INDICE
Regolamento del Settore Tecnici Sportivi
Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera N. 335 del 27.10.2020
INDICE
Art. 1 – Il Settore Tecnici Sportivi
Art. 2 – Compiti del Comitato Esecutivo Art. 3 – Comitato etico
Art. 4 – G.R.T. Gruppo Regionale Tecnici
Art. 5 – Categorie e inquadramento dei quadri Tecnici Art. 6– Tesseramento
Art. 7 – Corsi per Istruttori di pugilato Amatoriale
Art. 8– Corsi per Aspiranti Tecnici, e Istruttori Giovanili di Pugilato
Art. 9 - Materie e programmi dei Corsi per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato
Art. 10 – Corsi per Tecnici di Pugilato 1° livello
Art. 11 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici di Pugilato 1° livello Art. 12 – Corsi per Tecnici di Pugilato 2° livello
Art. 13 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici di Pugilato 2° livello Art. 14 – Corsi per Maestri di Pugilato 1° livello
Art. 15 – Materie e programmi Corsi per Maestri di Pugilato 1° livello Art. 16 – Maestri di Pugilato 2° livello
Art. 17 - Maestri di Pugilato Benemerito Art. 18 – Palme al merito
Art. 19 - Corsi per Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello
Art. 20 - Materie e Programmi dei corsi per Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello Art. 21 - Corsi per Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello
Art. 22 - Materie e Programmi dei corsi per Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello Art. 23 – Corsi per Cutman
Art. 24 – Materie e programmi dei Corsi dell'Accademia Pugilistica Art. 25 – Decadenza
Art. 26 – Gli Elenchi Federali
Art. 27 – Stages di aggiornamento Art. 28 – Seminari e Convegni
Art. 29 – Responsabilità dei Tecnici ed etica comportamentale Art. 30 – Abbigliamento
Art. 31 – Accordi di collaborazione Art. 32 – Provvedimenti
Art. 33 – Norma Finale Art. 34 – Entrata in Vigore
Art. 1 – Il Settore Tecnici Sportivi
1. Il Settore Tecnici Sportivi (S.T.S.) regolamenta, promuove ed organizza l’attività della Categoria Tecnici Sportivi della F.P.I.
2. Organo del Settore è il Comitato Esecutivo (C.E.) che si compone di:
• un coordinatore eletto in qualità di Consigliere Federale in rappresentanza della categoria dei Tecnici Sportivi in occasione dell’Assemblea Nazionale elettiva quadriennale;
• due componenti nominati dal Consiglio Federale;
• due componenti eletti dai delegati regionali di categoria riuniti in Assemblea Nazionale.
3. L’Assemblea Nazionale dei delegati dei Tecnici Sportivi eletti nelle assemblee regionali di categoria, deve tenersi entro novanta giorni successivi alla data di celebrazione dell’Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. L'Assemblea è indetta dal Consiglio federale almeno 60 giorni prima della data del suo svolgimento e convocata dal Presidente Federale, a mezzo Posta Elettronica Certificata o con altro mezzo, con almeno 30 giorni di preavviso.
4. Ad essa partecipano i delegati, o in loro assenza i supplenti, eletti nell’assemblea regionale della categoria, nel numero di cui all’art. 18 dello Statuto.
Art. 2 – Compiti del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo (C.E.) del S.T.S.:
a) vigila sul funzionamento tecnico della Categoria e formula le eventuali opportune proposte per il suo miglioramento;
b) predispone i programmi per i Corsi di Formazione, a carattere nazionale e regionale, riconosciuti dalla sezione didattica della Scuola dello Sport del C.O.N.I.;
c) collabora con le scuole regionali dello sport del CONI in riferimento allo SNaQ (Sistema nazionale di qualifica di Tecnici Sportivi) per l’insegnamento della metodologia generale dell’allenamento;
d) coordina tecnicamente i Xxxxx per il conseguimento delle qualifiche tecniche e ne propaganda l’effettuazione;
e) coordina le proposte della Categoria da sottoporre al Consiglio Federale;
f) vigila sulla nomina dei docenti indicati dai CC.RR. e/o Delegazioni, nel rispetto della graduatoria meritocratica dei formatori, per lo svolgimento dei Corsi per il conseguimento delle qualifiche tecniche di Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili e di Tecnici di Pugilato 1° livello;
g) nomina i docenti ai Corsi Nazionali di livello superiore;
h) nomina la Commissione d’esame ai Corsi per il conseguimento delle qualifiche tecniche a livello nazionale.
Art. 3 - Comitato Etico
1. E’ Istituito un Comitato Etico con il compito di valutare e decidere in merito all’ammissione ai corsi di formazione a qualsiasi livello organizzati e svolti sotto l’egida della FPI, nonché di sospendere dall’attività di insegnamento coloro che hanno subito condanne per reati di particolare allarme sociale.
2. Il Comitato è composto dal Coordinatore del Settore Tecnici Sportivi, che lo presiede, dal Procuratore Federale, dal Presidente del Comitato o Delegato Regionale competente per territorio, dal Segretario Generale e da un Consigliere Federale indicato dal Presidente Federale.
3. Si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Segretario Generale, è validamente costituito con la presenza di tre componenti e decide a maggioranza assoluta.
Art. 4 - G.R.T. – Gruppo Regionale Tecnici
Presso ogni Comitato Regionale della F.P.I. è costituito il Gruppo Regionale Tecnici, composto dai tesserati alla categoria i quali, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico, eleggono il loro componente nel Consiglio regionale in rappresentanza dei Tecnici Sportivi che svolge le funzioni di Rappresentante Regionale di Categoria con i seguenti compiti:
a) programma e promuove la preparazione della categoria attraverso riunioni periodiche, raccogliendo le istanze della categoria, dandone contestuale comunicazione al Settore Tecnici Sportivi (S.T.S.);
b) collabora con il C.R. il quale si dovrà far carico di aggiornare il curriculum personale dei quadri Tecnici appartenenti alla propria regione, inserendo i dati sulla piattaforma CONINET, in ordine alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento a carattere regionale effettuati anche al di fuori della propria regione;
c) partecipa alle riunioni del Comitato Regionale;
d) predispone il programma dell’attività annuale;
e) cura, su mandato del C.E. e di concerto col Comitato Regionale, l’organizzazione dei corsi territoriali di formazione e aggiornamento in collaborazione con le Scuole Regionali dello Sport;
f) collabora con il Comitato Regionale, proponendo anche iniziative di ordine culturale tendenti al miglioramento della categoria;
g) segnala al Settore Tecnici le violazioni al Regolamento del settore Dilettanti ed al presente, commesse dai Tecnici, informandone contestualmente gli interessati.
Art. 5 – Categorie e inquadramento dei quadri Tecnici
1. I tesserati al Settore vengono iscritti negli specifici Elenchi Federali.
2. Fanno parte dell’elenco dei Tecnici sportivi riconosciuti dalla Federazione Pugilistica Italiana, coloro che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento del pugilato rilasciata dai competenti Organi Federali.
3. Compito primario e fondamentale dei tecnici è di insegnare il pugilato e di curare l’educazione e la morale degli allievi.
4. I tecnici si distinguono in:
a) Istruttori di Pugilato Amatoriale (60 ore) - Per tale categoria occorre far riferimento al regolamento del Settore amatoriale. Pur essendo inseriti negli specifici Elenchi federali, non godono di elettorato passivo e attivo, ed acquisiscono la prequalifica SNaQ.
b) Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato – Coloro che abbiano frequentato il corso di formazione per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato (almeno 70 ore, a carattere regionale) superando l’esame finale, ed acquisendo n. 10 crediti validi per il 1°livello SNaQ.
c) Tecnici di Pugilato 1° livello - Coloro che abbiano raggiunto 3 anni (=/>36 mesi) di tesseramento in qualità di Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I. e abbiano frequentato il corso di formazione per Tecnici di Pugilato 1° livello (40 ore, a carattere regionale) superando l’esame finale, acquisendo n. 20 crediti validi per il 2° livello “A” SNaQ.
d) Tecnici di Pugilato 2° livello - Coloro che abbiano raggiunto 7 anni (=/>84mesi) di tesseramento in qualità di Tecnici di Pugilato 1° livello operando presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I. e abbiano frequentato il corso di formazione per Tecnici di Pugilato 2° livello (30 ore, a carattere nazionale e residenziale) superando l’esame finale, acquisendo n. 25 crediti validi per il 2° livello “B” SNaQ.
e) Maestri di Pugilato 1° livello – Coloro che abbiano raggiunto 10 anni (=/>120 mesi) di tesseramento in qualità di Tecnici di Pugilato 2° livello operando presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I. ed a seguito della frequenza del corso di formazione per Maestro di Pugilato (20 ore, a carattere nazionale e residenziale) e che abbiano presentato e discusso una tesi finale valutata positivamente dal C.E. del S.T.S., acquisendo n. 30 crediti validi per il 3° livello SNaQ.
f) Maestri di Pugilato 2° livello - Coloro che abbiano raggiunto 10 anni (=/>120 mesi) di tesseramento in qualità di Maestri 1° livello operando presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I., previa valutazione da parte del C.E. del S.T.S. dei risultati tecnici, che dovranno essere almeno di livello internazionale.
g) Maestri di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Il Consiglio Federale, anche su propostadel
C.E. del S.T.S., può conferire la “Benemerenza” a tutti gli appartenenti alla categoria Tecnici Sportivi che abbiano raggiunto 25 anni (=/>300 mesi) di tesseramento alla F.P.I. e abbiano conseguito risultati tecnici di livello almeno nazionale.
h) Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello – Rivolto agli Studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze Motorie, ai laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) e/o coloro che siano in possesso della qualifica di Tecnico di 4° livello Europeo del CONI e che abbiano frequentato il corso di formazione per Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello (25 ore, a carattere regionale) superando l’esame finale con esito positivo.
i) Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello – Rivolto a coloro che siano in possesso della qualifica di Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello da almeno 2 anni (=/> 24 mesi) e siano Laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) e/o coloro che siano in possesso della qualifica di Tecnico di 4° livello Europeo del CONI e che abbiano frequentato il corso di formazione per Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello (30 ore, a carattere nazionale e residenziale) superando l’esame finale con esito positivo.
5. La facoltà di operare in qualità di Tecnico cessa automaticamente in assenza del certificato di idoneità non agonistica rilasciato dal medico di base ai sensi del Decreto Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.
Art. 6– Tesseramento
1. Sono autorizzati a svolgere attività formativa-giovanile, amatoriale e agonistica per la stagione sportiva in corso, solo gli Istruttori Gym Boxe, gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato, i Tecnici di Pugilato 1° livello, i Tecnici di Pugilato 2°livello, i Maestri di Pugilato 1° livello, i Maestri di Pugilato 2° livello, i Maestri di Pugilato Benemeriti., i Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello e i Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello regolarmente tesserati tramite associazioni affiliate alla F.P.I.
2. Nel corso della stessa stagione sportiva, i Tecnici non possono tesserarsi e svolgere attività per più di una Società o Associazione. Il Presidente o Delegato Regionale per comprovate situazioni di difficoltà di altra società/associazione, che non sia alla prima affiliazione, può concedere l’autorizzazione a sottoscrivere un secondo Atto di Impegno che ha valore per una sola stagione sportiva federale e non è rinnovabile. Di tale autorizzazione deve essere data formale comunicazione al C.E. del S.T.S.
3. Nelle more dell’inquadramento presso Società e/o Associazioni affiliate è consentito il tesseramento come indipendente per un periodo non superiore a due anni al fine di non incorrere nelle condizioni di cui all’art.7 dello Statuto.
Art. 7 – Corsi per Istruttori Amatoriali
Modalità, programmi e materie per tale categoria sono stabilite e regolamentate dal Settore Amatoriale come previsto all’interno del regolamento per ogni disciplina specifica.
Art. 8 – Corsi per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato
1. Direttamente o su richiesta dei Rappresentanti Regionali, che ne curano poi lo svolgimento, il S.T.S. promuove, d’intesa con i Comitati Regionali, i corsi per il conseguimento della qualifica di Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato.
2. Detti Corsi hanno carattere regionale ed una durata protratta nel tempo, al fine di consentire l’assimilazione dei contenuti tecnici. La quota d’iscrizione al Corso, fissata dal Consiglio Federale anche su proposta del C.E., comprende il tesseramento al Settore Amatoriale, ad esclusione di coloro che siano già tesserati.
Coloro che siano interessati dovranno svolgere il corso nel C.R. di appartenenza, nel caso in cui siano impossibilitati e volessero frequentare il corso in un’altra regione dovranno richiedere il nulla osta al C.R. di provenienza.
3. Possono essere ammessi ai Corsi i cittadini italiani (anche pugili in attività vedi comma 5 nel presente articolo) che all’atto del bando:
a) abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 50 anni, salvo valutazione del curriculum sportivo ed accademico da parte di apposita Commissione istituita dal Comitato o Delegazione Regionale;
b) siano in possesso del certificato di idoneità non agonistica a svolgere l’attività di Tecnico ai sensi del Decreto Ministro della Salute dell'8 agosto 2014, rilasciato dal medico di base e/o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.
c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare allarme sociale, da valutarsi dal Comitato Etico di cui all’art. 3, ovvero a pene che comportino l’interdizione definitiva dai pubblici uffici;
d) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore.
4. Le domande di ammissione al Corso, corredate dal curriculum sportivo ed accademico, devono essere presentate al Comitato Regionale competente. La documentazione di cui comma precedente può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art.46 del DPR 28-12-2000 n.445 con esclusione del certificato di idoneità sanitaria di cui alla lettera b).
Le dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del DPR 28-12-2000 n. 45 comporteranno l’immediata esclusione dal corso.
5. Gli atleti agonisti del Settore AOB e PRO possono accedere ai corsi di formazione per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato o Istruttori Gym Boxe.
6. I Comitati Regionali, previa deliberazione del Consiglio Regionale, possono ammettere ai corsi di formazione senza oneri i pugili ed ex pugili Elite, uomini e donne, olimpionici, medagliati mondiali ed europei e pugili Pro con titoli europei emondiali.
7. Sono riconosciuti i Crediti Formativi Universitari sulla materia relativa alla metodologia generale dell’allenamento ai diplomati provenienti dai licei sportivi e ai laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) nella seguente misura:
- 50% delle ore di metodologia generale dell’allenamento per i diplomati provenienti dai licei sportivi.
- 100% delle ore di metodologia generale dell’allenamento per i laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM).
8. Gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato possono assistere all’angolo solamente i pugili AOB affiancando un secondo che abbia almeno la qualifica di tecnico 1° livello di Pugilato.
9. Gli aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato possono occuparsi dell’insegnamento dell’attività amatoriale.
10. Gli aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato non possono essere tecnici titolari di A.S.D. tranne se trattasi di ex pugili di alto livello e/o ex arbitri che presentino richiesta al C.R. di appartenenza con parere positivo del C.E. che valuterà il curriculum del richiedente.
11. Gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato possono mantenere la qualifica per 3 anni (36 mesi) dal conseguimento. Successivamente, dovranno partecipare al primo corso utile per Tecnici di Pugilato 1° livello.
12. Gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato non possono permanere in tale qualifica oltre il termine indicato al comma precedente.
Art. 9 – Materie e programmi dei Corsi per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il corso per A.T. sono di fornire le conoscenze di base per la gestione e l’organizzazione dell’allenamento e dell’apprendimento.
2. Il corso ha la durata di settanta ore di attività didattica teorico-pratica oltre l’esame finale.
3. Il programma prevede anche una serie di lezioni che trattano i fondamenti di anatomia, fisiologia dell’esercizio fisico, elementi di traumatologia e primo soccorso (BLS).
4. La parte specialistica prevede lo studio della regolamentazione federale e valutazione della gara, oltre che il regolamento del S.T.S. Lo studio della Metodologia
dell’Allenamento che ha come riferimento il modello della prestazione, fondamenti dell’allenamento riguardante le fasce giovanili. Lo studio della Tecnica e Tattica che prevede l’apprendimento teorico-pratico dei fondamentali tecnici, tattici e strategici con esercitazioni (sparring condizionato) che tengono conto delle varianti determinate dalle diverse situazioni di gara. Le maggiori ore di insegnamento riguardano la “Tecnica e Tattica”.
5. Le materie d’insegnamento sono Tecnica e Tattica (28 ore), Metodologia dell’Allenamento generale e specifica(10 ore), Attività Giovanile (10 ore), Boxe Femminile (5 ore), Attività Amatoriale (5 ore), Medicina Sportiva (con cenni di BLS) (4 ore), Ordinamento Giuridico Sportivo e Carte Federali e Regolamento del S.T.S. (4/6 ore), Metodologia dell’Insegnamento (4 ore)e vengono raggruppate in cinque discipline:
a) Tecnica e Tattica.
b) Metodologia dell’Allenamento.
c) Attività Giovanile
d) Ordinamento Giuridico Sportivo, Carte Federali e Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.
e) Medicina Sportiva.
6. Vengono ammessi all’esame i candidati che non abbiano superato il 20% di assenze del monte ore del programma didattico, salvo diverse valutazioni del C.E. del S.T.S. L’esame verte su prove sia teoriche (scritte e orali) che pratiche. La Commissione esprime la valutazione in trentesimi (voto sufficiente è 18/30 per ciascunamateria).
7. Le valutazioni vengono riportate su apposito modulo a firma dei componenti la Commissione esaminatrice.
8. La Commissione esaminatrice è composta da:
- Il Coordinatore del C.E. del S.T.S. oppure un Componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi con funzioni di Presidente;
- Il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato;
- I Commissari, uno ogni singola materia d’esame.
9. Il programma dettagliato dei corsi ed il numero di ore di lezione, viene periodicamente stabilito dal C.E. del S.T.S. (vedi Comma 5 articolo 9).
Qualora vi sia la necessità di inserire materie di approfondimento non contemplate al comma 5 del presente articolo, il C.R. dovrà preventivamente comunicarlo al C.E. del
S.T.S. per le dovute valutazioni e approvazioni.
10. La Commissione di Xxxxx redige apposito verbale che viene sottoposto a ratifica del C.F.
11. Possono essere ammessi ad altra e definitiva sessione d’esami, gli allievi che non abbiano conseguito l’idoneità al massimo in due materie.
12. La sessione di recupero viene concordata dal Presidente del Comitato Regionale con il S.T.S.
13. Qualora il candidato non sia idoneo alla sessione di recupero dovrà nuovamente frequentare il Corso di Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile.
14. I candidati idonei ricevono un attestato ufficiale dalla F.P.I. ed acquisiscono la qualifica di Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato.
15. Detta qualifica verrà ratificata dal C.F. a condizione dell’avvenuto tesseramento.
Art. 10 – Corsi per Tecnici di Pugilato 1° livello
1. Direttamente o su richiesta dei Rappresentanti Regionali, che ne curano poi lo svolgimento, il S.T.S. promuove, d’intesa con i Comitati Regionali, i corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello.
2. Detti Corsi hanno carattere regionale ed una durata protratta nel tempo, al fine di consentire l’assimilazione dei contenuti tecnici. La quota d’iscrizione al Corso, fissata dal Consiglio Federale anche su proposta del C.E.
Coloro che siano interessati dovranno svolgere il corso nel C.R. di appartenenza, nel caso in cui siano impossibilitati e volessero frequentare il corso in un’altra regione dovranno richiedere il nulla osta al C.R. di provenienza.
3. Possono essere ammessi ai Corsi i cittadini italiani (anche pugili in attività vedi comma 5 articolo 8) che all’atto del bando siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a, b, c, d del comma 3 articolo 8 e comma 4 articolo 8.
4. Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Tecnici di Pugilato 1°livello, tutti gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato che operano da almeno 3 anni (=/>36mesi) dal conseguimento della qualifica di Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I.
5. Non possono partecipare al Corso per Tecnici di Pugilato 1° livello gli A.T. che abbiano un procedimento disciplinare in corso.
6. Ai candidati in possesso di un curriculum sportivo di alto livello (campione italiano, europeo, mondiale o olimpico Youth, Elite, AOB e Pro) sono riconosciuti i Crediti Formativi nella seguente misura del - 50% delle ore di Tecnica-Tattica.
7. I Tecnici di Pugilato 1° livello possono essere tecnici titolari di ASD/SSD in modo autonomo.
8. I Tecnici di Pugilato 1° livello possono assistere in modo autonomo all’angolo solo pugili AOB.
9. I Tecnici di Pugilato 1° livello possono assistere all’angolo i pugili PRO affiancando un secondo che abbia almeno la qualifica di tecnico di pugilato 2° livello.
10. I Tecnici di Pugilato 1° livello possono partecipare al corso per Tecnici di 4° livello Europeo del CONI.
11. I Tecnici di Pugilato di 1° livello possono mantenere la qualifica per 7 anni (84 mesi) dal conseguimento, successivamente dovranno partecipare al Corso per Tecnici di Pugilato 2° livello.
12. I Tecnici di Pugilato di 1° livello non possono permanere in tale qualifica oltre il termine indicato al comma precedente. Qualora il Tecnico di Pugilato 1° livello, per qualsiasi motivazione non intenda proseguire nella carriera dei quadri tecnici, dovrà segnalarlo al C.E. del S.T.S. che effettuerà le dovute valutazioni per l’accettazione, anche temporanea, dell’interruzione di carriera.
Art. 11 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici di Pugilato 1° livello
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il Corso per Tecnici di Pugilato 1° livello sono:
a) approfondire le conoscenze sull’allenamento e l’addestramento nelle fasi di specializzazione e della prestazione pugilistica;
b) fornire indicazioni perla programmazione delle fasi di allenamento con obiettivi di media scadenza;
c) stimolare la sintesi interdisciplinare per la gestione dei programmi propri della specialità.
2. I contenuti del corso sono basati sulla conoscenza dei mezzi e dei metodi di sviluppo delle capacità motorie, criteri di osservazione nell’insegnamento sportivo, fisiologia delle capacità motorie.
3. Particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti tecnici e tattici delle grandi competizioni.
4. Vengono analizzati anche i regolamenti nazionali e internazionali.
5. Il corso ha la durata di quaranta ore di attività didattica teorico-pratica oltre l’esame finale.
6. Le materie di insegnamento e quindi di esame sono:
a) Metodologia generale e specifica maschile e femminile (12 ore)
b) Tecnica e tattica (12 ore)
c) Attività Giovanile (4 ore)
d) Metodologia dell’insegnamento maschile e femminile (4 ore)
e) Pugilato Pro (2 ore)
f) Medicina Sportiva (2 ore)
g) Ordinamento Giuridico Sportivo e Carte Federali (2 ore)
h) Attività Amatoriale (2 ore)
7. Al termine del Corso, i candidati sono chiamati a sostenere una prova d’esame teorico-pratica sui programmi svolti. Vengono ammessi all’esame i candidati chenon
abbiano superato il 20% di assenze del monte ore del programma didattico, salvo diverse valutazioni del C.E. del S.T.S. L’esame verte su prove sia teoriche (scritte e orali) che pratiche. La Commissione esprime la valutazione in trentesimi (voto sufficiente è 18/30 per ciascuna materia).
8. La Commissione esaminatrice è composta da:
- Il Coordinatore del C.E. del S.T.S. oppure un Componente del C.E. del S.T.S. con funzioni di Presidente;
- Il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato;
- I Commissari, uno per ogni singola materia d’esame.
9. Il programma dettagliato dei corsi ed il numero di ore di lezione, viene periodicamente stabilito dal C.E. del S.T.S. (vedi Comma 5 articolo 11).
Qualora vi sia la necessità di inserire materie di approfondimento non contemplate al comma 6 del presente articolo, il C.R. dovrà preventivamente comunicarlo al C.E. del
S.T.S. per le dovute valutazioni e approvazioni.
10. La Commissione esaminatrice redige apposito verbale che viene sottoposto a ratifica del C.F.
11. Possono essere ammessi ad altra e definitiva sessione d’esami, gli allievi che non abbiano conseguito l’idoneità al massimo in due materie.
12. La sessione di recupero viene concordata dal Presidente del Comitato Regionale con il S.T.S.
13. Qualora il candidato non sia idoneo alla sessione di recupero dovrà nuovamente frequentare il Corso di Tecnico di pugilato 1° livello.
14. I candidati idonei ricevono un attestato ufficiale dalla F.P.I. ed acquisiscono la qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello.
15. Detta qualifica verrà ratificata dal C.F. a condizione dell’avvenuto tesseramento.
Art. 12 – Corsi per Tecnici di Pugilato 2° livello
1. Il Corso per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Pugilato 2° livello ha carattere nazionale ed è di tipo “residenziale” della durata di 4 giorni.
2. Possono essere ammessi ai Corsi i cittadini italiani (anche pugili in attività vedi comma 5 articolo 8) che all’atto del bando siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a, b, c, d del comma 3 articolo 8 e comma 4 articolo 8.
3. Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Tecnici di Pugilato 2° livello, tutti i Tecnici di Pugilato di 1° livello che operano da 7 anni (=/> 84 mesi) dal conseguimento della qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello, presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I.
4. Non possono partecipare al Corso i Tecnici di Pugilato 1° livello che abbiano un procedimento disciplinare in corso.
5. I Tecnici di Pugilato di 2° livello possono assistere all’angolo sia pugili AOB chePRO in modo autonomo.
6. I Tecnici di Pugilato di 2° livello possono partecipare ai Corsi AIBA secondo i regolamenti riguardanti la formazione per il conseguimento delle stelle AIBA e WSB che permettono di assistere all’angolo i pugili WSB.
Art. 13 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici di Pugilato 2° livello
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il Corso per Tecnici di Pugilato 2° livello sono:
a) approfondire ulteriormente le conoscenze sull’allenamento e l’addestramento nelle fasi di specializzazione e di alta prestazione;
b) fornire indicazioni per la programmazione delle fasi di allenamento con obiettivi di lunga scadenza;
c) stimolare la sintesi interdisciplinare per la gestione dei programmi propri della specialità.
2. I contenuti del corso sono basati sulla conoscenza dei mezzi e dei metodi di sviluppo delle capacità motorie, criteri di osservazione nell’insegnamento sportivo, fisiologia delle capacità motorie.
3. Particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti tecnici e tattici delle grandi competizioni internazionali e olimpiche e del pugilato PRO.
4. Vengono analizzati anche i regolamenti nazionali e internazionali riguardanti i pugili PRO.
5. Verranno impartite nozioni sulle diverse tipologie di bendaggio.
6. Il corso ha la durata di trenta ore di attività didattica teorico-pratica compreso l’esame.
7. Le materie di insegnamento e quindi di esame sono:
a) Tecnica e tattica (10 ore)
b) Metodologia specifica Pugilato PRO maschile e femminile (6 ore)
c) Medicina Sportiva (4 ore)
d) Bendaggio (3 ore)
e) Regolamento PRO (2 ore)
f) Modello di prestazione Olimpica (2 ore)
8. Al termine del Corso, i candidati sono chiamati a sostenere una prova d’esami teorico-pratici sui programmi svolti. Vengono ammessi all’esame i candidati che non abbiano superato il 20% di assenze del monte ore del programma didattico, salvo diversa valutazione del C.E. del S.T.S. L’esame verte su prove sia teoriche (scritte e orali) che pratiche. La Commissione esprime la valutazione in trentesimi (voto sufficiente è 18/30 per ciascuna materia).
9. La Commissione esaminatrice, nominata dal C. E. del S.T.S., si compone del Coordinatore del C. E. con funzioni di Presidente e da 5 membri, uno per ogni materia d’esame.
10. La Commissione esaminatrice redige apposito verbale che viene sottoposto a ratifica del C.F.
11. Non sono previste successive prove d’esame ed il candidato che non ottiene almeno 18/30 in due materie fondamentali (Tecnica e tattica e Metodologia specifica Pugilato PRO maschile e femminile), pertanto il candidato rimarrà inquadrato nella categoria Tecnico di Pugilato 2° livello e dovrà frequentare nuovamente il Corso per detta qualifica.
12. I candidati idonei ricevono un attestato ufficiale dalla F.P.I. ed acquisiscono la qualifica di Tecnico di Pugilato 2° livello.
13. Detta qualifica verrà ratificata dal C.F. a condizione dell’avvenuto tesseramento.
Art. 14 – Corso per Maestro di Pugilato 1° livello
1. Il Corso per il conseguimento della qualifica di Maestro di Pugilato 1° livello ha carattere nazionale ed è di tipo “residenziale” della durata di 3 giorni.
2. Possono essere ammessi ai Corsi i cittadini italiani (anche pugili in attività vedi comma 5 articolo 8) che all’atto del bando siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a, b, c, d del comma 3 articolo 8 e comma 4 articolo 8.
3. Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Maestri di Pugilato 1° livello, tutti i Tecnici di Pugilato 2° livello che operano, presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I., da almeno 10 anni (=/>120 mesi) dal conseguimento di tale qualifica e che abbiano conseguito risultati almeno a livello nazionale.
4. I Tecnici di Pugilato 2° livello in possesso di 1 o 2 Stelle AIBA e con i requisiti di cui al 3° comma del presente articolo, acquisiscono di diritto la qualifica di Maestro di Pugilato 1° livello.
5. Non possono partecipare al Corso i Tecnici di Pugilato 2° livello che abbiano un procedimento disciplinare in corso.
Art. 15 – Materie e programmi Corso per Maestro di Pugilato 1° livello
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il Corso di Maestro di Pugilato 1° livello sono:
a) fornire indicazioni sull’analisi della prestazione di alto livello.
b) principi generali dell’alimentazione in rapporto alla disciplina con particolare attenzione al pre-gara ed all’alimentazione durante i tornei.
c) Particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti riguardanti la preparazione psicologica dell’atleta con particolare attenzione alla prevenzione e gestione dell’ansia.
2. Il corso ha la durata di venti ore di attività didattica teorico-pratica oltre la presentazione di una tesi finale su un argomento a scelta del candidato.
3. Le materie di insegnamento sono:
a) Attività Giovanile (4 ore)
b) Match Analysis (4 ore)
c) Analisi della Prestazione di alto livello (4 ore)
d) Intelligenza Agonistica (4 ore)
e) Scienze dell’Alimentazione (4 ore)
f) Possibilità di integrare i contenuti con argomenti emergenti
4. Al termine del Corso, i candidati che non abbiano superato il 20% di assenze del monte ore del programma didattico, salvo diversa valutazione del C.E. del S.T.S., dovranno presentare e discutere una tesi finale che verrà valutata dal C.E. del S.T.S.
5. Il C.E. redige apposito verbale che viene sottoposto a ratifica del C.F.
6. I candidati idonei ricevono un attestato ufficiale dalla F.P.I. ed acquisiscono la qualifica di Maestro di Pugilato 1° livello.
7. Detta qualifica verrà ratificata dal C.F. a condizione dell’avvenuto tesseramento.
Art. 16 – Maestro di Pugilato 2° livello
1. Ai Maestri di Pugilato 1° livello in possesso di tale qualifica da almeno 10 anni (=/<120 mesi) e che abbiano conseguito risultati almeno a livello internazionale, sarà attribuito il titolo di maestro di Pugilato di 2° livello.
2. I Tecnici di Pugilato 2° livello, con i requisiti di cui al 3° comma dell’articolo 14, e i Maestri di Pugilato 1° livello in possesso di 3 Stelle AIBA acquisiscono di diritto la qualifica di Maestro di Pugilato 2° livello.
Art. 17 – Maestro Xxxxxxxxxx
Il Consiglio Federale, anche su proposta del C.E. del Settore Tecnici Sportivi, può conferire la “Benemerenza” a tutti gli appartenenti alla categoria Tecnici Sportivi che abbiano svolto attività di insegnamento per non meno di 25 anni (=/>300 mesi) di tesseramento alla F.P.I. e che abbiano conseguito risultati tecnici di livello almeno nazionale.
Art. 18 – Palme al merito
Il Presidente della F.P.I., sentito il Consiglio Federale e su proposta C.E. del settore Tecnici Sportivi, potrà conferire l’onorificenza della Palma d’oro, d’argento o di bronzo al merito tecnico ai Maestri che, nel xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx sono distinti
per i risultati tecnici raggiunti con i propri atleti ed atlete AOB e PRO sia in campo nazionale che internazionale.
Per il conseguimento dei tre gradi di Onorificenza sono necessari i seguenti requisiti:
• 30 anni di anzianità di tesseramento e curriculum sportivo per la Palma di Bronzo
• 40 anni di anzianità di tesseramento e curriculum sportivo per la Palma di Argento
• 50 anni di anzianità di tesseramento e curriculum sportivo per la Palma di Oro. Le richieste per il conferimento delle Palme da parte del Presidente Federale dovranno pervenire direttamente dal Comitato o Delegazione Regionale al C.E. del Settore Tecnici Sportivi che ne curerà l’istruttoria ed i conseguenti adempimenti. Tra i diversi gradi di onorificenza devono trascorrere obbligatoriamente almeno quattro anni.
In deroga al possesso dell’anzianità prevista per ogni grado di onorificenza, il Presidente ha facoltà di valutare anche le domande dei Tecnici che si sono distinti per i risultati tecnici di livello nazionale ed internazionale.
Art. 19 - Corso per Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello
1. Direttamente o su richiesta dei Rappresentanti Regionali, che ne curano poi lo svolgimento, il S.T.S. promuove, d’intesa con i Comitati Regionali, i corsi per il conseguimento della qualifica di Preparatore Fisici di Pugilato 1° livello.
2. Detti Corsi hanno carattere regionale ed una durata protratta nel tempo, al fine di consentire l’assimilazione dei contenuti tecnici. La quota d’iscrizione al Corso è fissata dal Consiglio Federale anche su proposta del C.E. Tale corso è rivolto agli Studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze Motorie, ai laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) e/o coloro che siano in possesso della qualifica di Tecnico di 4° livello Europeo del CONI.
3. Tutti i Preparatori Fisici in possesso dei seguenti requisiti ovvero: Laurea in Scienze Motorie, IV Livello Europeo, Super Corso di Coverciano, Preparatori Atletici con formazione CONI e Master post-universitario che operano da almeno 24 mesi all’interno di una ASD/SSD, presentando attestazione del Presidente della ASD/SSD ed autocertificazione saranno inquadrati direttamente Preparatori Fisici di 1° livello. 0.Xx Preparatore Fisico di Pugilato 1° livello può occuparsi della preparazione fisica generale e specifica dei pugili AOB.
0.Xx Preparatore Fisico di Pugilato 1° livello sarà inquadrato con apposito tesseramento.
Art. 20 - Materie e Programmi dei corsi per Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il corso per Preparatore Fisico di Pugilato 1° livello sono di fornire le conoscenze di base per la gestione e l’organizzazione della preparazione fisica generale e specifica dei pugili AOB.
2. Il corso ha la durata di 25 ore di attività didattica teorico-pratica oltre l’esame finale.
3. Il programma prevede lo studio del modello prestativo dei pugili AOB, dei meccanismi energetici che intervengono durante le competizioni, la periodizzazione dell’allenamento in funzione delle competizioni e degli obiettivi da raggiungere.
4. Le materie d’insegnamento e quindi di esame sono:
- Metodologia dell’allenamento generale e specifica maschile e femminile del pugilato AOB (10 ore).
- Modello di prestazione Olimpica (8 ore).
- Tecnica e Tattica di pugilato AOB (7 ore).
Art. 21 - Corso per Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello
1. Il S.T.S. promuove e organizza i corsi per il conseguimento della qualifica di Preparatore Fisico di Pugilato 2° livello.
2. Detti Corsi hanno carattere nazionale ed è di tipo “residenziale” La quota d’iscrizione al Corso, fissata dal Consiglio Federale anche su proposta del C.E.
Tale corso è rivolto a coloro che siano in possesso della qualifica di Preparatore Fisico di Pugilato 1° livello da almeno 2 anni (=/> 24 mesi) e siano Laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) e/o coloro che siano in possesso della qualifica di Tecnico di 4° livello Europeo del CONI.
3. Il Preparatore Fisico di Pugilato 2° livello può occuparsi della preparazione fisica generale e specifica dei pugili AOB e PRO.
4. Il Preparatore Fisico di Pugilato 1° di pugilato sarà inquadrato con apposito tesseramento.
Art. 22 - Materie e Programmi dei corsi per Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il corso per Preparatore Fisico di Pugilato 2° livello sono di fornire le conoscenze approfondite per la gestione e l’organizzazione della preparazione fisica generale e specifica dei pugili AOB e PRO.
2. Il corso ha la durata di 30 ore di attività didattica teorico-pratica oltre l’esame finale.
3. Il programma prevede lo studio del modello prestativo dei pugili AOB e PRO, dei meccanismi energetici che intervengono durante le competizioni, la periodizzazione dell’allenamento in funzione delle competizioni e degli obiettivi da raggiungere.
4. Le materie d’insegnamento e quindi di esame sono:
- Metodologia dell’allenamento generale e specifica maschile e femminile del pugilato PRO (10 ore).
- Modello di prestazione del pugilato Pro di alto livello (8 ore).
- Tecnica e Tattica di pugilato PRO (7 ore).
Art. 23 – Corsi per Cutman
Il C.E. del S.T.S. promuove ed organizza, in collaborazione con la Commissione Medica Federale, Corsi di formazione per la figura del Cutman.
Materie e programmi saranno stabilite e condivisi con la Commissione Medica Federale.
La figura del Cutman per essere riconosciuta dalla F.P.I. e per poter assistere i pugili all’angolo deve, necessariamente essere tesserato alla F.P.I. così come previsto dal punto E comma 2 Art. 63 del Regolamento del Settore Pro.
Art. 24 – Materie e programmi dei corsi dell'Accademia Pugilistica
1. Obiettivo dell'Accademia è di costituire sul territorio nazionale un gruppo di tecnici, altamente specializzati, che abbia acquisito le conoscenze tecnico-metodologiche e scientifiche inerenti il pugilato contemporaneo, che sia in grado di programmare il processo di formazione dell'attività giovanile e di gestire corsi di formazione.
2. Il programma del corso viene elaborato dal C.E. del S.T.S. sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Federale. La selezione si attua sulla base di criteri meritocratici ovvero in riferimento ai risultati tecnici conseguiti, alla anzianità di tesseramentoe/o previa segnalazione di candidati da parte dei Comitati o Delegazioni Regionali.
3. Gli appartenenti all’Accademia hanno l’obbligo di frequentare le previste ore curriculari in occasione dei seminari a livello nazionale che saranno integrati in concomitanza di un raduno/collegiale delle Squadre Azzurre.
4. Sarà opportuno indirizzare la trasmissione delle conoscenze in riferimento alla preparazione e al condizionamento atletico e metabolico nel rispetto della prestazione di livello.
Art. 25 – Decadenza e Cancellazione dagli Elenchi
Gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili, i Tecnici di Pugilato 1° livello, i Tecnici di Pugilato 2° livello, i Maestri di Pugilato 1° livello e i Maestri di Pugilato 2° livello
decadono dalla qualifica di appartenenza e vengono cancellati dagli Elenchi della F.P.I. nei seguenti casi:
a) non partecipino a 3 stages di aggiornamento territoriale o nazionale nel quadriennio sportivo.
b) superino il periodo massimo consentito previsto al comma 3 Art. 6 del presente regolamento.
c) non rinnovino il tesseramento per due anni consecutivi, fatti salvi i casi in cui per incompatibilità con altri ruoli federali non è consentito svolgere l'attività di Tecnico.
Per essere riammessi al ruolo gli esclusi dovranno sostenere un esame sulle materie di insegnamento della qualifica di appartenenza con il Coordinatore del C.E. del S.T.S. e/o un Componente del C.E. del S.T.S.. La richiesta di riammissione deve essere inoltrata al Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza a condizione che l’interessato non abbia superato il limite di 8 anni di mancato tesseramento.
Art. 26 – Gli Elenchi Federali
1. Presso la FPI sono istituiti gli Elenchi federali dei formatori che costituiscono documento ufficiale, aggiornato annualmente ed accessibile al pubblico.
2. Gli interessati potranno inoltrare, in qualsiasi momento, le domande di iscrizione al Comitato Regionale di appartenenza e valutate C.E. del S.T.S., organo deputato alla valutazione dei requisiti. Farà seguito, nella prima riunione utile del CF, la delibera di inserimento nell’Elenco e la successiva lettera di notifica. Sarà cura della FPI e dei CR pubblicare sul sito internet l’Elenco e favorirne la divulgazione presso gli Enti Locali del paese al fine di promuovere la nascita di attività di pugilato, agonistico e amatoriale, reperendo in loco tecnici dal profilo professionale altamente qualificato perché riconosciuto dalla FPI.
3. L'inserimento dei Tecnici nell’Elenco consente la possibilità di diventare Formatore nell’ambito dei corsi territoriali per istruttore di boxe amatoriale, Aspirante Tecnico Sportivo e Istruttore Giovanile, per quelli di Tecnico di Pugilato 1° livello, Tecnico di Pugilato 2° livello e Maestri di Pugilato 1° livello che si svolgono sia a livello regionale che nazionale.
4. L’Elenco formatori della FPI è articolato per aree di competenza e prevede:
a) Formatori Area Professionale composto da professionisti in possesso dei corrispondenti titoli di studio e regolarmente iscritti nei rispettivi Albi quali Medici Sportivi, Psicologi, Nutrizionisti, laureati in Scienze Motorie, Fisioterapisti, Massoterapisti ed Esperti di Analisi della prestazione nonché Accademisti federali.
b) Elenco Formatori Area Tecnica composto da Tecnici di cui verranno valutati titoli ed anzianità in base ai seguenti parametri:
• Università: laurea 20 punti; specializzazione post laurea15 p.
• CONI: Maestri dello sport 20 p.; IV livello europeo 15 p.
• FPI: Tecnico di Pugilato 2° livello 5 p.; Maestro di Pugilato 1° livello 10 p.; Maestro di Pugilato 2° livello 15 p.; Maestro di Pugilato Benemerito 20 p.
• AIBA: si aggiungono 1 star 3 p.; 2 star 5 p.; 3 star 10 p.; coach WSB 5 p.; coach APB 5 p.
• Corsi di aggiornamento: 1 punto per ciascun corso; 5 punti se docente del corso. Vengono computati solamente la partecipazione ai corsi relativi agli ultimi 5 anni.
• Anzianità:
- 1 punto per ogni anno di tesseramento in qualità di Tecnico Sportivo. Il periodo in cui si fossero verificate possibili "soluzioni di continuità" non va computato.
- 1 punto per ogni partecipazione in qualità di Tecnico Accompagnatore della squadra nazionale ad un Torneo Internazionale.
- 2 punti per ogni partecipazione in qualità di Tecnico Accompagnatore della squadra nazionale ad un Campionato Europeo e/o WSB.
- 3 punti per ogni partecipazione in qualità di Tecnico Accompagnatore della squadra nazionale ad un Campionato Mondiale, Giochi del Mediterraneo e Giochi Olimpici.
• Curriculum Sportivo: Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00 p.; Campione Europeo 15 p.; Campione del Mondo 20 p. Si possono cumulare i punteggi relativi ai titoli conquistati in diverse categorie di peso sia nel Settore AOB e che Pro. Medaglie Olimpiche: bronzo 10 p.; argento 15 p.; oro 20 p.
• Pubblicazioni: 5 punti per ogni articolo tecnico-scientifico sul pugilato pubblicato su riviste specializzate.
• Redazione libro di testo didattico che tratta i contenuti metodologici e/o tecnico-tattico-strategici della disciplina del pugilato: 20 punti.
c) Elenco Formatori Ordinamento Giuridico Sportivo e Carte Federali:
I Formatori sia a livello nazionale che territoriale dovranno essere in possesso delle conoscenze specifiche riferite all’ordinamento giuridico-sportivo e Carte Federali. La Laurea Magistrale in Giurisprudenza costituisce titolo preferenziale.
La cancellazione dall’Elenco può avvenire:
a) a richiesta dell’interessato;
b) per perdita dei requisiti previsti;
c) per accertati comportamenti contrari all’etica federale.
d) in caso di mancata partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento nazionale nel quadriennio olimpico.
Art. 27– Stages di aggiornamento
1. Nella programmazione annuale, il C.E. del S.T.S. prevede stages di aggiornamento a livello regionale, interregionale e che abbiano una durata di uno o duegiorni.
2. La partecipazione agli stages di aggiornamento è obbligatoria per il mantenimento della qualifica di appartenenza (vedi art. 25 del presente regolamento).
3. I Corsi di aggiornamento possono essere monotematici e si basano sulle ultime esperienze acquisite di carattere generale e/o specialistico.
Art. 28 – Seminari e Convegni
1. I Seminari ed i Convegni, sia a carattere Nazionale che Internazionale, vengono programmati dal S.T.S. a cadenza varia secondo le esigenze.
2. A questo tipo di manifestazioni vengono invitati i Tecnici che si sono particolarmente distinti nell’espletamento della loro attività sportiva.
3. L’elenco degli invitati viene predisposto dal C.E. del S.T.S., tenuto anche conto di particolari attività didattiche svolte.
4. Gli atti delle manifestazioni vengono pubblicati a cura della F.P.I.
Art. 29 - Responsabilità dei Tecnici ed etica comportamentale.
1. I Tecnici Sportivi nell'espletamento delle proprie funzioni devono avere un comportamento dignitoso e corretto. In ogni rapporto, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e correttezza sportiva tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale del pugilato.
2. I Tecnici Sportivi devono astenersi dall’esprimere in pubblico, tramite stampa, televisione, radio o altro organo d’informazione, inclusi i social network, qualsiasi giudizio sull’operato dei colleghi. Non è consentita la diffusione di commenti e giudizi che possono ledere l'immagine della Federazione nonché la reputazione di Organi, Settori, Strutture e/o tesserati che operano nell'ambito della FPI.
3. I Tecnici Sportivi sono direttamente responsabili della programmazione nonché della gestione del processo di addestramento-allenamento. E’ vietato lo sparring libero tra Atleti ed Atlete così come tra Tecnici anche di sesso diverso.
4. Negli incontri di allenamento, o sparring libero, tutti gli atleti e le atlete devono indossare le protezioni regolamentari.
5. Il Tecnico Sportivo può insegnare il pugilato solo all’interno delle palestre delle associazioni e società affiliate e/o nelle strutture autorizzate.
6. Il Tecnico Sportivo può esercitare l’attività di allenamento solo con atleti ed atlete regolarmente tesserati alla FPI.
7. I Tecnici di Pugilato 1° livello, i Tecnici di Pugilato 2° livello, i Maestri di Pugilato 1° livello, Maestri di Pugilato 2° livello, i Maestri di Pugilato Benemeriti durante l’assistenza all’angolo dei pugili dovranno essere muniti di “Pass di Riconoscimento
Sportivo” rilasciato dalla F.P.I. senza il quale non sarà consentito l’accesso al campo gare.
8. Il comma precedente è esteso anche agli Aspiranti Tecnici e Istruttore Giovanile che possono assistere all’angolo solamente i pugili AOB affiancando un secondo che abbia almeno la qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello.
Art. 30 – Abbigliamento.
1. I Tecnici hanno l’obbligo di indossare la tenuta sportiva nell’esercizio delle loro funzioni, sia in palestra che nelle manifestazioni amatoriali e agonistiche.
2. Ai trasgressori può essere fatto divieto di svolgere le mansioni da parte del Commissario di Riunione, che deve riportare l’accaduto sul verbale per il seguito disciplinare di competenza.
Art. 31 – Accordi di collaborazione.
1. I Tecnici sportivi tesserati possono contrarre con le ASD/SSD accordi di collaborazione per il loro supporto allo svolgimento dell’attività sportiva eformativa.
2. Per quanto concerne eventuali rimborsi per prestazioni richieste dalla F.P.I., essi vengono stabiliti annualmente e pubblicati su circolari.
Art. 32 – Provvedimenti
1. Per infrazioni di natura tecnica il C.E. del S.T.S., direttamente o su deferimento del Rappresentante Regionale della Categoria, previa contestazione all’interessato degli addebiti specifici, può applicare una delle seguenti provvedimenti:
a) Richiamo scritto;
b) Censura;
c) Sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a mesi sei;
d) Proposta alla Presidenza Federale del non rinnovo della tessera, per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare e comportamentale, con particolare riferimento ai principi di lealtà e di correttezza sportiva rilevabili dai referti di riunione, dalla segnalazione di Organi di Settore o Federali, sono giudicate dai competenti Organi di Giustizia.
Art. 33 – Norma Finale
Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della FPI.
Art. 34 – Entrata in Vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.