Contract
CONVENZIONE per l’istituzione di una SEZIONE MUSICALE di LICEO MUSICALE presso il Liceo Xxxxxxxx x’Xxxx di Mantova ai sensi del DPR 15.03.2010, art. 13 comma 8
L’anno 2012, il giorno 19 del mese di settembre, presso la sede Del Liceo Musicale Xxxxxxxx x’Xxxx Xxxxxxx
TRA
Il Liceo Isabella d'Este Gonzaga di Mantova, sito in Xxx Xxxxx 0, Xxxxxxx, successivamente indicato “Liceo”, nella persona del dirigente scolastico prof.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica
E
Il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, successivamente indicato “Conservatorio”,con sede legale in Xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, nella persona del Direttore, M°.Xxxx Xxxxxxx in qualità di legale rappresentante dell’istituzione
- VISTO Il DPR 15 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64,comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 gosto 2008, n. 133”) ed in particolare art. 3 comma 1, art. 7 e art. 13 commi 6.7.8, allegato A e Allegato E, (da ora in poi Regolamento” che istituisce il Liceo Musicale e Coreutico, Sezione Musicale (art. 7) richiedendo allo scopo una specifica e vincolante convenzione con un Conservatorio di Musica (art. 13, comma 8);
- VISTO L’art. 13 comma 3 del DPR 10 marzo 2010 che così recita: “I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011”;
- VISTO lo Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR”, in particolare l’Allegato A – Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e l’Allegato E – Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel Piano di studi previsto per il liceo musicale e coreutica;
- VISTA la Legge n. 124 del 3.05.1999, Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, art. 11 comma 9 e il successivo collegato DM del 6.08.1999, Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11 comma 9 e considerato che il richiamato DPR 15.03.2010 stabilisce che il “Liceo musicale e coreutico” assicura tra l’altro “la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTA la Legge n. 59 del 15.03.1997, Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 21, che, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche (commi 1/10), ma anche ai Conservatori di musica (comma 11), stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- VISTO il DPR n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7 comma 8, che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;
- VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Tit. IV, specie art. 31 commi 1/2, che stabilisce che “le istituzioni scolastiche, (…) per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale” e in particolare “possono stipulare convenzioni e contratti”;
- VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, in particolare art. 2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, tra gli aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, “le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati” e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la “facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”;
- VISTO Il Protocollo d’Intesa tra Liceo e il Conservatorio, i n ordine all’effettuazione delle prove di ammissione al Liceo musicale per l’A. S. 2012/13 come da art. 13 comma 8 DPR 15.03.2010 n. 89;
- VISTE le note del MIUR – Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per il personale scolastico – nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 dell’11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, aventi per oggetto Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx XX xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, che forniscono istruzioni, tra l’altro, sull’attribuzione delle discipline previste dal Piano di studi del “Liceo musicale e coreutico” alle esistenti classi di concorso e conseguentemente sul reclutamento del personale da destinare, in via transitoria, all’insegnamento delle discipline musicali cui non corrisponde, allo stato, alcuna classe di concorso specifica;
- VISTO l’Art. 13 comma 8 del DPR 10 marzo 2010 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112”, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) che così recita: “L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento”.
- VISTO Le Circolari riguardanti le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2010/2011, 2011/12, nonché la nota prot. 12986 del 03 agosto 2010 dell’Ufficio scolastico Regionale della Lombardia riguardante l’Intesa in merito ai criteri di assegnazione del personale docente per le discipline musicali.
- VISTI il parere favorevole del Consiglio Accademico del Conservatorio espresso nella seduta del 3.09.2012, nella quale si provvedeva alla ratifica dell’accordo tra le parti la Delibera del Consiglio di Istituto del Liceo del Liceo il verbale del Collegio Docenti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE CONDIZIONI GENERALI
Art. 1
Il Conservatorio si impegna a dare tempestiva informazione ai propri allievi e alle loro famiglie riguardo alle opportunità previste dalla seguente convenzione a partire dall'A. S. 2012/13. Il Liceo, a sua volta si impegna a fornire tutti i chiarimenti e l'assistenza richiesti dall'utenza interessata.
Art. 2
Il Liceo promuove in tutte le forme possibili le attività e l'immagine del Conservatorio.
Art. 3
Il Conservatorio riconosce nel Liceo un interlocutore primario al fine di ampliare e diffondere la cultura musicale nel territorio, prevedendo anche una eventuale collaborazione per la realizzazione di eventi significativi.
Art. 4
Il Liceo si impegna a fornire una formazione quinquennale che preveda l'eventuale proseguimento degli studi in Conservatorio.
Art. 5
Il Liceo riconosce sempre i crediti formativi acquisiti presso il Conservatorio evitando inutili duplicazioni. Questo potrà comportare: per gli alunni contemporaneamente iscritti ad entrambe le istituzioni formative, la frequenza di un minor numero di ore presso il Liceo in quanto non dovranno acquisire conoscenze, abilità e competenze maturate in Conservatorio. per gli iscritti al Liceo che siano in possesso di crediti documentabili presso il Conservatorio, il riconoscimento automatico e la conseguente analoga riduzione della
frequenza. Nel caso in cui siano riconosciuti dei crediti formativi per cui l’alunno sia esonerato dalla frequenza di uno strumento, la regolarità dello scrutinio è comunque garantita attraverso la nomina di un docente di strumento o di disciplina affine.
ORDINAMENTO DELLA CONVENZIONE
Art. 6
OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
Oggetto e scopo della presente convenzione sono: l’attivazione e il regolare ed efficace funzionamento” del “Liceo musicale e coreutico, Sezione Musicale” presso il liceo Isabella d’Este l'ottemperanza, formale e sostanziale, del dettato del DPR 15.03.2010, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …, cit., art. 13 comma 8.
Le finalità generali attraverso le quali la convenzione persegue lo scopo di cui al comma precedente sono le seguenti:
determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie;
definire - in ordine a tali azioni e iniziative - le competenze, i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascuno degli enti contraenti; delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli organi collegiali dell’istituzione scolastica, l’impianto organizzativo generale dell’indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, disciplina dei crediti), modalità spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali;
disciplinare, nel rispetto delle norme vigenti in materia e in regime di transitorietà, il reclutamento del personale docente da assegnare alle discipline musicali;
concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti; in particolare:
concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra Conservatorio e Liceo, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l’istituzione dei licei musicali, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
impostare un programma di progressivo raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.
Art. 7. - ORGANI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E FORME DI CONSULTAZIONE FRA GLI ENTI CONTRAENTI
Comitato tecnico scientifico
Il comitato tecnico-scientifico è composto da n. 4 membri permanenti, n. 2 espressi dal Conservatorio e n. 2 espressi dal Liceo, a cui si aggiunge il Dirigente Scolastico dell’Istituto che lo presiede, secondo i criteri di seguito precisati:
in rappresentanza del Conservatorio: 1) il Direttore, o docente da lui delegato; 2) docente indicato dal Consiglio Accademico in rappresentanza del Liceo: 1) il Dirigente Scolastico;
2) due docenti indicati dal collegio Docenti di cui uno referente del Liceo musicale.
Ai lavori del Comitato possono partecipare altri soggetti in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche. Le funzioni e le
prerogative del Comitato tecnico-scientifico sono definite dal successivo art. 8. Il Comitato tecnico-scientifico pianifica autonomamente la propria azione, secondo le esigenze e le scadenze previste dal programma annuale delle attività del Liceo musicale. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce in seduta ordinaria a scadenza trimestrale ; una volta all’inizio dell’anno scolastico per definire le linee d’indirizzo dell’attività didattica e per stabilire le modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi, due volte durante l’anno per il monitoraggio in itinere ed una volta al termine delle attività didattiche per il monitoraggio finale, la valutazione complessiva delle iniziative messe in opera. Può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Si riunisce comunque almeno una volta l’anno per la verifica e la valutazione delle attività realizzate e per la programmazione delle eventuali misure correttive; si riunisce altresì secondo le necessità, su richiesta formale di almeno uno degli enti contraenti. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal Dirigente Scolastico del “Liceo Musicale e Coreutico, Sezione Musicale” presso il liceo Musicale d’Este che provvede alla sua convocazione ed alla definizione dell’ordine del giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti nonché ai suggerimenti dei componenti Comitato tecnico scientifico stesso. Gli atti del Comitato tecnico scientifico sono pubblicati in apposito Albo – anche telematico – presso il “Liceo musicale e coreutico, Sezione Musicale” presso Il liceo Musicale d’Este. Al fine di facilitare i rapporti tra i diversi membri e di risolvere i problemi all’odg in modo più rapido ed efficace, il Comitato tecnico scientifico, può definire modalità di lavoro per gruppi ristretti (anche a distanza) e modalità decisionali basate sulla consultazione rapida e sull’utilizzo delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione. Ha il compito di gestire, assicurandola, l’attuazione degli impegni previsti dalla convenzione, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.
Figure di sistema
Sono previste due figure di sistema: il docente referente per il Liceo e il docente referente per il Conservatorio. La funzione precipua delle due figure è quella di assicurare e coordinare le ordinarie e costanti relazioni fra Conservatorio e Liceo. Il docente referente per il Liceo, o comunque il docente incaricato del compito corrispondente, è individuato dal Collegio docenti del Liceo, con le modalità previste dalle norme contrattuali vigenti, ed esercita le funzioni delegategli dal Collegio medesimo. Il docente referente per il Conservatorio è individuato dal Consiglio Accademico del Conservatorio medesimo.
Art. 8 - COMPITI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Comitato tecnico scientifico svolge in primo luogo un compito di supervisione
tecnico-scientifica che realizza innanzitutto in una funzione orientativa e consultiva, nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative di entrambe le istituzioni firmatarie della convenzione in epigrafe. In particolare esprime pareri e formula atti d’indirizzo in relazione ai seguenti ambiti:
modalità di impiego, nella definizione del curricolo del Liceo musicale, delle forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10; articolazione dei programmi delle discipline musicali;
certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del liceo che
vanno correlate con le competenze in entrata del corso Accademico di I livello delle istituzioni AFAM;
definizione dei crediti formativi;
definizione di criteri per il reclutamento del personale secondo quanto stabilito all’art. 11;
definizione dei criteri di monitoraggio del percorso formativo (vedi articolo 14); definizione dei criteri degli esami di ammissione e organizzazione della commissione per le prove di ammissione;
Il Comitato Tecnico Scientifico definisce e valida i livelli e le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste
nell’Allegato E del Regolamento . Predispone inoltre le prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, con certificazione delle competenze raggiunte, rispettivamente:
a conclusione del primo biennio nelle discipline “Esecuzione e Interpretazione” del Primo strumento e “Teoria, Analisi e Composizione”;
a conclusione del secondo biennio nella disciplina “Esecuzione eInterpretazione” del Primo e del Secondo strumento.
Art. 9 - PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE
Come definito all’art. 7, comma 2 del Regolamento del 15 marzo 2010 relativo alla riforma dei Licei, “L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche”. Pertanto, tutti gli studenti che chiedono l’ammissione al Liceo Musicale devono sostenere la prova suddetta. Tale prova sarà effettuata solo sullo strumento principale (strumento 1).
Le indicazioni Nazionali del Liceo Musicale, relative allo strumento, prevedono che
“Il profilo d’entrata, tramite l’accertamento previsto”, individui nello studente “il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani d’autore, per quanto attiene all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto”.
Pertanto, l’“adeguato livello di competenze in ingresso” deve essere, quanto più possibile, in stretta relazione con la durata e con la complessità del singolo curriculum di studi strumentali per consentire un’armonica articolazione del “curriculum verticale” dall’inizio degli studi al completamento accademico della formazione.
In ogni caso, nell’effettuare la selezione si tiene in considerazione anche l’aspetto relativo alla varietà degli strumenti che saranno insegnati per consentire le pratiche di Musica d’insieme previste dall’ordinamento, attuabili solo in presenza di strumenti differenti, prevedendo, per esempio, almeno uno o più strumenti a fiato e uno o più strumenti ad arco.
Le prove di ammissione riguarderanno gli strumenti di cui il Conservatorio dispone al suo interno. Tutti i corsi di strumento atti all’età degli studenti che si iscrivono al Liceo possono essere proposti.
La commissione incaricata dell’accertamento di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento è nominata dal Dirigente Scolastico che la presiede, sentito il direttore del Conservatorio ed è composta da:
Il Dirigente del Liceo o suo delegato un docente del Conservatorio
un docente del Liceo Musicale Xxxxxxxx x’Xxxx, area musicale.
La Commissione definisce il calendario della sessione di prove, che deve in ogni caso concludersi entro i 30 giorni successivi la scadenza prevista annualmente per le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado. Il calendario delle prove e le informazioni relative sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica con debito anticipo. Prima della prova i genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati sottoscrivono un modulo di
consenso informato che li impegna ad accettare il giudizio insindacabile della Commissione.
Al termine della sessione il dirigente scolastico pubblica all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica l’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo musicale e la Commissione predispone la comunicazione scritta di tali esiti a tutti i candidati esaminati, segnalando anche eventuali debiti formativi da colmare mediante attività individuale.
Art. 10
ATTRIBUZIONE DEI CORSI DI STRUMENTO AGLI STUDENTI ISCRITTI
Il Primo strumento è scelto dal candidato (in base alle disponibilità e alle esigenze didattiche) all’ammissione fra quelli previsti dalle classi di strumento funzionanti presso il Conservatorio.
Il 2° strumento è attribuito dalla Commissione, tenuto conto delle preferenze espresse dal candidato ammesso alla frequenza, in applicazione, nell’ordine, dei seguenti criteri: attribuzione di un 2° strumento monodico se il 1° è polifonico e viceversa;
esigenze dell’esercizio della musica d’insieme; valorizzazione degli strumenti in dotazione all’Istituto.
Eventuali motivate richieste di modifica degli strumenti attribuiti - entro la fine del primo anno per quanto riguarda il Primo strumento ed entro la fine del primo biennio per quanto riguarda il secondo - sono valutate e respinte o approvate dal Comitato Tecnico scientifico.
Art. 11
PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO
Personale docente dell’Istituto
Si premette che per il personale docente del Liceo Musicale vigono le norme afferenti al CCNL del comparto scuola.
Le parti ritengono essenziale e necessario il coinvolgimento del Conservatorio ai fini della costituzione di una graduatoria stilata dal Comitato tecnico–scientifico del Liceo che valuta i titoli culturali e professionali degli aspiranti all’insegnamento di alcune delle discipline dell’area d’indirizzo dei licei musicali, così come identificate dall’allegato E del DPR 15 marzo 2010 n. 89:
Teoria, analisi e composizione Laboratorio di musica d’insieme Esecuzione ed interpretazione Tecnologie musicali
Storia della musica
Il Liceo, nelle premesse di cui al precedente punto a) e salvo diversa indicazione normativa, si impegna a comunicare al Conservatorio l’organico di diritto delle discipline d’indirizzo del Liceo.
Verificata l’insufficienza delle risorse dei docenti delle discipline di indirizzo, sulla scorta delle disponibilità rilevate, Il Liceo provvede a segnalare al competente Ufficio XIX Ambito Territoriale di Mantova dell’USR Lombardia gli eventuali adeguamenti da apportare in sede di organico di fatto, quindi ad individuare i restanti docenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente del comparto Scuola e nell’ambito delle dotazioni riconosciute dal medesimo competente USR-Lombardia e Ufficio XIX Ambito Territoriale di Mantova.
Personale Docente a Tempo Indeterminato e a tempo Determinato
Fatto salvo quanto sopra al punto 11.1. (Personale Docente dell’Istituto) per le discipline musicali e/o le ore della disciplina “Esecuzione e interpretazione” e “Musica di Insieme” non coperte da docenti nelle more del regolamento di revisione normativa delle attuali classi di concorso, previsto dalla L. n. 133/2008, art. 64, e dunque in fase transitoria, si provvede al reclutamento del personale docente cui assegnare le discipline musicali secondo le istruzioni di cui alle note del MIUR. Dipartimento Istruzione. Direzione generale per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 dell’11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, Allegati E e nota prot. 12986 del 3 agosto 2010 dell’Ufficio Scolastico della Lombardia. Si seguiranno nell’ordine, per ciascuna disciplina, i seguenti criteri:
Teoria, analisi e composizione:
Docenti a T.I. – cl. conc. 00X, 00X, 00X titolari nella Provincia di Mantova con la modalità dell’utilizzazione, ove ricorrano i requisiti previsti dalle note del MIUR.
Dipartimento Istruzione. Direzione generale per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 dell’11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, Allegati E.
Esecuzione e interpretazione:
Docenti a T.I. – cl. conc., nell’ordine, 31A, 32A, 77A, diplomati di Conservatorio nello specifico strumento, titolari in altro istituto della Provincia di Mantova, con la modalità dell’utilizzazione, ove ricorrano i requisiti previsti dalle note del MIUR. Dipartimento Istruzione. Direzione generale per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 dell’11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, Allegati E.
Laboratorio di musica d’insieme:
Docenti a T.I. – cl. conc., nell’ordine, , 00X, 00X, 00X diplomati di conservatorio nello specifico strumento, titolari in altro istituto della Provincia di Pavia Mantova , con la modalità dell’utilizzazione, ove ricorrano i requisiti previsti dalle note del MIUR. Dipartimento Istruzione Direzione generale per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 dell’11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, Allegati E.
Tecnologie musicali:
Docenti a T.I. – cl. conc., nell’ordine, 31A, 32A, 77A, titolari in altro istituto, con la modalità dell’utilizzazione, ove ricorrano i requisiti previsti dalle note del MIUR.
Dipartimento Istruzione Direzione generale per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 dell’11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, Allegati E.
Storia della musica:
Per quanto riguarda Storia della Musica Docenti a T.I. – cl. conc., nell’ordine, 31A titolari in Provincia di Mantova, con la modalità dell’utilizzazione, ove ricorrano i requisiti previsti dalle note del MIUR. Dipartimento Istruzione. Direzione generale per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 dell’11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, Allegati
X. Xxx non sia possibile completare gli organici con l’impiego di docenti in possesso dei requisiti predetti e di quelli eventualmente introdotti dai CCNI sulle Utilizzazioni si formeranno graduatorie composte da docenti che abbiano presentato domanda in carta libera, sulla base di criteri appositamente concordati.
Art. 12 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA
Il Liceo, per l’A. S. 2012/13, adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10.
La disciplina Laboratorio di Musica d’insieme prevede, nel primo biennio, esercizio della musica corale erogato all’intero gruppo classe. Le tre ore di esecuzione ed interpretazione sono così organizzate: due ore di Strumento UNO, un’ora di strumento DUE. Il collegio Docenti del Liceo, sentito il Direttore e per suo tramite il Consiglio Accademico del Conservatorio può deliberare l’intensificazione e la rimodulazione dell’orario di lezione riferito alle discipline Esecuzione e Interpretazione e Laboratorio di Musica di insieme in ordine a specifiche attività (concerti, presentazioni, collaborazione con Istituto o altre istituzioni musicali del territorio per messe in scena di opere, spettacoli, ecc).
Art. 13
FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FRA QUESTE E I SOGGETTI CHE SI OCCUPANO DI FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE
Il Liceo, in concorso con il Conservatorio, si impegna altresì a realizzare, attraverso intese e accordi di programma, forme di coordinamento e di raccordo con le realtà che a vario titolo si occupano di formazione e di diffusione della cultura musicale sul territorio.
Art. 14
MONITORAGGIO E VERIFICA
Il comitato Tecnico Scientifico definisce i criteri in base ai quali realizzare un costante monitoraggio dell’andamento complessivo del Liceo così da poter intervenire con i necessari correttivi ed eventualmente anche con l’inserimento di attività di recupero/potenziamento.
L’attuazione degli accordi previsti dalla convenzione e l’attività complessiva del Liceo musicale sono oggetto di verifica annuale, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente scolastico, da parte del Comitato Tecnico Scientifico; tale verifica si realizza in apposita seduta dell’organo dopo la conclusione delle attività didattiche dell’anno scolastico al termine e prima dell’inizio del successivo.
Art. 15
IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI
Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, si impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente convenzione.
Art. 16
DURATA, VALIDITA’ E PROROGHE
La validità della convenzione si estende dalla data di sottoscrizione dell’atto fino al 31 agosto 2015. Qualora intervengano disposizioni normative incompatibili con la coerente attuazione di quanto previsto dal presente articolo o con le quali risultino in contrasto uno o più aspetti sostanziali della convenzione, il Comitato Tecnico Scientifico procede all’immediata convocazione degli enti contraenti per le determinazioni del caso.
Art. 17
VARIAZIONI DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione si presta a possibili variazioni in base alla normativa ministeriale. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, e di entità tale da non inficiare l’impianto e la sostanza degli accordi, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
Art. 18
REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ED EVENTUALI CAUSE DI RISOLUZIONE
Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione sono affrontate e risolte in seno al Comitato Tecnico Scientifico.