CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico] II presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle parti datoriali:
Lavoro domestico: il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico] II presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle parti datoriali:
UNILAVORO PMI ? Federazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese]
- Associazione FAMILYCARE ? aderente a Unilavoro PMI
- FISDAT
e dalla parte sindacale dei lavoratori.
- CONFSAL FISALS ? Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Art. 1 ? Sfera di applicazione]
- Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori domestici come disciplinati dalla legge n. 339 del 1958 ed in ogni caso agli addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare. Per lavoratori domestici si intendono coloro che prestano la loro opera per tutte le necessità di assistenza, cura e gestione delle persone e dei luoghi da essi usufruiti. È ammessa la contrattazione di 2° livello in sede territoriale.
- L'esistenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado con il datore di lavoro o con il soggetto assistito, non esclude la possibilità di assunzione del familiare assistente come lavoratore dipendente così come previsto dall'art. 1 DPR 31.12.1971, n. 1403 nonché nei casi di assistenza a soggetti fragili. Sul punto le parti auspicano anche l'introduzione di specifica normativa inerente alla figura del ?caregiver?. In caso di riconoscimento normativo che estenda la portata della normativa attuale, il presente contratto si applicherà anche a tali fattispecie lavorative.
- Restano ferme le disposizioni previste dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973,
n.304 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969).
Art. 2 ? Documenti di lavoro]
- Al momento delle trattative per l'assunzione, il lavoratore avrà cura di fornire il proprio curriculum contenente, in modo particolare, le esperienze, i titoli e le professionalità acquisite ritenute adeguate e sufficienti all'espletamento delle mansioni da svolgere. Oltre a quanto sopra, sarà cura del lavoratore fornire tutta la documentazione idonea e necessaria secondo la
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normativa in vigore al momento dell'istaurazione del rapporto a legittimare la regolarità dell'instaurando rapporto di lavoro.
Art. 3 ? Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)]
- L'assunzione viene formalizzata con il contratto di lavoro nel quale devono essere indicati: tutti i dati identificativi delle parti contraenti ed eventuali soggetti beneficiari della prestazione;
- data di instaurazione del rapporto di lavoro;
- dichiarazione del datore di lavoro circa le esigenze specifiche legate alla prestazione richiesta;
- dichiarazione del lavoratore di adeguata idoneità professionale e psicofisica all'espletamento della mansione richiesta.
- livello attribuito e mansione concordata;
- durata del periodo di prova (in mancanza si applicano i termini previsti nel presente CCNL);
- patti di convivenza se concordata;
- la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Oltre a ciò, il lavoratore è tenuto ad indicare anche un indirizzo e-mail ovvero PEC o comunque una identità digitale. Le comunicazioni digitali avranno la stessa efficacia e lo stesso valore di quelle cartacee;
- durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione in fasce orarie specifiche per i non conviventi o per i rapporti a tempo determinato e in fascia giornaliera per i conviventi (nel caso di convivente specificare le ore di riposo giornaliere);
- per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante;
- retribuzione pattuita nelle sue voci minimali e indicazione eventuale di accordi migliorativi specifici;
- ambito territoriale nel quale si svolge normalmente la prestazione lavorativa nonché l'indicazione di potenziali mete alternative di svolgimento del rapporto temporanee;
- eventuali richieste del lavoratore su periodi di gradimento per la concessione delle ferie. La concessione del datore di lavoro è limitata all'anno di corso e non crea obblighi o diritti per le parti negli anni successivi.
- eventuale indicazione dello spazio che il lavoratore potrà utilizzare per i propri effetti personali;
- eventuale presenza di impianti audiovisivi di videosorveglianza all'interno dell'abitazione;
- indicazione del ccnl applicato;
- eventuale adesione alla banca ore prevista nel presente CCNL;
- la data in cui verrà erogato il pagamento della busta paga stessa;
Art. 4- Il lavoro a tempo determinato]
- Il rapporto di lavoro determinato può avere durata massima di 12 mesi (con 3 proroghe anche distinte) ad accezione del caso in cui avvenga in sostituzione di altro lavoratore. In quest'ultimo caso potrà essere esteso a tutta la durata della sostituzione senza limiti di proroghe anche avvalendosi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 5 ? Inquadramento dei lavoratori]
- I lavoratori individuati nel campo di applicazione del presente CCNL sono classificati secondo il seguente inquadramento.
Livello A:
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonche gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto ii diretto controllo del datore di lavoro.
Profili:
- a) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
- b) Addetto alla lavanderia. Svolge esclusivamente mansioni relative alla lavanderia;
- c) Aiuto di cucina. Svolge esclusivamente mansioni di supporto al cuoco;
- d) Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
- e) Assistente ad animali domestici. Svolge esclusivamente mansioni di assistenza ad animali domestici;
- f) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
- g) Operaio comune. Svolge esclusivamente mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione.
Livello A super
Profili:
- Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;
Livello B
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
- a) Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;
- b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
- c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
- d) Svolge servizio di tavola e di camera;
- e) Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
- f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche
complessi, di manutenzione;
- g) Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
- h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone
ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per ii collaboratore generico polifunzionale, oltreche occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B super
Profilo:
- Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se
richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
- Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
nel caso in cui le prestazioni di cui ai livelli C Super e D Super siano svolti in favore di più soggetti non autosufficienti si dovrà fare riferimento alla specifica tabella retributiva.
- c) Per persona non autosufficiente si intende un soggetto non più in grado di svolgere le principali attività della cura e della gestione della propria persona. La definizione si estende anche a soggetti affette da patologie cognitive e relazionali invalidanti.
- d) La formazione del personale che potrà essere addetto al soggetto non autosufficiente, laddove prevista nella qualifica, dovrà essere verificata in relazione a diplomi o titoli formativi (rilasciati a seguito di corsi di durata minima pari a 500 ore) siano essi rilasciati da soggetti nazionali o stranieri ove equipollenti. Ove il titolo venga conseguito in costanza di rapporto di lavoro, sarà onere del lavoratore comunicarlo al datore di lavoro (consegnando copia dell'attestato) ove rilevante per la variazione di inquadramento. Il titolo sarà elemento determinante per la variazione di inquadramento solamente ove il titolo formativo e soprattutto le competenze acquisite siano utilmente spendibili nell'attività lavorativa.
- e) Le parti si impegnano una volta l'anno a confrontarsi anche con l'ausilio delle associazioni sindacali, per la verifica del corretto svolgimento del rapporto di lavoro, anche nell'ottica di una costante progressione nel riconoscimento delle competenze acquisite. Di detto incontro verrà redatto apposito verbale.
Livello C
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
- a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
Livello C super
Profilo:
- a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilita , autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
- a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare;
- b) Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
- c) Svolge mansioni di coordinamento relative alle attivita di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
- d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
- e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
- f) lstit ut ore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti ii nucleo familiare.
Livello D super
Profili:
- a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
- b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa;
- c) Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l'inserimento o ii reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficolta perché affette da disabilita psichica oppure da disturbi dell'apprendimento o relazionali.
TABELLA E -]
Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa nell'orario definito come orario notturno, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore ii completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensl retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavorator i non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
Note a verbale:
- II lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
- Per persona autosufficiente si intende ii soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
- La formazione del personale per l'assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando ii lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata
minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
- Ai fini del diritto all' inquadramento nel livello D Super, e onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro ii conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- È ammesso il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui al presente contratto collettivo quando sono inerenti le finalità di assunzione e di esecuzione del contratto di lavoro. Detta ammissibilità comprende ogni adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente contratto collettivo ancorché inerente la gestione, la pianificazione, la sicurezza e l'organizzazione del lavoro.
- Tale ammissibilità sussiste anche ai fini dell'osservanza dei principi di parità e rispetto delle diversità, della salute e sicurezza sul lavoro, nonché di ogni altro diritto legato all'effettivo esercizio e godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro.
- Dette possibilità si estendono anche alle procedure attivate per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
- Al riguardo le parti dichiarano che il trattamento dei dati sopra riportati è autorizzato dal presente contratto collettivo in quanto costituisce un elemento comunque necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. A garanzia dei diritti fondamentali e degli interessi del lavoratore viene posto il limite della funzionalità di tali dati ai fini della gestione del rapporto. A titolo di esempio la gestione dell'appartenenza religiosa sarà utilizzabile ai fini della gestione dei riposi e così via.
- E' sempre ammessa la gestione dei predetti dati in vista della possibilità che possa verificarsi una emergenza che possa rendere necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
- Avendo il presente contratto collettivo un oggetto legato a problematiche familiari e/o personali spesso coincidenti con posizioni ?fragili? o particolarmente ?confidenziali? ' è altresì ammesso ogni trattamento di cui sopra da parte di fondazioni od associazioni che abbiano sottoscritto il presente contratto collettivo o che vi abbiano successivamente aderito congiuntamente alle parti sindacali stipulanti, o ad altre entità di tipo religioso e comunque soggetti esterni alle stesse collegate, ovvero enti bilaterali costituiti in applicazione o come espressione del presente contratto collettivo, per il raggiungimento delle finalità in esso stabilite, a condizione che non vengano comunicati all'esterno di tali enti senza scopo di lucro.
- A salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro devono sempre avere una giustificazione funzionale, ancorché solo eventuale o in previsione di eventualità. La comunicazione a terzi non rientranti nella descrizione dei soggetti e delle finalità di cui sopra richiede il consenso dell'interessato o del soggetto che possa per suo conto esprimerne validamente la volontà.
- E' possibile, in casi di particolari esigenze familiari di vigilanza sui familiari e sulle cose, l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza con esclusione delle parti riservate al dipendente ovvero dei servizi igienici. In caso di tale utilizzo, ciascuna parte interessata potrà dare informativa alle associazioni che hanno sottoscritto il presente contratto ed alle quali le parti siano regolarmente iscritte e nei confronti delle quali siano in regola con l'iscrizione.
- In caso di disagio ciascuno dei contraenti potrà segnalare le circostanze relative all'associazione che ha sottoscritto il presente contratto collettivo che potrà attivarsi per verificare il rispetto delle legittime finalità del processo di sorveglianza o controllo a distanza.
- Tutti i dati che verranno conosciuti dagli organismi indicati dal presente contratto collettivo saranno trattati nel rispetto di quanto sopra stabilito e delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali.
Art. 6 ? Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona]
- Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di autosufficienti ? B Super ? ovvero al personale assunto per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti ? livello C super ovvero D Super ? si applicherà la retribuzione prevista nella tabella D allegata corrispondente al livello specifico del lavoratore, ove la prestazione sia collocata temporalmente tra le ore 20.00 e le ore 8.00 del mattino. Ove il lavoratore non sia convivente dovrà essere fornita la prima colazione e/o la cena in base all'orario della prestazione oltre ad una idonea sistemazione.
- Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo nelle ventiquattro ore successive alla prestazione notturna.
- In considerazione del fatto che il lavoro di assistenza notturna è normalmente caratterizzato da attività riconducibile prevalentemente a semplice attesa o custodia, l'orario normale da considerare ai fini retributivi e contributivi, fatte salve le ipotesi di diverso e più intenso e continuativo impegno, è pari ad otto ore giornaliere convenzionalmente determinate anche ai fini contributivi.
- L'assunzione per prestazioni discontinue dovrà essere determinata in forma scritta specificando la fascia orario dell'assistenza ed il suo carattere discontinuo.
Art. 7 ? Prestazioni esclusivamente d'attesa ]
- Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, verrà applicata la specifica tabella retributiva inerente alle prestazioni di attesa che si svolgono all'interno della fascia oraria tra le ore 21.00 e le ore 8.00. Deve essere garantito al lavoratore il riposo notturno in un alloggio idoneo.
- Eventuali prestazioni non di mera attesa, verranno retribuite sulla base delle retribuzioni previste per i non conviventi come da tabella C allegata, limitatamente al tempo effettivamente impiegato per gli specifici interventi.
- Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo di cui all'art.53, I' orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.
- L'assunzione con l'indicazione del rapporto di mera attesa dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti.
Art. 8 ? Periodo di prova]
- Il periodo di prova è per tutti i livelli 30 giorni di calendario per i conviventi, 10 giorni di lavoro effettivo per i non conviventi. Per i contratti a termine inferiori a 30 giorni si considera patto di prova un periodo pari ad 1/6 del periodo totale di contratto con arrotondamento per eccesso.
- I periodi di malattia ovvero di infortunio sul lavoro sono esclusi dal computo delle giornate di lavoro utili al superamento del periodo di prova.
- Xxx non risolto il rapporto di lavoro durante il periodo di prova, lo stesso si intende confermato.
- Xxx invece il rapporto si risolva durante tale periodo non sarà necessario concedere alcun termine di preavviso ed andrà corrisposta esclusivamente la retribuzione relativa al lavoro
- Nel caso in cui il lavoratore sia assunto come prima provenienza da altra regione e non abbia provveduto a variare la propria residenza, in caso di risoluzione del rapporto ? non per giusta causa ? spetterà un preavviso di tre giorni ovvero la retribuzione relativa.
Art. 9 ? Riposo settimanale]
- Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore; detto riposo sarà suddiviso in due giornate concordate tra le parti, una di 24 ore l'altra di 12 ore. Il riposo nelle ore notturne potrà essere goduto anche all'interno del luogo di lavoro.
- Per i non conviventi è prevista una giornata intera di riposo.
- Qualora vengano effettuate prestazioni nei giorni ovvero orari previsti per il riposo settimanale, esse saranno retribuite con la maggiorazione del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato. Dette ore potranno inoltre essere computate all'interno dell'adesione allo strumento della banca ore.
- II riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore.
- Nel caso in cui, per straordinarie esigenze familiari, il lavoratore non abbia potuto fruire del riposo settimanale, fatto salvo il computo all'interno della banca ore, allo stesso è dovuta una maggiorazione oraria del 40% sulla retribuzione globale di fatto. Tale maggiorazione assorbe ogni altra maggiorazione;
- Sono computate tra le ore di riposo anche le ore in cui il lavoratore si trova nel luogo di lavoro ma nono svolge attività lavorativa.
Art. 10 ? Orario di lavoro]
- La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti, con un massimo di:
- per i lavoratori conviventi:
- 10 ore giornaliere intervallate da una o più pause di complessive ore 2 da poter godere sia in casa che fuori casa;
- - ai fini contributivi e per i livelli B e Bs convivente saranno indicate 40
- per il CS e il DS saranno indicate 40 o 54 ore settimanali da concordare tra le parti al momento dell'assunzione;
- per i lavoratori non conviventi:
- 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6
- Per i lavoratori di cui ai livelli Bs , Cs e Ds adibiti alla sostituzione di lavoratore convivente potranno essere assunti con orari che variano dalle 12 alle 16 ore settimanali:
12 ore, nel caso la sostituzione sia per le 24 ore 16 ore nel caso la sostituzione sia per le 36 ore
Vedasi apposita tabella per la retribuzione di tali lavoratori.
- I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super ? adeguare ai nostri LIVELLI- , nonché gli studenti fra i 16 e i 40 anni che svolgano corsi di studio volti all'ottenimento di titoli riconosciuti dallo Stato o da enti pubblici italiani, possono essere assunti anche in regime di convivenza
- frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
- interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall' art. 16.
- L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
- Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e un riposo giornaliero di 2 ore da poter usufruire all'interno o all'esterno dell'abitazione, come da accordi tra le parti.
- Ove il lavoratore aderisca alla banca ore, le eventuali ora lavorate in più, saranno riposate successivamente come da rendicontazione specifica e fatti sempre salvi i limiti di legge.
- L'orario di lavoro è determinato dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio pieno; mentre per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
- Salvo quanto previsto in ordine alle prestazioni discontinue ed a quelle di semplice attesa, il lavoro notturno così come definito dalla normativa nazionale è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, mentre se straordinario, sarà maggiorato così come previsto dall'articolo dedicato a tale prestazione.
- Per I lavoratori conviventi la retribuzione della specifica tabella.
- Le cure personali del lavoratore ovvero dei beni propri non connessi strettamente al servizio, saranno gestiti dallo stesso
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all'esterno dell'orario di lavoro.
- Al lavoratore che svolge un orario di lavoro giornaliero pario o superiore alle 6 ore di presenza sul posto di lavoro, spetta un pasto, ovvero, un'indennità pari al suo valore convenzionale.
- La pausa pasto, della durata concordata tra le parti, non sarà conteggiata a fini retributivi, salvo che nella stessa non venga svolta specifica attività lavorativa.
- II datore di lavoro che abbia assunto uno o più lavoratori a tempo pieno dedicati all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori- anche nei livelli CS o DS ? aventi il servizio di copertura dei periodi di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base delle apposite tabelle.
Art. 11 ? Lavoro straordinario e supplementare]
- Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario o supplementare dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
- E' considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera definita secondo l'orario massimo settimanale previsto dal presente CCNL. E' lavoro supplementare quello che viene richiesto in caso di rapporto di lavoro ridotto fino allo svolgimento dell'orario massimo settimanale previsto nel presente CCNL.
- E' esclusa dal conteggio settimanale o comunque periodico del lavoro supplementare o straordinario nonché dalle relative maggiorazioni, lo svolgimento di attività lavorativa connessa alla gestione della banca ore.
- Il lavoro straordinario è compensato con una maggiorazione oraria per i lavoratori conviventi pari al 60% se prestato dalle 22,00 alle 6,00 e del 25% se prestato dalle 7,00 alle 21,00.
- Il lavoro straordinario o supplementare deve essere comunicato almeno 12 ore prima salvo casi di urgenza, emergenza comunque impreviste. In quest'ultimo caso, ove la prestazione si inserisca all'interno di orari di riposo siano essi notturni o diurni, l'attività viene considerata normale e prevedibile, dando luogo al solo prolungamenti di riposo ovo abbiano natura episodica e sporadica.
Art. 12 ? Festività nazionali e infrasettimanali]
Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: 1° gennaio,
6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile,
1° maggio,
2 giugno,
15 agosto,
1° novembre,
8 dicembre,
- dicembre,
- dicembre,
- Patrono.
In tali giornate, salvo diverso accordo, sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
Nel caso in cui venga lavorata, sarà corrisposta al lavoratore la maggiorazione oraria del 60% sulla retribuzione globale di fatto. Le ex festività soppresse vengono computate con il medesimo riconoscimento della giornata festiva di cui sopra.
Art. 13 ? Ferie]
- Indipendentemente dalla tipologia di rapporto e dalla sua durata oraria, ad ogni lavoratore spettano 28 giorni di ferie l'anno.
- Ove il lavoratore percepisca la retribuzione in base alle ore lavorate e non in misura fissa, per il periodo di xxxxx percepirà una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie
- II diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile salvi i casi di interruzione del rapporto di lavoro e quanto previsto ai successivi commi.
- Le ferie devono essere godute per metà nell'anno di maturazione e l'altra metà entro i 12 mesi successivi all'anno di maturazione.
- Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione determinata come da tabella allegata parametrata sulla retribuzione globale di fatto mensile.
- Al lavoratore che anche in periodo di ferie utilizzi il vitto e l'alloggio della famiglia, spetta il compenso sostitutivo convenzionale, salvo che non usufruisca per il peridio di dette corresponsioni.
- Nel caso in cui il lavoratore abbia necessità per specifiche ragioni di un periodo più lungo di ferie, previa richiesta scritta al datore di lavoro e corrispondente accordo con lo stesso, le parti potranno prevedere l'accumulo delle ferie nell'arco di un biennio, anche in derogo a quanto sopra stabilito.
- In caso di interruzione dei rapporti di lavoro o in caso di godimento delle ferie prima che il lavoratore abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore la quota parte delle ferie maturate annualmente divise in dodicesimi e moltiplicate per i mesi di effettivo lavoro.
Le ferie non possono essere godute durante la malattia o l'
- II godimento delle ferie continua a far decorrere la maturazione di tutti gli istituti
- Le ferie dovranno essere richieste per l'anno in corso entro febbraio e sarà cura del datore di lavoro accogliere interamente, ovvero in parte, la richiesta.
- Nel caso in cui il lavoratore, in accordo con il datore, voglia usufruire di un periodo di ferie maggiore a quelle maturate, i giorni eccendenti le ferie maturate andranno computate nella banca ore ove prevista dalle parti ovvero detto periodo verrà considerato come assenza non retribuita. In quest'ultimo caso non verrà maturato alcun rateo a fini retributivi come neppure a fini contributivi. Il posto di lavoro verrà conservato per interruzioni non superiori a giorni 60.
- I giorni di ferie sono indipendenti dalla distribuzione dell'orario di lavoro nelle fasce settimanali ed è comunque considerata su 6 giorni settimanali nel computo delle ferie.
Art. 13 ? Sospensioni di lavoro extra feriali]
Ove il rapporto di lavoro si sospenda per esigenza del datore di lavoro, al lavoratore sarà comunque corrisposta la retribuzione concordata e, nel caso in cui non possa usufruire di vitto ed alloggio ? se previsto all'interno del contratto individuale di lavoro ? avrà diritto anche al compenso sostitutivo convenzionale.
Art. 14 ? Permessi]
- I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per impegni anche parzialmente coincidenti con l'orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all'art. 14, comma 2;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore
- Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.
- Il lavoratore in caso di lutto a familiari conviventi o parenti entro ii 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi retribuiti e ulteriori 2 giorni ? su richiesta del lavoratore ? non retribuiti.
- Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro potrà concedere per giustificati motivi ulteriori permessi comunque non retribuiti.
- Non spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva di xxxxx e alloggio nei giorni in cui lo stesso sta godendo di permesso non retribuiti.
Art. 15 ? Permessi per formazione professionale]
- I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, su richiesta, possono utilizzare un monte ore annuo di 45 ore come permesso retribuito per la frequenza a percorsi formativi specifici per assistenti familiari o comunque inerenti e funzionali alle mansioni svolte ? compreso l'utilizzo degli stessi per attività previste dalla normativa sul rinnovo dei permessi di soggiorno - .
Dell'attività formativa dovrà essere fornita idonea documentazione al datore di lavoro per la verifica dell'effettività della stessa.
- Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall'Ente bilaterale ESBII, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64
- Il monte ore è esclusivamente annuale, non può essere cumulato e pertanto ove non utilizzato decade alla fine di ogni annualità.
Art. 16 ? Congedo per le donne vittime di violenza di genere]
- In relazione a quanto previsto dell'art. 24 Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ove documentati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, potrà astenersi dal lavoro in ragione del percorso di protezione, per un periodo massimo di tre mesi.
- Per l'esercizio di tale astensione, la lavoratrice è tenuta a preavvisare ii datore di lavoro almeno gironi prima dell'inizio e della fine del periodo di congedo, producendo la relativa certificazione.
- Detto periodo comunque computato ai fini dell'anzianità nonché degli altri istituiti contrattuali indiretti.
- rapporto.
- La lavoratrice, escluso quanto previsto dal comma 3, durante il periodo di sospensione ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ? erogata a seguito di domanda dell'interessata direttamente dall'INPS ? oltre a ricevere contribuzione figurativa per il periodo in oggetto.
- II congedo, gestito su base oraria o giornaliera, nell'arco del triennio dall'avvio della procedura, verrà concordato dalle parti. In caso di mancato accordo si precisa che la fruizione oraria è consentita nella misura pari alla metà dell'orario medio
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giornaliero parametrato sulla media degli ultimi due mesi di lavoro prima dell'avvio del congedo.
Art. 17 ? Assenze]
In Caso di assenza il lavoratore deve avvertire e giustificare immediatamente la circostanza al datore di lavoro.
Le assenze non giustificate entro i successivi tre giorni, sono da considerarsi giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all'indirizzo informatico indicato nella lettera di assunzione e inviate anche in forma cartacea alla residenza ovvero al domicilio indicato per la corrispondenza con il datore di lavoro.
Art. 18 ? Banca ore]
Nei rapporti di lavoro individuali, è possibile concordare l'istituzione di una banca ore per fronteggiare periodi nei quali, il datore di lavoro possa richiedere prestazioni aggiuntive rispetto all'orario contrattualmente stabilito.
- Le ore lavorate in misura superiore all'orario contrattualmente previsto, saranno recuperate sotto forma di permessi, da potersi godere anche a giornate, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno seguente.
- Nel caso in cui non sia consentito al lavoratore il recupero di tali ore entro il termine sopra indicato, le ore totalmente o parzialmente non recuperate dovranno essere retribuite come ore di lavoro ordinario, supplementare o straordinario determinato sulla base dell'orario normale stabilito nel contratto individuale.
- Lo svolgimento delle ore di recupero dovrà comunque sempre avvenire all'interno dei limiti legali previsti per l'attività giornaliera o settimanale.
- Le ore svolte in eccedenza rispetto a quanto concordato nel contratto di assunzione, non potranno comunque eccedere, su base annuale, una percentuale pari al 10% dell'orario complessivo.
- Il lavoratore può aderire alla banca ore con il contratto di assunzione o con atto successivo comunque in forma scritta,
- La banca ore sarà da considerarsi sia a debito che a credito. In caso di impossibilità nella prestazione lavorativa per causa inerente il datore di lavoro, il lavoratore maturerà un debito di ore da svolgere, ove invece siano richieste ore maggiori per esigenze familiari, le stesse verranno riposate dal lavoratore successivamente. Per la fruizione di tali riposi è necessario che il lavoratore li richieda con almeno 3 giorni di anticipo e previo accordo con il datore di lavoro.
Art. 19 ? Diritto allo studio]
Avendo riguardo alle esigenze familiari e di assistenza, il datore di lavoro potrà favorire l'avvio o la prosecuzione di percorsi scolastici o di qualificazione professionale. Il lavoratore è tenuto a dare periodico riscontro delle attività svolte e comunque a richiesta dal datore di lavoro.
Le assenze per le ragioni sopra indicate saranno non retribuite, ma nel caso in cui il lavoratore abbia aderito alla banca ore, le stesse saranno contabilizzate e recuperate in seguito.
Art. 20 ? Matrimonio]
Spetta un congedo retribuito di 15 giorni al lavoratore che celebri durante il rapporto di lavoro l'atto matrimoniale.
Art. 21 ? Tutela delle lavoratrici madri]
In caso di stato di gravidanza durante il rapporto di lavoro si applicano tutte le norme generali di tutela delle lavoratrici madri e lavoratori con prole.
- È vietato adibire al lavoro le donne:
- durante i 2 mesi precedenti la presunta data del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi
previsti dalla normativa di legge
- per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto
- durante i 3 mesi dopo il parto, salvo posticipi autorizzati
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti , compresi quelli relativi alla gratifica natalizi e alle ferie.
- Dall'inizio della gravidanza, purchè intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non potrà essere licenziata, salvo per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all'art. 2113, 4° comma, del codice civile. Le assenze non giustificate entro i 5 giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
Art. 22 ? Tutela del lavoro minorile]
L'assunzione di minori è consentita nei limiti e secondo i requisiti di legge. L'adibizione al lavoro notturno di minori è vietata salvo casi eccezionali dovuti a forza maggiore.
Art. 23 ? Malattia]
Il lavoratore affetto da malattia ed impossibilitato alla prestazione lavorativa dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro e comunque entro e non oltre l'orario di inizio della prestazione lavorativa. Dovrà inoltre tempestivamente far pervenire idonea documentazione medica comprovante la malattia. La certificazione medica dovrà essere ottenuta entro il giorno successivo all'inizio della malattia ed il certificato di inabilità al lavoro dovrà essere inviato al datore di lavoro entro il giorno successivo anche a mezzo informatico.
La conservazione del posto in caso di malattia è rispettivamente nei rapporti con anzianità di servizio
- inferiore a 6 mesi, superato il periodo di prova, di 15 giorni di calendario
- Da più di 6 mesi ai 2 anni, 50 giorni di calendario
- superiore ai 2 anni, 180 giorni di calendario
Periodi calcolati nell'anno solare di 365 giorni dall'evento - , Detti periodi di conservazione sono aumentati del 50% in caso di malattia oncologia documentata dagli uffici Asl.
Durante detti periodi di malattia decorre la retribuzione globale di fatto rispettivamente per 8, 10 e 15 giorni ? in base al periodo di anzianità di servizio come sopra indicato ? nella misura del 50% i primi 3 giorni e del 100% dal 4° in poi.
La quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio non è dovuta in caso di degenza ospedaliera presso il datore di lavoro.
Art. 24 ? Tutela delle condizioni di lavoro]
Il datore di lavoro dovrà garantire un ambiente di lavoro adeguato alla prestazione richiesta e comunque sicuro in base alla normativa vigente.
Ove la prestazione necessiti dell'utilizzo di strumentazione peculiare di cui il lavoratore non abbia precedente esperienza o l'ambiente di lavoro presenti rischi atipici, il datore di lavoro provvederà ad informare lo stesso lavoratore sulle regole di sicurezza
connesse alle specificità.
L'informativa dovrà essere condivisa con il lavoratore al momento dell'assunzione ovvero nel momento in cui vi sia concreta necessità ove successiva a tale momento. Il documento potrà essere elaborato dal datore di lavoro ovvero lo stesso potrà fare riferimento ? previo adeguamento alle specificità del caso ? a quello elaborato dall'Ente bilaterale di settore - .
Come già sopra indicato, negli ambienti domestici è sempre possibile istallare impianti audiovisivi, previa informativa al dipendente. Sono vietate, salvo ragioni peculiari e comunque previa autorizzazione del lavoratore, gli impianti audiovisivi all'interno dell'alloggio del dipendente ovvero nei servizi igienici.
Art. 25 ? lnfortunio sul lavoro e malattia professionale]
In caso di infortunio o malattia professionale spetta al lavoratore la conservazione del posto di lavoro rispettivamente nei rapporti di con anzianità
- Inferiore ai 6 mesi, 15 giorni di calendario
- Da più di 6 mesi a 2 anni, 50 giorni di calendario
- Superiore a 2 anni, 180 giorni di calendario calcolati nell'anno solare di 365 giorni dall'evento
Le prestazioni erogate dall'INPS, previa denuncia di infortunio del datore di lavoro entro 24 ore in caso di incidente mortale ovvero di 48 ore dalla ricezione del certificato negli altri casi, sono determinate in base al DPR 1124 del 30 giugno 1965.
E' a carico del datore di lavoro la paga globale di fatto per i primi 3 giorni di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.
La quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio non è dovuta in caso di degenza ospedaliera presso il datore di lavoro.
Art. 26 ? Trasferimenti]
In caso di trasferimento ad oltre 50 km dal luogo di lavoro normale, il datore di lavoro dovrà informare preventivamente e per scritto il lavoratore almeno 7 giorni prima. La comunicazione potrà essere anche solo orale e con 2 giorni di preavviso nel caso in cui la sede di trasferimento è stata preventivamente indicata dal datore di lavoro al momento dell'assunzione.
Xxxxxx al lavoratore trasferito altre i 50 km dalla località di lavoro normale una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto di tale periodo. Tale importo è dovuto per i primi 15 giorni di spostamento.
Il datore di lavoro rimborserà al lavoratore le eventuali spese di viaggio ove non vi provvede direttamente.
Ove non sia rispettato il termine di preavviso sopra indicato, il lavoratore che non aderisco al trasferimento avrà diritto all'indennità sostitutivo del preavviso.
Art. 27 ? Trasferte]
II lavoratore è tenuto a seguire il datore di lavoro nelle proprie trasferte, ove richiesto.
Per i lavoratori conviventi, nel caso di trasferta, superiore ai 15 giorni e nel caso in cui la località sia distante oltre 50 km dalla sede di lavoro normale, sarà prevista una diaria giornaliera pari al 20%.
Per i non conviventi, nel caso di trasferta superiore ai 15 giorni e nel caso in cui la località sia distante oltre 50 km dalla sede di lavoro normale, sarà prevista una diaria giornaliera pari al 30%.
Non spettano indennità ove nel contratto di assunzione sia già indicata la possibilità di trasferta con l'indicazione delle località specifiche.
Il datore di lavoro rimborserà al lavoratore le eventuali spese di viaggio previo rendiconto, ove non vi provvede direttamente.
Ove la prestazione sia resa a bordo di imbarcazioni da diporto private, previo adempimento degli oneri relativi a tale tipo di prestazione, si applicheranno le maggiorazioni previste dal CCNL Nautica da Diporto Privato Unilavoro PMI.
Art. 28 ? Retribuzione e prospetto paga]
Il datore di lavoro ha l'onere periodico di corrispondere al lavoratore un prospetto paga da consegnare al momento del pagamento della retribuzione.
La paga è costituita da:
- retribuzione minima contrattuale e specifiche indennità ? corrispondenti alla qualifica ovvero alle peculiarità del soggetto assistito ovvero alla pluralità di soggetti assistiti come da specifiche tabelle - ;
- eventuali scatti di anzianità;
- eventuale elemento sostitutivo di vitto ed alloggio;
- eventuale superminimo;
- eventuali ore di lavoro supplementare, straordinario o festività;
- oneri previdenziali;
- eventuale gestione della banca ore;
Ove previsto un superminimo ovvero trattamenti di miglio favore ad personam, questi andranno ad essere assorbiti dalle eventuali indennità specifiche previste nel presente CCNL.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi nonché al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una attestazione in cui risulti la paga complessiva corrisposta nell'anno.
Art. 29 ? Certificazione di qualità]
Spetta al lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 una maggiorazione prevista nella tabella ----- .
Tale maggiorazione è dovuta solamente ove la certificazione sia portata a conoscenza del datore di lavoro mediante copia della stessa e con comunicazione scritta e solo per il periodo della sua validità. La stessa viene assorbita dai trattamenti di maggior favore come super minimo ovvero trattamento migliorativo ad personam.
Per i lavoratori inquadrati al livello D Super, la presente indennità è assorbito da quella di funzione di cui alla tabella .
Art. 30 ? Minimi retributivi]
- I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E, G, H, I ed L allegate al presente contratto
- Le Parti stipulanti si incontreranno annualmente per valutare eventuali variazioni dei minimi retribuitivi.
Art. 31 ? Vitto e alloggio]
Il vitto e l'alloggio devono garantire al lavoratore una alimentazione salubre nelle qualità e sufficiente nella quantità mentre gli ambienti domestici dovranno essere salubri e dignitosi. Nel caso di convivenza l'alloggio dovrà poter garantire al lavoratore la necessaria riservatezza.
Il valore di tali elementi, anche ai fini della relativa indennità, è indicato nella tabella allegata al presente contratto.
Art. 32 ? Scatti di anzianità]
Ogni due anni di anzianità di servizio spetta al lavoratore un aumento della retribuzione minima del 4%, fino ad un massimo di 8 scatti. Gli scatti verranno contabilizzati dal mese successivo al compimento del biennio.
Art. 33 ? Tredicesima mensilità]
- Entro il mese di dicembre, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore una mensilità aggiuntiva determinata sulla base della retribuzione globale di fatto ? ivi compresa l'indennità di vitto ed alloggio ove prevista nel contratto di assunzione -
.
- Ove il lavoratore sia stato assunto da meno di un anno la relativa tredicesima mensilità sarà calcolata in dodicesimi e moltiplicata per i mesi di effettivo lavoro svolto.
- In accordo tra le parti la tredicesima potrà essere corrisposta in ratei mensili in busta paga.
Art. 34 ? Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso]
La risoluzione del rapporto di lavoro deve rispettare i seguenti termini di preavviso da ambo le parti: 16 giorni di calendario nei rapporti entro i 5 anni di anzianità;
30 giorni di calendario nei rapporti oltre i 5 anni di anzianità.
I termini indicati sono ridotti del 50% in caso di dimissioni del lavoratore, mentre sono raddoppiati ove il licenziamento del lavoratore giunga all'interno del termine del congedo di maternità.
Ove il lavoratore utilizzi con la propria famiglia un alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro o messo a disposizione dal medesimo, si applicherà il termine di preavviso di 45 giorni. L'alloggio dovrà essere lasciato libero da cose o persone che non siano di proprietà del datore di lavoro.
Ove non venga rispettato tale preavviso, al lavoratore spetta un'indennità pari alla retribuzione del periodo di preavviso non concesso.
Stante il rapporto strettamente fiduciale che deve accompagnare i rapporti di lavoro disciplinati dal presente CCNL, è sempre consentita la possibilità di giungere al licenziamento senza preavviso alcuno ove non vi sia la possibilità di consentire, neppure temporaneamente, il rapporto stesso.
Sono sempre fatti salvi gli eventuali danni connessi a responsabilità del lavoratore.
In caso di dimissioni per giusta causa, spetta al lavoratore l'indennità di mancato preavviso, previa prova della sussistenza della giusta causa lamentata.
Il rapporto di lavoro può essere risolto a seguito della morte del datore di lavoro. In questa eventualità dovranno essere rispettati i termini di preavviso.
I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di
fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e ss aggiornamenti, il cui stato familiare sia documentato da certificazione storica anagrafica, sono in solido obbligati a corrispondere i crediti di lavoro maturati dal lavoratore. Tale onere è limitato al solo periodo di coabitazione.
Ove il rapporto si interrompa per licenziamento, il datore di lavoro su richiesta del lavoratore, dovrà fornire dichiarazione scritta che documenti il licenziamento.
Art. 35 ? Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)]
AL momento dell'interruzione del rapporto di lavoro, deve essere corrisposto al lavoratore il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297,
sull'ammontare della paga globale lorda annua ? detto importo è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato
dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso. Il lavoratore potrà chiedere al datore di lavoro di versare mensilmente o periodicamente il Tfr presso un fondo assicurativo e di accantonamento dedicato.
I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, ii T.F.R. nella misura massima del 70% di quanta maturato.
E' facoltà del lavoratore chiedere, al momento dell'assunzione ovvero per scritto anche successivamente, che il TFR venga accantonato mensilmente o periodicamente presso soggetti terzi a ciò preposti.
Art. 36 ? Permessi sindacali]
- I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
- I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di
Art. 37 ? lnterpretazione del Contratto]
- Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate all'Ente Bilaterale E.S.B.I.I.
L'ente bilaterale si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 38 ? Commissione Paritetica Nazionale]
- Presso l'Ente bilaterale E.S.B.I.I. è costituita una Commissione Paritetica Nazionale per il lavoro domestico, composta da un rappresentante per ciascuna delle 0 0 . dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all'art. --:
- esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro;
- esaminare le istanze delle Parti per l'eventuale identificazione di nuove figure professionali;
- esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, stipulanti il presente contratto.
- La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
- Le Parti si impegnano a riunire la Commissione almeno una volta all'anno.
Art. 39 ? Conciliazioni]
- Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, le parti potranno esperire, prima dell'azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 410 e seguenti del Proc. Civ., presso una sede delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro o delle 00.XX. territoriali dei lavoratori facenti capo alle Associazioni e Organizzazioni Nazionali stipulanti ii presente contratto.
- II lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente In caso di assenza del rappresentante di
un'Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore
di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un'Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.
- La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all'art. 2113, 4° comma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.
40 ? Ente bilaterale E.S.B.I.I.]
Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l'italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
L'Ente bilaterale ha le seguenti funzioni:
- Può istituire un osservatorio che ha ii compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro
- promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione, qualificazione professionale e certificazione delle competenze, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
- riceve upp Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge;
- svolge I compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- svolge tutte le uppo funzioni demandate upp parti sociali e dagli accordi territoriali.
Il contributo mensile da destinare in favore di E.S.B.I.I. è stabilito nella misura di ? 0.05 centesimi/ ora per lavoratore. Tale contribuzione è erogata dai datori di lavoro upport, o da loro upport, con bollettino postale o con bonifico bancario da effettuare a E.S.B.I.I., come indicato sul sito internet dell'ente bilaterale.
Art. 41 ? Contrattazione di secondo livello]
- La contrattazione di secondo livello fra le XX.XX. e le Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e
In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.
- La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l'ente bilaterale E.S.B.I.I., con la presenza e l'accordo di tutti i soggetti firmatari il presente
Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
- indennità di vitto e alloggio;
- ore di permesso per studio e/o formazione
- Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l'Ente bilaterale S.B.I.I.
Art. 42- Assistenza sanitaria integrativa]
Le parti hanno convenuto di stabilire, a decorrere dal momento di recepimento del contratto l'iscrizione obbligatoria di tutti I lavoratori al ?Piano sanitario lavoratori domestici? gestito dal Fondo di assistenza sanitaria upportve denominato MEDIPREV, in conformità alle norme vigenti previste all'art. 51 comma 2 lett. A) del TUIR allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per I suddetti lavoratori è prevista una contribuzione nella misura di ? 0.06 centesimi / ora per lavoratore. Tale contribuzione è erogata dai datori di lavoro, o da loro delegati, con bollettino postale o con bonifico bancario da effettuare a MEDIPREV, come indicato sul sito internet del Fondo Sanitario.
Art. 43 ? Previdenza complementare]
- Le Parti concordano di valutare l'istituzione di una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare tra le parti.
Art. 44 ? Contributi di assistenza contrattuale]
Per la pratica realizzazione di quanto previsto dal presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, E.S.B.I.I. procederà alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale, con esazione a mezzo bollettino postale o bonifico bancario.
I contributi di cui al presente articolo sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento sia i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore.
Art. 45 ? Decorrenza e durata]
- II presente contratto decorre dal 01 febbraio 2021 e scadrà il 31 gennaio 2026. Esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal
- In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo pec, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un
- Le Parti si potranno riunire alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
Richiesta di assistenza per lavoro domestico e badanti
Lo studio legale Tirrito potrà essere consultato per preventivi in caso di richiesta di assistenza e consulenze relativamente a questioni o vertenze inerenti il rapporto di lavoro domestico.