Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la...
Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.
Il Ministro dell ’ Economia e delle Finanze
Visto l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti
d’America finalizzato a migliorare la Tax Compliance Internazionale e ad applicare la
normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) firmato a Roma il 10 gennaio 2014;
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, con la quale è stato ratificato il citato Accordo intergovernativo tra l’Italia e gli Stati Uniti;
Visti gli articoli 4, comma 2, 5, comma 8, 6, comma 3, 7, comma 2, 8, comma 2 della suddetta legge di ratifica 18 giugno 2015, n. 95, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali ed inoltre le modalità di applicazione delle disposizioni contenute negli indicati articoli 6, commi 1 e 2, 7,
comma 1 e 8, comma 1;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente l’attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 novembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente l’attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l’articolo 26 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 20, in cui viene disposto che lo scambio di informazioni persegue la finalità di applicare le disposizioni convenzionali e domestiche relative alle imposte previste dalla stessa Convenzione, nonché di evitare le frodi o le evasioni fiscali e che le informazioni scambiate possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione e delle decisioni di ricorsi in relazione alle medesime imposte, che le utilizzeranno soltanto per questi fini;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, e in particolare gli articoli 24, comma 1, lettera a), 43, comma 1, lettera c) e 66 del medesimo decreto legislativo;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell’Adunanza dell’8 luglio 2015;
DECRETA:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
1) “IGA” designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) stipulato dal Governo degli Stati Uniti con un altro Paese;
2) “XXX 0” designa un IGA che prevede l’obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS);
3) “IGA Italia” designa l’IGA 1 stipulato tra Italia e Stati Uniti d’America;
4) “XXX 0” designa un IGA in base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha
stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni
finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all’IRS;
5) “Financial Institution” - Istituzione finanziaria (FI) designa un’istituzione di custodia, un’istituzione di deposito, un’entità di investimento, un’impresa di assicurazioni specificata, una società holding, come di seguito definiti:
a) “Custodial Institution” - Istituzione di custodia designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un’entità detiene attività finanziarie per conto di altri soggetti quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo complessivo dell'entità nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina l'ultimo giorno dell’esercizio precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita;
b) “Depository Institution” - Istituzione di deposito designa ogni entità che
accetta depositi nell'ambito della propria attività bancaria o similare;
c) “Investment Entity” - Entità di investimento (IE) designa ogni entità che presenta una delle seguenti caratteristiche:
i) l’entità svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale o collettiva di portafogli; attività di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attività finanziarie;
ii) l’entità, il cui reddito lordo deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, è altresì gestita da una istituzione di custodia, di deposito, da un’impresa di assicurazioni specificata o da un’entità di investimento di cui al precedente numero i).
iii) gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i veicoli di
investimento similari istituiti con la finalità di investire, reinvestire e negoziare attività finanziarie.
Ai fini dell’applicazione della presente lettera c), un’entità svolge principalmente le attività di cui al precedente numero i) o il reddito lordo dell’entità è considerato attribuibile principalmente alle attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie ai sensi del numero ii), se il reddito lordo dell’entità attribuibile a tali attività è uguale o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell’entità rilevato nel triennio che scade il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel periodo di esistenza dell’entità;
d) “Specified Insurance Company” - impresa di assicurazione specificata (SIC) designa ogni entità che è una impresa di assicurazione, o la holding di una impresa di assicurazione, che emette un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (Cash Value Insurance Contract - CVIC) o un contratto di
rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, è obbligata ad effettuare dei pagamenti;
e) “Holding Company” designa le entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio Expanded Affiliated Group. Una società di persone o altra entità trasparente è considerata holding company se la sua attività principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o più società controllanti uno o più Expanded Affiliated Group.
6) “Global Intermediary Identification Number” (GIIN) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall’IRS (“FFI list”) ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), una Reporting Italian Financial Institution (RIFI), una Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l’IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
7) “Italian Financial Institution” – Istituzione finanziaria italiana (IFI) designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell’Italia, e (ii) qualsiasi stabile organizzazione di un’istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale stabile organizzazione è situata in Italia.
7.1. “Reporting Italian Financial Institution” – Istituzione finanziaria italiana
tenuta alla comunicazione (RIFI) designa le seguenti istituzioni finanziarie
italiane che presentino i requisiti di una FI cui al precedente n. 5):
a) le banche;
b) le società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
c) la società Poste italiane S.p.a., limitatamente all’attività di BancoPosta che è
assoggettata alla vigilanza della Banca d’Italia;
d) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le società di gestione del risparmio (SGR);
f) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 0000, x. 000 (XXX) nonché le holding di tali imprese descritte al numero 5, lettera d);
g) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c);
h) le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del TUF nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
i) le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché gli enti di previdenza obbligatoria;
j) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli
114-bis e 114-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385 (TUB);
k) le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
l) i trust che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c), ii), quando il
trust medesimo è residente in Italia o il trustee è una RIFI;
m) le società holding di cui al numero 5) lettera e);
n) i centri di tesoreria che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c);
o) gli emittenti di carte di credito;
p) le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dalle RIFI di cui alle lettere precedenti.
7.1.1 “Italian Qualified Intermediary with Primary Withholding Responsibility” – Intermediari italiani qualificati con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense (ITQI) designa una RIFI che agisce in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto
d’imposta statunitense, assunta attraverso la stipula di accordi con le
competenti Autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti.
7.2 “Non-Reporting Italian Financial Institution” – Istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione (NRIFI) designa le IFI elencate di seguito:
a) Registered Deemed-Compliant Italian Financial Institutions – Istituzioni finanziarie italiane registrate considerate adempienti (RDCIFI) designa le IFI sotto elencate tenute a registrarsi presso l’IRS:
a.1) “Non Reporting Italian Members of Participating FI Group” – Membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti designa IFI che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la data in cui si registrano presso l’IRS come RDCIFI, mettono in atto politiche e procedure per assicurare che entro sei mesi dall’apertura di un conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account) o di un conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI), tale conto venga trasferito ad un membro del proprio Expanded Affiliated Group che sia una RIFI, una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b), una Participating Foreign Financial Institution (PFFI) o un’istituzione finanziaria statunitense. In alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI;
b) riesaminano i conti aperti prima della data in cui hanno messo in atto le politiche e procedure di cui alla precedente lettera a) applicando le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste dall’Allegato I del presente decreto per i conti preesistenti, al fine di identificare conti statunitensi oggetto di comunicazione x xxxxx detenuti da Non Participating Financial Institution (NPFI) ed entro sei mesi dalla loro identificazione trasferiscono tali conti ad un membro del proprio Expanded Affiliated
Group che sia una RIFI, una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b) o un’istituzione finanziaria statunitense. In alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI;
c) entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la data in cui si registrano presso l’IRS come RDCIFI, mettono in atto politiche e procedure per assicurare che sia identificato ogni conto che, a causa di un mutamento di circostanze, diviene un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI) ed entro sei mesi dalla data in cui la IFI viene a conoscenza o ha ragione di ritenere che sussista il predetto mutamento di circostanze, trasferisce tale conto ad un membro del proprio Expanded Affiliated Group che sia una RIFI, una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b), una Participating Foreign Financial Institution (PFFI) o un’istituzione finanziaria statunitense. In alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI;
a.2) “Qualified Italian Collective Investment Vehicles” – Veicoli di investimento qualificati italiani designa organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) ai sensi delle disposizioni italiane, sono considerati vigilati;
b) non contraggono prestiti eccedenti i 50.000 dollari statunitensi nei confronti di soggetti diversi da, e sono partecipati esclusivamente da:
1) Participating Foreign Financial Institution (PFFI);
2) Reporting Italian Financial Institution (RIFI);
3) Non reporting Italian Financial Institution (NRIFI);
4) Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI);
5) Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2, lettera b);
6) Non Financial Foreign Entity di cui al numero 12.1.i);
7) persone statunitensi (U.S. Persons), diverse dalle persone statunitensi specificate (Specified U.S. Person);
8) beneficiari effettivi esenti (EBO) di cui al numero 11).
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera b), l’organismo può non tener conto delle quote o azioni sottoscritte nell’ambito di operazioni di seed capital di cui al numero 30 da persone statunitensi specificate, che svolgano come attività abituale il finanziamento delle entità di investimento nella fase di avvio, sempreché tali quote o azioni siano cedute, entro tre anni dalla data di acquisizione, a soggetti non legati ad essi da rapporti di controllo.
c) hanno cessato di emettere quote o azioni al portatore dopo il 31 dicembre 2012, stabiliscono procedure per rimborsare o immobilizzare prima del 1° gennaio 2017 le quote o azioni al portatore già emesse, adempiono, prima
di procedere alla distribuzione di proventi o al rimborso delle quote o
azioni al portatore, gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’articolo 2 previsti per i nuovi conti, nonché quelli di comunicazione di cui all’articolo 5;
d) se appartenenti a un Expanded Affiliated Group, tutte le altre entità del gruppo devono essere Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Reporting Italian Financial Institution (RIFI), istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione (NRIFI), Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) e Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2., lettera b), o beneficiari effettivi esenti (EBO).
a.3) Italian Restricted Funds – OICR soggetti a restrizioni designa organismi di investimento collettivo del risparmio italiani che soddisfano
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) ai sensi delle disposizioni italiane, sono considerati vigilati;
b) rimborsano o trasferiscono le proprie quote o azioni da essi direttamente collocate o trasferite. Si considerano collocate direttamente anche le quote o azioni collocate tramite altro soggetto che agisce in virtù di un mandato con rappresentanza;
c) hanno cessato di emettere quote o azioni al portatore entro il 31 dicembre 2012, stabiliscono politiche e procedure per rimborsare o immobilizzare tutte le quote o azioni al portatore emesse antecedentemente
il 1° gennaio 2017, assolvono, prima di procedere alla distribuzione di
proventi o al rimborso delle quote o azioni al portatore, gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’articolo 2 previsti per i nuovi conti, nonché quelli di comunicazione di cui all’articolo 5;
d) cedono le proprie quote o azioni da essi non direttamente collocate esclusivamente attraverso soggetti collocatori che devono essere Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Reporting Italian Financial Institution (RIFI), Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), Italian nonregistering local banks di cui alla lettera b.6) del presente numero 7.2, Italian Local Financial Institution di cui alla lettera b.1) del presente numero 7.2, Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), istituzioni finanziarie che sono considerate banche locali che non effettuano la registrazione presso l’IRS (nonregistering local banks) o collocatori soggetti a restrizioni (restricted distributors) secondo i pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitensi ad essi applicabili;
e) assicurano che entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all’articolo 4, ciascun contratto che regola la distribuzione delle quote o azioni proibisca la sottoscrizione o il trasferimento delle stesse a persone statunitensi specificate, a Non Participating Financial Institution (NPFI) o a
Entità non finanziarie estere passive (Passive NFFE) con uno o più soggetti statunitensi che esercitano il controllo. In aggiunta, entro la predetta data, il prospetto e la documentazione d’offerta degli organismi devono indicare che sono proibiti la sottoscrizione e il trasferimento di quote o azioni nei medesimi a persone statunitensi specificate, a Non Participating Financial Institution (NPFI) o a Entità non finanziarie estere passive (Passive NFFE) con una o più persone statunitensi che esercitano il controllo sulle stesse, a meno che tali quote o azioni siano distribuite e detenute tramite una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una RIFI o una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b);
f) assicurano che entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all’articolo 4, ciascun contratto che regola la distribuzione delle quote o azioni preveda che il collocatore notifichi loro cambiamenti rispetto alle condizioni di cui alla lettera d) entro 90 giorni dal cambiamento stesso. Inoltre, gli organismi, qualora un collocatore cessi di qualificarsi come un soggetto di cui alla lettera d), sono tenuti a recedere dagli accordi con tale collocatore entro 90 giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al periodo precedente. Con riferimento alle quote o azioni collocate tramite detto collocatore, entro sei mesi dal verificarsi dei cambiamenti, gli organismi stessi le rimborsano, le convertono in partecipazioni dirette o le trasferiscono a un altro collocatore che rispetti le condizioni di cui alla lettera d);
g) sottopongono ad adeguata verifica in materia fiscale, secondo quanto previsto dall’articolo 2, i conti esistenti al 30 giugno 2014 che sono detenuti direttamente dal beneficiario effettivo della partecipazione al fine di identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione e ogni conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI). Gli organismi non sono tenuti ad applicare le procedure di adeguata verifica in
materia fiscale sul conto di un investitore che sia una persona fisica che ha acquistato la sua partecipazione in un momento in cui tutti gli accordi di distribuzione e il prospetto degli organismi contenevano un espresso divieto di emettere o vendere quote a entità e persone fisiche residenti negli Stati Uniti. Gli organismi non sono tenuti a riesaminare il conto di un investitore che ha acquistato la partecipazione nella forma al portatore fino al momento in cui avviene il pagamento, ma, in tale momento, assolvono gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’articolo 2 applicabili ai nuovi conti. Entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all’articolo 4, gli organismi certificano all’Agenzia delle entrate che, a seguito del predetto controllo, non hanno identificato quote o azioni che costituiscano un conto statunitense oggetto di comunicazione x xxxxx detenuti da una Non Participating Financial Institution (NPFI) oppure, nel caso in cui abbiano identificato tali conti, rimborsano tali quote o azioni ovvero le trasferiscono ad altra istituzione finanziaria che sia una istituzione finanziaria statunitense, una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una RIFI o una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b) ovvero assolvono gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 5;
h) entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all’articolo 4,
implementano le politiche e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’articolo 2 per assicurare di:
1) non aprire o mantenere un conto per una Specified U.S. Person, una Non Participating Financial Institution (NPFI) o una entità non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da una o più persone statunitensi e, qualora rilevino l’esistenza di tali conti, provvedere alla loro chiusura, entro sei mesi dalla data in cui hanno avuto conoscenza della circostanza che il titolare del conto è diventato una delle predette persone; oppure di
2) adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 5 su un conto detenuto da una Specified U.S. Person, una Non Participating Financial Institution (NPFI) o una entità non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da una o più persone statunitensi, con le modalità previste per una RIFI;
i) qualora siano membri di un Expanded Affiliated Group di cui al numero 31, il gruppo deve essere composto esclusivamente da Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Reporting Italian Financial Institution (RIFI), istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione (NRIFI), Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2, lettera b), o beneficiari effettivi esenti (EBO).
a.4) “Qualified Italian Credit Card Issuers” – Emittenti italiani di carte di credito qualificati designa emittenti di carte di credito che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sono IFI in quanto accettano depositi solo in contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto per l’utilizzo della carta di credito e tali pagamenti non sono immediatamente restituiti al cliente;
b) entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la data in cui si registrano presso l’IRS come RDCIFI attuano politiche e procedure per prevenire che vi siano depositi di clienti di ammontare superiore a 50.000 dollari statunitensi e per assicurare che ciascun deposito eccedente il predetto ammontare sia restituito al cliente entro 60 giorni. I depositi di clienti non si computano nel saldo se riferibili a contestazioni di addebiti. Viceversa si computano le compensazioni risultanti dalla restituzione di merci.
b) Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institutions (CDCIFI)
designa le IFI sotto elencate non tenute a registrarsi presso l’IRS:
b.1) “Italian Local Financial Institution” – Istituzione finanziaria locale italiana, designa una IFI che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:
a) deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana;
b) non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell’Italia;
c) non deve sollecitare clienti titolari di conto fuori dall’Italia;
d) deve essere soggetta, ai sensi della normativa italiana, a obblighi di comunicazione fiscale ovvero di applicazione di ritenute fiscali alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani;
e) almeno il 98 per cento del valore complessivo dei conti mantenuti presso l’istituzione finanziaria deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ovvero in un altro Stato membro dell’Unione Europea. A tal fine, si fa riferimento al valore dei conti all’ultimo giorno dell’anno precedente a quello di riferimento;
f) fatte salve le disposizioni della seguente lettera g), a partire dal 1° luglio 2014, l’istituzione finanziaria non mantiene conti di:
1) alcuna persona statunitense specificata che non è un residente
dell’Italia, compresa una persona statunitense che era un residente dell’Italia quando è stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell’Italia;
2) alcuna Non Participating Financial Institution (NPFI);
3) alcuna entità non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da cittadini o residenti degli Stati Uniti;
g) entro il 1° luglio 2014, l’istituzione finanziaria adotta prassi e procedure per stabilire se mantiene un conto detenuto da una delle persone descritte alla precedente lettera f) e, se tale conto è rinvenuto, l’istituzione finanziaria comunica le informazioni su tale conto come se fosse una RIFI, ovvero chiude tale conto;
h) con riferimento ad ogni conto detenuto al 30 giugno 2014 da soggetti non residenti in Italia, l’istituzione finanziaria applica le procedure descritte
nell’Allegato I del presente decreto per i conti preesistenti al fine di
identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S.
Reportable Account) o conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI) e chiude tutti i conti di questo tipo o comunica le informazioni come se fosse una RIFI;
i) ogni membro dell’Expanded Affiliated Group dell’istituzione finanziaria deve essere costituito o organizzato in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente numero b.1);
j) l’istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l’apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell’Italia.
b.2) “Certain Italian Collective Investment Vehicles” - Taluni veicoli di investimento collettivo italiani designa gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui alla lettera g) del numero 7.1 che non contraggono prestiti eccedenti i 50.000 dollari statunitensi con Non Participating Financial Institution (NPFI) e le cui quote o azioni sono tutte detenute da o per il tramite di una o più istituzioni finanziarie diverse da Non Participating Financial Institution (NPFI).
Un veicolo di investimento collettivo disciplinato dalla legge italiana può essere incluso tra quelli di cui al presente numero b.2), anche se ha emesso quote o azioni al portatore, a condizione che il veicolo:
a) non abbia emesso tali quote o azioni dopo il 31 dicembre 2012;
b) stabilisca procedure interne per assicurare che le quote o azioni al portatore già emesse siano rimborsate il prima possibile e comunque non oltre il 1° gennaio 2017;
c) adempia, direttamente o per il tramite di una RIFI, gli obblighi di
adeguata verifica in materia fiscale previsti dall’articolo 2 e gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 5 all’atto della distribuzione di proventi o del rimborso delle quote o azioni.
b.3) “Non Profit Organization” - Organizzazione non-profit designa un ente registrato come “ONLUS” nel registro detenuto dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
b.4) “Italian Special Purpose Vehicles” – Società veicolo italiane designa le istituzioni italiane che non sono tenute alla comunicazione in quanto gli
investimenti nei prodotti finanziari emessi dalle stesse sono detenuti
esclusivamente tramite RIFI. Rientrano in questa categoria le società di cartolarizzazione istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, a condizione che:
a) il collocamento dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione sia effettuato da una RIFI ovvero che i suddetti titoli siano depositati presso una RIFI; o
b) i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano venduti da questa ad una RIFI; o
c) i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano sottoscritti dalla medesima e mantenuti nel proprio attivo patrimoniale.
b.5) “Exempt Italian Beneficial Owners” – Beneficiari effettivi italiani esenti designa i soggetti individuati come tali al numero 11.1.
b.6) “Italian Nonregistering Local Banks” - Banche locali italiane non tenute a registrarsi designa una IFI che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:
a) è autorizzata e regolamentata dalla legge italiana a operare come banca;
b) svolge essenzialmente attività che consiste nel ricevere depositi ed erogare prestiti a clienti retail ad essa non collegati;
c) non ha una stabile organizzazione al di fuori dell’Italia. A questo fine una “stabile organizzazione” non include una sede che non sia pubblicizzata e che svolge solo attività amministrative e di supporto;
d) non sollecita clienti o titolari di conti al di fuori dell’Italia. A questo fine,
la circostanza che la IFI operi attraverso un sito internet non indica che la stessa solleciti investitori o mantenga conti di fuori dell’Italia, a condizione che il sito non consenta l’apertura di conti, non indichi che la IFI mantiene conti per o fornisce servizi a non residenti, e non si rivolga o solleciti altrimenti clienti o titolari di conti statunitensi. La circostanza che la IFI si faccia pubblicità tramite stampa o stazioni radio o televisive che sono diffuse o trasmesse principalmente in Italia ma che possono essere distribuite o trasmesse anche in altri Paesi, non indica che la stessa solleciti clienti esteri o fornisca a questi servizi, a condizione che la pubblicità non indichi che la IFI mantiene conti per soggetti non residenti o fornisce a questi servizi e che non si rivolgano o sollecitino clienti o titolari di conti statunitensi;
e) non detiene attività in bilancio superiori a 175 milioni di dollari
statunitensi e, se la stessa è membro di un Expanded Affiliated Group, questo non possiede attività superiori a 500 milioni di dollari statunitensi nei bilanci consolidati;
f) se è membro di un Expanded Affiliated Group, ciascun membro di tale
gruppo è costituito in Italia e non ha una stabile organizzazione fuori
dall’Italia. Inoltre, ciascuna IFI del gruppo, diversa da una IFI con conti di
valore non rilevante come definita dai pertinenti Regolamenti del Tesoro
statunitense, deve soddisfare i requisiti di cui al presente punto b.6);
b.7) le entità di investimento di cui al numero 5), lettera c), punto i), qualora non detengano conti finanziari.
8) “Partner Jurisdiction Financial Institution” – Istituzione finanziaria di una giurisdizione partner (PJFI) designa un'istituzione finanziaria localizzata in Paesi diversi da Italia e Stati Uniti, che hanno sottoscritto un IGA.
9) “Participating Foreign Financial Institution” – Istituzione finanziaria partecipante (PFFI) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi
che non hanno sottoscritto un XXX 0 ma che hanno firmato singolarmente e
autonomamente un accordo con l’IRS;
10) “Deemed Compliant Foreign Financial Institutions” Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti (DCFFI) designa le seguenti istituzioni:
10.1 “Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution” - Istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti (RDCFFI) designa:
a) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto
un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla Regolamenti del Tesoro statunitense;
base dei pertinenti
b) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
c) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un XXX 0 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.
10.2 “Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution” -
Istituzioni finanziarie estere certificate (CDCFFI) designa:
a) istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.
11) “Exempt Beneficial Owners” - Beneficiari Effettivi Esenti (EBO)
11.1 “Exempt Italian Beneficial Owners” – Beneficiari effettivi italiani esenti designa:
a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o
amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
b) un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un’organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai
sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni
agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
c) Banca d’Italia;
d) Poste Italiane SpA, ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
e) Cassa Depositi e Prestiti SpA;
f) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 euro;
g) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’articolo 4
della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
h) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui alle lettere a), b) e c) del presente numero 11.1 per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
i) entities wholly owned by exempt beneficial owners - Entità di investimento interamente partecipate da beneficiari effettivi esenti designa le entità di investimento di cui al numero 5, lettera c):
1) le cui quote o azioni siano integralmente e direttamente detenute dagli EBO di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) del presente numero 11.1, nonché dagli EBO di cui al successivo numero 11.2; e
2) che assumano prestiti esclusivamente e direttamente da istituzioni di deposito o dai beneficiari effettivi esenti indicati al numero 1).
11.2 “Exempt Foreign Beneficial Owners” – Beneficiari effettivi esteri esenti designa i soggetti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alle legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
12) “Non Financial Foreign Entity” - Entità non finanziaria estera (NFFE) designa qualunque entità non statunitense che non sia una istituzione finanziaria ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense ovvero ai sensi delle disposizioni domestiche del Paese di residenza dell’entità, sempreché tale Paese abbia in vigore un accordo IGA.
12.1)“Active NFFE” - designa una NFFE che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50 per cento del reddito lordo della NFFE per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dalla NFFE nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale della NFFE è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero la NFFE è membro di un Expanded Affiliated Group che include un’entità il cui capitale azionario è negoziato in un mercato mobiliare regolamentato;
c) la NFFE è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti;
d) la NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
e) tutte le attività della NFFE consistono essenzialmente nella detenzione, in tutto o in parte, delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente se opera o si qualifica quale fondo d’investimento, fondo di private equity, fondo di venture capital, leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale immobilizzato ai fini d’investimento;
f) la NFFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente decorsi
ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione;
g) la NFFE non è stata un’istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria;
h) la NFFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di altri membri del Expanded Affiliated Group che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano membri del Expanded Affiliated Group, a condizione che tale Expanded Affiliated Group si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria;
i ) la NFFE soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:
1) è costituita e gestita nel suo Paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nel suo Paese di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
2) è esente dall’imposta sul reddito nel suo Paese di residenza;
3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
4) le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati ad un privato o a un’entità non caritatevole, salvo che le distribuzioni siano riferibili a scopi di natura caritatevole dell’entità ovvero costituiscano il pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi ovvero costituiscano il pagamento del valore equo di mercato di beni
acquistati dall'entità; e
5) le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell’entità prevedono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al Paese di residenza dell’entità o a una sua suddivisione politica;
l) è un’entità di cui all’articolo 6, comma 1;
m) la NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Excepted NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
12.2) “Passive NFFE” - Entità non finanziaria estera passiva. Si intende ogni entità non finanziaria estera che non è (a) un’entità non finanziaria estera attiva ovvero (b) una withholding foreign partnership o un withholding foreign trust ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
13) “Non Participating Financial Institution” – Istituzione finanziaria non partecipante (NPFI) designa un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI) e da un Exempt Beneficial Owner (EBO) in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla lista di cui al numero 6) a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’IGA Italia nonché le PJFI alle quali è stato revocato il GIIN.
14) “Financial Account” - Conto finanziario designa un conto intrattenuto presso una FI, ivi compresi i conti di cui ai numeri 15) e 16) nonché i seguenti:
(1) nel caso di una FI di cui al numero 5, lettera c), punti ii) e iii), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito della FI, con esclusione delle quote regolarmente negoziate su un mercato mobiliare regolamentato;
(2) nel caso di una FI non descritta nel precedente numero (1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito, con esclusione delle quote regolarmente negoziate su un mercato mobiliare regolamentato, se:
(i) il valore delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito è
determinato, direttamente o indirettamente, con riferimento
principalmente ad attività che generano pagamenti assoggettabili a ritenuta alla fonte statunitense; e
(ii) la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi dell’articolo 5;
(3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (Cash Value Insurance Contract - CVIC) e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un’FI, ad esclusione di una rendita vitalizia immediata non trasferibile e non collegata a investimenti emessa nei confronti di una persona fisica, che prevede la monetizzazione di una pensione o di una indennità di invalidità prevista in base a un conto.
La locuzione “conto finanziario” non comprende i conti, prodotti o accordi di cui al comma 4 dell’articolo 6. Ai fini del presente decreto, le quote si considerano “regolarmente negoziate” se esiste un significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e per “mercato mobiliare regolamentato” si intende un mercato che è ufficialmente riconosciuto e vigilato dall’autorità governativa dove lo stesso è localizzato e che ha un significativo valore annuale di azioni negoziate. Una quota in un’istituzione finanziaria non è regolarmente negoziata e costituisce un conto finanziario se il titolare della quota (i) è iscritto nei registri di tale istituzione finanziaria; e (ii) non è un’istituzione finanziaria che agisce in qualità di intermediario. La previsione che precede non si applica a quote già iscritte nei registri di un’istituzione finanziaria prima del 1° luglio 2014 e, con
riferimento a quote già iscritte nei registri di tale istituzione finanziaria a partire dal 1° luglio 2014, la stessa non è tenuta ad applicare la precedente previsione prima del 1° gennaio 2016.
15) “Depository Account”- Conto di deposito designa qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un’istituzione finanziaria nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Sono inclusi tra i conti di deposito anche gli importi detenuti da imprese di assicurazioni sulla base di contratti di investimento garantito o analoghi accordi di pagamento o accredito dei relativi interessi.
16) “Custodial Account”- Conto di custodia designa un conto, ad esclusione di un contratto di assicurazione o di rendita, a beneficio di un terzo che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto a fini di investimento, comprese le quote o azioni di cui al precedente numero 14), punto (1), che siano sottoscritte tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per conto del cliente e in nome proprio. Tra gli strumenti finanziari o contratti detenuti a fini di investimento sono inclusi anche azioni o titoli di una società di capitali, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito, operazioni in valuta o su merci, credit default swap, swap basati su indici non finanziari, contratti su capitali figurativi, contratti di assicurazione e contratti di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato.
17) “Equity Interest” - Quota nel capitale di rischio designa, nel caso di una società di persone ovvero di altra entità fiscalmente trasparente che è un’istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone o entità fiscalmente trasparente. Nel caso di un trust che costituisce un’istituzione finanziaria, si considera che una quota a titolo di capitale è detenuta da qualsiasi persona considerata come disponente o beneficiario di tutto o di parte del trust, o
qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona statunitense specificata è considerata beneficiario di un trust estero se ha il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente (anche mediante un intestatario), una distribuzione obbligatoria o una distribuzione discrezionale dal trust.
18) “Insurance Contract” - Contratto di assicurazione designa un contratto, ad esclusione di un contratto di rendita, in base al quale l’emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, patologie, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
19) “Annuity Contract” - Contratto di rendita designa un contratto in base al quale l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento all’aspettativa di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre i contratti considerati contratti di rendita dalle leggi, regolamenti o prassi della giurisdizione in cui tali contratti sono stati emessi, e in base ai quali l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
20) “Cash Value Insurance Contract” - Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (CVIC) designa un contratto di assicurazione di cui al numero 18), nonché un contratto di capitalizzazione di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aventi un valore maturato superiore a 50.000 dollari statunitensi. Sono esclusi: a) i contratti di riassicurazione risarcitori fra due imprese di assicurazioni; b) i contratti di assicurazione stipulati nei rami danni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005.
21) “Cash Value” - Valore maturato designa il maggiore tra (i) l’importo che l’assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza; e (ii) l’importo che l’assicurato può prendere a prestito in base o in
riferimento al contratto. Nel caso in cui non vi sia un valore di riscatto o di disdetta e non sia altresì previsto che l’assicurato possa prendere a prestito alcun importo in base o con riferimento al contratto, il valore maturato si assume pari a quello della riserva matematica. La locuzione “valore maturato” non comprende i seguenti importi dovuti in base al contratto di assicurazione:
(1) indennità per infortuni, malattia, morte o altro indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
(2) rimborso all’assicurato di un premio versato in precedenza sulla base di un contratto di assicurazione - diverso da un contratto di assicurazione sulla vita - in seguito ad annullamento o disdetta della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto di assicurazione, o derivante da una rideterminazione del premio dovuta alla rettifica di un errore di registrazione contabile o di natura analoga;
(3) partecipazione agli utili attribuita all’assicurato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 209 del 2005, basata sull'esperienza di sottoscrizione del contratto o gruppo interessato.
22) “U.S. Reportable Account” - Conto statunitense oggetto di comunicazione designa un conto finanziario intrattenuto presso una RIFI e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un’entità non finanziaria estera passiva controllata da una o più persone statunitensi specificate. Un conto non è uno
U.S. Reportable Account se non è identificato come tale in seguito all’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’articolo 2.
23) “Account holder” - Titolare di conto designa la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell’istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Non si considera titolare del conto la persona o entità, diversa da un’istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un’altra persona o entità beneficiaria in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, o
intermediario, e si considera titolare del conto la persona o entità beneficiaria. Il titolare di un conto costituito da un CVIC o da un contratto di rendita è qualsiasi persona avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari di conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un CVIC o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata un titolare di conto.
24) “U.S. Person” - persona statunitense designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se
(i) un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un’eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
25) “Specified U.S. Person”- Persona statunitense specificata designa una persona statunitense, diversa da:
(i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
(ii) qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso Expanded Affiliated Group, come definito al numero 31), di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
(iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
(iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi
suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente
posseduto di uno o più dei precedenti;
(v) qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’ Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
(vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code
degli Stati Uniti;
(vii) qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
(viii) qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;
(ix) qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
(x) qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
(xi) un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato;
(xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
(xiii) ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati.
26) “U.S. Source Withholdable Payment”- Pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile il prelievo alla fonte designa ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, rendite e utili di fonte statunitense. Tale termine designa altresì i pagamenti di “dividendi equivalenti” di fonte statunitense, come
individuati dalla Sec. 871(m) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti.
Non costituiscono pagamenti di fonte statunitense sui quali è applicabile il prelievo alla fonte i:
a) pagamenti relativi a Grandfathered Obligations - Obbligazioni salvaguardate. Per obbligazioni salvaguardate si intende qualunque rapporto contrattuale o strumento finanziario esistente al 1° luglio 2014. Non costituiscono comunque obbligazioni salvaguardate i rapporti contrattuali o gli strumenti finanziari che:
(i) sono fiscalmente trattati negli Stati Uniti come partecipazioni al capitale; o
(ii) non prevedono espressamente alcuna scadenza o termine; o
(iii) costituiscono un accordo di intermediazione o di custodia, un contratto di assicurazione o di rendita legato a un investimento, o altro accordo similare che consente di detenere attività finanziarie per conto di altri e di effettuare e ricevere pagamenti di redditi e altre somme con riferimento a tali attività; o
(iv) costituiscono un accordo quadro che stabilisce unicamente i termini e
le condizioni standard da applicare a una serie di transazioni tra parti ma
non stabiliscono tutti i termini necessari per concludere una specifica transazione;
b) pagamenti di interessi o sconti di emissione sulle obbligazioni a breve
termine come definite nella sezione 871(g)(1)(B)(i) dell’Internal Revenue Code
degli Stati Uniti;
c) pagamenti di redditi che si considerano effettivamente connessi con lo svolgimento di un’attività commerciale o di affari negli Stati Uniti e che vengono inclusi nel reddito lordo del beneficiario effettivo per il pertinente periodo d’imposta ai sensi della sezione 871(b)(1) o 882(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti. Non rientrano nella presente lettera c) i redditi per i quali il
beneficiario effettivo richiede l’applicazione di un beneficio convenzionale ai
sensi di un trattato contro le doppie imposizioni dichiarando che tali redditi non sono imputabili ad una stabile organizzazione negli Stati Uniti.
27) Payments to Non Participating Foreign Financial Institutions - Pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti designa l’importo complessivo dei pagamenti di cui al numero 26, anche di fonte non statunitense, senza tenere conto delle esclusioni ivi previste, distinto per ciascuna NPFI percipiente.
28)“U.S. TIN” -TIN statunitense o codice fiscale statunitense designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
29) “Consolidated Obligations” - Conti Consolidati designa più conti finanziari che una RIFI ha scelto di trattare come un unico conto finanziario per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’articolo 2, nonché per avvalersi delle opzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c).
30) “Seed Capital”- Capitale iniziale designa una contribuzione iniziale di capitale effettuata in favore di un’entità di investimento, destinata ad essere un investimento temporaneo e considerata necessaria o appropriata per la costituzione dell’entità stessa.
31) “Expanded Affiliated Group” – designa un gruppo di entità in cui un’entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore di un’entità.
32) “Sponsored FI Group” - designa un gruppo che rispetta i requisiti di cui all’articolo 8, comma 2 e che è composto da istituzioni finanziarie sponsorizzate che condividono la medesima entità sponsor.
Articolo 2
Adeguata verifica in materia fiscale
1. Le RIFI effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (“due diligence”) per l’identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti corrisposti a NPFI, applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini indicati nel presente decreto
nonché nell’Allegato I. Le procedure di due diligence sono condotte sui conti di
persone fisiche e di entità, preesistenti e nuovi, così come definiti nella sezione I.A dell’Allegato I.
Articolo 3
Modalità di applicazione e comunicazione relative al prelievo alla fonte da parte degli Intermediari Qualificati con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense
1. A partire dal 1° luglio 2014, gli ITQI che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense di cui all’articolo 1, numero 26 a NPFI, applicano il prelievo alla fonte previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 18 giugno 2015, n. 95, e riversano l’ammontare del suddetto prelievo alle Autorità fiscali statunitensi secondo le modalità stabilite nell’accordo con il quale hanno assunto la qualità di Intermediario Qualificato con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense.
2. Ai fini dell’applicazione del prelievo di cui al comma 1, le RIFI diverse dalle ITQI
che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense di cui
all’articolo 1, numero 26 a NPFI, comunicano in tempo utile alla FI immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono in tale corresponsione i dati necessari per l’applicazione del prelievo alla fonte.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche qualora una FI percipiente tenuta all’ottenimento del GIIN non abbia comunicato un GIIN valido al momento del pagamento cui è applicabile il prelievo alla fonte. Nel caso di FI percipienti localizzate in Paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni considerate avere un Accordo
IGA in vigore e pubblicata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dall’IRS, la previsione di cui al precedente periodo si applica esclusivamente ai pagamenti corrisposti a partire dal 1o gennaio 2015.
Articolo 4 Registrazione presso il portale IRS
1. Le RIFI e le RDCIFI si registrano secondo le procedure e i termini stabiliti dalle competenti Autorità fiscali statunitensi, al fine di ottenere il codice GIIN e di essere incluse nella FFI list redatta dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti.
Articolo 5
Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate
1. Le RIFI comunicano all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:
a) in relazione ad ogni conto statunitense oggetto di comunicazione:
1) il nome ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo e il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata titolare del conto; nel caso di un conto intrattenuto da una Passive NFFE che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’articolo 2, risulta controllata da una o più persone statunitensi specificate, la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo e l’eventuale TIN statunitense dell’entità nonché il nome, l’indirizzo e il TIN statunitense delle persone statunitensi specificate che la controllano;
2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
3) la denominazione, il codice fiscale e il GIIN della RIFI;
4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un CVIC o contratto di
rendita, il valore maturato o valore di riscatto, alla fine dell'anno solare o di
altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è
stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura;
b) nel caso di un conto di custodia statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):
1) l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto, o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; e
2) i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale la RIFI ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
c) nel caso di un conto di deposito statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
d) nel caso di qualsiasi conto statunitense oggetto di comunicazione, diverso da quelli di cui alle lettere b) o c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale la RIFI agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
e) nel caso di un qualsiasi conto finanziario detenuto da una NPFI, la denominazione e l’indirizzo del titolare del conto, nonché l’importo complessivo dei pagamenti corrisposti all’istituzione finanziaria non partecipante titolare del conto come definiti al numero 27) dell’articolo 1.
2. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le RIFI determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.
3. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate contengono la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.
4. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente è il 30 aprile. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio dei dati.
Articolo 6 Esclusioni
1. Non è considerata IFI un’entità di un gruppo non finanziario, diversa da una Specified Insurance Company di cui all’articolo 1, numero 5, lettera d), che rispetta le seguenti condizioni:
a) L’entità sia membro di un gruppo non finanziario, come definito nella lettera b), e:
(i) non sia un’istituzione di deposito o di custodia, a meno che non svolga le funzioni di tali istituzioni esclusivamente per i membri del proprio Expanded Affiliated Group;
(ii) sia una holding company ovvero un centro di tesoreria o una captive finance company le cui attività consistono essenzialmente nello svolgimento di una o più delle funzioni descritte, rispettivamente, nelle lettere c) ed e);
(iii) l’entità non si qualifichi come, e non sia stata costituita in relazione a o per l’utilità di, un dispositivo giuridico o veicolo di investimento che ha la forma di un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un
leveraged buyout fund, o di qualsiasi altro veicolo d’investimento
similare costituito con una strategia d’investimento che consiste
nell’acquisire o finanziare imprese e nel trattare le partecipazioni in tali imprese come immobilizzazioni finanziarie ai fini d’investimento.
b) Gruppo non finanziario designa un Expanded Affiliated Group se:
(i) nel triennio che precede l’anno in cui viene effettuata la determinazione si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: non più del 25 per cento del reddito lordo del gruppo, senza computare i redditi di membri che sono “Excepted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business” ovvero “Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy”, come definite nei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense, nonché i redditi derivanti da transazioni infragruppo, è costituito da redditi passivi; non più del 5 per cento del reddito lordo del gruppo è attribuibile a membri del gruppo che sono FI, senza computare i redditi derivanti da transazioni infragruppo nonché i redditi dei membri del gruppo che sono CDCIFI ovvero CDCFFI; non più del 25 per cento del valore delle attività patrimoniali del gruppo, ad esclusione delle attività detenute da membri che sono “Excepted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business” ovvero “Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy”, come definite nei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense, nonché delle attività risultanti da transazioni infragruppo, è costituito da attività che producono o che sono detenute per la produzione di redditi passivi; e
(ii) le FI che partecipano al gruppo sono RIFI, NRIFI, PFFI o DCFFI.
c) Ai fini del numero (ii) della lettera a) si considerano centri di tesoreria le entità la
cui attività principale consiste nell’effettuazione di investimenti, operazioni di
copertura, e transazioni finanziarie con o per membri del proprio Expanded Affiliated Group con lo scopo di:
(i) gestire il rischio di variazioni di prezzo o di fluttuazioni valutarie rispetto a beni che sono o saranno detenuti dall’Expanded Affiliated Group o da membri dello stesso;
(ii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni di prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto a prestiti che sono stati o che saranno effettuati da parte di membri dell’Expanded Affiliated Group o da membri dello stesso;
(iii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni dei prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto ad attività o passività che devono essere registrate nel bilancio dell’Expanded Affiliated Group o di membri dello stesso;
(iv) gestire il capitale circolante dell’Expanded Affiliated Group o di
membri dello stesso investendo o effettuando operazioni di compravendita di attività finanziarie esclusivamente per conto e a rischio proprio o di membri del suo Expanded Affiliated Group;
(v) agire in qualità di veicolo di finanziamento per prendere a prestito fondi per il suo Expanded Affiliated Group o per membri dello stesso.
d) Ai fini del numero (ii) della lettera a) un’entità non è considerata centro di tesoreria se qualsiasi quota nel capitale di rischio o di debito di tale entità è detenuta da soggetti diversi da membri dell’Expanded Affiliated Group e il valore di rimborso o riscatto ovvero il rendimento ottenuto sulle predette quote è determinato principalmente facendo riferimento alle attività di investimento, copertura, finanziamento effettuate dal centro di tesoreria per soggetti esterni al suo Expanded Affiliated Group ovvero per qualsiasi membro del suo Expanded Affiliated Group che è una IE di cui all’articolo 1, numero 5), lettera c), numero ii) o una passive NFFE.
e) Ai fini del numero (ii) della lettera a) un’entità è una captive finance company se la sua attività principale consiste nell’effettuazione di investimenti (inclusa l’estensione di credito) o di operazioni di leasing con o per conto di fornitori, distributori,
intermediari, franchisee, o clienti di tale entità o di qualsiasi membro del proprio
Expanded Affiliated Group che è una Active NFFE.
2) Non è considerata IFI un’entità che fa parte di un gruppo composto esclusivamente da RIFI, NRIFI, RDCFFI, CDCFFI di cui all’articolo 1, numero 10.2, lettera b), PFFI, nonché limited FFI o limited branch come definite nei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense, a condizione che:
a) l’entità non intrattenga alcun conto finanziario, ad eccezione di quelli intrattenuti per i membri del proprio Expanded Affiliated Group;
b) l’entità non detenga un conto presso, o riceva pagamenti da, qualsiasi FI che non è un membro del proprio Expanded Affiliated Group;
c) l’entità corrisponda pagamenti di fonte statunitense sui quali è applicabile il prelievo alla fonte esclusivamente a membri del proprio Expanded Affiliated Group diversi da una limited FFI o una limited branch come definite nei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
d) l’entità non sia tenuta, per conto proprio o per conto di qualsiasi altra FI, compreso un membro del proprio Expanded Affiliated Group, ad adempiere gli obblighi di comunicazione o di applicazione del prelievo alla fonte sui pagamenti di fonte statunitense.
3) Non è considerata membro di un Expanded Affiliated Group una IE che riceve una
contribuzione di capitale iniziale di cui all’articolo 1, numero 30, da parte di un
membro del suddetto gruppo a condizione che:
a) il membro del gruppo che detiene l’IE è una FI la cui attività consiste nel fornire capitale iniziale per costituire entità di investimento, la partecipazione nelle quali è destinata ad essere venduta ad investitori terzi;
b) l’IE è stata costituita nel corso dell’ordinaria attività svolta dalla FI del suo gruppo indicata nella lettera a);
c) alla data in cui la FI di cui alla lettera a) acquista la partecipazione nel capitale, ogni partecipazione nell’IE eccedente il 50 per cento del valore totale delle azioni negoziabili della stessa - compresa una partecipazione di altri
membri del medesimo expanded affiliated group - è destinata ad essere
detenuta da tale FI per acquisita;
non più di tre anni dalla data in cui la stessa l’ha
d) nel caso in cui la partecipazione sia stata detenuta dalla FI di cui alla lettera
a) per oltre tre anni dalla data di acquisto, il valore aggregato della partecipazione detenuta da tale FI e da altri membri del medesimo Expanded Affiliated Group è uguale o inferiore al 50 per cento del valore totale delle azioni negoziali dell’IE.
4) Non sono considerati conti finanziari:
a) i conti di pertinenza di un asse ereditario, a condizione che la documentazione di tali conti includa una copia del testamento del de cuius o il certificato di morte.
b) i conti di garanzia, a condizione che tali conti siano stati aperti in relazione a:
(i) una sentenza o altra pronuncia dell’autorità giudiziaria;
(ii) una vendita, uno scambio, una locazione di beni se ricorrono le seguenti condizioni:
- il conto è costituito esclusivamente con un anticipo, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire l’obbligazione di una delle parti direttamente correlate alla transazione, o un pagamento similare, ovvero con un'attività finanziaria che è depositata nel conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione dei beni;
- il conto è costituito e utilizzato esclusivamente per garantire l’obbligazione dell’acquirente di pagare il prezzo di acquisto, del venditore di pagare ogni connessa passività, o del locatore o del conduttore di pagare per qualunque danno relativo al bene locato come concordato tra le parti;
- gli asset del conto, compreso il reddito che ne deriva, saranno pagati ovvero distribuiti a beneficio dell’acquirente, del venditore, del locatore o del conduttore quando il bene è ceduto, scambiato, restituito o la locazione è terminata;
- il conto non è un margin account o similare costituito in relazione alla
vendita o allo scambio di attività finanziarie;
- il conto non è associato a un conto di una carta di credito.
c) i conti pensionistici, compresi i piani pensionistici individuali emessi da un
assicuratore italiano autorizzato, a condizione che:
(i) tali conti siano soggetti a regolamentazione in quanto conti pensionistici individuali ovvero siano registrati o regolamentati come conti per l’accantonamento di benefici; e
(ii) i contributi individuali volontari siano limitati ovvero non eccedano in alcun anno la somma di 50.000,00 euro.
d) i contratti sottoscritti dai datori di lavoro per assicurare i lavoratori per il pagamento di indennità di fine rapporto (polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono calcolate sugli stipendi o sui salari che sono assoggettati a tassazione e a contribuzione previdenziale in Italia.
Articolo 7 Opzioni
1. Le RIFI possono effettuare le procedure di due diligence di cui all’articolo 2 utilizzando una o più delle opzioni previste dalle seguenti lettere:
a) le RIFI possono disapplicare le soglie o le esenzioni previste dall’Allegato I. Tale opzione può essere esercitata anche per specifiche categorie di conti;
b) le RIFI possono considerare quale conto finanziario preesistente, come definito
nella sezione I.A dell’Allegato I, indipendentemente dalla data di apertura, anche un conto per il quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
i) il titolare o il beneficiario del conto finanziario intrattiene già con la RIFI, o con un membro dell’Expanded Affiliated Group o dello Sponsored FI Group della RIFI, un conto finanziario esistente alla data del 30 giugno 2014,
ii) la RIFI, o i membri del suo Expanded Affiliated Group o Sponsored FI Group, trattano i conti finanziari del medesimo titolare o beneficiario come
consolidated obligations,
iii) le norme antiriciclaggio vigenti consentono alla RIFI di considerare già adempiuta la procedura di adeguata verifica antiriciclaggio sul conto
finanziario qualora tale adeguata verifica antiriciclaggio sia stata condotta su
un altro conto finanziario del medesimo titolare o beneficiario esistente alla data del 30 giugno 2014;
c) le RIFI possono trattare più conti come consolidated obligations e utilizzare la documentazione già acquisita con riferimento al medesimo titolare che intrattiene più conti:
i) presso la stessa filiale della RIFI,
ii) presso più filiali della RIFI o presso una o più filiali di un’istituzione finanziaria facente parte dello stesso Expanded Affiliated Group o Sponsored FI Group;
d) nel caso di cui al numero ii) della lettera c), una RIFI può utilizzare la documentazione già acquisita a condizione che la medesima RIFI nonché gli altri membri del suo Expanded Affiliated Group o Sponsored FI Group adottino:
i) un codice identificativo univoco che consente di recuperare in modo sistematico tutti i conti del medesimo titolare; ovvero
ii) un sistema condiviso dei conti, che consenta alla RIFI di accedere agevolmente ai dati presenti in detto sistema riguardanti la natura e le informazioni contenute nella documentazione, di registrare in modo agevole nel sistema le informazioni relative a qualsiasi fatto che può influire sull’affidabilità della documentazione e, altresì, di produrre evidenza delle modalità e delle tempistiche relative alla trasmissione dei dati riguardanti tali fatti nel sistema informativo e dimostrare che dette trasmissioni sono state processate e che ne è scaturita una nuova procedura di adeguata verifica in materia fiscale sui documenti individuati come inaffidabili o errati.
In entrambi i casi, le RIFI devono essere in grado di produrre all’Agenzia delle Entrate la documentazione o una annotazione interna della documentazione utilizzata
per determinare lo status del titolare del conto.
e) nel caso di cui al numero ii) della lettera c), e con riferimento ai conti preesistenti, come definiti nella sezione I.A dell’Allegato I, in alternativa a quanto previsto nella lettera d), la RIFI può utilizzare la documentazione già acquisita a condizione che ottenga e verifichi una copia di detta documentazione e che non abbia ragione di essere a conoscenza del fatto che tale documentazione è inaffidabile o errata;
f) una RIFI può utilizzare la documentazione già acquisita da un agente che agisce come mandatario, e che conserva detta documentazione in un sistema informativo, per conto di una o più RIFI, a condizione che la RIFI possa:
i) accedere agevolmente, direttamente o mediante richiesta all’agente, ai dati presenti in detto sistema informativo riguardanti la natura e le informazioni contenute nella documentazione,
ii) direttamente o mediante richiesta all’agente, registrare in modo agevole nel sistema informativo le informazioni relative a qualsiasi fatto che può influire sull’affidabilità della documentazione e, altresì, produrre evidenza delle modalità e delle tempistiche relative alla trasmissione dei dati relativi a tali fatti nel sistema informativo e dimostrare che tali trasmissioni sono state processate e che ne è scaturita una nuova procedura di adeguata verifica in materia fiscale sui documenti individuati come inaffidabili o errati,
iii) produrre all’Agenzia delle Entrate la documentazione o una annotazione interna della documentazione utilizzata per determinare lo status del titolare del conto.
g) nel caso indicato alla precedente lettera f), l’agente deve garantire che il sistema informativo da lui gestito consenta a tutte le RIFI che se ne avvalgono di comunicare
le informazioni che inficiano l’attendibilità della documentazione o dello status
assegnato al titolare del conto e che tale status sia modificato per tenere conto delle nuove informazioni raccolte.
Articolo 8
Fornitori terzi di servizi e sistema di sponsorizzazione
1. Ai fini di adempiere gli obblighi di due diligence di cui all’articolo 2, di comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie di cui all’articolo 3, le RIFI possono ricorrere a fornitori terzi di servizi secondo le disposizioni di cui alle seguenti lettere, ferma restando la responsabilità della RIFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi:
a) nell’ambito dei controlli effettuati dalle Autorità competenti sul corretto adempimento degli obblighi previsti dall’IGA Italia, le RIFI forniscono copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori terzi di servizi;
b) le RIFI non possono ritenere valido lo status del titolare del conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove sappiano o abbiano ragione di sapere che tale status è inaffidabile o errato.
2. Ai fini di adempiere gli obblighi di due diligence di cui all’articolo 2, di comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie di cui all’articolo 3, le RIFI possono ricorrere a una entità sponsor secondo le disposizioni di cui alle
seguenti lettere, ferma restando la responsabilità della RIFI per il corretto
assolvimento dei suddetti obblighi:
a) le RIFI sponsorizzate sono entità di investimento
diverse da un qualified
intermediary, una withholding foreign partnership, un withholding foreign trust, come definiti nelle pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense;
b) l’entità sponsor deve:
i) stipulare un accordo con una o più RIFI con il quale accetta di adempiere gli obblighi di cui al presente comma posti in capo alle RIFI;
ii) registrarsi presso l’IRS come entità sponsor;
iii) registrare presso l’IRS ciascuna RIFI sponsorizzata entro il termine previsto dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense, ovvero, entro la data di avvio del rapporto di sponsorizzazione, se successiva;
iv) non aver ricevuto una revoca della qualifica di entità sponsor;
v) identificare ciascuna RIFI sponsorizzata nell’ambito delle comunicazioni di cui all’articolo 5.
3. Quando un’entità sponsor agisce per una o più RIFI sponsorizzate, la qualifica del conto finanziario tra i conti preesistenti e i nuovi conti, come tali termini sono definiti nella sezione I.A dell’Allegato I, può essere effettuata con riferimento alla circostanza che tale conto sia preesistente o nuovo per l’entità sponsor e non per l’istituzione finanziaria sponsorizzata.
Articolo 9 Decorrenza
1. Le RIFI comunicano all’Agenzia delle entrate:
a) in relazione al 2014, esclusivamente le informazioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 5;
b) in relazione al 2015, le informazioni indicate nelle lettere da a) ad e) del comma 1 dell’articolo 5, ad eccezione dei corrispettivi totali lordi di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5;
c) in relazione al 2016 e agli anni successivi, le informazioni indicate nelle lettere da
a) ad e) del comma 1 dell’articolo 5.
2. In relazione alle informazioni sui conti statunitensi esistenti alla data del 30 giugno 2014 e con riferimento ai periodi dal 2014 al 2016, le RIFI non sono tenute a comunicare il TIN statunitense se i loro archivi non contengono tale dato; in mancanza del TIN statunitense le RIFI comunicano la data di nascita del titolare del conto o della persona statunitense che controlla una passive NFFE, sempreché tale informazione sia presente in detti archivi.
3. In relazione alle informazioni sui conti statunitensi esistenti alla data del 30 giugno 2014, la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le procedure di due
diligence su tali conti sono completate secondo le modalità e i termini previsti nell’Allegato I.
Articolo 10 Norme di esecuzione
1. Gli adempimenti degli obblighi previsti per le RIFI dalle disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell’IGA Italia nonché da quelle del presente decreto a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Relativamente alle violazioni degli obblighi di cui al comma 1, le sanzioni di cui all’articolo 9 della legge 18 giugno 2015, n. 95, si applicano solo qualora gli adempimenti di cui al medesimo comma 1 non siano effettuati entro il termine ivi previsto.
3. Con provvedimento del Direttore Generale delle finanze e del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere previste ulteriori disposizioni concernenti le modalità di applicazione stabilite dal presente decreto.
Articolo 11 Efficacia
1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana e ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma,
Il Ministro
ALLEGATO I - Obblighi di due diligence per l’identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti a talune Non Participating Financial Institution
Sezione I – Definizioni e regole generali
A. Definizioni
Ai fini dell’effettuazione delle procedure di due diligence:
1. “Conti preesistenti” designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una RIFI al 30 giugno 2014.
2. “Nuovi conti” designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una RIFI dal 1° luglio 2014.
3. “Conti di persone fisiche” designa i conti finanziari intrattenuti presso una RIFI da persone fisiche.
4. “Conti di entità” designa i conti finanziari intrattenuti presso una RIFI da soggetti diversi da persone fisiche.
5. “Conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante” designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 risulta superiore a $ 50.000,00 ($ 250.000,00 nel caso di contratti di assicurazione a valore maturato e contratti di rendita) e inferiore o uguale a $ 1.000.000,00.
6. “Conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante” designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 ovvero al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo eccede $ 1.000.000,00.
7. “Conti preesistenti di entità” designa i conti finanziari di entità aperti presso una RIFI al 30 giugno 2014.
8. “Nuovi conti di entità” designa i conti finanziari di entità aperti presso una RIFI dal 1° luglio 2014.
9. “Procedure antiriciclaggio” designa le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché dai provvedimenti della Banca d’Italia e del Ministero dell’economia e delle finanze.
10. “Prove documentali” designa la documentazione, di seguito elencata, accettata nell’ambito delle procedure di due diligence:
a) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale del Paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
b) per le persone fisiche, valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e comunemente utilizzato ai fini identificativi;
c) per le entità, documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell’entità nonché l’indirizzo della sua sede principale nel Paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l’entità dichiara di essere residente ovvero in cui l’entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
d) per i conti intrattenuti in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall’IRS in relazione a un QI agreement, ciascuno dei documenti diversi dai Modelli “IRS Form W-8” o “IRS Form W-9” ai quali fa riferimento l’allegato specifico di tale giurisdizione al QI agreement per l’identificazione delle persone fisiche o delle entità;
e) bilanci, informative commerciali ai terzi, istanze di fallimento, o relazioni alla
U.S. Securities and Exchange Commission.
B. Regole generali
Nell’applicare le procedure di due diligence le RIFI adottano le seguenti regole:
1. Tutti gli importi in dollari si intendono inclusivi dell’equivalente in altre valute.
2. Ove non diversamente previsto, il saldo o valore di un conto finanziario viene determinato all’ultimo giorno di un anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
3. Il saldo o valore di una soglia al 30 giugno 2014 viene determinato a tale data ovvero alla fine del periodo di rendicontazione alla clientela immediatamente precedente a tale data.
4. Il saldo o valore di una soglia all’ultimo giorno di un anno solare viene determinato all’ultimo giorno del periodo di rendicontazione alla clientela che finisce con o entro tale anno solare.
5. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo E(1) della sezione II, un conto
finanziario è considerato un conto statunitense oggetto di comunicazione a partire
dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di due diligence.
6. Le
RIFI,
qualora siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza
dell’inesattezza o inaffidabilità di un’autocertificazione o di una prova documentale, non possono considerare valida tale autocertificazione o prova documentale.
Sezione II – Conti preesistenti di persone fisiche
X. Xxxxx per i quali non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.
Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della facoltà di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i seguenti conti finanziari:
1. Conti preesistenti di persone fisiche con saldo o valore pari o inferiore a $ 50.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo.
2. CVIC e contratti di rendita con saldo o valore pari o inferiore a $250.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo.
3. CVIC e contratti di rendita, a condizione che tali contratti non possano essere venduti a residenti degli Stati Uniti e che, qualora detenuti da residenti in Italia, siano sottoposti ad obblighi di comunicazione o di applicazione della ritenuta.
4. Conti di deposito con saldo o un valore pari o inferiore a $50.000.
B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante.
1. Ricerca negli archivi elettronici.
La RIFI verifica le informazioni rintracciabili elettronicamente conservate nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti statunitensi (“U.S. Indicia”):
a) Identificazione del titolare del conto come statunitense;
cittadino o residente
b) Indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti;
c) Attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (ivi compresi una
2. Se
casella postale statunitense o un indirizzo “c/o” statunitense);
d) Attuale numero di telefono statunitense;
e) Ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti;
f) Procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; oppure
g) Indirizzo “c/o” o di fermo posta che rappresenta l’unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi della RIFI. Per i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante, un indirizzo “c/o” al di fuori degli Stati Uniti non costituisce un indizio di conti statunitensi.
tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di xxxxx
statunitensi, non sono richiesti ulteriori interventi fino a quando non vi sia un cambiamento di circostanze sul pertinente conto finanziario a seguito del quale uno o più U.S. Indicia vengono associati al conto stesso.
3. Se tramite la ricerca elettronica vengono rilevati uno o più U.S. Indicia, la RIFI considera il pertinente conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione.
4. Nonostante la rilevazione di U.S. Indicia ai sensi del sub-paragrafo B(1) della presente sezione, una RIFI non deve considerare un conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione nei casi in cui:
a) Xxx il titolare del conto sia identificato come cittadino o residente statunitense, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
(1) un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti;
(2) un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi comprovante la cittadinanza in un Paese diverso dagli Stati Uniti.
b) Ove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un luogo di
nascita negli Stati Uniti, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
(1) un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti;
(2) un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi comprovante la cittadinanza in un Paese diverso dagli Stati Uniti;
(3) una copia del Certificate of Loss of Nationality of the United States del titolare del conto ovvero una ragionevole spiegazione scritta che indichi le ragioni per cui il titolare del conto ha rinunciato alla cittadinanza statunitense o non l’ha ottenuta alla nascita.
c) Ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano un indirizzo corrente postale o di residenza statunitense, ovvero uno o più numeri telefonici statunitensi, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
(1) un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti;
(2) un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale ovvero un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
d) Xxx le informazioni sul titolare di un conto comprendano ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti e:
(1) un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale o un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; ovvero
(2) una ragionevole spiegazione scritta che attesti che il titolare del conto non è cittadino né fiscalmente residente negli Stati Uniti.
e) Ove le informazioni sul titolare di un conto includano numeri telefonici statunitensi e non statunitensi, ovvero una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, ovvero un indirizzo “c/o” o
di fermo posta che rappresenta l’unico recapito del titolare del conto, la RIFI
acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio:
(1) un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti; ovvero
(2) un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale ovvero un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
C. Termini e procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante.
1. Le RIFI effettuano le procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche
di importo non rilevante ai fini dell’individuazione degli U.S. Indicia entro il 30
giugno 2016.
2. Qualora su un conto preesistente di persona fisica di importo non rilevante si
verifichi un cambiamento di circostanze a seguito del quale si associano al conto
stesso
uno
o più degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo B(1) della presente
sezione, la RIFI considera tale conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione.
3. Con esclusione dei conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente sezione, i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione si considerano tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.
D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante al 30 giugno 2014 o al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo.
1. Ricerca negli archivi elettronici.
La RIFI verifica le informazioni rintracciabili elettronicamente conservate nei propri archivi al fine di individuare la presenza di uno o più degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo B(1) della presente sezione.
2. Ricerca negli archivi cartacei.
Se le banche dati della RIFI interrogabili elettronicamente prevedono appositi campi per l’acquisizione delle informazioni individuate al sub-paragrafo D(3) della presente sezione, non è necessaria un’ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente non acquisiscono la totalità di tali informazioni, per individuare la presenza di uno o più degli U.S. Indicia di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, la RIFI verifica l’anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto finanziario e acquisiti nel corso degli ultimi cinque anni:
a) le più recenti prove documentali;
b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;
c) la più recente documentazione acquisita in conformità alle procedure antiriciclaggio o per altre finalità di legge;
d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide;
e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti.
3. Eccezione nel caso in cui gli archivi elettronici contengano informazioni sufficienti.
La RIFI non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei descritta al sub-paragrafo D(2) della presente sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:
a) cittadinanza e/o residenza del titolare del conto;
b) attuale indirizzo postale e/o di residenza del titolare del conto;
c) eventuale/i numero/i di telefono attuale/i del titolare del conto;
d) presenza di eventuali ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto;
e) presenza di un indirizzo “c/o” o di fermo posta del titolare del conto, laddove non siano registrati indirizzi postali o di residenza del titolare del conto;
f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
4. Richiesta al responsabile del rapporto.
In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui sopra, la RIFI considera come conti statunitensi oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti collegati a tale conto) se il responsabile del rapporto ha effettiva conoscenza del fatto che il titolare del conto è una persona statunitense specificata.
5. Effetti del rilevamento di U.S. Indicia
a) Se nel corso della procedura di verifica rafforzata non viene rilevato nessuno degli U.S. Indicia elencati al sub-paragrafo B(1) della presente sezione e il conto non è altresì identificato come detenuto da una persona statunitense specificata nell’ambito della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D(4)
della presente sezione, non sono richiesti ulteriori interventi fino a quando non si verifica un cambiamento di circostanze come descritto al sub-paragrafo E(4) della presente sezione.
b) Se nel corso della procedura di verifica rafforzata viene rilevato uno o più degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, o se successivamente si verifica un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l’associazione al conto stesso di uno o più U.S. Indicia, la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione.
c) Con esclusione dei conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente sezione, i conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione si considerano tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.
E. Termini e procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante
1. Le RIFI effettuano le procedure di verifica rafforzata dei conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante entro il 30 giugno 2015.
Qualora un conto finanziario sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base a detta verifica entro il 31 dicembre 2014, la RIFI segnala le informazioni richieste per il 2014 nella prima comunicazione relativa al conto e, per tutti gli anni successivi, con cadenza annuale.
Xxxxxxx detto conto finanziario sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione dopo il 31 dicembre 2014 ed entro il 30 giugno 2015, la RIFI non deve segnalare le informazioni richieste su tale conto per il 2014 ed effettua le comunicazioni sul conto relative alle annualità successive.
2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, la RIFI completa le procedure di verifica rafforzata descritte al sub-
paragrafo D della presente sezione entro i sei mesi successivi all’ultimo giorno
dell’anno solare in cui il conto diviene conto di importo rilevante. La RIFI segnala le informazioni richieste su tale conto a partire dall'anno in cui esso viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale.
3. Salvo quanto previsto dal sub paragrafo E(4) della presente sezione e con
l’eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D(4) della presente sezione, la RIFI non è tenuta ad effettuare le procedure di verifica rafforzata su un conto di importo rilevante su base annuale.
4. Qualora su un conto preesistente di persona fisica di importo rilevante si verifichi un cambiamento di circostanze a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, la RIFI considera tale conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione.
5. Le RIFI mettono in atto procedure idonee a garantire che i responsabili del rapporto possano individuare eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto.
X. Xxxxx preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per altre finalità. Una RIFI che, per adempiere i propri obblighi ai sensi di un accordo con l’IRS del tipo qualified intermediary, ovvero al fine di adempiere i propri obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, abbia precedentemente ottenuto dal titolare di un conto documentazione da cui si evince che quest’ultimo non ha lo status né di cittadino statunitense né di residente statunitense, non è obbligata a effettuare le procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione in relazione a conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente sezione in relazione a conti di importo rilevante.
Sezione III – Nuovi conti di persone fisiche
X. Xxxxx per i quali non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.
Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della facoltà di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i seguenti conti finanziari:
1. Nuovi conti di persone fisiche che costituiscono conti di deposito, a meno che il saldo di tali conti non superi $50.000 al termine di un anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
2. Nuovi conti di persone fisiche che costituiscono CVIC, a meno che il valore maturato non superi $50.000 al termine di un anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
B. Procedure di verifica per i nuovi conti di persone fisiche.
1. Per i nuovi conti di persone fisiche, diversi da quelli descritti al sub-paragrafo A della presente sezione, all’atto dell’apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell’anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del sub-paragrafo A della presente sezione) la RIFI acquisisce un'attestazione di residenza fiscale nella forma di:
a) autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali; ovvero
b) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale ovvero valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
La RIFI verifica l’attendibilità dell'attestazione di residenza fiscale acquisita ai sensi delle lettere a) e b) del presente sub-paragrafo sulla base delle altre informazioni acquisite nell’ambito delle procedure di apertura del conto, ivi compresa l’eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure antiriciclaggio.
2. Se l'attestazione di residenza fiscale acquisita nell’ambito delle procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione indica che il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione e acquisisce un’autocertificazione che comprende il TIN degli Stati Uniti.
3. Se la RIFI, a seguito di un cambiamento di circostanze, ha conoscenza o ha motivo
di essere a conoscenza del fatto che l'attestazione di residenza fiscale acquisita
nell’ambito delle procedure di cui al sub-paragrafo (B)1 della presente sezione è divenuta inesatta o inattendibile, acquisisce una nuova copia di detta attestazione di residenza fiscale per stabilire se il titolare del conto è un cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se la RIFI non riesce ad acquisire una nuova valida attestazione di residenza fiscale, considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione.
C. Eccezioni e procedure alternative di identificazione
1. Non costituiscono conti statunitensi oggetto di comunicazione i contratti collettivi di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato e i contratti collettivi di rendita stipulati da datori di lavoro in favore dei propri dipendenti. La predetta esclusione si applica fino alla data in cui viene effettuato un pagamento in favore del dipendente/titolare della polizza o del beneficiario e a condizione che:
a) il datore di lavoro attesti che nessun dipendente/titolare della polizza è una persona statunitense;
b) il contratto sia stipulato da un datore di lavoro in favore di almeno venticinque dipendenti/titolari della polizza;
c) gli unici soggetti legittimati a ricevere i pagamenti derivanti dal contratto siano i dipendenti/titolari della polizza ovvero i beneficiari mortis causa da essi nominati;
d) l’ammontare complessivo dei pagamenti dovuti a qualunque dipendente/titolare di polizza o beneficiario non ecceda $ 1.000.000,00.
2. Non costituiscono conti statunitensi oggetto di comunicazione i contratti assicurativi sulla vita per i quali risulta misurabile un valore maturato a condizione
che la RIFI non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che i beneficiari mortis causa di tali contratti sono persone statunitensi.
Sezione IV – Conti preesistenti di entità
A. Xxxxx preesistenti di entità per i quali non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.
Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della facoltà di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i conti preesistenti di entità il cui saldo o valore non sia superiore a $250.000 , fintantoché detto saldo non superi $1.000.000.
X. Xxxxx preesistenti di entità soggetti a verifica.
I conti preesistenti di entità il cui saldo o valore superi $ 250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entità il cui saldo o valore sia inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014 ma superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, sono soggetti a verifica in conformità alle procedure indicate al sub-paragrafo D della presente sezione.
X. Xxxxx preesistenti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione.
Con riferimento ai conti preesistenti di entità soggetti a verifica, si considerano conti statunitensi oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone statunitensi specificate ovvero da Passive NFFE controllate da una
o più persone fisiche che sono residenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi.
Inoltre, per i conti detenuti da NPFI viene comunicato all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti su tali conti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del presente decreto.
D. Procedure di verifica per l’identificazione dei conti preesistenti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione.
Per i conti preesistenti di entità descritti al sub-paragrafo B della presente sezione, la RIFI applica le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto
da una o più persone statunitensi specificate, ovvero da Passive NFFE controllate da una o più persone fisiche che sono residenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi, ovvero da NPFI:
1. Determinare se l’entità è una persona statunitense specificata.
a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o dei rapporti con la clientela (ivi comprese quelle raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio) per determinare se dette informazioni indicano che l’entità titolare del conto è una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni indicanti che l’entità è una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o organizzazione negli Stati Uniti, o un indirizzo statunitense.
b) Se le informazioni indicano che l’entità titolare del conto è una persona statunitense, la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non ottenga un’autocertificazione da parte del titolare del conto, o possa ragionevolmente determinare, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona statunitense specificata.
2. Determinare se un’entità non statunitense è un’istituzione finanziaria.
a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o dei rapporti
con la clientela (ivi comprese quelle raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio) per determinare se dette informazioni indicano che l’entità titolare del conto è un’istituzione finanziaria.
b) Se le informazioni indicano che l’entità titolare del conto è un’istituzione
finanziaria, o se la RIFI verifica il GIIN del titolare del conto sulla FFI list
pubblicata dall'IRS, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.
3. Determinare se un’istituzione finanziaria è una NPFI i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti all’obbligo di comunicazione per l’importo complessivo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del presente decreto.
a) Salva l’applicazione del sub-paragrafo D(3)(b) della presente sezione, se il titolare del conto è un’istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA, non sussiste l’obbligo di ulteriori verifiche, identificazioni, o comunicazioni con riferimento al conto. La RIFI può ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o in proprio possesso ovvero verificando il GIIN del titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS.
b) Se il titolare del conto è un’istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA trattata dall'IRS come NPFI, il conto non è un conto statunitense soggetto a comunicazione, ma i pagamenti effettuati al titolare del conto sono oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del presente decreto.
c) Se il titolare del conto non è un’istituzione finanziaria italiana o di una
giurisdizione che ha sottoscritto un IGA, la RIFI considera tale entità come NPFI i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti a comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del presente decreto, a meno che la RIFI:
(1) Xxxxxxx un’autocertificazione con la quale l'entità titolare del conto dichiara di essere una CDCFFI o un EBO; ovvero
(2) Nel caso delle PFFI o delle RDCFFI, verifichi il GIIN del titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS.
4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense oggetto di comunicazione.
Per il titolare di un conto preesistente di entità che non è identificato né come persona statunitense, né come istituzione finanziaria, la RIFI individua (i) se l’entità ha persone che esercitano il controllo, (ii) se l’entità è una Passive NFFE, e (iii) se una o più delle persone che esercitano il controllo sull’entità sono cittadini o residenti degli Stati Uniti. In tale determinazione la RIFI segue le regole dei sub-paragrafi da D(4)(a) a D(4)(d) della presente sezione nell’ordine più appropriato alle circostanze.
a) Per determinare le persone che esercitano il controllo su un’entità, una RIFI
può utilizzare le informazioni raccolte e conservate procedure antiriciclaggio.
in conformità alle
b) Per determinare se un’entità è una Passive NFFE, la RIFI ottiene un’autocertificazione da parte del titolare del conto, a meno che, in base alle informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, ivi incluso il riscontro del GIIN per i conti detenuti da Direct Reporting NFFE e Sponsored
Direct Reporting NFFE, essa non l’entità è una Active NFFE.
possa verosimilmente determinare che
c) Per determinare se una persona che esercita il controllo su una Passive NFFE è un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, la RIFI può utilizzare:
(1) le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio, nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con saldo che non superi $1.000.000; ovvero
(2) nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con saldo che superi $1.000.000, un’autocertificazione da parte dell'entità titolare del conto o della persona che esercita il controllo su detta entità
d) Se almeno una delle persone che esercitano il controllo su una Passive NFFE è un cittadino statunitense o è residente negli Stati Uniti, il conto è considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione.
E. Termini per le verifiche e le procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entità
1. Le RIFI effettuano entro il 30 giugno 2016 le procedure di verifica dei conti preesistenti di entità con saldo o valore che superi $ 250.000 al 30 giugno 2014.
2. Le RIFI effettuano le procedure di verifica dei conti preesistenti di entità con saldo o valore che non superi $ 250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi $ 1.000.000 al 31
dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, entro i sei mesi successivi alla fine dell’anno solare in cui detto saldo o valore supera $ 1.000.000.
3. Se la RIFI, a seguito di un cambiamento di circostanze, ha conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l’autocertificazione o altra documentazione associata al conto è divenuta inesatta o inattendibile, ridetermina lo status del titolare del conto in conformità alle procedure descritte al sub-paragrafo D della presente sezione.
F. Procedure alternative di identificazione
1. Per determinare lo status dei titolari dei conti preesistenti di entità descritti al sub- paragrafo B della presente sezione, la RIFI può utilizzare, in alternativa alle procedure indicate al sub-paragrafo D, le informazioni elaborate dai propri sistemi standardizzati di codificazione industriale e contenute nei propri archivi. Per sistema standardizzato di codificazione industriale si intende un sistema utilizzato dalla RIFI, per finalità diverse da quelle fiscali, allo scopo di classificare i titolari del conto in base alla tipologia di attività esercitata. Tale sistema deve essere già in uso al 1° gennaio 2012 ovvero, se la RIFI è stata costituita successivamente, entro sei mesi dalla data di costituzione della RIFI.
2. La RIFI può ritenere valido lo status del titolare del conto, determinato ai sensi del numero 1 del presente sub-paragrafo F, se non rileva uno o più degli U.S. Indicia di cui al numero 3 del presente sub-paragrafo F. In presenza di U.S. Xxxxxxx, la RIFI considera il conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione, a
meno che ottenga un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è
fiscalmente residente negli Stati Uniti e una delle prove documentali indicate al sub- paragrafo A(10) della sezione I.
3. Ai fini del presente sub-paragrafo F, per U.S. Indicia si intende:
a) classificazione del titolare del conto come residente negli Stati Uniti;
b) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense;
c) ordini di bonifico permanente in favore di un indirizzo statunitense o di un conto intrattenuto negli Stati Uniti;
d) attuale numero di telefono statunitense del titolare del conto;
e) procura o potestà di firma conferita ad un soggetto con indirizzo statunitense;
f) indirizzo “c/o” o di fermo posta che rappresenta l’unico indirizzo disponibile per l’entità titolare del conto.
Sezione V – Nuovi conti di entità
A. La RIFI determina se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense specificata (Specified U.S. Person); (ii) un’istituzione finanziaria italiana (IFI) o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA (PJFI); (iii) una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Deemed Compliant Foreign Financial Istitutions (DCFFI), un Exempt Beneficial Owner (EBO), ovvero (iv) una Active NFFE o una Passive NFFE.
B. Una RIFI può ragionevolmente determinare che il titolare di un conto è una Active NFFE, un’istituzione finanziaria italiana (IFI) o di altra giurisdizione che ha sottoscritto un IGA (PJFI) sulla base delle informazioni in proprio possesso o che sono pubblicamente disponibili, ivi incluso il riscontro del GIIN del titolare del conto.
C. In tutti gli altri casi, la RIFI ottiene un’attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso.
1. Se l’entità titolare del conto è una persona statunitense specificata (Specified
U.S. Person), la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account).
2. Se l’entità titolare del conto è una Passive NFFE, la RIFI identifica le persone che esercitano il controllo su tale entità in conformità alle procedure antiriciclaggio, e determina se almeno una di tali persone è un cittadino o un residente degli Stati Uniti in base ad un’attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione da parte dell'entità titolare del conto o delle persone
che esercitano il controllo su detta entità. Se almeno una di tali persone è un cittadino statunitense o è residente negli Stati Uniti, il conto è considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione.
3. Se l’entità titolare del conto è: (i) una persona statunitense (U.S. Person) diversa da una persona statunitense specificata; (ii) salvo quanto previsto nel sub-paragrafo C(4) della presente sezione, un’istituzione finanziaria italiana (IFI) o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA (PJFI); (iii) una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Deemed Compliant Foreign Financial Istitutions (DCFFI), un Exempt Beneficial Owner (EBO);
(iv) una Active NFFE; (v) una Passive NFFE non controllata da cittadini o residenti degli Stati Uniti, il conto non è considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione e non sussiste alcun obbligo di comunicazione.
4. Se l’entità titolare del conto è una NPFI, il conto non costituisce un conto
statunitense oggetto di comunicazione, ma l'importo aggregato dei pagamenti
corrisposti al titolare del conto deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del presente decreto.
Sezione VI – Regole supplementari
A. Regole supplementari
Nell’applicare le procedure di due diligence, le RIFI adottano le seguenti regole supplementari:
1. Regola di aggregazione dei conti
Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei conti detenuti da una persona fisica o da un’entità, una RIFI aggrega tutti i conti del medesimo titolare intrattenuti presso di essa, nonché quelli intrattenuti presso membri del proprio Expanded Affiliated Group o Sponsored FI Group, sempreché i sistemi informatici utilizzati colleghino detti conti con riferimento ad un dato, quale il codice cliente o il codice fiscale del titolare del conto. Ai fini dell’applicazione della presente regola di
aggregazione, con riferimento ai conti di persone fisiche, la RIFI attribuisce a ciascuno dei titolari di un conto cointestato l'intero saldo o valore del conto.
2. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto
Una RIFI, per determinare se il conto intrattenuto da una persona fisica è un conto di importo rilevante, aggrega tutti i conti che sono affidati ad un responsabile del rapporto, ove quest’ultimo abbia conoscenza o motivo di essere a conoscenza del fatto che si tratti di conti direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti, non in qualità di fiduciario, dalla medesima persona. Per responsabile del rapporto si intende un funzionario o altro dipendente della RIFI a cui la RIFI stessa ha assegnato su base continuativa la responsabilità di seguire uno o più titolari di conti con saldo o valore superiore a $ 1.000.000,00, ai quali fornisce consulenza o altre eventuali attività di servizio e assistenza. Ai fini del calcolo del predetto saldo o valore, si applica la regola di aggregazione dei conti di cui al numero 1 del presente sub-paragrafo A.
3. Regola per la conversione valutaria
Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei conti denominati in una valuta differente dal dollaro statunitense, le RIFI convertono l’importo delle soglie in dollari di cui al presente Allegato I in tale valuta utilizzando il tasso di cambio a pronti pubblicato, fissato all’ultimo giorno dell’anno solare precedente l’anno in cui determina tale saldo o valore.
4. Durata della documentazione utilizzabile ai fini della due diligence.
Le prove documentali di cui al numero 10 del sub-paragrafo A della sezione I nonché le autocertificazioni rilasciate dal titolare del conto utilizzate dalle RIFI per determinare lo status dei titolari dei conti ai fini della due diligence hanno durata illimitata, sempreché non intervengano cambiamenti di circostanze che comportano una variazione di tale status.
5. Documentazione utilizzabile per i conti acquisiti nell’ambito di operazioni di fusione o che comportano l’acquisizione in massa di conti.
Una RIFI può documentare i conti acquisiti nell’ambito di operazioni di fusione o che
comportano l’acquisizione in massa di conti avvalendosi della documentazione raccolta dai propri predecessori x xxxxx causa.
Qualora la RIFI acquisisca i predetti conti da un soggetto, diverso da un membro del proprio Expanded Affiliated Group, che sia un sostituto d’imposta statunitense ovvero che abbia già adempiuto gli obblighi di due diligence e rivesta la qualifica di RIFI, di RDCFFI di cui all’articolo 1, numero 10.1, lettera b) del presente decreto, di PFFI, essa può ritenere valido lo status dei titolari dei conti determinato dal proprio predecessore o dante causa per un periodo di sei mesi dalla data dell’acquisizione di detti conti, a meno che non sia a conoscenza che tale status è errato o non intervenga un cambiamento di circostanze. Trascorso tale periodo di sei mesi, la RIFI che acquisisce i predetti conti può ritenere valido lo status dei titolari dei conti determinato dal proprio predecessore o xxxxx causa se la documentazione in proprio possesso, inclusa quella ottenuta dal proprio predecessore o xxxxx causa, conferma tale status.