SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO
Allegato C
SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO
di n°1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate
L‟anno , il giorno del mese di in
a seguito di Delibera o Determina di Giunta n. del , ed a seguito del “Contratto per il progetto „Liberi di Essere, Liberi di Muoversi‟” del , con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge
TRA
▪ COMUNE DI codice fiscale e P. I.V.A.
, nella persona del Suo
Sig./ra nato/a a , il , di seguito nel presente atto denominato più semplicemente “Ente Beneficiario”;
E
▪ La Società MOBILITY LIFE SRL, codice fiscale e P. I.V.A. 02535960591, con sede operativa e commerciale in Melzo (MI), Xxx X. Xxxxxxx 0/X, x xxxx xxxxxx xx Xxxxxx (XX), Via Xxxxxx Xxxxxxx n.119, in nome e per conto della quale interviene in quest‟atto il Procuratore Sig. Xxxxxx Xxxxxx nato a Cesenatico, il 30/08/1980, di seguito nel presente atto denominata più semplicemente “MOBILITY LIFE”;
PREMESSO CHE
La sottoscrizione del progetto “Contratto per il progetto „Liberi di Essere, Liberi di Muoversi‟” è un presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;
Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;
Art. 2 - OGGETTO
MOBILITY LIFE dà in comodato gratuito all‟Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n. 1 (uno) autoveicolo nuovo marca FIAT modello DOBLO‟ alimentazione a gasolio, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di
n. 1 sedia a rotelle.
Art. 3 – DESTINAZIONE DELL‟AUTOVEICOLO
L‟autoveicolo s‟intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.
Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE
Per persone svantaggiate s‟intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.
Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA
L‟Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull‟autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun‟azione esecutiva sull‟autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.
Art. 6 - CONSEGNA DELL‟AUTOVEICOLO
La consegna dell‟autoveicolo avviene presso la sede dell‟Ente Beneficiario a cura di MOBILITY LIFE.
Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l‟Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla comodante almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l‟Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, MOBILITY LIFE potrà esigere l‟immediata restituzione dell‟autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell‟autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell‟Ente Beneficiario.
L‟Ente Beneficiario comunque s‟impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.
Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO
MOBILITY LIFE potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all‟Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest‟ultimo utilizzi l‟autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).
Art. 9 - RESTITUZIONE DELL‟AUTOVEICOLO
L‟autoveicolo dato in comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell‟uso. La restituzione da parte dell‟Ente Beneficiario dovrà avvenire xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di preavviso.
Art. 10 - CLAUSOLA PENALE
Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell‟autoveicolo comodato, sarà dovuta a MOBILITY LIFE una penale che le parti convengono fin d‟ora pari ad euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. La penale decade nel caso di nuova delibera e consegna di un nuovo mezzo entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della precedente.
Art. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE
11.1 – MOBILITY LIFE provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione.
MANUTENZIONE ORDINARIA GRATUITA (eseguibile presso concessionarie o autofficine da noi convenzionate ed a Voi vicine); per tutte quelle riparazioni che si rendono necessarie per garantire un buon utilizzo della vettura. Tagliandi, controllo livelli, controllo gomme, pastiglie freni, rabbocco olio: manutenzione ordinarie visualizzate anche dal check up del computer di bordo del veicolo. Tutte le riparazioni che si rendono necessarie in caso di richiamo da parte della Casa Madre per malfunzionamento o difetto di produzione.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRATUITA (eseguibile presso concessionarie o autofficine da noi convenzionate ed a Voi vicine); per manutenzione straordinaria si intende tutti quegli interventi non collegabili ai tagliandi "chiamati" dalla casa Madre del veicolo attraverso il computer di bordo. Danni alla carrozzeria da incidente, danni alla meccanica da incidente o da usura, sostituzione pezzi di carrozzeria o motore. Tutti gli interventi che esulano dalla normale routine della gestione della vettura.
PNEUMATICI forniti gratuitamente tenendo in considerazione il battistrada minimo garantito come da codice della strada, nel numero necessario per la durata del Comodato (invernale ed estivo) con oneri sostituzioni a carico di Mobility Life.
MOBILITY LIFE si impegna, all‟atto della consegna dell‟autoveicolo e ad ogni successiva scadenza, a fornire all‟Ente Beneficiario il tagliando dell‟assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.
11.2 – MOBILITY LIFE si impegna nei confronti dell‟Ente Beneficiario a sostituire l‟autoveicolo nel caso in cui quest‟ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell‟autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
11.3 – Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, MOBILITY LIFE si impegna nei confronti dell‟Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell‟autoveicolo offrendo all‟Ente Beneficiario pacchetto assicurativo all inclusive senza franchigia (RCA trasportati e conducente, INCENDIO, FURTO e danni conseguiti, KASKO, EVENTI ATMOSFERICI e SOCIO-POLITICI, ROTTURA CRISTALLI, GARANZIA ASSISTENZA soccorso stradale e officina mobile). Nel caso il fermo dell‟autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, MOBILITY LIFE si impegna a consegnare all‟Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.
11.4 – MOBILITY LIFE si impegna a non apporre sull‟autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell‟Ente Beneficiario e l‟interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all‟ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell‟Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di MOBILITY LIFE apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell‟autoveicolo i messaggi pubblicitari.
Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
12.1 – L‟Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l‟autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall‟art. 3 del presente contratto.
12.2 - E‟ fatto divieto all‟Ente Beneficiario di concedere l‟autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, fatto salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l‟Ente Beneficiario e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da MOBILITY LIFE. In ogni caso, l‟Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a MOBILITY LIFE i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l‟impiego dell‟autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
12.3 – L‟Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l‟autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
12.4 - Sono a carico dell‟Ente Beneficiario i costi derivanti dall‟utilizzo dell‟autoveicolo, quali i costi relativi all‟autista, al carburante.
12.5 – L‟Ente Beneficiario si obbliga, nell‟utilizzo dell‟autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno 1 (uno) anno. Al conducente dell‟autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell‟autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:
▪ gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
▪ pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
Sono a carico dell‟Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell‟autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
12.6 – L‟Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E‟ fatto obbligo al comodatario di trasmettere a MOBILITY LIFE copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. MOBILITY LIFE) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l‟Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l‟importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all‟autorità competente.
12.7 - E‟ incombenza dell‟Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l‟eventuale rilascio dell‟autorizzazione per il transito nelle “zone a traffico limitato” (ZTL) ed il parcheggio nelle “zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull‟autoveicolo.
12.8 - In caso di sinistro, l‟Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la MOBILITY LIFE. L‟Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d‟Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l‟indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
12.9 - E‟ fatto divieto all‟Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L‟Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare MOBILITY LIFE di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l‟uso dell‟autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.
12.10 – L‟Ente Beneficiario si impegna altresì a presentare al comodante, entro la fine di ogni anno (a partire da quello successivo alla consegna dell‟autoveicolo), una relazione contenente lo stato dei loghi pubblicitari affissi sull‟autoveicolo.
12.11 - In ogni caso, l‟Ente Beneficiario si impegna a manlevare MOBILITY LIFE dalle eventuali azioni di risarcimento che la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente MOBILITY LIFE del cattivo stato dei loghi.
12.12 – L‟Ente Beneficiario, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà fornire alla comodante un resoconto annuale dei servizi e delle attività nei quali è stato impiegato l‟autoveicolo oggetto del presente contratto di comodato, avvalendosi dell‟apposito questionario che MOBILITY LIFE provvederà ad inviargli entro il 1 settembre di ogni anno.
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.
Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando MOBILITY LIFE sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.
Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all‟indirizzo sopra indicato delle Parti.
Art. 17 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l‟interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l‟assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto confermato e sottoscritto a , il
L‟ ENTE BENEFICIARIO MOBILITY LIFE SRL
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;
L‟ ENTE BENEFICIARIO MOBILITY LIFE SRL
(Timbro e firma) (Timbro e firma)