CONTRATTO
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BAR DA EROGARSI PRESSO I LOCALI DELLA QUESTURA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.
CONTRATTO
CIG:
1. La Questura di rappresentata dal_ nato il in qualità di
2. L’Impresa con sede in via - CAP - P.I.
rappresentata dal , nato a il , in qualità di titolare Premesso che
Con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico; tale Fondo è regolamentato da uno Statuto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica l 9 maggio 1968, n. 923 (una successiva modifica è stata approvata con il D.P.R.
n. 464 del 5 giugno 1985);
- con D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 - a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il citato Ente è stato riordinato ed ha cambiato denominazione in “Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato”;
- la finalità dell’attività istituzionale del Fondo di Assistenza è l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali;
- l’oggetto dell’attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell’assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del Personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella Legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 00, xxxxxxx “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974, n. 70” che prevede la vigilanza del Ministro dell’Interno e del Ministero dell’Economia e della Finanze sui bilanci del Fondo di Assistenza;
- la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante “Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria” che sottopone al controllo contabile della Corte dei Conti gli atti del Fondo di Assistenza;
- il Fondo di Assistenza, ancorché non proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto, ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che “l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza pone a disposizione dell’Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all’art. 79 del D.P.R. 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni” e ancora “piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell’art. 79 del D.P.R. 782/85”;
- i locali nei quali si svolge il servizio appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed ai sensi del DPR 296/05 sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, con cui l’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di locazione/concessione d’uso, la cui inesatta esecuzione comporterà per l’Amministrazione aggiudicatrice il recesso immediato dal presente contratto;
- nei confronti della locale Agenzia del Demanio, corre l’obbligo da parte del gestore del servizio, della corresponsione del canone di concessione con la clausola secondo cui l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la concessione di suolo demaniale ai soggetti che versino in situazione di occupazione senza titolo e di morosità nei confronti dello Stato.
- con lettera di invito pari numero del (All. A) di questa Amministrazione è stata indetta una gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” e sue ss.mm.ii., per la concessione dei servizi di gestione del Bar presso quest’Ufficio per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al… ;
- a detta gara ha partecipato l’impresa sopra indicata che è risultata aggiudicataria ai sensi dell’art. 83 del D.Lgv. 163/2006 e sue ss.mm.ii. all’esito della verifica delle offerte pervenute secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla quale è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione con provvedimento nr. ……………..del… ;
- l’Impresa ha dichiarato di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed all’allegata lettera di invito, nonché di essersi assicurata, o di potersi assicurare, la fornitura dei materiali e l’impiego di personale occorrente per soddisfare pienamente le esigenze del servizio richiesto e gli eventuali imprevisti;
- l’Impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dalla allegata lettera di xxxxxx, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarle l’esecuzione a regola d’arte;
- l’Impresa conferma di essere a conoscenza delle condizioni in cui il servizio dovrà essere eseguito;
- l’Impresa ha presentato polizza assicurativa con massimale unico per sinistro non inferiore a €3.000.000,00, stipulata……………… con………………, a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell’Ente che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali. La polizza deve avere una durata pari a quella del presente contratto o, qualora la durata sia inferiore, l’Istituto nel medesimo atto di stipula della polizza, si impegna a rinnovare la polizza citata per il periodo rimanente;
- l’Impresa ha presentato garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria, sottoscritta con la Società…………. per un importo di € calcolata ai sensi dell’art. 113, co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e della determinazione n. 7 dell’11/9/2007 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La garanzia deve avere una durata pari a quella del presente contratto o, qualora la durata sia inferiore, l’Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rinnovare la garanzia per il periodo rimanente;
- la Questura di Torino, ai sensi dell’art. 10-sexties della legge 31 maggio 1975, n. 575 e ss.mm.ii., ha richiesto alla Prefettura di ……………. in data la certificazione
relativa alle informazioni in ordine al rispetto della normativa antimafia;
- l’Amministrazione ha acquisito le certificazioni di cui all’art. 38, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., rilasciate dalla Agenzia delle Entrate di in data per la Società ;
- la Questura di Torino ha acquisito le certificazioni rilasciate dagli Enti Assicurativi e Previdenziali comprovanti la regolarità contributiva ed assicurative dell’Impresa in data per la Società ;
- in data l’Impresa ha comunicato il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l’offerta economica e l’offerta tecnica di codesta Impresa, allegate al presente contratto quale parte integrante (All.ti A e B) sono accettate e sono riferite all’affidamento del servizio in argomento;
- il Fondo di Assistenza, in virtù dell’autonomia gestionale conferita dalla normativa sopra elencata, salvo interventi normativi e/o regolamentari che dispongano diversamente, in qualità di unico beneficiario, ha esclusivo diritto al versamento del corrispettivo per l’esercizio gestito all’interno della Questura di , per la durata di tre anni a decorrere dal , così come disposto nell’articolato contrattuale;
- nessuna pretesa ad alcun titolo potrà mai essere avanzata dall’affidatario in relazione alla disponibilità dei locali del servizio bar della Questura di , di esclusiva disponibilità dell’Agenzia del Demanio. I locali potranno essere adibiti ad usi diversi in ragione delle esigenze dell’Ufficio presso cui viene esercitata l’attività;
- il locale adibito a zona benessere, dove sono svolte le attività sociali direttamente dal personale dipendente ed in cui è collocato il servizio Bar, è situato all’interno dell’edificio della Questura di ;
- la Ditta affidataria prende atto che tutte le licenze, autorizzazioni e permessi comunque denominati, da essa richiesti e ad essa rilasciati in conseguenza del servizio oggetto del presente contratto, non sono dalla stessa trasferibili e dovranno essere riconsegnati alle Amministrazioni concedenti (Comune, ASL, CCIAA, Demanio ecc.) alla cessazione del presente contratto per qualunque causa, qualora il Fondo Assistenza non ritenesse opportuno subentrarvi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Definizione dei contraenti, valore delle premesse e degli allegati)
Nel presente Contratto:
1. la Questura di , è indicata con le parole Amministrazione, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente , è indicato con la parola “Impresa”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore.
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Articolo 2
(Oggetto del contratto)
Il presente Contratto ha per oggetto lo svolgimento da parte dell’impresa delle attività relative al servizio Bar presso la Questura di per la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto al , consistenti negli adempimenti successivamente indicati e dettagliatamente previsti nella lettera d’invito che, sottoscritta dalle parti, ne costituisce parte integrante.
L’Impresa è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completi, efficienti ed a perfetta regola d’arte i servizi di cui sopra.
Articolo 3 (ordinare le norme per anno)
(Norme regolatrici dell’appalto)
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
a) dal contratto e dalla lettera d’invito che le parti, in possesso di copia dei predetti, dichiarano di ben conoscere e accettare;
b) dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che si allega al presente contratto;
c) dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Regio Decreto 23 maggio 1924, n 827, e xx.xx.);
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
e) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
f) dal D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.;
g) dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82 e ss.mm.ii.;
h) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 163/06, ss.mm.ii.;
i) dalla legge 3 agosto 2007, n 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii;
j) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
k) D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
l) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;
m) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
n) dal D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
o)
Articolo 4
(Notifiche e comunicazioni)
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno efettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure – in caso di urgenza – a mezzo di telegramma presso la sede dichiarata; è ammesso l’utilizzo della spedizione per posta elettronica certificata, purché in presenza delle prescritte attestazioni di ricezione e trasmissione dell’oggetto.
Tali notifiche e comunicazioni possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall’art. 35 (Domicilio Legale) anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, o con mezzo telefax qualora sia siaia autorizzata tale procedura di comunicazione dall’Impresa e dall’Amministrazione, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell’avvenuta notifica.
Articolo 5
(Durata del contratto)
L’appalto disciplinato dal contratto ha durata ed efficacia per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al ;
La Questura di si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 163/2006, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo art. 12.verificare n. art. al termine della revisione –
Tutti gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attivazione del servizio.
L’Impresa, alla scadenza del contratto avrà l’obbligo di liberare l’area concessa in uso da tutto il materiale utilizzato per il servizio che non sia di proprietà o in uso all’Amministrazione.
L’Impresa, alla scadenza del contratto, sarà tenuta a lasciare liberi i locali e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione.
Alla scadenza dell’appalto l’Impresa sarà tenuta, a richiesta dell’Amministrazione, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all’effettivo subentro di altro operatore economico.
Nel caso di un’eventuale proroga ai sensi dell’art. 125 co. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. del contratto, il corrispettivo versato al Fondo Assistenza dovrà essere calcolato come segue: corrispettivo contrattuale annuo da versare al Fondo, diviso per 365 giorni e moltiplicato per il numero di giorni effettivi di proroga effettuata.
Per quanto concerne gli oneri a carico dell’Impresa (utenze e altri oneri) saranno a carico della stessa Impresa fino alla data di effettiva riconsegna dei locali, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Responsabile dell’Impresa.
E’, comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.
Articolo 6
(Valore del corrispettivo - modalità di pagamento)
Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto, l’Impresa:
corrisponderà al Fondo di Assistenza l’importo stabilito, inerente l’intera durata del contratto, di € , suddiviso in rate mensili di € da versare entro il 5 di ogni mese per il mese in corso.
Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. – C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005, con causale obbligatoria abbreviata come indicato nella lettera d’invito, al paragrafo 11, e per chiarezza, di seguito riprodotto a titolo esemplificativo:
n. C.I.G. – Provincia – Ufficio (Questura/Scuola/ etc.) – mese – anno -
ad es. 5927481 Rm Questura 05/2012.
L’Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all'Amministrazione, per i pagamenti, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell’Ente o, ove già in possesso, il DURC in corso di validità.
Per il servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa applicherà ai fruitori dei servizi i listini prezzi comprensivi di IVA indicati nell’allegato 6 alla lettera di xxxxxx, parte integrante del presente contratto.
Articolo 7
(Oneri a carico dell’Impresa)
1. L’ Impresa dovrà provvedere ad effettuare, a proprie spese, la voltura o, qualora necessario, un nuovo allaccio di tutti i contatori inerenti i servizi in argomento o l’installazione di contatori parziali di consumo assumendosi l’onere del pagamento delle bollette fino alla data di scadenza del contratto delle utenze di energia elettrica, telefono, acqua, gas, tarsu, nonché al pagamento del canone demaniale - qualora dovuto - di tutti gli oneri richiesti dall’adeguamento alla normativa sanitaria italiana e UE, di sicurezza, salubrità e igiene degli alimenti.
Per tutti gli altri oneri si rimanda alla lettera di invito, parte integrante del presente contratto. Dell’avvenuto pagamento dei canoni demaniali, delle volture nonché delle bollette riferite alle utenze, delle tasse sui rifiuti e degli altri oneri dovuti, l’Impresa dovrà dare comunicazione alla Questura di trasmettendo la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento e pagamento, corredata dalla causale relativa al periodo, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.
Nel caso in cui l’Impresa non provvederà al pagamento delle bollette ed altri oneri a suo carico, la Questura di potrà rivalersi sulla polizza fideiussoria appositamente sottoscritta dalla Ditta, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento.
2. Sono a totale carico dell’Impresa l’approvvigionamento delle materie prime (bevande, alimenti, tazzine, posate, bicchieri monouso, tovaglioli e quant’altro necessario) ed ogni altro materiale necessario per garantire lo svolgimento del servizio.
La Ditta si impegna ad accettare come modalità di pagamento i buoni pasto forniti ai dipendenti, nonché quelli delle principali catene per il loro valore nominale; ove la spesa effettuata sia inferiore al valore del buono pasto, il relativo residuo dovrà risultare dallo scontrino rilasciato.
3. L’Amministrazione metterà a disposizione della Ditta le attrezzature del bar di proprietà della stessa Amministrazione presso cui viene esercitata l'attività, ove disponibili.
4 Non saranno forniti i registratori di cassa; L’Amministrazione non è tenuta, in caso di non funzionamento, alla riparazione o sostituzione dei medesimi che sarà a totale carico della Ditta.
5 I beni che vengono affidati all’Impresa, per l’esecuzione del contratto, devono essere precedentemente inventariati e assegnati in uso previo relativo verbale da compilarsi nei modi di legge; verbale nel quale dovrà essere indicato l’attuale stato e funzionamento degli stessi. L’Impresa dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni ed attrezzature date in uso come da verbale di consegna.
6 L’Impresa si impegna:
- ad eseguire il servizio bar con personale qualificato ed in numero assolutamente adeguato alle esigenze giornaliere riferite ai periodi ed orari indicati nella lettera d’invito e nell’offerta tecnica presentata dalla Ditta aggiudicataria;
- al lavaggio delle tazzine e dei bicchieri, alla pulizia del bancone bar, del deposito, del frigo e delle altre attrezzature date in uso, ecc.. Provvederà, altresì, allo svuotamento dei cestini portarifiuti per la raccolta differenziata, collocati nell’area adibita al servizio e al loro smaltimento secondo le modalità stabilite dal Comune;
- alla fornitura di generi di prima qualità e assortimento di piccola buffetteria, proponendo a tale scopo marche conosciute ed apprezzate a livello nazionale.
Altresì, non sarà consentita la somministrazione di cibi precotti.
I prezzi applicati ai prodotti dovranno essere quelli indicati nell’allegato 6 alla lettera d’invito, che costituiscono parte integrante del presente contratto e che stabiliscono i prezzi dei prodotti principali. Per gli altri generi di consumo i prezzi dovranno essere altamente concorrenziali, e comunque inferiori ai prezzi praticati dagli esercizi privati limitrofi. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a tutto l’occorrente per il buon funzionamento e l’igiene del settore assegnato, nonché ai relativi registratori di cassa per l’emissione degli scontrini fiscali. Si precisa, altresì che, qualora si dovesse verificare un guasto a registratori di cassa, codesta Ditta dovrà provvedere alla immediata riparazione a mezzo di un tecnico competente e nelle more adoperare una calcolatrice e registrare i vari incassi sul relativo registro. Inoltre, la Ditta dovrà curare, con oneri a carico della stessa, la pulizia dell’area ove viene svolto il servizio in oggetto.
Articolo 8
(Canone demaniale)
Nel caso in cui sia previsto il canone demaniale a carico della Ditta concessionaria dovrà sottoscriversi apposito contratto di locazione/concessione, accordo finalizzato al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, ai sensi del DPR 296/05 e dell’art. 7 del DPR 367/98 e successiva circolare esplicativa nr. 89 UDC, datata 28.12.1998, del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio.
L’accordo stipulato con la predetta Agenzia dovrà tenere conto della durata del presente contratto, inserendo apposita clausola di rinuncia alla concessione demaniale in caso di conclusione del rapporto principale siglato con l’Amministrazione.
Il mancato pagamento dei canoni demaniali, stante la necessaria interdipendenza tra i negozi stipulati, comporterà l’automatica facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione concessionaria del suolo pubblico e di quella firmataria del presente contratto, oltre a configurare le ipotesi di danno erariale.
L’impresa, infine, dovrà acquisire dall’Amministrazione e dall’Agenzia del Demanio le autorizzazioni necessarie in caso di lavori o migliorie che volesse apportare ai locali.
Articolo 9
(Esecuzione in danno)
Qualora l’Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell’adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi richiesti, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all’addebito delle penali, previsti dal presente atto, l’Amministrazione avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l’adempimento.
Il suddetto termine che non potrà essere inferiore a 10 giorni decorrerà dal momento in cui l’Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione della fissazione del termine. Decorso inutilmente il termine per l’adempimento, l’Amministrazione avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dall’Amministrazione saranno ad esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.
Articolo 10
(Polizza fideiussoria)
A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto,
l’Impresa presenta polizza fideiussoria n. sottoscritta in data
con scadenza in data contratta con la società , per una somma garantita di Euro . che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 risulta corrispondere ad oltre il 10% dell’importo totale dell’appalto, riferito a anni 3 (tre) comprensivo del corrispettivo da versare al Fondo Ass., dell’ammontare dei costi presunti relativi alle bollette ed altri oneri di cui al precedente art. 7, quantificati in €
annui, e comunque riferiti anch’essi alla durata del rapporto negoziale.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla diffida.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Questura di
, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 in merito allo svincolo, finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali, compresi gli oneri di cui all’articolo 7 “oneri a carico dell’impresa del presente contratto, e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura di operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga, sorgerà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.
A pena di decadenza dall’aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
L’Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma richiesta in caso di mancato adempimento dell’aggiudicatario presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno
– codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a Fondo di Assistenza per il Personale della P. S.
La polizza fideiussoria definitiva potrà essere rilasciata da una delle Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Articolo 11
(Direttore dell’esecuzione del contratto)
Ai sensi dell’art. 300 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, il Direttore dell’esecuzione del contratto, identificato nel responsabile del procedimento, provvede:
1. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Ditta, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti del contratto stesso.
Articolo 12
(Verifica di conformità)
Ai sensi dell’art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Amministrazione di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.
La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell’esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.
Articolo 13
(Verbale di avvio di esecuzione e di stato d’ uso dei locali, delle attrezzature e materialidell’Ente)
Al momento dell’inizio dell’attività dovrà essere redatto un “Verbale di avvio di esecuzione” in duplice copia, firmato dalle parti, nel quale verranno indicate le attrezzature, i mezzi e gli strumenti che potrebbero essere messi a disposizione dall’Amministrazione, dando atto del relativo stato d’uso. La messa a disposizione di dette attrezzature non implica l’obbligo per l’Amministrazione e per il Fondo di Assistenza di garantirne l’efficienza e la disponibilità per l’intera vigenza contrattuale. Le attrezzature mobili, ritenute dall’Impresa inadeguate, od insufficienti, dovranno essere sostituite a carico della medesima Impresa.
L’Impresa deve provvedere alla riparazione e al reintegro delle attrezzature di cui al comma precedente, qualora oggetto di danneggiamento e deterioramento.
L’Impresa è tenuta comunicare, oltre al personale impiegato, anche i nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.
Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per quest’ultima di chiedere il ripristino dello stato originario.
L’Impresa è tenuta ad usare gli spazi in consegna, per la destinazione d’uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene consegnato in custodia.
L’Impresa non può apportare, di sua iniziativa, alcuna modifica ai locali, attrezzature e materiali alla stessa affidati senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, previa autorizzazione, agli immobili e agli impianti si intendono acquisite dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per quest’ultima di chiederne il ripristino nello stato originario.
La Questura di procederà, in qualunque momento, a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato, e/o detenuto in locali deposito, redigendo apposito verbale, anche non in contraddittorio, pena la risoluzione del contratto.
Le richieste di rimborso per danno a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dal referente dell’Amministrazione, per iscritto entro un mese dal relativo accertamento e l’Impresa ne risponde ai sensi e con le modalità di cui al contratto.
L’Amministrazione ne addebita l’importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempreché l’Impresa non provveda alla riparazione e al reintegro.
Se la contestazione è mossa ad avvenuta conclusione dell’obbligazione, il danno è liquidato mediante recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell’importo fideiussorio.
Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.
L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione i dati richiesti dall'Amministrazione e a far accedere ai locali, in qualunque momento, su richiesta della stessa, un referente dell’Amministrazione ed il personale della Polizia di Stato, ai fini della redazione di atti propedeutici all’eventuale gara da espletare o inventario da effettuare, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Articolo 14
(Personale impiegato)
L’Impresa è obbligata ad effettuare il servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio e a regola d’arte, secondo quanto previsto nel presente contratto e nella lettera d’invito, nelle dichiarazioni di offerta economica e tecnica, presentate in sede di gara, nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dal referente dell’Ufficio.
Sono a totale carico dell’Impresa tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento del servizio, ivi inclusi:
- l’obbligo di assicurare al personale idonei capi di vestiario, uniformi per ogni settore di specifico lavoro, nonché – ove previsto dalla legislazione vigente – capi speciali antinfortunistici (dotazioni di protezione individuale), formando e informando il personale stesso sull’osservanza delle norme di sicurezza durante l’uso delle attrezzature, sull’impiego dei prodotti chimici e sulle procedure di preparazione degli alimenti;
- le spese per i materiali necessari allo svolgimento del servizio, inclusi gli accessori e i prodotti di consumo per i bagni, gli spogliatoi e altri locali; detti prodotti non saranno forniti dalla Questura di .
L’Impresa, inoltre, si impegna ad attenersi alle disposizioni emanate dalla Questura nell’intento di mantenere nei luoghi di lavoro un contegno adeguato da parte del personale dipendente, nonché ad utilizzare personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche appropriate alle esigenze di ogni specifica prestazione contrattuale, secondo le modalità indicate in conformità a quanto riportato nell’offerta tecnica sulle qualifiche professionali e sulle esperienze lavorative pregresse documentate.
All’inizio dell’appalto, l’Impresa comunicherà per iscritto l’elenco nominativo, corredato di copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.
La Questura può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l’Impresa dovrà provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora l’Impresa non ottemperi al secondo invito scritto della Questura di a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all’Impresa.
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Durante il servizio il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto ed indossare la prevista uniforme completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell’operatore e la denominazione dell'Impresa di appartenenza, cosi come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’Impresa è tenuta a segnalare al referente dell’Amministrazione, non appena a conoscenza dell’accaduto, di eventuali danni provocati nell’esecuzione dei servizi.
Sono a carico dell’Impresa tutti i danni eventualmente arrecati agli arredi ed ai locali a seguito dell’utilizzo di prodotti non conformi alle vigenti normative.
Fermo restando il termine iniziale di esecuzione del servizio, per tutte le modalità organizzative e di svolgimento del servizio, si rinvia alle specifiche previste nella lettera di invito, richiamando l’attenzione sul rispetto delle fasce orarie programmate, al fine di evitare l’intralcio allo svolgimento delle attività istituzionali degli Uffici.
Ogni variazione delle modalità operative descritte dovrà essere preventivamente concordata con la Questura.
Articolo 15
(Osservanza delle condizioni di lavoro)
L’Impresa è tenuta all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.
La Questura di , nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale somma sarà erogata all’Impresa senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte
dell’Impresa. (Art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che prevede l’Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”).
L’Impresa è tenuta altresì all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura di e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle dipendenze dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura di
rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l’Impresa e i suoi dipendenti.
L’Impresa è obbligata, a richiesta della Questura di , a far visionare la documentazione attestante la regolare assunzione e la conformità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale dipendente alle norme vigenti, nonché il regolare versamento delle spettanze dovute al personale.
Articolo 16
(Responsabilità dell’impresa)
L’Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, ss.mm.ii.
E’ obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al precedente comma sono ad esclusivo carico della Ditta che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti del Fondo di Assistenza.
In caso di accertato inadempimento agli obblighi del presente articolo, l’Ente, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della garanzia, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.
L’Impresa è, altresì, responsabile nei confronti della Questura di dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ responsabile nei confronti della Questura di e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all’Impresa di mantenere la Questura di sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
È altresì, obbligo dell’Impresa rispettare il divieto di modifiche previsto dagli art. 310 e ss. del
D.P.R. 307/2010.
Per i beni appartenenti all’Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell’impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall’Amministrazione senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.
È fatto divieto all’Impresa di depositare nei locali pertinenti l’effettuazione del servizio materiali infiammabili, esplodenti o comunque pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle prescrizioni delle Autorità competenti e delle disposizioni emanate dal Direttore dell’esecuzione.
Nessuna responsabilità od onere potrà essere attribuita all’Amministrazione per danni, furti o altri fatti accidentali o dolosi aventi per oggetto i beni di cui ai commi precedenti, ovvero per i danni causati dalla presenza di essi nei locali in questione.
L’Impresa, inoltre, si impegna ad effettuare le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti, i mobili e le attrezzature date in uso periodicamente e comunque almeno due volte l’anno, rilasciando apposita attestazione.
L’impresa è tenuta, infine, nello svolgimento del servizio, ad utilizzare prodotti anche ecologici conformi alle specifiche normative vigenti.
Si impegna, altresì, a custodire i beni e le attrezzature date in uso e a consentire in qualunque momento ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione.
Articolo 17
(Obblighi in materia igienico sanitaria e contributiva)
L’Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con quanto indicato negli atti.
L’Impresa ha l’obbligo di fornire tutte le dichiarazioni per la verifica della regolarità contributiva nonché della richiesta del DURC da parte dell’Amministrazione.
Ha, altresì, l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta dall’ultimo trimestre.
In materia di adempimenti contributivi, inoltre, si richiamano integralmente gli artt. 4, 5 e 6 del
D.P.R. 207/2010.
Articolo 18
(Tutela contro azione di terzi)
L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni, furti o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto della Questura di Torino che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l’impresa dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per furti subiti anche dei beni e mobili di proprietà del Fondo, con massimali non inferiori ad € 250.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i furti e per i danni derivanti alla Questura di in conseguenza dell’espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto.
L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la validità del presente contratto e, pertanto, qualora l’impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della polizza fideiussoria e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
L’Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l’Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all’incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, l’Amministrazione potrà rivalersi sull’Impresa in qualunque tempo, assumendo l’Impresa stessa tutte le conseguenze della lite.
Articolo 19
(Vigilanza - Certificazione di regolare esecuzione)
La Questura di , direttamente ovvero per il tramite del Direttore dell’Esecuzione e di altro funzionario nominato in ausilio in caso di particolare complessità nell'esecuzione dei servizi, vigila sull’osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare dell’Impresa o ad un suo delegato l’eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.
La Questura di ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
Qualora il Direttore dell'Esecuzione rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all’Impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.
In caso di inadempimento di quanto richiesto la Questura di si riserva il diritto di applicare le penali previste dal successivo art. 25 (“Determinazione delle penalità”).
Articolo 20
(Forme di inadempimento)
L’Impresa è formalmente inadempiente quando:
a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, agli orari concordati e previsti nella lettera d’invito, non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale e della produzione e somministrazione degli alimenti, nonché di quanto altro previsto dalla lettera d’invito;
c) utilizzi prodotti alimentari e d’uso non adeguati a quelli richiesti dal contratto e dalle normative di settore;
d) non adempia agli obblighi di cui agli articoli 6 (“prezzo contrattuale e modalità di pagamento”) 7 (“Oneri a carico dell’Impresa”) 14 (“Personale impiegato”) e 15 “Osservanza delle condizioni di lavoro”;
e) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dalla lettera di invito, dal contratto e da altre normative del settore.
Articolo 21
(Procedimento di contestazione di inadempienze)
L’omissione di una prestazione, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni, è contestata per iscritto dalla Questura di , all’Impresa, con le modalità di cui all’art. 4, o su segnalazione del referente indicato all’art 11, dopo contradditorio con l’Impresa e comunicata per conoscenza al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni, è contestato per iscritto nei modi e secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 22
(Sanzioni per le inadempienze)
L’omissione, anche parziale, o il non regolare espletamento del servizio del servizio, comporta l’applicazione di penalità per ogni omissione o irregolarità, anche parziale, contestata. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno tre omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere all’Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
L’espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l’applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere per l’Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.
L’Impresa è soggetta a penalità, qualora nell’esecuzione del servizio, si verifichino inadempienze determinate dall’inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.
L’ammontare della penalità sarà recuperato attraverso l’escussione della polizza fideiussoria. Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell’inadempienza, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).
Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio, salva l’esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio, ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l’omissione fosse limitata a periodi inferiori all’intera giornata lavorativa.
Le penalità determinate come indicato ai commi che precedono non potranno complessivamente superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Di ogni anomalia o mancanza, la Questura di modalità di cui all’articolo 4 del presente contratto.
informerà l’Impresa con le
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati alla Ditta, che dovrà comunicare in forma scritta all’Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, o le stesse no pervengano entro il termine sopra indicato, la Questura stessa procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ex art. 1382 c.c.
L’impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale. L’Amministrazione provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall’impresa nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell’impresa stessa. La prestazione si intenderà eseguita in danno dell’Impresa, anche se svolta con personale individuato dall’Amministrazione e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o, in assenza, secondo quelli correnti.
L’ammontare della penalità sarà recuperato sulla polizza fideiussoria prestata.
Le penalità saranno notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Amministrazione, oltre a procedere all’applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguite.
Qualora le mancanze si verificassero con frequenza, l’Amministrazione potrà risolvere in ogni tempo il contratto previo avviso scritto all’Impresa la quale dovrà, in tal caso, versare la quota dell’importo giornaliero pattuito relativa ai giorni di effettiva prestazione del servizio, sommando ad esso le penalità e la spesa cui andrà incontro ai sensi del successivo art. 25.
Qualora l’inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la polizza fideiussoria prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l’Impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell’art. 68 del regolamento di contabilità dello Stato.
Articolo 23
(Determinazione e applicazione delle penalità)
La Questura, oltre a quanto indicato all’art. 22, si riserva il diritto di applicare le seguenti penalità, che verranno calcolate nel computo dei canoni o detratte dalla polizza fideiussoria prestata dall’Impresa, la quale, in quest’ultimo caso, deve ricostituirla nell’importo originario entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all’art. 4. Resta inteso che l’Impresa deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle inadempienze contrattuali.
Inoltre, l’Ente applicherà ulteriori penali, di seguito specificate, qualora si verifichino i seguenti inadempimenti:
Inadempimento | Penale |
ritardo nell’inizio dell’esecuzione del servizio | 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione prevista del servizio |
mancato utilizzo da parte del personale dell’Impresa della divisa di lavoro e del cartellino di riconoscimento | 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto per ogni dipendente non in regola |
mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito | 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cinque giorni dalla richiesta dell’Ente |
numero di ore di servizio non effettuato dal personale addetto all’attività rispetto a quello previsto | 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto per ogni ora, o frazione di ora, di servizio non effettuato |
L’importo delle penalità è stabilito dall’Amministrazione sulla base delle segnalazioni del Direttore dell’esecuzione o pervenute direttamente alla Questura, con provvedimento da comunicare all’Impresa.
L’importo delle penalità non versato come previsto dal presente contratto è addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l’importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 10 (polizza fideiussoria).
Le penalità sono notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
Articolo 24
(Disposizioni antimafia)
L’Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l’organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale della Ditta non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l’esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l’Amministrazione recederà dal contratto stesso.
L’Impresa si impegna a presentare a richiesta della Questura di tutti i
documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all’Ente stesso, ai sensi delle leggi n. 1423/1956 e ss.mm.ii., n. 575/1965 e ss.mm.ii., n. 203/1991 e ss.mm.ii., e successive disposizioni in materia:
- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Ditta stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Qualora l’Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Articolo 25
(Subappalto del servizio)
E’ espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione.
Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l’intera disciplina all’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 26
(Divieto di cessione del servizio)
E’ fatto divieto all’impresa di cedere, anche parzialmente, il contratto. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all’incasso, qualora, ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, gli stessi non siano stati rifiutati dalla Stazione Appaltante con comunicazione notificata al cedente e cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l’intera disciplina agli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006.
In caso di inosservanza di tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 27
(Sospensione del servizio e diffida ad adempiere)
L'Impresa non potrà sospendere arbitrariamente il proprio servizio per alcun motivo, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo. La sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell’Impresa costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto per fatto dell’Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 (quindici) giorni intimato dall’Amministrazione a mezzo di Raccomandata A/R, non abbia ottemperato; decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell’Impresa darà il diritto all’Amministrazione di risolvere, mediante comunicazione scritta, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare all’aggiudicatario con preavviso di 15 giorni.
Articolo 28
(Recesso e risoluzione del contratto)
L’Amministrazione, previo avviso scritto e con le modalità di cui all’art. 4 (notifiche e comunicazioni) può recedere dal contratto, in tutto o in parte:
1. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
2. in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso.
L’Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:
a) per inosservanza degli obblighi di cui agli artt.: 6 (Prezzo contrattuale, modalità di pagamento) 7 (oneri a carico dell’Impresa) 9 (Esecuzione in danno) 10 (Garanzie di esecuzione) 13 (Verbale di avvio di esecuzione e di stato d’ uso dei locali, e delle attrezzature e materiali dell’Ente – Vestiario e dotazioni per il personale), 14 (Personale impiegato) 16 (Responsabilità dell’Impresa), 19 (obblighi in materia igienico sanitaria e contributiva) 18 (Tutela contro azione di terzi), 22 (Sanzioni per le inadempienze), 24 (Disposizioni antimafia), 25 (Subappalto del servizio), 26 (Divieto di cessione del servizio), 27 (Sospensione del servizio e diffida ad adempiere), 28 (Sospensione del servizio), 31 (Riservatezza);
b) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 116 e 118 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamati dal presente contratto e relativi al subappalto e alla cessione di contratto;
e) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
f) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell’Azienda anche se parziale e l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
g) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di uno dei soci responsabili dell’Impresa e l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di uno dei soci, ove l’impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
h) accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ditta nel corso della procedura di gara, in particolare dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
i) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la ditta, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
j) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
k) in caso di mancata individuazione del referente unico e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
l) prestazioni orarie giornaliere inferiori a quanto offerto in sede di gara per più del 10% per ogni mese, per tre mesi consecutivi;
m) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
n) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
o) in caso di omessa voltura delle utenze e del reiterato mancato pagamento delle bollette e degli altri oneri dovuti di cui all’articolo 6 (prezzo contrattuale e modalità di pagamento( e 7 (oneri a carico dell’Impresa);
p) in caso di inottemperanza in merito a quanto previsto nel precedente art. 10.
q) nel caso in cui l’Impresa non si avvalga, ai fini del pagamento dell’importo contrattuale, di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.
3. L’Impresa è tenuta agli adempimenti dovuti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. In caso di inadempimento il contratto è nullo.
Articolo 29
(Effetti della risoluzione e del recesso)
a) Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto determinerà per l’Amministrazione il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l’Amministrazione procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale, nonché all’esecuzione del contratto in danno della Ditta ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Ente rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.
Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.
All’impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria; ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all’impresa inadempiente.
b) Effetti del recesso: il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato all’Impresa almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.
In tal caso l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;
- delle spese sostenute dall’impresa;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno l’Amministrazione.
b) Risoluzione per l’Impresa
L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:
1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile;
2. nel caso in cui l’Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo;
La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ., il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di impugnazione della gara d’appalto. In tal caso l’aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto d’appalto.
Articolo 30
(Spese contrattuali e oneri fiscali)
L’Impresa è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di xxxxx e di registrazione del contratto, e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali insiste l’obbligo legale di rivalsa, dovuti secondo le leggi in vigore.
A tal fine la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di Impresa.
Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, alla Questura di
.
Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
In caso di mancato versamento, l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’escussione della polizza fideiussoria di cui all’art. 10.
Sono a carico dell'impresa, inoltre, tutti gli oneri contributivi (imposte e tasse) dovuti per legge e relativi all'esercizio dell'attività.
Sono inclusi gli oneri dovuti per le operazioni di smaltimento dei rifiuti.
Articolo 31
(Riservatezza)
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, incaricati, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 32
(Privacy)
Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia per l’intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica, fiscale e per finalità gestionali.
Ai sensi del citato Decreto Legislativo si informa che il titolare dei dati rilasciati per la stipula dell’atto è la Questura di , responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento e gli incaricati sono gli addetti alla , i dati forniti dall’Impresa saranno raccolti presso la Questura di . per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula dell’atto; per l’aggiudicatario il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del procedimento.
Articolo 33
(Uso del marchio e logo - pubblicazioni)
Per le finalità connesse all’applicazione del presente atto negoziale l’Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla stessa.
All’Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il logo “Polizia di Stato”, nonché lo stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell’art 6 ter della convenzione di Parigi e del D. Leg.vo 10.2.2005 n. 30.
Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Articolo 34
(Domicilio legale)
Agli effetti del contratto:
la Questura di elegge il proprio domicilio legale presso la sede di via
nr. CAP – .
l’Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di - Cap. –
;.
Qualunque variazione del domicilio sopra dichiarato dovrà essere comunicato all’Amministrazione nelle forme previste dall’articolo 4 del presente contratto.
Articolo 35
(Controversie e foro competente)
Per ogni eventuale controversia derivante dall’applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di .
Torino,
L ‘AMMINISTRAZIONE L’IMPRESA
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, nonché nell’allegata Lettera d’invito.
Torino,
L’IMPRESA