CONVENZIONE PER SERVIZIO CONSULENZA CALCOLO RATING E BUSINESS PLAN
CONVENZIONE PER SERVIZIO CONSULENZA CALCOLO RATING E BUSINESS PLAN
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di Xxxxx
TRA
Cash Flow S.r.l., mediatore creditizio, capitale sociale euro 520.000,00 con sede legale in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 000 e sede operativa in Napoli (NA) in Xxx X. Xxxxxx X.X. Xx. X00, Partita Iva e Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese CCIAA di Roma 07888020638, iscritta al n. M143 dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) di cui ex all’art. 128 – sexies del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario – TUB) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al n. E000217658 dell’elenco presso l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) degli intermediari assicurativi, indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, legalmente rappresentata dal dott. Xxxxxxxx xx Xxxxxx, di seguito denominato anche "Preponente",
E
Sig. nato a
, il
residente a
in via
n. nella qualità di della Società/Studio
con sede in Prov.
via n. partita
iva
codice fiscale
telefono
, fax , cellulare , e-mail
regolarmente
iscritto al n. dell'Albo/Ordine dei
, dal , di seguito denominato "Professionista"
PREMESSO CHE
• Cash Flow s.r.l., esercita in via esclusiva l’attività di mediazione creditizia così come previsto dall'art. 128-sexies comma 3 del D.Lgs. n. 141/2010 nonché le attività ad essa connesse e strumentali e quelle ritenute compatibili dalla normativa;
• Cash Flow s.r.l. ha interesse ad acquisire la consulenza per l'elaborazione di una parte del rating assegnato a ciascuna pratica ed elaborazione del business plan per verificare l'opportunità di concedere la garanzia consortile od il finanziamento diretto alle imprese richiedenti;
• Il Professionista dichiara di aver interesse a prestare al Preponente il servizio di analisi economica e finanziaria ai fini del calcolo del rating ed elaborazione del business plan che Cash Flow s.r.l. assegna a ciascuna pratica in lavorazione.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1- Effetti della Convenzione
La presente convenzione costituisce regolamentazione unica ed integrale dell'accordo tra le parti. Ogni eventuale modifica o integrazione dovrà essere redatta in forma scritta. Le premesse e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.
Art. 2 - Oggetto dell'incarico
Con la presente scrittura, il Preponente conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di sviluppare una parte del rating assegnato alle imprese o di elaborare un business plan per le imprese che abbiano manifestato l'esigenza di accedere ad un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario abilitato attraverso l'intercessione del Preponente. L'attività professionale da parte del Professionista si esplicherà nel servizio di analisi della documentazione contabile, fiscale e tributaria. Nello specifico, l'attività sarà finalizzata alla riclassificazione del bilancio d'impresa allo scopo di estrapolare dati computabili utili al rating interno del Preponente e secondo parametri che soddisfino i requisiti del Medio Credito Centrale per l'ottenimento della contro-garanzia ed all’elaborazione del business plan.
Art. 3 - Modalità Operative
La presente scrittura deve intendersi efficace relativamente ad ogni singola pratica di finanziamento lavorata dal Professionista. Il consulente commerciale della Cash Flow s.r.l. che chiederà l'erogazione
del servizio, fornirà al Professionista i documenti economici, fiscali e tributari dell'impresa richiedente il finanziamento (qualora questa non sia cliente del Professionista), dopo aver svolte le attività propedeutiche alla lavorazione della pratica ed aver raccolto la modulistica, adempiendo:
• agli obblighi in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196), attraverso il rilascio dell'informativa sulla privacy (ex art. 13 codice sulla privacy) e la raccolta del loro consenso al trattamento dei dati personali (ex art. 23 codice sulla privacy);
• agli obblighi in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007);
• agli obblighi in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, attraverso il rilascio degli avvisi sulle principali notane di trasparenza e dei fogli informativi e l'acquisizione delle richieste di finanziamento e di adesione al Preponente.
Il Professionista si occuperà della raccolta della documentazione contabile presso l'impresa se sua cliente e fornirà le informazioni economiche dell'impresa riclassificate per effettuare una prima istruttoria del merito creditizio.
Art. 4 - Standards del Servizio
Per ogni richiesta avanzata dal consulente commerciale della Cash Flow s.r.l. il Professionista si impegna a rispettare gli standards del servizio di seguito riportati:
Dimensione Qualità del Servizio | Standard richiesto |
• Accessibilità, intesa come facilità di avere un contatto con il Professionista per la richiesta del servizio; | Rendersi facilmente reperibile, anche contattando direttamente il Consulente commerciale della Cash Flow s.r.l. qualora abbia notizia che questi ha cercato di contattarlo e fissando in tempi brevi un incontro |
• Precisione, intesa come correttezza dei dati imputati per l'elaborazione del rating ed elaborazione business plan; | Inserire in modo chiaro e senza errori i dati necessari per la riclassificazione dei bilanci delle imprese |
• Tempestività, intesa come erogazione del servizio nel momento opportuno rispetto alla richiesta formulata anche per vie brevi; | Erogare il servizio entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta dal consulente commerciale, cercando di abbreviare i tempi quando espressamente richiesto in casi circostanziati |
• Disponibilità, intesa come sollecitudine ad illustrare i risultati emersi; | Spiegare con solerzia, diligenza e scrupolosità i risultati del lavoro svolto |
• Affidabilità, intesa come il rispetto degli impegni assunti dal professionista sia con riguardo ai rapporti con il consulente della Cash Flow s.r.l. che con riguardo ai tempi di consegna del lavoro. | Rispettare gli impegni assunti con il consulente commerciale (es. rispetto appuntamenti) che con riferimento ai tempi di consegna del lavoro concordati |
Art. 5 - Corrispettivi
I corrispettivi verranno riconosciuti dal Preponente al Professionista, il Professionista si impegna al riguardo a percepire il compenso solo dal Preponente. La misura del compenso, nonché i criteri e le modalità di calcolo e di liquidazione, verranno pattuiti di volta in volta su ogni singola pratica in comune accordo tra le parti.
Il compenso si intende lordo e omnicomprensivo di eventuale IVA, in quanto non detraibile fiscalmente dai Preponente (L. 24/11/2003 n. 326, art. 13 co. 48), della ritenuta di acconto e/o della cassa previdenziale e di altri oneri fiscali e/o contributivi non a carico, per legge, del Preponente.
Il pagamento del compenso avverrà entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui matura il diritto. Contestualmente al saldo, il Professionista provvederà a trasmettere al Preponente regolare fattura. Cash Flow s.r.l. si riserva il diritto di modificare la misura del compenso, con un preavviso di 30 giorni, inviando al Professionista comunicazione scritta. In caso di disaccordo sulle modifiche introdotte il Professionista ha diritto di recedere dal contratto e continuerà a godere delle pregresse condizioni.
Art. 6 - Durata della Convenzione
La presente convenzione è a tempo indeterminato. Entrambe le parti potranno recedere in qualunque momento con un preavviso di giorni 30 da inviarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec. In questo caso, tutte le richieste presentate durante la vigenza della convenzione verranno comunque istruite ed in caso di buon fine si applicherà l'art. 5.
Art. 7 - Adempimenti in materia di Privacy
In relazione alle rispettive attività, il Preponente e il Professionista si impegnano ad adempiere, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, a tutte le disposizioni previste dalla normativa sulla privacy e, conseguentemente, si impegnano a trattare i dati personali dei quali verranno in possesso nel corso dell'esecuzione della convenzione stessa in conformità con quanto stabilito dal
D.Lgs. 196/2003. Con la sottoscrizione della presente convenzione entrambe le parti dichiarano di avere ricevuto l'informativa dovuta ai sensi della vigente normativa in tema di privacy. Le parti, reciprocamente informate, dichiarano altresì di rilasciare il consenso per il trattamento, la comunicazione e diffusione a terzi dei rispettivi dati relativi alla presente convenzione, in conformità alle disposizioni della legge citata.
Le Parti si autorizzano reciprocamente alla pubblicazione dei loro Marchi e Loghi all’interno dei messaggi pubblicitari che saranno reciprocamente divulgati presso i propri clienti ed altresì alla pubblicazione dei loro Marchi e Xxxxx sui propri siti internet.
Art. 8 - Legge applicabile e Foro competente
La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente del presente accordo, si conviene la competenza esclusiva del Foro di Napoli. Le parti dichiarano che tutti gli articoli e le clausole del presente contratto sono stati fatti oggetto di attenta lettura, discussione e negoziazione per cui non si applicano gli artt. 1341 e 1342 cod. civ..
Napoli,
Il Preponente Il Professionista