Contract
Esente da bollo art.17 DLGS 460/97
CONVENZIONE CON LA COOPERATIVE SOCIALE DI TIPO “B” CADORE (SCS) DI VALLE DI CADORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRAMITE UN ADDETTO CON PATENTE “C”.
L’anno 2017 il giorno del mese di Novembre,
TRA LE PARTI
Affidante: Amministrazione Comunale del Comune di Cortina d’Ampezzo con sede in Xxxxx Xxxxxx, 00; CF. 00087640256 e P.IVA 00087640256 nella persona del Responsabile del Servizio OOPP
- Xxx.xx – Ecologia, giusto decreto sindacale di nomina in data 28/12/2015 n. 21 del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato Belluno il 20/01/1955;
E
Affidatario: Società Cooperativa Sociale Onlus - Cadore (S.C.S.) con sede legale in Valle di Cadore (BL) Piazza I Gennaio 1819 nr. 07 e sede amministrativa in xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx xx Xxxxxx - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 01061930259
nella persona del suo Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Agordo (BL) il 01/07/1955 e residente in Ponte nelle Xxxx (XX) xxx Xxxx’Xxxxxx x. 0/X;
PREMESSO
- che l’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale Cadore (S.C.S.) per la gestione del servizio di “sgombero neve tramite un addetto patentato “C” alla guida di un veicolo spargineve di classe Unimog” rivolto in particolare ai cittadini residenti nel territorio comunale, in conformità alla Legge Regionale 23/20006 e alla deliberazione della Giunta Regionale 4198/2007 di approvazione dell’“Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali”;
- che con l’affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi: garantire il servizio di sgombero neve tramite un addetto patentato “C” alla guida di un veicolo sgombraneve di classe Unimog;
- che la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;
- che l’Amministrazione ha individuato idonea procedura per l’affidamento del servizio tra quelle previste dalla normativa vigente;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30/03/2001, X.Xxx. 50/2016, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l’inserimento al lavoro, anche mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Attività e oggetto della convenzione
L’Amministrazione affida alla Cooperativa Sociale Onlus - Cadore (S.C.S.) lo svolgimento del servizio di “sgombero neve tramite un addetto patentato “C” alla guida di un veicolo
sgombraneve di classe Unimog” verso il pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall’articolo 11 della presente convenzione;
Articolo 2
Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di quattro mesi, con decorrenza programmata dal 01 Dicembre 2017.
Articolo 3
Modalità di svolgimento della prestazione
La cooperativa sociale si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel preventivo allegato alla presente quale parte integrante della stessa, garantendo l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Articolo 4
Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato.
La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali con il numero B/BL/0028 ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91.
La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall’art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:
a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento;
d) solidità di bilancio dell’impresa;
e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) qualificazione professionale degli operatori;
i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;
La Cooperativa Sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all’art.3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall’art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.
Articolo 5
Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività e relativi obblighi.
La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell’attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.
Articolo 6
Standard tecnici e norme di sicurezza
La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
Articolo 7
Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro.
La cooperativa si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Articolo 8
Obbligo di assicurazione del personale
La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.
Articolo 9
Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale
La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Articolo 10
Modalità di raccordo con gli uffici competenti
Ogni rapporto intercorrente tra l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal Responsabile Settore Ambiente Xxxx. Xxxxx Xxxxxx e dal responsabile tecnico dell’attività di cui all’art. 5.
Articolo 11
Corrispettivo e clausole particolari
a) Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato in complessivi € 12.222,00 (IVA esclusa), corrispondente ad un monte ore complessivo pari a 382 ore utilizzabili per l’assunzione di un solo addetto con l’aggiunta di un servizio a chiamata per il quale è previsto un budget contrattuale di € 4.200,00.
b) Sono comprese nel prezzo le seguenti voci:
- costi diretti ed indiretti relativi al personale assunto;
- costi per assicurazione del personale;
- spese tecniche comprensive dei DPI, indumenti protettivi, nonché adeguata formazione circa l’uso delle attrezzature e sulle norme sulla sicurezza del lavoro;
- ogni altra spesa spese necessaria alla realizzazione del progetto;
- costi amministrativi e utile d’impresa.
c) Alla cooperativa sarà concesso in comodato d’uso gratuito un veicolo sgombraneve di classe Unimog revisionato e in condizioni di efficienza e buona manuntezione, con i relativi accessori sgombraneve, con manutenzione a carico del comune;
L’addetto dovrà essere munito di patente “C”. Per quanto non specificato, valgono le norme del codice civile sul comodato gratuito.
d) servizio a chiamata in orario diverso da quello contrattuale. Per il servizio a chiamata di cui al punto a), qualora le ore non possano essere recuperate con compensazioni sul monte ore normale, alle prestazioni straordinarie saranno applicate le maggiorazioni previste dalla cooperativa stessa per il lavoro straordinario, festivo o notturno.
Articolo 12
Modalità di pagamento
Il pagamento avverrà su presentazione di fatturazione mensile o bimestrale in base al report di attività. Pagamenti entro 30 giorni dalla verifica della regolarità contributiva.
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (s.m.i.) e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il
C.I.G. e il CUP, ove dovuto.
Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. L’affidante è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Dopo 180 giorni di mancato pagamento, potranno essere posti a carico dell’affidante gli interessi moratori sul credito maturato/non pagato.
Articolo 13
Verifica del rapporto e valutazione
In ogni momento l’Amministrazione Comunale, tramite il personale delegato ad effettuare i controlli sulle attività inerenti la presente convenzione, può effettuare verifiche e controlli sull’operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto della presente convenzione.
Articolo 15
Inadempienze e cause di risoluzione
In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell’inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E’ causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d’atto da parte dell’affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.
Articolo 16 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall’amministrazione, un membro di fiducia nominato dalla cooperativa sociale, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.
Articolo 18
Spese per stipula convenzione
Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa CADORE S.C.S. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.
Articolo 19
Allegati alla convenzione.
- il preventivo della cooperativa prot.n. 20685 in data 07.11.2017;
- il contratto di comodato d’uso gratuito del mezzo comunale.
- comodato d’uso veicolo sgombraneve;
Articolo 20
Rinvio alla normativa generale
Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.
Per la Cooperativa Cadore (S.c.s.) IL PRESIDENTE
Per il Comune di Cortina d’Ampezzo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OOPP/Manutenzione Ecologia
Data sottoscrizione, /11/2017