ATTO ISTITUTIVO DI TRUST CON DOTAZIONE DI BENI REPUBBLICA ITALIANA
N. del Repertorio N. della Raccolta
ATTO ISTITUTIVO DI TRUST CON DOTAZIONE DI BENI REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette.
Il giorno del mese di dicembre.
In Locri, nel mio studio sito in Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx n.7. Innanzi a me, xxxx. XXXXXXX XXXXXXX, Notaio in Locri, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri, alla presenza dei testimoni idonei ed a me noti, signori:
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SONO PRESENTI
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1) Istituzione del "Trust"
1.1 I Signori
Xxxxxxx Xxxxxxx
NOTAIO
per la propria parte, istituiscono un "Trust" per gli scopi e con l'oggetto di cui al successivo Art.2.
1.2 Il "Trust" è denominato
da qui in poi più semplicemente detto "Trust".
1.3 Il "Trust" ha effetto dal momento della sua istituzione che avviene in data odierna.
1.4 Il "Trust" è irrevocabile dai "Disponenti".
ART.2) Xxxxx e Oggetto del "Trust"
2.1 I Disponenti istituiscono il presente "Trust" al fine di segregare i beni infra indicati, nonché successivamente ed eventualmente altri beni mobili e/o immobili, somme di danaro, quote di partecipazione societarie, diritti derivanti da contratti, obbligazioni, polizze assicurative e previdenziali nazionali ed estere (vita, morte, ecc.) e quant'altro, per il soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze familiari al fine di assicurarsi il mantenimento dell'attuale tenore e qualità di vita, la cura e l'assistenza, personale e medica. Inoltre i Disponenti intendono evitare la dispersione e il frazionamento del patrimonio familiare pur volendo mantenere la separazione dei rispettivi patrimoni a beneficio dei rispettivi figli. ART.3) Individuazione del "Trustee"
3.1 Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di Trustee; tale ufficio può essere ricoperto da una o più persone, ed in tale caso "un Trustee" indica ciascuna di esse e, se non diversamente disposto, le relative decisioni dovranno essere prese all'unanimità; ove venga meno uno dei componenti dell'ufficio, i Trustees superstiti proseguiranno senza necessità di sua sostituzione.
3.2 "Primi Trustees" del "Trust" vengono nominati
sovra comparsi, da qui in poi semplicemente detti i "Trustees".
4) Dotazione dei Beni al "Trust"
4.1 I "Disponenti" costituiscono in Trust, per le finalità e con le limitazioni derivanti dal presente atto ed agli effetti di cui alla Legge 16 ottobre 1989 n. 364 - Ratifica della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai "Trusts" ed al loro riconoscimento, i seguenti beni e diritti:
A) Di proprietà esclusiva di A1) DESCRIZIONE DEI BENI
Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n.52:
* si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari urbane di cui alle particelle
raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto in data
che, in copia non autentica, si allegano, previa visione datane ai comparenti, presenti i testimoni, e loro approvazione, al presente atto sotto la lettera " ", per formarne parte integrante e sostanziale;
* dichiarano le parti conferenti, e gli altri soggetti, ne prendono atto, che i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
MENZIONI URBANISTICHE
1) Relativamente al fabbricato sito in
ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del D.P.R. 380/2001 la parte , dichiara che la costruzione del fabbricato compendiante la consistenza in oggetto è
stato realizzata in conformità al permesso di costruire
inoltre, dalla data di rilascio delle predette autorizzazioni ad oggi non sono state realizzate opere che necessitano di ulteriore autorizzazione o concessione edilizia, nè sono stati mai adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.41 della predetta legge 47/1985.
Unitamente ai detti beni si intendono costituiti in "Trust" tutti i beni mobili, arredi e corredi contenuti nei detti immobili nonché i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti comuni condominiali ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Cod. Civ.
I beni in oggetto sono costituiti in "Trust" nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni relativo diritto, azione, ragione e servitù, come ora spettanti ai Disponenti.
ART.5) Individuazione dei "Beni in Trust" - "Fondo in Trust"
5.1 Sono "Beni in "Trust", che ne costituiscono il "Fondo in Trust":
a) i beni e i diritti trasferiti ai Trustees con il presente atto che costituiscono il fondo in trust " ";
b)
c) ogni somma di denaro o bene immobile e mobile e/o diritto, di qualsiasi natura, che successivamente al
presente atto istitutivo i "Disponenti" o terzi chiedano di essere ricompresi tra i "Beni in Trust";
d) ogni bene immobile e mobile e/o diritto acquistato per mezzo dei "Beni in Trust" od in ogni modo derivante e/o generato a qualunque titolo dai "Beni in Trust" e dal loro impiego;
e) i proventi, frutti e le rendite dei beni e dei diritti di quanto sopra indicato.
5.2 I "Beni in Trust" sono in piena ed esclusiva proprietà dei Trustees affinché essi se ne avvalgano secondo quanto enunciato in questo strumento, e costituiscono una massa distinta non facente parte del patrimonio dei Trustees medesimi né di alcun regime patrimoniale nascente da matrimonio e/o convenzione matrimoniale, sicché gli eventuali creditori dei Trustees non possono far valere le loro ragioni sulle somme e/o beni ricompresi in, questo Trust, così come tali beni saranno insensibili alle vicende familiari e/o successorie e/o fiscali dei Trustees, conformemente alle norme di legge applicabili, ed in
particolare, | giusto il disposto | dell'art.11, comma 2 | e 3) |
della detta | Convenzione dell'Aja | e dell'art 54 della | legge |
regolatrice | del "Trust" (Trust | (Jersey) Law 1984 e | suoi |
amendments). |
ART.6) Dotazione di "Beni in Trust" da parte di soggetti diversi dai "Disponenti"
6.1 Chiunque, diverso dai "Disponenti", potrà trasferire in qualsiasi momento somme di denaro, diritti, beni mobili ed immobili al "Trustee", affinché siano inclusi fra i "Beni in "Trust", fermo restando che tali trasferimenti costituiscono il mezzo per l'attuazione dello scopo del "Trust" in precedenza enunciato.
6.2 Ciascun disponente dichiara e garantisce che quanto rispettivamente conferito in "Trust" è di sua esclusiva proprietà e disponibilità, franco e libero da pesi, oneri, imposte e tasse arretrate, trascrizioni o iscrizioni comunque pregiudizievoli e da diritti di terzi in genere, ad eccezione di quanto infra, ed alla stessa pervenuto come segue:
ART.7) Individuazione dei Beneficiari
7.1 I Beneficiari del "Trust" sono
A) quanto al trust denominato i disponenti signori
ed in via successiva in parti uguali i figli signori
se in vita, diversamente i loro discendenti in linea retta.
ART.8) Durata del "Trust"
8.1 11 termine finale del presente Trust è il decorso di
novanta anni dalla sua istituzione.
8.2 Tuttavia, ove prima di tale termine siano venuti a mancare tutti i Disponenti, ciascuno dei beneficiari finali avrà il diritto di richiedere il trasferimento anticipato della propria quota del Fondo in trust.
ART.9) Legge regolatrice del "Trust"
9.1 II "Trust" è regolato dalla legge di Jersey (Trust Jersey Law 1984 e suoi amendments)
9.2 il "Trustee" può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale sia valido il "Trust" e le sue disposizioni o che sia comunque più favorevole al "Trust" e alle sue disposizioni. Di tale sostituzione il "Trustee" deve dare comunicazione scritta ai "Disponenti" se in vita, diversamente, ai beneficiari. In tale ipotesi il "Trustee" potrà effettuare le modifiche relativamente alle disposizioni di quest'atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.
ART.10) Legge e Sede dell'Amministrazione
10.1 La sede dell'amministrazione del Trust è presso il domicilio di uno dei Trustees, attualmente nel Comune di
Via
Le obbligazioni e la responsabilità del "Trustee" sono cumulativamente disciplinate dalla legge regolatrice del "Trust" e dalla Legge Italiana.
10.3 La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del "Trustee" posti in essere in Italia e riguardante beni immobili siti in Italia, beni mobili registrati, quote ed azioni di società italiane sono regolate dalla legge italiana.
ART.11) Autorità giudiziaria
11.1 Ogni controversia relativa all'istituzione, validità ed effetti del Trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla competenza della Corte di Jersev (Isole del Canale).
11.2 Ogni controversia relativa ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi obbligazione o diritto dei "Trustees", o di qualsiasi altro soggetto menzionato in quest'atto, è devoluta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana del foro competente secondo il diritto processuale italiano.
PARTE SECONDA I BENEFICIARI
ART.12) Appartenenza del Fondo in Trust
12.1 (Beneficiari del Reddito) Ciascun Trustee tiene il fondo in Trust a vantaggio di ciascun Disponente.
12.2 Per l'effetto i Trustees nella loro discrezionalità dovranno:
a) valutare quali esigenze soddisfare con i beni in Trust;
b) impiegare per tale scopo il Reddito del Fondo in trust e,
ove occorra il Fondo stesso.
12.3 (Beneficiari del Patrimonio Residuo) Al termine del "Trust", i beni residui costituenti il Fondo in trust saranno trasferiti:
A) quanto al trust denominato XXX i disponenti (come sopra detto nel superiore art.7)
12.4 I Trustees, in accordo con la legge applicabile, terranno il Fondo in Trust a disposizione dei relativi beneficiari finali e cureranno qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza opponibile ai terzi.
12.5 E' nella discrezionalità dei Trustees, istituire uno o più nuovi "Trust" ad hoc designando quale Beneficiari del nuovo "Trust" i Beneficiari finali di questo "Trust", di cui sopra, con la conseguenza che il "Fondo in Trust" non sarà più soggetto alle norme del presente atto, bensì a quelle del nuovo atto istitutivo stipulato dai "Trustees", con le modalità, condizioni e termini che il beneficiario gli indichi.
ART.13) Divieto di trasferimento dei diritti dei Beneficiari
13.1 I diritti dei "Beneficiari del Reddito" e del "Patrimonio Residuo" di cui all'art. 12.1 e 12.3 sono personali e non sono trasferibili per atto fra vivi.
13.2 I soli "Disponenti" hanno facoltà di sostituire i beneficiari sopra indicati con altri Beneficiari, così come
potranno in ogni tempo nominare nuovi beneficiari che si aggiungeranno a quelli originari.
ART.14) "Trust" protettivo
Le disposizioni, in favore dei beneficiari, sono oggetto di "Protective Trust" secondo le disposizioni della legge regolatrice del "Trust" e quindi si applicano le forme di tutela ivi previste. In particolare, tali diritti sono indisponibili e vengono meno sia in caso di disposizione, sia qualora il titolare sia dichiarato fallito o sia esposto al rischio di atti conservativi o di esecuzione.
ART.15) Nuovi "Trusts"
15.1 I "Trustees" hanno il potere in piena ed assoluta discrezionalità, in forza delle esigenze dei beneficiari, di costituire in un nuovo "Trust" tutti o solo alcuni dei "Beni in Trust", qualora lo, ritengano più utile e/o efficace per il miglior raggiungimento degli scopi del "Trust".
PARTE TERZA IL TRUSTEE
ART.16) Custodia - Segregazione
16.1 Il "Trustee" deve custodire i "Beni in Trust" ed è tenuto al compimento di qualsiasi attività necessaria a tutelare la consistenza fisica dei "Beni in Trust", il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del "Trust".
16.2 Il "Trustee" è obbligato a tenere i "Beni in Trust"
separati dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.
16.3 Tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il "Trustee" è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di "Trustee" del "Trust" o al nome del "Trust" o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del "Trust".
16.4 Quando in una qualunque operazione il Trustee informa un'altra parte interessata che egli sta agendo quale trustee, od in qualsiasi altro modo si riveli l'esistenza del "Trust", qualsiasi pretesa di tale altra parte potrà essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in Trust.
ART.17) Poteri del "Trustee"
17.1 I "Primi Trustees" dispongono del "Beni in Trust" in completa discrezionalità, senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza mai dover giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario, ed in particolare, in via esemplificativa, con quelli di acquistare, vendere, costituire diritti reali o personali di godimento, accendere ipoteche.
17.2 Tuttavia, ciascun "Trustee" potrà alienare i rispettivi "Beni in Trust" e/o costituirli in garanzia, ove necessario o anche solamente utile per il raggiungimento degli scopi
del presente "Trust", solo previo assenso del Guardiano e in mancanza, solo previo assenso espresso all'unanimità dei Beneficiari finali;
17.3 Ciascun "Trustee" ha piena e completa capacità processuale attiva e passiva in relazione ai "Beni in Trust". Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a Notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri. Può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere prescrizioni e direttive.
ART.18) Deleghe del "Trustee"
18.1 Il "Trustee" è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.
18.2 Egli, peraltro, potrà delegare il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo.
18.3 Il "Trustee" può nominare avvocati, consulenti fiscali, consulenti finanziari, procuratori ad negotia e/o ad acta. ART.19) Responsabilità del Trustee.
Quando in una qualunque operazione il Trustee informi un'altra parte interessata che egli sta agendo quale Trustee, od in qualsiasi altro modo si riveli l'esistenza del "Trust", qualsiasi pretesa di tale altra parte potrà essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in Trust.
ART.20) Nomina, revoca e/o sostituzione del "Trustee"
20.1 La nomina dei "Trustees" al momento dell'istituzione del "Trust" compete ai "Disponenti".
20.2 I trustees nominati con il presento atto non sono revocabili.
20.3 Successivamente alla loro eventuale cessazione dell'ufficio, con i limiti e le condizioni di cui al successivo articolo 21, i soggetti che rivestano la posizione giuridica di Beneficiario e nei limiti di tale posizione, hanno il potere, da esercitarsi all'unanimità, di nominare, revocare e/o sostituire il nuovo "Trustee", in qualsiasi momento, con atto a firma autenticata.
20.4 Il Trustee ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata indirizzata con avviso di ricevimento ai Disponenti e/o Beneficiari con preavviso di sessanta giorni, si che si possa provvedere alla sua sostituzione.
20.5 Per gli effetti di cui sopra, il "Trustee" revocato cesserà nella carica e perderà ogni potere e diritto conferitogli con il presente atto ipso jure, secondo le previsioni di cui all'art.1456 e seguenti del codice civile italiano, a semplice invio della comunicazione di revoca da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
20.6 La nomina del nuovo "Trustee" sarà eseguita con
scrittura privata autenticata ed avrà effetto ed efficacia erga omnes dal momento della sua trascrizione a favore del nuovo "Trustee" e contro il precedente.
ART.21) Effetti del mutamento del "Trustee"
21.1 In conseguenza della cessazione di uno dei "Trustees" nominati col presente atto, i Trustees superstiti proseguiranno in tutte le loro funzioni senza necessità di ricostituzione della pluralità dei Trustees. Alla cessazione della totalità dei Trustees qui nominati l'ufficio potrà essere ricoperto da un solo Trustee.
21.2 In conseguenza della cessazione del "Trustee", per revoca o dimissioni, egli perde ipso iure ogni diritto sui "Beni in Trust", con obbligo di consegnare senza indugio qualsiasi documento o atto in suo possesso attinente ai "Beni in Trust", ed è tenuto:
a) a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al suo successore di esercitare i diritti spettanti al "Trustee" sui "Beni in Trust" e, in quanto le risultanze di pubblicità lo richiedano, per farlo risultare quale "Trustee" di questo "Trust" o anche quale proprietario o titolare dei "Beni in Trust" nella sua specifica qualità di "Trustee" di questo "Trust";
b) a consegnare i "Beni in Trust" al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto o documento in suo possesso che abbia attinenza con il "Trust" o i "Beni in Trust",
fornendo ogni ragguaglio il nuovo "Trustee" ragionevolmente gli richieda in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni del "Trust" e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.
ART.22) Compenso del "Trustee"
22.1 Nessun compenso è dovuto ai "Primi Trustee" nominati con il presente atto, il cui ufficio è gratuito. I Beneficiari hanno la facoltà di convenire con i Trustees successivi l'eventuale compenso ed il modo e il tempo della sua corresponsione.
22.2 Le spese sostenute dal Trustee per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust, ivi comprese quelle necessarie per sostenere i costi di gestione, rimborsare se stesso di ogni anticipazione, nonché Per il pagamento di eventuali compensi e rimborsi a sé o a terzi.
22.3 Il Trustee ha il diritto di prelevare le somme di cui sopra dai beni del Trust.
ART.23) Rendiconto
23.1 Il Trustee mantiene una contabilità accurata nonché la documentazione di ogni operazione, predisponendo ed aggiornando con ragionevole periodicità una informazione piena sulla consistenza ed il valore dei Beni in Trust e su ogni entrata ed uscita.
23.2 11 Trustee redige, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza di
ciascun anno solare, un inventario e bilancio del Fondo in Trust.
23.3 Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Trustee redige e consegna ai "Beneficiari del Patrimonio Residuo" l'inventario ed il rendiconto finale dei beni in. Trust.
PARTE QUARTA DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART.24) Disciplina tributaria 24.1 Al presente atto si applica la disciplina fiscale di cui al D.lgs 31 ottobre 1990 n.346 (Imposta sulle Successioni e Donazioni), pertanto, ai fini fiscali e repertoriali i comparenti dichiarano:
- che tra i disponenti ed i beneficiari finali del presente contratto intercorre un rapporto di parentela di
- che il valore di quanto conferito in Trust ascende ad euro
- che ai fini del calcolo dell'erosione della franchigia tra gli odierni disponenti e beneficiari non sono state posti in essere altri atti di trasferimento donativi e/o a titolo gratuito.
ART.25) disposizioni finali
I comparenti dichiarano di rinunziare ad ogni eventuale iscrizione d'ufficio derivante dal presente atto esonerando all'uopo il competente Conservatore dei registri immobiliari.
Per guanto non disciplinato nel presente atto si applicano le norme della legge applicata e della Convenzione dell'Aia 1.7.1985.
Le spese del presente atto relative e conseguenziali sono a carico del
I comparenti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto da me letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti, i quali lo approvano, dichiarandolo conforme alla propria volontà.
Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su
fogli di cui occupa pagine fin qui e si sottoscrive alle ore