Autonomia contrattuale
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DIRITTO PRIVATO
CONTRATTO ART. 1321 C.C.
Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapportogiuridico patrimoniale
Autonomia contrattuale
(art. 1322 c.c.)
Xxxxxxx concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico
Le parti possono liberamente drminare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge
Le parti sono libere di autodeterminarsi per il perseguimento di interessi personali ed economici
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CONTRATTO
Autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) | ||
TIPICI |
Modelli predeterminati dal legislatore
ATIPICI
Regolamento degli interessi non corrispondente ai tipi predisposti dalla legge
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CONTRATTO
Categorie
•
Bilaterali (due parti)
•
Plurilaterali (più parti)
struttura
•
Oneroso (es. c. di compravendita)
•
Gratuito (es. contratto di donazione)
a titolo
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CONTRATTO
Distinzioni
•
Consensuali (si perfezionano
con il consenso delle parti)
•
Reali (si perfezionano con consenso + consegna della cosa)
perfezionamento
•
•
Ad effetti reali (producono il
trasferimento della proprietà o di altro
diritto reale)
Ad effetti obbligatori
(producono solo il sorgere di obbligazioni)
effetti
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CONTRATTO
TRATTATIVEArt. 1337 c.c. Fase preliminare per raggiungere un’intesa.
Le parti devono comportarsi secondo buona fede
in senso oggettivo,
come sinonimo di correttezza e regola di condotta, da valutarsi,
da un lato, in un’accezione negativa come dovere di astenersi da qualsiasi condotta
lesiva dell'interesse altrui e
dall’altro lato, in un’accezione positiva, come dovere di collaborazione volto alla promozione o alla soddisfazione delle reciproche aspettative.
improntato
a principi di solidarietà e lealtà tutta la materia contrattuale
buona fede:
obbligo di salvaguardare l’altrui interesse nei limiti in cui è
compatibile con il proprio
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CONTRATTO
TRATTATIVEArt. 1337 c.c..
Le parti devono comportarsi secondo buona fede
NORMA ELASTICA
il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa. ESEMPI
❑ adempiere a doveri di informazione e chiarezza in merito a tutto quanto possa
comportare l’invalidità del contratto;
❑ porre in essere ogni atto necessario per assicurare la validità ed efficacia del contratto e del regolamento negoziale, evitando inerzie o reticenze;
❑ non recedere ingiustificatamente dalla trattative ossia non recedere allorquando si sia consolidato il giustificato affidamento della controparte nella conclusione del contratto e il recesso sia privo di giusta causa
❑ Etc.
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CONTRATTO
TRATTATIVEArt. 1337 c.c..
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
Sanzione per la violazione del dovere di correttezza nelle trattative
Obbliga al risarcimento 2043 cc
del danno arrecato con la valutazione del:
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danno emergente
lucro cessante
CONTRATTO
Differenza Resp. Precontrattuale (1337 cc)
CONTRATTO PRELIMINARE Art. 1351 c.c.
Accordo con cui le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto
• Effetti obbligatori
• Deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare (definitivo)
• Deve avere la stessa forma richiesta per il definitivo
• In caso di inadempimento si può domandare al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.)
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CONTRATTO
REQUISITI DEL CONTRATTO
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Art. 1325 c.c.
1. Accordo delle parti
2. Causa
3. Oggetto
4. Forma
CONTRATTO
1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
1. Accordo
Convergenza obiettiva dell’intento dei due soggetti su un certo programma contrattuale quale
risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti
Il contratto è perfetto
dichiarazione
Espressa: attuata con segni linguistici
Tacita: mediante comportamenti concludenti
Silenzio circostanziato
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CONTRATTO
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1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Scambio proposta e accettazione (1326)
È concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte
La proposta deve essere completa di tutti gli elementi
L’accettazione deve essere conforme alla proposta
altrimenti vale come nuova proposta
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura
dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta,
il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
(Esecuzione prima della rispostadell'accettante).
Scambio proposta e ESECUZIONE (1327)
1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
CONTRATTO
L’accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
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CONTRATTO
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1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
NO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso
Revoca della proposta e dell’accettazione
(art. 1328 c.c.)
L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione
CONTRATTO
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1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
NO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
NO Revoca della proposta e dell’accettazione
(art. 1329 c.c.
)
Se la proposta è sottoposta a termine
Si considera irrevocabile prima della scadenza del termine
Fin quando non perviene l’accettazione
il contratto non è concluso
L’accettazione della proposta irrevocabile determina la conclusione del contratto
CONTRATTO
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1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
NO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
NO Revoca della proposta e dell’accettazione
(art. 1331 c.c. opzione)
(
)
“Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.
Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo puo' essere stabilito dal giudice”.
Fin quando non perviene l’accettazione il contratto non è concluso
L’accettazione della proposta irrevocabile determina la conclusione del contratto
CONTRATTO
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1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
CAUSA DEL CONTRATTO
(1343 cc)
È la funzione economico-sociale del contratto
“La causa è illecita quando è contraria a norma imperative,
all’ordine pubblico e
al buon costume”.
Deve essere lecita e meritevole di tutela
a pena di nullità del contratto
CONTRATTO
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1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
CAUSA DEL CONTRATTO
(1343-45 cc)
È la funzione economico-sociale del contratto
1344 cc si considera altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di unanorma imperativa“
CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE E DIOVERSO DALL’ELUSIONENORMATIVA
1345 cc LA CAUSA E’ DIVERSO DAL MOTIVO
Il motivo non rileva nel contratto eccetto se si tratta di motivo illecito
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concludere esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe
CONTRATTO
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1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
Contenuto del contratto:
Insieme delle disposizioni contrattuali in cui esso consiste
Deve essere possibile, lecito,
determinato o determinabile
1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
CONTRATTO
Materiale
Giuridica
Possibilità
Non deve essere contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume
Liceità
Deve essere specificato con sufficienti indicazioni
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determinatezza o determinabilità
CONTRATTO
1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
È il modo di manifestazione della volontà negoziale
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Principio generale della libertà della forma
CONTRATTO
1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
FORMA DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’
con segni di linguaggio
Espressa
Tacita
Ad substantiam Ad probationem
con comportamenti concludenti
determinata PER LA VALIDITA’ del contratto (es.: donazione)
PER LA PROVA del contratto
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per iscritto (non è un elemento essenziale) (es.: transazione)
1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
CONTRATTO
FORMA SCRITTA
🞆AD PROBATIONEM
🞆dell’esistenza del contratto.
In questo caso se il contratto è concluso oralmente è valido, ma se una delle parti non adempie la forma scritta è l’unica modalità probatoria oltre al giuramento confessorio.
🞆AD SUBSTANTIAM
🞆per la validità del contratto.
In questo caso se il contratto è concluso oralmente non è valido (efficace) (ad es. la vendita di un bene immobile, contratti con la PA, cessione di una azienda, etc.)
Art. 2724 Codice civile. DELLA PROVA TESTIMONIALE La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova
Art. 2725 cc Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
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Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
nullità
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di
1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
CONTRATTO
Il contratto di edizione ad probationem (art. 110 legge sul diritto d’autore)
Tribunale di Milano, 11 maggio 2018, n. 5236
La consorte del cantante Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ha citato in giudizio una casa editrice per aver pubblicato alcune fotografie con mero accordo orale. Quid iuris quantum sui diritti di riproduzione a stampa, distribuzione e commercializzazione , sul numero minimo di copie da riprodursi ed il corrispettivo dovuto.???
ISTRUTTORIA
- ammissione dell’attrice stessa, che quest’ultima aveva effettivamente inteso concludere con la convenuta un contratto di
edizione.
- inviato alla casa editrice le foto di cui è causa e che compongono l’opera pubblicata;
- aveva partecipato ad eventi promozionali del libro;
- aveva ringraziato per iscritto la casa editrice per la pubblicazione dell’opera;
- infine, aveva ottenuto che la prefazione del volume fosse scritta dal marito “Xxxxxxxxx”.
Il difetto di forma attiene alla prova. resta da stabilire quale sia il suo contenuto: numero di edizioni, numero di copie e quale il corrispettivo per l’autore.
Art. 122, quarto comma, LDA : “Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari”.
Art. 1474 x.x. (Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx): “Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”.
COMBINATO DISPOSTO con l’art. 130 LDA – “Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti” –
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Il Tribunale ha determinato il giusto corrispettivo calcolato il 10% su una stima di copie vendute pari a 1000 per un totale di Euro 27.000.
1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma
CONTRATTO
FORMA SCRITTA
• SCRITTURA PRIVATA
Il contratto è scritto con qualsiasi mezzo e firmato dalle parti
• SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
La scrittura privata viene firmata dalle parti davanti ad un pubblico ufficiale
che attesta la Veridicità delle firme
• SCRITTURA PER ATTO PUBBLICO
Il contratto viene redatto da un pubblico ufficiale e firmato dalle parti e dallo stesso pubblico
Ufficiale che attesta quanto avvenuto in
sua presenza quanto alle
dichiarazioni e alle firme.
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.
C
ONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI
CONDIZIONE = Clausola
che subordina gli effetti del contratto ad un
evento futuro ed incerto
1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO
CONDIZIONE
Sospensiva Risolutiva Potestativa
• Evento futuro: non si è ancora verificato
• Evento incerto: può non verificarsi mai
Meramente potestativa
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C
ONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI
1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO
27
CONDIZIONE: Avveramento
L’avveramento dell’evento dedotto in condizione rende il contratto definitivamente efficace o inefficace
EFFETTO RETROATTIVO
(ex tunc)
CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI
1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO
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TIPI DI CONDIZIONE
• SOSPENSIVA
Es.Compro una casa a condizione
che il Comune mi rilasci
autorizzazioni
ristrutturarla
necessarie
le
per
• RISOLUTIVA
• Es. Ti permetto di abitare nel mio appartamento fin quando non mi sposerò.
• L’avverarsi di questa condizione porterà alla risoluzione del contratto di comodato.
C
ONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI
1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO
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TIPI DI CONDIZIONE
• SOSPENSIVA
In questo caso gli effetti del contratto si producono solo se si verifica la condizione.
Durante
la
pendenza della
condizione gli effetti giuridici
del contratto non si producono.
L’avveramento
opera
retroattivamente, cioè come se
il contratto fosse stato efficace
fin dall’inizio.
• RISOLUTIVA
In questo caso gli effetti del contratto cessano se si verifica la condizione.
Durante
la
pendenza della
condizione il contratto produce
i suoi effetti.
L’avveramento della condizione opera retroattivamente e cioè come se il contratto non fosse stato mai concluso
C
ONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI
1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO
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2. TERMINE Definizione
Momento dal quale o fino al quale si
produrranno gli effetti del contratto
• L’avvenimento è sempre certo
• Può essere certo o incerto quando si verificherà
C
ONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI
1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO
1. Termine di
efficacia
2. Termine di
perfezione
3. Termine di
adempimento
4. Termine
potestativo
TERMINE Tipologie
Termine di durata del rapporto contrattuale
Momento in cui il contratto si perfeziona
Momento in cui deve adempiersi un’obbligazione
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Xxxxxxxx che rimette alla volontà dell’obbligato la determinazione del momento iniziale o finale
C
ONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI
1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO
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3. MODODefinizione
Xxxxxxxx apposta nei negozi a titolo gratuito (es. donazione) a cui si subordina IL MODO DELLA PRESTAZIONE
E quidi la produzione degli effetti contrattuali
Obbligo giuridico che grava sul beneficiario dell’attribuzione
Es. Dono una villa al Comune perché l’adibisca a residenza per anziani
C
ONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI
1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO
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MODO Disciplina
Il modo impossibile o illecito
si considera come non apposto,
salvo che abbia costituito il solo motivo determinante Così determinando l’inefficacia del contratto.
Grazie dell’attenzione
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