da altro Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx: data esecuzione dell’ordine
Versamento contante presso le casse automatiche delle filiali della banca: il giorno di esecuzione dell’operazione
Versamento POS tramite Carta di Debito presso le filiali della banca(6): il giorno di esecuzione dell’operazione
Prelievi e pagamenti
Valute di addebito
Bonifico in uscita: il giorno dell’esecuzione dell’ordine
Assegno: la data riportata sul titolo
Giroconto su altro Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx: il giorno dell’esecuzione dell’ordine
Giroconto / Giroconto Automatico verso un tuo Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di esecuzione concordato
Ricarica telefonica: il giorno dell’esecuzione dell’ordine Addebito diretto: il giorno dell’esecuzione dell’ordine Bollettini Postali: il giorno dell’esecuzione dell’ordine CBILL: il giorno dell’esecuzione dell’ordine
MAV/RAV: il giorno dell’esecuzione dell’ordine
F24: il giorno di esecuzione concordato
Prelievo di contante presso le casse automatiche delle filiali della banca: il giorno di esecuzione dell’operazione
Altro
Modalità di conferimento ordine
Bonifico in uscita: tramite Internet o Call Center o filiali. Bonifico - extra SEPA, bonifico - SEPA superiore a 50.000 € o in valuta diversa da euro eseguibile tramite Call Center o filiali
Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto verso un tuo Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali
Bollettini Postali: tramite Internet o Call Center o filiali
CBILL: tramite Internet o Call Center o filiali
MAV/RAV: tramite Internet o Call Center o filiali
F24: tramite Internet o Call Center o filiali o Entratel o Fisconline
Ricarica Telefonica: tramite Internet o Call Center o filiali
Prelievo di contante presso le casse automatiche delle filiali della banca: tramite filiali
Modalità di revoca ordine
Bonifico in uscita: tramite Internet o Call Center o filiali. Bonifico - extra SEPA o in valuta diversa da euro non revocabile
Giroconto verso un altro Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx: operazione non revocabile
Giroconto verso un tuo Xxxxx Xxxxxxx: operazione non revocabile
Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali
Bollettini Postali: operazione non revocabile(8)
CBILL: operazione non revocabile MAV/RAV: tramite Call Center o filiali F24: tramite Internet o Call Center o filiali
Ricarica Telefonica: operazione non revocabile
Addebito diretto: tramite Internet o Call Center o filiali
Prelievo di contante presso le casse automatiche delle filiali della banca: operazione non revocabile
Limiti orari conferimento o revoca ordine
Bonifico in uscita: conferimento e revoca entro le ore 17.00, bonifico verso altro Conto Corrente Xxxxxxx non revocabile se disposto entro le ore 17.00 in un giorno lavorativo
Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile
Giroconto verso un tuo Xxxxx Xxxxxxx: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile
Giroconto Automatico verso un tuo Xxxxx Xxxxxxx: conferimento sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato
Bollettini Postali: conferimento disponibile 7 giorni su 7 dalle ore 00.15 alle ore 23.45, revoca non disponibile(8)
CBILL: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile
MAV/RAV: conferimento sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 17.00
F24: conferimento sempre disponibile, revoca possibile entro la fine della giornata operativa di inserimento dell’ordine
Ricarica Telefonica: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile
Addebito diretto: in caso di revoca entro le ore 17.00 del giorno lavorativo precedente la scadenza del pagamento
Tempi di esecuzione
Bonifico in uscita:
- Bonifico verso altro Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx: immediato se disposto entro le ore 17.00 in un giorno lavorativo.
- Bonifico - SEPA: entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’ordine se disposto entro le ore 17.00 in un giorno lavorativo.
- Bonifico - extra SEPA in euro verso paesi area UE/EEA: entro il giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di pagamento effettuata verso la banca.
- Bonifico - extra SEPA in valuta diversa da euro verso paesi area UE/EEA, in euro verso paesi non area UE/EEA, in valuta diversa da euro verso paesi area non UE/EEA: entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di pagamento effettuata verso la banca.
Giroconto verso un altro Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx: immediato
Giroconto verso un tuo Xxxxx Xxxxxxx: immediato
Giroconto Automatico verso un tuo Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di esecuzione concordato
Bollettini Postali: immediato
CBILL: immediato
MAV/RAV: entro la fine della giornata operativa successiva alla data di ricezione dell’ordine
F24: entro la fine della giornata operativa indicata dal cliente al momento dell’inserimento dell’ordine
Ricarica Telefonica: entro la fine della giornata operativa di ricezione dell’ordine
Addebito diretto: il giorno di scadenza concordato
Prelievo di contante presso le casse automatiche delle filiali della banca: immediato
N O T E:
(1) Ad esempio tramite WEB o Applicazione.
(2) Ad esempio tramite Call Center o Filiali o comunque con l’ausilio del personale della banca.
(3) Dopo 6 mesi il blocco della Carta diverrà definitivo e la Carta stessa non potrà più essere riattivata, né utilizzata.
(4) La Banca si riserva la facoltà di fare effettuare questa operazione esclusivamente tramite Call Center o presso le filiali della stessa.
(5) Limite massimo di prelievo di contante con carte di xxxxxx e carte prepagate di cui il cliente è titolare: € 4.999.
(6) Il versamento POS è possibile solo ai fini dell’attivazione di Conto Corrente Arancio.
(7) In caso di deposito dell’assegno presso le casse automatiche presenti nelle filiali della banca, il versamento in conto avviene entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei titoli da parte della direzione operativa della banca.
(8) In caso di disposizione con data futura relativa al solo Bollettino Postale premarcato l’ordine di pagamento è revocabile entro la fine della giornata precedente alla data pagamento richiesta.
Xxxxx Xxxxxxx
Spese
Apertura € 0
Chiusura € 0
Versamenti € 0
Prelievi € 0
Servizio di Alimentazione € 0
Invio rendiconto e informativa mensile € 0
Imposta di bollo a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge
Interessi su somme depositate
Tasso creditore annuo nominale (soggetto a ritenuta di legge) 0,02%
Liquidazione degli interessi
Promozioni Regolamento promozione Arancio+ consultabile in Area Riservata
Periodicità annuale al 31/12
Base di calcolo anno civile (365 gg)1
Ritenuta Fiscale sugli interessi maturati come da normativa vigente
Valute applicate e disponibilità sulle somme versate
Versamenti
Bonifico Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante.
Disponibilità: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Tempi massimi di esecuzione: Il tempo massimo per il completamento dell’ope- razione (accredito su Xxxxx Xxxxxxx) è, di norma, non superiore a 3 giorni lavorati- vi successivi alla data di accettazione da parte della banca ordinante.²
Servizio di Alimentazione3 Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di ricezione dei fondi da parte della
banca ordinante.
Disponibilità: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Limite di importo complessivo accreditabile per mese: fino ad un massimo di 500€ per cliente. Nel caso di cointestazione, 500€ per intestatario.
Assegno bancario
di ING BANK N.V. Milan Branch4
Assegno bancario
altre banche/vaglia Banca d’Italia4
Valuta di accredito: a partire dalla data di versamento.
Disponibilità: a decorrere dalla data di versamento.
Valuta di accredito su Conto Arancio: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento.
Disponibilità: a decorrere dalla 4° giornata operativa successiva alla data di versamento.
Assegno circolare altre banche4 Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx: 1 giornata operativa successiva alla data
di versamento.
Disponibilità: a decorrere dalla 4° giornata operativa successiva alla data di versamento.
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx di accredito: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Giroconto da Conto Corrente Arancio
Giroconto Automatico
da Conto Corrente Arancio
Estinzione vincolo Deposito Xxxxxxx
Valuta di accredito: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Valuta di accredito: il giorno di esecuzione concordato.
Disponibilità: il giorno di esecuzione concordato.
Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Prelievi
Bonifico Valuta di accredito su conto predefinito: la data valuta effettiva dipende dalle condizioni economiche della banca che riceve la somma. Di norma essa non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo viene accreditato.
Valuta di addebito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Tempi massimi di esecuzione: entro il giorno successivo alla ricezione dell’ordine.
Giroconto a Conto Xxxxxxx Xxxxxx di addebito: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Giroconto a Conto Corrente Arancio
Sottoscrizione vincolo Deposito Xxxxxxx
Valuta di addebito: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Valuta di addebito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Modalità di conferimento ordine
Bonifico in uscita5: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx a Conto Corrente Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx ad un altro Xxxxx Xxxxxxx: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Xxxxx Xxxxxxx: tramite Internet o Call Center o filiali
Servizio di Alimentazione3: tramite Internet o Call Center o filiali
Modalità di revoca ordine
Bonifico in uscita: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx a Conto Corrente Arancio: operazione non revocabile
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx ad un altro Xxxxx Xxxxxxx: operazione non revocabile
Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Xxxxx Xxxxxxx: tramite Internet o Call Center o filiali
Servizio di Alimentazione3: tramite Internet o Call Center o filiali
Limiti orari conferimento o revoca ordine
Bonifico in uscita: ore 16.00
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx a Conto Corrente Arancio: sempre disponibile
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx ad un altro Xxxxx Xxxxxxx: sempre disponibile
Giroconto Automatico da Conto Corrente Xxxxxxx a Xxxxx Xxxxxxx: richiesta sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato
Servizio di Alimentazione3: ore 16.00
Altro
Limite minimo di giacenza € 0
Limite massimo di giacenza pari a € 1.500.000 per ogni Xxxxx Xxxxxxx; nel caso di attivazione di più conti
la giacenza massima consentita è pari a € 3.000.000 per cliente.
Xxxxx predefiniti oltre i conti ING fino ad un massimo di 3
NOTA:
ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx non risponde di spese, commissioni, o valute che altre banche applicano normalmente alla clientela per l’esecuzione dei rispettivi incarichi.
Periodo di validità: le condizioni indicate sono valide fino ad eventuale variazione che sarà resa nota dalla Banca con le modalità e termini previsti dalle Condizioni Generali. In seguito all’attivazione di Xxxxx Xxxxxxx sarà inviata al cliente una versione aggiornata del Documento di Sintesi alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.
1 In caso di anno bisestile la base di calcolo è di 366 giorni.
2 In caso di incompletezza della documentazione contrattuale ricevuta e/o di mancata identificazione del Cliente ai sensi della Normativa Antirciclaggio e/o di impossibilità di esperire altri adempimenti normativi, ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx, ove il Cliente non adempia alla richiesta della banca in merito alla documentazione mancante, provvederà a restituire al Cliente la somma entro 20 giorni lavorativi; è facoltà del Cliente chiedere a ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx di provvedere prima della scadenza di detto termine.
3 La Banca si riserva la facoltà di stabilire limiti al numero e all’importo degli accrediti, anche al fine di garantire la migliore sicurezza delle relative operazioni. 4 In caso di deposito dell’assegno presso le casse automatiche presenti nelle filiali della banca, il versamento in conto avviene entro il giorno lavorativo
successivo alla ricezione dei titoli da parte della direzione operativa della banca.
5 La Banca si riserva la facoltà di fare effettuare le disposizioni superiori a 50.000€ esclusivamente tramite Call Center o presso le Filiali della stessa.
Le operazioni, ad eccezione di quelle sempre disponibili, richieste dopo le ore 16.00 o richieste in una Giornata non operativa sono eseguite il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
Deposito | Arancio |
Spese Apertura | € 0 |
Chiusura | € 0 |
Sottoscrizione Vincolo | € 0 |
Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata) | € 0 |
Invio rendiconto | € 0 |
Imposta di bollo | a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge |
Interessi su somme depositate
TASSO CREDITORE NOMINALE SULLE SOMME VINCOLATE
Durata Standard del vincolo | Da 10.000 € | Da 50.000 € | Da 100.000 € |
12 mesi | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Liquidazione degli interessi
Periodicità a scadenza vincolo, in caso di estinzione anticipata non verranno riconosciuti gli interessi Base di calcolo anno civile (365 gg); in caso di anno bisestile la base di calcolo è di 366 giorni Ritenuta Fiscale sugli interessi maturati come da normativa vigente
Valute applicate e disponibilità sulle somme versate
Versamenti
Sottoscrizione Vincolo Valuta di addebito su Xxxxx Xxxxxxx di appoggio: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Prelievi
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
(a scadenza o anticipata)
Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx di appoggio: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Modalità di conferimento ordine
Sottoscrizione Vincolo: tramite Internet o Call Center o filiali
Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata): tramite Internet o Call Center o filiali
Altro
Limite massimo di vincoli fino ad un massimo di 5 per intestazione
Deposito titoli e Servizi di Investimento
Imposta bollo
Imposta per bollo governativo calcolata ed addebitata nella misura indicata dalla normativa vigente, con cadenza trimestrale e/o mensile (rientrano nel calcolo dell’imposta di bollo gli strumenti finanziari custoditi nel deposito titoli TRADING - e anche le quote di OICR). Il conto di addebito è quello di riferimento della posizione titoli e/o fondi.
TTF
Tasse sulle transazioni finanziarie a carico del cliente nella misura indicata dalla normativa vigente per ciascun Paese UE (ed eventualmente extra UE) che ha introdotto tale tassazione. (*)
(*) L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno introdotto tale tassazione, la relativa aliquota sulle transazioni finanziarie e indicazioni sui mercati e/o gli strumenti finanziari rilevanti per la tassazione è disponibile sul sito xxx.xx o contattando il call center della banca.
Servizio di ricezione e trasmissione ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari
Spese fisse | |
Canone mensile di utilizzo piattaforma di negoziazione | € 0 |
Spese variabili Diritti di custodia | |
Spese per apertura e chiusura rapporto | € 0 |
Spese di custodia ed amministrazione | € 0 |
Trasferimento titoli | |
Spese per trasferimento titoli in ingresso | € 0 |
Spese per trasferimento titoli in uscita | € 0 |
Operazioni straordinarie | |
Spese per accredito di cedole e dividendi | € 0 |
Spese per la gestione operazioni sul capitale | € 0 |
Spese per emissione biglietti assembleari | € 0 |
Messa a disposizione comunicazioni | |
Spese per conferma esecuzione ordini (on line e cartacea) | € 0 |
Spese per rendiconto trimestrale (on line e cartaceo) | € 0 |
Spese per rendiconto mensile (on line e cartaceo) solo su richiesta | € 5 |
Servizi alerting | |
Spese per il servizio di alerting (via SMS ed e-mail) | € 0 |
Valute | |
Valuta di incasso cedole, dividendi e rimborso titoli scaduti | come da normativa vigente |
Commissioni di ricezione e trasmissione degli ordini collegando il deposito titoli a Conto Corrente Arancio Commissioni applicate a partire dal 1° e fino al 15° ordine eseguito in un anno (365 giorni) 0,19% (minimo € 8, massimo € 18) Commissioni applicate a partire dal 16° e fino al 50° ordine eseguito in un anno (365 giorni) € 8 Commissioni applicate a partire dal 51° e fino al 100° ordine eseguito in un anno (365 giorni) € 7 Commissioni applicate a partire dal 101° ordine eseguito in un anno (365 giorni) € 6 Commissioni di ricezione e trasmissione degli ordini collegando il deposito titoli a Xxxxx Xxxxxxx
Commissioni applicate per ordine eseguito 0,19% (minimo € 8, massimo € 18)
Spese fisse call center
Spesa aggiuntiva per ordine via call center € 5
Note generali
- Nessun costo per ordini non eseguiti revocati;
- In caso di esecuzione in più tranche nella stessa giornata, i costi si applicano una volta sul totale (la commissione viene spalmata sulle varie tranche che compongono la singola transazione)
Altri servizi
Il book raccoglie le proposte di acquisto e di vendita relative ad un determinato strumento, consente di capire se e a quale prezzo e quantità un determinato ordine può essere eseguito € 10 annui
Altre spese
Comunicazioni su richiesta del cliente
Invio a mezzo posta, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni trasmesse (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti) € 5
Invio, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione € 10
Servizio di consulenza in materia di investimenti
Oneri direttamente applicati al cliente
Servizio MYMoneyCoach (dalla sua attivazione(*)) - Canone mensile € 4(**)
(*) Il servizio MYMoneyCoach per l’attivazione richiede un investimento di almeno 5000 €. Il canone è addebitato in conto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al primo investimento con valuta l’ultimo giorno del mese dell’investimento.
(**) Il canone mensile è ridotto a € 2 in caso di controvalore degli strumenti finanziari investiti tramite il Servizio MYMoneyCoach uguale o maggiore di 30.000 €. La riduzione sarà applicata per ogni mese in cui il controvalore degli strumenti finanziari rilevato l’ultimo giorno del mese sarà uguale o maggiore alla soglia indicata.
Remunerazioni ricevute da terzi
La Banca riceve a titolo di remunerazione pagamenti da terzi in relazione agli OICR collocati a seguito dell'attività di consulenza.
Altre spese
Comunicazioni su richiesta del cliente
Invio a mezzo posta, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni trasmesse (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti) € 5
Invio, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione € 10
Servizio di collocamento di OICR
Spese variabili
Spese per apertura, gestione e chiusura rapporto € 0
Commissioni e spese di sottoscrizione (*) entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KIID Commissioni e spese di rimborso (*) entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KIID
Commissioni e spese per il PAC (*) entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KIID Commissioni e spese di conversione (switch) (*) entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KIID
Commissioni e spese applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (*) nella misura indicata nell’allegato al modulo
di Sottoscrizione, salvo migliori condizioni applicate alla singola operazione
Spese per conferma esecuzione ordini € 0
Spese per invio rendiconto trimestrale (on line e cartaceo) € 0
Spese per rendiconto mensile (on line e cartaceo) solo su richiesta € 5
(*) I costi puntuali applicati sono indicati nell’informativa riepilogativa dei costi e degli oneri e nella lettera di conferma dell’operazione.
Remunerazioni ricevute da terzi
La Banca riceve a titolo di remunerazione pagamenti da terzi in relazione agli OICR collocati.
Altre spese
Comunicazioni su richiesta del cliente
Invio a mezzo posta, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni trasmesse (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti) € 5
Invio, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione € 10
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
I depositi presso ING Bank N.V. sono protetti da: | Il Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Banca Centrale olandese) (DNB) (1) |
Limite della protezione: | 100.000 euro per depositante e per ente creditizio (2) I seguenti marchi fanno parte del Suo ente creditizio: ING, ING Bank, ING Bank N.V. |
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio: | Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro (2) |
Se possiede un conto congiunto con un’altra persona: | Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (3) |
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell’ente creditizio: | 20 giorni lavorativi (4) |
Valuta del rimborso: | Euro |
Contatti: | Xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx X.X. XX xxx 00 0000 XX Xxxxxxxxx indirizzo: Xxxxxxxxx 0 0000 XX Xxxxxxxxx Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11 email: xxxx@xxx.xx |
Per maggiori informazioni: | vai alla sezione “English”, cerca “Deposit Guarantee Scheme” |
Informazioni supplementari
In generale, tutti i depositanti e le imprese sono coperti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre, su richiesta, se taluni prodotti sono o meno coperti. Se i depositi sono coperti, l’istituto di credito gliene darà conferma nel relativo estratto conto.
NOTE:
(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito:
Il Suo deposito è coperto dal Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100.000 euro.
(2) Limite generale della protezione:
Se un deposito è indisponibile perché l’ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti saranno rimborsati dal Sistema di Garanzia dei Depositi olandese. Il rimborso è limitato a 100.000 euro. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.
Questo metodo sarà applicato anche se l’ente creditizio opera con diversi marchi. ING Bank N.V. opera anche con il marchio ING, ING Bank, ING Bank N.V. Ciò significa che tutti i depositi presso uno o più enti con i suddetti marchi sono complessivamente coperti fino a 100.000 euro.
(3) Limite di protezione per i conti congiunti:
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro.
In caso di fallimento del Suo ente creditizio, nei tre mesi successivi al deposito da Lei effettuato presso il medesimo, di un ammontare derivante da un’operazione immobiliare e relativa ad un immobile ad uso privato, il Suo deposito sarà rimborsato fino ad un ammontare massimo pari a 500.000 euro.
Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili sul sito xxxx://xxx.xxx.xx.
(4) Rimborso:
Il Sistema di Garanzia dei Depositi a protezione del Suo deposito è il Sistema di Garanzia dei Depositi olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank) (DNB); XX xxx 00 0000 XX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 0000 XX Xxxxxxxxx. Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11, email: xxxx@xxx.xx, sito xxxx://xxx.xxx.xx, rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 euro).
In caso di mancato rimborso, entro i termini sopraindicati (20 giorni lavorativi), potrà contattare il Sistema di Garanzia sopra menzionato, per richiedere il rimborso a Lei dovuto.
CONDIZIONI GENERALI
rif. Contratto Unico V.02A del 2020
Definizioni e Premesse
ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx, con sede principale in Mi- lano, Viale Xxxxxx Xxxxx 250 (di seguito “ING” o la “Ban- ca”) offre i servizi di seguito disciplinati nelle diverse Sezioni delle presenti Condizioni Generali;
- per “Applicazione” si intende il programma infor- matico messo a disposizione dalla Banca dedicato a dispositivi di tipo mobile (ad es. smartphone), che il Cliente installa e utilizza sul proprio Dispositivo;
- “Applicazione ING” si intende l’Applicazione che consente di accedere ad alcuni Servizi forniti dal- la Banca secondo i termini indicati nelle condizioni d’uso dell’applicazione stessa;
- per “Applicazione TWYP” si intende l’Applicazione che consente di accedere ai Servizi di Pagamento e di emissione di Moneta Elettronica, disciplinati all’interno della Sottosezione V alla Sezione III – Par- te B “Condizioni Generali relative ai singoli Servizi di Pagamento” delle presenti Condizioni Generali;
- per “Servizio SMS OTP” si intende il servizio di Au- tenticazione Forte del Cliente che consiste nella ge- nerazione del Codice monouso OTP da utilizzarsi in aggiunta al Codice segreto P.I.N.;
- per “Servizio Token” si intende il servizio di Autenti- cazione Forte del Cliente che consiste in un softwa- re dell’Applicazione ING che genera il codice Token;
- per “Codice Cliente” si intende il codice composto da 7 cifre che viene assegnato dalla Banca al Clien- te al momento della conclusione del Contratto;
- per “Codice monouso OTP” si intende il codice mo- nouso inviato via SMS al Cliente;
- per “Codice segreto P.I.N.” si intende il codice per- sonale segreto consegnato dalla Banca al Cliente e che può essere successivamente modificato dal Cliente stesso;
- per “Codice Token” si intende il codice monouso generato con l’Applicazione ING (i) tramite l’uti- lizzo del codice numerico di sei cifre (cd. Smart Code) impostato dal Cliente in fase di attivazione del token o, in alternativa e su scelta del Cliente,
(ii) tramite l’uso dell’impronta digitale o di altri dati biometrici del Cliente, se tale modalità è supporta- ta dal Dispositivo sul quale il Cliente ha scaricato l’Applicazione ING;
- per “Consumatore” si intende la persona fisi- ca di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- per “Cliente” o “Titolare” si intende la persona fisica (ovvero, in caso di cointestazione, congiun- tamente, le persone fisiche), che, a seguito della conclusione del Contratto (come di seguito defini- to) e della valutazione del merito creditizio operata dalla Banca, diviene/divengono titolare/i del Conto Corrente e/o del conto di deposito (Conto Arancio o Deposito Xxxxxxx, come di seguito definiti) e dei servizi ad esso/i collegati;
- per “Xxxxx Xxxxxxx” si intende il conto di deposi- to intestato al Cliente e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione IV – “Condizioni Generali che regolano il “Xxxxx Xxxxxxx”;
- per “Conto Corrente” o “Conto Corrente Arancio” si intende il conto corrente di corrispondenza intesta- to al Cliente e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione II – “Condi- zioni Generali che regolano il Conto Corrente” e dal- la Sezione II bis – “Condizioni Generali che regolano i Moduli associati al Conto Corrente”;
- per “Contratto” si intende il contratto che regola il rapporto di conto corrente e gli altri Servizi compo- sto dal Modulo di Xxxxxxxxx accettato dalla Banca, dai relativi Documenti di Sintesi e dalle presenti Condizioni Generali;
- per “Deposito Xxxxxxx” si intende il servizio di de- posito a risparmio vincolato offerto dalla Banca e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione IV – bis “Condizioni Gene- rali che regolano il servizio di Deposito Arancio”;
- per “Dispositivo” o “Device” si intende il dispositivo di tipo mobile (ad es. smartphone) di esclusiva di- sponibilità del Cliente e che, se dotato delle carat- teristiche tecniche adeguate permette al Cliente di utilizzare le Applicazioni;
- per “Dispositivo NFC”: il Dispositivo che consente al Cliente di eseguire operazioni in Modalità NFC;
- per “Documento di Sintesi” si intende il frontespi- zio del Contratto in cui sono indicate le condizioni economiche dei Servizi;
- per “Filiali” si intendono le unità operative locali (sportelli) della Banca presenti in Italia;
- per “Home Banking” si intende una modalità ope- rativa attraverso la quale la Banca fornisce i Servizi nei limiti e alle condizioni indicate nel Contratto o nelle condizioni d’uso dell’Applicazione ING;
- per “Modalità NFC” (near field communication) si intende la tecnologia informatica che fornisce con- nettività wireless (senza fili) a corto raggio e che consente funzioni di pagamento “in prossimità” tramite l’interazione elettromagnetica di un Dispo- sitivo appositamente configurato con i POS abilita- ti, secondo le specifiche di funzionamento definite dai diversi circuiti di pagamento, utilizzabile dai Clienti quando la Banca la metterà a disposizione;
- per “Moneta Elettronica” si intende il valore mo- netario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito del Cliente nei confronti della Banca che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diver- se dalla Banca, conformemente a quanto indicato dall’Art. 1, comma 2, lett. h ter del Decreto Legisla- tivo No. 385/1993 (“TUB”) come successivamente modificato e/o integrato;
- per “Modulo di Xxxxxxxxx” si intende il modulo con il quale il Cliente richiede alla Banca la fornitura dei Servizi;
- per “Moduli” si intende l’insieme sistemi dei Servizi individuati dalla Banca e disciplinati all’interno della Sezione II bis – “Condizioni Generali che regolano i Moduli associati al Conto Corrente”;
- per “Reclamo” si intende ogni atto con cui un Clien- te chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un’o- missione;
- per “Parti” si intendono il Cliente e la Banca con- giuntamente;
- per “POS” (point of sale) si intende il terminale in- formatico collocato presso gli esercizi commerciali per l’accettazione di operazioni di pagamento col- legate all’acquisto di beni e servizi, effettuate con carta di debito, carta prepagata, Moneta Elettroni- ca e Modalità NFC, in base alle proprie autorizzazio- ni/abilitazioni;
- per “Prodotti Finanziari” si intendono i prodotti finanziari così come definiti all’articolo 1, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo No. 58/1998 (TUF) rispetto ai quali la Banca di volta in volta fornisce i Servizi di cui alla Sezione VI del presente Contratto;
- per “Servizi” si intendono i Servizi Bancari, i Servizi di Pagamento, la carta prepagata, il Servizio di de- posito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e i Servizi di Investimento così come di seguito definiti e disciplinati all’interno del presente Contratto;
- per “Servizi Bancari” si intendono il Conto Corrente, il Conto Arancio e il Deposito Xxxxxxx, come rispet- tivamente disciplinati alle Sezioni II, II bis, IV, IV bis delle presenti Condizioni Generali;
- per “Servizio di Collocamento” si intende il servizio di investimento previsto all’articolo 1, comma 5, let.
c) bis) del TUF come disciplinato all’interno della Se- zione VI del presente Contratto;
- per “Servizio di Consulenza” si intende il servizio di investimento previsto all’articolo 1, comma 5, let. f) TUF come disciplinato all’interno della Sezione VI del presente Contratto;
- per “Servizio di deposito a custodia e amministra- zione di Strumenti Finanziari” si intende il servizio accessorio previsto all’Allegato I Sezione B, no. 1) del TUF come disciplinato all’interno della Sezione V del presente Contratto;
- per “Servizi di Investimento” si intendono, colletti- vamente intesi il servizio di Collocamento, il Servizio di Consulenza ed il Servizio di Ricezione e Trasmis- sione di Ordini come disciplinati all’interno della Sezione VI del presente Contratto;
- per “Servizi di Pagamento” si intendono i Servizi disciplinati nella Sezione III delle presenti Condizioni Generali;
- per “Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini” si intende il servizio previsto all’articolo 1, comma 5, let. e) del TUF come disciplinato all’interno della Sezione VI del presente Contratto;
- per “Servizi TWYP” si intendono i Servizi di Paga-
mento e di emissione di Moneta Elettronica, come disciplinati all’interno della Sottosezione 5 alla Se- zione III Parte B – Condizioni Generali relative ai sin- goli Servizi di Pagamento;
- per “Supporto Durevole” si intende qualsiasi stru- mento che permetta alla Banca e al Cliente rela- tivamente alle informazioni personalmente a lui dirette di memorizzare informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destina- te le informazioni stesse e che consenta la riprodu- zione immutata delle informazioni memorizzate;
- “Strumenti Finanziari” si intendono gli strumenti finanziari ricompresi all’interno dell’elenco di cui all’Allegato I, Sezione C del TUF rispetto ai quali la Banca di volta in volta fornisce i Servizi di cui alla Sezione VI del presente Contratto;
- è considerata una “US Person” colui/colei che pos- siede anche solo uno dei seguenti requisiti: ha resi denza e/o indirizzo postale o fiscale negli Stati Uniti d’America, è in possesso di cittadinanza americana o è titolare di Green Card oppure ha un rappresen- tante e/o consulente finanziario con le caratteristi- che appena citate che gestisce per suo conto gli investimenti.
SEZIONE I
NORME GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Le Definizioni e Premesse che precedono, costitu- iscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali e vincolano la Banca e il Cliente.
2. Le norme contenute nella presente Sezione I si ap- plicano in via generale a tutti i Servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali e a quelli tempo per tempo offerti dalla Banca, se non è specificato diversamente nelle Sezioni delle presenti Condizio- ni Generali che disciplinano i singoli Servizi; in tal caso le norme specifiche prevalgono su quelle con- tenute nella presente Sezione I.
3. Salvo diversa espressa indicazione, ogniqualvolta le presenti Condizioni Generali prevedano che il Clien- te debba impartire ordini o manifestare il consenso o la propria volontà in forma scritta, tali ordini, con- sensi e dichiarazioni di volontà si intendono valida- mente espressi e opponibili al Cliente se il rilascio è effettuato con le modalità indicate al successivo articolo 4 della presente Sezione.
Art. 2 - Verifica della Clientela e deposito della firma
1. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Ri- chiesta, il Cliente deve fornire alla Banca i dati iden- tificativi richiesti in conformità alla vigente norma- tiva anche in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito “Normativa Antiriciclaggio”) e secondo le procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca per garantire la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transa- zioni. Tali procedure saranno di volta in volta comu- nicate dalla Banca sul proprio sito. In tale occasio- ne, il Cliente deve anche depositare l’originale della propria firma (specimen di firma).
2. La Banca può utilizzare il primo versamento effet- tuato dal cliente sul Conto Corrente o sul Conto Arancio indicato dalla Banca per l’identificazione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, se tale versa- mento avviene con un bonifico da un conto avente coordinate bancarie italiane o con altre modalità conformi alle previsioni della Normativa Antirici- claggio.
3. Il Cliente, nei rapporti con la Banca, deve utilizzare la propria firma autografa in forma grafica corri- spondente alla firma depositata, secondo le mo- dalità richieste di volta in volta dalla Banca ovvero
– previo accordo tra le Parti – nelle altre forme con sentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
4. Quando il Cliente contatta la Banca in via telemati- ca (Sito Internet) o telefonica (Call Center), la Banca lo identifica validamente esclusivamente con la verifica dei Codici di cui al successivo articolo 4 ed eventualmente dei dati anagrafici.
5. Quando il Cliente opera presso le Filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in origina le e firma autografa, ovvero tramite i Codici come definiti al successivo articolo 4.
6. La Banca potrà, anche successivamente alla con- clusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione di quanto in precedenza di- chiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elet- tronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.
Art. 3 - Prova degli ordini e disposizioni
1. Il Cliente prende atto che la Banca registra le con- versazioni telefoniche e le comunicazioni elettroni- che intercorrenti tra la Banca e il Cliente che danno o possono dar luogo ad Operazioni o alla presta- zione di Servizi. Nell’ambito della prestazione dei Servizi di Investimento la Banca altresì registra il contenuto delle conversazioni frontali con il Clien- te su Supporto Durevole. Copia di tutte le predette registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente, per un periodo di cinque anni.
2. Le scritture contabili della Banca nonché le regi- strazioni di cui al comma precedente regolarmente conservate, in qualunque formato, costituiscono valida prova delle operazioni eseguite, delle dispo- sizioni impartite e delle comunicazioni effettuate. Resta fermo quanto previsto nella Sezione III in ma- teria di Servizi di Pagamento.
Art. 4 - Modalità di svolgimento dei Servizi
1. La Banca opera prevalentemente tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali il proprio Sito Internet xxx.xxx.xx (di seguito “Sito Internet”) e il proprio servizio telefonico (di seguito “Call Center”), nonché le altre tecniche che la Banca comunicherà in funzione dell’evoluzione tecnologica, quali a ti- tolo esemplificativo e non esaustivo, l’Applicazione ING, gli Short Message Service (di seguito “SMS”); la Banca opera altresì attraverso le proprie Filiali ed altri canali distributivi messi a disposizione della clientela.
2. Il Cliente, per usufruire dei Servizi, può utilizzare l’Home Banking per effettuare le operazioni di in- terrogazione e disposizione (di seguito “Operazio- ni”), alle condizioni meglio specificate nei paragrafi che seguono. Il Cliente può inoltre usufruire dei Servizi, salvo che non sia diversamente previsto dal Contratto, recandosi presso le Filiali della Banca o attraverso gli altri canali distributivi che la Banca mette a disposizione della clientela.
3. L’utilizzo di Servizi della Banca tramite accesso all’a- rea riservata del Sito Internet o la fornitura di un indirizzo email implica la scelta del Cliente di riceve- re ogni documentazione, comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà del medesimo di richiedere in qualunque momento l’invio in forma cartacea anche quando sia previsto l’invio in un for- mato elettronico;
4. Le Operazioni effettuabili in relazione ai diversi Ser- vizi sono quelle elencate, assieme ai relativi costi, nei Documenti di Sintesi nonché quelle in seguito rese disponibili dalla Banca;
5. Il Cliente conosce e accetta le modalità di funzio- namento del sistema di collegamento via Internet alla Banca, dettagliatamente descritte nel Sito In- ternet.
6. Per l’esecuzione di tutte le Operazioni tramite tec- niche di comunicazione a distanza o tramite altri canali distributivi quando richiesto dalla Banca, il Cliente deve utilizzare appositi codici di sicurezza (“Codice Cliente”, “Codice segreto P.I.N.”, “Codice monouso OTP” o “Codice Token” nel seguito anche indicati collettivamente, “Codici”).
7. I Codici consentiranno al Cliente di accedere a tut- ti i Servizi resi disponibili dalla Banca e richiesti dal Cliente tramite i canali distributivi abilitati dalla Banca.
8. I Codici sono strettamente personali, ll Cliente è re- sponsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Codici e risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La Banca non può essere ritenuta respon- sabile dell’utilizzo dei Codici da parte di soggetti non legittimati fino al momento in cui il Cliente le comunica il loro smarrimento o furto e chiede il blocco dell’operatività del Servizio, a meno che l’e- ventuale conseguenza dannosa per il Cliente derivi da un evento direttamente imputabile alla Banca stessa. In ogni caso il Cliente può modificare auto- nomamente il Codice segreto P.I.N.
9. Per eseguire le Operazioni e le istruzioni ricevute, la Banca verifica l’identità e la legittimazione del Cliente sulla base della correttezza dei Codici e la conformità dei dati anagrafici del Cliente stesso con quelli in possesso della Banca medesima: la Banca non deve eseguire ulteriori accertamenti re- lativi all’identità ed alla legittimazione dei soggetti
che dispongono le Operazioni ovvero accedono alle informazioni relative al Servizio richiesto.
10. La Banca può modificare le modalità descritte nel presente articolo per esigenze di efficienza e sicu- rezza del Servizio. In tal caso la Banca invia apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con adeguato preav- viso. Il Cliente potrà richiedere ulteriori funzionalità di sicurezza, anche attraverso specifici dispositivi tecnici per l’accesso ai Servizi, che la Banca potrà nel corso del tempo mettere a disposizione. Le ca- ratteristiche tecniche di tali funzionalità di sicurez- za e le modalità per farne richiesta saranno rese note al Cliente di volta in volta nel Sito Internet. Le condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione alle funzionalità di sicurezza disciplinate in questo comma saranno indicate al Cliente, con apposita modifica delle stesse.
11. Nel caso di smarrimento o di furto dei Codici non- ché degli eventuali dispositivi tecnici resi disponibili dalla Banca, il Cliente deve darne immediata comu- nicazione al numero verde della Banca conferman- do successivamente, tramite lettera raccomandata da inviare entro le 48 ore successive dallo smarri- mento o dal furto, ed allegando copia della denun- cia presentata all’Autorità Pubblica competente.
12. Per motivi di sicurezza informatica, i Codici potran- no essere periodicamente sostituiti dalla Banca, previa comunicazione al Cliente. In caso di fonda- to timore che terzi siano venuti a conoscenza dei Codici, il Cliente dovrà, ove possibile, modificare i Codici o, in alternativa, chiedere alla Banca la tem- poranea sospensione dell’ Home Banking.
13. La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloccherà i Servizi a seguito di un numero di tenta- tivi di autenticazione non riusciti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca. In tal caso, per ripristinare i Servizi, il Cliente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.
14. In caso di inattività del Cliente, una volta eseguito l’accesso al Sito Internet, per un tempo superiore a quello comunicato sul Sito stesso o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca, il collegamento sarà automaticamen- te interrotto per ragioni di sicurezza e il Cliente do- vrà nuovamente autenticarsi per utilizzare i Servizi.
Art. 5 - Come comunicano Banca e Cliente
1. La Banca esegue tutte le comunicazioni previste dalle norme che regolano i singoli Servizi secondo una delle seguenti modalità, nell’osservanza delle disposizioni vigenti:
• pubblicazione sul proprio Sito Internet;
• invio di messaggio di posta elettronica all’indi- xxxxx indicato dal Cliente nel Modulo di Richiesta ovvero successivamente.
Relativamente alle comunicazioni per le quali è richiesto l’utilizzo di un Supporto Durevole, le ca- ratteristiche del Sito Internet e dell’area riservata al Cliente del medesimo soddisfano i requisiti delle disposizioni vigenti.
La Banca potrà utilizzare modalità diverse se speci- ficato di seguito ovvero se le disposizioni normative tempo per tempo vigenti consentono forme diver- se di comunicazione.
2. Il Cliente deve inviare le comunicazioni alternativa- mente:
• a ING Casella postale 10632 (CAP 00000 Xxxxxx);
• presso la sede della Banca indicata nelle premes- se del presente Contratto.
Il Cliente dovrà utilizzare modalità diverse se è sta- bilito nel Contratto.
Il Cliente, quando esegue le comunicazioni alla Banca, si fa carico di ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Le comunicazioni scritte sono opponibili alla Banca a partire dalla data in cui giungono alla sede della medesima. Il Cliente cura che le comunicazioni egli ordini scritti, nonché i documenti in genere, indi- rizzati alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
3. In ogni caso l’invio delle carte di debito, eventual- mente di Codici e password, sarà effettuato a mezzo posta, all’indirizzo indicato dal Cliente nel Modulo di Richiesta; la variazione del domicilio del Cliente deve essere comunicata all’indirizzo della Banca indicato nel comma che precede o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla Banca ai sensi del presente articolo e avrà efficacia decor- si 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione.
4. Il Cliente può consultare o acquisire su Supporto Du- revole la propria situazione contabile collegandosi al Sito Internet della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situazione contabile utiliz- zando il Call Center o recandosi presso le Filiali.
5. La Banca almeno una volta all’anno, entro 30 (tren- ta) giorni dalla data di chiusura contabile, fornisce al Cliente una comunicazione analitica sullo svol- gimento di ciascuno dei Servizi Bancari in essere (“estratto conto” o “rendicontazione”) e aggiorna il Cliente delle condizioni applicate (aggiornamento dei “Documenti di Sintesi”). La Banca può omette- re di fornire i Documenti di Sintesi, se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente. Salvo quanto previsto al successivo comma 7, se il Cliente non invia uno specifico reclamo scritto entro 60 (sessanta) gior- ni dalla data di ricevimento della rendicontazione, l’estratto conto e le altre comunicazioni periodiche relative ai Servizi Bancari si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente. Tale previsione non trova ap- plicazione per i Servizi di investimento, per i quali si applica l’articolo 5 della Sezione VI.
6. La Banca, nell’osservanza delle disposizioni vigen- ti, può mettere a disposizione del Cliente le co- municazioni di cui al precedente comma e quelle di cui all’articolo 5 della Sezione VI delle presenti Condizioni Generali nell’area riservata al Cliente sul proprio Sito Internet, consentendo il salvatag- gio/stampa delle stesse su Supporto Durevole. La Banca invia comunicazione (la “Comunicazione”) al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica della disponibilità delle predette comu- nicazioni sul Sito Internet della Banca. Dalla Comu- nicazione decorrono i termini per presentare oppo- sizione scritta. In alternativa la Banca provvederà ad inviare le comunicazioni periodiche mediante posta ordinaria.
7. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori od omissioni e l’ac- credito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizio- ne ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto o di altra comunicazione perio- dica; tale rettifica od accredito è fatta senza spese per il Cliente. Entro lo stesso termine di prescrizione e dalla data di invio dell’estratto conto o di altra comunicazione periodica, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.
8. Salvo diverso accordo scritto, in caso di cointesta- zione, le comunicazioni e le notifiche sono effet- tuate ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo di corrispondenza o all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di Richiesta o al diverso comu- ne indirizzo successivamente comunicato, anche da uno solo dei cointestatari. Le comunicazioni e le notifiche sono efficaci a tutti gli effetti nei confronti di entrambi i cointestatari. In particolare, il Clien- te prende atto e accetta che tutte le informazioni e avvertenze formulate dalla Banca ai sensi della Sezione VI delle presenti Condizioni Generali (ad esempio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di costi e oneri, incentivi, non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario hanno pieno effetto nei confronti di entrambi.
9. Ove non escluso dal Contratto o dalle disposizio- ni normative tempo per tempo vigenti, il Cliente consente espressamente che le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Banca medesima o trasmesse tramite tecniche di comu- nicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, posta elettronica, sistemi di chiamata con di- spositivo automatico, SMS).
Art. 6 - Rapporti cointestati
1. Ciascun rapporto può essere cointestato al massi- mo a due soggetti. Ogni cointestatario può effet- tuare disposizioni ed operazioni separatamente e può richiedere l’estinzione del rapporto con la Banca. In tal caso la Banca non deve dare comu- nicazione né è responsabile nei confronti dell’altro cointestatario.
2. I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario o dei suoi aventi causa.
3. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si in- tendono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa.
4. Ogni cointestatario è responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei Codici a lui assegnati, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate con l’utilizzo dei pre- detti Codici saranno imputate a tutti e due i cointe- statari del conto in via solidale tra loro.
5. Quando uno dei cointestatari si oppone ad un’ope-
razione o disposizione richiesta dall’altro cointesta- tario, non ancora eseguita, dandone comunicazio- ne per iscritto alla Banca, la Banca medesima potrà eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatari.
6. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragione- volmente necessario per provvedere.
Art. 7 - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari
1. Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 12 della Sezione V e dall’articolo 15, comma 4 della Sezione VI, nel caso di morte o sopravvenuta inca- pacità di agire di uno dei cointestatari, l’altro può disporre separatamente sul rapporto, nei limiti del- la quota di sua pertinenza, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del con- to. Gli eredi del cointestatario deceduto, congiunta- mente, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato possono invece disporre separatamen- te della quota di pertinenza, rispettivamente, del cointestatario deceduto o dell’interdetto/inabilita- to, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto.
Art. 8 - Garanzie
1. Il Cliente riconosce espressamente che il Conto Corrente, il deposito titoli ove previsto e comunque gli altri conti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i Servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contrat- to per la soddisfazione di ogni e qualsivoglia ragio- ne creditoria della Banca.
Art. 9 - Diritto di ritenzione e di compensazione
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito ver- so il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa succes- sivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti van tati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valo- re anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rap- porti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la com- pensazione di legge ad ogni suo effetto.
4. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzio- ne delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione pa- trimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recu- pero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima può valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili ed anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato. Resta fermo che l’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamen- te dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica.
5. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimbor- so di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Strumenti Finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
6. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti ban- cari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest’ultimo, anche cointestati, ed indipenden- temente dall’esistenza di un saldo attivo.
7. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
8. Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
9. La facoltà di compensazione prevista nel comma 4 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qua- lità di Consumatore, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.
10. La Banca è sin d’ora autorizzata a trattenere e/o prelevare dalle disponibilità liquide sul Conto Aran- cio o sul Deposito Arancio, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, anche legati al pagamento dell’imposta di bollo di cui ai Docu- menti di Xxxxxxx, che il Cliente sarà tenuto a versare a fronte delle giacenze detenute su tutti i rapporti e/o servizi aperti con la Banca.
11. Nel caso previsto nel precedente comma 10, la Banca provvede a comunicare, anche con mezzi di comunicazione a distanza, tale circostanza al Clien- te e, nel caso del Deposito Arancio, provvederà a svincolare l’importo di cui risulterà creditore a fron- te degli oneri dovuti dal Cliente. Resta inteso che anche in detto caso, gli interessi sulle somme in Deposito Xxxxxxx continueranno a maturare al me- desimo tasso e/o condizioni sulla parte rimanente delle somme sottoposte a vincolo.
Art. 10 - Durata del Contratto, diritto di ripensamento e facoltà di recesso
1. Salvo non sia diversamente stabilito, il Contratto concluso tra il Cliente e la Banca è a tempo indeter- minato.
2. I contratti di collocamento di Strumenti Finanziari eventualmente conclusi fuori sede mediante con- sulenti finanziari abilitati ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del TUF – sono soggetti a sospensiva di efficacia per la durata di sette giorni decorren- ti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente (c.d. diritto di ripensamento). Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abi- litato all’offerta fuori sede o alla Banca.
3. Nel caso in cui la conclusione del Contratto avven- ga “a distanza”, il Cliente che rivesta la qualità di Consumatore, ai sensi dell’art. 67duodecies del Codice del Consumo, può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ri- pensamento) dalla conclusione del Contratto o dal successivo termine in cui abbia ricevuto le condi- zioni contrattuali e l’informativa precontrattuale obbligatoria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della Ban- ca o al diverso indirizzo successivamente comuni- cato dal la stessa. Il predetto diritto non si applica ai contratti interamente eseguiti da entrambe le Parti su esplicita richiesta scritta del Consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di re- cesso. Il Cliente che prima del recesso ha usufruito dei Servizi previsti dal Contratto, è tenuto a pagare le spese relative ad essi, se li aveva espressamente richiesti, secondo quanto indicato nei Documenti di Sintesi.
4. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusu- ra, dandone comunicazione alla Banca per iscritto. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comu- nicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica o, qualora disponibile, di posta elettronica certificata (PEC). In caso di rapporto di Conto Corrente conclu- so ai sensi dell’art. 21 di questa Sezione, ma non ancora reso operativo dal Cliente, la Banca può recedere dal Contratto con un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messag- gio di posta elettronica, riconoscendo comunque al Cliente la possibilità di attivare il Conto Corrente prima del la scadenza del predetto termine.
5. Il Cliente, ai fini del recesso di cui al precedente comma, deve inviare apposita lettera raccomanda- ta a.r. alla sede della Banca indicata nelle Premesse o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa.
6. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è divenuto operante sulla base della pro- pria comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8. In deroga a quanto previsto nel comma 6 del pre- sente articolo, il Cliente, quando recede dal Con- tratto, può per iscritto al fine di disciplinare secondo
le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordi- ni impartiti, comunicare alla Banca un termine di preavviso, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano eseguiti, purché impartiti in data an- teriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
9. Il Cliente e la Banca possono comunque recedere dal Contratto e/o dai singoli Servizi senza preavviso in presenza di un giustificato motivo. Costituisce un giustificato motivo la richiesta del Cliente di una di- versa classificazione a fronte della quale la Banca fosse tenuta a modificare sostanzialmente le mo- dalità operative o la struttura organizzativa.
10. Il recesso dal Contratto comporta automaticamen- te la chiusura di tutti i Servizi.
11. La Banca e il Cliente possono recedere, con il pe- riodo di preavviso rispettivo di cui al comma 3 del presente articolo, anche solo da uno dei Servizi , osservando in tale caso le specifiche disposizioni contrattuali: il Contratto resta comunque valido ed efficace rispetto ai Servizi per i quali non è stato effettuato il recesso. Il recesso da uno o più di tali Servizi comporta automaticamente l’impossibilità per il Cliente di avvalersi di tutti i Servizi ad esso/i funzionalmente e indissolubilmente collegati; il Cliente potrà continuare a utilizzare i Servizi diversi da questi ultimi.
12. In ogni caso, il Conto Xxxxxxx e/o il Conto Corrente potranno essere chiusi dalla Banca solo dopo l’av- venuta liquidazione di tutte le operazioni, anche re- lative al Deposito Arancio e ai Servizi d’investimen- to, pendenti al momento in cui il recesso è divenuto efficace. In particolare, la chiusura di Xxxxx Xxxxxxx è subordinata al previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, inclusi il pagamento dell’imposta di bollo di cui ai Documenti di Sintesi.
Art. 11 - Modifiche unilaterali delle condizioni con- trattuali e modifiche della titolarità del rapporto
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo che disci- plina le modifiche unilaterali delle condizioni con- trattuali contenute nella Sezione III delle presenti Condizioni Generali, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavo- revole per il Cliente, le condizioni previste dal Con- tratto, ivi comprese le condizioni economiche, qua- lora sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 126 sexies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione tem- po per tempo vigenti.
2. La modifica unilaterale di cui al precedente com- ma dovrà essere resa nota al Cliente mediante comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del con- tratto”, con preavviso di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad es. email o, qualora disponibile, PEC).
3. La modifica proposta dalla Banca al Cliente si in- tenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l’ap- plicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
4. La Banca pubblicherà inoltre sul Sito Internet gli avvisi concernenti le variazioni di cui ai precedenti commi.
5. In riferimento ai Servizi di Investimento, la Banca può: (i) modificare, se sussiste un giustificato moti- vo, le condizioni di contratto, preavvisando almeno 15 (quindici) giorni prima il Cliente e fermo restan- do il diritto di recesso di questi; (ii) modificare, se sussiste un giustificato motivo, le condizioni eco- nomiche, anche senza preavviso, fermo restando il diritto di recesso del Cliente.
6. L’intestazione del rapporto non può essere modifi- cata. Se il Cliente desidera aggiungere e/o esclude- re un cointestatario deve aprire un nuovo rapporto, e firmare un nuovo Contratto.
Art. 12 - Separazione patrimoniale
1. Gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca nell’ambi- to della prestazione dei Servizi di Investimento e accessori costituiscono ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. del TUF a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca stessa e degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei cre- ditori della Banca o nell’interesse de gli stessi, né quelle dell’eventuale subdepositario o nell’interes- se di questi. Le azioni dei creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di quest’ultimo.
Art. 13 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal
Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenu- te nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Alcune specifiche disposizioni potranno essere eseguite esclusivamente tramite il Call Cen- ter della Banca o impartite attraverso le Filiali o altri canali abilitati, secondo quanto rappresentato nei Documenti di Sintesi.
2. Se il Cliente non fornisce particolari istruzioni, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, con diligenza adeguata alla propria con- dizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incari- chi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per que- sto risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente.
4. Fermo restando quanto previsto nella Sezione III, Parti A “Condizioni Generali PSD” e B “Condizioni Generali relative ai singoli Servizi di Pagamento”, il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non ha avuto un principio di esecuzione (art. 1373 cod. civ.), compatibilmen- te con le modalità dell’esecuzione medesima. Re- sta fermo il vincolo contrattuale tra la Banca ed il Cliente.
5. La limitazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1717 cod. civ., prevista nel comma 3, è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rive- ste la qualità di Consumatore, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvo i casi previsti dalla legge.
Art. 14 - Interrogazioni
1. A fronte delle interrogazioni la Banca fornisce infor- mazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca stessa sino al momento in cui la richiesta viene effettuata. Le operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche.
2. Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, al giorno lavorativo precedente.
3. Le richieste di operazioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in giornata non lavorativa per la Banca trovano registrazione nelle scritture con- tabili della Banca il primo giorno lavorativo imme- diatamente successivo.
Art. 15 - Reclami e risoluzione delle controversie
1. Salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 5 e 7, della presente Sezione I in ordine all’approvazione degli estratti conto, il Cliente – chiaramente iden- tificabile – può presentare un Reclamo alla Banca a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ovve- ro posta elettronica certificata (PEC). Il Reclamo dovrà essere inviato rispettivamente all’indirizzo della sede Banca indicato nelle Premesse del pre- sente Con tratto, ovvero all’indirizzo di posta elet- tronica o di PEC indicato nella documentazione informativa a disposizione del Cliente anche sul sito della Banca.
2. La Banca risponderà al Reclamo del Cliente per- venuti entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari o entro 60 giorni se riguardante Servizi di Investimento.
3. Qualora il Reclamo ricevuto sia ritenuto fondato dalla Banca, quest’ultima lo comunicherà al Clien- te, entro i tempi sopra indicati, precisando le tem- pistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il Reclamo infondato, dovrà indi carne le ragioni.
4. Il Cliente, in assenza di risposta da parte della Ban- ca entro i termini sopra indicati, o qualora non do- vesse ritenersi soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca, prima di ricorrere all’Autorità Giudizia- ria competente, dovrà rivolgersi:
a) in caso di controversie inerenti a operazioni e servizi bancari e finanziari:
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per ave- re ulteriori informazioni circa l’ABF si può con- sultare il sito internet www.arbitrobancarioi- xxxxxxxxx.xx, oppure rivolgersi presso le Filiali della Banca d’Italia o della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario per ri- chiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il Conciliatore Bancario Fi- nanziario consultare il sito internet www.con- xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- ad altro organismo specializzato, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia. L’elenco degli organismi di me- diazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
b) in caso di controversie inerenti a servizi/attività di investimento e servizi accessori:
- all’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF), sistema di risoluzio- ne stragiudiziale per controversie relative alla violazione, da parte della Banca, degli obbli- ghi di informazione, correttezza e trasparen- za previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiu- diziale contenute nei contratti. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie consultare le informazioni dispo- nibili sul sito internet xxx.xxx.xxxxxx.xx;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per ri- chiedere il servizio di mediazione;
- ad altro Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero del- la Giustizia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
5. Il ricorso preventivo ai suindicati sistemi di risolu- zione stragiudiziale delle controversie costituisce tentativo di conciliazione e, conformemente a quanto previsto dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda innanzi all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. N. 28 del 2010.
6. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia e alla Consob, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudi- ziaria, di presentare reclami e di attivare la proce- dura di mediazione di cui ai precedenti commi.
7. Per la risoluzione extragiudiziale di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti dal- la stipula di contratti aventi ad oggetto servizi o la vendita di beni mediante il sito web o altri mezzi elettronici, il Cliente consumatore ha facoltà di ac- cedere alla piattaforma Online Dispute Resolution (di seguito la “piattaforma ODR”), sviluppata e ge- stita dalla Commissione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2013/11/EU e al Regolamento UE n. 524/2013. La piattaforma ODR agevola il Cliente ricorrente nella individuazione del competente or- ganismo nazionale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie e, una volta raggiunto l’accordo con la parte convenuta sull’organismo compe- tente, trasmette il reclamo a tale organismo. Per maggiori informazioni sulla piattaforma ODR o per avviare, tramite quest’ultima, una procedura di ri- soluzione alternativa di una controversia relativa ai predetti contratti, si rinvia al seguente link: https:// xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx.X’indirizzodi posta elet- tronica della Banca da indicare nella piattaforma ODR è: xxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 16 - Cessione del rapporto
1. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altra banca in caso di cessione di rapporti giuri- dici in blocco così come previsto e regolamentato dall’articolo 58 del TUB.
Art. 17 - Diligenza – Cause di esclusione di responsabi- lità – Cause di forza maggiore
1. Nei rapporti con il Cliente la Banca osserva criteri di diligenza professionale inerente all’attività svolta dalla Banca (cfr. articolo 1176, comma 2, cod. civ.).
2. I Servizi e le relative operazioni (ivi inclusa l’esecu- zione delle disposizioni impartite dal Cliente) pos- sono essere sospesi o interrotti, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile dei danni cau- sati al Cliente, se la sospensione o l’interruzione è conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle do- vute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi, anche del personale della Banca, o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od osta colo che non può essere superato con la diligenza inerente all’attività svolta dalla Banca (cfr. articolo 1176, comma 2, cod. civ.).
Art. 18 - Sospensione o abolizione dell’Home Banking
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 della Sezio- ne III, Parte A e all’articolo 3 della Sezione III-bis delle presenti Condizioni Generali, la Banca può sospen- dere o abolire l’Home Banking in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per motivi di effi- cienza e sicurezza, e l’operatività del Cliente, per mo- tivi cautelari. La sospensione temporanea dell’Home Banking non fa venir meno l’efficacia del Contratto.
Art. 19 - Obblighi di riservatezza
1. La Banca adotta le opportune precauzioni per ga- rantire la riservatezza delle informazioni di perti- nenza del Cliente trattate nell’ambito dei Servizi.
Art. 20 - Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata
1. La Banca instaura i rapporti con i propri Clienti se- condo la legge italiana.
2. A meno che il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a, del Codice del Consumo, per cui il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o do- micilio elettivo del Consumatore, per qualsiasi con- troversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca, è competente il foro di Milano.
3. Tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente av- vengono in lingua italiana.
Art. 21 - Conclusione del Contratto
1. Il Contratto è concluso nel momento in cui il Cliente ha conoscenza dell’accettazione della Banca.
2. L’accettazione della Banca è subordinata alla pre- ventiva:
1. ricezione del Modulo di Xxxxxxxxx e degli allegati debitamente sottoscritti dal Cliente con espres- sa approvazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. e dell’articolo 117, comma 5, TUB;
2. adeguata verifica del Cliente in conformità con la vigente Normativa Antiriciclaggio;
3. verifica dell’avvenuto deposito dello specimen della firma nelle forme di cui all’art. 2 della pre- sente Sezione.
3. L’attivazione del Conto Corrente avverrà con il pri- mo versamento effettuato dal Cliente.
4. La Banca può rifiutare la richiesta di attivazione di uno o più Servizi e accettare e/o mantenere valido il Contratto unicamente con riferimento agli altri.
Art. 22 - Limiti operativi
1. Il Cliente, quando impartisce disposizioni e ordini di pagamento, deve operare entro i limiti assegnati e comunque entro quelli dei saldi disponibili relativi ai rapporti intrattenuti.
Art. 23 - Risoluzione del Contratto
1. La Banca può risolvere il Contratto, a norma dell’ar- ticolo 1456 cod. civ., se il Cliente:
a) non si attiene alle limitazioni tecnico operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi e, in particolare, alla disciplina relativa ai versamenti e alle garanzie richieste per l’operatività in stru- menti finanziari;
b) non corrisponde alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai Servizi;
c) ha fornito alla Banca informazioni non veritiere.
2. La risoluzione ha effetto dal momento in cui la Banca comunica al Cliente, mediante lettera rac- comandata, telegramma o telex, che intende av- valersi della presente clausola.
3. In ogni caso di risoluzione del Contratto, la Banca può sospendere l’esecuzione degli ordini, procede- re alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
Art. 24 - Servizio Clienti
1. La Banca mette a disposizione del Cliente un servi- zio di Call Center, anche avvalendosi di società terze specializzate, attraverso le quali possono essere ri- chieste informazioni relative ai Servizi offerti.
2. La Banca risponde nei confronti del Cliente dell’ope- rato di dette società terze.
Art. 25 - Tempi massimi di chiusura e/o trasferimen- to servizi di pagamento del conto di pagamento per “consumatori”
1. Dal momento in cui una banca riceve da un Con- sumatore per il tramite di un’altra banca una ri- chiesta di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo del conto, con o senza chiusura dello stesso, la banca ricevente e la banca trasferente hanno 12 giorni lavorativi per conclu- dere le operazioni, senza oneri e spese per il Con- sumatore. Con particolare riguardo alla chiusura di un conto di pagamento richiesta dal consumato- re, la banca è tenuta a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. Si precisa, pertanto, che qualunque riferimento a
termini massimi diversi contenuti in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superato da tutto quanto sopra indicato.
SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE
Art. 1 - Norme generali in materia di accrediti
1. Il Cliente accetta che tutti i bonifici e le rimesse a suo favore siano accreditati in Conto Corrente; resta salvo il diritto del Cliente di comunicare alla Banca espressa istruzione diversa.
2. L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con ri- serva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nei Documenti di Sintesi.
3. La data valuta applicata all’accreditamento deter- mina il momento dal quale decorrono gli eventuali interessi.
4. Se tuttavia la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima del decorso dei termini di cui al preceden- te comma 2 ed anche se sull’importo è iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affida mento di analoghe concessioni per il futuro.
5. Prima del decorso dei termini di cui al precedente comma 2, la Banca può addebitare in qualsiasi mo- mento l’importo dei titoli accreditati nonché eser- citare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’articolo 1829 cod. civ., nonché effettuare l’addebito in conto.
6. Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva e salvo buon fine.
Art. 2 - Versamenti per corrispondenza nonché versa- menti e prelevamenti presso le Filiali
1. Il Cliente può versare per corrispondenza assegni allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l’esatta intestazione del Conto Corrente.
2. Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola “non trasferibile” e girati dal Cliente, va- luta per l’incasso a ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx. La presentazione dei titoli si considera avvenuta solo al momento in cui essi pervengono materialmen- te alla sede della Banca. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, la Banca pro- cede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, all’accredito del versa mento per il solo importo accertato e regolare.
3. La spedizione è a rischio e spese del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottra- zione o distruzione durante il trasporto. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ri- cezione con l’indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui i titoli si considerano presentati. Il versamento dei titoli è effettuato ove possibile nel lo stesso giorno di ricezione da parte della Banca o, al più tardi, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo. La Banca dà notizia dell’ac- creditamento sul Conto Corrente dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui all’articolo 5 della Sezione I.
4. Il Cliente può effettuare versamenti e prelievi di contante utilizzando le casse automatiche (“Cas- se Automatiche”) installate presso le Filiali, previa identificazione tramite utilizzo dei Codici. Presso le medesime Casse Automatiche è anche possi bile il versamento degli assegni. Tutti gli assegni de- vono essere emessi o girati con la clausola “non trasferibile” e girati dal Cliente per l’incasso a ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta elettronica com- pilata e l’accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con le valute indicate nei Documenti di Sintesi, all’ac- credito del versamento per il solo importo accerta- to e regolare.
5. Il versamento dei titoli depositati presso le Casse Automatiche è effettuato entro i termini indica- ti nei Documenti di Sintesi. La Banca dà notizia dell’accreditamento sul Conto Corrente dei valori ri- cevuti tramite tecniche di comunicazione a distan- za e le comunicazioni periodiche di cui all’articolo 5 della Sezione I.
6. La Banca si riserva di subordinare il versamento de gli assegni ed il relativo incasso anche al ricorrere di alcune caratteristiche del Conto Corrente, tra le quali l’accredito di due mensilità dello stipendio o pensione e/o la presenza di movimenti sul rapporto stesso.
Art. 3 - Esecuzione di operazioni tramite altri interme- diari abilitati
1. La Banca può consentire, previa stipula di appo- site convenzioni, che il Cliente effettui presso altri intermediari abilitati: (i) operazioni di versamento e prelevamento, nei limiti consentiti dalla Banca, contabilizzate sul Conto Corrente presso la Banca;
(ii) operazioni di carattere amministrativo quale, a titolo esemplificativo, il ritiro dei libretti di assegni.
2. La Banca comunica ai Clienti, con le modalità di cui all’articolo 5 della Sezione I, gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico operative, com- prese le eventuali limitazioni, nonché le condizio- ni economiche applicate all’operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la tempora- nea sospensione o la cessazione dell’efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati; in tal caso la Banca invia, prima possibile, la relativa comuni- cazione al Cliente, con il preavviso di cui all’articolo 11 della Sezione I, fermo restando che la sospen- sione o il venir meno dei servizi disciplinati in que- sto articolo coincide con la data di sospensione o di cessazione dell’efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.
Art. 4 - Disposizioni con assegni
1. Le disposizioni con assegni sul Conto Corrente pres- so la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente, all’atto del rilascio dei moduli di assegno bancario deve rilasciare la dichiarazione di non interdizione (art. 124 del X.X. 00 dicembre 1933 n. 1736).
2. La Banca rilascia i moduli per assegni muniti della clausola di non trasferibilità, a meno che il Cliente non richieda, per iscritto, il rilascio di moduli di as- segni bancari in forma libera.
3. La Banca rilascia a propria discrezione i moduli per assegni e comunque solo nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati nei Documenti di Sintesi.
4. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i modu- li di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente deve dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli; in caso contrario il Cliente resta responsabile, salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca, di ogni dan- nosa conseguenza risultante dalla perdita, dalla sottrazione, o dall’uso abusivo o illecito dei moduli stessi.
5. In caso di revoca della convenzione di assegno o, comunque, di cessazione del rapporto di Conto Cor- rente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
6. Qualora per effetto di prelievi effettuati dal Cliente le disponibilità in Conto Corrente fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamen- to degli eventuali assegni che dovessero perveni- re, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in Conto Corrente.
7. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con di- sponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di perti- nenza dello stesso Cliente (ivi compreso il Xxxxx Xxxxxxx di cui alla successiva Sezione IV), a meno che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistono le relative disponi- bilità danno istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, in ogni caso disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
8. Ferma l’assenza di qualsivoglia obbligo della Banca in tal senso, nel caso di cui al comma che precede la Banca può comunicare al Cliente che non vi è di- sponibilità sufficiente sul conto su cui è tratto l’as- segno, accettando ciononostante eventualmente le istruzioni di pagamento disposte dal Cliente stes- so, adottando le modalità di cui al comma seguen- te. In tali casi, la Banca può inoltre provvedere al pagamento di assegno tratto su conto con disponi- bilità insufficiente anche per l’ipotesi di irreperibilità del Cliente.
9. Quando, nei casi di cui al comma che precede, la Banca provvede al pagamento di un assegno tratto su un conto presso la Banca con disponibi-
lità insufficiente, previa apposizione di un vincolo di indisponibilità per un importo corrispondente a valere su un diverso conto del Cliente presso la Banca sul quale esistono le relative disponibilità (ivi compreso il Conto Arancio di cui alla successiva Se zione IV) e comunica al Cliente che, se questi non provvede, entro il termine assegnatogli dalla Ban- ca, a ripristinare una disponibilità di pari importo sul conto a valere sul quale è stato tratto l’assegno, quest’ultima potrà avvalersi della compensazione di cui all’articolo 9 sella Sezione I, anche nei casi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”).
10. Il Cliente, al momento dell’apertura del rapporto, ha il diritto di chiedere alla Banca di non applicare le previsioni di cui ai commi 8 e 9 che precedono.
Art. 5 - Recesso e pagamento degli assegni
1. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione di assegno, senza pe- nalità e senza spese di chiusura, dandone comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccoman- data con ricevuta di ritorno e con il preavviso di 15 (quindici) giorni.
2. In caso di recesso, da parte del Cliente o della Ban- ca, dalla convenzione di assegno, la Banca non può pagare gli assegni tratti con data posteriore a quel- la in cui il recesso è divenuto operante.
3. In caso di recesso, da parte della Banca, dall’aper- tura di credito, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comuni- cazione di recesso dei quali non sia decorso il ter- mine di presentazione.
4. La Banca, quando intende avvalersi della compen- sazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non può onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valer- si della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
5. Nel caso, invece, in cui la Banca comunica il reces- so dall’apertura di credito ai sensi dell’articolo 11 della presente Sezione, la compensazione si in- tende operata al momento stesso in cui il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Cliente è inoltre tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli asse- gni emessi prima del ricevimento della comunica- zione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della com- pensazione stessa. Il Cliente deve compiere la stes- sa attività ogni volta si verifica la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
6. Le disposizioni in materia di assegni si applicano anche nel caso di Xxxxx intestati a più persone.
7. Il recesso dal Servizio di Conto Corrente comporterà automaticamente il recesso dalla relativa conven- zione di assegno nonché dalle eventuali convenzio- ni relative ai diversi Servizi di cui alle presenti Condi- zioni Generali.
Art. 5 bis - Emolumenti Pensionistici INPS – Restituzio- ne delle pensioni
1. Il Cliente comunica alla Banca, secondo le moda- lità stabilite all’art. 5 della Sezione I delle presenti Condizioni Generali, la domiciliazione della propria pensione INPS, indicando il Conto Corrente sul qua- le intende ricevere l’accredito.
2. Il Cliente beneficiario del trattamento pensionistico sarà tenuto, anche aisensidell’Art.2033 del Codice Civile, a restituire entro 15 giorni dalla richiesta gli eventuali ratei pensionistici eventualmente corri- sposti in assenza di titolo al relativo trattamento. A tal fine, il Cliente autorizza espressamente la Banca e, per essa, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull’eventuale residuo attivo del conto, o in alterna- tiva ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale.
3. Il Cliente, nella sua qualità di eventuale cointesta- tario del Conto Corrente, è consapevole che il conto in questione potrà essere dunque utilizzato anche per l’accredito di ratei pensionistici di titolarità di altro intestatario del Conto Corrente stesso. A tal riguardo, il Cliente cointestatario, presta manleva in favore della Banca e dell’INPS rispetto agli eventuali ratei pensionistici eventualmente versati sul Conto Corrente in assenza di titolo al relativo trattamento, e garante in ordine alla loro restituzione, anche ai sensi degli Artt. 1936 e segg. del Cod. Civ. ed anche in ordine agli eredi e aventi causa del Cliente coin-
testatario beneficiario del trattamento pensionisti- co. Il Cliente cointestatario, in tale veste, sarà tenu- to a corrispondere all’INPS gli indebiti in questione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell’INPS o della Banca, nel limite di dodici ratei della pen- sione corrisposta. Il Cliente cointestatario autorizza espressamente la Banca e, per essa, l’INPS, anche in via autonoma e disgiunta tra loro, a soddisfarsi sull’eventuale residuo attivo del Conto Corrente, o in alternativa ad agire per il recupero dei predetti in- debiti sia nei propri confronti che verso i propri suc- cessori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.
Art. 6 - Rapporti di dare e avere
1. I rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati portando in Conto, con “valuta data di regolamento” dell’ope- razione, gli interessi, nel rispetto di quanto previsto dai successivi paragrafi del presente articolo, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.
2. Sulle giacenze in Conto maturano interessi a credi- to del Cliente nella misura prevista nel Documento di Sintesi. Gli interessi creditori sono conteggiati una volta all’anno, al 31 dicembre.
3. Qualora il saldo del Conto risulti negativo per effet- to dell’utilizzo di aperture di credito, ai sensi del suc- cessivo art. 11, di sconfinamenti, ai sensi del suc- cessivo art. 12, o per altra ragione, il Cliente deve corrispondere alla Banca gli interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi con le modalità di seguito descritte.
i. Gli interessi debitori vengono conteggiati una volta all’anno, al 31 dicembre, e divengono esi- gibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati e, comunque, non prima che siano decorsi trenta giorni dalla data della rendicontazione periodica relativa al Conto che contiene il conteggio degli interessi stessi.
ii. Gli interessi debitori sono addebitati sul Conto alla data in cui essi divengono esigibili ed al solo fine del loro regolamento. Pertanto, essi non sono considerati sorte capitale e non producono ulteriori interessi, fatti salvi quelli di mora indica- ti nel Documento di Sintesi, se dovuti.
iii. La somma risultante a debito del Cliente a titolo di interessi – anche se non ancora esigibile – è considerata dalla Banca ai fini della quantifica- zione dell’esposizione complessiva del Cliente medesimo relativa al Conto.
iv. Fermo quanto previsto dal primo paragrafo del presente articolo e dal precedente punto ii, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, la Banca ha la facoltà di impiegare i fondi accre- ditati sul proprio conto e destinati ad affluire sul Conto del Cliente, per estinguere il debito da in- teressi del Cliente medesimo.
v. In caso di chiusura definitiva del Conto, gli in- teressi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Quanto dovuto a titolo di interessi non può pro- durre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.
4. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto del Cliente con la valuta indicata nei Do- cumenti di Sintesi.
5. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto di sposto nel successivo articolo 11 della presente Se- zione, ognuna delle Parti può sempre esigere l’im- mediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali con- cessioni di fido, si intendono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 7 - Utilizzo di valuta estera e conti in valuta estera
1. Se la Banca consente di utilizzare il Conto Corrente anche per operazioni da effettuarsi in valuta diver- sa dall’Euro, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa con versione in Euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposi- zione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effet- tivo” di cui all’articolo 1279 codice civile sulle dispo- sizioni impartite in valuta estera. In caso di inadem- pimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti mo-
dalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
3. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna, la Banca si assume unicamen- te, con espresso esonero da ogni maggiore o diver- sa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizio- ne del Cliente (a sua richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime.
4. Resta comunque a carico del Cliente ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da for- za maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all’estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca (art. 1218 codice civile).
Art. 8 - Assegni sull’estero
1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se, successivamente al pagamento, viene comun- que contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente deve altresì accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti ido- nei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 9 - Servizi di incasso e di accettazione
1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del Cliente ed a suo rischio, non rispondendo la Ban- ca delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, ivi compresi, esemplificativamente, scioperi del proprio personale, irregolarità dei titoli, indicazioni erronee o contraddittorie del Cliente, la consegna da parte del Cliente degli effetti e degli assegni in termini tali da non consentire ragione- volmente la presentazione in tempo utile, disservizi imputabili al servizio postale o a corrieri autorizzati, fatti od omissioni imputabili alle banche trattarie od emittenti degli assegni o domiciliatarie degli ef- fetti.
Art. 10 - Conti non movimentati
1. Se il Conto Corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta) la Banca può cessare di corrispondere gli interessi e di inviare le comunicazioni periodiche.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d’i- niziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o ammini- strative.
Art. 11 - Apertura di credito in conto corrente, deca- denza dal beneficio del termine e recesso
1. Le aperture di credito (di seguito anche “Fidi” o “Fido”) eventualmente concesse al Cliente dalla Banca con le quali la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile, ricorrendo i requisiti indicati nei Documenti di Sintesi, sono regolate dalle seguenti disposizioni:
• il Fido è concesso a tempo indeterminato;
• il Cliente può utilizzare in una o più volte la som- ma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
• la Banca si riserva di richiedere in ogni momento il rimborso delle somme prelevate;
• gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono de terminati nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, ferma restando l’applicazione di quanto disposto nell’articolo 6 della presente Sezione.
• si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del- la Sezione I delle presenti Condizioni Generali in materia di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
2. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Fido ovvero ridurlo o sospenderlo, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali a titolo esemplificativo la posta elettronica; per il paga- mento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera racco mandata, un preavviso non infe- riore a 1 (un) giorno. Se il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
a) del Codice del Consumo, la Banca può recedere dal Fido, ovvero ridurlo o sospenderlo solo se ricor-
re un giustificato motivo. In ogni caso, per il paga- mento di quanto dovuto la Banca darà al Cliente Xxxxxxxxxxx, con lettera raccomandata, un preav- viso di almeno 15 (quindici) giorni.
3. Il Cliente può recedere dal Fido con le stesse facol- tà previste a favore della Banca; tuttavia, quando il Cliente recede, deve pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all’esercizio della fa- coltà di recesso.
4. Se il Cliente, a ciò tenuto ai sensi dei commi che precedono, non provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini previsti, la Banca gli addebiterà, nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, le eventuali spese sostenute per il recupero del cre- dito mediante l’intervento di società esattive e, per intero, le spese legali allo stesso fine sostenute.
5. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Gli utilizzi successivi alla scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso che la Banca ritenesse di eseguire, non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.
6. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’a- pertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
7. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, il recesso dalla presente apertura di credito in conto corrente non implica il recesso da tutti gli altri Ser- vizi di cui alle presenti Condizioni Generali.
Art. 12 - Sconfinamenti in assenza di Fido/extrafido
1. Qualora il Cliente utilizzi fondi concessi dalla Banca in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente in assenza di Fido ovvero rispetto all’importo del Fido concesso, la Banca può, in qualsiasi momento, an- che tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, revocare, ridurre o sospendere la messa a disposi- zione dei fondi. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno.
2. In caso di sconfinamenti concessi al Cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 121, comma i, lett. b) del TUB, per importi pari o superiori a 300 (trecento) euro in assenza di Fido, ovvero, in caso di sconfinamenti extrafido, per im- porti pari o superiori al 5 (cinque) per cento del Fido concesso, che si protraggano per oltre 1 (un) mese, la Banca comunica al Cliente Consumatore, dal momento in cui lo sconfinamento ha raggiunto o superato il predetto importo i seguenti dati:
(i) lo sconfinamento;
(ii) l’importo interessato;
(iii) il tasso di interesse applicato;
(iv) commissione di istruttoria veloce eventual- mente applicabile.
La comunicazione relativa allo sconfinamento è ef- fettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole. In quest’ul- timo caso la Banca consentirà il salvataggio della comunicazione di sconfinamento mediante messa a disposizione della stessa sul proprio Sito internet. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, che la comu- nicazione relativa allo sconfinamento è disponibile sul Sito Internet. Il Cliente prende atto e accetta le predette modalità di comunicazione mediante la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.
3. Se il Cliente non provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini previsti, la Banca gli addebiterà, nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, le eventuali spese sostenute per il recupero del cre- dito mediante l’intervento di società esattive e, per intero, le spese legali allo stesso fine sostenute.
SEZIONE II-BIS
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I MODULI ASSOCIATI AL CONTO CORRENTE
Art. 1 - Moduli associati al Conto Corrente
1. La sottoscrizione del Contratto consente al Cliente di attivare i Moduli.
2. L’attivazione di un Modulo comporta il pagamen- to del corrispondente canone, mediante addebito mensile posticipato.
3. I Moduli sono suddivisi in specifiche categorie e ciascuno di essi prevede contenuti e importi del relativo canone differenziati. I contenuti specifici relativi a ciascun Modulo sono riepilogati nella ta- bella riportata in calce alla presente Sezione II bis e formano parte integrante delle Condizioni Generali.
4. Il Cliente ha diritto di usufruire dei Moduli nei modi e nei termini descritti agli articoli da 2 a 5 qui di seguito.
Art. 2 - Attivazione o disattivazione dei Moduli
1. Il Cliente può attivare uno o più Moduli all’atto della sottoscrizione del Contratto, oppure succes- sivamente tramite le tecniche di comunicazione a distanza di cui all’articolo 4 della Sezione I del pre- sente Contratto.
2. Il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più Moduli in qualsiasi giorno del mese e l’attivazione ha effetto dal giorno successivo alla richiesta del Modulo; in caso di richiesta di attivazione di un Mo- dulo contestuale all’apertura del Conto Corrente l’attivazione del Modulo avverrà alla resa operativa del Conto Corrente. Il canone– qualora dovuto – vie- ne addebitato il primo giorno del mese successivo alla richiesta di attivazione, con valuta ultimo gior- no di calendario del mese precedente.
3. Il Cliente può richiedere in qualunque momento, tramite i medesimi canali di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità elencate qui di seguito, la disattivazione di un Modulo; la disattiva- zione avrà effetto il primo giorno di calendario del mese successivo a quello della richiesta di disattiva- zione del Modulo, salvo quanto previsto all’art.5 del- la presente Sezione. Nel corso del medesimo mese non è possibile richiedere l’attivazione e la disatti- vazione dello stesso Xxxxxx, il canone addebitato dalla Banca in via posticipata sarà quello del Modulo ancora attivo al termine del mese e le condizioni ap- plicate saranno quelle previste da quest’ultimo Mo- dulo fino al termine del mese della richiesta di disat- tivazione. Fatto salvo quanto previsto alla Sezione I, articolo 6, comma 5, qualora il conto sia cointesta- to, l’attivazione o la disattivazione di uno o più Mo- duli successivamente alla stipula del Contratto può essere disposta anche da uno solo dei cointestatari. La Banca si riserva comunque la facoltà di segnalare il recepimento della richiesta a ciascun cointestata- rio attraverso l’Home Banking, il Call Center o me- diante altre tecniche di comunicazione a distanza. La disattivazione di uno o più Moduli non comporta la risoluzione del contratto di Conto Corrente.
Art. 3 - Recesso o risoluzione del Conto Corrente
1. Il recesso o la risoluzione del Conto Corrente ovvero di tutti Servizi compresi in ciascun Modulo, compor- ta l’automatica disattivazione di ciascun Modulo attivo, con decorrenza dal giorno in cui tale reces- so diviene efficace. In tale ipotesi – fermo quanto previsto nella Sezione II – Condizioni Generali che regolano il Conto Corrente – alla Banca è comun- que dovuto il corrispettivo mensile di adesione per il mese in corso al momento della disattivazione.
2. Con riferimento a ciascun Modulo, il recesso eserci- tato dal Cliente o dalla Banca ai sensi della Sezione I articolo 10, comma 11 del presente Contratto dal singolo Servizio compreso nel Modulo non compor- ta la disattivazione dell’intero Modulo e conseguen- temente l’applicazione dei costi per i singoli Servizi che residuano, come indicati nei relativi Documenti di Sintesi.
Art. 4 - Introduzione di nuove tipologie di Moduli o modifiche ai Moduli in essere
1. La Banca si riserva la facoltà di introdurre all’inter- no della presente Sezione nuove tipologie di Moduli dandone preventiva comunicazione al Cliente.
Art. 5 - Condizioni economiche relative ai Moduli Condizioni economiche
Canone annuo € 24 (addebito mensile € 2)(1)
Voci di costo derogate dal Modulo Zero Vincoli
Bonifico - SEPA in uscita fino a € 50.000 € 0
tramite canali assistiti(2)
Modalità di azzeramento del canone annuo
Accredito stipendio/pensione o flusso mensile in accredito(3) di almeno € 1.000 nel mese solare
Sconto 100% canone mensile
(1) Solo in caso di prima attivazione il canone del mese di attivazione e quello successivo sono gratuiti.
(2) Ad esempio tramite Call Center o Filiali o comunque con l’ausilio del personale della banca.
(3) Ai fini del calcolo del flusso mensile in accredito sono escluse le seguenti operazioni:
x. Xxxxxxxxx tra Conti Xxxxxxxx Xxxxxxx e/x Xxxxx Xxxxxxx in cui il cliente risulti uno degli intestatari in entrambi i conti coinvolti nell’operazione;
b. Accrediti per vendite/disinvestimenti provenienti da Dossier Xxxxxx e/o Dossier Investimenti;
c. Accrediti dovuti ad erogazioni di Xxxxx Xxxxxxx e/o Xxxxxxxx Xxxxxxx;
d. Accrediti di dividendi, cedole, interessi ed ogni eventuale provento derivante dai prodotti ING, e/o collegati al conto, accreditati sul Conto Corrente Arancio del cliente;
e. Riaccrediti provenienti da carte prepagate collegate al Conto Corrente Arancio.
SEZIONE III – PARTE A CONDIZIONI GENERALI PSD
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale
1. Le norme che regolano il Contratto in materia di Servizi di Pagamento (di seguito, “Condizioni Ge- nerali PSD”) contenute nella presente Sezione III, Parte A, si applicano a tutti i Servizi di Pagamento, definiti e disciplinati nella successiva Parte B del- la presente Sezione III. Le Parti convengono che le previsioni contenute nella Sezione II in materia di Conto Corrente completano le disposizioni di cui alla presente Sezione III (Parti A e B) ove applicabili e per quanto non diversamente previsto dal Condi- zioni Generali PSD e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di Pagamento.
2. In caso di contrasto tra quanto previsto dalla Parte A e quanto previsto nella successiva Parte B delle pre- senti Condizioni Generali PSD prevarranno le norme contrattuali contenute nella Parte B. In caso di con- trasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali relative al Conto Corrente (Sezione II) e le presenti Condizioni Generali PSD prevarranno queste ultime.
3. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più Servizi di pagamento che saranno disciplinati dalle presenti Condizioni Gene- rali PSD.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente Sezione III, le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:
- “Addebito diretto” si intende un Servizio di paga- mento per l’addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un’Operazione di pa- gamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Paga- tore medesimo; il Servizio di Domiciliazione Utenze di cui alla Parte B della presente Sezione III rientra nella definizione di Addebito diretto;
- “Autenticazione” si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l’identità dell’utente o la validità dell’uso di uno specifico Strumento di pagamento, incluse le relative Credenziali di sicurezza personalizzate fornite all’Utente dalla Banca;
- “Autenticazione forte del cliente”: si intende un’Autenticazione basata sull’uso di due o più ele- menti, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’Utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’Utente possiede) e dell’ineren- za (qualcosa che caratterizza l’Utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non
calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- “Fondi” si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’art. 1, comma 2, lett. h) ter, del TUB;
- “Giornata operativa” si intende il giorno in cui la Banca o altro Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecu- zione di un’Operazione di pagamento sono opera- tivi, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento stessa; per la Banca si considerano Giornate operative i giorni feriali ad esclusione del sabato;
- “Identificativo unico” si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all’Utente e che l’Utente deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identifica re con chiarezza l’altro Utente e/o il suo Conto di pagamento per l’esecuzione di un’O- perazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l’Identificativo unico identifica solo l’Utente del Servizio di pagamento;
- “Mandato” si intende il consenso e l’autorizzazio- ne prestati dal Cliente Pagatore al Beneficiario e al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore (direttamente ovvero indirettamente tramite il Be- neficiario), per consentire al Beneficiario di disporre l’incasso addebitando il Conto di Pagamento indi- cato dal Cliente Pagatore e per consentire alla Ban- ca di attenersi alle istruzioni impartite;“Operazione di pagamento” si intende l’attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendente mente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
- “Ordine di pagamento” si intende qualsiasi istru- zione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
- “Pagatore” si intende il Cliente o altro soggetto terzo, titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- “Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento” si intende il Prestatore di servizi di paga mento, diverso dalla Banca, che offre il Servi- zio di disposizione di ordine di pagamento;
- “Prestatore di servizi di pagamento” si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano Servizi di Pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- “Servizio di disposizione di ordine di pagamento” si intende un servizio con il quale il Cliente richiede ad un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di disporre l’Ordine di pagamento relativamente a un Conto di pagamento detenuto presso la Banca;
- “Servizio di informazione sui conti” si intende un servizio online che fornisce informazioni relativa mente a uno o più Conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso la Banca o presso più prestatori di servizi di pagamento.
- “Strumento di pagamento” si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di pagamento;
- “Tasso di cambio di riferimento” si intende il tasso- di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal Pre- statore di Servizi di pagamento o proviene da una
Ricariche telefoniche tramite canali assistiti(2) € 0
Bollettini Postali Bianchi tramite canali assistiti(2)
€ 1,5 (escluso spese postali)
compromette l’affidabilità degli altri, e che è con- cepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei - dati di Autenticazione;
- “Beneficiario” si intende il Cliente o altro soggetto
fonte accessibile al pubblico;
“Utente” si intende il Cliente e/o il soggetto che uti- lizza un Servizio di Pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi.
Bollettini Postali Premarcati tramite canali assistiti(2)
terzo destinatario dei Fondi oggetto dell’Operazio-
Art. 2-bis - Autenticazione forte del Cliente
€ 1,5 (escluso spese postali) -
ne di pagamento;
” si intende un conto intratte-
1. La Banca applica l’Autenticazione forte del Cliente
CBILL tramite canali assistiti(2)
€ 2,5 (oltre eventuali commissioni applicate dall’azienda o dall’ente creditore)
pagoPA con CBILL tramite canali assistiti(2)
€ 2,5 (oltre eventuali commissioni applicate dall’azienda o dall’ente creditore)
Pagamento Mav tramite canali assistiti(2) € 0 Pagamento Rav tramite canali assistiti(2) € 0 Pagamento F24 tramite canali assistiti(2) € 0 Numero moduli di assegni gratuiti nell’anno 1
Prelievo di contante presso sportello € 0
automatico con Carta di Debito in Italia e in Europa
“Conto di pagamento
nuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utenti di servizi di pagamento per l’e- secuzione di Operazioni di pagamento;
- “Condizioni Generali PSD” si intendono le norme contrattuali che regolano i Servizi di pagamento contenute nella presente Sezione III;
- “Credenziali di sicurezza personalizzate” si inten- do no le funzionalità fornite al Cliente dalla Banca al fine di consentire a quest’ultima di verificare l’i- dentità del Cliente medesimo o la validità dell’uso di uno specifico Strumento di pagamento. Rientra- no nella definizione di Credenziali di sicurezza per- sonalizzate i Codici;
- “Data valuta” si intende la data di riferimento usa- ta da un Prestatore di servizi di pagamento per il
quando questi (a) accede al suo Conto di paga- mento on line; (b) dispone un’Operazione di pa- gamento elettronico; (c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
2. La Banca ha la facoltà di non applicare l’Auten- ticazione forte del Cliente nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e, a titolo esemplificativo, nei seguenti: (a) nel caso in cui il Cliente intenda visualizzare l’estratto del Conto di pagamento o l’elenco delle transazioni effettuate negli ultimi 90 giorni, a meno che il Cliente effettui l’accesso on line per la prima volta o siano trascorsi più di 90 giorni dall’ultimo accesso effettuato me- diante Autenticazione forte del Cliente; (b) nel caso
di Operazioni di pagamento eseguite con modalità “contactless” a condizione che (i) l’importo com- plessivo delle Operazioni di pagamento eseguite dalla data dell’ultima applicazione Autenticazione forte del Cliente non sia superiore a 150 Euro o che
(ii) il numero delle Operazioni di pagamento con- secutive dall’ultima applicazione della Autentica- zione forte del Cliente non sia superiore a cinque;
(c) nel caso di un’Operazione di pagamento presso un terminale di pagamento incustodito allo scopo di pagare una tariffa di trasporto o di parcheggio;
(d) nel caso di avvio di operazioni ricorrenti dello stesso importo e a favore dello stesso Beneficiario successive alla prima; (e) nel caso in cui il Beneficia- rio dell’Operazione di pagamento sia incluso nell’e- lenco dei beneficiari di fiducia precedentemente creato dal Cliente; (f) nel caso in cui il Pagatore e il Beneficiario coincidano ed entrambi i Conti di pa- gamento siano detenuti dalla Banca; (g) nel caso in cui l’importo dell’Operazione di pagamento sia inferiore a 30 Euro e (i) l’importo complessivo delle Operazioni di pagamento eseguite dall’ultima ap- plicazione dell’Autenticazione forte del Cliente non sia superiore a 100 Euro oppure (ii) il numero delle precedenti Operazioni di pagamento dall’ultima applicazione dell’Autenticazione forte del cliente non sia superiore a cinque Operazioni di pagamen- to singole consecutive.
Art. 3 - Informazioni preliminari rispetto ad una singo- la Operazione di pagamento
1. Prima dell’esecuzione di un’Operazione di pa- gamento disposta dal Cliente, quest’ultimo può richiedere alla Banca informazioni chiare e detta- gliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spe- se che il Cliente medesimo deve corrispondere. In caso di pluralità di voci di costo, la Banca dà eviden- za separata alle singole voci.
2. Il Cliente può ottenere tali informazioni mediante:
- accesso al Sito Internet della Banca;
- telefonata al Call Center della Banca;
- recandosi presso una delle Filiali.
Art. 4 - Informazioni per il Cliente rispetto a Operazio- ni di pagamento eseguite
1. La Banca fornisce al Cliente, di norma su Suppor- to Durevole scaricabile dal Cliente stesso dal Sito Internet della Banca, riservandosi comunque la facoltà di utilizzare il supporto cartaceo, un’infor- mativa mensile dettagliata sulle Operazioni di pa- gamento effettuate nel mese precedente.
Art. 5 - Consenso
1. Fatto salvo quanto nel dettaglio previsto per i sin goli Servizi di Pagamento, nella Sezione III parte B ovve- ro nei Documenti di Sintesi, il consenso ad un’Ope- razione di pagamento o a una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente, utilizzando i Codici Identificativi di cui all’art. 4, Sezione I delle presenti Condizioni Generali ovvero con le modalità di cui all’art. 2, comma 5 della Sezione I. Il consenso a eseguire un’Operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario o il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.
2. Se il Cliente non presta il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste, la Banca considera l’operazione come non autorizzata.
3. Il consenso deve essere prestato prima dell’ese- cuzione di un’Operazione di pagamento. Se con- cordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, il consenso può essere rilasciato dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
Art. 6 - Revoca del consenso
1. Il Cliente può revocare in qualsiasi momento il con- senso ad eseguire un’Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pagamento purché ciò avvenga prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal suc- cessivo art. 9 della presente Sezione III – Parte A “Condizioni Generali PSD”.
2. Il Cliente revoca il consenso ad eseguire l’Operazio- ne di pagamento nelle forme e secondo le proce- dure previste nell’articolo 5 che precede, fatto salvo quanto previsto nel dettaglio per i singoli Servizi di pagamento, nella Sezione III - Parte B ovvero nei Documenti di Sintesi.
3. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca sono considerate dalla Banca come non autorizzate.
Art. 7 - Ordine di pagamento e relativo rifiuto
1. Quando tutte le condizioni rilevanti previste dalle presenti “Condizioni Generali PSD” sono soddisfat- te, la Banca non può rifiutare di eseguire l’Ordine di Pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’ordine sia stato disposto dal Cliente
Pagatore, anche tra mite un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal Benefi- ciario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposi zioni di diritto dell’Unione europea o nazionale.
2. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. 19 della presente Sezione III – Parte A “Condizioni Generali PSD”, la Banca esegue l’Ordine di paga- mento autorizzato ovvero comunica al Cliente il ri- fiuto all’esecuzione con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l’Or- dine di pagamento, la stessa comunica al Cliente secondo le modalità di cui all’art. 5 della Sezione I il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’art. 126 TUB o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclag- gio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Nella comunicazione, la Banca indica altresì la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto.
4. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
5. Se il rifiuto di un Ordine di pagamento è obiettiva- mente giustificato, la Banca addebita al Cliente le spese per la comunicazione di cui al comma 2 nella misura indicata nei Documenti di Sintesi.
Art. 8 - Determinazione del momento di ricezione dell’Ordine di pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di paga- mento è quello in cui l’Ordine è ricevuto dalla Ban- ca. Prima di tale momento la Banca non può adde- bitare il Conto del Pagatore.
2. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre il limite di tempo previsto nei Documenti di Sintesi si considerano ricevuti la Giornata operativa suc- cessiva.
3. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per la Banca, l’Ordine di paga- mento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
4. Ove specificamente concordato tra le Parti, l’esecu- zione di un singolo Ordine di pagamento può esse- re avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o, ancora, il giorno in cui il Pa- gatore ha messo i fondi a diposizione della Banca. In tal caso il momento della ricezione dell’Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l’ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.
5. Nel caso di operazioni in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo a valere su un con- to del Pagatore in una diversa valuta, il momento di ricezione dell’ordine coincide con quello di comple- tamento dell’operazione di conversione valutaria.
Art. 9 - Irrevocabilità degli Ordini di pagamento
1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, l’Ordine di pagamento non può essere revocato dal Pagatore, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6 della presente Sezione III – Parte A “Condizioni Generali PSD”, per le Operazioni di pagamento di- sposte da un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l’Ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l’Operazione di pagamento al Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o Beneficiario.
3. Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Cliente Pagatore può revocare l’Ordi- ne di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l’ad- debito dei Fondi. La Banca del Cliente Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Presta- tore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nei casi di cui all’art. 8, comma 4, che precede, il Cliente può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l’Ordine di pagamento può essere revocato solo con il con senso del Cliente Pagatore e dei Prestatori di servizi
di pagamento interessati. Nei casi previsti dai com- mi 2 e 3 che precedono, per la revoca dell’Ordine di pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.
6. La Banca addebita al Cliente le spese per la revoca nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
7. Resta fermo che la revoca dell’Ordine di pagamen- to ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca e il Pagatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei sistemi di paga- mento.
Art. 10 - Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo de- gli Strumenti di pagamento e alle Credenziali di sicu- rezza personalizzate
1. Fermo restando quanto previsto nella Sezione III, Parte B, non appena ricevuto lo Strumento di paga- mento, il Cliente adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza per- sonalizzate. Il Cliente deve utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui alle Condizioni Generali PSD e dei sin goli Servizi di pagamento.
2. Il Cliente deve comunicare alla Banca senza indugio la perdita, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello Strumento di pagamento non appena ne abbia conoscenza.
3. Ricevuta tale comunicazione la Banca blocca lo Strumento di pagamento e addebita al cliente solo i costi di sostituzione dello Strumento di pagamen- to nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Art. 11 - Limiti e blocco dell’utilizzo degli Strumenti di pagamento
1. Le parti concordano i limiti di spesa per le opera- zioni eseguite attraverso gli Strumenti di pagamen- to nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, nonché il numero di transazioni giornaliere e/o gli importi massimi giornalieri, come pure indicati nei Documenti di Sintesi.
2. La Banca si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giu- stificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello Strumento di pagamento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Clien- te Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Stru- mento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore, mediante comunica- zione su supporto cartaceo ovvero trasmessa per posta elettronica, del blocco dello Strumento di pa- gamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o im- mediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurez- za individuati ai sensi dell’art. 126 TUB o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanzia- mento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni del blocco dello Stru- mento di pagamento, la Banca provvede a riattiva- re lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostitu- zione di quello precedentemente bloccato.
5. La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloccherà lo Strumento di pagamento a seguito di un numero di tentativi di autenticazione non riusci- ti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca. In tal caso, per ripristinare l’uso dello Strumento di pagamento, il Cliente do- vrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.
Art. 12 - Informazioni in relazione agli Strumenti di pagamento
1. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comuni- cazione di cui al precedente articolo 10, comma 2, entro i 18 (diciotto) mesi successivi alla comunica zione medesima.
Art. 13 - Notifica e rettifica di Operazioni di Pagamen- to non autorizzate o non correttamente eseguite
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’Operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 18, ha diritto di ottenere la rettifica solo se comu- nica tale circostanza, senza indugio, alla Banca secondo le modalità di cui all’art. 5 Sezione I delle presenti Condizioni Generali e in ogni caso entro
13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo, un’Operazione di pa- gamento si intende non eseguita correttamente quando l’esecuzione non è conforme all’Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall’Utente al proprio Prestatore di Servizi di pagamento.
3. Se è coinvolto un Prestatore di servizi di disposizio- ne di Ordine di pagamento, l’Utente ha diritto di ottenere la rettifica di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 32 della presente Sezione.
Art. 14 - Responsabilità del Cliente Pagatore per l’u- tilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di paga- mento
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolen- to, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo dello Strumento di pagamen- to smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, dopo la comunicazione eseguita ai sensi del prece- dente art. 10, comma 2.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolen- to, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita nel caso in cui la Banca non abbia reso disponibili strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui al precedente art. 10, comma 2, o non esiga un’Autenticazione forte del Cliente.
3. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello Strumento di pagamento non potevano esse- re notati dal Cliente stesso prima di un pagamento o se la perdita dello Strumento di Pagamento è sta- ta causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca o dell’ente cui sono state esternalizzate le attività.
4. Negli altri casi e salvo il caso in cui il Cliente ab- bia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui al prece- dente art. 10, il Cliente medesimo sopporta per un importo non superiore a 50,00 (cinquanta/00) Euro la perdita relativa a operazioni non autorizzate de- rivanti dall’utilizzo indebito dello Strumento di pa- gamento conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita.
5. Se il Cliente ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto ad uno o più obblighi a suo carico in forza del precedente art. 10 con dolo o colpa grave, il Cliente stesso sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50,00 Euro (cinquan- ta//00) di cui al precedente comma.
Art. 15 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, nel caso in cui sia stata eseguita un’Operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesi ma immediatamente ed in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito del Cliente. Entro 48 ore dalla comunicazione relativa all’operazione non autorizzata, il Cliente deve trasmettere alla Banca copia della denuncia alle Autorità competenti. Fat- to salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta inteso che la richiesta di rimborso si intende perfezionata al ricevimento da parte del la Banca della denuncia sporta dal Cliente. Se per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento è stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comu- nicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
3. Se l’Operazione è disposta mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore immediata mente e, in ogni caso, entro la fine della giorna- ta operativa successiva, l’importo dell’operazione non autorizzata, riportando il Conto di pagamen- to addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di Operazione non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto median- te un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo è tenuto a rimborsa- re immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca su richiesta di quest’ultima, gli importi rimborsati al Cliente Pa- gatore. Se il Prestatore di servizi di disposizione di
ordine di pagamento è responsabile dell’Operazio- ne non autorizzata, risarcisce immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca su richiesta di quest’ultima per le perdi- te subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, che, nell’ambito delle sue competenze, l’Operazione è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conse- guenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al Servizio di Pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest’ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.
4. Il rimborso di cui ai commi che precedono, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimo- strare anche in un momento successivo che l’Ope- razione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente ed ottenere da quest’ultimo la restituzio- ne dell’importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 3, anche mediante addebito in Conto.
5. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.
Art. 16 - Condizioni per il rimborso di Operazioni di pa- gamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per suo tramite
1. Nel caso in cui un’Operazione di pagamento auto- rizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pa- gatore ha diritto al rimborso dell’importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Operazione di paga- mento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Xxxxxxxx avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal Contratto e le circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenu- to a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’Ope- razione di pagamento eseguita e la data valuta dell’accredito non è successiva a quella dell’adde- bito dell’importo.
3. Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Xxxxxxxx non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
4. Il Cliente Xxxxxxxx non può chiedere il rimborso:
a) se ha direttamente autorizzato la Banca all’e- secuzione dell’Operazione di pagamento; e b) se l’autorizzazione del Cliente Pagatore è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di paga- mento e gli siano state inoltre fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Opera- zione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 che pre- cede, nel caso di Addebiti diretti di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalle condizioni di cui al comma 1.
Art. 17 - Richiesta di rimborso per operazioni di pa- gamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
1. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere il rimborso di cui al precedente art. 16 entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati.
2. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazio- ne di pagamento ovvero fornisce una giustifica- zione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate operative dalla ricezione della richiesta.
3. Il Cliente Pagatore, se non accetta la giustificazione fornita, ha diritto di presentare un esposto alla Ban- ca d’Italia ovvero di rivolgersi all’Arbitro Bancario Fi- nanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito In- ternet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e senza presentare un preventivo Reclamo alla Banca.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 4,il diritto della Banca di rifiutare il rimborso non può essere esercitato nei riguardi degli addebiti diretti di cui all’art. 16, comma 5.
Art. 18 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione
1. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13, 21, commi 2 e 3, e 24 della presente Sezione III –
Parte A “Condizioni Generali PSD”, il Prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Presta- tore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall’art. 19, comma 2, della presente Sezione. In tal caso il Prestatore di servizi di pagamento del Bene- ficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di paga- mento.
2. Quando il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile, ai sensi del comma prece- dente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo ine- satto; se l’Operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul Conto di pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
3. Se il Prestatore di servizi di pagamento del Bene- ficiario è responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette l’importo dell’O- perazione di pagamento a disposizione del Be- neficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul Conto di pagamento del Benefi- ciario stesso. La Data valuta dell’accredito sul Con- to di pagamento del Beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al Beneficiario in caso di esecuzione corretta dell’Ope- razione di pagamento.
4. Fatti salvi gli articoli art. 13, 21, commi 2 e 3, e 24 della presente Sezione III – Parte A “Condizioni Ge- nerali PSD”, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario:
a) è responsabile nei confronti del proprio Utente della corretta trasmissione dell’Ordine di paga- mento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo art. 19, comma 3, della presente Se- zione III – Parte A “Condizioni Generali PSD”;
b) è tenuto a trasmettere senza indugio l’Ordine di pagamento in questione al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore. In caso di trasmis- sione tardiva, la Data valuta riconosciuta al Be- neficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecu- zione corretta dell’operazione di pagamento;
c) è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20 della presente Sezione ed è tenuto a met- tergli a disposizione ’importo dell’Operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio Conto di pagamento, applicando una Data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
5. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della man- cata o inesatta esecuzione di un’Operazione di pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l’importo dell’Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento sia stato addebitato un Conto di paga- mento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest’ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. La Data valu- ta dell’accredito sul Conto di pagamento del Paga- tore non deve essere successiva a quella dell’adde- bito dell’importo.
6. In deroga al comma 5, il Prestatore di servizi di pa- gamento del Pagatore non è obbligato al rimborso se dimostra che il Prestatore di servizi di pagamen- to del Beneficiario ha ricevuto l’importo, anche se con lieve ritardo. In questo caso il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario accredita l’importo al Beneficiario con Data valuta non suc- cessiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
7. La Banca rimborsa al Cliente le spese e gli interessi, che gli sono stati imputati, a seguito della manca- ta, o inesatta o tardiva esecuzione di un’Operazio- ne di pagamento.
8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi che precedono, quando un’Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca e i Prestatori di servizi di paga-
xxxxx eventualmente coinvolti si adoperano sen- za indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi Utenti, a rintracciare l’Operazione di pagamento, e li informano del risultato.
Art. 19 - Tempi di esecuzione
1. Il presente articolo si applica:
a) alle Operazioni di pagamento in Euro;
b) alle Operazioni di pagamento transfrontalie- re che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luo- go nello Stato membro non appartenente all’a- rea dell’Euro.
2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal mo- mento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’Operazione venga accreditato sul Conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata lavorativa operativa successiva e, comunque, nei tempi nel dettaglio indicati nei Documenti di Sintesi. Qualora l’Ordine di pagamento sia di importo rilevante, la Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente Pa- gatore copia del documento di identità e modulo di conferma bonifico disponibile sul sito della Banca. L’Ordine di pagamento sarà eseguito dalla Banca entro la fine della Giornata lavorativa successiva alla data di ricezione dell’Ordine di pagamento, unitamente alla documentazione supplementare richiesta. Per “data di ricezione” si intende la data alla quale la Banca avrà a disposizione tutte le in- formazioni e la documentazione necessarie all’e- secuzione del bonifico (CVS, coordinate bancarie, oltre a copia documento di identità e modulo con- ferma di bonifico se richiesti) nonché la relativa co- pertura finanziaria. Non verranno prese in conside- razione a tal fine disposizioni prive di uno qualsiasi degli elementi necessari all’esecuzione del bonifico.
3. Quando l’Ordine di pagamento è disposto su inizia- tiva del Beneficiario o per il suo tramite, il Presta- tore di Servizi di pagamento di cui si avvale il Be- neficiario trasmette l’ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario e il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti di- retti, l’ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell’operazione alla data di scadenza convenuta.
4. Quando un Utente versa contante su un Conto di pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, il Prestatore di servizi di pagamen- to applica la data di ricezione dei Fondi quale data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione.
Art. 20 - Data valuta e disponibilità dei Fondi
1. La Data valuta dell’accredito sul Conto di pagamen- to del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di pagamento viene accreditato sul Conto del Pre- statore di servizi di pagamento del Beneficiario.
2. Il Prestatore di Servizi di pagamento del Benefi- ciario assicura che l’importo dell’Operazione di pagamento è a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul Conto del Prestatore medesimo ovvero nella stessa Giornata operativa di ricezione dell’Ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico Prestatore di ser- vizi di pagamento, purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra Euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri.
3. La Data valuta dell’addebito sul Conto di paga- mento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di paga- mento è addebitato sul medesimo Conto di paga- mento.
Art. 21 - Identificativi unici inesatti
1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conforme- mente all’Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall’I- dentificativo unico.
2. Se l’Identificativo unico fornito dall’Utente di Servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del prece- dente art. 18, della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbliga- zione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi
è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di ri- sultato.
3. Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comu- nicando al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei Fondi, il Prestatore di servizi di paga mento del Pagatore, su richiesta scritta del Paga- tore stesso, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela.
4. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’O- perazione di pagamento in conformità con l’Iden- tificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
Art. 22 - Modifica unilaterale delle condizioni contrat- tuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare anche in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni del Contratto qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, nel ri- spetto di quanto previsto dall’art. 126sexies del TUB e delle rispettive disposizioni di attuazione, tempo per tempo vigenti. Detta comunicazione verrà for- nita su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio tramite messaggio di posta elettroni- ca o, qualora disponibile, PEC).
2. Le modifiche di cui al comma che precede do- vranno essere rese note al Cliente con comunica- zione scritta contenente la formula “Proposta di modifica del contratto”, con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica indicata nella proposta e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 126sexies del TUB e delle relative disposizioni di attuazione, tempo per tem- po vigenti.
3. Prima della data indicata nella proposta per l’ap- plicazione della modifica, il Cliente ha diritto di re- cedere dal Contratto senza penalità né spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’ap- plicazione delle condizioni precedentemente appli- cate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la proposta di modifica unilaterale del- la Banca si intende accettata dal Cliente.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applica te con effetto immediato e senza alcun preavviso.
5. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente possono essere appli- cate con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica è conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento conve- xxxx nel Contratto e, qualora la modifica riguardi i tassi di interesse, a condizione che il Cliente sia tempestivamente informato.
Art. 23 - Recesso dal Contratto o dai singoli Servizi di pagamento
1. Il Cliente può recedere in ogni momento dal Con- tratto ovvero da singoli Servizi di pagamento, senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il Cliente comunica alla Banca il recesso a mezzo lettera raccomandata A.R.; nel caso di recesso da singoli Servizi di pagamento, il Cliente specifica il Servizio di pagamento dal quale intende recedere.
3. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto o da uno o più singoli Servizi di paga- mento con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Xxxxxxxx con apposito messaggio di po- sta elettronica.
4. Resta fermo che la Banca, se sussiste un giustifi- cato motivo, può recedere da singoli Servizi di pa- gamento ovvero dal Contratto, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza danno- sa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rap- porto.
5. In caso di recesso di una delle Parti, le spese fattu- rate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
6. Il recesso dal Contratto, senza ulteriore specifica- zione da parte del Cliente, comporta l’automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento.
Art. 24 - Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità previste nella presente Sezione III non si applicano nell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 25 - Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento
1. Se il Cliente nega di aver autorizzato un’Operazione di pagamento già eseguita, o sostiene che questa non è stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e con- tabilizzata e che non ha subìto le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Se l’Operazione di pagamento è disposta median- te un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l’onere di provare che, nell’ambito delle proprie competenze, l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del mal funzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al Servizio di Pagamento prestato.
Art. 26 - Denominazione valutaria dei pagamenti
1. Salvo diversamente stabilito dalle Parti, le Opera- zioni di pagamento sono effettuate in Euro.
Art. 27 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
1. Se un’Operazione di pagamento basata su Carta è disposta dal Beneficiario o per il suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’Operazione nel momen- to in cui il Cliente Pagatore presta il proprio consen- so, la Banca può bloccare i fondi sul Conto del Clien- te Pagatore solo se quest’ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione e, al più tardi, dopo la rice- zione dell’Ordine di pagamento.
Art. 28 - Conferma della disponibilità dei Fondi
1. Su richiesta del Prestatore di servizi di pagamento emittente Strumenti di pagamento basati su Carta, la Banca conferma senza indugio se sul conto del Cliente Pagatore vi è la disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione dell’Operazione di paga- mento, purché il (a) il Cliente Pagatore abbia pre- stato il consenso esplicito alla Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di servizi di pagamento in merito alla di- sponibilità sul Conto dell’importo corrispondente a una determinata Operazione di pagamento basata su carta; b) il consenso di cui alla lettera a) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di con ferma.
2. Il Prestatore di servizi di pagamento emittente Strumenti di pagamento basati su Carta può chie- dere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il Cliente Xxxxxxxx ha prestato il consenso espli- cito al Prestatore di servizi di pagamento a ri- chiedere la conferma di cui al comma 1;
b) il Pagatore ha disposto l’Operazione di paga- mento utilizzando uno Strumento di pagamen- to basato su Carta emesso dal Prestatore di servizi di pagamento;
c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il Pre- statore di servizi di pagamento si autentica presso la Banca e comunica in maniera sicu- ra, conformemente a quanto previsto dall’art. 98, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusiva- mente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall’esecuzione dell’Operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consiste- re nell’estratto del saldo del conto e non consente alla Banca di bloccare i fondi sul Conto del Cliente Pagatore.
4. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere alla Banca di co- municargli l’avvenuta identificazione del Prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
Art. 29 - Disposizioni per l’accesso ai Conti di paga mento in caso di Servizi di disposizione di ordine di pagamento
1. Il Cliente Pagatore ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pa- gamento per il Servizio di disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrat- tuale tra il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e la Banca.
2. Il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di
pagamento:
a) non detiene in alcun momento i fondi del Clien- te Pagatore in relazione alla prestazione del Ser- vi zio di disposizione di ordine di pagamento;
b) provvede affinché le Credenziali di sicurezza personalizzate dell’Utente non siano accessibili ad altri fuorché all’Utente stesso e all’emittente delle Credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali si- curi ed efficienti;
c) provvede affinché qualunque altra informazio- ne sull’Utente, ottenuta nella prestazione del Servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al Beneficiario e solo con il consenso esplicito dell’Utente;
d) ogni volta che dispone un Ordine di pagamen- to, si identifica presso la Banca, comunicando con quest’ultima, il Pagatore e il Beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissio ne europea;
e) non chiede all’Utente dati diversi da quelli ne- cessari per prestare il Servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti dell’Utente;
f) non modifica l’importo, il Beneficiario o qualsiasi altro dato dell’Operazione;
g) quando dispone un Ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell’O- perazione di pagamento.
3. Al fine di garantire l’esercizio del diritto di cui al comma 1, la Banca:
a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) immediatamente dopo aver ricevuto l’Ordine di pagamento dal Prestatore di servizi di di- sposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest’ultimo o mette a disposizione dello stes- so, tutte le informazioni sull’Ordine di pagamen- to nonché ogni altra informazione in merito all’esecuzione di quest’ultimo nella disponibilità della Banca;
c) assicura parità di trattamento agli ordini tra- smessi mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal Cliente Pa- gatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.
Art. 30 - Disposizioni per l’accesso alle informazionisui Conti e all’utilizzo delle stesse in caso di Servizi di in- formazioni sui conti
1. Il Cliente Pagatore ha diritto di avvalersi di un pre- statore di servizi di informazione sui conti per il Servizio di informazione sui conti. La prestazione di tale servizio non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e la Banca.
2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito dell’Utente;
b) provvede affinché le credenziali di sicurezza per- sonalizzate dell’Utente non siano accessibili ad altri fuorché all’utente stesso e all’emittente del le credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) per ogni sessione di comunicazione, si identifi- ca presso la Banca, comunicando con questa e con l’Utente in maniera sicura, conformemente all’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissio- ne europea;
d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pa- gamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informa- zione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione al Conto, la Banca: a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di servizi di infor- mazione sui conti, conformemente all’art. 98, pa- ragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamenta-
zione adottate dalla Commissione europea; b) as- sicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal Prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazione rispetto a quelle trasmesse diretta mente dall’Utente, fatte salve ragioni obiettive.
4. ll prestatore del Servizio di informazione sui conti può accedere alle informazioni sul Conto di paga- mento e alle Operazioni di pagamento associate a detto Xxxxx (i) quando l’Utente richiede atti- vamente tali informazioni e (ii) se l’Utente non richiede attivamente tali informazioni, non più di quattro volte in un periodo di 24 ore, fatta salva la possibilità della Banca e del prestatore del Servizio di informazione sui conti di concordare, con il con- senso dell’Utente, una frequenza più elevata.
Art. 31 - Limiti all’accesso ai Conti di pagamento da parte dei Prestatori di servizi di pagamento
1. La Banca può rifiutare l’accesso al Conto ad un prestatore di Servizi di informazione sui conti o a un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autoriz- zato al Conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non au- torizzati. In tali casi, la Banca, secondo le modalità secondo le modalità di cui all’art. 5 della Sezione I, informa quest’ultimo del rifiuto e dei relativi mo- tivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immedia- tamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurez- za o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragio- ni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l’accesso al Conto.
2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indi- candone le motivazioni.
Art. 32 - Responsabilità in caso di prestazione dei Servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazio- ne di pagamento
1. Fatti salvi gli articoli 13, 21, commi 2 e 4, e 24 della presente Sezione III – Parte A “Condizioni Generali PSD” se l’Ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento la Banca rimborsa al Pagatore l’impor- to dell’Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’O- perazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo Ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizio di disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo è tenuto a rimborsare, immediata- mente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest’ultima, gli importi rimborsati al Pagatore. Se il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di pagamento, risarci- sce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostra- re, in conformità a quanto disposto dall’articolo 25, comma 2 della presente Sezione III – Parte A “Condizioni Generali PSD”, che l’ordine è stato ri- cevuto dalla Banca conformemente all’articolo 8 della presente Sezione e che, nell’ambito delle competenze del medesimo Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamen- te registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Ope- razione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest’ultimo versate alla Banca ai sensi del pre- sente comma.
Art. 33 - Disposizioni transitorie
1. Le misure di sicurezza di cui all’art. 28, commi 1,2e 3, e agli artt. 29 e 30 della presente Sezione si ap- plicando decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regola- mentazione di cui all’art. 98 della Direttiva (UE) n. 2015/2366.
Art. 34 - Informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento
1. In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 del TUB e al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 (“Decreto di recepimento PSD”), tempo per tempo vigenti e qui di seguito riportate.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Decreto di rece- pimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 Euro (trentamila/00) fino a 5 milioni (cinquemilioni//00) di Euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni (cinquemilioni//00) di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per l’i- nosservanza delle seguenti disposizioni del citato decreto: art. 3, commi 1 e 2 (Spese applicabili), art. 5bis, commi 1, 2 e 3 (Conferma della disponibilità dei fondi), art. 5ter (Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di or dine di pagamento), art. 5quater (Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di paga- mento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti), art. 8, comma 1 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), articolo 9, commi 1e 2bis (Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite), art. 10bis (Autenticazione e misure di sicurezza), art. 11, commi 1, 2 e 2bis (Responsabilità del pre- statore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), art. 12bis (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in antici- po), art. 16, commi 2, 3, 4 e 4bis (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti), art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un con- to di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento), art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento), art. 23 (Data valuta e di- sponibilità dei fondi), dell’art. 25, commi 2, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 7 (Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva ese- cuzione delle operazioni di pagamento) e dell’ar- ticolo 25bis, commi 1 e 3 (Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento) o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento (CE)
n. 1093/2010 o, ancora, per l’inosservanza degli atti dell’ Autorità Bancaria Europea direttamente appli- cabili ed adottati ai sensi del citato regolamento.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto di recepi- mento PSD, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamen- to si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro per la grave inosser- vanza degli obblighi previsti nei seguenti articoli del citato decreto: art. 8 (Obblighi a carico del presta- tore di servizi di pagamento in relazione agli stru- menti di pagamento), art. 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il pre- statore di servizi di pagamento) e art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione.
4. Ai sensi dell’art. 32bis, comma 1, Decreto di re- cepimento PSD, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 32, comma 1, del medesi- mo decreto e sopra indicate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 Euro (cinque- mila//00) a 5 milioni (cinquemilioni//00) di Euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di am- ministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, quando l’inosservanza è conseguen- za della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rile- vante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
5. Ai sensi dell’art. 34quinquies, comma 1 del Decreto di recepimento PSD, si applica la sanzione ammini- strativa pecuniaria da 30.000 (trentamila//00) Euro fino a 5 milioni (cinquemilioni//00) di Euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale im- porto è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del citato decreto: art. 34bis, commi 1, 3, 4 e 5, (Limite alle commissioni inter- bancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori) e art. 34ter, comma 1 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazio-
ni di pagamento nazionali effettuate conad uso dei consumatori).
6. Ai sensi dell’art. 34sexies, comma 1, del Decreto di recepimento PSD si applica la sanzione ammini- strativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l’i- nosservanza delle seguenti disposizioni del Regola mento (UE) n. 751/2015: art. 8, par. 6 (Multimarchio in cobadging e scelta del marchio di pagamento o dell’applicazione di pagamento), art. 9, par. 1 (Ap- plicazione di commissioni differenziate), art. 00, xxx. 0 x 0 (Xxxxxx xx xxxxxxx di obbligo di accetta- re tutte le carte di uno schema), art. 11, par. 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).
7. Ai sensi dell’art. 34sexies, comma 2, del Decreto di recepimento PSD, nei confronti degli organi deci- sionali, organizzazioni o entità responsabili del fun- zionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
30.000 (trentamila//00) Euro fino a 5 milioni (cin- quemilioni//00) di Euro ovvero fino al10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni (cinquemilioni//00) di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione del- le seguenti disposizioni del citato decreto: 34bis, commi 2 e 6 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consuma- tori e all’articolo 34ter, comma 2 (Limite alle com- missioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate conad uso dei consumatori). Le medesime sanzioni si applicano per la violazione delle seguenti disposizioni del Re- golamento (UE) n. 751/2015: art. 6 (Licenza), art. 7, paragrafi 1, 3, e 4 (Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del tratta mento delle operazioni) e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, art. 8, paragrafi 1, 4 e 6 (Multimarchio in cobadging e scelta del marchio di pagamento o dell’applicazione di pagamento), art. 10, paragrafo 1 (Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema), all’articolo 11, paragrafi 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).
8. Ai sensi dell’art. 34septies del Decreto di recepi- mento PSD, per l’inosservanza delle norme richia- mate dagli articoli 34quinquies e 34sexies del ci tato decreto e sopra indicate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 (cinquemi- la//00) Euro fino a 5 milioni (cinquemilioni//00) di Euro nei confronti dei soggetti che svolgono fun- zioni di amministrazione, di direzione odi control- lo, nonché’ del personale, quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
9. Ai sensi dell’art. 144, TUB., nei confronti delle ban- che, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state ester- nalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti si applica la sanzione amministrativa pecu- niaria da 30.000 (trentamila//00) Euro fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate fun- zioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di 5 milioni (cinquemilioni//00) di Euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni (cinquemilio- ni//00) di Euro e il fatturato è disponibile e determi- nabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del T.U.B.: art. 114octies (Attività accessorie eser- cita bili), art. 114undecies (Rinvio) in relazione agli art. 26 (Esponenti aziendali) e 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della re visione legale dei conti), art. 114duodecies (Conti di pagamento e forme di tutela), art. 114terdecies (Patrimonio destinato), 114quaterdecies (Vigilan- za), art. 114octiesdecies (Apertura e mantenimen- to di conti di pagamento presso una banca),art. 126quater (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti), art. 126novies (Com- missioni applicabili al rimborso della moneta elet- tronica), art. 126quinquies, comma 2 (Contratto quadro), art. 126sexies (Modifica unilaterale delle condizioni), art. 126septies (Recesso), o delle relati- ve disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
10. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazio- ne come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali sopra indicati, le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi che
precedono sono elevate fino al doppio dell’am- montare del vantaggio ottenuto, purché tale am- montare sia determinabile.
SEZIONE III - Parte B CONDIZONI GENERALI RELATIVE A SINGOLI
SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione, si applicano le “Condizioni Gene- rali PSD” contenute nella precedente Parte A della presente Sezione III.
SOTTOSEZIONE 1 DISPOSIZIONI PERMANENTI DI PAGAMENTO
Art. 1 - Servizio Domiciliazione Utenze
1. Il servizio di domiciliazione delle utenze (“Servizio Domiciliazione Utenze”) può essere attivato se- condo le seguenti modalità alternative:
a) rilascio da parte del Cliente Pagatore del Man- dato direttamente presso il Beneficiario e con- testuale prestazione del consenso affinché il Mandato e le relative modificazioni o la revoca siano conservati dal Beneficiario medesimo ov- vero presso un terzo per conto del Beneficiario;
b) qualora la Banca abbia ricevuto dal Beneficiario delega di acquisire e conservare il Mandato, il Cliente Pagatore può rilasciare il Mandato diret- tamente presso la Banca.
Nell’ipotesi sub a), il rilascio del Mandato, le sue modifiche e revoche sono gestite direttamente fra il Cliente Pagatore e il Beneficiario, senza il coinvol- gimento della Banca, la quale è pertanto esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
2. La Banca addebita, alla data di scadenza dell’obbli- gazione, tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dal Prestatore di Servizi di pagamento del Benefi- ciario, a condizione che vi siano disponibilità suffi- cienti sul Conto di Pagamento del Cliente.
3. Il momento della ricezione dell’ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di pagamento del Bene- ficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell’ordine stesso.
4. L’ordine di pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell’ordine con addebito sul Con- to di Pagamento con pari valuta.
5. Il diritto di rimborso è espressamente escluso nei casi di addebito diretto cosiddetto “finanziario” e/o “ad importo prefissato”.
6. Il Cliente Pagatore può impartire alla Banca in ogni momento istruzioni per la gestione degli ordini di addebito sul proprio Conto di Pagamento, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente Pagatore, la Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore, entro i limiti di capienza del Conto di Pagamento, ogni richiesta di pagamento presentata da qualunque Beneficiario, per qualunque importo. In tali ipotesi, la Banca è esonerata da ogni responsabilità. Resta fermo il diritto del Cliente Pagatore di richiedere, in qualunque momento, il blocco di tutti gli Addebiti diretti o di singoli Addebiti diretti sul proprio Conto di Pagamento, anche tramite tecniche di comuni- cazione a distanza.
SOTTOSEZIONE 2 ORDINI DI BONIFICO
Art. 1 - Identificativo unico
1. L’Identificativo unico per il bonifico è rappresentato dal codice IBAN.
Art. 2 - Tempi di esecuzione e data valuta e disponi- bilità dei Fondi
1. I tempi di esecuzione degli ordini di bonifico in usci- ta disposti dal Cliente sono disciplinati dall’art. 19 della Sezione III, Parte A “Condizioni Generali PSD” delle presenti Condizioni Generali e dai Documenti di Sintesi.
2. La Data valuta degli ordini di bonifico in uscita di- sposti dal Cliente e la Data valuta degli ordini di bonifico in entrata nonché e la Data disponibilità dei Fondi per gli ordini di bonifico in entrata sono disciplinati dall’art. 20 della Sezione III, Parte A “Condizioni Generali PSD” delle presenti Condizioni Generali e dai Documenti di Sintesi.
SOTTOSEZIONE 3 ALTRI PAGAMENTI
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale
1. Il Cliente, titolare di un Conto Corrente Arancio, può richiedere l’attivazione dei seguenti ulteriori Servizi
di Pagamento, ovvero disporre Xxxxxx di pagamento in relazione a ciascuno dei seguenti Servizi, secon- do le modalità indicate nei Documenti di Sintesi:
a. Pagamenti MAV;
b. Ricariche Telefoniche;
c. Prelevamento e versamento contante presso le Filiali;
d. Pagamenti di tasse o tributi su compilazione del modello F24;
e. Pagamenti RAV;
f. Bollettini Postali;
g. Servizio “CBILL”.
Il servizio “CBILL” consente al Cliente di consultare e disporre il pagamento, ottenendo la relativa ri- cevuta, di Bollette/Conti Spesa di creditori (privati o pubblici) messi a disposizione in modalità telemati- ca, al costo indicato nei Documenti di Sintesi.
2. I Servizi di Pagamento che riguardano ammini- strazioni pubbliche (vedi, in particolare punti e. ed f del comma 1) non sono soggetti alle modalità e tempistiche delle Condizioni Generali PSD, sino all’adeguamento degli stessi al D.lgs. del 27 xxxxx- io 2010, n. 11 (“Decreto di recepimento PSD”), con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita Banca d’Italia, conformante a quanto pre- visto dall’art. 37, comma 5, del Decreto di recepi- mento PSD.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione III, Parte A delle presenti Condizioni Generali.
4. La Banca si riserva, per motivi di sicurezza, la fa- coltà di stabilire limiti all’importo delle transazioni relative ai Servizi di Pagamento sopra indicati, ov- vero di sospendere, in tutto o in parte, l’utilizzabilità degli stessi, dandone comunicazione ai Clienti se- condo le modalità di cui all’art. 5 della Sezione I.
SOTTOSEZIONE 4
Carta di debito
Art. 1 Oggetto
1. La Carta di debito è una carta di pagamento, di pro- prietà esclusiva della Banca, che consente al Clien- te, nei limiti contrattualmente stabiliti, di eseguire le seguenti Operazioni di pagamento:
- prelevare denaro contante presso i terminali ATM (Automated Teller Machine) a valere sul con- to corrente; e
- acquistare merci o servizi presso gli esercenti fi- sici e on line dotati di terminali POS (di seguito ciascuna una “Funzionalità CD” e complessiva- mente “Funzionalità CD”).
2. L’uso congiunto della Carta di debito e del P.I.N. CD (come definito al successivo art. 2 della presente Sottosezione 4), identifica e legittima il titolare del- la Carta di debito a disporre del proprio Conto Cor- rente con modalità elettroniche per usufruire delle Funzionalità CD, salvo quanto previsto al successivo articolo 5 , per cui potrebbe non essere previsto l’u- tilizzo del P.I.N. CD (come definito al successivo art. 2 della presente Sottosezione 4)
3. L’utilizzo delle Funzionalità CD deve avvenire en- tro i limiti d’importo comunicati al Cliente e con le modalità indicate nelle istruzioni riportate in un’ap- posita pagina del Sito Internet della Banca e della Applicazione ING, ed in ogni caso entro il limite di importo rappresentato dal saldo disponibile del Conto Corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può modificare il limite giornaliero e quello mensile di spesa. La modifica è efficace non appena la Ban- ca riceve la relativa richiesta dal Cliente.
4. Le operazioni di rifornimento carburante mediante Carta di debito presso colonnine self service non presidiate sono regolate dal circuito a valere sul quale è stata emessa la Carta di debito e possono prevedere una preautorizzazione corrispondente al massimo importo erogabile. La somma tempo- raneamente prenotata viene di regola sbloccata immediatamente una volta finita l’Operazione di pagamento. In rarissimi casi, per ragioni tecniche non dipendenti dalla Banca, tale somma potrà ri- manere bloccata per un massimo di 8 (otto) giorni. Per qualsiasi chiarimento contattare il Call Center.
5. La Banca può modificare i limiti di importo e le mo- dalità di cui al comma 3, anche senza preavviso, solo in relazione a specifiche esigenze di sicurezza.
6. Per l’utilizzo della Carta presso esercenti o istituti bancari convenzionati all’estero i corrispettivi dovu- ti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito internazio- nale all’atto della data di conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, maggiorato delle eventuali commissioni applicate e previste nei Documenti di Sintesi.
Art. 2 - Rilascio della Carta di debito e del codice se- greto
1. La Carta di debito resta di proprietà della Banca, l’utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al
Cliente che ne sia titolare e non può essere consen- tito a terzi.
2. Ad ogni Carta di debito viene assegnato un codice segreto di identificazione (Personal Identification Number o P.I.N.) visualizzabile tramite il Sito Inter- net o la Applicazione ING al momento dell’attiva- zione della Carta di debito o anche successivamen- te, e potrà essere modificato dal Cliente attraverso i canali di volta in volta messi a disposizione dalla Banca (“P.I.N. CD”).. Il P.I.N. CD viene elaborato con sistemi che ne garantiscono la massima riservatez- za e con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi.
3. La Carta di debito e il P.I.N. CD, se spediti tramite posta, sono inviati separatamente al Cliente.
4. La Banca può inviare per posta la Carta di debito anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
5. Ricevuta la Carta, il Titolare deve attivarla seguen- do le istruzioni ricevute dalla Banca unitamente alla Carta.
Art. 3 - Custodia della Carta di debito e del P.I.N. CD
1. Il Cliente deve custodire con ogni cura la Carta di debito ed il P.I.N. CD; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta di debito né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successi- vo articolo 4, il Cliente è responsabile di ogni con- seguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta di debito e del P.I.N. CD.
2. In caso di danneggiamento o deterioramento del- la Carta di debito, il Cliente è tenuto a non effet- tuare ulteriori operazioni e restituire la stessa alla Banca.
Art. 4 - Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta di debito e/o del P.I.N. CD
1. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, sen- za indugio, con le modalità di seguito indicate lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato della Carta di debito e/o del
P.I.N. CD. In tali casi il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde, indicato dalla Banca nella comuni- cazione di accompagnamento della Carta e/o del
P.I.N. CD e comunque pubblicizzato sul Sito Internet della Banca e nella Applicazione ING, comunicando almeno le informazioni indispensabili per proce- dere al blocco della Carta di debito e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente me- desimo; inoltre il Cliente è tenuto a denunciare l’ac- caduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel corso della telefonata di cui al comma 1 l’opera- tore del Numero Verde comunicherà al Cliente il nu- mero di blocco della Carta. Successivamente, e co- munque entro 2 (due) Giornate operative, il Cliente deve confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, fornendo non appena possibile co- pia della denuncia presentata all’Autorità Giudizia- ria o di Polizia e indicando il numero di blocco.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente deve comunque segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla Banca, per- sonalmente recandosi in una delle Filiali ovvero mediante lettera raccomandata, , fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai preceden- ti commi di questo articolo, la Banca provvede al blocco della Carta di debito.
5. In ogni caso, la segnalazione di smarrimento o sot- trazione è opponibile alla Banca dal momento del ricevimento della relativa comunicazione. Restano ferme le responsabilità del Cliente ai sensi dell’art. 14 delle Condizioni Generali PSD.
6. Il cliente può bloccare temporaneamente la Carta di debito, utilizzando i canali di volta in volta messi- gli a disposizione dalla Banca. Qualora la Carta non venga riattivata dal Cliente entro i termini indica- ti nei Documenti di Sintesi, il blocco della Carta di debito diverrà definitivo e la Carta di debito stessa non potrà più essere riattivata, né utilizzata.
Art. 5 - Addebito in conto, consenso e prova delle ope- razioni
1. L’addebito in Conto delle Operazioni compiute vie- ne eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’Operazione. Tale momento è da intendersi quale momento di rice- zione dell’Ordine di pagamento.
2. Ai fini di quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali PSD, per i prelievi e i pagamenti con Carta di debito il consenso del Cliente ad eseguire l’Ope-
razione di pagamento si intende rilasciato:
a) mediante inserimento della Carta di debito nel- le apposite apparecchiature e la digitazione del
P.I.N. CD (prelievi ATM e acquisto di beni e/o ser- vizi ivi compresi pedaggi autostradali e servizi accessori, ove richiesto);
b) mediante inserimento della Carta di debito nell’apposita apparecchiatura, senza digitazio- ne del P.I.N. CD (pedaggi autostradali e servizi accessori);
c) con il semplice avvicinamento della Carta di debito alle apparecchiature POS idonee a rile- varne i dati a distanza, senza inserimento della Carta di debito e, nei casi indicati dall’art. 2-bis, comma 2, lett. (b) della Sezione III - Parte A che precede, entro i limiti di spesa indicati nei Docu- menti di Sintesi, senza digitazione del P.I.N. CD;
d) mediante avvicinamento del Dispositivo ai POS abilitati alla tecnologia NFC senza dunque l’inse- rimento della Carta di debito e, nei casi indicati dall’art. 2-bis, comma 2, lett. (b) della Sezione III - Parte A che precede senza la digitazione del
P.I.N. CD. L’avvio dell’operatività della Modalità NFC, sarà tempestivamente comunicato dalla Banca mediante uno o più dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o email). A partire da tale momento, il Cliente potrà abilitare la Carta di debito per eseguire operazioni in Modalità NFC tramite Dispositivo NFC. Per poter utilizzare la Modalità NFC il Clien- te dovrà virtualizzare la Carta di debito attraver- so l’apposita funzione di virtualizzazione che la Banca metterà a disposizione. Parametri di si- curezza, definiti dalla Banca e/o dall’emittente e dai circuiti internazionali, potranno richiedere comunque la digitazione del P.I.N. CD oppure impedire la transazione in Modalità NFC; in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete; e
e) nel caso Operazioni di pagamento on line, me- diante indicazione del numero della Carta di debito ed eventuale utilizzo di una password fornita dal circuito o dalla Banca. La Carta di de- bito è predisposta per autorizzare le Operazioni di pagamento on line anche mediante l’utilizzo del Codice monouso OTP o del Codice Token. L’avvio della modalità autorizzativa tramite Co- dice Token, sarà tempestivamente comunicato dalla Banca mediante uno dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o e- mail). La banca si riserva, nell’ottica della sicu- rezza delle operazioni, la facoltà di prevedere un ulteriore codice da utilizzare in abbinamento al Codice monouso OTP; le modalità con le quali il codice aggiuntivo verrà reso disponibile al Tito- lare della Carta di Debito sarà tempestivamen- te comunicato dalla Banca mediante uno dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o e-mail). A partire da tale momen- to, il Cliente potrà autorizzare le Operazioni di pagamento on line mediante l’indicazione del numero della Carta, del Codice monouso OTP e dell’eventuale ulteriore codice di sicurezza in- dicato dalla Banca stessa o, in alternativa, me- diante l’utilizzo del Codice Token ad eccezione dei casi indicati dall’art. 2-bis, comma 2, lett. (g) della Sezione III – Parte A che precede, nei quali il Codice OTP o Codice Token potrebbe non esse- re richiesto.
Art. 6 - Recesso della Banca
1. In caso di recesso della Banca dal Servizio di Carta di debito, il Cliente deve restituire la Carta di debi- to non appena il recesso stesso diviene efficace, a norma del precedente art. 14 delle Sezione II – Par- te A “Condizioni Generali PSD” delle presenti Con- dizioni Generali, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza ricevuto.
La Carta di debito deve essere restituita alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di rice- vimento.
2. Se ricorre un giustificato motivo, la Banca può re- cedere dalla convenzione per il rilascio della Carta di debito senza preavviso, dandone immediata co- municazione scritta al Cliente.
3. II Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso delle Funzionalità CD successivamente all’efficacia del recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima comu- nicazione scritta relativa al temporaneo divieto di utilizzazione della Carta di debito.
4. Resta inteso che, salvo diversa volontà della Banca, il recesso dal Servizio di Carta di debito non impli- ca il recesso da tutti gli altri Servizi cui alle presenti Condizioni Generali.
Art. 7 - Recesso del Cliente ed obbligo di restituzione della Carta di debito
1. II Cliente in caso di recesso dal Servizio di Carta di debito ne dà comunicazione scritta alla Banca, restituendo la Carta di debito invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza ri- cevuto.
2. Il Cliente inoltre deve restituire alla Banca la Carta di debito ed il materiale di cui al comma precedente:
- in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
- alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta di debito o del Contratto; contestualmente alla richiesta di estinzione del Conto Corrente.
3. La Carta di debito deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravve- nuta incapacità di agire, dal legale rappresentante del medesimo.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta di debito e le spese del blocco della stessa resteranno a carico del Cliente o dei suoi eredi.
5. E’ illecito l’uso della Carta di debito che non sia sta- ta restituita ai sensi del precedente articolo 6 o del presente articolo, o l’uso in eccesso rispetto al saldo disponibile del Conto Corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbli- gazioni che ne scaturiscono.
6. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, il recesso dal Servizio di Carta di debito ovvero la restituzione della Carta di debito non implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.
Art. 8 - Misure di protezione adottabili dalla Banca
1. Al fine di tutelare il buon funzionamento di cia- scuna delle Funzionalità CD e di garantirne la sicurezza,la Banca potrà istituire limiti di importo e variare le modalità di esecuzione delle singole ope- razioni, nonché modificare, sospendere o abolire ciascuna delle Funzionalità CD in qualsiasi momen- to, anche nei confronti di un singolo Cliente senza assumere responsabilità.
Art. 9 - Responsabilità
1. La Banca non risponde delle conseguenze even- tualmente derivanti al Cliente dal mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche, nonché da eventuali e temporanee interruzioni delle Funzionalità CD, qualunque ne sia la causa, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca stessa.
SEZIONE SPECIALE A
PRELIEVO ATM Area Europa
Art. 1 - Oggetto
1. La Funzionalità consente al Titolare di prelevare de- naro contante in Italia e all’estero (esclusi i paesi dell’area “Mondo” - l’elenco completo è disponibile sul sito della Banca), a valere sul suo conto corren- te, presso tutti gli sportelli automatici ATM.
2. L’ubicazione degli ATM è determinata dagli enti installatori. Resta inteso, pertanto, che detti enti potranno modificare tale ubicazione, nonché so- spendere o abolire detta funzionalità.
Art. 2 - Operazioni di prelievo
1. Le operazioni di prelievo avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuato il prelievo.
2. Agli addebiti relativi alle operazioni di prelievo è ap- plicata la valuta del giorno in cui l’importo addebi- tato sul conto del Cliente;
3. Xxxx addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.
SEZIONE SPECIALE B
P.O.S. Area “Europa”
Art. 1 - Oggetto
1. La Funzionalità consente al Titolare di effettua- re pagamenti in Italia e all’estero (esclusi i paesi dell’area “Mondo” - l’elenco completo è disponibile sul sito della Banca), mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi termi- nali nei punti vendita, qui di seguito definiti P.O.S..
Art. 2 - Operazioni di pagamento
1. Le Operazioni di pagamento avvengono nella mo- neta avente corso legale nel Paese in cui è effet- tuato il pagamento.
2. Agli addebiti relativi alle Operazioni di pagamento
è applicata la data valuta del giorno in cui l’importo dell’operazione è addebitato sul Conto Corrente del Cliente.
3. Xxxx addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.
SEZIONE SPECIALE C
pedaggi autostradali, servizi accessori e servizio “e-commerce”
Art. 1 - Oggetto
1. La Funzionalità di pagamento in Italia dei pedaggi autostradali e degli altri servizi accessori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il pagamen- to dei parcheggi consente al Cliente titolare della Carta di debito di effettuare, presso le barriere au- tostradali (e presso le strutture che erogano altri servizi accessori) dotate di apposite apparecchia- ture, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti con- venzionati (ovvero degli altri servizi accessori), au- torizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio Conto dei relativi importi.
2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare tale Funzionalità entro i limiti d’importo e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni portate a sua conoscenza mediante comunicazione scritta.
3. Il Cliente autorizza la Banca irrevocabilmente ad accreditare a dette Società od Enti l’importo dei pe- daggi sulla base delle registrazioni effettuate au- tomaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e parcheggi o altri luoghi.
4. Il Cliente prende, altresì, atto che, per l’utilizzo di tale Funzionalità potrebbe non essere richiesta la digitazione del P.I.N. CD e che la Carta di debito po- trà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo.
5. La carta di debito consente altresì al Cliente di ot- tenere anche beni e/o servizi presso esercenti on line abilitati sul circuito a valere sul quale è stata emessa la carta di debito con addebito diretto sul conto corrente (servizio “e-commerce”). Il Cliente, dovrà prestare il consenso all’operazione, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2, lett. e) della Sottosezione 4 che precede.
Art. 2 - Funzionamento
1. La Funzionalità è attiva, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità del- la Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento delle funzionalità per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indica no, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero, anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.
2. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente e società convenzionate in ordine ai pedaggi pagati utilizzando la Funzionalità.
Art. 3 - Contabilizzazione degli importi
1. Agli addebiti relativi alle operazioni dei pedaggi au- tostradali e degli altri servizi accessori è applicata la Data valuta del giorno in cui l’importo dell’operazio- ne è addebitato sul Conto Corrente del Cliente
SEZIONE SPECIALE D
Funzionalità opzionale Mondo
Art. 1 - Oggetto
1. La Funzionalità MONDO consente al Titolare di:
a) prelevare denaro da tutte le apparecchiature, presenti nei paesi inclusi nell’area “Mondo” (l’e- lenco completo è disponibile sul sito della Ban- ca), al costo indicato nei Documenti di Sintesi;
b) di effettuare pagamenti nei confronti degli eser- centi convenzionati ove siano installati terminali abilitati alla tecnologia a chip.
Tale funzionalità dovrà essere attivata dal Titolare sui canali bancari, al costo indicato nei Documenti di Sintesi. Il costo per l’attivazione della Funzionalità MONDO sarà applicato al cambio del numero della Carta di debito (es.: sostituzione a seguito di furto, smarrimento, smagnetizzazione).
SOTTOSEZIONE 5
Servizi TWYP
Art. 1 - Definizioni
- “Account TWYP” il Portafoglio Elettronico che con- sente l’utilizzo dei Servizi TWYP.
- “Condizioni di Uso dell’Applicazione”: indica l’insie-
me di termini e condizioni che regolano l’accesso e l’utilizzo da parte del Cliente del Servizio TWYP attraverso l’Applicazione.
- “Portafoglio Elettronico” un programma informa- tico che permette di memorizzare e controllare in maniera centralizzata la Moneta Elettronica.
Art. 2 - Servizi TWYP
1. TWYP è una piattaforma informatica che – tramite l’Applicazione consente al Cliente di:
a. avere un Account TWYP;
b. inviare Moneta Elettronica (Invio ME) dal proprio Account TWYP a soggetti terzi possessori di un Account TWYP (Utenti TWYP);
c. ricevere Moneta Elettronica sull’Account TWYP da parte di Utenti TWYP;
d. pagare importi relativi ad acquisti di beni e ser- vizi presso gli esercizi commerciali convenziona- ti con la Banca (Pagamenti TWYP);
e. ricevere una somma in contanti dal venditore di un bene o di un servizio contestualmente ad un Pagamento TWYP effettuato corrisponden- do un importo superiore al prezzo dovuto per il bene o servizio acquistato; detta somma è pari alla differenza tra quanto pagato e quanto do- vuto (CashBack). Tale servizio non è al momento disponibile e il relativo avvio sarà tempestiva- mente comunicato dalla Banca mediante uno o più dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o email).
f. scambiare messaggi con Utenti TWYP; e
g. invitare i propri contatti a scaricare l’Applicazio- ne TWYP; a tal fine, l’Applicazione TWYP avrà bisogno di accedere alla lista dei contatti sul Dispositivo del Cliente.
2. I Servizi TWYP sono operanti sulla infrastruttu- ra TWYP gestita da ING Bank N.V., Succursal en España, avente sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx xx. 0, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx XxxxxxXxx Rozas, 28232Las Ro- zas (Madrid) (il Circuito).
3. I Servizi TWYP sono disponibili per i Clienti:
a. intestatari di un Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx;
b. che dispongano di un Dispositivo sul quale sia attivata l’Applicazione TWYP; e
c. che abbiano accettato le Condizioni di Uso della Applicazione TWYP, tramite apposita procedura guidata disponibile al primo accesso nella Appli- cazione TWYP.
4. Il venir meno di anche solo uno dei requisiti di cui ai precedente comma 3 lettere. a., b. e c., comporta l’impossibilità di avvalersi dei Servizi TWYP.
5. In caso di esercizio del diritto di recesso dai Servi- zi TWYP o dal Contratto da parte della Banca o da parte del Cliente ai sensi della Sezione III del Con- tratto, gli eventuali Servizi TWYP già disposti ma non ancora eseguiti alla data di efficacia del reces- so si intendono automaticamente decaduti.
6. In caso di esercizio del diritto di recesso dai Ser- vizi TWYP o dal Contratto da parte della Banca o da Parte del Cliente ai sensi della Sezione III del Contratto, la Banca renderà disponibile a valere sul saldo del Conto Corrente Arancio del Cliente un importo pari al valore nominale del saldo della Mo- neta Elettronica risultante alla data di efficacia del recesso, entro 3 giorni lavorativi dalla stessa data di efficacia del recesso.
7. Nel caso di Conto Corrente Arancio cointestato cia- scun intestatario può, al ricorrere dei requisiti di cui al precedente comma 3, utilizzare i Servizi TWYP a propria discrezione fino all’eventuale apposizione di limitazioni alla movimentazione a firma disgiunta.
Art. 3 - Account TWYP
1. Il Cliente può trasferire valori monetari sul suo Ac- count TWYP – nei limiti di importo e di operazione indicati nel Documento di Sintesi utilizzando il pro- prio Conto Corrente Arancio, (la Ricarica). La Rica- rica può essere effettuata esclusivamente in Euro e l’Account TWYP registrerà in Moneta Elettronica l’importo equivalente a quello trasferito con la Ri- carica, che potrà essere utilizzato ai sensi del suc- cessivo articolo 4. La Ricarica può essere effettuata dal Cliente in anticipo rispetto ai Pagamenti TWYP (con o senza CashBack) e/o agli Invii ME, oppure in corrispondenza degli stessi laddove l’Account TWYP abbia saldo pari a zero e il Cliente autorizzi tramite la Applicazione TWYP la Ricarica corrispondente al Pagamento TWYP (con o senza CashBack) o Invio ME richiesto dal Cliente stesso.
2. Il Cliente può chiedere il rimborso della Moneta Elettronica registrata nell’Account TWYP in ogni momento e al valore nominale della Moneta Elet- tronica detenuta, in base a quanto disposto dall’ar- ticolo 114ter del TUB.
3. La Banca successivamente alla ricezione di una richiesta di rimborso del Cliente ai sensi del pre- cedente comma, renderà disponibile a valere sul
saldo del Conto Corrente Arancio del Cliente un im- porto pari al valore nominale della Moneta Elettro- nica oggetto di richiesta di rimborso entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
Art. 4 - Operazioni TWYP
1. Affinchè il Cliente possa utilizzare i Servizi TWYP è necessario:
a. installare l’Applicazione TWYP sul Dispositivo;
b. registrarsi inserendo i propri codici di sicurezza associati al Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx, in base alla procedura guidata nella Applicazione; e
c. accettare i termini specificati nelle Condizioni di Uso dell’Applicazione, direttamente tramite l’Applicazione.
2. Il Cliente comprende ed accetta che – ai fini della attivazione e del corretto funzionamento dei Servizi TWYP – il suo nominativo, quando incluso nella ru- brica telefonica di un Dispositivo di un individuo che si avvale del Servizio TWYP, sarà visualizzato come un “contatto” TWYP (ovvero come soggetto che si avvale a sua volta dei Servizi TWYP).
3. Il Cliente autorizza ciascun Pagamento TWYP (con o senza CashBack) o ciascun Invio MEalle condizioni economiche rispettivamente previste per i Servizi TWYP nel Documento di Sintesi– inserendo nella Applicazione un codice di sicurezza, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Uso della Ap- plicazione.
4. La Banca esegue il Pagamento o l’Invio ME a con- dizione che l’Account TWYP abbia disponibilità sufficienti, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. L’ordine di trasferimento relativo al Pagamento o all’Invio ME è irrevocabile in quanto il Beneficiario ha immediata disponibilità del denaro dal proprio Prestatore di servizi di paga- mento.
5. La Banca risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni, sospensioni, malfunzio- namenti e indisponibilità dei Servizi TWYP solo nel caso in cui tali eventi sino imputabili a dolo o colpa grave della Banca stessa; sono escluse pertanto, a titolo meramente esemplificativo, cause quali eventi bellici o rivoluzionari, terremoti, alluvioni, scioperi anche del proprio personale, interruzioni di energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, impedimenti od ostacoli determinati da disposizio- ni di legge o da atti di autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, caso fortuito.
6. L’interruzione, per qualunque ragione, dell’accesso al Circuito determinerà l’impossibilità per la Banca di fornire i Servizi TWYP.
7. I Servizi TWYP consentono l’effettuazione di opera- zioni di Pagamento TWYP e di Invio ME nell’ambito dei rispettivi massimali – per operazione, giornalieri e mensili – indicati nel Documento di Sintesi.
Art. 5 - Responsabilità
1. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Cliente ai fini dell’utilizzo dei Servizi TWYP, il Cliente prende atto e riconosce di essere l’unico responsabile dell’uso del proprio Dispositivo – di cui garantisce l’esclusiva disponibilità – del proprio numero di utenza telefo- nica collegato all’Applicazione e della Applicazione stessa messa a disposizione dalla Banca.
2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura il proprio Dispositivo e garantisce che sarà l’unico ed esclusivo utilizzatore dello stesso (così come dell’utenza telefonica associata) impegnandosi a prendere tutte le necessarie precauzioni per impe- dirne l’accesso e l’utilizzo da parte di terzi. A titolo esemplificativo il Cliente attiverà le funzioni di bloc- co del telefono che prevedono l’accesso al Disposi- tivo subordinatamente alla corretta composizione di un codice di sblocco scelto autonomamente dal Cliente medesimo e che quest’ultimo avrà cura di mantenere riservato al pari di altri codici di sicurez- za utilizzati ai fini del presente Contratto.
3. Il Cliente è unico responsabile per ogni conseguen- za dannosa che possa derivare dall’indebito o illeci- to uso del Dispositivo e/o dell’Applicazione. Quanto precede si applica anche nei casi di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, con- traffazione e uso non autorizzato del Dispositivo e/o dei relativi codici di sicurezza.
Art. 6 - Sospensione e blocco dei servizi
1. La Banca si riserva il diritto di sospendere i Servizi TWYP ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 11 Sezione III Parte A del presente Contratto. Al venir meno delle ragioni che hanno condotto alla so- spensione e blocco dei Servizi TWYP, la Banca prov- vederà a ripristinare la funzionalità degli stessi.
2. Il Cliente, nel caso in cui si renda conto (a) dell’av-
venuta perdita, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato del tuo Dispositivo; oppure (b) del verificarsi di un evento di natura tecnica o altro malfunzionamento che possa compromettere la sicurezza del Dispositivo e dei Servizi TWYP, è tenu- to a darne immediata comunicazione alla Banca, mediante telefonata al Servizio Clienti ovvero con qualsiasi altro mezzo a disposizione tra quelli indi- cati nel Contratto, a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti, inviandone contestualmente copia alla Banca entro le succes- sive 48 ore.
3. La Banca, ricevuta l’informazione di cui sopra: (i) provvede a bloccare i Servizi TWYP che non potran- no più essere utilizzati e (ii) su richiesta specifica del Cliente, provvederà ad accreditare sul Conto Corrente Arancio di un importo pari al valore no- minale del saldo della Moneta Elettronica risultan- te nell’Account TWYP alla data di comunicazione dell’evento di cui al precedente comma 2.
Art. 7 - Regole generali
1. In relazione ai Pagamenti TWYP (con o senza Ca- shBack), il Cliente riconosce espressamente l’estra- neità della Banca ai rapporti tra il Cliente medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi contro- versia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti pres- so i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servi- zi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella con- segna e simili.
2. Fermo quanto previsto dall’art. 9 delle Condizioni generali PSD, nei rapporti con la Banca gli ordini impartiti attraverso i Servizi TWYP sono irrevocabili, restando altresì fermo l’obbligo del Cliente di ono- rare i relativi ordini di pagamento.
3. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui i Servizi TWYP non siano funzionanti presso gli esercenti convenzionati.
4. In relazione ai Servizi TWYP per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Sotto- sezione 5 si applicano le “Condizioni Generali PSD” contenute nella precedente Parte A della presente Sezione III.
SEZIONE III –bis
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’UTILIZZO DELLA CARTA PREPAGATA
Art. 1 - Richiesta e accettazione della domanda
1. Il Titolare di Conto Corrente con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta può richiedere fino ad un mas- simo di n. quattro (4) Carte Prepagate (di seguito, le “Carte Prepagate” e ciascuna la “Carta Prepa- gata” ovvero la “Carta”); in caso di cointestazione del Conto Corrente Arancio, ciascun cointestatario può chiedere fino a n. 3 (tre) Carte Prepagate fer- mo restando il massimo di n. 4 (quattro) Carte Pre- pagate per ciascun rapporto. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità solidale di tutti i cointestatari nei confronti della Banca per ciò che concerne l’uso della/e Carta/e.
2. La Banca, a suo insindacabile giudizio, valuta se ac- cogliere la richiesta di concessione della Carta.
Art. 2 - Rilascio, attivazione e validità della Carta
1. Il rilascio della Carta al Titolare viene effettuato su richiesta formulata dal Cliente alla Banca attraver- so la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Richiesta o, nel caso di richiesta successiva all’aper- tura del Conto Corrente, attraverso la compilazione e sottoscrizione dell’apposita domanda di richiesta della Carta.
2. In caso di accoglimento della richiesta da parte della Banca, la Carta verrà emessa in modalità vir- tuale, ovvero priva del supporto fisico (di seguito, la “Carta Virtuale”); in tale caso il Titolare riceverà i codici che gli consentiranno l’utilizzo della Carta (numero, data di scadenza, CVV2) secondo le mo- dalità indicate sul Sito Internet della Banca.
3. Il Cliente, solo dopo l’attivazione della Carta Virtua- le, potrà eventualmente richiedere espressamente alla Banca il rilascio del supporto plastico (di segui- to, la “Carta Fisica”), secondo le modalità indica te all’interno del Sito Internet ed al costo riportato nei Documenti di Sintesi.
4. Ricevuta l’eventuale Carta Fisica, il Titolare dovrà attivarla seguendo le istruzioni presenti sul sito In- ternet della Banca. Resta inteso che la mancata at- tivazione, non esonera il Titolare dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca.
5. La Carta rilasciata al Titolare ha validità sino all’ul- timo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese successi vo a quello di attivazione ed è rinnovata, di regola,
per uguale periodo di tempo, secondo le modalità di cui al successivo comma. Il termine di validità della Carta Virtuale é indicato sul Sito Internet del- la Banca. Il termine di validità della Carta Fisica é riportato sulla Carta stessa e coincide in ogni caso con il termine di scadenza della durata della Carta Virtuale, indipendentemente dalla data di attiva- zione della Carta Fisica.
6. In prossimità della data di scadenza, la Banca prov- vede al rinnovo della Carta comunicando i nuovi co dici della Carta Virtuale (numero, data di scadenza, CVV2) ed eventualmente inviando al Titolare una nuova Carta Fisica con le stesse caratteristiche e al costo riportato nei Documenti di Sintesi.
7. La Banca si riserva la facoltà di stabilire un diverso termine di validità della Carta o di attribuire alla Carta nuove e diverse funzioni, connesse anche all’evoluzione tecnologica degli strumenti elettro- nici di pagamento.
8. L’utilizzo della Carta scaduta, revocata o denun- ciata come smarrita, sottratta, contraffatta o falsificata, come pure la connivenza con altri usi fraudolenti, fermo restando le obbligazioni che ne scaturiscono, rappresentano situazioni illecite che la Banca si riserva di perseguire anche in via pena- le. La Carta è valida anche all’estero dove il Titola- re può utilizzarla secondo le disposizioni valutarie tempo per tempo vigenti. Le operazioni di prelievo e/o di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nello stato in cui è effettuato il prelievo e/o il pagamento. Per l’utilizzo della Carta presso esercenti o istituti bancari convenzionati all’estero i corrispettivi dovuti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito internazionale all’atto della data di con- versione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore. In questi casi, è prevista una maggiorazione sul cambio di valuta, riportata nei Documenti di Sintesi.
Art. 3 - Custodia e utilizzo della Carta e del codice se- greto
1. La Carta è di proprietà della Banca e l’utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Titolare e non può essere consentito a terzi. Il Titolare è responsa- bile dell’utilizzo, anche indebito, della Carta.
2. La Carta consente, nei limiti dell’importo disponibile tempo per tempo caricato sulla Carta, le seguenti funzionalità (di seguito, le “Funzionalità”) attive sul circuito a valere sul quale è emessa la Carta Prepa- gata (di seguito, il “Circuito”):
a. pagamento di beni/servizi presso gli esercenti convenzionati con il Circuito;
b. pagamenti sui siti internet convenzionati con il Circuito, secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca;
c. prelevamenti di contante, presso gli ATM con- venzionati con il Circuito e mediante utilizzo del
P.I.N. CP (come di seguito definito), limitatamen- te alla circostanza che il Titolare sia in possesso della Carta Fisica.
3. L’utilizzo della Carta deve avvenire entro i limiti d’importo e con le modalità indicate in apposite pa- gine del sito Internet della Banca e nei Documenti di Sintesi ed in ogni caso entro il limite massimo dell’importo caricato e tempo per tempo disponibi- le sulla Carta Prepagata.
4. Il Titolare riceve i codici che gli consentono l’utiliz- zo della Carta Virtuale (numero, data di scadenza, CVV2) secondo le modalità indicate sul Sito Inter net della Banca. Nel caso di richiesta di emissione della Carta Fisica, al Titolare è altresì attribuito un codice segreto di identificazione (Personal Iden- tification Code - P.I.N.) che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare in abbina mento con la Carta per usufruire delle Funzionalità (“P.I.N. CP”).
5. Il P.I.N. CP viene generato elettronicamente ed in- viato in plico sigillato direttamente al Titolare e per- tanto non è noto al personale della Banca. Il P.I.N. CP deve restare segreto e non deve essere an nota- to sulla Carta o conservato insieme a quest’ultima e con documenti del Titolare; il Titolare è in partico- lare tenuto a custodire con cura il P.I.N. CP, restan- do responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Car- ta e del P.I.N. CP, anche se a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione. In tali casi, il Titolare dovrà esperire gli adempimenti previ sti al successivo articolo 5 della presente Sezione.
6. Il Titolare potrà utilizzare la Carta in modalità “con- tactless” presso gli esercenti convenzionati. Tale modalità permette – rispettivamente di pagare con il semplice avvicinamento della carta alle apparec- chiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e, nei casi indicati dall’art. 2-bis comma 2 lett. (b) della sezione III - Parte A che precede ed entro i limiti di spesa in-
dicati nei Documenti di Sintesi, senza digitazione del P.I.N. CP. Parametri di sicurezza, definiti dalla Banca e/o dall’Emittente e dai circuiti internaziona- li, possono richiedere comunque la digitazione del
P.I.N. CP oppure impedire la transazione in modalità “contactless” e, in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete.
7. La Carta è predisposta per essere utilizzata in Moda- lità NFC. L’avvio dell’operatività della Modalità NFC, sarà tempestivamente comunicato dalla Banca me- diante uno o più dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o email). A partire da tale momento, il Cliente potrà abilitare la Carta per ese- guire operazioni in Modalità NFC tramite Dispositivo NFC. Per poter utilizzare la Modalità NFC il Cliente dovrà virtualizzare la Carta attraverso l’apposita funzione di virtualizzazione che la Banca metterà a disposizione. Tale modalità permetterà al Cliente di eseguire Operazioni con il semplice avvicinamento del Dispositivo ai POS abilitati alla tecnologia NFC senza dunque l’inserimento della Carta e, nei casi indicati dall’art. 2-bis comma 2 lett. (b) della sezio- ne III - Parte A che precede, senza la digitazione del
P.I.N. CP. Parametri di sicurezza, definiti dalla Banca e/o dall’emittente e dai circuiti internazionali, po- tranno richiedere comunque la digitazione del P.I.N. CP oppure impedire la transazione in Modalità NFC; in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete.
7-bis. Nel caso di Operazioni di pagamento on line, il Cliente dovrà prestare il consenso all’Operazione mediante indicazione del numero della Carta e di una password eventualmente fornita dal circuito o dalla Banca. La Carta è predisposta per autorizzare le Operazioni di pagamento on line anche median- te l’utilizzo del Codice monouso OTP o del Codice Token. L’avvio della modalità autorizzativa tramite Codice Token, sarà tempestivamente comunicato dalla Banca mediante uno dei propri canali di co- municazione (es. sito internet e/o sms e/o e-mail). La banca si riserva, nell’ottica della sicurezza delle operazioni, la facoltà di prevedere un ulteriore codi- ce da utilizzare in abbinamento al Codice monouso OTP; le modalità con le quali il codice aggiuntivo verrà reso disponibile al Titolare della Carta di Xxxxxx sarà tempestivamente comunicato dalla Banca me- diante uno dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o e-mail). A partire da tale momento, il Cliente potrà autorizzare le Operazioni di pagamento on line mediante l’indicazione del nu- mero della Carta, del Codice monouso OTP e dell’e- ventuale ulteriore codice di sicurezza indicato dalla Banca stessa o, in alternativa, mediante l’utilizzo del Codice Token ad eccezione dei casi indicati dall’art. 2-bis, comma 2, lett. (g) della Sezione III – Parte A che precede, nei quali il Codice monouso OTP o Co- dice Token potrebbe non essere richiesto.
8. In presenza di situazioni che pongano a rischio l’efficienza e/o sicurezza del servizio elettronico, di quello telematico, ovvero di quello telefonico da cui dipende la possibilità di utilizzare la Carta, e comunque in caso di forza maggiore, la Banca si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’utilizzabilità della Carta per il tramite dei suddetti servizi.
9. La Carta potrà essere ricaricata più volte nel cor- so di periodo di validità della stessa, entro i limiti massimi della Carta stessa indicati nei Documenti di Sintesi nonché nel sito Internet della Banca:
(i) tramite addebito sul Conto Corrente Arancio del Titolare secondo le seguenti modalità:
- accedendo allo spazio riservato sul Sito Internet
- chiamando il Call Center della Banca
- recandosi presso una delle Filiali della Banca;
(ii) tramite ordine di ricarica automatico a valere sul Conto Corrente Arancio del Titolare in ogni momento revocabile dal Titolare per un impor- to predeterminato qualora il saldo della Carta Prepagata scenda al di sotto di un determinato ammontare. L’ammontare dell’ordine automa- tico e del saldo della Carta al di sotto della quale la Banca provvederà alla ricarica, saranno indi- cati dal Titolare seguendo le istruzioni fornite in proposito, nonché le procedure descritte sul Sito Internet; tale ordine di ricarica automatico, potrà in ogni momento essere modificato o re- vocato dal Cliente.
10. Per le operazioni di ricarica automatica trovano ap- plicazione le disposizioni di cui alla Sezione III Parte A delle presenti Condizioni Generali.
11. La Banca potrà inoltre mettere a disposizione del Titolare ulteriori modalità di ricarica, dandone co- municazione a questi tramite il Sito Internet, attra- verso i canali distributivi abilitati e/o mediante uno o più dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o email).
12. Il Titolare può verificare in ogni momento l’ammon-
tare del residuo con le modalità di cui al successivo art. 6, comma 1.
Art. 4 - Controversie con gli esercizi convenzionati
1. Il Titolare riconosce espressamente l’estraneità del- la Banca ai rapporti tra il Titolare medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servizi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella con segna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
2. Fermo quanto previsto dall’art. 9 Sezione III – Parte A “Condizioni generali PSD” delle presenti Condizio- ni Generali, nei rapporti con la Banca l’ordine im- partito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile, re stando altresì fermo l’obbligo del Titolare di onorare i relativi ordini di pagamento.
3. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercen- ti convenzionati.
Art. 5 - Smarrimento o sottrazione della Carta
1. Il Titolare è tenuto, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta ed è quindi responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta da parte di terzi.
2. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, il Titolare è tenuto a dar- ne immediata comunicazione alla Banca, mediante telefonata al numero all’uopo indicato dalla Banca stessa ovvero con qualsiasi altro mezzo a disposi- zione, a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti, inviandone contestualmente copia alla Banca entro le successive 48 ore.
3. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, la Banca, ricevuta l’infor- mazione di cui sopra, provvede a bloccare immedia- tamente la Carta che non può più essere utilizzata. In caso di successivo ritrovamento della Carta Fisi- ca, da parte del Titolare, quest’ultimo ha l’obbligo di restituirla alla Banca invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
4. La Banca provvede, in caso di richiesta da parte del Titolare, alla sostituzione e all’invio al Titolare di una nuova Carta al costo indicato nei Documen- ti di Sintesi nonché all’accredito sulla nuova Carta dell’eventuale importo residuo disponibile sulla precedente. La sostituzione della Carta Fisica av- verrà anche in caso di smagnetizzazione o defor- mazione della stessa, previa restituzione alla Banca della Carta smagnetizzata o deformata, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda ma- gnetica e il chip.
5. In assenza di richiesta da parte del Titolare dell’e- ventuale sostituzione della Carta, nel qual caso il Titolare dovrà dare pronta comunicazione ai sen si e per gli effetti del successivo art. 7.1, la Banca provvederà all’accredito sul Conto Corrente Arancio collegato dell’eventuale importo residuo disponibi- le sulla Carta.
Art. 6 - Documentazione relativa all’utilizzo della Carta
1. Il Titolare può prendere visione / conoscenza della lista movimenti degli ultimi 12 mesi e /o del saldo:
- consultando il Call Center della Banca o il Sito Internet;
- recandosi presso una delle Filiali della Banca.
Art. 7 - Recesso della Carta
1. Il Titolare può recedere in qualsiasi momento dal rapporto mediante comunicazione scritta da in- viarsi alla sede della Banca. Il Titolare è altresì obbligato a restituire alla Banca l’eventuale Carta Fisica, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
2. In presenza di un giustificato motivo e previa im- mediata comunicazione al Titolare, ai sensi dell’art. 33, comma 3 del Codice al Consumo, la Banca può recedere dal servizio di carta prepagata in qualsiasi momento e con effetto immediato. Dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Titolare non può più utilizzare la Carta e deve restituire l’eventuale Carta Fisica alla Banca, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
3. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal servizio di carta prepagata con un preavviso di al meno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Clien- te, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Sup- porto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica.
4. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, l’eventuale revoca della o rinuncia alla Carta non
implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali e che il recesso, per qualsiasi motivo, di Conto Corrente Arancio, com- porterà il recesso anche dalla Carta.
Art. 8 - Compensazione
1. La Banca potrà compensare l’eventuale saldo po- sitivo della Carta con qualsiasi credito dalla stessa vantata nei confronti del Titolare e relativi ad altri prodotti bancari con la stessa detenuti.
2. La Banca potrà compensare l’eventuale saldo ne- gativo della Carta con qualsiasi credito dalla stessa vantata nei confronti del Titolare e relativo ad altri prodotti bancari con la stessa detenuti.
SEZIONE IV
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL “CONTO ARANCIO”
Art. 1 - Servizi di pagamento
Per quanto non diversamente disciplinato nella pre- sente Sezione, per le operazioni di bonifico (in entrata e in uscita) e di Giroconto a valere sul Xxxxx Xxxxxxx, ivi compresi quelli da e verso Deposito Arancio, nonché per le operazioni di accredito del Conto Xxxxxxx effettuate nell’ambito del Servizio di Alimentazione Diretta (auto- rizzazione di addebito permanente) e tramite carta di debito trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III parte A delle Condizioni Generali PSD nonché quelle contenute nei Documenti di Sintesi rilevanti.
Art. 2 - Conti Predefiniti
1. Il Cliente deve necessariamente comunicare le co- ordinate bancarie relative ad almeno un conto cor- rente bancario, sino a un massimo di tre (di seguito “Conto Predefinito” e, congiuntamente, “Conti Predefiniti”). I Conti Predefiniti sono gli unici conti correnti verso i quali il Cliente può disporre accrediti mediante prelievi dal Xxxxx Xxxxxxx.
2. Il Cliente può utilizzare quali Conti Predefiniti esclu- sivamente conti correnti bancari di cui il Cliente medesimo è titolare o contitolare.
Art. 3 - Versamenti
1. Il Cliente o terzi possono effettuare i versamenti sul Conto Arancio tramite bonifico, assegno bancario o circolare e per il primo versamento tramite carta di debito, ovvero utilizzando le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca. La Banca potrà, pre- via comunicazione al Cliente, accettare presso le Filiali versamenti successivi tramite carta di debito da parte dei Clienti. I versamenti in contanti non sono consentiti.
2. La Banca accredita l’importo di assegni bancari e assegni circolari con riserva di verifica e salvo buon fine. Tale importo è disponibile appena decorsi i ter mini indicati nei Documenti di Sintesi. La Banca si riserva di subordinare il versamento degli assegni ed il relativo incasso al ricorrere di alcune caratte- ristiche del conto, tra le quali la presenza di movi- menti sul rapporto stesso.
3. Se la Banca non incassa, può, fermi restando tutti i diritti e le azioni che la legge riconosce alla stessa in tali casi, eliminare la relativa partita dal Conto Aran cio dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
4. Il Cliente può versare assegni sia presso le Casse Automatiche presenti nelle Filiali sia per corrispon- denza, tramite i servizi postali, allegando la distin- ta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l’esatta intestazione del deposito. Il ver- samento è limitato esclusivamente a:
- assegni bancari non trasferibili tratti dal Cliente ed intestati a se medesimo;
- assegni circolari intestati al Cliente e non trasfe- ribili;
- assegni bancari tratti da terzi su banche italiane, non trasferibili e intestati al Cliente;
- assegni per “fondi a disposizione” non trasferibili e intestati al Cliente e da questi firmati per traenza.
5. Tutti gli assegni devono essere emessi con la clau- sola “non trasferibile” e girati dal Cliente per l’incas- so a ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx. La presentazione dei titoli si considera avvenuta solo al momento in cui essi pervengono materialmente all’indirizzo di cui all’articolo 5.2 della Sezione I, ovvero se versati per il tramite delle Casse Automatiche si considera no presentati il giorno successivo al deposito nelle suddette Casse Automatiche. Se la Banca accerta una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, registra, il ver- samento per il solo importo accertato e regolare, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
6. Nel caso di versamento tramite corrispondenza, la Banca non risponde dello smarrimento, sottrazio- ne o distruzione degli assegni durante il trasporto e quindi la spedizione è a rischio e spese del Cliente. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il tim- bro di ricezione con l’indicazione della data di arrivo che coincide con il giorno in cui i titoli si considera no presentati.
7. Il versamento degli assegni sul Conto Arancio del Cliente è effettuato, se possibile, nel giorno della presentazione o, al più tardi, il primo giorno lavo- rati vo successivo. La Banca dà notizia al Cliente dell’accreditamento sul deposito dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui all’articolo 5 della Sezione I.
Art. 4 - Servizio di alimentazione (autorizzazione per- manente di addebito in conto corrente bancario)
1. Il Servizio di Alimentazione consiste nel trasferi- mento di somme sul Xxxxx Xxxxxxx tramite addebi- to diretto ricorrente su altro conto di cui il Cliente è titolare (c.d. Conto Predefinito), indicato nel Modulo di Richiesta e/o successivamente comunicato, an che tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Quando il Cliente intende disporre versamenti tra- mite Servizio di Alimentazione, impartisce alla Ban- ca una disposizione tramite tecniche di comunica- zione a distanza. La Banca invierà l’ordine di incasso elettronico sul Conto Predefinito, contrassegnato con il Codice Identificativo del Creditore e relativo alla disposizione impartite dal Cliente tramite tecni- che di comunicazione a distanza. Tale disposizione è eseguita alla data concordata a condizione che sul Conto Predefinito vi siano disponibilità sufficienti.
3. Il Cliente può recedere in ogni momento dal Servi- zio di Alimentazione dandone comunicazione scrit- ta alla banca domiciliataria.
4. Il Cliente prende atto che al Servizio di alimentazio- ne sono applicabili le condizioni economiche e le normative tempo per tempo vigenti del contratto di conto corrente stipulato con la banca domicilia- taria del Conto Predefinito nonché le altre condizio- ni indicate nella Sezione II delle presenti Condizioni Generali e nel Documento di Sintesi.
Art. 5 - Prelevamenti
1. Il Cliente può effettuare i prelevamenti dal Xxxxx Xxxxxxx, entro il limite del saldo liquido e disponibile del Conto Arancio, esclusivamente tramite giro con to su un altro Xxxxx Xxxxxxx di cui il Cliente è xxxx- xxxx o contitolare, giroconto su Deposito Arancio di cui il Cliente è titolare o contitolare ovvero tramite bonifico su uno dei Conti Predefiniti, secondo quan- to previsto all’articolo 2 della presente Sezione.
2. Il Cliente accetta espressamente che non è possi- bile effettuare prelevamenti dal Xxxxx Xxxxxxx me- diante emissione di assegni, per contanti ovvero con modalità diverse da quelle previste nel presen- te articolo.
Art. 6 - Limiti operativi
1. La Banca può limitare il deposito massimo di Xxxxx Xxxxxxx per singolo rapporto e/o Cliente. Tale limi- tazione è indicata nei Documenti di Sintesi.
Art. 7 - Accredito interessi
1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella mi- sura pattuita ed indicata nei Documenti di Sintesi.
2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la modalità indicata nei Documenti di Sintesi.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Xxxxx Xxxxxxx produce interessi nella misura pattuita.
Art. 8 - Conto non movimentato
1. Se il Cliente non effettua sul Xxxxx Xxxxxxx movi- menti da oltre un anno e il Xxxxx Xxxxxxx presen- ta un saldo creditore non superiore a euro 250, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi e di inviare le comunicazioni periodiche.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso del me- desimo anno, le operazioni che la Banca effettua di sua iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Sezione IV – bis CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO
IL “DEPOSITO ARANCIO”
Art. 1 - Oggetto e definizioni
1. La Banca offre un servizio di deposito a risparmio vincolato denominato Deposito Arancio (di seguito il “Deposito” ovvero, collettivamente, i “Depositi”)
mediante il quale il Cliente sottopone a vincolo le somme prelevate da un proprio Conto di Appoggio (come di seguito definito) impegnandosi a non pre- levarle fino alla scadenza pattuita.
2. Per “Conto di Appoggio” si intende il conto dal quale sono prelevate le somme costituite in De- posito; allo stato, la Banca consente al Cliente di utilizzare unicamente Xxxxx Xxxxxxx come Conto di Appoggio; allorquando la Banca consentirà di uti- lizzare anche Conto Corrente Arancio come Conto di Appoggio renderà nota tale circostanza tramite il proprio sito internet e/o comunicazione individuale al Cliente.
Art. 2 - Attivazione
1. Dopo che il Conto di Appoggio è stato attivato, il Cliente, anche tramite le tecniche di comunicazio- ne a distanza di cui in premessa, può aprire uno o più Depositi, per i periodi di tempo ed alle condi- zioni indicate nei Documenti di Sintesi. Resta inteso che le condizioni economiche relative al Deposito restano valide ed efficaci per 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della richiesta di Deposito da parte della Banca (così come confermata al Cliente mediante lettera o altre tecniche di comunicazione a distanza).
2. Decorso tale termine, le condizioni economiche applicabili al/i Deposito/i che tempo per tempo il Cliente intenderà aprire, saranno quelle in vigore alla data di costituzione del vincolo, quali pubblica te sul sito Internet della Banca, fermo restando che la Banca provvederà a inviare al Cliente che abbia aperto il Deposito apposita comunicazione dalla quale risultino le condizioni economiche applicate al Deposito stesso.
Art. 3 - Limitazioni all’uso del Deposito
1. L’apertura del Deposito è subordinata alla preven- tiva attivazione da parte del Cliente di un Conto di Appoggio avente la medesima intestazione.
2. Il Cliente ha la facoltà di scegliere la durata e l’im- porto del Deposito nei limiti indicati nei Documenti di Sintesi.
Art. 4 - Conto di Appoggio
1. Le somme vincolate sul Deposito devono esse- re prelevate dal Conto di Appoggio prescelto dal Cliente fra i conti a sé intestati che, secondo quan- to consentito dalla Banca, possono essere utilizzati come Conto di Appoggio.
2. Al Cliente non è consentito modificare il Conto di Appoggio nel corso della durata del Deposito.
3. Per ciascun Deposito tempo per tempo aperto dal Cliente, è possibile utilizzare differenti Conti di Ap- poggio. La Banca può limitare il numero dei Depo- siti dei quali il Cliente può richiedere l’apertura per ciascun Conto di Appoggio. Tale limitazione è indi- cata nei Documenti di Sintesi.
4. Alla scadenza del vincolo afferente al Deposito, gli importi relativi saranno messi a disposizione del Cliente sul Conto di Appoggio.
Art. 5 - Versamenti
1. Non sono consentiti nuovi versamenti a valere sul medesimo Deposito. Il Cliente può invece chiede re tempo per tempo l’apertura di nuovi Depositi, nel numero massimo indicato nei Documenti di Sintesi.
Art. 6 - Prelevamenti
1. Le somme versate sul Deposito rimarranno vinco late per i periodi di tempo prescelti dal Cliente, sal- vo che il Cliente non ne richieda il rimborso antici- pato, senza penali; resta inteso che in questo caso il Cliente non percepirà alcun interesse sulle somme anticipatamente rimborsate secondo quanto pre- visto al successivo art. 7, comma 4.
Art. 7 - Accredito interessi
1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella mi- sura pattuita ed indicata nei Documenti di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del pre- cedente art. 2.
2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodici- tà e la modalità indicate nei Documenti di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del pre- cedente art. 2.
3. Gli interessi sulle somme versate sul/i Deposito/i matureranno dalla data di costituzione del vincolo sino alla data di scadenza relativa e saranno ac- creditati sul Conto di Appoggio al momento della liquidazione.
4. Il Cliente ha la facoltà di chiedere il rimborso anti- cipato, prima della scadenza pattuita e senza pena li, delle somme vincolate sul Deposito; resta inteso che in questo caso il Cliente non percepirà alcun in- teresse su dette somme.
Art. 8 - Comunicazioni periodiche
1. La comunicazione periodica prevista dal preceden- te art. 5 della Sezione I comprende tutti i Depositi tempo per tempo in corso, fermo restando che di ciascuno sarà data separata evidenza all’interno della comunicazione stessa.
2. La Banca si astiene dall’inviare la comunicazione periodica in assenza di Depositi aperti nell’ambito delle presenti Condizioni Generali.
Art. 9 - Recesso
1. Il recesso dalle presenti Condizioni Generali come regolato dal precedente art. 10 della Sezione I com- porta la chiusura e il rimborso anticipato di tutti i Depositi in corso alla data di efficacia del recesso, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui ai Documenti di Sintesi. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Cliente, esso comporta la perdita del diritto a riscuotere gli interessi medio tempore maturati sul Deposito.
2. Lo scioglimento, per qualsivoglia causa, del Conto di Appoggio comporta la chiusura e il rimborso anticipato del relativo Deposito, previo soddisfaci- mento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui ai Docu- menti di Sintesi. In tal caso, il Cliente perde il diritto a riscuotere gli interessi medio tempore maturati sul Deposito, salvo che lo scioglimento del Conto di Appoggio dipenda dalla Banca.
Art. 10 - Servizi di pagamento
1. Per quanto non diversamente disciplinato nella presente Sezione, per le operazioni di Giroconto da e verso il Conto di Appoggio trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III parte A delle Con- dizioni Generali PSD nonché quelle contenute nei Documenti di Sintesi.
SEZIONE V
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 - Oggetto del Servizio
1. La Banca svolge il Servizio di deposito a custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari alle se- guenti condizioni.
2. Se il Servizio attiene a Strumenti Finanziari dema- terializzati, esso si espleta in regime di gestione ac- centrata attraverso appositi conti.
Art. 2 - Oggetto del deposito: Strumenti Finanziari cartacei; Strumenti Finanziari dematerializzati Oggetto del Servizio di deposito possono essere sia gli Strumenti Finanziari cartacei che quelli dematerializza- ti ai sensi degli artt. 83bis e ss. del TUF e relativa nor- mativa di attuazione.
1. Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari carta- cei, il Cliente deve presentare gli stessi accompa- gnati da una distinta contenente gli estremi neces- sari per identificarli.
2. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Fi- nanziari dematerializzati, la registrazione conta- bile de gli Strumenti Finanziari a nome del Cliente presso la Banca sostituisce la loro consegna ed il trasferimento, ritiro e costituzione di vincolo rela- tivo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richia- mata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati cartacei rap presentativi degli stessi Strumenti Finanziari.
Art. 3 - Modalità di svolgimento del Servizio
1. La Banca custodisce gli Strumenti Finanziari car- tacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli in- teressi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribu- zione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti di natura economica inerenti agli Strumenti Finanziari stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, con versione degli Strumenti Finanziari o versamento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine impartito a mezzo telefax e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
3. La Banca consente al cliente di operare esclusiva mente su titoli scambiati sul segmento MTA, AIM, MIV, domestic MOT ed ETF plus. Xxxxxxx inoltre accettate operazioni di trasferimento titoli presso
la Banca, di società fallite o sottoposte a procedu- ra fallimentare, purché quotate e negoziate sugli stessi segmenti.
4. La Banca provvede all’incasso degli interessi e dei dividendi che saranno accreditati sul conto di ap- poggio del Cliente.
5. La Banca, salva espressa richiesta del Cliente da inoltrare al Call Center almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea – è autorizzata ad astenersi sia dal depositare le azioni di pertinenza del Clien- te per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalle società emittenti, le azioni in deposito presso la Banca sia dall’inviare i relativi biglietti di ammissione nonché gli avvisi di convocazione al Cliente.
6. Nel caso di Strumenti Finanziari dematerializzati, su richiesta del Cliente – da inoltrare alla Banca tramite Call Center o telefax – la Banca (i) provve- de a rilasciare le certificazioni necessarie per l’e- sercizio dei diritti relativi agli Strumenti Finanziari ed (ii) effettua le comunicazioni agli emittenti per l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto; in tal caso la richiesta può essere effettuata anche con riferimento alle assemblee di uno o più emittenti, sino a diversa indicazione. Per le azioni di società italiane ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea (con il consenso dell’emittente), la richie- sta del Cliente di comunicazione all’emittente per l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto deve essere fatta pervenire alla Banca entro il 5° giorno di mercato aperto anteriore alla data di prima o unica convocazione dell’assemblea.
7. La Banca, in assenza di un espresso divieto che il Cliente potrà comunicare tramite il call center o te- lefax – comunicherà:
- ai promotori di iniziative di sollecitazione di dele- ghe di voto in assemblea che ne facciano xxxxxx- sta i dati identificativi del Cliente ed il numero di azioni della società per la quale si richiede la de- lega al voto in assemblea registrate sul deposito a custodia ed amministrazione degli Strumenti Finanziari acceso presso la Banca;
- alle società per azioni quotate nei mercati ita- liani o dell’UE, per il tramite della società di ge- stione accentrata i dati identificativi del Cliente e il nu mero di azioni della richiedente società registrate sul deposito a custodia ed ammi- nistrazione degli Strumenti Finanziari acceso presso la Banca.
Art. 4 - Spese e commissioni
1. Il Cliente deve pagare le commissioni e le spese in dicate nei Documenti di Sintesi.
2. Il Cliente autorizza la Banca a provvedere, anche mediante addebito sul conto di appoggio, alla re- golazione di quanto alla stessa dovuto.
Art. 5 - Vendita di titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed intera mente alle proprie obbligazioni ai sensi dell’artico lo precedente, la Banca lo diffida a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 2761, commi 3 e 4 e dell’articolo 2756, commi 2 e3 cod. civ. realizzando, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati congruamente cor- relato al credito da essa vantato.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 7 (sette) giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo importo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca vende solo parte degli Strumenti Finan- ziari, tiene in deposito la parte residua alle stesse condizioni.
Art. 6 - Ritiro
1. Per il parziale o totale ritiro degli Strumenti Finan- ziari cartacei il Cliente deve fare pervenire un avviso alla Banca almeno 10 (dieci) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve esse re rinnovato. Peraltro la Banca può restituire gli Stru- menti Finanziari depositati anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro degli Strumenti Fi- nanziari sub-depositati a norma dei successivi arti coli 9 e 10, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente nel tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari dai sub-depositari.
3. All’atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.
Art. 7 - Luogo di custodia e trasferimento del deposito di Strumenti Finanziari cartacei
1. La Banca può custodire il deposito degli Strumenti Finanziari cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì trasferirlo an che senza darne immediato avviso al Cliente.
Art. 8 - Strumenti Finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatari
1. Gli Strumenti Finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatari possono essere inseriti in un sub-deposito intestato al titolare dei predetti Strumenti Finanziari. Nel caso di rapporti cointe- stati a firme disgiunte, ciascun intestatario può espressamente compiere operazioni anche a va- lere sugli Strumenti Finanziari nominativi intestati ad altri cointestatari con piena liberazione della Banca, ferma restando la cessazione di diritto di detta possibilità nel caso di morte o di sopravvenu- ta incapacità del titolare degli Strumenti Finanziari nominativi e fatta salva la possibilità di opposizione di cui all’articolo 6, comma6, della Sezione I.
Art. 9 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari
1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a sub depositare gli Strumenti Finanziari presso organi- smi di deposito centralizzato o altri depositari abili- tati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all’attività di custodia di stru- menti finanziari per conto terzi.
2. La Banca sceglie i sub-depositari sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo conto anche delle disposizioni le- gislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti. L’attività dei sub-depositari viene periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l’efficienza e l’af- fidabilità del servizio.
3. In relazione agli Strumenti Finanziari sub-deposita- ti, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti agli stessi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un cor- rispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite la Banca e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi de gli organismi di deposito centralizzato o degli altri depositari abilitati di cui al precedente comma 1.
4. La Banca comunica al Cliente gli estremi identifica- tivi dei sub-depositari di cui si avvale all’interno del Documento Informativo MiFID nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell’am- bito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
5. Il Cliente prende atto ed accetta che il sub-deposito degli Strumenti Finanziari di sua proprietà può es- sere effettuato dalla Banca presso altri depositari abilitati utilizzando dei conti omnibus, vale a dire conti intestati alla Banca (con l’indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi Strumenti Finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. La Banca provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli Strumenti Finanziari dei conti in- dividuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai subdepositari. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione al subdeposito in conti omnibus, il Cliente dà atto che la Banca lo ha preventivamente informato dei rischi conseguenti a tale subdeposito come indicati nella sezione “Informazioni concer- nenti la salvaguardia degli Strumenti Finanziari e delle somme di denaro della Clientela” del Docu- mento Informativo MiFID.
6. Se gli Strumenti Finanziari al portatore presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimen- ti possibile ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli Strumenti Fi- nanziari la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il rag- gruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti Strumenti Finanziari della stessa specie e quantità.
7. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli Strumenti Finanziari sub-depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma dalle presenti Condi- zioni Generali.
8. In caso di Strumenti Finanziari dematerializzati tro- vano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti Condizioni Generali, le disposizioni di cui al TUF e relativa normativa di attuazione.
Art. 10 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all’estero
1. Per gli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire,
nell’esecuzione delle operazioni di cui all’articolo 3, da società estere sub-depositarie a ciò abilitate, depositando a tal fine presso le stesse gli Strumenti Finanziari. Il servizio in tal caso viene svolto secon- do le modalità indicate nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.
2. In ogni caso, la Banca non subdeposita gli Stru- menti Finanziari del Cliente presso soggetti ex- tracomunitari insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di cu- stodia e amministrazione di Strumenti Finanziari, a meno che la natura degli Strumenti Finanziari ov- vero dei servizi o delle attività di investimento con- nessi agli stessi imponga che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
Art. 11 - Utilizzo degli Strumenti Finanziari depositati
1. La Banca non può utilizzare nell’interesse proprio o di terzi gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente, salvo accordo scritto con quest’ultimo, in cui siano indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in es- sere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. In ogni caso, prima di realizzare operazioni di finanziamento tra mite titoli utilizzando Strumenti Finanziari detenuti per conto del Cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti per conto proprio o di un altro cliente, la Banca fornisce allo stesso in tempo utile su Sup- porto Durevole informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali Strumenti Finanziari comporta per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti e sui rischi che ne derivano.
Art. 12 - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari
1. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il cointestatario su- perstite e gli eredi (ovvero il legale rappresentante dell’interdetto/inabilitato) possono disporre del Ser- vizio solamente dopo che abbiano impartito con giuntamente istruzioni complete alla Banca.
SEZIONE VI
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, DI CONSULENZA E DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 - Oggetto
1. La Banca assume dal Cliente l’incarico di svolgere i Servizi di investimento: Servizio di Collocamento (collocamento di Strumenti Finanziari senza impe- gno irrevocabile nei confronti dell’emittente); Servi- zio di Ricezione e Trasmissione di Ordini (ricezione dal Cliente degli ordini di compravendita aventi ad oggetto Strumenti Finanziari e trasmissione ad al- tro intermediario per la loro esecuzione); Servizio di Consulenza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari (prestazione di raccomandazioni perso- nalizzate a un Cliente riguardo a una o più ope- razioni relative a Strumenti Finanziari) secondo i termini e le condizioni previsti nella presente Sezio- ne. Nel Documento Informativo MiFID, disponibile sul Sito Internet nonché presso le Filiali è indicata la lista aggiornata degli Strumenti Finanziari, dei mercati sui quali la Banca opererà e dei Servizi di investimento offerti dalla stessa.
2. Nella prestazione dei Servizi di investimento, la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente.
3. La Banca presta al Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari (Servizio di Consulenza) esclusivamente in abbina- mento al Servizio di Collocamento allo scopo di fa- vorire una maggiore consapevolezza nella scelta di investimento. Il Cliente ha facoltà tuttavia di rifiuta- re il Servizio di Consulenza con la conseguenza che il Cliente impartisce gli ordini alla Banca in piena autonomia nel Servizio di Collocamento come nel Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini senza che la Banca medesima interferisca in alcun modo sulle specifiche disposizioni del Cliente.
4. Se la Banca fornisce informazioni e/o raccoman- dazioni generiche su caratteristiche e tipologie di Strumenti Finanziari in funzione preparatoria della prestazione dei Servizi di investimento:
a) ciò è accessorio alla prestazione dei suddetti Servizi di investimento, al fine di consentire al Cliente di assumere proprie consapevoli decisio- ni di investimento;
b) non costituisce per la Banca impegno di ga- ranzia della completezza di tali informazioni in merito alle tipologie di Strumenti Finanziari og-
getto di informazione/raccomandazione o degli impatti fiscali della transazione;
c) le informazioni non saranno fondate sulla con- siderazione delle caratteristiche del Cliente: pertanto eventuali raccomandazioni generiche della Banca non potranno essere considerate come adatte al singolo Cliente ovvero fondate sulle sue caratteristiche, essendo destinate alla generalità dei Clienti unicamente sulla base di analisi oggettive di mercato; e detta attività (cd. consulenza generica) non costituisce Servizio di Consulenza e non è preceduta dalla valutazione di adeguatezza descritta nell’art. 8 della presen- te Sezione.
5. La Banca adotta misure e procedure per assicurare che gli Strumenti e Prodotti Finanziari e i Servizi di investimento offerti siano compatibili con le esi- genze e le caratteristiche del proprio mercato di riferimento e quindi della propria clientela.
6. I Servizi di Investimento della Banca sono offerti esclusivamente a clienti al dettaglio; pertanto la Banca tratta come tali tutta la clientela potenziale. Dopo l’attivazione di un Servizio di investimento, il Cliente può visualizzare nella propria area riservata la circostanza di essere stato inserito nella tipologia dei Clienti al dettaglio. La Banca pur riconoscendo il diritto del Cliente che ne abbia le caratteristiche di richiedere una classificazione diversa da quella attribuita, se in conseguenza della diversa classifi- cazione fosse tenuta a modificare sostanzialmente le modalità operative o la struttura organizzativa, potrà recedere dal Contratto limitatamente alla parte che regola la prestazione di uno o più Servizi di Investimento.
Art. 2 - Conflitti di interesse
1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un Cliente e gestisce detti conflitti in modo da evi- tare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. A tal fine la Banca applica e mantiene un’ef- ficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell’or- ganizzazione della Banca stessa nonché della na- tura, dimensioni e complessità della sua attività. Detta politica tiene conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al gruppo. La politica segui- ta dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica all’interno del Docu- mento Informativo XxXXX, fornito al Cliente prima della conclusione del Contratto e di cui il Cliente medesimo ha preso conoscenza. La Banca control la periodicamente, almeno una volta l’anno, l’effi- cacia della politica adottata per gestire i conflitti di interesse in modo da individuare eventuali carenze provvedendo, in tal caso, ad apportare le necessa- rie correzioni. La Banca provvederà ad informare il Cliente delle modifiche di rilievo della politica in materia di conflitti di interesse in tempo utile prima della loro applicazione.
2. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce mag- giori dettagli circa la politica seguita.
3. Nell’ipotesi in cui le misure organizzative o ammini- strative adottate dalla Banca ai sensi dei preceden- ti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa il Cliente chiaramente, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e del le sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e delle azioni intraprese per attenuarli, affinché il Cliente medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.
Art. 3 - Rischi associati alla prestazione dei Servizi di investimento
1. Fermo quanto previsto al comma che segue, il Cliente prende atto che:
(i) l’utilizzo dei Servizi di investimento disciplinati nella presente Sezione e l’investimento in pro dotti e Strumenti Finanziari non comporta al cuna garanzia per il Cliente di mantenere inva- riato o incrementare il valore degli investimenti effettuati;
(ii) con riferimento alle operazioni aventi ad og- getto Strumenti Finanziari, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle parti di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l’e- ventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
(iii) con riferimento agli ordini “condizionati” di ac- quisto o vendita di Strumenti Finanziari (anche ordini “automatici”), meglio descritti al succes- sivo art. 4, comma 5, in caso di avveramento della condizione, benché la Banca provveda tempestivamente alla loro esecuzione/ tra- smissione, non vi è garanzia che il prezzo di esecuzione rispetti i valori soglia stabiliti dal Cliente.
2. Il Cliente dà atto di aver ricevuto e preso conoscen- za delle informazioni generali precontrattuali sulla natura e sui rischi degli Strumenti Finanziari trat- tati, contenute nel Documento Informativo XxXXX fornito prima della conclusione del Contratto.
3. Prima che il Cliente confermi l’ordine la Banca for- nisce l’informativa di cui all’art. 4, comma 1 atta a consentire una consapevole decisione di investi mento, comprensiva tra l’altro dei rischi associati al tipo specifico di strumento o prodotto finanziario. Tale informativa, in caso di collocamento di OICR e di prodotti di investimento al dettaglio e assicurati- vi preassemblati (PRIIP), se del caso, integra quella contenuta rispettivamente nei documenti con le informazioni chiave rispettivi (KIID o KID), che la Banca è tenuta a fornire. Inoltre, con riferimento a Prodotti Finanziari per i quali è stato pubblicato un prospetto la Banca comunica dove tale prospetto è a disposizione del pubblico. In ogni caso la Banca,su richiesta, rende disponibile, anche su Supporto Durevole, al Cliente il prospetto e i rendiconti finan- ziari degli OICR collocati. Il Cliente deve leggere il prospetto ed esaminare con attenzione i rischi con nessi prima di qualsiasi investimento.
Art. 4 - Conferimento dell’ordine
1. Il Cliente impartisce gli ordini alla Banca anche tra- mite tecniche di comunicazione a distanzao trami- te altri canali di distribuzione messi a disposizione dalla Banca. Prima che il Cliente confermi l’ordine la Banca è tenuta a fornire, su Supporto Durevole, adeguata informativa con i contenuti previsti dalle disposizioni vigenti, atta a consentire una consape- vole decisione di investimento. La predetta infor- mativa è fornita in forma sintetica con facoltà del Cliente di richiedere un maggior grado di dettaglio.
2. La Banca provvederà all’esecuzione degli ordini in conformità alle istruzioni impartite dal Cliente. La Banca potrà, in presenza di un giustificato motivo, non eseguire l’ordine, comunicando immediata mente al Cliente le motivazioni per cui non è sta- to possibile procedere. Il Cliente prende atto che la Banca potrà, anche per finalità di tutela della pro pria clientela, limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di Stru- menti Finanziari, secondo quanto tempestivamen- te comunicato dalla Banca stessa.
3. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente pos- sono essere revocate, con le modalità indicate al comma 1, solo se non ancora eseguite.
4. La Banca non è responsabile della mancata ese- cuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi allo stesso ascri- vibili ai sensi del Contratto.
5. Il Cliente, seguendo le istruzioni fornite in propo- sito, nonché le procedure e l’apposita avvertenza descritta sul Sito Internet, può disporre che l’ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanzia- rio venga trasmesso dalla Banca agli intermediari autorizzati alla esecuzione di ordini per conto dei clienti all’avverarsi di una o più condizioni quali il raggiungimento da parte di tale Strumento Finan- ziario di un valore di mercato o di ulteriori para- metri determinati e specificati dal Cliente stesso al momento di impostazione dell’ordine (ordini “condizionati” ovvero ordini “automatici”). Qualora la condizione apposta non dovesse avverarsi entro il termine indicato dal Cliente, l’ordine decadrà au- tomaticamente.
Art. 5 - Rendicontazione
1. Il Cliente riceve dalla Banca una rendicontazione dei Servizi di investimento prestati e del servizio di deposito di cui alla precedente Sezione V. La ren- dicontazione comprende, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per suo conto.
2. Nella prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmis- sione di Ordini e Collocamento la Banca invia al Cliente la conferma dell’esecuzione dell’ordine, con tutte le informazioni previste dalla normativa pro tempore vigente, entro il 1° (primo) giorno lavorati- vo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
3. La Banca non deve inviare la conferma di esecuzio- ne di cui al precedente comma quando la stessa
conterrebbe le medesime informazioni di un’altra conferma che deve essere inviata al Cliente da un soggetto diverso.
4. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente (es. piani di investimento ecc.), la conferma di esecuzione può essere fornita, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, con ricorrenza semestrale.
5. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informa zioni circa lo stato del suo ordine
6. La Banca informa il Cliente circa:
(i) gli Strumenti Finanziari detenuti dalla Banca per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
(ii) in che misura eventuali Strumenti Finanziari del Cliente sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
(iii) l’entità degli eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione ad opera zioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati;
(iv) l’indicazione delle attività soggette alle dispo- sizioni della direttiva 2014/65/UE (XxXXX XX) e di quelle non soggetti;
(v) l’indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà (ad esempio un diritto di garanzia);
(vi) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli Strumenti Finanziari inclusi nel rendiconto, con indicazio- ne della probabilità che l’assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità.
La predetta informativa è fornita gratuitamente con un rendiconto a cadenza trimestrale o all’estin- zione del deposito. Il Cliente ha facoltà di richiedere che il rendiconto sia fornito mensilmente con effi- cacia dal trimestre solare successivo alla richiesta a fronte del pagamento dei costi indicati nei Docu- menti di Sintesi. La Banca ha facoltà di ripristinare la periodicità trimestrale con effetto immediato in caso di incapienza del conto di appoggio.
7. Nel caso di posizioni in Strumenti Finanziari carat- terizzati dall’effetto leva o in operazioni con passi- vità potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10% non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, se tale soglia viene superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
8. Le modalità di invio delle comunicazioni di cui al presente articolo sono regolate dall’articolo 5 della Sezione I.
9. Se il Cliente non invia uno specifico reclamo scritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, la documentazione trasmessa dalla Banca si inten- derà tacitamente approvata dal Cliente.
10. La Banca, qualora abbia offerto o raccomandato in vendita a un Cliente uno o più Strumenti Finanzia- ri o gli abbia fornito il KID/KIID relativo a tale o tali Strumenti Finanziari e intrattenga o abbia intratte- nuto un rapporto continuativo con il Cliente duran- te l’anno, gli fornisce annualmente o all’estinzione del rapporto informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri sostenuti relativi sia agli Strumenti Finanziari che ai Servizi di Investimento e accessori, nonché sugli eventuali incentivi percepiti e forniti.
Art. 6 - Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurano la tratta zione rapida, corretta ed efficiente degli ordini im- partiti dal Cliente. A tal fine:
(i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
(ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalen- ti a quelli di altri Clienti della Banca, in succes- sione, in relazione al canale utilizzato per la ri- cezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
(iii) informa il Cliente, ove richiesto dalla norma- tiva, circa eventuali difficoltà rilevanti che po- trebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
Art. 7 - Ricezione e trasmissione degli ordini
1. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento, anche appartenenti allo stesso gruppo della Banca medesima.
2. Nella trasmissione degli ordini per conto dei Clienti,
la Banca attua la propria policy di trasmissione de- gli ordini (di seguito “Policy”) al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per i Clienti, tendendo conto dei fattori quali il prezzo, i costi, la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento e de gli ulteriori parametri stabiliti dalla Policy stessa. La Policy è descritta nel documento denominato “Politica di ricezione e trasmissione degli ordini di ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx”, consegnato al Cliente come parte integrante del Documento informati- vo MiFID prima della conclusione del Contratto. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Policy. La Banca rende noto annualmente nell’area pubblica del Sito Internet, per ciascuna classe di Strumenti Finan- ziari: (i) i primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali ha trasmesso o collocato or- dini dei clienti ai fini dell’esecuzione nell’anno pre- cedente; e (ii) relativamente agli ordini per i quali abbia provveduto direttamente all’esecuzione, le prime cinque sedi di esecuzione in cui sono eseguiti gli ordini dei clienti. Le informazioni comprendono indicazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
3. Con la conclusione del Contratto, il Cliente presta il proprio consenso alla Policy. La Banca, a seguito di ragionevole richiesta del Cliente, fornisce informa- zioni sugli intermediari ai quali trasmette o colloca gli ordini per l’esecuzione.
4. Se l’ordine è eseguito sui mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione saranno osservate le regole ivi previste.
Art. 8 - Valutazione dell’appropriatezza e dell’ade- guatezza
8.1 Profilazione del Cliente
Prima della prestazione dei Servizi di investimento il Cliente è tenuto a fornire alla Banca informazioni per- sonali per consentirle di effettuare la profilazione ad essa necessaria per determinare se lo strumento, pro- dotto o servizio in questione è appropriato o adeguato per il Cliente a seconda se debba procedere alla valuta- zione di appropriatezza o di adeguatezza in relazione al tipo di servizio da erogare.
Informazioni in merito alla conoscenza ed esperien- za del Cliente riguardo al tipo specifico di strumento finanziario, prodotto finanziario o servizio proposto o chiesto sono acquisite ai fini di assegna re il “Profilo di Appropriatezza”. Ulteriori informazioni in merito agli obiettivi di investimento, tolleranza al rischio, situazio- ne finanziaria, reddituale e patrimoniale sono acquisite per il “Profilo di Adeguatezza”. Il profilo assegnato è utilizzato dalla Banca con riferimento al singolo Cliente per tutti i rapporti dal medesimo intrattenuti.
Le predette informazioni sono raccolte dalla Banca me- diante un apposito “Questionario MiFID” (anche “Que- stionario”), che il Cliente deve provvedere a compilare. Il Cliente prende atto che (i) la Banca fa legittimo af- fidamento sulle informazioni rese dal Cliente nel Que- stionario MiFID, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifesta mente superate, inesatte o incomplete, e che (ii)è obbligo del Cliente di aggiornare il Questionario per informare la Banca di ogni variazione relativa alle informazioni rese ed ogniqualvolta riceva una richiesta di aggiornare le informazioni dalla Banca. Il Cliente in qualsiasi momen- to può modificare le informazioni rese in precedenza attraverso la compilazione di un nuovo Questionario; tuttavia dopo ciascuna compilazione, per evitare scelte opportunistiche, nell’interesse del Cliente, la Banca si riserva un periodo fino a cinque giorni durante il qua- le non è data possibilità di modificare ulteriormente le informazioni.
La Banca definisce in via generale il periodo per il quale può ritenere valide le informazioni rilasciate e in an- ticipo sulla scadenza, invita il Cliente ad ottemperare all’aggiornamento del Questionario MiFID. Qualora il Cliente non provveda ai dovuti aggiornamenti, la Banca si astiene dal prestargli Servizi di investimento.
In caso di rapporto cointestato l’obbligo di fornire le informazioni di cui al Questionario MiFID grava indivi- dualmente e solidalmente su ciascun cointestatario. La Banca determina se lo strumento, prodotto o servizio in questione è appropriato o adeguato con riferimen- to al rapporto unitariamente considerato con i criteri riportati nei successivi punti 8.2 e 8.3. In mancanza di informazioni aggiornate anche relativamente ad uno solo dei cointestatari, la Banca si astiene dal prestare i Servizi di Investimento con riferimento all’intero rap- porto cointestato.
8.2 Valutazione di appropriatezza
1. Nella prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmis- sione di Ordini e di Collocamento la Banca valuta se il Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi all’o- perazione, allo strumento/prodotto finanziario o al
servizio di investimento offerto o richiesto tenendo conto del Profilo di Appropriatezza assegnato.
2. In caso di rapporto cointestato la valutazione di ap- propriatezza è effettuata con riferimento al rappor- to unitariamente considerato prendendo in consi- derazione il cointestatario cui risulta assegnato il Profilo di Appropriatezza di livello più basso.
3. La Banca avverte il Cliente anche utilizzando un for- mato standardizzato se, sulla base della valutazio- ne effettuata, lo strumento finanziario, il prodotto finanziario o il servizio è ritenuto “non appropriato” per il Cliente medesimo. In questo caso la Banca non dà corso all’operazione a meno che il Cliente non confermi espressamente di procedere. La Ban- ca si riserva in ogni caso di non accettare la confer- ma del Cliente e quindi di non dar corso all’opera- zione.
4. Se il Cliente non fornisce le informazioni di cui al precedente punto 8.1, la Banca si astiene dai Servizi di Ricezione e Trasmissione di Ordini e di Colloca- mento.
8.3 Valutazione di adeguatezza
1. Nella prestazione del Servizio di Consulenza la Ban- ca, tenendo conto del Profilo di Adeguatezza asse- gnato al Cliente, valuta se l’operazione proposta o richiesta:
a) corrisponde agli obiettivi di investimento del Clien- te, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) è di natura tale che il Cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) è di natura tale per cui il Cliente possiede il livello di esperienze e conoscenze necessario per compren- dere i rischi connessi all’operazione.
2. In caso di rapporto cointestato la valutazione di adeguatezza è effettuata con riferimento al Pro- filo di Adeguatezza assegnato al rapporto unita- riamente considerato determinato dalla Banca prendendo in considerazione il punteggio più basso riportato da ciascun cointestatario in ciascuna se- zione del Questionario.
3. L’esito della valutazione di adeguatezza compiuta dalla Banca in relazione all’operazione richiesta o proposta è comunicato mediante una relazione che comprende (i) una descrizione generale della consulenza prestata con la relativa validità tempo- rale e (ii) la dichiarazione di adeguatezza dell’ope- razione contenente una spiegazione di come essa risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell’investi- mento, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di soste- nere perdite.
4. La Banca non fornisce al cliente raccomandazioni con riferimento a operazioni che, tenuto conto del- le informazioni fornite, nonché della natura e delle caratteristiche del servizio prestato, risultino non adeguate.
5. Nel caso in cui l’operazione richiesta dal Cliente nell’ambito del Servizio di Consulenza non risulti adeguata per il medesimo, la Banca lo informa e lo avvisa del rischio potenziale in cui il Cliente po- trebbe incorrere qualora volesse procedere con l’operazione in autonomia tramite servizio di col- locamento. In ogni caso l’operazione potrà essere disposta esclusivamente nell’ambito di un servizio di investimento di tipo esecutivo non assistito dal Servizio di Consulenza – quindi in regime di mera appropriatezza – in piena autonomia decisionale del Cliente, a suo esclusivo rischio e sotto la sua propria responsabilità. In tal caso, il Cliente prende atto e accetta che l’operazione sarà soggetta alla sola valutazione di appropriatezza di cui al punto
8.2 che precede.
6. Le informazioni al comma 3 che precede sono messe a disposizione del Cliente su Supporto Dure- vole fornito con modalità adatte al contesto in cui la consulenza è stata erogata prima che il Cliente possa dar corso all’operazione. La Banca si riserva di ricevere attestazione di presa visione da parte del Cliente. In ipotesi di utilizzo di tecniche di co- municazione a distanza, la dichiarazione di ade- guatezza può essere fornita su Supporto Durevole tempestivamente dopo l’operazione nel caso in cui il Cliente lo accetti e, pur potendo ritardare l’opera zione in attesa della relazione essendone informa- to, dia corso alla stessa.
7. I contenuti informativi atti a consentire una con sapevole decisione di investimento ai sensi dell’art.
4 che precede, se non rilasciati separatamente nell’ambito del servizio esecutivo, possono essere forniti mediante la relazione ai commi 3 e 5 che precedono.
8. La Banca riesamina almeno annualmente l’ade- guatezza del portafoglio al profilo del Cliente e nel
rendiconto di fine anno di cui all’art. 5, co. 6 della presente Sezione riporta una dichiarazione di ade- guatezza aggiornata che spieghi perché, se del caso, l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
9. Se il Cliente non fornisce le informazioni di cui al precedente punto 8.1 la Banca si astiene dal Servi- zio di Consulenza.
Art. 9 - Provvista e garanzia per l’esecuzione degli ordini
1. Il Cliente deve fornire la provvista (somme di de- naro e/o Strumenti Finanziari) necessaria al rego- lamento delle Operazioni o al pagamento dei mar- gini, ove previsti.
2. Xxxxx diverse istruzioni accettate dalla Banca, il Cliente autorizza sin d’ora espressamente la Banca a prelevare le somme di denaro e/o gli Strumenti Fi- nanziari dai conti indicati al successivo articolo 15, con possibilità di vendere eventualmente gli Stru- menti Finanziari, al fine di costituire le necessarie garanzie.
3. In caso di insufficienza di provvista o dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all’esecuzione dell’operazione ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell’operazione già avviata, utilizzan- do a copertura delle eventuali perdite o danni le somme e quant’altro depositato presso la Banca.
NORME SPECIALI SUL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
Art. 10 - Oggetto del Servizio di collocamento
1. Il Servizio di Collocamento ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta/vendita al Cliente di: Strumenti Finanziari (ivi comprese le quote o azioni di OICR) o Prodotti Finanziari per conto dell’emit- tente o del titolare dei medesimi; servizi o attività di investimento per conto del soggetto che presta il servizio di investimento. Il servizio è offerto con o senza abbinamento al Servizio di Consulenza.
2. Il Servizio di Collocamento include anche: (i) l’as- sistenza prevendita, intesa quale attività promo- zionale in favore del Cliente, finalizzata alla sotto scrizione/vendita di strumenti, prodotti e servizi/ attività attraverso l’illustrazione delle caratteristi che di questi ultimi; (ii) l’assistenza postvendita, in- tesa quale attività di cura e assistenza del Cliente nel mantenimento del rapporto con le cd. socie- tà prodotto, comprendente la ricezione di ordini, anche ricorrenti, di sottoscrizione aggiuntiva, con versione e riscatto di quote di OICR, la tenuta delle evidenze contabili relative alle posizioni del Cliente, l’aggiornamento delle informazioni inerenti agli in vestimenti effettuati dal Cliente e le attività ammi- nistrative connesse.
3. L’assistenza pre e postvendita è prestata dalla Ban- ca sia mediante il proprio Sito Internet sia median- te apposito servizio di Call Center nonché presso le Filiali.
4. Il collocamento è effettuato dalla Banca in confor- mità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con le cd. società prodotto.
5. L’adesione a offerte pubbliche di Strumenti Finan- ziari, o comunque la sottoscrizione di strumenti e Prodotti Finanziari, può essere effettuata dal Clien- te in conformità alla disciplina vigente in materia e alla procedure stabilite dalla Banca rispetto ai canali distributivi resi disponibili.
6. L’esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene: (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prez- zo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regola mento o allo statuto dell’OICR stesso.
7. In relazione al Servizio di collocamento la Banca percepisce dai gestori (ad es. SGR, SICAV) degli OICR collocati compensi (cd. incentivi) commisurati in misura percentuale al valore delle commissioni di gestione applicate sul patrimonio dell’OICR. La Banca comunica al Cliente la misura di tali incentivi nell’ambito dell’informativa che è tenuta a fornire in conformità delle previsioni agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 10 della presente Sezione.
Art. 11 - Documentazione d’offerta
1. La documentazione d’offerta relativa all’adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR (es. prospetto informativo) o di al tri Prodotti Finanziari, assicurativi o di altro genere, deve essere preventivamente messa a disposizione del Cliente, ovvero, ove prescritto dalla normativa vigente, consegnata, anche su Supporto Durevole, dalla Banca al Cliente medesimo. Il Cliente è invita to a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo.
2. La documentazione di cui al presente articolo sarà
di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a met- tere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnare al Cliente esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascun emittente.
3. Il Cliente riconosce ed accetta che restano di esclu- siva pertinenza e responsabilità degli emittenti gli adempimenti prescritti dalla normativa a carico dei medesimi.
4. La Banca rifiuterà le richieste di investimento dei Clienti che in base alle previsioni della documenta- zione d’offerta dello strumento/prodotto finanziario non rientrano fra i destinatari dell’offerta e quelle che difettino di elementi essenziali per l’esecuzione.
NORME SPECIALI SUL SERVIZIO DI CONSULENZA
Art. 12 - Oggetto del Servizio di Consulenza
1. Il Servizio di Consulenza consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni persona lizzate su richiesta del Cliente o ad iniziativa della Banca riguardo a una o più operazioni, anche fra loro collegate, relative a strumenti e Prodotti Finan- ziari. Le raccomandazioni sono presentate come adatte al Cliente in quanto basate sulle informa- zioni che lo stesso è tenuto a fornire alla Banca in merito alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiet- tivi di investimento.
2. Il Servizio di Consulenza è prestato su base non indipendente, esclusivamente in abbinamento al servizio di collocamento e può avere ad oggetto il consiglio di comprare, sottoscrivere, mantenere o disinvestire OICR , anche di società terze, dei quali la Banca cura il collocamento, secondo le specifi- cità dei singoli servizi, e selezionati secondo criteri definiti dalla Banca. La lista completa degli OICR collocati dalla Banca su cui è effettuata la selezione è disponibile sul sito xxx.xx. In tale ambito l’opera- zione è sottoposta alla valutazione di adeguatezza di cui al punto 8.3 dell’art. 8 della presente Sezione e la Banca non consente di completarla nel caso essa risulti non adeguata, salva la previsione di cui al comma 5 del citato punto.
3. La consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del con- seguimento di risultati in termini di rendimenti fi- nanziari e non sussiste quindi in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente o guadagni inferiori alle sue aspettative.
Art. 13 - Modalità di prestazione del Servizio di Con- sulenza
1. L’adesione al Servizio di Consulenza (abbinato al Servizio di collocamento – di cui agli articoli 10 e 11 della presente Sezione) attraverso uno qualsiasi dei canali messi a disposizione dalla Banca, impli- ca che ogni richiesta di investimento avanzata dal Cliente nell’ambito dello stesso sia assoggettata a valutazione di adeguatezza.
2. La Banca, all’esito della valutazione di adeguatez- za, consegna a quest’ultimo la relazione di cui al punto 8.3 dell’art. 8 della presente Sezione.
3. La raccomandazione personalizzata riportata nella relazione di cui al comma precedente deve sem- pre essere intesa come unitaria, anche qualora sia relativa a più operazioni, ha la validità temporale ivi indicata e fa riferimento alla situazione del por- tafoglio esistente nel momento in cui il Servizio di Consulenza viene fornito. Ove il Cliente intenda pertanto dare attuazione alla raccomandazione personalizzata riportata nella relazione, dovrà por- re in essere tutte le operazioni ivi riportate entro il termine di validità indicato.
4. Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di dare o meno esecuzione alle raccoman- dazioni personalizzate fornite dalla Banca nella prestazione del Servizio di Consulenza; ogni deci- sione alla quale consegua l’effettuazione di opera- zioni di investimento o disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa del Cliente che mantiene in proposito piena facoltà e discrezionalità.
5. La raccomandazione personalizzata riportata nella relazione perde efficacia nel caso in cui durante il termine di validità della stessa venga fornita dalla Banca una nuova raccomandazione.
6. Nel caso in cui intervengano eventi che modifi- chino in qualsiasi modo la situazione specifica del Cliente sulla base del quale è stata formulata la raccomandazione personalizzata riportata nella relazione, l’esito della valutazione di adeguatezza potrebbe risultare non più attuale.
7. Salvo diversa previsione per specifici servizi, il moni- toraggio di adeguatezza del portafoglio per il quale
è prestato il Servizio di Consulenza è effettuato dal- la Banca almeno annualmente.
Art. 14 - Servizi di Consulenza automatizzati - Servizio “MYMoneyCoach”
1. La Banca avvalendosi del sistema automatizzato “MYMoneyCoach” fornisce, su richiesta del Cliente o di propria iniziativa, una raccomandazione per- sonalizzata in forma di portafoglio di OICR, atto a soddisfare i bisogni di investimento del Cliente te- nendo conto del relativo Profilo di Adeguatezza. Ai fini dell’attivazione del servizio è necessario effet- tuare un investimento di importo minimo stabilito dalla Banca.
2. Il Cliente a seguito della raccomandazione per- sonalizzata ricevuta può, alternativamente, pre- via acquisizione della documentazione d’offerta, aderire alla proposta sottoscrivendo gli OICR che compongono il portafoglio, oppure non dare corso all’operazione raccomandata.
3. In qualunque momento il Cliente può effettuare investimenti aggiuntivi e disinvestimenti. Per i soli investimenti aggiuntivi la Banca fornisce una rac- comandazione personalizzata.
4. La Banca monitora almeno annualmente che il portafoglio oggetto del servizio sia linea con il Profi- lo di Adeguatezza del Cliente anche tenendo conto delle condizioni di mercato e, se del caso, formula raccomandazioni personalizzate, che comunica al Cliente su Supporto Durevole.
5. Il Cliente, a fronte delle raccomandazioni ai com- mi 3 e 4 che precedono, assume le decisioni del caso secondo le modalità definite al precedente comma 2.
6. Qualora il Cliente disinvesta di propria iniziativa quote di OICR, ad esito dell’operazione la Banca non effettua un controllo per verificare l’adeguatez- za della nuova composizione del portafoglio. Una nuova verifica e, se del caso, la formulazione di una raccomandazione personalizzata, avvengono solo al successivo accesso al servizio MYMoneyCoach da parte del Cliente o col monitoraggio periodico di cui al comma 4 se quest’ultimo è precedente all’acces- so al servizio.
NORME FINALI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI INVESTIMENTO
Art. 15 - Modalità di deposito delle somme di denaro e degli Strumenti Finanziari
1. Le somme di denaro occorrenti per l’esecuzione delle operazioni relative ai Servizi di Investimento ovvero rivenienti da queste, sono regolate sui conti di liquidità (Conto Corrente e/o Xxxxx Xxxxxxx) in trattenuti ed individuati dal Cliente presso la Banca, anche in deroga, eventualmente, a quanto previsto dalla Sezione IV delle presenti Condizioni Genera- li con riguardo alle modalità di prelievo dal Xxxxx Xxxxxxx.
2. Il Cliente non potrà disporre delle somme di denaro presenti nei conti di liquidità che siano necessarie al regolamento degli ordini in corso di esecuzione ovvero all’assolvimento degli oneri fiscali corrispon- denti.
3. Gli Strumenti Finanziari detenuti dalla Banca per l’esecuzione delle operazioni regolate dalla pre- sente Sezione sono immessi nel deposito titoli a custodia e amministrazione, intrattenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso di collocamento di parti di OICR, le parti di OICR acquistati o sotto- scritti dal Cliente risultano da apposite evidenze contabili riferite a ciascun Cliente presso la Ban- ca. Resta in teso che dette parti di OICR non sono depositate presso la Banca, ma sono depositate o registrate presso terzi (ad es. banca depositaria dell’OICR, agente del registro e dei trasferimenti, ecc.) secondo le modalità previste dai relativi re- golamenti di funzionamento e/o documenti d’of- ferta.
4. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il cointestatario su- perstite e gli eredi (ovvero il legale rappresentan- te dell’interdetto/inabilitato) possono disporre del rapporto solamente dopo che abbiano impartito congiuntamente istruzioni complete alla Banca.
Art. 16 - Inadempimento del Cliente
1. Se il pagamento relativo all’acquisto/sottoscrizione di uno strumento o prodotto finanziario non va a buon fine, la Banca può vendere/riscattare lo stesso e rivalersi verso il Cliente per ogni costo e spesa so- stenuta, incluse le eventuali perdite di valore dello Strumento Finanziario fino alla data del riscatto, anche con diritto di compensazione sul conto di appoggio e/o su eventuali altri rapporti intrattenuti con la Banca dei quali il Cliente sia intestatario o cointestatario.
Art. 17 - Impossibilità della Banca a trasmettere le disposizioni
1. La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputa- bili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del siste- ma, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunziona- mento o non funzionamento degli impianti telefo- nici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.
2. In tali casi, la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire le disposizioni e, salvo che il Cliente non le abbia tempestivamen- te revocate, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività dandone comuni- cazione al Cliente.
Art. 18 - Spese e commissioni
1. Ai Servizi di Investimento prestati ai sensi della presente Sezione si applicano le condizioni eco- nomiche di cui ai Documenti di Sintesi allegati al Contratto.
2. Il Cliente autorizza la Banca a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Edizione: Marzo 2020
ALLEGATO 1 INFORMATIVE PRIVACY
Informativa Unica per i prodotti “Conto Corrente Arancio”, “Prestito Arancio” e “Xxxxx Xxxxxxx”
1. Premessa
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx (“Banca”), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a for- nirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
2. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione a di- stanza di cui la stessa si avvale (quali il sito internet ed il call center), direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Banca nell’eser- cizio della propria attività o da soggetti terzi per fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti/servizi.
3. Quali dati personali trattiamo?
Per conseguire le finalità indicate nel paragrafo suc- cessivo, la Banca potrebbe trattare informazioni che includono:
• Dati identificativi, come nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, codice fiscale, pro- fessione e settore di attività;
• Dati relativi alle transazioni, come il numero di conto corrente, i depositi e i prelievi, l’importo e le date delle operazioni, gli estremi identificativi di al- tri rapporti bancari (IBAN);
• Dati finanziari, come la situazione finanziaria, valo- re delle Sue proprietà, storico dei pagamenti, solvi- bilità economica;
• Dati idonei a rivelare le Xxx preferenze e il Suo comportamento online, come l’indirizzo IP, il tipo di device che utilizza quando visita il nostro sito inter- net o l’impronta del browser c.d. “fingerprint”;
• Dati relativi ai Suoi interessi, che Lei condivide con noi, ad esempio, attraverso il nostro sito o tramite chiamata al call center.
La Banca potrà trattare anche alcuni Suoi dati perso- nali che la legge definisce come “sensibili” (ad esem- pio: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute etc.). Per tale tipologia di dati la legge richiede il consenso scritto dell’Interessato. La Banca La informa che tale con- senso risulta necessario ai fini dell’instaurazione del rapporto contrattuale con la stessa. In assenza del Suo consenso, ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx non po- trebbe dar seguito alle operazioni da Lei richieste che comportino la conoscenza di dati sensibili. I dati di natura “sensibile”, eventualmente acquisiti, saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riser- vatezza che la legge impone per questa tipologia di informazioni.
4. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati personali?
I dati personali sono trattati nell’ambito della norma- le attività della Banca per le seguenti finalità:
a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti sti- pulati con la Banca e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’Interessato (es.: attività istruttorie relative alle richieste di carta di credito e/o fido, finanzia- mento, prestiti personali - credito al consumo, attività istruttorie relative alla richiesta di eroga- zione di un mutuo;
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni dell’Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizio- ni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di accertamento e repressione di violazioni tributarie, legge usura, Centrali Rischi, obblighi in materia di sicurezza dei pagamenti via internet etc.). Inoltre, nell’ambito delle attività di adeguata verifica, la Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, potrà avvalersi di banche dati pubbli- che e/o private (es. CRIF, applicativo world check, ecc.) sia in fase di acquisizione delle informazioni relative alla clientela sia in fase di monitoraggio della stessa.
Con particolare riferimento agli strumenti utiliz- zati per finalità antifrode e indirizzati a verifica- re l’autenticità dell’accesso all’home banking, la Banca utilizza specifici meccanismi di analisi e controllo dell’impronta del browser c.d. finger- print degli utenti basata sui cookies di naviga- zione. Il controllo antifrode in oggetto mira ad identificare potenziali clienti a rischio phishing, nonchè ad escludere dal perimetro concentrazio- ni giustificate (ad esempio, l’accesso di più clien- ti alle proprie posizioni dal medesimo device al quale è associato il fingerprint, nel caso in cui tali clienti siano apparentemente riconducibili allo stesso nucleo familiare). Nel momento in cui vi è il sospetto che possa trattarsi di accessi non au- torizzati, che espongono uno o più clienti ad un ri- schio frode, gli utenti verranno contattati dal call center della Banca per verificare la loro posizione (assenza transazioni/modifiche anagrafiche frau- dolente, verifiche accessi etc...).
La informiamo, inoltre, che per dare corso ad opera- zioni finanziarie internazionali (ad esempio un bonifi- co transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, la Banca ha necessità di utilizzare un servizio di messaggistica internazionale. Il servizio è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente sede legale in Belgio (vedere http:// www. xxxxx.xxx per l’informativa sulla protezione dati). La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell’ordinante, del benefi- ciario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle. Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette opera- zioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. A tale riguardo La informiamo inoltre che:
• tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tut- te) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – dupli- cati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d’America;
• i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili ne- gli USA in conformità alla locale normativa. Compe- tenti autorità statunitensi (in particolare, il Diparti- mento del Tesoro) possono accedervi sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla nor- mativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.
Per le suddette finalità, La informiamo che non sarà necessario raccogliere il Suo consenso in base alla disciplina vigente. Il conferimento dei dati per tali finalità è necessario e un eventuale mancato confe- rimento degli stessi può comportare l’impossibilità da parte della Banca di erogare il servizio oggetto del presente contratto.
Previa raccolta del Suo specifico consenso, inoltre la Banca potrà trattare i dati per le seguenti finalità:
c) attività commerciali della Banca, effettuate ad esempio mediante lettera, telefono, SMS, inter- net, email, sistemi automatizzati di comunicazio- ne. In particolare per:
(i) invio di informazioni commerciali, offerte di prodotti/servizi della Banca;
(ii) invio di informazioni commerciali ed offer- te di prodotti/servizi delle altre società del
gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx e di società terze effettuata diretta- mente dalla Banca; si evidenzia che la Ban- ca non comunica dati personali a soggetti a terzi per invio da parte di questi ultimi di materiale pubblicitario;
(iii) invio di proprie newsletter di cultura econo- mica e finanziaria, eseguite direttamente oppure tramite società specializzate;
(iv) ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell’Interessato sulla qua- lità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca e dalle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx, eseguite direttamente oppure tramite società specia- lizzate;
d) attività di profilazione effettuata mediante l’ana- lisi sull’operatività bancaria e scelte di consumo e finalizzata a successive attività commerciali, personalizzate, nonchè alla creazione di modelli predittivi Nello specifico con tale attività la Banca effettua un trattamento di dati personali al fine di offrire servizi più mirati e adatti all’Interessa- to attraverso la valutazione delle Sue preferenze personali, degli interessi e del Suo comportamen- to. Tale attività verrà svolta attraverso la raccolta e l’analisi di informazioni sui Suoi dati anagrafici (nome, cognome, sesso, età, residenza etc.) sui prodotti e servizi da Lei scelti (e.g. possesso di de- terminati prodotti quali Conto Corrente, Mutuo, Carta di debito etc.), sui dati relativi alle transa- zioni effettuate (e.g. tipologia della transazione, importo, saldo, frequenza degli acquisti), e sui dati concernenti la navigazione compiuta all’interno del sito della Banca (e.g. numero di login).
In merito alle finalità c) (finalità commerciali) e d), (profilazione), il Suo consenso è distinto, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.
La Banca potrà utilizzare, senza richiedere un ulte- riore consenso, le coordinate di posta elettronica e cartacea fornite dall’Interessato per finalità di vendi- ta di propri prodotti/servizi analoghi a quelli per cui i dati sono stati forniti (c.d. soft spam). Nel caso in cui l’Interessato non desideri ricevere tali comunica- zioni, potrà opporsi inizialmente e ad ogni successivo messaggio, inviando una richiesta ai recapiti di cui al punto 8.
Al fine di valutare la Sua affidabilità nei pagamenti, la Banca potrà utilizzare alcuni dati che la riguardano, da Lei forniti o che sono ottenuti consultando alcune banche dati anche mediante l’impiego di tecniche o sistemi automatizzati per la valutazione del merito di credito (credit scoring). Le tecniche o i sistemi auto- matizzati di credit scoring sono utilizzati solo per l’i- struttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati.
Su Sua richiesta la Banca Le fornirà una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in conside- razione nell’elaborazione automatizzata di dati. Ha in ogni caso il diritto di opporsi a questi trattamenti automatici, ove utilizzati, restando inteso che in que- sto caso non potremo dar seguito allo specifico iter di concessione del finanziamento.
5. Come trattiamo i Suoi dati e quali misure di sicu- rezza adottiamo?
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la si- curezza e la riservatezza dei dati stessi (con particola- re riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunica- zione a distanza). Per proteggere i Suoi dati personali adottiamo una serie di policy interne che aggiornia- mo periodicamente per rimanere allineati alle miglio- ri best practice internazionali. Conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, adottiamo le misure tecniche e organizzative (proce- dure e politiche aziendali, misure di sicurezza IT etc.) per garantire la confidenzialità e l’integrità dei dati personali.
6. Quali altri soggetti possono venire a conoscenza dei dati?
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione e trasferimento anche in Paesi extra-Ue nei confronti delle categorie dei soggetti indicati al presente para- grafo e per le finalità di cui al paragrafo 4, lettere dalla
a) alla c) (obblighi contrattuali, obblighi previsti dalla legge, attività commerciali) e in particolare:
• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi o servizi di investimento;
• Anagrafe Tributaria, Autorità Giudiziaria e forze di
polizia;
• autorità e organi di vigilanza e controllo ed in ge- nerale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di ri- lievo pubblicistico (es.: UIF, Banca d’Italia. CONSOB, Centrale d’allarmi interbancaria, etc);
• soggetti privati che gestiscono i sistemi informativi in tema di credito al consumo, affidabilità e pun- tualità nei pagamenti (CRIF S.p.A., Experian Italia S.p.A.,, CTC - Consorzio per la Tutela del Credito.) Per maggiori informazioni si rinvia all’Informativa ai sensi del “Codice di deontologia e di buona con- dotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” di seguito riportata;
• altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx, o società controllanti, controllate o collegate in forza delle Binding Corporate Rules (BCR);
• soggetti che effettuano servizi di acquisizione, la- vorazione ed elaborazione dati necessari per l’ese- cuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle reti di tele- comunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, im- bustamento, trasporto e smistamento delle comu- nicazioni con l’Interessato;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
• soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk, etc.);
• società di gestione di sistemi nazionali e internazio- nali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
• studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• professionisti o società di servizi che operano per conto della Banca nel contesto di operazioni socie- tarie, per effettuare attività di due diligence o di revisione dei conti;
• società specializzate che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull’attività svolta dalla Banca e dalle altre società del gruppo di cui è parte la Banca;
• società specializzate per l’invio di newsletter della Banca di cultura economica e finanziaria;
• società di recupero crediti;
• studi legali;
• società che gestiscono per conto della Banca ope- razioni o concorsi a premi;
• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in es- sere dalla Banca anche nell’interesse della cliente- la;
• soggetti che effettuano il servizio di “Corporate Banking Interbancario”;
• Society for Worldwide Interbank Financial Telecom- munication.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riporta- te operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili del trat- tamento nominati dalla Banca, il cui elenco costan- temente aggiornato è disponibile presso la Banca stessa.
La garanzia adeguata del trasferimento al di fuori dell’Unione Europea è costituita dalle Binding Corpo- rate Rules (BCR) per quanto concerne le comunicazio- ni infra Gruppo.
Nel caso, invece, di comunicazioni a soggetti terzi, dalla sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, conformi alla decisione della Commissione Europea (5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE) idonee ad assicurare un livello di protezione adeguato.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere cono- sciuti dai dipendenti della Banca i quali sono stati ap- positamente nominati responsabili del trattamento o persone autorizzate al trattamento (ad esempio per: (i) inviare informazioni commerciali e offerte di prodotti/servizi della Banca, delle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx e di società terze effettuata direttamente dalla Banca (ii) inviare newsletter della Banca di cultura economica e finanziaria; (iii) effettuare ricerche di mercato; e (iv) svolgere attività di profilazione effettuata mediante l’analisi sull’operatività bancaria e scelte di consumo dei clienti e finalizzata a successive attività commer- ciali, personalizzate).
I Suoi dati personali potranno, altresì, circolare tra le agenzie o filiali della Banca.
I dati trattati dalla Banca non sono oggetto di diffu- sione.
Con esclusivo riferimento al prodotto “Conto Corrente Arancio”, i dati potranno anche essere comunicati a:
• società che svolgono attività di gestione e traspor- to di contante;
• soggetti che svolgono attività assicurativa nel caso
di furto o smarrimento di carte di credito;
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Diparti- mento del Tesoro/Direzione V - Prevenzione dell’uti- lizzo del sistema finanziario per fini illegali /UCAMP, ai fini della rilevazione delle banconote o monete sospette di falsità. Tale comunicazione avverrà con riferimento ai dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo e telefo- no) della persona che ha presentato la banconota e/o moneta sospetta di falsità. I dati comunicati sa- ranno inseriti nel Sistema Informatizzato Rilevazio- ne Falsi Euro “SIRFE” presso il Ministero dell’Econo- mia e delle Finanze, soggetto che rimane Titolare del sistema medesimo, nonchè dei trattamenti sui dati ivi contenuti.
Con esclusivo riferimento ai prodotti “Prestito Aran- cio” e “Mutuo Arancio”, La informiamo inoltre che, ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7-bis e 30-quin- quies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equi- pollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati all’Archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul pia- no amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l’autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. La Ban- ca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – che è titolare dell’Archivio – tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L’Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incarica- to in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma po- tranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.
7. Quali sono i Suoi diritti?
La normativa in materia di protezione dei dati perso- nali conferisce agli Interessati la possibilità di eserci- tare specifici diritti. In particolare, l’Interessato ha il diritto di ottenere:
a) conferma dell’esistenza o meno di dati che lo ri- guardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) informazioni circa l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché dei soggetti o delle ca- tegorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono- scenza;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma ano- nima dei dati trattati in violazione di legge, l’ag- giornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la limi- tazione del trattamento. L’Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché perti- nenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunica- zione commerciale o per finalità di profilazione;
e) in un formato strutturato, di uso comune e leg- gibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti e di trasmetterli, direttamente o per mezzo del titolare, ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati).
Qualora l’Interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare del trattamento e/o da un ter- zo, ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o ad altra auto- xxxx di controllo competente.
8. Chi può contattare per maggiori informazioni?
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx, con sede in Milano, Viale Xxxxxx Xxxxx 250, cap 20126, iscritta all’Albo delle banche al n. 5229.
Il Responsabile della protezione dei dati persona- li (Data Protection Officer) della Banca può essere contattato tramite posta ordinaria all’indirizzo di cui sopra oppure tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo xxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx.
Ciascun interessato può esercitare i diritti di cui al paragrafo 7 mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella xxxxxxx.xx@xxx.xxx o via posta or- dinaria all’indirizzo sopra indicato. Le richieste di cui al precedente paragrafo 7, lett. a), b) e c) possono essere formulate anche oralmente. Relativamente alle ma- nifestazioni di consenso facoltative da Lei espresse, la informiamo che le stesse potranno essere modificate direttamente, ed in totale autonomia, accedendo alla Sua area riservata del sito internet della Banca oppu- re contattando il call center della Banca.
L’elenco costantemente aggiornato dei Responsabi- li del trattamento è disponibile presso la sede della Banca.
9. Quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Come regola generale, conserviamo i Suoi dati soltan- to per il tempo necessario per conseguire le finalità indicate al paragrafo 4 della presente informativa nel rispetto del principio di proporzionalità e necessità previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel determinare il periodo di conser- vazione, ci basiamo sulle leggi applicabili alle attività e ai settori in cui la Banca opera (ad esempio leggi antiriciclaggio, leggi in materia di tenuta dei registri contabili) nonché alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali attraverso i prov- vedimenti (a titolo esemplificativo, tempistiche di conservazione per finalità di marketing e di profilazio- ne, videosorveglianza, ecc.).
I documenti acquisiti in fase di richiesta di un pro- dotto rispetto al quale il contratto non si sia ancora perfezionato, potranno essere conservati dalla Banca per (i) 18 mesi in caso di richiesta di Xxxxx Xxxxxxx, (ii) 45 giorni in caso di richiesta di Prestito Xxxxxxx, e (iii) 6 mesi in caso di richiesta di apertura Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx, qualora non vi siano altri rapporti in essere. A seguito della chiusura dei rapporti in essere, la Ban- ca conserverà i Suoi dati per un ulteriore periodo pari a dieci anni.
Una volta trascorsi i termini di conservazione sopra esposti, la Banca provvederà alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati.
Modello Unico di informativa Come utilizziamo i Suoi dati
La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Re- golamento UE 679/2016 (GDPR) è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie.
Gentile Cliente,
ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx (di seguito “Banca”) in qualità di titolare del trattamento, La informa che per concederLe il finanziamento richiesto, utilizza alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati.
Tali banche dati (Sistemi di informazioni creditizie o SIC) contenenti informazioni sulla regolarità dei pa- gamenti e consultate per valutare l’affidabilità ed il rischio creditizio, sono gestite da privati e accessibili e/o partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai ge- stori dei SIC tramite i canali elencati nella sezione 3. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci forni- sce, assieme alle informazioni originate dal Suo com- portamento nei pagamenti riguardo al finanziamen- to che Le concederemo potranno essere comunicate periodicamente ai Sistemi di informazioni creditizie1. Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie menzionate, a cui Xxx chiederà un finanziamento po- tranno sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente.
Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potrebbe non esserLe concesso il finanziamento richiesto.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conserva- zione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso2. In caso di pagamenti con ri- tardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario in quanto il trattamento viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.
Trattamento effettuato dalla nostra Società
I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione internazionale. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applica- bilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).
Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy. it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrat- tuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esem- pio per quanto previsto dall’articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture con- tabili – v. anche par. 9 “Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali”). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, si rivolga direttamente al Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) della Banca domiciliato per le proprie funzioni presso la sede della Banca (casella di posta elettronica priva- xx.xx@xxx.xxx), oppure e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
1 – CRIF S.p.A.
2 – Experian-Cerved Information Services S.p.A. 3 – CTC – Consorzio per la Tutela del Credito.
I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo de- cisionale automatizzato di una richiesta di credito nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la con- clusione o l’esecuzione del Suo contratto con noi (v. anche par. 4 “. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati personali?”).
Le comunichiamo inoltre che il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Offi- cer) della Banca è il soggetto preposto per il riscontro all’Interessato, in caso di esercizio dei diritti, domici- liato per le proprie funzioni presso la sede della Banca.
Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne co- munichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della per- sona eventualmente coobbligata, tipologia del con- tratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati, allo stato, dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall’errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2005, n. 56; sito web www.garan- xxxxxxxxx.xx) e che rivestono la qualifica di titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai di- versi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodica- mente con informazioni acquisite nel corso del rap- porto (andamento dei pagamenti, esposizione debi- toria residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di orga- nizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descrit- te, e in particolare estrarre in maniera univoca dal si- stema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti prin- cipali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere ed estinti, eventua- le presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune in- formazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1. Estremi identificativi: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx Xx- xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx. Fax: 000 0000000, Tel: 000 0000000, sito internet: www.consumatori.crif. com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTE- CIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o
professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / AL-
TRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trat- tati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le me- desime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati dispo- nibili al sito xxx.xxxx.xxx/).
2. Estremi identificativi: Experian Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell’Xxxxxxxxxxxx, 00/x, 00000 Xxxx; Recapiti utili: Servizio Tutela Consuma- tori Fax: 000000000 Tel: 000000000 Resp. protezione dati: xxxXxxxx@xxxxxxxx.xxx sito internet: www.ex- xxxxxx.xx (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: posi- tivo e negativo / PARTECIPANTI: soggetti partecipanti a tale sistema ai sensi del citato codice deontologi- co e gli altri soggetti partecipanti al sistema di pre- venzione di cui al comma 5 dell’art. 30-ter del D.lgs. 141/2010/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i tempi di conservazione sono quelli indicati nella tabella sot- to riportata in linea con le previsioni del codice deon- tologico Sic / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no / ALTRO: Il trattamento dei dati personali è effettuato da Experian Italia S.p.A., anche con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, per finalità correlate alla tutela del credito ed alla valutazione del merito creditizio, dell’affidabilità e della situazione finanziaria, nonché volte a verificare la qualità dei dati e prevenire artifizi e raggiri (anche nell’ambito del D.Lgs. n. 141/2010 e del DM n. 95/2014 e successive modifiche ed integrazioni). I dati sono conservati nel Regno Unito (dove è ubicato il server principale), e, per le indicate finalità, possono essere oggetto di operazioni di trattamento all’interno dello Spazio Economico Europeo-SEE, da parte di società del gruppo Experian e da altri soggetti che si trova- no o utilizzano data center in Paesi non facenti parte dello SEE solo in presenza delle garanzie previste dalla normativa applicabile (decisione di adeguatezza della Commissione Europea, norme vincolanti d’impresa, clausole tipo UE, EU-U.S. Privacy Shield Framework, ecc.). L’informativa completa e aggiornata, e le in- formazioni sui responsabili, sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
3. Estremi identificativi: CTC – Consorzio per la Tute- la del Credito, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, xxx 00000, Xxx: 0266710235- 29, Fax: 0000000000, xxx.xxxxxxxxx.xx / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di una attività commerciale o profes- sionale concedono dilazioni di pagamento del cor- rispettivo per la fornitura di beni o servizi / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: NO.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga direttamente al Responsa- bile della protezione dei dati personali (Data Protec- tion Officer) della Banca domiciliato per le proprie funzioni presso la sede della Banca, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzio- ne, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; art. 8 del codice deontologico).
1 Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:
a) dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva;
b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell’importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell’esecuzione del contratto;
c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all’esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.
2 Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa. Lei può revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
Richieste di finanziamento | 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa |
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate | 12 mesi dalla regolarizzazione |
Ritardi superiori sanati anche su transazione | 24 mesi dalla regolarizzazione |
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati | 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo restando il termine «normale» di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui all’art. 6, comma 5, del «codice deontologico» -, non può comunque mai superare - all’eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato art. 6, comma 5 - i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento (Provvedimento del Garante del 6.10.2017 – Delibera n. 438) |
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) | 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati) |
CGCN_200301_V.10
ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx sede legale in Milano Viale Xxxxxx Xxxxx 250, 20126. Xxx 00-000000 Fax 00-00000000. CF/P.IVA 11241140158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5229 aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo di diritto olandese “Nederlandse Depositogarantiestelsel” (per tutti i dettagli vedi il «modulo per le informazioni da fornire ai depositanti» su xxx.xx/xxxxxxxxxxx), è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese. ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR, è interamente controllata da ING GROEP N.V., società quotata sulle borse Xxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx) x Xxxx (XXX).