Sottoscritto l’accordo per l’accesso alle prestazioni
Alle lavoratrici e ai lavoratori
della BCC SAN XXXXXXXX XXXXXXX
Sottoscritto l’accordo per l’accesso alle prestazioni
straordinarie del Fondo di solidarietà
Il giorno 25 gennaio scorso, è ripresa la trattativa aperta ai sensi dell’art. 22, parte terza, del Contratto Nazionale di Lavoro che era stata sospesa a novembre dello scorso anno per volontà aziendale. L’incontro si è concluso con la sottoscrizione di un accordo che segna la conclusione della procedura sindacale.
L’Accordo, oltre ad attivare le prestazioni straordinarie del Fondo di Sostegno al Reddito al fine di favorire il prepensionamento su base volontaria, contiene importanti materie a tutela di tutti i colleghi. In sintesi l’accordo prevede:
A. ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’
Il programma di esodo verrà realizzato per un numero massimo di 7 persone che matureranno i requisiti pensionistici (cd. Fornero) entro il 31/12/2026, per un periodo di permanenza massima in esodo di 60 mesi.
Le/gli Interessate/i, in possesso dei requisiti richiesti e che intendano accedere all’esodo volontario, dovranno far pervenire la propria adesione entro il 15 marzo p.v. e attestare all’azienda i requisiti necessari attraverso idonea documentazione INPS.
La cessazione del rapporto di lavoro avverrà ovviamente su base consensuale e si perfezionerà con la stipula di accordi individuali da formalizzare entro il 31 marzo 2021.
L’accordo prevede che a tutti i Lavoratori che aderiranno al processo di esodo volontario, sarà riconosciuto per tutto il tempo di permanenza nel Fondo:
a) Le condizioni bancarie tempo per tempo vigenti riservate al personale in servizio;
b) Il versamento, da parte della BCC, della quota d’iscrizione del costo per l’adesione individuale alla Cassa Mutua di categoria nonché la quota corrispondente per la copertura per la garanzia LTC;
c) Il mantenimento dell’iscrizione al Fondo Pensione Nazionale, con permanenza dell’obbligo di contribuzione della BCC per la quota di sua competenza;
d) Garantire le medesime condizioni assicurative in caso di premorienza definite dall’art.
71 del CCNL a favore dei familiari dei lavoratori dipendenti;
e) In caso di ritardo nella corresponsione dell’assegno straordinario, la Banca s’impegna
a concedere un fido in conto corrente a tasso zero.
B. RICAMBIO GENERAZIONALE
Al fine di favorire il ricambio generazionale, la Banca, per ogni rapporto di lavoro risolto in conseguenza del presente accordo, si impegna ad assumere a tempo indeterminato almeno un giovane proveniente dai territori di riferimento della BCC entro sei mesi dalla data di risoluzione del singolo rapporto.
C. VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’– FORMAZIONE
Abbiamo condiviso il principio che la formazione continua assume un valore determinante e rappresenta lo strumento per la valorizzazione della professionalità e lo sviluppo dei percorsi di carriera.
Per questo motivo, nella predisposizione dei piani formativi annuali, la Banca si impegna ad un confronto costante con le RSA per poter offrire ai lavoratori una formazione rispondente a criteri di crescita, personalizzazione e condivisione.
Inoltre, qualora si rendessero disponibili nuove posizioni lavorative o siano necessarie nuove figure professionali, nell’ottica della valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda, sarà valutato favorevolmente il ricorso al personale in servizio.
D. RELAZIONE CON IL PERSONALE E LE R.S.A.
La Banca favorirà un sistema di relazioni sindacali trasparente, partecipato e finalizzato a soluzioni condivise.
In tale contesto la Banca manterrà con le RSA un confronto periodico avente ad oggetto tutte le materie inerenti il personale quali: l’andamento aziendale, il piano strategico, le modifiche organizzative tempo per tempo adottate, l’applicazione dell’istituto del Part time, l’utilizzo del personale non a tempo indeterminato, la verifica degli inquadramenti, le eventuali nuove assunzioni (diverse da quanto previsto nel capoverso b) a titolo di ricambio generazionale) con inquadramento superiore alla 3° area 4° livello di personale proveniente da altri Istituti Bancari.
In tema di revisione della rete filiali, abbiamo concordato che, fino alla stipula di specifico accordo di Gruppo relativo alla definizione del nuovo modello di business, la Banca applicherà la normativa vigente.
Per quanto riguarda i fringe benefit Banca e RR.SS.AA. definiranno una revisione organica degli stessi entro il 31.03.2021.
Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto, che tutela i Lavoratori che volontariamente decideranno di aderire alle prestazioni straordinarie del Fondo di Sostegno al Reddito, incentiva le assunzioni di giovani favorendo il ricambio generazionale e sostiene la valorizzazione professionale dei Lavoratori. Inoltre, pone le basi per un proficuo rapporto fra azienda e rappresentanti dei lavoratori.
Per verificare il corretto adempimento di quanto definito nell’accordo, la delegazione sindacale di Gruppo e la Capogruppo faranno – insieme all’azienda, alle RR.SS.AA. e alle XX.XX. Territoriali - un incontro di verifica entro il prossimo mese di aprile.
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 gennaio 2021
LE RR.SS.AA.
LA DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO XXX.XX