Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 12 giugno 2014
Indice
1. Premessa
2. Scopo e campo d’applicazione
3. Destinatari
4. Riferimenti
5. Definizioni
6. Requisiti dell’informazione privilegiata
7. Classificazione dell’informazione market sensitive
8. Registro
9. Misure di confidenzialità
Sicurezza organizzativa
Sicurezza fisica
Sicurezza logica
10. Comunicazione al mercato dell’informazione privilegiata - regole generali
11. Comunicazione al mercato dell’informazione privilegiata - casi speciali
Rumors e richieste dell’Autorità
Profit warning
12. Rapporti con terzi
Rapporti con la comunità finanziaria
Rapporti con i media
Conferenze, convegni, corsi e conventions
13. Pubblicazioni
Allegati
A – Modello di informativa da trasmettere ai soggetti inseriti nel Registro B – Informativa privacy ex art.13 d.lgs. 196/2003
C – Criteri di tenuta e modalità di gestione del Registro
D – Template di Confidentiality Agreement (versione in lingua italiana e in lingua inglese)
1. Premessa
1.1 - Le informazioni - per tali intendendosi le notizie concernenti un evento, una circostanza, un dato o un’iniziativa che abbia una specifica rilevanza e funzione nelle attività sociali - costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale, fondamentale per il successo dell’impresa. Esse sono alla base dei più importanti processi aziendali e la loro corretta e tempestiva condivisione è condizione per un efficace perseguimento degli obiettivi di business.
1.2 - Ferma la specifica disciplina di legge riguardante la protezione e la diffusione di
categorie qualificate di informazioni (così, in specie, i dati personali e sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice Privacy), l’utilizzo delle informazioni si conforma ai principi generali dell’efficienza nell’impiego e della salvaguardia delle risorse aziendali, espresso nel caso di specie dalla regola del “need to know”. L’uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo Pirelli (di seguito il “Gruppo”) soggiacciono a obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività.
1.3 - L’ordinamento peraltro dispone l’obbligo di comunicazione al mercato di ogni informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazione privilegiata). L’ordinamento impone altresì di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo dell’informazione privilegiata a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.
1.4 - Da ciò deriva la particolare delicatezza della fase antecedente al “perfezionamento” dell’informazione privilegiata, in cui non solo, per non incorrere nell’obbligo di divulgazione immediata, l’informazione privilegiata che può convenzionalmente definirsi in itinere deve essere fatta oggetto di un regime classificato di confidenzialità, ma, soprattutto, la sua pubblicazione anticipata potrebbe risultare decettiva per il mercato e/o dannosa per l’attività d’impresa.
1.5 - La presente procedura governa la gestione - ivi inclusa la comunicazione al pubblico - delle informazioni privilegiate e di quelle che potrebbero divenire tali, contemperando l’interesse alla fluidità dei processi informativi interni e l’interesse alla protezione dei dati informativi, con specifico riferimento alla dialettica fra disclosure
dell’informazione privilegiata e riservatezza della medesima nel corso della sua progressiva formazione. Come tale la presente procedura si coordina con le disposizioni interne di generale applicazione in materia di classificazione e gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza.
2 - Scopo e campo d’applicazione
2.1 - La presente procedura (di seguito la “Procedura”) definisce
a) i requisiti di e le responsabilità per la classificazione dell’informazione privilegiata, in accordo con le procedure aziendali relative alla classificazione delle informazioni;
b) le modalità di tracciamento dell’accesso all’informazione privilegiata in itinere, con particolare riferimento all’istituto del registro di cui all’art. 115-bis del d.lgs. n. 58/1998 e all’art. 152-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
c) gli strumenti e le regole di tutela della riservatezza dell’informazione privilegiata in itinere;
d) le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e - in genere - sui momenti di comunicazione nei confronti del pubblico e/o degli analisti/investitori.
2.2 - La Procedura è componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo Pirelli, anche con riferimento a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 231/2001 e dal Modello Organizzativo 231 adottato da Pirelli & C. (in seguito “Pirelli”).
Essa disciplina direttamente le informazioni privilegiate afferenti Pirelli, le sue controllate non quotate e gli strumenti finanziari quotati del Gruppo e rappresenta il template delle analoghe misure che ciascuna delle società del Gruppo, emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani (ivi comprese le società che promuovono e gestiscono quote di fondi comuni di investimento immobiliare quotati), è autonomamente tenuta a porre in atto.
2.3 - La gravità delle conseguenze di una non corretta applicazione della Procedura richiede una rigorosa e continuativa verifica del suo puntuale rispetto; qualora dalle verifiche emergessero inottemperanze, queste sono oggetto di tempestiva segnalazione al Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance da parte del relativo Preposto.
2.4 – Non costituisce modifica sostanziale alla presente Procedura la variazione, in
attuazione di quanto stabilito da Pirelli a livello organizzativo, della denominazione delle Direzioni di seguito menzionate.
3 - Destinatari
3.1 - Al rispetto della Procedura sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali e i dipendenti di società del Gruppo che si trovano ad avere accesso a informazioni suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate. In particolare, i primi riporti organizzativi attestano per iscritto, all’atto della nomina, di aver preso visione della Procedura e di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico.
3.2 - I comportamenti dei soggetti “esterni” che, a qualsiasi titolo, hanno un analogo accesso sono disciplinati dalle regole poste dal confidentiality agreement di cui infra.
3.3 - La presente Procedura vale anche come istruzione alle società controllate da Pirelli, affinché forniscano senza indugio tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico contemplati dalla disciplina in vigore e - limitatamente alle società controllate quotate o con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani o che promuovono e gestiscono quote di fondi comuni di investimento immobiliare quotati- affinché adottino misure equipollenti.
4 - Riferimenti
Direttive UE in materia di market abuse (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003; Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003; Direttiva 2003/125/CE della Commissione del 22 dicembre 2003; Regolamento 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003; Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004)
Artt. 000 x xxxxxxxx xxx x.xxx. x. 00/0000 (X.X. dell’Intermediazione Finanziaria)
Legge n. 262/2005
Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
Comunicazione Consob DME/6027054 del 28 marzo 2006 in tema di “informazioni al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - raccomandazioni e chiarimenti”Codice Etico e Linee di Condotta del Gruppo Pirelli e Modello Organizzativo 231 di Pirelli & C. S.p.A.
Decreto legislativo 231/2001
Decreto legislativo 196/2003
Principi generali del controllo interno
Norma Operativa "OP SE G 15 - giugno 2006 - Trattamento delle Informazioni Aziendali” (Policy di Gruppo)
5 - Definizioni
Informazione privilegiata - Ai sensi di legge (art. 181 TUF), si definisce informazione privilegiata rispetto a Pirelli un’informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o società sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dall’una o dalle altre. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione market sensitive), si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.
Ai fini della presente Procedura, possono costituire informazioni market sensitive le informazioni privilegiate anche in itinere (cioè informazioni che potrebbero diventare privilegiate) tra cui, fra l’altro, un consuntivo così come una previsione gestionale o un forecast, un’offerta commerciale, un progetto, un contratto, un fatto, anche organizzativo, un’operazione societaria, una decisione di business. Le informazioni market sensitive sono oggetto dello specifico regime di riservatezza regolamentato dalla presente Procedura; ciò non esclude che le medesime informazioni siano classificate anche secondo la metodologia standard di classificazione, di cui alle apposite disposizioni interne, alla stregua del rischio di danno al quale sarebbe esposto il Gruppo a seguito di una loro circolazione impropria.
Le informazioni privilegiate, una volta perfezionate, sono oggetto di un obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità regolamentate dalla presente Procedura.
Contesto informativo - Posto un dato evento/operazione/progetto, il contesto informativo riguardante quell’evento/operazione/progetto è il complesso delle informazioni a esso afferenti, ivi incluse le informazioni accessorie e comunque
connesse e tutte le relative elaborazioni. Analogamente costituiscono contesti informativi alcune attività/processi ricorrenti o continuativi nell’ambito dell’attività sociale.
Registro - La banca dati informatica, istituita ai sensi di legge, recante l’indicazione dei soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso a informazioni market sensitive.
Market sensitivity support group - Il supporto tecnico in materia di qualificazione
delle informazioni in termini di market sensitivity è assicurato da un pool di soggetti responsabili delle competenti funzioni nell’ambito delle seguenti Direzioni: (i) Affari Legali settori industriali, (ii) Affari Legali, Societari e Group Compliance, (iii) Finanza,
(iv) Controllo di Gestione di Gruppo, (v) Communications, (vi) Investor Relations, (vii) Chief People Officer, coordinati dal soggetto destinatario delle richieste di informazioni di cui all’articolo 2.6.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Referente Informativo della Società .
6 - Requisiti dell’informazione privilegiata
6.1 - Primo requisito dell’informazione privilegiata è il carattere preciso. Pertanto l’informazione per essere privilegiata deve avere a oggetto
un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà, ovvero
un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, e consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto evento o complesso di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari della Società e delle sue controllate.
6.2 - L’informazione privilegiata riguarda fatti e circostanze accaduti o di probabile accadimento. Sono esclusi dall’ambito di rilevanza qui riguardato gli studi, le ricerche e le valutazioni elaborati a partire da dati di dominio pubblico.
6.3 - L’informazione privilegiata deve altresì essere riferibile alla Società o a società sue controllate. Al riguardo, l’informazione privilegiata può
avere una genesi “volontaria” (così le decisioni unilaterali di business, le operazioni di finanza straordinaria e gli accordi) ovvero
derivare dall’accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, aventi un riflesso sull’attività dell’impresa e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (così i
consuntivi di periodo, ovvero le dimissioni di un top manager).
La riferibilità dell’informazione alla Società va valutata in termini di imputabilità giuridica della decisione (informazione privilegiata a genesi “volontaria”) ovvero dell’atto di accertamento (informazione privilegiata a genesi “esterna”).
6.4 - Nel caso di genesi “volontaria” dell’informazione privilegiata, il perfezionamento ha luogo nel momento in cui il fatto (operazione, decisione unilaterale o accordo) a cui l’informazione afferisce viene definito secondo i procedimenti previsti dai principi di corporate governance applicabili, i.e. risultanti dalla legge, dallo statuto e da atti interni. In sostanza, la disclosure dell’informazione privilegiata segue la decisione dell’organo competente per le materie che sono oggetto dell’informazione stessa (Consiglio di Amministrazione o organo delegato).
6.5 - Per quanto riguarda gli accordi, rileva il momento della sostanziale definizione, in termini di contenuti e di vincolatività giuridica, piuttosto che quello della formalizzazione (stipula): l’informazione privilegiata è perfetta non appena si verifica l’incontro delle volontà delle parti sugli elementi essenziali del contratto, senza riserva di trattative ulteriori. Resta ferma la necessità che la “volontà” della Società (o delle sue controllate) sia espressa da un agente capace di impegnare la Società (o le sue controllate), al fine di assicurare la riferibilità della “volontà” - e con essa la riferibilità dell’informazione - alla Società stessa (o alle sue controllate).
6.6 - Nel caso di genesi “esterna” dell’informazione privilegiata, vale a dire di informazione consistente nell’accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, allorché il fatto è istantaneo (i.e. la notifica di un provvedimento sanzionatorio ovvero le dimissioni di un top manager) e non suscettibile di interpretazione discrezionale, il momento del suo recepimento da parte dell’organizzazione aziendale coincide con la riferibilità dell’informazione alla Società (o a società sue controllate) e - dunque - al perfezionamento dell’informazione privilegiata, con conseguente obbligo di disclosure.
6.7 - Più frequentemente l’accertamento dell’informazione privilegiata a genesi esterna si configura come un processo che si snoda nel tempo ed è articolato in fasi successive, volto ora alla costruzione di un dato (così i consuntivi di periodo), ora all’interpretazione di un complesso di circostanze (così un eventuale profit warning, in relazione all’andamento gestionale). Nella fattispecie il momento perfezionativo dell’informazione privilegiata è governato dalle regole (legali, statutarie, organizzative interne) di corporate governance, in termini di competenza alla conclusione del processo di
accertamento.
7 - Classificazione dell’informazione market sensitive
7.1 - Nel caso di genesi “volontaria” dell’informazione privilegiata, sono autorizzati a qualificare l’informazione come market sensitive i seguenti soggetti:
rispetto alle iniziative strategiche e comunque a una decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione (i.e. operazione di finanza straordinaria), la qualificazione di informazione market sensitive è operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che può delegarne la responsabilità al Segretario del Consiglio di Amministrazione, il quale a tal fine potrà coordinarsi con l’Amministratore Delegato e/o i Direttori Generali (ove nominati), con il Segretario del Consiglio o con i key managers nominati dal Consiglio di Amministrazione;
rispetto a una decisione rimessa a un organo delegato e/o ad un key manager nominati dal C.d.A. (i.e. accordo commerciale, ovvero lancio di un nuovo prodotto), a decidere circa la natura market sensitive dell’informazione è l’organo delegato stesso, eventualmente coadiuvato dal proprio riporto organizzativo diretto incaricato dell’operazione e/o dell’attività che determina l’insorgenza di un’informazione privilegiata.
7.2 - E’ altresì possibile che la qualificazione avvenga direttamente da parte dello stesso organo competente a decidere (i.e. a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero degli organi delegati).
7.3 - All’esito della qualificazione dell’informazione come market sensitive, il soggetto legittimato attiverà i protocolli di segregazione del corrispondente contesto informativo onde evitare una impropria circolazione all’interno e soprattutto all’esterno dell’organizzazione d’impresa.
7.4 - Nel caso di genesi “esterna” dell’informazione privilegiata, ferma l’ipotesi dell’evento istantaneo non suscettibile di interpretazione, in cui la mera ricezione da parte dell’organizzazione fa scaturire l’obbligo di disclosure, l’informazione assume la qualità market sensitive (ed è assoggettata allo specifico regime di riservatezza connesso a questo status)
nel caso in cui il contenuto informativo sia oggetto di un procedimento formalizzato di accertamento/costruzione (i.e. elaborazione dei dati destinati a essere riportati in una situazione contabile), a partire dalla fase del procedimento individuata dal
primo riporto organizzativo preposto al procedimento stesso. Nell’effettuare questa determinazione si dovrà contemperare l’esigenza organizzativa di speditezza dei flussi informativi “elementari” con l’esigenza di tempestiva prevenzione (con adeguati strumenti e comportamenti) del rischio di fuga di notizie (leakage);
nel caso in cui il processo di interpretazione e valutazione dell’evento o circostanza non sia formalizzato ex ante (i.e. notifica di un provvedimento sanzionatorio), a partire dal momento in cui l’evento o circostanza entra nella sfera di riferibilità dell’impresa, all’atto dell’apprezzamento del primo riporto organizzativo competente, se e quando giudichi che la specifica informazione possa evolvere in informazione privilegiata.
7.5 - Prima della qualificazione come market sensitive, l’informazione versa in uno stadio preliminare, irrilevante ai fini della presente Procedura, il che ovviamente non ne esclude la natura riservata e la relativa classificazione ai sensi dei principi contenuti nella Policy di Gruppo, che trova anche applicazione dopo la qualificazione dell’informazione come market sensitive.
7.6 - I soggetti deputati alla qualificazione dell’informazione quale informazione market sensitive possono avvalersi nelle loro valutazioni del supporto tecnico del Market sensitivity support group, il quale potrà anche redigere, a titolo esemplificativo, appositi elenchi di fatti e circostanze che - normalmente, in funzione della loro natura, delle loro caratteristiche e delle loro dimensioni - potrebbero configurarsi come rilevanti.
8 - Registro
8.1 - Il Registro consiste in un sistema informatico capace di assicurare la tracciabilità dell’accesso ai singoli contesti informativi market sensitive, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e alle eventuali operazioni di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro. Resta a carico del singolo iscritto assicurare la tracciabilità della gestione dell’informazione all’interno della sua sfera di attività e responsabilità.
8.2 - Fermo il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, le iscrizioni nel Registro vengono effettuate:
per attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi (i.e. il processo di rendicontazione, budget, forecast);
per progetti/eventi specifici (i.e. operazioni societarie straordinarie,
acquisizioni/cessioni, fatti esterni rilevanti).
8.3 - L’iscrizione dei singoli nominativi nel Registro avverrà per singola attività/processo ricorrente o continuativo ovvero per singolo progetto/evento (anche con possibilità di iscrizione plurima, in diversi contesti informativi), indicando il momento iniziale della disponibilità delle specifiche informazioni market sensitive e l’eventuale momento a decorrere dal quale detta disponibilità viene meno (ingresso/uscita dal contesto informativo rilevante).
8.4 - La responsabilità dell’apertura di un nuovo contesto informativo e del suo popolamento coincide con la responsabilità alla qualificazione di un’informazione come market sensitive e dunque è affidata agli stessi soggetti abilitati alla qualificazione dell’informazione (il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente il Segretario del Consiglio di Amministrazione su delega del Presidente, l’Amministratore Delegato, ove nominato, i key managers e i primi riporti organizzativi). Colui che ha attivato il singolo e specifico contesto informativo ne è il responsabile primario, e in quanto tale governa anche le scelte di riclassificazione dei relativi contenuti.
8.5 - All’atto dell’iscrizione nel Registro di un nuovo nominativo e dei successivi aggiornamenti relativi - a cura vuoi del responsabile primario del contesto informativo al quale l’informazione market sensitive afferisce, vuoi di altro soggetto a ciò abilitato -, il sistema produrrà in via automatica un messaggio di notifica all’interessato, corredato di apposita nota informativa circa obblighi, divieti e responsabilità connessi all’accesso all’informazione market sensitive (cfr. modello allegato sub A), ivi inclusa la presente Procedura e l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 (allegato sub B).
8.6 - I ruoli e le modalità di gestione e aggiornamento del Registro, le modalità di ricerca
dei dati in esso inseriti, nonché i criteri adottati nella tenuta della banca dati sono dettagliatamente riportati nel documento allegato alla presente Procedura sub C.
9 - Misure di confidenzialità applicate alle informazioni market sensitive
9.1 - Il Gruppo Pirelli adotta misure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni market sensitive. In particolare, fatte salve le misure di sicurezza previste dalla Policy di Gruppo, nonchè ogni ulteriore cautela suggerita dall’esperienza e, in generale, dalla prudenza richiesta al fine di contenere entro limiti ragionevoli il rischio di leakage informativo, è obbligatorio il rispetto delle misure di sicurezza organizzativa,
fisica e logica infra riportate.
9.2 - Resta inteso che le stesse misure trovano altresì applicazione
alle informazioni privilegiate già perfezionate per le quali sia stato richiesto nelle forme dovute il ritardo della disclosure, fino a disclosure avvenuta;
anche a valle della disclosure, rispetto a tutto il materiale preparatorio e istruttorio, fatta salva la possibilità di riclassificazione a cura del responsabile primario del contesto informativo al quale il materiale afferisce.
Sicurezza organizzativa
9.3 - La distribuzione dell’informazione market sensitive, in base al criterio-guida del need to know, è affidata alla responsabilità dei primi riporti organizzativi inseriti nell’organigramma di Pirelli, ai quali è fatto carico di avvertire i destinatari della rilevanza delle informazioni comunicate e di assicurare tempestivamente il coerente popolamento del Registro.
9.4 - In caso di attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi, l’individuazione dei soggetti abilitati ad avere accesso all’informazione market sensitive è un elemento essenziale delle procedure operative che governano quegli stessi attività/processi. E’ responsabilità della Direzione Chief People Officer presidiare l’aggiornamento del Registro in relazione alle evoluzioni organizzative interne.
9.5 - Per accedere a informazioni market sensitive, i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere apposito confidentiality agreement. La responsabilità della raccolta e dell’archiviazione del confidentiality agreement è dell’organo delegato all’apertura del contesto informativo in cui il soggetto esterno è iscritto. Sarà inoltre cura del dipendente che in relazione allo specifico ruolo svolto dovesse trasferire a soggetti esterni al Gruppo verificare preventivamente l’avvenuta sottoscrizione del confidentiality agreement. Il template di tale accordo, i cui contenuti sono derogabili soltanto previa espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente del Segretario del Consiglio su delega del Presidente, o di un Amministratore Delegato, è allegato sub D alla presente Procedura.
Sicurezza fisica
9.6 - L’attività di produzione dei supporti (quali, a fini esemplificativi, stampa e fotocopiatura di documenti) contenenti informazioni market sensitive deve essere
presidiata da personale iscritto nel Registro. Le successive operazioni di conservazione, distribuzione e, in genere, gestione di detti supporti sono responsabilità di quanti ne dispongano, e nei limiti in cui ne dispongano, in base al titolo risultante dall’iscrizione nel Registro. A ciascuno spetta assicurare la tracciabilità delle operazioni di gestione dei supporti che a esso sono stati affidati.
9.7 - Il supporto deve essere etichettato “market sensitive” per rendere riconoscibile la natura dell’informazione in esso contenuta; a questo scopo gli eventuali file, a prescindere dall’estensione, devono recare nella denominazione il nome in codice del contesto informativo al quale appartengono.
9.8 - I supporti recanti informazioni market sensitive devono essere custoditi in locali ad accesso fisico controllato ovvero essere riposti in archivi custoditi o protetti al termine del loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati all’esterno delle sedi di lavoro.
9.9 - La distruzione dei supporti recanti informazioni market sensitive deve avvenire a cura degli stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee a evitare ogni improprio recupero del contenuto informativo.
Sicurezza logica
9.10 - Le informazioni market sensitive, quando elaborate/trattate/ trasmesse/archiviate in formato elettronico, debbono essere trattate in modo da garantirne la riservatezza.
9.11 - Il popolamento del Registro rispetto a uno specifico contesto informativo comporta in via automatica il corrispondente popolamento del data base delle licenze di autorizzazione all’accesso ai corrispondenti file, con i profili utente corrispondenti ai ruoli definiti nel Registro medesimo, anche per categoria.
10 - Comunicazione al mercato dell’informazione privilegiata - regole generali
10.1 - Nel caso di genesi “volontaria” dell’informazione privilegiata (ovvero di informazione privilegiata oggetto di procedimento di accertamento), è responsabilità del soggetto titolato a qualificare il contesto informativo come market sensitive (ovvero del primo riporto organizzativo preposto al procedimento di accertamento) attivare tempestivamente il processo di elaborazione della comunicazione da diffondere al mercato all’atto del perfezionarsi dell’informazione privilegiata.
10.2 - A tal fine, detto soggetto gestisce i rapporti con la Direzione Communications, coordinando quanti fra gli iscritti nel Registro per lo specifico contesto informativo riguardato dispongano dei necessari elementi conoscitivi, affinché la Direzione Communications possa elaborare uno schema di comunicato. Il Market sensitivity support group verifica tale schema sotto il profilo della congruenza dei dati economico/finanziari presentati, dell’adeguatezza a soddisfare le esigenze degli investitori e della comunità finanziaria, della coerenza con quanto già rappresentato dalla Società nei propri rapporti istituzionali, ovvero in precedenti comunicati, della compliance con la normativa applicabile.
10.3 - Da ultimo, il Referente Informativo valuta se attivare specifiche verifiche preventive con le Autorità di Vigilanza (i.e. Borsa Italiana, Consob), anche ai fini - se del caso - di richiedere nelle forme dovute il ritardo della disclosure.
10.4 - La Direzione Communications sottopone infine la bozza di comunicato, quale risultante a seguito degli interventi e delle valutazioni innanzi descritti, all’approvazione del Vertice societario (ovvero del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, qualora la determinazione collegiale determini il perfezionamento dell’informazione privilegiata); ne recepisce le eventuali osservazioni o modifiche e riceve l’autorizzazione per effettuare la disclosure dall’Amministratore a ciò delegato. La Direzione Communications - accertata la presenza della dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società, che ne attesta la corrispondenza al vero, ove esso rechi informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Gruppo - diffonde poi il comunicato, secondo la normativa applicabile, dandone immediata notizia a Investor Relations, al Referente Informativo, affinché svolgano le attività di competenza, nonchè ai primi riporti del Vertice societario.
10.5 - Dopo la diffusione al pubblico, il comunicato stampa è pubblicato senza indugio (e comunque entro l’apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione) a cura della Direzione Communications sul sito Internet della Società con indicazione del giorno e dell’ora dell’inserimento.
10.6 - In caso di informazione privilegiata costituita da un fatto istantaneo oggetto di mero recepimento, il processo innanzi descritto - mutatis mutandis - è attivato dal soggetto interno all’organizzazione abilitato all’accertamento.
11 - Comunicazione al mercato dell’informazione privilegiata - casi particolari
Rumors e richieste dell’Autorità
11.1 - Qualora
- si verifichi una rilevante variazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente, in presenza di notizie diffuse tra il pubblico, non in conformità alla presente Procedura, e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, eventuali operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni o cessioni significative, ovvero l’andamento degli affari della Società o delle sue controllate;
- a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non diffuse in conformità alla presente Procedura e idonee a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari della Società o delle sue controllate;
- vi sia una segnalazione da parte di Borsa Italiana o Consob circa la diffusione di c.d.
rumors di mercato,
il Referente Informativo, con l’ausilio del Market sensitivity support group e dei responsabili delle funzioni aziendali interessate, provvede alla disamina della situazione per verificare la necessità e/o l’opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico, integrandone e correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di parità e correttezza informativa, eventualmente valutando l’esigenza di richiedere nelle forme dovute il ritardo della disclosure.
11.2 - Analogamente, il Referente Informativo provvede, con l’ausilio del market
sensitivity support group e dei responsabili delle funzioni aziendali interessate, alla disamina della situazione per verificare la necessità e/o l’opportunità di effettuare una comunicazione al pubblico (valutando altresì, come sopra, l’eventuale esigenza di richiedere nelle forme dovute il ritardo della disclosure), qualora Borsa Italiana o Consob formulino richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, anche in assenza di rumors.
11.3 - In caso di riconosciuto accertamento della necessità/opportunità di comunicazione al pubblico, il Referente Informativo attiva il processo di definizione del comunicato da fare oggetto di disclosure al mercato, nei termini innanzi illustrati.
Profit warning
11.4 - Nel caso di precedente comunicazione di target (anche in forma di trend di
variazione) e/o dati previsionali della Società e/o delle società controllate, sarà cura della Direzione Investor Relations, d’intesa con le Direzioni Generali interessate, monitorare la coerenza dell’andamento effettivo della gestione con quanto già diffuso, nonché monitorare il “consensus” del mercato, al fine di diffondere eventuali profit warning.
11.5 - Il processo di predisposizione del comunicato stampa, se necessario, avviene a cura della Direzione Finanza e della Direzione Controllo di Gestione di Gruppo, con le modalità innanzi illustrate.
12 - Rapporti con terzi
12.1 - All’interno della Società specifiche strutture sono preposte alle relazioni con i
media e con la comunità finanziaria nazionale ed internazionale.
Rapporti con la comunità finanziaria
12.2 - I rapporti con la comunità finanziaria sono curati dalla Direzione Investor Relations.
12.3 - In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali road-shows, conference calls, convegni, etc.), la Direzione Investor Relations comunica preventivamente al market sensitivity support group, per le valutazioni di competenza, luogo, tempo, modalità e oggetto dell’incontro, fornendo bozza dell’eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione ai partecipanti. Copia di tale materiale, in versione finale, deve essere inviato al Referente Informativo per gli eventuali adempimenti verso il mercato prima della sua presentazione/distribuzione ai partecipanti agli incontri.
12.4 - Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell’evento, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato. Analogamente si procede qualora, nell’ambito dell’incontro, si verifichi l’involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate.
Rapporti con i media
12.5 - I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla funzione la Direzione
Communications s.
12.6 - Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società, nonché
a partecipare a incontri con i giornalisti, il Presidente, l’Amministratore Delegato, previa consultazione con il Presidente, nonché gli altri soggetti autorizzati dal Presidente, anche su proposta della Direzione Communications. Detta funzione preventivamente concorda con l’interessato i contenuti dell’intervista o della conferenza stampa, tenendone costantemente informato, se del caso, il Market sensitivity support group, per le valutazioni di competenza.
12.7 - Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell’evento, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato, secondo le modalità innanzi illustrate. Analogamente si procede qualora, nell’ambito di interviste o conferenze stampa, si verifichi l’involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate. Conferenze, convegni, corsi e conventions
12.8 - In occasione della partecipazione da parte del management a conferenze,
convegni, corsi e conventions, la funzione aziendale interessata comunica preventivamente alla Direzione Communications - nel caso di incontri pubblici ai quali sia presumibile la partecipazione di giornalisti - e alla Direzione Chief People Officer luogo, tempo, modalità e oggetto dell’incontro, fornendo il nominativo del rappresentante della Società nella circostanza, nonché bozza dell’eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione ai partecipanti.
12.9 - A valle di preventiva, sommaria delibazione, la Direzione Communications (e/o la Direzione Chief People Officer) attiva, se del caso, la verifica dei contenuti dell’evento con il Market sensitivity support group. Qualora poi, in esito a detta verifica, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato, con le modalità innanzi illustrate.
13 - Pubblicazioni
13.1 - Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (a titolo esemplificativo: avvisi e brochure pubblicitarie, booklet informativi, riviste aziendali, ecc.) deve essere verificato preventivamente dalla Direzione competente con il supporto, ove necessario, della Direzione Communicationse/o del Market sensitivity support group, al fine di assicurare la correttezza e l’omogeneità dei dati e delle notizie riportati con quelli già diffusi e di verificare che non contengano informazioni privilegiate.
13.2 - Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti della
pubblicazione, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato.
13.3 - Nel sito Internet della Società sono pubblicate informazioni economico- finanziarie, documenti societari, presentazioni alla comunità finanziaria, documenti informativi, ecc.. Detta pubblicazione (autorizzata dai responsabili di Funzione competenti per materia) non può avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente; a tal fine, la Funzione competente per materia invia la documentazione al Referente Informativo affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.
ANNEX A
Modello di informativa da trasmettere ai soggetti iscritti nel Registro
In ossequio alle previsioni dell’art. 115-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, di seguito il “TUF”) Xxxxxxx & C. S.p.A. ha provveduto ad istituire il Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 114 del TUF (di seguito le “Informazioni” e il “Registro”).
Al riguardo, con la presente informo, ai sensi dell’art. 152-quinquies del Regolamento Emittenti della Consob (Delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni), che si è provveduto
[N.B.: a seconda del motivo per il quale viene inviata la comunicazione occorre inserire uno dei seguenti testi alternativi]
- ad iscrivere la sua persona [ovvero: la vostra società/associazione professionale] nel Registro in qualità di persona che ha accesso su base regolare alle Informazioni nell’ambito dell’Attività ricorrente ……………; [N.B.: comunicazione relativa all’iscrizione nell’ambito di un’Attività ricorrente]
- ad iscrivere la sua persona [ovvero: la vostra società/associazione professionale] nel Registro in qualità di persona che ha accesso su base occasionale alle Informazioni nell’ambito del Progetto/Evento ……..; [N.B.: comunicazione relativa all’iscrizione per la partecipazione ad un Progetto/Evento]
- ad annotare nel Registro che la sua persona non ha più accesso alle Informazioni relative al Progetto/Evento ; [N.B.: comunicazione da effettuarsi alla fine di un
Progetto/Evento]
- ad annotare nel Registro che la sua persona [ovvero: la vostra società/associazione professionale] non ha più accesso alle Informazioni nell’ambito dell’Attività ricorrente [N.B.: comunicazione da effettuarsi alla fine dell’iscrizione di
un soggetto “su base regolare” nell’ambito di un’attività ricorrente]
A tal fine si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell’art.
181 del TUF, un’informazione di carattere preciso - concernente direttamente o indirettamente Pirelli & C. S.p.A. (di seguito la “Società”) o i suoi strumenti finanziari o una società controllata – che non è stata resa pubblica e che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari relativi alla Società.
Ai sensi dell’art. 114 del TUF, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la società stessa o le sue controllate senza indugio al pubblico ed il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.
Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.
E’ pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso, ferma ogni eventuale conseguenza inerente i rapporti con la Società e comunque la possibilità per la Società stessa di rivalersi per ogni danno che le possa derivare dalla violazione degli obblighi sopra citati.
In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro l’onere di assicurare la tracciabilità della gestione dell’Informazione e la relativa riservatezza all’interno della sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l’Attività ricorrente ovvero il Progetto/Evento per il quale è iscritto.
Qualora l’iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro per altri motivi) avrà l’obbligo di informare di ciò immediatamente il Responsabile del Registro.
Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del predetto TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184) e amministrative (art. 187-bis) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di
una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da due a dodici anni e nella multa da euro ventimila a euro tre milioni; le sanzioni amministrative, applicabili dalla Consob con provvedimento motivato vanno da euro centomila a euro quindici milioni.
E’ inoltre punita con la sanzione penale della reclusione da due a dodici anni e della multa da euro ventimila a euro cinque milioni (art. 185) la diffusione di notizie false o fuorvianti idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni (art. 187-ter) è prevista per chiunque, tramite mezzi d’informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonchè per chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra citate possono essere aumentati fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta: (i) per i lavoratori dipendenti, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, (ii) per eventuali altri collaboratori, la risoluzione - anche senza preavviso - del rapporto; (iii) per gli amministratori ed i sindaci della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.
Sono inoltre previste sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 187-quater (perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali e i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonchè per i revisori e promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità temporanea di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, con una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni) e la confisca del prodotto o profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, anche per equivalente (art.187-sexies).
I dati personali necessari per l’iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il “Codice privacy”).
Si prega di prendere visione della “Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate” e dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Codice privacy (allegato sub B) collegandosi all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx-xxxxx- proc/default.html
Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi a xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
(Il Responsabile)
ANNEX B
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (X.Xxx. 196/2003), Xxxxxxx & C. S.p.A. Le fornisce di seguito l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, effettuato dalla stessa in relazione alla tenuta del “Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate” (di seguito il “Registro”), previsto dall’articolo 115-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza).
1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati, tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, società di appartenenza e ruolo ricoperto nella stessa) sono trattati per le finalità connesse alla Sua iscrizione nel Registro e per adempiere ad altri eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per Xxxxxxx & C. di adempiere a tale obbligo di legge.
Ai sensi dell’articolo 152-quater del Regolamento CONSOB, adottato con deliberazione n. 11971/99 e successive modificazioni, i Suoi dati personali saranno conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento del Registro.
2) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3) Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Pirelli & C. S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
I Suoi dati personali saranno trattati dal Responsabile del Registro (Segretario del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A.) e/o dai Referenti del Registro (primi riporti dell’organo delegato di Pirelli & C. S.p.A.) che opereranno, per quanto di rispettiva competenza, in qualità di Responsabili del trattamento dei Suoi dati personali.
I Suoi dati potranno essere altresì trattati, laddove necessario per quanto di competenza, dagli incaricati delle direzioni di appartenenza dei Responsabili del trattamento.
In relazione ai trattamenti dei dati che La riguardano, Xxx potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice sopra citato (ad esempio, per chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento) scrivendo a:
Xxxxxxx & C. S.p.A. - Direzione Affari Societari, Compliance di Gruppo e Affari Legali
Corporate- Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Xxxxxxx & C. S.p.A.
ANNEX C
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
ex art. 115-bis del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni (di seguito il “Registro”)
Criteri di tenuta e modalità di gestione e ricerca dei dati Impostazione del Registro
Tenuto conto:
a) dell’art. 115-bis del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni (di seguito il “TUF”), che prevede l’istituzione di un Registro delle persone che hanno accesso – sia su base regolare che occasionale – a informazioni privilegiate “in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte”;
b) dell’art. 152-bis del Regolamento Emittenti della Consob, da ultimo modificato con delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 (di seguito “Regolamento”), che disciplina le informazioni da inserire nel Registro, riferendole comunque alle persone iscritte nello stesso;
il Registro di Pirelli & C. S.p.A (di seguito “Xxxxxxx & C.” o, anche, la “Società”) è impostato su base soggettiva. Ogni persona (i.e. persona fisica, giuridica, ente o associazione professionale) sarà pertanto qualificata sulla base dello specifico rapporto che la lega all’emittente e in virtù del quale la stessa viene in possesso di informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 114 del TUF (di seguito “Informazioni market sensitive”). Tale rapporto viene definito nel Registro “Categoria”. La categoria è suscettibile di riempimento con cinque tipologie di figure, di seguito indicate:
a) componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo della Società o di società del gruppo (c.d. “Organi Sociali”);
b) riporti diretti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato (c.d. “Primi Riporti”);
c) lavoratori dipendenti della Società o di società del gruppo, in relazione alla specifica area di appartenenza (c.d. “Dipendenti”);
d) consulenti, revisori, soggetti esterni (c.d. “Consulenti”);
e) azionisti che esercitano attività di direzione e coordinamento, se esistenti.
Inoltre, è definito un campo detto “Area/Ruolo” ove viene indicato:
a) per i componenti di Organi Sociali, il ruolo specificamente ricoperto (Presidente del C.d.A., Amministratore, Sindaco, ecc.);
b) per i Primi Riporti e i Dipendenti, l’area di appartenenza all’interno dell’organigramma aziendale;
c) per i soggetti esterni, eventualmente, il ruolo ricoperto all’interno della persona giuridica di appartenenza (se applicabile).
Fermo restando quanto sopra, le iscrizioni possono essere effettuate:
- su base regolare, per attività/processi ricorrenti o continuativi quali, ad esempio, i processi di rendicontazione, budget, forecast e le attività di preparazione delle riunioni degli organi sociali (di seguito le “Attività ricorrenti”);
- su base occasionale, per operazioni/progetti/eventi specifici quali, ad esempio, operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni/cessioni di asset o partecipazioni, notifica di un provvedimento sanzionatorio (di seguito i “Progetti/Eventi”).
Alcune persone verranno iscritte nel Registro solo in relazione a singoli Progetti/Eventi per i quali vengano in possesso di informazioni market sensitive, con indicazione della data di ingresso nel Registro e di quella nella quale il soggetto non avrà più accesso alle predette informazioni, che coincideranno, rispettivamente, con il momento in cui il soggetto viene coinvolto nel Progetto/Evento e con la fine del periodo in cui il Progetto/Evento dia luogo ad informazioni market sensitive (ad esempio, con la pubblicazione del comunicato price sensitive relativo alla positiva decisione di un’operazione, ovvero con la decisione di non portare a compimento la stessa) o il momento antecedente in cui, per qualsiasi motivo, l’iscritto non abbia più accesso alle predette informazioni. Altre potranno essere iscritte, oltre che in relazione a specifici Progetti/Eventi, anche per le Attività ricorrenti, come persone abilitate all’accesso – in relazione alla specifica funzione svolta all’interno della Società o di società dalla stessa controllate – a informazioni market sensitive. Dette funzioni saranno descritte, a fini di chiarezza, all’interno del Registro, con particolare riguardo alle normali tempistiche dei flussi informativi che le riguardano, così da circoscrivere entro corretti confini l’accesso “abituale” delle persone di volta in volta interessate ai flussi informativi di cui sopra. Tali persone saranno iscritte la prima volta all’atto dell’inserimento nella funzione e la posizione degli stessi verrà aggiornata, con le modalità di seguito previste, in occasione della modifica, della sospensione o della cessazione dalla posizione ricoperta. Come
sopra indicato, tali soggetti potranno contestualmente essere oggetto di iscrizione anche in relazione a specifici Progetti/Eventi.
Criteri di tenuta del Registro
A) Progetti/Eventi
Nel caso di inizio di un Progetto/Evento espressione di una volontà della Società (i.e. a genesi volontaria), il soggetto abilitato alla qualificazione delle relative informazioni come market sensitive, e all’iscrizione delle persone in possesso delle informazioni medesime nel Registro (di seguito il “Referente”) è quello legittimato a sottoporne il contenuto all’organo competente a decidere sul Progetto/Evento medesimo e quindi
- nel caso in cui la decisione spetti al Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. (ad esempio per le operazioni di finanza straordinaria) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; questi può delegarne la responsabilità al Segretario del Consiglio di Amministrazione che a tal fine potrà coordinarsi con i Direttori Generali, ove nominati;
- nel caso in cui la decisione spetti a un organo delegato di Pirelli & C. o ad un key manager nominato dal C.d.A. (ad esempio per un accordo di natura commerciale), il riporto organizzativo diretto dell’organo delegato (c.d. primi riporti); potranno essere iscritti nel Registro anche dipendenti o componenti degli organi sociali di società controllate da Pirelli & C. le quali, di norma, non terranno un proprio registro. Fanno eccezione a questa regola le società controllate emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani (ivi comprese quelle che promuovono e gestiscono quote di fondi comuni di investimento immobiliare quotati) che terranno un proprio registro ex art. 115-bis TUF e che saranno quindi iscritte nel Registro di cui al presente documento come persona giuridica, nel rispetto dell’art. 152-bis, comma 2, lettera a) del Regolamento.
Nel caso invece in cui il Progetto/Evento sia conseguenza dell’accertamento di fatti o circostanze oggettivi (i.e. a genesi esterna), il Referente sarà il primo riporto organizzativo dell’organo delegato di Pirelli & C. o di un key manager nominato dal C.d.A., alla cui sfera di attività il Progetto/Evento sia riferibile e che lo recepisca, se si tratti di Progetto/Evento ad accertamento non formalizzato, o quello preposto al procedimento di accertamento dei dati eventualmente formalizzato ex ante, se tale procedimento esista.
Le stesse persone sopra indicate saranno responsabili delle successive scelte di riclassificazione delle informazioni market sensitive, e conseguentemente dell’iscrizione nel Registro della fine o della sospensione del Progetto/Evento.
B) Attività ricorrenti
Allo stato, vengono individuate quali Attività ricorrenti che danno luogo ad iscrizione come tali nel Registro le seguenti attività:
- predisposizione di situazioni contabili periodiche;
- predisposizione di situazioni previsionali e definizione di obiettivi quantitativi;
- preparazione e tenuta delle riunioni di organi sociali/comitati della Società o delle sue controllate/Organismo di Vigilanza della Società o delle sue controllate;
- predisposizione dei comunicati ex art. 114, comma 1, del TUF;
- rapporti con investitori, analisti e media;
- amministrazione, gestione e assistenza dell’applicazione Registro.
Ciascuna delle Attività ricorrenti è suddivisa, all’interno del Registro, in specifiche “Fasi”, caratterizzate da una puntuale descrizione delle stesse nonchè da un indicatore temporale relativo al flusso inerente ciascuna Fase, al fine di circoscrivere correttamente l’accesso alle informazioni da parte dei soggetti coinvolti in ciascuna Fase. Il presidio sulle singole Attività ricorrenti è garantito dalla Direzione Chief People Officer che si avvarrà - per l’individuazione della fase a partire dalla quale è richiesta l’iscrizione al Registro – delle indicazioni del primo riporto organizzativo preposto all’Attività ricorrente. Il conseguente popolamento e aggiornamento del Registro, anche in relazione alle evoluzioni organizzative, è di competenza della Direzione Chief People Officer.
Ulteriori Attività ricorrenti rilevanti ai fini del Registro potranno essere individuate dal Responsabile del Registro (come di seguito definito), anche su proposta della stessa Direzione Chief People Officer.
Responsabile
Il Responsabile del Registro è il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C., cui spettano, oltre alle funzioni individuate in altre parti del presente documento:
- la supervisione generale sulla tenuta del Registro e la possibilità di accedere a tutte le informazioni in esso contenute, con facoltà di estrazione delle medesime con ogni
modalità resa possibile dal sistema;
- i rapporti con l’autorità giudiziaria o di vigilanza a fronte di eventuali richieste inerenti i dati contenuti nel Registro;
- il coordinamento dei Referenti e la risoluzione di eventuali dubbi che possano sorgere dalle attività di gestione operativa del Registro.
Modalità di gestione e ricerca dei dati
Il Registro è tenuto con modalità informatiche e consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da opportuni criteri di sicurezza. L’accesso all’applicazione è consentito al Responsabile e ai Referenti. In particolare, il Responsabile ha, come detto, completa visibilità su tutti i contenuti del Registro e può effettuare tutte le operazioni di inserimento e ricerca consentite dal sistema. I Referenti sono invece dotati di abilitazioni più limitate avendo la possibilità di visualizzare solo le informazioni da ciascuno degli stessi inserite.
Le persone fisiche saranno iscritte nel Registro con l’indicazione del proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica. Qualora l’iscritto sia una persona giuridica, un ente o un’associazione professionale oltre ai dati identificativi dovranno essere sempre indicati anche il nominativo e i dati di cui sopra di almeno una persona fisica di riferimento.
Per ciascuna iscrizione nel Registro (e, pertanto, sia per ciascun Progetto/Evento che per ciascuna Attività ricorrente) il sistema terrà indicazione della Categoria dell’iscritto, dell’Area di appartenenza (laddove indicata), della data di iscrizione e di quella a partire dalla quale l’iscritto non ha più accesso alle relative informazioni market sensitive, nonché della data di tutti gli aggiornamenti effettuati. Tutti i dati sopra indicati, nel rispetto della normativa vigente, vengono mantenuti disponibili per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
Nel caso specifico di un Progetto/Evento, il Responsabile del Registro potrà richiedere una comunicazione nella quale vengano indicate le posizioni aperte per le quali non è stata iscritta una data di fine o di sospensione del Progetto/Evento medesimo in modo da poter verificare la situazione effettiva di ciascuno di essi.
La ricerca dei dati contenuti nel Registro potrà essere effettuata:
- su base personale (i.e cognome o denominazione dell’iscritto);
- per singolo Progetto/Evento o Attività ricorrente;
- per categoria di informazioni (i.e. tutti i Progetti/Eventi o le Attività ricorrenti);
- sulla base dello stato (aperto, chiuso) del Progetto/Evento o Attività ricorrente. L’output generato potrà essere visualizzato a video, stampato o esportato in un file. Considerata la sussistenza dell’obbligo di comunicare a ciascuno dei soggetti iscritti nel Registro l’inserimento nello stesso e i successivi aggiornamenti, come pure gli obblighi derivanti dal possesso di informazioni privilegiate e le sanzioni previste in caso di violazione, l’applicazione provvede a inoltrare automaticamente agli iscritti, via posta elettronica, le comunicazioni richieste dalla normativa vigente.
ANNEX D.1
[carta intestata del consulente o della controparte]
…., ………………..
STRETTAMENTE PRIVATO E RISERVATO
Spett.le ............., Xxxxxxx & C. S.p.A.
Alla c.a. di …….
Oggetto: Accordo di riservatezza relativo alla ipotesi di:
…………………………….………………………………………………………………………… (“Operazione”)
Egregi Signori,
facciamo riferimento alle conversazioni intercorse sull’Operazione ed alla Vostra richiesta di assunzione, da parte nostra, anche per conto dei Soggetti Rilevanti (come in seguito specificati) di un preciso impegno di riservatezza.
Dichiariamo di essere consapevoli ed informati del fatto che, a seguito del nostro coinvolgimento nell’Operazione, potranno esserci forniti e/o comunicati dati e informazioni, in forma scritta, elettronica e orale, in merito:
(a) all’Operazione, compresa la sua esistenza,
(b) a Xxxxxxx & C. S.p.A. (“Società”) e/o alle società da questa controllate o a questa collegate (per tali intendendosi quelle sulle quali la Società esercita, per via diretta o indiretta, una influenza notevole), e
(c) ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società (complessivamente, “Informazioni Riservate”)1.
Con la presente ci impegniamo a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate, se non con il preventivo consenso scritto della Società, a persone diverse da:
(i) amministratori, dirigenti o dipendenti nostri [o di società consociate (intendendosi come tali le società controllanti e le società controllate, anche indirettamente, da noi e/o dalla medesima società controllante, definite
1 Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero, se del caso, inserirne eventualmente di ulteriori;
congiuntamente le “Consociate”)]2,
(ii) avvocati o altri consulenti o collaboratori della nostra società o delle Consociate incaricati con il Vostro consenso scritto,
(iii) partners, associati, consulenti, dipendenti, assistenti o collaboratori operanti presso o per lo scrivente studio e/o associazione professionale,3
che siano direttamente coinvolti nell’Operazione e abbiano necessità di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate. Ci impegniamo altresì a utilizzare le Informazioni Riservate solo ai fini dell’Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare pregiudizio alla Società, sue controllate o collegate e ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società.
Dichiariamo di essere dotati di un sistema interno di controllo pienamente idoneo a consentire la protezione delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal presente accordo.
Ci impegniamo inoltre a fare in modo che ciascuno dei soggetti indicati nei paragrafi da
(i) a (iii) di cui sopra4 (tutti congiuntamente i “Soggetti Rilevanti”) venga previamente debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché della relativa normativa regolamentare di attuazione (nell’insieme il “Decreto Legislativo”) e a fare altresì in modo che ciascuna delle persone suddette si conformi alle disposizioni del presente accordo, assumendoci la responsabilità, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai suddetti Soggetti Rilevanti.
Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui:
(x) siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti; ovvero (y) siano o vengano rese disponibili a noi [o alle Consociate] da soggetti terzi rispetto alla Società ed al gruppo facente capo alla stessa, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo a noi noto di riservatezza assunto nei confronti della Società o di altri soggetti appartenenti al suo gruppo; (z) siano state da noi [o dalle nostre Consociate] autonomamente elaborate
2 Inserire il riferimento alle Società Consociate se del caso;
3 Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero aggiungerne eventualmente di ulteriori che riflettano la singola fattispecie, quali ad esempio: “(●) controparti dell’Operazione”; “(●) avvocati o altri consulenti o collaboratori della Società;
4 Eliminare di volta in volta il riferimento ai paragrafi da (i) a (iii) non applicabili ovvero, se del caso, aggiungere anche il riferimento agli ulteriori paragrafi inseriti;
senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.
In deroga a quanto sopra detto, i soggetti obbligati a norma del presente accordo non saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di autorità a cui non si possa opporre rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, ci impegniamo a informarVi, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a consultarci preventivamente con Voi in merito all’opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l’ambito di tali richieste.
Nel caso in cui la divulgazione e/o la comunicazione sia effettivamente dovuta, ci impegniamo a cooperare con Voi, anche qualora si manifesti l’esigenza di ritardare la comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Decreto Legislativo, al fine di ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o utile per assicurare un trattamento riservato e confidenziale a specifiche parti delle Informazioni Riservate.
Ci impegniamo a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela della privacy.
Ci impegniamo inoltre – anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Riservate sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi del Decreto Legislativo – a rispettare puntualmente le disposizioni previste dal Decreto Legislativo ed, in particolare, dichiariamo di:
(i) riconoscere i doveri che derivano dall’applicazione del Decreto Legislativo; e
(ii) essere a conoscenza delle possibili sanzioni previste dal predetto Decreto Legislativo anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.
Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che potrete ritenere necessario procedere alla nostra iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate da Voi istituito e mantenuto ai sensi del Decreto Legislativo e di conseguenza ci impegniamo a comunicarVi tempestivamente per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate e i nomi di coloro che cessano di avere accesso a dette informazioni; Vi comunicheremo inoltre i nomi di quelli tra loro che accederanno ai vostri uffici.
Siamo altresì consapevoli e prendiamo atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe
causare danni gravi ed irreparabili alla Società, alle sue controllate o collegate ed ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al suo capitale, nonché ai rispettivi amministratori. Di conseguenza, conveniamo ed accettiamo che, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi, anche di natura cautelare, previsti per legge, la Società:
(a) potrà chiedere la risoluzione degli eventuali ulteriori accordi o contratti in essere con noi5, e
(b) per un periodo di almeno 3 anni non stipulerà nuovi accordi e contratti con noi6, in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati a norma dello stesso e, comunque, in caso di applicazione di sanzioni amministrative o penali ai sensi del Decreto Legislativo a carico di uno qualunque dei predetti soggetti. Il periodo di cui alla lettera b) che precede decorrerà, rispettivamente, dalla data di accertamento della violazione ovvero dall’avvenuta conoscenza da parte della Società dell’applicazione di una delle predette sanzioni.
[Dichiariamo di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della Società e/o delle sue Consociate. Su richiesta della Società saremo tenuti a rimettere immediatamente alla Società tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e tutte le relative copie o estratti e a distruggere tutte le copie delle Informazioni Riservate in formato elettronico; vi daremo conferma scritta dell’avvenuta distruzione non appena la stessa sia stata effettuata. Qualora espressamente richiesto dalla legge e salvo comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, potremo conservare nei nostri archivi una copia delle Informazioni Riservate a condizione che di tale conservazione ve ne diamo preventiva comunicazione scritta.]7
Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in vigore per 3 anni dal completamento dell’Operazione o dalla sua interruzione definitiva. Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana. Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Cordiali saluti. [consulente o controparte]
5 Aggiungere se del caso “e o le nostre Consociate”; 6 Aggiungere se del caso “e o le nostre Consociate”; 7 Paragrafo da inserire se del caso;
ANNEX D.2
[on letter head of consultant or counterparty]
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Xxxxxxx & C. S.p.A.
To the attention of:
…., ……………
Re: confidentiality agreement related to:
………………………………………………………………………………………………………… (“Transaction”)
Dear Sirs,
Reference is made to our conversations regarding the Transaction and to your request that we assume certain confidentiality obligations, also on behalf of the Relevant Persons (as defined hereinafter).
We acknowledge that, as a consequence of our involvement with the Transaction, you may make available to us data and information, in written, electronic or oral form, relating to:
(a) the Transaction, including its existence;
(b) Xxxxxxx & C. S.p.A. (the “Company”) and/or its controlled companies and/or companies on which the Company exercises, directly or indirectly, a significant influence, and
(c) the persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company
(such data and information is collectively referred to as the “Confidential Information”)8.
We hereby undertake to maintain the Confidential Information strictly private and confidential and not to disclose or disseminate the Confidential Information, without the prior written consent of the Company, to persons other than the following:
(i) directors, managers or employees of [either] our company [or our affiliates (for
8 Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate;
the purposes hereof affiliates means the controlling companies or the companies controlled, also indirectly, by us and/or under common control, jointly the “Affiliates”)]9,
(ii) legal counsels or other advisers or assistants or of either our company or the affiliates appointed with your prior written consent,
(iii) partners, associates, advisers, employees or assistants of the undersigned firm and/or professional association,10
which are directly involved in the Transaction and need to know the Confidential Information.
Furthermore, we undertake to use the Confidential Information only for the purposes of the Transaction and not to use any Confidential Information in a way that may be prejudicial to the Company, its affiliates or other persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company.
We represent that we have in place a system of security measures fully adequate to protect the Confidential Information in accordance with the provisions of this Agreement.
We further undertake to inform preliminarily and appropriately each of the persons mentioned in paragraphs (i) to (iii) above (collectively referred to as the “Relevant Persons“)11of the confidentiality obligations under the Italian Legislative Decree no. 58 dated 24th February, 1998, as subsequently amended, and implemented by the relevant rules and regulations (the “Decree”), and to ensure that each of the Relevant Persons agrees and complies with the terms and conditions of this agreement as if they were a party to it. We agree that we shall be liable for any breach of this agreement by us and, pursuant to Article 1381 of the Italian Civil Code, by any of the Relevant Persons.
The information disclosed to the Relevant Persons shall not be deemed to be Confidential Information if such Confidential Information: (x) is in, or becomes part of, in the public domain other than as a result of an unauthorized communication or disclosure by us or any of the Relevant Persons; or (y) is, or becomes, available to us [or our Affiliates] by a third party which is not in breach of any duty of confidentiality (known to us) owed to the Company or other company within its group; (z) have been
9 Insert reference to Affiliates if appropriate;
10 Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate ,e.g. “(●) counterparties to the Transaction”; “(●)legal counsels or other advisers or consultants of the Company”;
11 Delete any paragraph from (i) to (iii) which is not applicable and or insert reference to any further paragraph which has been inserted, if appropriate;
independently elaborated by us [or our Affiliates] without any kind of reliance or use, of any kind, of the Confidential Information.
Notwithstanding the foregoing, each of the persons subject to the confidentiality obligations set forth herein shall not be bound to fulfil any obligations hereunder in the event that the disclosure or communication of any part of the Confidential Information is required by law, regulation or order to which no opposition can be made. In such circumstances, we shall promptly notify you in writing and shall consult with you on the opportunity to take appropriate actions in order to obtain a waiver and/or communications is required, we undertake to cooperate with you, also in the event it appears necessary or appropriate to delay the timing of the disclosure and/or communication pursuant to Article 114, paragraph 3, of the Decree in order to obtain a protective order or undertakings required or advisable so as to ensure a private and confidential treatment for specific parts of the Confidential Information.
We hereby undertake to comply with the provisions of the applicable privacy laws and regulations.
We further undertake to comply with the provisions set forth in the Decree, also taking into account that any of the Confidential Information may, pursuant to the Decree, become market sensitive information. In particular, we hereby represent:
(i) to acknowledge any duties arising out the Decree; and
(ii) to be aware of the sanctions set forth in the Decree also in the event of abuse of market sensitive information or market manipulation.
We further represent to be aware that you may it deem necessary to enter our names in the registry you keep pursuant to the provisions of the Decree, which records the list of persons having access to confidential information. Therefore, we undertake timely to provide you in writing with the names of the Relevant Persons having access to the Confidential Information, of those who will access your offices and of those who will stop having access to the Confidential Information.
Furthermore, we acknowledge that the breach of the confidentiality obligations contemplated by this agreement could cause serious and unrecoverable damages to the Company, to its Affiliates and to its direct or indirect shareholders, as well as to their respective directors. Consequently, and without prejudice to any other legal remedies, including orders and injunctions, if a breach of the obligations hereunder by us or any of the Relevant Persons is ascertained and, in any event, upon enforcement of
administrative or criminal sanctions pursuant to the Decree against us or any of the Relevant Persons, the Company:
(a) may terminate the agreements or contracts executed with us12 and still in force, if any, and
(b) for a period of at least three years, will not enter into further agreements or contracts with us13.
The period mentioned in letter (b) above shall run, respectively, from either the date on which the breach is ascertained or the date on which the Company becomes aware of the enforcement of the abovementioned sanctions.
[We acknowledge that all Confidential Information is, and will remain, the property of the Company and or its Affiliates. Upon request of the Company, all documentation containing Confidential Information, and all copies or excerpts thereof, shall be immediately returned to you and all and all electronic records of the Confidential Information shall be deleted or destroyed; we will give you written confirmation of such deletion or destruction as soon as it has occurred.
Without prejudice to any obligation under this agreement, we may keep a copy of the Confidential Information for recording purposes if expressly required by mandatory provisions of law, provided that we give you prior written communication.]14
All obligations under this agreement become effective from the date hereof and shall terminate upon the third (3rd) anniversary of the completion of the Transaction or its definitive interruption.
This agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Italy.
We hereby agree that any dispute arising out in connection with the construction or implementation of this agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Milan.
Yours faithfully, Consultant/Counterparty
…………………………
12 Insert “and or our Affiliates” if appropriate; 13 Insert “and or our Affiliates” if appropriate; 14 Insert this paragraph if appropriate;