Contract
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXX, XXXXXXX. RECEPIMENTO CON MODIFICHE DELL’ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL’ART.6 DELLA L.R. 11/04 TRA COMUNE DI VENEZIA E GENERALI ITALIA S.P.A., CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.
ALLEGATO 1
Controdeduzione alle osservazioni
ALLEGATO 1
Oggetto: Edificio delle Procuratie Vecchie a San Marco, Venezia. Recepimento con modifiche dell’Accordo pubblico/privato ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/04 tra Comune di Venezia e Generali Italia S.p.A., controdeduzione alle osservazioni e approvazione della variante n. 5 al Piano degli Interventi.
Controdeduzione alle osservazioni
Successivamente alla pubblicazione della delibera del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 46 del 02/04/2015 avente ad oggetto: “Edificio delle Procuratie Vecchie a San Marco, Venezia. Recepimento dell'Accordo pubblico/privato tra Comune di Venezia e Generali Italia S.p.A. e adozione della variante n.5 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 6 della
L.R. 11/04”, è pervenuta un'unica osservazione da parte di “Venezia Cambia 2015” (PG. 288396 del 29/06/2015).
L'osservazione ripropone sostanzialmente tutte le argomentazioni del contributo già trasmesso dalla stessa Venezia Cambia 2015 (PG 118908 del 18/03/2015) nella fase partecipativa che ha preceduto l'adozione della delibera, con alcune considerazioni aggiuntive.
Ci limitiamo, dunque, a contro dedurre a tali ultime considerazioni, rimandando per il resto alle dettagliate controdeduzioni e proposte di modifica contenute nell'allegato 3 alla precedente delibera n. 46 del 02/04/2015.
La numerazione riportata fa riferimento ai punti dell'osservazione.
Punto 3. Mancata verifica di assoggettabilità a VAS.
Sintesi.
Con l’osservazione si chiede che la la variante urbanistica in questione venga sottoposta a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Controdeduzione.
Si ritiene che tale verifica non sia necessaria, per i seguenti motivi.
Il tipo di variante in esame rientra fra i casi di esclusione stabiliti con DGRV 1646 del 7 agosto 2012, che fa proprio il parere della commissione VAS n. 84 del 3 agosto 2012. Tale parere prevede, tra le varianti oggetto di esclusione, quelle “riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici esistenti”.
Nel caso in esame, inoltre, non è prevista alcuna modificazione rispetto a quanto stabilito dalle norme urbanistiche che disciplinano le destinazioni d'uso degli edifici di tipo “Sm – Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura modulare” (Scheda tipologica n. 22 delle NTA della VPRG per la Città Antica), ma solo una riduzione degli usi consentiti rispetto a quelli già previsti dalla Scheda. Infatti, l'Accordo esclude le attività ricettive di qualsiasi tipo, la residenza (fatta eccezione per la modesta superficie esistente di cui all'art. 1) e le attività di culto e religiose in genere, sebbene esse siano tutte destinazioni consentite dalla citata Scheda n. 22.
Con la soppressione del vincolo a standard prevista dall'Accordo, vincolo peraltro già decaduto ope legis essendo decorsi più di cinque anni dall'apposizione, e il trasferimento in altra sede del centro storico degli uffici giudiziari, già avvenuto, sono applicabili le destinazioni d'uso previste dalla scheda urbanistica vigente, con le limitazioni stabilite dall'Accordo stesso.
Parere. Non favorevole
Punto 4. Urgenza del provvedimento.
Sintesi.
L’estensore dell’osservazione ritiene che la questione in esame non rivesta carattere di urgenza tale da dovere essere risolta durante la gestione commissariale.
Controdeduzione.
L'osservazione è superata, essendo il provvedimento oggi all'esame dell'Amministrazione eletta. Parere. Non favorevole
Punto 7. Irragionevole legittimazione di usi in atto in assenza di qualsiasi ricognizione degli Uffici competenti
Sintesi.
L'estensore sottolinea che l'art. 1.3 dell'Accordo adottato, che recita: “Il Comune di Venezia dà atto comunque e in ogni caso che le attuali destinazioni d'uso private sono legittime, da confermare e attestare anche nello strumento urbanistico comunale e nei correlativi titoli edilizi rilasciati o da rilasciare”, potrebbe comportare una sanatoria impropria e gratuita di eventuali opere eseguite in difformità dalla strumentazione urbanistica.
Controdeduzione.
Premesso che i procedimenti di sanatoria edilizia sono disciplinati dalla legge e, pertanto, la paventata sanatoria per effetto dell'Accordo non sarebbe possibile, si segnala che, nella formulazione aggiornata dell'Accordo, la citata disposizione è stata soppressa, poiché ininfluente.
Parere. Favorevole, poiché la disposizione in esame è stata soppressa.
Punto 8. Necessità di un nuovo accordo pubblico-privato
Sintesi.
L'estensore dell'osservazione ritiene che l'Accordo, adottato in assenza di una amministrazione comunale eletta e senza il coinvolgimento della cittadinanza, debba essere riformulato, e fa appello al nuovo Sindaco perché riavvi il negoziato con le Assicurazioni Generali.
Controdeduzione.
La nuova Amministrazione eletta ha rinegoziato l'Accordo con Generali Italia S.p.A., escludendo ulteriori funzioni ritenute non idonee (ancorché previste dalle nome urbanistiche) rispetto all'Accordo adottato, quali la residenza e le foresterie. L'Accordo prevede ora solo funzioni di tipo direzionale, con i relativi servizi, oltre alle funzioni d'interesse generale (spazi espositivi e per conferenze, spazi in comodato gratuito al Comune). L'importo del beneficio pubblico è stato incrementato in base ad un progetto di localizzazione delle funzioni proposto da Generali Italia
S.p.A. e condiviso dall'Amministrazione, in coerenza con i contenuti dell'Accordo.
Per quanto riguarda il coinvolgimento della cittadinanza, si sottolinea che l'adozione della variante è stata preceduta da forme idonee di pubblicità e coinvolgimento dei cittadini, come dimostra il fatto che lo stesso estensore dell'osservazione in esame ha avuto la possibilità di presentare il proprio
contributo (dai contenuti del tutto analoghi) prima dell'approvazione della delibera del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 46 del 02/04/2015, di recepimento dell'Accordo e adozione della variante. Delibera alla quale sono allegate dettagliate controdeduzioni al contributo pervenuto.
Parere. Parere non favorevole, con la precisazione che la nuova Amministrazione ha provveduto di propria iniziativa a rinegoziare l'Accordo.