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CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA “TINTORETTO. 1519-1594”, CHE SI SVOLGERA’ DAL 7 SETTEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019 PRESSO LA FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA, SEDE DI PALAZZO DUCALE A VENEZIA
TRA
La D.ssa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Torino il 16/05/1959 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione Musei Civici di Venezia, domiciliato per la carica xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx Xxx Xxxxx, 00 – 30124 Venezia, C.F./P.I. 03842230272, di seguito semplicemente "Committente";
E
Il sig. …………….., nato a …………………… il ………………. in qualità di ……………………….
della ditta ………………… con sede in …………………., via ………….., C.F. / P.IVA
……………………, di seguito semplicemente "Appaltatore";
PREMESSE
- che il Committente, a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento, ha aggiudicato il servizio dell’organizzazione della mostra “……………..” alla ditta ;
- che l’Appaltatore, avendo preso visione dei luoghi presso i quali il servizio dovrà essere reso (si veda il certificato di sopralluogo allegato alla istanza di partecipazione alla gara), ed essendo a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che potranno avere influenza sulla propria attività, intende svolgere l’incarico oggetto del contratto;
per l'importo di € (Iva esclusa), oltre oneri per la sicurezza pari a €
, (Iva esclusa) e così per l'importo complessivo di €
(Iva esclusa);
- l'esito della gara veniva pubblicato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- i controlli effettuati in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di ammissione davano esito favorevole, confermando il contenuto delle autocertificazioni rilasciate in sede di gara;
- dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 sono decorsi trentacinque giorni, e non è stato promosso alcun ricorso contro l'aggiudicazione
CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra le parti in epigrafe identificate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO
ART. 1. PREMESSE
Le premesse e gli allegati (nello specifico i documenti di gara) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, sì da formarne unico ed inscindibile testo, sicché le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare a sollevare eccezioni relativamente alla veridicità ed alla realtà di quanto ivi indicato e/o riportato e rispetto all’accettazione delle prescrizioni enunciate in sede di gara (già preventivamente accettate nell’autodichiarazione allegata alla gara modello A).
ART. 2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto e dei relativi allegati, e salvo deroga espressamente disposta, le parti intendono attribuire ai termini di seguito menzionati il significato a fianco agli stessi indicato:
CODICE: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" da ora semplicemente Codice
PARTI: committente e appaltatore.
SERVIZIO: : il servizio di trasporto, imballo e disimballo montaggio ed appendimento, smontaggio e ritorno delle opere ai luoghi originari, gestione accompagnatori, pratiche doganali e belle arti.
CONTRATTO DI APPALTO: il presente contratto che ha per oggetto la prestazione del servizio di trasporto, imballo e disimballo montaggio ed appendimento, smontaggio e ritorno delle opere ai luoghi originari, gestione accompagnatori, pratiche doganali e Belle Arti delle Opere d’arte da esporre in occasione della mostra “Tintoretto. 1519 – 1594”.
PRESTATORI: le Istituzioni culturali o i Privati, proprietari delle Opere prestate per essere esposte nel corso della mostra.
ACCOMPAGNATORI: si intendono le persone designate dai Prestatori per l’accompagnamento delle Opere in occasione dei trasporti per sovrintendere alle operazioni di distacco ed appendimento, montaggio e smontaggio, imballaggio e disimballaggio, e più in generale al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dai Prestatori.
OPERE O OPERE D’ARTE: i dipinti, i disegni e qualunque altro oggetto di cui sia prevista l’esposizione nel corso delle mostre.
AGENTI: i collaboratori, gli ausiliari esteri delle ditte .
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO E STATO DEI LUOGHI
Il committente, affida all'appaltatore che accetta, i servizi relativi l'appalto di affidamento del servizio di trasporto, imballo e disimballo montaggio ed appendimento, smontaggio e ritorno delle opere ai luoghi originari, gestione accompagnatori, pratiche doganali e Belle Arti delle Opere d’arte da esporre in occasione della mostra “Xxxxxxxxxx 1519 – 1594”, così come dettagliato nella Scheda di esecuzione del contratto.
L'appaltatore si impegna, senza riserva alcuna, ad eseguire il servizio secondo le norme, condizioni, patti, obblighi e modalità contenuti nei documenti allegati alla gara, accettati in tale sede e qui nuovamente allegati.
Alla scadenza del contratto, l’Impresa è tenuta a e alla riconsegna dei locali liberi da
cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti. All’atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale di riconsegna.
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Fondazione. In ogni caso la Fondazione potrà quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Fondazione e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Impresa.
ART. 4 DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO
L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta di tutte le norme, le condizioni, i patti, gli obblighi e gli oneri risultanti dalle norme regolatrici del contratto, espressamente indicate nel seguente articolato, nonché per le prescrizioni del presente accordo e
le leggi vigenti in materia.
Il presente contratto di appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nei documenti di seguito indicati, che si considerano parte integrante e sostanziale:
- il disciplinare;
- il capitolato speciale;
- tutti i relativi allegati (documento dell’appaltatore, Modello A e A1);
- Risposte ai quesiti pubblicate sul sito della stazione appaltante;
- Scheda di offerta economica (Modello B);
- Scheda generale dei trasporti;
- Polizze assicurative
Le parti si danno atto di avere avuto piena conoscenza dei documenti di gara, che risultano pubblicati sul sito del committente sin dalla indizione della gara e sono allegati al presente contratto.
ART. 5 DURATA
Il presente contratto ha durata a decorrere dalla data di firma e sino al compimento di tutte le attività necessarie a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni presenti nei documenti di cui al precedente articolo. Nello specifico, inderogabilmente il trasporto e anche l’allestimento delle opere dovrà svolgersi a partire dal 20 agosto 2018 e dovrà concludersi entro e non oltre il 3 settembre 2018. La riconsegna delle opere ai prestatori, se non diversamente indicato nella scheda generale dei trasporti, dovrà avvenire a partire dal 7 gennaio 2019 e dovrà essere necessariamente conclusa entro il periodo di vigenza della copertura assicurativa delle opere
Alla conclusione delle prestazioni, il contratto cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, diffida o messa in mora.
ART. 6 IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a:
€
pari a €
/
(importo in lettere), oltre oneri per la sicurezza
per un importo complessivo pari a €
(importo in lettere), oltre IVA.
/
ART. 7 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è tenuto all'esatto adempimento del servizio appaltato secondo le disposizioni contenute nei documenti di gara richiamati dall’art. 4, nonché le disposizioni del presente contratto. Nell'esecuzione del servizio, e nell'adempimento delle obbligazioni a suo carico, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
Segnatamente, l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
L'appaltatore è altresì responsabile in solido verso il committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e degli obblighi in materia di sicurezza, l'appaltatore è obbligato a dotare di tessera di riconoscimento tutto
il personale operante nel servizio.
ART. 8 SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto nella disciplina di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, impegnandosi a:
- redigere la relazione sulla valutazione dei rischi;
- predisporre un idoneo piano di evacuazione;
- addestrare e formare gli operatori.
ART. 9 ORGANI DI CONTROLLO del COMMITTENTE
Sono organi di controllo sul servizio oggetto del presente contratto ai sensi dell'art. 101 del Codice e, segnatamente, in ordine ai livelli di prestazione, di qualità, di economicità, e, più in generale, di esatto adempimento delle specifiche tecniche del servizio:
- il direttore dell'esecuzione (se sarà nominato): provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. Assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
- il responsabile del procedimento : svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente della Fondazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.
La ditta aggiudicataria è tenuta alla piena collaborazione con gli organi di cui al presente articolo; nell’eventualità in cui vi sia un inadempimento rispetto alle direttive e alle richieste del Direttore dell’esecuzione o del responsabile del procedimento il committente si riserva di domandare il risarcimento del danno che dovesse derivare dall’inadempimento.
ART. 10 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL COMMITTENTE
La Fondazione committente, secondo quanto disposto dall'art. 101 del Codice ha provveduto a nominare, con riferimento al presente contratto, il direttore dell'esecuzione.
Il direttore dell'esecuzione è individuato:
- nel responsabile del procedimento
- nel soggetto , diverso dal responsabile del procedimento
come da atto di nomina che verrà comunicato all'appaltatore. Ogni modificazione in ordine alla persona del direttore dell'esecuzione verrà comunicata tempestivamente per iscritto, a cura del responsabile del procedimento, entro e non oltre il termine di giorni all'appaltatore..
Il direttore dell'esecuzione dirige la fase di esecuzione del contratto, assumendo, al riguardo, tutti gli atti e i provvedimenti necessari (ordini, direttive, circolari etc.), coordinandosi a tal fine con gli organi di controllo.
ART. 11 RESPONSABILE TECNICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore ha comunicato alla Fondazione il nominativo del proprio responsabile tecnico del servizio che ha l'obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire la qualità del
servizio e di coordinarsi con il direttore dell'esecuzione della Fondazione committente al fine di garantire standard ottimali di erogazione del servizio.
A tal fine il responsabile tecnico dell'appaltatore impegna a garantire la reperibilità nei giorni di svolgimento del servizio.
A sua volta, l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente, per iscritto, la sostituzione del responsabile tecnico.
ART. 12 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'avvio dell'esecuzione del contratto viene certificato da apposito verbale di avvio redatto in doppio esemplare e sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dal direttore tecnico dell'appaltatore oppure dalla stipula del presente contratto, ex art. 2 del disciplinare. Si veda l’art. 14 del disciplinare di gara per l’esecuzione anticipata del contratto.
ART. 13 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione, nei casi di:
- forza maggiore
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, fermo restando che tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 106 del Codice qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Fuori dei casi sopra menzionati, il responsabile del procedimento può, per ragioni di necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106 del Codice, in quanto compatibili.
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della Fondazione, e nel rispetto dell'art. 105 del codice, i servizi che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale, nella misura, alle condizioni e con i limiti indicati in offerta.
Si allegano al presente contratto o l’appaltatore si impegna a far pervenire al committente entro
…….. giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, i documenti autocertificativi che i subappaltatori devono rendere ai sensi del codice dei contratti pubblici.
In caso di inadempimento da parte dell’ Impresa ai suddetti obblighi, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 15 RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE. AGENTI.
L’Appaltatore si impegna a far rispettare agli agenti – ausiliari e ad ogni soggetto da lui utilizzato per l’esecuzione del contratto le prescrizioni presenti nei documenti di gara e del presente contratto.
L’appaltatore è responsabile del pregiudizio di qualsiasi natura causati al committente o i suoi dipendenti, a diretta conseguenza delle attività dell’appaltatore per fatto doloso o colposo del suo personale, nonché dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari ed, in genere, di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del presente contratto.
La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all’appaltatore e ai suoi dipendenti è a carico dell’appaltatore medesimo.
Fermo restando il doveroso rispetto della totalità delle previsioni presenti nelle polizze assicurative allegate, l’appaltatore, i suoi collaboratori, gli ausiliari e, in genere, ogni soggetto di cui l’appaltatore si avvalga per l’esecuzione del presente contratto è tenuto a rispettare le procedure necessarie per denunciare i sinistri assicurativi/l’eventuale aggravamento dei rischi che dovessero occorrere.
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione
bancaria assicurativa
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
n. in data rilasciata dalla società
. Agenzia di per un importo pari al
% dell'importo contrattuale.
La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta la Fondazione proceda alla sua parziale escussione.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2, la rinuncia ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale, rinunciando così alle facoltà conferite dal 1945 c.c, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato.
Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Fondazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del committente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
ART. 17 ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI DA ESECUZIONE
L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare nello svolgimento del servizio appaltato fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico.
A tale scopo e conformemente alle previsioni contenute nel capitolato speciale, l'appaltatore ha stipulato con la compagnia ………….. la polizza assicurativa responsabilità civile n. ……………
con un massimale pari a € ……………………. per la parte RCT e a € per la parte RCO,
come prescritto dal capitolato speciale. La polizza indica tra i terzi assicurati anche il committente. ART. 18 PAGAMENTI
I pagamenti, normati dalle sono disposti nel termine di 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Le fatture emesse dall’Aggiudicatario dovranno obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
ART. 19 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni secondo le prescrizioni presenti nei documenti di gara.
ART. 20 PENALI
Le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e le altre penali sono indicate nel capitolato speciale e debbono essere irrogate secondo le procedure e sulla base dei presupposti indicati nel capitolato medesimo.
ART. 21 RECESSO UNILATERALE
Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti ai sensi dell’art. 1671 c.c.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a …… giorni.
Si applicano al recesso le disposizioni dell'art. 109 del Codice.
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del presente contratto, oltre che per reati accertati, può avvenire nei casi previsti disciplinati dal capitolato speciale parte normativa e, inoltre, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo secondo le disposizioni contenute nell'art. 108 del codice medesimo.
La risoluzione si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., co. 2, quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
In seguito alla risoluzione del contratto, si applica la disciplina dell'art. 110 del Codice.
ART. 23 SPESE E REGIME FISCALE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.
Si attesta che la FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA rientra tra i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. A partire da tale data, le fatture da Voi emesse verso la Fondazione dovranno quindi obbligatoriamente riportare questa dicitura: "Operazione con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633/1972". La Fondazione provvederà a pagarVi l'imponibile delle fatture trattenendo l'IVA che sarà versata direttamente all'Erario nei termini di legge.
ART. 24 CONTROVERSIE
In caso di controversie derivanti dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 206 del Codice.
In caso di mancato accordo, Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione o esecuzione di tutti i documenti di gara, nonché ogni contestazione o
vertenza inerente alla interpretazione ed esecuzione del contratto che sarà stipulato alla conclusione della presente procedura , sarà ritenuto competente il Foro di Venezia.
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART. 25 DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 26 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 , le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati ai fini dell'attuazione del presente contratto e per la gestione dei rapporti da esso derivanti.
ART. 27 CODICE ETICO
Sottoscrivendo il presente contratto, l’Appaltatore dichiara di aver letto e accettato e di impegnarsi a osservare i requisiti e i principi etici stabiliti nel "Codice Etico" adottato da Fondazione Musei Civici di Venezia (la versione in vigore è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx).
Per il Committente Per l’appaltatore
.
Ai sensi dell'art. 1341 1342 le parti approvano specificatamente per iscritto le seguenti clausole:
- art.
- art.
Per il Committente Per l’appaltatore