COMUNE DI ASOLO PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI ASOLO PROVINCIA DI TREVISO
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
(AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CCNL AUTONOMIE LOCALI 1998/2001)
COMPOSIZIONE DELEGAZIONI (art.10 CCNL 01.04.1999)
La delegazione trattante è così costituita:
Parte pubblica:
Xxxx. XXXXXXXX Xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Parte sindacale:
la R.S.U.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxx – Xxxx Xxxxx
le XX.XX. territoriali
CGIL – Sig. Da Xxx Xxxxxxxxx XXX – Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx XXXX - Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx
L'anno 2000 il giorno Lunedì 11 del mese di Dicembre alle ore 16.00, presso l'Amministrazione Comunale di Asolo
si è riunita la sopra descritta delegazione trattante per la definizione dell'accordo inerente l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata integrativa previsti dall’art.4 del CCNL 01.04.1999, definendo quanto segue:
ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
( art.5 CCNL 01.04.1999)
1. Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo, (CCDI) si applica a tutto il personale non dirigente della Amministrazione di ASOLO con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al 31 dicembre 2001.
ART.2 - DURATA
(art.5 CCNL 01.04.1999)
1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dalle ore 24 della data della sua sottoscrizione definitiva ; salvo diversa indicazione in esso contenuta.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza.
3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
AI SENSI DELLA LEGGE 146/90
(art.1 norme di garanzia CCNL 06.07.1995)
1. Le parti individuano i sotto elencati servizi pubblici essenziali erogati normalmente dall'Ente, che verranno garantiti anche in occasione di sciopero al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) il servizio di stato civile limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;
b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
c) il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento ed all'inumazione delle salme;
d) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la
confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti nelle proprie abitazioni ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;
e) il servizio attinente la rete stradale (ivi compreso lo sgombero nevi), idrica, fognaria e di depurazione: prestazioni limitate ad un numero ridotto di dipendenti;
f) il servizio acqua, limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonché la reperibilità dei dipendenti ove normalmente prevista;
g) il servizio di polizia municipale secondo la convenzione sottoscritta.
h) servizio del personale limitatamente agli emolumenti retributivi e contributivi (solo nel caso di scioperi proclamati per intere giornate nel periodo compreso tra il 5 ed il 15 di ogni mese).
ART. 4 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
(art.2 norme di garanzia CCNL 06.07.1995)
1. Le parti individuano i seguenti contingenti professionali e numerici di personale che verrà esonerato dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni indispensabili precedentemente individuate:
SERVIZIO | CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE | NUMERO ADDETTI |
Stato civile | D1 o C | 1 |
Elettorale | C | 1 |
Acquedotto, rete idrica e stradale | B1 | 1 |
Rete fognaria e depurazione | B | 1 |
Assistenza domiciliare | B1 | 1 |
Ufficio personale | C1 | 1 |
2. SCIOPERO - PRESTAZIONI - ESONERI
Nel caso in cui lo sciopero abbia la durata di un'unica giornata verranno assicurati unicamente i servizi già garantiti senza interruzioni, e pertanto, :
ASSISTENZA DOMICILIARE.
Qualora l'unica giornata di sciopero fosse pre o post festiva verrà garantito anche il servizio di stato civile e il servizio cimiteriale.
Nel caso di più giornate di sciopero verranno garantiti, a partire dalla seconda giornata, a giorni alterni tutti i servizi individuati
La parte pubblica si impegna a garantire i servizi senza ricorso allo straordinario o alla reperibilità.
Il Direttore Generale individuerà, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, a rotazione fra gli addetti ove le dotazioni organiche lo consentono, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
3. Prestazioni dei dipendenti contingentati :
Si precisa, inoltre, che la prestazione dei dipendenti contingentati farà solo riferimento alle mansioni ed ai compiti specificatamente previsti astenendosi, quindi, dalle ulteriori mansioni lavorative non previste. Il contingente verrà, perciò, conseguentemente dimensionato.
E' evidente che, invece, il personale che non aderisce allo sciopero e non contingentato dovrà espletare le normali attività lavorative previste nella propria mansione.
4. Non possono, comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
• dal 10 al 20 agosto;
• dal 23 dicembre al 7 gennaio;
• 5 giorni prima e 3 dopo delle festività pasquali;
• 3 giorni prima e 3 dopo la commemorazione dei defunti;
• il giorno dei pagamenti degli stipendi;
• 5 giorni prima e 5 dopo le consultazioni elettorali previste dal CCNL.
5 . informazione
Nelle occasioni di sciopero l'Amministrazione si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza mediante avviso sia presso la stampa locale che con altri mezzi ritenuti opportuni.
ART. 5 - LA CONTRATTAZIONE
( ART. 4- 5 - DEL CCNL 01.04.1999 e ART. 16 COMMA 1 CCNL 31.03.1999)
1. La contrattazione decentrata integrativa sarà effettuata congiuntamente dalle R.S.U. e dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL. La delegazione di Parte Pubblica, composta dai funzionari individuati dall’Organo di governo, esercita il proprio ruolo negoziale nell’ambito delle direttive e degli atti di indirizzo.
2. La contrattazione, prerogativa degli Organi di gestione, costituisce il momento negoziale fra le Parti. Essa si svolge sulle materie indicate nel C.C.N.L., con le modalità e nei tempi ivi previsti, nonché con le modalità previste dal presente accordo.
3. Il presente CCDI disciplina le materie demandate a tale livello dal CCNL 1.4.99.
4. In via transitoria e fino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, delle materie di cui agli artt.24 e 26 del CCNL 1.4.99, la disciplina di tali materie è quella contenuta nei previgenti contratti collettivi decentrati, ovvero negli accordi decentrati recepiti con deliberazione dell’Ente per le parti non modificate od integrate dal presente accordo.
ART. 6 - COMMISSIONI BILATERALI DI VERIFICA
1. Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione contrattuale, dell’applicazione degli accordi integrativi, del raggiungimento dei risultati previsti, per l’approfondimento di specifiche problematiche e per le pari opportunità, vengono costituite, ove ne ricorrono le condizioni più commissioni bilaterali (come di seguito indicato) che restano in carica per la durata della vigenza del presente accordo.
2. I componenti delle Commissioni sono designati dalla RSU.
3. Possono quindi essere costituite le seguenti commissioni :
• Commissione sull’attività di Formazione
• Commissione Pari Opportunità
• Commissione di verifica e controllo sull’istituto della Produttività
• Commissione di verifica e controllo sull’attuazione della nuova Classificazione del personale
• Commissione di verifica e controllo sull’attivazione e gestione del sistema permanente di valutazione
• Commissione di verifica e controllo sull’igiene e luogo di lavoro
4. Si conviene comunque di istituire le seguenti commissioni:
1. Commissione sull’attività di Formazione
2. Commissione di verifica e controllo sull’istituto della Produttività
3. Commissione di verifica e controllo sull’igiene e luogo di lavoro
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ART.7 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Le parti, in attuazione del d.lgs. 626/94, danno pronta applicazione a quanto previsto nello specifico accordo che forma parte integrante della presente contrattazione decentrata integrativa.
2. Si rende noto che il delegato designato dall’Amministrazione per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è un consulente esterno, mentre il/i delegato/i dei lavoratori è eletto/i dai dipendenti.
3 . AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA SPETTANO LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
• partecipa alle riunioni periodiche di prevenzioni e protezione dai rischi;
• consulta il rapporto di valutazione dei rischi;
• è consultato sulla designazione degli addetti al servizio protezione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori, all’organizzazione delle attività di formazione;
• accede ai luoghi di lavoro e avverte il responsabile prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività;
• può fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarla non siano idonei;
• è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione e realizzazione e verifica della prevenzione e programmazione;
• promuove l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità del lavoratore;
• presenta proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• partecipa agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
• concorda con l’Amministrazione, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art.20 ultimo comma della Legge n° 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro dell’ULSS, o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
• partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
• concorda, di volta in volta con l’Amministrazione nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali, tenuto conto dei riflessi sul gruppo di lavoratori direttamente esposti, vengano individuate situazioni di particolare rischio, l’attuazione di accertamenti medici specialistici per il personale interessato nell’area di rischio;
verifica l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
4. AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA SPETTANO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
• informazione e documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nonché quelle inerenti alle macchine, gli impianti, l’organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
• informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• informazioni sulle attività formative;
• informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori;
• programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
• informazioni sui piani di emergenza, compresi l’attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento all’interno dei luoghi di lavoro laddove previsti;
• informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
• informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.
5. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente oltre alla normativa in materia di salute e sicurezza, anche i rischi esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi
Tale formazione dovrà esser di almeno 32 ore complessive.
6. FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUL TEMA DELLA SICUREZZA
L’Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il rappresentante, le attività formative in materia di sicurezza e di salute, e dei rischi.
La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell’Amministrazione; le ore per la formazione sono 40.
L’attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
PARI OPPORTUNITÀ ED AZIONI POSITIVE
Art.8 PARI OPPORTUNITA'
Premessa :
Visto l’art. 4 del CCNL 1998-2001 che assegna alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall’art.28 del D.P.R. 333/90, anche per le finalità della Legge 125/91;
visto l’art. 25 del CCNL 1998-2001 che nuovamente individua, come già fatto dall’art.9 del CCNL del 6.7.1995, i Comitati per le Pari Opportunità come i preposti al compito di raccolta dati in relazione alle materie delle pari opportunità;
visto il D.Lgs. n° 29/93 art.7 comma 3 ed art.61 comma 1 e 2 e successive modificazioni (D.Lgs. 80/98);
vista la circolare n°12 del 25.3.93 della Presidenza del Consiglio art.2 comma 3 - 4 - 5 - 6 ;
viste le circolari dell’agosto 1991 e del marzo 1993 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri;
vista la legge 125/91 art.1 comma 3, art.2 comma 6, art.9;
1. si individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive da contrattare:
• flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali, e nelle fruizione del part - time
• Ricerca, analisi e proposte sull’utilizzo del part - time fra le lavoratrici e sui conseguenti effetti su mobilità e percorsi di carriera.
• Ricerca, analisi e proposte sui meccanismi (modalità di svolgimento - orari - sedi) che determinano la fruibilità o meno di percorsi formativi professionali per le donne, sull’orario di lavoro, sul credito orario e sull’applicazione della banca delle ore.
• Xxxxxxx, analisi e proposte sulla collocazione delle lavoratrici al rientro dall’assenza per maternità.
• Ricerca sul fenomeno delle molestie sessuali nell’ente.
• Recepimento formale con deliberazione dell’ente, delle raccomandazioni e risoluzioni europee per la prevenzione e la lotta contro le molestie sessuali.
• Diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro.
• diffusione a tutti i dipendenti del “Codice Disciplinare” con sanzioni per i casi di molestie sessuali.
• Formazione dei dirigenti e dei dipendenti per la diffusione della cultura di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e lotta alle molestie sessuali.
2. La contrattazione delle citate Xxxxxx positive dovrà comunque tenere in considerazione il parere e le proposte del comitato pari opportunità ove esistente.
Ove non esistente si dovrà costituirlo, prevedendo una sua costituzione su base territoriale.
In ogni caso, fino alla data della sua costituzione, si farà funzionare la commissione Bilaterale prevista all’art.6 del presente contratto.
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
ART. 9 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
(ART.15 ccnl 01.04.1999)
1. Le risorse destinate annualmente alla attuazione della nuova classificazione del personale nonché al trattamento accessorio costituiscono un unico fondo la cui entità risulta da apposito accordo che si allega sub a) al presente per farne parte sostanziale ed integrale.
2. Le risorse di cui all’art.15, comma 1, lett. b) e c), nonché al comma 2 del medesimo articolo del CCNL, risultano fruibili a seguito dell’accertamento delle effettive disponibilità, effettuato con le modalità previste dal CCNL.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile della dotazione organica, il fondo verrà incrementato, con oneri a carico del bilancio, nella misura necessaria a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività.
4. Per gli anni successivi all’anno 2001, il Fondo verrà rideterminato nella misura e con le modalità previste dal CCNL., nella fase di predisposizione del bilancio di previsione.
5. Si precisa che le voci che vanno a comporre il fondo di cui al presente articolo sono dettagliatamene indicate negli allegati.
VEDI ALLEGATI:
ART.10 DESTINAZIONI E FINALITA’ DEL FONDO DI CUI ALL’ART.9
(art.17 CCNL 01.04.1999)
1. Il totale delle risorse così come risultanti dall’allegato sub a) al presente accordo sarà utilizzato per le finalità di cui all’art.17 del CCNL 01.04.1999 nelle forme che seguono :
ANNO 2000
1) produttività e miglioramento dei servizi : lire 133.172.691.=
2) progressione orizzontale : le risorse occorrenti per l’attuazione del successivo articolo 28.
3) retribuzione di posizione e risultato dipendenti titolari di posizioni organizzative ( per gli enti di minori dimensioni demografiche di cui all’art.11 del CCNL 01.04.1999 , le risorse, costituite in un fondo apposito sono quelle risultanti dal successivo art.27 del presente accordo)
lire 88.542.000.=
4) Indennità di rischio lire 2.640.000.=
5)TOTALE lire 224.354.691 oltre alle risorse occorrenti per l'attuazione del successivo art.28.
2. Con cadenza annuale le parti verificano i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse facenti parte del fondo annuale.
ART.11 RIASSEGNAZIONE
( ART.38 CCNL 06.07.1995)
1. Qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli articoli 15 e 16 del presente accordo, non siano state impegnate od utilizzate nell’esercizio finanziario le stesse sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo.
ART. 12 - PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA CRITERI PER L’EROGAZIONE - METODOLOGIA DI
VALUTAZIONE
( art.18 CCNL 01.04.1999)
ANNO 2000
1. Il fondo destinato a finanziare la produttività collettiva per l’anno 2000 viene quantificato in lire 133.172.691.=
2. Le parti convengono di consolidare ed erogare entro il mese di febbraio 2001 una cifra fissa di salario di produttività pari al 60 % del fondo annuale e quindi pari a lire 79.903.614.=
3. La cifra fissa individuale viene individuata applicando i seguenti parametri :
a) categoria
b) presenza in servizio
4. In merito alla parametrazione per categoria, gli indici applicabili sono i seguenti :
CATEGORIA | INDICE |
A | 1,00 |
B | 1,30 |
C | 1,50 |
D | 1,80 |
5. La presenza in servizio viene determinata partendo da una base teorica di presenze pari a 365 giorni annui.
6. Ad essa si detraggono tutte le assenze ad eccezione delle seguenti:
- congedo ordinario
- permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- assenze per malattia dovuta a causa di servizio o patologie e relative cure collegate a cause di i invalidità civile quando il dipendente sia stato assunto con la percentuale relativa alle categorie protette;
- permessi sindacali retribuiti;
- riposi compensativi e recupero straordinario;
- riposo per donazione di sangue;
- astensione obbligatoria per maternità.
7. La rimanente quota del fondo pari al 40% verrà erogata entro febbraio 2001, a fronte di piani di lavoro ed obiettivi definiti annualmente coerentemente con gli obiettivi definiti all’interno dei piani economici di gestione e/o piani per obiettivi ( P.O.R S. C. ).
ANNO 2001
1. Il fondo destinato a finanziare la produttività collettiva per l’anno 2000 viene quantificato in lire 133.172.691.=
2. Le parti convengono di consolidare e dare mensilmente una cifra fissa di salario di produttività pari al 40 % del fondo annuale e quindi pari a lire_53.269.076.=
3. La cifra fissa individuale mensile viene individuata applicando i seguenti parametri :
• categoria
• presenza in servizio
4. In merito alla parametrazione per categoria, gli indici applicabili sono i seguenti :
CATEGORIA | INDICE |
A | 1,00 |
B | 1,30 |
C | 1,50 |
D | 1,80 |
5. La cifra così definita verrà quindi erogata mensilmente salvo il conguaglio con la mensilità stipendiale dicembre che terrà conto della presenza in servizio così come definita al successivo comma.
6. La presenza in servizio viene determinata partendo da una base teorica di presenze pari a 365 giorni annui.
7. Ad essa si detraggono tutte le assenze ad eccezione delle seguenti:
• congedo ordinario
• permessi sostitutivi delle festività soppresse;
• - assenze per malattia dovuta a causa di servizio o patologie e relative cure collegate a cause di invalidità civile quando il dipendente sia stato assunto con la percentuale relativa alle categorie protette;
• permessi sindacali retribuiti;
• riposi compensativi e recupero straordinario;
• riposo per donazione di sangue;
• astensione obbligatoria per maternità.
8. La rimanente quota del fondo pari al 60% verrà erogata a fronte di piani di lavoro ed obiettivi definiti annualmente coerentemente con gli obiettivi definiti all’interno dei piani economici di gestione e/o piani per obiettivi ( P.O.R S. C. ).
9. A tale scopo la quota del fondo ci cui al comma 8 del presente articolo verrà preventivamente assegnata a ciascun servizio/settore sulla base di attribuzioni di carattere budgettario che tengano conto di :
• numero persone coinvolte
• categoria di inquadramento in funzione dei livelli di responsabilità connessi alla realizzazione del progetto assegnato.
10. I PEG e/o P.O.R.S.C., e/o progetti generali di produttività saranno preventivamente trasmessi alle XX.XX. ed alla R.S.U così come previsto dal protocollo di concertazione.
11. I progetti dovranno essere predisposti entro trenta giorni dall’adozione del bilancio di previsione per tutti i settori - servizi - unità operative e per tutti i lavoratori
12. I progetti , individuati , dovranno essere valutati tra le parti in apposite sessioni della Commissione bilaterale di verifica e controllo sull’istituto della produttività ove costituita, ed in caso di controversia ridiscussi in sede di delegazioni trattanti.
13. I progetti obiettivo, che dovranno essere svolti in orario di lavoro, perseguiranno l’obiettivo dell’aumento della produttività attraverso il coinvolgimento del personale interessato sia in fase di definizione che di gestione e verifica degli stessi.
14. Le quote economiche derivanti da progetto obiettivo saranno armonizzate con le quantità economiche derivanti da specifiche disposizioni di legge e quindi :
• art.18 legge 109/94 e successive modificazioni ( progettazione ed atti di pianificazione
• art.21 L.R. 41/93 ( barriere architettoniche)
• art.208 comma 4 codice della strada
• art.3 comma 57 legge 662/96 ( Recupero ICI)
• art.59 comma 1 D.lgs. 446/97 ( incentivi personale servizio tributi)
• art,43 commi da 1 a 5 legge 449/97 ( contratti di sponsorizzazione , accordi di collaborazione ecc.)
• legge 604/62 ( diritti di segreteria e rogito)
• art.69 comma 2 DPR. 268/87 ( onorari di causa)
• L.R. 22/96 ( commissioni consultive comunali per il trasporto pubblico)
• art.69 L.R. 61/85 ( norme per l’assetto e l’uso del territorio)
• DPR. 487/94 ( commissioni di concorso)
• commissioni tecniche , commissioni tributari altre commissioni per cui la normativa preveda specifici compensi ecc.
Si attiverà quindi il seguente schema di armonizzazione:
a) Per attività che comportino compensi pari all’80% della media individuale del salario accessorio, il salario accessorio degli interessati, previsto dal presente articolo, verrà ridotto della metà;
b) Per attività che comportino compensi dall’80 al 120% della media individuale del salario accessorio, il salario accessorio degli interessati, previsto dal presente articolo, verrà ridotto al 20%;
c) Per attività che comportino compensi oltre il 120% della media individuale del salario accessorio, il salario accessorio degli interessati, previsto dal presente articolo, verrà interamente ridotto.
15. Le parti concordano di fare riferimento, per la definizione dei progetti , alle fasi elaborative di seguito riportate:
a) INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI ESISTENTI NEL PROCESSO LAVORATIVO RELATIVO AL SETTORE, SERVIZIO O UNITA’ OPERATIVA PRESO/A IN ESAME
b) INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AI PROBLEMI ESISTENTI NEL PROCESSO LAVORATIVO RELATIVO AL SETTORE, SERVIZIO O UNITA’ OPERATIVA PRESO/A IN ESAME
c) LORO DESCRIZIONE E MISURAZIONE:
qualitativa quantitativa innovativa temporale
d) DESCRIZIONE DEI CAMBIAMENTI STRUTTURALI CHE SI RITIENE OPPORTUNO INTRODURRE NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
a livello tecnologico a livello procedurale
a livello di responsabilità’ affidate
a livello di lavoro singolo e di gruppo
e) INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER IL SUO PERSEGUIMENTO: risorse economiche
risorse tecnologiche risorse umane risorse professionali
risorse interne al servizio
risorse esterne al servizio
f) DESCRIZIONE DEL PIANO DI LAVORO (AZIONI / INIZIATIVE CHE SI INTENDE ADOTTARE)
di tipo economico di tipo organizzativo di tipo formativo
g) DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI VERIFICA:
in corso d’opera sulle singole azioni/iniziative a termine sul raggiungimento dell’obiettivo
h) DETERMINAZIONE DEL SISTEMA PREMIANTE SU BASE ECONOMICA
La fase della gestione prenderà avvio con lo svolgimento della conferenza di servizio durante la quale il dirigente responsabile del progetto lo illustrerà ed affiderà ai lavoratori gli obiettivo di gruppo e, se necessari, quelli individuali, nonché il piano di lavoro con le azioni/iniziative che si è inteso adottare per perseguirli.
Nella conferenza di servizio sarà inoltre illustrato il sistema di valutazione previsto dai commi 16 e successivi del presente articolo.
Durante la gestione del progetto obiettivo saranno effettuate periodiche sessioni di verifica sull’andamento del lavoro così come previsto dal sistema di verifica suindicato.
Ciò consentirà di effettuare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti al piano di lavoro.
16. Criteri di valutazione della produttività collettiva :La quota di produttività assegnata in via preliminare a ciascun servizio verrà erogata sulla base della applicazione dei seguenti criteri di valutazione :
a) l’80% sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati : in tale fase si terrà conto, nel caso di mancato raggiungimento degli stessi, di tutti gli elementi che hanno inciso sulla circostanza quali assenze non previste o modifiche in corso degli obiettivi assegnati in funzione di modifiche organizzative e normative.
b) il 20% sulla base dei seguenti criteri e modalità di valutazione :
1. sostituzione di dipendenti in ferie o malattia punti 10
2. autonomia organizzativa e decisionale punti 9
3. capacità propositive e proposte organizzative e gestionali incidenti sulla
realizzazione del progetto punti 8
4) precisione e qualità della prestazione punti 7
5) collaborazione con altri dipendenti punti 6
6) rispetto dei tempi assegnati punti 5
7) disponibilità alla flessibilità d’orario punti 4
17.Valutazione : la valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione di effettivi e la conseguente applicazione dei criteri indicati al precedente comma 15 spetta al Dirigente / responsabile di Servizio - settore che adotterà all’uopo scheda di valutazione contenente i criteri di cui al presente articolo.
18.Xxxxx : La valutazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello al quale il progetto si riferisce. A tal scopo il Dirigente / responsabile di Servizio - settore,
procederà a consegnare le singole valutazioni al personale interessato mediante notifica delle stesse.
00.Xx lavoratore interessato, potrà nel termine di 10 giorni dalla ricezione della scheda di valutazione inoltrare ricorso presentando le proprie controdeduzioni ed osservazioni alla commissione paritetica istituita ai sensi del successivo comma 20 del presente articolo. Nel caso in cui il lavoratore interessato non intenda procedere ad alcun ricorso, nello stesso termine di 10 giorni dalla ricezione della scheda di valutazione, consegnerà la stessa al Dirigente / Responsabile del Servizio una volta controfirmata per accettazione.
00.Xx Commissione paritetica per la valutazione dei ricorsi sulle valutazioni viene istituita nelle forme che seguono :
Parte pubblica: - Direttore Generale o suo delegato
Segretario dell'Ente o suo delegato (che non coincida con la figura del Responsabile del Servizio)
Parte sindacale: - tre dipendenti dell'Ente designati dalle R.S.U. dell'Ente o, in alternativa ,dalle XX.XX. territoriali.
Qualora uno dei tre sia il ricorrente stesso, verrà sostituito con un membro supplente.
La commissione dovrà deliberare sul ricorso entro il 15 di febbraio.
21. Riassegnazioni : le quote di produttività non erogate per effetto della applicazione del presente articolo, saranno erogate sulla base dei seguenti criteri :
1. nel caso in cui il progetto sia comunque realizzato le cifre residue verranno ridistribuite tra i lavoratori che per il punto relativo alla realizzazione del progetto ed in funzione della quota parte loro assegnata abbiano raggiunto in pieno il risultato.
2. nel caso in cui il progetto non sia realizzato : le quote residue verranno riassegnate al fondo generale ( produttività o fondo generale art.15) per l’anno successivo .
22.Erogazione dei compensi : i compensi saranno erogati in ogni caso con la mensilità stipendiale di Febbraio di ogni anno : nel caso di progetti che importino in termini temporali frazioni inferiori all’anno tali termini saranno ridotti e quindi :
• la valutazione dovrà avvenire entro 1 mese dai termini previsti per la conclusione del progetto
• la eventuale fase di contenzioso dovrà esaurirsi entro i successivi 30 giorni
• l’erogazione delle spettanze con la prima mensilità stipendiale utile una volta esaurite le procedure di cui sopra.
ART.13 - INDENNITA’ DI RISCHIO
( art.17 CCNL 01.04.1999 ed art.34 del DPR. 268/87
e CCNL successivo stipulato il 14.09.2000)
0.Xx fondo destinato alla corresponsione della indennità di rischio secondo la disciplina prevista dal combinato disposto degli articoli 28 del DPR.347/83 e 34 del DPR.268/87 viene determinato in lire 2.640.000.=
CATEGORIA | PROF. PROFESSIONALE | MOTIVAZIONE | Importo annuo |
B4 | Capo operaio | Ind. rischio | 480.000 |
B1 | Operaio special. | Ind. rischio | 480.000 |
B1 | Operaio special. | Ind. Rischio | 480.000 |
B1 | Ass. domic. | Ind. Rischio | 480.000 |
B1 | Ass. domic. | Ind. Rischio | 480.000 |
B2 | Messo comunale. | Ind. Rischio | 240.000 |
ART.14 - INDENNITA’ DI MANEGGIO VALORI
( art.36 CCNL successivo a quello del 01.04.1999 e stipulato in data 20.09.2000)
0.Xx fondo destinato alla corresponsione della indennità di maneggio valore, secondo la disciplina prevista dal art.36 CCNL successivo a quello del 01.04.1999 e stipulato in data 20.09.2000 viene determinato in lire/giorno 1800 e compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio di maneggio valori.
2.Mutamenti organizzativi o gestionali che importino prestazioni che comportino la assegnazione della indennità di rischio aggiuntive dovranno trovare corrispondente finanziamento mediante risorse aggiuntive che l’Amministrazione metterà a disposizione dal momento in cui se ne riveli la necessità .
0.Xx materia di condizioni e criteri di utilizzo resta fermo quanto convenuto nel contratto decentrato in applicazione del CCNL 05.07.1995 e successive modificazioni , contratto decentrato siglato in data 5.03.97.
4. Per le modalità di erogazione si conviene che questa dovrà essere rateizzata mensilmente.
ART.15 - INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’
( art.17 ccnl 01.04.1999)
Per il biennio 2000-2001 si conviene di non quantificare alcun onere per il pagamento dell’indennità di responsabilità.
A partire dall’anno 2002 l’indennità di responsabilità delle posizioni che comportino assegnazione di responsabilità aggiuntive, saranno oggetto di apposita contrattazione.
IL LAVORO STRAORDINARIO
ART.16 FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO : QUANTIFICAZIONE
(ART.14 CCNL 01.04.1999)
1.A partire dall’anno 1999 il fondo per il lavoro straordinario al netto delle quote relative al personale inserito nell’area delle posizioni organizzative viene quantificato come segue :
FONDO ANNO 1998 ( somme stanziate coerentemente con gli accordi collettivi decentrati ex CCNL 06.07.1995
e successive modificazioni) a)lire 27.950.000
RISORSE RELATIVE A PERSONALE AREA DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE b)lire 2.344.392
FONDO INIZIALE ANNO 1999 ( a - b ) c)lire 25.605.608
2. A partire dal 31.12.1999 e a valere per il 2000, il fondo di cui alla precedente lettera d) è ridotto del 3% e quindi viene determinato in
d) lire 24.837.440
3. Il fondo come determinato ai commi precedenti potrà essere incrementato ( con oneri a carico della Amministrazione) per far fronte a particolari eventi eccezionali o può venire incrementato con risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività;
esempio: elettorale, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, manifestazioni non programmate.
ART.17 UTILIZZO
1. Il lavoro straordinario in nessun caso può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro ma deve essere utilizzato per fronteggiare particolari situazioni di emergenza non prevedibili e per attività non diversamente prorogabili o gestibili mediante l’istituto della flessibilità dell’orario di lavoro.
2. Limite individuale : il limite massimo individuale le prestazioni di lavoro straordinario viene rideterminato a partire dal 01.01.2000 in n. 180 ore.
3. Il fondo di cui al’art.24 dovrà essere distribuito in base al numero di dipendenti che ne hanno diritto.
4. Qualsiasi prestazione di lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzata dal soggetto che in base all’ordinamento dell’Ente ne ha la titolarietà. Modalità diverse potranno essere concordate di volta in volta nel caso di sedi disagiate - materiale impossibilità di reperimento in termini tempestivi del soggetto titolato a dare la preventiva autorizzazione o casi analoghi.
5. Ogni dipendente all’atto della richiesta dell’autorizzazione indicherà se vorrà monetizzare o recuperare lo straordinario in tutto o in parte. L’eventuale recupero , se concesso dal responsabile del servizio, dovrà avvenire in tempi brevi secondo le esigenze di servizio. Il recupero non potrà essere accumulato per non più di 2gg. consecutivi alla settimana.
6. Si conviene che per la liquidazione dello straordinario dovrà avvenire entro il bimestre successivo.
ART.18 - VERIFICHE
(art.14 CCNL 01.04.1999)
1. Le circostanze che impongono l’incremento del fondo per far fronte ad eventi di carattere eccezionale sono oggetto di verifica sia in ordine alla costituzione del fondo aggiuntivo sia in ordine alle modalità di utilizzo da parte delle XX.XX. e della RSU.
2. In tal caso le parti si incontrano per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e per individuare soluzioni che possano consentirne una progressiva e stabile riduzione anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
3. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 del CCNL 01.04.1999 con prioritaria destinazione al finanziamento della progressione economica all’interno della categoria e per il finanziamento delle riduzioni di orario.
INCENTIVI DERIVANTI DA NORME LEGISLATIVE
ART.19- INCENTIVI DERIVANTI DA NORME LEGISLATIVE
(art.4 comma 2 lettera c del CCNL 01.04.1999)
1. Le parti concordano di rinviare ad una distinta sessione negoziale, la definizione dei criteri per l’erogazione dei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge , finalizzati all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale ed in particolare :
• art.18 legge 109/94 e successive modificazioni ( progettazione ed atti di pianificazione
• art.21 L.R. 41/93 ( barriere architettoniche)
• art.208 comma 4 codice della strada
• art.3 comma 57 legge 662/96 ( Recupero ICI)
• art.59 comma 1 D.lgs. 446/97 ( incentivi personale servizio tributi)
• art,43 commi da 1 a 5 legge 449/97 ( contratti di sponsorizzazione , accordi di collaborazione ecc.)
2. Il CCDI di cui al comma precedente potrà stabilire l’eventuale esclusione dalla produttività collettiva qualora l’impegno nelle attività sopra specificate derivino compensi di entità significativa e comunque secondo il sistema di armonizzazione delineato con il presente CCDI.
3. I criteri definiti nel CCDI di cui al comma 1 sono recepiti dalla Amministrazione , ove previsto, con propri atti anche di natura regolamentare.
4. A seguito della completa attuazione dell’art.2 commi 2 e 3 del D.LGS 29/93 , prevista dagli articoli 24 e 26 del CCNL 1.4.1999 , in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa , che sarà avviata entro 30 giorni dalla entrata del CCNL integrativo, saranno definiti i criteri per l’erogazione di tutti i compensi disciplinati dalle previgenti disposizioni di legge o degli accordi recepiti in DD.P.R ed in particolare :
• L.R. 22/96 ( commissioni consultive comunali per il trasporto pubblico)
• art.69 L.R. 61/85 ( norme per l’assetto e l’uso del territorio)
• DPR. 487/94 ( commissioni di concorso)
• commissioni tecniche , commissioni tributari altre commissioni per cui la normativa preveda specifici compensi ecc.
LA
FORMAZIONE
-
LA
RIQUALIFICAZIONE
L’AGGIORNAMENTO
E
ART.20- OBIETTIVI E FINALITA’
(art.4 comma 2 lettera d del CCNL 01.04.1999)
1.Per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici, occorre un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane rivolta anche la personale in distacco ed aspettativa sindacale, che può realizzarsi , tra l’altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento .
2. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno perciò assunti come metodo permanente per assicurare il costane adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato , per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
ART.21- PRINCIPI GENERALI - PROGRAMMI FORMATIVI ANNUALI E PLURIENNALI
(art.4 comma 2 lettera d e art.23 del CCNL 01.04.1999)
1. Le parti si impegnano a contrattare i programmi formativi annuali e pluriennali, definendo le priorità e comunque con l’obiettivo di coinvolgere tutto il personale entro i quattro anni di vigenza contrattuale.
2. Il programma annuale che per l’anno 2001 sarà definito entro il 28.02.2001, dovrà in ogni caso specificare i seguenti elementi :
• individuazione e destinazione delle risorse
• tempi di realizzazione
• indicatore di valore da attribuire ai fini della valutazione di prestazione e della progressione economica orizzontale.
3. L’attuazione dei piani formativi dovrà prevedere tempi di inizio e fine attività certi; dovrà essere coerente alle attività lavorative svolte o previste per il personale interessato; potrà essere progettata in forma di addestramento, aggiornamento o formazione al ruolo in relazione al bisogno formativo cui dovrà rispondere.
4. L’ufficio formazione dell’Ente, ove costituito , provvederà a svolgere, attraverso il coinvolgimento dei responsabili di settore o servizio e attraverso questi dei lavoratori, l’analisi dei bisogni formativi. Nel caso in cui l’Ufficio non sia costituito, le attività sopra indicate sono svolte con il coordinamento dell’Ufficio Personale.
5. A tal proposito in sede di Commissione bilaterale sull’attività di formazione ( ove costituita ) saranno decise le modalità tecniche per l’effettuazione della succitata analisi dei bisogni formativi.
6. La Commissione bilaterale ( ove costituita ) dovrà inoltre discutere e licenziare la progettazione (tematiche - tempi - modalità di gestione - docenze) delle attività formative fatta dall’ufficio formazione dell’Ente ( ove costituito ) : in alternativa , le competenze delineate spettano al Responsabile dell’Ufficio Personale dell’Ente.
7. L’Amministrazione si impegna a perseguire la scelta di consorziarsi ad altri Enti al fine di poter svolgere congiuntamente l’attività formativa.
8. La metodologia di valutazione dei singoli moduli e percorsi formativi, nonché le ricadute sul piano dell’apprendimento ed arricchimento professionale, saranno definite e gestite dalla Commissione bilaterale (ove costituita o dall’Ufficio Personale ) ed i risultati saranno messi a disposizione delle delegazioni trattanti ai fini della valutazione della qualità della formazione erogata e dell’attribuzione dei valori assegnati alla formazione nel sistema di progressione economica orizzontale all’interno delle categorie.
9. Fra le priorità suindicate particolare attenzione dovrà avere la formazione di tutto il personale, a livelli diversi in relazione ai ruoli ricoperti, sul sistema di valutazione adottato dall’Ente.
ART.22 - COSTITUZIONE FONDO
(art.4 comma 2 lettera d e art.23 del CCNL 01.04.1999)
1. In sede di definizione del bilancio, o se in ritardo, in fase di assestamento dello stesso, l’Amministrazione si impegna a destinare al capitolo formazione, annualmente una somma pari almeno all’1% della spesa complessiva per il personale.
2. A tal proposito e per tutta la vigenza contrattuale, la Amministrazione si impegna a stanziare su apposito capitolo di bilancio le seguenti risorse :
• anno 2001 somma pari almeno all’1% delle spese per il personale oltre ad eventuali somme non spese nell’anno 2000.
ART.23 - MODALITA’ PER LA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
(art.4 comma 2 lettera d e art.23 del CCNL 01.04.1999)
1. La formazione si svolge in orario di lavoro . Eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuate a tale scopo non incidono nei limiti individuali e possono dar luogo a recupero parziale o totale. La forma di compensazione viene concordata con il singolo lavoratore all’inizio del corso.
2. A tal scopo , e fatto salvo il limite contrattuale dell’orario di lavoro, tutti i dipendenti hanno diritto ad un credito formativo , in termini di orario pari ad almeno una ora settimanale. Le 52 ore annue dovranno essere utilizzate di norma anche in forma cumulativa nel corso dell’anno di competenza . Per motivi organizzativi, le ore di credito formativo che non sono state utilizzate nel corso dell’anno di competenza sono cumulate con quelle dell’anno successivo.
3. Qualora le iniziative di formazione si svolgano in comune diverso dalla sede di lavoro il tempo di percorrenza rientra nell’orario di servizio.
4. Le iniziative di formazione si concludono con valutazione finale che costituisce elemento significativamente incisivo ai fini della progressione economica nella categoria. Ogni programma di formazione dovrà prevedere un numero minimo di ore di presenza.
ART.24 - RIASSEGNAZIONE RISORSE NON SPESE
(art.4 comma 2 lettera d e art.23 del CCNL 01.04.1999)
1. Le somme destinate alla formazione e all’aggiornamento professionale e non spese nell’esercizio di riferimento, andranno sommate alla percentuale di risorse individuate del bilancio successivo e saranno vincolate per le medesime finalità.
IL SISTEMA DI
VALUTAZIONE PERMANENTE
ART.25 - SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE
(art.4 comma 2 lettera b del CCNL 01.04.1999 e art.6 CCNL 31.03.1999)
1. Premesso che l’art. 16 comma 2 del CCNL sulla classificazione del personale affida alla concertazione i criteri generali per la disciplina della metodologia permanente di valutazione, le parti convengono che il sistema di valutazione dovrà assumere sempre maggiore rilevanza nella gestione delle risorse umane dell’Ente. Esso dovrà trovare una collocazione in equilibrio con il sistema complessivo d’incentivazioni volto a riconoscere l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. Al fine di predisporre un sistema di valutazione che funzioni correttamente le parti concordano sull’attivazione di un percorso di formazione/informazione (per valutanti e valutati) che supporti, relativamente a tempi e metodi di attuazione, l’avvio del sistema stesso.
3. L’attivazione del sistema di valutazione richiederà inoltre una gradualità applicativa, durante la quale saranno adottati tutti gli aggiustamenti che il lavoro di verifica e controllo dell’apposita Commissione bilaterale (ove istituita), prevederà di introdurre a fronte di controversie fra valutati e valutanti
4. Sempre al fine di predisporre un sistema di valutazione che funzioni correttamente le parti definiscono in primo luogo:
• le finalità del sistema di valutazione
• i suoi requisiti attuativi
• le modalità di gestione
che vengono più precisamente così descritti:
FINALITÀ’ ( Comunicare al dipendente cosa ci si aspetta da lui (obiettivi) DEL ( Valutare i risultati forniti dalle persone attraverso le loro SISTEMA prestazioni)
( valutare le prestazioni lavorative e non le persone)
( Comunicare al dipendente la valutazione sulla sua prestazione) ( Identificare i punti forti ed i punti deboli della prestazione)
( Consigliare come migliorare competenze e prestazioni) ( Definire il piano di lavoro successivo)
( Disporre di valutazioni ai fini delle carriere)
( Sperimentare forme di valutazione da parte dell’utenza)
REQUISITI ( Regole e modalità di funzionamento concertate e condivise)
ATTUATIVI ( Conoscenza anticipata rispetto all’avvio, da parte dei valutatori e dei valutati, delle regole e delle modalità di funzionamento)
( Impianto del sistema di valutazione e strumenti operativi collegati agli obiettivi strategici dell’organizzazione)
( Sistema finalizzato principalmente al miglioramento e non al giudizio)
( Sistema orientato ad indirizzare lo sviluppo professionale) ( Sistema aperto al contributo della persona valutata) (forme di autovalutazione)
MODALITÀ’
DI GESTIONE ( Si definisce come segue il ciclo della valutazione
• PIANIFICAZIONE( Definire degli obiettivi strategici)
• ( Identificare delle basi per la misurazione della prestazione)
• ( Individuare dove risiedono le responsabilità della valutazione)
• ( Indirizzo ed orientamento all’azione di chi deve valutare)
* VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
* Prestazione effettiva rispetto a quella prevista
* Verifiche intermedie ed interventi correttivi
* Misurata in modo più possibile oggettivo
• VERIFICHE
• Azioni correttive
• Azioni di sviluppo
5. Il sistema di valutazione permanente sarà utilizzato a regime , sia per la valutazione delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE (in prima attuazione per il conferimento dell’incarico e successivamente per le valutazioni periodiche), sia per la valutazione delle PRESTAZIONI AI FINI DELLA PRODUTTIVITÀ’ in ragione dei risultati ottenuti relativamente al raggiungimento di obiettivi affidati con i progetti obiettivo, sia per le progressioni economiche orizzontali all’interno delle categorie.
6. Il responsabile della valutazione svolgerà all’inizio di ogni anno una conferenza di servizio per illustrare gli obiettivi lavorativi del settore–servizio, ed il sistema di valutazione delle prestazioni che sarà adottato.
7. A fine anno, con analoga conferenza di servizio, il dirigente renderà noto a tutti i lavoratori la quantificazione finale della valutazione di tutto il personale.
8. Detta quantificazione finale , nella parte relativa al singolo lavoratore, sarà resa nota al medesimo mediante comunicazione personale e verbale, prevedendone la discussione e la possibile modifica in ragione di forme di autovalutazione che dovranno essere previste all’interno delle schede.
9. In caso di permanenza di controversie il lavoratore può ricorrere avanti alla Commissione bilaterale ( ove costituita) o di fronte ad altro organismo paritetico previsto secondo le modalità del presente CCDI.
10. La cattiva gestione del sistema di valutazione sulle prestazioni e le competenze del personale, incideranno negativamente ai fini dell’indennità di risultato dei dirigenti o funzionari incaricati della valutazione.
IMPLICAZIONI CONSEGUENTI A INNOVAZIONI SU ASSETTI ORGANIZZATIVI - NUOVE TECNOLOGIE - DOMANDA DI SERVIZI
ART.26 - IMPLICAZIONI IN ORDINE ALLA QUALITA’ DEL LAVORO E ALLA PROFESSIONALITÀ DEI DIPENDENTI IN CONSEGUENZA DELLE INNOVAZIONI DEGLI
ASSETTI ORGANIZZATIVI , TECNOLOGICHE E DOMANDA DEI SERVIZI
(art.4 comma 2 lettera F del CCNL 01.04.1999 )
1. Al fine di garantire il necessario equilibrio tra l’innovazione degli assetti organizzativi, le nuove tecnologie e le professionalità necessarie, le parti si impegnano a concordare i necessari momenti di confronto previsti per effetto della disposizione di cui all’art.4 comma 2 lettera F del CCNL 01.04.1999.
2. Nella vigenza del presente Contratto Decentrato, la Amministrazione si impegna a sperimentare forme di telelavoro come previsto dall’art.4 della legge 16.6.1998 n. 191.
3. Le innovazioni di tipo organizzativo e tecnologico che impongono, se richiesto, il necessario momento di confronto sono le seguenti :
• processi informatici;
• riorganizzazione degli uffici;
• particolari disposizioni legislative.
ECCEDENZE DI PERSONALE
ART.27 - MODALITA’ DI GESTIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE
(art.4 comma 2 lettera L del CCNL 01.04.1999 )
1. Qualora in sede di attuazione dei processi di ridistribuzione delle competenze fra i diversi livelli istituzionali, ovvero per effetto di ristrutturazioni od esternalizzazioni, dovessero verificarsi situazioni di eccedenza di personale , l’Amministrazione , prima di attuare le disposizioni previste dall’art.35 del D.Lgs 29/93 verificherà tutte le possibilità che consentano di utilizzare detto personale in strutture diverse , anche attraverso mutamento del profilo professionale , tenendo conto della programmazione del fabbisogno di personale.
L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE e LO SVILUPPO PROFESSIONALE
ART.28 - COSTITUZIONE DEI FONDI
(art.4 comma 3 del CCNL 01.04.1999 - art.17 comma 2 lettere b - c - art.14 comma 2 CCNL 31.03.1999 )
1. Allo scopo di dare concreta attuazione al nuovo ordinamento professionale così come risultante dalle norme contenute nel CCNL 01.03.1999 e quindi al fondamentale obiettivo della valorizzazione e promozione delle risorse professionali esistenti all’interno dell’Ente, nonchè allo scopo di favorire una riorganizzazione della struttura che sia tale da rispondere in maniera efficace ed efficiente agli obiettivi istituzionali dell’Ente, risulta necessario individuare in maniera certa e definita le risorse economiche necessarie alla attuazione di quanto prefissato.
2. Diventa dunque di rilevanza strategica una pianificazione e programmazione degli investimenti economici da destinare per l’attuazione degli obiettivi indicati al comma 1,obiettivi che postulano come strumenti essenziali :
• la progressione economica del personale all’interno della categoria.
3. A tale scopo, e secondo i criteri e modalità indicati negli articoli che seguono del presente CCDI , le parti convengono di destinare le seguenti risorse :
PROGRESSIONE ORIZZONTALE | ANNO | SOMME DESTINATE | IMPUTAZIONE DELLA SPESA |
2000 | Lire | £.15.000.000 | |
2001 | Lire | £.16.343.020 | |
ART.29 - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
( PROGRESSIONE ORIZZONTALE )
( art.5 CCNL 31.03.1999 )
1.CRITERI DI GESTIONE:
Le parti concordano che vanno preventivamente assegnate le risorse annualmente a disposizione, valutando i settori e le relative categorie su cui investire avendo a riferimento processi di riorganizzazione e/o riqualificazione dei servizi.
2.Nella prima fase di applicazione si analizzeranno all'interno dell'Ente le situazioni che richiedono una risposta prioritaria in termini di riconoscimento professionale, dovute in primo luogo alla rigidità del vecchio sistema di classificazione del personale che introduceva percentuali limitanti, oppure non riconosceva lo svolgimento, nel recente passato, di mansioni svolte con arricchimento professionale.
3. Il fondo per lo sviluppo professionale all’interno della categoria ( progressione orizzontale come descritto al precedente articolo 27 viene qui di seguito riportato :
• anno 2000 lire 15.000.000
• anno 2001 lire 16.343.020
4. In fase di prima applicazione si conviene quanto segue :
Nell'arco degli anni 2000 e 2001 tutto il personale dipendente parteciperà alla progressione orizzontale ed eccezione di:
a) quanti avranno le progressioni verticali;
b) quanti si sono dimessi nell'anno 2000 e 2001;
c) quanti avranno beneficiato della progressione orizzontale o verticale se proveniente da altro Ente.
Vengono stabiliti come criteri di scaglionamento fra l'esercizio 2000 e 2001 quanto di seguito:
a) nell'anno 2000 beneficeranno della progressione orizzontale nr.10 dipendenti. Tra questi possono essere ricompresi anche coloro che siano stati nominati responsabili del servizio nell’anno 2000 per un periodo inferiore ai 12 mesi;
b) i rimanenti beneficeranno nell'anno 2001;
c) I dipendenti definiti nello scaglione dell'anno 2000 saranno individuati dal Direttore Generale su proposte della conferenza dei responsabili dei servizi formulate in base ai seguenti criteri:
1) esperienza acquisita;
2) arricchimento professionale;
3) formazione;
4) valutazione della prestazione.
5.Scopo ed obiettivi : La progressione economica all’interno della categoria è finalizzata , in forma selettiva e di merito, per retribuire le aumentate competenze ed impegno che i lavoratori hanno acquisito nel tempo e manifestato concretamente sul lavoro all’interno della categoria di appartenenza.
6. Periodicità : le selezioni necessarie a dare attuazione ai percorsi di sviluppo concordati avverranno compatibilmente con i fondi stanziati a tal fine, con cadenza annuale
7. DEFINIZIONI: ai fini della applicazione dei criteri di cui al presente articolo, si definiscono in:
• ESPERIENZA ACQUISITA: si intende per esperienza acquisita quell'insieme di capacità ed abilità, non necessariamente "professionali" , cioè legate ad una specifica capacità legata ad un profilo, ma legate all'insieme delle esperienze maturate nell'insieme della carriera; lo strumento per valutarla è il curiculum professionale di ogni soggetto in relazione alle varie attività relative al profilo svolte nel tempo all'interno o all'esterno dell'Ente. Non si valuta , in ogni caso, la sola anzianità di servizio.
• ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE: per arricchimento professionale si intende: l'aver dimostrato capacità di sostituire colleghi di categoria equivalente con diverso profilo professionale o, di aver svolto mansioni superiori sempre in sostituzione. Può essere richiesta dai responsabili superiori con atto scritto che ne costituisce certificazione o può essere riscontrato mediante autocertificazine del dipendente, vidimata dal responsabile. Rientrano nel concetto di arricchimento professionale anche l'espletamento di attività di coordinamento di unità operative, unità di progetto o squadre operaie, l'attivazione di progetti o iniziative specifici, addestramento del personale in fase operativa, ecc.
• FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: Si fa riferimento alla formazione programmata dall'Ente secondo i piani di formazione ed aggiornamento previsti secondo le norme del presente CCDIT. Fino a quando non viene attivata tale formazione, si fa riferimento a quella precedentemente svolta. La formazione comunque deve garantire il passaggio dei lavoratori da un livello di capacità di lavoro ad un altro superiore: essa attiene al modo di operare e quindi l'acquisizione di tecniche e approcci lavorativi maggiormente adatti al contesto operativo. Per aggiornamento si intende l'adeguamento delle conoscenze lavorative tenendo conto delle novità intervenute sia i termini tecnologici che normativi.
• IMPEGNO - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI - RISULTATI OTTENUTI.
A tal scopo si fa riferimento al sistema di valutazione definito nel presente CCDIT. Ad integrazione di quanto sopra descritto si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:
1) Nell'impegno e qualità della prestazione individuale, si valutano:
• La capacità operativa e di tradurre in interventi finiti le indicazioni ed i programmi di lavoro assegnati;
• La capacità di svolgere con maggiore competenza ed autonomia i compiti definiti per il profilo;
2) nei risultati ottenuti si valutano:
• la resa delle prestazioni in termini di utilizzo del tempo di lavoro;
• l'effettiva erogazione della maggior professionalità acquisita attraverso l'arricchimento professionale.
9. PESATURA DEI PUNTEGGI PER LA ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE:
Si conviene di fissare in sede di I° Inquadramento i seguenti parametri :
ANNO 2000-2001
Categoria | Esperienza acquisita | Arricchimento professionale | formazione | Valutazione della prestazione | Totale |
Da b1 a b2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Da b2 a b3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Da b3 a b4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Da b4 a b5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Da b5 a b6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Da c1 a c2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Da c2 a c3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
Da c3 a c4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
Da d1 a d2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Da d2 a d3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Da d3 a d4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Da d4 a d5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
10. PROCEDURE ed ALTRE NORME
• I punteggi vengono attribuiti con determinazione del Responsabile della posizione organizzativa, utilizzando strumenti individuati dalla conferenza dei responsabili stessi, anche utilizzando il Nucleo di Valutazione.
• I giudizi dei vari fattori possono essere anche negativi;
• I fattori si moltiplicano fra di loro;
• Una volta determinate le graduatorie per ogni categoria, verranno effettuati i passaggi in sequenza, sulla base delle risorse disponibili e del piano di avanzamento stabilito sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza dei Responsabili di posizioni organizzative;
• In caso di parità in graduatoria, le parti ricercheranno le risorse per consentire il passaggio di tutte le figure professionali interessate.
• La selezione sulla base dei criteri individuati, sarà svolta normalmente con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, pubblicata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, dall'ufficio del personale e verificata preventivamente con le R.S.U. prima della sua concreta attuazione.
• L'insorgere di eventuali contestazioni, sarà oggetto di esame congiunto per individuare possibilmente soluzioni condivise, anche con l'ausilio dell'apposita commissione bilaterale costituita ai sensi dell'art.6 del presente contratto.
• L'attivazione del nuovo sistema di progressione orizzontale, potrà richiedere delle correzioni che le parti possono introdurre anche nell'arco della durata del presente accordo, avvalendosi del contributo dell'apposita commissione bilaterale di verifica.
La pesatura dei punteggi, le modalità di attribuzione degli stessi e le procedure, per attuazione del sistema di progressione orizzontale relativa agli anni successi al 2001, la parte pubblica s'impegna a presentare successiva ed apposita proposta entro il 30.04.2001.
Le parti s'impegnano alla definizione del sistema di progressione orizzontale entro il 31.07.2001.
ART.30 - PART TIME
Entro mesi dalla stipula del presente CCDI le parti si impegnano ad istituire apposito regolamento.
ART. 31 - PERMESSI RETRIBUITI
Ai dipendenti che ne facciano richiesta documentata vengono concessi i seguenti permessi retribuiti:
a) PARTECIPAZIONE CONCORSI O ESAMI
Otto giorni l'anno limitatamente al tempo necessario allo svolgimento delle prove;
b) LUTTI PER CONUIGE, PARENTI ED AFFINI ENTRO IL II° GRADO ED AFFINI ENTRO IL I° GRADO
Tre giorni consecutivi per ogni evento.
c) MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI QUALI AD ESEMPIO: NASCITA DI FIGLI-
TRASLOCHI-SEPARAZIONE O DIVORZIO - INCENDI- ALLAGAMENTI E FURTI
( subiti presso la propria dimora) ASSITENZA A FAMILIARI OSPEDALIZZATI O IN CASA CON DOCUMENTAZIONE SANITARI CHE NE ATTESTI LA NECESSITA': FINO AD UN MASSIMO DI 24,5 ORE L'ANNO COMPLESSIVE FRUIBILI, A DOMANDA DEL DIPENDENTE, PER UNO O Più DEGLI EVENTI SOPRACITATI.
d) MATRIMONIO: quindici giorni consecutivi in coincidenza dell'evento, compreso il giorno di matrimonio, se lavorativo.
e) TERAPIE E VISITE MEDICO-SPECIALISTICHE ( non concorrono ad esaurire il limite di cui al punto c) qualora tali prestazioni, debitamente documentate, non possano essere svolte fuori dal normale orario di servizio, sarà concesso al dipendente il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle stesse, più il trasferimento all'Ente Sanitario di competenza.
f) ASTENSIONE DAL LAVORO OBBLIGATORIO AI SENSI DELLA L.1024/71 E 53/2000.
Secondo le norme previste dalla legge medesima.
g) ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM.
Sempre secondo le norme previste dalle leggi medesime.
h) PROTEZIONE CIVILE
Ai dipendenti che presentano servizio presso la Protezione Civile viene concessa idonea articolazione dell'orario di servizio onde permettere loro di partecipare alle attività suddette.
i) DIRITTO ALLO STUDIO
Si richiama integralmente quanto previsto dall'art.24 del DPR 333/90.
l) I PERMESSI di cui all'art.33, comma 3, L.104/92 non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Salvo quanto altro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999 e stipulato il 14.9.2000.
ART. 32 - MENSA
(art.12 D.P.R. 347/83)
1. Il servizio mensa verrà effettuato secondo le direttive di cui alla delibera di Giunta Comunale nr.276 del 21.12.1998. Potrà essere modificato in base ad apposito atto deliberativo previo parere delle R.S.U.
2. Trova applicazione quanto altro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999 e stipulato il 14.9.2000.
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 33 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi , le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire contestualmente il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Le parti che hanno sottoscritto il CCDI si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono contestualmente il significato della clausola controversa.
4. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo.
5. Gli accordi di interpretazione autentica del CCDI hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.
ART. 34 - NORMA FINALE
Restano ferme nella loro vigenza le clausole contrattuali previste nel CCDI sottoscritto tra le parti in data 05.03.1997 in applicazione del CCNL 06.07.1995 e successive modificazioni ed integrazioni , clausole che non siano in contrasto con il presente CCDI e i CCNL in data 31.3.1999 e 01.04.1999 e con l'atto successivo stipulato il 14.09.2000.
DICHIARAZIONE A XXXXXXX X.0
Xx XXX-XXX non condivide quanto previsto all'art.12, punto n.14, del C.I.A. (schema di armonizzazione), in quanto ritiene che non sia equo prevedere un abbattimento della produttività per il personale eventualmente interessato, mentre non è prevista una norma analoga per gli incaricati di posizione organizzativa che si trovino nella medesima situazione.
DICHIARAZIONE A XXXXXXX X.0
Xx XXX-XXX non condivide quanto previsto all'art.29, punto n.4, del C.I.A. (fase di prima applicazione), in quanto ritiene che non sia equo escludere dalla progressione il personale che si è dimesso negli anni 2000 o 2001.