Continuano le trattative per il contratto parziale!
Bolzano 20.07.2022
Continuano le trattative per il contratto parziale!
Accordo di comparto per i dipendenti dei Comuni, delle comunità comprensoriali e delle A.P.S.P.
La prima bozza dell'accordo parziale per circa 5.000 collaboratori delle professioni assistenziali e sociali non ha potuto essere firmata a causa di una distribuzione non equa dei fondi disponibili (20 milioni di euro) e di una descrizione errata e incompleta della "formazione in servizio nel lavoro sociale" e delle descrizioni errate dei compiti.
Ora c'è di nuovo movimento nei negoziati, i risultati principali sono i seguenti dei negoziati
Art. 1
I Indennità di istituto nei servizi sociali
Le indennità per i dazi saranno mantenute come sono, anche se sono calcolate in modo molto diverso.
Art. 2
Indennità per servizio di turno, lavoro festivo e notturno
Anche questa indennità rimane come nella prima bozza.
Art. 3 Compenso per il mantenimento del servizio
1. fermo restando il rispetto delle pause di riposo ai sensi dell'art. 22 del BÜKV del 12.02.2008, se il personale, sulla base di un'espressa richiesta del datore di lavoro, volontariamente e con un preavviso massimo di 72 ore, copre un periodo di lavoro supplementare di almeno 3 ore rispetto all'orario già programmato, ha diritto a un'indennità aggiuntiva di 10 euro lordi all'ora per ogni periodo di lavoro supplementare non programmato.
Art. 4
Indennità di istituto per la prestazione di orario aggiuntivo programmato
1. l'indennità di mansione per lo svolgimento di ore aggiuntive programmate è prevista per gli infermieri professionali e il personale infermieristico e assistenziale delle case di riposo per anziani e delle strutture residenziali del servizio per disabili, in ogni caso su base volontaria e previa consultazione del datore di lavoro. L'indennità mensile di mansione viene aumentata di comune accordo scritto tra il dipendente e il datore di lavoro per un determinato periodo di tempo nei seguenti casi
- dell'8% se si lavorano almeno 8 ore programmate in più al mese; oppure da
- dell'11%: se si lavorano almeno 12 ore programmate in più al mese. al mese.
2. Queste ore aggiuntive programmate devono essere prese in considerazione nella pianificazione dei turni. Le ore supplementari sono quelle che superano le 38 ore settimanali.
3. per il trattamento economico di queste ore di lavoro supplementari si applica anche il regolamento ai sensi dell'art. 90 del BÜKV del 12.02.2008.
3. questa indennità si applica esclusivamente al personale con contratto di lavoro a tempo pieno.
4. l'effettuazione di queste ore aggiuntive programmate non conta ai fini del raggiungimento del massimale individuale di straordinario ai sensi dell'art. 69, comma 1, dell'ET degli Accordi di Area del 02.07.2015, ma non potrà superare le 250 ore annue.
5. l'aumento dell'indennità di mansione previsto dal presente articolo è cumulabile con le indennità previste dall'articolo 1, ma non con le indennità previste dall'articolo 8 del presente accordo.
Art. 5-8
Corsi /formazione in servizio nel settore sociale
La prevista formazione in servizio in ambito sociale per gli operatori socio-sanitari e gli operatori socio- assistenziali, che dovrebbe essere ancorata all'accordo, presenta notevoli perplessità dal punto di vista del diritto del lavoro e una descrizione errata o incompleta dei compiti.
Operatore socio-assistenziale:
Le mansioni devono essere basati sulla descrizione ufficiale del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANN
del 10/09/2009, n. 42
Decreto sui compiti e la formazione dell'assistente sociale (Registrato alla Corte dei Conti il 30/10/2009, Registro 1, Foglio 24) Operatore socio-sanitario in formazione:
I compiti devono essere orientati all'elenco delle principali aree di attività degli operatore socio-sanitari.
Art. 8
Indennità di coordinamento per i dei responsabili di servizio nelle residenze per anziani e nei servizi sociali
L'indennità di coordinamento per i responsabili delle case di riposo per anziani è stata ridotta dal 100% al massimo al 90% dello stipendio base iniziale mensile del grado inferiore del livello di funzione 7.ter o del livello di funzione di affiliazione eventualmente superiore.
La nostra obiezione di prendere in considerazione anche i responsabili dell'assistenza domiciliare è stata accolta.
Ai responsabili del servizio di assistenza domiciliare viene riconosciuta un’indennità di coordinamento, a seconda delle dimensioni e della complessità del servizio, dal 15% fino alla misura massima del 40% dello stipendio mensile iniziale nel livello retributivo inferiore della qualifica 7.ter, con possibilità di cumulo con le altre indennità fino ad un massimo del 45%..
Art. 10
Premio speciale una tantum
1. Al personale delle residenze per anziani e dei servizi sociali è riconosciuto un premio speciale per l’eccezionale carico di lavoro nell’anno 2021, sulla base dei seguenti criteri:
a) ai fini dell’assegnazione del premio non rileva l’inquadramento nelle qualifiche funzionali né il tipo di rapporto di lavoro, ovvero se a tempo pieno o a tempo parziale;
a) il premio spetta al personale per il servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni effettivi, incluso tutto il congedo ordinario goduto nel periodo di riferimento, nonché le assenze di malattia, infortunio e per permesso sindacale fino a 30 giorni di calendario per ciascuna assenza; i giorni effettivi di calendario sono rapportati in mesi, e in caso di più di 15 giorni si arrotonda al mese intero. Di conseguenza il premio da erogare è calcolato in dodicesimi.
b) Il premio speciale viene riconosciuto nella seguente misura:
• al personale dell’assistenza e cura delle residenze per anziani e dei servizi sociali: 1000 € lordi;
• al restante personale delle residenze per anziani e dei servizi sociali incluso il relativo personale amministrativo: 700 € lordi.
Conclusione:
Questi emendamenti nei singoli articoli saranno discussi di nuovo e poi probabilmente firmato.
Il presidente della giunta Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx metterà presto a disposizione "nuovi" fondi nel bilancio suppletivo per le trattative contrattuali, che riguarderanno gli anni 2023-2024.
Xxxxxxx già una lettera vincolante del governatore e dall'autunno in poi ci sarà la possibilità di negoziare ulteriormente.
Allora potremo finalmente negoziare i livelli di classificazione e di funzione delle professioni sociali con formazione specialistica o professionale, perché questo è atteso da tempo.
La classificazione del profilo professionale, massaggiatore/massofisioterapista nella qualifica funzionale 7 ter , è già prevista in questo accordo parziale.
Per la sintesi
La responsdabile dell'Associazione Provinciale delle Professioni Sociali