CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 1 CIG 66456270E4 LOTTO 2 CIG 6645640B9B LOTTO 3 CIG 66456557FD LOTTO 4 CIG 6645711634 LOTTO 5 CIG 6645755A82
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 05 Ottobre 2016 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
Lease Plan Italia S.p.A, sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105, capitale sociale Euro 2.600.000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 709735, P. IVA 02615080963, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105, in persona dell’ Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Alfonso Martinez Cordero, giusta poteri allo stesso conferiti dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2015 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza
del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti e indetta con Bando di gara
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 dell’11/04/2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-71 del 12/04/2016;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1,2,3,4 e 5 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
A. le cauzioni definitive rilasciate dall’Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.a., Area Roma ed aventi:
- n.08312/8200/00668531/378032/3206-2016 e importo di Euro 2.509.308,26
=(duemilionicinquecentonovemilatrecentotto/26) per il Lotto 1;
- n.08312/8200/00668532/378034/3207-2016 e importo di Euro 1.768.491,82=(unmilionesettecentosessantottoquattrocentonovantuno/82) per il Lotto 2;
- n.08312/8200/00668533/378035/3208-2016 e importo di Euro 1.641.932,04=(unmilioneseicentoquarantunonovecentotrentadue/04) per il Lotto 3;
- n.08312/8200/00668536/378038/3209-2016 e importo di Euro 970.970,25=(novecentosettantamilanovecentosettanta/25) per il Lotto 4;
- n.08312/8200/00668538/378040/3210-2016 e importo di Euro 864.242,09=(ottocentosessantaquattromiladuecentoquarantadue/09) per il Lotto 5;
B. le cauzioni rilasciate dall’Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.a., Area Roma ed aventi:
- n.08312/8200/00668513/378012/3201-2016 e importo di Euro 8.165,00=(ottomilacentosessantacinque /00) per il Lotto 1;
- n.08312/8200/00668515/378014/3202-2016 e importo di Euro 8.165,00=(ottomilacentosessantacinque /00) per il Lotto 2;
- n.08312/8200/00668516/378015/3203-2016 e importo di Euro 6.260,00=(seimiladuecentosessanta/00) per il Lotto 3;
- n.08312/8200/00668518/378017/3204-2016 e importo di Euro 2.355,00=(duemilatrecentocinquantacinque/00) per il Lotto 4;
- n.08312/8200/00668521/378020/3205-2016 e importo di Euro 2.000,00=(duemila/00) per il Lotto 5;
a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
C. la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da AIG Europe Limited,
Rappresentanza Generale per l’Italia ed avente n.ILI0002420 per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “F” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
e) Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del servizio di noleggio;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato
aggiudicatario del Lotto della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
g) Lotto: il criterio con il quale è suddiviso l’oggetto contrattuale ovvero le tipologie di autoveicoli con le quali si eseguirà il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, e precisamente Lotto 1 - Vetture operative, Lotto 2 - Vetture intermedie, Lotto 3 - Veicoli commerciali, Lotto 4 - Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL, Lotto 5 - Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano ;
h) Quantitativo massimo della Convenzione: il numero massimo di unità di veicoli previsti per il Lotto aggiudicato corrispondente a: 1.980 autoveicoli [Lotto1]; 1.345 autoveicoli [Lotto 2]; 1.225 autoveicoli [Lotto 3]; 750 autoveicoli [Lotto 4]; 600 autoveicoli [Lotto 5];
i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di
conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 1.980 autoveicoli per il Lotto 1, 1.345 autoveicoli per il Lotto 2,
1.225 autoveicoli per il Lotto 3, 750 autoveicoli per il Lotto 4 e 600 autoveicoli per il Lotto 5.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato E; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. Detti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato E.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 12/12/2016 per i Lotti 1, 2 3 e 4 e dal 29/12/2016 per il Lotto 5, ovvero a decorrere dalla diversa data che verrà comunicata da Consip S.p.A. al fornitore con un preavviso di almeno 2 giorni per il Lotto 5; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito,
anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una diversa durata in relazione alla specifica tipologia di contratto richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti, come meglio specificato al paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, eventualmente prorogata secondo quanto stabilito al paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE, CONSEGNA, VERIFICHE DI CONFORMITÀ
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, a rispettare anche quanto espressamente di seguito previsto.
2. I veicoli verranno consegnati nei Centri dedicati più vicini alla sede dell’Amministrazione Assegnataria con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 7 SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
a) consegna delle autovetture presso il Centro dedicato più vicino alla sede
dell’Amministrazione Assegnataria, con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei nei casi previsti dal capitolato (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico);
b) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico),
c) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico);
d) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico);
e) soccorso stradale (cfr. paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico);
nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, le modalità di comunicazione e di gestione di queste, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall’Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico:
- Autoveicolo sostitutivo di livello base e avanzato
- Copertura assicurativa senza franchigia
- Preassegnazione facoltativa
- Rottamazione
- Consegna a domicilio
- Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi
- Inserimento Optional
- Dispositivi per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro
- Fuel card.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di “Ricezione chiamate” secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 2.9).
5. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato sub “D” al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le
modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, tipologia contrattuale, servizi opzionali richiesti, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
7. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub “D”.
8. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
ARTICOLO 8 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l’applicazione delle penali stabilite nella presente
Convenzione.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5) saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il periodo relativo all’uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.6 e 3.7 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l’espletamento del servizio. I corrispettivi relativi al servizio di Fuel card, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente al prezzo indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4 e saranno fatturati dal Fornitore a consuntivo con cadenza mensile posticipata, secondo quanto indicato dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n 000010895135, intestato al Fornitore presso Intesa
Sanpaolo S.p.A., Codice IBAN IT69G0306909492000010895135. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 26 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 26 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso.
A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
12. In deroga a quanto previsto nell’articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico. I corrispettivi non contemplati nell’Allegato B al Capitolato Tecnico sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%.
15. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
ARTICOLO 10
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione
dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 11 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, nelle fattispecie indicate al par. 2.2 del Capitolato tecnico, rispetto alla seconda data di consegna dell’autoveicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 2.2 e 3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, ovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di inadempimento degli obblighi assunti in merito al servizio di elezione di domicilio, previsto nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, offerto dal Fornitore su tutti i capoluoghi di regione del territorio nazionale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell’autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 e all’Allegato “D” del Capitolato Tecnico,
b) all’attivazione del servizio di “Ricezione chiamate” nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico;
il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 1000,00 Euro (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei punti vendita provvisti di accettatori di Carta carburante convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna o nella sostituzione della Fuel card rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascun giorno e per ciascuna Fuel card cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno.
13. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
14. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
16. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “F” e ai commi 2, 3 del medesimo articolo 17, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 12 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della
Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato le cauzioni definitive rilasciate dall’Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.a., Area Roma e aventi n.08312/8200/00668531/378032/3206-2016 per un importo di Euro 2.509.308,26
=(duemilionicinquecentonovemilatrecentotto/26) per il Lotto 1, n.08312/8200/00668532/378034/3207-2016 per un importo di Euro 1.768.491,82=(unmilionesettecentosessantottoquattrocentonovantuno/82) per il Lotto 2, n.08312/8200/00668533/378035/3208-2016 per un importo di Euro 1.641.932,04=(unmilioneseicentoquarantunonovecentotrentadue/04) per il Lotto 3, n.08312/8200/00668536/378038/3209-2016 per un importo di Euro 970.970,25=(novecentosettantamilanovecentosettanta/25) per il Lotto 4, n.08312/8200/00668538/378040/3210-2016 per un importo di Euro 864.242,09=(ottocentosessantaquattromiladuecentoquarantadue/09) per il Lotto 5, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato le cauzioni rilasciate dall’Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.a., Area Roma ed aventi n.08312/8200/00668513/378012/3201-
2016 e importo pari ad Euro 8.165=(ottomilacentosessantacinque /00) per il Lotto 1,
n.08312/8200/00668515/378014/3202-2016 | e | importo | pari | ad | Euro | ||
8.165=(ottomilacentosessantacinque | /00) | per | il | Lotto | 2, | ||
n.08312/8200/00668516/378015/3203-2016 | e | importo | pari | ad | Euro |
6.260=(seimiladuecentosessanta/00) per il Lotto 3, n.08312/8200/00668518/378017/3204- 2016 e importo pari ad Euro 2.355,00=(duemilatrecentocinquantacinque/00) per il Lotto 4, n.08312/8200/00668521/378020/3205-2016 e importo pari ad Euro 2.000,00=(duemila/00) per il Lotto 5.
5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE E RECESSO
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
a) le ipotesi in cui, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione, almeno un Centro di Servizio in ciascun Capoluogo di Provincia ed almeno 4 Centri di Servizio nelle Città di: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
b) qualora, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.10);
c) qualora gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell’Allegato A del Capitolato Tecnico.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
a) mancata consegna dell’autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all’Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria
previsti dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico;
d) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave dell’autoveicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora l’autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente. In tali casi l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
5. L’Amministrazione contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l’applicazione dell’art. 1671 c.c.. Le amministrazioni contraenti dovranno restituire gli autoveicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo.
Tali condizioni si applicano anche, in deroga all’art. 16, comma 3 delle condizioni generali, alle ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le amministrazioni contraenti.
6. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico).
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 15
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente
Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 16
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti/servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai prodotti/servizi stessi. Nel caso in cui un modello offerto non sia più in commercio ovvero subisca un restyling ovvero in caso di eventi non imputabili al Fornitore (come previsti rispettivamente dai par. 2.8 e 2.2 del Capitolato tecnico), il Fornitore dovrà, in accordo a quanto previsto al par. 2.8 del Capitolato tecnico, necessariamente proporre un prodotto sostitutivo che abbia almeno:
- le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il prodotto sostituito;
- le caratteristiche tecniche migliorative offerte, in termini di costi energetici e equipaggiamenti aggiuntivi.
Esclusivamente nel caso in cui l’evoluzione tecnologica si renda necessaria per l’adeguamento degli obblighi all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, conformemente alla normativa vigente, sarà ammesso un aumento dei costi energetici in misura non superiore al 10% rispetto al veicolo sostituito.
Per i casi sopra indicati, qualora non esista in commercio un modello da offrire conforme alle caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed a tutte le caratteristiche migliorative offerte, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente alla Consip S.p.A. e formulare la proposta di almeno due modelli aventi tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte ad eccezione, per quanto riguarda queste ultime, di quelle non più disponibili sul prodotto offerto. Le suddette caratteristiche tecniche migliorative dovranno essere attestate attraverso una Dichiarazione della casa costruttrice dei veicoli, redatta in conformità al facsimile riportato nell’Allegato 2 al Capitolato tecnico, per i valori delle emissioni e dei consumi di carburante, e dalla Scheda tecnica del modello conforme al facsimile riportato nell’Allegato 5A al Capitolato tecnico, sottoscritta dal Fornitore medesimo. Il Fornitore dovrà, inoltre, produrre la comunicazione della casa costruttrice del veicolo non più disponibile ed il nuovo listino asseverato dalla casa costruttrice ai fini dell’eventuale revisione del canone mensile calcolata secondo le modalità previste nell’Allegato B al Capitolato tecnico. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica del nuovo modello offerto, il Fornitore sarà autorizzato dalla Consip S.p.A. ad effettuare la relativa sostituzione con il modello proposto valutato dalla Consip S.p.A..
2. Nella ipotesi in cui le verifiche di cui ai precedente comma 2 abbiano esito negativo, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 13 (Risoluzione).
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione per i suddetti casi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
ARTICOLO 17
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip
S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale
parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN n. IT38O0306903240100000005558.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P:R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al
precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 12/12/2016
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
Ing. Luigi Marroni | Dott. Alfonso Martinez Cordero |
C.F.: MRRLGU57M11C227Y Certificatore: Postecom CA3 Validità: dal 18.06.2015 al, 18.06.2018 | C.F.: MRTLNS61L28Z131L Certificatore: Infocert S.p.A. Validità: dal 20.11.2014 al, 20.11.2017 |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore, Consegna, Verifiche di conformità); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione e recesso); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale)
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).
Roma, lì 12/12/2016
IL FORNITORE |
Dott. Alfonso Martinez Cordero |
C.F.: MRTLNS61L28Z131L Certificatore: Infocert S.p.A. Validità: dal 20.11.2014 al, 20.11.2017 |
ALLEGATO 5 ‐ CAPITOLATO TECNICO
PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E
S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000
Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008
INDICE
1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI 3
1.1 Definizioni 3
1.2 Oggetto dell’appalto 4
1.3 Caratteristiche dei veicoli 5
1.4 Responsabile del Servizio 6
1.5 Adempimenti del Fornitore per l’attivazione della fornitura 7
1.6 Indicazioni relative all’uso dei veicoli 7
1.7 Gestione delle sanzioni amministrative 8
2 EROGAZIONE DELLA FORNITURA 10
2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio 10
2.2 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria 11
2.3 Manutenzione 13
2.4 Pneumatici 14
2.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico 15
2.6 Soccorso stradale 16
2.7 Coperture assicurative e gestione sinistri 16
2.8 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti 20
2.9 Servizio di ricezione chiamate 20
2.10 Centri di servizio. 21
2.11 Revisione prezzi 22
2.12 Restituzione del veicolo 22
2.13 Percorrenze chilometriche 24
2.14 Facoltà di proroga 25
3 SERVIZI A PAGAMENTO 26
3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello base 26
3.2 Autoveicolo sostitutivo di Livello B 27
3.3 Autoveicolo sostitutivo di Livello A 28
3.4 Copertura assicurativa senza franchigie 28
3.5 Preassegnazione facoltativa 29
3.6 Rottamazione 31
3.7 Consegna a domicilio 31
3.8 Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive 32
3.9 Optional 33
3.10 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base 33
3.11 Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato 34
4 FUEL CARD 35
5 VERIFICHE ISPETTIVE 37
6 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI 37
7 FLUSSI DATI DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA 38
8 ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO 38
1 Disposizioni preliminari
1.1 Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:
Amministrazione Contraente: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura.
Amministrazione Assegnataria: l'articolazione dell’Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo l'autoveicolo.
Amministrazione: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.
Autoveicolo (anche “veicolo”, “autovettura” o “vettura”): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell’Allegato A al presente Capitolato Tecnico.
Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l’erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.
Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
Conducente: la persona fisica che utilizza l'autoveicolo.
Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente il veicolo oggetto di locazione.
Convenzione: la Convenzione che verrà stipulata dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente.
Fornitore: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà la relativa Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio.
Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).
Manuale Operativo: l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l’Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.
Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.).
Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc).
Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto): il documento con il quale l’Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione usufruendo dei servizi indicati nel presente Capitolato e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi.
1.2 Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.
La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al DM 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del
D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).
Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato Tecnico e nella Convenzione.
Il Fornitore garantisce la completezza e l’omogeneità del servizio.
Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime.
Modelli ad alimentazione tradizionale, ibrida, GPL e Metano:
Durata massima | Percorrenza massima |
36 mesi | 60.000 km |
90.000 km | |
120.000 km | |
48 mesi | 40.000 km |
60.000 km | |
80.000 km | |
100.000 km | |
120.000 km | |
60 mesi | 50.000 km |
75.000 km | |
100.000 km | |
125.000 km | |
72 mesi | 75.000 km |
100.000 km |
Modelli ad alimentazione elettrica:
Durata massima | Percorrenza massima |
36 mesi | 30.000 km |
48 mesi | 40.000 km |
60 mesi | 50.000 km |
A tali tipologie contrattuali potranno esserne aggiunte di ulteriori qualora, in fase di offerta tecnica, l’aggiudicatario abbia ampliato l’offerta di tipologie contrattuali con percorrenze differenti da quelle già previste, valorizzandole in sede di stipula della Convenzione ai sensi di quanto previsto al par. 6 del Disciplinare di gara.
Le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di scegliere quale modello dovrà essere oggetto dei contratti sopra elencati, tra quelli offerti dal Fornitore in sede di gara o tra gli eventuali modelli equivalenti (come indicato al par. 2.8). Il Fornitore non è autorizzato a sostituire i veicoli offerti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.8.
Ogni contratto di noleggio prevede l’erogazione di un servizio base, che assicura:
o consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;
o manutenzione, ordinaria e straordinaria;
o sostituzione degli pneumatici;
o riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
o soccorso stradale;
o copertura assicurativa con franchigia.
Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del veicolo.
Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.
Qualora in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l’Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.
Qualora l’Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.
Le Amministrazioni Pubbliche che intendano utilizzare la Convenzione dovranno:
• registrarsi al Sistema Acquisti in Rete della CONSIP;
• predisporre l’Ordinativo di Fornitura on line tramite il sito web www.acquistinretepa.it.
1.3 Caratteristiche dei veicoli
Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
L’Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.
Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all’uso cui è destinato per l’Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.
I veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici; i veicoli del Lotto 3, ad eccezione dei modelli C7 e C8, dovranno essere obbligatoriamente dotati di ruota di scorta di dimensioni normali.
Qualora l’Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore. Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi non sono inclusi nel canone di noleggio e saranno corrisposti dall’Amministrazione separatamente.
Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna.
L’Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell’autoveicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.
Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo.
Il Manuale dovrà contenere:
1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta di veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
3. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada.
4. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico e sarà comunque disponibile nella sezione dedicata alla convenzione del sito web www.acquistinretepa.it.
Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all’Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.
1.4 Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio, come definito nello Schema di Convenzione, sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con le Amministrazioni Contraenti, nonché delle seguenti attività:
• supervisione e coordinamento del servizio;
• pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti;
• monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
• monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti o Assegnatarie o della Consip S.p.A.;
• monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.
Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.
1.5 Adempimenti del Fornitore per l’attivazione della fornitura
Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione, il servizio di ricezione chiamate di cui al successivo par. 2.9.
1.6 Indicazioni relative all’uso dei veicoli
Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.
Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L’Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.
Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all’Amministrazione medesima oltre agli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all’Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione.
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della strada vigenti al momento e con almeno 1 anno di esperienza alla guida. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente dell’Amministrazione o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun autoveicolo in noleggio.
L’Amministrazione sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l’effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento.
Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada;
Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell’Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.
L’Amministrazione non apporterà modifiche agli autoveicoli e non apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Fornitore.
L’Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all’Amministrazione medesima.
L’Amministrazione Assegnataria si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi ogni 500‐600 km (o comunque secondo quanto previsto nel Manuale Operativo) e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei
centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all’Amministrazione medesima.
L’Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.
In caso di furto, l’Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l’intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.
In caso di incidente, l’Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall’accadimento via fax e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.
Le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie sono tenute a dare comunicazione scritta a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.
1.7 Gestione delle sanzioni amministrative
Come meglio stabilito nello Schema di Convenzione, con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro.
La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue:
a) il Fornitore potrà utilizzare sistemi atti a garantire che la notifica della sanzione amministrativa venga effettuata direttamente all’Amministrazione ovvero comunicare (in qualità di proprietario dell’autovettura) all’Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti dell’Amministrazione che ha in uso il veicolo, restituendo l’originale del verbale notificato e ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo). Non appena ricevuta la notifica del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, il Fornitore darà comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuta notifica (via fax o via e‐mail);
b) l’Amministrazione, una volta ricevuto il verbale rinotificato dall’Autorità verbalizzante di cui sopra, provvederà a processarlo con le modalità ritenuta più idonea e avrà l’onere di informare prontamente il Fornitore;
c) qualora nei 5 (cinque) Giorni lavorativi che precedono la scadenza del termine di pagamento indicato nel verbale di violazione rinotificato, il Fornitore non riceva alcuna comunicazione dall’Amministrazione, ovvero riceva una comunicazione nella quale si richiede espressamente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, il Fornitore potrà provvedere al pagamento della sanzione medesima – in qualità di obbligato in
solido con l’autore della infrazione – con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato mediante addebito in fattura.
Il Fornitore potrà addebitare all’Amministrazione una somma forfettaria per la gestione delle multe pari ad Euro 7,50 (Iva esclusa e comprensiva delle spese di spedizione) per ogni singola notifica.
Qualora il Fornitore riceva una tempestiva comunicazione dell’Amministrazione con la quale richieda espressamente di non pagare la sanzione, l’amministrazione stessa si obbligherà ad adempiere al pagamento delle sanzioni. Tale impegno non impedisce, in ogni caso, l’applicabilità della responsabilità solidale imposta dalla normativa vigente.
Le Amministrazioni dovranno comunque attivarsi, sin dalla data di inizio del noleggio, con gli uffici competenti per il rilascio di permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, ecc.) qualora l’Amministrazione ne abbia diritto. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.
L’Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.
L’Amministrazione potrà inoltre autorizzare espressamente il Fornitore a provvedere al pagamento di una o più sanzioni amministrative; in tale caso il Fornitore provvederà al pagamento della sanzione amministrativa, indicata di volta in volta dalla Amministrazione, con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato mediante addebito in fattura.
In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.
Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell’Amministrazione veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).
Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.
Il servizio di elezione di domicilio
Il Fornitore si impegna a garantire all’Amministrazione Contraente un Servizio di elezione di domicilio in caso di vetture sostitutive ed in preassegnazione nei centri urbani con densità di popolazione residente pari ad almeno
1.000.000 di abitanti (www.demo.istat.it/pop2014/index1.html).
Il servizio di elezione di domicilio è garantito unicamente nel rispetto puntuale della procedura di seguito indicata. Qualora l’Amministrazione voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo fax, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro della vettura e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso il contraente per tutti gli atti derivanti dall’uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.).
La persona fisica, indicata dall’Amministrazione, che andrà a ritirare l’autoveicolo presso il luogo indicato dal Fornitore, così come previsto dal Codice della strada, dovrà essere provvista di:
• regolare patente di guida,
• espressa delega al ritiro,
• autorizzazione ad eleggere domicilio presso l’Amministrazione per tutti gli atti derivanti dall’uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.)
• comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo.
La delega e l’autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare l’Amministrazione.
In tale caso, il Fornitore si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate all’Amministrazione piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che ha ritirato il veicolo per conto dell’Amministrazione.
Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito all’Amministrazione richiedente presso gli indirizzi indicati dal Fornitore al momento della prenotazione del veicolo sostitutivo o in preassegnazione.
Tale servizio potrà essere disponibile in tutti i capoluoghi di regione o tutti i comuni del territorio nazionale, qualora il Fornitore si sia impegnato in tal senso in sede di Offerta tecnica.
2 Erogazione della fornitura
2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro:
‐ 150 giorni solari per i veicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida;
‐ 180 giorni solari per i veicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a propulsione elettrica.
I tempi massimi di consegna potrebbero essere prorogati di 15 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.
Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di irrevocabilità dell’ordine, come previsto all’art. 3 delle Condizioni generali. Entro un Giorno lavorativo da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all’Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli. Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Assegnataria, in cui avverrà la consegna.
Il Fornitore invierà comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente o Assegnataria (lettera, fax, e‐mail) almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.
La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l’Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio‐politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.. In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informate la Consip S.p.A. e le Amministrazioni contraenti. Il Fornitore potrà, altresì, chiedere a Consip la sostituzione del veicolo in convenzione con un nuovo modello così come previsto al successivo par. 2.8. La Consip valuterà le motivazioni addotte alla richiesta di sostituzione e, in caso positivo, accetterà la proposta di variazione del modello in Convenzione.
In tale caso, l’eventuale adeguamento del canone avverrà secondo quanto previsto nell’Allegato B al presente Capitolato tecnico.
Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto Giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.
Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.
La persona delegata dall’Amministrazione, all’atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, il verbale di consegna del Fornitore.
Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- n di protocollo dell’Amministrazione Contraente dell’Ordinativo di Fornitura,
- durata contrattuale,
- percorrenza contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, ecc.),
- presenza di chiave Master,
- km alla consegna,
- data e ora consegna,
- presenza ruota di scorta regolare (ruotino o kit di riparazione e gonfiamento pneumatici);
- dichiarazione di assenza di danni visibili.
Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l’altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.
Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.
2.2 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria
In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 2.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.
Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.
In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa di categoria piccola (par. 3.5) con un importo pari a 300,00 Euro/mese (IVA esclusa).
Limitatamente ai veicoli commerciali, ai veicoli elettrici ed ibridi, qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di consegnare in preassegnazione obbligatoria un veicolo della stessa categoria di quello oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, dovrà concordare con l’Amministrazione Assegnataria la consegna di un veicolo atto a svolgere le funzioni proprie di quello originariamente ordinato.
La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste nello Schema di Convenzione.
L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc..
Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.
Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, ecc).
I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, ecc).
Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti anche presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.
Pertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l’Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 2.7). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo.
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento “Copertura Assicurativa senza Franchigie” (par. 3.4) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo.
Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico.
Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.
2.3 Manutenzione
Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino dell’autoveicolo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all’Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione.
Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste dai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, nel caso in cui le Amministrazioni abbiano richiesto tale servizio a pagamento.
All’atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, l’Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall’Amministrazione Assegnataria.
Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.
I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo.
Sono a carico dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria:
• il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
• la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
• additivi particolari non richiesti dal costruttore;
• il carburante;
• il lavaggio interno ed esterno.
Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).
La Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel).
2.4 Pneumatici
Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione all’autoveicolo al momento della consegna).
Durata | Percorrenza massima | Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna) |
36 mesi | 60.000 km | 8 pneumatici |
90.000 km | 12 pneumatici | |
120.000 km | 12 pneumatici | |
48 mesi | 40.000 km | 4 pneumatici |
60.000 km | 8 pneumatici | |
80.000 km | 8 pneumatici | |
100.000 km | 12 pneumatici | |
120.000 km | 12 pneumatici | |
60 mesi | 50.000 km | 8 pneumatici |
75.000 km | 8 pneumatici | |
100.000 km | 12 pneumatici | |
125.000 km | 16 pneumatici | |
72 mesi | 75.000 km | 8 pneumatici |
100.000 km | 12 pneumatici | |
Solo per i modelli a trazione elettrica | 36 mesi ‐ 30.000 km | 4 pneumatici |
48 mesi ‐ 40.000 km | 4 pneumatici | |
60 mesi ‐ 50.000 km | 8 pneumatici |
Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.
Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso
40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.
Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l’uso del veicolo. In ogni caso, l’Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell’Amministrazione stessa.
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e
disegno simile a quelli dell’altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.
L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi comunicati dallo stesso in fase di stipula.
L’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l’Amministrazione. In alternativa l’Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.
Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o comunque quando il loro stato non rendesse sicuro l’uso del veicolo.
2.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico
Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione dell’autoveicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.
È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell’Amministrazione per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino dell’autoveicolo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all’Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione.
L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione.
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre‐revisione, sono a carico del Fornitore. L’Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L’Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove l’auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione Contraente o Assegnataria qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.
2.6 Soccorso stradale
Il servizio di soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:
• traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
• in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc.;
• qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal comune di residenza dell’Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all’Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all’Amministrazione Assegnataria.
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l’Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.
Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione oltre che l’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.
2.7 Coperture assicurative e gestione sinistri
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore).
Con il termine franchigia si intende il costo che l’Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.
Il Fornitore dovrà fornire l’autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:
1. Responsabilità civile verso i terzi
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 per sinistro passivo.
Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Amministrazione. L’accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.
Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all’Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro. L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire di una copertura assicurativa delle responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia a fronte del canone mensile addizionale previsto al paragrafo 3.4 “Copertura assicurativa senza franchigia”.
2. Responsabilità Civile dei Trasportati
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
3. Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.
4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) ‐ compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono‐audio‐visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.
La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell’autoveicolo.
La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.
5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio‐politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli
secondo quanto di seguito dettagliato:
- eventi socio‐politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati ‐ anche a mezzo di ordigni esplosivi ‐ da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.
6. Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell’Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell’autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:
1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.
La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l’Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).
L’addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:
- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell’Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell’inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all’avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.
Tali addebiti verranno fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni, con cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:
- targa del veicolo in noleggio all’Amministrazione Contraente o Assegnataria;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, ecc.).
Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell’Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.
L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire delle stesse coperture assicurative del servizio base senza alcuna franchigia (par. 3 “Servizi a pagamento”).
Tale opzione dovrà essere comunicata al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura.
In caso di sinistro, l’Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l’interesse dell’Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun autoveicolo.
2.8 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti
Nel caso in cui, durante il corso della durata della Convenzione, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti.
È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi controllabili indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego).
Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A. ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste e con le medesime caratteristiche tecniche migliorative dei veicoli offerti in gara. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.
La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto.
La proposta di sostituzione sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.
L’offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.
Qualora allo scadere del termine dei 30 giorni sopra richiamato il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste nella convenzione; nel computo di tale termine non saranno conteggiati i giorni necessari alla Consip S.p.A. per le verifiche di cui sopra.
L’eventuale revisione del canone mensile di tale modello sarà calcolata secondo le modalità previste nell’Allegato B al presente Capitolato.
Il nuovo canone sarà comunque subordinato all’accettazione da parte della Consip. S.p.A..
Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata della Convenzione, modelli equivalenti a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico di gara e con le medesime caratteristiche tecniche migliorative dei veicoli offerti in gara; tali veicoli avranno condizioni economiche non superiori a quelle dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti). La proposta di questi veicoli sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.
2.9 Servizio di ricezione chiamate
Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.
Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
• richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
• elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
• altre richieste di informazione.
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’erogazione del servizio:
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.
Nell’orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l’utente e indichi l’orario di erogazione del servizio.
Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all’Amministrazione telefonicamente o via fax o all’indirizzo e‐mail dell’Amministrazione richiedente.
Il Servizio ricezione chiamate dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati.
Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate | ||
Parametro | Definizione | Soglia |
Tempo di attesa per le chiamate | Tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata (intesa come risposta del sistema) e la risposta da parte dell’operatore | Servizio base (caratteristica obbligatoria): T ≤ 30” di attesa per il 90% delle chiamate |
Percentuale delle chiamate entranti perse | Percentuale delle chiamate pervenute e terminate prima di avere ottenuto risposta (misurato in percentuale rispetto al totale delle chiamate pervenute), inclusi i casi di abbandono da parte del chiamante per attesa superiore ai 120”. | Servizio base (caratteristica obbligatoria): P ≤ 10% delle chiamate entranti |
Tempo di risposta alle richieste via fax e/o e‐mail | Tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta e l’invio della risposta al recapito indicato dall’utente | Servizio base (caratteristica obbligatoria): T ≤ 36 ore solari per il 95% delle richieste (esclusi sabato, domenica e festivi) |
Per il conteggio dei parametri su indicati sarà considerato sufficiente un numero di chiamate rendicontate pari ad almeno 100 nell’arco di un mese di riferimento (tutte le richieste ricevute, nel caso di fax o e‐mail).
La responsabilità di rendicontare i parametri per la valutazione dei livelli di servizio, nei tempi e modalità indicati nel Capitolato Tecnico, spetta a Consip S.p.A. ovvero, per conto di Consip S.p.A., a un ente terzo individuato da Consip stessa.
Si precisa che i livelli di servizio indicati in tabella si riferiscono alla Convenzione nel suo insieme, cioè al totale delle richieste provenienti da tutte le Amministrazioni interessate.
2.10 Centri di servizio
Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.
Per i veicoli ad alimentazione tradizionale, GPL e Metano, il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.
Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale per i veicoli ad alimentazione tradizionale, GPL e Metano. Per i modelli a trazione elettrica, qualora offerti, il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 3 Centri di Servizio sul territorio nazionale per ciascuno dei veicoli offerti, specializzati per l’assistenza dei veicoli elettrici.
Il Fornitore dovrà comunque garantire l’assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale entro un tempo massimo pari a 7 Giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta di intervento.
Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).
Presso la rete di punti di assistenza gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario.
Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Consip o dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l’Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell’Amministrazione Assegnataria.
Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità della Convenzione relativo all’elenco dei Centri di Servizio.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.
Il numero totale dei Centri di Servizio (in attuazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico e di quelli eventualmente assunti in sede di Offerta Tecnica) deve rimanere pari ad almeno 3.000 per tutta la durata della convenzione e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze, affinché sia garantito il numero dei Centri di servizio indicati in sede di Offerta tecnica.
2.11 Revisione prezzi
I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità previsti dall’Allegato B al presente Capitolato e dallo Schema di Convenzione.
2.12 Restituzione del veicolo
Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.
I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato di usura” si intende il deterioramento del veicolo
dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dalla convenzione, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati.
Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra “normale usura” e “danno”.
NORMALE USURA | DANNO |
Verniciatura, Carrozzeria | |
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine | Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine |
Griglie, Paraurti | |
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento | Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione |
Pneumatici e cerchi | |
Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio | Pneumatici con danni, urti , crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione |
Fanali e cristalli | |
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale | Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale |
Specchi retrovisori e accessori esterni | |
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice | Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice |
Deformazione degli specchi | |
Selleria e rivestimento interno del tetto | |
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell’autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco | Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi |
Cruscotto, moquettes e pannelli interni | |
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall’uso | Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni |
Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall’Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, l’Amministrazione potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.
Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati (attivi o passivi), saranno addebitate per intero all’Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità di questa.
In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell’Amministrazione contraente, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.
Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all’allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Amministrazione contraente.
2.13 Percorrenze chilometriche
Durante la vigenza del contratto, l’Amministrazione sarà tenuta a inviare con cadenza semestrale informazioni circa il chilometraggio dei veicoli noleggiati.
Nel caso in cui dall’esame delle percorrenze si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all’Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.2.
Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.
Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all’Amministrazione i chilometri eccedenti la percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia; l’addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell’importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).
Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati [90.000 – 40.000] x 30% = 15.000 km).
Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:
P = (0,30*Canone*N)/km dove
P = costo per Km in eccesso o in difetto 0,30 = coefficiente di abbattimento
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa) N = durata del noleggio espressa in mesi
Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio
In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l’eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l’eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.
2.14 Facoltà di proroga
L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.
La proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km).
L’Amministrazione, prima di procedere con l’eventuale richiesta di proroga, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.
Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
3 Servizi a pagamento
Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nell’Offerta Economica del Fornitore, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:
‐ Autoveicolo sostitutivo di livello base, livello B e livello A;
‐ Assicurazione senza franchigie;
‐ Preassegnazione facoltativa;
‐ Rottamazione;
‐ Consegna a domicilio;
‐ Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive;
‐ Optional;
‐ Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro (c.d. black box);
‐ Fuel card.
3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello base
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, dietro pagamento degli importi previsti, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un servizio di veicolo sostitutivo di Livello base:
(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore ai 5 giorni lavorativi;
(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato;
(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.
Tale scelta dovrà essere comunicata al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura.
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni.
L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.
Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito solo sul territorio italiano.
Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà.
Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio. Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell’Allegato A al presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi, comunque reperiti dal Fornitore, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.
All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato ad eccezione di quanto previsto per optional e allestimenti speciali. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all’atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti
i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria.
Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Negli altri casi (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso) la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto di diritto, ex art. 1456 c.c. e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, alle tariffe di noleggio vigenti al momento per la tipologia del veicolo preso in noleggio ridotte del 20%.
L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc..
Sarà addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, ecc).
Per i veicoli sostitutivi è prevista la possibilità di elezione di domicilio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.7, che dovrà essere richiesta preventivamente al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura.
Il costo per la gestione della rinotifica di eventuali sanzioni amministrative sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.
3.2 Autoveicolo sostitutivo di Livello B
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione richiedente un veicolo sostitutivo entro 3 ore dalla richiesta, quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.
I veicoli sostitutivi potranno essere di segmento commerciale inferiore a quello del veicolo sostituito
I veicoli potranno avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.
L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, ecc).
Per i veicoli sostitutivi è prevista la possibilità di elezione di domicilio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.7, che dovrà essere richiesta preventivamente al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura.
Il costo per la gestione della rinotifica di eventuali sanzioni amministrative sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.
3.3 Autoveicolo sostitutivo di Livello A
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione richiedente un veicolo sostitutivo entro 3 ore dalla richiesta, quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.
I veicoli sostitutivi dovranno essere del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.
I veicoli potranno avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.
L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, ecc).
Per i veicoli sostitutivi è prevista la possibilità di elezione di domicilio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.7, che dovrà essere richiesta preventivamente al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura.
Il costo per la gestione della rinotifica di eventuali sanzioni amministrative sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.
3.4 Copertura assicurativa senza franchigie
Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 2.8), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto.
Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell’autoveicolo sostitutivo).
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore nell’Ordinativo di Fornitura.
Di seguito si riporta un riepilogo degli importi mensili per i servizi di cui ai par. 3.1, 3.2. 3.3 e 3.4.
Modello | Autoveicolo sostitutivo | Senza franchigia R.C.A. | Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale | ||
Livello base | Livello B | Livello A | |||
A1 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 22 Euro |
A2 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
A3 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 22 Euro |
A4 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
A5 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
A6 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 20 Euro |
B1 | 10 | 25 Euro | 45 Euro | 15 Euro | 22 Euro |
B2 | 10 | 25 Euro | 45 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
B3 | 10 | 25 Euro | 45 Euro | 20 Euro | 34 Euro |
B4 | 10 | 25 Euro | 45 Euro | 20 Euro | 36 Euro |
B5 | 10 | 25 Euro | 45 Euro | 20 Euro | 36 Euro |
B6 | 10 | 25 Euro | 45 Euro | 20 Euro | 36 Euro |
B7 | 10 | 25 Euro | 45 Euro | 20 Euro | 36 Euro |
B8 | 10 | 25 Euro | 45 Euro | 20 Euro | 36 Euro |
B9 | 10 | 25 Euro | 45 Euro | 15 Euro | 20 Euro |
C1 | 12 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 15 Euro |
C2 | 12 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 20 Euro |
C3 | 12 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 20 Euro |
C4 | 12 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
C5 | 12 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 35 Euro |
C6 | 12 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 35 Euro |
C7 | 12 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 22 Euro |
C8 | 12 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
D1 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 30 Euro |
D2 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 32 Euro |
D3 | 8 | 25 Euro | 45 Euro | 20 Euro | 35 Euro |
D4 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 22 Euro |
E1 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 30 Euro |
E2 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 32 Euro |
E3 | 8 | 25 Euro | 45 Euro | 20 Euro | 35 Euro |
E4 | 8 | 20 Euro | 30 Euro | 15 Euro | 22 Euro |
3.5 Preassegnazione facoltativa
In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l’Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.
Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli in preassegnazione di sua proprietà.
Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico; sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici.
I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.
I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, ecc.).
In caso di indisponibilità di un veicolo della categoria richiesta, il Fornitore dovrà consegnare un veicolo della categoria superiore allo stesso prezzo, salvo poi sostituirlo non appena possibile con la categoria richiesta.
Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. In questo caso, sia le officine di cui dispone che determinati aspetti del servizio (tempi e modalità di intervento su strada, riparazioni, etc.) potranno essere diversi da quelli stabiliti dal Fornitore e dal presente Capitolato.
Il Fornitore è tenuto comunque a fornire tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio.
Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.
Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.
Le categorie di veicoli in preassegnazione facoltativa e i canoni mensili sono descritti nella tabella seguente:
Categoria | Descrizione | (Euro/mese IVA esclusa) |
Piccola | Segmento commerciale A o B | 700,00 |
Media | Segmento commerciale C | 900,00 |
Il Fornitore, al momento della stipula, potrà offrire delle tariffe inferiori a quelle sopra riportate.
Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.
È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite, con le modalità previste al paragrafo 2.13.
Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione
(es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, ecc).
In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.
Per i veicoli in preassegnazione è prevista la possibilità di elezione di domicilio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.7. Tale servizio dovrà essere richiesto preventivamente al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura.
3.6 Rottamazione
Il Fornitore è tenuto a fornire alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, un servizio di ritiro e rottamazione degli autoveicoli usati di proprietà, in possesso delle Amministrazioni prima della stipula della Convenzione.
Potrà essere richiesta la rottamazione di un solo veicolo per ogni veicolo ordinato in noleggio.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura; a fronte di tale servizio, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento dell’importo unitario di Euro 200,00 (duecento/00) più IVA per veicolo o altro importo inferiore eventualmente indicato dal Fornitore in sede di stipula.
L’Amministrazione Contraente riporterà nel modulo di “Richiesta servizio di rottamazione”, messo a disposizione dal Fornitore e da allegare all’Ordinativo di Fornitura, l’elenco dei veicoli oggetto di ritiro indicandone il modello, la data di immatricolazione, la località di stazionamento e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto espletamento del servizio.
Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua integrazione. Una volta ricevute tali integrazioni, il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 Giorni lavorativi dalla data di disponibilità riportata sul modulo di “Richiesta servizio di rottamazione”, salvo accordi presi direttamente con l’Amministrazione.
Il mancato ritiro entro i tempi stabiliti comporterà l’addebito delle penali al Fornitore previste nello schema di Convenzione.
Il servizio di ritiro e rottamazione sarà regolato da procedure a parte previamente concordate con il Fornitore.
Gli autoveicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore o da un altro soggetto al quale il Fornitore abbia affidato il servizio di rottamazione. Resta ferma la completa responsabilità del Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente.
Gli autoveicoli da rottamare saranno consegnati privi di coperture assicurative. Il Fornitore, o il soggetto al quale sia stato affidato il servizio di rottamazione, dichiarerà per iscritto di assumersi ogni responsabilità civile e penale all’atto del ritiro, sollevando l’Amministrazione Contraente da ogni responsabilità.
Il Fornitore provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione e fornirà all’Amministrazione Contraente o Assegnataria copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione.
Il pagamento del servizio di rottamazione degli autoveicoli ritirati sarà fatturato dal Fornitore separatamente.
3.7 Consegna a domicilio
L’Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli presso la sede dell’Amministrazione Assegnataria.
Il costo di questo servizio è pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura.
Il Fornitore potrà offrire il servizio di riconsegna del veicolo con prelievo dalla sede dell’Amministrazione a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.
3.8 Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive
Qualora l’Amministrazione Contraente o l’Assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.
I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all’allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria.
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà:
- richiedere l’allestimento GPL o Metano, previa conferma da parte del Fornitore sulla possibilità tecnica/costruttiva e di omologazione, per i veicoli con caratteristiche tecniche diverse da quelli previsti nei Lotti 4 e 5;
- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interni od esterni;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l’Amministrazione.
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria non potrà comunque:
- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare o eliminare sistemi di sicurezza installati o altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice;
- apportare modifiche che alterino l’omologazione del veicolo.
Qualora l’allestimento speciale richiesto dall’Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, l’immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la normativa vigente.
Nel caso l’allestimento speciale richiesto comporti un allungamento dei termini massimi di consegna (di cui al precedente par. 2.1), tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente. In questo caso, la seconda data di consegna (di cui al par. 2.2), decorrerà dal nuovo termine pattuito.
Saranno a totale carico dell’Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.
Il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci:
- allestimento;
- immatricolazione e omologazione;
- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti;
- ripristino del veicolo a fine contratto.
Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all’Amministrazione per tutta la durata del contratto, anche eventualmente prorogato.
L’Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi oggetto di allestimento e riconoscere al fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.
Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all’Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante.
Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 2.12 del presente Capitolato.
3.9 Optional
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti in convenzione per ogni veicolo.
Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 20% del valore dell’ordinativo.
L’aumento del canone conseguente alla richiesta di optional sarà effettuato con le modalità riportate nell’Allegato B al presente Capitolato tecnico.
Il Fornitore, in sede di stipula, potrà offrire uno sconto da applicare ai prezzi di listino degli optional delle Case costruttrici dei veicoli offerti.
3.10 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base
Tutti i veicoli, a eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) di livello base, indicati dal Fornitore in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.
Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l’utilizzo dei veicolo, quali ad esempio:
• memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
• memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
• memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
• di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi.
Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall’installazione dei medesimi dispositivi.
I dati registrati dovranno essere resi disponibili all’Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.
I dati registrati saranno di proprietà dell’Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione ordinante.
Con l’invio dell’Ordinativo, l’Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro” e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l’erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta
Qualora l’Amministrazione Contraente o Assegnataria non desideri l’installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, in fase di invio dell’Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, compilando l’apposito campo previsto sull’Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio di cui al presente paragrafo non sarà dovuto.
3.11 Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, in aggiunta a quanto previsto per la fornitura del dispositivo di livello base, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione richiedente un dispositivo che consenta la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri. Tali dispositivi saranno indicati dal Fornitore in sede di stipula e saranno conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.
Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall’installazione dei medesimi dispositivi.
I dati registrati dovranno essere resi disponibili all’Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di dettaglio e anche a livello aggregato attraverso report specifici.
I dati registrati saranno di proprietà dell’Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione ordinante.
Con l’invio dell’Ordinativo, l’Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro” e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l’erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta
Qualora l’Amministrazione Contraente o Assegnataria non desideri l’installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, in fase di invio dell’Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, compilando l’apposito campo previsto sull’Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio di cui al presente paragrafo non sarà dovuto.
4 Fuel card
Il servizio può essere richiesto per tutti i modelli ad eccezione di quelli ad alimentazione elettrica.
Il Fornitore, ove richiesto, dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni che abbiano ordinato un numero di veicoli minimo pari a 20, un servizio che prevede la consegna di Fuel card dotate di banda magnetica o microchip con PIN, da utilizzare come strumento di pagamento per la fornitura del carburante per autotrazione presso l’intera rete italiana dei punti vendita resa disponibile dal Fornitore appositamente abilitati (dotati di terminale POS). Il Fornitore avrà la facoltà di accettare richieste di fuel card per ordini inferiori a 20 veicoli.
Il Fornitore sarà tenuto a :
a) garantire che il carburante fornito ai sensi della Convenzione sia conforme alle norme di legge in vigore;
b) garantire la permanenza, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, di almeno 2.000 punti vendita provvisti di accettatori di Fuel card anche attraverso più circuiti.
Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più punti vendita, il Fornitore s’impegna a sostituirli entro 30 (trenta) giorni solari dalla disdetta, anche attraverso altri circuiti, affinché sia garantito il numero dei punti vendita tecnica minimo previsto.
Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:
a) essere dotata di banda magnetica o microchip;
b) essere abbinabile alla targa del veicolo;
c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso (PIN);
d) essere idonea all’erogazione del carburante previa esibizione da parte dell’utilizzatore;
e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall’utilizzatore al momento del rifornimento.
Le Fuel card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:
‐ numero o codice della carta;
‐ targa dell’automezzo;
‐ data e ora del rifornimento;
‐ nome commerciale (o codice impianto) e località dell’Area di servizio;
‐ tipo di carburante;
‐ quantità erogata;
‐ indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
‐ prezzo unitario del carburante erogato;
‐ numero della transazione.
Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alle Amministrazioni Contraenti:
▪ con cadenza mensile;
▪ in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte dell’Amministrazione ad aree protette di siti Internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite altro sistema concordato tra le parti;
▪ il Fornitore dovrà, inoltre, offrire un servizio di reporting sul carburante comprensivo di segnalazioni delle anomalie riscontrate (alert) nei consumi rilevati (es. tipologia differente di carburante rispetto all’alimentazione del mezzo, quantità eccedente la capacità del serbatoi, etc.).
Al momento del pagamento tramite Fuel card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.
Sulle Fuel card dovrà essere indicato il nome commerciale o il logo o altri eventuali segni distintivi del circuito di riferimento del punto vendita dove la card sarà utilizzabile.
Il Fornitore si impegna a consegnare le Fuel card ed i relativi PIN alle Amministrazioni Contraenti entro 15 (quindici) giorni dalla data di Consegna della vettura presso il Luogo di Consegna indicato dall’Amministrazione. Entro lo stesso termine il Fornitore si impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel card consegnate per tutta la durata delle carta stesse.
In caso di segnalazioni di malfunzionamenti delle Fuel card da parte delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle medesime carte entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione.
In caso di smarrimento o di furto delle Fuel card, l’utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all’Autorità competente e ne darà comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità delle Fuel card smarrite o rubate e a sostituire le medesime entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione.
Il costo della nuova emissione è pari a 10 Euro Iva esclusa, per singola carta.
Le Fuel card sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell’utilizzatore dell’avvenuto smarrimento o furto delle Fuel card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell’Amministrazione Contraente.
Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile per l’Amministrazione, ai sensi del citato D.M., richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.
È previsto un canone mensile per la gestione della Fuel card pari a 2,00 euro (IVA esclusa), per singola carta.
Il Costo del carburante sarà pari a quello individuato sulla colonnina al momento del rifornimento senza alcuno sconto.
Il Fornitore, in sede di stipula, potrà offrire un canone mensile per la gestione della Fuel card inferiore a quello sopra riportato e uno sconto da applicare ai prezzi del carburante sulla colonnina.
L’Amministrazione per poter accedere al servizio, nell’Ordinativo di Fornitura, dovrà autorizzare preventivamente il Fornitore alla cessione del credito.
È previsto il blocco della Fuel card da parte del Fornitore, previo un preavviso di almeno 30 gg. solari, nel caso in cui ci sia un ritardo nel pagamento dell’importo relativo al carburante da parte dell’Amministrazione rispetto al termine di pagamento previsto in Convenzione.
La Fuel card potrà essere riattivata successivamente dal Fornitore entro 15 giorni solari dalla data di comunicazione dell’Amministrazione di avvenuto pagamento.
La fatturazione dell’importo del carburante potrà avvenire nei seguenti modi, a scelta del Fornitore (da indicare in sede di offerta economica):
a. a conguaglio ovvero in funzione di un canone mensile presunto in funzione dei chilometri medi per mese (calcolati in base al contratto scelto) e in funzione del consumo di carburante dichiarato dalla casa costruttrice del veicolo ordinato dall’Amministrazione. In tale caso, periodicamente (mensilmente,
bimestralmente o trimestralmente) dovrà essere effettuato un conguaglio tra quanto pagato dall’Amministrazione ed il consumo effettivo del carburante nel periodo di riferimento;
b. a consuntivo ovvero il Fornitore fatturerà all’Amministrazione i costi relativi al consumo effettivo di carburante registrati nel periodo di riferimento (mensile, bimestrale o trimestrale).
5 Verifiche ispettive
Fermo restando il diritto delle Amministrazioni, durante l’efficacia dei contratti di fornitura, di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, sull’adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore, fino agli importi massimi previsti nel Disciplinare di Gara e nella Convenzione.
Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Allegato C ‐ Schema delle Verifiche Ispettive), ivi inclusi quelli eventualmente risultanti dall’offerta tecnica migliorativa, se presentata dal Fornitore aggiudicatario.
Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.
Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.
Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore e l’Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.
L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.
Il Fornitore è tenuto a consegnare, all’organismo di ispezione indicato dalla Consip S.p.A., le informazioni necessarie all’espletamento dell’attività di controllo. Il Fornitore è tenuto inoltre a consentire il libero accesso alle proprie strutture o mezzi, quando questo sia necessario per l’espletamento delle attività di cui sopra.
6 Gestione delle contestazioni
Qualora lo ritengano opportuno, le Amministrazioni potranno segnalare per iscritto al Fornitore, e per conoscenza alla Consip S.p.A., le carenze riscontrate relative ai servizi resi.
Il Fornitore è tenuto a inviare alle Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni Assegnatarie le proprie deduzione entro 5 Giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.
In mancanza di tali deduzioni il reclamo si intenderà accettato.
7 Flussi dati di alimentazione del sistema
Il Fornitore dovrà inviare, in conformità a quanto specificato nell’allegato D “Flusso dati di alimentazione del sistema”, le informazioni relative agli Ordinativi di Fornitura.
L’invio parziale dei dati richiesti verrà considerato come mancato invio ai fini delle applicazioni delle penali previste.
Eventuali ulteriori richieste in termini di flusso di dati saranno concordate con il Fornitore.
8 Allegati al Capitolato Tecnico
La Consip S.p.A. si riserva la facoltà, anche dopo la aggiudicazione della gara, di revisionare, modificare o integrare i moduli di cui agli allegati al presente Capitolato Tecnico.
- “A” Caratteristiche tecniche dei veicoli;
- “B” Adeguamento e rivalutazione dei canoni;
- “C” Schema delle verifiche ispettive;
- “D” Flusso dati di alimentazione del sistema.
Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni
Allegato 5 – Capitolato Tecnico
38 di 38
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI
Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche e gli allestimenti minimi dei veicoli oggetto di gara.
Per la definizione della cilindrata verrà considerata la cilindrata effettiva del motore in centimetri cubici (cc) e non le motorizzazioni indicate dalla casa costruttrice con le quali è comunemente denominato il modello.
L’alimentazione benzina con impianto di alimentazione a metano o GPL, dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza, con un serbatoio che garantisca un’autonomia di almeno 200 km. Le vetture potranno essere prodotte con l’impianto a gas sia direttamente dal costruttore del veicolo sia allestite successivamente (aftermarket). In entrambi i casi l’offerente dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni previste nella convenzione.
Per i veicoli a doppia alimentazione il livello di emissioni di CO2 riportato è pari a quello correlato all’alimentazione da carburante alternativo.
Qualora non siano presenti indicazioni relative al colore, la colorazione minima è quella pastello. Il fornitore potrà mettere a disposizione delle amministrazioni che ne facciano richiesta anche colori a pagamento, come previsto al par. 3.9 del capitolato tecnico.
LOTTO 1 VETTURE OPERATIVE
Modello A1: City car compatta benzina
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.350 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.300 e 3.699 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Cassetta di pronto soccorso |
Climatizzatore Manuale | Giubbotto fluorescente |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Dotazioni previste dal codice della strada |
Modello A2: City car compatta diesel
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.500 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.300 e 3.699 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Cassetta di pronto soccorso |
Climatizzatore Manuale | Giubbotto fluorescente |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Dotazioni previste dal codice della strada |
Modello A3: Vettura piccola a trazione integrale
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 55 |
Alimentazione | Benzina o Diesel |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.400 e 4.059 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.700 |
Trazione | Integrale (permanente, automatica o inseribile) |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Dotazioni previste dal codice della strada |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Climatizzatore Manuale | Cassetta di pronto soccorso |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Modello A4: Vettura media a trazione integrale
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 80 |
Alimentazione | Benzina o Diesel |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.060 e 4.480 |
Altezza in mm | Non inferiore a 1. 570 |
Trazione | Integrale (permanente, automatica o inseribile) |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Cassetta di pronto soccorso |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Manuale | Dotazioni previste dal codice della strada |
Modello A5: Vettura a propulsione ibrida
(offerta facoltativa oggetto di attribuzione di punteggio tecnico ed economico)
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.800 e 4.800 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Dotazioni previste dal codice della strada |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Climatizzatore Manuale | Cassetta di pronto soccorso |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Modello A6: Vettura piccola elettrica
(offerta facoltativa oggetto di attribuzione di punteggio tecnico ed economico)
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 15 |
Trazione | Elettrica 100% |
Porte | Non inferiore a 2 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 2.600 e 3.849 |
Autonomia in km | Non inferiore a 70 |
LOTTO 2 VETTURE INTERMEDIE
Modello B1: City car Benzina
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.400 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.700 e 4.099 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Climatizzatore Manuale | Cassetta di pronto soccorso |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Dotazioni previste dal codice della strada |
Modello B2: City car diesel
Cilindrata in cc
Potenza in KW Alimentazione Porte
Posti
Lunghezza in mm
Livello di emissioni di CO2 (g/km)
Servosterzo
Airbag lato guida e passeggero
Caratteristiche strutturali
Non superiore a 1.500 Non inferiore a 50 Diesel
5
5
Compreso tra 3.700 e 4.099 Non superiore a 130
Allestimenti minimi ed obbligatori
Chiusura Centralizzata Autoradio
Dotazioni previste dal codice della strada Cassetta di pronto soccorso
Alza Cristalli Anteriori Elettrici Giubbotto fluorescente Climatizzatore Manuale
Modello B3: Vettura piccola diesel
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 70 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.550 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.200 e 4.450 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Climatizzatore Manuale | Cassetta di pronto soccorso |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Immobilizer (o equivalente) | Dotazioni previste dal codice della strada |
Modello B4: Vettura media diesel
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 75 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza | Compreso tra 4.451 e 4.800 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.550 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Poggiatesta posteriori |
Immobilizer (o equivalente) | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Cassetta di pronto soccorso |
Fendinebbia | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Automatico | Dotazioni previste dal codice della strada |
Vernice metallizzata o equivalente (almeno 2 colori) |
Modello B5: Vettura media diesel 90 KW (per gli usi consentiti dalle norme in vigore)
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non inferiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 90 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza | Compreso tra 4.451 e 4.800 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.550 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Poggiatesta posteriori |
Immobilizer (o equivalente) | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Cassetta di pronto soccorso |
Fendinebbia | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Automatico | Dotazioni previste dal codice della strada |
Vernice metallizzata o equivalente (almeno 2 colori) |
Modello B6: Vettura Multispazio
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 65 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.100 e 4.700 |
Altezza in mm | Non inferiore a 1.600 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Dotazioni previste dal codice della strada | Cassetta di pronto soccorso |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Manuale |
Modello B7: Vettura 3 volumi diesel
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 75 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.500 e 4.800 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Poggiatesta posteriori |
Immobilizer (o equivalente) | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Cassetta di pronto soccorso |
Fendinebbia | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Automatico | Dotazioni previste dal codice della strada |
Vernice metallizzata o equivalente (almeno 2 colori) |
Modello B8: Vettura 3 volumi diesel 90 KW (per gli usi consentiti dalle norme in vigore)
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non inferiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 90 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.500 e 4.800 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Poggiatesta posteriori |
Immobilizer (o equivalente) | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Cassetta di pronto soccorso |
Fendinebbia | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Automatico | Dotazioni previste dal codice della strada |
Vernice metallizzata o equivalente (almeno 2 colori) |
Modello B9: Vettura media elettrica
(offerta facoltativa oggetto di attribuzione di punteggio tecnico ed economico)
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 25 |
Trazione | Elettrica 100% |
Porte | 4 o 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.850 e 5.000 |
Autonomia in km | Non inferiore a 70 |
LOTTO 3 VEICOLI COMMERCIALI
Modello C1: Furgone piccolo derivato da autovettura
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compresa tra 3.500 e 4.600 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.600 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 0,8 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 150 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag Lato Guidatore | Dotazioni previste dal codice della strada |
Climatizzatore Manuale | Giubbotto fluorescente |
Cassetta di pronto soccorso |
Modello C2: Furgone piccolo
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.700 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compresa tra 3.800 e 4.199 |
Altezza in mm | Non inferiore a 1.600 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 2 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 150 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag Lato Guidatore | Dotazioni previste dal codice della strada |
Climatizzatore Manuale | Giubbotto fluorescente |
Cassetta di pronto soccorso | Chiusura centralizzata |
Modello C3: Multifunzione trasporto merci
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non inferiore a 1.200 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compresa tra 4.200 e 4.500 |
Altezza in mm | Non inferiore a 1.785 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 2,7 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Cassetta di pronto soccorso |
Chiusura centralizzata | Giubbotto fluorescente |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Dotazioni previste dal codice della strada |
Climatizzatore Manuale |
Modello C4: Multifunzione trasporto persone e merci
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non inferiore a 1.200 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.200 e 4.500 |
Altezza in mm | Compreso tra 1.800 e 2.200 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 0,6 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
ABS | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Servosterzo |
Chiusura centralizzata | Giubbotto fluorescente |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Dotazioni previste dal codice della strada |
Climatizzatore Manuale | Cassetta di pronto soccorso |
Modello C5: Furgone Grande
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 80 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.900 e 6.000 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 8,0 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
ABS | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Servosterzo |
Chiusura centralizzata | Giubbotto fluorescente |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Dotazioni previste dal codice della strada |
Climatizzatore Manuale | Cassetta di pronto soccorso |
Modello C6: Furgone per trasporto persone
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 80 |
Alimentazione | Diesel |
Posti (incluso conducente) | Non inferiore a 9 |
Altezza in mm | Compreso tra 2.100 e 2.550 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
ABS | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Servosterzo |
Chiusura centralizzata | Giubbotto fluorescente |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Dotazioni previste dal codice della strada |
Climatizzatore Manuale | Cassetta di pronto soccorso |
Modello C7: Furgone piccolo elettrico
(offerta facoltativa oggetto di attribuzione di punteggio tecnico ed economico)
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 10 |
Alimentazione | Propulsione elettrica 100% |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.000 e 3.799 |
Autonomia in km | 60 |
Portata utile in kg | Non inferiore a 250 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 1,0 |
Modello C8: Furgone medio elettrico
(offerta facoltativa oggetto di attribuzione di punteggio tecnico ed economico)
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 20 |
Alimentazione | Propulsione elettrica 100% |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.800 e 4.800 |
Autonomia in km | 60 |
Portata utile in kg | Non inferiore a 450 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 2,5 |
LOTTO 4 VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL
Modello D1: City car compatta benzina/GPL
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.400 |
Potenza in KW | Non inferiore a 40 |
Alimentazione | Benzina – con impianto di alimentazione a propulsione gas di petrolio liquefatto (GPL) conforme alla normativa vigente |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.300 e 3.699 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.650 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Cassetta di pronto soccorso |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Dotazioni previste dal codice della strada | Climatizzatore Manuale |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Modello D2: City car benzina/GPL
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina – con impianto di alimentazione a propulsione gas di petrolio liquefatto (GPL) conforme alla normativa vigente |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.700 e 4.099 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.650 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Airbag lato guida e passeggero | Chiusura Centralizzata |
Servosterzo | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Cassetta di pronto soccorso |
Climatizzatore Manuale | Giubbotto fluorescente |
Dotazioni previste dal codice della strada |
Modello D3: Vettura benzina/GPL
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 70 |
Alimentazione | Benzina – con impianto di alimentazione a propulsione gas di petrolio liquefatto (GPL) conforme alla normativa vigente |
Porte | 4 o 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.100 e 4.800 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.850 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Cassetta di pronto soccorso | Immobilizer (o equivalente) |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Manuale | Dotazioni previste dal codice della strada |
Vernice metallizzata o equivalente (almeno 2 colori) |
Modello D4: Veicolo commerciale Multifunzione benzina/GPL
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina – con impianto di alimentazione a GPL conforme alla normativa vigente |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compresa tra 4.000 e 4.450 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 2,5 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Cassetta di pronto soccorso |
Chiusura Centralizzata | Giubbotto fluorescente |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Dotazioni previste dal codice della strada |
Climatizzatore Manuale |
LOTTO 5 VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO
Modello E1: City car compatta benzina/metano
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.400 |
Potenza in KW | Non inferiore a 40 |
Alimentazione | Benzina – con impianto di alimentazione a metano, conforme alla normativa vigente |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.300 e 3.699 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.650 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Vernice pastello |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Dotazioni previste dal codice della strada | Cassetta di pronto soccorso |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Manuale |
Modello E2: City car benzina/metano
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina – con impianto di alimentazione a metano, conforme alla normativa vigente |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.700 e 4.099 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.650 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Dotazioni previste dal codice della strada | Cassetta di pronto soccorso |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Manuale |
Modello E3: Vettura benzina/metano.
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 70 |
Alimentazione | Benzina – con impianto di alimentazione a metano, conforme alla normativa vigente |
Porte | 4 o 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.100 e 4.800 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.850 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Immobilizer (o equivalente) | Cassetta di pronto soccorso |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Giubbotto fluorescente |
Climatizzatore Manuale | Dotazioni previste dal codice della strada |
Vernice metallizzata o equivalente (almeno 2 colori) |
Modello E4: Veicolo commerciale Multifunzione benzina/ Metano
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina – con impianto di alimentazione a metano conforme alla normativa vigente |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compresa tra 4.000 e 4.450 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 2,5 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida | Dotazioni previste dal codice della strada |
Air Bag Lato Passeggero | Giubbotto fluorescente |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Chiusura Centralizzata |
Climatizzatore Manuale | Cassetta di pronto soccorso |
SCHEDE TECNICHE (da produrre tra i documenti per la stipula)
Per ogni modello offerto, il Fornitore compilerà la scheda sotto riportata per i modelli ad alimentazione tradizionale, GPL e Metano:
Società | |
Lotto | |
MODELLO ‐ (Denominazione modello) | |
CARROZZERIA (Carrozzeria di omologazione) | |
MOTORE | |
Cilindrata | |
Potenza massima KW (CV) giri/min | |
Livello ecologico | |
Alimentazione | |
TRASMISSIONE | |
Trazione | |
Cambio | |
RUOTE | |
Pneumatici | |
DIMENSIONI | |
Porte | |
Posti | |
Passo (mm) | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) | |
Capacità bagagliaio min. / max. (dm3) | |
PRESTAZIONI (ove applicabile, solo per i Lotti 1, 2, 4 e 5) | |
Velocità max. (km/h) | |
Accelerazione 0 ‐ 100 km/h (sec.) | |
CONSUMI (esclusi i modelli a trazione elettrica) | |
Urbano | |
Extra urbano | |
Combinato | |
Emissioni di CO2 (g/km) | |
VANO DI CARICO (solo per il Lotto 3 ed i modelli D4 ed E4) | |
Portata utile (kg) | |
Volume di carico (m3) | |
DOTAZIONI DI SERIE | |
Modelli a trazione elettrica
Società | |
Lotto | |
MODELLO ‐ (Produttore/trasformatore, marca e modello) | |
CARROZZERIA (Carrozzeria di omologazione) | |
MOTORE | |
Tipo | |
Potenza massima Kw/CV | |
Coppia massima | |
TRASMISSIONE | |
Trazione | |
Servosterzo (tipo) | |
RUOTE | |
Pneumatici | |
DIMENSIONI | |
Porte | |
Posti | |
Passo (mm) | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) | |
Capacità bagagliaio min. / max. (dm3) | |
PRESTAZIONI | |
Velocità max. (km/h) | |
BATTERIA | |
Batteria (tipologia, numero di celle, peso)) | |
Autonomia (km) | |
Ricarica standard (tensione V, durata h) | |
Ricarica rapida (tensione V, durata h) | |
Cavo di ricarica (m) | |
VANO DI CARICO (solo per i modelli C7 ed C8) | |
Portata utile (kg) | |
Volume di carico (m3) | |
DOTAZIONI DI SERIE | |
ADEGUAMENTO E RIVALUTAZIONE DEI CANONI
I canoni offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nel corso di validità della Convenzione e nel corso di validità dei singoli contratti attuativi, nei limiti e con le modalità di seguito illustrate.
REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE
Revisione dei canoni durante la vigenza della convenzione per variazione dell’indice dei prezzi al consumo
I canoni saranno sottoposti a revisione con cadenza annuale, ai sensi dell’art 115 del D.Lgs. 163/2006. La revisione comporterà una variazione dei canoni dei veicoli ancora da noleggiare, senza alcun effetto sui canoni degli autoveicoli già in noleggio.
La revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dalla Consip S.p.A..
Ai canoni verrà applicato l’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
Qualora tale indice non fosse disponibile, si farà riferimento all'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), comprensivo dei tabacchi, pubblicato nel mese di adeguamento.
La prima revisione verrà effettuata trascorsi sei mesi dall’attivazione della convenzione.
Adeguamento dei canoni durante la vigenza della convenzione per variazioni di listino
I canoni di noleggio potranno essere adeguati:
‐ in caso di variazioni di listino del veicolo offerto, a partire dal terzo mese dall’attivazione della Convenzione;
‐ in seguito alla sostituzione di un veicolo in convenzione con un nuovo modello.
Tali variazioni saranno applicabili solo ai veicoli non ancora ordinati e quindi non avranno alcun effetto sui canoni degli autoveicoli già in noleggio.
La variazione al canone per effetto delle formule di adeguamento sotto descritte, verrà applicata solo se la differenza tra il canone originario e quello modificato sarà superiore a +/‐ 1%.
Variazioni di listino del veicolo offerto
La formula è la seguente:
Dove:
Cr = canone di noleggio rivalutato
Cr = Co +(PLI)*Cfa
PLI = delta listino/listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente)
Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente) Co = Canone di noleggio indicato nell’offerta economica o in vigore
Cfa = 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)
Esempio: caso di aumento del prezzo di listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00 Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 15.500,00
Delta listino = € 500,00 PLI = 0,033
Co = € 410,00 Cfa = € 184,50
Cr = 410 + (0,033*184,5) = € 416,09
Esempio: caso di diminuzione del listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00 Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 14.500,00
Delta listino = ‐ € 500,00 PLI = ‐ 0,033
Co = € 410,00 Cfa = € 184,50
Cr = 410 + (‐ 0,033*184,5) = € 403,91
Sostituzione di un veicolo in convenzione con un nuovo modello o restyling
CASO 1 ‐ Stesso modello/nuovo listino (restyling)
La formula è la seguente:
Dove:
Cr = canone di noleggio rivalutato
Cr = Co +(PLI)*Cfa
PLI = delta listino/listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente)
Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente) Co = Canone di noleggio indicato nell’offerta economica o in vigore
Cfa = 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)
Esempio: caso di aumento del prezzo di listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00 Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 15.500,00
Delta listino = € 500,00 PLI = 0,033
Co = € 410,00 Cfa = € 184,50
Cr = 410 + (0,033*184,5) = € 416,09
Esempio: caso di diminuzione del listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00 Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 14.500,00
Delta listino = ‐ € 500,00 PLI = ‐ 0,033
Co = € 410,00 Cfa = € 184,50
Cr = 410 + (‐ 0,033*184,5) = € 403,91
CASO 2 - Nuovo modello/nuovo listino
a) In caso di aumento del prezzo di listino, la formula è la seguente:
Cr = 0,85*[(PLI)*Cfa]+Co
Dove:
Cr = canone di noleggio rivalutato
PLI = delta listino/listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente) Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell’offerta o precedente) Co= Canone di noleggio indicato nell’offerta economica o in vigore
Cfa= 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione) 0,85= recupero dell’ammortamento dovuto al valore residuo più alto di un nuovo modello
Esempio: caso di aumento del prezzo di listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 15.000,00 Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 16.500,00
Delta listino = € 1.500,00 PLI = 0,1
Co = € 410,00 Cfa = € 184,50
Cr = 0,85*[(0,1*184,5) + 410 = € 425,68
b) In caso di diminuzione del prezzo di listino, la formula è la seguente:
Cr = 1,15*[(PLI)*Cfa]+Co
Dove:
Cr= canone di noleggio rivalutato PLI= (delta/listino originale)
Delta listino = (nuovo listino) – (listino originale indicato nell’offerta economica) Co= Canone di noleggio indicato in sede di offerta
Cfa= 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)
1,15 = recupero dell’ammortamento dovuto al valore residuo più alto di un nuovo modello Esempio: caso di diminuzione del listino:
Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell’offerta: € 16.500,00 Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 15.000,00
Delta listino = ‐ € 1.500,00 PLI = ‐ 0,1
Co = € 410,00 Cfa = € 184,50
Cr = 1,15*(‐ 0,1*184,5) + 410 = € 388,78
REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Revisione dei canoni durante la vigenza dei contratti attuativi per variazione dell’indice dei prezzi al consumo
Trascorsi 12 mesi dall’attivazione dei singoli contratti, i canoni saranno sottoposti a revisione con cadenza annuale, ai sensi dell’art 115 del D.Lgs. 163/2006. La revisione comporterà una variazione dei canoni dei singoli contratti.
La revisione sarà operata sulla base di una istruttoria condotta dalle Amministrazioni Contraenti. Ai canoni sarà applicato l’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
Qualora tale indice non fosse disponibile, si farà riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), comprensivo dei tabacchi, pubblicato nel mese di adeguamento.
Variazioni dei canoni e oneri straordinari
Saranno possibili variazioni dei canoni, in aumento o diminuzione, nel corso di validità dei contratti attuativi per eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, quali variazioni della tassa di possesso, istituzioni di eventuali oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l’utilizzo dei veicoli, comunque oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni ufficiali (Gazzetta Ufficiale).
Tali variazioni saranno applicate immediatamente e dovranno essere comunicate alla Consip e all’Amministrazione contraente prima della loro fatturazione.
AUMENTO DEL CANONE PER RICHIESTA DI OPTIONAL AGGIUNTIVI
Oltre alle variazioni del canone nei casi sopra contemplati, qualora l’Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria richieda, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional aggiuntivi a quelli già presenti sul veicolo in Convenzione, il canone di riferimento sarà aumentato dell’importo derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali calcolate sul prezzo di listino dell’optional al netto di IVA:
Contratto di 36 mesi: 2,8 %
Contratto di 48 mesi: 2,1 %
Contratto di 60 mesi: 1,7 %
Contratto di 72 mesi: 1,5 %.
Resta inteso che le variazioni sugli allestimenti riguardano optional o accessori esclusivamente previsti dal costruttore.
In ogni caso l’importo di aumento del canone dovrà essere immediatamente comunicato alla Amministrazione contraente, che si riserverà il diritto di accettare o di non procedere a ordinare tali optional.
Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in capitolato | Riferimenti Capitolato/ Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale | |
A ‐ Qualità del processo di esecuzione dell’ordine | A1 ‐ Consegna dei veicoli | • 150 giorni solari per i veicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida • 180 giorni solari per i veicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a propulsione elettrica I tempi di consegna inizieranno a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'ordine. N.B. I tempi massimi di consegna potrebbero essere prorogati di 15 giorni solari se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni solari se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto. | Capitolato Tecnico § 2.1 | Confronto tra data irrevocabilità ordine e data di consegna | Ordinativo di fornitura, Comunicazione data del fornitore, DDT e Verbale di consegna | Conformità: • T < 150 gg • T < 180 gg Conforme con osservazioni: • T=150 gg • T=180 gg Non Conformità Lieve: • 150 gg < T ≤ 150 + 15 gg • 180 gg < T ≤ 180 + 30 gg Non Conformità Importante: • 150 gg + 15 gg < T ≤ 150 gg +30 gg • 180 gg + 30 < T ≤ 180 gg + 45 gg Non Conformità Grave: • T > 150 gg +30 gg • T > 180 gg + 45 gg | SI |
A2 ‐ Rottamazione (se applicabile) | Il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 gg lavorativi dalla data di invio della documentazione completa necessaria per la rottamazione, salvo accordi presi direttamente con il Fornitore. | Capitolato Tecnico § 3.6 | Confronto data concordata di ritiro del veicolo da rottamare ed effettiva data ritiro | Allegato modulo "Richiesta Servizio di Rottamazione", comunicazione della completezza dell'informazione e verbale di rottamazione | Conformità: T ≤ 15 gg oppure T ≤ T concordato Non conformità grave: T > 15 gg oppure T > T concordato | SI | |
B ‐ Qualità del prodotto/servizio fornito | B1 ‐ Requisiti di Conformità dei veicoli | Corrispondenza tra il veicolo consegnato e quello ordinato. | Capitolato Tecnico § 1.3 | Confronto tra prodotto consegnato e quello ordinato | Ordinativo di Fornitura, DDT e Verbali di consegna | Conformità: prodotto pienamente corrispondente Conforme con osservazioni: prodotto corrispondente, con rilievi nel verbale di accettazione che non implichino integrazioni della fornitura o manutenzioni o modifiche alla vettura consegnata Non Conformità Lieve: prodotto non corrispondente per mancanza di elementi che possono essere consegnati in seguito come integrazione della fornitura Non Conformità Importante: prodotto non corrispondente con conseguente esito negativo e con non conformità che necessitino di pesanti azioni correttive quali manutenzioni o modifiche sulla vettura consegnata Non Conformità Grave: prodotto non corrispondente con conseguente esito negativo del collaudo e con conseguente richiesta di sostituzione del prodotto | NO |
Macro categoria | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in capitolato | Riferimenti Capitolato/ Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
C ‐ Qualità dei servizi integrativi di gestione | C1 ‐ Fatturazione | Verificare la Conformità della fatturazione in termini di correttezza: • degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta economica • dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati | Schema di Convenzione art. 9 | Corrispondenza dei beni fatturati con i beni consegnati e corrispondenza degli importi fatturati con gli importi definiti nell'offerta | Ordinativo di Fornitura e Fatture | Conformità: corretta fatturazione Non conformità grave: non corretta fatturazione | NO |
D ‐ Qualità del servizio di Customer Care del fornitore | D1 ‐ Tempo di attesa delle chiamate telefoniche al Servizio ricezione chiamate del Fornitore | Tempo di attesa T ≤ 30 sec. per almeno il 90% dei casi. | Capitolato Tecnico § 2.9 | Campagna di telefonate in BLIND TEST | Report BLIND TEST | Conformità: T ≤ 30" oltre il 90% delle chiamate Conforme con osservazioni: T ≤ 30" per il 90% delle chiamate Non Conformità Lieve: T ≤ 30" per 80% ≤ % < 90% delle chiamate Non Conformità Importante: T ≤ 30" per 75% ≤ % < 80 delle chiamate Non Conformità Grave: T ≤ 30” per meno del 75% delle chiamate | SI |
D2 ‐ % di chiamate perse tra quelle in ingresso al servizio ricezione chiamate del fornitore | Percentuale P (rispetto al totale delle chiamate) di chiamate pervenute all’Help Desk e terminate prima di avere ottenuto risposta ≤ 10%. Tempo max di attesa da parte dell’utente di 120”. | Capitolato Tecnico § 2.9 | Campagna di telefonate in BLIND TEST | Report BLIND TEST | Conformità: P < 10% Conforme con osservazioni: P = 10% Non Conformità Lieve: 10% < P ≤ 15% Non Conformità Importante: 15% < P ≤ 25% Non Conformità Grave: P > 25% | SI | |
D3 ‐ Tempo di risposta alle richieste via fax o e‐mail pervenute al servizio ricezione chiamate del Fornitore | Tempo di risposta T ≤ 36 ore solari (esclusi sabato, domenica e festivi) per almeno il 95% dei casi. | Capitolato Tecnico § 2.9 | Confronto tra richieste via fax o e‐ mail pervenute e risposte | Reportistica delle richieste pervenute ed eventuali fax e e‐ mail | Conformità: T ≤ 36 ore per almeno il 95% dei casi Non conformità grave: T ≤ 36 ore per meno del 95% dei casi | SI |
Flusso dati di alimentazione del sistema di monitoraggio per la convenzione per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni
Versione 1.1
Classificazione documento: Consip Public 25 luglio 2015
Indice
1. Scopo del documento 3
2. Modalità di invio 4
2.1 Regole di formato dei dati 4
3. Descrizione dei flussi di dati 6
3.1 Penali applicate 7
1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Scopo del documento è descrivere i flussi di alimentazione del sistema di monitoraggio delle Convenzioni.
Il documento prevede i seguenti capitoli:
Modalità di invio dei flussi, che descrive la modalità con cui il fornitore dovrà inviare i flussi di dati, la nomenclatura e il formato;
Descrizione dei flussi di dati, che dettaglia i flussi dati richiesti e le interrelazioni.
2. MODALITÀ DI INVIO
I flussi richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese, precisamente nelle date 15 luglio e 15 gennaio.
Se non esistono dati reali da inviare per una o più tipologie di flusso, entro le stesse scadenze il Fornitore dovrà comunicare a Consip tale assenza di dati.
L’invio dei flussi dovrà avvenire attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, in particolare tramite la procedura “Gestione flussi” presente nell’area del sito riservata ai fornitori e disponibile agli utenti abilitati (legali rappresentanti e operatori) appartenenti ai fornitori aggiudicatari, al cui interno è disponibile anche la funzionalità con cui comunicare l’eventuale assenza di dati da inviare per una o più tipologie di flussi.
Relativamente ad eventuali dati errati individuati da Consip, nella stessa area del sito sarà reso disponibile al Fornitore il flusso contenente i record errati, accompagnati dalle relative segnalazioni di errore. Il Fornitore dovrà quindi effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti.
A questo proposito si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi.
2.1 Regole di formato dei dati
Nella produzione dei flussi da inviare a Consip dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:
• I flussi dovranno essere prodotti in formato “file di testo”.
• I campi di tipo “data” devono avere il formato AAAAMMGG, in altre parole: anno (4 digit) – mese (2 digit) – giorno (2 digit) in sequenza e senza separatore.
Esempio: per indicare che una penale è stata emessa il 29 settembre 2015, il campo DATA EMISSIONE PENALE dovrà assumere il valore 20150929.
• I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:
CARATTERE SPECIALE
CARATTERI CON CUI SOSTITUIRE
À a’
È e’
È e’
Ì i’
Ò o’
Ù u’
1° … 9° I … IX
10°, … 10mo, …
N° n.
… …
• Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPORTO PENALE) il carattere separatore deve essere il punto (es. 1000.22) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
• I campi “importo” devono essere valorizzati a meno dell’IVA.
• I flussi sono definiti con formato “variabile con carattere separatore”, con questo si intende dire che:
- all’interno dei singoli campi del record devono essere riportati esclusivamente i caratteri significativi, eliminando eventuali spazi o altri caratteri non significativi a riempimento del campo, in testa o in coda (la lunghezza di ogni campo e del record finale non sarà fissa, ma dipenderà dal suo contenuto effettivo);
- la fine di un campo è contraddistinta dal carattere indicato come separatore, cioè il carattere | (pipe);
- non deve essere riportato un carattere separatore a chiusura dell’ultimo campo del record.
Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso “Penali applicate” secondo quanto appena detto:
123456|1|P|A1|20150929|100.22
34567|2|R|A2|20150912|
• Qualora un campo non debba essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Convenzione, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi o, se si tratta dell’ultimo campo del record, con un carattere separatore come ultimo carattere del record stesso (vedi esempio al punto precedente).
3. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI
In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori aggiudicatari di convenzione:
• Penali applicate, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;
Nel seguito vengono indicati la frequenza di invio ed i campi che lo compongono e per ogni campo viene indicata la posizione nel flusso, il nome e la descrizione del campo, la tipologia e la lunghezza del dato e se il campo fa parte della chiave identificativa del record.
Nella tabella seguente viene indicato quali di questi flussi sono richiesti per la specifica Convenzione:
TIPOLOGIA FLUSSO RICHIESTO
(S/N)
Penali S
3.1 Penali applicate
Frequenza: Semestrale (15 luglio e 15 gennaio)
SEQ | ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | TIPO DATI | LUNGH. | ID |
1 | IDENTIFICATIVO ORDINE | Numero identificativo (assegnato dalla Piattaforma di | Numero | 14 | Sì |
e‐procurement) dell'ordine che ha generato il | |||||
contratto nell’ambito del quale è stata emessa la | |||||
penale. | |||||
2 | CODICE LOTTO | Lotto di riferimento all'interno della Convenzione. | Numero | 4 | Sì |
3 | CODICE CAUSALE | Codice identificativo della causale della penale, da | Testo | 1 | Sì |
valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale | |||||
di seguito riportata. | |||||
4 | CODICE MOTIVO | Codice identificativo del motivo della penale, da | Testo | 2 | Sì |
valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo | |||||
di seguito riportata. | |||||
5 | DATA EMISSIONE | Data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di | Data | Sì | |
PENALE | applicazione della penale da parte | ||||
dell’Amministrazione Contraente. | |||||
6 | IMPORTO PENALE | Importo della penale secondo quanto descritto dalla | Numero | 10,4 | |
comunicazione di applicazione della penale da parte | |||||
dell’Amministrazione Contraente (non applicabile in | |||||
caso di Risoluzione contratto). |
CODICE CAUSALE DESCRIZIONE
P Applicazione di penali
D Richiesta di maggior danno
R Risoluzione contratto
Tabella CAUSALE
CODICE MOTIVO DESCRIZIONE
A1 Ritardi o mancata consegna o errato luogo di consegna dei beni
A2 Ritardi o mancata erogazione dei servizi oggetto primario del contratto A3 Difformità tra ordinato e consegnato
A4 Erogazione dei servizi connessi (es.: installazione) A5 Integrità dei prodotti consegnati
B1 Qualità dei prodotti / servizi forniti / erogati
C1 Servizi di fatturazione
D1 Qualità Call Center del Fornitore
E1 Qualità dei servizi di assistenza (tecnico o post vendita) E2 Qualità Responsabile del servizio del Fornitore
Tabella MOTIVO
Consip S.p.A. Via Isonzo, 19/E 00198 - ROMA
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 ,47 e 76 DEL D.P.R. 445/2000
GARA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LOTTO n_1
La LeasePlan Italia Spa , in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante sig. Alfonso Martinez Cordero, (in caso di RTI o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziande, consorziate) con riferimento alla “Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni”:
A) si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara;
B) dichiara che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico;
C) dichiara che gli autoveicoli, indicati nella Scheda di Offerta Tecnica allegata alla presente, avranno le caratteristiche strutturali e gli allestimenti minimi ed obbligatori previsti nell’Allegato A al Capitolato Tecnico “Caratteristiche tecniche dei veicoli”;
D) dichiara che, per i veicoli offerti, ad eccezione di quelli a trazione elettrica, i valori relativi ai costi ambientali di esercizio (emissioni di CO2, NOx, Particolato, NMHC [solo per i veicoli ad alimentazione benzina]) e ai costi energetici di esercizio (consumo di carburante relativo al ciclo combinato [l/100 km o kg/100 km]), sono quelli indicati nelle Schede di offerta tecnica allegate alla presente dichiarazione;
E) dichiara che il numero complessivo dei centri di Servizio offerti, in grado di intervenire sui veicoli offerti, ad eccezione di quelli a trazione elettrica, è pari a 10.992 (minimo 3.000);
Classificazione del documento: Consip Public
pubbliche
Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le amministrazioni
Allegato 2 – Offerta tecnica
1 di 4
F) dichiara che intende offrire i seguenti modelli facoltativi, oggetto di attribuzione di punteggio tecnico:
- MOD A5 Toyota Yaris 1.5 Hybrid Business ;
- MOD A6 Citroen c-zero Full electric Seduction ;
G) (solo se si intende offrire i modelli facoltativi, come indicato al precedente punto F) dichiara che il numero dei centri di Servizio offerti, in grado di intervenire sui veicoli ad alimentazione elettrica offerti è pari a:
- MOD A5: 3;
- MOD A6: 3;
H) dichiara che:
• il numero complessivo dei punti vendita provvisti di accettatori di Fuel card, anche attraverso più circuiti, è pari ad almeno 2.000.
• i circuiti offerti sono i seguenti:
• MULTICARD ROUTEX per il circuito ENI
• ESSO CARD per il circuito ESSO
• CARTISSIMA per il circuito Q8
• il pagamento del corrispettivo contrattuale relativo al servizio opzionale “Fuel card” (cfr. par. 4 del Capitolato Tecnico) dovrà essere effettuato nelle modalità di seguito riportate:
- cadenza (mensile/bimestrale/trimestrale): MENSILE;
- consumi (consuntivo/conguaglio): CONSUNTIVO.
I) Servizio di elezione di domicilio in caso di vetture sostitutive ed in preassegnazione
Il concorrente si impegna ad offrire un servizio di elezione di domicilio in caso di vetture sostitutive ed in preassegnazione, così come definito al par. 1.7 del Capitolato Tecnico, rispondente alle seguenti caratteristiche:
Caratteristica | |
Disponibilità del servizio su tutti i capoluoghi di regione | X |
Disponibilità del servizio su tutti i comuni del territorio nazionale | ○ |
pubbliche
(barrare una o più caselle corrispondente/i allo/agli impegno/i che l’offerente intende assumere,
come indicato nelle “Modalità di compilazione della Dichiarazione di Offerta Tecnica”)
J) Ulteriori tipologie contrattuali
Il concorrente si impegna a offrire le seguenti tipologie contrattuali:
mesi / km
mesi / km
mesi / km
mesi / km
mesi / km
mesi / km
Roma , li 26/05/2016
Firma
Questo documento dovrà essere prodotto in formato “.pdf”.
pubbliche
Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.
FACSIMILE DI SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
Per ogni modello offerto, anche per quelli facoltativi laddove si intenda offrirli, il concorrente dovrà compilare la scheda sotto riportata facendo riferimento alla nomenclatura con cui nell’Allegato A del Capitolato Tecnico viene identificato il modello (es. A1,.. A6, B1…B9, C1…C8, D1….D4, E1,…E4, ecc.).
Società / RTI: | |
LOTTO n | NOMENCLATURA MODELLO |
Marca | |
Modello Versione | |
Numero di omologazione Europeo | |
Codice di immatricolazione o di omologazione | |
Tipo/variante/versione | |
EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI (ove applicabili) | |
Airbag laterali | □ |
Window bag | □ |
Fendinebbia | □ |
Cruise control | □ |
Start&Stop (o equivalenti) | □ |
COSTI ENERGETICI E AMBIENTALI DI ESERCIZIO | |
Consumo di carburante - ciclo combinato (l/100 km o kg/100 km): | |
Emissioni di CO2 (g o kg/km): (specificare unità di misura) | |
Emissioni di NOx (mg o g/km): (specificare unità di misura) | |
Emissioni di Particolato (mg o g/km): (specificare unità di misura) | |
Emissioni di NMHC (mg o g/km): (specificare unità di misura) |
, li
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