Polizza di assicurazione sulla vita
Polizza di assicurazione sulla vita
Condizioni di Assicurazione
(Mod. V301/95)
Gentile Contraente,
stipulando questa polizza di assicurazione sulla Vita, Xxx potrà realizzare un programma di previdenza per sé e/o per i Suoi cari Le consentirà di guardare al futuro con maggiore tranquillità.
Potrà contare sul nostro impegno e sulla nostra professionalità affinchè i benefici previden- ziali della Sua polizza siano i migliori.
Per le Sue esigenze assicurative attuali, questa polizza rappresenta sicuramente la soluzio- ne migliore. Qualora tali esigenze dovessero mutare, il nostro Agente Le offrirà una qualificata consulenza per suggerirLe l'alternativa più conveniente in termini di previdenza e/o di risparmio assicurativo.
In questo libretto potrà trovare le Condizioni di Assicurazione suddivise in capitoli.
Alla Sua polizza si applicano, oltre le Condizioni Generali (cap. A), le altre condizioni richia- mate nella proposta e nella polizza.
Le consigliamo di leggere attentamente tali Condizioni oltre alla Nota Informativa che il nostro Agente Le ha consegnato prima della firma della proposta.
Nella tasca intema di questo libretto potrà conservare tutta la documentazione relativa alla polizza (copia della proposta, polizza, appendici, quietanze di premio, ecc.)
Per qualsiasi esigenza, Le ricordiamo che potrà rivolgersi al nostro Agente. In particolare, per le richieste di liquidazione (per scadenza, riscatto, prestito o decesso), abbiamo predisposto un apposito modulo, che troverà in ultima pagina. All'occorrenza dovrà essere compilato e conse- gnato alla nostra Agenzia, allegando tutta la documentazione richiesta.
La ringraziamo per la preferenza accordataci e restiamo a Sua completa disposizione per qualunque esigenza.
Sara Vita
I N D I C E
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI | pag. | 7 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | ||
CAP. A) CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA | pag. | 8 |
CAP. B) CONDIZIONI SPECIALI PER POLIZZE ASSUNTE SENZA VISITA MEDICA (CARENZA) | pag. | 11 |
CAP. C) CONDIZIONISPECIALIDIASSICURAZIONE-TARIFFAm | pag. | 12 |
CAP. D) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - TARIFFA 205 | pag. | 14 |
CAP. E) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - TARIFFA 206 | pag. | 15 |
CAP. F) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE-TARIFFA 314 | pag. | 16 |
CAP. G) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE-TARIFFA 318 | pag. | 18 |
CAP. H) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE-TARIFFA511 | pag. | 21 |
CAP. I) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE-TARIFFA512 | pag. | 23 |
CAP. L) CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI | pag. | 25 |
CAP. M) CONDIZIONI SPECIALI PER L'XXX.XX COMPLEMENTARE GARANZIA FAMIGLIA | pag. | 27 |
CAP. N) CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INVALIDITÀ | pag. | 28 |
CAP. O) CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE dueD | pag. | 30 |
CAP. P) CLAUSOLE DI RIVALUTAZIONE - REGOLAMENTO FONDI SPECIALI | pag. | 33 |
CAP. Q) OPZIONI | pag. | 36 |
CAP. R) CONDIZIONI SPECIALI ADEGUAMENTO VOLONTARIO DEL PREMIO ANNUO | pag. | 37 |
CAP. S) CONDIZIONI TARIFFARIE PER ASSICURATO NON FUMATORE | pag. | 38 |
P R E C I S A Z I O N I E D E F I N I Z I O N I
II presente contratto di assicurazione sulla vita è regolato da:
— Condizioni Generali di polizza - valide in ogni caso.
— Condizioni Speciali relative alla forma prescelta (tariffa base) e alle assicurazioni complementari - valide se richiamate in polizza.
— Condizioni Particolari espressamente descritte in polizza.
Per una più facile e corretta interpretazione delle condizioni si danno le definizioni di alcuni termini:
— Assicurato: Persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
— Assicurazione: II contratto di assicurazione.
— Beneficiari: Persone designate dal Contraente, alle quali spettano le somme assicurate al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
— Carenza: Periodo di tempo che intercorre fra l'entrata in vigore della polizza e l'inizio della garanzia.
— Contraente: Chi stipula il contratto con la Società.
— Controassicurazione: Restituzione dei premi nel caso di premorienza dell'Xxx.xx nel periodo contrattuale.
— Differimento: Intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la data in cui matu- ra il diritto alle prestazioni assicurate (scadenza).
— Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell'Assicurato.
— Opzioni: Possibilità da parte del Contraente di richiedere in alternativa una diversa modalità di liquidazione della prestazione inizialmente assicurata.
— Polizza: Documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.
— Premio: Importo dovuto dal Contraente alla Società.
— Premorienza: Morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto.
— Proponente: Chi propone l'Assicurazione alla Società.
— Riattivazione del Contratto: Possibilità di ripristinare nella forma originariamente pattuita la polizza per la quale sia stato sospeso il pagamento dei premi.
— Riduzione (o liberazione): Operazione conseguente alla sospensione del pagamento dei premi annui. Qualora sia stato corrisposto il numero minimo di annualità di premio previsto, il contratto rimane in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella inizialmente assicurata, e il Contraente è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi residui.
— Riscatto: Liquidazione richiesta dal Contraente del suo credito maturato verso la Società, qualora sia stato corrisposto almeno il minimo di annualità di premio previsto, con contemporanea risoluzione del contratto.
— Riserva matematica: Importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.
— Società: Impresa assicuratrice (Sara Vita).
CAPITOLO A
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
Art. 1 Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusi- vamente dalla polizza e dagli allegati rila- sciati dalla Società stessa.
Art. 2 Entrata in vigore della garanzia
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata del pre- mio, alle ore 24 del giorno in cui:
— la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
— la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.
Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto sempreché sia stata pagata la prima rata del premio.
— partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in que- sto caso la garanzia può essere presta- ta, su richiesta del Contraente, alle con- dizioni stabilite dal competente Ministero;
— incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qua- lità di membro dell'equipaggio;
— suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.
Art. 3 Dichiarazioni
dell'Assicurato
del Contraente e
Art. 5 Pagamento del premio
II premio, determinato in base all'età
Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicura- zione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella dichiarata risulti errata.
Art. 4 Rischio di morte
II rischio di morte è coperto qualunque possa esseme la causa, senza limiti territo- riali e senza tener conto di cambiamenti di professione dell'Assicurato.
É escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
— dolo del Contraente o del Beneficiario;
— partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
dell'Assicurato e alla durata contrattuale, è anticipato, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce, e può esse- re frazionato in più rate sub-annuali.
I premi debbono essere pagati contro quie- tanze emesse dalla Direzione Generale, presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. É ammessa una dilazione di 30 giorni senza oneri di interessi.
II premio di primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.
Art. 6 Riattivazione
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulterio- ri cinque mesi il Contraente ha diritto di riatti-
vare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.
La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non paga- ta, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accerta- menti saniteli e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli inte- ressi ed il Contraente ha ritirato il relativo alle- gato.
d. la concessione di prestiti, nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera a., con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la tassa di successione even- tualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di perso- na di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani).
Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non pre- vedano la restituzione dei premi.
La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.
Art. 7 Risoluzione - Riduzione
Trascorso il termine di cui al precedente arti- colo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società.
Tuttavia se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabi- le secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali.
Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.
Art. 8 Riscatti - Prestiti
La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno il minimo di annualità di pre- mio previsto:
a. la risoluzione del contratto, pagando come prezzo di riscatto, l'importo determi- nabile secondo i criteri di calcolo contenu- ti nelle Condizioni Speciali;
b. la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lette- ra a.;
e. la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sotto- porsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro supe- rare (tenuto conto dei prestiti eventual- mente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, cal- colato secondo l'Alt 0, x xxxxxx xx xxxxx- xx sia al corrente col pagamento dei premi;
Art. 9 Cessione - Pegno - Vincolo
II Contraente può cedere ad altri il contrat- to, così come può darlo in pegno o comun- que vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto anno- tazione sull'originale di polizza o su appen- dice. Nel caso di pegno o vincolo, le opera- zioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolata- rio.
Art. 10 Beneficiario
II Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
b. dopo la morte del Contraente;
e. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscrit- to alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, di presti- to, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio, e le sue even- tuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società x xxxxx- nute in un valido testamento.
Art. 11 Pagamenti della Società
Verificatosi uno degli eventi previsti in poliz- za, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati alla Società i documenti necessari a:
— verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
— individuare con esattezza gli aventi diritto.
In particolare vengono richiesti:
— certificato di nascita dell'Assicurato quan- do questi sia persona diversa dal Contraente; tale certificato potrà essere consegnato sin dal momento della stipu- lazione del contratto;
— originale della polizza;
— originali degli eventuali atti di variazione contrattuale.
Per tutti i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere con- segnati:
— certificato di morte;
— relazione medica sulle cause del deces- so, redatta su apposito modulo fornito dalla Società;
— eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esat- tezza e la completezza delle dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di paga- mento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimen- to della documentazione completa.
Decorso tale termine, ed a partire dal mede- simo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.
Art. 12 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice,
è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 13 Legge applicabile al contratto
II contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 14 Diritto di recesso
II Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è infor- mato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera rac- comandata, contenente gli elementi identifi- cativi del contratto, indirizzata a:
Xxxx Xxxx SpA - Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx.
Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.
In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui la poliz- za è stata sottoscritta dal Contraente.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comu- nicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventual- mente corrisposta al netto delle imposte e dalla parte relativa al perìodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
La Società ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del con- tratto quali individuate e indicate in polizza alla voce accessori.
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CAPITOLO B
CONDIZIONI SPECIALI PER POLIZZE ASSUNTE SENZA VISITA MEDICA (CARENZA)
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medi- ca accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assun- to senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qua- lora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà - in luogo del capitale assi- curato - una somma pari all'ammontare dei premi ver- sati, al netto di accessori e tasse.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richia- mati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di entrata in vigore delle assicurazioni sostituite.
La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della polizza la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della poliz- za: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi. Mero emorragico, xxxxxx, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre
gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononu- cleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefali- te post-vaccinica;
b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
e. di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'ari. 4 delle Condizioni Generali di Polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvi- sa, violenta ed esterna che produca lesioni corpo- rali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capita- le assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle tempora- nee in caso di morte e risulti al corrente con il paga- mento dei premi od abbia acquisito il diritto alla ridu- zione, sarà corrisposta una somma pari all'ammonta- re dei premi versati al netto di accessori ed imposte. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Resta infine con- venuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qua- lora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più contratti.
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CAPITOLO C
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - TARIFFA 112 -
ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE ED A PREMIO ANNUO TEMPORANEO COSTANTE
Art. 1 Prestazioni
II capitale assicurato, rivalutato come stabilito al seguente articolo, è pagabile, al Beneficiario designato, subito dopo il decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.
Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata previsto per il pagamento dei premi il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.
Art. 2 Rivalutazione annuale del capitale
Nel periodo di pagamento dei premi, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione riportata al Cap. P Sez. I del presente modello.
Nel periodo successivo al termine del paga- mento dei premi il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, il prodotto di quest'ultimo per la misura della rivalutazione determinata a norma del punto A) del Cap. P Sez. I.
Art. 3 Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il con- tratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.
Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successi- va.
A. Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si ottiene:
1 ) sommando al capitale inizialmente assicu- rato, ridotto nella proporzione in cui i premi annui corrisposti - con eventuali frazioni - sta al numero dei premi annui pattuiti, la
differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto e il capitale inizialmente assicurato;
2) moltiplicando l'importo così ottenuto per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta del riscatto (ringiovanita di cinque anni se l'Assicurato è di sesso femminile);
3) detraendo dall'ammontare cosi ottenuto un importo pari al 75% del premio annuo netto costante, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corri- sposti, con eventuali frazioni, sta al nume- ro dei premi annui pattuiti. Qualora la durata del pagamento dei premi sia infe- riore a dieci anni, l'importo di cui sopra viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi.
B. Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene: moltiplicando il capitale rivalutato in vigo- re al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella che segue, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento (ringiovanita di cinque anni se l'Assicurato è di sesso femminile).
Per età non intere i coefficienti della tabella si calcolano per interpolazione lineare.
Art. 4 Riduzione
Qualora il Contraente interrompa il paga- mento dei premi, dopo che siano state corri- sposte almeno tre annualità di premio, se la durata del pagamento dei premi non è infe- riore a cinque anni, o di almeno due annua- lità di premio, se detta durata è inferiore a cinque anni, l'assicurazione rimane in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridot- to che sarà determinato dividendo il valore di riscatto - calcolato al momento della sospen- sione del pagamento dei premi ai sensi del precedente Art. 3 - per il coefficiente riporta- to nella tabella che segue, preso in corri- spondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato allo stesso momento (ringiovanita di cinque
12
anni se l'Assicurato è di sesso femminile).
Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza dell'assicurazione suc- cessivo alla data di sospensione del paga- mento dei premi.
Il capitale ridotto può essere riscattato in qual- siasi momento per un importo ottenuto molti- plicando il capitale ridotto in vigore al momen- to della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corri- spondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento, ringiovanita di cinque anni se l'Assicurato è di sesso femminile.
Ari. 5 Riattivazione
In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazio- ne, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazio- ne viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi cal- colati sulla base del saggio annuo di riattiva- zione nonché in base al periodo intercorso tra
la relativa data di scadenza e quella di riatti- vazione.
Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene aggiungendo 4 punti alla misura percentuale della rivalutazione applica- ta alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.
La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristi- na le prestazioni assicurate ai valori contrat- tuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
Ari. 6 Opzioni
Entro il termine previsto per il pagamento dei premi è concesso al Contraente l'esercizio delle opzioni, cosi come riportato al Cap. Q Sez. A del presente modello. L'ammontare della rendita di opzione si otterrà converten- do il valore di riscatto calcolato a norma dell'Alt 4 con riferimento alla data di scaden- za del pagamento dei premi.
Tabella del valori di riscatto (per lire 1.000 di capitale)
Età
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Tasso 138,658
143,206
147,934
152,899
158,077
163,467
169,113
174,998
181,150
187,580
194,272
201,247
208,499
216,047
283,863
231,975
240,411
249,129
258,165
267,487
277,069
286,909
297,030
307,422
318,109
329,085
340,352
Età
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Tasso
351,841
363,534
375,406
387,459
399,718
412,220
424,886
437,683
450,584
463.599
476,708
489,908
503,163
516,538
530,078
543,544
557,161
570,987
584,809
598,932
613,137
627.233
641,350
655,439
669,556
Età
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Tasso
683,604
697,361
710,850
723,968
736,747
749,213
761,383
773,011
784,301
795,298
806,991
816,343
826,218
835,731
844,870
853,638
862,034
870,050
877,708
885,000
(Se alla polizza sono applicate le Condizioni NON FUMATORI (Cap. S) l'età deve essere ringiovanita di tre anni).
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CAPITOLO D
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - TARIFFA 205 - ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE CRESCENTE ANNUALMENTE DEL 5% DEL CAPITALE INIZIALE A PARTIRE DAL SECONDO ANNO
DI ASSICURAZIONE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE
Art. 1 Prestazioni
In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai beneficiari designati, il pagamento imme- diato del capitale assicurato al momento del decesso.
Il capitale assicurato si accresce annualmen- te, a partire dal secondo anno di assicurazio- ne, in misura del 5% di quello iniziale. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società.
Art. 2 Premio annuo
II premio annuo pattuito è costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre l'anno assicurativo in corso all'epoca del decesso dell'Assicurato.
Art. 3 Interruzione del pagamento premi
Poiché la presente tariffa prevede il paga- mento di un premio annuo costante, in luogo di un premio annuo crescente con la stessa legge di variazione del capitale, ne consegue che, in caso di interruzione del pagamento
dei premi annui, purché siano state corrispo- ste almeno tre annualità di premio, qualora la durata del contratto non sia inferiore a 5 anni o di almeno due annualità di premio, se la durata del contratto è inferiore a 5 anni, il contratto resterà in vigore per un capitale ridotto costante, liberato del pagamento di ulteriori premi e pagabile nel caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata residua. Il valore di riduzione si ottiene investendo la riserva matematica zillmerata, purché positi- va, a premio unico di inventario.
Per lo zillmeraggio si assume l'aliquota dell'85% del premio annuo netto, mentre il premio unico di inventario comprende spese di gestione in misura dell'1,5% del capitale per ogni anno di durata residua.
Art. 4 Valore di riscatto
La presente tariffa non ammette valore di riscatto.
Art. 5 Riattivazione
Nel caso di sospensione del pagamento dei premi la polizza potrà essere riattivata in base a quanto prevede lo specifico articolo delle Condizioni Generali.
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CAPITOLO E
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE • TARIFFA 206 - ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE CRESCENTE ANNUALMENTE DEL 10% DEL CAPITALE INIZIALE A PARTIRE DAL SECONDO ANNO
DI ASSICURAZIONE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE
Art. 1 Prestazioni
In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai beneficiari designati, il pagamento imme- diato del capitale assicurato al momento del decesso.
Il capitale assicurato si accresce annualmen- te, a partire dal secondo anno di assicurazio- ne, in misura del 10% di quello iniziale. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società.
Art. 2 Premio annuo
II premio annuo pattuito è costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre l'anno assicurativo in corso all'epoca del decesso dell'Assicurato.
dei premi annui, purché siano state corrispo- ste almeno tre annualità di premio, qualora la durata del contratto non sia inferiore a 5 anni o di almeno due annualità di premio, se la durata del contratto è inferiore a 5 anni, il contratto resterà in vigore per un capitale ridotto costante, liberato del pagamento di ulteriori premi e pagabile nel caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata residua. Il valore di riduzione si ottiene investendo la riserva matematica zillmerata, purché positi- va, a premio unico di inventario.
Per lo zillmeraggio si assume l'aliquota dell'85% del premio annuo netto, mentre il premio unico di inventario comprende spese di gestione in misura dell'1,5% del capitale per ogni anno di durata residua.
Art. 4 Valore di riscatto
La presente tariffa non ammette valore di riscatto.
Art. 3 Interruzione del pagamento premi
Poiché la presente tariffa prevede il paga- mento di un premio annuo costante, in luogo di un premio annuo crescente con la stessa legge di variazione del capitale, ne consegue che, in caso di interruzione del pagamento
Art. 5 Riattivazione
Nel caso di sospensione del pagamento dei premi la polizza potrà essere riattivata in base a quanto prevede lo specifico articolo delle Condizioni Generali.
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CAPITOLO F
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - TARIFFA 314 -
ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUO COSTANTE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
Art. 1 Prestazioni
II capitale assicurato, rivalutato come stabilito al seguente articolo, verrà corrisposto sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, sia in caso di sua morte ante- riormente a tale data.
Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata contrat- tuale il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.
Art. 2 Rivalutazione annuale del capitale
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalu- tato nella misura e secondo le modalità con- tenute nella Clausola di Rivalutazione riporta- ta al Cap. P Sez. I del presente modello.
La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.
Art. 3 Riduzione
In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a 5 anni, od almeno due annualità di premio, qualora la durata contrattuale sia inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto, successivamente definito, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla sca- denza del contratto o di sua premorienza.
Il capitale ridotto, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coef- ficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la diffe- renza tra il capitale rivalutato all'anniversa- rio della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assi- curato.
il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni
di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.
Il capitale ridotto verrà.rivalutato nella misu- ra prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coinci- da o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Art. 4 Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, se la durata contrattua- le è inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscatta- bile.
Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Il tasso annuo di interesse è del 5,25%, nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 5,50%, nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.
Art. 5 Riattivazione
In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicura- zione, risoluta o ridotta per mancato paga- mento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumenta- ti degli interessi calcolati sulla base del sag- gio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di sca- denza e quella di riattivazione.
Il saggio annuo di riattivazione si ottiene sommando quattro punti alla misura percen- tuale della rivalutazione applicata alla poliz- za, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale cia- scuna rata arretrata si riferisce, con un mini-
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mo del saggio legale di Interesse. Generali In ordine alla validità delle garanzie La rivalutazione del contratto, risoluto o assicurative,
ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai comma prece-
denti, ripristina le prestazioni assicurate ai Art. 6 Opzioni valori contrattuali che si sarebbero ottenuti
qualora non si fosse verificata l'interruzione È concesso al Contraente l'esercizio delle del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni opzioni cosi come riportato al Cap. Q del pre- caso, quanto disposto dalle Condizioni sente modello.
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CAPITOLO G
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - TARIFFA 318 - ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA SCOLASTICA A PRESTAZIONI RIVALUTABILI
E A PREMIO ANNUO COSTANTE
Ari. 1 Prestazioni
Alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato (in seguito chiamato Parente- Assicurato) che in caso di sua premorienza, la Società si impegna a corrispondere il capi- tale assicurato, quale risulta rivalutato in base alle modalità stabilite al successivo Xxx 0, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx- xx (successivamente chiamato Ragazzo- Assicurato).
In caso di morte del Parente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà inoltre corrisposta, per la durata residua, una rendi- ta annua certa di ammontare uguale al 20% del capitale assicurato rivalutato. Tale rendita verrà corrisposta in rate semestrali posticipa- te, di cui la prima alla fine del semestre di polizza in cui è avvenuto il decesso.
A favore del Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza, verrà corrisposto un "Bonus di maturità" uguale al 10% dèi capitale rivalutato alla sca- denza contrattuale, a condizione che egli consegua il diploma di maturità (di una scuo- la secondaria superiore almeno quadrienna- le) nel numero di anni previsto dal ciclo sco- lastico di legge, per la parte che si svolge durante il periodo di durata del contratto, pur- ché detta parte non sia inferiore a due anni.
L'assicurazione viene prestata verso corre- sponsione di un premio annuo anticipato costante, dovuto fintanto che il Parente- Assicurato è in vita e comunque non oltre il periodo di durata contrattuale.
Ari. 2 Rivalutazione annuale del capitale
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalu- tato nella misura e secondo le modalità con- tenute nella Clausola di Rivalutazione riporta- ta al Cap. P Sez. I del presente modello.
La rivalutazione del capitale viene effettuata con Te stesse modalità anche alla scadenza
del contratto.
Di conseguenza la rivalutazione agirà anche sulle prestazioni di rendita certa e di "Bonus di maturità".
Nel caso di affrancazione del pagamento dei premi a seguito del decesso del Parente- Assicurato, così come nel caso di differimen- to della scadenza di cui all'Art. 6 delle Condizioni Speciali, il capitale rivalutato si otterrà applicando al capitale assicurato la misura di rivalutazione determinata a norma del punto A) del Cap. P Sez. I.
Art. 3 Riduzione
In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto, successivamen- te definito, pagabile nel caso di sopravviven- za dell'Assicurato alla scadenza del contratto o di sua premorienza.
Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coeffi- ciente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la diffe- renza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.
Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui paga- ti, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.
In caso di riduzione del capitale assicurato, le prestazioni di rendita certa e del "Bonus di maturità" si estinguono.
Ali. 4 Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.
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Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto, al tasso annuo di interesse del 5,25% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 5,50% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece infe- riori a cinque.
La richiesta di riscatto, se è conseguente al decesso del Ragazzo-Assicurato, può essere fatta in qualsiasi momento. Il valore di riscat- to in tal caso - è pari alla riserva matematica, rivalutata alla data di decesso, relativa alle prestazioni assicurate con esclusione dei bonus.
Art. 5 Riattivazione
In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazio- ne, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.
La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di sca- denza e quella di riattivazione.
Il saggio annuo di riattivazione si ottiene som- mando quattro punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'ini- zio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.
La riattivazione del contratto, risoluto o ridot- to per mancato pagamento dei premi, effet- tuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del paga- mento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurati- ve.
Art. 6 Differimento della scadenza
Qualora alla scadenza contrattuale il Ragazzo-Assicurato non abbia ancora con-
seguito il diploma di maturità, la correspon- sione del capitale a tale data sarà automàti- camente rinviata, mediante differimento della scadenza, fino alla data di conseguimento del diploma stesso. A tale data, qualora il Ragazzo-Assicurato abbia completato il ciclo scolastico nel numero di anni previsto, verrà corrisposto anche il "Bonus di maturità" di cui all'Art. 1.
Il Contraente potrà interrompere in ogni momento il differimento della scadenza; in tal caso la Società corrisponderà al Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza, il capitale assicurato.
Il "Bonus di maturità", di cui all'Art. 1, verrà invéce corrisposto allorquando sia stato com- provato alla Società che il Ragazzo- Assicurato ha completato il ciclo scolastico nel numero di anni previsto.
Durante il periodo di differimento della sca- denza, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicura- to verrà rivalutato in base al tasso annuo di rendimento attribuito, quale definito al punto
A) della Clausola di Rivalutazione.
Qualora la data di corresponsione del capita- le non coincida con l'anniversario della poliz- za il capitale assicurato verrà rivalutato, per i mesi interi trascorsi dall'ultimo anniversario, in base al tasso annuo di rendimento attribui- to, in vigore alla data del pagamento, quale sopra definito.
I diritti del Contraente indicati nel presente articolo possono essere esercitati anche da altra persona da lui a tal fine designata mediante lettera raccomandata inviata alla Società.
Art. 7 Conversione del capitale a scadenza in "Borsa di studio"
Alla scadenza originaria o differita del con- tratto, sempreché risultino corrisposti tutti i premi pattuiti, il capitale rivalutato a tale epoca, quale risulta ancora dovuto dopo la corresponsione - se del caso - del "Bonus di maturità", potrà essere convertito, su richiesta del Contraente, in "Borsa di stu- dio" a favore del Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario delle prestazioni a sca- denza.
In tal caso, detto capitale verrà corrisposto in
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8, 10 o 12 quote semestrali a seconda che il corso di laurea prescelto dal Ragazzo- Assicurato sia rispettivamente di 4, 5 o 6 anni.
L'importo della prima quota semestrale, con scadenza al 5 novembre dell'anno solare di immatricolazione all'Università, si ottiene dividendo il capitale costitutivo della Borsa per il suddetto numero di quote semestrali.
Il capitale costitutivo è uguale al capitale definito al primo comma, rivalutato per il periodo che eventualmente intercorre fra la scadenza della polizza e il suddetto 5 novembre, secondo i criteri definiti al prece- dente Art. 6.
L'importo di ciascuna quota semestrale suc- cessiva alla prima si otterrà rivalutando la quota precedente, per il periodo di 6 mesi, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore alla data del pagamento quale risul- ta definito al punto A) della Clausola di Rivalutazione.
Il Ragazzo-Assicurato, in qualità di beneficia- rio, potrà, con il consenso del Contraente, interrompere la "Borsa di studio" e riscattare il valore delle quote semestrali residue riscuo- tendo una somma uguale alla relativa riserva matematica all'epoca della richiesta, rivaluta- ta fino a tale data.
I diritti del Contraente indicati nel presente articolo possono essere esercitati anche da altra persona da lui a tal fine designata mediante lettera raccomandata inviata alla Società.
Art. 8 "Bonus di laurea"
A favore del Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario della "Borsa di studio" di cui al precedente articolo, che consegua il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno sola- re successivo a quello in cui scade l'ultima delle quote semestrali della borsa, e sempre- ché tali quote siano state corrisposte secon- do il piano previsto, la Società corrisponderà un "Bonus di laurea", a titolo di merito, che verrà liquidato all'epoca di tale conseguimen- to e sarà uguale al 20% del capitale costituti- vo della "Borsa di studio".
Il "Bonus di laurea" come sopra spettante, verrà elevato al 25% del suddetto capitale costitutivo, qualora il Ragazzo-Assicurato non abbia conseguito il "Bonus di maturità" definito all'Art. 1.
Il "Bonus di laurea" viene rivalutato all'epoca della sua corresponsione per ciascun anno, e frazione di anno, trascorso dalla data di sca- denza della prima quota semestrale, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore nell'anno, quale definito al punto A) della Clausola di Rivalutazione a condizione che il corrispondente rendimento annuo rea- lizzato risulti superiore all'8%.
Art. 9 Variazione beneficiarla
In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, il beneficio del "Bonus di maturità" e del "Bonus di laurea" è definito a favore del Ragazzo-Assicurato e non può essere modificato dal Contraente senza il preventivo consenso della Società.
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CAPITOLO H
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - TARIFFA 511 - ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZONE ANNUA DEL CAPITALE
Ali. 1 Prestazioni Art. 3 Riscatto
II capitale assicurato, rivalutato come stabilito al seguente articolo, verrà corrisposto in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrat- tuale.
In caso di morte dell'Assicurato prima del ter- mine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto rivalu- tato.
Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato la stessa misura e le stesse modalità di riva- lutazione previste per il capitale assicura- to.
Art. 2 Rivalutazione annuale del capitale
Ad ogni anniversario della data di decorren- za della polizza, il capitale assicurato in vigo- re nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione riportata al Cap. P Sez. Il del presente modello.
Il capitale sarà rivalutato con le stesse moda- lità anche al termine del differimento.
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento.
Il valore di riscatto è uguale al valore attuale del capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto cal- colato al tasso annuo del 5,25% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e
. quella del termine del differimento.
Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liquidata al ter- mine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalu- tata annualmente in base a quanto previsto al punto A) della Clausola di Rivalutazione.
Art. 4 Opzioni
È concesso al Contraente l'esercizio delle opzioni così come riportato al Cap. Q del pre- sente modello.
^ 3 3 CONDIZIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA DI RISPARMIO PREVIDENZIALE
Art. 1 Prospetto dei capitali e del premi
IL "PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI"
allegato alla polizza riporta i capitali assicurati con ciascuno dei PREMI RICORRENTI che saranno versati dal Contraente alla data di decorrenza e a ciascun anniversario di detta data cadente nel periodo di durata contrattuale.
scadenza, il Contraente può provvedere al ver- samento corrispondendo il premio scaduto maggiorato, in proporzione al tempo decorso dalla sua scadenza, degli interessi tecnici cal- colati in base ad una aliquota che si ottiene sommando 4 punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza nell'ultimo anniversario.
Art. 2 Pagamento dei premi ricorrenti
La Società garantisce il capitale indicato nel "PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI" a
condizione che il correlativo premio venga versa- to alla scadenza indicata nello stesso prospetto. È ammessa, per il pagamento del premio, una dilazione di 30 giorni senza aggravio di interessi. Nel caso di pagamento oltre il 30° giorno, ma comunque non oltre i 12 mesi, alla data della
Art. 3 Versamenti Integrativi
A condizione che risulti già versato il premio ricorrente previsto per la scadenza anniversa- ria immediatamente precedente, possono essere effettuati versamenti integrativi, cia- scuno per un importo non inferiore al 10% (con un minimo di L. 150.000) e non superiore al 100% del premio ricorrente, purché la somma del premio ricorrente e dei versamen-
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ti integrativi effettuati nello stesso anno non superi l'importo di L. 5.000.000.
Il capitale corrispondente al versamento inte- grativo si ottiene riducendo il capitale indicato nel "PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI
PREMI" in corrispondenza del premio ricor- rente dovuto alla scadenza immediatamente precedente, nella proporzione in cui il versa- mento integrativo sta all'importo del premio ricorrente suddetto.
Per versamenti effettuati oltre 30 giorni dalla data di scadenza del premio ricorrente indica- ta nel prospetto, il capitale determinato a norma del punto precedente va ridotto molti- plicandolo per il coefficiente della tabella in calce riportata corrispondente al numera inte- ro di mesi decorsi dalla data di scadenza del premio ricorrente alla data di pagamento del versamento integrativo.
La misura di rivalutazione, da applicare ai capitali assicurati con i versamenti integrativi al primo anniversario di polizza successivo alla data di versamento, si otterrà riducendo la misura di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione in proporzione al periodo di tempo compreso tra la data di ver- samento del premio integrativo e l'anniversa- rio immediatamente successivo.
Non è possibile effettuare versamenti integrati- vi se mancano meno di cinque anni interi alla data di scadenza della polizza.
Ari. 4 Variazione premi ricorrenti
II Contraente può chiedere, in qualunque momento, di ridurre l'importo del premio ricor- rente in misura però non inferiore al 50% del premio indicato nel "PROSPETTO DEI CAPI- TALI E DEI PREMI" entro un minimo assoluto di L. 1.500.000.
Parimenti il Contraente può chiedere — a con- dizione che manchino almeno cinque anni alla scadenza della polizza — di aumentare l'importo del premio ricorrente fino ad un mas- simo di L. 5.000.000.
In tal caso a partire dalla scadenza anniversa- ria successiva alla data di richiesta, il Contraente verserà il nuovo premio ricorrente e il capitale corrispondente si otterrà variando il capitale indicato nel "PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI" in proporzione alla variazione del premio ricorrente.
Resta ferma l'applicazione degli interessi tec- nici previsti al precedente Ari 2 se il versa- mento viene effettuato oltre il 30° giorno dalla data di scadenza del premio ricorrente.
Art. 5 Certificati di assicurazione
Al pagamento dei premi ricorrenti, dei versa- menti integrativi o dei versamenti ridotti, viene rilasciato al Contraente un "certificato di assicu- razione" con l'indicazione del capitale assicura- to a scadenza e dell'importo del premio versato. A tal fine il certificato n. 1 è rappresentato dalla polizza per la quale sia stato versato il premio di perfezionamento.
Art. 6 Interruzione dei versamenti
II Contraente ha facoltà di interrompere in qua- lunque momento i versamenti previsti nel "PRO- SPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI" restan-
do inteso che i capitali garantiti sono unicamen- te quelli acquisiti con i versamenti effettuati quali risultano dai "certificati di assicurazione".
Art. 7 Prestiti e anticipazioni
II Contraente ha la facoltà di richiedere prestiti con interessi oppure anticipazioni senza inte- ressi, entro il limite del valore di riscatto della polizza. In caso di prestiti con il pagamento degli interessi la polizza rimane in pieno vigo- re; in caso di anticipazioni senza interessi o nel caso di mancato pagamento degli interessi previsti per il prestito concesso, sulla polizza si applicherà il riscatto d'ufficio riducendo o azze- rando il capitale assicurato con uno o più ver- samenti a partire dal primo.
Al Contraente sarà comunicato l'importo del capitale ridotto a seguito del riscatto d'ufficio.
Art. 8 Prestazioni di polizza
Le prestazioni liquidabili a scadenza, per decesso o per riscatto saranno pari alla somma delle prestazioni garantite per lo stesso motivo con ciascuno dei versamenti effettuati determi- nate a norma delle Condizioni Speciali della tariffa 511 Sez. A.
Tabella dei coefficienti per versamenti integrativi
Mesi | Coefficiente | Mesi | Coefficiente | Mesi | Coefficiente | Mesi . | Coefficiente |
1 | 0,997 | 4 | 0,987 | 7 | 0,977 | 10 | 0,968 |
2 | 0,993 | 5 | 0,984 | 8 | 0,974 | 11 | 0,965 |
3 | 0,990 | 6 | 0,981 | 9 | 0,971 |
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CAPITOLO I
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - TARIFFA 512 - ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO ANNUO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
Art. 1 Prestazioni
II capitale assicurato, rivalutato come stabilito al seguente articolo, verrà corrisposto in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrat- tuale.
In caso di morte dell'Assicurato prima del ter- mine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto pattui- to, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di pre- mio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anni- versario della data di decorrenza della poliz- za che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.
Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata contrat- tuale il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.
Art. 2 Rivalutazione annuale del capitale
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato verrà riva- lutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione riportata al Cap. P Sez. I del presente model- lo.
La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.
Art. 3 Riduzione
In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento sia inferiore a 5 anni, e di almeno due annualità di premio, se la durata del dif- ferimento è inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.
Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coeffi- ciente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la diffe-
renza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato. Il coefficiente di riduzione di cui sopra è ugua- le al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di pre- mio annuo, ed il numero dei premi annui pat- tuiti.
In caso di morte dell'Assicurato entro il termi- ne del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Art. 4 Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, se la durata del differi- mento è inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscat- tabile.
Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Il tasso annuo di interesse è del 5,25%, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 5,50%, nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.
Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato in contanti un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a
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quanto previsto al punto A) della Clausola di Rivalutazione.
Ari. 5 Riattivazione
In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazio- ne, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.
La riattivazione viene concessa dietro il paga- mento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando quattro punti
alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurati- vo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse. La rivalutazione del contratto, risoluto o ridot- to per mancato pagamento dei premi, effet- tuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del paga- mento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
Art. 6. Opzioni
È concesso al Contraente l'esercizio delle opzioni così come riportato al Cap. Q del pre- sente modello.
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CAPITOLO L
CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale in caso di infortunio subi- to dall'Assicurato e che ne provochi la morte. L'assicurazione comprende anche:
a) l'asfissia non di orìgine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione od assorbimento di sostanze;
e) l'annegamento;
d) l'assideramento od il congelamento;
e) la folgorazione;
f) i colpi di sole, di calore o di freddo;
g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
h) gli infortuni derivanti da imperìzia, impru- denza o negligenza anche gravi;
i) gli infortuni derivanti da' tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
I) gli infortuni derivanti dalla guida e/o dall'uso di tutti i veicoli o natanti, salvo quanto previsto dal successivo Art. 2.
Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione
Ferme le esclusioni previste all'Alt. 4 delle Condizioni Generali di Polizza (Cap. A) sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati;
a) dall'uso, anche come passeggero, di vei- coli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili — compresi deltaplani ed ultraleggeri — salvo quanto disposto al precedente Art. 1 ;
e) dalla pratica di speleologia, scalata di rocce o ghiacciai e da gare di sci in disce- sa libera;
d) dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
e) da ubriachezza, da abuso di psicofarma- ci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
f) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infor- tunio;
g da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
h) da guerra, insurrezioni, movimenti telluri-
ci, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
i) da trasformazioni od assestamenti ener- getici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particene atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc).
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione, salvo patto speciale, gli infortuni causati:
a) dalla pratica di: atletica pesante, canoa, caccia a cavallo, football americano, immersioni subacquee con autorespirato- re, lotta nelle sue varie forme, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idroscì, sci acrobatico;
b) dalla partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle Federazioni Sportive competenti per le seguenti attività: baseball, calcio, cicli- smo, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pentatlhon moderno, sci non in discesa libera, sport equestri, sport del ghiaccio, velocità su pattini a rotelle.
Art. 3 Pagamento del capitale assicurato
II capitale assicurato viene corrisposto per l'evento mortale che si verifichi non oltre due anni dalla data dell'infortunio, purché questo ne sia causa diretta ed esclusiva e sull'esito letale non abbiano influito condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute all'infortunio. Il capitale assicurato viene cor- risposto ai Beneficiari indicati in polizza per il caso di morte.
Art. 4 Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 5 Riduzione del capitale assicurato per limi- ti di età
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Il capitale dell'assicurazione complementare infortuni viene ridotto al 50%, fermo il premio, a partire dalla ricorrenza anniversaria suc- cessiva al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.
Ari. 6 Criteri di indennizzabilità
La Società risponde del capitale assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.
Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è esente da menomazioni psicofisiche preesistenti, di origine morbosa o traumatica o congenita, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona tisicamente integra e sana.
In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni si procederà mediante arbitrato di un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riu- nirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto universitario di medicina lega- le e delle assicurazioni, più vicino alla resi- denza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medi- co da essa designato, contribuendo per la metà delle spese di competenza per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento
definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvi- sionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuti di firma- re il relativo verbale.
Art. 7 Norme di coordinamento con le Condizioni Generali
Se l'assicurazione vita è stata assunta senza visita medica, l'assicurazione infortuni è valida anche durante il previsto periodo di carenza.
Qualora alla polizza si applichino le Condizioni Speciali per l'adeguamento volon- tario del Premio Annuo, riportate al Cap. R, il capitale assicurato verrà rivalutato nella stes- sa misura applicata al premio.
Quando il pagamento dei premi dell'assicura- zione di base venga a cessare per qualsiasi motivo, l'assicurazione complementare infor- tuni cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati; questi ultimi riman- gono acquisiti alla Società. L'assicurazione complementare potrà tuttavia essere rimessa in vigore con l'assicurazione principale.
Per quanto non è previsto dalle Condizioni della presente garanzia complementare val- gono, purché non contrastanti, le Condizioni di Assicurazione della polizza vita.
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CAPITOLO M
CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE GARANZIA FAMIGLIA
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione garantisce il pagamento del capitale in caso di morte del coniuge dell'Assicurato, a condizione che il decesso avvenga successivamente alla morte dell'Assicurato o nello stesso giorno, ma non oltre la scadenza del contratto e che, al decesso del coniuge, sopravviva uno dei figli beneficiari.
Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione
La garanzia di cui alla presente assicurazio- ne complementare non è operativa per i casi di esclusione previsti dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza (Cap. A).
Art. 3 Norme di coordinamento con le Condizioni Generali
Qualora alla polizza si applichino le
Condizioni Speciali per l'adeguamento volontario del Premio Annuo, riportate al Cap. R, il capitale assicurato verrà rivalu- tato nella stessa misura applicata al pre- mio.
Quando il pagamento dei premi dell'assi- curazione di base venga a cessare per qualsiasi motivo, l'assicurazione comple- mentare Garanzia Famiglia cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati; questi ultimi rimangono acquisiti alla Società. L'assicurazione complementare potrà tuttavia essere rimessa in vigore con l'assicurazione prin- cipale.
Per quanto non è previsto dalle Condizioni della presente garanzia complementare valgono, purché non contrastanti, le Condizioni di Assicurazione della polizza vita.
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CAPITOLO N
CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INVALIDITÀ
Ari. 1 Oggetto dell'assicurazione
Se l'Assicurato, durante il periodo contrat- tuale, ma non oltre il compimento del 65° anno di età, diviene invalido in modo totale e permanente, secondo quanto in appresso previsto, la Società esonera il Contraente dal pagamento dei premi relativi alla polizza cui la presente assicurazione complementa- re si riferisce, scadenti successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità.
Art. 2 Definizione di invalidità
Ai sensi e per gli effetti della presente assicu- razione complementare si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l'una come l'altra indi- pendenti dalla sua volontà ed oggettivamen- te accettabili, abbia perduto in modo presu- mibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarati alla Società ed abbia perduto altre- sì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.
Art. 3 Rischi esclusi dall'assicurazione
La garanzia di cui alla presente assicurazio- ne complementare non è operativa per i casi di invalidità conseguenti alle esclusioni di cui all'Alt 4 delle Condizioni Generali di Polizza (Cap. A).
Art. 4 Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi
Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente è tenuto a farne denuncia alla Direzione della Società, a mezzo di lettera raccomandata, accludendo un particolareg- giato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità.
A richiesta della Società il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, hanno l'obbligo:
- di rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta dalla Società per l'accertamento dello stato di invalidità;
- di fornire tutte le prove che la Società riterrà opportune per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l'invali- dità;
- di consentire alla Società tutte le indagini e visite mediche che essa riterrà necessaire.
Art. 5 Effetti dell'invalidità
L'invalidità permanente e totale, quando rico- nosciuta, produce i suoi effetti dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui al precedente articolo.
In caso di riconosciuta invalidità dell'Assicurato, questi ed il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare hanno l'obbligo:
— di ragguagliare la Società circa il cambio del luogo di residenza dell'Assicurato;
— di fornire ogni notizia richiesta per accer- tare il permanere dell'invalidità e di comu- nicare in ogni caso l'intervenuta cessazio- ne o le mutate condizioni dell'invalidità stessa;
— di consentire che la Società accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese, e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.
Art. 6 Controversie e Collegio Arbitrale
La Società si impegna a esprimersi entro 180 giorni dalla data di presentazione dei docu- menti richiesti all'Assicurato.
Qualora l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione, il Contraente, purché la polizza sia regolar-
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mente in vigore, ha facoltà di chiedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritomo indirizzata alla Direzione della Società, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comu- nicazione avutane, la constatazione dello stato d'invalidità dell'Assicurato a mezzo di un Collegio di tre medici i quali giudicheranno il merito inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Dei tre medici anzidetti uno è nominato dalla Società, il secondo dal Contraente ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giuri- sdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo arbitro.
Art. 7 Obblighi fino all'accertamento dell'invalidità
Finché lo stato di invalidità non sia stato defi- nitivamente accertato, il Contraente deve continuare il pagamento dei premi, altrimenti verranno applicate le disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.
Accertata l'invalidità, o la persistenza di essa, verrà invece restituito l'importo dei premi pagati, scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.
Art. 8 Cessazione dell'invalidità
Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente del-
l'Assicurato, la Società notifica, con lettera raccomandata, sia al Contraente che all'Assicurato, la revoca dell'esenzione dal pagamento dei premi dalla data di cessazio- ne dell'invalidità. In questo caso il Contraente, anche se ricorre alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'Ari. 6, è nuovamente tenuto al pagamento dei premi, altrimenti ridiventano applicabili le disposi- zioni delle Condizioni Generali di Assicurazione relative al mancato paga- mento dei premi.
Art. 9 Norme di coordinamento con le Con- dizioni Generali
Quando il pagamento dei premi dell'assicu- razione di base venga a cessare per qual- siasi motivo, l'assicurazione complementa- re di invalidità cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati; questi ultimi rimangono acquisiti alla Società. L'assicurazione complementare potrà tuttavia essere rimessa in vigore con rassicurazione principale.
Per quanto non è previsto dalle Condizioni della presente garanzia complementare val- gono, purché non contrastanti, le Condizioni di Assicurazione della polizza vita.
Art. 10 Decadenza di altre assicurazioni comple- mentari
Se la polizza prevede anche altre assicura- zioni complementari, esse cessano al momento stesso in cui l'Assicurato viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti Condizioni Speciali.
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CAPITOLO O
CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE dueD
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
Qualora l'Assicurato venga colpito, entro la durata dell'assicurazione come definita all'Ari. 2, dall'insorgere di una delle malattie gravi considerate indennizzabili ai sensi dell'Art. 4, la Società corrisponderà all'Assicurato il capitale garantito dall'assicu- razione di base per il caso di morte.
Se l'assicurazione di base è in forma tempo- ranea per il caso di morte, l'importo del capi- tale liquidabile all'Assicurato in caso di malat- tia grave è pari al 50% dell'importo liquidabile in caso di morte. Il rimanente 50% sarà liqui- dato ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza della polizza, oppure all'Assicurato stesso in caso di esistenza in vita alla medesima scadenza di polizza.
vivenza dell'Assicurato a scadenza, la liqui- dazione integrativa verrà effettuata a favore dei Beneficiari per il caso di vita; l'importo della liquidazione integrativa in tal caso sarà pari alla differenza tra capitale rivalutato garantito per il caso di vita, rivalutato alla data di denuncia di malattia grave, e l'impor- to effettivamente liquidato per malattia grave, ridotta in base al rapporto tra numero dei premi che risultano pagati alla data di denuncia della malattia grave e numero dei premi pattuiti.
L'importo della liquidazione integrativa è sog- getto a rivalutazione annua, a partire dal primo anniversario di polizza successivo a quello di accertamento della malattia grave, nella misura indicata al punto A della Clausola di Rivalutazione riportata al Cap. P Sez. I.
Art. 2 Durata dell'assicurazione complementare Art. 4 Definizione di malattie gravi
La durata dell'assicurazione complementa- re è la medesima dell'assicurazione di base se l'età dell'Assicurato al termine è inferiore a 65 anni. In caso contrario la garanzia della presente assicurazione complementa- re termina all'anniversario della data di decorrenza di polizza più prossima alla data di compimento del 65° anno di età dell'Assicurato.
Art. 3 Rivalutazione
II capitale assicurato con la presente assicu- razione complementare rimane costante per tutta la durata della garanzia.
La differenza tra capitale rivalutato garantito per il caso di morte e capitale liquidato per malattia grave darà luogo a una liquidazione integrativa a favore dei Beneficiari designati per il caso di morte, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrat- tuale.
Alla scadenza della polizza, se l'Assicurato sarà in vita a tale data e se l'assicurazione prevede una prestazione in caso di soprav-
Sono considerate indennizzabili alle condi- zioni di cui ai successivi articoli le seguenti malattie gravi:
A. Infarto miocardico:
Evento ischemico che risulta nella morte irre- versibile di una porzione di muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno.
La diagnosi viene formulata sulla base dei 4 seguenti criterii
a) storia del dolore cardiaco tipico;
b) comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG;
e) modificazioni tipiche degli enzimi cardia- ci;
d) comparsa di alterazioni della cinetica parietale all'ecocardiogramma.
B. Chinirgia cardiovascolare:
Procedure di by-pass aorto-coronarico (con vena safena o con arteria mammaria interna) previa dimostrazione della necessità
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dell'intervento mediante esame coronarogra- fico.
Interventi di sostituzione valvole con protesi meccanica o biologica.
Vengono invece escluse tutte le procedure terapeutiche invasive che non richiedano toracotomia quali ad esempio, l'angioplastica coronarica e la dilatazione valvolare con cateteri a palloncino.
C. Ictus cerebrale:
Accidente cerebrovascolare dovuto ad emor- ragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurolo- gico permanente con alterazione delle fun- zioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc ).
L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, ricono- sciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
D. Tumore:
Neoplasia maligna caratterizzata dalla cre- scita non controllata e dalla diffusione di cel- lule maligne con invasione di tessuto norma- le, di cui si fornisca prova certa.
Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei poli- pi intestinali, i carcinomi intraduttali non inva- sivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del III e IV stadio di Xxxxxx; sono altresì esclusi i tumori dovuti alla presenza del virus di immu- nodeficienza.
E. Insufficienza renale:
Malattia renale irreversibile in dialisi croni- ca.
F. Trapianto d'organo:
Malattie che comportino la necessità di tra- pianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell'inserimento in lista di attesa presso un centro qualificato.
AH. 5 Denuncia, accertamento e liquidazione delle prestazioni
Verificatasi una delle malattie gravi indicate al precedente Art. 4, il Contraente, l'Assicurato od altra persona in loro vece deve, entro 90 giorni da quando ne sia venu- to a conoscenza, fame denuncia alla Società, mediante lettera raccomandata alla
Direzione Generale della stessa, e deve inol- tre fornire a questa, sempre a mezzo di lette- ra raccomandata, una relazione medica e la documentazione sanitaria comprovante la diagnosi.
A richiesta della Società, il Contraente, o l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione accessoria, sono obbligati:
— a rendere con verità ed esattezza qualsia- si dichiarazione richiesta dalla Società atta ad accertare l'indennizzabilità della malattia grave:
— a fornire ogni ulteriore documentazione che la Società ritenesse opportuno richie- dere per l'accertamento.
La Società si riserva inoltre il pieno ed incondi- zionato diritto di accertare le condizioni di salu- te dell'Assicurato con medici di sua fiducia.
La Società si impegna ad accertare l'inden- nizzabilità della malattia grave entro 30 gior- ni dal ricevimento di tutta la documentazio- ne richiesta ed a liquidare il capitale assicu- rato per detto evento entro i successivi 30 giorni.
Il decesso dell'Assicurato, dovuto alla malat- tia grave indicata nella denuncia, che inter- venga prima che la Società abbia accertato l'indennizzabilità della malattia stessa, equi- vale ad avvenuto riconoscimento delPinden- nizzabilità della malattia grave e comporta la liquidazione agli eventi diritto del capitale assicurato per tale evento, mentre l'eventua- le somma ulteriormente pagabile per l'evento di morte viene corrisposta ai Beneficiari a tal fine designati.
Qualora il decesso dell'Assicurato, intervenu- to come sopra prima dell'accertamento dell'indennizzabilità, sia dovuto a causa diversa dalla malattia grave indicata nella denuncia, le prestazioni dovute per il caso di morte vengono corrisposte ai Beneficiari designati, mentre nessuna somma è dovuta per la garanzia di malattia grave.
Art. 6 Collegio arbitrale
Ne! caso in cui la malattia grave non venga riconosciuta indennizzabile dalla Società, il Contraente ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta
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di ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto in comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale dove ha sede la Società.
Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza for- malità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firma- re il relativo verbale.
Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di senten- za, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, etc).
Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di
quelle del terzo medico. Tutte le altre spese sono a carico della parte soccombente.
Art. 7 Norme di coordinamento con le Condizioni Generali
II premio della presente assicurazione com- plementare è dovuto per la durata della stes- sa a condizione che l'Assicurato sia in vita o non sia colpito da malattia grave.
La presente assicurazione complementare non ammette valore di riduzione o di riscatto, e viene annullata in caso di annullamento, di riduzione o di riscatto dell'assicurazione base.
Sono escluse dall'indennizzo le malattie gravi dovute alle stesse cause per le quali l'Ari. 4 delle Condizioni Generali di Polizza esclude la copertura del rischio di morte.
Per quanto non è previsto dalle Condizioni della presente garanzia complementare val-
• gono, purché non contrastanti, le Condizioni di Assicurazione della polizza vita.
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CAPITOLO P
CLAUSOLE DI RIVALUTAZIONE - REGOLAMENTO FONDI SPECIALI
La presente polizza fa parte di una speciale categorìa di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del FONDO rìchiamato in polizza e riportato alla Sez. Ili del presente capitolo, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE PER ASSICURAZIONI A PREMIO ANNUO
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro iM ° maggio di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquo- ta di partecipazione di volta in volta fissata, ali- quota che comunque non deve risultare inferio- re all'80%.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecni- co del 4% già conteggiato nel calcolo del pre- mio.
B) Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato median- te aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale
aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 1 ° maggio che precede l'anniversario suddetto. Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale preceden- te:
— un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del pagamento premi;
— un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE PER ASSICURAZIONI A PREMIO UNICO
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro il 1 ° maggio di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assi- curati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di par- tecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. La misura annua di rivalutazione è uguale at ren- dimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 4% già conteggiato nel calcolo del premio.
B) Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della
Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 1° maggio che pre- cede il suddetto anniversario.
Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle deri- vanti le precedenti rivalutazioni.
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.
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REGOLAMENTO FONDI SPECIALI
REGOLAMENTO FONDO PIÙ
1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di XXXX XXXX Spa, che viene contraddi- stinta con il nome FONDO PIÙ.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAU- SOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIÙ.
La gestione di FONDO PIÙ è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2) La gestione di FONDO PIÙ è annualmente sotto- posta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al DPR . 31/03/75 n° 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ al presente regola- mento.
In particolare sono certificati la corretta valutazio- ne delle attività attribuite a FONDO PIÙ, il rendi- mento annuo di FONDO PIÙ, quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammonta- re delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3) II rendimento annuo di FONDO PIÙ per l'eserci- zio relativo alla certificazione si ottiene rappor- tando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di competenza di quell'esercizio al valore medio del
fondo stesso.
Per risultato finanziario di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determi- nati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizio- ne ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della con- sistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra atti- vità di FONDO PIÙ.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ. Ai fini della determi- nazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.
4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
REGOLAMENTO FONDO SOCI
1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO SOCI.
La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2) La gestione di FONDO SOCI è annualmente sot- toposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/03/75
n. 136, la-quale ne attesta la rispondenza al pre- sente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazio- ne delle attività attribuite a FONDO SOCI, il ren- dimento annuo dello stesso come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3) II tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per l'esercizio relativo alla certificazione si ottie- ne rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risul- tato finanziario di competenza di quell'esercizio e il risultato tecnico rilevato ed attribuito all'eserci- zio stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo.
Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni
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altra attività di FONDO SOCI.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.
Per risultato finanziario si devono intendere i pro- venti finanziari di competenza dell'esercizio — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determi- nati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizio- ne ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di pro- prietà della Società.
Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:
a) La differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di compe- tenza dell'esercizio; i premi di rischio di com- petenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizza- te per il calcolo dei tassi di premio di tariffa.
b) La differenza tra l'ammontare dei carica- menti relativi ai premi di competenza e le
spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determina- zione dei rendimenti finanziari, sono attribui- te in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventua- li altre spese direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa pro- porzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla forma- zione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con parti- colare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.
Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per l'anno interes- sato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.
4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
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CAPITOLO Q
OPZIONI
OPZIONE IN RENDITA
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza della polizza il capitale rivalutato, pagabi- le in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in:
a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita naturai durante dell'Assicurato;
oppure
b) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
oppure
e) una rendita vitalizia rivalutabile, reversibile total- mente o parzialmente a favore del sopravvivente designato;
oppure
d) in una rendita vitalizia temporanea.
La rendita annua vitalizia di opzione, determinata sulla base dell'apposita tariffa corrispondente all'opzione prescelta, sarà corrisposta a condizione che l'Assicurato risulti in vita alla data di scadenza di ciascuna rata e sarà rivalutabile, nella misura indica- ta al punto A) della Clausola di Rivalutazione anno per anno, a partire dal primo anniversario di polizza successivo a quello previsto per la liquidazione del capitale.
IJ OPZIONE DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO
Su richiesta del Contraente la polizza può essere trasformata in assicurazione a vita inte- ra, liberata dal pagamento di ulteriori premi, e con capitale assicurato pari allo stesso importo liquidabile a scadenza.
Il capitale assicurato, rivalutato come di seguito precisato, verrà corrisposto in caso di morte dell'Assicurato ai Beneficiari indicati, in qualun- que momento avvenga il decesso.
Il diritto di riscatto può essere esercitato dal Contraente in qualunque momento e il relativo valore liquidabile sarà pari al capitale rivalutato quale risulta alla data di richiesta del riscatto.
È concessa al Contraente la facoltà di riscattare parzialmente il contratto, a condizione però che il capitale residuo sia almeno pari a lire 5 milioni. In questo caso la polizza resterà in vigore per il capitale residuo.
La rivalutazione annua sarà applicata al capitale
assicurato a partire dall'anniversario successivo alla data di scadenza con le modalità di seguito riportate.
A) Misura della rivalutazione
La misura di rivalutazione è uguale al 90% del rendimento di cui al punto 3) del Regolamento del Fondo Speciale richiamato in polizza purché residui a favore della Società un rendimento di almeno 1 punto percentuale.
È in ogni caso garantita una rivalutazione minima del 4%.
B) Rivalutazione del capitale assicurato
II capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale prece- dente, un importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione il capitale medesi- mo.
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CAPITOLO R
CONDIZIONI SPECIALI ADEGUAMENTO VOLONTARIO DEL PREMIO ANNUO
AH. 1 Adeguamento del premio
Premesso che alla polizza cui la presente si riferisce si applica la Clausola di Rivalutazione del capitale assicurato sulla base del rendimento del Fondo Speciale pre- cisato in polizza e che il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo indicato in polizza in misura costante per tutta la durata prevista nella polizza stessa, è data facoltà al Contraente di richiedere, con un preavviso di almeno tre mesi, che il premio annuo venga adeguato all'anniversario immediatamente successivo alla data della richiesta in misura pari alla misura di rivalutazione che sarà applicata sul capitale allo stesso anniversa- rio.
Il Contraente potrà scegliere anche una misura inferiore di adeguamento, purché almeno pari al 50% della misura di rivaluta- zione del capitale determinata a norma della Clausola di Rivalutazione. Il premio dovuto annualmente sarà dato dal premio indicato in polizza aumentato di tutti gli importi derivanti dagli adeguamenti volontari degli anni prece- denti.
Art. 2 Rivalutazione del capitale
A condizione che all'anniversario di polizza risulti corrisposto il premio in scadenza com- prensivo dell'adeguamento volontario richie- sto, l'importo del capitale rivalutato si ottiene sommando al capitale assicurato nell'anno precedente, un capitale aggiuntivo ottenuto come segue:
a) si moltiplica il capitale iniziale per la diffe-
renza tra tasso di rivalutazione del capita- le e tasso di adeguamento del premio;
b) si riduce l'importo così ottenuto nella pro- porzione in cui il cumulo dei premi residui (calcolati sulla base dell'importo dell'ulti- mo premio adeguato) sta al totale dei premi inizialmente previsto sulla polizza;
e) si detrae l'importo di cui al punto prece- dente dalla somma ottenuta applicando la misura di rivalutazione al capitale assicu- rato durante l'anno precedente.
Art. 3 Riduzione
Qualora sia stato applicato sulla polizza almeno un adeguamento volontario, il capita- le ridotto si determina secondo le modalità indicate nelle Condizioni Speciali di Assicurazione sostituendo il "Capitale assicu- rato alla stipulazione del contratto" con il "Capitale iniziale riproporzionato".
Il capitale iniziale ripropozionato è dato dal capitale iniziale assicurato indicato in polizza, aumentato nello stesso rapporto in cui il pre- mio adeguato dell'anno precedente la sospensione del pagamento dei premi sta al premio annuo iniziale indicato in polizza.
Art. 4 Decadenza del diritto
Se il Contraente non esercita la facoltà di cui all'Ari. 1 per tre anni consecutivi, il diritto all'adeguamento volontario viene a decadere e sulla polizza dovrà essere corrisposto, fino al termine previsto, l'importo di premio riferito all'ultimo adeguamento applicato sul contratto.
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CAPITOLO S
CONDIZIONI TARIFFARIE PER ASSICURATO NON FUMATORE
II contratto viene assunto con applicazione delle condizioni tariffarie riservate agli Assicurati non fumatori.
A tal fine l'Assicurato ha dichiarato di non aver mai fumato né sigari né sigarette negli ultimi 24 mesi e si impegna a comunicare alla Società l'eventuale inizio o ripresa a fumare entro i tre mesi successi- vi.
Pertanto:
a) II Contraente prende atto che in caso di falsa dichiarazione o mancata comunicazione di cui sopra, il capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato sarà ridotto ai sensi
dell'art. 1898 e.e. L'ammontare del nuovo capitale è indicato in polizza.
b) L'Assicurato si impegna a fornire nuova dichia- razione circa la sua abitudine al fumo entro il terzo mese precedente la scadenza di ogni quinquennio di assicurazione.
Il Contraente prende atto che, in mancanza di tale dichiarazione, il premio annuo netto indica- to in polizza sarà aumentato a partire dall'annualità immediatamente successiva al termine del quinquennio suddetto. L'ammonta- re del nuovo premio è indicato in polizza.
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RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
rtua D BMduto eenpteto di tutU I d«l • docmniutsiIoB* pravitla p«f 0 està
POLIZZA VITA N •„ Contraente _ Agenzia di .
TIPO RICHIESTA: \~\ RISCATTO \~\ SINISTRO \~\ SCADENZA \~\ PRESTITO 01 L _
(Richiedente autorizzalo) — (Contraente) — (Xxxx!, e/morte — (Xxxx!, e/vita) — (Contraente)
DATI DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI
1 ) Cognome e Nome
„ Data di nascita _
.. Professione „
2) Cognome e Nome Data di nascita...
C.F ,.. Protesatene Indirizzo , „
3) Cognome e Nome... „. _ _ _ _ Data di nascita....
C.F. „ Proleaaione
|nd irizzo _. „.. „ „ _ _ ..
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
In tutti I casi:
ORIGINALI DI POLIZZA E APPENDICI
QUIETANZA ULTIMA RATA DI PREMIO PAGATA IL _
QUIETANZA ULTIMA RATA DI INTERESSI SU PRESTITO PAGATA IL
In caso di scadenza:
CERTIFICATO ESISTENZA IN VITA DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI SCADENZA POLIZZA
In caso di sinistro:
CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO AVVENUTA IL RELAZIONE MEDICA SULLE CAUSE DELLA MORTE (Mod. V321 )
VERBALE DI P.S. SULL'INFORTUNIO MORTALE r*> « **&*> é dwuto o mcJOem starti*»
COPIA DELLA CARTELLA CUNICA RELATIVA AL RICOVERO DEL
COPIA DEL TESTAMENTO ftwwro ano notorio atestamne la mancanza)
ATTO NOTORIO CIRCA EREDI LEGITTIMI fse btntidari tono gS «nói tog/itimi)
DECRETO GIUDICE TUTELARE SULLA RISCOSSIONE DEL CAPITALE (ta
In caso di riscatto (*}:
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DETRAZIONE FISCALE NEI PRIMI 5 ANNI DI ASSICURAZIONE
- » pmtm • II rivetto riatta ricfiMMo ntl primi S . . .
DOCUMENTAZIONE ALLBOATA
(Xxxxxxx con >X>)
D D D
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•
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AUTENTICA DELLA FIRMA (a cura di Notaio o Sagrata*) Comunale) ataarta sa t piam! un aono atatl detratti o ee neDa dlchiareibr» de! reddtt
detratti a) fini IRPEF Importi dlveral dal premio totale di solroa)
(•) D aottoscritto Contraente pranza atto eha la praataaloal al potbaa al Manderanno eoepeee dalla data dalla praaanta rfebleaia.
FIRMA DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI {')
Data..
(•) Occorra laUrmadlumllBanatletarLta io d] minorila richleata «a avanaata dal Tutore al
RISERVATO AIA1 AQBN ZIA
31 Dichiara che ta firma del fl&tfecent! è autentica « dw ruitlma quta
Bmio paeaia è ale u Fsgblrata su:
VISTO (SPÉTTORE
D.C. N....
L'Agente
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del.
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^; -M'JA:- 'é"24ael 20 06 85 iG U •
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
TARIFFA BASE | Q"I12 | D314 | X000 | X000 | X000 | X000 | Q |
Cap. C | Cap. F | Cap. G | Cap. H | Cap. I |
FONDO SPECIALE INFONDO PIÙ G FONDO SOCI - Tessera ACl N Scadenza „ _
•S;: i-.z-z !>.o P Sez ni N.B. In mancanza dei dati della Tessera ACI la polizza sarà abbinata a FONDO PIÙ
SUBAGENZIA N Progr. Ag.
PROPONENTE
':2TD'iare -n ogni casoi
Data O luogo di nascita
Via Piazza N.
ASSICURANDO
•caTipilare solo se diverso dal Proponente)
Codice Fiscale Sesso St. Civ.
prò). se!
Data e luogo di nascita
DURATA Anni L_J_ J DECORRENZA , PREMIO ANNUO/UNICO LORDO TOTALE L.
_ CAPITALE ASSICURATO L.
I FRAZIONAMENTO DEL PREMIO ANNUO [A][S]|T][M ]
ASSICURAZIONI • Cap. L - INFORTUNI (con raddoppio gratuito del capitale per incidente stradale - SOCI ACl)
COMPLEMENTARI Cap. M - GARANZIA FAMIGLIA (in caso di morte del ConiugeSig..
nato il .
_ Codice Fiscale JLJL -.i)
D Cap. N. - ESONERO PREMI PER INVALIDITÀ
D Cap. O - dueD
PREMIO ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI L.
(compreso nel premio lordo suindicato)
BENEFICIARI
PERLATAR. 318 II figlio m __,. s _._^ r _
Codice Fiscale , ,i i:
Corso (1: studi
Dalad: nascita
PER LE ALTRE TAR. In caso di Vita In caso di Mone
{ 1 L'Assicurato stesso 1 1 Eredi testamentari o. in mancanza, legittimi dell'Xxx.xx
^_^ - CD II coniugo. In mancanza, i figli doll'Assicurato
D - -
N.B. Il oapitaic dull'Assicuraziono Co.-npismentaro Garanzia Famiglia sarà corrisposto ai figli dell'Assicurato. II capitale deirAssicurazIcn.e Cornplementare dueD sarà corrisposto all'Assicurato.
ALTRE CONDIZIONI D Cap. R - ADEGUAMENTO VOLONTARIO DEL PREMIO ANNUO SPEC'ALI • Cap. H - PROGRAMMA D! RISPARMIO PREVIDENZIALE (Se?.. B)
D Cap. S - ASSICURATO NON FUMATORE
CLAUSOLE PARTICOLARI
Originale per ja Direzione
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO
(barrare la casella corrispondente alla risposta)
to.B. Si consiglia l'Assicurando, nel suo stesso interesse, dì compilare il presente modulo integralmente di proprio pugno rispondendo specificatamente a tutte !e dcmande ed evitando cancellature. L'Assicurando deve dire la verità su) precedenti morbosi (malattie, esa~i Drat':at:. riceve:!, eco.) onde non esporsi ad eventuali contestazioni cer reticenze, dichiarazioni errate o false (arti. 1892 e 1893 C.C.).
Sezione A:
') Occupazione principale ed eventuale secondaria (specificando com- piti e mansioni)
2) È esposto a particolari pericoli?
(esempio: contano con materie venefiche, esploslve, condutture ad
alta tensione; accesso SJ Impalcature, ponti, pozzi, cave, stive; guida .—. ,—,
autocarri o autotreni) (NO) [SI] quali?
3) Pratica attività, sports aeronautici?
4) Pratica o intende praticare qualche attività sportiva?
(NO) [ST ] in quale veste? e
(pesca subacquea, alpinismo, equitazione, pugilato, automobilismo, ,— ,— motociclismo, motonautica, eco.) [NOj [SI]
5) È affetto da minorazioni fisiche, mulilazioni, postumi di malattie pre- .— .—. gresse o intossicazioni croniche Invalidanti? [NOI [SU
quali? , quali? ,
Sezione B: ;
1) Costituzione
2) Ha un medico curante abituale e/o di famiglia?
3) Gode attualmente di buona salute?
4) Negli ultimi 5 anni ha mai praticato accertamenti diagnostici (ECG, RX, esame sangue-urine, TÀC)?
È emersa qualche alterazione?
5) Ha sofferto o soffre di malattie? (*)
altezza cm. D D D [NO] [ST] generalità _.__ „ (NO) di ] _ „ „„
[NO] (ST) quali? _ _ _ _ _ _
(N§ [si] quale? [N§ [Si] quali? ______ _
pesoKgQGG
6) Ha sofferto recentemente, o soffre attualmente, di astenia, febbricola, [NO] [IT] quali? „ diarrea, sudori notturni, perdita di peso, ingrossamento delle ghian-
dole linfatiche, malattie della pelle? ^^—„
7) È mai stato ricoverato anche in regime di DAY HOSPITAL in case di [NO] [si ] cura, ospedali, ecc. per malattia o per infortunio? — —
Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti? (NO) [si]
9) È stato sottoposto a terapia radiante, a base di emoderivati o a emo- NO SI trasfusioni? — —
motivo (*) epoca
10) È attualmente fumatore (sigarette, sigari)? Ha fumato in passato?
11) Fa o ha fatto eccessivo consumo di alcoolici?
12) Si è mai sottoposto, anche a scopo preventivo, ad esami per:
- epatite virale (Virus B, C)
-AIDS (Test HIV)
13) Solo per ie donne:
(NO) [SI]
(NO) [SI]
INO! [sii
[NO] [si] alterazioni [NOJ[S|J.__.,-.., _
(NO) [¥ ) alterazioni §K)\[s\}.
epoca
- Ha alterazioni del ciclo e/o disturbi dei genitali?
• È attualmente incinta?
- Ha malattie delie mammelle?
[NO| [Si] quali? « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(NO) [si] mese dì gravidanzanza _, ^ ,-^ ™ _- (NO) [ST] quali? „_._.„.____ _ _ .. -
(*) Se trattasi di tiroidectomia, isterectomia, ulcera e disturbi renali, compilare il questionario supplementare Mod. V139.
DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE
II Proponente chiede che la polizza cui la presente proposta si riferisce, abbia « requisiti previsti per la detraibilità del premio ai fini IRPEF
UD S
In caso di risposta affermativa il Contraente prende atto che, in deroga alle Condizioni Generali di Polizza {Cap. A), i! diritto al pre- stito può essere esercitato solo dopo che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione del contratto.
Si chiede che ia polizza venga assunta:
D SENZA VISITA MEDICA dell'Assicurando con applicazione delle Condizioni di Carenza riportate al Cap.B D CON VISITA MEDICA dell'Assicurando e s: allega la seguente documentazione sanitaria ,
Con ia presente proposta si intende sostituire le polizze indicate stipulate con XXXX XXXX:
N. Polizza _ ^ _ ^ _ Ultimo premio pagato:
_.. ._ __
_ „ ... . ._. _ ^ ^ _ ^ - - , .-
- data scadenza titolo , ,_^_^ ^ . ^ , „ , .. —— .. _ —
- data pagamento titolo ra_^____^^., __ _ _ ^ _ ^ _ _ _ = .. —
N.B. Allegare copia della quietanza dell'ultimo premio pagato.
Il Proponente dichiara di aver ricevuto la raccolta CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Mod. V301/95) e di accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali applicate alla forma assicurativa prescelta; si impegna inoltre a produrre, entro ia data di perfezio- namento, il certificato di nascita dell'Assicurando.
L'Assicurando, quando ciò sia richiesto dalia forma di assicurazione stipulata, si obbliga a produrre alla Società, ed a lasciare in proprietà della stessa, la documentazione sanitaria richiesta. Dovrà rivolgersi a medici di gradimento della Società utilizzando sup- porti dalla stessa predisposti e sarà tenuto a regolare direttamente gli oneri e le spese conseguenti.
L'Assicurando dichiara che le informazioni e le risposte date nella presente proposta, nonché quelle fornite al medico, sono veri- tiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza; riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte della Società e costituiscono parte integrante del contratto; proscioglie dal segreto professionale e legale i medici e gli Enti che possano o potranno averlo curato o visitato e le altre persone alle quali la Società creda in ogni tempo di rivolgersi per informazioni. Acconsente inoltre che tali informazioni siano dalla Società stessa comunicate ad altri assicuratori o riassicuratori.
La presente proposta può essere revocata fino alla conclusione del contratto.
Entro 30 gg. dalla stipula della polizza il Contraente può recedere dal contratto. In tal caso la Società ha il diritto di recuperare la parte di premio reiativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto oltre alle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto individuate e indicate in polizza alla voce accessori.
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL PROPONENTE (legge 197/91)
numero rilasciato da data rilascio
[Q carta d'identità (2) patente \3} xxxxxxxxxx \0\ xxxxx x'xxxx [5] tessera postate \6\ tess. Pubbl. Amm.
ILPROPONENTE L'ASSICURANDO
— _ , li _ - L'Agente.
(per l'autenticità xxxxx 'ùr.e)
xX PROPONENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, ALLA FIRMA DELLA PESEÌMTE PROPOSTA, LA NO~A ^ SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DELLL'iSVAP.
CARICI ]%
IL PROPONENTE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA
• Zona:'indicare il numero che contraddistingue il produttore della polizza
••Stato Civile: indicare uno dei seguenti codici — 1 se celibe/nubile; 2 se coniugato; 3 se vedovo; 4 se divorziato
odice professione e settore attività: indicare il codice professione e settore di attività in base alla seguente tabella
CODICI ATTIVITÀ PROFESSIONALI
PROFESSIONE SETTORE ATTIVITÀ'
Codice | Descrizione, | Codice | Descrizione " ; |
01 | operaio | 01 | agricoltura ' • |
02 | impiegato | 02 | ind. primaria |
03 | dirigente | 03 | ind. metallurgica |
04 | agricoltore | 04 | ind. meccanica |
05 | dettagliante | 05 | elettrica (mecc. fine) |
06 | commerciante | 06 | ind. alimentare |
07 | artigiano | 07 | ind. tessile |
08 | industriale | 08 | ind. abbigliamento |
09 | prof. legale | 09 | ind. legno |
10 | prof, commerciale | 10 | ind. carta |
11 | prof. sanitario | 11 | ind. gomma |
12 | prof. edile | 12 | ind. chimica |
13 | casalinga | 13 | manif. leggere |
14 | pensionato | 14 | costruzioni edili |
15 .
16
17
altre attività aziende varie
<. - •
:/' .15
16
17
18
19
comm. ingrosso - trasporr ; •, banche e servizi^
varie
pubbl. xxx.xx
• Beneficiari: in luogo della denominazione estesa dei Beneficiari può essere riportato uno dei seguenti codici
; , . _ •„„., . . ; CODIC I BENEFICIAR I GENERIC I ./" ;..,. ' e •«. - ', . • ; .
Descrizione ,
03
04
05
06
"10
so.;„
Xxxxx Xxxxxxxxx de11'Ass-to salvò diversa dispi II coniuge. In mancanza i figli dell'Assicurato II coniuge dell'Assicurato
I figli nati e nascituri dell'Assicurato
I genitori. In mancanza i .figli dell'Assicurato I fratelli dell'Assicurato ..
•Eredi testamentarijn mancanza, eredi legittii L'Assicurato stesso , '. . ..
testamentaria
Di seguito si riportano le combinazioni possibili tra tariffe di base, assicurazioni complementari, altre condizioni:
COMBINAZIONI POSSIBILI TRA TARIFFE BASE/XXX.XX COMPLEMENTARI/ALTRE CONDIZIONI
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
112
314
318
511
TARIFFE BASE 512
SI
201/3
202
204
CONDIZIONI 205/6 Mod. V3O1/95
INFORTUNI SI
GARANZIA FAMIGLIA SI
ESONERO PREMI PER INVALIDITÀ' SI
dueD SI
ALTRE CONDIZIONI
ADEGUAMENTO VOLONTARIO DEL SI PREMIO ANNUO
PROGRAMMA
DI RISPARMIO NO PREVIDENZIALE
CONDIZIONI NON FUMATORI SI
FONDO-SOCI SI
SI SI
SI NO
SI SI
SI NO
SI SI
NO NO
SI SI
SI SI
NO COMPILARE NO SE2.A
NO NO NO SI
NO COMPILARE NO SE2.B
NO NO NO
NO SI NO
SI NO NO
NO NO SI
SI SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
NO NO
NO NO
SI SI
NO NO
SI GAP. L
SI ' CAP.M' '
SI CAP.N
SI CAP.O
NO CAP. R
NO CAP.H SE2.B
SI CAP. S
NO CAP P SEZ. Ili