REGIONE LIGURIA
| Regione Liguria |
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO PER GLI ANNI 2014-2020
Avviso per l’erogazione di bonus occupazionali nel settore turistico
1 Obiettivi e azioni previste
Con l’approvazione del “Patto del lavoro nel settore del Turismo” tra Regione Liguria e Parti Sociali si intende sostenere lo sviluppo del settore nel territorio regionale, in particolare attraverso l’estensione della durata della stagione turistica, nonché mediante l’ incremento e la migliore qualificazione dei lavoratori coinvolti, privilegiando forme di sostegno alle aziende che favoriscano l’instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o comunque di rapporti di lavoro di carattere stagionale di durata pari o superiore agli otto mesi.
Azioni previste:
- Concessione di Bonus Assunzionali
- Supporto alle aziende per l’accesso agli Avvisi pubblici già disponibili per l’attivazione di azioni formative specifiche dedicate
- Incentivi per l’attivazione di misure di sostegno al lavoro e al lavoratore tramite il ricorso alla contrattazione di secondo livello.
2 Beneficiari
Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (indentificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dal 01/01/2018, lavoratori in qualità di dipendenti. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi che assumono, a decorrere dal 01/01/2018, lavoratori in qualità di dipendenti.
Tabella A – Codice Ateco Aziende beneficiarie Bonus assunzionali
55.00 | Alloggio |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.10 | Gestione di vagoni letto |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
93.29.20 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa,
ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Le imprese/datori di lavoro, per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti, che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:
I. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
II. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
III. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
IV. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge 68/1999;
V. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale
VI. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure;
VII. non avere - in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda - fatto ricorso ad interventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale, di cui al comma 1) lettera
b) dell’articolo 21 del decreto legislativo 148/2015, ovvero in Deroga o a procedure di licenziamento collettivo.
3 Soggetto Concedente ed Erogatore
Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (FI.L.S.E.), la cui azione si inquadra prevalentemente nell’ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale.
Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013 all’articolo 2 in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, ai fini del monitoraggio, specifica che il Bonus Assunzionale, concesso ed erogato da FI.L.S.E., costituisce un progetto/azione all’interno dell’unica operazione di cui al Paragrafo 5.
4 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande
Possono presentare domanda i soggetti di cui al paragrafo 2 che abbiano proceduto – al momento della domanda stessa - all’assunzione di lavoratori presso una unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti, o all’assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi.
Le domande vengono presentate a FI.L.S.E. esclusivamente on line, a pena di inammissibilità, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet xxx.xxxxx.xx e devono essere complete di tutta la documentazione in formato elettronico.
L’accesso alla procedura informatica sarà a disposizione degli interessati, ai fini della preparazione delle domande in “modalità off line”, sul sito xxx.xxxxx.xx, dal trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Le domande potranno essere presentate dal trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 31 maggio 2019. In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente il 31 maggio 2019, ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di Filse.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di
invio.
Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
(formato PDF.p7m.). La firma digitale dovrà essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l’impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.
L’istruttoria delle domande di Bonus viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello. Non sono previste graduatorie di ammissione, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Nello specifico, l’ordine cronologico è determinato dalla data di invio delle domande e, nel caso di più domande inviate nella stessa data con contestuale esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, si procederà con sorteggio.
La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.
Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2.
5 Tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali
Sono ammissibili al Bonus Assunzionale i contratti posti in essere direttamente dall’azienda richiedente e i contratti di somministrazione a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 01/01/2018. Nello specifico, le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus sono le seguenti:
a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto;
b) contratti di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a otto mesi e, se part time, prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.
L’incentivo potrà essere concesso anche a seguito di proroga di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore alla durata minima di cui alla lettera b), purché la durata complessiva dei due contratti sia pari o superiore a otto mesi e purché il primo contratto decorra dal 01/01/2018.
L’incentivo potrà essere altresì concesso a seguito di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato, purché il primo contratto decorra dal 01/01/2018.
Nel caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato: la domanda per ottenere il presente bonus dovrà essere presentata dall’impresa utilizzatrice.
Non sono invece ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratti di apprendistato;
b) contratti di somministrazione a tempo indeterminato;
c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
d) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati.
I lavoratori per i quali si richiede l’incentivo non devono aver svolto attività lavorativa a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l’assunzione nell’impresa richiedente o:
- in altra impresa che si trovi con la richiedente nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- in altra impresa nella cui compagine sociale o nei cui organi amministrativi siano presenti il legale rappresentante, i soci, i titolari di cariche o qualifiche o qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della richiedente ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta o collaterale dei soggetti richiamati;
- in altra impresa il cui titolare sia legale rappresentante, socio, titolare di cariche o qualifiche o altro soggetto facente parte degli organi societari della richiedente ovvero il coniuge o parente o affine entro il terzo grado in linea diretta o collaterale del medesimo.
Ai fini della concessione del Bonus Assunzionale, le imprese dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi (regolarità contributiva / DURC).)
L’assunzione a tempo indeterminato come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria. (nota: spostata dal paragrafo successivo a qui)
6 Modalità di calcolo dell’Incremento occupazionale netto
L’incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell’ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale) (tenendo quindi conto delle nuove assunzioni) ed il numero dei lavoratori a tempo e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell’anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale). Per il calcolo dell’incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
La formula conseguente diventa: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell’ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l’incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale > 0)
Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell’incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.
7 Importo del Bonus Assunzionale
Il Bonus Assunzionale ha un valore variabile in funzione della tipologia di contratto per il quale si richiede l’incentivo, secondo le modalità sintetizzate nella tabella di seguito riportata:
Tipologia contrattuale di occupazione | Importo base |
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato | 6.000 |
b) Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi | 3.000 |
Nel caso in cui, in corso d’opera, un contratto a tempo determinato sia trasformato in uno a tempo indeterminato, all’impresa spetta la maggiorazione corrispondente al nuovo incentivo, a fronte della presentazione di un’apposita domanda.
In caso di lavoro a tempo parziale (comunque superiore a 24 ore settimanali), l’importo è ridotto per la percentuale rapportata all’orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento.
8 Premialità
Qualora l’impresa risulti iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili di cui all’articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n.30, o risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria, l’importo del Bonus Assunzionale, così come previsto al paragrafo 7 del presente dispositivo, è incrementato del 10% al verificarsi di una o di entrambe le sopracitate casistiche.
In tal caso l’iscrizione al Registro o la possibilità di avvalersi del marchio deve risultare mantenuta per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell’incentivo e per almeno due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o come socio lavoratore dipendente).
L’importo del Bonus Assunzionale è altresì incrementato del 25% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro. Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all’istanza il modulo di cui all’Allegato 1
L’importo del Bonus Assunzionale riferito al singolo lavoratore assunto qualora sia persona disabile, di cui all’art.1 della legge 68/1999 assunta oltre l'obbligo previsto ai sensi della Legge 68/1999, calcolato come previsto al paragrafo 7), è altresì incrementato del 25%.
L’importo del Bonus Assunzionale riferito al singolo lavoratore assunto qualora sia persona inserita dal Comune in un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, in attuazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà”, calcolato come previsto al paragrafo 7), è altresì incrementato del 10%.
La Giunta Regionale, nel periodo di realizzazione degli Interventi di cui al presente Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.
9 Regime De Minimis
I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro
100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell’arco di 3 esercizi finanziari. Il richiedente rilascia al momento della presentazione della domanda di contributo, idonea dichiarazione attestante gli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa – dall’impresa unica di cui il richiedente fa parte, qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 2, par. 2 del Reg. n. 1407/2013 - nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti. L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione fino al momento della concessione dell’agevolazione.
10 Erogazione dei Bonus Assunzionali
L’impresa beneficiaria, decorsi otto mesi dall’ultima assunzione oggetto di domanda di contributo, presenta un’unica domanda di erogazione a FI.L.S.E..
FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, liquida, in un’unica soluzione, le richieste di erogazione di bonus pervenute solo a seguito del superamento dei primi otto mesi di lavoro.
Esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato l’azienda si impegna a restituire l’incentivo ricevuto se il contratto di lavoro è stato interrotto prima dei due anni, a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato al superamento dei primi otto mesi, verrà riconosciuto il bonus di cui alla lettera b) del paragrafo 5.
Ai fini dell’erogazione del Bonus Assunzionale, le imprese dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi (regolarità contributiva / DURC).
11 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all’occupazione
I Bonus Assunzionali previsti dal presente documento non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea.
In sede di presentazione della domanda di contributo, l’azienda deve dichiarare di “Non aver fruito di altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea”.
12 Obblighi in capo ai beneficiari
E’ fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:
a) utilizzare, per assicurare un’adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l’accreditamento del contributo concesso.
b) mantenere, per il periodo di 2 anni successivi alla data dell’assunzione per la quale si richiede il contributo di cui alle presenti disposizioni, l’impresa attiva e localizzata nel territorio regionale.
c) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa.
d) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale, la posizione occupazionale creata per almeno otto mesi;
e) nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, o di socio lavoratore di cooperative e loro consorzi, verrà assunto come durata temporale di riferimento il periodo di 2 anni dalla data di assunzione; in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato al superamento dei primi otto mesi, verrà riconosciuto il bonus di cui alla lettera b) del paragrafo 5; l’azienda si impegna a restituire l’incentivo ricevuto se il contratto di lavoro è stato interrotto prima dei due anni, a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
f) accettare durante l’intervento le verifiche e i controlli di cui al successivo paragrafo 15;
g) dare evidenza del sostegno del POR FSE secondo le indicazioni che verranno fornite da FI.L.S.E.;
13 Revoche
I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:
a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 12, nonché a quanto previsto dal presente Avviso;
b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
c) il beneficiario non abbia eseguito l’iniziativa in conformità alla proposta approvata;
d) il beneficiario abbia rinunciato all’intervento;
e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.
Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
14 Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE
Per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita l’opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario FSE attraverso l’esposizione di targhe e cartelli e l’apposizione dell’emblema europeo. Inoltre il beneficiario dovrà garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento e
dovrà informare che l’operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE (punto 2.2 dell’Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013).
In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere presente una dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE.
I loghi delle istituzioni finanziatrici vanno collocati nella parte superiore della pagina nell’ordine da sinistra verso destra: Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria. Il frontespizio è riservato alla rappresentazione dei predetti loghi, mentre quelli dei beneficiari possono essere inseriti nel piè di pagina.
15 Controlli
I competenti Organi comunitari statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
16 Anticorruzione e Trasparenza
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato dall’amministrazione regionale sul sito istituzionale della Regione Liguria. Nell’elenco saranno indicati i beneficiari, la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
FI.L.S.E. provvederà inoltre alla pubblicazione sul proprio sito internet xxx.xxxxx.xx alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
17 Condizioni di tutela dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo citato, l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.
Tutti i dati personali di cui FI.L.S.E. e Regione Liguria vengano in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). Nella realizzazione delle attività FI.L.S.E., nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso delle Amministrazione regionale ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
I dati conferiti nell’ambito dell’attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento amministrativo. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato da FI.L.S.E. e dalla Regione Liguria per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo (Unione Europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti con i quali la Regione Liguria ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico.
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al Bonus Assunzionale è FI.L.S.E., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxx, 0, alla quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo citato, l’interessato può in particolare accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.