DOMICILIARE
P.L.U.S. DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA SUB AMBITO 1
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
Approvato dalla Conferenza dei Servizi del Plus del distretto Ghilarza-Bosa il 23.12.2015
PREMESSA
Il presente regolamento definisce il Servizio di Assistenza Domiciliare, ne disciplina l'organizzazione, le modalità di accesso, il percorso di attivazione, gli oneri a carico dell'utente, le cause e la modalità di sospensione/cessazione.
Nell'ambito dei principi e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali (L. 328/2000 e L.R. 23/2005), i Comuni afferenti al sub- ambito 1 del PLUS distretto Ghilarza-Bosa (Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ulà Tirso), riconoscono i seguenti valori come riferimenti imprescindibili e inderogabili del proprio intervento, in particolare:
a) il valore della salute intesa come benessere della persona allorché trova risposta alle esigenze materiali, sanitarie, psicologiche, affettive;
b) la globalità della persona come necessità di considerarla nella totalità dei suoi aspetti sanitari, psicologici, relazionali;
c) l'unicità della persona umana;
d) il rispetto dell'autodeterminazione e delle opzioni della persona;
e) il rispetto della riservatezza nei principi della legge 196/2003.
Art. 1 Definizione del servizio
Nell'ambito dei principi informatori di cui sopra, si definisce che il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato con l'acronimo SAD) è un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio-assistenziale, forniti prevalentemente al domicilio di chiunque si trovi in condizioni di disagio/difficoltà e non sia in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche autonomamente. Le finalità del servizio sono salvaguardare l'autonomia e la permanenza all'interno della propria comunità di appartenenza, del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale.
Art. 2 Obiettivi del servizio
Nell'ambito della definizione di cui sopra, il Comune individua i seguenti obiettivi:
• prolungare più a lungo possibile una dignitosa permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità, evitando nel contempo il ricorso all'istituzionalizzazione;
• contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
• prevenire e recuperare situazioni a rischio di emarginazione sociale;
• contribuire, con le altre risorse del territorio, ad elevare la qualità della vita delle persone, favorendo la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di limitarne l'isolamento sociale;
• recuperare e mantenere le capacità residue della persona attivandone il più possibile le potenzialità;
• facilitare l'accesso e la fruizione dei servizi da parte dei potenziali utenti;
• attivare interventi fondati su criteri di flessibilità, efficienza, efficacia, qualità dell'offerta e costante monitoraggio.
Art. 3 Destinatari del servizio
L'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare è consentito ai cittadini residenti nei 21 Comuni del Distretto Ghilarza-Bosa, sub ambito 1 o temporaneamente residenti, o stranieri, o immigrati o apolidi (purché regolarizzati in base alle vigenti disposizioni di legge).
Nello specifico i destinatari del servizio sono:
• i nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica e psico-fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno;
• i nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione in presenza di situazioni di grave disagio o di emergenza (difficoltà temporanea nella conduzione familiare, allontanamento dei genitori per cause di forza maggiore, periodi di ospedalizzazione degli stessi, ecc.);
• persone con età superiore ai 65 anni che vivono da sole o in coppia, e che si trovano in condizione di isolamento, parzialmente o totalmente non- autosufficienti, prive o con ridotta rete familiare.
Art. 4 Tipologia delle prestazioni
Il SAD prevede l'erogazione al domicilio dell'utente, delle prestazioni socio- assistenziali, meglio definite nel disciplinare (allegato C) della procedura per l'individuazione dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio, bandita dal Comune di Ghilarza in qualità di ente capofila del PLUS e di seguito delineate:
1. alzata
2. messa a letto
3. cura della persona
4. mobilizzazione
5. cura della casa
6. controlli e verifiche
7. preparazione del pasto nel domicilio della persona
8. lavaggio e/o stiratura di biancheria a domicilio
9. accompagnamento
10. commissioni
11. compagnia
12. servizio pasti a domicilio
Art. 5 Accesso al SAD
L'accesso al SAD avviene prioritariamente su richiesta dell'interessato al Comune di residenza. In particolari situazioni di disagio, la segnalazione può essere effettuata da
parte dei familiari, dal medico di famiglia dell'assistito, dai servizi sociali e/o sanitari della zona e da chiunque sia a conoscenza della necessità di attivare il servizio.
La valutazione dell'ammissibilità deve anzitutto accertare l'esistenza di un bisogno socio-assistenziale derivante dalla difficoltà/disagio esistente, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Per accedere al servizio è necessario:
1. effettuare un colloquio con l'operatore sociale del Comune;
2. compilare l'apposito modulo di richiesta, da ritirare presso l'ufficio dei Servizi sociali del Comune di residenza;
3. presentare la domanda all'ufficio dei Servizi sociali del Comune di residenza, con allegati i documenti richiesti.
L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.
Art. 6 Attivazione del SAD
L'operatore sociale dell'ufficio Servizi sociali del Comune provvede all'assunzione della domanda e alla relativa apertura della cartella individuale dell'utente, della quale vengono redatte le parti generali di carattere socio-demografico e socio-anamnesico. Il Servizio sociale del Comune predispone accertamenti diretti alla verifica di quanto dichiarato dai richiedenti il servizio. A tal fine l'operatore sociale comunale concorda una visita domiciliare, verifica l'effettivo bisogno di assistenza secondo le norme del presente regolamento, quantifica le ore settimanali necessarie in base alla situazione familiare, al grado di autosufficienza e autonomia della persona stessa e/o del nucleo familiare, tenendo conto della eventuale documentazione sanitaria prodotta dal richiedente, della disponibilità economica dell'ente per le prestazioni di assistenza domiciliare e sulla base delle prestazioni domiciliari come sintetizzate all'art. 4.
Il Servizio sociale del Comune esamina le domande pervenute entro un massimo di 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione, determinando l'ammissione o il diniego. Il diniego viene comunicato per iscritto all'interessato, con motivazione.
In caso di ammissione, l'operatore sociale comunale presenta all'interessato l'elenco delle ditte accreditate affinché lo stesso possa effettuare la scelta del soggetto che erogherà il servizio.
Qualora il destinatario dell'intervento e i suoi familiari o referenti non siano in grado di effettuare una scelta in merito, provvisoriamente in situazioni di urgenza l'operatore comunale decide tenendo conto delle esigenze del destinatario dell'intervento e del contesto, in attesa della pronuncia della "commissione etica". La "commissione etica" è formata dall'operatore sociale del comune di residenza del potenziale beneficiario, dall'operatore sociale del Punto Unico di Accesso (ASL n°5) e dal responsabile del Plus (responsabile del settore Servizi alla persona del Comune capofila) o suo delegato. La commissione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e ogni qualvolta il responsabile del PLUS lo richieda.
L'operatore sociale del comune, in accordo con il destinatario o familiare e il referente
della ditta scelta, redige quindi un piano assistenziale individualizzato (P.A.I.) e un BUONO SERVIZIO che contiene:
• dati del destinatario e del familiare di riferimento;
• obiettivi;
• prestazioni da erogare;
• cadenza e durata delle prestazioni;
• figure professionali da impegnare;
• programma degli incontri periodici di valutazione dell'intervento assistenziale;
• quantificazione economica dell'intervento;
• eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utente;
• ditta prescelta.
Il P.A.I. verrà sottoscritto prioritariamente dall'utente oppure, se questi è impossibilitato a farlo, da un familiare o da chi ne cura gli interessi, dall'operatore sociale del Comune e dal referente della ditta scelta.
Il destinatario dell'intervento o un suo familiare sottoscrivono, inoltre, un accordo con la ditta accreditata scelta, denominato "contratto di fornitura", nel quale vengono elencati gli obblighi reciproci (ad esempio: tipo di prestazione, cadenza, quota oraria di contribuzione da versare direttamente alla ditta o modalità alternativa individuata).
La ditta prescelta dalla famiglia trasmette via fax o e-mail o p
osta elettronica certificata (P.E.C.) al servizio sociale del Comune di residenza del beneficiario copia del contratto di fornitura sottoscritto, immediatamente o comunque prima dell'avvio del servizio.
L'operatore sociale comunale, a seguito del ricevimento del contratto di fornitura sottoscritto, provvede all'invio della comunicazione di ammissione della richiesta e di concessione del "buono servizio" di Assistenza domiciliare ai soggetti coinvolti (il cittadino beneficiario e la ditta prescelta). A seguito di tale comunicazione il cittadino può procedere all'utilizzazione del "buono servizio" e a ricevere dalla ditta scelta il Servizio di assistenza domiciliare.
In caso di situazioni urgenti e improrogabili l'operatore sociale del Comune può disporre un intervento immediato, da attivarsi entro 24 ore dalla segnalazione alla ditta accreditata e individuata dal Servizio sociale, provvedendo entro la settimana successiva all'invio delle comunicazioni ai soggetti interessati.
Per ciascuna ditta vi è un referente reperibile dalle 07.00 alle 22.00, sette giorni su sette. Il piano assistenziale individualizzato (P.A.I.) può essere modificato qualora la situazione della persona si evolva, adeguandolo alle rinnovate necessità, tenendo sempre conto di tutti gli elementi di valutazione descritti in precedenza.
Art. 7 Lista d'attesa
Nel caso in cui le richieste esaminate positivamente da ciascun Servizio sociale, nel corso dell'anno, superino la disponibilità oraria, l'ufficio comunale stila una graduatoria a scorrimento che verrà aggiornata trimestralmente.
La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
1. dimissioni ospedaliere "protette" o "urgenze";
2. situazione economica svantaggiata dell'interessato;
3. carente situazione socio-relazionale;
4. ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 8 Modalità di calcolo della quota a carico del cittadino
Il buono servizio erogato potrà essere riconosciuto in misura intera sul costo orario del servizio, oppure potrà essere erogato in misura parziale prevedendo la quota a carico del beneficiario, con una percentuale calcolata sulla base dell’attestazione ISEE per prestazioni socio–sanitarie del richiedente, come indicato nelle tabelle di cui al successivo art. 11.
Il corrispettivo viene versato dall'interessato alla ditta scelta secondo le modalità stabilite nel "contratto di fornitura" di cui al precedente articolo 6.
Ai sensi della normativa vigente, il cittadino ha la facoltà di presentare, entro il periodo di validità dell'I.S.E.E., una nuova dichiarazione, qualora vi siano stati mutamenti delle condizioni familiari ed economiche rilevanti ai fini del calcolo. Pertanto le percentuali di quota a carico dei cittadini sono soggette a variazioni dovute all'eventuale cambiamento dell’attestazione I.S.E.E. del richiedente. I nuovi importi così determinati hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova attestazione. E' fatta salva la possibilità di dare decorrenza immediata per situazioni o casi di comprovato e documentato bisogno immediato.
Di norma entro il mese di febbraio di ogni anno, gli utenti che percepiscono il buono servizio, devono presentare al Comune di residenza l’attestazione ISEE aggiornata. Il Servizio sociale comunale entro il mese di marzo provvede quindi ad aggiornare le percentuali e i relativi importi a carico dei cittadini e a darne comunicazione agli interessati. Le scadenze potranno essere modificate in considerazione di cambiamenti normativi.
Qualora gli interessati non producano la documentazione di aggiornamento senza giustificato motivo, il Servizio sociale comunale provvede, a partire dal mese successivo alla scadenza, ad interrompere l'erogazione del buono servizio dandone comunicazione all'interessato e alla ditta scelta.
Art.9 Cessazione e sospensione del buono servizio
Il buono servizio SAD può essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
• richiesta scritta di sospensione o chiusura da parte dell'assistito o dei familiari;
• decisione motivata dei servizi sociali per il venir meno delle ragioni che avevano determinato l'intervento;
• per mancato pagamento, anche a seguito di richiamo scritto, di una mensilità della quota personalizzata a carico del cittadino, senza giustificato motivo, comunicato al Comune di residenza dalla ditta interessata;
• per mancata presentazione, entro la scadenza prevista, dell’attestazione ISEE aggiornata;
• per decesso o ricovero presso strutture residenziali;
• qualora l'utente si assenti più di tre volte nell'orario di servizio o in caso di assenza prolungata, senza aver preventivamente avvertito l'ufficio di Servizio sociale del Comune e il referente della ditta di gestione;
• qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale in servizio (molestie, minacce ecc. segnalate e documentate);
• qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio stesso.
La cessazione e la sospensione del buono servizio devono essere preventivamente comunicate all'utente per iscritto.
Art. 10 Impegni degli utenti
Per un ottimale svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:
- confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando sull'apposita scheda mensile di rendicontazione;
- non chiedere al personale ulteriori prestazioni differenti da quelle previste nell'orario autorizzato alla ditta con il buono servizio;
- comunicare tempestivamente al Servizio sociale comunale e al referente della ditta, eventuali interruzioni del servizio;
- pagare con regolarità la quota a proprio carico, secondo le modalità indicate nel buono servizio autorizzato dal Servizio sociale comunale;
- collaborare alle verifiche periodiche (colloqui, visite domiciliari ecc.) che permettono di monitorare l'erogazione del servizio reso e le eventuali necessità dell'utente.
Il Comune non risponde degli eventuali accordi privati fra l'utente e la ditta accreditata, al di fuori di quanto previsto nel buono servizio.
Art.11 Determinazione delle quote di compartecipazione
Le quote di contribuzione per il buono servizio concesso vengono calcolate sulla base dell’appartenenza del beneficiario ad una delle seguenti fasce determinate sulla base dell’attestazione ISEE presentata, come precisato al precedente articolo 8:
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD DEFINIZIONE FASCE – | ||||
FASCIA | DA | A | % buono servizio | % a carico del cittadino |
1° fascia | € 0,00 | € 2.000,00 | 100% | 0% |
2° fascia | € 2.000,01 | € 4.375,00 | 95% | 5% |
3° fascia | € 4.375,01 | € 5.468,75 | 90% | 10% |
4° fascia | € 5.468,76 | € 6.835,94 | 80% | 20% |
5° fascia | € 6.835,95 | € 8.544,92 | 70% | 30% |
6° fascia | € 8.544,93 | € 10.681,15 | 60% | 40% |
7° fascia | € 10.681,16 | € 13.351,44 | 50% | 50% |
8° fascia | € 13.351,45 | € 16.689,30 | 40% | 60% |
9° fascia | € 16.689,31 | € 20.861,63 | 30% | 70% |
10° fascia | € 20.861,64 | € 26.077,03 | 20% | 80% |
11° fascia | € 26.077,04 | € 32.596,29 | 10% | 90% |
12° fascia | € 32.596,30 | € 40.745,36 | 5% | 95% |
13° fascia | da € 40.745,37e oltre | 0% | 100% |
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DEFINIZIONE FASCE – | ||||
FASCIA | DA | A | % buono servizio | % a carico del cittadino |
1° fascia | € 0,00 | € 2.000,00 | 100% | 0% |
2° fascia | € 2.000,01 | € 4.375,00 | 70% | 30% |
3° fascia | € 4.375,01 | € 5.468,75 | 60% | 40% |
4° fascia | € 5.468,76 | € 6.835,94 | 50% | 50% |
5° fascia | € 6.835,95 | € 8.544,92 | 40% | 60% |
6° fascia | € 8.544,93 | € 10.681,15 | 30% | 70% |
7° fascia | € 10.681,16 | € 13.351,44 | 20% | 80% |
8° fascia | € 13.351,45 | € 16.689,30 | 10% | 90% |
9° fascia | Da € 16.689,31 e oltre | 0 % | 100% |
Art.12 Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della L. 328/2000, della L.R. 23/2005 e dei relativi regolamenti d'attuazione, del Piano Regionale dei Servizi sociali e sanitari.
Tutta le procedure e la relativa modulistica inerente il servizio sono uniformate per i 21 Comuni aderenti al Sub-ambito 1.
Il presente regolamento potrà essere consultato presso le sedi dei servizi sociali e nei siti internet dei 21 Comuni facenti parte del sub-ambito 1 del distretto Ghilarza-Bosa.