CONVENZIONE
Testo della Convenzione MiSE-ABI -CDP 14 febbraio 2014, coordinato con gli aggiornamenti tecnici in data 25 marzo 2014, 3 giugno 2014, 5 giugno 2014, 9 giugno 2014, 6 agosto 2014, 10 novembre 2014, 20 novembre 2014 e con le modifiche introdotte con l’Addendum dell’11 febbraio 2015, con l’Addendum del 17 marzo 2016, con l’Addendum del 23 febbraio 2017, con la comunicazione del 24 maggio 2018 e con l’Addendum del 26 ottobre 2018
CONVENZIONE
“Beni Strumentali”
TRA
il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Codice fiscale n. 80230390587 (di seguito, il “Ministero”);
E
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito, l’“ABI”);
E
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “CDP” e, insieme al Ministero e ad ABI, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(a) l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, “D.L. 69/2013”), prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
(b) i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del D.L. 69/2013, disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui alla precedente premessa (a) da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP;
(c) il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che il Ministero conceda alle imprese di cui al comma 1 che abbiano beneficiato dei suddetti finanziamenti un contributo per un importo rapportato agli interessi da corrispondersi in relazione a tali finanziamenti (di seguito, il “Contributo”);
(d) il comma 6 del citato articolo 2, del D.L. 69/2013, prevede che i finanziamenti di cui al medesimo articolo 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito, “FCG”), nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento;
(e) il comma 7 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che, per l’attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 2, il Ministero, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ABI e CDP stipulino una o più convenzioni;
(f) il comma 8 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013 definisce in 2,5 miliardi di euro l'importo massimo dei finanziamenti di cui alla precedente premessa (a) da erogarsi mediante utilizzo della provvista messa a disposizione da CDP; l’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha elevato il predetto importo massimo da 2,5 miliardi di euro a 5,0 miliardi di euro;
(g) l’articolo 8 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (di seguito, il “D.L. 3/2015”), a parziale modifica della disciplina prevista dal D.L. 69/2013, ha statuito che i Contributi possano essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento ai sensi del D.L. 69/2013 “non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito (…) presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti”;
(h) in data 14 febbraio 2014, CDP, l’ABI e il Ministero hanno stipulato una convenzione volta a implementare le misure previste dal D.L. 69/2013 e dal D.L. 3/2015 e a regolare i rispettivi, reciproci, rapporti ed obblighi (come di volta in
volta successivamente modificata e integrata, da ultimo con l’Addendum in data 17 marzo 2016, la “Convenzione Originaria”);
(i) in data 10 marzo 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2016 di cui al comma 2 dell’articolo 8 del D.L. 3/2015, che stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei Contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché le previsioni di raccordo con i finanziamenti previsti dal
D.L. 69/2013 (così come integrato dal D.L. 3/2015) (di seguito, il “Decreto Beni Strumentali”);
(j) ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Beni Strumentali, il Ministero, con Circolare n. 26673 del 23 marzo 2016 pubblicata sul sito internet xxx.xxxx.xxx.xx ha fornito le istruzioni utili all’attuazione degli interventi previsti e definito gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del Contributo;
(k) l’ articolo 1, commi da 52 a 57, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (la “Legge di Bilancio 2017”) prevede, tra l’altro, (i) la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per la concessione dei Finanziamenti BS (come di seguito definiti); (ii) un incremento della autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione del Contributo di complessivi euro 560 milioni nel periodo 2017-2023; (iii) che una quota pari al 20% delle risorse di cui al punto (ii) che precede sia riservata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di micro, piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; (iv) in relazione agli investimenti di cui al precedente punto (iii), una maggiorazione del Contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 per gli investimenti di cui al D.L. 69/2013; e (v) che l’importo massimo dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 8, del D.L. 69/2013 possa essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro;
(l) il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 22 dicembre 2016 ha previsto la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai Contributi ai sensi del D.L. 69/2013 e ha altresì previsto che, con successivo provvedimento del Direttore generale, saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato del 30% per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
(m) in attuazione del predetto articolo 1, commi da 52 a 57, della Legge di Bilancio 2017, la circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 14036 del 15 febbraio 2017 come successivamente modificata e integrata (“Circolare 2017”) disciplina la concessione delle agevolazioni per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
(n) in conseguenza all’adozione della Circolare 2017, in data 23 febbraio 2017, CDP, l’ABI ed il Ministero hanno sottoscritto un atto integrativo e modificativo della Convenzione Originaria (l’“Addendum 2017”);
(o) in data 26 ottobre 2018 le Parti hanno sottoscritto un ulteriore addendum alla Convenzione Originaria (l’“Addendum 2018”), con il quale le stesse hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione Originaria (la Convenzione Originaria, come modificata ed integrata dall’Addendum 2017 e dall’Addendum 2018, la “Convenzione”);
(p) le Parti con la presente Convenzione intendono:
(i) regolare alcuni aspetti dei rapporti tra gli Istituti Aderenti, il Ministero e CDP inerenti il procedimento di richiesta e di concessione dei Contributi da parte del Ministero in favore delle PMI che siano beneficiarie di Finanziamenti BS;
(ii) definire le modalità operative di interfaccia tra ciascun Istituto Aderente, il Ministero e, ove il relativo Istituto Aderente abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento Quadro, CDP, ed i rispettivi reciproci obblighi nell’ambito dell’implementazione delle misure di cui alla Normativa Applicabile; e
(iii) pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali saranno messi a disposizione dei Contraenti il Finanziamento, da parte di CDP, i Finanziamenti a valere sul Plafond; e
(q) la Convenzione Originaria continuerà ad applicarsi fino alla Data di Efficacia (esclusa), secondo quanto meglio specificato all’Articolo 12.1 della presente Convenzione.
Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, le Parti convengono quanto segue:
PARTE I – PREVISIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1 (Definizioni ed Allegati)
1.1 In aggiunta ai termini altrove definiti, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno nella presente Convenzione (ivi incluse le Premesse sopra riportate) il significato indicato di seguito:
“Banca”: indica una banca italiana o una succursale di una banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'operatività bancaria.
“Banca Capogruppo”: indica la Banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.
“Banca Cedente”: indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo del relativo Contraente il Finanziamento attraverso i quali quest’ultimo abbia deciso di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti BS Provvista CDP alle PMI) tutta o parte della provvista di cui ai Finanziamenti, ai sensi del successivo Articolo 7.6.
“Banca del Gruppo”: indica ciascun Contraente il Finanziamento, diverso da una Banca Capogruppo, facente parte di un gruppo bancario italiano.
“Banca Non Appartenente al Gruppo”: indica ciascun Contraente il Finanziamento non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.
“Circolare 2017” indica la circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 14036 del 15 febbraio 2017 di cui alla premessa (m), come successivamente modificata e integrata.
“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica, a seconda dei casi:
(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dal relativo Contraente il Finanziamento;
(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dal relativo Contraente il Finanziamento e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
(b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.
“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica: (i) lo 0,05% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.
“Contraente il Finanziamento”: indica un Istituto Aderente che abbia accettato le modifiche apportate al Contratto Esistente dall’Addendum 2017 e dall’Addendum 2018 ai sensi dell’Articolo 3.2 della presente Convenzione ovvero che stipuli un Contratto di Finanziamento Quadro in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.
“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto mediante il quale il Contraente il Finanziamento cede in garanzia in favore di CDP i Crediti, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 11.
“Contratto di Cessione di Crediti Esistente”: indica il Contratto di Cessione di Crediti (come definito nella Convenzione Originaria) stipulato tra il relativo Contraente il Finanziamento e CDP precedentemente alla data di firma dell’Addendum 2017, nell’ambito della Convenzione Originaria.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto mediante il quale ciascuna Banca Cedente cede in garanzia in favore di CDP i Crediti dalla stessa vantati, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 11.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo Esistente”: indica il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (come definito nella Convenzione Originaria) stipulato tra il relativo Contraente il Finanziamento e CDP precedentemente alla data di firma dell’Addendum 2017, nell’ambito della Convenzione Originaria.
“Contratto di Finanziamento” indica, collettivamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra un Contraente il Finanziamento e CDP, a norma dell’Articolo 10.1, paragrafi (d), (e) ed (f) della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere l’erogazione di un Finanziamento.
“Contratto/i di Finanziamento Quadro”: indica, a seconda dei casi:
(i) il contratto di finanziamento quadro stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP a norma dell’Articolo 7.4 della presente Convenzione secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 11; ovvero
(ii) il contratto di Finanziamento Quadro Esistente, come modificato per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione e dell’accettazione delle modifiche apportate dall’Addendum 2017 e dall’Addendum 2018 al medesimo Contratto di Finanziamento Quadro Esistente ai sensi dell’Articolo 3.2 da parte del relativo Contraente il Finanziamento.
“Contratto di Finanziamento Quadro Esistente”: indica il Contratto di Finanziamento (come definito nella Convenzione Originaria) stipulato tra il relativo Contraente il Finanziamento e CDP precedentemente alla data di firma dell’Addendum 2017, nell’ambito della Convenzione Originaria.
“Contratto Esistente”: indica, collettivamente, il Contratto di Finanziamento Quadro Esistente, il Contratto di Cessione di Crediti Esistente e, se del caso, il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo Esistente stipulati tra CDP e il relativo Contraente il Finanziamento.
“Convenzione”: indica il presente accordo.
“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria tempo per tempo esistenti, unitamente alle relative garanzie, vantati da un Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un Finanziamento BS Provvista CDP.
“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall’erogazione di Finanziamenti BS Provvista CDP che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Contraente il Finanziamento (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che, per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti (e/o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo).
“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti (o porzioni di essi) diversi dai Crediti Ponderazione Zero.
“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Data di Efficacia”: indica la data che sarà indicata con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, a partire da cui potranno essere presentate le Richieste di Finanziamento BS ai sensi della presente Convenzione.
“Data di Erogazione”: indica, per tutto il Periodo di Disponibilità, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Data di Erogazione successiva alla Data di Efficacia.
“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile fino alla relativa Data di Scadenza Finale.
“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 31 dicembre 2016 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.
“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2017 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Rimborso Anticipato”: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 (ventiquattro) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con la
quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond.
“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro) ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione.
“Erogazione”: indica, a seconda dei casi:
(i) prima dell’erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto in una Richiesta di Utilizzo; e
(ii) successivamente, ciascun importo erogato,
a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento.
“Euribor”: indica il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la “Durata Standard”), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.
“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di bootstrapping alla curva dei tassi depositi–swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.
“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento a valere sul Plafond concesso ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento da CDP al Contraente il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest’ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel relativo Contratto di Finanziamento Quadro.
“Finanziamento/i BS”: indica i finanziamenti che saranno concessi alle PMI dagli Istituti Aderenti nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile e per le finalità ivi previste.
“Finanziamenti BS Provvista CDP”: indica i Finanziamenti BS erogati da parte dei Contraenti il Finanziamento, e/o a seconda dei casi delle relative Banche Cedenti, mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond.
“Finanziamenti Ponderazione Zero”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento a fronte del quale il relativo Contraente il Finanziamento si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.
“Finanziamenti Senza Ponderazione Zero”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.
“Garante”: indica, a seconda dei casi, (i) con riferimento agli Intermediari Finanziari consolidati all’interno di un gruppo bancario, la relativa Banca Capogruppo che sia un Contraente il Finanziamento ai sensi della presente Convenzione; ovvero (ii) per gli Intermediari Finanziari non consolidati all’interno di un Gruppo Bancario, una Banca che sia un Contraente il Finanziamento ai sensi della presente Convenzione.
“Garanzia”: indica, con riferimento a ciascun Intermediario Finanziario, a seconda dei casi (i) per gli Intermediari Finanziari consolidati all’interno di un gruppo bancario, ciascuna garanzia personale rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato (1) - Parte IV; ovvero (ii) per gli Intermediari Finanziari non consolidati all’interno di un gruppo bancario, ciascuna garanzia personale rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato
(1) – Parte V della presente Convenzione.
“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET2 precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo giorno TARGET2 precedente la relativa Data di Erogazione.
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Intermediario/i Finanziario/i”: indica il soggetto operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è autorizzato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario), purché, ai soli
fini dell’erogazione di Finanziamenti BS Provvista CDP, garantito da una Banca che sia Contraente il Finanziamento ai sensi della relativa Garanzia.
“Istituto Aderente”: indica una Banca o un Intermediario Finanziario che abbia accettato le modifiche apportate alla Convenzione Originaria dall’Addendum 2017 e dall’Addendum 2018 ai sensi dell’Articolo 3.1 della presente Convenzione ovvero che abbia sottoscritto un Modulo di Adesione ai sensi dell’Articolo 3.3 della presente Convenzione.
“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione nella forma di cui all’Allegato (5) – Parte I alla presente Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 11, delle proposte relative ai Contratti di Finanziamento Quadro e ai Contratti di Cessione di Crediti.
“Lettera di Accettazione Aggiuntiva”: indica la lettera di accettazione nella forma di cui all’Allegato (5) – Parte II alla presente Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 11, delle proposte relative ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.
“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.
“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti aventi l’Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all’Articolo 10.1 (i) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Xxxxxx Xxxxxxxxxx precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:
(i) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%; e
2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(ii) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tali categorie sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero con Pre-ammortamento Lungo.
Resta inteso che CDP determinerà il Margine Euribor applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti aventi il TFE come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all’Articolo 10.1 (i) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:
(i) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%; e
2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(ii) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tali categorie sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero con Pre-ammortamento Lungo.
Resta inteso che CDP determinerà il Margine TFE applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine TFE modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Modulo di Adesione”: indica il modulo di adesione, secondo il testo di cui all’Allegato (4) – Parte II alla presente Convenzione e reso disponibile dal Ministero, ABI e CDP sui rispettivi siti internet in formato editabile, da inviarsi a CDP, al Ministero e all’ABI da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari che alla data di firma dell’Addendum 2017 non abbiano già aderito alla Convenzione Originaria, ai sensi di quanto previsto nel successivo Articolo 3.
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, il D.L. 69/2013, il D.L. 3/2015, il Decreto Beni Strumentali, la Circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, la Legge di Bilancio 2017, la Circolare 2017 e, ciascuno di tali provvedimenti come di volta in volta modificato, integrato, sostituito, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato per le finalità di cui al D.L. 69/2013.
“Periodo di Disponibilità”: indica, in relazione a ciascun Contraente il Finanziamento, il periodo compreso tra:
(a) la data successiva tra (a) la Data di Efficacia; e (b) la data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro (ovvero di accettazione delle modifiche al Contratto Esistente ai sensi dell’Articolo 3.2 della presente Convenzione ); e
(b) la data antecedente tra: (i) la data di esaurimento del Plafond; e (ii) il 31 dicembre 2018, ovvero il successivo termine che dovesse essere fissato dalla Normativa Applicabile.
“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:
(i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso);
(ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).
“Periodo di Stipula”: indica il periodo compreso tra la data di firma dell’Addendum 2017 e il termine del Periodo di Disponibilità.
“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.
“Plafond”: indica un importo pari ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00) ovvero il diverso importo determinato da CDP, previa delibera dei propri organi competenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 57 della Legge di Bilancio 2017, complessivamente messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento da parte di CDP ai sensi della Convenzione per l’erogazione di Finanziamenti.
“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché nelle successive disposizioni attuative e che siano in possesso dei requisiti soggettivi indicati nell’articolo 3 del Decreto Beni Strumentali.
“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:
(i) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione; ovvero
(iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.
“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva (come numeratore); e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento (come denominatore); laddove:
- “Esposizione Complessiva”: indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento; e (iii) nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia un Garante la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie rilasciate da tale Garante.
- “Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento”: indica, alla relativa data, (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.
“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva Consolidata (come numeratore); e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore); laddove:
- “Esposizione Complessiva Consolidata”: indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento; e (iii) nel caso in cui alcuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento sia un Garante la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie rilasciate da tali Garanti.
- “Patrimonio di Vigilanza Consolidato”: indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.
“Richiesta di Contributo”: indica la domanda di accesso al Contributo da trasmettersi dalla relativa PMI ad un Istituto Aderente secondo il modello allegato alla Circolare 2017, unitamente alla Richiesta di Finanziamento BS, secondo quanto previsto nella Normativa Applicabile.
“Richiesta di Finanziamento BS”: indica la richiesta, da trasmettersi da parte di una PMI al relativo Istituto Aderente, relativa all’erogazione di un Finanziamento BS (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, i Finanziamenti BS Provvista CDP).
“Richiesta di Utilizzo”: indica ciascuna richiesta di utilizzo delle Erogazioni, redatta secondo il modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro.
“TARGET2”: indica il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System. “Tasso di Interesse”: ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 7.3 (ii).
“Tasso Finanziariamente Equivalente” o “TFE”: indica quel tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l’equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell’importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters.
“Tier 1 Ratio”: indica, a seconda dei casi:
(i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo del relativo gruppo bancario italiano, il maggiore tra (i) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; e (ii) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile; ovvero
(ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui al punto (i) che precede, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile,
in tutti i casi come inizialmente determinato con riferimento al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente precedente la data di stipula del Contratto di Finanziamento Quadro. Resta fermo che, qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento patrimoniale, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP potrà valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi Margini applicabili al relativo Contraente il Finanziamento.
1.2 Lista degli allegati (l’/gli “Allegato/i”) alla presente Convenzione:
Allegato 1, Parte I Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca/Intermediario Finanziario
Allegato 1, Parte II Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca/Intermediario Finanziario
Allegato 1, Parte III Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca/Intermediario Finanziario
Allegato 1, Parte IV Modello di Garanzia nel caso di Intermediario Finanziario consolidato in un gruppo bancario
Allegato 1, Parte V Modello di Garanzia nel caso di Intermediario Finanziario non consolidato in un gruppo bancario
Allegato 1, Parte VI Modello di Atto ricognitivo e confermativo della relativa Garanzia già rilasciata nel caso di Intermediario Finanziario consolidato in un gruppo bancario
Allegato 1, Parte VII Modello di Atto ricognitivo e confermativo della relativa Garanzia già rilasciata nel caso di Intermediario Finanziario non consolidato in un gruppo bancario
Allegato 2, Parte I Modello di Comunicazione Banche Capogruppo
Allegato 2, Parte II Modello di Comunicazione Banche/Intermediari Finanziari del Gruppo
Allegato 2, Parte III Modello di Comunicazione Banche/Intermediari Finanziari Non Appartenenti al Gruppo
Allegato 3 (A) Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento
Allegato 3 (B) Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento (per conto delle Banche Cedenti)
Allegato 3 (C) Modello di Dichiarazione del Garante
Allegato 4 Modello di Modulo di Adesione
Allegato 5, Parte I Modello di Lettera di Accettazione della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro e della proposta di Contratto di Cessione di Crediti
Allegato 5, Parte II Modello di Lettera di Accettazione della proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo
Allegato 6 Informativa e Modello di consenso al trattamento dei dati personali.
Allegato 7 Linee guida flussi informativi
Tali allegati saranno resi disponibili in formato digitale, per gli usi previsti nella presente Convenzione, sul sito internet di CDP.
Articolo 2 Scopo
2.1 La presente Convenzione viene sottoscritta in esecuzione delle previsioni della Normativa Applicabile al fine di implementare le misure ivi disciplinate, riguardanti l’erogazione dei Finanziamenti BS da parte degli Istituti Aderenti in favore delle PMI e la connessa concessione, in favore di queste ultime da parte del Ministero, del Contributo. Nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, resta inteso che gli Istituti Aderenti potranno erogare i Finanziamenti BS mediante utilizzo, a seconda dei casi e a propria discrezione: (i) della provvista derivante dall’erogazione dei Finanziamenti, ai termini e subordinatamente alle condizioni di cui alla presente Convenzione e al Contratto di Finanziamento Quadro; ovvero (ii) di provvista finanziaria propria o comunque derivante da altra fonte Tutte le disposizioni della Normativa Applicabile, si intendono espressamente richiamate nella presente Convenzione.
2.2 In particolare, ai termini e subordinatamente alle condizioni di seguito previsti, con la presente Convenzione, le Parti intendono:
(i) regolare alcuni aspetti dei rapporti tra gli Istituti Aderenti, il Ministero e CDP inerenti il procedimento di richiesta e di concessione dei Contributi da parte del Ministero in favore delle PMI che siano beneficiarie di Finanziamenti BS (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, i Finanziamenti BS Provvista CDP);
(ii) definire le modalità operative di interfaccia tra ciascun Istituto Aderente, il Ministero e, ove il relativo Istituto Aderente abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento Quadro, CDP, ed i rispettivi reciproci obblighi nell’ambito dell’implementazione delle misure di cui alla Normativa Applicabile; e
(iii) pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali saranno messi a disposizione dei Contraenti il Finanziamento, da parte di CDP, i Finanziamenti a valere sul Plafond.
2.3 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
2.4 Le Parti si impegnano a svolgere una campagna d’informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti BS di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.
2.5 Le Parti si impegnano ad operare secondo le procedure ed i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione.
Articolo 3
Modalità di adesione alla Convenzione delle Banche e degli Intermediari Finanziari
3.1 Ciascuna Banca o Intermediario Finanziario che, alla data di firma dell’Addendum 2017, abbia già aderito alla Convenzione Originaria, al fine di poter erogare ulteriori Finanziamenti BS successivamente alla Data di Efficacia, accetta le modifiche apportate alla Convenzione Originaria e ai relativi allegati ai sensi dell’Addendum 2017 e dell’Addendum 2018, acquisendo tutti i diritti e assumendo tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza alcun effetto novativo sui relativi rapporti obbligatori esistenti, mediante l’invio della prima Richiesta di Contributo successiva alla data di firma dell’Addendum 2018. L’ABI provvede a trasmettere la presente Convenzione ai propri associati tramite lettera circolare.
3.2 Ciascun Istituto Aderente, al fine di poter erogare ulteriori Finanziamenti BS Provvista CDP successivamente alla Data di Efficacia, accetta le modifiche apportate al Contratto Esistente ai sensi dell’Addendum 2017 e dell’Addendum 2018, acquisendo tutti i diritti e assumendo tutti gli obblighi di cui ai modelli di Contratto di Finanziamento Quadro, Contratto di Cessione di Crediti e, se del caso, Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo allegati alla presente Convenzione, senza alcun effetto novativo sui relativi rapporti obbligatori esistenti, mediante l’invio della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo successiva alla data di firma dell’Addendum 2018.
3.3 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 3.4, al fine di poter erogare i Finanziamenti BS, ciascuna Banca e ciascun Intermediario Finanziario (diversi da quelli indicati al precedente Articolo 3.1) potrà
aderire alla presente Convenzione mediante la sottoscrizione ed invio al Ministero, all’ABI e a CDP, tramite PEC, del relativo Modulo di Adesione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente da un firmatario munito dei necessari poteri di rappresentanza. Con la sottoscrizione ed invio del Modulo di Adesione, il relativo Istituto Aderente assumerà, con decorrenza dalla Data di Efficacia, ovvero, se successiva, dalla data di invio del Modulo di Adesione, tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione (fatta eccezione, a scopo di chiarezza, per gli obblighi di cui alla Parte III della presente Convenzione, che saranno dallo stesso assunti solamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro).
3.4 Il Modulo di Adesione dovrà recare in allegato le informazioni meglio precisate nei rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione come Allegato (4) necessarie ai fini dell’accreditamento e dell’utilizzo della piattaforma predisposta dal Ministero in relazione alle misure previste dalla Normativa Applicabile.
3.5 Il Ministero e l’ABI si impegnano a pubblicare sui rispettivi siti internet e a tenere aggiornato l’elenco di tutti gli Istituti Aderenti. CDP si impegna, a sua volta, a pubblicare sul proprio sito internet e a tenere aggiornato l’elenco di tutti i Contraenti il Finanziamento.
PARTE II – CONTRIBUTO E FINANZIAMENTI BS
Articolo 4
Procedimento per la concessione del Contributo e per l’erogazione dei Finanziamenti BS
4.1 Secondo quanto meglio previsto nella Normativa Applicabile e così come dettagliato nell’Allegato (7) alla presente Convenzione, il procedimento di concessione del Contributo e di stipula dei contratti di Finanziamento BS (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, i contratti relativi ai Finanziamenti BS Provvista CDP) avverrà secondo quanto indicato nel presente Articolo 4.
4.2 Gli Istituti Aderenti si xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’accettazione delle modifiche di cui all’Addendum 2017 ai sensi del precedente Articolo 3.1, a predisporre - e a costantemente aggiornare - appositi fogli informativi in relazione ai Finanziamenti BS, nei quali informare le PMI circa la propria scelta di erogare i Finanziamenti BS mediante (i) il ricorso esclusivo alla provvista derivante dai Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond; (ii) il ricorso esclusivo a provvista diversa da quella di cui al precedente punto (i); ovvero (iii) il ricorso alternativo alla provvista derivante dai Finanziamenti erogati da CDP ovvero ad altra provvista.
4.3 Le Richieste di Finanziamento BS saranno presentate dalle PMI agli Istituti Aderenti, con le modalità meglio previste nella Normativa Applicabile, unitamente alla seguente documentazione: (i) la Richiesta di Contributo, debitamente compilata e sottoscritta; (ii) l’ulteriore documentazione prevista dalla Circolare 2017 da consegnarsi da parte della PMI in sede di richiesta del Contributo; e (iii) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore speciale della relativa PMI, attestante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per la concessione dei Contributi e la conformità degli investimenti oggetto della Richiesta di Finanziamento BS a quanto previsto nella Normativa Applicabile. Gli Istituti Aderenti si impegnano a verificare la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi relativi alla dimensione di impresa delle PMI previsti dalla Normativa Applicabile. Resta inteso che, nei casi di cui al punto (iii) del precedente Articolo 4.2, le Richieste di Finanziamento BS dovranno, alternativamente: (a) espressamente contenere l’indicazione, a scelta della relativa PMI, se il relativo Finanziamento BS debba essere erogato dall’Istituto Aderente mediante ricorso alla provvista derivante dai Finanziamenti erogati da CDP ovvero ad altra provvista; ovvero (b) delegare la scelta di cui al precedente Paragrafo (a) al relativo Istituto Aderente. A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Istituto Aderente avrà facoltà di operare con una sola tipologia di provvista. In tal caso, non sarà possibile per la PMI effettuare alcuna scelta in merito alla tipologia di provvista da utilizzarsi da parte del relativo Istituto Aderente per l’erogazione del relativo Finanziamento BS.
4.4 Così come disposto nella Circolare 2017, ciascun Istituto Aderente si impegna a trasmettere al Ministero, con le modalità definite nell’Allegato (7) alla presente Convenzione e/o dalla Circolare 2017, una sola volta su base mensile in un periodo di tempo compreso tra il giorno 1 e il giorno 6 di ciascun mese di calendario (ovvero, qualora tale ultimo giorno non fosse un Giorno Lavorativo, entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), le richieste di prenotazione dei Contributi sulla base delle Richieste di Finanziamento BS pervenute e per le quali la verifica di regolarità formale di cui al precedente Articolo 4.3 condotta dal relativo Istituto Aderente abbia dato esito positivo. Resta inteso che in caso di esaurimento delle risorse destinate all’erogazione dei Contributi e di conseguente chiusura dello sportello, eventuali domande presentate dalle PMI agli Istituti Aderenti prima della data di chiusura dello sportello e non inviate al Ministero nell’ambito della richiesta mensile di prenotazione dei Contributi potranno essere ripresentate solo dopo la eventuale riapertura dello sportello, secondo le indicazioni rese dal Ministero nell’ambito della Circolare 2017 o con successivo provvedimento. Le eventuali domande presentate dalle PMI agli Istituti Aderenti successivamente alla data di chiusura dello sportello sono considerate non ricevibili.
4.5 Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di prenotazione dei Contributi ai sensi del precedente Articolo 4.4, il Ministero si impegna a comunicare al relativo Istituto Aderente, la disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinarsi al Contributo, secondo quanto meglio previsto all’articolo 8, comma 3, del Decreto Beni Strumentali.
4.6 Laddove, sulla base dei propri insindacabili parametri, l’Istituto Aderente decida di concedere il Finanziamento BS, quest’ultimo si impegna ad adottare, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della
comunicazione da parte del Ministero in merito alla disponibilità dei Contributi, la delibera di Finanziamento BS, che dovrà essere assunta nel rispetto dei termini e condizioni minimi previsti nella Normativa Applicabile e nella presente Convenzione e restando inteso, a scopo di chiarezza, che il relativo Istituto Aderente, nel deliberare il Finanziamento BS, avrà la facoltà di ridurne l’importo rispetto a quanto richiesto dalla PMI in sede di Richiesta di Finanziamento BS, ovvero di rideterminarne il profilo di rimborso e/o la durata, in ragione, tra l’altro, del merito creditizio della PMI stessa.
4.7 Entro 10 (dieci) giorni di calendario (ovvero, ove tale termine non cada in un Giorno Lavorativo, entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) decorrenti dal termine ultimo per l’adozione della delibera di Finanziamento BS ai sensi del precedente Articolo 4.6, il relativo Istituto Aderente si impegna a trasmettere al Ministero, con le modalità definite nell’Allegato (7) alla presente Convenzione e/o dalla Circolare 2017, l’elenco dei Finanziamenti BS deliberati. Per ciascun Finanziamento BS deliberato, il relativo Istituto Aderente dovrà: (i) indicare i relativi investimenti da finanziarsi; (ii) indicare i dati identificativi della relativa PMI beneficiaria; (iii) indicare l’importo del finanziamento (specificando separatamente la quota del finanziamento destinata agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti e la quota del finanziamento destinata agli investimenti ordinari, secondo quanto previsto dalla Circolare 2017), la durata e il profilo di rimborso del relativo Finanziamento BS; e (iv) specificare se si tratti di Finanziamenti BS Provvista CDP ovvero di un Finanziamento BS da erogarsi mediante utilizzo di una diversa provvista. Ciascun Istituto Aderente, nel rispetto dei predetti termini, ha facoltà di trasmettere al Ministero anche singole delibere di Finanziamento BS. Alle comunicazioni da inviarsi al Ministero ai sensi del presente Paragrafo dovrà essere allegata la documentazione trasmessa dalla relativa PMI in fase di Richiesta di Finanziamento BS. Resta fermo che le delibere adottate dal relativo Istituto Aderente in relazione ai Finanziamenti BS possono condizionare la stipula del relativo contratto di Finanziamento BS unicamente alla concessione della garanzia da parte del FCG. È altresì ammessa la possibilità che le delibere adottate dal relativo Istituto Aderente siano condizionate alla positiva verifica della disponibilità dei Contributi (e/o, ove si tratti di Finanziamento BS Provvista CDP, del Plafond).
4.8 Entro 30 (trenta) giorni di calendario (ovvero, ove tale termine non cada in un Giorno Lavorativo, entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) decorrenti dalla data di ricezione dell’elenco dei Finanziamenti BS deliberati trasmesso dal relativo Istituto Aderente ai sensi del precedente Articolo 4.7, il Ministero adotta il provvedimento di concessione del Contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico della relativa PMI e lo trasmette alla PMI e al relativo Istituto Aderente.
4.9 Ciascun Istituto Aderente si impegna a stipulare il contratto di Finanziamento BS con la relativa PMI e a comunicare al Ministero tramite piattaforma l’importo del finanziamento contrattualizzato e del relativo investimento, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del Contributo ai sensi del precedente Articolo 4.8, pena la decadenza dal Contributo concesso. Nel caso in cui l’importo del finanziamento e/o dell’investimento oggetto del contratto sia inferiore a quello deliberato, l’Istituto Aderente deve trasmettere al Ministero, in sede di trasmissione dei dati relativi al contratto di Finanziamento BS, apposita dichiarazione a firma della PMI, redatta secondo le modalità definite nell’Allegato (7), riportante l’importo dell’investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Qualora il contratto di Finanziamento BS non sia stato stipulato entro il termine di cui sopra, il relativo Istituto Aderente è tenuto a darne comunicazione al Ministero entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello previsto per la stipula del relativo contratto di Finanziamento BS (ovvero, ove tale termine non cada in un Giorno Lavorativo, entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), secondo le modalità definite nell’Allegato (7) alla presente Convenzione. Il Ministero, valutate le motivazioni addotte dal relativo Istituto Aderente, procederà all’assunzione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa, l’eventuale dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni già concesse. Il Ministero concederà, altresì, ulteriori 30 (trenta) giorni di calendario (ovvero, ove tale termine non cada in un Giorno Lavorativo, entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) rispetto al termine previsto per la stipula del contratto di Finanziamento BS, limitatamente ed esclusivamente al verificarsi dei seguenti casi:
(i) mancata adozione del provvedimento di concessione del Contributo (che può verificarsi in caso di assenza di certificazione antimafia; assenza esito FCG; ritardi nell’invio di documentazione integrativa da parte della PMI); e
(ii) acclarata impossibilità di utilizzo dei sistemi informativi da parte dell’Istituto Aderente. Resta inteso che la stipula del contratto di Finanziamento BS potrà avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del Contributo.
4.10 Ciascun Istituto Aderente si impegna ad erogare i Finanziamenti BS in un’unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del relativo contratto di Finanziamento BS, ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna di ciascun bene, ovvero dalla data di collaudo, se successiva. È fatta salva la facoltà per gli Istituti Xxxxxxxx di eseguire i pagamenti direttamente in favore dei fornitori delle PMI, in relazione ai beni oggetto del Finanziamento BS.
4.11 Il contenuto del presente Articolo 4 deve intendersi integrato da quanto previsto nell’Allegato (7) alla presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile che devono intendersi, per l’effetto, integralmente richiamati, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per quanto riguarda la disciplina relativa: (i) al monitoraggio della capienza delle risorse erariali, alla relativa pubblicità nonché all’eventuale chiusura e riapertura dello sportello medesimo; (ii) alle modalità di erogazione del Contributo; e (iii) alle agevolazioni concedibili a valere sul Contributo.
4.12 Resta inteso, a scopo di chiarezza, che, salvo per quanto espressamente previsto nella presente Convenzione, CDP e l’Istituto Aderente rimarranno estranei al procedimento di richiesta, erogazione ed eventuale revoca dei Contributi previsto nel presente Articolo 4.
Articolo 5 Finanziamenti BS
5.1 I Finanziamenti BS (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, i Finanziamenti BS Provvista CDP) dovranno avere le caratteristiche previste nella Normativa Applicabile e nel presente Articolo 5.
5.2 I Finanziamenti BS saranno concessi (anche nella forma di leasing finanziario) esclusivamente per finanziare investimenti della relativa PMI, nella misura e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Normativa Applicabile.
5.3 In conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile, ciascun Finanziamento BS dovrà avere una durata massima di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di Finanziamento BS con la relativa PMI (ovvero dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva nel caso di Finanziamenti BS erogati nella forma tecnica del leasing finanziario), comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 (dodici) mesi. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, ovvero dalla data di collaudo, se successiva.
5.4 Ciascun Finanziamento BS dovrà essere deliberato per un importo non inferiore a Euro 20.000 (ventimila/00) e non superiore a euro 2.000.000 (duemilioni/00), anche se frazionato in più iniziative di investimento, per ciascuna PMI.
5.5 Ciascun Finanziamento BS può coprire fino al 100% degli investimenti ammissibili. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di invio della Richiesta di Contributo ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Resta inteso che per l’insieme dei profili soggettivi e oggettivi relativi ai Finanziamenti BS si rimanda a quanto previsto dalla Normativa Applicabile.
5.6 Con riferimento ai Finanziamenti BS, ferme restando le modalità semplificate di accesso al FCG, è fatta salva la possibilità che il relativo Finanziamento BS benefici di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte di SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.), nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile, ai sensi della normativa comunitaria applicabile.
5.7 Resta peraltro inteso che, ancorché l’Istituto Aderente abbia deliberato il Finanziamento BS, nel caso di mancato riconoscimento del Contributo ovvero della provvista CDP (nel caso in cui il relativo Istituto Aderente ne faccia richiesta secondo quanto previsto nella presente Convenzione), l’erogazione dello stesso Finanziamento BS potrà eventualmente non avere luogo, a discrezione del relativo Istituto Aderente, senza alcuna responsabilità a carico del relativo Istituto Aderente (né ove applicabile di CDP).
5.8 In tutti i casi di revoca, parziale o totale, da parte del Ministero, del Contributo ai sensi della Normativa Applicabile, l’Istituto Aderente avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di dichiarare la relativa PMI decaduta dal beneficio del termine e/o, di risolvere il, e/o di recedere dal, contratto di Finanziamento BS.
Articolo 6
Obblighi degli Istituti Aderenti e del Ministero
6.1 Gli Istituti Aderenti si impegnano:
(i) a comunicare al Ministero:
(a) eventuali inadempimenti da parte della PMI agli obblighi e previsioni contrattuali di rimborso del Finanziamento BS, ivi incluso il pagamento dei canoni di leasing, entro 120 (centoventi) giorni dall’inadempimento, qualora la PMI non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine; e/o
(b) l’avvenuta risoluzione del (e/o recesso dal e/o dichiarazione della PMI decaduta dal beneficio del termine ai sensi del) contratto di Finanziamento BS, entro 60 (sessanta) giorni dall’evento; e/o
(c) il verificarsi dei casi di rimborso anticipato del Finanziamento BS ovvero, nel caso in cui il relativo Finanziamento BS sia stato concesso nella forma tecnica del leasing finanziario, di riscatto anticipato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data, a seconda dei casi, del rimborso ovvero del riscatto anticipato;
(d) ogni variazione soggettiva o oggettiva di cui siano venuti a conoscenza, laddove la stessa sia causa di revoca del Contributo ovvero, in ogni caso, di modifica del contenuto del decreto di concessione del Contributo, ai sensi della Normativa Applicabile, ferma restando la disciplina delle variazioni oggettive e/o soggettive prevista dalla Circolare 2017;
(ii) anche eventualmente per fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente nel caso in cui il relativo Istituto Aderente sia un Contraente il Finanziamento: (a) a fronte di Richieste di Finanziamento BS formulate da PMI, a informare la propria clientela dell’esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista di cui al Plafond, inserendo altresì nei fogli informativi relativi ai Finanziamenti BS la specifica delle varie tipologie di provvista utilizzabile dal relativo Istituto Aderente per la concessione del relativo Finanziamento BS ai sensi del precedente Articolo 4.2 e i tassi massimi applicabili in relazione alle diverse tipologie di provvista; (b) dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla presente Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web; e (c) garantire l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione.
6.2 Il Ministero si impegna a:
(i) monitorare la dotazione delle risorse erariali disponibili per l’erogazione dei Contributi, anche tenendo conto delle risorse liberate a seguito, tra l’altro, di mancato utilizzo, parziale o totale, delle risorse prenotate ad esito dell’adozione delle delibere di Finanziamento BS da parte degli Istituti Aderenti. Al riguardo, le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Resta inteso che laddove le risorse residue disponibili per la concessione del Contributo non consentano l’integrale accoglimento della richiesta di prenotazione dello stesso, la prenotazione è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del Contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle domande oggetto della richiesta di prenotazione del Contributo cui la prenotazione parziale si riferisce. Per tali domande l’agevolazione concessa nella forma di Contributo risulterà ridotta fermo restando l’ammontare del relativo Finanziamento BS;
(ii) comunicare agli Istituti Aderenti, entro 30 (trenta) giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti, le eventuali rideterminazioni o revoche, totali o parziali, dei Contributi comminate alle PMI;
(iii) su richiesta dell’ABI e/o di CDP, fornire direttive su questioni applicative e/o interpretative di rilievo generale e/o chiarimenti e/o interpretazioni sulle procedure operative e sulle norme applicabili, di interesse dei Contraenti il Finanziamento;
(iv) informare l’ABI e CDP circa l’intenzione di apportare modifiche/integrazioni della Normativa Applicabile che possano incidere in maniera significativa sull’applicazione della presente Convenzione;
(v) informare gli Istituti Aderenti, l’ABI e CDP sull’andamento delle prenotazioni del Contributo, in relazione alla possibile data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, secondo quanto meglio previsto nella Circolare 2017;
(vi) promuovere una specifica campagna di informazione presso il sistema imprenditoriale sulla misura di cui alla Normativa Applicabile, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti ed alle modalità di accesso ai Contributi e ai Finanziamenti BS. Tale campagna informativa sarà tempestivamente attivata dal Ministero in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione alle PMI a partire dalla data di apertura dello sportello; e
(vii) comunicare, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale, l’avvenuto esaurimento delle risorse erariali per l’erogazione dei Contributi.
PARTE III – CONTRATTI DI FINANZIAMENTO QUADRO E UTILIZZO DEL PLAFOND
Articolo 7
I Finanziamenti
7.1 Gli Istituti Aderenti, al fine dell’erogazione dei Finanziamenti BS, potranno ricorrere alla provvista resa disponibile da CDP a valere sul Plafond, mediante la stipula, entro il Periodo di Stipula, di un Contratto di Finanziamento Quadro e l’utilizzo dei Finanziamenti, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro.
7.2 I Finanziamenti saranno erogati in favore del Contraente il Finanziamento successivamente alla stipula (ed in esecuzione) di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto nell’ambito ed in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Finanziamento Quadro è pertanto un contratto quadro che regola i termini e le condizioni generali che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
7.3 Ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà, tra l’altro, quanto segue:
(i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento verrà rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata;
(ii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor a 6 (sei) mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,
così come pubblicati sul sito internet di CDP e, in entrambi i casi, aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione (il “Tasso di Interesse”).
Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale o annuale (a seconda dei casi), l’Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l’Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di “Euribor”.
Il Margine verrà reso noto da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e sarà efficace con riferimento alle Erogazioni relative alle Richieste di Utilizzo cui la Data di Erogazione si riferisce.
In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero;
(iii) gli interessi maturati sui Finanziamenti al Tasso di Interesse in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi. A scopo di chiarezza, si precisa che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti a CDP, in regime di pre-ammortamento (i.e. senza rimborso in linea capitale e calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente) fino alla relativa Prima Data di Pagamento (esclusa);
(iv) sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Quadro e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno dovuti, a CDP, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso), interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse maggiorato di ulteriori 100 basis points per annum;
(v) qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2017 (incluso):
a) l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
b) l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP,
il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:
(1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
(vi) resta inteso che (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze; e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data
di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS Provvista CDP, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dal Contraente il Finanziamento a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’allegato al Contratto di Finanziamento Quadro;
(vii) laddove l’importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente Paragrafo (v) sia superiore al 40%dell’importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio. Resta inteso che, previa comunicazione del Contraente il Finanziamento, a valere sui Finanziamenti oggetto di rimborso anticipato in conseguenza della revoca parziale o totale del Contributo da parte del Ministero non si applica alcuna Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio e che gli stessi non sono conteggiati ai fini della determinazione della percentuale del 40%di cui al presente Paragrafo (vii);
(viii) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si riserverà, altresì, la facoltà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Cessione di Crediti;
(ix) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti BS Provvista CDP erogati da tale Contraente il Finanziamento (e/o dalle relative Banche Cedenti, se del caso) ecceda il 75% dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;
(x) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati soltanto in concomitanza con una Data di Rimborso Anticipato, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, con un preavviso scritto di almeno 25 (venticinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, da comunicarsi mediante utilizzo di un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento Quadro e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 11;
(xi) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2017 , ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, evidenziando, tra l’altro, gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia sino a tale data nonché dei Finanziamenti BS Provvista CDP erogati. La rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all’ultima Data di Rendicontazione (inclusa). La rendicontazione su base semestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento BS Provvista CDP. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente Paragrafo. In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni;
(xii) senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP, anche infra-periodo, il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato e/o del Tier 1 Ratio, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2017, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell’anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla presente Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato;
(xiii) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento Quadro, resta inteso che l’inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento e/o di alcuna delle Banche Cedenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, e/o dai Contratti di Cessione di Crediti e/o dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento secondo quanto ivi meglio previsto e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale dei Finanziamenti ed il pagamento degli interessi maturati e di ogni altro importo dovuto;
(xiv) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
(xv) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Finanziamento Integrativo ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
(xvi) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
(xvii) al solo scopo di chiarezza, si precisa che, fatti comunque salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato utilizzo da parte del relativo Contraente il Finanziamento di ogni somma indicata in una Richiesta di Utilizzo, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, salvo il pagamento, se del caso, della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
7.4 I Contratti di Finanziamento Quadro e i Contratti di Cessione di Crediti verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tali contratti, ciascun Contraente il Finanziamento trasmetterà, in unico originale, a CDP, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro e la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti, debitamente sottoscritte secondo il relativo testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione, completo in tutte le sue parti, unitamente a:
(A) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento - redatta secondo il relativo modello di cui all’Allegato (2) alla presente Convenzione - contenente, tra l’altro, i valori aggiornati del Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato; e
(B) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità del relativo Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Finanziamento Integrativi (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro e del Contratto di Cessione di Crediti; e
(iii) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a sottoscrivere e a richiedere le Erogazioni, con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale.
7.5 Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la documentazione di cui al precedente Articolo 7.4, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita a propria cura e spese con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio, della relativa Lettera di Accettazione, che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Finanziamento Quadro e il Contratto di Cessione di Crediti si intenderanno perfezionati tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione.
7.6 Al fine di erogare i Finanziamenti BS Provvista CDP, i Contraenti il Finanziamento potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Cedenti subordinatamente all’avvenuta sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo secondo quanto previsto nel presente Articolo 7.6. Resta in ogni caso inteso che gli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Contratto di Finanziamento e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno, in ogni caso, primariamente e solidalmente sul relativo Contraente il Finanziamento e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico del Contraente il Finanziamento e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest’ultimo a CDP al fine, tra l’altro, di evitare o limitare l’imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti.
Contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro e del Contratto di Cessione di Crediti e alla conclusione dei medesimi ai sensi del precedente Articolo 7.5, ciascun Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al presente Articolo 7.6, dovrà far sì che le relative Banche Cedenti sottoscrivano con CDP un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi per ciascun gruppo bancario, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per il Contraente il Finanziamento designare altre Banche Cedenti.
Il relativo Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al presente Articolo 7.6 provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di esercitare le attività ivi previste in nome e per conto delle Banche Cedenti.
Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, il relativo Contraente il Finanziamento trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, debitamente sottoscritta, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione completo in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione del Contraente il Finanziamento, in originale, – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte del relativo Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e del Contraente il Finanziamento e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente al Contraente il Finanziamento) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali in capo a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita a propria cura e spese con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo indicato nel Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento, a mezzo telefax, conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.
Articolo 8
Cessione di crediti a garanzia dei Finanziamenti
8.1 Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento, i Contraenti il Finanziamento e le relative Banche Cedenti (ove esistenti) dovranno cedere in garanzia a CDP tutti i Crediti di rispettiva titolarità secondo quanto previsto, rispettivamente, nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
8.2 Come meglio specificato nei Contratti di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, entro ciascuna Data di Rendicontazione, ciascun Contraente il Finanziamento e ciascuna Banca Cedente dovranno porre in essere tutte le formalità necessarie, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, per rendere opponibili le cessioni ai relativi debitori ceduti e ai terzi.
8.3 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio (anche in formato digitale) qualsiasi documento relativo ai Crediti ricevuti in garanzia e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 8.2.
8.4 Come meglio previsto nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contraente il Finanziamento si impegna a conservare e a far sì che siano conservati da ciascuna Banca Cedente, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento BS Provvista CDP e/o a ciascun Credito e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 8.2, nonché a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d’ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
8.5 In ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere a sua volta, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti dei Contraenti il Finanziamento e/o delle Banche Cedenti, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia.
Articolo 9
Garanzie per gli Intermediari Finanziari
9.1 In conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 69/2013, l’esposizione di ciascun Intermediario Finanziario, che sia un Contraente il Finanziamento, verso CDP deve essere assistita dalla relativa Garanzia.
9.2 Ciascun Contraente il Finanziamento che sia un Intermediario Finanziario, dovrà inviare a CDP, contestualmente all’invio della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo successiva alla Data di Efficacia:
(a) per quanto riguarda i Contraenti il Finanziamento che alla data di firma dell’Addendum 2017 non avessero sottoscritto un Contratto Esistente, la relativa Garanzia in originale, debitamente emessa e sottoscritta dal relativo Garante, redatta secondo il testo di cui all’Allegato (1), Parte IV ovvero, a seconda dei casi, Parte V alla presente Convenzione; ovvero
(b) per quanto riguarda i Contraenti il Finanziamento che, precedentemente alla data di firma dell’Addendum 2017, abbiano sottoscritto un Contratto Esistente, un atto ricognitivo e confermativo della relativa Garanzia già rilasciata dai relativi Garanti, in originale, debitamente sottoscritto e redatto secondo il testo di cui, a seconda dei casi, all’Allegato (1), Parte VI o all’Allegato (1), Parte VII alla presente Convenzione.
9.3 Resta inteso che, nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia un Intermediario Finanziario non consolidato in un gruppo bancario, le Erogazioni potranno avvenire fino ad un importo massimo aggregato pari al relativo Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (come definito nella Garanzia di cui all’Allegato (1), Parte V, alla presente Convenzione) e, pertanto, una volta esaurito tale Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, per poter procedere ad ulteriori erogazioni dovrà essere prestata una nuova Garanzia.
Ciascuna Garanzia (ivi incluso l’atto ricognitivo di cui al precedente Paragrafo 9.2 (b)) dovrà essere inviata in originale a CDP unitamente a una dichiarazione del Garante – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità del Garante di stipulare ciascuna Garanzia fino all’importo massimo garantito indicato nella Garanzia medesima (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali in capo al Garante aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data di sottoscrizione della Garanzia; e
(iii) dichiarazione del Garante che indichi i soggetti sottoscrittori della Garanzia con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale.
Resta inteso che, laddove la documentazione sopra richiamata non pervenga in originale a CDP almeno 6 (sei) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Erogazione, la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dell’Intermediario Finanziario non potrà essere accolta.
Articolo 10 Utilizzo del Plafond
10.1 L’utilizzo del Plafond da parte dei Contraenti il Finanziamento sarà effettuato sulla base dei seguenti elementi e principi:
(a) ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 10;
(b) subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, l’utilizzo del Plafond è riservato a quei Contraenti il Finanziamento che: (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento Quadro e il Contratto di Cessione dei Crediti nel corso del Periodo di Stipula, laddove si tratti di Contraenti il Finanziamento che alla data di firma dell’Addendum 2017 non avessero già sottoscritto un Contratto Esistente; ovvero (ii) abbiano accettato le modifiche apportate dall’Addendum 2017 e dall’Addendum 2018 al Contratto Esistente ai sensi dell’Articolo 3.2 della presente Convenzione, laddove si tratti di Contraenti il Finanziamento che alla data di firma dell’Addendum 2017 avessero sottoscritto un Contratto Esistente; e, in ogni caso, (iii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (completo della relativa Richiesta di Utilizzo) nel corso del Periodo di Disponibilità, secondo quanto previsto nel presente Articolo 10 e nel Contratto di Finanziamento Quadro;
(c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste e di quelle previste nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Finanziamento potrà essere erogato da CDP in più Erogazioni a ciascuna Data di Erogazione, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, con le riserve e precisazioni che seguono:
(i) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina dell’Unione Europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (e, ove applicabile, del relativo Garante) (come individuata ai sensi della definizione
di Rapporto di Vigilanza Stand Alone), nonché alla Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato) (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante), fermo restando che la verifica dell’Esposizione Complessiva Consolidata non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento (o, a seconda dei casi, il relativo Garante) sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
(ii) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo Paragrafo (v) – sulla base di criteri, determinati da CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi dei singoli Contraenti il Finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi bancari di appartenenza e/o, ove applicabile, dei relativi Garanti;
(iii) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30%, restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento (ovvero, a seconda dei casi, il relativo Garante) sia una Banca Capogruppo;
(iv) il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30%, restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento (ovvero, a seconda dei casi, il relativo Garante) sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
(v) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari a 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) di Euro. Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento delle PMI, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tale limite.
In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento e dei Garanti ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l’impostazione di un’esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
(d) ferme restando le condizioni di cui sopra e quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere a CDP un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà inviare di volta in volta a CDP una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (completa della relativa Richiesta di Utilizzo), nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro. Tale proposta dovrà essere inviata successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell’Articolo 7.3 (ii) della presente Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione ed almeno 6 (sei) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima di tale Data di Erogazione.
Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà per lo meno indicare:
(i) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(ii) l’importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
(iii) un’attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, con riferimento al Contraente il Finanziamento (e, ove applicabile, anche con riferimento al Garante) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo) e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo) non sono superiori al 30%.
Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, comprenderà, come documento ad essa allegato, la relativa Richiesta di Utilizzo, secondo quanto meglio previsto nel successivo Paragrafo (g) e nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviata a CDP la medesima documentazione di cui al precedente Articolo 7.4 nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP;
(e) l’originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviato a CDP, con le modalità previste nel relativo Contratto di Finanziamento Quadro, unitamente alla documentazione ivi indicata;
(f) una volta ricevuta una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP avrà facoltà di comunicare, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non poter accettare tale proposta per
l’indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella presente Convenzione, ovvero, in considerazione della disciplina dell’Unione Europea vigente in materia di concentrazione dei rischi. In mancanza di tale comunicazione da parte di CDP entro la Data di Erogazione, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriori formalità da parte di CDP o del Contraente il Finanziamento, a decorrere dal momento dell’Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella allegata Richiesta di Utilizzo;
(g) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti sarà, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:
(i) la ricezione da parte di CDP dal relativo Contraente il Finanziamento, nel rispetto dei termini indicati al precedente Paragrafo (d), della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e della relativa Richiesta di Xxxxxxxx. La Richiesta di Xxxxxxxx, che si intenderà irrevocabile, dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione: (i) dell’ammontare delle Erogazioni richieste, la cui somma dovrà coincidere con l’importo complessivo delle Erogazioni indicato nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) della relativa Data di Erogazione; (iii) della/delle Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (iv) della Prima Data di Pagamento, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (v) con riferimento a ciascuna Erogazione richiesta, a scelta del Contraente il Finanziamento, se si tratti di una Erogazione regolata dall’Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e (vi) di quali debbano essere considerate Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero e quali Erogazioni di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(ii) l’assenza di inadempimenti del Contraente il Finanziamento (e/o delle relative Banche Cedenti e/o dei relativi Garanti, se del caso) alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso) e della Garanzia (se del caso);
(iii) nel caso di Erogazioni da effettuarsi in favore di Contraenti il Finanziamento che siano Intermediari Finanziari, l’avvenuta sottoscrizione da parte del relativo Garante ed invio a CDP della Garanzia, secondo quanto meglio previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro; e
(iv) le ulteriori condizioni indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro;
(h) l’utilizzo del Plafond avverrà fino ad esaurimento dello stesso sulla base dell’ordine cronologico di ricezione da parte di CDP delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, che siano state accettate da CDP ai sensi del precedente Paragrafo (f). CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua del Plafond;
(i) resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di “Margine”, dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l’efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l’efficacia di tale variazione;
(j) resta inteso che CDP avrà la facoltà di introdurre periodi di rimborso ulteriori rispetto a quelli richiamati nella definizione di “Data di Scadenza Finale”. La previsione di tali nuove Date di Scadenza Finali sarà comunicata da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet e con comunicazione ad ABI che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet, con almeno 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l’efficacia di tale introduzione.
10.2 Fatto salvo quanto previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile, i termini e le condizioni dei Finanziamenti BS Provvista CDP verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento, che si impegnano nei confronti di CDP, anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti BS Provvista CDP, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull’usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo ai Contraenti il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti BS Provvista CDP, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
10.3 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti BS Provvista CDP dovrà essere specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP ed indicandone il relativo costo e la relativa durata. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti il Finanziamento BS Provvista CDP. Le condizioni finali applicate alle PMI dovranno
tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti BS Provvista CDP.
10.4 I contratti relativi ai Finanziamenti BS Provvista CDP dovranno prevedere espressamente: (i) il divieto di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento BS Provvista CDP, ad eccezione della cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP, e l’assenso preventivo alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i Crediti.
10.5 Resta inteso che il Finanziamento BS Provvista CDP è realizzato utilizzando la provvista del Plafond messo a disposizione da CDP e che l’erogazione del Finanziamento BS Provvista CDP è quindi subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della quota di Plafond corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie del Contraente il Finanziamento siano state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento - secondo le previsioni della presente Convenzione e/o del Contratto di Finanziamento Quadro - della quota di Plafond da parte di CDP o comunque dell’ottenimento in misura parziale, il Finanziamento BS Provvista CDP non potrà essere concesso o potrà essere eventualmente ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento, né di CDP.
10.6 Nonostante ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione, resta inteso che ciascun singolo Finanziamento BS Provvista CDP potrà essere erogato dai Contraenti il Finanziamento (e/o dalle relative Banche Cedenti) esclusivamente ed integralmente mediante utilizzo della provvista derivante dall’erogazione dei Finanziamenti con divieto, pertanto, in capo agli stessi, di erogare Finanziamenti BS Provvista CDP mediante utilizzo di una provvista derivante da più fonti distinte.
10.7 Fermo il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile, è ammesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Beni Strumentali e alle condizioni di cui al successivo Articolo 10.8, il prefinanziamento degli investimenti ammissibili ai sensi del Decreto Beni Strumentali, nelle more dell’adozione del relativo decreto di concessione del Contributo da parte del Ministero. Pertanto, a scopo di chiarezza, laddove gli Istituti Xxxxxxxx operino in qualità di Contraenti il Finanziamento, gli stessi potranno utilizzare gli importi erogati a valere sui Finanziamenti al fine di rifinanziare la provvista finanziaria (diversa da quella derivante dai Finanziamenti) utilizzata per l’erogazione di eventuali prefinanziamenti.
10.8 Ai fini dell’ammissibilità dei prefinanziamenti di cui al precedente Articolo 10.7 (a scopo di chiarezza, in relazione a tutte le tipologie di Finanziamenti BS, ivi inclusi i Finanziamenti BS Provvista CDP), è necessario che:
(i) le spese relative ai predetti investimenti siano sostenute successivamente alla data della Richiesta di Contributo;
(ii) nel caso di locazione finanziaria, i relativi contratti di Finanziamento BS siano stipulati successivamente alla data della Richiesta di Contributo;
(iii) l’erogazione del prefinanziamento sia successiva alla data della Richiesta di Contributo;
(iv) la dicitura “Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69” - da riportare sull’originale delle fatture riguardante gli investimenti per i quali sono stati ottenuti i Contributi, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del Decreto Beni Strumentali - sia apposta successivamente alla data di adozione del decreto di concessione del Contributo.
In aggiunta, nel caso di Finanziamento BS Provvista CDP, è necessario che il prefinanziamento sia realizzato attraverso forme tecniche che non ostacolino la successiva cessione dei relativi Crediti a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Articolo 11 Digitalizzazione
11.1 I documenti previsti dalla Parte III della presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle Erogazioni a valere sul Plafond; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: xxx.xxx.xx.
11.2 I Contraenti il Finanziamento saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 11.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all’area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 (tre) giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
11.3 Ferme restando le modalità di trasmissione dei documenti previste nella presente Convenzione, CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell’intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP xxx.xxx.xx, con un preavviso di 3 (tre) giorni rispetto all’avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno conformi alla vigente
normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.
PARTE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 12 Miscellanea
12.1 La presente Convenzione recepisce espressamente – in ogni sua parte – la Normativa Applicabile, costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra il Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
Resta in ogni caso inteso che (i) la disciplina prevista dalla Convenzione Originaria continuerà ad applicarsi, ai finanziamenti già erogati ai sensi dei Contratti di Finanziamento Esistenti, alle domande di finanziamento presentate dalle PMI ai sensi dell’articolo 2 del D.L. 69/2013, nelle forme e con le modalità previste nella Convenzione Originaria, entro la Data di Efficacia (esclusa), nonché ai Contratti di Finanziamento Integrativi (entrambi tali termini come definiti nella Convenzione Originaria) e ai connessi obblighi di informazione (ivi inclusa la rendicontazione da prodursi a CDP con riferimento alla Data di Rendicontazione del 30 giugno 2017 sulla base del modello predisposto da CDP ai sensi della Convenzione Originaria), e (ii) la disciplina prevista dalla Convenzione Originaria, come modificata dall’Addendum 2017, continuerà ad applicarsi ai finanziamenti già erogati da CDP ai Contraenti il Finanziamento precedentemente all’Addendum 2018 ai sensi dei Contratti di Finanziamento.
Si precisa inoltre che, a decorrere dalla data di firma dell’Addendum 2018, non sarà più possibile stipulare Contratti di Finanziamento Quadro regolati dalla disciplina di cui alla Convenzione Originaria, come modificata dall’Addendum 2017.
12.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
12.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) laddove applicabili.
12.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
(iii) i collaboratori esterni di ciascuna delle Parti,
a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti.
12.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
12.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:
(i) se ad ABI:
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457 PEC: xxx@xxx.xxx.xx
Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale
(ii) se a CDP:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0 00000 – Xxxx Telefax: 06/42215555 – 06/42215556
Alla cortese attenzione di: Area Supporto all’Economia
(iii) se a Ministero:
Ministero dello Sviluppo Economico
Viale America, 201
00144 – Roma
Telefax: 06/54927408 – 06/54927447
PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Alla cortese attenzione di: competente Divisione della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
ovvero presso il diverso indirizzo, compreso nel territorio italiano, ovvero numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.
12.7 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti. Resta altresì inteso che le Parti si riservano, in presenza di eventuali rilevanti modifiche o integrazioni alla Normativa Applicabile, di valutarne l’impatto sulla tempistica e sulle modalità di attuazione della Convenzione, al fine di apportare alla stessa, ove possibile, le modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per la prosecuzione delle attività nella stessa disciplinate.
12.8 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all’articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
Ciascun Istituto Aderente può, previa formale comunicazione scritta a CDP e al Ministero e senza incorrere in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, recedere dagli impegni di cui alla presente Convenzione. Resta inteso l’obbligo per il relativo Istituto Aderente di adempiere a tutte le obbligazioni e di portare a termine tutte le attività in essere al momento della predetta comunicazione.
12.9 Il Ministero e l’ABI riconoscono che CDP potrà apportare, previa apposita informativa, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
Articolo 13
Legge regolatrice – Foro competente
13.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
13.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Allegato 1 – Parte I
alla Convenzione
MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO
[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Xxxxxxxxx (come di seguito definito)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO
tra
(1)
[una banca, con sede legale in
capitale sociale pari ad Euro , , interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese , Codice Fiscale e Partita IVA
n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ]]
[un intermediario finanziario operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è autorizzato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario), con sede legale in
, capitale sociale pari ad Euro _, interamente versato, iscritto al Registro delle
Imprese , Codice Fiscale n. e Partita IVA n. iscritto all’elenco degli intermediari finanziari al n. [e appartenente al
gruppo Bancario , iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ]] 1
(la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’“Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”).
PREMESSO CHE
(a) l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “D.L. 69/2013”), prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
(b) i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del D.L. 69/2013, disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui alla precedente Premessa (a) da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP;
(c) il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, il “Ministero”) conceda alle imprese di cui al comma 1 del medesimo articolo che abbiano beneficiato dei suddetti finanziamenti un contributo per un importo rapportato agli interessi da corrispondersi in relazione a tali finanziamenti (di seguito, il “Contributo”);
(d) il comma 6 del citato articolo 2, del D.L. 69/2013, prevede che i finanziamenti di cui al medesimo articolo 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,
1 Da eliminare, a seconda dei casi, sezione non applicabile.
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento;
(e) il comma 7 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che, per l’attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 2, il Ministero, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito, l’“ABI”) e CDP stipulino una o più convenzioni;
(f) il comma 8 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013 definisce in 2,5 miliardi di euro l'importo massimo dei finanziamenti di cui alla precedente premessa (a) da erogarsi mediante utilizzo della provvista messa a disposizione da CDP; l’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha elevato il predetto importo massimo da 2,5 miliardi di euro a 5 miliardi di euro;
(g) l’articolo 8 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (di seguito, il “D.L. 3/2015”), a parziale modifica della disciplina prevista dal D.L. 69/2013, ha statuito che i Contributi possano essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento ai sensi del D.L. 69/2013 “non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito (…) presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti”;
(h) in data 14 febbraio 2014, CDP, l’ABI e il Ministero hanno stipulato una convenzione volta a implementare le misure previste dal D.L. 69/2013 e dal D.L. 3/2015 e a regolare i rispettivi, reciproci, rapporti ed obblighi (come di volta in volta successivamente modificata e integrata, da ultimo con l’Addendum del 23 febbraio 2017, in conseguenza all’adozione della Circolare 2017, la “Convenzione Originaria”);
(i) in data 10 marzo 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 gennaio 2016 di cui al comma 2 dell’articolo 8 del
D.L. 3/2015, che stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei Contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché le previsioni di raccordo con i finanziamenti previsti dal D.L. 69/2013 (così come integrato dal D.L. 3/2015) (di seguito il “Decreto Beni Strumentali”);
(j) ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Beni Strumentali, il Ministero, con Circolare n. 26673 del 23 marzo 2016 pubblicata sul sito internet xxx.xxxx.xxx.xx ha fornito le istruzioni utili all’attuazione degli interventi previsti e definito gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del Contributo;
(k) l’articolo 1, commi da 52 a 57, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (la “Legge di Bilancio 2017”) prevede, tra l’altro, (i) la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per la concessione dei Finanziamenti BS (come di seguito definiti); (ii) un incremento della autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione del Contributo di complessivi euro 560 milioni nel periodo 2017-2023; (iii) che una quota pari al 20% delle risorse di cui al punto (ii) che precede sia riservata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di micro, piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; (iv) in relazione agli investimenti di cui al precedente punto (iii), una maggiorazione del Contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 per gli investimenti di cui al D.L. 69/2013; e (v) che l’importo massimo dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 8, del D.L. 69/2013 possa essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro;
(l) il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 22 dicembre 2016 ha previsto la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai Contributi ai sensi del D.L. 69/2013 e ha altresì previsto che, con successivo provvedimento del Direttore generale, saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato del 30% per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
(m) in data 26 ottobre 2018 CDP, l’ABI e il Ministero hanno sottoscritto un ulteriore addendum alla Convenzione Originaria (l’“Addendum 2018”), con il quale hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione Originaria (la Convenzione Originaria, come modificata ed integrata dall’Addendum 2018, la “Convenzione”);
(n) la Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, ivi inclusi i relativi allegati ed ogni obbligazione nella stessa prevista, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
(o) la Parte Finanziata ha aderito alla Convenzione nel rispetto di quanto previsto nell’Articolo 3 della Convenzione;
(p) la Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di mettergli a disposizione i Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all’Articolo 2.2 del presente Contratto;
(q) la Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti (come di seguito definiti) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Definizioni: ove non altrimenti definiti nel presente Contratto i termini indicati nel presente Contratto in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.
Nel presente Contratto:
“Addendum 2018” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (m) al presente Contratto
“Banca Cedente”: indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso i quali quest’ultima abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto, ai sensi del successivo Articolo
2.4 (Banche Cedenti).
“Circolare 2017” indica la circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 14036 del 15 febbraio 2017, come successivamente modificata e integrata, in attuazione dell’articolo 1, commi da 52 a 57, della Legge di Bilancio 2017, che disciplina la concessione delle agevolazioni per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
“Codice Etico”: ha il significato di cui all’Articolo 8.1.8 del presente Contratto. “Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica, a seconda dei casi:
(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata;
(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
(b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.
“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica: (i) lo 0,05% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.
“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue Premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.
“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto mediante il quale la Parte Finanziata cede in garanzia in favore di CDP i Crediti dalla stessa vantati, secondo il testo di cui all’allegato (1), Parte II, alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto mediante il quale ciascuna Banca Cedente cede in garanzia in favore di CDP i Crediti dalla stessa vantati, secondo il testo di cui all’allegato (1), Parte III, alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’Articolo 11 della Convenzione.
“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell’Articolo 4.1 (Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi), in base al quale la Parte Finanziatrice metterà a disposizione della Parte Finanziata ciascun Finanziamento, secondo il testo di cui
all’allegato (1) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione.
“Contributo” ha il significato di cui alla Premessa (c) al presente Contratto. “Convenzione”: ha il significato di cui alla Premessa (o) del presente Contratto.
“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria tempo per tempo esistenti, unitamente alle relative garanzie, vantati dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un Finanziamento BS.
“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall’erogazione di Finanziamenti BS che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che, per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore della Parte Finanziatrice successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti (o porzioni di essi) diversi dai Crediti Ponderazione Zero.
“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Data di Efficacia”: indica la data che sarà indicata con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, a partire da cui potranno essere presentate le Richiesta di Finanziamento BS ai sensi della presente Convenzione.
“Data di Erogazione”: indica, per tutto il Periodo di Disponibilità, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Data di Erogazione successiva alla Data di Efficacia.
“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il fax con cui la Parte Finanziata abbia confermato l’avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.
“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (incluse).
“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2017 (i.e., la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2017 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Rimborso Anticipato”: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva alla data che cade 24 (ventiquattro) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, secondo quanto previsto nel presente Contratto.
“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro) ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.
“D.lgs. 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e/o integrato.
“Erogazione”: indica, a seconda dei casi
(i) prima dell’erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo; e/o
(ii) successivamente, ciascun importo erogato,
a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e di un Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.1.1 (Decadenza dal beneficio del termine) del presente Contratto.
“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.3.1 (Recesso) del presente Contratto.
“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.2.1 (Risoluzione) del presente Contratto.
“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.
“Finanziamento/i”: indica ciascun finanziamento a valere sul Plafond concesso, ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da CDP alla Parte Finanziata, con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest’ultima, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto.
“Finanziamento/i BS”: indica i finanziamenti che saranno concessi alle PMI dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da ciascun Finanziamento, come disciplinati nella Convenzione e nella Normativa Applicabile.
“Finanziamenti Ponderazione Zero”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata, ai sensi del presente Contratto, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.
“Finanziamenti Senza Ponderazione Zero”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.
“Garante” indica, a seconda dei casi: (i) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario consolidato all’interno di un gruppo bancario, la relativa Banca Capogruppo che sia un Contraente il Finanziamento (come definito nella Convenzione) ai sensi della Convenzione; ovvero (ii) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario non consolidato all’interno di un gruppo bancario, una Banca che sia un Contraente il Finanziamento (come definito nella Convenzione) ai sensi della Convenzione.
“Garanzia”: indica, nel caso in cui la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario, ciascuna garanzia personale da rilasciarsi a garanzia delle obbligazioni della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, a seconda dei casi: (i) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario consolidato all’interno di un gruppo bancario, da parte del relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato (1) - Parte IV alla Convenzione; ovvero (ii) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario non consolidato all’interno di un gruppo bancario, da parte del dal relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato (1) – Parte V alla Convenzione.
“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione nella forma di cui all’allegato (5), Parte I alla Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 11 alla Convenzione, della presente proposta di Contratto e della proposta di Contratto di Cessione di Crediti, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previste nella Convenzione.
“Lettera di Accettazione Aggiuntiva”: indica la lettera di accettazione nella forma di cui all’allegato (5), Parte II alla Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 11 alla Convenzione, delle proposte relative ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previste nella Convenzione e nel presente Contratto.
“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.
“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo secondo quanto previsto nella Convenzione e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxx.xx) entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che, in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello applicabile in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.
“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo secondo quanto previsto nella Convenzione e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che, in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta
di Utilizzo sarà quello applicabile in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.
“Modello”: indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, il D.L. 69/2013, il D.L. 3/2015, il Decreto Beni Strumentali, la Circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, la Legge di Bilancio 2017 e la Circolare 2017, ciascuno di tali provvedimenti come di volta in volta modificato ed integrato, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato per le finalità di cui al D.L. 69/2013.
“Parte Finanziata”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto. “Parte Finanziatrice”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto. “Periodo di Disponibilità”: indica il periodo compreso tra:
(i) la data successiva tra: (a) la Data di Efficacia e (b) la Data di Firma; e
(ii) la data antecedente tra: (a) la data di esaurimento del Plafond; e (b) il 31 dicembre 2018, ovvero il successivo termine che dovesse essere fissato dalla Normativa Applicabile.
“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:
(i) per le Erogazioni del Finanziamento effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
(ii) per le Erogazioni del Finanziamento effettuate nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).
“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.
“Piattaforma Informatica”: indica la piattaforma informatica messa a disposizione da CDP per le finalità di cui all’articolo 11 della Convenzione, disciplinata secondo il Regolamento della Piattaforma Informatica.
“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché nella successive disposizioni attuative e che siano in possesso dei requisiti soggettivi indicati nell’articolo 3 del Decreto Beni Strumentali.
“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:
(i) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(ii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-Ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione; ovvero
(iii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-Ammortamento Lungo, la Data di Pagamento
che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.
“Procedure Concorsuali”: indica (i) il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, la liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata e/o Banche Cedenti e/o al Garante previste dal X.X. x. 000/0000, come di tempo in tempo modificato e integrato, e/o da altre leggi applicabili; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).
“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva (come numeratore); e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata (come denominatore); laddove:
- “Esposizione Complessiva” indica, alla relativa data, la somma: (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata; e
(iii) nel caso in cui la Parte Finanziata sia un Garante (tale termine come definito nella Convenzione) ai sensi della Convenzione, la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie (come definite nella Convenzione) dalla stessa prestate.
- “Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata” indica, alla relativa data: (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo (come definita nella Convenzione), il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale della Parte Finanziata; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo (come definite nella Convenzione), il minore tra: (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.
“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva Consolidata (come numeratore); e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore); laddove:
- “Esposizione Complessiva Consolidata” indica, alla relativa data, la somma: (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata; e (iii) nel caso in cui alcuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata sia un Garante (come definito nella Convenzione), la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie (come definite nella Convenzione) rilasciate da tali Garanti.
- “Patrimonio di Vigilanza Consolidato” indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale consolidato e l’ultima relazione semestrale consolidata del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.
“Regolamento della Piattaforma Informatica” indica il regolamento della Piattaforma Informatica reso disponibile da CDP sul proprio sito internet.
“Richiesta di Utilizzo”: indica ciascuna richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento, inviata, in allegato a ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di
cui all’Allegato (2) (Richiesta di Utilizzo) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione.
“Tasso di Interesse”: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 5.1.
1.3 Riferimenti
(i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a: “Convenzione” indica la Convenzione ed i relativi allegati.
“Parte Finanziata” e “Parte Finanziatrice” sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;
“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;
“Paragrafo” e/o “Articolo” sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;
“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;
“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di “autorizzazione” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;
“debito” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;
“imposta” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;
“persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.
(ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
(iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
(i) Allegato (1) (Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(ii) Allegato (2) (Modello di Richiesta di Xxxxxxxx);
(iii) Allegato (3) (Modello per la richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx);
(iv) Allegato (4) (Modello per la Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione)
Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione.
ARTICOLO 2
I FINANZIAMENTI
2.1 Finanziamenti
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti.
I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.
2.2 Scopo
2.2.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere i corrispondenti Finanziamenti BS (anche nella forma di leasing finanziari) finalizzati a finanziare investimenti della relativa PMI in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile, le cui diposizioni si intendono espressamente richiamate nel presente Contratto .
Nonostante quanto sopra previsto, resta inteso che, in esecuzione di quanto previsto nell’articolo 9, comma 2, del Decreto Beni Strumentali, la Parte Finanziata potrà utilizzare la provvista derivante dai Finanziamenti al fine di rifinanziare i prefinanziamenti degli investimenti ammissibili ai sensi del Decreto Beni Strumentali già eventualmente effettuati, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto agli articoli 10.7 e 10.8 della Convenzione e dalla Normativa Applicabile.
Restano in ogni caso escluse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno essere oggetto di Finanziamenti BS.
2.2.2 La Parte Finanziata dovrà utilizzare ciascun Finanziamento secondo quanto previsto al presente Articolo 2.2 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l’utilizzazione degli importi dei Finanziamenti.
2.3 Finanziamenti BS
Senza pregiudizio per quanto previsto nella Convenzione, nella Normativa Applicabile e/o nel presente Contratto, resta inteso che i termini e le condizioni dei Finanziamenti BS verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
2.4 Banche Cedenti
2.4.1 Al fine di erogare i Finanziamenti BS, la Parte Finanziata potrà veicolare la provvista di CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti, le quali, pertanto potranno anch’esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti BS, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti messa a disposizione delle Banche Cedenti da parte della Parte Finanziata. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti è subordinata all’avvenuta preventiva sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
2.4.2 Nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest’ultima a CDP al fine, tra l’altro, di evitare o limitare l’imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e del Contratto di Cessione di Crediti.
2.4.3 In relazione al gruppo bancario cui appartiene la Parte Finanziata, potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, ad una o più Banche Cedenti e, pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare altre Banche Cedenti.
Ove la Parte Finanziata intenda avvalersi della facoltà di cui al presente Articolo 2.4, la stessa provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di esercitare le attività ivi previste in nome e per conto delle Banche Cedenti.
Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la Parte Finanziata trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti unitamente ad una dichiarazione della Parte Finanziata in originale – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato
di aggiornamento della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e della Parte Finanziata e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente alla Parte Finanziata) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante della Parte Finanziata; e
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, completa in ogni sua parte, e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita a cura e spese di CDP con le modalità che la stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP alla Parte Finanziata, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel presente Contratto. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.
ARTICOLO 3 CONDIZIONI SOSPENSIVE
3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto
La Parte Finanziata dà atto che, unitamente alla presente proposta di Xxxxxxxxx, viene trasmessa a CDP la seguente documentazione:
(i) tutta la documentazione di cui all’articolo 7.4 della Convenzione; e
(ii) la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la ulteriore documentazione ivi prevista.
La Parte Finanziata prende atto che la correttezza e completezza di tale documentazione costituisce una condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice della accettabilità o meno della presente proposta di Xxxxxxxxx.
3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione
Fermo restando quanto previsto all’ultimo periodo dell’articolo 10.1 (c) della Convenzione, l’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:
(i) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP;
(ii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (Utilizzo dei Finanziamenti);
(iii) per quanto riguarda la prima Erogazione richiesta successivamente alla data di firma dell’Addendum 2017, ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario, l’avvenuta ricezione da parte di CDP, unitamente alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo: (a) dell’originale della Garanzia debitamente emessa dal relativo Garante secondo quanto previsto all’articolo 9 della Convenzione; ovvero, a seconda dei casi (b) dell’originale dell’atto ricognitivo menzionato all’articolo 9.2 (b) della Convenzione, in entrambi i casi unitamente alla documentazione da trasmettersi ai sensi dell’articolo 9.3 della Convenzione;
(iv) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa
proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell’Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
(v) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario non consolidato all’interno di un gruppo bancario, evidenza che la somma tra (i) l’importo delle Erogazioni richieste ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo; e (ii) gli importi in linea capitale dei Finanziamenti in precedenza erogati e non ancora rimborsati dalla Parte Finanziata non ecceda l’importo massimo garantito dalle Garanzie complessivamente prestate nell’interesse della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto (ferma la facoltà della Parte Finanziata di integrare le Garanzie secondo quanto previsto nell’articolo 9 della Convenzione);
(vi) il Finanziamento richiesto non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) (salva la facoltà di CDP di cui all’articolo 10.1 (c) (v) della Convenzione);
(vii) l’esistenza di risorse disponibili a valere sul Plafond;
(viii) l’assenza di Eventi Rilevanti;
(ix) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (e da ciascuna Banca Cedente, se del caso) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso);
(x) l’assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
(xi) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
(xii) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza e/o ove applicabile dei relativi Garanti;
(xiii) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell’Unione Europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Stand Alone), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
(xiv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
(xv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione; e
(xvi) evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti BS erogati dalla Parte Finanziata (e dalle relative Banche Cedenti, se del caso) non ecceda il 75% dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati.
Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi da (v) a (xvi), alla relativa Data di Erogazione.
3.3 Rinuncia alle condizioni
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (Condizioni Sospensive) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto. Tali condizioni sono poste nell’esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.
ARTICOLO 4
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI - UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
4.1 Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi
4.1.1 Al fine di richiedere l’erogazione di un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere ed inviare di volta in volta alla Parte Finanziatrice una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo secondo quanto previsto nel presente Articolo 4.1 e nella Convenzione.
4.1.2 La Parte Finanziata potrà inviare, con riferimento ad una medesima Data di Erogazione, una sola proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
4.1.3 Ai fini della stipula di un Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata dovrà inviare alla Parte Finanziatrice, in unico originale, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo, sottoscritta secondo il testo di cui alla relativa parte dell’Allegato (1) al presente Contratto, completo in tutte le sue parti, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Disponibilità che cada: (i) successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell’articolo 7.3 (ii) della Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione prescelta per l’Erogazione del relativo Finanziamento; e (ii) almeno 6 (sei) Giorni Lavorativi precedenti tale Data di Erogazione. La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inoltre trasmessa entro i suddetti termini anche via telefax alla Parte Finanziatrice.
4.1.4 La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo indicherà, tra l’altro:
(i) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(ii) l’importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
(iii) un’attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, con riferimento alla Parte Finanziata (e ove applicabile anche con riferimento al Garante) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabili ai sensi della Convenzione) non sono superiori al 30%.
Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo recherà in allegato la Richiesta di Utilizzo delle Erogazioni, debitamente sottoscritta da un rappresentante della Parte Finanziata a ciò autorizzato, indicate nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (Utilizzo dei Finanziamenti).
4.1.5 Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà, altresì, essere inviata alla Parte Finanziatrice, in aggiunta alla documentazione espressamente richiesta ai sensi del precedente Articolo 3.2 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione), la seguente documentazione:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo; e
(iii) dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale.
Resta inteso che, laddove la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del presente Contratto e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione contenuta nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
4.1.6 Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all’Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e quest’ultimo non sarà pertanto concluso, restando inteso che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.
4.2 Utilizzo dei Finanziamenti
4.2.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nei precedenti Articoli 3.1 e 3.2 del presente Contratto e a quanto di seguito indicato, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione, con valuta alla relativa Data di Erogazione richiesta, purché ricompresa nel Periodo di Disponibilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN (il “Conto Corrente Banca”), a condizione che la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 4.1.3, la Richiesta di Xxxxxxxx. La Richiesta di Xxxxxxxx, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
(i) ribadire la relativa Data di Erogazione già indicata nel Contratto di Finanziamento Integrativo (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla data di consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(ii) indicare l’importo di ciascuna Erogazione richiesta, fermo restando che la somma di tutte le Erogazioni richieste dovrà coincidere con l’importo complessivo delle Erogazioni richieste nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
(iii) indicare, per ciascuna Erogazione richiesta, le relative Prime Date di Pagamento e le relative Date di Scadenza Finale;
(iv) con riferimento a ciascuna Erogazione, indicare se si tratti di una Erogazione regolata dall’Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
(v) indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero.
4.2.2 Resta inteso che l’accredito integrale dell’importo richiesto sul Conto Corrente Banca secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell’obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.
4.3 Mancato utilizzo dei Finanziamenti
Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e della relativa Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata) entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, il vincolo contrattuale si intenderà sciolto a tutti gli effetti con efficacia ex nunc, senza ulteriori obblighi di prestazione a carico delle Parti.
ARTICOLO 5 INTERESSI
5.1 Tasso di Interesse
Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor sei mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,
come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione (il “Tasso di Interesse”). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale o annuale (a seconda dei casi), l’Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l’Euribor interpolato di pari durata come pubblicato
sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di “Euribor”. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.
In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto e nella Convenzione, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.
5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile
Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione, unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (Interessi) e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.
5.3 Pagamento degli interessi
La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati durante il Periodo di Interessi sulle Erogazioni al Tasso di Interesse a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. A scopo di chiarezza si precisa che a ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi applicabile (inclusa) fino alla Prima Data di Pagamento applicabile (esclusa) saranno dovute solamente rate interessi in regime di preammortamento.
Fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo, gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascuna Data di Pagamento Interessi.
5.4 Calcolo degli interessi
L’ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall’Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).
5.5 Interessi di mora
Sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte nei termini di cui al presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, saranno dovuti a CDP gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base per annum, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso). Gli interessi di mora così come determinati ai sensi del presente paragrafo (i.e., Xxxxx di Interesse più ulteriore margine 100 punti base per annum) saranno sostitutivi degli interessi convenzionali altrimenti previsti nel presente Contratto.
Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di formale messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. I suddetti interessi saranno capitalizzati nei limiti di legge.
ARTICOLO 6 OBBLIGO DI RIMBORSO
6.1 Rimborso in generale
La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui l’Erogazione/Finanziamento dovrà essere interamente rimborsata.
Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 (Rimborso in generale) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo
6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto sub Allegato (3) (Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione, rimborsare anticipatamente, parzialmente o totalmente, ciascuna Erogazione ad una Data di Rimborso Anticipato, contestualmente al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.
6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (Rimborso Anticipato Facoltativo) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio
6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione semestrale dovuta ai sensi dell’Articolo 9.1 del presente Contratto, risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2017 (incluso):
(a) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(b) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP,
la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:
(1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP.
Resta inteso che: (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze; e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dalla Parte Finanziata a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’Allegato (4) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al presente Contratto.
6.3.2 Laddove l’importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente Paragrafo 6.3.1 sia superiore al 40% dell’importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi alla Parte Finanziata, quest’ultima sarà tenuta a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio. Resta inteso che, con riferimento alla porzione di Finanziamenti oggetto di rimborso anticipato in conseguenza della revoca parziale o totale del Contributo da parte del Ministero, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dalla Parte Finanziata a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’Allegato (4) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al presente Contratto, non si applica alcuna Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio e che tale importo non è conteggiato ai fini della determinazione della percentuale del 40% di cui al presente Paragrafo 6.3.2.
6.3.3 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (Rimborso Anticipato Obbligatorio) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.4 Imputazione dei pagamenti
6.4.1 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell’ordine che segue:
(i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
(ii) in secondo luogo, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
(iii) in terzo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sui Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
(iv) in quarto luogo, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, tali rimborsi ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.
7.1 Imposte e tasse
ARTICOLO 7 IMPOSTE E TASSE
Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.
7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse
Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:
(a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l’importo minimo legalmente richiesto;
(b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l'“Importo Aggiuntivo”) affinché l’importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all’importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
(c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l’intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l’importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
(d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
(i) una ricevuta validamente rilasciata dall’autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
(ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.
7.3 Credito di imposta
Qualora a seguito del pagamento dell’Importo Aggiuntivo ai sensi dell’Articolo 7.2 (Pagamenti al lordo di imposte e tasse) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d’imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell’assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d’imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l’impegno di comunicare alla Parte Finanziata l’insorgenza del credito d’imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.
7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.
7.4.1 Qualora:
(i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (Imposte e tasse), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
(ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (Imposte e tasse), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
(iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (Imposte e tasse);
la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.
7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest’ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
ARTICOLO 8 DICHIARAZIONI E GARANZIE
La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall’Articolo 8.2 (Effettività delle dichiarazioni e garanzie) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto, non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.
8.1 Dichiarazioni e garanzie generali
8.1.1 Costituzione e capacità
(a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
(b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e, se del caso, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali contratti;
(c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e, se del caso, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, l’osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.
8.1.2 Consensi ed approvazioni
(a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
(b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e, se del caso, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e l’esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.
8.1.3 Obbligazioni
(a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
(b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e del Contratto di Cessione di Crediti rientrano nell’oggetto sociale della Parte Finanziata.
(c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni
La stipula e l’esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo da parte della Parte Finanziata e l’esercizio dei diritti e l’adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
(a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
(b) l’atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
(c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali
(a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità da parte della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un’azione in tal senso.
(b) La Parte Finanziata non si trova nell’incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né è soggetta a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
(c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.
(d) La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.
8.1.6 Evento Rilevante
Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l’invio di una comunicazione e/o per l’effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.
8.1.7 D.lgs 231/2001
La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:
(a) di non aver riportato condanne, ai sensi del D.lgs. 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
(b) di non essere soggetta a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
(c) di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.
8.1.8 Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice
La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il “Codice Etico”) e del Modello, disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.
8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni
(a) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
(b) La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest’ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.
8.1.10 Assenza di inadempimenti
La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).
8.1.11 Oggetto Sociale
Nel caso in cui la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario, l’oggetto sociale della stessa descritto nel relativo statuto sociale prevede lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario).
8.1.12 Convenzione
La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie
Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:
- alla Data di Firma;
- alla data in cui è inviata ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la relativa Richiesta di Xxxxxxxx;
- a ciascuna Data di Erogazione; e
- a ciascuna Data di Pagamento Interessi; sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.
ARTICOLO 9 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 (Obblighi di Informazione), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
9.1 Rendicontazione
(i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2017, fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest’ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch’esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.
Tali informazioni devono, tra l’altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti BS concessi mediante la provvista derivante dal presente Finanziamento sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento BS; e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali di tutti i Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice sino a tale data ai sensi del Contratto di Cessione dei Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo nonché dei Finanziamenti BS erogati. Resta inteso che non dovranno essere oggetto di tale comunicazione quei Crediti che siano divenuti Crediti Incagli o Crediti Sofferenze.
Ai sensi e per gli effetti del precedente Articolo 6.3.1, alla medesima data la Parte Finanziata dovrà altresì comunicare alla Parte Finanziatrice, utilizzando il modello di cui all’Allegato (4) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al presente Contratto, la porzione di Finanziamenti (i) per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS e (ii) oggetto di rimborso anticipato conseguente a revoca parziale o totale del Contributo da parte del Ministero.
In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.
(ii) senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP, anche infra-periodo, il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato e/o del Tier 1 Ratio, ai fini di cui all’articolo 7.3 (xii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2017, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come definiti, rispettivamente, nelle
definizioni di “Rapporto di Xxxxxxxxx Stand Alone” e “Rapporto di Vigilanza Consolidato” di cui alla Convenzione) aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare alla Parte Finanziata, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla Convenzione.
Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest’ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.
9.2 Informazioni
La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata.
9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante
La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l’invio di una comunicazione e/o per l’effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.
9.4 D.lgs. 231/2001
La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D.lgs. 231/2001 o della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA
Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell’Articolo 10 (Obblighi della Parte Finanziata) del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
10.1 Status
(a) La Parte Finanziata dovrà preservare lo status giuridico di Banca o Intermediario Finanziario, a seconda dei casi.
(b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
(c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
(d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l’approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d’azienda da parte dei propri organi deliberanti.
10.2 Osservanza della legge
La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili, alla medesima e/o alle proprie attività, ivi incluse a titolo esemplificativo la Normativa Applicabile e le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l’attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e/o dei Contratti di Finanziamento Integrativi e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all’esecuzione di tali attività.
10.3 Impegni di compliance e regolamentari
La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare la Normativa Applicabile e tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti BS, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull’usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti BS nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
10.4 Pari Passu
Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e/o da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.
10.5 Divieto di Cessione
La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, – non potrà in alcun modo disporre o cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto (e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, dalla Parte Finanziata, totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
La Parte Finanziata prende atto e accetta che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione Integrativo.
10.6 Requisiti dei Finanziamenti BS
La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti BS, a:
(i) specificare che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la relativa durata;
(ii) prevedere espressamente: (i) il divieto per la Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) e per la relativa PMI di disporre o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal, e/o connessi (ivi comprese le relative garanzie) al, relativo Finanziamento BS, ad eccezione della cessione in garanzia, dei Crediti da parte della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; (ii) l’assenso preventivo della relativa PMI alla cessione dei Crediti in favore di CDP; e (iii) l’assenso preventivo della relativa PMI alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i Crediti alla stessa ceduti in garanzia; e
(iii) fare sì che i Finanziamenti BS effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dalla Convenzione, in relazione, tra l’altro, al relativo scopo, importo e durata nonché dalla Normativa Applicabile.
La Parte Finanziata si impegna a ripetere l’informazione circa la provenienza della provvista di cui al punto (i), finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti BS in essere.
Resta inteso che le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti BS.
Infine, anche eventualmente per fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente, la Parte Finanziata si impegna: (a) a fronte di Richieste di Finanziamento BS formulate da PMI, a informare la propria clientela dell’esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista di cui al Plafond, inserendo altresì nei fogli informativi relativi ai Finanziamenti BS la specifica delle varie tipologie di provvista utilizzabile dalla Parte Finanziata per la concessione del relativo Finanziamento BS e i tassi massimi applicabili in relazione alle diverse tipologie di provvista; (b) a dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione
informativa cartacea o via web; e (c) a garantire l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione.
Gli obblighi di cui al presente Articolo 10.6 dovranno essere adempiuti anche da ciascuna Banca Cedente.
10.7 Codice Etico e Modello
La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
(c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,
a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello della Parte Finanziatrice.
10.8 Cessione di Crediti in garanzia
Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) a CDP i Crediti ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, nel Contratto di Cessione dei Crediti e nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo.
10.9 Garanzia
In conformità a quanto previsto nell’articolo 2, comma 2, del D.L. 69/2013, esclusivamente nel caso in cui la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario, la Parte Finanziata si impegna a fare sì che le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo siano garantite dalla Garanzia, secondo quanto meglio previsto all’articolo 9 della Convenzione e nella Garanzia.
10.10 Finanziamenti Ponderazione Zero
Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto Cessione di Crediti Aggiuntivo, per ciascuna Erogazione di un Finanziamento Ponderazione Zero, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) in favore di CDP Crediti Ponderazione Zero di importo nominale corrispondente ed a far sì che l’importo nominale in linea capitale delle Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero non rimborsate sia sempre corrispondente all’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e non rimborsati, fermi restando gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all’Articolo 6.3.
10.11 Trattamento dei dati personali
La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascuna PMI e da ciascun Garante il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) mediante sottoscrizione del modulo di cui all’allegato 6 alla Convenzione.
10.12 Piattaforma Informatica
La Parte Finanziata si impegna ad utilizzare la Piattaforma Informatica secondo quanto ivi previsto ed in conformità al Regolamento della Piattaforma Informatica.
10.13 Convenzione
La Parte Finanziata si impegna ad adempiere (e a fare sì che ciascuna Banca Cedente adempia) puntualmente ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un “Contraente il Finanziamento” o di un “Istituto Aderente” o di una “Banca Cedente” (tali termini come definiti nella Convenzione) che devono intendersi integralmente richiamati nel presente Contratto.
10.14 D.lgs. 231/2001
La Parte Finanziata si impegna, per tutta le durata del presente Contratto, a mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.
ARTICOLO 11
EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO
11.1 Eventi di Decadenza
11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine
Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all’articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (Restituzione dei Finanziamenti):
(a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente e/o, ove applicabile, il Garante versi in stato di insolvenza;
(b) l’assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente e/o, ove applicabile, del Garante ad una Procedura Concorsuale;
(c) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti e/o a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di un qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ove entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui una qualsiasi delle suddette circostanze si sia verificata, la Parte Finanziata non abbia costituito in favore della Parte Finanziatrice garanzie reali equivalenti che siano in ogni caso, in forma e sostanza, di gradimento della Parte Finanziatrice; e
(d) ove applicabile, il venir meno per qualsiasi ragione, in tutto o in parte, della validità ed efficacia della Garanzia, nonché della sua idoneità a fungere da garanzia dei Finanziamenti in conformità alla Normativa Applicabile.
11.1.2 Efficacia della decadenza
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all’Articolo
11.1.1 (Decadenza dal beneficio del termine) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.1.2 (Efficacia della decadenza) del presente Contratto:
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
11.2 Eventi di Risoluzione
11.2.1 Risoluzione
Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
(b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (Scopo) del presente Contratto;
(c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti in un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere
stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui tale violazione si è verificata;
(d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (D.lgs 231/2001), 8.1.8 (Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice) e 8.1.9 (Correttezza ed accuratezza delle informazioni) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
(e) fatto salvo quanto previsto al successivo punto (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (Obblighi di Informazione) e 10 (Obblighi della Parte Finanziata) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
(f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 e 10.14 del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
(g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui si è verificato;
(h) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni dalle stesse assunte nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.
11.2.2 Efficacia della risoluzione
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’Articolo 11.2.1 (Risoluzione) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice.
11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.2.2 (Efficacia della risoluzione) del presente Contratto:
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo;
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;
(c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e
(d) in caso di risoluzione del Contratto per: (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 e 10.14 del presente Contratto e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziata ai sensi dell’Articolo 8.1.7 (D.lgs. 231/2001), fermo restando quanto previsto all’Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell’esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.
11.3 Eventi di Recesso
11.3.1 Recesso
Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (Efficacia del Recesso), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all’Articolo 11.3.3 (Restituzione dei Finanziamenti), al verificarsi dei seguenti eventi:
(i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’attività della Parte Finanziata; (iv) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata (a) via sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una “Sanzione”). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.
11.3.2 Efficacia del recesso
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’Articolo 11.3.1 (Recesso) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.3.2 (Efficacia del Recesso) del presente Contratto:
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e
(c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei caso di cui al precedente Articolo 11.3.1 (vi), fermo restando quanto previsto all’Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.
ARTICOLO 12 PAGAMENTI
12.1 Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN XX00X0000000000000000000000). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data
di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.
12.2 Compensazione
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.
12.3 Contestazioni
La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.
ARTICOLO 13 SPESE E COSTI
Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI VARIE
14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori
Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.
14.2 Beneficio del Contratto
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
14.3 Modifiche e tolleranze
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.
Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.
Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell’adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo potrà essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non precluderà l’ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.
14.4 Prova del credito
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
14.5 Invalidità parziale
La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
14.6 Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, della Convenzione, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (Riservatezza), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o (ii) dei Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all’altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità.
14.7 Indennizzo
La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti, a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero a causa della non veridicità o dell’inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.
14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà
Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
14.9 Divulgazione di informazioni
In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall’altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
14.10 Comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:
Per la Parte Finanziata:
via
Fax:
PEC:
All’attenzione di
Per la Parte Finanziatrice:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
14.11 Ruolo dell’Agente di Calcolo
Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 15 TRATTAMENTO FISCALE
Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".
ARTICOLO 16
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 Legge applicabile
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono regolati dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
16.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
La Parte Finanziata dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite dell’ABI.
Se siete d’accordo sul contenuto del presente accordo, Xx preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandocela via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via telefax nella medesima data.
Distinti saluti
, / /
[Luogo e Data]
[La Parte Finanziata]
[Firma]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]
La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, secondo comma, e dell’articolo 1342 del codice civile:
(A) le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:
i Paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 dell’Articolo 2.2 (Scopo);
ii Paragrafi 2.4.2 e 2.4.3 dell’Articolo 2.4 (Banche Cedenti);
iii Paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 dell’Articolo 3 (Condizioni Sospensive);
iv Articolo 4 (Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti); v Articolo 5.2 (Limite legale al Tasso di Interesse applicabile);
vi Articolo 5.5 (Interessi di mora);
vii Articolo 6.2 (Rimborso Anticipato Facoltativo); viii Articolo 6.3 (Rimborso Anticipato Obbligatorio); ix Articolo 7 (Imposte e Tasse);
x Articolo 10.3 (Impegni di compliance e regolamentari); xi Articolo 10.5 (Divieto di Cessione);
xii Articolo 10.6 (Requisiti dei Finanziamenti BS); xiii Articolo 10.8 (Cessione di crediti in garanzia); xiv Articolo 10.9 (Garanzia);
xv Paragrafi 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 dell’Articolo 11.1 (Eventi di Decadenza);
xvi Paragrafi 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 dell’Articolo 11.2 (Eventi di Risoluzione);
xvii Paragrafi 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.3 dell’Articolo 11.3 (Eventi di Recesso); xviii Articolo 12.2 (Compensazione);
xix Articolo 12.3 (Contestazioni);
xx Articolo 14.4 (Prova del credito); xxi Articolo 14.7 (Indennizzo);
xxii Articolo 14.8 (Rinuncia a diritti e/o facoltà); xxiii Articolo 14.10 (Comunicazioni);
xxiv Articolo 16.2 (Foro Competente);
xxv Clausole contenute alla Premessa (b) ed agli articoli 2.2, 3.1, 3.3 e 5 del modello di Contratto di Finanziamento Integrativo allegato al presente Contratto quale Allegato (1); e
(B) le seguenti clausole della Convenzione:
i articolo 5 (Finanziamenti BS);
ii paragrafo 6.1 (ii) dell’articolo 6 (Obblighi degli Istituti Aderenti e del Ministero); iii paragrafo 7.6 dell’articolo 7 (I Finanziamenti);
iv sotto-paragrafi (ii), (iv), (viii), (ix), (x), (xiii) e (xiv) del paragrafo 7.3 dell’articolo 7 (I Finanziamenti); v paragrafo 7.4 dell’articolo 7 (I Finanziamenti);
vi paragrafo 7.5 dell’articolo 7 (I Finanziamenti); vii paragrafo 7.6 dell’articolo 7 (I Finanziamenti);
viii articolo 8 (Cessione di crediti a garanzia dei Finanziamenti);
ix articolo 9 (Garanzie per gli Intermediari Finanziari);
x lettere (b), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) del paragrafo 10.1 dell’articolo 10 (Utilizzo del Plafond); xi paragrafi 10.2, 10.3, 10.4, 10.6 dell’articolo 10 (Utilizzo del Plafond);
xii paragrafi 11.2 e 11.3 dell’articolo 11 (Digitalizzazione);
xiii paragrafo 12.9 dell’articolo 12 (Miscellanea).
[La Parte Finanziata]
[Firma]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]
Allegato 1
Al Contratto di Finanziamento Quadro sottoscritto tra [….] e Cassa depositi e prestiti S.p.A. in data [….]
(POSIZIONE XXXXXXX)
PROPOSTA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO
[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Via Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Xxx x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di “Area Supporto all’Economia”
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO
tra
(1)
[una banca, con sede legale in
capitale sociale pari ad Euro , , interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese , Codice Fiscale e Partita IVA
n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ]]
[un intermediario finanziario operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è autorizzato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario), con sede legale in
, capitale sociale pari ad Euro ,_ interamente versato, iscritto al Registro delle
Imprese , Codice Fiscale n. e Partita IVA n. iscritto all’elenco degli intermediari finanziari al n. [e appartenente al
gruppo Bancario , iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] 1
(la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, xxpitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’“Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE
A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai sensi della convenzione sottoscritta tra il Ministero dello Sviluppo Economico, CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, in data 14 febbraio 2014 in esecuzione di quanto previsto nell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, come successivamente modificato e/o integrato, in particolare ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e dall’articolo 1, commi da 52 a 57 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (come successivamente modificata e/o integrata, da ultimo con addendum sottoscritto in data 26 ottobre 2018, la “Convenzione”).
B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
C Mediante l’invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il “Contratto di Finanziamento Integrativo”) e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata (i) accetta irrevocabilmente e incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione e ai relativi allegati ai sensi dell’addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP, l’ABI e il Ministero il 26 ottobre 2018 (e pertanto il Contratto
1 Da eliminare, a seconda dei casi, sezione non applicabile.
di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti, i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e i Contratti Esistenti eventualmente già stipulati dalla Parte Finanziata prima della Data di Efficacia Addendum 2018 (come definita nel suddetto addendum alla Convenzione) si intenderanno, a decorrere dalla data odierna, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum) e (ii) intende richiedere alla Parte Finanziatrice l’erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 (I Finanziamenti) e 4 (Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti) del Contratto di Finanziamento Quadro.
D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa C ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1
PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Premesse e allegati: le premesse e l’allegata Richiesta di Xxxxxxxx formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
1.2 Definizioni: i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
1.3 Riferimenti: le regole di interpretazione di cui all’articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 2
IL FINANZIAMENTO
2.1 Finanziamento
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più
Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro , secondo le
caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il “Finanziamento”), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.
2.2 Termini e condizioni
Con riferimento al Finanziamento e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 3 DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA
3.1 La Parte Finanziata dichiara:
(i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
(ii) con riferimento alla documentazione di cui all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.
Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all’articolo 3.2 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel
Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l’accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l’erogazione del Finanziamento.
3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:
(i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%; e
(ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%.
3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita) e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell’Erogazione del Finanziamento qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.
ARTICOLO 4 UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO
Il Finanziamento sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il (la “Data di Erogazione”)[2].
Qualora il Finanziamento non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Quadro non avrà alcun effetto.
ARTICOLO 5
CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA
Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.
Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente, in data
, in data , in data e in data [3] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.
******
Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del Finanziamento - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento effettuata da CDP alla Data di Erogazione.
Distinti saluti
[La Parte Finanziata]
2 Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
3 A fini di chiarezza, il campo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, inserendo la data di stipula di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.
[Nome e Qualifica e codice fiscale del soggetto firmatario] [Luogo e Data]
ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO - Modello di “RICHIESTA DI UTILIZZO”
Rif. Contratto di Finanziamento – POSIZIONE (1)
Rif. Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data / /
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
Parte Finanziata
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia
Via Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Xxx numero 00.00000000 – 00.00000000
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario]
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:
(Nome, Cognome, Qualifica e Codice Fiscale)
Estremi dell’autorizzazione:
La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell’articolo 4.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.
Dati della Richiesta di Utilizzo
Data Erogazione:
Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): €
così suddiviso:
Sezione 1 | (5) | |||
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero | € (2) | Pre-ammortamento(4) | ||
Data Scadenza Finale (6) | 2Y | E | ||
TFE | ||||
3Y | B | E | ||
L | ||||
B | TFE | |||
L | ||||
4Y | B | E | ||
L | ||||
B | TFE | |||
L | ||||
5Y | B | E | ||
L | ||||
B | TFE | |||
L | ||||
Totale Sez. 1 |
Sezione 2 | (5) | |||
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero | € (3) | Pre- ammortamento(4) | ||
Data Scadenza Finale (6) | 2Y | E | ||
TFE | ||||
3Y | B | E | ||
L | ||||
B | TFE | |||
L | ||||
4Y | B | E | ||
L | ||||
B | TFE | |||
L | ||||
5Y | B | E | ||
L | ||||
B | TFE | |||
L | ||||
Totale Sez. 2 |
Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l’erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all’Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.
Luogo e data ,
(Nome Cognome)
(Qualifica)
(Codice Fiscale)
FIRMA
Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
(2) comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall’intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.
(3) porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero assistiti dall’intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.
(4) B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.
(5) E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente
(6) si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all’articolo 1 della Convenzione.
ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO – Modello per la “RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO”
Rif. Contratto di Finanziamento Quadro e/o Contratto di Finanziamento Integrativo
POSIZIONE (1)
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia
Via Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Xxx numero 00.00000000 – 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario]
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:
(Nome, Cognome, Qualifica e Codice Fiscale)
Estremi dell’autorizzazione:
Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo
Data di Rimborso Anticipato:
(2)
Importo in linea capitale da rimborsare: €
Rimborso totale ⬜
Rimborso parziale ⬜
Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.
L’importo dovuto per il rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro.
Luogo e data ,
(Nome Cognome)
(Qualifica)
(Codice Fiscale)
FIRMA
Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
(2) tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla Data di Pagamento Interessi successiva alla data che cade 24 (ventiquattro) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.
ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO – Modello per la “COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DEI FINANZIAMENTI BS DI CUI NON TENERE CONTO ALLA DATA DI RENDICONTAZIONE”
Rif. Contratto di Finanziamento Quadro POSIZIONE (1)
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia
Via Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Xxx numero 00.00000000 - 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale:
Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario] (di seguito, la “Parte Finanziata”)
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente comunicazione:
(Nome, Cognome, Qualifica e Codice Fiscale)
Estremi dell’autorizzazione:
Data di Rendicontazione:
- Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro stipulato in data (il “Contratto di Finanziamento”), con la presente Vi comunichiamo che alla Data di Rendicontazione in questione risulta ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione di Finanziamenti BS per un importo aggregato pari a:
(a) Euro a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
(b) Euro a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero.
- Ai sensi dell’Articolo 6.3.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, con la presente Vi comunichiamo altresì che l’importo complessivo dei Finanziamenti oggetto di rimborso anticipato conseguente a revoca parziale o totale del Contributo da parte del Ministero ammonta a:
(a) Euro a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
(b) Euro a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero.
I termini indicati nella presente in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Luogo e data ,
(Nome Cognome)
(Qualifica)
(Codice Fiscale)
Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
Allegato 1 – Parte II
alla Convenzione
MODELLO DI CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO
[SU CARTA INTESTATA DEL CEDENTE]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Via Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Xxx x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di Area Supporto all’Economia
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito).
Contratto di cessione in garanzia di crediti tra
(1) [[●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] in persona del Dott. [●], nella sua qualità di [●] (di seguito il “Cedente”);]
[[●], un intermediario finanziario, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritto al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’elenco degli intermediari finanziari [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] in persona del Dott. [●], nella sua qualità di [●] (di seguito il “Cedente”);]1
E
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx, xxpitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito “CDP” o il “Cessionario”);
(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le “Parti” e singolarmente come la “Parte”)
PREMESSO CHE
A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP, l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito, l’”ABI”) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (il “Ministero”) in data 14 febbraio 2014 (così come successivamente modificata e/o integrata, e da ultimo con addendum del 26 ottobre 2018, di seguito, la “Convenzione”), il Cedente, in qualità di parte finanziata, ha trasmesso a CDP in data odierna una proposta di contratto di finanziamento quadro - che sarà concluso ai sensi di quanto previsto all’articolo 7.4 della Convenzione - (il “Contratto di Finanziamento Quadro”) ai sensi del quale, CDP metterà a disposizione, secondo i termini e alle condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, al Cedente, in qualità di parte finanziata, i Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente alle PMI di Finanziamenti BS. I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro, per quanto di rilevanza con riferimento alla descrizione delle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell’Allegato 2 al presente Contratto;
B. ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si è resa disponibile a concedere i Finanziamenti al Cedente a condizione, tra l’altro, che quest’ultimo ceda a CDP i Crediti (come infra definiti) a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento, come meglio di seguito descritte;
C. pertanto, con il presente Contratto il Cedente intende cedere in garanzia a CDP i Crediti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), ai termini ed alle condizioni di seguito previsti.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1 Da cancellare sezione non applicabile, a seconda dei casi.
1.1. Premesse e allegati: le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2. Definizioni:
Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Nel presente Contratto:
“Accettazione di Cessione” indica ciascuna dichiarazione di accettazione di ciascuna Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte A al presente Contratto, sottoscritta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 2.3, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e/o da ciascuno dei relativi Garanti e munita di data certa mediante:
(i) apposizione del timbro postale ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 261/1999 e in coerenza con la Disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007 delle Poste Italiane e, comunque, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente idonea a conferire certezza della data per i fini di cui agli articoli 1264 e 1265 del codice civile, avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte A formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale, ovvero
(ii) autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all’Allegato 1 – Parte A; ovvero
(iii) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“PEC”) dall’indirizzo di PEC, come risultante dal competente Registro delle imprese, del Debitore Ceduto e/o del Garante all’indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, e all’indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest’ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (i) e (ii). Resta inteso che il testo dell’Accettazione di Xxxxxxxx dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante del relativo Debitore Ceduto, e che sarà inviato in allegato al relativo messaggio di posta elettronica certificata.
Resta inteso che nel caso in cui: (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento BS da cui originano i relativi Crediti sia sottoscritto nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l’erogazione del relativo Finanziamento BS sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero
(b) in relazione all’erogazione del relativo Finanziamento BS sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell’Allegato 1 – Parte A al presente Contratto.
“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.
“Contratto” indica il presente contratto.
“Contratto di Finanziamento” indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) che sarà sottoscritto tra il Cedente e CDP in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Cedente un Finanziamento.
“Crediti” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento BS e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.
“Crediti Aggiuntivi” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dalla relativa Banca Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento BS e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.
“Crediti Aggiuntivi Ceduti” indica i Crediti Aggiuntivi ceduti in garanzia da parte della relativa Banca Cedente a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Crediti Ceduti” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto.
“Debitore Ceduto” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal Cedente un Finanziamento BS.
“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come di tempo in tempo modificato e integrato. “Documenti di Conforto” indica:
(a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l’assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
(b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
(c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 (ovvero, a seconda dei casi) dagli articoli 2482- bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero, ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante, in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli, e
(iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante. “Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.
“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi definiti “Evento Rilevante” nel Contratto di Finanziamento Quadro, a seguito del cui verificarsi CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento Quadro e/o un Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Evidenza Formalità” indica, a seconda dei casi:
(i) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (i) della relativa definizione, l’originale dell’Accettazione di Cessione firmata dal Debitore Ceduto munito del timbro postale indicato nella suddetta definizione;
(ii) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (ii) della relativa definizione, l’originale (ovvero una copia autenticata da notaio) della relativa Accettazione di Cessione autenticata;
(iii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (a) della relativa definizione, una copia del relativo piego raccomandato aperto della relativa ricevuta di ritorno;
(iv) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (b) della relativa definizione, una copia della relativa Notifica di Cessione munita dell’originale della relata di notifica; e
(v) per le Accettazioni di Xxxxxxxx e/o Notifiche di Cessione inviate mediante posta elettronica certificata, copia del relativo messaggio di posta elettronica certificata inviato unitamente alla conferma di “consegna” e “accettazione” dello stesso.
“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente una Garanzia.
“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nei confronti del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, in relazione, rispettivamente, ai Crediti e ai Crediti Aggiuntivi.
“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del D.Lgs.
n. 385/1993), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto e a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.
“Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx” indica un importo massimo pari al 150% dell’ammontare in linea capitale dei Finanziamenti concessi da CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento, che in ogni caso non eccederà l’importo del Plafond alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.
“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.
“Notifica di Cessione” indica,con riferimento alle Garanzie, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte B al presente Contratto, notificata a ciascuno dei relativi Garanti secondo quanto previsto all’Articolo 2.3 del presente Contratto, mediante:
(a) piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale; ovvero
(b) ufficiale giudiziario; ovvero
(c) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“PEC”) dall’indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, all’indirizzo di PEC del relativo Garante, come risultante dal competente Registro delle imprese,e, in copia, all’indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest’ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b). Resta inteso che il testo della Notifica di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente con firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente, secondo il sistema delle deleghe interne al Cedente tempo per tempo vigente, e sarà inviato in allegato al relativo messaggio di PEC.
“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all’Articolo 3 del presente Contratto.
“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell’adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all’Articolo 3(d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell’assoggettabilità dell’ultimo pagamento effettuato a rimborso di tali Obbligazioni Garantite all’azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia nell’ambito di una Procedura Concorsuale.
“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini previste da qualsiasi Legge Fallimentare, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.
“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Xxxxxxx.
“Soggetto Rilevante” indica il Cedente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento delle Obbligazioni Garantite
“Stato di Crisi” indica l’esistenza di uno stato di crisi nell’accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all’ordinaria attività commerciale).
“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Cessione dei Crediti
Il Cedente, a garanzia dell’esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto cede in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta, tutti i Crediti.
Il Cedente farà sì che:
(a) l’importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
(b) l’importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Resta inteso che: (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze; e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dal Cedente a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’allegato (4) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al Contratto di Finanziamento Quadro.
2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1
Anche ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell’articolo 2 comma 2, del Decreto 170, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Cedente invierà di volta in volta a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, con apposizione di firma digitale da parte di uno dei soggetti munito dei idonei poteri di rappresentanza del Cedente. Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l’invio di ciascuna di tali comunicazioni, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti Ceduti oggetto della relativa comunicazione, il Cedente:
(i) attesta l’esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
(ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l’avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di tali Crediti Ceduti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite derivanti dal e/o connesse con il, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data in cui tale comunicazione è inviata; e
(iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo 2.2 (salvo che le stesse Cessioni di Crediti siano state oggetto di retrocessione ai sensi degli Articoli 2.4 e 2.5) garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite derivanti dal, o connesse al, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data della relativa comunicazione.
2.3. Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti
Il Cedente dovrà:
(a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal relativo Cedente ai fini del calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto;
(b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest’ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti; e/o
(c) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.
Fermo restando l’obbligo del Cedente di cui al presente Articolo 2.3, il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del Cedente e con oneri a carico di quest’ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.
2.4. Retrocessione dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze
Nel caso in cui uno o più Crediti Ceduti e/o uno o più Crediti Aggiuntivi Ceduti divenga, successivamente alla data di cessione a CDP, un Credito Incaglio e/o un Credito Sofferenza, il Cedente, avrà facoltà di richiedere a CDP, per sé e, se del caso, in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente ai sensi del mandato allo stesso conferito nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la retrocessione di detti Crediti Ceduti e/o Crediti Aggiuntivi Ceduti. A seguito della richiesta del Cedente, a condizione che:
(i) CDP abbia positivamente valutato tale richiesta in considerazione delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l’assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alla proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente; e
(ii) alla data di tale richiesta, al netto dei Crediti e Crediti Aggiuntivi per i quali si richiede la retrocessione:
(a) l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(b) l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP,
le Parti porranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione di tali Crediti Incagli e Crediti Sofferenze.
2.5. Retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso
Laddove, alla più recente Data di Rendicontazione, al netto dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze:
(a) l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(b) l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP,
il Cedente avrà facoltà, per sé e, se del caso, in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente ai sensi del mandato allo stesso conferito nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, di richiedere a CDP la retrocessione dei Crediti Ceduti e/o dei Crediti Aggiuntivi Ceduti per un importo nominale in linea capitale idoneo a rispettare i parametri sopra indicati. A seguito della richiesta del Cedente, una volta che CDP avrà positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l’assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alla proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente, le Parti porranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità necessarie a perfezionare detta retrocessione.
2.6. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie), e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente.
Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l’azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Xxxxxxxx, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato conferito al Cedente di cui al successivo Articolo 4.1.
2.7. Consegna dei documenti probatori
Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto, ivi incluse le Evidenze Formalità,e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d’ufficio, nonché a consegnarne i relativi originali o le copie autentiche a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.
Articolo 3 OBBLIGAZIONI GARANTITE
La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:
(a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
(b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
(c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento;
(d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
(e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell’eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
(f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del presente Contratto o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,
restando inteso che l’ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite dalla Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le “Obbligazioni Garantite”.
Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potesse garantire, per qualunque motivo, l’adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l’efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l’esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.
Articolo 4
ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI
4.1. Esercizio dei Diritti
Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Xxxxxx, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.
Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.
Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.
Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.
4.2. Pagamenti sul conto del Cedente
Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi
ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo.
Senza pregiudizio di quanto previsto all’Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.
Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.
4.3. Revoca del mandato e procura all’esercizio dei diritti
Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.
4.4. Assenza di Obblighi
Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.
Articolo 5 DICHIARAZIONI E GARANZIE
5.1. Dichiarazioni e Garanzie
In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall’ Articolo 5.2 che segue.
5.1.1. Relativamente al Cedente
(a) Il Cedente è una banca (o un Intermediario Finanziario, a se conda dei casi) regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
(b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto;
(c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto, l’osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
(d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.
5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti BS, ai Debitori Ceduti e ai Garanti
(a) il Cedente è l’unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
(b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
(c) i Crediti Ceduti di titolarità del Cedente sono liberamente cedibili dal Cedente;
(d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora
avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
(e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti BS sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l’intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
(f) i Debitori Ceduti non sonosottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
(g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto a propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale nè si trovano in Stato di Crisi;
(h) le Garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto;
(i) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia;
(j) tutti i Crediti Ceduti sono disciplinati dalla legge italiana; e
(k) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti BS erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie.
5.1.3. Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti
(a) la stipula e l’esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e l’esercizio dei diritti e l’adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
- qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
- l’atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
- qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente;
(b) all’atto del perfezionamento delle applicabili formalità perfettive indicate al precedente Articolo 2.3, ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
(c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.
5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie
Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono rilasciate alla data odierna e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto a decorrere dalla data in cui il Cedente abbia inviato a CDP la relativa comunicazione di cessione di cui al precedente articolo 2.2 sino a quando il presente Contratto sarà efficace.
Articolo 6 IMPEGNI
6.1. Obblighi e impegni
In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti dal Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto sino a quando il presente Contratto sarà efficace. Il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.
6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest’ultimo relativamente:
(a) all’inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
(b) all’eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento BS; nonché
(c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eccezioni e, con riferimento ai Garanti per i quali sia stata effettuata la Notifica di Cessione, compensazioni.
6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti BS senza il preventivo consenso del Cessionario, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.
6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà:
(a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
(b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
(c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivolgia altro costo od onere derivante dall’amministrazione dei Crediti Ceduti;
(d) fermo restando quanto previsto all’Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante in relazione ai Crediti Ceduti ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
(e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti BS senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall’intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l’efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti BS e/o e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.
6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti
Il Cedente dovrà, ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti BS senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:
(i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l’efficacia e l’escutibilità della Cessione di Crediti; e
(ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l’effetto del presente Contratto o del Contratto di Finanziamento.
6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti
Il Cedente dovrà:
(a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto;
(b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
(i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
(ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
(c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l’efficacia, l’escutibilità, l’escussione e l’opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà a propria cura e spese, a richiesta del Cessionario, a tra l’altro intervenire in atti al fine di effettuare le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell’articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito al Cedente procura nelle forme richieste; e
(d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.
Articolo 7 CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA
7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti
Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all’estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.
7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali
La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.
7.3. Garanzia non esaustiva
La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.
7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive
Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.
7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive
Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione,
accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.
7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione
Le Parti convengono sin d’ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.
Articolo 8
ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI
8.1. Escussione
Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell’approvazione del Cedente e senza che quest’ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l’obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di:
(a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
(b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
(c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabili disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, pro soluto o pro solvendo, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
(d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.
Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.
8.2. Imputazione proventi dell’escussione
Qualunque provento derivante dall’escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all’articolo 6.4 del Contratto di Finanziamento Quadro.
8.3. Responsabilità del Cedente
Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, xxx comprese le spese sostenute per l’assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.
8.4. Eccedenze
Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Cedente.
Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo addottate per l’escussione della garanzia di cui al presente Contratto ai sensi del precedente Articolo 8.1.
Articolo 9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
9.1. Limitazione di responsabilità
Il Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.
9.2. Obbligo di indennizzo
Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell’esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.
Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.
Articolo 10
ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI
10.1. Estinzione Ordinaria
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Xxxxxx si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all’avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che:
(a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
(b) non sussista, all’atto dell’ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
(c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all’ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.
10.2. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:
(a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
(b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.
Articolo 11 COMUNICAZIONI
11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto e all’articolo 8 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.
Per il Cedente:
via Fax: PEC:
Attenzione dott.
Per il Cessionario:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8 della Convenzione.
11.2. Elezione domicilio
Per l’esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all’indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.
Articolo 12 DISPOSIZIONI GENERALI
12.1. Modifiche e Tolleranze
Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto.
Nessun ritardo o mancato esercizio di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.
Nessuna tolleranza, anche se reiterata, di CDP di inadempimenti o ritardi nell’adempimento degli obblighi del Cedente derivanti dal presente Contratto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto non precluderà l’ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Contratto o dalla normativa applicabile.
12.2. Invalidità parziale
Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto è disgiunta e distinta dalle altre e l’eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto.
12.3. Decreto 170
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d’ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l’efficacia, la validità e l’escutibilità delle disposzioni del presente Contratto in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.
Articolo 13
CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente
Né il presente Xxxxxxxxx, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.
13.2. Assenso preventivo alla cessione
Il Cedente prende atto e accetta che, in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi i Crediti senza alcun onere a carico del Cedente.
Articolo 14 TRIBUTI E SPESE
14.1. Tributi
Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell’amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.
14.2. Spese
Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l’escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.
Articolo 15 TRATTAMENTO FISCALE
Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".
Articolo 16
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
16.1. Legge Applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.
16.2. Giurisdizione e Foro Competente
Qualsiasi controversia derivante dal presente Xxxxxxxxx, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.
* * *
Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell’ABI.
Allegati:
Allegato 1 – Parte A Modello di Accettazione di Cessione;
Allegato 1 – Parte B Modello di Notifica di Cessione
Allegato 2 Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro.
* * *
Se siete d’accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediata conferma via telefax nella medesima data.
[Luogo], [Data]
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]
Approvazione specifica
[●] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 e dell’articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (Impegni), Articolo 7 (Conservazione della Garanzia), Articolo 8 (Escussione della Cessione di Crediti), Articolo 9 (Limitazione di Responsabilità), Articolo 10 (Estinzione della Cessione di Crediti), Articolo 11 (Comunicazioni), Articolo 13 (Cessione o trasferimento dei diritti), Articolo 16 (Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente).
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]
ALLEGATO 1 – PARTE A al Contratto di Cessione di Crediti
Modello di Accettazione di Cessione
[su carta intestata del Debitore Ceduto (laddove quest’ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) ovvero di ciascun Garante* (laddove quest’ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]
Spettabile
[Inserire denominazione Cedente] [Inserire indirizzo Cedente]
(il Cedente)
Alla cortese attenzione di [•]
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
PEC: xxxxxx@xxx.xxx.xx (il Cessionario)
Alla cortese attenzione di Area Supporto all’Economia
Oggetto: Cessione in garanzia di crediti
Egregi Signori,
con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il “Cedente”) ha ceduto in garanzia in favore di Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra la nostra società, quale parte finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice, in data [ ] (il “Contratto di Finanziamento”) / dalla garanzia prestata dalla nostra società in data [ ](la “Garanzia”*) a garanzia delle obbligazioni assunte da [ ] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [ ], tra tale società, quale parte finanziata, ed il Cedente quale parte finanziatrice (il “Contratto di Finanziamento”)].
Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia*] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [ ] aperto presso il Cedente.
Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione[1].
Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.
[Luogo], [Data]
[Debitore Ceduto/Garante*]
[Nome e Qualifica] [Codice fiscale del soggetto firmatario]
* * *
[ATTO CON DATA CERTA]
(1): Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione, l’accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra il Cedente e la PMI ovvero nel corpo dell’atto di erogazione e quietanza sottoscritto dalla PMI in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell’atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:
NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “Cedente”) ha ceduto in garanzia in favore di Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.
Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [ ] aperto presso il Cedente.
Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”
NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA
“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “Cedente”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.
Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario
n. [ ] aperto presso il Cedente.
Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”
(*): si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.
ALLEGATO 1 – PARTE B al Contratto di Cessione di Crediti Modello di Notifica di Cessione
[su carta intestata del Cedente]
Spettabile
[Inserire denominazione e indirizzo del Garante* Debitore Ceduto]
Alla cortese attenzione di [•]
Per conoscenza:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia
Oggetto: Cessione in garanzia di crediti
Egregi Signori,
con la presente Vi notifichiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la scrivente (di seguito, il “Cedente”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie), del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti dalla garanzia prestata dalla Vostra società in data [ ] a garanzia delle obbligazioni assunte da [ ] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [ ], tra tale società, in qualità di parte finanziata, ed il Cedente, in qualità di parte finanziatrice (la “Garanzia”).
Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione alla Garanzia sopra menzionata sul conto corrente bancario n. [ ] aperto presso il Cedente.
Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, alla Garanzia, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.
[Luogo], [Data]
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
* * *
(*): si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.
ALLEGATO 2 al Contratto di Cessione di Crediti
Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro
I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nel Contratto.
Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro:
Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Parte Finanziata: .
Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell’importo massimo del Plafond.
Periodo di Disponibilità: il periodo compreso tra:
(i) la data successiva tra: (a) la Data di Efficacia e (b) la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro; e
(ii) la data antecedente tra: (a) la data di esaurimento del Plafond; e (b) il 31 dicembre 2018, ovvero il successivo termine che dovesse essere fissato dalla Normativa Applicabile.
Rimborso: ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).
Rimborso Anticipato Obbligatorio: qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell’articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 30 giugno 2017:
(a) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(b) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP,
la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:
(i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell’articolo 6.3.2 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
(ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell’articolo 6.3.2 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP.
Resta inteso che: (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze; e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dalla Parte Finanziata a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’Allegato (4) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al Contratto di Finanziamento Quadro.
Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte
Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,
come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale o annuale (a seconda dei casi), l’Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l’Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di “Euribor”. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.
Margine: (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.
Interessi di Mora: pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base per annum, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).
Date di Pagamento degli Interessi: il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2017 (i.e., la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.
Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all’articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.
Allegato 1 – Parte III
alla Convenzione
MODELLO DI CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO
[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di Area Supporto all’Economia
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito).
Contratto di cessione in garanzia di crediti tra
(1) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il “Cedente A”);
(2) [[●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il “Cedente B”);
(3) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il “Cedente C”);][1]
(4) [●]
Il Cedente A, [il Cedente B, il Cedente C e [●]] (di seguito, congiuntamente, i “Cedenti” e ciascuno il “Cedente”) sono rappresentati ai fini del presente atto da [●], [una banca/un intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●][2], in persona di un rappresentante debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto del Contraente il Finanziamento in proprio ed in nome e per conto di ciascun Cedente, come da documentazione trasmessa unitamente alla presente proposta di Contratto ai sensi dell’articolo 2.4 (Banche Cedenti) del Contratto di Finanziamento Quadro (ciascuno di tali termini come di seguito definiti);
E
(5) [[●], [una banca/un intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il “Contraente il Finanziamento”);][3]
E
(6) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito “CDP” o il “Cessionario”);
(I Cedenti, il Contraente il Finanziamento e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le “Parti” e singolarmente come la “Parte”).
PREMESSO CHE
A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP, l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito, l’”ABI”) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (il “Ministero”) in data 14 febbraio 2014 (così come successivamente modificata e/o integrata, e da ultimo con addendum del 26 ottobre 2018, di seguito, la “Convenzione”), il
1 Da completare in relazione a tutte le Banche Cedenti parti del presente Contratto attraverso cui il Contraente il Finanziamento intende veicolare la provvista derivante dai Finanziamenti a valere sul Plafond.
2 Inserire i dati del Contraente il Finanziamento.
3 Inserire i dati del Contraente il Finanziamento.
Contraente il Finanziamento e CDP in data hanno sottoscritto (ovvero sono in procinto di sottoscrivere secondo quanto previsto all’articolo 7.4 della Convenzione) un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”) ai sensi del quale CDP si è impegnata a mettere a disposizione, secondo i termini e alle condizioni ivi previsti, al Contraente il Finanziamento, in qualità di parte finanziata, i Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Contraente il Finanziamento alle PMI di Finanziamenti BS (ciascuno di tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento Quadro). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro, per quanto di rilevanza con riferimento alla descrizione delle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell’Allegato 2 al presente Contratto;
B. il Contraente il Finanziamento intende avvalersi della facoltà, prevista nell’articolo 7.6 della Convenzione e nell’articolo 2.4 del Contratto di Finanziamento Quadro, di veicolare attraverso i Cedenti tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) derivante dall’erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond (tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento Quadro);
C. l’esercizio della facoltà di cui alla precedente premessa (B) è subordinato alla stipula del presente Contratto secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro; e
D. con il presente Contratto, i Cedenti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), intendono cedere in garanzia a CDP i Crediti di rispettiva titolarità, ai termini e alle condizioni di seguito previsti.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1. Premesse e allegati: le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2. Definizioni:
Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Nel presente Contratto:
“Accettazione di Cessione” indica ciascuna dichiarazione di accettazione di ciascuna Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte A al presente Contratto, sottoscritta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 2.3, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e/o da ciascuno dei relativi Garanti e munita di data certa mediante:
(i) apposizione del timbro postale ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. n. 261/1999 e in coerenza con la Disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007 delle Poste Italiane e, comunque, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente idonea a conferire certezza della data per i fini di cui agli articoli 1264 e 1265 del codice civile, avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte A formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale, ovvero
(ii) autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all’Allegato 1 – Parte A; ovvero
(iii) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“PEC”) dall’indirizzo di PEC, come risultante dal competente Registro delle imprese, del Debitore Ceduto e/o del Garante all’indirizzo di PEC del relativo Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, e all’indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest’ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (i) e (ii). Resta inteso che il testo dell’Accettazione di Xxxxxxxx dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante del relativo Debitore Ceduto, e che sarà inviato in allegato al relativo messaggio di posta elettronica certificata.
Resta inteso che nel caso in cui: (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento BS da cui originano i relativi Crediti sia sottoscritto nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l’erogazione del relativo Finanziamento BS sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero
(b) in relazione all’erogazione del relativo Finanziamento BS sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell’Allegato 1 – Parte A al presente Contratto.
“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti effettuata da ciascuno dei Cedenti a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.
“Contratto” indica il presente contratto.
“Contratto di Cessione di Crediti” indica il Contratto di Cessione di Crediti (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) stipulato tra il Contraente il Finanziamento e CDP contestualmente al Contratto di Finanziamento Quadro.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo” indica qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) diverso dal presente Contratto sottoscritto o che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento, le relative Banche Cedenti e CDP.
“Contratto di Finanziamento” indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) sottoscritto o che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Contraente il Finanziamento un Finanziamento.
“Crediti” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati da ciascun Cedente nei confronti dei relativi Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento BS erogato da tale Xxxxxxx e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.
“Crediti Ceduti” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del relativo Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto.
“Debitore Ceduto” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal relativo Cedente un Finanziamento BS.
“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come di tempo in tempo modificato e integrato. “Documenti di Conforto” indica:
(a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l’assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
(b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
(c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 (ovvero, a seconda dei casi) dagli articoli 2482- bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero, ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante, in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli, e
(iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante. “Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.
“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all’articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro a seguito del quale CDP avrà la facoltà di dichiarare il Contraente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine ovvero di recedere dal, o di risolvere il, Contratto di Finanziamento, sinteticamente descritti nell’Allegato 2 al presente Contratto.
“Evidenza Formalità” indica, a seconda dei casi:
(i) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (i) della relativa definizione, l’originale dell’Accettazione di Cessione firmata dal Debitore Ceduto munito del timbro postale indicato nella suddetta definizione;
(ii) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (ii) della relativa definizione, l’originale (ovvero una copia autenticata da notaio) della relativa Accettazione di Cessione autenticata;
(iii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (a) della relativa definizione, una copia del relativo piego raccomandato aperto della relativa ricevuta di ritorno;
(iv) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (b) della relativa definizione, una copia della relativa Notifica di Cessione munita dell’originale della relata di notifica; e
(v) per le Accettazioni di Xxxxxxxx e/o Notifiche di Cessione inviate mediante posta elettronica certificata, copia del relativo messaggio di posta elettronica certificata inviato unitamente alla conferma di “consegna” e “accettazione” dello stesso.
“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del relativo Cedente una Garanzia.
“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nei confronti del relativo Cedente in relazione ai Crediti.
“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del d.lgs. n. 385/1993), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.
“Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx” indica un importo massimo pari al 150% dell’ammontare in linea capitale dei Finanziamenti concessi da CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento, che in ogni caso non eccederà l’importo del Plafond alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.
“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.
“Notifica di Cessione” indica, con riferimento alle Garanzie, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte B al presente Contratto, notificata a ciascuno dei relativi Garanti secondo quanto previsto all’Articolo 2.3 del presente Contratto, mediante:
(a) piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale; ovvero
(b) ufficiale giudiziario; ovvero
(c) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“PEC”) dall’indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, all’indirizzo di PEC del relativo Garante, come risultante dal competente Registro delle imprese,e, in copia, all’indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest’ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b). Resta inteso che il testo della Notifica di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente con firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Cedente, secondo il sistema delle deleghe interne al Cedente tempo per tempo vigente, e sarà inviato in allegato al relativo messaggio di PEC.
“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all’Articolo 3 del presente Contratto.
“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell’adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all’Articolo 3(d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell’assoggettabilità dell’ultimo pagamento effettuato a rimborso di tali Obbligazioni Garantite all’azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia nell’ambito di una Procedura Concorsuale.
“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini previste da qualsiasi Legge Fallimentare, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.
“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Xxxxxxx.
“Soggetto Rilevante” indica il Contraente il Finanziamento e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento delle Obbligazioni Garantite.
“Stato di Crisi” indica l’esistenza di uno stato di crisi nell’accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all’ordinaria attività commerciale).
“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Cessione dei Crediti
I Cedenti, a garanzia dell’esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto cedono in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta, tutti i Crediti.
2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1
Anche ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell’articolo 2 comma 2, del Decreto 170, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato allo stesso conferito ai sensi del presente Contratto, invierà di volta in volta a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, con apposizione di firma digitale da parte di uno dei soggetti munito di idonei poteri di rappresentanza del relativo Cedente. Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l’invio di ciascuna di tali comunicazioni, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti Ceduti oggetto della relativa comunicazione, il relativo Cedente:
(i) attesta l’esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
(ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l’avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di tali Crediti Ceduti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite derivanti dal e/o connesse con il, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data in cui tale comunicazione è inviata; e
(iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo 2.2 (salvo che le stesse Cessioni di Crediti siano state oggetto di retrocessione ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5 del Contratto di Cessione di Crediti) garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite derivanti dal, o connesse al, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data della relativa comunicazione.
2.3. Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti
Ciascun Cedente, ovvero il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del presente Contratto, dovrà:
(a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento ai fini del calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto;
(b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest’ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del relativo Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti; e/o
(c) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.
Fermo restando l’obbligo di ciascun Cedente di cui al presente Articolo 2.3, ciascun Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo xxxxx, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del relativo Cedente e con oneri a carico di quest’ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.
2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie), e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al relativo Cedente.
Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l’azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Xxxxxxxx, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.
2.5. Consegna dei documenti probatori
Ciascun Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto, ivi incluse le Evidenze Formalità, e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d’ufficio, nonché a consegnarne i relativi originali o le copie autentiche a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.
Articolo 3 OBBLIGAZIONI GARANTITE
La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:
(a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
(b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
(c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento;
(d) ogni somma della quale il Contraente il Finanziamento sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
(e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell’eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
(f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del presente Contratto o del Contratto di Cessione di Crediti o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo , nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,
restando inteso che l’ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite dalla Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le “Obbligazioni Garantite”.
Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potesse garantire, per qualunque motivo, l’adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente
Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l’efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l’esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.
Articolo 4
ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI
4.1. Esercizio dei Diritti
Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Xxxxxxxxx, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.
Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.
Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.
Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.
4.2. Pagamenti sul conto del Cedente
Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti di ciascun Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il relativo Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo.
Senza pregiudizio di quanto previsto all’Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Contraente il Finanziamento e/o del relativo Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.
Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento.
4.3. Revoca del mandato e procura all’esercizio dei diritti
Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.
4.4. Assenza di Obblighi
Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.
Articolo 5 DICHIARAZIONI E GARANZIE
5.1. Dichiarazioni e Garanzie
In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, ciascun Cedente, e ove precisato, il Contraente il Finanziamento, rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall’ Articolo 5.2 che segue.
A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente rende le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo
5.1 (Dichiarazioni e garanzie) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.
5.1.1. Relativamente ai Cedenti e al Contraente il Finanziamento
(a) Il Cedente è una banca, ovvero a seconda dei casi un intermediario finanziario, regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
(b) il Cedente e il Contraente il Finanziamento sono dotati di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essi ai sensi del presente Contratto. Il Contraente il Finanziamento è dotato di ogni potere per (x) sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto di ciascun Cedente; e (y) sottoscrivere e/o eseguire ogni documento e/o attività previsto nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti e nel Contratto di Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente;
(c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto, l’osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
(d) ciascun Cedente ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili;
(e) i consensi da parte di creditori di ciascun Cedente o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto e l’esecuzione delle obbligazioni dallo stesso derivanti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
(f) la stipula ed esecuzione del presente Contrattorientra nell’oggetto sociale di ciascun Cedente;
(g) nessun Cedente è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo);
(h) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi;
(i) ciascun Cedente dichiara al Cessionario, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:
i) di non aver riportato condanne, ai sensi del D.lgs. 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
ii) di non essere soggetto a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
iii) di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001; e
(j) ciascun Cedente ha preso visione del Codice Etico del Cessionario e di conoscerne integralmente il contenuto.
5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti BS, ai Debitori Ceduti e ai Garanti
(a) il Cedente è l’unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
(b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
(c) i Crediti Ceduti sono liberamente cedibili dal Cedente;
(d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
(e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti BS stipulati da ciascun Cedente sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l’intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
(f) i Debitori Ceduti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
(g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto a propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale nè si trovano in Stato di Crisi;
(h) le Garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto;
(i) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia;
(j) tutti i Crediti Ceduti sono disciplinati dalla legge italiana; e
(k) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti BS erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie.
5.1.3. Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti
(a) la stipula e l’esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e del Contraente il Finanziamento e l’esercizio dei diritti e l’adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
- qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente o il Contraente il Finanziamento è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i propri beni;
- l’atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente o del Contraente il Finanziamento;
- qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente;
(b) all’atto del perfezionamento delle applicabili formalità perfettive indicate al precedente Articolo 2.3, ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
(c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.
5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie
Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono rilasciate alla data odierna e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto a decorrere dalla data in cui il Cedente abbia inviato a CDP la relativa comunicazione di cessione di cui al precedente articolo 2.2 sino a quando il presente Contratto sarà efficace.
Articolo 6 IMPEGNI
6.1. Obblighi e impegni
In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti da ciascun Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto sino a quando il presente Contratto sarà efficace. Ciascun Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.
A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente assume gli obblighi di cui al presente Articolo 6.1 (Obblighi e impegni) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.
6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest’ultimo relativamente:
(a) all’inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
(b) all’eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento BS stipulato da ciascun Cedente; nonché
(c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eccezioni e, con riferimento ai Garanti per i quali sia stata effettuata la Notifica di Cessione, compensazioni.
6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti
Ciascun Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti BS senza il preventivo consenso del Cessionario, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.
6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti
Ciascun Cedente dovrà:
(a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
(b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
(c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivolgia altro costo od onere derivante dall’amministrazione dei Crediti Ceduti;
(d) fermo restando quanto previsto all’Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante in relazione ai Crediti Ceduti ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
(e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti BS senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall’intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l’efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti BS e/o e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.
6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti
Ciascun Cedente dovrà, ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti BS senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:
(i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l’efficacia e l’escutibilità della Cessione di Crediti; e
(ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l’effetto del presente Contratto o del Contratto di Finanziamento.
6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti
Ciascun Cedente dovrà:
(a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto;
(b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
(i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
(ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
(c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l’efficacia, l’escutibilità, l’escussione e l’opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà a propria cura e spese, a richiesta del Cessionario, a tra l’altro intervenire in atti al fine di effettuare le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell’articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito a ciascun Cedente procura nelle forme richieste; e
(d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.
Articolo 7 CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA
7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti
Ciascun Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all’estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.
7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali
La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.
7.3. Garanzia non esaustiva
La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.
7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive
Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.
7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive
Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.
7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione
Le Parti convengono sin d’ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.
Articolo 8
ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI
8.1. Escussione
Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell’approvazione del relativo Cedente e senza che quest’ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l’obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di:
(a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
(b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
(c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabili disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, pro soluto o pro solvendo, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
(d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.
Nel caso in cui si verifichi un Evento di Escussione, ciascun Cedente sarà solidalmente obbligato nei limiti della garanzia prestata e garantirà la soddisfazione della totalità delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx), di cui risponderà con tutti i rispettivi Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto; è esclusa la necessità di preventiva o contestuale escussione da parte del Cessionario del Contraente il Finanziamento o di altro Cedente.
Il Cessionario sarà libero di procedere ad escutere separatamente ciascun Cedente, anche agendo contro ognuno di questi in momenti e con modalità (tra quelle indicate al precedente Paragrafo (a) tra loro distinte; il Cessionario sarà inoltre libero di escutere ciascun Cedente tramite plurime escussioni, secondo le modalità di volta in volta prescelte dal Cessionario, fino a completa soddisfazione delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx).
Ciascun Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.
8.2. Imputazione proventi dell’escussione
Qualunque provento derivante dall’escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all’articolo 6.4 del Contratto di Finanziamento Quadro.
8.3. Responsabilità del Contraente il Finanziamento
Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Contraente il Finanziamento rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l’assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.
8.4. Eccedenze
Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Contraente il Finanziamento che provvederà a propria cura e spese e senza alcuna responsabilità del Cessionario a ripartirle tra i Cedenti.
Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo addottate per l’escussione della garanzia di cui al presente Contratto ai sensi del precedente Articolo 8.1.
Articolo 9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
9.1. Limitazione di responsabilità
Ciascun Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.
9.2. Obbligo di indennizzo
Ciascun Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del relativo Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell’esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.
Ciascun Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai relativi Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.
Articolo 10
ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI
10.1. Estinzione Ordinaria
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al relativo Cedente solo in esito all’avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Contraente il Finanziamento al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che:
(a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
(b) non sussista, all’atto dell’ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
(c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di
Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all’ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.
10.2. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:
(a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
(b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.
Articolo 11 MANDATO
Con la sottoscrizione del presente Contratto ciascun Cedente conferisce al Contraente il Finanziamento mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del Codice Civile in quanto conferito anche nell’interesse del Contraente il Finanziamento e del Cessionario, affinché il Contraente il Finanziamento ponga in essere in nome e per conto di ciascun Cedente tutte le attività e sottoscriva tutti gli atti (compresa la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali secondo il testo di cui all’allegato 6 alla Convenzione), contratti e documenti previsti nel presente Contratto, nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti e faccia tutto quanto altro necessario ad assicurare che il Cessionario possa beneficiare della garanzia costituita con il presente Contratto. Ciascun Cedente a semplice richiesta del Contraente il Finanziamento si impegna a rilasciare a quest’ultimo tutte le necessarie procure, anche in forma notarile, per l’espletamento delle attività oggetto del presente mandato.
Articolo 12 COMUNICAZIONI
12.1. Modalità ed efficacia comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto e all’articolo 8 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 11, al Cessionario e dal Cessionario al Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dal Contraente il Finanziamento.
Per il Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente:
via
Fax: PEC:
Attenzione dott.
Per il Cessionario:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8 della Convenzione.