L’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E
All.to1 ACCORDO
TRA
L’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA REGIONE SARDEGNA
Accordo per la collaborazione tecnico operativa tra l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna finalizzata a facilitare e promuovere il pieno esercizio dell’azione di tutela volontaria a favore delle persone di minore età cittadine di paesi terzi e non accompagnate presenti in Italia nell’ambito progetto FAMI “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”.
Visti:
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia;
- D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- La legge 12 luglio 2011, n. 112 , Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- D. lgs.4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI;
- D. lgs.18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni per riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale;
- D.M. 1 settembre 2016 , Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati (16A06605);
- D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234, Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- La legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
Premesso che:
- nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (di seguito “Autorità Garante”) intende promuovere l’attuazione di iniziative finalizzate alla protezione dei minori stranieri non accompagnati e separati (di seguito “persone di minore età”) in Italia attraverso il pieno rispetto dei diritti loro riconosciuti dalle legge nazionale e dalle convenzioni internazionali;
- l’Autorità Responsabile del Fondo asilo Migrazione e Integrazione ( di seguito “Autorità Responsabile”) allocata presso il Ministero dell’Interno, in data 12/02/2018 ha formulato un invito ad hoc all’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza avente per oggetto : Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014- 2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di
assistenza ai MSNA. Invito ad hoc all’ Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza a presentare una proposta progettuale;
- al fine di dare seguito al precitato invito, l’Autorità Garante in data 09/03/2018 ha pubblicato l’avviso di coprogettazione : Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 - 2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA;
- con decreto dell’Autorità Garante del 27/03/2018 è stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte pervenute relativamente al suddetto Avviso e che a conclusione delle attività, in data 5/04/2018 è stato pubblicato l’esito delle procedure di selezione, con le quali viene affidata l’attività di coprogettazione al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato dalla Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza – Istituto Don Calabria, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza e dall’Associazione Avvocato di strada;
- in data 04/05/2018 l’Autorità Responsabile con proprio decreto n. 0005927 ha approvato la proposta progettuale “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”e che in data 11/07/2018 è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione FAMI tra il Ministero dell’Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione l’Autorità e Garante in qualità di beneficiario;
-l’art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 rubricato “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, nel testo vigente, dispone che la selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari è di competenza dei garanti regionali e delle province autonome per l’infanzia e l’adolescenza e, nelle regioni in cui non siano stati nominati, provvede temporaneamente l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- con legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 la Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori , adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
- in occasione della seduta del Consiglio Regionale n. 258 del 14 novembre 2017, l’Avv. Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxx è stata nominata Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna (di seguito indicato Garante regionale);
Considerato che:
-ai sensi dell’articolo 3 della L.r. n. 8 /2011 sopra richiamata, il Garante regionale, fra le altre funzioni:
✓ assicura la consulenza e il supporto ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno nell'esercizio delle loro funzioni (lett.j)
✓ verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato (lett.k )
- l’Autorità garante, in linea con la normativa che disciplina il proprio funzionamento, è disponibile ad individuare e realizzare aree di collaborazione con il Garante regionale in materia di tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati;
l’Autorità Garante e il Garante regionale convengono:
⮚ che le persone di minore età sono portatrici di specifiche vulnerabilità e bisogni e hanno necessità di idonee misure di protezione e salvaguardia specifiche;
⮚ sull’importanza di riconoscere e valorizzare ciascuna persona di minore età quale soggetto di diritto, nella sua specifica individualità, attraverso l’ascolto e la sua piena partecipazione e coinvolgimento in ogni azione che lo riguardi, nel rispetto effettivo del suo superiore interesse;
⮚ che la figura del tutore volontario è essenziale per assicurare alla persona di minore età, cittadina di paese terzo, e non accompagnata presente in Italia, il pieno accesso ai propri diritti;
- fra le linee di attività del citato progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” è prevista quella finalizzata a supportare i Garanti regionali attraverso la fruizione dei seguenti servizi: promozione della tutela volontaria; aggiornamento e formazione continua dei tutori iscritti negli elenchi dei TM; consulenza in situazioni di tutela complessa; servizi a sostegno e accompagnamento dei tutori nominati (lett.c/c pag.35 scheda FAMI);
Visto il progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” (di seguito Progetto) proposto dall’Autorità Garante con i chiarimenti contenuti nelle note n.3501 e 118 rispettivamente del 30.11.2018 e 15.01.2019;
Visto l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Tutto ciò visto, premesso e considerato. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Oggetto e Finalità)
1.L‘Autorità Garante e il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna (di seguito indicate “Parti”), nell’ambito delle rispettive competenze e fini istituzionali e nel rispetto dei suddetti principi e normative, intendono avviare una collaborazione volta a facilitare e promuovere il pieno esercizio dell’azione di tutela volontaria a favore delle persone di minore età cittadine di paesi terzi e non accompagnate presenti in Italia ( di seguito indicate MSNA) attraverso iniziative di comune interesse e con particolare attenzione ai bisogni emergenti dal territorio della Regione Sardegna.
2. Le Parti procederanno al perseguimento di tale finalità anche mediante la realizzazione a livello centrale e locale delle azioni ritenute più confacenti ai bisogni territoriali tra quelle previste nel citato progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge
n. 47/2017” e meglio specificate al successivo articolo 2.
3. Per la realizzazione di tali attività, è prevista l’attivazione di Unità Operative Locali (UOL) composte da personale specialistico messo a disposizione dall’Autorità garante nei modi e nei tempi che verranno concordati tra le parti.
4 Il Garante regionale è il punto di raccordo interistituzionale a livello locale per la realizzazione delle attività indicate nel successivo articolo 2 previste dal progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” finanziato dal fondo FAMI, di cui si concordi la realizzazione.
Art. 2 (Impegni delle Parti)
1. Le Parti metteranno a disposizione, nei limiti delle rispettive competenze e disponibilità, le risorse strutturali, umane e organizzative, impegnandosi a tutelare e promuovere le iniziative realizzate in sinergia.
0.Xx quanto rispondenti alle esigenze rilevate dal Garante regionale nella gestione dei tutori volontari di MSNA , l’Autorità garante si impegna a fornire i sottoelencati servizi, previsti nel Progetto (scheda 3.4. Metodologia pag. 35 lett. c/d), per la cui erogazione l’Autorità garante metterà a disposizione del Garante regionale personale esperto delle Unità Operative Locali attraverso la citata progettualità FAMI :
⮚ promozione della tutela volontaria;
⮚ aggiornamento e formazione continua dei tutori iscritti negli elenchi dei TM;
⮚ consulenza in situazioni di tutela complessa;
⮚ servizi a sostegno e accompagnamento dei tutori nominati
3. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, gli esperti dell’UOL, sentito il Garante regionale, predisporranno il piano operativo locale nel quale saranno indicate le azioni da realizzare, con individuazione degli interventi, risorse, attività rispondenti a bisogni concreti locali e specificazione delle modalità organizzative del supporto fornito dagli esperti UOL.
4. Il piano operativo locale sarà sottoposto all’approvazione formale delle parti e andrà a comporre il piano operativo che l’Autorità garante rilascia all’Autorità responsabile del FAMI.
Art.3 (Clausole)
1. Nessun onere economico graverà sul Garante regionale per:
• l’erogazione dei servizi previsti all’articolo 2;
• l’attivazione di dispositivi tecnologici o informatici;
• per l’utilizzazione della polizza assicurativa a favore dei tutori nominati;
• per l’attivazione del numero verde nazionale;
• per il compenso dei professionisti componenti la Unità Operativa Locale che opereranno per il monte ore e nelle modalità concordate e specificate nel piano operativo locale.
0.Xx personale messo a disposizione dall’Autorità garante attraverso le UOL, anche quando opererà presso la sede del Garante regionale, sarà sotto la diretta responsabilità amministrativa e gestionale dell’Autorità garante a cui farà capo la supervisione amministrativa.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Garante regionale assume la qualifica di partner associato del Progetto a titolo non oneroso e per l’effetto dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio Regionale della Sardegna.
Art.4 (Informazioni)
1.Per il raggiungimento delle finalità indicate all’art.1 le Parti predispongono regolari riunioni per un aggiornamento continuo delle attività realizzate e di quelle da realizzare. Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile forma di coordinamento e scambio di informazioni garantendo, tra l’altro, un reciproco monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti e subprocedimenti di competenza.
Art.5 (Riservatezza)
1.Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie acquisite durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, entrambe le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità alla vigente normativa in materia ed ai Provvedimenti e Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.
ART. 6.
(Durata)
1. Il presente Accordo è valido sino al 10.07.2020 a far data di stipula. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2.Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle attività già attivate alla data di comunicazione del recesso.
ART. 7
(Utilizzo logo)
1.Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e la propria. In particolare, i rispettivi loghi, nonché quelli della Commissione Europea, del Ministero dell’Interno e dei partners beneficiari, potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, ferme restando le norme di pubblicità legate alle iniziative finanziate con fondi FAMI.
Art.8 (Modalità di attuazione)
1.Le Parti individueranno, con modalità da definirsi, i referenti per l’attuazione del presente Accordo e per l’istruttoria di tutti gli atti che ne conseguono.
Art.9 (Disposizioni generali)
1.Ogni attività prevista nel presente Accordo sarà attuata nel rispetto della normativa e delle procedure amministrative che disciplinano il funzionamento delle Parti. Eventuali modifiche potranno essere apportate per mutuo consenso espresso per iscritto dalle Parti.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle azioni ed omissioni del proprio personale, agenti o sub contraenti e si impegna a tenere indenne e risarcire l’altra Parte rispetto a qualsiasi azione, reclamo o responsabilità derivante dalle rispettive attività poste in essere nel contesto del presente Accordo, inclusa qualsiasi azione o reclamo intentati da terzi per danni, lesioni o morte derivanti da azioni od omissioni del rispettivo personale, agenti o subcontraenti. Ciascuna delle parti notificherà tempestivamente all’altra qualsiasi azione, reclamo o altra pretesa per la quale quest’ultima è ritenuta responsabile ai sensi della presente disposizione.
3. Le eventuali controversie o istanze concernenti l’interpretazione, l’applicazione o l’attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole o attraverso meccanismi non giudiziari di risoluzione delle controversie.
4.Tutte le comunicazioni fra le Parti relative al presente atto devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:
a) per l’Autorità garante : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
b) per il Garante regionale:xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
0.Xx presente atto, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dell’Autorità garante, è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, Tariffa - Parte Seconda del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Art.10 (Modifiche e rinvio)
0.Xx ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo e si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto nello stesso dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
2.Per tutto quanto non presente nel presente atto si rinvia al patto aggiuntivo contenente il piano operativo locale previsto al precedente art.2 comma 3.
Letto, firmato e sottoscritto.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Xxxxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente)
Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)