CONTRATTO DI LOCAZIONE
DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOC.TA’ SAN XXXXXXXX
SCHEMA
Allegato __
L'anno duemiladiciannove, addì _________del mese di _________, alle ore _____nella sede municipale del Comune di Padenghe del Garda.
Avanti a ______________, Segretario generale del Comune di Padenghe del Garda, autorizzato per legge a ricevere gli atti del Comune in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:
________, nat_ a ____________il _________, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Padenghe del Garda nominato con decreto sindacale, n. …. del ……… nonché ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, domiciliato per la carica che ricopre presso il Municipio di Padenghe del Garda, il quale interviene al presente atto ed agisce in rappresentanza del Comune di Comune di Padenghe del Garda (di seguito Comune), con sede in Padenghe del Garda, in via ____________ n. __, P.Iva __________ – CF: __________;
______________, nato a _________il_____________, il quale interviene e stipula, nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato come da procura/verbale del Consiglio di Amministrazione di data ________, qui allegata, in rappresentanza _______________(p. iva ___________, cod. fisc. ________) con sede legale in ____________, via _____________.
I comparenti, della cui identità sono personalmente certo, rinunciano espressamente, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO CHE:
il Comune di Padenghe del Garda è proprietario di un immobile commerciale sito in Padenghe del Garda in località “San Xxxxxxxx”, inserito nell’inventario immobiliare comunale n. __ come patrimonio disponibile;
l’area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
l’amministrazione comunale ha ritenuto di procedere ad assegnare detto immobile in locazione commerciale, inserendo lo stesso nel Documento Unico di Programmazione approvato in consiglio comunale con delibera n. __ del __. __.201_;
con deliberazione n. 69 del 28.09.2018 la Giunta comunale ha definito le linee di indirizzo per l’individuazione degli obiettivi per l’utilizzazione del medesimo a fini economici in coerenza con il recupero e/o ristrutturazione dell’immobile al fine anche di consentirne l’utilizzo per lo svolgimento di attività economiche e/o attività di servizio per i cittadini;
con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. __ del __/01/2019 è stata approvata la bozza del presente contratto e del bando per l’affidamento in locazione per la valorizzazione dell’immobile in oggetto;
con determinazione n. __ del __/03/2019 del responsabile del Servizio Lavori Pubblici sono stati approvati i verbali concernenti l’affidamento in locazione;
il Sig./La Società/ecc. è risultato aggiudicatario della selezione svolta avendo presentato l’offerta economica più favorevole;
pertanto con la sottoscrizione del presente atto, le parti intendono disciplinare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l’utilizzo del bene in questione, conformemente a quanto stabilito nel bando di gara.
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1: Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si intendono qui richiamate integralmente le prescrizioni e le informazioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara ed allegati tutti, il cui mancato rispetto è da intendersi inadempimento contrattuale.
ARTICOLO 2: Oggetto e scopo della locazione
Il Comune di Padenghe del Garda, di seguito denominato "Comune”, affida a __________, di seguito definito “Conduttore”, in locazione ex art. 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410 per la valorizzazione e la gestione dell’unità immobiliare sita in xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, censita catastalmente al Foglio 19, mappale 778 N.C.T. del Comune di Padenghe del Garda, alle condizioni tutte di cui agli articoli che seguono e meglio descritto al successivo art. 3.
Sottoscrivendo il presente atto, il Conduttore viene altresì nominato custode dei beni immobili, per cui risponderà personalmente dei danni in cui sia ravvisabile una sua responsabilità, anche indiretta, o causati da sua negligenza.
Lo scopo della locazione è la valorizzazione del complesso immobiliare, mediante interventi di ristrutturazione, per l’utilizzazione del medesimo per lo svolgimento di attività economiche di tipo ristorativo e bar finalizzate alla valorizzazione ed al potenziamento dell’offerta turistica.
L’immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova in data odierna.
ARTICOLO 3: Caratteristiche dell’immobile
L’immobile oggetto di locazione di proprietà del Comune di Padenghe del Garda identificato catastalmente al foglio di mappa n. 19, subalterno n. 778 NCT ed è così composto:
sala bar;
sala ristorazione;
cucina;
servizi igienici;
depositi attrezzature;
La descritta consistenza è rappresentata, in linea di massima, nella seguente tabella:
locale principale mq. 150,00;
tettoie attigue all’edificio principale mq. 40,00;
parte interrata a livello spiaggia mq 60,00;
superficie complessiva: mq. 250,00.
L'immobile e relative pertinenze, meglio identificate nelle planimetrie allegate (Allegato A) al presente contratto, potranno essere destinate esclusivamente a pubblico esercizio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
ARTICOLO 4: Prescrizioni
L’immobile sarà consegnato tramite verbale di consegna nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato perfettamente noto al Conduttore, con tutte le accessioni, pertinenze, servitù e quanto altro di relazione e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese i necessari interventi, in modo da renderlo perfettamente agibile e fruibile dall’utenza, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene.
In proposito dà e prende atto che l’immobile è privo di dichiarazioni di conformità degli impianti e necessita di interventi di manutenzione straordinaria al fine di garantire la conformità dell‘immobile per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Pertanto, stante l’esistenza di carenze edilizie ed impiantistiche che impediscono l’immediato avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui si tratta, saranno a carico del Conduttore gli oneri di regolarizzazione della struttura sotto il profilo edilizio, igienico-sanitario ed impiantistico indicate nel computo metrico allegato (Allegato B) e che dovranno essere riportati nell’apposito progetto di intervento di cui al successivo art. 7.
Il Conduttore dovrà adibire l’immobile all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, facendosi carico di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative allo svolgimento dell’attività ivi inclusi gli eventuali adeguamenti od innovazioni imposte dalla vigente normativa per tale svolgimento.
I lavori di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti solo dopo l’approvazione della relativa proposta progettuale da parte della Giunta comunale, nonché, nel caso ne ricorrano i presupposti, il rilascio del titolo autorizzativo da parte del competente Ufficio Tecnico comunale secondo i termini e modalità indicate al successivo art. 7.
Gli interventi di manutenzione edilizi, igienico-sanitari o per la messa a norma degli impianti realizzati dal Conduttore (comprensivi delle spese di progettazione ed in generale delle spese tecniche, degli oneri finanziari nonchè dell'Iva di legge ove dovuta), per i quali viene applicata una riduzione del canone di locazione secondo le modalità meglio precisate al successivo art. 6, alla scadenza del contratto diventeranno di proprietà del Comune, mentre rimarranno di proprietà del Conduttore gli arredi (tavoli, sedie e mobilia in genere) e le attrezzature non inserite in modo fisso all’immobile e amovibili senza arrecare danno agli impianti e alla struttura (ad esempio potranno essere rimossi i tavoli e le attrezzature della cucina, ma non il banco bar o gli impianti per il riscaldamento/aria condizionata).
Prima della fine del contratto, vale a dire entro 6 (sei) mesi dal termine della locazione, il Conduttore avrà l’obbligo di sottoporre al Comune un’offerta di vendita delle attrezzature per la quale il Comune si esprimerà entro 150 (centocinquanta) giorni trascorsi i quali, in caso di mancato accordo, il Conduttore potrà ritenersi libero di proporre la vendita a terzi entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni. Decorso tale termine, senza che ci sia da parte del Conduttore la rimozione di tali arredi e attrezzature, questi verranno incamerati dal Comune, a titolo di cessione gratuita di beni mobili, che provvederà a dare formale comunicazione al Conduttore in merito a tale acquisizione al patrimonio disponibile.
Il canone di locazione, così come meglio definito al successivo art. 6, risulta ridotto un controvalore complessivo di Euro 245.000,00 oltre Iva di legge, imputando tale riduzione al recupero ed ammortamento dell’investimento di cui al successivo art. 6 commi 2, 3 e 4, senza applicazione di interessi o rivalutazione sull’investimento stesso. In particolare i canoni annui minimi sono così rideterminati:
Dal 1° al 5° anno: Euro 6.000,00 oltre Iva di legge;
Dal 6° al 10° anno: Euro 11.000,00 oltre Iva di legge;
Dal 11° al 15° anno: Euro 24.000,00 oltre Iva di legge;
Dal 16° al 20° anno: Euro 30.000,00 oltre Iva di legge.
ARTICOLO 5: Durata
La durata della locazione è di anni venti (20), non rinnovabili, a far data dall'avvenuta apertura della struttura.
ARTICOLO 6: Canone e lavori
Il canone annuo di locazione (offerto in sede di gara) è pari ad Euro ______________ oltre Iva di legge.
A fronte delle somme investite dal Conduttore, dovranno essere esibiti i documenti comprovanti gli interventi e le corrispondenti spese affinché il Comune possa esperire l'attività di validazione tecnica. Le somme spese e non documentate non potranno essere riconosciute al Conduttore.
Si precisa inoltre che, essendo il canone di locazione soggetto ad IVA, il Comune provvederà all’emissione della fattura per l’intero importo del canone. Contestualmente il Conduttore provvederà ad emettere fattura elettronica nei confronti del Comune per la somma riconosciuta a scomputo ed a corrispondere la differenza fra i due importi entro la scadenza stabilita dal contratto.
Oltre il predetto importo massimo di Euro 245.000,00 oltre Iva di legge, nulla verrà riconosciuto all’assegnatario sul canone di locazione a titolo di investimento per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’immobile proposto, che rimarrà comunque di proprietà comunale alla fine del contratto senza nulla riconoscere al Conduttore.
I suddetti canoni dovranno essere pagati in 4 rate trimestrali anticipate di uguale importo con decorrenza la data di avvenuta apertura della struttura ed entro il decimo giorno feriale decorrente dalla data di fatturazione.
L’importo relativo al canone di locazione verrà revisionato annualmente a partire dal secondo anno, applicando il 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati che si sono verificate rispetto al secondo mese precedente a quello di inizio del presente affidamento.
Il Conduttore non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone di locazione o di altri oneri (di importo pari ad una mensilità), comunque motivato, costituisce in mora il Conduttore e dà diritto al Comune di ricevere gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato del 5% e maturati dal primo giorno di ritardo nel pagamento.
Al Conduttore spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dalla gestione del Pubblico esercizio. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.
ARTICOLO 7: Obblighi del Conduttore
Il Conduttore, con la sottoscrizione del presente contratto di locazione, si impegna a:
presentare, alla Giunta Comunale, entro 2 (due) mesi decorrenti dalla comunicazione della sottoscrizione del presente contratto, il progetto esecutivo di valorizzazione dell’immobile, delle pertinenze e del parcheggio, al fine di ottenerne la necessaria approvazione del progetto e la prosecuzione dell’iter autorizzativo. Dal giorno di deposito del progetto esecutivo per l’esame della Giunta Comunale al giorno del rilascio dell’assenso le tempistiche complessive previste (2 mesi) sono interrotte e rimangono interrotte anche in caso di richiesta di eventuali varianti od integrazioni al progetto presentato. In quest’ultimo caso il Conduttore dovrà provvedere a ripresentare il progetto aggiornato in funzione delle indicazioni date entro 10 (dieci) giorni, decorsi i quali potrà essere applicata una penale in funzione della maggiorazione delle tempistiche previste per la presentazione di tutta la documentazione così come indicate al successivo punto c);
obbligo del Conduttore di aprire la struttura entro 9 (nove) mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio (Autorizzazione paesaggistica, Permesso di Costruire, autorizzazione sismica e SCIA inizio attività);
obbligo del Conduttore di presentare agli uffici comunali competenti, a propria cura e spese, tutta la documentazione tecnica e progettuale necessaria ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi che né permettano l’inizio dei lavori di valorizzazione dell’immobile entro 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La mancata presentazione della documentazione necessaria entro il predetto termine è sanzionata con penali pari ad Euro/giorno 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila) oltre i quali la Giunta Comunale potrà decidere di non procedere con la sottoscrizione del contratto o procedere, previo pagamento della penale, dando un ulteriore termine congruo per la presentazione della documentazione;
in caso di mancata apertura del locale entro 9 (nove) mesi dal rilascio delle autorizzazioni comunali e in caso di mancata valorizzazione dell’immobile come da progetto approvato dalla Giunta Comunale e da autorizzazioni rilasciate, il presente contratto deve intendersi risolto anticipatamente senza obbligo di riconoscimento al Conduttore di nessun onere o spesa sostenuta o da sostenere e con pagamento di una penale “una tantum” pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila). E’ facoltà della Giunta, in caso di presentazione di motivazioni giustificabili ed oggettive o inconvenienti indipendenti dalla volontà del Conduttore stesso, assegnare un nuovo termine congruo per completare i lavori e procedere con l’apertura del locale. In quest’ultimo caso il pagamento del canone decorrerà dalla nuova data assegnata dalla Giunta Comunale che potrà anche essere diversa da quella prevista per l’apertura del locale;
investire l’importo minimo totale delle opere da realizzare, pari ad Euro 304.019,00 oltre Iva di legge, sulla scorta del computo metrico estimativo di cui all'Allegato B;
assumersi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo a che il progettista e le imprese esecutrici degli Interventi di cui al punto precedente siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia;
rendere l’immobile adeguato alle vigenti normative in materia di impianti e sicurezza riguardanti: l’impianto elettrico, idrico, fognario, di riscaldamento, di condizionamento, antifurto, antincendio, le aree esterne ecc., come meglio indicato all’art. 4 del disciplinare di gara e nel computo metrico di cui all'Allegato B.
Il Conduttore inoltre all’atto dell’assunzione della locazione di cui si tratta si impegna ad assumere la conduzione dell’immobile e delle relative aree di pertinenza e quindi dovrà:
effettuare i lavori a perfetta regola d’arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni e autorizzazioni edilizie e paesaggistiche in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune di Padenghe del Garda;
assumere, a proprio integrale ed esclusivo rischio, il conseguimento dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione finalizzati all'esercizio delle attività economiche previste, restando in ogni caso inibita al Conduttore la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni nonché a richiedere ed ottenere certificato di agibilità per la destinazione d’uso prevista;
esibire all’Ufficio Tecnico Comunale la documentazione necessaria ad attestare l’avvenuta ultimazione degli interventi;
farsi carico di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative allo svolgimento dell’attività, ivi inclusi gli eventuali adeguamenti od innovazioni imposte dalla vigente normativa per l'attività a cui è destinato l'immobile con il presente contratto; dare corso agli adempimenti conseguenti agli obblighi del “datore di lavoro”, previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche previste, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
provvedere, a propria esclusiva cura, spese e responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare ed a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità ed all'uso dell’immobile e dell’area e dei posti auto (ad esempio segnaletica necessaria) compresi nella locazione, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, nonché all'assunzione a proprio carico di tutte le utenze e tasse necessarie per il funzionamento della struttura;
esercitare la facoltà d'uso e di godimento del complesso immobiliare per tutta la durata della locazione, nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché ad assicurare idonee condizioni per la conservazione del bene concesso;
farsi carico degli eventuali futuri adeguamenti tecnologici specifici, derivanti da obblighi di legge per l’attività da esercitarsi nella struttura; tali interventi devono essere comunicati all’ente concedente e autorizzati dallo stesso; gli eventuali adeguamenti strutturali derivanti da obblighi di legge saranno a carico del Conduttore;
mantenere la struttura in perfetto stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso;
pagare il canone di locazione, compresi gli adeguamenti annuali, secondo i termini e le modalità indicate all’art. 6 del presente contratto;
esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico previa presentazione, in via telematica, tramite lo Sportello Telematico del Comune di Padenghe del Garda (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx) la pratica necessaria per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Qualsivoglia modifica della destinazione d'uso dovrà essere preventivamente approvata dalla Giunta Comunale pena la risoluzione anticipata del presente contratto;
presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune, almeno 90 (novanta) giorni prima della data di presentazione della pratica necessaria per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti a bevande, la documentazione riguardante l’agibilità dei locali tramite Segnalazione certificata di cui all’art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Edilizia). In tale documentazione dovrà essere allegato l’eventuale collaudo statico dell’immobile redatto da parte del tecnico abilitato designato in corso d’opera dal Comune, con spese a carico del Conduttore;
garantire la manutenzione, la pulizia, la sorveglianza e la custodia delle aree scoperte identificate al Foglio 19 mapp. 778 del N.C.T. del Comune censuario di Padenghe del Garda, come identificate nella planimetria allegata;
assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti e quindi ad assicurare l'efficienza degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, anche in occasione di guasti o inefficienze, provvedendo all'immediata sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, anche per motivi di obsolescenza, alle riparazioni ed ai ripristini;
comunicare tempestivamente ogni variazioni sociale che dovesse intervenire durante la durata del contratto;
tenere indenne il Comune da ogni danno e responsabilità verso terzi per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione degli Interventi eseguiti presso il complesso immobiliare od in conseguenza dello svolgimento delle attività economiche all’interno dell’immobile e relative pertinenze;
applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme previste dai contratti collettivi di lavoro, e comunque ad osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, nonché di assicurazioni obbligatorie e in materia di sicurezza sul lavoro;
attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti nonché alle ordinanze comunali attinenti alla conduzione del pubblico esercizio e delle attività ad esso connesse;
divieto di allestire night musicali e/o discoteche.
È vietato al Conduttore installare nei locali e nelle pertinenze slot-machines o altra apparecchiatura simile che può indurre dipendenza dal gioco o altro, come pure lo svolgimento di attività non perfettamente rispondenti al decoro e al buon costume.
ARTICOLO 8: Limiti all’utilizzo dell’immobile
Gli orari di apertura e chiusura del Pubblico Esercizio sono rimessi alla libera determinazione del Conduttore.
Per l’uso dell’immobile dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
la chiusura dell'attività per ferie dovrà essere comunicata all'Ufficio Commercio del Comune con un preavviso di 30 (trenta) giorni;
l’utilizzo di strumenti di diffusione sonora quali radio, televisione, ecc. potrà svolgersi nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e dal vigente Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale e dalle sue eventuali modifiche che dovessero intercorrere nel periodo di durata della locazione. In ogni caso, tale utilizzo di strumenti di diffusione sonora dovrà obbligatoriamente cessare con la chiusura dell’attività di somministrazione. Per lo svolgimento di trattenimenti pubblici temporanei (con musica dal vivo) le autorizzazioni in deroga ai livelli di rumore previsti dal P.C.A. per la zona ove è posto l’immobile oggetto della locazione saranno rilasciate, in seguito a specifica richiesta, secondo le Linee di indirizzo in materia di deroga ai livelli di rumore previsti nel Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, approvate con delibera Consiglio comunale n. ____ del __.__.20__ ed eventuali future modificazioni. Pertanto, nel caso tali Linee di indirizzo dovessero essere modificate in modo restrittivo al fine di tutelare la cittadinanza dal fenomeno di inquinamento acustico, il Conduttore dovrà attenersi a tali disposizioni senza nulla pretendere a titolo di risarcimento danni per il mancato o limitato svolgimento di trattenimento musicali.
nei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di pertinenza annessi di cui si tratta potrà essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge regionale n. 6/2010. Tale attività consente la possibilità di effettuare piccoli trattenimenti rivolti ai clienti, purché detti trattenimenti non assumano valenza imprenditoriale e, nel caso prevedano l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora, vengano esercitati nel rispetto dei limiti di rumore stabiliti nel Piano di classificazione acustica, come meglio specificato al precedente punto. Pertanto, nel pubblico esercizio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto della presente gara, l’esercente potrà fornire anche piccoli trattenimenti di musica e spettacolo rivolti ai clienti, purché tale attività di trattenimento sia occasionale e sporadica (quale quella in occasione di cerimonie e ricorrenze) e, comunque, sia complementare a quella prevalente di somministrazione e più in generale, non possa riguardare l'attività di spettacolo e trattenimento pubblico avente carattere imprenditoriale, per il cui esercizio è prevista la licenza di cui agli artt. 68 e 69 del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), così come modificati dall’art. 8 bis della legge 7 ottobre 2013 n. 112.
Qualora sia accertato presso la struttura comunale nel suo complesso, l’effettivo esercizio di attività prive di autorizzazione, ovvero in difformità alle loro prescrizioni, od in contrasto con le norme che regolano le specifiche materie, od in contrasto con le segnalazioni di inizio attività ovvero sia accertata la scorretta conduzione e gestione o la manomissione di impianti, fatte salve le responsabilità penali del Conduttore, il Comune, come indicato anche al successivo art. 20, ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, anche in pendenza dell’esito dell’eventuale procedimento penale, e ciò in danno del Conduttore che rimane, al riguardo, l’unico responsabile rispetto al Comune.
ARTICOLO 9: Migliorie
Al Conduttore, successivamente all’inizio dell’attività, non è consentito eseguire lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in locazione e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, comunicato in seguito ad espresso provvedimento che approvi il progetto di esecuzione dell'opera, la quantificazione della spesa, le modalità e le corrispondenti operazioni contabili.
Il Comune ha la facoltà di accettare, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Conduttore, che espressamente fin d'ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie od addizioni apportate successivamente all’inizio dell’attività, comunque eseguite dal Conduttore, anche con la tolleranza del Comune. In caso contrario, ed a semplice richiesta del Comune, il Conduttore sarà tenuto anche nel corso del rapporto contrattuale al totale ripristino dello stato dei luoghi, a tutte sue cure e spese. In ogni caso non saranno ammesse compensazioni con i canoni di locazione che dovranno essere comunque corrisposti alle scadenze indicate.
ARTICOLO 10: Danni e responsabilità
Il Conduttore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento della conduzione dell’immobile restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Il Conduttore assume la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con i conseguenti obblighi.
ARTICOLO 11: Garanzie
A garanzia degli obblighi contrattuali il Conduttore ha presentato e depositato agli atti:
una cauzione/fideiussione di Euro 30.000,00 (trentamila) oltre Iva di legge pari ad una annualità piena di canone a garanzia del regolare pagamento degli stessi (citare gli estremi di identificazione) ed avente durata pari ad anni 5 (cinque). Tale cauzione/fideiussione andrà rinnovata entro 6 (sei) mesi dalla scadenza ed in caso contrario il Comune potrà risolvere anticipatamente il presente contratto;
una cauzione/fideiussione a garanzia dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile determinata in misura pari al 100% della somma risultante dall’ammontare degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’art. 7 pari ad Euro__________ (importo rinveniente dal quadro economico del progetto definitivo presentato in sede di gara), a garanzia dell’esatta realizzazione degli stessi (citare gli estremi della cauzione/fideiussione).
detta cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 80% rapportato all’importo dei lavori stessi, secondo le modalità e tempistiche di cui all’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 che si applica in via analogica. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione.
Le cauzioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra vengono versate a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate nel presente contratto e di tutti gli oneri comunque posti a carico del Conduttore, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni di ufficio.
La garanzia di cui alla lettera a) avrà scadenza al 6° (sesto) mese successivo il termine della locazione.
Il Conduttore si obbliga a reintegrare entro 15 (quindici) giorni il deposito in relazione alle eventuali somme escusse dal Comune, pena la sospensione o la revoca della locazione. Il deposito cauzionale verrà restituito comunque al termine della locazione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni eventuale controversia.
La cauzione di cui alla lettera b) sarà escussa anche parzialmente, per le motivazioni e con le modalità di cui all’art. 19 del presente contratto.
ARTICOLO 12: Garanzie fideiussorie
Il Conduttore ha prodotto inoltre al Comune:
Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT o RCO) unica per i rischi connessi all’uso dell’immobile (con espressa indicazione dell’Amministrazione comunale come terzo) con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per i sinistri, per danni a persone e cose; resta ferma la responsabilità del Conduttore anche per danni eccedenti tale massimale (citare estremi della polizza);
Polizza per il danneggiamento o la distruzione, parziale o totale, dell’immobile datigli in locazione dal Comune con un minimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione). Tale polizza, (citare gli estremi della polizza), garantisce altresì, per almeno per dieci anni la corretta esecuzione degli interventi rispetto al rischio dei vizi occulti di cui all’art. 1669 del Codice Civile, con limite di indennizzo non inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata.
Ogni anno, per tutta la durata della locazione, il Conduttore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione le quietanze di pagamento delle suddette polizze assicurative entro, e non oltre, 30 (trenta) giorni dalla dal pagamento del premio annuale.
Le polizze contengono espressamente le seguenti clausole essenziali:
il pagamento integrale del premio deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o, in alternativa, in caso di rateizzazione l’omesso o ritardato pagamento del premio non può essere opposto all’Amministrazione concedente;
che eventuali franchigie, scoperti o limitazione di copertura presenti non sono opponibili all’Amministrazione;
totale manleva del Comune per qualsivoglia danno e/o responsabilità.
ARTICOLO 13: Utenze e tasse
Sono a carico del Conduttore gli oneri dovuti per:
Il pagamento di tutte le utenze di qualsiasi genere e tipo (energia elettrica, gas, telefono, rifiuti, acquedotto, ecc.) comprese le eventuali spese di volturazione e di intestazione delle stesse.
Per quanto riguarda la tariffa rifiuti le superfici soggette alla relativa tassa sono indicativamente le seguenti (fatte salve le variazioni - da verificare alla fine dei lavori di cui al precedente art. 4 e 7 - da effettuarsi in sede di attivazione dell’utenza):
mq. ___,00 (bar-ristorante) utenza non domestica - Ristoranti, trattorie osterie pub;
mq. ___,00 (depositi) utenza non domestica;
sono fatte salve eventuali ulteriori superfici esterne da utilizzare come plateatico.
Il versamento dell'imposta di registro dovuta alla registrazione del contratto, nonché il totale delle spese inerenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria, le marche da bollo, ecc..
ARTICOLO 14: Divieto di sub locazione
È vietata la cessione del presente contratto e/o la sub-locazione dell’immobile salvo esplicito provvedimento autorizzativo/discrezionale da parte del Comune. Il Conduttore non avrà nulla a che pretendere in caso di mancato accoglimento della relativa richiesta.
ARTICOLO 15: Consegna ed attività
La consegna dell’immobile e delle pertinenze sarà effettuata con regolare verbale di consegna fra il Comune ed il Conduttore sulla base della planimetria generale dell’area di cui allegato 1B. Analoga procedura sarà seguita alla scadenza della locazione.
Alla scadenza della locazione, gli eventuali danni ed i costi di pulizia e tinteggiatura per il ripristino dei locali saranno posti a carico del Conduttore con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all’art. 11.
L’attività di somministrazione dovrà essere esercitata esclusivamente e direttamente dal Conduttore (anche con il tramite di soggetti delegati riconducibili al Conduttore secondo le disposizioni di cui alla L. R. n.6/2010) previa presentazione della S.C.I.A., così come indicato nel sito del Comune alla voce S.U.A.P.
L’attività di somministrazione non potrà né essere trasferita, né ceduta a terzi.
ARTICOLO 16: Controversie e domicilio
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Conduttore circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto sarà deferita all'autorità giudiziaria. In caso di ricorso al Giudice ordinario sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia. È escluso il deferimento ad arbitri. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il Conduttore non può esimersi, se richiesto dall’Amministrazione, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.
Per tutti gli effetti del presente contratto il Conduttore elegge domicilio in via ________ n. _ a _______________.
ARTICOLO 17: Prelazione
Al Conduttore non spetta alcun diritto di prelazione, né in caso di cessione, né in caso dì nuovo affidamento, né alla scadenza della locazione. Il Conduttore non ha inoltre diritto, al termine della locazione, all’indennità di avviamento.
ARTICOLO 18: Vigilanza e controlli
Il Conduttore accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche, ispezioni e sopralluoghi da parte del Comune, attraverso i propri uffici ed organi competenti, atti ad accertare il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti.
Tali attività di vigilanza potranno essere effettuate dal Comune in qualunque momento, senza obbligo di preavviso.
ARTICOLO 19: Penali
Le clausole contenute nella presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti; pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali il Comune provvederà a contestare le inadempienze rilevate.
Sono previste le seguenti penalità relative all’esecuzione della parte gestionale del contratto:
mancata presentazione del progetto di cui all’art. 7 entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto comporterà per ogni giorno di ritardo l’applicazione della penale di Euro 100/giorno;
mancata realizzazione degli interventi del progetto di cui all’art. 7 comporterà per ogni giorno di ritardo l’applicazione della penale di Euro 100/giorno;
mancato avvio dell’attività entro giorni 90 (novanta) dalla conclusione dei lavori di cui all’art. 7, comporterà per ogni giorno di ritardo l’applicazione della penale di Euro 100/giorno;
mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative e delle quietanze annuali: da un minimo di Euro 100,00/giorno ad un massimo di Euro 250,00/giorno.
A fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dal presente contratto, l’Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o PEC invitando il Conduttore ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee. Il Conduttore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) gg. dalla notifica della contestazione stessa.
Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell’Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, o a fatti accertati non imputabili al Conduttore, l’Amministrazione si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell’inadempimento rilevato salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Le penali elevate verranno applicate sugli importi garantiti dalla cauzione/fideiussione definitiva di cui all’art. 11 lett. A) e B).
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto siano contestati ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 20 a seguito del risarcimento di tutti i danni patiti.
Si applicherà inoltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale e di liquidazione.
ARTICOLO 20: Risoluzione del contratto
Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Conduttore della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, con incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, anche per una sola delle ipotesi di seguito indicate:
perdita del Conduttore dei requisiti per contrarre con la PA o fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Conduttore;
gravi vizi o ritardi nella presentazione del progetto e/o nella esecuzione delle opere come indicati all’art. 7;
esecuzione non autorizzata delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, la struttura per usi o finalità diverse da quelle oggetto della locazione;
grave violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare;
inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
gravi violazioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
grave negligenza e frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
mancato pagamento del canone di locazione entro due mesi dal ricevimento della messa in mora tramite PEC da parte del Comune, qualora il Conduttore non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
cessione a terzi, anche parziale, del contratto di locazione;
recidiva plurima oltre la terza per disfunzioni o inadempimenti che nel caso di tre contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza;
mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Comune;
mancato rinnovo della cauzione entro 6 (sei) mesi dalla scadenza (come indicato all'art. 11 lett. a);
intervento della magistratura, con provvedimenti anche non definitivi, a carico del Conduttore con o senza provvedimenti di sequestro della struttura;
gravi danni prodotti alla struttura di proprietà comunale, per imperizia e/o colpa del Conduttore e/o ditte prestatrici di servizi;
quando le garanzie non siano rilasciate da istituto di credito o assicurativo autorizzato al rilascio di garanzie a favore della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 1 luglio 2015, testo integrato con successivo Comunicato 21 ottobre 2015;
ogni altra inadempienza, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 del c.c.
Il provvedimento di revoca potrà essere adottato dal Comune di Padenghe del Garda dopo la contestazione degli addebiti, (tramite PEC o raccomandata A/R) e tenendo conto delle giustificazioni che il Conduttore avrà presentato entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della contestazione. In proposito si precisa che gli eventuali interventi di riqualificazione dell’immobile realizzati dal Conduttore, costituiscono elemento integrativo ed inscindibile del canone di locazione, in quanto il valore stimato degli interventi di miglioria ha concorso alla definizione dell’importo posto a base d’asta di detto canone di locazione. Pertanto nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Conduttore relativamente alle cause sopra riportate, nulla sarà dovuto al Conduttore a titolo di risarcimento danni o rimborso delle spese di investimento sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile più sopra richiamati, né per indennità di cui all’art. 34 della Legge 392/78, essendo a carico del Conduttore l’onere integrativo per la realizzazione di tali interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, parte integrante del canone di locazione e come tale non soggetto alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici da applicarsi in caso di risoluzione del contratto per l’esecuzione di Opere Pubbliche.
Il presente contratto è comunque integrato dalle previsioni in ordine alla locazione ed alle modalità di espletamento delle attività nei locali in considerazione di quanto indicato nel bando di gara per l'assegnazione, il quale si ha qui per riportato ed accettato dalle parti come integrazione del presente contratto.
L’Ente concedente si riserva la facoltà di revocare il presente contratto per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse, previo corresponsione di un equo indennizzo al Conduttore.
ARTICOLO 21: Recesso
Il Conduttore potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata o PEC.
ARTICOLO 22: Spese
Il versamento dell'imposta di registro dovuta alla registrazione del contratto, nonché il totale delle spese inerenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria, le marche da bollo, ecc., sono a totale carico del Conduttore.
ARTICOLO 23: Rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla Legge 27.07.78 n. 392 ed al Codice Civile.
ARTICOLO 24: Regime fiscale
Ai fini fiscali si dichiara che i canoni di locazione dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione ai sensi della Tariffa parte prima - art.5, comma 1 - allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131, nonché ai sensi della risoluzione 3014423 del 02.12.1974 direzione Generale Tasse.
ARTICOLO 25: Protocollo di legalità
Il Conduttore accetta i contenuti del Protocollo di legalità del Comune di Padenghe del Garda, allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2019, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. __ del __/__/201_, che viene sottoscritto e depositato presso il settore contratti.
ARTICOLO 26: Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", il Comune di Padenghe del Garda tratta i dati personali forniti e comunicati. Il Comune di Padenghe del Garda garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Padenghe del Garda.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 13.2.d del Regolamento 679/2016/UE.
ARTICOLO 27 - Allegati
Vengano allegate al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale n. 2 elaborati grafici relativi all’immobile oggetto del presente contratto di locazione, e precisamente:
Allegato A: planimetrie catastali e schede catastali;
Allegato B: computo metrico del progetto definitivo presentato in sede di gara.
Io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e composto da n..... (.........) pagine ed una ............................ per le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti depositati e/o allegati e che lo sottoscrivono in calce e a margine dei fogli intermedi, mentre viene firmato digitalmente da me Ufficiale rogante, ai sensi del D.Lgs. n.235/2010 e dell’art.6 comma 2 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
PARTE CONDUTTRICE
SEGRETARIO GENERALE ROGANTE
Schema contratto locazione commerciale immobile xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx
Xxxxxx 0 di 17